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appunti lezioni diritto pubblico, Appunti di Diritto Pubblico

appunti molto dettagliati per preparazione esame

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 22/08/2022

cecilia-guarnerio
cecilia-guarnerio 🇮🇹

4

(1)

8 documenti

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Scarica appunti lezioni diritto pubblico e più Appunti in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! Ilenia Ferrari D I 1 6 7 D I R I T T O P U B B L I C O I L E N I A F E R R A R I Ilenia Ferrari D I 2 6 7 SOCIETÀ E DIRITTO 7 .......................................................................................... CHE COS’È IL DIRITTO 7 .............................................................................................. DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO 7 .................................................................................. SOGGETTI DI DIRITTO 7 .............................................................................................. CAPACITÀ GIURIDICA E CAPACITÀ DI AGIRE 7 ........................................................... RAPPRESENTANZA E RAPPORTO DI IMMEDESIMAZIONE ORGANICA 7 ..................... SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE 8 .................................................................... RAPPORTI GIURIDICI 8 ................................................................................................ CARATTERISTICHE DELLA NORMA DI DIRITTO 8 .......................................................... DIRITTO SCRITTO E NON SCRITTO 9 ........................................................................... TEORIE SUL FONDAMENTO DELL’ORDINAMENTO 9 ................................................... PLURALISMO E MONISMO 9 ...................................................................................... ELEMENTI DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO 9 ............................................................ GIURISPRUDENZA 9 ................................................................................................... ORDINAMENTI GIURIDICI 10 ...................................................................................... DISPOSIZIONE E NORMA 10 ...................................................................................... SOTTOMULTIPLI DEGLI ARTICOLI 10 ............................................................................ MULTIPLI DELL’ARTICOLO 10 ....................................................................................... LE FONTI DEL DIRITTO 11 ................................................................................... TIPI DI FONTI 11 .......................................................................................................... RAPPORTI TRA FONTI DI DIRITTO 11 ............................................................................ CHI INTERPRETA LE FONTI DI DIRITTO 11 .................................................................... CRITERI DI INTERPRETAZIONE DELLE FONTI DI DIRITTO 12 .......................................... LEGGI FORMALI, RINFORZATE, ATIPICHE 12 ............................................................... FONTI STATALI 12 ....................................................................................................... FONTI REGIONALI 13 ................................................................................................. LO STATO 14 ...................................................................................................... CHE COS’È LO STATO 14 ............................................................................................ POPOLO, POPOLAZIONE, NAZIONE 14 ..................................................................... NAZIONALITÀ E CITTADINANZA 14 ........................................................................... CITTADINANZA (legge N. 91/1992) 14 ....................................................................... TERRITORIO 15 ........................................................................................................... SOVRANITÀ 15 ........................................................................................................... POLITICITÀ 15 ............................................................................................................. ORGANIZZAZIONE DI STATO 16 ................................................................................ Ilenia Ferrari D I 5 6 7 FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 47 .................................................... PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA (Quirinale) 48 .......................................................... ESTERNAZIONI PRESIDENZIALI 48 .............................................................................. GOVERNO 49 .................................................................................................... FUNZIONI 49 ............................................................................................................. STRUTTURA 49 ............................................................................................................ CONSIGLIO DEI MINISTRI 49 ...................................................................................... Altri organi del Governo 50 ......................................................................................... PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL GOVERNO 51 ............................................... CRISI DI GOVERNO 52 ............................................................................................... GOVERNO TECNICO 52 ............................................................................................. REATI MINISTERIali 52 ................................................................................................ DECRETO LEGISLATIVO 52 .......................................................................................... DECRETO-LEGGE (Art. 77 Cost., Art. 15 L. 400/1988) 53 ............................................. REGOLAMENTO GOVERNATIVO 54 ........................................................................... PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ATTO AMMINISTRATIVO 54 ............................. MAGISTRATURA 56 ............................................................................................ MAGISTRATO 56 ........................................................................................................ Inamovibilità e mobilità interna DELLA SEDE GIUDIZIARIA 56 ....................................... ACCESSO ALLA MAGISTRATURA (art. 106) 56 ............................................................ GIURISDIZIONE ORDINARIA 57 ................................................................................. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (artt. 104-107) 57 ............................. PROCESSO CIVILE (CONTROVERSIE FRA PRIVATI) 57 .................................................. PROCESSO PENALE (REATI) 57 ................................................................................... GRADI DI GIUDIZIO 58 ............................................................................................... SEZIONI SPECIALIZZATE 59 ........................................................................................ GIURISDIZIONI SPECIALI (ART. 103) 59 ...................................................................... SENTENZA E ORDINANZA 59 .................................................................................... REGIONI 60 ....................................................................................................... GLI ENTI LOCALI NELL’ITALIA PREREPUBBLICANA 60 ................................................... AUTONOMIA REGIONALE 60 ..................................................................................... FONTI REGIONALI 60 ................................................................................................. ENTITÀ TERRITORIALI 61 .............................................................................................. ORGANI DELLE REGIONI 61 ....................................................................................... RIPARTO DELLE POTESTÀ FRA STATO E REGIONE 61 ................................................... Ilenia Ferrari D I 6 6 7 AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI (art. 119) 62 .......................................... POTERE ESTERO REGIONALE 62 ................................................................................. REGIONALISMO DIFFERENZIATO 62 .......................................................................... CORTE COSTITUZIONALE 63 .............................................................................. GENESI DELLA CORTE COSTITUZIONALE 63 ............................................................... COMPOSIZIONE 63 ................................................................................................... FUNZIONI 63 ............................................................................................................. GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI 64 ...................................................... GIUDIZIO SU CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE 64 ............................................................ GIUDIZI DI AMMISSIBILITÀ REFERENDUM ABROGATIVI 65 ......................................... GIUDIZI DI AMMISSIBILITÀ ACCUSE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 65 .............. LE ORDINANZE E LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE 65 .......................... COSTITUZIONALISMO MULTILIVELLO 67............................................................ Ilenia Ferrari D I 7 6 7 S O C I E T À E D I R I T T O C H E C O S ’ È I L D I R I T T O Il diritto è un prodotto dell’uomo, il quale si riunisce con gli altri uomini, creando un gruppo sociale organizzato che si autoproduce un ordinamento giuridico, al fine di garantire la pacifica convivenza del gruppo e la realizzazione di fini che i singoli separatamente non potrebbero realizzare. Lo scopo del diritto è quindi di imporsi alla società, agendo sui comportamenti dei singoli. La parola diritto ha duplice valenza: - DIRITTO SOGGETTIVO (RIGHT) = regole dal punto di vista del soggetto (cosa può e non può fare) - DIRITTO OGGETTIVO (LAW) = Insieme di norme giuridiche, le quali non regolano l’”essere” bensì il “dover essere” (differenza con le leggi fi siche). Il diritto non ignora l’intenzione dei fatti e quindi l’aspetto psicologico; un reato può essere infatti colposo o doloso (con intenzionalità). L’ordinamento giuridico è chiuso: decide esso stesso, tramite regole, quali regole producono diritto. D I R I T T O P U B B L I C O E P R I V A T O La distinzione fra diritto pubblico e privato deriva da Ulpiano, il quale differenzia i due tipi di diritto in base al tipo di interessi, pubblici o privati. • DIRITTO PUBBLICO = Regola i rapporti fra Stato o enti pubblici ed i privati, quando i primi agiscono in condizioni di supremazia. - DIRITTO COSTITUZIONALE = comprende norme che regolano l’assetto politico dello Stato, la sua organizzazione e il suo funzionamento. - DIRITTO AMMINISTRATIVO = comprende norme che regolano l’organizzazione della pubblica amministrazione e i rapporti della stessa con i singoli. - DIRITTO PENALE = comprende delle norme volte a reprimere comportamenti pericolosi per la vita sociale (reati), aventi come sanzioni una pena criminale. - DIRITTO TRIBUTARIO = comprende norme per la regolamentazione finanziaria (imposte e tributi). - DIRITTO PROCESSUALE = comprende norme che regolano l’amministrazione della giustizia. Si divide in processuale civile, penale, amministrativo, tributario, costituzionale. - DIRITTO ECCLESIASTICO = comprende norme che regolano i rapporti dello Stato con le confessioni religiose. - DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO = regola i rapporti fra i vari Stati • DIRITTO PRIVATO = Regola i rapporti interindividuali sia dei singoli che degli enti privati, i quali si muovono in condizioni di parità. - DIRITTO CIVILE = disciplina genericamente rapporti tra privati - DIRITTO COMMERCIALE = disciplina i rapporti giuridici relativi ad un’impresa - DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO = disciplina i rapporti tra cittadini di Paesi diversi che vivono in Italia. • DIRITTO MISTO = si ha per soggetto la disciplina individuale in ordine al rapporto collettivo. - DIRITTO DEL LAVORO - DIRITTO DELL’ECONOMIA - DIRITTO COMUNITARIO S O G G E T T I D I D I R I T T O I soggetti di diritto sono entità che, in un determinato ordinamento giuridico, possono essere parte di rapporti giuridici ed sono quindi destinatari delle norme dello stesso ordinamento. I soggetti giuridici possono essere: - PERSONE FISICHE - PERSONE GIURIDICHE (anche non fi siche) Si fa distinzione fra: - PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE = sono disciplinate dal diritto pubblico (enti pubblici territoriali, economici e funzionali) - PERSONE GIURIDICHE PRIVATE = sono disciplinate dal diritto privato (società, associazioni, comitati, fondazioni). C A P A C I T À G I U R I D I C A E C A P A C I T À D I A G I R E I soggetti di diritto hanno: - CAPACITÀ GIURIDICA = di essere centri di imputazione dalla nascita alla morte, cioè quando smette di battere il cuore (non esiste la morte civile). - CAPACITÀ DI AGIRE = capacità di essere attivi nel mondo giuridico, cioè di compiere atti che modifi chino la propria situazione giuridica. Appartiene ai maggiorenni. Si può perdere la capacità di agire attraverso: - INTERDIZIONE = in caso di infermità mentale (es. Alzheimer) può subentrare un tutore, il quale compie atti giuridici i cui effetti cadono sul rappresentato (vedi rappresentanza) - INABILITAZIONE = Un minore che perde il padre ha capacità giuridica, quindi può ricevere eredità, ma non può maneggiarla in quanto non ha capacità di agire, lasciando quindi l’amministrazione dei beni ad un delegato (curatore). Ci può essere una condizione transitoria della perdita della capacità di agire (es.stato di ubriachezza), si tratta di perdita di capacità naturale di agire. Il giudice non interviene in questi casi ovviamente. R A P P R E S E N T A N Z A E R A P P O R T O D I I M M E D E S I M A Z I O N E O R G A N I C A - RAPPRESENTANZA DI DIRITTO PRIVATA (diritto privato) = si possono delegare gli atti giuridici ad un rappresentante, il quale però non ha responsabilità delle decisioni prese. Ilenia Ferrari D I 1 0 6 7 O R D I N A M E N T I G I U R I D I C I - COMMON LAW = Comprende sistemi giuridici non ispirati a Napoleone. Le leggi possono essere emanate sia dal Parlamento sia dai giudici, i quali creano leggi dal particolare caso in maniera induttiva (no astrattezza, troppo lento). Tra gli Stati con il seguente ordinamento politico vi sono UK e Russia, in quanto non conquistati da Napoleone. È un sistema di preservazione delle leggi “medievali” (forte senso di tradizione nazionale). - CIVIL LAW = Comprende sistemi giuridici dell’Europa continentale ispirati alla Rivoluzione Francese e a Napoleone. In questo caso il diritto mantiene il suo carattere astratto, in 1 quanto il generale si riconduce al particolare in modo del tutto deduttivo. Non corrisponde al diritto privato. Nella pratica però i due sistemi si avvicinano molto. Nella Common Law, infatti, sempre più spesso la creazione di norme è data a fonti a carattere legislativo (Parlamento), anche se la giurisprudenza rimane vincolante. Nella Civil Law la legislazione viene comunque fatta in parte secondo la giurisprudenza, anche se le decisioni dei giudici (cassazione, corte di giustizia UE, corte di Strasburgo...) non sono vincolanti bensì persuasive (anche per mantenere una certa uniformità della legge). D I S P O S I Z I O N E E N O R M A Sono come due sinonimi, in molti casi quindi non occorre fare distinzione fra i due termini. Ci sono dei contesti in cui invece la diversità fra le due parole viene in evidenza. Ciò avviene nel caso dell’interpretazione. C’è interdipendenza ma anche distinzione fra questo due parole (se tolgo una parola cambia il significato e si può applicare un significato diverso alle stesse parole, dato per esempio il diverso periodo storico). - DISPOSIZIONE = elemento testuale, testo normativo (pag.7, libricino). Se voglio cambiare la disposizione deve esserci un legislatore che crei una nuova legge. È prodotta dal legislatore (assemblea costituente) - NORMA = significato che attribuisco alla legge, il quale può cambiare nel tempo senza che agisca un legislatore. Il significato del testo può cambiare nel tempo, facendo così cambiare la regola anche se non cambiano le parole scritte. Il giudice deve attribuire un senso alla disposizione, fatta dal legislatore (no corrispondenza tra chi fa e chi applica le leggi). L’interpretazione è una funzione, cioè un’attività che estrae il significato a un testo creato da un legislatore, lasciandone l’efficacia ma dando nuovo significato all’effettività della norma. S O T T O M U L T I P L I D E G L I A R T I C O L I - commi (numerati o no, sulla Costituzione no e si va a capo) - periodi (sottomultipli dei commi) M U L T I P L I D E L L ’ A R T I C O L O - capo - sezione - titolo - parte (ognuno può avere un suo titoletto, per capire argomento degli articoli). - libri (nelle opere legislative come i codici civili) Francia, Germania, Austria , Italia, Portogallo, America Latina, Canada (tranne Quebec), USA (tranne Luisiana), Australia1 Ilenia Ferrari D I 1 1 6 7 L E F O N T I D E L D I R I T T O Le fonti del diritto sono tutti quegli organi, atti e fatti che pongono in essere le norme giuridiche. T I P I D I F O N T I • FONTI SULLA PRODUZIONE = disciplinano gli organi e le modalità attraverso il quale produrre norme (Costituzione nella parte in cui regola il procedimento di formazione delle leggi). • FONTI DI PRODUZIONE = hanno il potere di porre in essere, di modifi care o estinguere le norme giuridiche (es. leggi) - FONTI ATTO = atti giuridici a contenuto normativo, dati dalla volontà di un organo competente a produrre diritto (legislatore) - FONTI FATTO = sono fonti che pur non avendo valore di fonte del diritto, possono assumere grande rilevanza nella convivenza sociale. Le consuetudini sono fonti fatto, sono comportamenti spontanei della collettività, nell’interesse della stessa (Opinio Iuris seu Necessitatis), che si ripetono costantemente nel tempo (diurnitas) e che sono considerati idonei a produrre norme giuridiche, senza alcun atto formale (es.consultazioni). Il diritto internazionale deriva da fonti fatto, in quanto non esiste un legislatore mondiale (no parlamento mondiale), nella consapevolezza che ogni Stato ha la stessa valenza giuridica e che quindi gli Stati giuridicamente sono tutti uguali. Anche il diritto pubblico o costituzionale dipende da fonti fatto. In Italia sono accettate due forme di consuetudine: la consuetudine “secondo legge” (secundum legem) che mira a lasciare margini di elasticità alla disciplina di determinati ambiti; la consuetudine “al di là della legge” (praeter legem) che regola materie che non sono disciplinare in modo specifico da leggi o regolamenti. In Italia non è ammessa la consuetudine “contraria alla legge” (contra legem). Diversa dalla consuetudine è la prassi, un comportamento adottato con regolarità però non obbligatorio o giuridicamente vincolante. • FONTI DI COGNIZIONE = strumento attraverso i quali il diritto viene portato a conoscenza. Il diritto viene portato a conoscenza attraverso: - FONTI DI COGNIZIONE UFFICIALI = mezzi di conoscenza privilegiata (es. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dell’Unione europea) - FONTI DI COGNIZIONE NON UFFICIALI = mezzi di conoscenza promananti da pubbliche autorità (es. giornali) R A P P O R T I T R A F O N T I D I D I R I T T O Occorre specificare i rapporti tra le fonti di diritto attraverso criteri specifici al fine di risolvere eventuali antinomie tra norme (contrasto fra esse) • CRITERIO CRONOLOGICO = in caso di contrasto tra norme di pari grado gerarchico, si deve preferire quella più recente a quella meno recente (abrogazione di quella vecchia) • CRITERIO GERARCHICO = comporta che ci sia una fonte sopraordinata su una subordinata, cioè che abbia una forza superiore. Tale criterio stabilisce quindi la “forza” delle fonti che può essere: - FORZA ATTIVA = capacità di innovare l’ordinamento, privando di efficacia, cioè annullando (efficacia ex tunc), fonti di forza inferiore (es. Corte costituzionale può annullare una legge contrastante con la Costituzione). - FORZA PASSIVA = capacità di resistere all’abrogazione introdotta da altre fonti sottordinate, sottostando quindi solo a fonti sovraordinate. Tale criterio stabilisce anche una “scala” delle fonti: - FONTI DI RANGO COSTITUZIONALE O “SUPER-PRIMARIO” = Costituzione, leggi costituzionali e trattati europei - FONTI DI RANGO PRIMARIO = leggi ordinarie (es. codici e testi unici ) e regolamenti del Parlamento, atti aventi valore o forza di legge (decreti legislativi e 2 3 decreti-legge), statuti e leggi regionali e delle provincie autonome, fonti sovranazionali (trattati e regolamenti dell’UE). - FONTI DI RANGO SECONDARIO =regolamenti governativi, ministeriali, amministrativi, prefettizi, regionali, provinciali, comunali e la giurisprudenza. - FONTI DI RANGO TERZIARIO = usi e consuetudini • CRITERIO DI SPECIALITÀ = stabilisce il rapporto fra fonti del diritto che hanno la stessa forza, indipendente dalla loro successione nel tempo: la norma speciale prevale su quella generale, la quale viene derogata (effi cacia ex nunc), anche se questa successiva. • CRITERIO DI COMPETENZA o SEPARAZIONE = regola il rapporto fra: - FONTI STATALI E REGIONALI = si applica ciò che dice la fonte-Costituzione sull’assegnazione della competenza di tali sistemi di fonti (art.117 della Costituzione). Se non si rispetta tale criterio si perviene all’annullamento della fonte. Secondo il principio di “cedevolezza” a volte lo Stato si ritrae momentaneamente, lasciando spazio alla Regione nell’applicazione effettiva di norme, nonostante la norma statale rimanga efficace. - FONTI STATALI E FONTI DELL’UNIONE EUROPEA = secondo l’art. 11 della Costituzione, l’Italia, in condizioni di parità con gli altri Stati, deve sottostare a fonti europee ed internazionali (mai negando i principi fondamentali e i diritti inviolabili sanciti dalla Costituzione), al fine di garantire la pace con gli altri Stati. In presenza di norme europee dotate di effetto diretto (regolamenti e direttive self-executing), i giudici e i funzionari non devono aspettare il responso della Corte Costituzionale ma solo tenere conto della fonte europea. Se il parlamento italiano viola l’ambito di competenza dell’UE allora non si applica la fonte statale, a favore della fonte europea. C H I I N T E R P R E T A L E F O N T I D I D I R I T T O Essendo le disposizioni di norma interpretabili, occorre classificare i tipi di interpretazione delle fonti di diritto, in base ai soggetti che le interpretano. • INTERPRETAZIONE AUTENTICA = interpretazione fornita dallo stesso legislatore, con lo solo scopo di spiegare ciò che egli ha voluto dire nella sua legge originaria. Tale interpretazione è vincolante, perché la fonte è quella della stessa legge. Tale tipo di interpretazione avviene solo nei casi più signifi cativi, il legislatore quindi lo fa solo in caso di estrema necessità. • INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE = secondo interpretazione del giudice, deduttiva e mai vincolante, importante ma solo orientativa. • INTERPRETAZIONE DOTTRINALE = interpretazione di studiosi ed esperti di diritto, non vincolante ma orientativa (es. manuali e circolari). • INTERPRETAZIONE AMMINISTRATIVA CODICI = innovano l’ordinamento giuridico2 TESTI UNICI = riuniscono norme già esistenti3 