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appunti lezioni diritto pubblico, Schemi e mappe concettuali di Diritto Pubblico

appunti lezioni di approfondimento diritto pubblico

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

Caricato il 14/11/2022

michela.arzeni
michela.arzeni 🇮🇹

4.7

(3)

10 documenti

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Scarica appunti lezioni diritto pubblico e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! DIRITTO PUBBLICO 05/10/2021 -“istituzioni di diritto pubblico” a livello universitario (introduzione al diritto pubblico e alle sue fonti, Simoncini) aggiornato 2020/2021. INTRODUZIONE: il diritto è la l’introduzione in termini normativi di quello che è il pensiero filosofico giuridico, che ha una storia plurisecolare, risalente dal pensiero classico dell’antica Grecia. La filosofia del diritto ci dice cosa il diritto dovrebbe essere, la dimensione etica, cosa è giusto da fare. La filosofia del diritto si sofferma soprattutto sulla descrizione della fenomenologia giuridica attraverso i secoli. L’operazione interpretativa sul fenomeno del diritto è fortemente influenzata da altre correnti di pensiero. ELEMENTI ESSENZIALI DI TEORIA GENERALE DEL DIRITTO: la teoria generale del diritto è una branca della filosofia del diritto nata nel cuore del Positivismo giuridico, che si occupa di studiare e indagare/esaminare tutte le categorie giuridiche che hanno un’identica caratterizzazione indipendentemente dal tempo e dallo spazio (concetti sempre validi). Seleziona quindi tutte quelle teorie e concetti giuridici che sono e rimangono uguali. ->forme di stato e forme di governo: lo stato ha e persegue fini generali (sul quale noi sviluppiamo la nostra vita). La forma di stato è la conformazione che esso assume, con il combinarsi di sovranità, territorio e popolo. ->fonti di protezione del diritto: atti o fatti da cui traggono origine le norme giuridiche (sia scritte che non). -diritto pubblico: è una pratica del diritto (branca) che condivide il terreno con il diritto privato (sono le due fondamentali aree del diritto). Il diritto pubblico si occupa/studia la formazione, evoluzione, organizzazione e il funzionamento dei pubblici poteri e dei loro rapporti con l’individuo, con le persone fisiche (persona nella sua naturale fisicità) e persone giuridiche (persone che non hanno fisicità naturale, ma nonostante ciò possono porre in essere atti giuridicamente rilevanti). la norma di diritto pubblico accedendo ad una descrizione fatta della fenomenologia giuridica, ha la funzione di proteggere un interesse (regola conflitti tra interessi proteggendo quelli che ritiene meritevoli di tutela). La norma di diritto pubblico protegge un interesse pubblico. Legge 241 del ‘90: norme che proteggono il diritto d’accesso alla pubblica amministrazione. La condotta dell’uomo non può oltrepassare quelli che sono i diritti fondamentali degli individui al fine di massimizzare gli interessi. Il diritto alla vita come primo diritto fondamentale universale e inviolabile è uno di quelli che ci impedisce la massimizzazione degli interessi. Massimizzare significa seguire e assecondare gli interessi della maggioranza. AREE DEL DIRITTO PUBBLICO: Il diritto pubblico insieme al privato sono i fondamentali delle discipline giuridiche. Le discipline giuridiche però sono talmente tante che dobbiamo raggrupparle in aree: area costituzionalistica, area amministrativistica, area internazionalistica. Area costituzionalistica: si compone essenzialmente del diritto costituzionale, diritto regionale e diritto ecclesiastico. -Il diritto costituzionale (che caratterizza gran parte del nostro percorso) si occupa della costituzione, non solo intesa come documento, ma si occupa anche di tutte quelle nozioni di costituzione: costituzione materiale e costituzione vivente. La costituzione materiale è un concreto assetto dei rapporti e relazioni tra organi costituzionali fondamentali, affermazione di Costantino Mortanti che separa la costituzione materiale da quella formale. La costituzione formale infatti non è altro che il documento fisico e formale in sé a cui si attinge. (es. carta di identità/persona fisica). Talvolta però un fattore extra costituzionale può andare ad intaccare alcuni aspetti della costituzione stessa (es. legge). area amministrativistica: trovano alloggio il diritto amministrativo, diritto tributario e diritto urbanistico. Sono tre discipline autonome che con altre discipline compongono l’area amministrativistica del diritto pubblico. Mentre altre discipline sono costituite da corpi inorganici, nel diritto amministrativo manca una compiuta codificazione, è essenzialmente formato da un’ampia vasta pluralità di leggi, e affinato dalla giurisprudenza della magistratura amministrativa. Il diritto amministrativo si occupa dello studio relativo all’organizzazione e alla funzione della pubblica amministrazione nonché ai rapporti tra di essa e il cittadino. L’organizzazione della pubblica amministrazione risponde a regole precise (art 97). La pubblica amministrazione è l’insieme degli enti e organi che si collocano in posizione subordinata rispetto al vertice del potere esecutivo, rispetto agli organi politici (il governo è un organo sia politico che amministrativo). L’amministrazione fa parte dell’insieme di organi che stanno sotto all’esecutivo. La pubblica amministrazione esercita la funzione amministrativa, mentre gli organi dell’esecutivo esercitano la funzione politica. la funzione politica è quella funzione preordinata degli organi politici, che sintetizza gli interessi contrapposti e fissa obbiettivi. Perciò la pubblica amministrazione deve perseguire e realizzare gli obbiettivi secondo l’imparzialità. Realizzare e raggiungere i risultati posti dall’istanza politica con il buon andamento. Il diritto amministrativo quindi si occupa di studiare questa funzione amministrativa e le modalità secondi cui deve essere applicata. I pubblici poteri soggiacciono alla necessità di rispettare la legge. Nella separazione politica/amministrazione c’è una precisa legislazione: principio di separazione, voluto perché la politica rischia di inquinare il funzionamento imparziale dell’amministrazione. L’attività di gestione è una delle attività propriamente amministrativa, che la politica non può gestire. L’area amministrativistica è composta anche dal diritto tributario che nasce come costola del diritto amministrativo, come disciplina sovrapposta al diritto amministrativa. Il diritto tributario si occupa di studiare l’organizzazione del ramo della pubblica amministrazione operante nel settore fiscale e si occupa di studiare le disciplina dei tributi (agenzia delle entrate). -Art 23: principio secondo cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. (“no taxation without represantation” rivoluzione americana in merito). C’è un legame antico tra la rappresentanza parlamentare e la tassazione. I comuni/regioni infatti non possono introdurre tributi nuovi rispetti a quelli previsti dalla legge. -Art 53: è una norma significativa che enuncia il principio secondo cui il sistema tributario è conformato al principio della progressività dell’imposta. Tanto più aumentano le ricchezze, tanto più aumenta il titolo fiscale/tributario. Progressività sta a significare che ci sono percentuali diverse che crescono insieme alle ricchezze. Il bene prevale sul giusto: per garantire il benessere della collettività, l’ordinamento costituzionale fa rettifiche sulla posizione dei singoli. La scelta del costituente è stata quella di preferire il bene al giusto. -Principio di utilità marginale decrescente della ricchezza: (esempio della torta) ogni porzione di ricchezza in più aggiunge sempre meno “soddisfazione” al detentore di essa. La ricchezza man mano che cresce conferisce meno utilità al soggetto, ed è per questo che viene maggiormente tassata. La percentuale fiscale cresce assieme alla ricchezza, l’utilità marginale è sempre minore. Il principio quindi si basa sul fattore filosofico (giustizia del singolo) e dall’altro lato il principio decrescente. Nell’area amministrativistica abbiamo a che fare anche con il diritto urbanistico che nasce come costola del diritto amministrativo. Esso disciplina le regole finalizzate al governo del territorio. Il diritto urbanistico è materia le cui strutture sono rappresentate degli strumenti urbanistici = PRG (piano regolatore generale). È uno degli strumenti di cui si avvale il diritto urbanistico per disciplinare il governo del territorio. Il piano regolatore generale è uno dei principali strumenti utilizzati: una mappa della città divisa in aree con l’ausilio di una leggenda che ci indica nelle varie zone cosa è possibile fare (zonizzazione della città). Il piano quindi ha un lato normativo e un lato provvedimentale. Area internazionalistica: le principali discipline che la compongono sono il diritto internazionale, diritto comunitario e diritto pubblico dell’economia. Il diritto internazionale si occupa dei rapporti con la comunità internazionale. I soggetti dei rapporti internazionali sono gli stati e di conseguenza la comunità internazionale è formata da essi. Bisogna rilevare come gli individui abbiano fatto il loro ingresso nel diritto internazionale, che prima regolava solo i rapporti tra gli stati. Di questo c’è dimostrazione in varie circostanze: posizioni giuridiche (diritti/interessi) universali, sono diritti che l’individuo possiede indipendentemente dallo stato di cui è cittadino. Da diversi decenni sono stati instituiti corti e tribunali internazionali per la tutela dei diritti dell’uomo (il primo fu quello di Norimberga). Non esiste un organo mondiale legittimato a introdurre leggi universali. Ma il diritto universale è un vero diritto? Sono molteplici gli autori che dubitano di esso. Credono che non ci sia una norma autoritativa. = rispetto agli altri diritti non c’è un’autorità che decide e che esercita il potere. Il diritto internazionale ha due fonti: la consuetudine e il diritto internazionale pattizio. La base è la convenzione che si fa tra gli stati per convergere ad un compromesso tra gli interessi. diritto, il fondamento di validità del diritto (prima questione); il fine e l’origine del diritto, su cosa si fonda il fenomeno giuridico (seconda questione); la natura del fenomeno giuridico, quali sono gli elementi costitutivi e le condotte di essi (terza questione).  Qual è la natura del fenomeno giuridico? = nel radicale “reg” risiederebbero due significati: il primo è quello rappresentato dalla linea retta, figura geometrica che ci riporta all’idea della regola di condotta; il secondo è rappresentato dalla rettitudine, concetto che attinge alla morale. Con il primo significato però non si pone il problema del contenuto etico ma ha consistenza essenzialmente meccanica: il diritto rappresenterebbe l’enula della condotta. Con la rettitudine del secondo significato viene presa in considerazione la morale (di per sé sprovvista di sanzioni); quando la morale si munisce di sanzione diventa norma, ossia la cosa che ci dice cosa fare e come comportarci, munita di rettitudine. Questo ragionamento produce conseguenze estremamente rilevanti sull’applicabilità del diritto quotidiana. L’interpretazione è parte stessa della norma, è quell’attività indispensabile per dare vita alla norma. La norma la si estrae dl testo scritto tramite l’interpretazione. Per questo tutte le norme, anche quelle che ci sembrano più semplici, necessitano di un’interpretazione. Art.12= introduce le norme per l’interpretazione. Nell’interpretare la legge non si può dare ad essa altro significato di quello che esce dall’interazione dei concetti e dalla visione del legislatore. Lo scopo del legislatore apre delle possibilità più ampie.  Il fine del fenomeno giuridico= ricordiamo Immanuel Kant il quale scandisce il concetto secondo cui il fine del diritto è quello della libertà individuale. Il diritto delimita la sfera di libertà individuale, all’interno però della quale siamo liberi e sovrani. Non possiamo oltrepassare i limiti ne gli altri possono perché entreremmo nella libertà altrui, e questo è gestito dal diritto. La libertà di ciascuno termina dove inizia la libertà dell’altro. *  Contributi di Locke e Hobbes : ricostruzione contrattualista/giusnaturalista= secondo loro il fine del diritto è rappresentato dalla pacifica convivenza sociale. Entrambi possono essere definiti come contrattualisti, ed entrambi teorizzano una condizione ipotetica nella quale l’uomo si trova in assenza di un ordinamento giuridico (stato di natura). Nello stato di natura cosa prevale se non c’è la regola? La forza. I diritti naturali esistono ma non sono positivizzati e quindi protetti dal diritto giuridico. In assenza di un ordinamento giuridico che riconosce e protegge i diritti naturale, entra in vigore la legge del “più forte”. Il diritto naturale nasce prima dell’ordinamento giuridico ma viene riconosciuto solo dopo di esso. Questo perché c’è la necessità di assicurare la pacifica convivenza tra cittadini. LEZIONE 13/10/2021  Concezioni dell’uomo: uomo percepito come individuo sganciato dalla dimensione collettiva (Hobbes lo definisce “homo lupus”). A questa concezione antropologica ontologica sulla costituzione dell’uomo si contrappongono le tesi comunitariste. Per Aristotele l’uomo era lo “zoon politikoon” ossia individuo strettamente correlato alla dimensione animale. È un uomo astratto difficile da pensare. “io narrativo” descrivere sé stessi solo tramite la narrazione dei legami sociali che ciascuno di noi ha.  *Prevale una diversa ipotesi anche sulla finalità del diritto correlata alla concezione dell’uomo: il fine di esso nelle ricostruzioni comunitariste è rappresentato dal bene della comunità, essendo essa indispensabile per la realizzazione della personalità dell’individuo. (origine “persona”: in greco significa “maschera”, quella che gli attori indossano nella tragedia greca, che rappresenta la maschera che ognuno di noi indossa quando sta con gli altri). La comunità è la condizione essenziale per la realizzazione dell’individuo. Nelle ricostruzioni comunitariste il fine è il bene della comunità, bene che tende a prevalere anche sul giusto individuale. Il fine non è di garantire giustizia e libertà individuale ma della società.  