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Appunti settimana 1 diritto del lavoro 2024, Appunti di Diritto del Lavoro

Appunti settimana 1 diritto del lavoro 2024

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 24/05/2024

chiara.fede
chiara.fede 🇮🇹

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Scarica Appunti settimana 1 diritto del lavoro 2024 e più Appunti in PDF di Diritto del Lavoro solo su Docsity! 27/03/2024 Progetto experior Per prima cosa è avvenuta una progettazione attraverso un progetto pilota, poche risorse coinvolte ossia financial e marketinf per pochi mesi. Le risorse erano plurilocalizzate. Lo smart working è una possibilità di lavoro con modalità diverse, è un’opportunità ma non un obbligo. Può essere svolto in un luogo diverso dalla sede aziendale, non in condizione di movimento. Il lavoratore deve garantire il mantenimento del medesimo impegno professionale che avrebbe svolto nel luogo di lavoro. Nel 2019, non era necessario lavorare in smart working ma l’imprenditore ha voluto buttarsi. Il dipendente doveva accettare, si parte con 1/2 giorni alla settimana e non utilizzo parziale (o si va a lavorare o si lavora da casa). 8 ore lavorative con pausa pranzo obbligatoria, no straordinari o orari notturni. Il dipendente doveva chiedere il preavviso almeno una settimana prima e ogni giorno deve essere autorizzato dal responsabile. Bisognava dare evidenza di essere in smart working e in outlook segnare nel calendario lo status. Avvenuti dei costi per l’acquisto dei materiali informatici. Il covid ha costretto a modificare la metodologia di lavoro e modificare prima del necessario consente di essere competitivi (anticipare il cambiamento). I fattori che ora vanno ad influenzare sono: inclusività (persona con disabilità) e carenza del mercato del lavoro. 28/03/2024 Di cosa si occupa il diritto del lavoro? Il diritto del lavoro si occupa di regolamentare il rapporto di lavoro, al centro di cui c’è una persona in carne e ossa, con una famiglia alle spalle, un vissuto.. Cosa si intende per «lavoro»? Esiste un solo concetto di lavoro? Per lavoro si intende un’attività umana che può essere subordinata o autonoma. Il lavoro non è una merce perchè non è un oggetto, ma coinvolge direttamente la persona. La relazione tra imprenditore (“el paron” in Veneto) e lavoratore è stata a lungo basata sul conflitto. Oggi è molto più frequente l’idea che sia necessario operare assieme per costruire un mercato del lavoro più efficiente e meglio funzionante, evitando le lotte tra impresa e lavoratori. Esistono ancora dei momenti di conflitto, che coinvolgono processi e tribunali, ma si cerca in genere di perseguire gli interessi comuni alle due parti, instaurando un circolo virtuoso. Quindi, per ‘’lavoro’’ si intende il lavoro subordinato (art.2094) e ss c.c. è ‘’lavorare per contro altrui. Questa tipologia di lavoro necessita di una base di tutele. Rapporto tra datore di lavoro/impresa (ci sono datori di lavoro non impresa come per es. lo stato. Anche un’associazione sportiva può avere dei dipendenti, anche uno studio professionale) e il lavoratore subordinato. Il diritto del lavoro è un ufficio normativo. L’ordinamento giuridico tutela i lavoratori subordinati perché è la parte contrattualmente e non solo più debole. Perché e come nasce? Perché si impone come disciplina autonoma dal diritto civile? Le rationes originarie del diritto del lavoro sono oggi le medesime? ‘’il lavoro non è una merce’’ e con questo vogliamo dire che il contratto di lavoro riguarda un lavoratore, che solitamente si trova in una posizione di debolezza sostanziale. Il diritto del lavoro è un diritto speciale e diverso rispetto al diritto civile. Il diritto privato regola i rapporti tra parti contrattuali che l’ordinamento pone sullo stesso piano. Mentre nel diritto del lavoro l’ordinamento statale interviene integrando il rapporto tra le parti che verrebbe altrimenti lasciato al libero mercato attraverso un insieme normativo e di grande rilievo. Col diritto del lavoro si entra nella logica protettistica: in un contratto, sono le parti che determinano le condizioni dello stesso, va da sé che se una parte è molto più forte dell’altra, essa potrebbe avvantaggiarsene anche nella regolazione del rapporto giuridico. (infatti solitamente il lavoratore subordinato è debole socio economicamente, non solo contrattualmente). Per evitare situazioni di asimmetria tra