Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

appunti sul processo esecutivo, Appunti di Diritto Processuale Civile

appunti sul processo esecutivo presi da un seminario

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 18/01/2020

martaffio
martaffio 🇮🇹

3 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica appunti sul processo esecutivo e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Seminari procedura civile – PROCESSO ESECUTIVO Caratteri dell'esecuzione forzata: -i TITOLI ESECUTIVI posso avere natura giudiziaria (se derivano da una sentenza di condanna) o extragiudiziaria (in tal caso siamo in presenza di titoli di credito,esigibili, certi, liquidi, di atti pubblici, di scritture private autenticate) -è un procedimento in cui vige il principio dell'oralità -il 1° atto è il pignoramento L'esecuzione forzata si fonda sugli articoli del Codice Civile n: -2740: Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità sono ammesse solo nei casi stabiliti dalla legge -2471: che trattando della espropriazione della partecipazione, affronta la disciplina del pignoramento All'interno della procedura esecutiva i CREDITORI si dividono in: -procedenti -intervenuti, che si aggiungono a quello procedente (infatti il pignoramento si può distinguere in originario e successivo, in quest'ultimo rientrano i creditori intervenuti) NB: ma è il creditore procedente che anticipa le somme per eseguire il processo non i creditori intervenuti oppure i creditori possono distinguersi in: -minuti di titolo esecutivo -non muniti di titolo esecutivo (procedura di accantonamento: con cui il giudice consente ai creditori privi di titolo esecutivo di ottenerlo) oppure in: -privilegiati: creditori che vengono soddisfatti prima degli altri per diritto di prelazione (con cui si parla dei cd crediti garantiti) -chirografari: creditori che non godono del diritto di prelazione, dunque saranno soddisfatti successivamente ai creditori privilegiati NB: queste categorie di creditori possono anche coincidere, infatti ad esempio un creditore chirografaro può essere sia munito di titolo esecutivo che non munito CUMULO DEI MEZZI DI ESPROPRIAZIONE (483): consiste nella possibilità del creditore di colpire contemporaneamente più beni del patrimonio del debitore utilizzando diversi tipi di esecuzione e compiendo diversi tipi di espropriazione. Ma, a seguito di opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, può limitare l'espropriazione ad un solo bene scelto dal creditore o, in mancanza, dal giudice stesso Con l'opposizione il debitore chiede al giudice di valutare tutti i processi di esecuzione a suo carico promossi dallo stesso creditore. Infatti non si tratta né di opposizione agli atti esecutivi, né di opposizione all'esecuzione, ma di misure speciali intese ad evitare eccessi nell'uso del procedimento di esecuzione forzata IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE: nominato entro due giorni dalla formazione del fascicolo, che ha luogo successivamente al pignoramento OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE: il giudizio di opposizione si configura come un vero e proprio giudizio di cognizione infatti l’opposizione all’esecuzione può dirsi simile al processo di cognizione ordinario, ma ha ad oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere all’esecuzione forzata, che non è ancora iniziata, e la proposizione dell’opposizione al precetto con atto di citazione davanti al giudice competente ex articolo 615, ad esempio per impignorabilità del bene. Nel caso in cui l’esecuzione non sia ancora iniziata: l’opposizione può essere proposta davanti al giudice competente nel merito, mentre Nel caso in cui all’esecuzione è stato già dato inizio l’opposizione viene proposta davanti al giudice dell’esecuzione Viene esperita di regola dal debitore o dal terzo assoggettato all’esecuzione (il terzo proprietario del bene) Nel caso di contestazione parziale del diritto dell’istante il giudice può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata NB: l'opposizione all'ESECUZIONE: -riguarda dei difetti del titolo esecutivo -si propone con RICORSO l'opposizione agli ATTI ESECUTIVI -riguarda le nullità dei singoli atti del processo esecutivo -si propone con ATTO DI CITAZIONE [l'atto di citazione si differenzia dal ricorso: mentre l'atto di citazione è utilizzato per convenire in giudizio qualcuno per accertare la propria pretesa, direttamente senza autorizzazione del Giudice e stabilendo autonomamente la data di prima udienza - rispettando i termini stabiliti dalla legge, il ricorso è indirizzato al Giudice che ne valuta sommariamente l'ammissibilità e, se necessario, fissa l'udienza di comparizione delle parti, assegnando al ricorrente un termine per la notifica al convenuto. Quindi per: -l'atto di citazione: prima cito poi notifico poi deposito -il ricorso: prima deposito la richiesta poi decreto di fissazione dell'udienza poi notifico Le due tipologie di atto introduttivo non sono complementari bensì alternative. La legge stabilisce che di norma i giudizi ordinari si introducono con atto di citazione, mentre quelli speciali (ad esempio procedimenti d'urgenza, richiesta di decreto ingiuntivo, giudizi di sfratto, cause di lavoro) vengono proposti con ricorso] Il PROCEDIMENTO ESECUTIVO è formato da:  PIGNORAMENTO : che è il primo atto  INTERVENTO DEI CREDITORI : (fase eventuale)  VENDITA  DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO : (fase eventuale) 1)PIGNORAMENTO Il pignoramento è la prima fase dell’esecuzione forzata ex articolo 491 (salvo l’ipotesi in cui sono oggetto della procedura i beni dati in pegno o i beni mobili gravati da ipoteca poichè in tali casi l’esecuzione ha inizio con l’assegnazione dei beni dato che sono già sottratti alla disponibilità del debitore) COSE MOBILI ASSOLUTAMENTE IMPIGNORABILI (514): sono quelle ad esempio che: -garantiscono al debitore e alla sua famiglia il sostentamento -gli danno la possibilità di continuare a svolgere la propria attività lavorativa -gli animali di affezione o da compagnia senza fini produttivi o commerciali -gli animali impiegati a fini terapeutici o di assistenza NB: l’impignorabilità assoluta deve essere eccepita dall’esecutato e non può essere rilevata d’ufficio COSE MOBILI RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI (515): Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo possono essere pignorate separatamente dall’immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell’esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l’uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione. Le stesse disposizioni il giudice dell’esecuzione può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo. Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro CUSTODIA DEI BENI PIGNORATI (ART 520): non spetta all’ufficiale giudiziario ma egli deve portare via le cose pignorate dal luogo in cui queste si trovano. -denaro\titoli di credito\oggetti preziosi vanno consegnati al cancelliere -le altre cose sono messe o in un deposito pubblico o consegnate a un custode diverso dal debitore NB: nei casi di urgenza la custodia va a istituti appositamente autorizzati NOMINA E OBBLIGHI DEL CUSTODE (ART 521): l’ufficiale giudiziario nomina il custode tale incarico non può essere assunto: -dal creditore o dal suo coniuge senza il consenso del debitore -dal debitore o dalle persone della sua famiglia senza il consenso del creditore Le cose affidate in custodia non sono utilizzabili, disponibili da colui al quale sono state affidate Il giudice, in casi particolari, può autorizzare il debitore all’utilizzo delle cose oggetto del pignoramento L’ufficiale giudiziario può autorizzare il custode a lasciare le cose nell’immobile del debitore o a trasportarle altrove NB: il custode NON ha diritto al COMPENSO se non l’ha richiesto e se non gli è stato riconosciuto dall’ufficiale giudiziario nell’atto di nomina PIGNORAMENTO E CUSTODIA DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI: Modalità alternativa, per i beni mobili registrati, al classico pignoramento mobiliare in quanto ad esempio è diverso il regime di pubblicità FORMA DEL PIGNORAMENTO (518): l’ufficiale giudiziario deve redigere un processo verbale nel quale: -da atto dell’ingiunzione -descrive le sue operazioni -descrive lo stato delle cose pignorate e il loro presumibile valore di realizzo (ai fini di tale determinazione può ricorrere all’ausilio di uno stimatore da lui scelto) -le disposizioni finalizzate alla conservazione delle cose pignorate Quando l’ufficiale giudiziario ritiene opportuno differire le operazioni di stima, redige un primo verbale di pignoramento procedendo entro il termine perentorio di 30 giorni alla individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall’esperto (Il giudice dell’esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all’esperto) Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore: processo verbale, titolo esecutivo e precetto Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente la nota di iscrizione al ruolo con le copie degli atti sucitati entro 15 giorni dalla consegna Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione NB:il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione al ruolo e le copie degli atti su citati sono depositati oltre il termine di 15 giorni CESSAZIONE DELL’EFFICACIA DEL PIGNORAMENTO (art 497): il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 45 giorni senza che sia stata richiesta l’assegnazione o la vendita (mentre nella disciplina previgente i creditori avevano 90 giorni per chiedere di procedere) in quanto, entro tale tempo al pignoramento deve seguire la richiesta di liquidazione del bene ovvero