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Appunti seminario di diritto internazionale SID anno accademico 2021/2022, Appunti di Diritto Internazionale

Appunti sull'ultima parte del corso di diritto internazionale con il professor Balboni riguardanti le sei lezioni del seminario sull'uso della forza

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 15/08/2022

francesca-morelli-12
francesca-morelli-12 🇮🇹

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Scarica Appunti seminario di diritto internazionale SID anno accademico 2021/2022 e più Appunti in PDF di Diritto Internazionale solo su Docsity! PRIMA LEZIONE Contenuto: uso della forza, in particolare del divieto dell’uso della forza, il tema si tratta così: prima si ricostruisce la norma generale che vieta l’uso della forza e poi bisogna vedere le eccezioni, overo le situazioni in cui l’uso della forza si può usare in modo lecito o legittimo (ciascuna lezione parlerà di un’eccezione al divieto dell’uso della forza). Eccezioni che sono 5, e vanno divise in due gruppi: - Eccezioni che non sono problematiche, consolidate dall’intera comunità internazionale (ovvio presentano dei problemi interpretativi ecc.), come ipotesi sono ammesse. La prima è la legittima difesa a fronte di un attacco armato già sferrato (sancito dalla carta ONU e qualificato come un diritto naturale). La seconda ipotesi è l’uso della forza da parte del consiglio di sicurezza previsto dalla carta delle nazioni unite nel capitolo settimo che stabilisce il sistema di sicurezza collettivo, ci sono problemi dati dal fatto che la carta non ha avuto attuazione piena, però l’ipotesi in sé non crea discussioni - Eccezioni problematiche, controverse per alcuni. I paesi che ne consentono l’ammissibilità sono soprattutto quelli occidentali (USA perché più forti militarmente). Ora che siamo di fronte a un visibile cambiamento di rapporti di forza internazionali questi rapporti di forza cambieranno (previsioni). Problema quando il sovrano territoriale non è d’accordo con questo intervento e lo rifiuta (ragioni di carattere umanitario), ipotesi che si verifica spesso. Problema se non c’è l’autorizzazione del consiglio di sicurezza e se non c’è il consenso del sovrano territoriale, problema se stati terzi possano deliberare individualmente o congiuntamente un intervento giustificato da ragioni umanitarie. Seconda ipotesi problematica: possibilità di usare la forza contro attacchi da attori privati (detti dalla stampa terroristi). Ricordiamo che se c’è l’elemento soggettivo allora le azioni di questi privati possono essere imputate ad uno stato (in questo caso lecito perché azione statale). Obama vs Pakistan. Terza ipotesi: legittima difesa anticipata o preventiva (due concetti diversi ma con lo stesso problema). Si può fare uso della forza in legittima difesa prima che l’attacco sia sferrato in presenza di una minaccia di un attacco futuro? RICOSTRUZIONE DELLA NORMA GENERALE RELATIVA AL DIVIETO DELL’USO DELLA FORZA Situazione precedente alla prima guerra mondiale l’uso della forza era lecito nei rapporti internazionali, regime di libertà, c’erano solo delle limitazioni di carattere procedurale, esempio bisognava lanciare un ultimatum. La dottrina positivista dell’epoca ricollegava l’uso della forza a degli effetti positivi sullo sviluppo del diritto internazionale. Positivismo giuridico: pretendeva di studiare il diritto come un fenomeno scientifico a se stante e cioè privo di fattori sottostanti morali, valutato in questo modo inevitabilmente aveva un effetto positivo, perché l’uso della forza permette di adeguare la base internazionale ai nuovi equilibri che si formino all’interno della comunità internazionale, permette di cambiare la base sociale della comunità internazionale e così si cambia anche il diritto internazionale. Già questa dottrina distingueva diversi usi della forza, in particolare distingueva la guerra da measures short of war (usi della forza diversi dalla guerra) e diceva che la guerra si poteva fare sempre mentre i secondi si potevano fare solo per rispondere alla commissione di illeciti altrui, ammetteva che la contromisura potesse essere violenta ma solo per l’illecito. Come si fa a fare questa distinzione? Non è l’intensità che viene usato come criterio per distinguere la guerra da m.o.s.w (è più una conseguenza), va preso il criterio della motivazione , l’intenzione per cui si decide di ricorrere all’uso della forza, se tu ricorri all’uso della forza con l’obbiettivo di conquistare una parte del territorio o comunque smembrare il territorio, con l’obbiettivo