Ilenia Ferrari D I 1 2 6 7 C R I T E R I D I I N T E R P R E T A Z I O N E D E L L E F O N T I D I D I R I T T O Vari sono anche i criteri di interpretazione (ordine crescente di lacuna): • LETTERALE = senso delle parole in sé, secondo l’uso consuetudinale e tecnico di esse (come sancisce Art. 12 del Regio Decreto n. 262/1942) • LOGICO SISTEMATICA = attribuzione signifi cato attraverso il senso logico delle parole. • ESTENSIVA = si considera la volontà del legislatore, anch’essa da interpretare. • ADEGUATRICE = bisogna adeguare l’interpretazione al periodo storico presente (non si può cercare l’interpretazione del legislatore se per esempio egli apparteneva ad un periodo storico troppo diverso) • CONFORME A COSTITUZIONE = devo trovare una legge che, se possibile, sia ammessa e che sia coerente con la Costituzione, cioè la sua fonte originale. Per fare questo devo di nuovo interpretare la costituzione. • ANALOGICA = serve ad evitare all’interprete di sostituirsi al legislatore (caso del Common Law). Tale criterio di interpretazione è vietato per le leggi penali incriminatrici, come sancisce l’art. 14. - ANALOGIA LEGIS = completa una mancanza normativa utilizzando un’altra disposizione ed estendendola al mio caso, basandosi sulla somiglianza delle due fattispecie (es. estensione art. 21 per divieto di censura alla stampa online). Ciò avviene in quanto è vietato al giudice il non liquet (non emettere pronunzia in caso di “lacuna” dell’ordinamento), presupponendo che l’esigenza imprescindibile dell’ordinamento giuridico è la completezza. - ANALOGIA IURIS = completa una mancanza normativa utilizzando principi generali del sistema legislativo giuridico vigente (più complesso) L E G G I F O R M A L I , R I N F O R Z A T E , A T I P I C H E • LEGGI FORMALI Leggi ordinarie, prodotte dalla deliberazione delle Camere e promulgate dal Presidente della Repubblica, secondo quanto previsto dall’Art.70 e dai regolamenti parlamentari. Hanno forza attiva (possono abrogare fonti primarie ad esse preesistenti) e passiva (non possono essere abrogate da leggi subordinate successive) • LEGGI RINFORZATE Si tratta di leggi che prevedono una procedura rinforzata rispetto alle leggi ordinarie. Hanno sia forza attiva sia passiva. - LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE (art. 132) • LEGGI ATIPICHE Sono leggi che pur presentando la stessa forma della legge, hanno una posizione particolare nel sistema delle fonti, perché dotate di una forza passiva potenziata (non sono abrogabili dal referendum) e in quanto meramente formali (non introducono norme capaci di produrre effetti giuridici nell’ordinamento). - LEGGI DI AMNISTIA E INDULTO (art. 79) = La maggioranza necessaria a concedere l’amnistia e l’indulto viene aggravata ai 2/3 dei componenti di ciascuna Camera, seppur 4 5 lasciando il procedimento legislativo inalterato. - LEGGI DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI (art. 30) = legge atipica, dato il suo contenuto privo della capacità di innovare l’ordinamento giuridico - LEGGI CHE REGOLANO I RAPPORTI FRA STATO E CONFESSIONI RELIGIOSE = legge atipica in quanto formatasi a seguito di accordi fra il Governo e le confessioni - LEGGE PER REGIONALISMO DIFFERENZIATO = legge utilizzata affi nché le regioni raggiungano maggiore autonomia. - L’iniziativa spetta alle Regioni, che fanno la richiesta di autonomia al Consiglio di Ministri e al Ministro per gli affari regionali, richiesta a volte preceduta da referendum popolare - Consultazione degli enti locali, con parere non vincolante - Intesa fra Stato e Regione interessata, senza alcun obbligo di conclusione dell’intesa - Viene presentato il disegno di legge in Parlamento - Approvazione delle Camere a maggioranza assoluta - LEGGI PER LE VARIAZIONI TERRITORIALI REGIONALI E LOCALI = Utilizzata per la fusione di regioni o per il passaggio di un comune o una provincia ad un altra regione - LEGGI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI NORMATIVI DERIVANTI DALL’APPARTENENZA ALL’UE = - LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA (obbligo di presentazione ogni anno, entro febbraio) = contiene i meccanismi per il recepimento delle direttive europee mediante il conferimento di deleghe, legislative o regolamentari, al Governo e per l’esercizio dei poteri - LEGGE EUROPEA = contiene eventuali misure dirette di adeguamento dell’ordinamento giuridico nazionale agli atti dell’Unione, anche in seguito a procedure di infrazione che non richiedono delegazione legislativa F O N T I S T A T A L I • FONTI SULLE FONTI = Costituzione, leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale • FONTI PRIMARIE Le fonti primarie statali sono di un livello inferiore rispetto alla Costituzione e alle leggi costituzionali (legge formale) Le norme primarie possono essere prodotte dal Parlamento, dall’Unione Europea e dalle Regioni. Tra le fonti primarie statali: - LEGGI FORMALI - LEGGI RINFORZATE Lo Stato rinuncia all’applicazione della pena, estinguendo il reato4 Lo Stato condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, senza però cancellare il reato.5 Ilenia Ferrari D I 1 5 6 7 Acquista cittadinanza italiana: • ART. 1 - “il figlio di padre o madre cittadini” (ius sanguinis) - “chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi” (ius soli), in quanto egli non ha nessun rapporto di godimento dei diritti e dei doveri di uno Stato (non è straniero) - chi nasce nel paese da genitori stranieri ma che non può avere la cittadinanza dei genitori in quanto le leggi dei loro paesi non prevedono la ius sanguinis, e ciò porterebbe il nato ad essere apolide (ius soli) • ART. 3 - minore straniero adottato da un cittadino italiano (ius familiae), altrimenti si creerebbe una distinzione nella stessa famiglia, non garantendo l’unità familiare. • ART. 4 - maggiorenni stranieri nati in Italia, che alla nascita hanno cittadinanza dei genitori ma che può chiedere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età (ius soli) e con il requisito di residenza permanente in Italia (delicatezza legge) • ART. 5 - Coniuge di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana su richiesta (ius connubii), dopo 2 anni di matrimonio se residente in Italia o dopo 3 se residente all’estero (i termini si dimezzano nel caso di presenza di figli). Ciò viene fatto per evitare la disuguaglianza familiare. Si stabilisce un tempo al fine di evitare matrimoni di comodo. • ART. 9 - Cittadino dell’Unione europea che risiede in Italia da 4 anni può fare domanda di diventare cittadino Italiano (naturalizzazione) - Cittadino straniero può ottenere la naturalizzazione dopo 10 anni • ART. 17-BIS - soggetti che erano cittadini italiani, residenti nei territori passati alla Iugoslavia in forza del trattato di Pace del 1947 - persone di lingua e cultura italiana discendenti diretti di tali soggetti • PERDITA CITTADINANZA L’art. 22 della Costituzione sancisce che nessuno possa perdere la cittadinanza (stato di soggetto di diritto) per motivi politici. Questo provvedimento si prese dopo il fascismo e i provvedimenti delle leggi razziali (gli ebrei non potevano godere dei diritti civili). Si potrebbe pensare che allora non è mai possibile perdere la cittadinanza. Occorre quindi interpretare “motivo politico”: non si intende un motivo legato all’opinione personale (come sancisce Art. 3 della Costituzione), bensì a qualcosa legato alla polis, cioè contro l’interesse pubblico. Perde la cittadinanza: • ART. 11 (RINUNCIA VOLONTARIA) - chi abita da diversi anni all’estero • ART. 12 (RINUNCIA INVOLONTARIA) - chi presta un servizio pubblico o militare presso un altro Stato, in quanto viene meno il dovere di fedeltà, perde la cittadinanza dopo intimazione. In questo caso però la si può riacquistare dopo 2 anni di Residenza in Italia e dopo aver prestato servizio pubblico per la Repubblica. - chi combatte per uno stato in guerra contro l’Italia. In questo caso la cittadinanza non è riacquistabile, in quanto non si è adempito al sacro dovere della difesa della Patria, convertendosi in nemici dello Stato (violazione art. 52). T E R R I T O R I O Elemento essenziale che costituisce lo Stato, comprendente: - TERRA EMERSA = delimitata dalle frontiere naturali o artifi ciali - MARE TERRITORIALE - SPAZIO AEREO - SOTTOSUOLO - TERRITORIO MOBILE = navi e aeromobili italiani in altri Stati (extraterritorialità), se militari ovunque e se cittadini solo nello spazio libero di essi. Il rapporto tra potere statale e territorio è diventato meno intenso a seguito dei fenomeni di globalizzazione. S O V R A N I T À È un carattere prettamente giuridico dello Stato, nonché la capacità di esso di imporsi in tutto il territorio statale. La sovranità statale non deriva da ordinamenti superiori ma è intrinseco e quindi connaturato allo Stato. In Italia, il popolo è l’unico detentore della sovranità (Art. 1 della Costituzione), in quanto lo Stato è un ente strumentale rappresentativo del popolo. P O L I T I C I T À Carattere dello Stato che esprime la generalità dei suoi fini. Lo Stato, per sua stessa natura, ha potenzialmente, ma non necessariamente (vedi dittature), come finalità la cura degli interessi generali della collettività. Anche le Regioni, le Provincie, le Città metropolitane e i Comuni hanno politicità, ma non sono sovrani, sono solo autonomi (poteri derivati dallo Stato). Ilenia Ferrari D I 1 6 6 7 O R G A N I Z Z A Z I O N E D I S T A T O - POTERE = complesso organizzato di uffi ci e organi (strutture e apparati) - FUNZIONE = attività della struttura - ATTO = prodotto dell’attività P R I N C I P I O D I S E P A R A Z I O N E D E I P O T E R I Serve a garantire le libertà individuali, evitando abusi di potere. - LOCKE = Il primo a teorizzare il principio di separazione dei poteri fu Locke, il quale influenzò moltissimo l’Inghilterra nel limitare il potere monarchico, con supremazia del Parlamento. Egli teorizzò i seguenti poteri: • POTERE LEGISLATIVO = potere assegnato al Parlamento • POTERE ESECUTIVO = potere assegnato al re e non subordinato alla legge e comprendente anche il potere giuridico (vedi Common Law) • POTERE FEDERATIVO o ESTERNO = potere assegnato al re nei rapporti internazionali - MONTESQUIEU = identifica 3 poteri nettamente separati e con diversa fonte di legittimazione: • POTERE LEGISLATIVO = le assemblee rappresentative esprimono la volontà popolare • POTERE ESECUTIVO = potere autonomo e non rappresentativo se non del re. • POTERE GIUDIZIARIO = per la risoluzione delle controversie private, senza alcuna funzione legislativa (public law). - ROUSSEAU = Ogni potere e il re esprimono la volontà generale (vedi Stato di Polizia) Negli Stati tradizionali: • POTERE LEGISLATIVO = potere con funzione legislativa, che produce l’atto legislativo • POTERE ESECUTIVO = potere con funzione esecutiva, mantenendo equilibrio di Stato, che produce l’atto di decreto. • POTERE GIUDIZIARIO = potere con giurisdizionale, attraverso applicazione e interpretazione delle norme giuridiche, che produce l’atto di sentenza. Ognuno dei tre poteri garantisce il corretto esercizio delle funzioni degli altri, attraverso sistemi di “checks and balances” (pesi e contrappesi), molto forti negli Stati Uniti, dove i tre poteri sono completamente separati e indipendenti. Nei paesi parlamentari europei i tre poteri tendono invece ad essere interdipendenti e mai totalmente separati. F O R M A D I S T A T O E D I G O V E R N O - FORMA DI STATO = si considera l’aspetto fi nalistico del rapporto fra Stato-autorità e Stato-società (l’Italia è una repubblica democratica sociale) - FORMA DI GOVERNO = si considera l’aspetto strumentale (meccanismi e strumenti) del rapporto fra Stato-autorità e Stato-società (l’Italia è parlamentare) Ilenia Ferrari D I 1 7 6 7 F O R M E D I S T A T O Le forme di Stato si classificano in base al in cui si manifesta il rapporto tra governanti e governati di uno Stato (tra sovranità e popolo) • CLASSIFICAZIONE DAL PUNTO DI VISTA ORGANIZZATIVO - STATO UNITARIO = lo Stato è accentrato anche se può delegare enti locali che comunque dipendono strettamente dall’ente centrale (es. Francia) - STATO REGIONALE = Stato decentrato in cui le Regioni hanno autonomia amministrativa e legislativa (es. Italia) - STATO FEDERALE = Stato altamente decentrato, in ci gli Stati membri hanno autonomia legislativa, amministrativa e giudiziaria. • CLASSIFICAZIONE IN BASE AL RAPPORTO FRA STATO E POPOLO - STATO ASSOLUTO = il Re è lo Stato - STATO LIBERALE = dopo le grandi Rivoluzione, c’è divisione dei poteri - STATO COSTITUZIONALE = sovranità popolare e prevaricazione della Costituzione 1 . S T A T O A S S O L U T O A partire dalla seconda metà del XIV secolo, inizia il processo di unificazione di ampi territori da parte di Re, arrivando così alla formazione dei prime forme di Stato-nazione (Inghilterra, Francia e Spagna). Al termine della Guerra dei Trenta anni (1648), gli Stati europei stipulano la pace di Westfalia, atto con il quale per la prima volta si riconoscono come enti indipendenti gli uni dagli altri e equiparati (basi per diritto internazionale pubblico). - Lo Stato è un ente impersonale che fa capo al Re (limitazione potere dei nobili) ma che è distinto da esso - Lo Stato deve sopprimere la sopraffazione sociale (Leviatano di Hobbes), per far questo i diritti dell’uomo sono alienati a garantir l’ordine sociale - Stato “legibus solutus”: il re è fonte della legge ma non è vincolato ad essa, il suo volere è fonte del diritto. - No costituzione in senso moderno (nascono con le due grandi Rivoluzioni) - Il re ha autorità di origine divina che si trasmette per via ereditaria - La sovranità è della corona, che si distingue dalla persona del re e che risponde alle leggi sulla successione, alle leggi naturali e divine, le quali assicurano la continuità del trono - Il re ha potere esecutivo e legislativo - Il potere giudiziario spetta a giudici, nominati dal Re e che agiscono in nome del Re - Stato di polizia paternale: la Corona possiede lo Stato ed è l’unico ente che decide quale sia il benessere dell’individuo - Stato non rappresentativo: i Parlamentari hanno vincoli di mandato (es. Callers de Orleans) - Stato mercantilista interventista: promotore interventi economici per finalità militari o per espandere commerci cioè per espandere il potere della Corona • ASSOLUTISMO EMPIRICO (XVI-XVIII) = Si tratta più di un’entità patrimoniale (vedi Feudalismo) che di uno Stato, in quanto non ci sono diritti ma pretese di tipo privatistico- patrimoniale • ASSOLUTISMO ILLUMINATO (XVIII) = si tratta di una concezione politico-pubblicistica dello Stato, in quanto ogni attività pubblica viene fatta ai fi ni degli interessi pubblici (Stati di polizia come Prussia e Austria), selezionati dal monarca in quanto illuminato. Lo Stato assoluto entra in crisi con: A. RIVOLUZIONE INGLESE B. RIVOLUZIONE FRANCESE C. RIVOLUZIONE AMERICANA = si rimprovera l’Inghilterra per l’imposizione dispotica sulle 13 colonie. Negli Stati Uniti si afferma molto più facilmente un modello liberale in quanto non si forma la nobiltà e poiché tutti coloro che si spostano in questi luoghi tagliano con il passato. 2 . S T A T O L I B E R A L E Lo Stato assoluto entra in crisi: gli aristocratici dell’impianto burocratico e militari costano troppo e la borghesia non accetta più le eccessive imposizioni tributarie, chiedendo una partecipazione alle decisioni di governo. - Si parla di Stato liberale in quanto esso riconosce i diritti inalienabili dell’uomo: vita, libertà e ricerca della felicità (vedi Dichiarazione di Indipendenza Americana) - La sfera pubblica e quella privata sono separate (Stato non interventista e minimo): lo Stato non persegue i beni dei singoli, regola minimamente l’economia, solo per garantire il libero mercato e i diritti dei singoli. - LIBERISMO = il mercato non deve essere regolato dallo Stato ma è nelle mani di privati - Il re da questo momento viene scelto dal Parlamento (es. Guglielmo e Maria d’Orange eletti dopo “La Gloriosa”) che però non si fonde mai con con la Corona (vedi Inghilterra) - Lo Stato deve essere equilibrato per evitare abusi di potere, si può in caso di oppressioni andare contro lo Stato, rivendicando i propri diritti - Il potere dello Stato viene limitato dalle libertà negative (es. Habeas Corpus), in modo che lo Stato intervenga solo quando l’individuo danneggia la libertà altrui. - La sovranità è della Nazione (Dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e del cittadino: da Re di Francia a re di Francesi) - La Nazione non può esercitare la sovranità se non tramite rappresentanti, scelti tramite elezione dei “notabili”, i quali non possono agire per soddisfare interessi personali (“divieto del mandato imperativo” dal 1791 nella Costituzione francese) - È uno Stato oligarchico: non tutti possono votare o entrare in politica (suffragio limitato) - La legge determina diritti e doveri dei cittadini, tutti uguali di fronte ad essa (Principio di uguaglianza solo formale) Ilenia Ferrari D I 2 0 6 7 F O R M E D I G O V E R N O 1. M O N A R C H I A A S S O L U T A - Stato assoluto - Il re ha potere assoluto (3 poteri) - No autorità sovranazionali - Al re vengono subordinati gli Stati Generali o Parlamenti (in Francia essi perdono ogni funzione). - I sudditi non hanno alcun potere politico - Principio dell’omogeneità religiosa (origine ultraterrena della monarchia) che si traduce in intolleranza religiosa - La monarchia assoluta entra in crisi per le critiche condizioni finanziarie (costi guerre dinastiche, sfarzi di corte, inefficienza fiscale, resistenza ceti proprietari) 2. M O N A R C H I A C O S T I T U Z I O N A L E - Transizione dallo Stato assoluto allo Stato liberale - Sempre più forte separazione dei poteri tra il re e il parlamento (dualismo), il primo legittimato dal principio monarchico-ereditario e il secondo dalla volontà popolare (borghese) - Il governo viene eletto dal re (funzione esecutiva) in base alle preferenze del Parlamento e quindi del popolo - Il governo deve avere la fiducia parlamentare: approva il bilancio annuale e le leggi tributarie (piano politico) - Il re perde sempre più potere fino ad avere solo funzione di rappresentanza e di garanzia (monismo della Terza Repubblica francese) - Francia dopo Rivoluzione Francese, Statuto Albertino, Prussia della fine del XIX secolo, Germania della fine del XIX secolo 3. R E P U B B L I C A P R E S I D E N Z I A L E - Rigida separazione dei poteri (Costituzione americana del 1787) - Il Presidente è il capo di Stato e il capo del governo e viene eletto direttamente dal corpo elettorale: i cittadini, divisi in collegi elettorali corrispondenti ai singoli Stati dell’Unione, eleggono i “grandi elettori” o “elettori presidenziali” in numero pari a quanto sono i deputati e i senatori di ciascuno Stato; tali elettori si riuniscono poi nell’Electoral College, che ha il compito di eleggere il Presidente e il Vice-Presidente. - Il Presidente elegge: - segretari di Stato di sua fiducia (gabinetto del Presidente), costituendo il governo (potere esecutivo) - i componenti della Corte suprema (potere giudiziario), giudici a vita graditi al Senato, aventi la funzione di controllo delle leggi (giusta interpretazione e applicazione), delle questioni fra Stati Membri e fra questo e lo Stato Centrale e del potere esecutivo e legislativo (checks and balances). - diplomatici - Il Congresso (Campidoglio) è un organo parlamentare bicamerale avente il potere legislativo: la Camera ha la prerogativa dell’iniziativa legislativa in materia tributaria e ipotetica promotrice della messa in stato di accusa del Presidente (impeachment); il Senato ha il potere di approvazione della nominale presidenziale dei funzionari federali e della Corte suprema, approva i trattati internazionali conclusi dal Presidente con la maggioranza di 2/3. - In caso di Impeachment il giudizio spetta al Senato che viene presieduto dalla Corte Suprema, anziché dal Vice-Presidente, come da consuetudine. - Il Presidente ha il diritto di veto sospensivo sulle leggi approvate dal Congresso, che può superare l’opposizione presidenziale il Congresso deve esprimere una maggioranza di 2/3. - Il Presidente è il capo delle Forze dell’ordine e dei servizi segreti - Le crisi economiche dello scorso secolo hanno dato al Presidente sempre più potere, riponendo la speranza che egli potesse affrontare in maniera veloce ed efficace le situazioni di emergenza. Tale preminenza del Presidente ha condotto a sistemi federale di natura pressoché dittatoriale, come si delinea nei regimi presidenzialisti (America Latina), tra i quali per esempio la Seconda Repubblica francese di Napoleone III (forte controllo sulle elezioni presidenziali e sul potere legislativo) - Tra le più importanti Stati con governo presidenziale: Stati Uniti, Afghanistan, Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Iran, Messico, Sudafrica 4. S I S T E M A P A R L A M E N T A R E - Fisionomia monistica: il potere politico si concentra prettamente nel Parlamento - Forma di governo basata sulla fiducia tra governo e parlamento - Governo delle democrazie rappresentative - Il corpo elettorale (tutti i cittadini) elegge il Parlamento, avente i seguenti compiti: - Funzione legislativa - Dà la fiducia al governo, senza il quale esso non può operare - Funzione di controllo dell’operato del governo - Elegge il Presidente della Repubblica (Parlamento) - Funzione di indirizzo politico - Il capo di Stato è il Presidente della Repubblica (eletto) o il Monarca (non eletto), il quale ha funzione esecutiva e di garanzia: tiene conto della maggioranza delle elezioni parlamentari per quanto riguarda l’indirizzo politico e partitico ed elegge così un governo, che rispecchi una maggioranza parlamentare, e un Primo Ministro/Presidente del Consiglio. - Si delinea così una grande importanza del sistema politico e partitico nella stabilità di un Governo: se alle elezioni si hanno molti partiti fra di essi distanti, il governo sarà meno coeso e quindi meno stabile; se invece si hanno pochi partiti, il governo sarà coeso e stabile (sistema bipartitico). - Il Governo ha potere esecutivo, ma può governare solo se ha la fiducia del Parlamento, senza dover rispondere al volere del Capo di Stato. In caso di mancata fiducia parlamentare, il Governo è costretto a sciogliersi. La fiducia può instaurarsi con entrambe le camere (Italia, come sancisce Art.94 della Costituzione) o con una sola rappresentativa della totalità del corpo elettorale (Germania) Ilenia Ferrari D I 2 1 6 7 - In caso di mancata stabilità maggioritaria del governo il Parlamento non dà fiducia e il Capo di Stato continua ad eleggere un nuovo governo, comunque sempre instabile. Ciò conduce ad un blocco statale che si può trasformare in dittatura: il popolo preferirebbe avere i poteri accentrati in uno Stato autocratico con dittatore (Italia con Statuto Albertino sfocia nella dittatura di Mussolini). 