Qual è l’origine, intesa come fondamento, del fenomeno giuridico? Non c’è una visione condivisa su questo tema: evidenziamo la più nota tripartizione filosofico-giuridica che venne enfatizzata nel saggio di Karl Schmitt “i tre tipi di pensiero giuridico”. -teoria del positivismo giuridico= pensiero che si afferma dall’800 e che all’inizio del 900 ha avuto il periodo più luminoso. È una giuria la cui origine storica è stata favorita dalla codificazione e dai codici che hanno canonizzato le norme. (giusnaturalismo positivizzato in quel momento). Il processo di positivizzazione ha favorito l’affermazione delle teorie positiviste. Ricostruzione di Bobbio sul “normalismo giuridico/formalismo giuridico/gradualismo giuridico”. Il positivismo giuridico (positum: significa posto= appartiene al fenomeno giuridico ciò che è posto dal codice) = tutto ciò che non è positivizzato e quindi posto dalle autorità non appartiene al diritto, perché non è tangibile. Il normativismo prevede che il fenomeno giuridico è rappresentato e si esaurisce nel fenomeno normativo, ossia il diritto è composto solo da norme escludendo anche i valori. Il diritto si disinteressa della dimensione contenutistica della norma. Per il formalismo giuridico invece il diritto è la retta che si esaurisce soltanto nell’attenzione al comportamento rispetto alla norma. Qui il fondamento di validità della norma sta nel procedimento di validità. Il gradualismo vede l’ordinamento giuridico costruito a gradoni, ciascuno dei quali rappresenta un livello normativo, e il fondamento di validità di ciascun gradone è basato sul gradone/livello successivo. Ogni norma è causa della norma successiva ed effetto di quella precedente. Il problema di questa costruzione è la norma che sta in cima: il fondamento di validità dell’ordinamento non ha una norma in cima, altrimenti si continuerebbe a creare una successione per giustificarla. Kelsen da una spiegazione definendo questa norma come presupposto logico trascendentale: è una norma presupposta che rappresenta il principio di validità dell’intero ordinamento. Quindi non è una norma posta positiva ma è una norma presupposta (non scritta ma -caratteristiche della norma giuridica: la norma in primo luogo deve essere GENERALE (rivolta ad un numero indefinito di destinatari); poi la norma deve essere ASTRATTA (deve essere idonea ad essere applicata ad un numero infinito di casi concreti); inoltre la norma deve essere INNOVATIVA (deve essere idonea a modificare l’ordinamento giuridico). Questi requisiti la differenziano dall’atto amministrativo, il quale non è nessuno dei tre requisiti sopra citati. Esso è PARTICOLARE (rivolto a un destinatario identificato), FINALIZZATO a disciplinare un caso concreto, e replica lo schema già fissato da una norma giuridica. L’atto amministrativo è limitato al caso singolo. La sentenza non è né generale né astratta e non è mai innovativa sul piano di produzione nel diritto, perché il giudice è colui che vince il concorso e non che viene eletto dal popolo (chi vince il concorso applica la legge, non ne introduce di nuove). Non esercitato pertanto una funzione rappresentativa. Secondo Aristotele la vera libertà risiedeva nella partecipazione. LEZIONE 14/10/2021 Concetto di innovatività: partiamo dal paragone tra gli ordinamenti politici “Civil Law” (il nostro) e i “Common Law”. L’attività produttiva del diritto è riferita a organi di tipo rappresentativo (organi di rappresentanza democratica). Nel nostro ordinamento (Civil Law) sussiste una chiara distinzione tra i valori del potere legislativo e potere giudiziario (magistratura). L’essere soggetto alla legge non significa essere in grado di produrre la legge, ma si è sotto di essa. Negli ordinamenti di Common Law la produzione normativa è affidata a un sistema binario: da un lato le determinazioni legislative/degli organi rappresentativi, e dall’altro le norme giudiziarie. Questo perché in questi ordinamenti la decisione giudiziale costituisce un precedente vincolante. Il giudice qui ha il potere di dichiarare/riconosce una norma (che già esiste) quindi non la produce. È un ordinamento totalmente diverso dal nostro dove la proprietà creativa del diritto è affidata ai legislatori e ai giudici. Qual è la differenza tra gli organi di giurisdizione dei due ordinamenti? Nel Civil si viene eletti tramite concorso, nel Common i giudici sono eletti dal presidente, mentre i giudici federali vengono o nominati dai rispettivi governati o eletti dal popolo (a seconda delle leggi territoriali) = circuito democratico che rappresenta la base sostanziale della produzione normativa perché ci rende liberi e non schiavi dei dettami delle norme. Il giudice quindi è più che interprete delle norme giuridiche. Il più largo attingimento alla possibilità di inserire meccanismi di giurisdizione popolare ritorna con il fatto che i giudici vengano eletti non scelti. La giurisdizione tendo ad esondare dai propri limiti finendo per introdurre nuove interpretazioni, travalicando cosi anche la separazione tra i poteri. La pretesa di dare una descrizione razionale del fenomeno giuridico si è conclusa con la codificazione. Siamo in un’epoca di sostanziale decodificazione, le società sono sempre più complesse e si evolvono sempre più velocemente. Norma vs legge: la distinzione è molto chiara. Nel linguaggio comune spesso vengono confusi ma appartengono a categorie molto differenti. Tra norma e legge c’è la stessa differenza che c’è tra contenuto (norma) e contenitore (legge). La legge quale contenitore, può avere un contenuto differente da quello normativo. Ci sono leggi che non sono norme e norme che non sono contenute nelle leggi. La legge è un atto, fonte di produzione del diritto, attraverso la quale si introduce una norma o anche un atto di tipo non normativo = leggi provvedimento, art 47: principio in base al quale lo stato può espropriare a sé stesso determinate imprese operanti in categorie di monopolio e settori strategici di produzione di risorse. Nei casi di espropriazione deve sempre essere presente la possibilità di indennizzo (parziale ristoro del danno sofferto da un’attività lecita). Le norme le troviamo ovunque: nella costituzione, nei regolamenti che però sono contenute dall’universo della legge. Le fonti di produzioni del diritto sono atti o fatti. La consuetudine determina l’insorgenza di una norma giuridica, è un comportamento seguito nel tempo in modo uniforme da parte della consociazione con la condizione di ottemperare tale comportamento a una norma giuridica. Si dice che la consuetudine abbia elemento materiale (il ripetersi del comportamento per un periodo di tempo da parte della consociazione) e elemento psicologico (la consociazione ha la convinzione di ottemperare ciò a una norma giuridica). Ci sono delle raccolte delle consuetudini in modo particolare: in ambito commerciale tenute dalle camere di commercio. La consuetudine non nasce per descrivere quella condotta nelle raccolte, ma per ottemperare quel determinato comportamento. Rapporto giuridico: è una relazione giuridicamente rilevante tra due o più soggetti. Una relazione normata/disciplinata dal diritto. Nell’ambito del rapporto giuridico ci sono: rapporto giuridico pubblico e rapporto giuridico privato. Il pubblico è caratterizzato da una pluralità di elementi: la autoritativa, supremazia, necessaria presenza di un soggetto pubblica, sussistenza nel rapporto di interessi pubblici. Il rapporto deve essere teso alla disciplina di interessi pubblici (o perlomeno prevalenti rispetto a quelli privati). L’interesse pubblico è dominante. Il soggetto giuridico pubblico gode di una supremazia tale che egli condiziona sia il se dare vita il rapporto sia le modalità del come il rapporto viene disciplinato. Nel rapporto giuridico privato è caratterizzato dalla parità, consenso e applicazione di norme di diritto privato. È quindi un rapporto sempre tra almeno due soggetti che possono essere sia pubblici che privati, ma comunque regolato da norme di diritto privato, senza predominanza di interessi pubblici o privati e il consenso delle parti in causa. Ordinamento giuridico: è un raggruppamento sociale regolamentato dal diritto. Un gruppo sociale di fatto (es. assembramento) diventa gruppo sociale di diritto (es. una fila = sussistono delle regole) in presenza di determinate caratteristiche: pluri-soggettività, normazione, organizzazione e effettività. -pluri-soggettività: l’ordinamento giuridico necessita sussistenza di due o più soggetti; -normazione: insieme di regole che disciplinano la condotta dei soggetti dell’ordinamento o che introducono divieti; -organizzazione: vengono attribuiti i compiti ai soggetti; -effettività: le manifestazioni di legalità ordinamentale (norme, atto amministrativo e sentenza giudiziaria) devono trovare concreta La prima chiave prospettica (potere/popolo) culmi poi con l’attuale forma massima di stato che è il democratico. La seconda delle chiavi prospettiche (potere/territorio) introduce un’indagine diversa, essenzialmente comparatistica (compara i diversi ordinamenti). La prima forma di stato a cui la letteratura giuridica riconosce una natura statuale è lo STATO PATRIMONIALISTA: è un’esperienza statuale che riguarda prevalentemente il periodo alto medievale. Patrimonialista perché il potere politico/pubblico era legittimato dalla proprietà e indissolubilmente ancorato ad essa. Il sovrano era tale in quanto proprietario del territorio. In questo stato la letteratura riconosce al sovrano due prerogative: dominium (esprime la proprietà, regola le rendite catastali) e imperium (potere politico e normativo e compete al sovrano, legato al dominium). la persona quindi diventa proprietà del sovrano in quanto legata al territorio. È una forma di stato ormai superata ma in alcuni paesi arretrati governa ancora il neo-patrimonialismo (stato afro-asiatici). Una traccia di neo-patrimonialismo è possibile che venga reperita anche nelle esperienze monarchico-costituzionali (es. Belgio= monarchie ereditarie). Un’altra forma di stato, che storicamente succede allo stato patrimonialista è lo STATO ASSOLUTO: è comune la cosa di associare allo stato assoluto un’idea di esercizio dispotico e appunto assoluto del potere. Da una parte è vero, tuttavia però lo stato assoluto rappresenta un’evoluzione rispetto alla fase storico-istituzionale precedente. Lo stato assoluto ha rappresentato dalla sua nascita una costruzione giuridica attraverso la quale si è superata la parcellizzazione medievale. Lo stato assoluto ha trovato espressione coincidendo con la nascita degli stati nazionali perché l’esigenza dell’ordinamento giuridico di preservare l’unità faticosamente raggiunta e di radicare e centralizzare il potere, avrebbe rappresentato una garanzia di unità rispetto ad altre spinte che si opponevano all’indomani della conquistata unità dello stato nazionale. Il sovrano detiene tutti e tre i poteri fondamentali dello stato ed è al di sopra della legge= periodo storico 500/600. Nello stato assoluto il sovrano però incontra die limiti rappresentati però dall’ordine morale e religioso. -varianti stato assoluto: Stato di polizia (Polizei Staat), è uno stato in cui l’ordinamento di poteri è finalizzato al benessere della politeia (cittadini). Federico 2 di Prussia era uno dei sovrani illuminati (inclinato al mecenatismo, sosteneva le espressioni delle attività artistiche/culturali rurali) il quale aveva tra i propri amici un’intellettuale molto noto (Voltaire). In questa tipologia di stato si nota che anche lo stato diventa soggetto alla legge. Si può dire che sia una prima anticipazione di stato di diritto (necessaria osservanza della legge). La successiva forma di stato per successione storica è la forma di STATO LIBERALE: essa trae origine da due fenomeni, ossia la nascita e l’affermazione della borghesia come classe dominante e la rivoluzione francese (seguita dalle altre grandi rivoluzioni) che hanno determinato il superamento dell’ancien regime e hanno rappresentato una cesura storica rispetto al passato. Le caratteristiche dello stato liberale sono essenzialmente plasmate sulle preferenze delle classi dominanti (es. riduzione e limitazione dei poteri del sovrano). Si assiste alle prime costituzioni dualiste, caratterizzate dalla divisione del potere tra parlamento (potere legislativo) e sovrano (potere esecutivo). Dall’altra parte assistiamo anche alle limitazioni del potere dello stato, il quale si vede ridotte le funzioni al garantire e proteggere la libertà e la sicurezza dei cittadini. Tra lo stato 800 liberale e il democratico odierno, abbiamo la forma di STATO AUTORITARIO E TOTALITARIO. Lo stato autoritario è una forma di stato in cui si esprime la tendenza a superare il principio della legalità e il principio di stato di diritto. Le autorità pubbliche tendono a conservare i propri poteri orientando le condotte degli individui. Lo stato totalitario invece è un’espressione ancora più pervasiva rispetto alla libertà dell’individuo. È quella forma di stato che tende al completo assorbimento della società civile e tende ad inculcare la coscienza degli individui. Lo stato totalitario tende ad avere una funzione costituzionale. C’è un forte controllo delle religioni che rappresentano il credere. L’ultima forma di stato è lo STATO DEMOCRATICO/SOCIALE contemporaneo. La sovranità nello stato democratico deriva direttamente dal popolo. Lo stato democratico è automaticamente anche uno stato sociale, cioè impegnato ad eliminare la disuguaglianza. Lo stato democratico e sociale nasce dal passaggio dello stato da monoclasse a pluriclasse. Lo stato 800 era infatti monoclasse, ma nel tempo la tendenza degli ordinamenti era di estendere il suffragio a universale. Estendendo il suffragio automaticamente emergono degli interessi comuni che prima erano sconosciuti di cui lo stato deve iniziare ad occuparsi, comportando cosi nuove responsabilità e nuovi oneri per lo stato (diventa cosi sempre di più uno stato sociale). Lo stato sociale è quello stato che si basa sull’articolo 3 secondo comma della costituzione= abbiamo queste norme in cui si enunciano il principio di uguaglianza formale (tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge senza distinzioni di nessun tipo). Mira quindi a rimuovere quelle condizioni di base che generano disuguaglianze tra individui: organizzando una serie di servizi finalizzati a soccorrere le necessità di tutti. LEZIONE 20/10 -crisi/incertezze della struttura sociale degli stati: gli stati sociali oggi vivono una fase di criticità. Tra gli elementi di criticità: per l’Europa occidentale troviamo l’accrescersi del debito pubblico degli stati. Si distinguono debito pubblico buono, contratto dallo stato per gli investimenti / è un debito produttivo di ricchezza, e debito pubblico cattivo, contratto dallo stato per fronteggiare le spese / è indice del fatto che le spese sono superiori alle entrate. Il debito pubblico dello stato, emissione di titoli di credito al fine di acquisire delle risorse finanziarie (quando c’è la necessità di spendere dei soldi che non si hanno a disposizione, lo stato emette dei titoli di stato a fronte dei quali acquisisce risorse impegnandosi a restituirle con gli interessi). Negli anni 80/90 c’è stato un accumulo