di cambiare regime o governo di quel paese (allora quello che tu stai facendo è una guerra es. Putin), cambiare la membership, l’assetto della comunità internazionale. Gli altri usi della forza si differenziano per gli scopi, lasciano le cose com’erano prima e quindi si poteva fare uso della forza per reagire ad un illecito subito (anche se l’illecito era pacifico), esempio a fine ‘800 quando i paesi dell’America Latina hanno iniziato a violare le norme sulla protezione degli stranieri (cittadini di paesi europei) utilizzando i loro beni senza compensazione e questo ha innescato una reazione da parte dei cittadini europei (anche italiani) e hanno bombardato alcuni porti dell’America Latina. Questi bombardamenti non avevano una finalità bellica, solo reagire ad un illecito subito. Scoppia la prima guerra mondiale e produce effetti nefasti , diventano più importanti gli elementi giusnaturalistici (in opposizione ai precedenti giuspositivistici) nella cultura della comunità internazionale dell’epoca. Secondo questa dottrina il diritto non è un fenomeno che va presi così a se stante ma che vada indirizzato obbedendo a valori morali, quello che ci interessa è il valore che richiede il mantenimento della pace (ordine giuridico capace di mantenere la pace) e viene elaborato il Covenant istitutivo della società delle nazioni, patto della società delle nazioni, organizzazione che anticipa l’ONU e aveva finalità simile, creare un sistema per il mantenimento della pace. Ci sono due limiti però nella costruzione della società delle nazioni: - Primo limite: la società delle nazioni si occupa solo di vietare la guerra, non la forza bellica in generale, dal punto di vista della società la contromisura violenta rimane perfettamente lecita. Caso Tellini: era un funzionario militare italiano inviato in Grecia per delineare il confine greco-albanese e fu ucciso in Grecia. L’Italia accusò la Grecia di aver violato le norme sulla protezione degli stranieri, Italia attuò una contromisura violenta bombardando il porto e l’isola di Corfù (no intenzione annessione o cambiare il governo, solo reagire ad un illecito), il governo italiano preannunciò l’azione per fare allontanare i civili e attuare il principio di proporzionalità causando solo danni ai beni materiali. - Veniva ammessa solo una possibilità di ricorso alla guerra. La società delle nazioni prevedeva l’istituzione di due organismi per risolvere le controversie tra stati : il consiglio della società delle nazioni con carattere politico(predecessore dell’attuale consiglio di sicurezza) e la corte permanente di giustizia internazionale con carattere giuridico (predecessore attuale CIG). Gli stati potevano scegliere tra quali dei due istituzioni rivolgersi. Entrambi gli organi erano abilitati ad emanare decisioni che decideva la controversia e la decisione vedeva un vincitore e un soccombente. Se la parte che soccombeva non dava spontaneamente adempimento alla decisione, la parte vincitrice poteva ricorrere alla guerra per convincere la parte soccombente ad adempiere alla decisione emanata nei suoi confronti. Forma residuaria ammessa al ricorso alla guerra Un altro sviluppo importante tra le due guerre è il Patto Briand-Kellog, aveva lo scopo di tenere ancorato al sistema anche gli USA che nonostante post prima guerra mondiale fossero stati tra i promotori della società delle nazioni poi hanno avuto comportamenti di isolazione. Patto che si occupava solo della guerra e anche qui la contromisura violenta rimaneva lecita, però la guerra veniva vietata sempre, divieto generale senza eccezione a differenza del patto precedente della società delle nazioni. Tra le due guerre, secondo comune convinzione, questi tipi di divieti e limiti sono rimasti con una portata di tipo convenzionale, non si è mai sviluppata una prassi insieme all’opinio capace di portare alla formazione di una norma consuetudinaria di applicazione generale capace di essere applicata anche agli stati che non ratificassero, si ritiene che la consuetudine non sia stata toccata da questi sviluppi e sia rimasta a quella legata ad un regime di libertà, i limiti vigevano per chi faceva parte dei sistemi. Esempio Italia e Germania hanno lasciato questa società delle nazioni es guerra in Etiopia. Scoppio seconda guerra mondiali, grandissime conseguenze, elementi giusnaturalisti diventano dominanti e si forma l’organizzazione delle nazioni unite durante la guerra nella conferenza di san Francisco tra le potenze alleate, le potenze dell’asse entreranno successivamente. Il punto centrale della carta delle nazioni unite