la richiesta del creditore di passare alla fase successiva del processo di espropriazione attraverso l’assegnazione o la vendita del bene NB: se oggetto dell’espropriazione è il denaro, che come tale non dev’essere liquidato, questa fase è esclusa e si passa direttamente alla distribuzione tra i creditori ma nel caso in cui tale richiesta non venga fatta il processo perde efficacia e occorre procedere alla cancellazione della trascrizione, effettuata trascrivendo un altro atto nel quale si dichiara che il pignoramento è divenuto inefficace MA l’inefficacia del pignoramento non comporta l’invalidità del precetto poichè l’invalidità di questo resta sospeso con la conseguenza che si potrà utilizzare il tempo residuo della validità del precetto per promuovere un nuovo pignoramento TEMPO DEL PIGNORAMENTO (519): l’ufficiale giudiziario può effettuare il pignoramento solo in un giorno non festivo e nelle ore diurne, salvo diversa autorizzazione del giudice il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento UNIONE DI PIGNORAMENTI (523): Se il pignoramento di un ufficiale giudiziario colpisce un bene da un’altro ufficiale giudiziario, esso si unisce alle operazioni di pignoramento del primo ufficiale, e viene redatto un unico verbale PIGNORAMENTO SUCCESSIVO (524): La norma mira a realizzare un unico processo esecutivo per rendere operante il concorso dei creditori, con la conseguenza che: qual’ora più pignoramenti non confluiscano nello stesso processo esecutivo sin dalla fase iniziale, il giudice dell’esecuzione deve provvedere alla loro riunione, revocando l’ordinanza di assegnazione emessa in uno di essi e non ancora eseguita, e dare corso al prosieguo della procedura esecutiva. Il secondo ufficiale giudiziario che trova un pignoramento già compiuto, descrive nel processo verbale i beni mobili precedentemente pignorati e procede al pignoramento degli altri beni o evidenzia il fatto che non ce ne siano più mentre i beni possono essere colpiti da pignoramenti in successione nel caso in cui l’ufficiale giudiziario del secondo pignoramento trovi chiuso il verbale giudiziario del primo ufficiale che avviene nel caso in cui il pignoramento successivo è compiuto dopo l’udienza o dopo il ricorso su citato nel caso in cui il pignoramento successivo colpisce altri beni si avrà un procedimento separato PRECETTO (ART 480): intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a 10 giorno con l’avvertimento che, in caso contrario si procederà ad esecuzione forzata infatti il termine per adempiere non può essere minore di 10 giorni dalla notificazione salvo autorizzazione del giudice all’esecuzione immediata per pericolo nel ritardo ed essendo un atto formato dalla parte che è già in possesso di un titolo esecutivo, il precetto si pone al di fuori del processo esecutivo che sarà instaurato solo in caso di mancato pagamento Il precetto perde efficacia se entro 90 giorni dalla notificazione non è iniziata l’esecuzione forzata (ex art 481) e l’opposizione proposta dall’esecutato contro il precetto sospende il termine di efficacia del precetto NB: non si può dare inizio all’esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto (termine massimo) e non prima che siano decorsi 10 giorni dalla notificazione di esso (termine minimo), ma se vi è pericolo del ritardo e se la parte lo richiede, il tribunale può autorizzare che l’esecuzione abbia luogo nell’immediato, imponendo o meno alla parte creditrice il pagamento di una cauzione ex articolo 482 delineando così ciò che deve indicare il precetto (ovvero il termine prima del quale non si può dare inizio all’esecuzione forzata, che può raggiungere un massimo di 90 giorni) NB: con un unico precetto si possono pignorare più cose da più creditori verso un unico debitore PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: (art 543 e ss) è una fattispecie a formazione progressiva in cui è necessaria la collaborazione del terzo ovvero la cd dichiarazione del terzo Esso riguarda i beni del debitore che sono nella disponibilità del terzo e secondo l'articolo 543 c.p.c., che disciplina l'istituto, ci sono due ipotesi di pignoramento presso terzi: -quella in cui il terzo sia in possesso di beni del debitore -quella in cui quest'ultimo vanti crediti nei confronti del terzo affinchè si possa procedere al pignoramento è necessario che sia compiuto un accertamento dell’effettiva esistenza, in capo al debitore, della piena titolarità del credito o della proprietà del bene ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito” (l’iscrizione della causa a ruolo: serve per documentare la pendenza di un processo davanti ad un certo ufficio giudiziario, con investitura formale del giudice della causa. Affinché si realizzi l'iscrizione bisogna che: una delle parti si costituisca consegnando la relativa nota d'iscrizione a ruolo, che gli atti presentati