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Procedimento Legislativo e Iniziativa Legislativa in Italia: Ruolo e Procedura, Appunti di Diritto Costituzionale

Il procedimento legislativo in Italia, con particolare riguardo all'iniziativa legislativa. Il testo tratta dei soggetti che possono presentare progetti di legge, delle procedure per l'esame e l'approvazione, e del ruolo del Governo e del Presidente della Repubblica. Il documento illustra anche le differenze tra l'iniziativa governativa e parlamentare, e le procedure abbreviate per progetti dichiarati urgenti.

Tipologia: Appunti

2014/2015

Caricato il 23/04/2015

francesc41987
francesc41987 🇮🇹

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Scarica Procedimento Legislativo e Iniziativa Legislativa in Italia: Ruolo e Procedura e più Appunti in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! Il procedimento legislativo Il procedimento è una serie coordinata di atti rivolti ad uno stesso risultato finale: il risultato del procedimento legislativo è la legge formale. Gli atti di cui si compone il procedimento legislativo sono: -l'iniziativa legislativa; -la deliberazione legislativa delle Camere; -la promulgazione Ognuno di questi atti è il prodotto di un subprocedimento, o "fase" del procedimento principale. L'iniziativa legislativa L'iniziativa legislativa consiste nella presentazione di un progetto di legge ad una Camera. Nel linguaggio tecnico -mutuato dal regolamento della Camera dei deputati- i progetti di legge si chiamano disegni di legge se presentati dal Governo o proposte di legge negli altri casi (ma l'uso dei termini non è tassativo: il regolamento del Senato, per esempio, usa una terminologia diversa. tutti sono disegni di legge, salvo le iniziative popolari che si chiamano "proposte"). In ogni caso, un progetto di legge consta di due parti: -il testo dell'articolato che il proponente sottopone all'esame della Camera, nella speranza che venga trasformato in legge; -la relazione che accompagna l'articolato e che ne illustra gli scopi e le caratteristiche. L'iniziativa legislativa è riservata ad alcuni soggetti tassativamente indicati dalla Costituzione (o da altre leggi costituzionali, cui rinvia anche l'art. 71, comma I, Cost.). a) Iniziativa governativa: il Governo (art. 71, comma I, Cost.) è l'unico soggetto che ha potere di iniziativa su tutte le materie: su alcune materie (che rientrano tra quelle coperte da riserva di legge formale) l'iniziativa legislativa è anzi riservata al Governo. I casi sono espressamente indicati dalla Costituzionale (art. 81, art. 72, comma II), che anzi pone un obbligo di iniziativa a carico del Governo (iniziativa doverosa o vincolante). Per i trattati internazionali, invece, non si può parlare di un'iniziativa riservata (e tantomeno doverosa) del Governo, anche se è difficile immaginare che altri soggetti possano compiere tutte le procedure diplomatiche necessarie alla stipula di un trattato internazionale. La formazione del disegno di legge è organizzata anch'essa in un procedimento: vi è l'iniziativa di uno o più ministri, la deliberazione del Consiglio dei Ministri, e l'autorizzazione del Presidente della Repubblica, il procedimento culmina con la presentazione alla Camera. A quale Camera presentare il disegno di legge è una scelta che spetta al Governo, che si regola secondo ragioni di opportunità politica. Però è invalsa la prassi di iniziare il procedimento relativo ad alcune leggi ricorrenti, in particolare quelle relative al bilancio, una anno davanti ad una Camera, il successivo davanti all'altra. Questa prassi dell'alternanza, motivata con richiamo a regole di correttezza, vale anche per altri procedimenti, come quello relativo al voto di fiducia; essa ha come risultato di rafforzare il principio del "bicameralismo perfetto". b) Iniziativa parlamentare: ogni deputato e ogni senatore può presentare progetti di legge alla Camera cui appartiene, salvo ovviamente per le materie in cui l'iniziativa è riservata al Governo. Nella prassi è frequente che le proposte siano collettive, siano cioè sottoscritte da più parlamentari (spesso dai capi dei diversi gruppi parlamentari). c) Iniziativa popolare: l'art. 71, comma II, Cost. prevede che il progetto di legge possa essere proposto da parte di 50.000 elettori. Questa disposizione è rimasta disapplicata sino all'entrata in vigore della legge 352/1970 che disciplina il meccanismo della richiesta e della raccolta delle firme (che va effettuata entro sei