è la disciplina dell’uso della forza, organizzazione: c’è un art. 2 paragrafo 4 tra i principi e fini fondamentali delle nazioni unite che stabilisce un divieto generale al ricorso alla forza e poi al capitolo 7 dagli art. 39 e seguenti che riguarda il mantenimento della pace. C’è una correlazione stretta tra il paragrafo 4 e il capitolo 7 internazionale e quindi possibile parte costitutiva di una norma consuetudinaria generale. In base a questo accertamento della corte, la risoluzione anche se non è vincolante di per sé, in realtà il suo contenuto sarebbe parte della norma consuetudinaria corrispondente, la quale vincolerebbe l’insieme della comunità internazionale, e ci dice che se vogliamo capire quando c’è un’aggressione dobbiamo andare a leggere il contenuto di questa risoluzione dell’assemblea generale RISOLUZIONE GENERALE DELL’ASSEMBLEA DEL 1974 Art. 3 (diviso in ipotesi a,b,c… che hanno tutte un elemento in comune ) a) Si verifica l’ipotesi della lettera a) se la forza sprigionata da parte dello stato aggressore oltrepassa il confine internazionalmente riconosciuto dello stato che scatena questa forza. Questo passaggio può essere diverso: invasione, occupazione, annessione. Anche l’annessione va considerata come ipotesi di aggressione rispetto alla quale permane il diritto dello stato che subisce l’annessione di usare la forza a titolo di legittima difesa b) L’ipotesi della lettera b) è una specificazione dei casi contemplati dalla lettera a) perché abbiamo sempre passaggio della frontiera da parte della forza sprigionata, però la modalità indicata è diversa, ma il caso di figura è sempre lo stesso. La modalità a cui fa riferimento la b) è il bombardamento c) L’ipotesi qui contemplata è il blocco navale, blocco dei porti o delle coste dell’altro stato. Il blocco navale si distingue dalle ipotesi precedenti per due elementi: non c’è sprigionamento della forza e non c’è passaggio di confine. Il blocco navale avviene solitamente nella fascia navale internazionale, si fa qui perché per lo stato che le fa è più difficile che venga accusato di fare qualcosa di illecito (libertà di navigazione). Una presenza massiccia di navi ancorché sia lecita dal diritto della navigazione, può diventare illecita se questa presenza è così massiccia da dare vita ad una forma di blocco. d) Abbiamo aggressione per il fatto che vengano colpiti quei obbiettivi lì ovunque questi obbiettivi si trovino, per cui questi obbiettivi si possono trovare nel territorio di un altro stato ma anche negli spazi internazionali oppure negli spazi internazionalizzati (esempio Antartide), oppure si possono trovare addirittura sul territorio dello stato ospite che sprigiona la forza. Esempio l’Italia attacca una nave francese che si trova in territorio italiano, anche se non c’è passaggio di frontiera abbiamo ugualmente aggressione per la lettera b. Rileva l’obbiettivo, non dove si trova. Il secondo elemento che caratterizza questa ipotesi è il tipo di obbiettivo che bisogna colpire perché si possa parlare di aggressione, si tratta di obbiettivi particolarmente qualificati che vengono enumerati dalla lettera d. quali sono questi obbiettivi perché si possa parlare di aggressione? Forze militari di terra, di mare di aria e anche nel caso in cui vengano colpiti civili. Differenza tra beni di carattere civile e militare. Per quelli militari si fa riferimento a forze di terra, aerei e navali, per quelli civili si fa riferimento a beni civili di carattere navale e aereo, ma non terrestre. Perché c’è questa differenza? Mentre l’attacco a un bene civile aereo o navale è abbastanza inequivocabile dal punto di vista della sua dimostrazione, è molto più difficile nel caso in cui l’uso della forza riguardi dei beni di trasporto terrestre, perché in questo caso è difficile capire se c’è stata una presenza dello stato ospite per ragioni di attacco invece per altre ragioni. La seconda ragione è che navi e aerei sono dei beni particolarmente distintivi della sovranità di uno stato perché sono collegati certi diritti a questi beni, il diritto più importante è che nella giurisdizione interna di questi beni non appartiene allo stato in cui questi beni si trovano ma appartiene allo stato straniero. e) Quest’ipotesi si può verificare quando f) Rientra nel caso dell’aiuto in cui uno stato ricorre nei confronti di un altro stato, se uno stato aiuta un altro stato a commettere un aggressione è anch’esso responsabile e anch’esso può essere soggetto alla legittima difesa a cui fa ricorso la vittima. Esempio, se l’Ucraina attaccasse la Bielorussia, sarebbe illecito