del debito pubblico. La crisi del 2007 si è manifestata -tecnica enumerativa delle competenze legislative: come è ripartito il potere di ripartire le leggi. Lo stato è tanto meno decentrato quanto più questa competenza è radicata in capo allo stato. Negli stati federali avviene che la costituzione enumera le materie affidate alla competenza legislativa esclusiva dello stato centrale, tutto ciò che non è espressamente enumerata, è di competenza dei singoli enti territoriali. Negli stati regionali invece la costituzione elenca tutte le materie di competenza delle regioni riconoscendo poi la competenza generale in ambito legislativo allo stato (meccanismo opposto dello stato federale). -struttura del parlamento: Negli stati federali ci troviamo di fronte a parlamenti bicamerali: una camera “bassa” di competenze legislative nelle materie di interesse nazionale generale e che manifesta la fiducia al governo, e una camera “alta” (degli stati) di competenza di legislazione di interesse territoriale. C’è anche una differenza di composizione tra le due camere: la camera bassa è composta sulla base di una legge elettorale (elezione popolare diretta dei membri parlamentari); la camera alta ha i propri membri designati dai rispettivi partiti, i quali esprimono il proprio voto sulla base delle istruzioni ricevute dal proprio partito di provenienza. Pertanto una camera serve alle istanze nazionali e l’altra rispecchia gli stati membri. L’ordinamento repubblicano italiano nasce sulla base di una nuova costituzione del ’48 (l’ex stato italiano era uno stato accentrato, che ha instituito le regioni). Nell’ottobre del 2001 la riforma dell’articolo 117 della nostra costituzione: prima erano elencate le competenze regionali mentre il resto era tutto di competenza statuale. Co questa riforma viene capovolto e vengono elencate in primis le competenze dello stato, poi delle regioni. Il nuovo criterio di ripartizione di potere privilegia le regioni alle quali viene affidato tutto ciò che non è di competenza dello stato. Questa circostanza depone a favore della costituzione di tipo federalista nella ripartizione dei poteri. Nell’art.117 sono contenute diverse clausole che favoriscono l’ingresso dello stato nelle materie che in realtà sono di competenza delle regioni. Il nostro parlamento è bicamerale (caratteristico degli stati federali), anzi di bicameralismo paritario perfetto = le due camere esercitato lo stesso potere e svolgono le stesse funzioni (funzione legislativa e di fiducia al governo). La funzione legislativa inoltre deve essere deliberata allo stesso modo da entrambe le camere (es. meccanismo della navetta). Nelle regioni vengono eletti i senatori con le stesse modalità con cui vengono eletti i deputati del parlamento. Anche il corpo elettorale coinvolto sarà composto nello stesso modo (i maggiorenni hanno il diritto di elettorato attivo, da poco cambiata, prima erano 25 anni). Ma perché è stato prodotto un parlamento in cui le due camere hanno le stesse funzioni? All’epoca dell’assemblea costituenti c’erano forze politiche in contraddizione: un gruppo di forze cattolico/liberale e uno social comunista. Il primo gruppo voleva un parlamento bicamerale e federalista, mentre il secondo gruppo aveva una prospettiva di uguaglianza e rappresentanza dei cittadini. Date queste prospettive contrastanti, il compromesso fu la scelta del bicameralismo utilizzato ancora oggi dal nostro parlamento. La struttura federale dello stato deve necessariamente rispondere all’esigenza delle entità subnazionali. Stati federali e regionali sono stati decentrati. Stati accentrati: è un modello di stato che perlopiù appartiene ad una esperienza storica superata. Aveva sue caratteristiche proprie: -assenza di potestà legislativa a capo di enti diversi dello stato: tutta la potestà legislativa era affidata allo stato centrale. -sia gli organi periferici sia centrali, sia gli organi di vertice sia i territoriali erano nominati dal centro: (prefetto= organo periferico/ province e comuni= organi periferici/ sindaco= organo di vertice). La caratteristica dello stato accentrato non è che sono gli organi periferici sono eletti da quelli del centro, ma anche gli organi di centro sono eletti dal centro. -negli stati accentrati non sussiste garanzia costituzionale degli enti territoriali: art.114 della costituzione dice che la repubblica è costituita da comuni, province ecc. questa norma instituisce una garanzia costituzionale. L’esistenza e consistenza degli enti territoriali dipende dal legislatore ordinario. “la repubblica è costituita” dice l’articolo. L’esperienza degli stati accentrati è del tutto superata nell’area euro atlantica. I pochi residui di accentramento fino al 2002 si trovavano in Francia. Perché prevale il modello di stato decentrato? La gran parte degli stanno si stanno orientando verso forme di stato decentrate perché i fenomeni sociali vanno di pari passo con i fenomeni giuridici. Dall’800 si è manifestato un processo di mutazione collettiva molto più rapido rispetto a quelli gia vissuti. Il cittadino medio di oggi sena fare sforzi è alfabetizzato, maturo e consapevole. Nella nostra epoca abbiamo a disposizione nozioni e informazioni senza farne richiesta o rendercene conto, cosa che nei secoli scorsi era impossibile. LEZIONE 21/10/2021 Comparazione tra diversi ordinamenti/ forme di governo: la forma di governo identifica la particolare composizione costituzionale realizzata tra gli organi costituzionali fondamentali = insieme delle norme costituzionali che decidono chi fa cosa. La combinazione che si realizza tra gli organi costituzionali fondamentali. Essenzialmente questo concetto riguarda le relazioni che intercorrono tra l’organo di vertice, il governo, il parlamento e la giustizia costituzionale. Monarca-parlamento-governo= a seconda di come si ripartiscono i poteri abbiamo diverse forme di governo. L’ordinamento deve aver maturato una necessaria divisione tra i poteri fondamentali dello stato. Una possibile chiave di lettura a cui facciamo spesso affidamento per avere una distinzione tra le forme di governo è rappresentata dalla fiducia. La fiducia parlamentare è quella costituzione secondo cui il governo deve essere collocato nel pieno esercizio delle sue funzioni, e per fare ciò deve godere della fiducia concessagli dal governo. solitamente compete al governo sono prerogative del presidente della repubblica, al governo competono le restanti competenze del potere esecutivo. Una parte del potere esecutivo quini è sottratta al controllo e alla fiducia parlamentare perche è di competenza del presidente della repubblica. L’intenzione di questa scelta di forma di governo non era casuale, si vuole munire le prerogative esecutive attribuite alla presidenza della repubblica di una fiducia duratura nel tempo. 5)SEMIPARLAMENTARISMO: in questa forma di governo, il governo è sottoposto alla fiducia del parlamento (esiste l’istituto di fiducia) ma è un rapporto di fiducia un po' più debole. Troviamo il meccanismo della “sfiducia costruttiva”: è un istituto per effetto del quale il parlamento può revocare la fiducia al cancelliere governo a condizione che contestualmente si indichi il cancelliere e la compagine governativa alternativa a cui si vuole conferire la fiducia = forma di governo tipica della Germania. 6)FORMA DI GOVERNO DIRETTORIALE: tipica forma di governo Svizzera. Le caratteristiche del direttorio sono basate su delle circostanze: il direttorio è insediato in conseguenza del voto di fiducia del parlamento, ma questa fiducia a differenza del parlamentarismo non può essere revocata per 4 anni. L’assemblea confederale elvetica esprime la fiducia al direttorio cosi da permettergli da insediarsi e non può toglierla per 4 anni. Altra particolarità è data dal fatto che il direttorio (organo collegiale) assolve alle funzioni sia proprie di governo (potere esecutivo) sia a quelle proprie del vertice dell’ordinamento/capo dello stato. Il direttorio è come se fosse nel contempo governo e presidente della repubblica. Nostra forma di governo: FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE: Abbiamo la centralità del parlamento che esprime la fiducia al governo che può essere revocata in qualsiasi momento senza che venga proposta una compagine governativa sostitutiva come in Germania. Il parlamento esercita importanti prerogative in ambito di garanzia ed osservanza della costituzione. -costituzione materiale: la nostra forma di governo ha sempre risposto a ciò che è scritto nella costituzione o ci sono stati momenti in cui la costituzione ha assunto dei modelli similari ad altre forme di governo? Ci sono stati diversi momenti della storia repubblicana in cui in conseguenza della modifica della legge elettorale ci sono stati elementi della forma presidenziale. Per tutto il periodo dal ’48 al ’93 abbiamo avuto una legge elettorale di tipo proporzionale (tot voti corrispondono a tot seggi). Con la prima elezione del ’94 abbiamo avuto una legge maggioritaria (l’intero territorio era suddiviso in collegi/circoscrizioni e i 75% dei parlamentari veniva eletto all’interno di questi collegi). La particolarità sia della legge del’94 sia delle successive è che la legge elettorale prevede che l’elettore trovasse nella scheda elettorale non solo il nominativo del candidato ma anche il nominativo della rispettiva coalizione politica. LEZIONE 26/10/2021 FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO: questa espressione trova una declinazione in 3 sotto nozioni: fonti di produzione del diritto, fonti sulla produzione del diritto, fonti di cognizione del diritto. -fonti di produzione del diritto: si intendono tutti gli atti/fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche. Abbiamo le fonti atto (grande pluralità delle fonti del diritto) e le fonti fatto. -fonti sulla produzione del diritto: si intendono tutte le norme chiamate a disciplinare i procedimenti di normazione delle norme stesse. Ci sono norme sulle norme: art. 70/72 della costituzione dove vengono disciplinati i processi di formazione della legge ordinaria. -fonti di cognizione del diritto: sono l’insieme degli strumenti di accesso alla conoscenza delle norme giuridiche. Si distinguono fonti ufficiali (gazzetta ufficiale della repubblica, bollettino della regione) e fonti non ufficiali (come le raccolte normative o i testi di diritto). La differenza tra fonte ufficiale e non ufficiale in ambito di effetti ruota intorno al fatto che la norma ufficiale determina un effetto di tipo legale e l’insorgenza di una presunzione di conoscenza. Le fonti non ufficiali non determinano nessun effetto legale, le interpretazioni di queste norme non sono vincolanti. Quali sono le fonti di produzione del diritto nel nostro ordinamento: non abbiamo un elenco organico che indichi le fonti di produzioni di diritto. Pre-leggi: breve articolato di norme che precede il codice civile (entrato in vigore nel 1942, epoca pre-costituzionale). Le pre-leggi inquadrano il codice civile nel contesto complessivo. Art 1 dedicato alle fonti di produzione del diritto = nel 1942 vengono elencate le prime forme di produzione in un elenco molto restrittivo, in cui troviamo le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi. Le norme corporative (ora non esistono più) erano norme che regolavano i rapporti di lavori ed erano deliberate dalla camera dei fasci e corporazioni (istituzione introdotta in epoca fascista, nella quale venivano rappresentate le categorie dei rappresentati/datori di lavoro e lavoratori che si incontravano per arrivare ad accordi lavorativi). Oggi il rapporto di lavoro è regolato sulla base della contrattuazione delle parti. Le fonti di produzione di diritto italiano sono rappresentate in primis dalla costituzione, dalle fonti comunitarie, le leggi ordinarie dello stato, gli atti aventi forza di legge nel governo, il referendum abrogativo, i regolamenti, fonti locali, fonti internazionali = che si dividono in consuetudini interne e consuetudini internazionali-> le internazionali poi di dividono a loro volta in consuetudinarie e pattizie. Le fonti pattizie sono norme raggiunte dall’accordo di due o più stati. -fonti internazionali: consuetudini internazionali (art 10) nonché trattati internazionali (art 117). Le consuetudini internazionale si colloca al vertice della gerarchia dell’ordinamento. La norma di riferimento per la rilevanza delle forme consuetudinarie internazionali è rappresentata dall’art.10 (tutti i primi 12 articoli contengono i principi fondamentali). Questo articolo ammette che l’ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, ossia le consuetudini internazionali. Come nasce e di che forza dispone la consuetudine internazionale del nostro ordinamento? Anche la consuetudine è una norma giuridica che nasce per l’effetto della reiterazione nel tempo di un determinato comportamento, ma cambiano i soggetti: nella consuetudine internazionale si fa riferimento alle condotte degli stati. Per effetto di quanto previsto dall’art 10, la consuetudine assume un vero e proprio La rigidità della costituzione è circostanza che testimonia la supremazia della stessa rispetto a tutte le altre fonti. Il fatto che non sia modificabile da una legge ordinaria significa che nella gerarchia delle fonti la costituzione è sopra a tutte le altre. Le altre fonti pertanto devono essere conformi in forma e contenuto alla costituzione. E se venisse promulgata una legge contrastante alla costituzione? Entra in gioco l’istituzione nei sistemi a costituzione rigidi di un sistema di giustizia costituzionale = è quell’insieme di meccanismi strutturati all’interno dell’ordinamento giuridico e finalizzati a sanzionare l’incostituzionalità delle fonti di produzioni del diritto diverse dalla costituzione. In Italia questa istituzione è rappresentata dalla Corte Costituzionale, la quale è al vertice della giustizia costituzionale. La corte è incaricata e deputata di sindacare/giudicare la legittimità costituzionale (conformità) delle leggi alla costituzione. Se non ci fosse sanzione rimarrebbe un ordinamento squilibrato, che crede nella costituzione rigida ma non sanziona l’incostituzionalità. ->la nostra costituzione è lunga: perché analizzando la mappa della costituzione, tutte le aree del diritto costituzionale teoricamente concepito sono normate dalla nostra costituzione. La costituzione si compone in 139 articoli ripartiti in due parti: i primi 12 articoli che sono i principi fondamentali e dove troviamo le principali indicazioni della forma di stato, e poi di due parti: la prima parte incentrata sui diritti e doveri dei cittadini (4 titoli) e la seconda parte che è dedicata all’ordinamento della repubblica (6 titoli). Prima parte: -1 titolo: rapporti civili (libertà di domicilio, di circolazione, di soggiorno, di pensiero). -2 titolo: rapporti etico-sociali (art.29 – 34 = diritto alla salute, diritto dell’individuo e interesse della comunità, tutela della famiglia, studio). -3 titolo: rapporti economici (lavoro, sciopero, organizzazione sindacale). -4 titolo: rapporti politici (art.49 associazione libera ai partiti politici, diritto di voto). Seconda parte: 1 titolo: dedicato al parlamento (struttura e funzioni). 2 titolo: dedicato al presidente della repubblica. 3 titolo: dedicato al governo. 4 titolo: disciplina della magistratura. 5 titolo: regione, province e comuni (enti territoriali). 6 titolo: garanzie costituzionali (descrizione completa del sistema di giustizia costituzionale). Leggi costituzionali / leggi in revisioni costituzionale: le leggi di revisione costituzionale è una legge approvata dal parlamento secondo il procedimento dell’art138 con la quale vengono apportate in effetti modifiche alla costituzione. Con la legge del 2001 ha riformato il titolo 5 della seconda parte. Affianco alla revisione è possibile che il parlamento con lo stesso procedimento aggiunga previsioni costituzionali in precedenza non contemplate nella nostra costituzione. L’ambiente come valore costituzionale non è enunciato nella costituzione (non c’è un articolo dedicato). Il parlamento oggi sembra voler inserire l’ambiente nell’art 9. La legge costituzionale senza incidere sul tessuto della carta aggiunge sostanza/materia costituzionale al nostro ordinamento = non si modifica quindi la costituzione ma si aggiungono nuove previsioni. Entrambe le tipologie di leggi richiedono di essere approvate dal procedimento dell’art 138. È concettualmente sbagliato immaginare limiti alla modificabilità della costituzione. (art. 28 e 29 “nessuna generazione può essere obbligata a rispettare e leggi della generazione che l’ha preceduta”) Nonostante ciò la nostra costituzione prevede dei limiti alla revisione costituzionale; come si giustificano questi limiti però sul piano concettuale? L’art 1 dice che la sovranità appartiene al popolo, e la esercita nelle forme e nei LIMITI della costituzione. La sovranità del popolo è un potere giuridico e quindi limitato. Appartiene al concetto del costituzionalismo moderno e contemporaneo, l’idea che tutti i poteri giuridici siano limitati. Una delle tante giustificazioni è l’affermazione di Donald Docking: nel convegno “Ulisses Ipotesis” uscì l’ipotesti che la costituzione è una sorta di albero maestro a cui i popoli si vincolano per non cedere ai numerosi richiami che le varie vicende storiche introducono, per non cedere al rischio che un domani maggioranze mostrino un cedimento nel rispettare determinati principi giuridici. I limiti quindi alla modificabilità della costituzione sono limiti introdotti dopo la seconda guerra: è come se ci dicesse che quella parte non può essere modificata perché cristallizza dei diritti inviolabili e immodificabili che non possono essere cambiati o eliminati neanche dalla forza della maggioranza. La maggioranza quindi non certifica la qualità della decisione presa. Ci sono dei diritti inviolabili dei principi giuridici che non possono e potranno essere travolte. Nel principio democratico non esiste solo il concetto della maggioranza che decide ma anche quello della minoranza e dei diritti fondamentali che devono essere tutelati. I limiti alla modificabilità sono di due tipi: -limiti espliciti (formali): per modificare la costituzione occorre seguire il procedimento dell’art 138 (limite di tipo formale); -limiti impliciti (sostanziali): altro limite però di tipo sostanziale espresso, ossia l’art 139 che sottolinea che la forma repubblicana non può essere modificata costituzionalmente; l’idea è quella secondo cui la costituzione invece di essere letta dal basso verso l’altro venisse letta in modo circolare ricollegando continuamente i vari articoli. ->dire che i principi fondamentali sono immodificabili significa che i limiti della modificabilità della costituzione sono limiti giuridici. Il potere costituente è libero e si manifesta in tutte le latitudini considerate e che possono essere raggiunte: è un potere democratico perché appartiene al popolo ma anche rivoluzionario perché rappresenta una rottura dell’ordine costituito = potere pre-giuridico che ha forza di produrre e sopprimere una costituzione, completamente diverso quindi dalla sovranità che in confronto è molto più limitata. Rivoluzione= modifica dell’assetto costituito La conclusione sostanziale è stata quella per cui non c’era un primato tra diritto comunitario e interno, ma una parità di rango. Questa visione poi è stata soggetta a revisioni: metà anni 70 la corte costituzionale giunse a una diversa conclusione secondo cui il diritto comunitario e ordinamento interno non avessero lo stesso rango ma in realtà avessero un rapporto di tipo gerarchico, riconoscendo la sovra ordinazione del diritto comunitario sul diritto interno conservando tuttavia il vincolo rappresentato dalla necessità di una dichiarazione da parte della corte costituzionale della incostituzionalità della norma interna. Per dichiarare l’incostituzionalità però occorre avere una norma costituzionale che viene violata, in questo caso trovata nell’art11: principio secondo cui “l’Italia consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni, e promuove le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. La norma dell’art11 in realtà era stata pensata per la Nato/Onu: prospettiva di difesa anche militare, si parla di pare, giustizia e sicurezza. Sentenza 170 del 1984: si afferma un altro principio completamente diverso, principio che ancora oggi regola il rapporto tra diritto comunitario e interno. Principio secondo cui ordinamento italiano, europeo e comunitario sono autonomi e separati e si applica in virtù del trattato il criterio della competenza (dirimere eventuali contrasti con la competenza del territorio). Il primo step (1974) si applica il criterio cronologico; metà anni 70 si applica il criterio gerarchico nelle norme; con la giurisprudenza degli anni 80 arriviamo all’affermazione del criterio di competenza (ordinamento nazionale e europeo sono autonomi e distinti, e in base al trattato si applica la competenza). La corte costituzionale riconosce di non essere più competente in questo ambito, pertanto il criterio di competenza è un meccanismo automatico che si realizza con la disapplicazione: meccanismo particolare che essenzialmente compete al giudice ordinario. -quando viene abrogata una norma (o da noi con il referendum o da un’altra norma successiva nel tempo) non è un meccanismo nel quale si accerta l’invalidità, ma è il merito della norma abrogata che non risulta più essere in linea con il pensiero politico. -In caso di disapplicazione, il giudice può disapplicare la norma che si trova in contrasto con le altre. La norma non viene né abrogata né dichiarata incostituzionale (quindi norma morta), semplicemente non viene applicata. Ha la possibilità quindi di poter essere riapplicata. È un meccanismo particolare che assicura la diretta prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno ma non uccide definitivamente la norma. ->Che succede se il diritto comunitario entra in conflitto con la costituzione? La regola è quella secondo cui il diritto comunitario prevale sulle norme costituzionali purché diverse dai principi fondamentali. (teoria dei contro limiti= elaborata dalla corte costituzionale italiana e tedesca). Ove la norma comunitaria fosse in contrasto con un principio fondamentale potrebbe essere adiuvata. Come si arriva a determinare l’incostituzionalità di una norma comunitaria? Tutte le norme comunitarie hanno origine nell’ordine di esecuzione del trattato comunitario. Quella legge interna viene giudicata dalla corte costituzionale= si giudica quindi incostituzionale perché propone l’ingresso nell’ordinamento di un principio che va contro i valori della nostra costituzione. La teoria dei contro limiti, nel 2007 con l’art4 del trattato di Lisbona si è giunti alla comunitarizzazione del principio della teoria dei contro limiti, perche l’art4 stabilisce il principio secondo cui l’UE rispetta l’identità internazionale degli stati membri, identità insita nella struttura costituzionale e le funzioni principali degli stessi. LA LEGGE ORDINARIA DELLO STATO: l’espressione legge può e deve essere intesa sotto una duplice declinazione: come legge in senso formale o come legge in senso sostanziale/materiale. Le leggi in senso formale sono rappresentate da tutti gli atti deliberati dal parlamento e promulgati dal presidente della repubblica ai sensi dell’art72 e seguenti della carta costituzionale; la legge in senso materiale/sostanziale invece è l’atto deliberato ai sensi dell’art72 avente contenuto normativo (è la norma). Questa distinzione può sembrare di tipo scolastico, ma in realtà fu molto rilevante nel 2011= ai sensi dell’art81, il parlamento delibera su iniziativa del governo il bilancio dello stato e il rendiconto annualmente. Il bilancio è una previsione sulle spese e sugli incassi dell’anno successivo, e deve essere approvato necessariamente entro il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto è la legge con la quale si certifica l’entità delle spese e delle entrate per l’esercizio economico dell’anno concluso. Il rendiconto deve essere approvato prima del bilancio. Nel 2011 al momento di votare la legge del rendiconto la maggioranza andò sotto, facendo bocciare così la legge. Una volta bocciata la legge però può essere ripresentata dopo 6 mesi, ma in quel caso il bilancio (che succede il rendiconto) andava approvato entro il 31 dicembre quindi si è dovuta trovare una legge di bilancio senza rendiconto. La questione fu risolta anche grazie al contributo di alcuni che osservarono come il rendiconto non ha un vero e proprio contenuto normativo. È stato affermato pertanto che le norme che richiedono un intervallo di almeno 6 mesi dopo la bocciatura, sono norme volte alla disciplina delle leggi sostanziali. iter di formazione delle leggi ordinarie dello stato: come si fanno le leggi Iter gestito dall’art72 e seguenti. Ci sono diverse fasi procedimentali e inoltre ci sono anche delle alternative. Noi abbiamo un procedimento ordinario, ma anche un procedimento abbreviato e un procedimento misto. -il procedimento ordinario= le fasi sono: -l’iniziativa: ci dice chi può proporre una legge= ciascun parlamentare proponendo la proposta di legge/disegno di legge al senato; inoltre può anche il popolo= 50.000 elettori con un progetto diviso in articolo possono presentare una proposta di legge popolare al governo; possono i consigli regionali; in ultimo può il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL). -fase istruttoria: si svolge innanzi alle commissioni parlamentari, ossia collegi ristretti, composti da un certo numero di deputati/senatori in modo tale da riflettere le relazioni tra le varie forze politiche = proporzione a seconda della percentuale ottenuta dalle forze politiche. Le commissioni sono 14 commissioni alla camera dei deputati e 14 commissioni al senato della repubblica. Ciascuna commissione ha una competenza per materia: le materie sono distribuite in modo tale da riflettere la ripartizione per ministeri del nostro governo. Nel Alla norma legislativa compete il presupposto d’imposta: titolo di ricchezza assoggettato a tassazione. La legge può essere la sede riservata non solo di norme giuridiche ma anche di atti amministrativi. (Nazionalizzazione delle imprese: processo inverso alla privatizzazione, ossia la scelta con la quale lo stato si libera della titolarità delle imprese.) Il provvedimento legislativo spetta alla legge la quale valuterà le situazioni e il tipo di provvedimento se è necessario l’indennizzo= non è un risarcimento ossia il pieno ristoro che solitamente segue un’attività illecita, l’attività espropriativa dello stato corrisponde alla realizzazione di interessi pubblici e quindi non è un’attività illecita, pertanto non prevede il risarcimento ma l’indennizzo e quindi il parziale ristoro. Qui la riserva di legge corrisponde all’assicurazione delle garanzie di legge. La garanzia tra la mediazione tra interessi contrapposti è la massima accordata. Pertanto la nostra costituzione prevede riserve di legge che sono riservate alla parte normativa (in alcuni casi anche il provvedimento legislativo è riservato alla legge). Le riserve di legge che incrociamo nella costituzione si suole distinguerle in 3 categorie: riserve di legge assolute, riserve di legge relative e riserve di legge rinforzate. -assolute: la regola è quella secondo cui compete solo al parlamento la disciplina e gli elementi essenziali della materia. In ambito di norme di legge incriminatrici. -relative: compete alla legge ordinaria dello stato la disciplina dei principi regolanti la materia (disciplina delle regole generali) ben potendo essere disciplinate con altra fonte diversa dalla legge ordinaria l’ambito normativo relativo ai dettagli della materia. (es. art97 della carta costituzionale: enuncia il principio secondo cui i pubblici uffici sono organizzati secondo norme di legge in modo da garantire l’efficacia e l’andamento). Si sostiene che la riserva di legge in materia dei pubblici uffici comprenda solo la materia degli uffici- organi ma non degli uffici- semplici. L’ufficio-organo è l’ufficio principale della pubblica amministrazione e che sono incaricati a manifestare all’esterno la volontà della pubblica amministrazione a cui appartengono. È un ufficio interno a cui è affidata la competenza. -rafforzate: quando non soltanto la norma costituzionale riserva alla legge la disciplina di una determinata materia ma quando anche indica determinati contenuti che devono necessariamente essere contenuti nella norma stessa. Legge di Bilancio: la legge che voteranno nell’anno corrente con questa configurazione è in vigore dal 2017 (prima c’era la legge finanziaria, seguita dalla legge di stabilità). L’originaria stesura dell’art81 prevedeva che con la legge di bilancio non potessero essere introdotte nuove spese o entrate: si voleva evitare che venissero apportate modifiche alle voci in entrata e in uscita= un contesto ideale dove le forze politiche potessero contrattare voci fino a far esplodere la spesa pubblica. Inizialmente si distinguevano la legge di bilancio (fotografia delle entrate e uscite sulla base della legislazione corrente) dalla legge finanziaria la quale cambiava con un'unica legge più voci in entrata e in uscita. Prima si approvava la legge finanziaria, modificando la legislazione vigente in entrata e in uscita per poi fare la “fotografia” e approvare la legge di bilancio. Oggi la legge finanziaria è diventata la legge di stabilità, dal 2017 sia la manovra finanziaria sia la