5. S I S T E M A P A R L A M E N T A R E R A Z I O N A L I Z Z A T O - Sistema che mira ad evitare un’eccessiva instabilità di governo in un sistema parlamentare - Sistema idealizzato dal russo Boris Mirkine-Guetzevitch - Il Parlamento elegge un Presidente della Repubblica super partes (potere neutro), affinché egli non costituisca un suo Governo ma elegga un Governo che rispecchi la maggioranza parlamentare in ambito partitico - Il capo di Stato non ha più quindi potere esecutivo ma solo di garanzia: può sciogliere il Parlamento nel caso in cui non si formi una maggioranza di governo, cosicché si rivada ad elezioni. - Se il governo non è stabile, il Parlamento non gli dà fiducia e lo scioglie (sfiducia costruttiva) • SISTEMA INGLESE - Si costituisce dalla fine del XVIII secolo, prima nella forma dualista (sovranità divisa fra re e Parlamento e il Governo deve avere la fiducia di entrambi) e poi nella forma monista (progressivo ridursi del potere del Sovrano). - Il corpo elettorale elegge il Parlamento - Il Parlamento ha funzione legislativa e di indirizzo politico. È composto da: - CAMERA DEI COMUNI = funzione legislativa effettiva - CAMERA DEI LORDS = composta da membri ereditari e vitalizi, con ruolo molto limitato - CORONA = funzione di garanzia e pura formalità - Il sovrano elegge il Primo Ministro, il leader del partito che ha vinto le elezioni parlamentari - Eminente posizione del Primo Ministro che ha funzione esecutiva e di indirizzo politico: nomina e revoca un governo, formato di solito dal partito avente la maggioranza elettiva o da più partiti (governo di coalizione). Egli può anche richiedere al Sovrano lo scioglimento parlamentare, quando ritiene di poter trarre maggiori vantaggi dalle nuove elezioni politiche. - Lo scioglimento di governo avviene anche quando il leader del partito che ha vinto le elezioni parlamentari cambia, il quale può decidere a sua volta di cambiare anche il Primo Ministro e il Governo. - La struttura del governo è articolata tra: - CABINET = gabinetto ministeriale, presieduto dal Primo ministro, i più importanti ministri (Ministers e Secretaries of State) e quelli scelti opportunamente dal Premier. L’Inner Cabiner è una forma ancora più ristretta. - GOVERNMENT = governo in senso ampio che comprende tutti i ministri. - Il Parlamento inglese è caratterizzato da opposizione parlamentare, la quale garantisce un indirizzo politico alternativo: il leader del secondo partito alle elezioni diventa il leader dell’opposizione di Sua Maestà, avente un proprio gabinetto (Shadow Cabinet). • SISTEMA TEDESCO - preminenza Premier (cancelliere federale) e il suo governo - Il Presidente federale è il capo di Stato, eletto dal Parlamento - Il corpo elettorale elegge il Parlamento, diviso in: - BUNDESTAG o CAMERA BASSA = elegge il Premier. Se non si raggiunge una maggioranza parlamentaria assoluta, tale camera ha un tempo di 14 giorni per eleggere un cancelliere, se questo non avviene sale chi possiede la maggioranza relativa dei voti. È tale camera che dà fiducia al governo. - BUNDESRAT = è il consiglio federale, organo attraverso il quale i Länder partecipano al sistema legislativo e amministrativo. Non può rigettare le leggi approvate dalla Bundestag. - È compito del cancelliere di determinare l’indirizzo politico governativo - Se la Bundestag non dà fiducia al Cancelliere, egli può chiedere al Presidente federale uno Stato di emergenza legislativa, in cui il Premier governa per un semestre con la sola fiducia della Bundesrat - Il Parlamento può far dimettere il cancelliere, solo se c’è già un governo pronto da sostituire (sfiducia costruttiva) - Il potere giudiziario è affidato al Tribunale costituzionale: risolve i conflitti fra Stato centrale e Länder, garantisce la stabilità dei poteri e giudica il Presidente federale nei casi in cui sia messo in Stato d’accusa da una delle due camere 6 . S I S T E M A S E M I P R E S I D E N Z I A L E - Repubblica presidenziale + Repubblica parlamentare - Il corpo elettorale elegge il Parlamento e il Presidente della Repubblica - Governo diarchico: il Presidente della Repubblica è il capo del governo (funzione esecutiva) che elegge a sua volta un Primo ministro, il quale agisce solo con la fiducia del Parlamento e del Presidente - Il Presidente ha potere autonomo, non ha bisogno di fiducia parlamentare e può sciogliere il Parlamento in qualsiasi momento - A seconda delle circostanze politiche avrà più importanza il Presidente della Repubblica o il Primo ministro: se le elezioni hanno esito politico unitario, il Presidente elegge un Primo ministro di fiducia che rispecchia la maggioranza parlamentare (maggior potere del Presidente della Repubblica); se le elezioni hanno esito politico divergente, il Presidente elegge un Primo ministro che rispecchia la maggioranza parlamentare che però non ha la sua stessa tendenza politica (maggior potere del Primo ministro). - In Francia questo sistema funziona bene per il forte senso di responsabilità dei politici, in altre sperimentazioni si è creato un forte stallo istituzionale (Romania e Polonia dopo la caduta del muro di Berlino). - In Portogallo e Finlandia il Presidente ha ruolo eminente solo se il Parlamento non riesce ad esprimere una maggioranza definitiva - In Austria, Irlanda, Islanda il Presidente della Repubblica ha solo funzione di garanzia e rappresentanza. Ilenia Ferrari D I 2 2 6 7 7 . S I S T E M A N E O - P A R L A M E N T A R E - corpo elettorale elegge il Presidente della Repubblica (capo di Stato e di governo) e il Parlamento - Clausola “Simul Stabunt, Simul Cadent” (insieme stanno, insieme cadono): una crisi di governo comporta un automatico scioglimento del Parlamento - A volte il Presidente elegge un Primo ministro - Israele prima del 2001 8 . S I S T E M A D I R E T T O R I A L E ( S V I Z Z E R A ) - Il corpo elettorale elegge il Parlamento o Assemblea federale (potere legislativo), composto da 2 camere: - CONSIGLIO NAZIONALE = rappresenta proporzionalmente la popolazione dei Cantoni - CONSIGLIO DEGLI STATI = è formato da due rappresentanti per ogni cantone - L’Assemblea federale elegge il Consiglio federale o direttorio (potere esecutivo), composto da 7 membri in carica per 4 anni, 4 dei quali, a turno, vengono eletti ogni anno come Presidenti della Repubblica: il Consiglio federale rappresenta il Governo e il Presidente della Repubblica. - Principio federalista di “unità nella diversità”: i 7 membri del direttorio sono scelti in modo da rappresentare le diverse realtà etniche, religiose, geografiche e politiche del paese. - Ampie autonomie ai Cantoni: hanno funzioni legislative, esecutive e giudiziarie. Ilenia Ferrari D I 2 5 6 7 IV. PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (Art.3) = tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, quindi non si possono porre in essere norme ingiustifi catamente discriminatorie e lo Stato deve garantire un’eguaglianza di opportunità, in quanto dovere positivo (istruzione, lavoro, condizioni sociali) per il medesimo potenziale sviluppo dei cittadini. V. PRINCIPIO LAVORISTA (Artt.1,4) = “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro” (formula proposta da Fanfani), diritto che lo Stato deve garantire promuovendo condizioni che lo rendano effettivo (Art.4): vengono attuate politiche in grado di contrastare la disoccupazione, di aiutare le imprese in crisi e di favorire la crescita economica e occupazionale. Lo Stato deve tutelare gli inabili permanenti o no al lavoro, come i minori, le madri lavoratrici, chi è involontariamente disoccupato (artt. 37 e 38). Tutti possono lavorare (principio di uguaglianza) in quanto ognuno ha il dovere morale (principio di solidarietà) di “svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al processo materiale o spirituale della società” (Art.4 comma 2). Non venne accolta in Assemblea costituente la proposta di Togliatti dell’Italia come “Repubblica democratica di lavoratori”, in quanto l’asserzione parve classista e di indirizzo sovietico. VI. PRINCIPIO DI LEGALITÀ COSTITUZIONALE (Art.23) = ogni attività dei pubblici poteri deve trovare fondamento in una legge, quale atto del Parlamento, a sua volta unico organi di diretta espressione della sovranità popolare VII. PRINCIPIO PLURALISTA-CULTURALE (Artt.6,9) = Lo Stato tutela la cultura, quindi le minoranze linguistiche (Art.6) e promuove lo sviluppo culturale. VIII. PRINCIPIO AUTONOMISTA (Art.5) = La Costituzione promuove il decentramento e le autonomie locali (non indipendenti in quanto verrebbe meno il concetto di Repubblica unica e indivisibile). A questo principio si associa anche quello della sussidiarietà. IX. PRINCIPIO DI LAICITÀ (Artt.7,8,19,20) = lo Stato deve salvaguardare la libertà di confessione (Art.8). “Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel suo ordine, indipendenti e sovrani” (sovranità spirituale e terrena) e i rapporti tra essi sono regolati dai Patti Lateranensi che se vengono cambiati non provocano una revisione costituzionale X. PRINCIPIO INTERNAZIONALISTA E “IRENISTA” (Artt.10,11) = l’Italia adegua le proprie leggi a quelle internazionali al fi ne di garantire la pace e la giustizia fra le nazioni. Accetta quindi di limitare la propria sovranità aderendo ad istituzioni internazionali e facendo entrare nell’ordinamento giuridico statale le leggi provenienti dagli ordinamenti sovranazionali (è Stato membro dell’UE, partecipa all’ONU e ha fi rmato la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo). La guerra quindi viene ripudiata in qualità di strumento di offesa della libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (art.11), si ricorre ad essa solo per difendersi. R I S E R V A D I L E G G E La riserva di legge è lo strumento mediante il quale la Costituzione individua la fonte abilitata a disciplinare una determinata materia: è una modalità attraverso il quale la Costituzione stabilisce se una materia deve essere regolata da legge, atti aventi valore o forza di legge o regolamenti. La riserva di legge stabilisce che, in materie particolarmente delicate, come nel caso dei diritti fondamentali del cittadino, le decisioni devono essere prese dall’organo più rappresentativo della sovranità popolare: il Parlamento (art. 70). La riserva di legge si esplica solo in presenza di una Costituzione rigida, in grado quindi di porre effettivi limiti al legislatore. • RISERVA DI LEGGE FORMALE = si ha nei determinati casi in cui una determinata materia (costituzionale, elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifi ca dei trattati internazionali, di approvazione dei bilanci) deve essere regolata solo dalle leggi formali del Parlamento e non atti aventi forza o valore di legge (decreti legge o decreti legislativi) del Governo. • RISERVA DI LEGGE ORDINARIA = prevede che in determinate materie debba intervenire una fonte primaria statale (leggi o atti aventi forza o valore legge). La riserva di legge ordinaria può essere: - ASSOLUTA = prevede che la materia debba essere regolata integralmente dalla legge (es. art. 13 che ammette restrizioni della libertà personale nei soli casi e modi previsti dalla legge) - RELATIVA = prevede che la materia debba essere regolata dai principi stabiliti dalla legge ma che la discrezionalità sia dell’esecutivo, il quale detta la disciplina di dettaglio con propri regolamenti (es. art. 23 e 97.2) • RINFORZATA = riserve, assolute o relative, dove la Costituzione pone dei limiti alla discrezionalità del legislatore, predeterminando i contenuti o il procedimento dell’atto. Un esempio di riserva rinforzata per contenuto è nell’art. 16, nel quale si prevede che la libertà di circolazione possa essere limitata solo per motivi di sanità e di sicurezza. Un esempio di riserva di legge per procedimento è nell’art. 8, che prevede che i rapporti tra una confessione religiosa e lo Stato sono regolati dalla legge “sulla base di intese con le relative rappresentanze”. • RISERVA DI LEGGE COSTITUZIONALE = è prevista per gli artt. 116, 132, 137, 138. • RISERVA A FAVORE DEI REGOLAMENTI PARLAMENTARI = è prevista per L’Art. 64.1 • RISERVA DI GIURISDIZIONE = si tratta di materie che non ammettono limitazioni di libertà se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria. • RISERVA DI REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO = in Italia è molto rara e attribuisce al Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca la riserva di regolamentazione in materia di titoli di studio e ordinamenti didattici. S T A T U S G I U R I D I C O D E L L O S T R A N I E R O ( A R T . 1 0 ) La Costituzione disciplina lo status dello straniero all’art.10, molto limitato e per questo da collegarsi all’art. 2 (riconoscimento della tutela dei diritti fondamentali a chiunque). Teoricamente, L’Art. 3 non garantisce il principio di eguaglianza agli stranieri ma solo ai cittadini, per questo la Corte è intervenuta allargando il diritto anche ai non cittadini. Agli stranieri è riconosciuto poi il diritto all’istruzione e alla sanità (questo anche agli irregolari, senza che sia avvisata l’autorità). Ilenia Ferrari D I 2 6 6 7 Lo straniero gode di diritti stabiliti dalla legge, allo stesso modo deve però adempiere ai doveri costituzionale (tranne quello di difesa e fedeltà alla patria). L’art.10 contiene una riserva di legge che affida l’intervento in materia di immigrazione e di status di straniero al Testo Unico sull’immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998). L’Art. 10 vieta l’estradizione dello straniero per reati politici, eccetto per casi di genocidi. La Corte Costituzionale ha esteso il divieto di estradizione nel caso in cui uno straniero compia un reato che sarebbe punito nel suo paese da pena di morte (prevale il diritto alla vita). L’espulsione è prevista per motivi di sicurezza pubblica e per gli stranieri irregolari. Essendo questa una misura di restrizione della libertà personale (art. 13), la decisione va comunicata al giudice di pace territorialmente competente entro 48 ore dalla sua adozione e quest’ultimo dovrà procedere alla convalida nelle 48 ore successive. Qualora non sia possibile procedere immediatamente all’espulsione, lo straniero può essere trattenuto per un massimo di 90 giorni in un “Centro di Permanenza per i Rimpatri” (C.P.R.). Allo straniero regolare da non meno di 1 anno è consentito il ricongiungimento familiare. L’Art. 10 tutela anche i rifugiati, stranieri perseguitati nel loro Paese per motivi politici, di razza, nazionalità, religione. Ilenia Ferrari D I 2 7 6 7 D I R I T T I E D O V E R I D E I C I T T A D I N I (PARTE PRIMA COST.) R A P P O R T I C I V I L I ( T I T O L O I ) Non sono sottoponibili a revisione costituzionale, in qualità di diritti fondamentali. L’ordine con cui i diritti fondamentali sono elencati nella Costituzione è frutto di una scelta ben precisa dell’Assemblea Costituente, in quanto segue il principio della socialità progressiva: si parte dai diritti del soggetto singolo per allargarsi alle varie realtà sociali in cui esso si realizza. Il diritto alla vita non viene trascritto, ma è il più importante, rimane sottinteso in quanto non viene prevista la pena di morte (ex art. 27). I diritti fondamentali sono diritti di libertà negativa (è vietato violarli). • LIBERTÀ PERSONALE (art. 13) La libertà personale è un diritto individuale e inviolabile (legame con art. 2): spetta ad ogni individuo, indipendentemente dallo status civitatis. Per libertà personale si intende libertà fisica, “morale” (psichica) e di autodeterminazione del corpo (habeas corpus: abbia ciascuno la libertà del proprio corpo e delle altre pertinenze, cioè degli oggetti che si hanno sul corpo) Essendo un diritto inviolabile, l’articolo presenta 2 riserve di legge: - RISERVA DI LEGGE ASSOLUTA = solo la fonte primaria può disporre i casi e le modalità di restrizioni della libertà personale: la libertà personale può essere limitata “nei soli casi e modi previsti dalla legge”. La restrizione della libertà personale può avvenire solo “in casi eccezionali di necessità e urgenza” che la legge deve indicare in modo tassativo. I provvedimenti restrittivi della libertà personale adottati dalla pubblica sicurezza devono essere poi comunicati entro le successive 48 ore al giudice (dal P.M. al G.I.P.), il quale ha ulteriori 48 ore per decidere sulla loro convalida (quindi massimo 4 giorni di detenzione) e nel caso in cui il termine decada, il provvedimento d’urgenza si intende immediatamente revocato). - RISERVA DI LEGGE GIURISDIZIONE = la libertà personale può essere limitata solo attraverso restrizioni disposte con atti motivati dall’autorità giudiziaria a: comunque sempre comunicate al soggetto, cosicché egli possa contestare attraverso ricorso per saltum in Cassazione. Non è ammessa quindi alcuna forma di restrizione della libertà personale, se non nelle modalità previste dalla legge. Tra le forme di restrizione della libertà personale ci sono: - DETENZIONE = reclusione in carcere o presso il proprio domicilio o presso luoghi di cura, ammanettamento - ISPEZIONE = ricerca di prove solo a livello osservativo (es. bodyscanner) - PERQUISIZIONE PERSONALE = contatto volto a cercare e a sequestrare oggetti (es. perquisizione dopo segnalazione del bodyscanner). Il bodyscanner non può essere contestato perché privo di atto motivato del giudice, in quanto non si tratta di una previsione coercitiva, in qualità di forma di restrizione non obbligatoria (dato che non è obbligatorio prendere l’aereo), fatta nei limiti della dignità e del pudore della persona (stanze apposite di perquisizione) e compiuta al fine di proteggere i diritti e interessi altrui (diritto alla vita dei passeggeri nei casi in cui si porta a bordo una bomba). Ci sono diversi tipi di restrizione della libertà personale: - MISURE CAUTELARI = precedono la sentenza e quindi la condanna defi nitiva (non sono pene), ma sono adottate su decisione del G.I.P. nelle indagini preliminari e del giudice durante il processo, nei casi di: - PERICOLO DI FUGA = la persona è già indagata e lo Stato deve adottare tale misura affinché non perda la possibilità di esercitare la sua pretesa punitiva - PERICOLO DI INQUINAMENTO PROBATORIO = la persona potrebbe eliminare le prove del reato - PERICOLO DI REITERAZIONE DEL REATO = misura di protezione della società, perché si crede che la persona possa commettere nuovamente il reato - MISURE PREVENTIVE = sono pene, in quanto misure affl ittive irrogate nei confronti di un soggetto che ha compiuto un reato. - ARRESTO IN FLAGRANZA = consiste in una temporanea privazione della libertà personale che la Polizia Giudiziaria dispone a carico di chi viene colto nell’atto di compiere il reato (flagranza propria) o di chi, subito dopo aver compiuto il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato (flagranza impropria). - FERMO DI POLIZIA GIUDIZIARIA = consiste in una temporanea privazione della libertà personale che la Polizia Giudiziaria dispone anche fuori dai casi di flagranza (post delictum) quando non ha il tempo di richiedere al G.I.P. una misura cautelare e presuppone che la persona che ha commesso il reato possa fuggire - MISURE DI SICUREZZA = sono adottate per evitare che la persona possa ricompiere il delitto (casi di pericolosità sociale), non basandosi quindi su fatti ma su prognosi, predizioni (soprattutto per i casi di infermità mentale o per gli alcolisti cronici). Tali misure sono adottate dopo il delitto, dopo la condanna definitiva o addirittura dopo che si è scontata la pena. Tra le misure di sicurezza - LIBERTÀ VIGILATA - DIVIETO DI SOGGIORNO IN DETERMINATI LUOGHI - ESPULSIONE DELLO STRANIERO DALLO STATO - DIVIETO DI FREQUENTARE OSTERIE E PUBBLICI SPACCI DI BEVANDE ALCOLICHE Tutte le misure restrittive della libertà personale non possono prevedere forme di “violenza fisica o morale” (art. 13.4), dato che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità” (art. 27). La pena di morte non è ammessa (anche se fino al 2007 si potevano prevedere possibili deroghe nei casi previsti dalle leggi militari di guerra). Infatti, tutte le pene definite dal legislatore e irrogate dal giudice “devono tendere alla rieducazione del condannato” (art. 27.3). • LIBERTÀ DI DOMICILIO (art. 14) La libertà di domicilio è un diritto individuale e inviolabile (legame con art. 2): spetta ad ogni individuo, indipendentemente dallo status civitatis. L’Art. 14 rappresenta infatti il prolungamento spaziale della libertà personale. La nozione di domicilio è molto più ampia di luogo di privata dimora (ambito di diritto penale) o luogo dove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (ambito di diritto civile): il domicilio è ogni luogo di vita privata in cui la persona sviluppa le proprie attività non necessariamente domestiche, luogo a cui si accede con una certa frequenza, di cui si disponga legittimamente e che sia isolato rispetto all’ambiente esterno anche solo per un tempo limitato (la panchina non è un luogo isolato dall’esterno). Ilenia Ferrari D I 3 0 6 7 • LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (art. 21) Non è esplicitata come libertà fondamentale anche se la Corte Costituzionale l’ha individuata come tale, in quanto alla base del concetto di democrazia: la libertà di manifestazione del pensiero è di tutti. Qui non conta la libertà di pensare (art. 13) ma di esprimere il proprio pensiero. Questa libertà si distingue da quella della comunicazione interpersonale in quanto comunicazione tra indeterminati e indeterminabili, il cui scopo è di comunicare a più persone possibili (comunicazione pubblica non segreta). Si intende per libera manifestazione del pensiero anche quelle comunicazioni interpersonali che non si avvalgono di un mezzo idoneo a garantirne la sicurezza. È un diritto negativo: non garantisce il diritto al mezzo di diffusione. Il diritto può essere attivo (di informare) e passivo (di essere informati). L’art. 21 dedica alla stampa 4 dei suoi 6 commi, in quanto il legislatore la considerava come il mezzo di comunicazione più importante di allora, il più soggetto a censura durante il Fascismo, il più in grado di incidere sull’opinione pubblica e di influenzare il processo democratico. Gli altri 2 commi sono riservati a qualsiasi altro mezzo di comunicazione. Non sono previste : - AUTORIZZAZIONE = controllo preventivo che renderebbe la Stampa discrezionale dello Stato; - CENSURA = la stampa non può essere soggetta a censura, provvedimento amministrativo che impedisce la diffusione di una determinata notizia. Costituiscono limitazioni alla libertà di manifestazione del pensiero: - BUON COSTUME = è prevista la sola misura preventiva per gli spettacoli (cinematografi ci e teatrali), censurabili o non pubblicabili se osceni, cioè se contrari al buon costume (es. si mette in circolazione lo spettacolo con limiti di età), al fi ne di proteggere la dignità della persona e lo sviluppo psichico del minore. Il buon costume non si applica però all’arte (art. 33: la scienza e l’arte sono libere). - DIRITTI DELLA PERSONALITÀ = sono puniti l’ingiuria, la diffamazione che attacchino l’onore e la reputazione di privati - PRESTIGIO DELLE ISTITUZIONI = sono puniti il vilipendio o l’oltraggio delle pubbliche istituzioni (non viene inclusa la mera critica) - INTERESSI COSTITUZIONALMENTE RILEVANTI DI NATURA PUBBLICA = non è possibile diffondere interessi pubblici rilevanti (es. il segreto istruttorio prevede che non sia possibile dire i contenuti di un’indagine, coperta dal segreto, o il luogo dove risiedono le armi di Stato), o di natura economica privata (segreto industriale o aziendale) - ORDINE PUBBLICO MATERIALE = costituiscono i reati di opinione l’istigazione (la provocazione a commettere reati attraverso la manifestazione del pensiero) e l’apologia (la giustifi cazione dei reati commessi a seguito di istigazione). Non sono reati che tutelano un certa linea di pensiero, eliminando la linea contraria (provvedimento antidemocratico), bensì un provvedimento che intaccherebbe la pubblica incolumità, in quanto il pensiero espresso potrebbe portare adatti di vandalismo collettivi. - TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE Possono essere applicate limitazioni alla libertà di manifestazione del pensiero nel mezzo giornalistico per: - RISERVA DI LEGGE RINFORZATA PER LIMITATEZZA DEL CONTENUTO = si può limitare la stampa solo se sono stati compiuti delitti (reati più gravi, le contravvenzioni sono quelli meno gravi), commessi attraverso il mezzo della stampa - RISERVA DI LEGGE ASSOLUTA = si possono fare limitazioni nel caso di violazione delle norme che la legge prescrive per l’indicazione dei responsabili - RISERVA DI GIURISDIZIONE = per le limitazioni ci vuole atto motivato dell’autorità giudiziaria Gli interventi di limitazione della stampa sono misure successive alla pubblicazione: - SEQUESTRO = viene ritirato dal commercio lo stampato. Solo dopo che la stampa è stata fatta. - INTERVENTO PRECAUTELARE = la polizia deve comunicare l’intervento entro 24 ore alla Polizia Giudiziaria che lo deve comunicare al giudice entro 24 ore. Rispetto alla