o no? Sarebbe lecito. g) Caso che riguarda il problema nel rapporto tra privati (chiamati bande/mercenari) di attributabilità allo stato. Caso disciplinato all’art. 8 del progetto che richiede istruzione direzione o controllo. In questa lettera si usa lo stesso criterio per l’imputabilità previsto dall’art. 8 o se ne usa uno diverso? L’art. 8 richiede almeno il controllo. La lettera g non richiede il controllo ma usa il termine “sending”, invio, che è un criterio diverso. Invio vuol dire la stessa cosa di controllo, istruzione e direzione? L’interpretazione più plausibile è che il termine sending richieda qualcosa di più dei criteri di imputazione previsti dall’art. 8 e quindi sia un criterio di imputazione speciale. Il sending richiede istruzione, direzione e controllo, ma occorre anche l’invio (?), occorre che questo gruppo sia organizzato sin dall’inizio dallo stato e poi inviato a fare una delle cose previste dalla lettera a) alla lettera n), e quindi un intervento dello stato a cui si vuole attribuire la condotta.. è più difficile che si verifichi un’aggressione imputabile ad uno stato quando ci sono delle bande di privati, perché occorrono tutti questi elementi. Dobbiamo dimostrare anche l’invio, non solo il controllo per dire che c’è aggressione. ES: nella parte est dell’Ucraina si sono formati gruppi di ribelli (spontaneamente inizialmente) nei confronti dell’Ucraina, oggi però possiamo dire che questi gruppi di ribelli si trovino sotto la direzione della Russia, ma non è detto che ci sia l’invio. Se ci fossero solo delle bande controllate dalla Russia, senza la penetrazione della Russia in Ucraina e ci fosse solo controllo nel loro rapporto, ci sono degli illeciti della Russia ma non di aggressione, per dire che c’è aggressione dobbiamo dire che queste bande sono state inviate dalla Russia. Questa è la casistica che può dare luogo alle aggressioni, c’è però un secondo problema: è sufficiente che si verifichi un atto che va dalla lettera a) alla g) perché si possa parlare di aggressione o invece è necessario che ricorra altro? Bisogna dimostrare anche che ci sia una particolare gravità, perché la corte nel caso Nicaragua USA fa delle differenze tra gli atti di portata meno grave dalla a-g non sono aggressione, anche se rientriamo in questa casistica, solo le forme più gravi sono aggressione. la corte distingue nel caso N-USA tra meri incidenti di frontiera (meno grave no aggressione) e forme più gravi. Fa questa precisazione per dire che l’accusa degli USA rivolta al Nicaragua di commettere aggressione non è fondata, perché è vero che il N. ha fatto una delle cose che rientra tra a-g, ma sono considerati incidenti di frontiera, no aggressioni e la corte arriva ad escludere che gli USA avessero diritto ad usare la forza a titolo di legittima difesa, e quindi esclude la giustificazione al ricorso all’uso della forza da parte degli USA. La corte riprende questa distinzione anche in altri casi come Iran vs USA. Questa distinzione pone diverse domande: come facciamo a distinguere se siamo a presenza di un mero incidente di frontiera o invece di un atto di aggressione? Se viene fatto un mero incidente di frontiera gli altri stati non possono fare niente? La corte cerca di limitare i casi in cui gli usi della forza sono legittimi, questo per limitare i casi in cui gli stati possono sentirsi liberi di ricorrere all’uso della forza per risolvere i loro problemi e quindi la corte cerca di circoscrivere le ipotesi in cui l’aggressione si verifica, perché solo l’aggressione vera e propria da il diritto a ricorrere alla legittima difesa e quindi la corte è molto incline a parlare di meri incidenti di frontiera. Secondo punto, uno stato subisce un mero incidente di frontiera, non deve fare nulla? La corte a proposito nel caso N. USA esclude la legittima difesa collettiva, la corte precisa che nel caso di meri incidenti di frontiera stati terzi non possono intervenire a titolo di legittima difesa. Caso ancora aperto. Obbiettivo legittima difesa: ottenere la cessazione dell’illecito Secondo problema, mettiamo che il diritto alla legittima difesa sorga, questo diritto ha dei limiti o no? Deve rispettare i limiti di immediatezza ,necessità e proporzionalità. Se non rispetta questi limiti, per la parte eccedente, lo stato che reagisce a suo volta commette un illecito PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’: non ci deve essere una manifesta sproporzione, la proporzionalità va misurata rispetto all’obbiettivo dell’autotutela e quindi a ottenere la cessazione dell’illecito, e non ottenere una vendetta