previsione di bilancio sono comprese nella legge di bilancio. la legge di bilancio è divisa in: bilancio di previsione e la manovra economica. Il ministro dell’economia raccoglie dagli altri ministri le previsioni di bilancio, predisponendo poi lo schema della legge di bilancio, la quale deve essere approvata dal consiglio dei ministri che la presenteranno al parlamento (che deve essere autorizzato dal presidente e dalle camere). La legge di bilancio deve essere proposta entro il 20 ottobre, dal quel momento scatta la “sessione parlamentare di bilancio” ossia periodo nel quale il parlamento non può esaminare progetti di legge diversi da quella del bilancio che introducano modifiche alle entrate o alle uscite. La legge di bilancio finale deve essere approvata entro il 31 dicembre, data molto importante da rispettare. Questa legge da una parte è una legge di indirizzo politico, dall’altra legge con la quale si autorizza il governo all’esercizio di bilancio (si autorizzano entrate ed uscite). La pubblica amministrazione viene autorizzata a riscuotere le pubbliche imposte. Prima che venga presentata la legge di bilancio il 20 ottobre deve essere presentato dal governo il DEF entro il 10 di aprile di ogni anno: il DEF anticipa un po' gli orientamenti che troveranno conferma nella legge di bilancio. è un documento che il governo trasmette alle camere, con le quale si anticipa la visione della legge di bilancio = entro il 30 aprile deve essere trasmesso alla comunità europea. È un quadro complessivo dell’economia e finanza del triennio successivo + i mezzi e gli obbiettivi da raggiungere. Fiscal compact: trattato stipulato dagli stati membri dell’UE che impegna gli stati membri a una progressiva riduzione del debito pubblico. Il DEF non è una legge ma un documento del governo che impegna il governo a presentare una legge di bilancio coerente con i contenuti del DEF medesimo. NADEF: nota di aggiornamento del documento di economia e finanza che il parlamento deve presentare al governo entro il 27 settembre. Atti aventi forza di legge (altra categoria di fonti di produzione del diritto): l’art70 enuncia un diritto fondamentale: la funzione legislativa è attribuita al parlamento esercitata rispettivamente dalle camere. In determinate circostanze è consentito che questa potestà legislativa venga esercitata dal governo= deroga che si sostanzia in due atti normativi: decreti legge (art77) e decreti legislativi (art76). L’esercizio della funzione legislativa solo si deroga. Ciò che enuncia il parlamento con questa funzione non sono leggi ma sono decreti che hanno la forza delle leggi. -decreti legislativi (o decreti delegati): si dicono delegati perché il parlamento deroga l’esercizio della funzione legislativa al governo. Il parlamento interviene sempre. Come viene conferita questa delega? E perché il parlamento sente questa necessità? La delega avviene con l’approvazione di una legge (“legge delega”). Il parlamento sente la necessità della delega laddove si tratta di normare e disciplinare materie che richiedono un alto tasso di competenze tecnico-specialistiche, La corte costituzionale anche si impegna a verificare la sussistenza dei requisiti. Essa ha affermato la propria competenza nel sindacare i requisiti di necessità/emergenza sia nel decreto legge sia nella legge di conversione: Il decreto legge dura 60 giorni, poi o convertito o decade. (Una legge che nasce oggi in ipotesi potrebbe essere dichiarata incostituzionale tra 20 anni. La corte costituzionale pertanto ha chiarito che i suoi margini di intervento si estendono dal decreto legge fino alla legge che ne ha fatto conversione, censurando un vizio costituzionale di tipo procedimentale. Questo perché trova nella legge di conversione una legge incostituzionalmente illegittima perché vuole convertire in legge un decreto sprovvisto dei requisiti. Questa constatazione ci fa giungere alla conclusione che la legge di conversione. La legge di conversione non sana il difetto di costituzionalità procedimentale dei requisiti del decreto legge poiché se mai si ammettesse il contrario si negherebbe al parlamento di modificare il decreto con una legge ordinaria = si andrebbe contro la carta costituzionale che decide le materie e gli ambiti di azione di ogni ente. La corte costituzionale pertanto può intervenire sulle leggi anche a distanza di anni.) Un’importante sentenza è la numero 29 del 1995 con la quale si sancisce il principio secondo cui “l’evidente mancanza dei requisiti di necessità e urgenza determina un vizio di costituzionalità del decreto legge ed un vizio della legge di conversione”. Il giudice di legittimità si limita a verificare la conformità di una norma rispetto a un’altra, non valutando il merito. La corte costituzionale (ipotesi terremoto: il governo adotta un decreto legge= è una reazione normativa immediata per una situazione di emergenza; la corte costituzionale non può fare valutazioni di merito e quindi andare contro la decisione del governo) non potendo esercitare un controllo di merito sarà sempre un controllo di legittimità. Non c’è uno strumento costituzionale che possa efficacemente garantire il pieno controllo sulla sussistenza dei requisiti, perché è principalmente una valutazione politica e di merito pertanto compete solo al governo. Sussistenza di limiti alla legislazione di urgenza: ci sono dei limiti precisati nella legge 400 dell’88, in materia dell’organizzazione del consiglio dei ministri e del governo che introduce delle limitazioni alla decretazione d’urgenza che possiamo considerare implicite nella carta costituzionale. La delega reiterata dal parlamento può essere emanata dal governo con un decreto legge? No il governo non può delegare sé stesso a deliberare dei decreti delegati. Il potere di delegare il potere legislativo compete sempre al parlamento. Tutte le materie coperte dalla riserva d’aula non possono essere delegate. Il procedimento ordinario deve essere necessariamente intrapreso per una serie di leggi che la costituzione stessa ha riservato all’aula (legge di bilancio, legge di autorizzazione ai trattati internazionali, legge delega, legge elettorale, leggi in materia costituzionale). Legge 400 dell’88 dice anche che “non possono essere rinnovati con decreto legge, i decreti ai quali sia stata negata la conversione dal parlamento”. Tema della conversione in legge del decreto: procedimento con il quale il parlamento interviene e converte in legge il decreto. La conversione deve avvenire necessariamente entro 60 giorni, pena l’invalidazione del decreto ex-stunc (latino “fin dall’inizio”). La legge di conversione da parte del parlamento può cambiare degli obbiettivi contenuti nel decreto legge. L’emendamento (modificazione del testo) può essere: -aggiuntivo: aggiunge una precisione in precedenza non contenuta nel decreto legge. Sentenza 22 del 2012 “il parlamento è legittimato a modificazioni aggiuntive purché non si tratti di previsioni estranee al decreto legge; tutto ciò che rientra nel perimetro oggettivo del decreto può essere aggiunto. E da quale momento iniziano a produrre effetti? Gli effetti cominciano a prodursi con l’entrata in vigore della legge di conversione. -soppressivo: viene aggiunto un determinato articolo, sopprimendo un altro articolo. Viene eliminata una norma e aggiunta un’altra. Equivale a parziale mancata conversione in legge = la norma soppressa cessa i suoi effetti fin dall’entrata in vigore del decreto legge -modificativo: si sostituisce una previsione con un’altra. -> il decreto legge se non viene approvato entro 60 giorni perde efficacia ad inizio, però in quei 60 giorni ha prodotto effetti e regola rapporti: che succede a quei rapporti regolati se poi il decreto legge non viene convertito? Vengono travolti radicalmente. Tanto è che il parlamento dispone di questa alternativa: adottare una legge sanatoria = pur negando la conversione emana una legge che salvaguardano gli effetti già prodotti dal decreto legge. Il parlamento però non è obbligato a trovare una legge sanatoria. Pertanto se il decreto non viene convertito e non viene emanata nessuna legge sanatoria, i rapporti dipendono dal tipo di rapporto giuridico che può essere di durata (i rapporti vengono modificati) o di efficacia istantanea (rapporti non travolti). Reiterazione dei decreti leggi (riproduzione nel tempo): quando mancano pochi giorni dalla scadenza del decreto il governo ne emana uno identico cosi da poter far guadagnare al parlamento altro tempo. La pratica della reiterazione è stata usata e abusata per molto tempo nel corso della nostra storia. Tutto ciò fino al 1996 quando la corte costituzionale con una sentenza si oppone a questo processo mettendo un punto. Ha chiarito poi che la reiterazione del decreto legge ancora non convertito non è consentita dalla costituzione salvo che il nuovo decreto legge, nonostante sia identico, sia sorretto da motivazioni di emergenza. Caratteri della norma giuridica: astrattezza, generalità e innovatività. = l’innovatività fa si che la norma deve essere idonea a modificare l’ordinamento giuridico anche nei piccoli dettagli. Referendum abrogativo: oggi la camera dei deputati e le camere insieme al senato stanno analizzando il disegno di legge su un nuovo referendum: il referendum propositivo. Il referendum è un voto popolare nella fattispecie l’abrogativo disciplinato dall’art75: è quell’istituto giuridico che chiama il corpo elettorale a dare la propria opinione su una legge. Si dice che sia un istituto di democrazia diretta, ma per molti veri istituti di democrazia diretta non esistono, pertanto il referendum va inserito negli istituti di democrazia partecipativa. Qual è la differenza? -democrazia diretta: democrazia immediatamente deliberativa, con essa si assiste al consolidamento diretto di una decisione presa dal popolo. alcune altre categorie di leggi che pur non citate nell’articolo sarebbero riconducibili all’art75 per via interpretativa. La corte pertanto ha interpretato in modo da estendere le categorie di leggi non abrogabili. La corte costituzionale ha sostenuto che non sono soggette a referendum anche le leggi dotate di forza passiva totale: leggi di esecuzione del trattato lateranense (art7). Sentenza n16 del ‘78= Le leggi ordinarie dello state che introducono una tutela minima ed essenziale rispetto a posizioni giuridiche fondamentali. Ove venissero meno queste leggi cadrebbe il dettato fondamentale = queste leggi non possono essere abrogate. Se c’è una previsione costituzionale che impone una tutela essenziale occorre una legge ordinaria dello stato che concretizzi questa norma, se cade la legge viene meno anche il prefetto costituzionale. Quindi queste leggi possono solo essere abrogate in favore di un’entrata di un’altra legge, non possono essere abrogate per sostituirle. Leggi a contenuto comunitariamente vincolato: si tratta delle leggi ordinarie dello stato attraverso le quali lo steso medesimo ottempera ai nostri diritti derivanti dai vincoli dell’UE. Cosa succede quando lo stato ritarda o rimane inerte all’ottemperanza di questo vincoli? Subisce una procedura di infrazione per inosservanza = l’UE apre la procedura di infrazione, ossia il meccanismo sanzionatorio verso gli stati membri. Anche qui l’abrogazione può essere solo conseguenza di un referendum o di una legge successiva nel tempo. ->la giurisprudenza della corte costituzionale (insieme delle sentenze pronunciate) nelle molteplici occasioni in cui è stata chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità ha altresì pronunciato altre indicazioni sulla stesura del quesito referendario: la corte impone il principio secondo cui il quesito referendario deve essere omogeneo (non si può includere all’interno di esso discipline materialmente eterogenee/differenti tra loro tali da coartare il lettore); inoltre il quesito deve essere chiaro, semplice e completo. -c’è l’eventualità che dopo essere stato indetto il referendum ma non ancora celebrato, il parlamento cambia la legge al dettaglio, cosa accade al referendum? Il referendum non viene annullato. Laddove la modifica non sia sostanziale o non coerente con l’aspirazione abrogatrice del quesito, il referendum si fa comunque. Il referendum è impedito solo dall’abrogazione dell’intera legge/norma oppure se vien sostituita da diverse leggi. Il parlamento ha introdotto una legge sulla realizzazione e sfruttamento dell’energia nucleare nel nostro paese. Su questa vicenda sorsero comitati referendari contrari per l’abrogazione di questa legge. Nel 2011 ci fu l’esplosione della centrale nucleare in Giappone, a quel punto il referendum fu scontato. Il parlamento cosa scelse di fare, consapevole che la legge sarebbe stata abrogata, esso abrogò direttamente la legge per non ingessare definitivamente una prospettiva di sviluppo legislativo. Visto che la legge era stata abrogata con l’intenzione di riproporla in futuro, si è riuscito a fare lo stesso un referendum su una legge abrogata. Vincolo preclusivo: una volta abrogata una norma con referendum, il giorno normo il parlamento può deliberale una copia norma abrogata? si può fare ma c’è un limite temporale. Si tratta di un vincolo mobile che la corte non ha fissato. Chi valuta l’insorgenza di mutamenti socio-politici rilevanti per valutare la possibilità di riammissione di un referendum? È una valutazione politica che compete al parlamento stesso. non si può annettere un vincolo preclusivo autentico, la corte ha solo imposto delle strettoie al parlamento. Tipologia referendaria: referendum manipolativo: in letteratura giuridica si intende quel referendum il cui quesito interpella il corpo elettorale per la volontà di espellere singolo parole/congiunzioni nella disposizione normativa al punto che ne esca un significato diverso. Questo referendum è legittimo? Il principio di questo referendum è che non sarebbe costituzionalmente accettabile. La corte ha sostenuto e dichiarato inammissibili alcuni elementi refendiali perché manipolativi. Qualsiasi referendum avanza un qualcosa. Talvolta la corta ha affermato che un certo numero di referendum sono inammissibili perche manipolativi: ossia intervengono su un inciso o dettaglio testuale finendo per modificarne il contenuto. FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO REGIONALI: fonti di produzione adottate dalle regioni che hanno prerogative normative, quindi vi sono delle fonti di spettanza delle regioni. Esse oltre a produrre regolamenti e statuti regionali, devono inoltre disciplinare lo statuto della regione. Gli statuti sono fonti strettamente sotto-ordinate alla costituzione. La distinzione tra regioni a statuto ordinario e speciale deriva da: posizione geografica, motivi storici, motivi geopolitici. Sono regioni le quali necessitano di maggiore autonomia perché ci vivono anche importanti minoranze linguistiche, sono regioni tradizionalmente animate da tendenze indipendentiste e separatiste. -come si forma lo statuto nelle regioni a statuto ordinario: il Consiglio regionale approva lo statuto con due deliberazioni successive a distanza temporale non superiore a 2 mesi. Ogni regione pertanto lo approva da sola. Il corpo elettorale delle regioni è chiamato ad esprimersi con referendum statutario. (procedura dell’art 138= procedura senza fonte di tipo costituzionale) -regioni a statuto speciale: qui non c’è il consiglio regionale ad approvare lo statuto, ma è il parlamento nazionale (senato e camera dei deputati). Questo perché questi statuti vengono approvati con legge costituzionale, ed essa in base all’art138 la approva il parlamento nazionale. Ma perché si è voluto che essi venissero approvati con legge costituzionali? Proprio per privilegiare queste regioni e dotarle di maggior autonomia: possono dialogare con la stessa costituzione. La stessa ossatura organizzativa delle regioni a statuto speciale è diversa da quelle a statuto ordinario. In Sicilia non c’è un consiglio regionale, ma c’è l’assemblea regionale siciliana. In ogni regione c’è un presidente, una giunta e un consiglio regionale. l’autonomia è un concetto prettamente relazionale, consacrato dalla costituzione che è pertanto l’unica che può modificarli. Le leggi regionali (art117): norma particolarmente corposa, che dice “il potere legislativo compete allo stato e alle regioni e introduce degli elenchi di materie” da un criterio al potere. Dispone un primo elenco di materie che sono di competenza esclusiva dello stato, e altre che sono di competenza esclusiva delle regioni. Esistono poi le materie di concorrenza tra le competenze dello stato e quelle delle regioni. ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeerèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè èèèèèèèèèèèèèèèèèè Normalmente i regolamenti sono fonti secondarie, quindi stanno sotto la legge. Spunti normativi: art4 delle pre-leggi dispone che i regolamenti non possono contenere norme contro la legge, inoltre aggiunge che i regolamenti adottati da autorità diverse dal governo non possono contenere norme contrastanti con quelle contenute nei regolamenti adottati dal governo -> i regolamenti del governo sono di rango superiore. Un’altra limitazione è rappresentata dalla riserva di legge che introduce una limitazione costituzionale perché attribuisce alla legge e non ad altre fonti determinati poteri. Il regolamento non può disporre né contro la legge né laddove la legge è titolata ad agire. Fino ad ora ci siamo soffermati sui limiti della potestà della legge, ma cosa sono effettivamente i regolamenti? I regolamenti sono atti formalmente/soggettivamente amministrativi ma sostanzialmente normativi = sono soggettivamente amministrativi in quanto adottati da un’autorità amministrativa; sostanzialmente sono normativi perché contengono norme generali e astratte. Discrezionalità amministrativa: fonte della potestà regolamentare. la parola “discrezionalità” rimanda alla libertà decisionale = la discrezionalità amministrativa è un potere di libertà di decisione della funzione amministrativa. Il cattivo esercizio della discrezionalità è frutto di un vizio dell’atto amministrativo. Come fa la discrezionalità ad essere fonte di un potere regolamentare? quel potere dispone della libertà di scegliere tra soluzioni legittime, e disponendo di questo potere può dichiarare come eserciterà il potere. Attraverso quali strumenti vengono emanati i regolamenti del governo? Dpr: decreto del presidente della repubblica Dpcm: decreto del presidente del consiglio dei ministri Abbiamo regolamenti ministeriali o interministeriali (adottati da più ministeri). La classificazione dei regolamenti del governo è illustrata nella legge 400 dell’88: all’interno di essa c’è una classificazione dettagliata sui regolamenti governativi -> Possono essere di esecuzione, attuazione, regolamenti indipendenti, di organizzazione, delegati o di attuazione di direttive comunitarie. -regolamenti di esecuzione: finalizzati a introdurre norme di dettaglio rispetto alle norme già introdotte dalla legge. -regolamenti di attuazione: finalizzati a completare la trama dei principi introdotti dalla legge. -regolamenti di organizzazione: disciplinano l’articolazione dei pubblici uffici (art 97). -regolamenti delegati: il parlamento delega il governo ad adottare questo tipo di regolamenti. (legge di delegificazione: il parlamento delega il governo ad approvare dei regolamenti con la emanazione dei quali verranno abrogate le leggi che disciplinano la medesima materia.) -regolamenti di attuazione di direttive comunitarie: la direttiva è rivolta agli stati e fissa degli obbiettivi per essi. Lo stato pertanto può raggiungere questi obbiettivi anche con un regolamento, tramite il quale rende più consona la sede parlamentare rispetto alla legislativa. Ci sono anche altri elementi che vengono adottati da organi costituzionali: -regolamenti parlamentari: art 64 = sono una fonte di produzione del diritto; la materia relativa all’organizzazione e alla funzione delle camere e del senato è affidata ai relativi regolamenti. La legge pertanto non può governare questa materia, perché riservata esclusivamente ai regolamenti. Perche l’art 64 ha riservato la materia di funzionamento ai rispettivi regolamenti? Perché c’è questa riserva di regolamento? Si tratta di tutelare l’indipendenza di ciascuna camera; se il funzionamento di ciascuna camera fosse regolata dalla legge, ogni camera potrebbe “mettere becco” sui funzionamenti delle altre camere. Si discute anche circa la sindacabilità di questi funzionamenti rispetto alla corte costituzionale: se si attribuisse anche questo compito alla corte, si finirebbe con l’attribuire alla corte una posizione di indipendenza che potrebbe assoggettare la volontà di un organo diverso. Si ricorre/applica una norma che disciplina un caso simile (in via analogica) per gestire un diverbio o gestire una situazione all’interno delle camere. -regolamenti della presidenza della repubblica -regolamenti della corte costituzionale -regolamenti della corte dei ministri Disciplinano le funzioni e organizzazioni e godono anche essi di una posizione di indipendenza rispetto alle altre fonti di produzione del diritto. LEZIONE 16/11 Antinomie: contraddizione e contrasti tra fonte di produzione del diritto. La finalità e la caratteristica di un ordinamento giuridico oltre a richiamare l’idea dell’ordine richiama concetti come la coerenza interna e certezza. Quello che si rende necessario quando si verifica un’antinomia è di individuare l’unica norma applicabile. I criteri di soluzione delle antinomie sono: criterio sintetico/cronologico, criterio gerarchico, criterio competenziale. Seguono anch’essi delle regole, si applicano in presenza di determinate circostante. -criterio cronologico: in un contrasto tra fonti dello stesso rango, si applica la norma successiva nel tempo (“ex posterior derogat priori”). Se non esistesse questa norma ci troveremo davanti a una sorta di cristallizzazione dell’ordinamento giuridico. La norma successiva nel tempo prevale nulla norma precedente tramite l’abrogazione. L’abrogazione può realizzarsi in forma espressa (abrogazione scritta, precisa la norma abrogata), abrogazione tacita (si determina in conseguenza della semplice entrata in vigore della nuova norma= non viene specificato, l’abrogazione è implicita), abrogazione innominata (è Nessun atto del presidente della repubblica è valido e perfetto se non sottoscritto dal ministro proponente. Nel momento in cui controfirma però il nominato non è ancora presidente del consiglio. L’atto si perfezione solo dopo la sua firma = cortocircuito tollerato. Entro 10 giorni dalla propria nomina il presidente deve presentarsi alle camere per mantenere la nomina = deve ottenere la fiducia del parlamento. La fiducia è l’elemento che lega le sorti e la vita del governo parlamentare. La fiducia è accordata ma può essere anche revocata (il parlamento la revoca al governo). Nel nostro ordinamento la fiducia può essere concessa e revocata senza nessun limite, purché sia motivata. Può essere posta in votazione dopo 3 giorni dalla presentazione e viene votata con appello nominale (ogni candidato è chiamato a esprimere la propria preferenza). SISTEMI ELETTORALI: -I sistemi maggioritari alimentano i sistemi di democrazia = la maggioranza esce fuori già costituita. -I sistemi proporzionali invece distribuiscono i seggi ai partiti in relazione ai voti ricevuti, pertanto la maggioranza si verrà a formare poi. (Le forme di democrazie immediate pongono sotto stress questo tipo di sistema elettorale) Organi non necessari del governo: non richiesti dalla costituzione ma che possono essere instituiti ad esempio il vice-presidente del consiglio oppure i ministri senza portafoglio: sono organi non necessari, il termine senza portafoglio allude al fatto che non hanno un ministero a cui sottostare. Inoltre ci sono i sottosegretari: svolgono funzioni loro delegate dal ministro. Il consiglio di gabinetto: struttura poco utilizzata, è un consiglio ristretto a cui partecipano i ministeri ritenuti più importanti e i capi delegazione. La costituzione non da indicazioni sul numero o sui imiti dei ministeri da poter eleggere. I ministeri attualmente sono 12. C’è un solo ministro che ha l’onore di essere menzionato nella costituzione: il ministro di grazia e giustizia = ha delle competenze costituzionalmente fissate. Legge 400 dell’88 disciplina il funzionamento del governo. LEZIONE 17/11/2021 Revoca dei ministri: I ministri non possono essere revocati dalla loro carica, ma gli si può solo togliere la fiducia. Ogni organo componente il governo ha delle funzioni specifiche indicate nella carta costituzionale. -presidente del consiglio dei ministri: dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. (art95) principio secondo cui il presidente del consiglio mantiene anche l’indirizzo politico e amministrativo promuovendo e coordinando l’attività dei singoli ministri. Il presidente dei ministri non è sopra ai singoli ministri in maniera gerarchica= non può infatti revocare i ministri, non può annullare l’atto dei ministri cosa che generalmente un sopra ordinato può fare. Quindi in senso giuridico amministrativo non c’è un rapporto gerarchico. Il presidente del consiglio dei ministri sarebbe invece un “primus inter pares”, titolare di prerogative di orientare, promuovere e coordinare i coetanei. Si può sostenere che questo ruolo/carica dello stato è elastica: ci sono confini di flessibilità con fattori extra costituzionale che finiscono per alimentare in terza misura il ruolo politico del presidente del consiglio dei ministri. I ministri prima apparivano come esecutori di funzioni, senza che rivestissero un ruolo politico= parlamentarismo compromissorio: applicazione del sistema elettorale proporzionale in conseguenza del quale il presidente del consiglio era nominato in conseguenza delle indicazioni fornite dei partiti di maggioranza parlamentare. Una caratteristica mantenuta ancora oggi è che la legislazione elettorale nella seconda repubblica ha sempre riaffermato la necessità che partiti e coalizione indicassero il capo. Nel momento in cui qualcuno diventa presidente del consiglio, ma eletto dal popolo e non dalla maggioranza elettorale, la carica ricopre un peso politico maggiore e diverso. (Un governo di media cambia ogni 15 mesi.) -consiglio dei ministri: legge 400 dell’88 disciplina le competenze del consiglio dei ministri come quella di deliberare in ordine le competenze tra i conflitti dei ministri. L’ordinamento non sente la necessità di chiedere ad un organo costituzionale diverso: il consiglio si regola da solo. Il consiglio dei ministri decide sulla proposizione della questione di fiducia: viene posta in relazione a disegni di legge del governo ritenuti di fondamentale importanza ai fini della realizzazione del programma politico. Il governo fa riferimento al parlamento per la realizzazione della proposta/disegno di legge, ponendo la questione di fiducia, ossia se il parlamento vota contro (a tutto il disegno di legge o anche a singole parti) il governo si dimette. Il governo quando pone la questione di fiducia ha diverse finalità: farsi approvare un disegno di legge, garantire l’unità della maggioranza parlamentare quando si manifestano dei contrasti, superare/aggirare l’ostruzionismo parlamentare (si approva direttamente la stesura proposta dal governo saltando la fase del voto). Accade spesso che ci sia un attingimento eccessivo a questo istituto tale da comprimere il dibattito parlamentare. Parte importante del potere normativo del governo è affidata al consiglio dei ministri. Inoltre compete al consiglio dei ministri la decisione di deliberazione dei disegni di legge in parlamento. La deliberazione di altri atti normativi (come decreti aventi forza di legge) compete dal consiglio dei ministri (approvazione prima del governo poi del parlamento ed emanati dal presidente della repubblica). Compete anche al consiglio dei ministri la proposta di sollevare il conflitto di attribuzione tra poteri dello stato. Il governo introduce/avvia/richiede la sentenza del giudizio della corte costituzionale dove ritiene che la legge regionale abbia violato l’art 117= la decisione in ordine alla impugnazione di legge regionali davanti alla corte costituzionale è del consiglio dei ministri. Al consiglio dei ministri competono gli atti relativi ai rapporti stato-chiesa e la stipula delle intese con le dichiarazioni acattoliche. I rapporti sono disciplinati infatti da intese disciplinati da leggi: l’intesa la realizza il governo. Compete anche al consiglio dei ministri una serie retorica di nomine imminenti in enti, istituti e aziende di carattere internazionale (le nomine sono ripartite tra il consiglio dei ministri e i singoli ministri, ma le più importanti le ha il consiglio). Ci sono alcuni atti detti “personalissimi” che sfuggono alla controfirma del ministro. = potere di esternazione del presidente della repubblica. Ci sono condotte del presidente della repubblica che escono dalla garanzia dell’irresponsabilità? In caso dei reati presidenziali: l’alto tradimento e attentato alla costituzione ma non ne viene offerta una descrizione normativa. L’attentato alla costituzione si risolverebbe in una condotta sbagliata (finalizzato a sovvertire l’ordine costituzionale); in caso di alto tradimento invece il presidente della repubblica realizza un’intesa con una potenza esterna contrariamente agli interessi nazionali. Attribuzioni del presidente della repubblica: quelle esercita rispetto al potere legislativo, rispetto al potere esecutivo e rispetto