le parti, si impone una forma di tutela del lavoratore subordinato, in quanto soggetto debole (si vuole evitare che la parte debole si muova in un contesto di concorrenza al ribasso). Il diritto del lavoro si afferma come linea di demarcazione rispetto ai diritti della parte debole e supera quindi la caratteristica del diritto privato. Non è una situazione giuridica ma è una questione sociale, economica, psicologica. È un diritto che ha come riferimento la persona e ha a che fare con l’essere e non con l’avere. Le organizzazioni sindacali possono agire contro i datori di lavoro e sono organizzazioni anche politiche e tutelano anche i pensionati oltre che i lavoratori subordinati e i cittadini. La corte costituzionale ha riconosciuto valenza di istituzione politica. Dialogano con il governo sulla politica economica finanziaria, riforma cassazione e del mercato del lavoro. Dignità è valore del lavoro. Il lavoro nobilita l’uomo ma lo nobilita perché nel lavoro si esplicita la dignità di una persona. La dignità si rifà al rispetto delle regole del diritto del lavoro. Persona e dignità è il diritto del lavoro tutela la dignità del lavoratore e il lavoratore stesso. Il diritto del lavoro risulta tradizionalmente ripartito scientificamente in: ▪ Diritto del rapporto di lavoro subordinato (regole del contratto e del rapporto di lavoro subordinato) ▪ Diritto sindacale (regole del fenomeno sindacale): il fenomeno sindacale e costituito dal rapporto tra le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni degli imprenditori, fenomeno che porta alla stipulazione dei contratti collettivi. ▪ Diritto del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: per rispondere alle richieste dell’Unione Europea, si decise che dovesse essere riformata anche la disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ▪ Diritto della previdenza sociale: riguarda il diritto di godere di un trattamento pensionistico una volta persa la capacità lavorativa, ma riguarda anche i diversi trattamenti previdenziali collegati allo svolgimento attuale o passato di un’attività lavorativa. ▪ Diritto amministrativo del lavoro: regole attraverso cui alcuni enti pubblici svolgono la funzione di individuare e sanzionare le forme di ‘’lavoro irregolare’’. ▪ Diritto processuale del lavoro: si pongono le regole del processo di lavoro, formato dai principi della: oralità, concentrazione e speditezza. Cioè e stato estero anche ai lavoratori parasubordinati e ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Le origini del diritto del lavoro La rivoluzione industriale Il diritto del lavoro si è sviluppato in coincidenza con una serie di fattori storici ed economici: in primis la rivoluzione Industriale, ove si afferma l’industria moderna è prima dell’industria c’era l’artigianato. L’artigiano spesso aveva lo stagista, l’apprendista. Quando nasce il sistema industriale e aumenta la produzione con conseguente riduzione dei costi l’artigiano non serve più. L’artigiano nel frattempo diventa lavoratore subordinato. Con l’industria moderna si affermano forme di liberalismo e liberismo economico che portano l’ordinamento statale ad affermare un mero principio di uguaglianza formale tra i cittadini. In questo contesto continuava ad esistere però un conflitto tra capitale e lavoro. Agli inizi del 900 nascono anche i sindacati, in veste di ‘’coalizioni spontanee’’ di lavoratori volte a fronteggiare il potere contrattuale del datore di lavoro che era libero e sarà libero fino al 1970. Fino al 1970 il datore di lavoro e le imprese discriminavano, assoggettavano i lavoratori. La nascita delle organizzazioni sindacali si rivela invece un elemento positivo per le imprese, perché rappresentano degli interlocutori affidabili e stabili. Anche il contratto di lavoro subordinato nasce agli inizi 900 perché precedentemente le prestazioni lavorative, venivano ricondotte alla locazione o vendita di opere (c.d. energie lavorative): erano artigiani e lavoratori autonomi, o locavano o vendevano le loro opere. il datore di lavoro era chiamato il padrone. - Fonti dell’Unione Europea - Fonti interne (diritto nazionale) FONTI INTERNAZIONALI Art. 35 Costituzione sul recepimento delle Convenzioni internazionali≪La Repubblica […] promuove e favorire gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro≫ ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) Dichiarazione universale dei diritto dell’ uomo- 1948 è art. 23≪1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. 