e che la valutazione su rispetto del principio deve essere fatta come risposta. In legittima difesa si può fare uso di qualunque tipo di arma o solo di certi tipi? In linea generale non ci sono limiti alle armi da usare in legittima difesa, dipende dal tipo di attacco che è stato subito. Se noi siamo soggetti di un attacco nucleare possiamo legittimamente usare armi nucleari, l’ha detto la corte nel 1996. Nell’esercizio del diritto alla legittima difesa, si può colpire l’attaccante anche sul suo territorio o lo possiamo colpire solo nella misura in cui è penetrato nel nostro territorio? Sì, si può colpire l’attaccante anche sul suo territorio (ovviamente nei limiti in cui è funzionale). LEGITTIMA DIFESA COLLETTIVA (fai da sola): lo stato terzo per potere agire in legittima difesa collettiva basta la condizione che ci sia un’aggressione oppure occorre qualcosa in più? Occorre che lo stato vittima dell’aggressione riconosca di essere stato vittima di un’aggressione e che quello stato chieda l’intervento degli stati terzi, non si può intervenire in aiuto di uno stato attaccato se questo non vuole. Per verificarsi si devono verificare gli stessi requisiti della legittima difesa individuale, inootre l’imminenza dell’attacco deve essere di una gravità tale, che l’intervento in soccorso del terzo è assolutamente necessario, non potendo lo stato vittima far fronte con i propri mezzi LEZIONE 3 IL CONSIGLIO DI SICUREZZA, IL SUO RUOLO E I SUOI POTERI LEZIONE 4/05/2022 (gruppo online) Seconda ipotesi condivisa, uso della forza nell’ambito della comunità internazionale Identità del consiglio di sicurezza: composto da 15 membri attualmente, divisi in due gruppi. I membri permanenti (potenze alleate che hanno vinto la seconda guerra mondiale, USA, RUSSIA (prima URSS), CINA (prima cina nazionalista), FRANCIA, REGNO UNITO. 5 stati che controllavano l’intero pianeta dell’epoca, poi cambiamento per l’accesso all’indipendenza di molti stati ex-coloni. I 10 membri non permanenti vengono eletti ogni 2 anni dall’assemblea generale di sicurezza, non ci sono criteri scritti ma criteri che si sono formati nella prassi. Criteri che prevedono che vengano eletti due paesi dell’Europa occidentale, due eu orientali e poi resto, sovra rappresentazione del continente europeo nel consiglio di sicurezza. Come vota il consiglio per l’adozione delle risoluzioni? Maggioranza qualificata 9 voti su 15 , e devono comprendere il voto positivo dei membri permanenti, che hanno diritto di veto. Diritto di veto: prassi del doppio veto, il diritto di veto esiste solo per le questioni della sostanza dei problemi, non per le questioni procedurali. A volte c’è un problema se classificare una questione di carattere procedurale o sostanziale, si è deciso allora di esprimere un primo voto sulla classificazione della questione, primo veto. Se la questione viene poi classificata come procedurale viene trattata come tale, se viene classificata come sostanziale allora viene decisa secondo il meccanismo del voto pertinente .Elemento innovativo introdotto recentemente, richiesta dall’assemblea generale al consiglio di sicurezza di motivare il loro veto quando lo esprimono, raccomandazione assemblea generale, necessità di motivare ha l’effetto di circoscrivere la possibilità di esprimere il diritto di veto, quindi può condizionare la pratica. Consiglio di sicurezza, è un organo relativamente democratico e rappresentativo quando riesce a deliberare e a intervenire, mentre viene a mancare quando il consiglio non riesca a deliberare per le posizioni unilaterali di uno dei 5 membri permanenti. COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA In base a quali presupposti il c.d.s. può fare uso dei suoi poteri? Minaccia della pace, aggressione, violazione della pace (forma di intensità progressiva)(art. 39 del cap. 7). Il consiglio non ha mai usato il presupposto dell’aggressione, non ha mai qualificato una situazione come aggressione. Atteggiamento molto prudente: perché quando viene proposta una risoluzione il tentativo è ottenere l’accordo dei membri permanenti il più facilmente possibile, quindi per l’accordo ci si situa sul livello più basso, quindi quello della minaccia (tanto sono sufficiente tutti e tre), la seconda ragione, se il consiglio di sicurezza qualificasse una situazione come aggressione finirebbe con il legittimare tutti gli stati della comunità internazionale a ricorrere all’uso della forza in via unilaterale a titolo di legittima difesa individuale e soprattutto collettiva, rischio effetto contrario. Cosa vuol dire minaccia della pace nell’art. 39? Duplice problema: come si definisce il concetto di minaccia alla pace, elementi da prendere a riferimento, dall’esame di questi elementi che tipo di nozione possiamo ricavare? Mancando un testo scritto dobbiamo riferirci ai comportamenti della comunità internazionale, in primis riguardo alla prassi dei diversi soggetti della comunità internazionale e in particolare alla prassi dello stesso consiglio di sicurezza. Se esaminiamo la prassi di questo organismo vediamo che questo organismo ha definito il concetto di minaccia alla pace almeno in tre situazioni, tre casi di figura: della forza fosse strettamente correlato al tipo di scopo che si proponeva, solo prelevare i propri cittadini all’estero in pericolo e portarli nella madrepatria, secondo limite, chi faceva l’intervento doveva avere l’intenzione di penetrare all’interno del paese solo con quello scopo limitato e non con secondi fini come cambiare regime o altri intenti abusivi, era ammesso l’intervento ma con condizioni molto strette fino prima e seconda guerra. Con l’affermazione della guerra fredda questo tipo di intervento è entrato in contestazione, in particolare contestato dai paesi comunisti e paesi del terzo mondo che vedevano una lesione del principio di sovranità. Dal 1990 dottrina dominante che sostiene l’idea di questo intervento di umanità sia tornato ad essere ammesso, questo perché alla tradizionale opinio favorevole nei paesi occidentali si accompagna acneh quella dei paesi ex-comunisti, in particolare dell’URSS che ha cambiato orientamento a causa della sua dissoluzione la federazione russa ha perso molte parti del territorio che componevano la federazione… intervento sicuramente ammissibile e l’ha usato come giustificazioni per molti interventi, esempio nel caso della Crimea, una delle giustificazioni che la Russia ha adottato per l’intervento in Crimea è stata la necessità di intervenire a protezione dei propri cittadini che si trovavano in questa parte appartenente all’Ucraina, giustificazione non accettata perché mancano delle condizioni per circoscrivere la possibilità di questo uso della forza, penetrazione russa con l’intento di sottrarre un territorio all’Ucraina (scopo di annessione). L’intervento umanitario prende corpo sulle radici dell’intervento di umanità, ma si distingue perché non ci occupiamo solo di stranieri, ma di tutta la popolazione civile che si trova in uno stato, sviluppi verificati solo dopo la seconda guerra mondiale, si sono formate delle norme in ambito internazionale che prima non c’erano, protezione umana a prescindere dalla sua appartenenza, norme sui diritti umani si occupano della protezione della persona umana in quanto tale, sviluppate inizialmente in via pattizia all’interno delle nazioni unite e poi si sono sviluppate norme generali non scritte (norme erga omnes), e si propongono di vietare le violazioni più gravi alla dignità umani (genocidio, crimini sulla popolazione civile, schiavitù). Quando si presenta la violazione di una di queste norme gli Stati terzi possono intervenire per assicurare la protezione della popolazione civile che sta subendo quel tipo di violazione? Questo è il primo elemento che differenzia l’intervento umanitario dall’intervento di umanità. Il secondo elemento sta nelle condizioni in cui l’intervento umanitario si deve verificare per essere efficace. Per essere efficace, l’intervento umanitario non può incontrare i limiti dell’intervento all’umanità, innanzitutto l’uso della forza non può essere limitato a prelevare la popolazione e a portarla da un’altra par t (inconcepibile prendere l’intera popolazione), l’intervento umanitario ha bisogno si un uso della forza di tutt’altra proporzione, ha bisogno che si penetri nel paese in questione e che si occupi con la forza di portare sollievo alla popolazione interessata con a volte la volontà dello stesso sovrano territoriale. Il secondo elemento che è presente nell’intervento umanitario è che esso implica quasi sempre il cambio di regime del paese ospite, chi interviene deve proporsi anche questo obbiettivo, perché se lascia il governo precedente quello che accade è che dopo qualche anno la situazione torna come prima. CASI IN CUI L’INTERVENTO UMANITARIO PUO’ ESSERE COSIDERATO LEGITTIMO SULLA BASE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE VIGENTE (casi in cui non ci sono problemi di ammissibilità e non si presenta come controverso) -caso in cui l’intervento è legittimo e si può fare: quando viene autorizzato dal consiglio di sicurezza, ma devono sussistere alcune determinate condizioni, prima condizione, in presenza di una situazione di difficoltà della popolazione civile equivalente ad una minaccia alla pace e poi sul piano più obbiettivo, peace enforcement e keeping…però appunto non presenti nel capitolo 7 non ci sono, quindi no base giuridica. nel peace keeping trova la base giuridica nel consenso del sovrano territoriale. Nel peace enforcement bisogna fare riferimento alla formazione di una norma consuetudinaria che integra e modifica la carta, quindi che il consiglio può fare delle risoluzioni di semplice autorizzazione all’uso della forza, opinio e prassi sufficiente (risoluzioni legittime) poi che tipo di uso della forza il consiglio di sicurezza deve prevedere nell’intervento umanitario vero e proprio? A modello peace keeping o enforcement? Peace enforcement, perché è necessario costringere lo stato che non vuole ad accettare questo soccorso umanitario. È accaduto che il cds abbia usato forze di peace keeping ma si sono rivelate inadeguate (Jugoslavia). Nel caso della Libia il consiglio di sicurezza è riuscito a trovare l’accordo per inviare una forza di peace enforcement Nella risoluzione della Libia quali sono le parole con cui il cds autorizza una forza di peace enforcement per scopi umanitari Altre ipotesi in cui l’intervento per scopi umanitari non entra in conflitto con la legalità internazionale: - caso in cui c’è il consenso del sovrano territoriale in cui si vuole intervenire. Il consenso funziona come causa di giustificazione, ma a quali condizioni? Deve provenire dal sovrano legittimo (per il diritto internazionale il sovrano legittimo è il sovrano che si trova in quel momento nella carica di gestire il governo in quel momento, caso libico Gheddafi). Non sono sovrani legittimi eventuali ribelli o insorti. Il secondo elemento è che il consenso deve essere libero da vizi (violenza, inganno, dolo, corruzione). Esempio consenso Cecoslovacchia alla Germania nazista per annessione Sudeti. - Dottrina del responsabily to protect: ritorsioni pacifiche, richieste eventuali di cessazione dell’illecito, riparazione del danno. Misure che abbiamo visto nella violazione di obblighi erga omnes. Riprende le idee elaborate dalla commissione di diritto internazionale nell’elaborazione del progetto sulla responsabilità, violazioni obblighi erga omnes. Che differenza c’è tra la dottrina e il progetto? Nella dottrina (che è stata anche oggetto di una risoluzione dell’Assemblea Generale) l’Assemblea Generale rivolge una forma di raccomandazione. Quello che nel progetto è una mera facoltà degli stati terzi, nelle parole dell’assemblea è un caldo invito. La responsability to protect mira a trasformare quella che è una possibilità in una forma di quasi obbligo che gli stati terzi devono esercitare nei casi in cui si verificano certe situazioni - Stato di necessità: invocarlo per giustificare l’intervento umanitario rimane problematico e controverso, ma ci sono quadri più ristretti in cui può funzionare, e sono : i casi in cui l’uso della forza è limitato all’obbiettivo che ci si pone, cioè alla necessità che si invoca e quindi è molto limitato dal punto di vista della proporzionalità e ci sono delle esigenze/necessità circoscritte e chiare. Queste esigenze sono 2: una è un interesse essenziale proprio allo stato che invoca questo stato di necessità (se ai confini dell’Italia con la Svizzera si verifica una situazione di emergenza umanitaria a causa di una catastrofe naturale e l’Italia per intervenire deve attraversare il territorio Svizzero ma la Svizzera non da il suo consenso, la penetrazione in territorio svizzero può essere giustificata sulla base dello stato di necessità). Questa necessità può essere non solo propria di uno stato, ma anche propria alla comunità internazionale nel suo insieme (es. c’è una nave che perde carburante e lo stato di bandiera non può intervenire, allora un altro stato può intervenire ma senza secondi fini) emergenza ambientale propria della comunità internazionale. Altro es. se su una nave c’è un attacco terroristico e lo stato di bandiera non vuole intervenire perché magari colluso con questo gruppo di terroristi, stati terzi possono fare uso della forza sulla nave strettamente limitato a soccorrere le persone. - Al di fuori di questi casi, la possibilità di usare la forza seppure per ragioni strettamente umanitarie rimane un’ipotesi controversa, possibile illecito. L’intervento umanitario che tipo di illecito è se è un illecito? Può essere definito tipo una forma di aggressione? Violazione del diritto internazionale, diverso dall’aggressione, violazione di una norma