al potere giudiziario. Le attribuzioni sono principalmente elencate nell’art 87 salvo una molto importante dello scioglimento delle camere disciplinata nell’art88. Il presidente della repubblica promulga le leggi deliberate dal parlamento ed emana i decreti deliberati dal governo (ne valuta la costituzionalità); esso inoltre ha la funzione di veto sospensivo, ossi il presidente della repubblica ritiene che la legge a cui viene richiesta la promulgazione presenta degli elementi di incostituzionalità, pertanto la rinvia alle camere (rinvio presidenziale che deve essere motivato) = si dice invece veto sospensivo perché se le camere approvassero nuovamente la legge tale e quale con elementi di incostituzionalità il presidente non può più rifiutare la promulgazione della stessa legge; il presidente indice le elezioni e può trasmettere messaggi alle camere (atti che devono essere firmati) per questioni di particolare rilevanza; autorizza inoltre il governo a presentare dei propri disegni di legge. Il presidente della repubblica indice il referendum sia abrogativo che costituzionale e può nominare 5 senatori a vita: nel senato ci sono 315 senatori elettivi e 5 eletti dal presidente che sono a vita. Può sciogliere le camere o anche solo una di esse salvo un limite: non può scioglierle nel corso degli ultimi 6 mesi del suo mandato (semestre bianco) a meno che le camere giungono a fine mandato. Per sciogliere la camera però il presidente deve avere una giustificazione (art 88= si occupa dello scioglimento delle camere). In caso però di contrasto grave ed insanabile il presidente può sciogliere le camere in qualsiasi momento. Altro caso è quello in cui il parlamento in carica non risulti essere più rappresentativo nella volontà del corpo elettorale = si interrompe il rapporto della logica delle elezioni. In assenza di una maggioranza e non c’è il sostegno al parlamento le camere si sciolgono automaticamente. LEZIONE 18/11/2021 Rispetto al potere esecutivo del presidente della repubblica, la prima e principale prerogativa di cui dispone è la nomina del presidente del consiglio e dei rispettivi ministri. Esso accredita e riceve i rappresentanti diplomatici; ratifica i trattati internazionali previa legge di autorizzazione; comanda le forze armate e presiede il consiglio supremo della sicurezza e difesa; dichiara lo stato di guerra; conferisce le onniscienze della repubblica; svolge una serie di funzioni amministrative; conferisce la cittadinanza; decide l’ordine dei ricorsi straordinari al presidente della repubblica (strumento di cui ciascuno di noi dispone con cui si può rivolgere la propria istanza alla giustizia amministrativa, o con un termine di 120 giorni direttamente al presidente della repubblica). Esercita poi una serie di prerogative che attingono al potere giudiziario: presiede il consiglio superiore della magistratura (rappresenta l’organo di auto- governo della magistratura, garantendone l’autonomia e l’indipendenza= protegge la magistratura rispetto alle diverse evenienze). A capo del CSR c’è il presidente della repubblica, anche se la maggior parte delle funzioni principali del CSR le gestisce il vice-presidente. Inoltre il presidente concede la grazia e commuta le pene = atti di clemenza che il presidente della repubblica può svolgere nei confronti del condannato. Nomina 5 giudici costituzionali (nella composizione della corte sono 15 totali di cui 5 di nomina presidenziale). Atti presidenziali: possono essere distinti in: -atti complessi: atti che devono essere contro-firmati (es. scioglimento delle camere che deve essere contro-firmato dal ministro); - atti sostanzialmente presidenziali: lo sono sia nella forma che nella sostanza e domina la volontà del presidente (es. atti di nomina dei senatori a vita o dei ministri, rinvio della legge in parlamento); - atti solo formalmente presidenziali (ma sostanzialmente governativi): atto dove è la volontà governativa ad essere la principale dell’atto. L’appartenenza di un atto a una di queste tre categorie è riconosciuta dalla giurisprudenza nazionale e dipende dalla volontà dominante. Il principio di grazia è un atto sostanzialmente presidenziale, pertanto la controfirma ministeriale è un atto doveroso da parte del ministro di grazia e giustizia. CORTE COSTITUZIONALE: il sistema di giustizia costituzionale può essere accentrato in unica corte o distribuito in più organi. Vi è una chiara relazione tra l’istituzione di questo organo e la struttura rigida della costituzione. Dove la costituzione è rigida e quindi non può essere modificata con l a legge ordinaria, ci vuole chi sanziona e valuta il contrasto (un giudice) che si viene a creare con una legge e la costituzione stessa (una legge non può andare contro la costituzione o modificarla). La rigidità della nostra costituzione trova conferma nell’art 118. Modelli di giustizia costituzionale: Sistemi accentrati: unico organo di giustizia costituzionale, che sindaca la legittimità costituzionale delle fonti Sistemi diffusi: organizzati secondo il principio second cui ogni giudice è competente a sindacare la legittimità delle fonti primarie. Sistemi misti: essenzialmente la competenza del procedimento finalizzato a sindacare la legittimità è ripartito in giurisdizioni territoriali sia in un organo centrale. Interviene per primo l’organo centrale sollecitato però dalla giurisdizione territoriale. La corte costituzionale è composta da 15 giudici (nella composizione ordinaria) salvo il caso in cui è chiamata a giudicare i reati presidenziali in cui i giudici sono 31 = alla composizione ordinaria si aggiungono 16 giudici che sono estratti a sorte da un elenco di 45 cittadini periodicamente formati dal parlamento in seduta comune -> 5 di nomina presidenziale, 5 eletti dalle supreme magistrature e 5 eletti dal parlamento in seduta comune. Giudizio avviato dal parlamento che deve essere dato in sede la corte dichiara incostituzionale una parte della norma finendo per originare una nuova norma diversa. -conflitti di attribuzione tra stato e regione: conflitti che insorgono in relazione di esercizio delle funzioni amministrative. L’oggetto del conflitto è l’usurpazione di una prerogativa costituzionale fatta da un potere ad un altro potere. -conflitti di attribuzione tra poteri dello stato: i poteri dello stato sono gli organi costituzionali abilitati a manifestare in via definitiva la volontà del potere al quale appartengono. Gli organi costituzionali “superiorem non recognoscem”. Tutti i giudici possono sollevare il conflitto di attribuzione tra poteri dello stato. LEZIONE 23/11/2021 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELLA GIUSTIZIA: sistemi common law e sistemi civil law: si parla di questi sistemi per distinguere due elementi che caratterizzano la somministrazione della giustizia. Nei “civil law” (la nostra costituzione è una civil law) la produzione normativa è affidata prettamente agli organi amministrativi. Nei “common law” (mondo anglosassone) il meccanismo di produzione normativa è binario: ossia le norme vengono prodotte sia dagli organi rappresentativi sia da dei giudici = una fonte rappresentativa e una fonte giudiziaria. Da noi (civil law) il giudice ha delle particolari conoscenze giuridiche e viene eletto tramite concorso= il giudice pertanto non può essere iscritto a partiti politici, ed è quindi un tecnico di altissima levatura professionale chiamato ad applicare la legge; nei common law l’elezione dei giudici avviene per scelta del governatore dello stato (ci sono dei requisiti di eleggibilità) oppure possono venire nominati direttamente dai governatori, cosi appartenendo al circuito democratico = in questi sistemi infatti i giudici sono selezionati non solo per le loro competenze tecniche ma anche per le rispettive inclinazioni morali/politiche. Sistema organizzativo della magistratura: i giudici svolgono diverse funzioni: giudici penali, civili, amministrativi, contabili, tributari e militari. L’esercizio di queste diverse giurisdizioni corrisponde a diversi campi materiali: il giudice penale ha il compito di accertare la commissione o meno di fattispecie criminose; i giudici ordinari civili ci occupano di giudicare le controversie in materia privatistica/ rapporti tra privati; la differenza tra giudizio civile e amministrativo verte proprio sulla posizione del giudizio: il giudice civile giudica sui diritti dei privati, mentre il giudice amministrativo giudica gli interessi legittimi. -> diritti soggettivi vs interessi legittimi= il diritto è una posizione giuridica soggettiva attiva, opposta al dovere che è una posizione passiva, che accresce la sfera giuridica del soggetto ed è correlato a un bene della vita ed è una posizione piena ed assoluta (ossia lo posso esercitare con pienezza a mia discrezione). L’interesse legittimo invece è una pretesa dell’amministrato che la pubblica amministrazione eserciti le proprie prerogative in conformità alla legge e ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento. L’interesse legittimo per essere soddisfatto dipende dal corretto esercizio della funzione amministrativa. I giudici contabili fanno parte della corte dei conti che esercita la giurisdizione contabile di cui la competenza principale è l’accertamento del danno erariale e della conseguente responsabilità dei pubblici esercizi. I giudici tributari e la cassazione si occupano delle controversie in materia fiscale. I giudici militari in ultimo giudicano sui reati posti in essere da appartenenti alle forze armate. GRADI DI GIUDIZIO: Giurisdizione ordinaria (civile e penale) = 3 gradi di giudizio: 1) e 2) giudizi di merito: valutare i fatti e applicare la legge 3) giudizi di legittimità: valuta la corretta applicazione o valutazione della legge. Questa giurisdizione esercita la funzione nomofilattica: garantisce l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione del diritto e della legge, art 65 della legge sull’ordinamento giudiziario. I giudici hanno 2 funzioni principali= Funzioni giudicanti (valuta il reato e infligge la pena) e Funzioni requirenti. Oltre ai giudici/magistrati abbiamo anche le procure della repubblica (pubblici ministeri) = rappresentano la pubblica accusa nel processo penale. I magistrati possono essere: giudicanti o requirenti, ossia affiancano il pubblico ministero. Il pubblico ministero garantisce l’interesse pubblico e ha degli obblighi: obbligo dell’esercizio dell’azione penale e obbligo dell’imparzialità. Inoltre gode delle stesse garanzie dell’intero ordinamento giudiziario. Il pubblico ministero rappresenta lo stato. Si può cambiare per un massimo di 5 volte la posizione da giudice a inquirente (partecipano allo stesso concorso). Principi costituzionali fondamentali in materia giurisdizionale: -principio di precostituzione del giudice: art 25 = ci dice che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. La legge stabilisce prima che l’evento si produca quale sia il giudice competente per giudicarlo, sulla base di competenze territoriali, per importanza/grado. I criteri sono astratti e predefiniti che determinano quale sia il giudice naturale che giudicherà il fatto. La finalità di questo principio è quella di garanzia per il cittadino: si impedisce cosi che il giudice sia individuato dopo che il fatto sia stato commesso o che la controversia sia stata introdotta. Tutto questo per impedire il sospetto che il giudice sia stato individuato appositamente per favorire o sfavorire l’esisto di un determinato processo. Inoltre la costituzione dice che al di fuori dei giudici speciali introdotti dalla costituzione stessa non possono esserne istituiti altri. -principio di soggezione del giudice soltanto alla legge: art 101= il giudice è soggetto soltanto alla legge. Questo principio opera in una duplice direzione: da un lato si parla di indipendenza esterna del giudice e dall’altro di indipendenza interna nell’esercizio delle proprie funzioni. Quindi ogni giudice essendo soggetto solo alla legge non è assoggettato a vincoli di natura gerarchica con altri magistrati. - Nella seconda parte delle norme si legge il contributo dei diversi orientamenti filosofico-politici “richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, sociale ed economica” = enunciazione del principio solidarista, principio che torna a trovare adempimento in diversi frangenti della costituzione. (art32= nessuno può essere sottoposto a trattamenti sanitari non obbligatori salvo dicitura di una legge). I diritti inviolabili: l’elenco fisso di questi diritti non è mai stato fato perché sono in continua evoluzione. Bobbio (positivista= perplesso rispetto ai diritti naturali fondamentali) sostiene che i diritti fondamentali sono diritti storici: la percezione e il riconoscimento di ciascun diritto fondamentale è storicamente condizionato dalle aggressioni che storicamente sono rivolte a quel diritto o posizione giuridica. Prima delle guerre di religione non era percepito e quindi positivizzato il diritto alla libertà religiosa, che invece nasce quando c’è l’aggressione a quella sfera della vita. -> C’è una continua evoluzione della società che gli permette di scoprire nuovi valori e positivizzarli. I diritti fondamentali godono di una tutela multilivello Ci sono tutele approntate dalla convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) che istituisce una corte europea dei diritti dell’uomo e li garantisce= è uno di quegli organi derivanti dall’obbligo nazionale (comma 1 dell’art 117). Inoltre abbiamo la carta europea dei diritti fondamentali, trattato reso vincolante per le istituzioni in conseguenza del trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Ci sono i livelli di tutela della costituzione, la tutela della convenzione europea dei diritti dell’uomo, e una corte di giustizia dell’unione europea che protegge i diritti della carta europea dei diritti. ART3: -comma 1: principio uguaglianza formale = Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali alla legge senza distinzione di lingua, sesso, razza, religione, opinione politica, distinzioni sociali. Questa legge è anche a favore agli stranieri limitatamente ai casi in cui si discuta il godimento dei diritti fondamentali dell’uomo= quando la legislazione ordinaria introduce forme di protezione e garanzia dei diritti fondamentali gli stranieri vanno trattati come tutti gli altri cittadini; in altre circostanze sarebbero ammissibili la distinzione tra posizione di cittadino e di non cittadino. Un esempio può reperirsi in relazione al sistema sanitario e al diritto di salute = è inammissibile e incostituzionale una legge che introduce diversificazioni tra cittadino e straniero nel diritto alla salute per prestazioni di vitale importanza e indispensabili per l’integrità dell’individuo. Prestazioni sanitarie