Scarica Responsabilità Civile: Regime della Prescrizione, Onere della Prova e Danni Risarcibili e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! RESPONSABILITA’ CIVILE Responsabilità (assoggettamento patri. Del debitore alle pretese del creditore) civile può essere: 1. Da inadempimento di un’obbligazione (1218) -cd. contrattuale- - N.B. Non è inadempimento del contratto perché il contratto è una delle fonti dell’obbligazione! Sarebbe una dicitura impropria. 2. Da violazione del principio “neminem laedere” (2043) -cd. extracontrattuale- DIFFERENZE I. REGIME DELLA PRESCRIZIONE 1. 10 anni (2946) cd. ordinaria (le prove su cui si fonda il diritto sono di norma più durevoli, per questo il termine è più lungo del 2.) 2. 5 anni (2947) Cfr. danni lungolatenti: la prescrizione decorre dal momento in cui il danneggiato avrebbe potuto rendersi conto dell’ingiustizia del danno (es. ambito medico: operazione subita nel 2008 ma dolore inizia nel 2016, prescrizione decorre dal 2016) II. ONERE DELLA PROVA 1. Debitore deve provare: non essere in colpa aver adempiuto Creditore deve provare: titolo obbligazione allegare l’inadempimento (eccetto obbligaz. negative) 2. Danneggiato deve provare: fatti costitutivi illecito (condotta, evento, nesso) NO capacità intendere e volere + causa giustificazione perché sono fatti estintivi e dovrà provarli il danneggiante Danneggiante deve provare: fatti modificativi/estintivi (del diritto al risarcimento, es. concorso di colpa del dann.to e cause giustificazione) III. ESTENSIONE DANNI RISARCIBILI 1. 1225: danni che il debitore poteva prevedere (tranne se debitore è in dolo) al momento in cui è sorta l’obbligazione (di solito conclusione del contratto, eccetto es. condizione); 2. 2056: anche danni imprevedibili, non è richiamato il 1225; funzione riparatoria-compensativa. Danni punitivi sono eccezionali perché: Nesso causalità: somma ulteriore è trasferimento senza causa (2041) Pr. integrale risarcimento danno: danno em. + lucro cess., non altre poste Casi: art. 12 l. 47/1948 (diffamazione mezzo stampa) art. 125 proprietà industriale art. 159 legge diritto d’autore art. 96 co. III c.p.c. (mala fede/colpa grave) LITE TEMERARIA QUINDI: Risarcimento tradizionale: funzione riparatoria/compensativa Risarcimento danno punitivo: funzione punitiva/sanzionatoria Sanzioni civili: a favore dello Stato (Cassa delle ammende) ILLECITO EXTRACONTRATTUALE Può generare: 1. Responsabilità aquiliana (2043, fondata su dolo/colpa) 2. Responsabilità oggettiva (non richiesto el. sogg. ma solo nesso causale fatto- danno; non rileva la capacità di intendere e di volere) A. Responsabilità aggravata (colpa presunta + prova liberatoria gravosa ho fatto di tutto e si sarebbe verificato l’evento lo stesso) B. Responsabilità diretta (per fatto proprio) / indiretta (per fatto altrui) [DISTINZIONE DISCUSSA] Es. - genitori: responsabilità aquiliana (culpa in educando; altri però dicono che sia resp. oggettiva sulla base di un obbligo legale di garanzia la giurisprudenza verifica caso per caso che tipo di responsabilità vi sia, sulla base del “non aver potuto impedire il fatto”), aggravata, indiretta - preponente per il preposto: oggettiva, indiretta Fatti costitutivi: i. fatto illecito fatto doloso/colposo che cagiona danno ingiusto ii. colpevolezza dolo: - previsione e volizione dell’evento dannoso come conseguenza della condotta - diverso dal dolo come vizio del consenso ex 1449 colpa: - violazione di una regola cautelare (in senso oggettivo, per cui anche un incapace può essere in colpa: cfr. 1227 co. 1, concorso dannoso del danneggiato anche se incapace, Cass., SS.UU. 351/64 -cfr. 2056 richiama il 1227-) es. sorvegliante in colpa risponde del danno dell’incapace, 2047 Dolo e colpa nella responsabilità extracontr. sono considerati alla pari, non è più grave il dolo tranne dove espressamente previsto (es. 96 co. III c.p.c., concorrenza sleale, seduzione con promessa di matrimonio, atti emulativi, doppia alienazione immobiliare, negozio in frode ai terzi; in tutti questi casi è risarcibile il danno solo se il debitore/terzo era in dolo!) Vs responsabilità contrattuale: l’art. 1225 dà rilevanza alla distinzione! Se c’è colpa i danni risarcibili sono solo quelli che il debitore poteva prevedere; se c’è dolo sono risarcibili tutti i danni, anche quelli imprevedibili. Nella resp. extra-contr. sono risarcibili tutti i danni, anche i non prevedibili, a prescindere da dolo/colpa iii. ingiustizia del danno 1. danno-evento : lesione di interessi giuridicamente rilevanti deve essere: - non iure (assenza cause giustificazioni, civili o penali) - contra ius (lesivo interesse giuridicamente rilevante e meritevole di tutela: diritto assoluto/di credito/situazione di fatto -possesso-) 2. danno-conseguenza : conseguenza dannosa di natura patrimoniale o non DEVONO SUSSISTERE ENTRAMBI; SE MANCA UNO DEI DUE NON C’È DANNO iv. causalità materiale + giuridica condotta-evento