2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. 3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale. 4. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.» Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali – 1966 Gli Stati firmatari si impegnano a rispettare i diritti: • al lavoro liberamente scelto • alla formazione professionale • a giuste condizioni di lavoro • alla retribuzione, pari, equa e sufficiente • alla sicurezza e salute nel luogo di lavoro • al riposo e a ferie retribuite • a costituire sindacati • a svolgere attività sindacale e di contrattazione OIL: L’organizzazione internazionale del lavoro Istituita con il trattato di Versailles del 1919 come strumento per la promozione della giustizia sociale e in particolare di standard minimi di trattamento dei lavoratori su scala planetaria. Oggi agenzia ≪specializzata≫ ONU FUNZIONI ▪ Assistenza tecnica agli stati nelle materie di propria competenza ▪ Promozione di convezioni internazionali ▪ Emanazione di raccomandazioni Dichiarazione sui ≪principi e diritti fondamentali del lavoro≫ 1998 ▪ Tutti gli Stati membri, per il solo fatto della loro appartenenza all’Organizzazione, sono vincolati all’applicazione dei seguenti ▪ quattro principi fondamentali: • libertà di associazione sindacale e riconoscimento dell’autonomia collettiva • eliminazione di qualsiasi forma di lavoro forzato; • eliminazione del lavoro infantile; • eliminazione delle discriminazioni in materia di accesso al lavoro per ragioni di razza, sesso, religione, opinione politica, origine nazionale o sociale. Gli obbiettivi del diritto internazionale sono quelli di evitare che la nostra impresa decida di mettere la ‘’tenda’’ dove ci sono meno diritti sociali. Molto spesso si va a produrre in paesi sottosviluppati perché la MOD costa meno. L’impresa si muove anche in termini di convenienza regolativa. Se io non facessi impresa, non avrei neanche il lavoro. Il diritto del lavoro internazionale mira ad evitare questi fenomeni. Lo Stato che non recepisce le Convenzioni non e soggetto a sanzioni ->SOFT LAW CONSIGLIO D’EUROPA Istituito a Londra nel 1949 FINALITÀ: «Realizzare una unione più stretta tra i suoi membri per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che sono il loro patrimonio comune e di facilitarne il progresso economico e sociale» CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI (CEDU) Roma 1950 …tra i diritti civili, qualche riferimento al lavoro… art. 4 - Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato «1. Nessuno può essere tenuto in condizione di schiavitù o di servitù. 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio [..]» Art. 11 - Libertà di riunione e di associazione «Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi […]» CARTA SOCIALE EUROPEA Torino 1961 - Nuovo testo 1996 …a completamento della CEDU sul piano dei diritti di carattere economico e sociale… • Art. 1. Diritto al lavoro • Art. 5. Diritti sindacali • Art. 6. Diritto di negoziazione collettiva • Art. 7. Diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela • Art. 12. Diritto alla sicurezza sociale • Art. 13 Diritto all’ assistenza sociale e medica • Art. 16. Diritto della famiglia ad una tutela sociale, giuridica ed economica • Art. 19. Diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla protezione e all’ assistenza • Art. 20. Diritto alla parità di opportunità e di trattamento in materia di lavoro e di professione senza discriminazioni basate sul sesso FONTI DELL’UNIONE EUROPEA FONTI PRIMARIE ▪ Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea ▪ Trattato istitutivo dell’Unione Europea ▪ Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) CARATTERISTICHE ▪ efficacia immediata e diretta rispetto al diritto dei Paesi terzi ▪ sovra-ordinazione rispetto alle altre fonti dell’Unione Europea FONTI DERIVATE Atti normativi fondati sui Trattati ed emanati dalle istituzioni Regolamenti: Direttamente applicabili, senza misure di attuazione, agli stati membri Decisioni: Strumento giuridico di cui dispongono le istituzioni europee per attuare le politiche europee. Atto obbligatorio che può essere di portata generale o indirizzata a un destinatario preciso. Direttive → impongono un risultato: il lavoro a termine non deve diventare precarietà. Se la direttiva dice che i contratti a termine non possono durare più di 36 mesi (perché altrimenti diventa precarietà), lo stato lo deve fare. • Le direttive sono obbligatorie per gli Stati membri • Gli Stati sono liberi di scegliere gli strumenti di diritto interno per la loro attuazione • Non è necessaria una trasposizione letterale della direttiva, quanto il raggiungimento dell’obiettivo CONTRATTO COLLETTIVO EUROPEO fonte sui generis: le organizzazioni sindacali possono stipulare degli accordi, nelle materie di competenze comunitaria, ma la loro efficacia è sottoposta al recepimento degli stessi. ▪ Accordo Libero ▪ Accordo Quadro ( art. 154 e 155 TFUE) LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA (non ci dice quanto deve essere la retribuzione) ▪ Creata nel 1952, ha il compito di assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e applicazione dei trattati ▪ La Corte di Giustizia si pronuncia conformemente ai Trattati: a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un’istituzione o da una persona fisica o giuridica (RICORSO DIRETTO) b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni (RICORSO IN VIA PREGIUDIZIALE) c) negli altri casi previsti dai trattati. Le competenze dell’Unione Europea Articolo 5 TUE: « La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione[…]. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti» Competenza: Possibilità per l’Unione di imporre proprie regole agli Stati membri tramite regolamenti e direttive Quali sono le competenze dell’Unione in materia di lavoro? ...inizialmente circoscritte… • libera circolazione dei lavoratori (art. 39 TCE) • istituzione e funzionamento del Fondo Sociale europeo (art. 123 TCE) • formazione professionale (art. 150 TCE) • parità retributiva tra uomo e donna (art. 141 TCE) Notevole estensione delle competenze con Trattato di Maastricht 1991 e Trattato di Amsterdam 1997 Art. 153 TFUE: l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori: ▪ miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori; condizioni di lavoro; ▪ sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori; ▪ protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro; ▪ informazione e consultazione dei lavoratori; ▪ rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, ▪ condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione ▪ integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro ▪ parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro ▪ lotta contro l'esclusione sociale; ▪ modernizzazione dei regimi di protezione sociale Ma l’estensione quantitativa delle materie di competenza è accompagnata da una limitazione «qualitativa» Nelle materie indicate, l’Unione ha competenza concorrente, dunque esercizio limitato dal rispetto di: (Art. 5 TUE) ▪ principio di sussidiarietà verticale ▪ principio di proporzionalità ▪ principio di efficienza NOTA BENE! : Sono in ogni caso escluse le competenze dell’Unione in materia di: ▪ Retribuzione ▪ Diritto di associazione ▪ Diritto di sciopero ▪ Diritto di serrata Con il Trattato di Lisbona Art. 6 TUE Alla carta di Nizza è riconosciuto lo stesso valore giuridico dei trattati. I diritti fondamentali trovano una legittimazione come fonte primaria. Tra i diritti fondamentali: Art. 28 - Diritto di negoziazione e di azioni collettive. I lavoratori e i ▪ il sindacato si intendeva obbligatoriamente rappresentativo di tutti i lavoratori rientranti nella categoria ▪ era impedito ai lavoratori di associarsi in altre forme Dunque, si supera la negazione della libertà sindacale Libertà sindacale: pluralismo sindacale ▪ Articolo 39 Cost. (libertà sindacale) e articolo 18 Cost. (libertà di associazione) ▪ L’uso del termine organizzazione – in luogo di quello di associazione – implica una nozione più ampia del fenomeno sindacale ▪ Esso consente di includere nell’ambito della protezione costituzionale forme di organizzazione e coalizione sindacale diverse dalle associazioni Libertà di organizzazione sindacale come garanzia di pluralismo Libertà di: a) costituire associazioni sindacali b) aderire ad associazioni sindacali Libertà da: a) dallo Stato, che non può interferire con l’azione dei sindacati b) da vincoli e forme di imposizione (es. libertà di scegliere le aree di intervento e le modalità) I piani della libertà sindacale – I soggetti Lo Stato -> divieto di interferenza; divieto di favorire un’organizzazione rispetto ad altre Il datore di lavoro -> Lo Statuto dei Lavoratori: divieto di discriminazioni basate sull’adesione ad organizzazioni sindacale, sull’esercizio di attività sindacale; divieto di imporre l’adesione ad un sindacato La concezione attiva del principio di libertà sindacale ▪ Nella concezione liberale classica, la libertà associativa garantisce una tutela solo nei confronti di ingerenze esterne ▪ La concezione attiva del principio di libertà sindacale (art. 39 Cost. e art. 3, comma 2, Cost.) implica non solo la garanzia di non ingerenza, ma anche un intervento promozionale e di sostegno Lo Statuto dei Lavoratori ▪ Titoli II e III: le misure di garanzia e di sostegno della libertà e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro La legislazione “promozionale” del sindacato nell’impresa come attuazione del principio costituzionale di libertà sindacale Titolo III: diritti sindacali in azienda (vedi infra) ▪ Una norma chiave: articolo 14 Statuto “Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro” Garantisce e rende effettiva la libertà sindacale nei luoghi di lavoro e nel rapporto di lavoro nei confronti del datore di lavoro Libertà sindacale positiva: libertà per i singoli lavoratori di promuovere, costituire, aderire ad una associazione sindacale Libertà sindacale negativa: libertà per i singoli lavoratori di non svolgere alcuna attività sindacale e di non aderire ad una associazione sindacale (al contrario nell’esperienza anglosassone closed shop e union shop) La libertà sindacale degli imprenditori Due tesi: 1) Rientra nell’art. 39 Cost. 2) È espressione dell’art. 18 Cost. (libertà di associazione) e dell’art. 41 Cost. (libertà di iniziativa economica privata) Le organizzazioni dei lavoratori e delle imprese Il sindacato Art. 39 Costituzione, commi 2-3-4 Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Inattuazione dell’articolo 39. Di conseguenza: ▪ sindacato come associazione non riconosciuta ▪ no personalità giuridica ▪ autonomia patrimoniale imperfetta Perchè è stato attuato solo il comma 1 dell’art. 39 Cost? I commi 2, 3 e 4 (richiesta di registrazione del sindacato presso uffici locali o centrali + ordinamento interno a base democratica + personalità giuridica) ricordavano troppo il recente passato corporativo. I sindacati, avendo ancora in mente le limitazioni imposte loro nel ventennio fascista, respingono ogni intromissione dello Stato. Tali commi non sono attuati, ma impediscono la formazione di norme contrastanti con tali commi (sarebbero incostituzionali). L’inattuazione dell’art. 39 ha portato a istituire il sindacato come associazione non riconosciuta, che non ha personalità giuridica e ha autonomia patrimoniale imperfetta. Le principali sigle sindacali Per i lavoratori: CGIL, CISL, UIL (rispecchiano la diversa afferenza politica) Per i datori di lavoro: CONFINDUSTRIA, CONFCOMMERCIO, CONFAGRICOLTURA (distinzione per aree e non politica) L’affermazione dei sindacati c.d. autonomi nella p.a. (es. scuola, sanità, enti locali) Diffusione dovuta alla natura del mercato del lavoro del settore, elevata presenza di forza lavoro professionale e diffusione di posizioni al alto potere vulnerante (sciopero può compromettere il funzionamento dei servizi) La struttura delle Confederazioni Struttura verticale (raggruppamento per settore o categoria di appartenenza dell’impresa) ▪ I grandi sindacati in Italia hanno una struttura confederale, sono CONFEDERAZIONI che riuniscono a livello nazionale le FEDERAZIONI, associazioni nazionali delle diverse categorie merceologiche. ▪ I sindacati nazionali di categoria riuniscono al proprio interno i sindacati regionali, e questi a loro volta riuniscono i sindacati provinciali di una stessa categoria. Struttura orizzontale (raggruppamento per ambito geografico) ▪ Ogni Confederazione consta anche di una struttura intercategoriale territoriale. Ogni livello territoriale raccoglie le corrispondenti strutture territoriali delle categorie. La rappresentanza nei luoghi di lavoro Per rendere effettivo il principio di libertà sindacale non è sufficiente astenersi da azioni lesive della libertà sindacale, ma sono necessarie azioni promozionali e di sostegno (concezione attiva della libertà sindacale) Lo statuto dei diritti dei lavoratori: c.d. legislazione di sostegno o premiale In particolare: Titolo III - Dell’attività sindacale Art. 19. Stat. Lav. Assicura al sindacato la presenza nelle imprese realizzando gli obiettivi politico-sindacali dello Statuto. La nozione di RSA non identifica