consuetudinaria sanabile. Esempio uso della forza della NATO nei confronti del Kosovo (no autorizzazione consiglio di sicurezza, no consenso della serbia montenegro, no stato di necessità), la nato si è esposta ad un illecito. Risoluzione 1244/99 consiglio di sicurezza prende atto della situazione e prende una serie di misure. Dove sono le parole più significative? Paragrafo 2. In questo caso la sanatoria deriva dal consiglio di sicurezza, se no può derivare anche dalla comunità internazionale, esempio Cambogia (sotto il governo di …) era in una situazione disastrosa, popolazione massacrata, ad una certa il Vietnam ha deciso di intervenire senza autorizzazione del Consiglio di sicurezza (perché c’era il veto cinese) e senza il consenso cambogiano, esponendosi alla commissione di un illecito, ma l’invasione vietnamita aveva una finalità umanitaria, finalità corretta, sanatoria comunità internazionale. Quando l’intervento venga deciso dal consiglio di sicurezza che deve qualificare la situazione e dire che c’è stata una minaccia alla pace. Esempio caso intervento in Libia, governo libico che viola i diritti umani della popolazione, al fine di proteggere la popolazione civile. Intervento in Congo e Somalia, intervento umanitario, minaccia della pace internazionale. Secondo aspetto, come dev’essere l’intervento del consiglio di sicurezza nel caso caso di specie per realizzare un intervento umanitario, che tipo di uso della forza, che risoluzione deve adottare, deve fare un intervento di peace enforcement o keeping. Quando c’è una situazione di emergenza umanitaria si ritiene che il cds possa intervenire, ma questo intervento deve avere delle condizioni, l’emergenza deve essere qualificata come minaccia alla pace e deve autorizzare un peace enforcement. Quando il cds è intervenuto ma non è riuscito con il peace enforcement ed è intervenuto male in peace keeping che non ha effetti necessari, caso Jugoslavia. Può darsi che non ci sia il consenso dello stato territoriale, può darsi che non ci siano gli estremi dello stato di necessità, può darsi che il cds non riesca ad intervenire o non riesca ad intervenire adeguatamente (peace keeping invece che peace enfrocemt). In questo contesto, stati terzi unilateralmente oppure nel quadro di un’organizzazione comune come la NATO, pensano che la situazione di emergenza umanitaria giustifichi il loro intervento in via unilaterale, caso tipico del Kosovo. Questo intervento è illecito secondo l’attuale diritto internazionale? La posizione dominante è che in quel contesto l’intervento di stati terzi in via unilaterale non è possibile per il diritto internazionale quale che sia la situazione di emergenza umanitaria, perché la prassi, il diritto internazionale, non sembrano sufficienti per difendere questa possibilità, ancorchè ci siano stati di questi casi. Es. invasione Cambogia da parte del Vietnam. Quello che bisogna capire è che l’intervento umanitario rimane se gli elementi che abbiamo detto ci sono effettivamente, è un uso della forza simile alla guerra ma diverso dall’aggressione. L’agressione vera e propria si distingue dall’intervento umanitario perché è violazione dello ius cogens, e quindi di una norma inderogabile, l’agressione una volta che si verifica non può mai essere sanata. L’intervento umanitario è in violazione di una norma consuetudinaria semplice e come tale è sanabile, la comunità internazionale può sanarlo. QUINTA LEZIONE Uso della forza in risposta ad attacchi da agenti privati, attacchi nei confronti di stati terzi. Stato vittima cosa può fare per reagire, problema perché se voi reagite in un caso come questo, voi mirate a colpire il gruppo terroristico, però in realtà colpite anche il territorio di uno stato terzo, e quindi deve esserci un titolo che giustifica questo fatto. Problematica se questo titolo giuridico ci sia o meno, problematica risolvibile se in base ai criteri visti fino ad ora l’attività di questo gruppo terroristico è attribuibile allo stato in cui il gruppo si trova e opera, quindi se c’è invio (sending) o almeno il controllo, il fatto è imputabile allo stato, aggressione statale a cui possiamo reagire invocando il titolo della legittima difesa. Problema sorge quando non è possibile attribuire la colpa. Si può reagire ugualmente in assenza del legame di imputabilità e del consenso del consiglio di sicurezza. Molte situazioni, complicità tra stato e gruppo terroristico che però non implica controllo o invia, oppure situazioni in cui lo stato territoriale non è complice ma non riesce ad
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