limitazione delle altre libertà, i termini sono dimezzati, per l’importanza della libertà esercitata attraverso tale mezzo di comunicazione. La legge non obbliga ma invita a rendere noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Inizialmente, il servizio pubblico nel settore radiotelevisivo derivava da un solo ente pubblico (regime di monopolio della RAI). Questo sistema si è perso con l’evoluzione tecnologica. La Legge Gasparri ha reso ancora più possibile l’apertura del mercato digitale. Oggi in campo radiotelevisivo l’informazione è aperta e plurale in campo politico-sociale (pluralismo interno) e rispetto alla pluralità degli enti (pluralismo interno). • DIVIETO DI PRIVAZIONE DELLA CAPACITÀ GIURIDICA (art. 22) • DIVIETO DI IMPOSIZIONE DI PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI (art. 23) • DIRITTO DI DIFESA E DI AGIRE IN GIUDIZIO A TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI LEGITTIMI (art. 24) • DIRITTO AL GIUDICE NATURALE (art. 25) • DIRITTO A NON ESSERE PENALMENTE RESPONSABILE PER FATTI ALTRUI (art. 27) • DIRITTO DELLA PERSONALITÀ (art. 2) • DIRITTO ALL’ONORE E ALLA REPUTAZIONE (art. 2) • DIRITTO ALLA RISERVATEZZA (art. 2) Per riservatezza si intende il diritto alla protezione dei dati personali Ilenia Ferrari D I 3 1 6 7 R A P P O R T I E T I C O - S O C I A L I ( T I T O L O I I ) I diritti riguardanti i rapporti etico-sociali sono attuativi del principio di eguaglianza e di solidarietà (artt. 2,3). Lo Stato ha lo scopo di consentire a tutti il raggiungimento di eguaglianza delle condizioni di vita, per garantire paro possibilità di realizzazione personale. Non è possibile graduare i diritti sociali secondo una scala gerarchica, essendo tutti il mezzo di raggiungimento della realizzazione personale. • DIRITTI E DIVERI DELLA FAMIGLIA (artt. 29-31) La famiglia è una forma di società naturale fondata sul matrimonio: - MATRIMONIO CIVILE = interamente regolato dalle leggi dello Stato - MATRIMONI CONCORDATO = disciplinato dal diritto canonico i cui effetti civili sono riconosciuti in base all’Accordo tra lo Stato e la Chiesa cattolica del 1984. Il divorzio viene istituito con la legge n. 898/1970, di recente modificata con la legge n. 55/2015 (legge sul divorzio breve) Vengono comunque anche i rapporti familiari non fondati sul matrimonio, quelli cioè che danno luogo alla famiglia di fatto: - UNIONE CIVILE = la Legge n. 76/2016 (Legge Cirinnà) prevede che due persone maggiorenni dello stesso sesso possano unitisi civilmente innanzi ad un uffi ciale di Stato e con la presenza di due testimoni - CONVIVENZA = due partners possono sottoscrivere un contratto di convivenza redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata, autenticata da un notaio o da un avvocato. Non c’è obbligo di fedeltà. Se la convivenza cessa il soggetto più forte economicamente del rapporto è tenuto a dare al più debole un mantenimento per il periodo pari alla durata della convivenza. Tra i diritti-doveri della famiglia: - DIRITTO DI SCELTA DEL CONIUGE - EGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI = principio presente solo dal 1975. Secondo questo principio, nel 2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno al fi glio illegittimo, in presenza di una diversa volontà dei genitori. I genitori, se d’accordo, possono dare il doppio cognome; in caso contrario, al bambino si attribuisce il cognome del padre. - DIRITTO ALLA MATERNITÀ E AI RIPOSI GIORNALIERI = la maternità non può più quindi essere vista come un modo per la donna di conciliare le esigenze familiari con quelle di donna, essendo che la cura dei fi gli non spetta di natura solo a lei ma ad entrambi i genitori, in condizione di piena uguaglianza. Per questo il congedo di paternità deve essere ora esercitato obbligatoriamente dal padre lavoratore dipendente entro 5 mesi dalla nascita del fi glio per la durata di un giorno. - DIRITTO-DOVERE AL MANTENIMENTO E ALL’EDUCAZIONE DELLA PROLE = Dal 1975, i fi gli non sono più soggetti alla patria potestà bensì alla potestà dei genitori, termine di recente sostituito con responsabilità genitoriale, fi no al raggiungimento della maggiore età o al matrimonio, qualora si sposi prima di diventare maggiorenne. I genitori hanno il diritto-dovere al mantenimento e all’educazione dei fi gli, al fi ne di assicurare lo sviluppo della loro personalità (ex art. 2) - DIRITTO ALLA PROCREAZIONE COSCIENTE E RESPONSABILE - TUTELA DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO = dal 2013 è stato introdotto il principio di unicità dello stato di fi glio, abolendo la distinzione lessicale dei vari stati di fi liazione che davano luogo a discriminazioni giuridiche e sociali La Repubblica garantisce gli istituti necessari a tutela della maternità, dell’infanzia e della gioventù: - PROTEZIONE GIURIDICA DEL MINORE = il Tribunale dei minori si occupa delle questioni che toccano i minori, valorizzando le sue capacità di decisione - ASILO NIDO = ha la funzione di sostenere le famiglie nella cura dei fi gli o per consentire l’accesso dei genitori al lavoro, comprendendo anche fi nalità formative - NO ARRUOLAMENTO DEI MINORI = La l. n. 2/2001 ha vietato l’arruolamento dei minori (problema dei bambini soldato) - INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA = istituita con l. n. 194/1978 a tutela della maternità - PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA = istituita nel 2004, con limite per l’impianto di più di 3 embrioni o di embrioni impiantati senza considerare la salute della donna. • DIRITTO ALLA SALUTE (art. 32) La salute è un diritto: - INDIVIDUALE = salute intesa come diritto all’integrazione psico-fi sica - COLLETTIVO = salute intesa come salubrità dell’ambiente, condizionata da interventi positivi dello Stato e dalla salute dei singoli individui Nel diritto alla salute rientrano: - DIRITTO AD ESSRE CURATO = Spetta al legislatore scegliere i benefi ciari di prestazioni sanitarie gratuite, in base alle disponibilità economiche. Le sempre più pressanti esigenze di contenimento della spesa pubblica hanno comportato una signifi cativa riduzione dell’area della gratuità delle cure, rendendo sempre più partecipativo il benefi ciario della spesa della cura. - LIBERTÀ DALLA CURA = eccetto per i casi in cui la non sottoposizione della cura comprometta la salute collettiva (es. vaccino antipoliomelite, prevenzione e lotta contro HIV), nessuno è obbligato ad essere sottoposto ad un determinato trattamento sanitario (ad esempio per motivi religiosi). Tale diritto quindi è coperto da una riserva di legge rinforzata per contenuto: la cura deve essere somministrata nei casi di rischi per la collettività, sempre nel rispetto invalicabile della persona umana - LIBERTÀ DI CURA = diritto alla libera scelta del luogo di cura e non di libera scelta di terapia (non sono lecite le terapie non riconosciute dalla comunità scientifi ca) - LIBERTÀ DI ASSISTENZA SANITARIA PRIVATA = con possibilità di regime convenzionale • LIBERTÀ DELL’ARTE, DELLA SCIENZE E DELL’INSEGNAMENTO (art. 33) La Costituzione garantisce la libertà dell’arte e della scienza e del loro insegnamento. Gli unici limiti che si oppongono alla diffusione di opere artistiche è la limitatezza a tutela dei minori, i quali potrebbero essere turbati nella loro personalità. La libertà di insegnamento è strettamente legata alla libertà di manifestazione del pensiero (art.21) e alla libertà di istruzione (art. 34): il docente è libero di esprimere la propria opinione, nei limiti comunque dei programmi e nei contenuti delle materie di oggetto di insegnamento. Il diritto-dovere da parte dei genitori di educare i figli coincide con la libertà nella scelta di un percorso formativo culturalmente orientato (art. 30), quindi La scuola può essere sia di monopolio pubblico che privato. Lo Stato non finanzia le scuole private ma dal 2000 eroga diversi contributi a favore degli iscritti alle scuole non pubbliche. Ilenia Ferrari D I 3 2 6 7 La Repubblica ha inoltre il compito di promuovere lo sviluppo e la ricerca scientifica (art. 9), attraverso l’istituzione di alta cultura, le Università e le accademie, aventi il potere di “darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato” (art.33) • DIRITTO-DOVERE ALL’ISTRUZIONE (art.34) È un diritto di libertà e sociale, di interesse personale e generale. È un dovere individuale per l’istruzione di base (obbligo di istruzione e età di accesso al lavoro di 16 anni) - LIBERTÀ DELLA SCUOLA = la scuola privata non riceve fondi dallo Stato - LIBERTÀ NELLA SCUOLA = riferita alla libertà di insegnamento dell’art. 33 - LIBERTÀ DI ACCESSO ALL’ISTRUZIONE = è possibile scegliere qualsiasi orientamento di studio (art. 30) - GRATUITÀ DELL’ISTRUZIONE PUBBLICA PER ALMENO 8 ANNI = comunque fi no al conseguimento di una qualifi ca almeno triennale entro il 18esimo anno di età - BORSE DI STUDIO = ai più meritevoli e capaci, al fi ne di far raggiungere loro, anche se privi di mezzi, i gradi più alti di studio R A P P O R T I E C O N O M I C I ( T I T O L O I I I ) All’epoca dell’Assemblea costituente, le varie forze politiche avevano ben differenti ideologie economiche, cosicché vennero stabilite delle “zone strategiche”, che sarebbero rimaste intaccabili, al fine di impedire ogni scelta verso un preciso sistema economico. Si adottò un modello duale di economia basato così un’ECONOMIA PUBBLICA (monopolio pubblico) e un’ECONOMIA PRIVATA (sostenuta dall’economia pubblica). Essendo il principio di uguaglianza fondamentale in Costituzione, soprattutto sotto la spinta alla solidarietà della D.C., si decise di applicare un sistema tributario proporzionale, da ripartire poi a fini d’azione sociale. • DIRITTO-DOVERE AL LAVORO (artt. 35-40) Il lavoro è un diritto sociale e un dovere di solidarietà economica. Gli articoli relativi ai diritti-doveri dei lavoratori sono da ricondursi all’articolo 1 (principio lavorista), 3 (la Repubblica deve “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”), 4 (diritto al lavoro) - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA (artt. 36,37) = sia l’uomo sia la donna sono retribuiti in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in ogni caso suffi ciente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa e hanno diritto al riposo settimanale e a ferie annuali, a cui non si può rinunciare. La Legge stabilisce il limite di età di lavoro a 16 anni e assicura la pari retribuzione fra adulto e minori. Solo nel 1969 venne dichiarata incostituzionale la legge che prevedeva la c.d. “clausola di nubilato”, per la quale si prevedeva il licenziamento della lavoratrice in caso di matrimonio. - DIRITTO AL MANTENIMENTO E ALL’ASSISTENZA DEL CITTADINO INABILE AL LAVORO (art. 38) = gli inabili al lavoro e privi di mezzi di sostentamento hanno diritto all’assistenza sociale. Esiste un sistema di previdenza sociale per i lavoratori colpiti da malattia, infortunio, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria (sostenibilità fi nanziaria). L’assistenza privata è libera. - LIBERTÀ DI ORGANIZZAZIONE SINDACALE (art. 39) = hanno l’ obbligo di registrarsi presso uffi ci locali o centrali, secondo le norme di legge (mai fatta in Parlamento) e di avere dei propri statuti che sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati acquistano personalità giuridica al momento della loro registrazione. I sindacati, attualmente, sono associazioni di diritto privato. - DIRITTO DI SCIOPERO (art. 40) = regolato da legge (autorità di garanzia per i servizi pubblici essenziali) e garantisce la sospensione del lavoro per la tutela degli interessi dei lavoratori, consentendo al lavoratore la libertà di non effettuare le prestazioni di lavoro senza che vi siano conseguenze sul piano civile, penale o amministrativi, tranne la sospensione della retribuzione • DIRITTO DI PROPRIETÀ E DI INIZIATIVA ECONOMICA (artt. 41-47) La proprietà privata e la libertà di iniziativa economica sono diritti di libertà con finalità sociali nella sfera economica. La proprietà e l’impresa privata sono protette da riserva di legge, limitate da dignità, sicurezza e libertà e disciplinate in modo da assicurarne la loro funzione sociale (art. 41). La Costituzione prevede una forma di economia duale: i beni economici appartengono allo Stato (ECONOMIA PUBBLICA), ad enti o privati (ECONOMIA PRIVATA). La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge (art. 42) e può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale: servizi pubblici essenziali, fonti di energia o situazioni di monopolio naturale (es. nazionalizzazione del servizio elettrico e istituzione dell’ENEL nel 1999). Ogni espropriazione comporta un danno economico che deve essere risarcito con un equo indennizzo (non si tratta di un risarcimento perché non c’è compimento di atto illecito). Esistono diverse forme di proprietà (immobiliare, terriera edilizia, commerciale) e la legge deve prevedere i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sull’eredità (art. 42). Lo Stato garantisce una protezione al risparmio è un riconoscimento e promozione della cooperazione mutualistica senza scopo di lucro e dell’artigianato. R A P P O R T I P O L I T I C I ( T I T O L O I V ) Le norme per i diritti politici collegano nel modo più intenso i cittadini con il funzionamento e con l’organizzazione dello Stato. • DIRITTO DI VOTO (Art.48) Il diritto di voto permette ai cittadini di partecipare in maniera diretta (referendum) o indiretta (elezione rappresentanti) alla vita politica, per questo è anche un dovere civico-morale (Art.2,3). L’Art. 48 comma 1 sancisce il principio di suffragio universale (raggiunto per gli uomini nel 1912 e per le donne nel 1946) Al comma 2 si sancisce che il voto è: - PERSONALE = il diritto di voto non può essere ceduto a terzi, ad eccezione nel caso di impossibilità fi sica, casi in cui occorre l’assistenza di persone di fi ducia che assistono il menomato solo in sua presenza. - EGUALE = ogni voto di ogni elettore ha pari peso - LIBERO = le votazioni sono libere perché segrete Ilenia Ferrari D I 3 5 6 7 C O R P O E L E T T O R A L E E L E T T O R A T O A T T I V O E P A S S I V O Se la sovranità appartiene al popolo (Art.1 Cost.) allora le decisioni politiche devono essere prese nell’interesse della collettività e, attraverso il voto, il popolo dà piena concretezza della sovranità (democrazia). Per questo il corpo elettorale, seppur non elegga direttamente chi prende tali decisioni (Governo), elegge in forma diretta dei rappresentanti (Parlamento) che a loro volta eleggono governatori. L’elettorato è la capacità elettorale, può essere: - ATTIVO = idoneità a votare - PASSIVO = idoneità a candidarsi e ad esser eletti. • ELETTORATO ATTIVO Il corpo elettorale (popolo attivo) è composto da chi ha diritti politici e che quindi è in possesso dei requisiti di: - MAGGIORE ETÀ (Art.48 Cost.) = prima del 1975 ai 21 anni - CITTADINANZA (Art.48 Cost.) = i cittadini europei non italiani che risiedono in Italia possono votare per le elezioni amministrative comunali e far parte della Giunta senza però investire la carica di Sindaco o Vice-sindaco. Gli stranieri possono solo votare ai referendum consultivi regionali e locali L’elettorato attivo viene limitato nei casi di: - SENTENZA PENALE IRREVOCABILE = comporta l’esclusione dal voto. Perpetua o temporanea - INCAPACITÀ CIVILE = non possono votare coloro che erano dichiarati con sentenza defi nitiva incapaci di tutelare i propri interessi per motivi fi sici (es. sordomuti) o, fi no al 1978, psichici (es. infermi di mente), in modo totale (interdizione) o parziale (inabilitazione). - INDEGNITÀ MORALE = fi no al 2002, i discendenti di casa Savoia non potevano votare. L’Elettorato attivo interviene per l’elezioni di: - Parlamento: Camera dei Deputati (18 anni) e Senato (25 anni in quanto “Camera alta”, formata da persone con alta cultura) - Parlamento europeo (dal 1979) - Organi rappresentativi locali (Consigli regionali, Consigli comunali, Presidente della Regione, Sindaco) - Referendum (uso diretto della sovranità popolare per concrete decisioni politico-amministrative) • ELETTORATO PASSIVO Fermo restando i requisito della cittadinanza italiana, per l’esercizio dell’elettorato passivo sono previste diverse età: - 25 ANNI = Camera dei deputati - 40 ANNI = Senato - 50 ANNI = Presidente della Repubblica Non si può esercitare l’elettorato passivo per: - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ = sono ineleggibili colore che, a causa della professione svolta, potrebbero esercitare un’infl uenza sul corpo elettorale (es. diplomatici, consoli, magistrati, prefetti, uffi ciali forze armate, sindaci di comuni con più di 20.000 abitanti, concessionari di un pubblico servizio, coloro che appartengono a società controllate dallo Stato). - CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ (Art.66 Cost.) = sono incompatibili coloro che già ricoprono cariche istituzionali, per evitare contaminazioni dei poteri di Stato. - CAUSE DI NON CANDIDABILITÀ = non sono candidabili coloro che hanno commesso delitti di particolare gravità con condanna penale irrevocabile, al fi ne di contrastare le infi ltrazioni criminali nelle istituzioni (mafi a). L’incandidabilità originaria comporta la cancellazione automatica dalla lista dei candidati, quella sopravvenuta porta alla decadenza della carica solo se la Camera di appartenenza del soggetto è a favore (es. Minzolini). P R I N C I P I C O S T I T U Z I O N A L I - RAPPRESENTATIVITÀ - GOVERNABILITÀ - RAGIONEVOLEZZA L I S T E , C O A L I Z I O N I E P A R T I T I - LISTA = elenco di persone che un partito presenta alle elezioni - COALIZIONE = raggruppamento fra partiti politici, omogenei e fi nalizzati al perseguimento di comuni obiettivi di natura programmatica (adesione ad un’area ideologica) o elettorale (superamento di clausole di sbarramento). In caso di vittoria elettorale il leader della coalizione diventa Presidente del Consiglio. All’interno di una coalizione possono esserci più liste. Quando si vota se si sceglie un partito si dà il voto anche alla coalizione di cui esso fa parte, ma se si vota la coalizione il voto non va ad un partito specifi co di questa. La coalizione si forma prima delle elezioni in un sistema maggioritario e dopo nel sistema proporzionale. - PARTITO = associazione di persone con la medesima fi nalità politica, la cui attività è volta ad operare per l’interesse nazionale. S I S T E M I E L E T T O R A L I Il sistema elettorale è il metodo di trasformazione della volontà popolare in voti e dei voti in seggi. Le operazioni di calcolo per tradurre i voti espressi in seggi sono racchiuse nella formula elettorale. Il sistema elettorale comprende tutti gli aspetti legati al procedimento elettorale (propaganda elettorale, finanziamento dei partiti, divisione del territorio in circoscrizioni e collegi). Ilenia Ferrari D I 3 6 6 7 • FORMULA ELETTORALE MAGGIORITARIA Garantisce il meccanismo del pendolo, meccanismo di alternanza fra maggioranza e opposizione. La formula elettorale maggioritaria dà stabilità governativa: il Governo rispecchia la maggioranza ottenuta alle elezioni, cosicché il programma politico preso dall’Esecutivo sarà coeso e stabile, in quanto deciso da un Governo bipartitico o bipolare (alle elezioni si presentano 2 grandi coalizioni, una ottiene la maggioranza e l’altra la minoranza). Il sistema maggioritario premia quindi la governabilità a scapito della rappresentatività e questo potrebbe portare i cittadini a credere in una non-democraticità. Di questo modello sono tipiche le schede bloccate ad un sol nome, in quanto c’e solo un seggio per collegio. Ci sono 2 varianti della formula maggioritaria: - MAJORITY = Il candidato deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti. Si fa un doppio turno elettorale, di modo che, se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta al primo turno, dopo almeno 2 settimane se ne fa un secondo in cui si applica una soglia meno rigorosa (vince la maggioranza relativa tra i partiti che hanno avuto la maggioranza al primo turno) o un criterio di computo diverso (ballottaggio tra i 2 candidati più votati). - PLURALITY = Il candidato, per essere eletto, deve ottenere la maggioranza relativa dei voti e si fa perciò un un’unico turno elettorale. Il concetto di maggioranza ha diverse accezioni: - MAGGIORANZA SEMPLICE = viene richiesta la metà più 1 - MAGGIORANZA QUALIFICATA = viene richiesta una percentuale maggiore ad un tot (es. elezione Presidente della Repubblica) - MAGGIORANZA RELATIVA = il quorum è calcolato tenendo conto solo dei presenti alla votazione, coloro che hanno votato effettivamente - MAGGIORANZA ASSOLUTA = il quorum è calcolato tenendo conto di tutti coloro che dovrebbero votare • FORMULA ELETTORALE PROPORZIONALE Attribuisce i seggi in proporzione alla percentuale di voti. Questa formula elettorale ha il vantaggio di attribuire un elevato grado di rappresentatività, tutelando il pluralismo della società e soprattutto le minoranze; presenta però lo svantaggio di generare il rischio di instabilità governativa: il Governo è di coalizione, formato da partiti che non possono attenersi in toto ai programmi elettorali proposti in campagna elettorale, ma che devono giungere ad accordi con gli altri partiti, creando una programmazione che rischia quindi spesso di essere cambiata; il Presidente del Consiglio non è necessariamente il leader del partito con maggioranza relativa ma potrebbe essere il leader della minoranza (Governo Spadolini e Governo Craxi). Il sistema proporzionale può essere: - con o senza SOGLIE DI SBARRAMENTO = soglie di voti stabilite (correttivo). - con PREFERENZE (una o più) o LISTE BLOCCATE = le preferenze danno più potere all’elettore nel caso di liste lunghe, ma di contro il voto di preferenza spesso può sfociare nella corruzione e premia chi ha più soldi che può fare più campagna elettorale. - con o senza PREMIO DI GOVERNABILITÀ = il sistema rimane proporzionale, si ripartisce i seggi in base ai voti ottenuti, ma c’è una sorta di bonus di seggi per chi ottiene la maggioranza relativa (a scapito della rappresentanza) o con voti superiori ad una certa soglia percentuale, al fine di garantire la governabilità. - con o senza possibilità di COALIZIONE = i partiti rimangono tanti ma le coalizioni possono portare ad un sistema quasi bipolare. • FORMULA ELETTORALE MISTA Difficilmente le due formule sono applicate in modo puro, in quanto vengono applicati dei correttivi al fine di valorizzare i pregi di ciascuna formula, garantendo maggiore stabilità politica. Si vengono a formare così sistemi elettorali misti tra metodo maggioritario è proporzionale: - quando si adotta la formula maggioritaria, per garantire una maggiore rappresentatività de corpo elettorale, una quota minoritaria dei seggi viene distribuita con criterio proporzionale - Quando si adotta la formula proporzionale, per garantire minore frammentazione e quindi maggiore stabilità politica, si attribuisce un premio di maggioranza (al partito con maggioranza relativa si dà un numero aggiuntivo di seggi, al fine di accrescere le chances di governabilità di tale partito) o si aumentano le soglie di sbarramento (si seleziona solo i partiti più rappresentativi). S I S T E M A E L E T T O R A L E I N I T A L I A • DAL 1946 AL 1992 - Prima Repubblica (termine giornalistico) - MODELLO PROPORZIONALE PURO = la DC e il PCI, le due forze politiche del Paese, temono reciprocamente la vittoria dell’avversario. - Per il Senato si prevede si prevede inizialmente un sistema maggioritario, secondo il quale i seggi sono attribuiti al partito che avesse ottenuto almeno il 65% dei voti e se questo quorum non fosse raggiunto (cosa probabile) si userebbe il sistema proporzionale. - Per la Camera dei Deputati si usa inizialmente la formula proporzionale, le legge n. 148/1953 (“legge truffa”) istituisce un sistema maggioritario che garantisce un premio di maggioranza che garantisce il 65% dei seggi per il partito con maggioranza assoluta dei voti (50%+1), cioè i 2/3, soglia che consente di cambiare la Costituzione senza il ricorso del referendum. Nel 1953 non viene raggiunta la maggioranza assoluta dalla DC e si abbandona tale sistema. - Si torna quindi subito al sistema proporzionale puro. • DAL 1993 AL 2005 - Seconda Repubblica - Si necessità un cambiamento per superare l’instabilità governativa data da tangentopoli (corruzione di magistrati), dalle stragi di mafia e dalla debolezza ideologica data dalla fine della Guerra Fredda. - MODELLO MAGGIORITARIO = modello formalmente misto ma prevalentemente maggioritario. - Il referendum abrogativo del 1991 impianta il voto unico della Camera dei Deputati (no più preferenze) - MATTARELLUM = Il 75% dei deputati e dei senatori viene eletto dalla formula maggioritaria plurality e il rimanente 25% viene eletto secondo formula proporzionale, con il metodo del quoziente naturale per la Camera e con il metodo del divisore per il Senato. • DAL 2005 AL 2015 - Riforma elettorale a causa di stallo istituzionale irreversibile Ilenia Ferrari D I 3 7 6 7 - MODELLO PROPORZIONALE MISTO = impianto in base proporzionale ma con un premio di maggioranza molto ampio. - PORCELLUM (Legge n.270/2005) = Indipendentemente dal quorum minimo dei voti, la coalizione che riceve la maggioranza relativa ottiene 340 seggi a livello nazionale per la Camera dei deputati e il 55% a livello regionale per il Senato. - Non essendoci una soglia di sbarramento (no quorum), questo sistema spesso non premia la coalizione di maggioranza ma la minoranza più forte e per questo viene definito incostituzionale nel 2015 - Rischio di formazioni di due maggioranze diverse nelle 2 Camere - LISTE BLOCCATE = l’elettorato non può esprimere la preferenza per un candidato ma per la coalizione che predispone un ordine di lista - Elezioni del 2006, 2008, 2013. • DAL 2015 AL 2017 - FORMULA PROPORZIONALE PURA per il Senato - ITALICUM (Legge elettorale n.52/2015) = per la Camera dei deputati il premio di maggioranza è pari a 340 seggi, ottenibili solo con un quorum del 40% dei voti. Se nessuna lista raggiunge il quorum è previsto un secondo turno elettorale, in cui si va a ballottaggio fra le due liste più votate del primo turno e questo porterebbe ad effetto di sproporzionalità perché al ballottaggio potrebbero andare solo delle minoranze forti. L’Italicum non venne mai approvato. Tale legge inoltre vieta ai candidati non capilista di presentarsi a più collegi e consente ai capilista di poter candidarsi a 10 collegi, scegliendo poi quale accettare tra i vinti, condizionando quindi arbitrariamente la designazione degli altri parlamentari. • DAL 2017 (OGGI) - ROSATELLUM (Legge elettorale 165/2017) = se non si arriva al quorum del 40% non si va al ballottaggio e non si assegna il premio di maggioranza e si usa la formula proporzionale pura. - SISTEMA MISTO = attribuisce 1/3 dei seggi parlamentari con metodo maggioritario e 2/3 con metodo proporzionale. - Il 37% dei seggi (232 alla Camera e 116 al Senato) è assegnato con sistema maggioritario plurity: per la Camera 225 seggi in 18 regioni, 1 in Valle D’Aosta e 6 in Trentino; per il Senato 109 seggi in 18 regioni, 1 in Valle D’Aosta e 6 in Trentino. - Il 61% dei seggi (rispettivamente 386 e 193) è assegnato con sistema proporzionale, in collegi plurinominali - 2% dei seggi (rispettivamente 12 e 6) è destinato al voto degli italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero). - Ripartizione dei seggi effettuata a livello nazionale per la Camera, attraverso la divisione del Paese in 28 circoscrizioni, aventi in totale 630 collegi uninominali e plurinominali (collegi uninominali contigui) - Ripartizione dei seggi effettuata a livello regionale per il Senato, sono identificate quindi 20 circoscrizioni (una per ogni Regione), aventi in totale 315 collegi uninominali e plurinominali. - Ciascun candidato può concorrere in un solo collegio uninominale e in non più di 5 collegi plurinominali. Se viene eletto in entrambi, conquista il seggio uninominale - Il candidato eletto in più circoscrizioni, ottiene il seggio in cui la sua lista di appartenenza ha ottenuto la minore percentuale di voti rispetto al totale dei voti del collegio - LISTE BLOCCATE E CORTE = ciascuna lista (singola o coalizzata) deve indicare da 2 a 4 candidati in un ordine predeterminato. - Ogni lista deve presentare un programma politico e un capo politico - Il voto è unico e non può essere disgiunto - Soglia di sbarramento al 3% per la singola lista e al 10% per la coalizione - La coalizione, se presente, è omogenea su tutto il territorio nazionale. - A tutela della rappresentanza di genere, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60% e nelle liste dei collegi plurinominali i candidati devono essere collocati secondo un ordine alternato di genere. • SISTEMA ELETTORALE ITALIANO PER ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA NAZIONALE AL PARLAMENTO EUROPEO - Secondo quanto previsto dal Trattato di Lisbona, l’Italia è chiamata ad eleggere 73 parlamentari su 751 euro-parlamentari. Spetta però all’Italia la decisione di come avviene la procedura elettorale. - Il territorio viene diviso in 5 circoscrizioni (Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud, Isole) a ciascuna delle quali è un numero di seggi proporzionale alla popolazione - I seggi sono attribuiti alle liste in rapporto ai voti conseguito su base nazionale e sono poi distribuiti in ognuna delle 5 circoscrizioni in base ai voti ottenuti in tale ambito da ciascuna lista - Per l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo sono richiesti i medesimi requisiti della Camera dei Deputati - Elettore può esprimere da 1 a 3 preferenze - Soglia di sbarramento del 4% dei voti validi - Anche i residenti in Italia che non sono cittadini italiani ma europei possono votare alle elezioni Parlamentari europee. • SISTEMA ELETTORALE ITALIANO PER L’ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI - Ciascuna Regione italiana può disciplinare in modo autonomo il sistema elettorale per l’elezione del Consiglio regionale, sempre nel rispetto comunque dei principi stabiliti dalla Costituzione. - L’impianto legislativo statale per l’elezione dei Consigli regionali si applica solo nel caso in cui la Regione non abbia adottato una propria legge elettorale - 80% dei seggi assegnato con il sistema proporzionale alle liste candidate nelle circoscrizioni statali - 20% dei seggi assegnato come premio di maggioranza alla lista che in ambito regionale ottiene più voti - Ciascuna lista deve superare la soglia di sbarramento del 3% in ambito regionale, a meno che non sia collegata ad una lista regionale che ha ottenuto almeno il 5% dei voti validi. R E F E R E N D U M A B R O G A T I V O ( A R T . 7 5 ) • TIPI DI REFERENDUM Il referendum è lo strumento di democrazia diretta del corpo elettorale, mediante il quale esso esercita la propria sovranità. - PROPOSITIVO = no in Italia Ilenia Ferrari D I 4 0 6 7 - I senatori devono avere più di 40 anni • ART.59 - Sono senatori a vita gli ex Presidenti della Repubblica - Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita 5 cittadini che hanno illustrato la Patria e per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario Q U A N D O S I R I U N I S C O N O L E C A M E R E ( A R T . 6 2 ) Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Alle convocazioni straordinarie devono partecipare entrambe le Camere. D U R A T A O R D I N A R I A E S C I O G L I M E N T O D E L L E C A M E R E L’Art. 60 Cost. Sancisce che le Camere abbia legislatura, cioè carica di durata ordinaria di 5 anni. Spetta al presidente della Repubblica indire le nuove elezioni delle Camere al termine della Legislatura, fissandone anche la prima riunione (art. 87.3 Cost.). La scelta delle date spetta al Consiglio dei Ministri: le elezioni politiche delle Camere devono tenersi entro 70 giorni dallo scioglimento delle precedenti (art.61) e la prima riunione delle stesse non oltre 20 giorni dalle elezioni (art.61). Le Camere sciolte entrano in regime di prorogatio (Art.61): dall’ultima Assemblea fino all’elezione di nuove Camere, esse possono riunirsi per svolgere l’ordinaria amministrazione (attività con scarsa incidenza politica) o per approvare atti inderogabili o per convertire in legge un decreto legge approvato dal Governo (art. 77). S C I O G L I M E N T O A N T I C I P A T O D E L L E C A M E R E L’Art. 88 sancisce che il Presidente della Repubblica può sciogliere anticipatamente le Camere, in caso di crisi insanabile tra Governo e maggioranza parlamentare (le ragioni per lo scioglimento anticipato non sono però previste dalla Costituzione). L’atto di scioglimento deve essere controfirmato dal Presidente del Consiglio. Di fronte a tale natura duale dell’atto di scioglimento, la Costituzione vieta al Presidente della Repubblica di sciogliere anticipatamente le Camere negli ultimi 6 mesi del suo mandato, per evitare un possibile scioglimento anticipato gradito al Governo in cambio di una successiva rielezione del Capo dello Stato (art. 88.2 Cost.). Fa eccezione a questa regola in caso in cui il mandato parlamentare e quello presidenziale scadano nello stesso semestre: in questo caso il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere anticipatamente e consentire l’insediamento di nuove Camere prima della scadenza del proprio mandato. P R O R O G A D E L L E C A M E R E Le Camere continuano a restare in carica (proroga) con pieni poteri solo in caso di guerra, fino al termine della stessa, delegando però al Governo i poteri necessari ad affrontare lo stato di emergenza (Artt. 60.2 e 78 Cost.). P R E S I D E N T E E U F F I C I O D I P R E S I D E N Z A L’Art.63 sancisce che ciascuna camera elegga un Presidente e l’Ufficio di Presidenza fra i suoi componenti e che quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di Presidenza siano quelli della Camera dei deputati. • PRESIDENTE DI CAMERA I due Presidenti delle Camere (Presidente Fico e a Presidente Casellati) sono deputati e senatori, uomini politici che però si staccano dai partiti a cui fanno riferimento, al fine di assumere una carica di garanzia. Possono dimettersi ma non possono essere rimossi, al fine di garantire l’ordine parlamentare (in caso contrario il Presidente potrebbe essere ricattato). 8 Il Presidente delle Camere ha funzione di: - dirigere i lavori all’interno dell’Assemblea - rappresentare la Camera all’esterno - Nominare Autorità garante per la concorrenza e il mercato - Nominare la Commissione di garanzia per lo sciopero dei servizi pubblici - Nominare il Consiglio della Magistratura militare - Nominare le Commissioni bicamerali di inchiesta - Nominare il Consiglio dell’Ufficio parlamentare di bilancio - Il Presidente del Senato è il supplente del Presidente della Repubblica, in caso di impedimento di quest’ultimo (art.86) - consultazione da parte del Presidente della Repubblica per procedere allo scioglimento delle Camere L’elezione del Presidente di Camera è disciplinata dai regolamenti delle Camere. Fini e Bartinotti8 Ilenia Ferrari D I 4 1 6 7 • UFFICIO DI PRESIDENZA Subito dopo l’elezione del Presidente di ciascuna Camera viene costituito un’Ufficio di Presidenza per ogni Camera. I suoi componenti sono eletti dalla’Assemblea. Il regolamento prevede la presenza di: - 4 VICE-PRESIDENTI - VARI SEGRETARI = redano i processi verbali che le Camere devono approvare e curano l’attività tecnico-giuridica per il funzionamento dell’aula parlamentare. - 3 QUESTORI = procurano materiale tecnico e mantengono l’ordine in aula, in quanto le forze dell’ordine non possono vigilare se non su autorizzazione del Presidente della Repubblica (i militari una volta rispondevano al volere del sovrano, quindi al potere esecutivo e una vigilanza dei corpi armati porterebbe ad una contaminazione tra il potere legislativo ed esecutivo, non favorendo la democrazia) G R U P P I P A R L A M E N T A R I All’interno di ciascuna Camera si formano dei gruppi parlamentari (art.72), proiezione dei partiti politici, dei quali assumono anche il nome. Ciascun deputato deve aderire ad un gruppo e se il parlamentare non vuole o non può associarsi a nessuno dei gruppi (spesso senatori a vita), viene assegnato al gruppo misto, a cui anche in corso della Legislatura si può accedere. Tali gruppi hanno lo scopo di manifestare al corpo elettorale come si sono collocati gli eletti all’interno delle Camere e hanno finalità organizzative. Ciascun gruppo ha un Presidente, chiamato a far parte della Conferenza dei capigruppo, organo di direzione politica di ciascuna camera al quale spetta il compito di definire il programma di lavoro della stessa. Per formare un gruppo è necessaria l’adesione di almeno 20 deputati e 10 senatori. L’appartenenza ad un gruppo parlamentare non è mai vincolante (divieto del mandato imperativo). C O M M I S S I O N I P A R L A M E N T A R I Ex art. 72, le commissioni devono rispettare le proporzioni tra i vari gruppi parlamentari. Le Commissioni parlamentari sono articolazioni interne delle Camere e si distinguono in: - PERMANENTI (attività legislativa) = in materia ad esempio di consultazione di disegni di legge (attività preparatoria alla discussione in Assemblea). La Commissione di vigilanza sul sistema radio-televisivo e la Commissione di vigilanza sui servizi di sicurezza sono permanenti ma non fanno attività legislativa. - TEMPORANEE (attività d’inchiesta) = monocamerali o bicamerali (14 in totale). Hanno attività di inchiesta (art.82), cioè di controllo dei poteri attraverso indagini e attività di pubblica amministrazione. Ogni Commissione elegge il proprio Presidente che svolge compiti organizzativi fondamentali (definizione ordine del giorno e nomina del relatore di ciascun provvedimento). A differenza de Presidente dell’Assemblea, partecipa quindi attivamente ai lavori della Commissione, votando anche i provvedimenti. G I U N T E P A R L A M E N T A R I A differenza delle commissioni che svolgono attività con proiezioni esterne (interessano i cittadini), le giunte svolgono funzioni a servizio delle Camere, riguardanti il funzionamento interno di esse e per questo non sono previste dalla Costituzione ma dai regolamenti interni alle Camere. • GIUNTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - GIUNTA PER IL REGOLAMENTO = Organo di 11 deputati, a cui si aggiunge il Presidente della Camera, con funzione di consulenza per le modifi che e le interpretazioni legislative. - GIUNTA PER LA VERIFICA DEI POTERI = È l’organo che ha il compito di verifi care la regolarità dell’elezione di ogni deputato (verifi ca dei titoli di ammissione), o la dichiarazione d’incompatibilità che la Camera può o no approvare (il Senato ha dichiarato Berlusconi non ammissibile su delibera della Giunta). È formata da 30 deputati - GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE = Organo formato da 21 deputati, che si occupano di legittimare la richiesta di arresto e di limitazione della libertà personale (perquisizioni) • GIUNTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - GIUNTA PER IL REGOLAMENTO = 14 senatori più il presidente della Camera, che hanno le stesse funzioni dei membri di quella della Camera dei deputati - COMMISSIONE PER LA BIBLIOTECA E PER L’ARCHIVIO STORICO = Organo poco rilevante che ha la funzione di curare l’archivio della Biblioteca del Senato, dedicata a Giovanni Spadolini. R E G O L A M E N T I P A R L A M E N T A R I Ogni Camera deve adottare un proprio Regolamento generale (art.64), fonte primaria di diritto (come lo ha definito la Corte costituzionale), in quanto costituito da discipline generali, astratte, esterne (pubblicati su Gazzetta Ufficiale). Per l’importanza di tali regolamenti, per l’approvazione dei lì stessi occorre la maggioranza assoluta. I Regolamenti delle Camere disciplinano vari aspetti: - il voto è sempre palese (alzata di mano) o per appello nominale (voto elettronico), eccetto per le deliberazioni riguardanti persone o approvazioni di leggi riguardanti la libertà, la famiglia, le leggi elettorali e la modifica dei regolamenti parlamentari (voto segreto) - È vietato lo scrutinio segreto per tutto ciò che concerne la legge di bilancio - Il Presidente di Assemblea fissa il lavoro giornaliero delle Camere - I Capigruppo di Ciascuna Camera fissano i calendari dei lavori su un arco temporale medio (2 o 3 mesi) o breve (mensile) Alcuni regolamenti delle Camere sono resi noti dalla Costituzione: Ilenia Ferrari D I 4 2 6 7 • ART. 64 - Le sedute parlamentari sono pubbliche anche se ciascuna Camera può decidere di riunirsi in seduta segreta - Affinché le deliberazioni delle Camere siano valide, occorre la presenza almeno della maggioranza semplice dei membri di ciascuna Camera (quorum partecipativo). Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo), salvo i casi in cui non sia richiesta una maggioranza più elevata. Chi si astiene dalla votazione in seduta è considerato assente (in Senato bisogna abbandonare l’aula) - I membri del Governo hanno diritto e a volte l’obbligo di assistere alle sedute parlamentari e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono • ART. 72 - Ogni disegno di legge, presentato da una Camera è esaminato prima da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale (Riserva di regolamento parlamentare). S T A T U S G I U R I D I C O D E I P A R L A M E N T A R I I Parlamentari godono di uno status, definito dalla Costituzione e volto a salvaguardare il Parlamento da interferenze di altri poteri o da pressioni di terzi. • DIVIETO DI MANDATO DI MANDATO IMPERATIVO (art. 67) - Il Parlamentare è “libero” dalle istruzioni e direttive di coloro che lo hanno eletto, al fine di perseguire l’interesse generale (“Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione”) e non di singoli - Divieto per il parlamentare di accettare dazioni (in denaro o altra utilità) da terzi come retribuzione o ricompensa legata allo svolgimento delle funzioni parlamentari - Il Parlamentare può avere un mandato partitico, che lo porta a rispettare la disciplina di partito. Qualora egli non rispettasse tale disciplina, questo non va ad influire sul suo status di parlamentare (potrà essere espulso dal partito): nonostante “dimissioni in bianco” o accordi di “dimissioni a data stabilita” del parlamentare con il partito, il parlamentare comunque conserva il seggio. • INSINDACABILITÀ (art. 68) - È una forma di immunità - il parlamentare, anche se cessato dalla carica, non può essere chiamato a rispondere giuridicamente dei voti dati e delle opinioni espresse nell’esercizio delle sue funzioni. - L’insindacabilità copre i voti dati “intra-moenia” e le opinioni espresse “extra-moenia”a condizione che ci sia un “nesso funzionale” con l’attività parlamentare (cioè se sono riconducibili a interventi o atti tenuti in Parlamento) - Qualora, in sede di giudizio, il parlamentare opponga l’insindacabilità delle opinioni espresse “extra moenia”, il giudice deve valutare se ricorre il “nesso funzionale”: se ritiene che il nesso sussista, decide nel senso che il parlamentare non deve rispondere dell’opinione che ha espresso; se ritiene che il nesso non sussista (e che dunque il parlamentare debba rispondere dell’opinione espressa), trasmette gli atti alla Camera di appartenenza del parlamentare perché deliberi sul punto. Il giudice si deve poi conformare alla deliberazione della Camera (salvo che ritenga che la delibera sia illegittima: in questo caso, solleva conflitto di attribuzione avverso la Camera davanti alla Corte costituzionale). - Persiste anche dopo la scadenza del mandato - Riferimento al Bill of Rights inglese (1689): la libertà di parola, discussione e procedura in seno al Parlamento non poteva essere intralciata in nessun luogo fuori dal Parlamento • IMMUNITÀ (art. 68) - I Parlamentari non sono perseguibili sul piano civile e penale, a meno che non siano colti in commissione di delitti in flagrante. Essi non sono quindi arrestabili o sottoponibili a perquisizioni senza autorizzazione della Camera alla quale appartengono. - L’immunità persiste anche dopo la scadenza del mandato • INDENNITÀ (art. 69) - Importo percepito dal parlamentare, costituzionalmente previsto è stabilito per legge, al fine di permettere a tutti i cittadini l’accesso e lo svolgimento del mandato parlamentare in modo libero, senza ostacoli o condizionamenti di tipo economico (mantenimento proprio e della famiglia) - Dal 2012 è stata soppresso il vitalizio prima previsto al termine del mandato parlamentare, oggi sostituito da una pensione, calcolata con metodo contributivo e del calcolo dell’età. F U N Z I O N E L E G I S L A T I V A Il Parlamento ha funzione legislativa, esercitata collettivamente dalle due Camere (art.70). Prima che una legge venga approvata, occorre procedere con questo ordine: • INIZIATIVA Capacità di presentazione della proposta di legge, redatta in articoli. Secondo L’Art. 71, l’iniziativa delle leggi appartiene a: - GOVERNO = Il Consiglio dei Ministri (non singolo ministro) propone “disegni di legge” al Parlamento, previa autorizzazione del Presidente della Repubblica, a cui chiede che siano trasformate in leggi. Il Governo presenta disegni di legge inerenti alle materie indicate dall’Art. 81 (es. legge di bilancio). - OGNI MEMBRO DEL PARLAMENTO = Ciascun parlamentare può presentare progetti di legge alla propria Camera di appartenenza. Si tratta di solito di “proposte di legge di collegio”, volte alla disciplina territoriale a cui il collegio fa capo e che spesso vengono assegnate alla Commissione di competenza molto tempo dopo la loro presentazione e spesso vengono insabbiate (iter lento). - CORPO ELETTORALE = Può presentare al Parlamento una proposta di legge sottoscritta da almeno 50000 elettori. La proposta deve essere redatta in articoli e deve essere accompagnata da una relazione che illustri le fi nalità e il contenuto delle singole disposizioni. L’iniziativa popolare è di forte stimolo per il Parlamento, il quale è obbligato a prendere in considerazione la proposta popolare. - OGNI CONSIGLIO REGIONALE = Il Consiglio regionale può proporre una legge, proposta inviata dal Presidente della Repubblica ad una delle Camere. Ilenia Ferrari D I 4 5 6 7 - LEGGE DI STABILITÀ = deve essere presentata alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno. Viene detta anche manovra fi nanziaria. È la legge ordinaria proposta dal Governo per decidere sulle manovre fi nanziarie da adottare per un triennio, attraverso misure di politiche di bilancio e di fi nanza pubblica. Può introdurre innovazioni normative in materia di entrate e di spesa, fi ssando anche il tetto di indebitamento dello Stato. Entro il 15 ottobre tutti i paesi dell’UE devono presentare il documento programmatico di bilancio, in cui vengono indicati gli obiettivi della successiva legge di bilancio. Entro il 30 novembre la Commissione UE deve esprimere un Primo parere sulla legge di bilancio degli Stati membri. Come un normale disegno di legge, la manovra di bilancio deve essere approvata dalle Camere, ma il via libera defi nitivo deve arrivare entro il 31 dicembre.Entro il 30 aprile la manovra deve essere convertita il legge dal Parlamento. - DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO = deve essere presentata alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno e deve essere votata dal Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno. Inizialmente si riteneva che la legge di bilancio fosse una mera legge formale, non in grado di modifi care l’ordinamento vigente, in quanto priva di contenuto normativo (solo numeri). In realtà è una legge sostanziale atipica, in grado di modifi care le norme vigenti in materia di entrate e di spese relative al triennio di programmazione della legge. Decide le spese ed entrate del Governo. L’Art. 81 sancisce che, rispetto alla legge di stabilità, la legge di bilancio non può introdurre nuovi tributi e nuove spese. Infatti, ogni altra norma che introduca nuove spese deve indicarne la rispettiva copertura fi nanziaria. Dal 2016 la legge di bilancio costituisce un unico testo normativo con la legge di stabilità. La legge di bilancio contiene: - MISSIONI = obiettivi strategici da perseguire - PROGRAMMI = come perseguire tali obiettivi strategici Ilenia Ferrari D I 4 6 6 7 I L P R E S I D E N T E D E L L A R E P U B B L I C A (PARTE SECONDA, TITOLO II) D I F F E R E N Z E F R A M O N A R C A E P R E S I D E N T E D E L L A R E P U B B L I C A L A C A R I C A Il potere del Presidente della Repubblica è spesso suscettibile alla politica dello Stato: - se il Governo è supportato dalla maggioranza parlamentare => il suo ruolo è marginale, più neutro e imparziale - se il Governo non è supportato dalla maggioranza parlamentare => il suo ruolo è più preponderante e interventistico • ELEZIONE Ai sensi dell’art. 83 Cost., il Presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri (elezione indiretta), ai quali si aggiungono 3 delegati per Regione (1 per Valle D’Aosta), eletti dai Consigli regionali in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze . 10 Ai sensi dell’art. 85 l’elezione avviene entro 30 giorni dalla cessazione della carica del Presidente della Repubblica, ma se le Camere sono sciolte, l’elezione del nuovo presidente ha luogo entro 15 giorni dalla riunione delle nuove Camere e nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. L’elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei 2/3 i primi 3 scrutini e a maggioranza assoluta dal quarto in poi (4 per Mattarella, 23 per Leone). Ai sensi dell’art. 84, può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino italiano (non per forza nato in Italia) che abbia compiuto 50 anni e che goda di diritti politici e civili. Una volta eletto, il Presidente deve prestare giuramento alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. La Costituzione non dispone alcunché sulla rielezione, anche se discussa alla scadenza di quasi tutti i settenari (tranne per Leone e Cossiga). Il primo Presidente della Repubblica rieletto è Giorgio Napolitano. • SUPPLENZA Ai sensi dell’art. 86, nel caso in cui il Presidente della Repubblica non possa adempiere momentaneamente all’esercizio delle sue funzioni, spetta al Presidente del Senato compierle. Merita di essere segnalato quanto avvenuto durante la presidenza Scalfaro: il Capo dello Stato era impegnato in una visita ufficiale all’estero, il Parlamento aveva approvato una determinata legge e il Presidente del Senato supplente decise di rinviarla alle Camere, ma la decisione, seppur presa formalmente da quest’ultimo, era stata presa dal Capo di Stato momentaneamente all’estero. • CESSAZIONE Ai sensi dell’art. 86, nel caso in cui l’impedimento presidenziale è invece permanente o di morte o di dimissioni il Presidente della Camera dei deputati indice la nuova elezione entro 15 giorni, salvo il maggior termine se le Camere sono sciolte o mancano meno di 3 mesi alla loro cessazione. Il problema si riscontra nel selezionare a chi spetta il compito di dichiarare l’impedimento permanente del Presidente della Repubblica. La soluzione non è prevista nella Costituzione, ma è la prassi a risolvere il problema: il caso si è verificato durante la presidenza Segni, il quale fu colto da un ictus, che determinò l’atto di impedimento temporaneo firmato dai Presidenti delle Camere e dal Presidente del Consiglio, ma fu alla fine lo stesso Presidente che riuscì a firmare le dimissioni dopo mesi. Ai sensi dell’art. 85, il Presidente della Repubblica cessa di essere in carica dopo 7 anni. • DECADENZA E DESTITUZIONE - DECADENZA = implica la perdita della carica di Presidente della Repubblica per il venir meno, durante il mandato, dei requisiti previsti per l'elezione (godimento dei diritti civili e politici). - DESTITUZIONE = è l'esito della condanna da parte della Corte costituzionale (in composizione allargata e dopo la messa in stato d'accusa da parte del Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta e previe indagini della commissione inquirente) nel caso di compimento, da parte del Presidente della Repubblica, di attentato alla Costituzione o di alto tradimento. MONARCA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Monarchia Repubblica Non elettivo Elettivo Ereditario Elezione diretta o indiretta Fino alla morte Durata definita Non risponde giuridicamente degli atti compiuti Almeno una forma di responsabilità giuridica I delegati regionali non hanno mai avuto molto peso nelle elezioni del Presidente della Repubblica poiché: 10 - di numero esiguo - Attenenti non al territorio di rappresentanza bensì alle indicazioni dei partiti di appartenenza - Non occorre la loro presenza durante il giuramento di fedeltà del Presidente della Repubblica Ilenia Ferrari D I 4 7 6 7 • INCOMPATIBILITÀ L’Ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica (art.84), al fine di garantire la sua neutralità e parità rispetto agli altri organi statali. • ASSEGNO E DOTAZIONE Il Presidente della Repubblica riceve un assegno annuale (239000 euro per Mattarella), da spartire mensilmente. La dotazione consiste nell’uso di beni patrimoniali degli uffici e della residenza del Presidente (palazzo Quirinale, tenute di Castelporziano e di Capocotta e altri immobili). R E S P O N S A B I L I T À P R E S I D E N Z I A L E E C O N T R O F I R M A M I N I S T E R I A L E La responsabilità presidenziale è strettamente legata a quella del valore della controfirma ministeriale. Ai sensi dell’art. 89, nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non controfirmato da Ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. In più, ai sensi dell’art. 90, il Presidente non ha responsabilità per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni (immunità), tranne per alto tradimento (legato ad eventuali accordi tra il Presidente e un governo straniero per l’invasione del nostro paese) e per attentato alla Costituzione (dolosa e continuativa violazione non di una singola disposizione ma del senso e dello spirito del testo costituzionale). Tale immunità garantisce la posizione del Presidente della Repubblica di garante dello Stato e della Costituzione. La responsabilità del Presidente è assunta dal Presidente del Consiglio o dai Ministri attraverso l’istituzione della controfirma ministeriale (art. 89). Solo gli “atti esclusi” sono validi anche senza controfirma: - dimissioni (atto personalissimo) - Esternazioni - Atti compiuti come presidente del C.S.M. e del C.S.D. - attività di persuasione formali La controfirma, potendo essere negata, limita il prepotere del Presidente della Repubblica. La controfirma ministeriale ha potuto assumere un significato molto differente a seconda di: - ATTI FORMALMENTE E SOSTANZIALMENTE PRESIDENZIALI = atti in cui la volontà è del Presidente, il quale ne decide il contenuto e il Governo ha solo funzione di controllo, dovendo quasi la controfi rma: - nomina dei senatori a vita e dei giudici costituzionali - Messaggi di rinvio delle leggi - atti di concessione di clemenza individuale - ATTI FORMALMENTE PRESIDENZIALI MA SOSTANZIALMENTE GOVERNATIVI = atti la cui volontà è del Governo, il quale ne decide il contenuto, il Presidente non può modifi care tali atti ma può valutarne una non costituzionalità: - nomina dei funzionari di Stato - Fissazione della data delle elezioni e dei referendum - ATTI COMPLESSI O “DUUMVIRALI” = atti in cui sia la volontà del Presidente sia del Consiglio dei Ministri concorrono alla scelta del contenuto dell’atto (accordi): - scioglimento anticipato delle Camere - nomina del Presidente del Consiglio F U N Z I O N I D E L P R E S I D E N T E D E L L A R E P U B B L I C A Il capo dello Stato è monocratico (non per la Repubblica di San Marino, il Principato di Andorra e Svizzera) e ha una grande rilevanza simbolica (per Kelsen era “il simbolo vivente dell’autorità”): - è garante dell’ordinamento democratico e della Costituzione - è super partes, quindi neutrale (teoria di Benjamin Constant) - assume iniziative e comportamenti a nome della Nazione, facendosi così interprete del sentimento generale dell’opinione pubblica - è titolare dell’indirizzo politico - ha il comando delle Forze Armate (non rappresenta il superiore gerarchico dei corpi militari , che invece dipendono dall’Esecutivo) 11 12 - presiede il Consiglio supremo della Difesa (C.S.D) - dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere - Altre funzioni rispetto al Parlamento, al Governo, alla Magistratura e alla Corte Costituzionale - Ratifica i trattati internazionali (atto formalmente presidenziale e sostanzialmente governativo). • IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E IL PARLAMENTO Il Presidente della Repubblica non detiene né il potere esecutivo, né legislativo, né giudiziario, tuttavia esercita poteri inerenti a tutti e tre. In relazione al potere legislativo, egli può: - SCIOGLIERE LE CAMERE ANTICIPATAMENTE = è previsto dall’art. 89 ed é uno dei poteri più rilevanti del Capo di Stato. Il Presidente deve sentire il parere obbligatorio ma non vincolante dei Presidenti delle 2 Camere. L’atto viene controfi rmato dal Presidente del Consiglio. Durante il “semestre bianco” (ultimi 6 mesi del settennato) il Presidente non può sciogliere le Camere, salvo che tale semestre non coincida con gli ultimi 6 mesi delle Camere (caso di Cossiga). L’intervento del Presidente nello scioglimento anticipato delle Camere è più probabile nel caso in cui, dimessosi il Governo, il Parlamento non riuscisse a trovare una maggioranza parlamentare - CONVOCAZIONE STRAORDINARIA DELLE CAMERE IN SEDUTA COMUNE Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri11 Guardia di Finanza (dipende dal Ministro dell’Economia e delle Finanze), Polizia di Stato (dipende dal Ministero dell’Interno), Polizia penitenziaria (Ministero della giustizia), Polizia 12 locale Ilenia Ferrari D I 5 0 6 7 portafoglio alcune funzioni che non vuole esercitare direttamente. Il Dipartimento per le politiche europee e quello per gli Affari regionali sono affi dati a un Ministro senza portafoglio, dato che già il Presidente del Consiglio promuove e coordina l’azione del Governo in relazione a tali enti. - SOTTOSEGRETARI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Giorgetti, Crimi, Spadafora) = vengono nominati con d.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri, prestando giuramento al Presidente del Consiglio. Esercitano funzioni delegate con decreto ministeriale, sono i verbalizzatori delle sedute del Consiglio dei Ministri, al quale partecipano però senza voto. Possono essere una fi gura di supporto a un Ministro senza portafoglio o anche avere l’esclusiva responsabilità di un dipartimento o di un uffi cio, secondo quanto indicato dal Presidente del Consiglio. La Presidenza del Consiglio dei Ministri comprende: - UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE = sono costituiti da persone di fi ducia (no concorso) del relativo Ministro o Sottosegretario o del Presidente del Consiglio. Comprende ad esempio addetto stampa, oggi Casalino, che è una persona di fi ducia e di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio. - DIPARTIMENTI = si occupano di materie diverse di cui si occupa la presidenza • MINISTERI - MINISTRI CON PORTAFOGLIO = Hanno un Ministero e godono di autonomia piena sulle decisioni di spesa, decidendo come distribuire i fondi destinati a quel Ministero. - SOTTOSEGRETARI = Svolgono funzioni attribuite dal Ministro e al quale riferiscono l’operato. Ogni Ministro è responsabile dell’attività politica e amministrativa del proprio sottosegretario. - SOTTOSEGRETARI CON TITOLO DI VICEMINISTRI (Emanuela dal Re, Galli, Rixi, Fioramonti) = a non più di 10 sottosegretari può essere attribuito il titolo di Viceministro. Sono dei “super-sottosegretari”, della cui azione resta sempre responsabile il Ministro stesso. Rispetto ai semplici sottosegretari, i Viceministri hanno deleghe e competenze particolari: possono partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata, se invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e se ricevono l’approvazione del proprio Ministro di riferimento. I Ministeri comprendono: - UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE - DIPARTIMENTI/DIREZIONI A L T R I O R G A N I D E L G O V E R N O • COMITATI INTERMINISTERIALI Si tratta di organi collegiali, composto da ministri, esperti e rappresentanti delle amministrazioni che curano determinate materie. - CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) = competenza in tema di indirizzi di politica economica generale - CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) = poteri di vigilanza e di tutela in materia di Risparmio - CISR (Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica) = elabora indirizzi generali e obiettivi da perseguire nella politica delle informazioni per la sicurezza nazionale - CIACE (Comitato Interministeriale per gli Affari Comunitari Europei) = coordina le linee politiche del Governo e del Parlamento in tema di politica europea • COMMISSARI STRAORDINARI DEL GOVERNO Sono organi strumentali del Governo dalla natura speciale (es. Toti per Genova) e dalla competenza territorialmente definita. Vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio e previa deliberazione di quest'ultimo, per realizzare specifici obiettivi determinati in relazioni a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei Ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali. • CONSIGLIO DI GABINETTO Il Consiglio di Gabinetto (nel nostro ordinamento: diverso sarebbe, invece, il caso del "Cabinet" in altri e diverse sistemi costituzionali), è un organo non costituzionale, previsto solo a livello legislativo (art. 6 legge n. 400/1988), e che può essere, o meno, attivato (adesso, ad es., non è attivo). E' composto solo del Presidente del Consiglio dei Ministri e di Ministri da lui scelti (fra tutti i Ministri in carica), sentito il Consiglio dei Ministri. Il compito di questo comitato è solo quello di coadiuvare il Presidente del Consiglio dei Ministri nello svolgimento delle sue funzioni di direzione della politica generale del Governo, di mantenimento dell'indirizzo unitario politico-amministrativo e di promozione e coordinamento dell'attività dei singoli Ministri (di fatto, si tratta di una "cabina di regia" politica). • PUBBLICA AMMINISTRAZIONE La Pubblica Amministrazione esercita la sua funzione amministrativa nel soddisfacimento di determinati interessi comuni (attività burocratica) L’azione amministrativa della P.A. è sempre più frutto di un’attività di collaborazione tra cittadini e organi amministrativi. La Costituzione non disciplina direttamente la P.A., che rimane comunque assoggettata a leggi precise: - ART. 5 E TITOLO 5 = Secondo i principi di decentramento e autonomia amministrativo, la funzione amministrativa spetta a enti rappresentativi delle comunità territoriali locali e a enti nazionali dislocati su tutto il territorio. - ART. 28 = La P.A. ha diretta responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile per gli atti compiuti in violazione dei diritti - ART. 23, 113 = chiunque può ricorrere ad un giudice contro la P.A. che abbia leso diritti soggettivi o interessi legittimi (giudiziabilità degli atti della P.A.) - ART. 97 = La creazione di ogni struttura pubblica deve essere prevista dalla legge, la quale garantisce la fi nalità e legittima l’azione nella stessa. L’amministrazione deve perciò restare “nell’ambito della legge” e deve agire “secondo legge”. L’organizzazione interna dei pubblici uffi ci può invece essere disciplinata da atti inferiori alla legge (regolamenti governativi di organizzazione, decreti ministeriali, circolari, ordini di servizio interni all’uffi cio). I pubblici impiegati hanno accesso alle cariche pubbliche solo previa concorsi nazionale, garantendo così imparzialità e condizione di parità fra tutti i cittadini. - ART. 98 = i pubblici dipendenti sono al servizio esclusivo della Nazione e il loro diritto di iscriversi a partiti politici è limitato. Il buon andamento della P.A. è assicurato dai principi costituzionali di: - EFFICIENZA = rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti - EFFICACIA = rapporto tra fi ni stabiliti e obiettivi raggiunti - ECONOMICITÀ = ottimizzazione dei risultati in rapporto ai mezzi impiegati - IMPARZIALITÀ = la P.A. deve perseguire fi ni che la legge fi ssa - TRASPARENZA = ogni cittadino può esercitare un controllo democratico sull’esercizio del potere pubblico Ilenia Ferrari D I 5 1 6 7 - PUBBLICITÀ = la P.A. rende accessibili alle parti interessate tutte le informazioni inerenti all’azione amministrativa Al fine di garantire la coesione fra politica e amministrazione, i vertici dirigenziali della P.A. vengono designati dagli organi politici su base fiduciaria, attraverso il meccanismo dello spoil system. Il Governo ha anche degli organi ausiliari (Sezione III Cost.), non tali in quanto dipendenti o subordinati agli altri ma perché previsti ma non disciplinati direttamente dalla Costituzione: • CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO o CNEL (art. 99) È un organo avente le seguenti funzioni: - di consulenza delle Camere e del Governo - contribuisce all’elaborazione delle legislazione economica e finanziaria (entro dei limiti) - ha iniziativa legislativa Il progetto di revisione costituzionale Renzi-Boschi ne prevedeva la soppressione. • CONSIGLIO DI STATO (art. 100) È un organo più antico dello Statuto Albertino, nato durante la Restaurazione per dare dei pareri al re, quando egli lo richiedeva. Ha rilevanza costituzionale: non è essenziale al funzionamento della forma di governo Parlamentare ma non può essere soppresso se non modificando la Costituzione. Ha due funzioni: - CONSULTIVA = Ha funzione consultiva per l’Amministrazione, la quale può o deve chiedere un parere al Consiglio di Stato prima di prendere provvedimenti, pareri a volte vincolanti. - GIURISDIZIONALE = nel 1889 con la Legge Spaventa viene aggiunta la sezione giurisdizionale Il Consiglio di Stato è quindi sia consulente sia giudice. Si diventa consiglieri di Stato per: - promozione di magistrati dei Tribunali Amministrativi Regionali - pubblico concorso • CORTE DEI CONTI (art. 100) Ha rilevanza costituzionale: non è essenziale al funzionamento della forma di governo Parlamentare ma non può essere soppressa se non modificando la Costituzione. Ha funzioni di controllo (art. 100 Cost.) e giurisdizione (art. 103 Cost.) nelle materie di contabilità pubblica, riferendo direttamente alle Camere i propri riscontri. - controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo (registrazione con o senza riserva) - Pianificazione contabile - Controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle Pubbliche Amministrazioni - Verifica sul rispetto degli equilibri di bilancio di Regioni ed Enti locali in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli di bilancio pubblico derivanti dall’appartenenza all’UE - Consulenza (formulazione pareri) • AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI (AAI) Sono organi collegiali ed enti pubblici aventi posizione di autonomia e indipendenza dal circuito di indirizzo politico (non sono controllati da terzi). Pur non essendo previste dalla Costituzioni, in quanto nate di recente in connessione all’integrazione europea, tali Autorità sono legittimate dal fatto che siano composte esclusivamente da scelti estremamente qualificati, designati dal Parlamento, con funzione tutoria di interessi in campi socialmente o economicamente rilevanti. Hanno funzioni amministrative, paragiurisdizionali (risoluzioni di conflitto arbitrarie) e normative. Il controllo giurisdizionale degli atti delle Autorità indipendenti è da parte del giudice amministrativo. Le principali autorità indipendenti: - ANAC = Autorità Nazionale Anticorruzione - CONSOB = Commissione Nazionale per la società e per la borsa tutela gli investitori, attraverso la promozione della trasparenza, effi cienza e sviluppo del mercato immobiliare - GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI = tutela la privacy - AGCM = Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato tutela la libera concorrenza nei singoli mercati - AGCOM = Autorità per la garanzia nelle comunicazioni controlla l’iniziativa economica nel campo dei mezzi di comunicazione. P R O C E D I M E N T O D I F O R M A Z I O N E D E L G O V E R N O - CONSULTAZIONI PRESIDENZIALI = il Presidente della Repubblica svolge delle consultazioni con i presidenti dei gruppi parlamentari e i capi dei partiti politici e altre fi gure istituzionali, per prassi costituzionale, al fi ne di individuare il potenziale Presidente del Consiglio in grado di formare un governo che possa ottenere la fi ducia della Maggioranza in Parlamento. - CONFERIMENTO DELL’INCARICO = Se le consultazioni non hanno dato indicazioni signifi cative, il conferimento dell’incarico può essere preceduto da un mandato esplorativo (incarico che il Presidente della Repubblica affi da a un uomo politico per una prima indagine sulla possibilità di formare il governo). - FORMAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI MINISTRI = il Presidente del Consiglio stila una lista di Ministri da proporre al Presidente della Repubblica - NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI MINISTRI = Il Presidente della Repubblica emana un decreto di nomina del Presidente del Consiglio (controfi rmato dallo stesso) e un decreto di nomina dei Ministri (controfi rmato dal Presidente del Consiglio nominato) e un decreto di nomina di accettazione delle dimissioni del Governo uscente (controfi rmato dal Presidente del Consiglio nominato). - GIURAMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI MINISTRI = Prestare giuramento davanti al Presidente della Repubblica (art. 93) signifi ca adempire al dovere di fedeltà ai cittadini. Da questo momento in poi il Governo assume le proprie responsabilità. - NOMINA DEI SOTTOSEGRETARI = in particolare del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e dei Viceministri - STESURA E APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO - PRESENTAZIONE DEL GOVERNO E DEL PROGRAMMA ALLE DUE CAMERE = entro 10 giorni dalla formazione del Governo Ilenia Ferrari D I 5 2 6 7 - FIDUCIA PARLAMENTARE = Il Governo deve avere la fi ducia delle due Camere (art. 94). Entro 10 giorni dal decreto di nomina, il Governo è tenuto a presentarsi davanti a ciascuna Camera per ottenere il voto di fi ducia, voto pubblico, palese, con maggioranza semplice, per appello nominale, al fi ne di rendere esplicita la responsabilità di tale decisione all’elettorato. La fi ducia parlamentare viene inizialmente concessa (o negata), attraverso una motivata mozione di fi ducia ed eventualmente poi revocata, attraverso mozione di sfi ducia anch’essa motivata. In Francia tale fi ducia è presunta come esistente, cosicché l’Esecutivo governa fi nché essa non gli viene formalmente ritirata. C R I S I D I G O V E R N O - CRISI DI GOVERNO PARLAMENTARE = avviene a causa dell’approvazione della mozione di sfi ducia, che causa le dirette dimissioni del Governo, (mai successo in Italia) o per respingimento della questione di fi ducia (Governo Prodi del 1997 e del 2007). - CRISI DI GOVERNO EXTRAPARLAMENTARE = Se si dimette il Presidente del Consiglio per ragioni politiche (Letta, Berlusconi, Renzi), il Governo si scioglie, ma le dimissioni di un singolo ministro non provoca automaticamente le dimissioni dell’intero Governo. Le dimissioni devono essere presentate al Parlamento con motivazione (parlamentarizzazione della crisi). - CRISI DI GOVERNO “DI CORTESIA” = se si va ad elezioni anticipate per dimissioni del Governo, allora esso deve essere sostituito, ma se le Camere terminano la propria Legislatura, allora non è detto il che il Governo si debba dimettere. In quest’ultimo caso, il Governo si dimette “per cortesia” al Parlamento, affi nché ci sia precisa rappresentanza della maggioranza politica (in caso contrario il Governo rischierebbe una mozione di sfi ducia). Se cambia il Presidente della Repubblica, non è necessario che il Governo si dimetta, ma lo fa “per cortesia” essendo che il nuovo Presidente non corrisponde a colui che ha eletto il Presidente del Consiglio e che ha confermato la designazione di questo dei Ministri, i quali non hanno quindi prestato giuramento presso il nuovo Presidente della Repubblica. G O V E R N O T E C N I C O Il Governo è sempre politico: politiche sono le sue funzioni, politico è il rapporto che lo lega al Parlamento e politici sono i suoi componenti. Nei casi emergenza il Presidente della Repubblica forma un “Governo tecnico”, detto anche “Governo di Presidente”, eleggendo un Presidente del Consiglio dalla grande autorevolezza, personalità estranea alle forze politiche ma dotato di grandi competenze tecniche, adatte per affrontare uno stato di emergenza (Governo Monti). R E A T I M I N I S T E R I A L I I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio e individualmente degli atti dei dicasteri (art. 95.2 Cost.), il Presidente del Consiglio è responsabile della politica generale del governo che egli ha il compito di dirigere. La responsabilità dei Ministri e del Presidente del Consiglio è anche giuridica: al pari di tutti i funzionari pubblici essi rispondono civilmente dei danni arrecati a terzi e, di fronte alla Corte dei conti, di quelli arrecati alla Pubblica amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni (art. 28 Cost.). I reati ministeriali costituiscono una fattispecie di reato disciplinata dall’art. 96 Cost.: - PUBBLICO MINISTERO = I rapporti, i referti e le denunce concernenti i reati ministeriali sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio. Il procuratore della Repubblica “omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni” (art.6) trasmette con le sue richieste gli atti relativi al Tribunale dei ministri (caso di Salvini) dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati. - TRIBUNALE DEI MINISTRI = è costituito da 3 magistrati, a cui sono affi date le indagini preliminari (no giudizio). - GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE = se il Tribunale dei Ministri ritiene il caso degno di esame allora gli atti vengono trasmessi alle Camere (Senato per i non Parlamentari e Camera dei Deputati per i Parlamentari), che possono dare o meno l’autorizzazione a procedere. La deliberazione della Camera interessata richiede la maggioranza assoluta ed è sempre insindacabile. Alle Camere spetta il compito di autorizzare misure restrittive della libertà personale, che non comportino la sospensione dall’uffi cio. Le Camere verifi cano se l’inquisito abbia agito per tutelare un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o per perseguire un preminente interesse pubblico. - TRIBUNALE = ottenuta l’autorizzazione del Parlamento, il caso verrà esaminato con l’ordinaria procedura penale Fino al 1989 il Presidente del Consiglio e i Ministri venivano posti in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune su proposta della Commissione Inquirente e giudicati dalla Corte costituzionale. Oggi la Corte Costituzionale si impegna solo per i reati ministeriali commessi dal Presidente del Consiglio. D E C R E T O L E G I S L A T I V O • REQUISITI Il Governo può emanare dei decreti legislativi se e solo se ottiene la delegazione dell’esercizio (non del potere) della funzione legislativa da parte del Parlamento. Ai sensi dell’art. 76 Cost. la delega parlamentare deve contenere 4 elementi: - OGGETTO = ogni decreto legislativo deve disciplinare un‘unica materia. In presenza di deleghe multiple l’esecutivo deve quindi emanare più decreti legislativi. - TERMINE = tempo entro il quale il decreto legislativo deve essere emanato, a discrezione del legislatore delegante, fi ssato dalla legge delega. Secondo la L. 400/1988 se la durata della delega supera i 2 anni, il Governo è tenuto a chiedere un parere, non vincolante, alle Camere. Il decreto legislativo va consegnato al Presidente della Repubblica per un controllo costituzionale almeno 20 giorni prima dalla scadenza. - PRINCIPI DIRETTIVI = il Parlamento indica le fi nalità e i limiti entro il quale il legislatore delegato deve orientarsi (al fi ne di legare il contenuto del decreto alla volontà parlamentare) - CRITERI DIRETTIVI = il Parlamento indica la modalità procedurale da seguire. • PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (art. 14 Legge n. 400/1988) - INIZIATIVA = del Governo su delega del Parlamento (rapporto di fi ducia) - EVENTUALE DELIBERAZIONE DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO (C.d.M) = obbligatorio solo se la delega del Parlamento va oltre i 2 anni. - EVENTUALE PARERE NON VINCOLANTE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI O DI ALTRI ORGANI = obbligatorio solo se la delega del Parlamento va oltre i 2 anni. - DELIBERAZIONE = del Consiglio dei ministri Ilenia Ferrari D I 5 5 6 7 • VIZI DELL’ATTO AMMINISTRATIVO - INESISTENZA (non sanabile) = l’atto è talmente viziato che è nullo, per esempio quando l’atto è adottato da organi che non ne hanno la competenza. - ILLEGITTIMITÀ = gli atti illegittimi sono tali in quanto annullati per: violazione di legge (es. quando si da il voto nonostante il fatto non ci si sia iscritti all’esame), incompetenza e eccesso di potere (potere sviato cioè utilizzato per un altro fi ne, es. uno studente va bene all’esame ma viene bocciato per aver disturbato sempre a lezione). - IRREGOLARITÀ (sanabile) = è sanabile anche senza annullare il provvedimento, gli atti irregolari si possono modifi care materialmente senza privarne gli effetti Ilenia Ferrari D I 5 6 6 7 M A G I S T R A T U R A (PARTE SECONDA, TITOLO IV) SEZIONE I = potere o ordine giudiziario, emanazione di decreti SEZIONE II = esercizio della funzione giurisdizionale (dire cos’è il diritto, applicare la fattispecie astratta a quella concreta), attraverso l’emanazione di atti detti sentenze M A G I S T R A T O • GIUDICANTE (GIUDICE) Hanno la funzione di di decidere su una determinata causa. Nonostante la Costituzione non preveda giudici straordinari (creato dopo il fatto, per giudicarlo ad oc, giudici tipici di una dittatura) e speciali (prima dei fatti commessi, selezionati e regolati da ordinamenti diversi da quelli di tutti gli altri giudici), per quest’ultimi la legge non è così categorica: tutti i giudici sottostanno alle medesime regole, anche se la Costituzione prevede dei giudici speciali, quali la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato e i giudici militari (uniche eccezioni). I giudici sono infatti “precostituiti per legge” (art. 25): non vengono eletti in base alla questione insorta, ma sulla base di criteri precedenti rispetto ad essa, prima quindi che si formi la “res iudicanda”. Il giudice ha: - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE = il giudice può commettere illeciti, puniti da sanzione disciplinare, sia nell’esercizio delle proprie funzioni sia al di fuori di esse (commissione di reati) quando: - partecipa ad associazioni segrete o associazioni i cui vincoli siano oggettivamente incompatibili con l’esercizio delle proprie funzioni - si iscrive a partiti politici (art. 98) - RESPONSABILITÀ CIVILE = comportamento colposo o doloso che il magistrato opera contro il cittadino. Responsabilità analoga a quella dei pubblici funzionari e rispetto al quale il danneggiato agisce non direttamente nei confronti del magistrato, bensì dello Stato (il cittadino chiede il risarcimento dei danni allo Stato, che nel risarcire prende una quota dello stipendio del Magistrato). Il giudice è responsabile civilmente di: - manifeste violazioni della legge - Travisamento di fatti o prove - Contrasto dell’atto o del provvedimento adottato con l’interpretazione dell’Unione Europea formulata dalla Corte di Giustizia • REQUIRENTE (MAGISTRATI DEL PUBBLICO MINISTERO o P.M. Il P.M. non è un giudice ma è inserito nell’ordine giudiziario, è quindi autonomo e indipendente dall’Esecutivo. I magistrati sono indispensabili nel ramo penale perché la violazione della regola non interessa solo i privati ma l’intera società. Hanno funzione di: - promozione repressione dei reati (obbligo di procedere), ricercando il maggior numero di prove, nell’interesse della giustizia. Se il fatto non sussiste si richiede l’archiviazione del reato, se sussiste può richiedere il rinvio a giudizio, salvo che la vittima non sporga denuncia. - Esecuzione provvedimenti giudiziari - Tutela dei diritti degli incapaci - Controllo dell’osservanza delle leggi e regolare amministrazione della giustizia I N A M O V I B I L I T À E M O B I L I T À I N T E R N A D E L L A S E D E G I U D I Z I A R I A - INAMOVIBILITÀ = Il magistrato non può essere dispensato o sospeso dal servizio, né destinato ad altra sede o funzione, se non con il suo consenso. Il trasferimento di uffi cio è previsto solo in casi di sanzioni disciplinari, casi di incompatibilità previsti dalla legge, soppressione della sede. - MOBILITÀ INTERNA = il magistrato può passare da una qualifi ca o funzione ad un altra ogni 4 anni, dopo la valutazione di professionalità, fi no al raggiungimento della settima valutazione. A C C E S S O A L L A M A G I S T R A T U R A ( A R T . 1 0 6 ) • PUBBLICO CONCORSO Procedimento previsto nei Paesi di tradizione franco-napoleonica, che garantisce l’imparzialità e un’elevata preparazione del magistrato. Al concorso possono partecipare le persone con i seguenti requisiti: - cittadinanza italiana - Condotta incensurabile - godimento dei diritti politici e civili - Laurea in giurisprudenza - Specializzazione presso la Scuola di Magistratura • SENZA PUBBLICO CONCORSO Ci sono magistrati che vengono eletti, nonostante la loro non partecipazione ai concorsi pubblici: - PROFESSORI UNIVERSITARI e AVVOCATI INSIGNI = in materie giuridiche e di diritto con almeno 15 anni di esercizio della professione. Entrano immediatamente nella Corte di Cassazione (massimo 10 posti). Vengono nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.). Ilenia Ferrari D I 5 7 6 7 - MAGISTRATI ONORARI = vengono eletti dal Presidente della Repubblica e hanno durata di carica di massimo 4+4 anni. Sono giudici onorari competenti solo per cause minori (di merito). L’incarico del Magistrato onorario è conferito con decreto del Ministro della Giustizia. Possono fare domanda di diventare magistrati onorari tutti i cittadini italiani tra i 27 e 60 anni, con condotta incensurabile, che godono di diritti politici e civili, che siano laureati in giurisprudenza a seguito di un corso universitario almeno quadriennale. G I U R I S D I Z I O N E O R D I N A R I A La Costituzione definisce giurisdizione ordinaria un ordine a cui è affidato l’esercizio della funzione giurisdizionale. La Magistratura è un potere autonomo e indipendente dagli altri (art. 104), essenziale al funzionamento dello Stato: ciò garantisce l’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge (art. 3), la tutela dei diritti e interessi soggettivi e la separazione delle funzioni statuali. La magistratura è un potere comunque nullo in quanto non crea cose nuove ma deve solo giudicare, interpretare e applicare la legge, sanzionando le violazioni di essa. La giurisprudenza in Italia non è fonte del diritto (civil law), la sentenza del giudice non è vincolante bensì persuasiva. La funzione giurisdizionale è una funzione sovrana (art. 101), amministrata in nome del popolo ed esercita dai giudici. I giudici sono soggetti soltanto alla legge (art. 101), non deve tener conto di indicazioni di terzi. L’obbligo di fedeltà alla legge esclude che egli possa operare secondo sua discrezionalità o che possa rifiutarsi di applicare la legge al caso sottopostogli (divieto di “non liquet”). L’ordine giudiziario è strettamente collegata ai concetti di: - AUTONOMIA = la magistratura non è autonoma in quanto ha la capacità di creare il diritto, è autonoma (internamente) perché l’ordine giudiziario non deve subire condizionamenti provenienti da organi appartenenti ad alti poteri dello Stato - INDIPENDENZA = i magistrati e i giudici non dipendono da altri poteri statuali, né dal Ministro della Giustizia (indipendenza esterna), né dagli appartenenti al suo stesso ordine (indipendenza interna). - IMPARZIALITÀ - TERZIETÀ C O N S I G L I O S U P E R I O R E D E L L A M A G I S T R A T U R A ( A R T T . 1 0 4 - 1 0 7 ) È un organo che garantisce la piena autonomia e indipendenza della Magistratura, in quanto organo di autogoverno della stessa (la Magistratura non viene così governata da terzi). Il C.S.M. esiste sin dal 1907 (Legge Orlando) e, pur essendo un organo amministrativo è separato dal Ministro della Giustizia, a cui spetta l’organizzazione e il funzionamento dei “servizi” relativi alla giustizia (risorse amministrative). Il C.S.M. garantisce l’autonomia e l’indipendenza della Magistratura e allo stesso tempo evita una chiusura corporativa e un distacco eccessivo dalle altre istituzioni della stessa, avendo così come membri sia interni (maggioranza) che esterni alla magistratura. Fanno parte del C.S.M.: - PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (membro di diritto) = Presidente del C.S.M., evidenziando l’importanza di tale organo - PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (membro di diritto) = è il vertice della carriera giudiziaria (anche se non c’è gerarchia tra i magistrati) - PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CASSAZIONE (membro di diritto) - MAGISTRATI ORDINARI (eletti) = i 2/3 dei membri del C.S.M. sono eletti da e tra i magistrati “togati” (4 P.M. e 10 giudici) - COMPONENTI DI NOMINA PARLAMENTARE (eletti) = il Parlamento elegge in seduta comune 8 membri “laici” (professori universitari ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di professione) e tra questi il C.S.M. elegge il Vicepresidente (in caso di impedimento temporaneo del Presidente della Repubblica). I membri del C.S.M. restano in carica per 4 anni. Il C.S.M. si articola in un’assemblea plenaria di tutti i suoi componenti, fatta di sezioni, la più importante dei quali è la “sezione disciplinare”, che si occupa delle sanzioni dei Magistrati per illeciti disciplinari. Il C.S.M. non è una corte, non è quindi un organo a cui i cittadini possono rivolgersi, esso ha il compito di prendere provvedimenti riguardanti lo status dei magistrati (giudici e P.M.), riguardo le loro assunzioni, assegnazioni, trasferimento, progressioni in carriera, concessione di sussidi economici per le loro famiglie, mancanza di responsabilità... Il Ministro della Giustizia si occupa invece di servizi amministrativi ausiliari, del concerto per l’attribuzione degli incarichi direttivi e semi-direttivi ai magistrati e promuove l’azione disciplinare (l’adozione di essi spetta al C.S.M). P R O C E S S O C I V I L E ( C O N T R O V E R S I E F R A P R I V A T I ) - ATTORE = chi avvia il processo - CONVENUTO = chi viene chiamato dall’attore in giudizio Il concetto dell’attore è fondamentale perché il giudice opera su istanza delle parti, nel limite di ciò che l’attore chiede al giudice. Il giudizio non sorge per azione d’ufficio, ma il giudice interviene solo se lo chiede il privato. Il Pubblico Ministero interviene solo nel caso di incapaci o minori, che non possono tutelare da sé i propri interessi Nel ramo civile non c’’è la diretta partecipazione dei cittadini. P R O C E S S O P E N A L E ( R E A T I ) Il Pubblico Ministero ha l’obbligo di procedere, anche se il privato non vuole che si proceda, nei casi in cui il reato ha coinvolto la pubblica sicurezza o in caso di denuncia, in quanto egli è un promotore della giustizia e della corretta potestà punitiva dello Stato. Il processo penale deve assicurare che la persona accusata sia informata della natura e della causa dell’accusa elevata a suo carico, concedendogli le possibilità e il tempo necessario per raccogliere prove e appellarsi a testimoni in suo favore. • INDAGINI PRELIMINARI Nelle indagini preliminari non ci sono giudici, solo P.M. e avvocati della difesa. Il P.M. può chiedere delle misure restrittive (misure cautelari) per l’indagato al G.I.P. o chiedere l’archiviazione del caso al G.U.P. (rifiutata nel caso Cappato). Se invece si procede al giudizio (rinvio a giudizio), da indagato il colpevole diventa imputato. Ci sono dei “riti speciali”, in cui il caso si chiude nell’udienza preliminare, con il giudizio del G.U.P., procedimento pensato dal legislatore per sfoltire il carico dei Tribunali. Questi riti alternativi sono premiali: il giudizio abbreviato comporta una riduzione di pena (patteggiamento). Ilenia Ferrari D I 6 0 6 7 R E G I O N I (PARTE SECONDA, TITOLO V) G L I E N T I L O C A L I N E L L ’ I T A L I A P R E R E P U B B L I C A N A Il processo di unificazione dell’Italia portò all’introduzione di un modello di Stato unitario e accentrato di derivazione francese. I Prefetti avevano un grande ruolo, in qualità di rappresentanti del Governo, sottoponevano le regioni e le Provincie a periodici controlli. Con l’avvento del regime fascista si assistette ad un ancora più forte accertamento politico ed amministrativo. A U T O N O M I A R E G I O N A L E La Legge n. 1/1999 ha esplicato i limiti delle autonomie regionali (art. 5), la Legge n. 3/2001 ha ampliato i poteri della Regione. • REGIONI A STATUTO SPECIALE Le Regioni a statuto speciale sono tali perché insulari o di confine oppure perché caratterizzate dalla presenza di minoranze etniche e linguistiche: Sicilia, Valle D’Aosta,Trentino-Alto Adige/Südtirol, Sardegna (1948) e Friuli-Venezia Giulia (dopo la definizione del confine orientale con la Iugoslavia). Le prime 4 di esse venivano previste dalla Costituzione del 1948, con l’approvazione della D.C. e la controversia del P.S.I. e del P.C.I. • REGIONI A STATUTO ORDINARIO Le Regioni a statuto ordinario furono istituite solo nel 1970, a seguito delle prime elezioni dei Consigli Regionali. Prima del 1999 lo statuto, fonte subordinata alla Costituzione, doveva essere approvato dal parlamento nazionale, quindi l’autonomia delle regioni ordinarie era fortemente limitata. La Legge n. 1/1999 ha ampliato l’autonomia e i poteri della Regione ad autonomia ordinaria, lasciando la formazione dello Statuto solo in mano ad essa, senza approvazione dello Stato. Il Governo può sollevare la questione di incostituzionalità alla Corte Costituzionale solo per ragioni giuridiche (casi di incostituzionalità) e non politiche. La stessa legge prevedeva una ”forma di governo transitoria”, cui le Regioni a statuto ordinario si sarebbero dovute conformare fino a quando non avessero provveduto a disciplinarne una propria, attraverso lo statuto, e ad approvare una propria legge elettorale. F O N T I R E G I O N A L I • STATUTI SPECIALI E ORDINARI - REGIONI AD AUTONOMIA SPECIALE = sono dotate di statuti speciali, aventi il compito di disciplinare le forme e condizioni particolari di autonomia che spettano ad esse, sulla base di quanto stabilito dall’art. 116. Tali statuti speciali sono infatti leggi costituzionali, il cui procedimento di approvazione e revisione è assimilabile a quello per le leggi costituzionali previsto dall’art. 138, con la differenza che: il potere di iniziativa spetta ai Consigli regionali o al Governo o al Parlamento che devono comunicarlo al Consiglio regionale, il quale ha 2 mesi di tempo per dare un parere; è escluso il referendum confermativo nazionale. Gli statuti speciali sono una fonte di diritto di rango costituzionale, gerarchicamente superiori alle leggi dello Stato ed alle leggi regionali. - REGIONI AD AUTONOMIA ORDINARIA = sono dotate di statuti ordinari, che devono esser in armonia con la Costituzione (puntuale rispetto di ogni sua disposizione). Lo statuto ordinario deve essere approvato e modifi cato mediante una procedura aggravata che prevede la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio regionale, con 2 deliberazioni successive adottate ad intervallo di non meno di 2 mesi. Il Governo può impugnare lo statuto davanti alla Corte Costituzionale entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. Lo statuto ordinario può esser sottoposto a referendum popolare qualora, entro 3 mesi dalla sua pubblicazione, ne faccia richiesta 1/50 degli elettori della Regione o 1/5 dei componenti del Consiglio regionale. È gerarchicamente superiore alle leggi e ai regolamenti regionali, che quindi non può essere modifi cata da queste. Lo statuto ordinario contiene e disciplina: - FORMA DI GOVERNO REGIONALE = per la prima volta questo termine entra in Costituzione. La Regione deve indicare nello statuto la propria forma di governo. Questo viene limitato comunque da Costituzione: la Regione deve avere un Consiglio (potere legislativo) e una Giunta (potere esecutivo) regionali, il Consiglio delle autonomie locali (tutelare gli interessi delle entità locali). Qui non c’è potere giudiziario. L’Art. 123 prevede che qualora la Regioni opti per una forma di elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta regionale, la sfiducia del Presidente da parte del Consiglio regionale, o la sua morte, dimissione, impedimento permanente comportano automaticamente lo scioglimento della Giunta e del Consiglio (non si può quindi avere una forma neo-parlamentare). Si può scegliere, in pratica, o un modello parlamentare o presidenziale. - PRINCIPI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONE DELLA REGIONE - DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO E REFERENDARIO REGIONALE • LEGGE STATUARIA È una legge regionale rinforzata delle Regioni ad autonomia speciale, che richiede una procedura aggravata per la loro adozione. Deve essere approvata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta e può essere sottoposta ad un referendum consultivo entro 3 mesi dalla pubblicazione, qualora ne facciano richiesta 1/50 del corpo elettorale regionale o 1/5 dei membri del Consiglio regionale. La procedura di richiesta del referendum si aggrava qualora la legge sia approvata a maggioranza dei 2/3 del Consiglio regionale. Le leggi statuarie possono essere adottate anche dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano. La legge statuaria disciplina la forma di governo e il sistema elettorale delle Regioni ad autonomia speciale. Nella gerarchia delle fonti di diritto, la legge statuaria è sopraordinata rispetto alle leggi regionali. • LEGGE REGIONALE È una fonte primaria, pariordinata alla legge statale (art. 117): entrambe devono essere conformi a Costituzione, ai vincoli dell’UE e degli obblighi internazionali. Sono sullo stesso piano anche le leggi delle Provincie autonome di Trento e Bolzano. Ilenia Ferrari D I 6 1 6 7 Il procedimento legislativo regionale è disciplinato dalla Costituzione, dallo statuto regionale e dal regolamento della Giunta regionale. È composta dalle fasi di: - INIZIATIVA = spetta alla Giunta, al Consiglio regionale e agli altri soggetti individuati dagli Statuti (in genere, gli elettori della Regione e gli enti locali) - APPROVAZIONE = fase disciplinata dagli statuti con modalità simili a quelle previste dal procedimento legislativo statale (previste dall’art.72). L’approvazione avviene articolo per articolo e con votazione fi nale. - PROMULGAZIONE = spetta al Presidente della Regione - PUBBLICAZIONE = la legge regionale viene pubblicata sul B.U.R. (Bollettino uffi ciale della Regione) • REGOLAMENTI REGIONALI L’Art. 117 stabilisce che il potere di emanare regolamenti spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva statale, salva la possibilità di delega delle Regioni, mentre in tutte le altre materie il potere regolamentare spetta alle Regioni. Spetta allo statuto di ogni regione decidere se attribuire il potere regolamentare regionale alla Giunta o al Consiglio, in quanto l’art. 121 presenta un vuoto di normazione, non individua l’organo avente tale potestà, vuoto che, per la Corte Costituzionale, spetta proprio alla Regione colmare. Nel sistema delle fonti, i regolamenti