un modello definito Rapporto con organismi di vario genere già presenti nella realtà industriale Quale forma di rappresentanza nei luoghi di lavoro? MODELLO A CANALE DOPPIO (FRANCIA, GERMANIA) Coesistono due organismi, con natura e funzioni distinte: ▪ rappresentanza elettiva dei lavoratori e con poteri partecipativi ▪ rappresentanza associativa del sindacato con poteri negoziali MODELLO A CANALE UNICO (ITALIA) Un unico organismo ha la rappresentanza associativa e la rappresentanza elettiva coniugando in sé ogni funzione È importante sottolineare la diversità fra: ▪ Rappresentanza: Potere di alcuni soggetti, cui viene conferita una procura, di agire in nome e per conto di altri soggetti. ▪ Rappresentatività: Capacità dell’organizzazione sindacale di rappresentare gli interessi diffusi della categoria di lavoratori. Si prescinde dal conferimento di un potere di rappresentanza. Rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A.) – art. 19 Stat. Lav. Il testo originario dell’art. 19 Stat. Lav. La lettera a): associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il filtro selettivo della rappresentatività sindacale la formula del sindacato maggiormente rappresentativo. Rappresentatività presunta: il favore per le confederazioni storiche ( CGIL-CISL-UIL) Sindacato maggiormente rappresentativo: Criteri giurisprudenziali Criteri quantitativi: gli iscritti FUNZIONI ▪ Titolari dei diritti del Titolo III dello Statuto dei Lavoratori ▪ Contitolari, con le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale, della contrattazione aziendale LE FINALITÀ DEL NUOVO MODELLO ▪ verificare la rappresentatività dei rappresentanti aziendali ▪ garantire un coordinamento tra i soggetti dell’azione contrattuale centrale e i soggetti dell’azione contrattuale decentrata La tecnica: legittimazione elettiva e tecnica del «terzo riservato» Organismo che è al contempo espressione della collettività dei lavoratori e delle associazioni firmatarie del CCNL La composizione delle RSU ▪ 2/3 dei posti nelle R.S.U. sono assegnati proporzionalmente ai voti ricevuti da ciascuna lista ▪ 1/3 è riservato ai soggetti firmatari del CCNL applicato nell’azienda (terzo riservato) ▪ Perché? ▪ In ragione della necessità di coordinamento tra i soggetti dell’azione contrattuale centrale e i soggetti della azione contrattuale decentrata ▪ Mantenimento del tradizionale ruolo delle principali Confederazioni Accordo sulle RSU (1993) e Riforma delle RSA (1995) La coesistenza delle «due riforme» dell’art. 19 Stat. Lav. Accordo 1993, clausola 8: « Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, rinunciano formalmente a costituire RSA» Superamento della possibile coesistenza della RSU e RSA, ma solo per i firmatari degli accordi interconfederali. Accordo interconfederale 10 gennaio 2014: Superamento del terzo riservato e tutti i componenti delle RSU sono scelti mediante elezioni E le RSA? La loro rilevanza sembrava dover diminuire ma non tutti i datori di lavoro sono iscritti ai sindacati firmatari degli Accordi Interconfederali. Il caso Fiat e l’approdo della Corte Costituzionale con la sentenza 231/2013 ▪ FIOM – CIGL era l’organizzazione sindacale rappresentativa in FIAT del maggior numero di lavoratori ▪ All’esito di una complessa vicenda la FIOM non aveva sottoscritto il contratto collettivo applicato ▪ In base all’art. 19 St. Lav. post referendario era, dunque, escluso il diritto di costituire RSA, nonostante la rappresentatività effettiva ▪ Scollamento tra rappresentatività presunta (la firma del contratto applicato) e la rappresentatività effettiva ▪ Trib. Milano 3.4.2012 e Trib. Lecce 12.4.2012: il tenore letterale dell’art. 19 S.L. induce ad escludere la sussistenza del diritto di Fiom-Cgil a costituire la propria RSA ai sensi dell’art. 19 S.L., in quanto «non firmatario», ed a prescindere dalla sua effettività rappresentatività, elemento non più dirimente post-1995 ▪ Trib. Napoli 13 aprile 2012 e Trib. Bologna 27 marzo 2012: un’interpretazione «adeguatrice» dell’art. 19 S.L. induce ad assimilare, ai fini del riconoscimento del diritto di costituire la RSA ai sensi dell’art. 19 S.L., il sindacato «firmatario» al sindacato che «abbia preso attivamente parte alla trattative per la stipulazione del contratto collettivo applicato», non dovendosi ritenere decisiva l’effettiva «materialità della sottoscrizione» ▪ Tribunale di Modena 4 giugno 2012: questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 