siano regolari e che manchi una precedente iscrizione), In conclusione, perciò, si può dire che la trascrizione può essere cancellata: -su disposizione del giudice -per mancata iscrizione al ruolo del pignoramento Sequestro: quando diventa pignoramento avviene se: durante lo svolgimento del procedimento civile teso a riconoscere un diritto di credito, si ha contezza del fatto che il debitore è in cattive acque e che sta svendendo i suoi beni. perciò è possibile chiedere al giudice di porre sotto sequestro uno o più beni dello stesso, in proporzione al valore del suo debito. Se all’esito del giudizio il magistrato accerta ciò, il sequestro diventa pignoramento automaticamente. La conversione del sequestro in pignoramento opera di diritto al momento della pubblicazione della sentenza di condanna, senza attendere che questa passi in giudicato: è, pertanto, sufficiente la condanna in primo grado. Il sequestro conservativo, inoltre, si converte in pignoramento nei limiti del credito per il quale è intervenuta la condanna e non anche per l’importo, eventualmente maggiore, fino al quale il sequestro è stato autorizzato. Quindi, se la sentenza ti ha riconosciuto un credito pari a cinquemila euro e il bene sequestrato (si ipotizzi un’automobile) ne vale diecimila, potrai soddisfarti sul bene nei limiti del tuo credito, non oltre. 2)INTERVENTO DEI CREDITORI fase eventuale che si condensa in tre norme: articoli 498 - 499 - 500 Art 498: AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI devono essere avvertiti dell’espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione (2740 cc) risultante da pubblici registri (sono tali -i creditori che vantano un credito con privilegio quale: ipoteca immobiliare, ipoteca automobilistica, privilegio trascritto, privilegio iscritto -il creditore che prima del pignoramento ha ottenuto un sequestro conservativo -i titolari di usufrutto, uso e abitazione sui beni pignorati) A tal fine è notificato a ognuno di essi a cura del creditore pignorante un avviso contenente l’indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate In caso di mancata notificazione il giudice non può provvedere sull’istanza di assegnazione o di vendita, infatti tale avviso costituisce un onere che il creditore pignorante deve assolvere come condizione di accesso alla fase liquidatoria. Inoltre l'omissione è causa di irregolarità denunciabile con l'opposizione agli atti esecutivi Lo scopo perseguito dal legislatore è quello di assicurare al creditore iscritto la possibilità di far valere in via di intervento la propria posizione Art 499: INTERVENTO stabilisce chi sono coloro che possono aggiungersi al creditore procedente, ovvero coloro che: -hanno verso il debitore un credito fondato su un titolo esecutivo -al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati (sequestrante) -avevano un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri -erano titolari di una somma di denaro risultante dalle scritture contabili L'atto di intervento deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza che dispone la vendita o l'assegnazione Il ricorso di intervento costituisce una domanda giudiziale dotata di forza interruttiva della prescrizione Art 500: EFFETTI DELL’INTERVENTO L’intervento da diritto a partecipare: -alla distribuzione della somma ricavata -all’espropriazione del bene pignorato -a provocarne i singoli atti I creditori muniti di titolo esecutivo possono anche scegliere di proporre pignoramento successivo, piuttosto che attendere, oppure possono compiere i singoli atti I creditori intervenuti tardivamente possono solo partecipare alla distribuzione di ciò che residua dal ricavato dopo la soddisfazione dei creditori privilegiati e di quelli chirografari intervenuti tempestivamente Nell’ambito dell’intervento dei creditori si parla di parcondicio creditoru che si concreta in una estrinsecazione dell’articolo 3 della Costituzione in tema di eugualianza Ma va rilevato che tale ugualianza equipara i creditori sotto il profilo cronologico ma non sostanziale infatti i creditori muniti di tiolo esecutivo sono diversi da quelli non muniti di titolo esecutivo 3)ASSEGNAZIONE O VENDITA Fase con cui: -il bene passa una sorte di purgazione di tutti i suoi stati precedenti -il creditore ottiene il soddisfacimento della sua pretesa NB: la vendita forzata produce l'estinzione dei diritti reali di garanzia (privilegi, pegni o ipoteche) cui è sottoposta la res esecutata, attraverso un effetto purgativo Prima di parlare della parte processuale dell'assegnazione o della vendita occorre analizzare la parte SOSTANZIALE: la vendita forzata si differenzia a seconda che riguardi beni mobili o immobili diversamente, il denaro viene assegnato con la cd assegnazione dei crediti EFFETTI SOSTANZIALI DELLA VENDITA: 2919: che equipara gli effetti sostanziali della vendita negoziale a quelli della vendita forzosa con la differenza che all'elemento negoziale si sostituisce quello forzoso poichè“la vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sul bene spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso in buona fede” I diritti che i terzi hanno sul bene assoggettato alla espropriazione forzata sono opponibili nei confronti dell'aggiudicatario solamente nei limiti in cui possono essere fatti valere nei confronti del creditore procedente o dei creditori intervenuti, e pertanto, ad esempio, in caso di bene immobile, solo se risultanti da atto negoziale trascritto prima della trascrizione del pignoramento. 