regionali sono subordinati alle leggi statali ed alle leggi regionali. E N T I T À T E R R I T O R I A L I La Legge n. 3/2001 prevedeva una riforma complessiva del Titolo V della Parte seconda della Costituzione. Molto importante fu la modifica dell’art.114, il quale attribuisce pari dignità costituzionale e autonomia a tutti gli enti che costituiscono la Repubblica, seppur con differenti poteri e funzioni: - COMUNI - PROVINCE = La riforma costituzionale Renzi-Boschi, bocciata a referendum, prevedeva la soppressione delle Provincie, al fi ne di tagliare la spesa pubblica, mediante la soppressione di enti defi niti “inutili”. - CITTÀ METROPOLITANE = ex Provincie, con funzioni fondamentali delle Provincie, di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. - REGIONI - STATO O R G A N I D E L L E R E G I O N I - CONSIGLIO REGIONALE = ha funzioni prettamente legislative. È monocamerale e i membri sono eletti a suffragio universale e diretto sulla base di una legge elettorale regionale. - GIUNTA REGIONALE = ha funzioni prettamente esecutive - PRESIDENTE DELLA REGIONE = è l’organo rappresentativo della Regione, ne dirige la politica e ne è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti. Se scelto ad elezione diretta, è chiamato a nominare e revocare i membri della Giunta. Se il Consiglio regionale lo sfi ducia attraverso una mozione di sfi ducia sia la Giunta che il Consiglio vengono sciolti (principio del “simul stabunt simul cadet”). R I P A R T O D E L L E P O T E S T À F R A S T A T O E R E G I O N E • LEGISLATIVA Prima della riforma Costituzionale del 2001, le Regioni avevano competenze “tassativamente” enumerate. Oggi invece L’Art. 117 prevede: - un elenco di materie su cui lo Stato ha potestà legislativa esclusiva e altre su cui le Regioni hanno potestà legislativa concorrente: lo Stato determina quindi i principi fondamentali della materia e le Regioni, nel rispetto di questi, dettano una disciplina di dettaglio - CLAUSOLA RESIDUALE = in tutte le materie non comprese nei due elenchi precedenti spetta alle Regioni la potestà legislativa. Non è facile dare una giusta interpretazione a tale clausola. La Corte Costituzionale è spesso intervenuta, dando una “lettura riduttiva” delle competenze regionali e attribuendo ad alcune materie, di competenza solo della Regione, una competenza concorrente (es. urbanistica ricondotta a materia governo del territorio). - ATTRAZIONE PER SUSSIDIARIETÀ = lo Stato può assumere le funzioni regionali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, qualora la Regione non sia in grado di esercitarle in maniera adeguata o per esigenze unitarie • REGOLAMENTARE L’Art. 117 stabilisce che il potere di emanare regolamenti spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva statale, salva la possibilità di delega delle Regioni, mentre in tutte le altre materie il potere regolamentare spetta alle Regioni. Spetta allo statuto di ogni regione decidere se attribuire il potere regolamentare regionale alla Giunta o al Consiglio, in quanto l’art. 121 presenta un vuoto di normazione, non individua l’organo avente tale potestà, vuoto che, per la Corte Costituzionale, spetta proprio alla Regione colmare. • AMMINISTRATIVA (art. 118) - SUSSIDIARIETÀ = stabilisce che le attività amministrative vengono svolte dall’entità amministrativa più vicina ai cittadini (comuni), ma esse possono essere esercitate dai livelli amministrativi superiori (Regioni, Provincie, Città metropolitane, Stato) solo se queste possono rendere il servizio in maniera più effi ciente. Si parla di sussidiarietà verticale quando i bisogni dei cittadini sono soddisfatti dall’azione di enti amministrativi pubblici, e di sussidiarietà orizzontale quando tali bisogni sono soddisfatti dai cittadini stessi, magari in forma associata. È sia sul piano amministrativo che legislativo. - DIFFERENZIAZIONE = stabilisce che nell’attribuzione della funzione amministrativa ai diversi enti di governo (comuni, Provincie, città metropolitane, Regioni, Stato) si debbano considerare le caratteristiche relative alle rispettive capacità di governo degli enti amministrativi riceventi. - ADEGUATEZZA = l’entità organizzativa, che è potenzialmente titolare di una potestà amministrativa, deve avere un’organizzazione adatta a garantire l’effettivo esercizio di tali potestà. Per il principio di sussidiarietà, se questo non avviene, le funzioni amministrative devono essere attribuite all’entità amministrativa territoriale superiore. Ilenia Ferrari D I 6 2 6 7 La “legge Delrio” del 2014 aveva previsto un nuovo assetto degli enti locali a “Costituzione invariata”: le Regioni dovevano attribuire “funzioni non fondamentali” alle Provincie, alle Città metropolitane e ai Comuni. Questo progetto è rimasto incompiuto per la difficoltà di individuazione delle funzioni non fondamentali e per le problematiche sorte a seguito della riduzione drastica delle risorse finanziarie delle Provincie e delle Città metropolitane (ex Provincie). La riforma del 2001 ha abolito i controlli statali sugli atti amministrativi regionali e degli altri enti locali e ha previsto l’abolizione del controllo preventivo del Governo sulle leggi regionali. Il Governo può sostituirsi alla Regione o agli enti locali, entrando nelle loro funzioni, solo a seguito di certe condizioni, sempre e comunque in rispetto al principio di sussidiarietà: - mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria - Pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica - Tutela dell’unità giuridica, economica, dei diritti civili e sociali La Corte Costituzionale è intervenuta sulla questione della natura degli atti d’intervento sostitutivi, stabilendo che non basta la semplice inerzia degli enti locali affinché lo Stato intervenga, ma devono ricorrere gravi ed eccezionali ipotesi, espresse dall’art. 120. È previsto poi che lo Stato abbia potere di scioglimento dei Consigli regionali, provinciali, comunali, di rimozione del Presidente (con decreto del Presidente della Repubblica) e degli amministratori locali (con decreto del Ministro degli interno) in casi di “atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge” o se lo impongono “ragioni di sicurezza nazionale”. La Corte Costituzionale ha dato una lettura riduttiva delle competenze regionali e ha al contempo richiamato l’esigenza di collaborazione fra Stato ed enti locali per quanto riguarda le competenze degli stessi. A U T O N O M I A F I N A N Z I A R I A D E L L E R E G I O N I ( A R T . 1 1 9 ) Alla formazione della Costituzione, si prevedeva che la Regione avesse possibilità di disporre di tributi propri, ma anche di tributi erariali, ossia riscossi dallo Stato. Ai sensi dell’art.119, le Regioni, i Comuni, le Provincie e le Città metropolitane hanno autonomia finanziaria sia sul piano dell’entrata sia su quello delle spese, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e in osservanza dei vincoli economico-finanziari derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE. Gli enti territoriali devono disporre di risorse sufficienti a finanziare le proprie funzioni, me se non si dispone di una sufficiente capacità fiscale è comunque garantita la copertura finanziaria dello Stato. Gli enti locali possono ricorrere all’indebitamento, ma solamente per spese di investimento e non per spese correnti. Le risorse della Regione possono essere: - RISORSE AUTONOME = derivanti da tributi ed entrate proprie e dalla compartecipazione al gettito di tributi erariali (statali) riferibili al loro territorio - RISORSE DERIVANTI DA FONDO PEREQUATIVO = derivanti da un fondo perequativo, che la legge statale può istituire, senza vincolo di destinazione, per dotare di adeguate risorse gli enti con una bassa capacità fi scale - RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI AGGIUNTI DELLO STATO = lo Stato può dotare la Regione di risorse per specifi che fi nalità (es, rimuovere squilibri economici e sociali, per promuovere lo sviluppo economico”. Tali risorse possono essere soggette a vincoli di destinazione. L’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali deve svolgersi in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Lo Stato può intervenire nella disciplina della finanza degli enti territoriali, solo in materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici” e di “perequazione delle risorse finanziarie”. Le Regioni ad autonomia speciale sono sottoposte a controlli della Corte dei Conti, volti alla verifica dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse. L’autonomia degli enti locali è fortemente indebolita dalla crisi economica-finanziaria (tagli economici). P O T E R E E S T E R O R E G I O N A L E La riforma del 2001 ha rafforzato il potere estero delle Regioni, in quanto, seppur con forme disciplinate dallo Stato, esse: - Possono concludere accordi con Stati e con enti territoriali di un altro Stato - Hanno potestà legislativa in materia di rapporti internazionali con le Regioni - Nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni degli atti dell’UE e il Governo ha l’obbligo di consultare gli enti locali ai fini della formazione della posizione dell’Italia, in relazione ad attività dell’UE che abbiano rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali - Sono convocate, assieme alle Province autonome, nella Conferenza Stato-Regioni, prevista dal 2012, come organo della sessione europea da convocare almeno ogni 4 mesi R E G I O N A L I S M O D I F F E R E N Z I A T O La riforma del Titolo V prevedeva un a forma di “regionalismo differenziato”, volto ad esaltare e valorizzare l’autonomia e le potenzialità delle singole Regioni. Alcune Regioni (Toscana, Lombardia, Veneto e Piemonte) hanno tentato di ottenere maggiore autonomia secondo il procedimento previsto dal’art. 116.3, nonostante esso non sia stato portato a termine. Ilenia Ferrari D I 6 5 6 7 - PER LA REGIONE = adozione di atti non legislativi da parte dello Stato ricadenti nella sfera di attribuzioni dello Stato G I U D I Z I D I A M M I S S I B I L I T À R E F E R E N D U M A B R O G A T I V I Il procedimento può svolgersi anche in assenza di parti costituite, fermo restando che il Governo, oppure il Comitato promotore del referendum o i 5 Consigli regionali che lo hanno richiesto, possono intervenire mediante deposito di memorie. G I U D I Z I D I A M M I S S I B I L I T À A C C U S E D E L P R E S I D E N T E D E L L A R E P U B B L I C A La Corte Costituzionale giudica l’ammissibilità dell’accusa di alto tradimento o di attentato alla Costituzione del Presidente della Repubblica, accuse promosse dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta, previa relazione del comitato formato dai componenti delle giunte delle due Camere. Oltre ai 15 giudici, siedono i 16 giudici aggregati, dato che in quest’occasione la Corte Costituzionale funziona come una sorta di giudice penale e i 16 giudici aggregati rappresentano simbolicamente la partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia. 1) FASE PRELIMINARE = fase delle indagini preliminari 2) FASE DIBATTIMENTALE = viene fatta una sentenza che prevede la colpevolezza o il proscioglimento del Presidente della Repubblica (non è ammessa astensione dei voti). L E O R D I N A N Z E E L E S E N T E N Z E D E L L A C O R T E C O S T I T U Z I O N A L E Svoltasi la trattazione della causa, la decisione è adottata in camera di consiglio, sotto forma di ordinanza o sentenza, entrambe intestate alla Repubblica Italiana e pronunciate “In nome del popolo italiano”. Tutte le pronunciazioni della Corte Costituzionale non sono soggette ad alcuna impugnazione e sono irrevocabili. • ORDINANZE È succintamente motivata e viene impiegata per le decisioni di rigetto. Ci sono vari tipi di ordinanze: - DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO = quando la Corte, senza pronunciarsi, richiede al giudice il compimento di ulteriori attività, individuata una disposizione diversa da quella usata per il processo (per ius superveniens) - DI INAMMISSIBILITÀ o DI MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ = quando la Corte ritiene che sussiste un vizio procedurale o una mancanza della titolarità ad agire. - DI MANIFESTA INFONDATEZZA = quando la Corte ritiene che la questione sollevata sia del tutto priva di solidità (icto oculi) - DI CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE = solo nel ricorso in via diretta, se lo Stato o la Regione rinunciano al ricorso - DI RINVIO DELLA TRATTAZIONE DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ, CON MONITO DEL LEGISLATORE - DI DELIBERAZIONE PREVENTIVA • SENTENZE NEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI È ampiamente motivata e viene utilizzata per le decisioni di accoglimento e rigetto. - ACCOGLIMENTO = rilevato un vizio, la Corte Costituzionale procede all’annullamento della disposizione con effetto erga omnes (vale per tutti) e ex tunc (retroattività nella produzione degli effetti giuridici). Il legislatore potrebbe non essere d’accordo, in quanto sembrerebbe che la Corte stia facendo il suo lavoro, come se fosse una terza Camera. La Corte replica con la ”teoria delle rime obbligate”: così come in una poesia se ho una certa metrica le sillabe fi nali devono avere un certo ordine per fare delle rime, così gli interventi della Corte non sono discrezionali, non entrano nella discrezionalità politica, ma vanno a modifi care una scelta del legislatore, il quale ha inserito “rime” sbagliate. La Corte Costituzionale deve dimostrare che esiste una e una sola possibilità per risolvere la stonatura della legge, così non si ha alcuna discrezionalità politica. Se ci sono più possibilità allora ci sarebbe il merito politico e la Corte deve dichiarare la questione inammissibile. - MANIPOLATIVE = cambiano la disposizione. Si tratta di annullamenti molto puntuali, si interviene su poche parti della disposizione, a volte solo su una parola. - MANIPOLATIVE ADDITTIVE = il testo di una legge viziata perché mancante di qualcosa, viene colmato da nuove parole che entrano a far parte della disposizione e che rendono così la legge costituzionale. - MANIPOLATIVE SOSTITUTIVE = viene tolta la parte che la legge viziata prevede e si aggiunge la parte che essa non prevede e che avrebbe dovuto prevedere (sostituzione) - MANIPOLATIVE ABLATIVE o DI ACCOGLIMENTO PARZIALE = viene tolto qualcosa che rende la legge incostituzionale. Rispetto all’accoglimento puro è solo microchirurgica. - ADDITTIVE DI PRINCIPIO = si enuncia un principio generale che il legislatore dovrà poi declinare nei dettagli (si lascia quindi ad esso ampi margini di scelta). - INTERPRETATIVE DI ACCOGLIMENTO = annullamento della norma (un’interpretazione del testo) e non della disposizione, rimane un vuoto normativo. Il Parlamento non è obbligato a riempire il vuoto lasciato dalla Corte Costituzionale, la quale quindi ragiona come se il Parlamento non intervenga. Annullare quindi l’intera disposizione non sarebbe conveniente. Il problema quindi non va focalizzato sul testo della legge, bensì sul significato e l’interpretazione che si può dare alla disposizione, al fine di non rendere la legge del tutto incostituzionale. - PRO FUTURO = Limitano l’incostituzionalità ad un momento diverso da quello iniziale della legge, a differenza dell’accoglimento puro la cui incostituzionalità è sin dall’inizio. L’annullamento quindi risulta non completamente retroattivo. Questo avviene perché ci possono essere de i casi in un la legge diventa incostituzionale solo dopo la sua nascita, per esempio per la creazione di una nuova legge o per ragioni di equilibrio di bilancio (es. Robin Tax, che colpiva gli scambi petroliferi). Gli effetti dell’annullamento valgono così solo per il futuro. - RIGETTO = la Corte Costituzionale rileva che la questione non sia fondata, cosicché respinge l’interpretazione del giudice a quo e procede con una nuova interpretazione. - INTERPRETATIVE DI RIGETTO = la Corte reinterpreta la disposizione: l’interpretazione che si è data ad una legge non è corretta e la Corte reinterpreta la disposizione, cosicché la questione diventa infondata. La Corte di Cassazione ha il potere di nomofilachia, quindi in questi casi potrebbe essere contro la Corte Costituzionale e le due corti potrebbero entrare in contrasto (la Cassazione potrebbe dire che la Corte Costituzionale fa il lavoro suo e quest’ultima potrebbe dire Ilenia Ferrari D I 6 6 6 7 che comunque anch’essa ha funzioni giuridiche). Con una prassi, “teoria del diritto vivente”, la Corte Costituzionale decide di attenersi al diritto vivente, cioè a come tale disposizione vive nella quotidianità, cioè secondo i precedenti della Cassazione. - MONITO = La questione non è fondata solo momentaneamente, la Corte ammonisce così il legislatore. Se la questione dovesse tornare alla Corte e se il Parlamento non dovesse intervenire, allora la Corte interverrà solo in quel momento. La cosa si chiude momentaneamente e la questione non rimane aperta, a differenza dell’ordinanza di monito. • SENTENZE EI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE DELLO STATO O FRA STATO E REGIONI - ACCOGLIMENTO = la Corte accerta a chi spettava il potere (non spettava a...), e annulla l’atto se emanato da un organo non legittimato, cosicché tale atto diventa non legislativo e incostituzionale - RIGETTO = la Corte rigetta la questione (l’atto spettava a...) e accerta che realmente il potere spettava all’organo che l’ha compiuto • SENTENZE NEL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM ABROGATIVO Stabilisce l’ammissibilità o l’inammissibilità della richiesta referendaria • SENTENZE NEL GIUDIZIO SULLE ACCUSE PRESIDENZIALI Stabilisce se condannare o prosciogliere il Presidente della Repubblica. Come tutte le pronunce della Corte Costituzionale, non sono soggette ad alcuna impugnazione e sono irrevocabili. Tuttavia, qualora successivamente emergano nuove prove che dimostrino, in modo evidente, che il reato non sussiste, la Corte può sottoporre a revisione, con ordinanza, la precedente sentenza (richiesta di revisione che può provenire anche dal comitato parlamentare). Ilenia Ferrari D I 6 7 6 7 C O S T I T U Z I O N A L I S M O M U L T I L I V E L L O Per costituzionalismo multilivello si intende la dimensione multilivello degli ordinamenti costituzionali europei, al fine di garantire una sorta di tutela multilivello dei diritti, affidata alla Corte costituzionale dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) e alla Corte di giustizia dell’Unione Europea. Secondo Ingolf Pernice i diritti riconosciuti dall’Unione Europea sono perciò complementari alle costituzioni nazionali degli Stati membri (ciò si collega alla doppia cittadinanza, europea e nazionale, dei cittadini dentro l’UE) e secondo Arnold anche alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (1950). Tale fenomeno di “osmosi” che caratterizza la tutela multilivello dei diritti, appare come una delegittimazione dei sistemi politici statali, in quanto il limite dei diritti sarebbero affidati dai soggetti aventi la sovranità. Nel 1950 viene firmata la Convenzione europea per la salvaguardia dell’uomo e delle libertà fondamentali, che stabilisce i diritti fondamentali e inviolabili dell’uomo, garantendone il rispetto grazie all’istituzione della CEDU. Nel 2000 viene proclamata la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE) o Carta di Nizza, la quale enuncia i diritti fondamentali non violabili dall’UE: - dignità - Libertà - Uguaglianza - Solidarietà - Cittadinanza - Giustizia Dal 2007 (Trattato di Lisbona) tale Carta viene ritenuta come pienamente vincolante per le istituzioni europee e gli Stati membri come vertice dell’ordinamento dell’UE. La Carta viene inserita come seconda parte del progetto di Costituzione europeo, fallito con la maggioranza dei no al referendum di Francia e Paesi Bassi. • CORTE COSTITUZIONALE DEI DIRITTI DELL’UOMO (CEDU) La Corte Costituzionale dei diritti dell’uomo ha sede a Strasburgo. La CEDU è un organo giurisdizionale istituito nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, per assicurare l’applicazione e il rispetto dei diritti previsti da tale Convenzione. Alla CEDU possono rivolgersi sia singoli individui che gli Stati contraenti della Convenzione, qualora si lamenti una violazione dei diritti previsti dalla stessa. La CEDU ha funzione sussidiaria rispetto agli organi giudiziari nazionali: il singolo può rivolgersi ad essa solo dopo aver esordito tutti i possibili ricorsi interni a livello nazionale e lo Stato deve adeguarsi a qualsiasi decisione presa dalla CEDU. La CEDU è formata da tanti giudici quanti sono gli Stati contraenti della Convenzione ed è divisa in 5 sezioni, all’interno del quale vengono formati dei Comitati di 3 giudici ogni 12 mesi, aventi il compito di esaminare in via preliminare i ricorsi individuali sottoposti alla Corte. Ogni Comitato ha un giudice unico, le cui decisioni sono categoriche: se egli decide di respingere il ricorso, il Comitato non può opporsi. All’interno di ciascuna delle 5 sezioni vengono poi formate delle Camere da 7 giudici che risolvono i casi presentati. I casi più complessi vengono esaminati dalla Grande camera, formata dal presidente della Corte, dai vicepresidenti e altri 14 giudici. Gli Stati contraenti devono sempre e comunque accettare la sentenza della Corte. • CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA (CGUE) La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sede a Lussemburgo. Prima del Trattato di Lisbona la CGUE è nota come Corte di Giustizia della Comunità Europea (dal 1952). La CGUE segue all’incirca le procedure dei tribunali nazionali e ha il ruolo di garantire l’osservanza del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati fondativi dell’UE (tenendo comunque conto delle legislazioni e delle prassi nazionali): - RICORSO PER INADEMPIMENTO = CGUE giudica gli Stati membri che non adempiono agli obblighi sanciti dai trattati - RICORSO PER ANNULLAMENTO = gli Stati membri possono chiedere alla CGUE l’annullamento di un atto legislativo o di un’istituzione dell’UE - RICORSO PER CARENZA = CGUE giudica l’inadempienza delle istituzioni dell’UE. - RICORSO PER RISARCIMENTO DANNI = CGUE giudica i danni causati delle istituzioni dell’UE - RINVIO PREGIUDIZIALE = un giudice nazionale può o deve, nel caso in cui non possa fare ricorsi interni, chiedere alla CGUE di precisare l’interpretazione di un atto di diritto europeo. La risposta della Corte, tramite una sentenza giuridicamente vincolante, è l'interpretazione uffi ciale della questione e come tale vale per tutti gli Stati membri. La CEDU ha valore di orientamento per la CGUE, anche se non si può instaurare un rapporto di supremazia fra le due Corti, entrambe influenti nella giurisprudenza. La CGUE è composta da un Giudice per ogni Stato membro, assistiti da 11 avvocati generali, nominati dai Governo, con mandato rinnovabile di 6 anni. I Giudici designano poi un presidente, con mandato di 3 anni. • PARLAMENTO EUROPEO È l’unico organo europeo ad essere eletto direttamente dai cittadini dell’UE. Esercita la funzione legislativa dell’Unione e partecipa alla procedura di approvazione del bilancio della stessa. È composto da 750 deputati più il Presidente ( ), eletti ogni 5 anni a suffragio universale. È la prima istituzione dell’UE. Dispone di 3 sedi: Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo. (SOFT-LAW = opera su campi transnazionali e internazionali, ma non ha tanta forza giuridica, non è percepita, è più dichiarazione di intenti-valori morali, legge che si tende a rispettare nonostante la sua non coercitività, in quanto non emanata dal Parlamento (es. leggi e dichiarazioni dettate dall’Unesco, codici deontologici). Un esempio molto importante di Soft-law è la LEX MERCATORIA: legge dei mercati, costituita da linee guida per agevolare il commercio internazionale (regola fattori di interesse), non fatte da un ordine legislativo, bensì dalla finanza)
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