non indispensabili per la salvaguardia dell’integrità psico-fisica dell’individuo consente una diversificazione. La dignità sociale è una manifestazione del più generale del principio di dignità umana: sul concetto di dignità ci sono numerose monografie filosofico-giuridiche, ma la dignità dell’uomo corrisponde alla necessità di essere usato come fine ultimo e mai come mezzo. La differenza tra l’uomo e l’animale è rappresentata dalla dignità: l’uomo rappresenta l’unico essere dotato della capacità dell’agire razionale. “davanti alla legge” introduce il tema dell’uguaglianza formale: uguaglianza formale indica sia un’uguaglianza davanti alla legge sia dentro alla legge. La differenza è che l’uguaglianza davanti alla legge richiede che nessuno possa erigersi sopra alla legge, introduce al contrario un vincolo per il legislatore volto a non introdurre ingiustificate discriminazioni = questa norma introduce un divieto al legislatore di trattare in modo diverso fattispecie di situazioni uguali né specularmente può introdurre leggi che trattano in modo uguale situazioni diverse. Nell’ambito del principio di uguaglianza formale opera il principio della ragionevolezza: utilizzato dalla giurisprudenza e giustizia costituzionale = il legislatore ha la possibilità di introdurre ragionevoli diversificazioni di trattamento in relazione a fattispecie diverse = la diversificazione è ammessa quando è ragionevole. La differenziazione di un trattamento è ragionevole quando non è arbitraria, illogica, irrazionale e incoerente. C’è un testo che la corte costituzionale utilizza per controllare la ragionevolezza: “terzum comparationis” = norma regolante che fa da tecnica di raffronto. Abbiamo una norma costituzionale che introduce un principio, poi una norma della cui costituzionalità si dubita messa in confronto con un’altra norma che regola un caso simile. Se la differenziazione risulta essere non arbitraria, illogica, irrazionale e incoerente, il verdetto sarà che la suddetta legge è incostituzionale. -comma 2: principio uguaglianza sostanziale = è compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese. Il primo comma dell’art3 introduce delle limitazioni sul piano della legittimità delle leggi, e dire che siamo tutti uguali davanti alla legge non è sufficiente per garantire l’uguaglianza e libertà dei cittadini. Lo stato è consapevole che l’affermazione del principio di uguaglianza formale non è di origine antica, ma questo principio è una grande conquista di fine 700 dopo la rivoluzione francese, ma non arriva a risolvere ugualmente le discriminazioni. Questa norma ha un profilo precettivo e uno programmato che impegna la repubblica a rimuovere queste diversità nella realizzazione della persona umana e lo fa attraverso lo status sociale: l’insieme di infrastrutture pubbliche finalizzate a garantire il ripristino della parità tra diritti. ART4: principio lavoristico: -comma 1: la repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Impedisce che vengono promulgate leggi che ostacolano l’esercizio lavorativo. Il diritto al lavoro quindi è come una libertà di scelta. “promuove le condizioni che rende affettivo questo diritto”: a questo principio non corrisponde la piena occupazione. Si tratta di un diritto “teorico” rispetto al quale la repubblica assume l’impegno di promuovere le condizioni per renderlo concreto ed effettivo = è una norma a carattere paradigmatico, che si occupa di favorire il pieno accesso al lavoro e di combattere la disoccupazione. Si difende il lavoratore che è considerato parte debole. Non è ammessa nessuna restrizione della nostra libertà (perquisizione, restrizione personale ecc..) = ammesse solo per atto e richiesta dell’autorità giudiziaria e nei soli modi previsti dalla legge -> garanzia costituzionale. La norma costituzionale garantisce una neutralità delle autorità competenti che sono addette a prendere decisioni sulla libertà. ->Procedura di diritto che inizia con l’habeas corpus nel 1216 e la Magna Carta Libertatum= eliminare possibili forme di compressione proveniente dallo stato 1789 dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino= viene garantita la libertà sotto l’influsso liberale capitalistico, e si inizia a parlare dei diritti dell’uomo e non solo del cittadino Abbiamo quindi una riserva assoluta di legge e una riserva di giurisdizione. ART14: Libertà di domicilio= “il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni, perquisizioni e sequestri se non nei casi previsti dalla legge e secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.” La costituzione intende come domicilio il luogo dove l’individuo ha stabilito il luogo dei propri interessi. Nel nostro caso invece intendiamo qualunque luogo in cui la persona trascorre anche temporaneamente la propria vita (abitazione, studio, stanza d’albergo). Le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale citate nell’articolo sono: riserva di legge, provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione). ART15: libertà di corrispondenza= “libertà della segretezza della corrispondenza e ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.” Questo principio assiste tutte le parti coinvolte nella comunicazione. Gli strumenti di captazione nei dispositivi mobili non possono essere sempre usati: la legge limita il loro utilizzo in relazione alla privacy personale (es. il Trojan non può essere installato per qualsiasi reato, ma solo per reati contro la pubblica amministrazione). In generale le intercettazioni possono essere disposte dall’autorità giudiziaria solo se l’indagine è già iniziata e quindi ci sono già degli indizi di reato -> a questo punto l’autorità giudiziaria ne fa richiesta, purché sia indispensabile per il proseguimento dell’attività d’indagine. le intercettazioni le troviamo sotto questa norma perché riguarda tutti i tipi di comunicazione. -> Torna anche il tema della privacy. Ordine cronologico sancito dalla costituzione: ART16: Libertà di circolazione e soggiorno= “ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualunque parte del territorio nazionale salvo le limitazioni che la legge stabilisce per via generale per motivi di sanità e sicurezza, nessuna restrizione per ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della repubblica e di rientrarvi salvo gli obblighi di legge.” Le norme precedenti erano rivolte a tutti (cittadini e non), in questo caso invece la norma esordisce sottolineando “ogni cittadino” = si riferisce solo ai cittadini perché questa norma è predisposta alla tutela della posizione del cittadino che sono gli unici ad avere un rapporto originario e permanente con lo stato (garanzia costituzionale). Il non cittadino non ha il diritto costituzionale di soggiornare e circolare nel territorio. C’è un diritto fondamentale costituzionale “diritto di risiedere sul territorio della repubblica” che differenzia la posizione di cittadino e non. “La legge stabilisce in via generale la sanità e la sicurezza” = è sottolineato questo aspetto memori di quanto vigeva nel regime precedente; nel nostro caso abbiamo la riserva di legge rafforzata (riserve con le quali la costituzione attribuisce materie e funzioni alla legge e anche il modo in cui attuarle= possono essere instituite solo per motivi di sanità e sicurezza). “nessuna restrizione può essere determinata per ragioni politiche” = date le efferate violazioni di questo principio di civiltà giuridica nel corso della precedente esperienza storica. “ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della repubblica e di rientrarvi salvo gli obblighi della legge” = gli obblighi di legge sono quelli correlati alla necessaria documentazione da esibire, (quando c’era il servizio militare obbligatorio) il mancato adempimento agli obblighi militari era una restrizione per l’espatrio. -> riserva di legge Disciplina corrispondente dell’art16 = ART120 “le regioni non possono ostacolare la libera circolazione tra regioni medesime di cose o persone.” ART17: diritto di riunione= “i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. Per le riunioni anche il luogo aperto al pubblico non è richiesta autorizzazione. Per le riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità che potrà vietarle solo per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica”. I cittadini hanno quindi il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi = impronta originaria. La CEDU all’art11 ha esteso questo diritto a tutte le persone indistintamente se siano esse cittadini o non cittadini. “tutti i cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi” = pacificamente in senso logico. -luogo privato= luogo in cui il proprietario gode dell’esclusività -luoghi aperti al pubblico= luoghi privati ma che nel rispetto di determinate condizioni sono aperti al pubblico (cinema, ristorante) = non è richiesto preavviso alla pubblica autorità. -luogo pubblico= si accede senza la necessità di assolvere a nessuna condizione, non si chiede il permesso. = si deve dare il preavviso, che non è una richiesta di autorizzazione. ART2: principio secondo cui la repubblica riconosce e garantisce i diritti fondamentali dell’uomo. (collegato a tutti gli articoli citati) Diritto di associazione: art18=” i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.” = è una libertà strettamente strumentale all’esercizio della partecipazione protettivo e realizzazione della vita democratica. L’associazione è un vincolo di natura duratura -> proiezione collettiva della libertà individuale protetta sia individualmente che collettivamente. Profilo intergenerazionale: tema giuridico affrontato in modo variegato= chi lo affronta con maggiore cautela per le generazioni future e chi con meno. Il tema è relativo di riconoscere la posizione giuridica a soggetti futuri ed incerti di cui non è conoscibile la stessa identità. Si parla di responsabilità a carico delle generazioni presenti verso quelle future. Tutto per rintracciare il fondamento etico del diritto. È un’indagine di teoria della giustizia come branca della filosofia del diritto che si occupa di indagare circa il fondamento etico della norma e sistemi giuridici. Il fondamento della norma risiederebbe proprio nel contenuto della norma stessa. -Sovranità: "Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, cambiare e riformare la costituzione. Non può assoggettare alle sue leggi le future generazioni" = costituzione francese 1793. Art 28 dichiarazione dei diritti= principio dei limiti della modificabilità della costituzione. Questa modificabilità delle scelte normative è un tema ricorrente nel corso della storia che identifica un principio di civiltà. Questo articolo poggia sull’idea della Reversibilità delle scelte normative. -Reversibilità delle scelte: devono essere reversibili altrimenti l'ordinamento ne dedurrebbe una sorta di diritto dei morti sui vivi. Serve a conservare un’identità positiva del diritto. I sistemi giuridici sono necessariamente in continua evoluzione proprio perché le società cambiano e insieme ad essa anche le condizioni di vita, quindi l’assetto della società e la struttura deve essere modificata. -Autonomia collettiva: Questo concetto in virtù del quale la collettività conserva sempre la propria autonomia. Le libertà dei moderni essenzialmente sono libertà negative, ossia la libertà dallo stato che diventa una libertà contro lo stato= conservare la propria sfera politica senza che lo stato abbia ingerenze sulla sfera politica stessa. L’idea originaria la si deve alla tradizione aristotelica e della libertà intesa come partecipazione. Contrariamente a quanto sosteneva Hobbes, l’individuo è libero se partecipa alla costruzione delle leggi e norme giuridiche che poi egli stesso è chiamato ad ottemperare. L’autonomia collettiva è un fatto contrario al comando. -sovranità popolare: intesa come permanente attitudine della collettività a finalizzare le loro azioni per i loro obiettivi popolari. È estranea ogni forma di paternalismo etico/dispotico/autoritativo così come è estranea a qualsiasi forma repubblicana qualsiasi forma di paternalismo praticata da una generazione su un’altra. Torna il tema della reversibilità delle scelte e torna anche il tema della "costitution recognized". -determinazione democratica: concetto che è stato richiamato da una corte di giustizia (corte costituzionale tedesca) con la sentenza del 2012 sugli autoveicoli posti dal parlamento sulle proprie decisioni. Può essere necessario nell’interesse alla conservazione a lungo termine della capacità di conservazione democratica. Ciò può essere funzionale alla preservazione dei margini di manovra in futuro= tema filosofico-giuridico che è ampiamente radicato anche nelle corti costituzionali. L’idea della sostenibilità come idea di giustizia distributiva rappresenta il cuore delle preoccupazioni intorno alle quali ruota una questione culturale = potrebbe essere definita come egualitarismo. Art3= principio di uguaglianza nella sua duplice declinazione -> il tema dell’uguaglianza ha caratterizzato da sempre il fondamento e il paradigma del costituzionalismo ottocentesco. Il tema si è affrontato non in maniera interpersonale ma in prospettiva intergenerazionale. È un problema che introduce delle contraddizioni: introduce delle problematiche nell’assetto statico delle relazioni intersoggettivi al fine di realizzare delle relazioni equalitariste di tipo intertemporale = si rischia di creare delle disuguaglianze tra i consistenti per generare continuità nel piano intertemporale. Altra contraddizione è il generale egualitarismo tra le generazioni (decidere i diritti ora per le generazioni future) significa cristallizzare i diritti. Inoltre c’è il mutamento delle condizioni sociali/demografiche e quindi delle cognizioni tecnico scientifiche che introducono la parziale inconoscibilità dei bisogni futuri e ciò che sarà considerato diritto -> È impossibile stabilire tale forma di uguaglianza. Beni comuni: categoria di beni che sfonda la tradizionale ripartizione tra pubblico e privato. C è una grande area tra i due che sono i beni comuni: sono inquadrati i beni della vita e l’accesso alle comunicazioni. LEZIONE 01/12 Ambiente: diritto dell’ambiente o all’ambiente. Tema che occupa sia in letteratura giuridica sia studi di carattere scientifico. Ci si interroga sulle prospettive di questo tema. Si concepisce l’ambiente come nulla altro che quello che circonda l’uomo (idea antropocentrica). Ma ci sono altre prospettive come quella egocentrica che vede l’ambiente con una concezione olistica, ossia non è il centro delle preoccupazioni ma l’uomo diventa parte dell’ambiente. Ci sono anche ipotesi differenti come la prospettiva biocentrica, ossia orientata a valorizzare gli elementi biotici.
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