2920:Se oggetto della vendita è una cosa mobile, coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione, non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede, né possono ripetere dai creditori la somma distribuita = per il terzo sarà possibile avanzare le proprie pretese verso il ricavato non ancora distribuito tra i creditori qualora la ripartizione debba ancora avere luogo; potrà invece esercitare le proprie ragioni solamente al creditore che abbia proceduto in mala fede, se la ripartizione risulta già avvenuta 2921: sancisce una tutela nel caso in cui l'aggiudicatario sia privato del godimento del bene acquistato, o ne subisca una limitazione, per effetto dei diritti che terzi facciano valere sulla res, cd tutela per evizione. Diversamente a quanto avviene nella vendita volontaria nella quale il compratore può agire solo contro il venditore, l'aggiudicatario può porre in essere l'azione sia nei confronti dei creditori procedenti sia nei confronti del debitore, sempre che allo stesso spetti una parte residua del prezzo pagato. Inoltre, se per la vendita volontaria si stabilisce che il compratore in buona fede possa chiedere al venditore sia la risoluzione del contratto sia la restituzione del prezzo pagato compresi gli eventuali rimborsi, nell'ipotesi di vendita forzata l'aggiudicatario evitto può optare solo per la restituzione del prezzo e il risarcimento del danno. La disposizione interessa sia le ipotesi di evizione totale sia parziale NB:non è richiesta la prova della malafede, diversamente dal 2920 poiché il terzo si assume certamente proprietario NB: da tali disposizioni si deduce che ulteriore differenza tra la vendita negoziale e quella forzosa, oltre che nell'elemento negoziale e forzoso, sta nella: -diversa disciplina della tutela verso i terzi, come nel caso dell'evizione; e -nel fatto che nella vendita negoziale si ha un venditore nella vendita forzosa non si ha un venditore\ persona fisica ma vi si incarna la “procedura” 2922: nella vendita forzata non si ha la garanzia per i vizi della cosa FASE PROCESSUALE DELLA VENDITA\ASSEGNAZIONE: -L'ISTANZA di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può esse proposta se non sono decorsi dieci giorni dal pignoramento a meno che non si tratti di cose deteriorabili per le quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata; nel caso in cui l'istanza viene proposta prima dei dieci giorni l'eventuale vendita od assegnazione sono invalidi per le COSE DATE IN PEGNO e per i BENI MOBILI SOGGETTI AD IPOTECA la vendita o l'assegnazione possono avvenire sia nelle forme previste dal cc che in quelle previste dal processo esecutivo (in quest'ultimo caso il termine decorre dalla notificazione del precetto perchè non è necessario richiedere il pignoramento ISTANZA DI ASSEGNAZIONE O DI VENDITA (529): decorso il termine di cui all'art 501 (i dieci giorni successivi al pignoramento, termine abbreviato nel caso in cui si parli di beni deteriorabili) il creditore pignorante o i creditori intervenuti tempestivamente e muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del denaro e la vendita di tutti gli altri beni pignorati, mentre dei titoli di credito e delle cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato essi possono chiederne anche l'assegnazione L'istanza di vendita o di assegnazione assume la forma del ricorso in atto scritto in cui viene specificato il provvedimento che si richiede Va tenuto presente che l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca di un provvedimento di assegnazione disposta dal giudice dell'esecuzione, non avendo carattere definitivo, non può essere impugnata con il ricorso in Cassazione ma è soggetta all'opposizione degli atti esecutivi oppure, se ne ricorrono i presupposti, all'opposizione in sede di distribuzione del ricavato, in caso Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori sessanta giorni. Un termine di sessanta giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non e' richiesta o non e' concessa, oppure se la documentazione non e' integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non e' stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia e' dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma (il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione del pignoramento sul registro previa presentazione dell'ordinanza). Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE (568): la determinazione del valore dell'immobile viene domandata al giudice che terrà conto del valore di mercato e degli elementi che gli forniranno le parti e un esperto designato. Vengono dettati i criteri che l'esperto dovrà seguire per determinare il valore di mercato tra i quali spiccano la superficie dell'immobile e il valore al metro quadro PROVVEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA VENDITA: A seguito dell'istanza ex art 567 il giudice dell'esecuzione, entro quindici giorni dal deposito della documentazione ipocatastale (importante perchè prevista a pena di inefficacia del pignoramento), nomina l'esperto che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di novanta giorni. Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell'udienza, il creditore pignorante e i creditori già intervenuti depositano un atto, sottoscritto dal creditore, previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l'ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell'articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle. Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a 90g e non superiore a 120g, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo base, l’offerta minima, il termine, non superiore a centoventi giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev’essere depositato, con le modalità del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell’esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a 12 mesi. Il giudice provvede ai sensi dell’articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene. Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche. Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi. OFFERTE DI ACQUISTO (572): per la vendita SENZA INCANTO tutti possono fare un offerta per l'acquisto dell'immobile pignorato, o personalmente o a mezzo di procuratore legale, tranne il debitore in quando la vendita effettuata a favore del debitore è nulla. L'offerta è presentata in cancelleria e deve contenere: -l'indicazione del prezzo -del tempo e del modo del pagamento -di ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta L'offerta non è efficacia se: -perviene oltre il termine fissato dal giudice, stabilito ex art 569 c3, (non inferiore a 90g e non superiore a 120g) -se è inferiore oltre 1\4 al prezzo stabilito nell'ordinanza -se l'offerente non presta cauzione con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se viene stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti DELIBERAZIONE SULL'OFFERTA (572): sull'offerta il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di sentire le parti ed i creditori iscritti non intervenuti L'offerta è sicuramente accolta se sia pari o superiore al valore dell'immobile determinato nell'ordinanza di vendita, mentre se il prezzo offerto è inferiore al valore dell'immobile determinato nell'ordinanza di vendita ma in misura non superiore ad un quarto, il giudice può procedere alla vendita se ritiene che non vi sia altro modo per conseguire un prezzo più alto con una nuova vendita e se non siano state presentate istanze di assegnazione Se ci sono più offerte il giudice dell'esecuzione deve invitare, in ogni caso, gli offerenti a una gara sull'offerta più alta (cd GARA DI ASSEGNAZIONE 573): Se il prezzo offerto all'esito della gara è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza che dispone la vendita il giudice non da luogo alla vendita se sono state presentate istanze di assegnazione In caso di presentazione di istanze di assegnazione da parte dei creditori il giudice procede all'assegnazione anziché alla vendita se il prezzo indicato nella migliore offerta è inferiore al valore dell'immobile PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA VENDITA: Il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi. Quando questo è avvenuto, pronuncia il decreto di trasferimento del bene espropriato ex art 586. Quando l’ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente il giudice dell’esecuzione può autorizzare l’aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell’immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita. Il giudice dell’esecuzione individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione. La fideiussione è rilasciata a favore della procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell’immobile entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di cui all’articolo 587, primo comma, secondo periodo, nonché del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all’immobile; la fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Se il prezzo non è depositato a norma del decreto di cui al primo comma, il giudice provvede a norma dell'art 587, che disciplina l'inadempienza dell'aggiudicatario VENDITA SENZA INCANTO OBBLIGHI DEL COMMISSIONARIO (533): Il commissionario assicura agli interessati la possibilita' di esaminare, anche con modalita' telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non puo' consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo. Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita. In ogni caso fornisce prova di aver effettuato la pubblicità disposta dal giudice VENDITA ALL'INCANTO (534): nella vendita con incanto è il giudice dell'esecuzione che stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi l'asta pubblica. L'atto con il quale il giudice dispone ciò è il provvedimento di assegnazione o di autorizzazione della vendita inoltre il giudice dell'esecuzione: -affida affida il compito di provvedere a tale vendita al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto autorizzato -ordina che della vendita sia data pubblicità obbligatoria (490 c1, sul portale del Ministro della giustizia in un area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”) e se lo ritiene necessario anche pubblicità facoltativa (490 c3, sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o nazionali) DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA (534bis): il giudice dell'esecuzione può delegare la vendita per regola generale la delega deve essere rivolta all'istituto delle vendite giudiziarie, quando questo manchi, possono intervenire: un notaio, un avvocato, un commercialista purchè iscritti negli appositi elenchi Tale procedura è stata introdotta allo scopo di velocizzare e semplificare le operazioni relative alla vendita Agli atti da coloro effettuati sono comunque esperibili le contestazioni al giudice esecutivo NB: il professionista può rivolgersi al giudice dell'esecuzione nel caso in cui insorgano delle difficoltà nel corso della vendita. Il giudice risolverà tali difficoltà con decreto, reclamabile davanti al medesimo giudice che lo ha emesso. Anche gli atti del professionista sono reclamabili. La forma -interessi e frutti, che i beni hanno maturato durante il periodo di pignoramento -eventuali multe o risarcimenti del danno dell'aggiudicatario che non adempie al pagamento del prezzo e quindi non comprende solo il valore ricavato dalla vendita del bene NB: con TITOLO DI PREZZO: ci si riferisce al ricavato della vendita con CONGUAGLIO ci si riferisce all'assegnazione DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA (510): -se vi è un solo creditore: il giudice dell'esecuzione, solo dopo aver sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta come capitale, interessi successivi al precetto e spese del processo esecutivo -se ci sono più creditori: la somma ricavata viene distribuita dal giudice dell'esecuzione ai creditori a norma delle disposizioni successive e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati riconosciuti, del tutto o in parte, dal debitore. In tal modo i creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati riconosciuti dal debitore vengono tutelati tramite l'accantonamento, in sede di distribuzione, della somma che gli spetterebbe. L'accantonamento viene disposto dal giudice dell'esecuzione affinchè i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo, per un tempo non superiore a tre anni. Decorso tale termine il giudice dispone la comparizione delle parti davanti a se e da luogo alla distribuzione della somma accantonata, tenendo conto anche dei creditori intervenuti che nel frattempo si siano muniti di titolo esecutivo. Tale comparizione può essere disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e se non ce ne siano altri che devono ancora munirsi di titolo esecutivo. Nel caso: -il prezzo ricavato dalla vendita superi il passivo il residuo, ovvero ciò che resta della somma ricavata dopo la distribuzione, è consegnata al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione vincolandosi per un debito altrui -il ricavato sia insufficiente a soddisfare i crediti, i crediti insoddisfatti possono promuovere un nuovo processo esecutivo contro il debitore NB: in relazione ai beni -immobili: la distribuzione della massa attiva in relazione agli immobili pignorati è detta giudiziale ed è obbligatoria -mobili: si può avere un cd piano di riparto nel quale le parti si dividono la massa attiva secondo una distribuzione amichevole nella quale vengono soddisfatti, dopo aver dedotto le spese di giustizia, prima i creditori con diritto di prelazione anche se intervenuti tardivamente, poi i creditori chirografari intervenuti tempestivamente e infine i creditori chirografari intervenuti tardivamente DOMANDA DI SOSTITUZIONE (cd SOSTITUZIONE ESECUTIVA): tramite ricorso al giudice dell'espropriazione, i creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere sostituiti a questo