S.L. per l’irragionevolezza del criterio della stipulazione del contratto collettivo quale unica chiave di accesso all’area del sostegno legislativo, essendo tale criterio divenuto, nell’attuale contesto di disunità sindacale, lo strumento giuridico per l’esclusione dal godimento dei diritti sindacali di un’associazione, «pur indubbiamente rappresentativa» ed attivamente partecipante alle negoziazioni, non firmataria del contratto collettivo, all’esito della trattativa, in quanto dissenziente. Corte Cost. 23 luglio 2013, n. 231 ▪ Le pronunce che avevano escluso l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 S.L., (anche) nella versione post-referendaria, si riferivano ad un contesto caratterizzato dall’unità di azione sindacale ▪ Il contesto attuale è caratterizzato dalla rottura dell’unità sindacale e da una situazione di crisi ▪ Cambia il ruolo del sindacato: non più rivendicare e negoziare collettivamente nuovi diritti, ma resistere (non più collettivamente) alla perdita di diritti ▪ Il criterio legale deve essere aggiornato ▪ La forza del sindacato può essere dimostrata dalla capacità di resistere e, dunque, di non firmare un accordo ritenuto non adeguato alla tutela degli interessi dei propri iscritti ▪ La Corte esclude, per ragioni di carattere letterale, di poter leggere, attraverso una pronuncia interpretativa/adeguatrice, nel riferimento dell’art. 19 al sindacato «firmatario», l’intenzione di includere anche il sindacato che, pur avendo preso parte attivamente alle trattative, si fosse rifiutato di addivenire alla stipulazione del contratto; ▪ Alla stessa soluzione di fatto giunge, mediante una pronuncia additiva, basata sulla «incostituzionalità sopravvenuta» dell’art. 19 S.L., per effetto dell’eterogenesi dei fini generata dalla rottura dell’unità sindacale sul criterio selettivo legale, tale da lasciare spazio ad una eventuale «conventio ad excludendum» tra (alcuni) sindacati ed i datori di lavoro rispetto al sindacato dissenziente, ma così rappresentativo «da non potersene giustificare l’esclusione dalle trattative». ▪ La Corte conclude con la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 19, comma 1, lett. b) S.L. nella parte in cui «non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda». I nodi ancora irrisolti: ▪ Quale è o quale sarebbe il collegamento tra un’attiva partecipazione alle trattative e l’effettiva rappresentatività? ▪ Se la negoziazione non avviene mai, o se semplicemente il contratto collettivo non viene stipulato, nessuno ha diritto a costituire la RSA, neanche un sindacato altamente rappresentativo (e fortemente attivo in trattative mai «andate a buon fine»)? ▪ Cosa si intende per «attiva partecipazione alle trattative»? E chi non viene «invitato» alla trattativa? I diritti sindacali in azienda Titolari dei diritti: RSA e RSU Diritto di assemblea (art. 20) ▪ Diritto di riunirsi nell’unità produttiva in cui i lavoratori prestano la loro opera ▪ Materie di interesse sindacale o del lavoro ▪ Nell’orario di lavoro: retribuiti - limite massimo 10 ore all’anno ▪ Al di fuori dell’orario di lavoro: senza limite di ore ▪ Possono partecipare tutti i lavoratori, sindacalizzati o meno. Anche i lavoratori scioperanti o in cassa integrazione ▪ Non il datore di lavoro salvo invito ▪ I dirigenti esterni del sindacato della RSA previo preavviso al datore di lavoro ▪ Condizioni migliori possono essere previste dalla contrattazione collettiva Diritto di referendum (art. 21) ▪ Referendum, a partecipazione generale o per categoria, su materie inerenti all’attività sindacale ▪ Possono partecipare tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata ▪ Fuori dell'orario di lavoro ▪ Ulteriori modalità possono essere previste dalla contrattazione collettiva Diritto ai permessi sindacali retribuiti e non (art. 23 e 24) ▪ I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. ▪ I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno. Diritto ad un locale per le rappresentanze sindacali (art. 27) ▪ Obbligo del datore di lavoro di mettere permanentemente a disposizione delle RSA un locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa ▪ Unità produttive con almeno 200 dipendenti ▪ Sotto i 200 dipendenti solo obbligo di mettere a disposizione un locale per le riunioni Il divieto di sindacati di comodo Art. 17 Statuto dei lavoratori:
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