mesi). Non vi sono limiti all'iniziativa popolare, salve sempre le materie riservate all'iniziativa governativa. d) Iniziativa regionale: L'art. 121, comma II, Cost. riconosce ai Consigli regionali (assemblee elettive delle Regioni), il potere di presentare progetti di legge alle Camere. Per questa iniziativa non è indicato alcun limite particolare. Le analoghe norme degli Statuti speciali ricollegano invece l'iniziativa delle rispettive Regioni all'"interesse regionale": tale clausola però, che certo non equivale a dire che l'iniziativa regionale è limitata alle materie su cui le Regioni hanno competenza legislativa propria, è talmente elastica da non potere costituire un vero e proprio limite "di materia" all'iniziativa regionale. e) Iniziativa del CNEL: al CNEL l'art. 99 Cost. attribuisce l'iniziativa legislativa senza stabilire dei limiti: questi erano invece fissati con grande abbondanza dalla legge istitutiva. Ma dopo la modifica di quest'ultima (a seguito della legge 936/1986), l'iniziativa legislativa del CNEL non ha più limiti normativi. Benché diversi siano i soggetti che possono proporre le leggi, è chiaro che il perso dell'iniziativa è molto diverso. Del tutto marginale è l'iniziativa popolare, delle Regioni e del CNEL , mentre la stragrande parte dei progetti sono di iniziativa governativa e parlamentare. E' evidente che, il Governo, disponendo della maggioranza nelle Camere, avrà più facilmente successo e influirà notevolmente sul successo o sul fallimento delle proposte presentare da altri soggetti. Molto numerose sono, inoltre, le iniziative dei parlamentari, poiché la presentazione di progetti di legge è lo strumento più rilevante con cui il parlamentare può dimostrare ai suoi elettori di esseri preso carico dei loro interessi e di essere un efficiente interprete dell'opinione pubblica. D'altra parte, in Italia, alcune delle più importanti leggi approvate nel campo dei diritti civili (per esempio, le leggi sul divorzio, l'aborto, l'obiezione di coscienza, il referendum, la riforma del diritto di famiglia, ecc.) sono state promosse dall'iniziativa parlamentare: tanto più l'argomento è lontano dall'indirizzo politico-economico del Governo, tanto più l'iniziativa parlamentare assume un peso determinante. L'iniziativa legislativa non crea mai un obbligo per la Camera di deliberare. Il progetto di legge presentato è stampato e distribuito ai membri della Camera, a cui il presidente dà notizia: ma che la sua discussione sia inserita nei programmi di lavoro della Camera dipende dalla valutazione politica della Conferenza dei capigruppo, cui setta il potere di selezionale gli argomenti da trattare. L'approvazione delle leggi L'art. 72, comma I, Cost. vieta che un progetto di legge sia discusso direttamente dalla Camera: prima deve essere esaminato dalla commissione parlamentare competente. Ma le funzioni che la commissione è chiamata a svolgere sono diverse a seconda della "sede" in cui è chiamata ad esaminare il progetto: in relazione alla diversa "sede" in cui lavora la commissione, diverse sono anche le funzioni che è chiamata a svolgere l'assemblea (detta anche "aula"). In relazione alle diverse funzioni che svolgono la commissione e l'aula, si distinguono tre procedimenti principali: a) Procedimento ordinario (per commissione referente): spetta al presidente della Camera individuare la commissione competente per materia (e risolvere gli eventuali conflitti di competenza tra le commissioni), salvo, ma solo nella Camera dei deputati, la possibilità che un presidente di gruppo o 10 deputati propongano un'assegnazione diversa, provocando un voto dell'aula. Il presidente della commissione o un relatore da lui incaricato (che potrà essere anche il presentatore del progetto) espone le linee generali della proposta di legge, provocando una discussione generale su di essa. Si passa poi alla discussione articolo per articolo e alla votazione degli eventuali emendamenti. In questa fase si può procedere alla nomina di un comitato ristretto per una migliore formulazione dell'articolato o per elaborare un testo che superi i contrasti tra le diverse componenti politiche: spesso il comitato ristretto ha il compito di riunire in un unico esame più progetti di legge che hanno provenienza diversa ma il medesimo oggetto). Alla fine il testo viene approvato assieme a una relazione finale, nella quale vengono esposti l'attività svolta e gli orientamenti emersi durante i lavori;
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