proponendo domanda di intervento a norma dell'articolo 499 c2. Il giudice dell'esecuzione provvede alla distribuzione anche nei loro confronti, ma nel caso in cui sorga una controversia verso i creditori intervenuti in sostituzione, questa non ritarda la distribuzione nei confronti degli altri creditori ma sospende il pagamento della somma controversa NB: se un creditore non ha proceduto a un'esecuzione, il suo creditore non può intervenire infatti tale istituto ha analogie con l'azione surrogatoria (2900 cc) ma vi si differenzia poiché mentre per l'attuazione dell'azione surrogatoria il presupposto è l'inerzia del debitore, per la domanda di sostituzione il presupposto è l'azione; anche se poi la sostituzione è la stessa per quando riguarda la distribuzione, tralasciando la disciplina generale, si ha una disciplina differente a seconda che riguardi i beni mobili o immobili;  per i beni mobili: intervengono gli art 541-542 541 DISTRIBUZIONE AMICHEVOLE: se i creditori concorrenti si accordano e formano un piano di riparto amichevole chiedendo che la distribuzione della somma concordata avvenga secondo il piano concordato, il giudice sentito il debitore provvede in conformità obbligatoriamente, a meno che non si opponga il debitore poiché in tal caso viene instaurato un processo di cognizione per risolvere la questione NB:se il piano di riparto viene contestato dal debitore si apre un processo di cognizione ex art 512 542: DISTRIBUZIONE GIUDIZIALE: se i creditori non raggiungono l'accordo sopracitato o se il giudice dell'esecuzione non lo approva, ognuno di tali creditori può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata e il giudice, sentite le parti, distribuisce la somma disponendo così egli stesso un piano di riparto  per gli immobili: intervengono gli art 596-597-598, nei quali si parla di progetto di distribuzione composto: -dalla graduazione dei creditori concorrenti che partecipano alla distribuzione a seconda dei legittimi diritti di prelazione dei creditori e dei loro diversi tempi di entrata nel giudizio di esecuzione il giudice dell'esecuzione provvede a formare il progetto di distribuzione, entro 30g dal versamento del prezzo, nel caso in cui non possa attribuire quanto ricavato ad un unico creditore perchè ne concorrono diversi poi, oltre a depositare il progetto in cancelleria per permettere ai creditori e al debitore di consultarlo, fissa un udienza per l'audizione degli stessi I giudici dell'esecuzione possono anche effettuare distribuzioni parziali delle somme ricavate dall'esecuzione immobiliare, per far si che ci sia una riduzione dei tempi di recupero del credito, in favore dei creditori aventi diritto all'accantonamento ex art 510, in favore dei creditori i cui crediti siano oggetto di controversia circa la loro sussistenza o la sussistenza di un loro diritto di prelazione, tra creditori concorrenti o tra creditore e debitore\o terzo assoggettato all'espropriazione, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta In caso di mancata comparizione delle parti nell'udienza, dato che si tratta di un udienza effettuata per dare alle parti possibilità di opporsi al progetto redatto dal giudice, il progetto viene considerato come implicitamente accettato da queste e diviene effettivo APPROVAZIONE DEL PROGETTO (598): se il progetto è approvato o si è raggiunto l'accordo tra tutte le parti se ne da atto nel processo verbale e viene ordinato il pagamento delle singole quote. L'approvazione del progetto può essere immediata o può derivare dalla risoluzione delle eventuali contestazioni NB: la competenza per la formazione del progetto di distribuzione viene data anche a un professionista delegato ai sensi dell'art 591bis NB: quando avviene la vendita, il titolo esecutivo non può più essere messo in discussione ma si può fare solo l'opposizione in sede di distribuzione NB: -le somme di denaro derivanti dal canone della locazione di un bene immobile sottoposto a processo esecutivo raccolte maturate durante la procedura esecutiva: vanno a decurtare le spese processuali dovute dal debitore, e nel momento in cui tutte queste spese sono saldate, vanno a decurtare il debito -il procedimento per decreto ingiuntivo fa parte dei procedimenti sommari ovvero dei normali processi di cognizione, che però si caratterizzano per il fatto che la loro cognizione è semplificata rispetto a quella ordinaria -il decreto ingiuntivo va notificato insieme al precetto, che diventa inefficace se entro 90g non si ha l'esecuzione forzata ovvero il pignoramento -con la riforma del 2015 si aggiunge la figura del sequestratario -i crediti garantiti da ipoteca sono privilegiati rispetto agli altri, anzi godono di particolare favore nella ripartizione del patrimonio del debitore, in quanto vengono soddisfatti per primi
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved