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Appunti Terzo Parziale Diritto Comparato SID, Appunti di Diritto Costituzionale Comparato

Appunti terzo Parziale di Diritto Costituzionale Comparato SID M-Z

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 07/03/2023

jennifer-siaw-1
jennifer-siaw-1 🇮🇹

4

(3)

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Scarica Appunti Terzo Parziale Diritto Comparato SID e più Appunti in PDF di Diritto Costituzionale Comparato solo su Docsity! I RAPPORTI TRA LE NORME GIURIDICHE Quando parliamo di norme giuridiche ci riferiamo a norme esistenti ossia: ● Approvate dagli appositi organi ● Pubblicate in Gazzetta Ufficiale o BUR ● Entrate in vigore, ovvero è decorso il periodo di vacatio legis 15 gg ->in questo caso le norme sono EFFICACI (= producono un effetto sull’ordinamento giuridico) e VINCOLANTI (= sono prescrittive) Cosa accade se due norme giuridiche pongono tra di loro regole contraddittorie? Cosa fare di fronte alle antinomie (così si chiamano tecnicamente queste contraddizioni normative)? Un ordinamento giuridico che voglia essere razionale deve evitare a ogni costo che queste situazioni si verifichino, dal momento che due regole giuridiche dal contenuto contraddittorio renderebbero vano lo scopo del diritto, che è quello di orientare univocamente il comportamento delle persone. - Criterio cronologico (lex posterior derogat priori): nel conflitto tra regole poste da due fonti (di eguale grado gerarchico e nello stesso settore di competenza) prevale quella più recente Questo è tra i tre il principio più intuitivo, senza dover eliminare per forza la prima dato che continuerà ad ad essere applicata per i casi accaduti precedentemente alla nuova regola. La conseguenza è: Abrogazione -> effetto che una norma successiva produce nei confronti di quella precedente, fenomeno cioè per cui la norma successiva delimita temporalmente la sfera di applicazione di quella precedente. TIPOLOGIE: 1. Espressa : la nuova norma giuridica esprime chiaramente quali sono le parti da abrogare della precedente norma 2. Tacita : non vengono espresse chiaramente le disposizioni da abrogare ma la nuova fonte disciplina in contrasto la norma precedente 3. Per nuova disciplina della materia : la nuova norma disciplina interamente quella determinata materia ->la totale abrogazione della norma precedente - Criterio della gerarchia (lex superior derogat inferiori): in base a questo criterio, tra le norme poste da due fonti, prevale quella posta dalla fonte superiore. Il criterio gerarchico presuppone un ordinamento “a gradi” delle fonti normative, presuppone cioè che sia possibile identificare fonti superiori e fonti inferiori in una effettiva scala basata sulla diversa forza degli atti normativi. La conseguenza è l'annullamento della legge in quanto illegittima: - è una norma esistente finchè non viene annullata dall’ordinamento - le autorità che controllano se una legge è illegittima sono le corti costituzionali per le fonti primarie, e i giudici ordinari per le fonti secondarie - Criterio della competenza: in base a questo criterio due leggi poste da due fonti diverse prevale la fonte che detiene la competenza dell’argomento (questo a volte può andare a scapito del criterio della gerarchia) -> la competenza viene decisa dalla Costituzione. Anche in questo caso la conseguenza è l’annullamento della legge che ha disciplinato una materia non di sua competenza in quanto illegittima FORME DI GOVERNO Definizione: insieme dei principi e delle regole che caratterizzano la distribuzione del potere tra gli organi costituzionali di vertice dell’apparato statale e, quindi, che disciplinano i rapporti tra gli organi costituzionali. E’ influenzato dal sistema partitico e dal sistema elettorale vigenti nello Stato. Essendo quest’ultimo un’organizzazione agisce attraverso i suoi organi, alcuni dei quali assumono il nome di organi costituzionali: 1. democrazia diretta -> Strumenti: assemblea popolare, revoca degli eletti, petizione, iniziativa popolare, referendum, consulta previa 2. democrazia rappresentativa -> Strumenti: corpo elettorale(articolazione organizzativa attraverso la quale il popolo esprime un orientamento politico e un indirizzo per gli organi costituzionali), sistemi di elettorali (insieme delle norme che disciplinano le elezioni [campagna elettorale, svolgimento del voto, ecc]) che è =/ dalla formula elettorale (formula matematica per trasformare i voti degli elettori in seggi) FORMULE ELETTORALI Possono essere nettamente alternative o combinate tra di loro: ci sono leggi elettorali, come l’Italia ha avuto, che presentano parti sia proporzionali che maggioritarie. È possibile inoltre eleggere una Camera con un sistema elettorale e un’altra con l’altro. Le due formule sono: ● MAGGIORITARIO (di solito in collegi uninominali): il seggio va al candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti ○ plurality system -> per essere eletti serve la maggioranza relativa (the first take all) ○ majority system -> per essere eletti serve la maggioranza assoluta (50% +1). Se non si ottiene al primo turno si passa al ballottaggio VANTAGGIO: garante di una certa stabilità governativa, oltre ad essere molto rapido (una notte) SVANTAGGIO : perdere una serie di voti validi: nel caso del plurality system possono essere la maggioranza di voti validi, perché si può vincere con il 40% delle preferenze se gli altri partiti hanno preso meno, ma quel 40% assicura il seggio. Tutti gli altri voti non avranno rappresentatività -> In un sistema multipartitico non ha quindi senso applicare il sistema maggioritario perché si eliminerebbero ampi movimenti politici rappresentativi, delle varie correnti politiche di un paese. Lascia fuori i resti che consentono di arrivare ad una distribuzione totale dei voti sulla base delle liste presentate. ● PROPORZIONALE (di solito in collegi plurinominali); il seggio viene distribuito proporzionali ai voti conquistati nelle varie liste chiama il Parlamento a votare. Alcuni ordinamenti richiedono una sfiducia costruttiva (es. Germania e Spagna) 5. Il governo può portare le dimissioni (governo dimissionario) senza la questione di sfiducia e possono essere vari motivi di natura politica. 6. Un Paese non può trovarsi senza un organo costituzionale (eccezionale il caso del Belgio in cui sono stati quasi 3 anni). 7. Anche quando finisce la legislatura di un governo gli stessi organi rimangono in carica fino a quando non ne sarà votato un altro. Dopo la caduta del governo: il capo dello stato cerca una nuova figura, politica o non politica, che possa formare un nuovo governo in grado di ottenere la fiducia del Parlamento. Qualora non trovi una nuova figura in grado di formare il nuovo governo, scioglie le Camere: rimette agli elettori la scelta di formare un nuovo governo. Governo tecnico: ministri non politici o perlomeno non parlamentari. Tecnici nel senso di esperti della materie che vengono posti a capo dei singoli ministero. Anche in questo caso deve ottenere la fiducia del Parlamento. L’incarico è fino al termine della legislatura o finché non succeda qualcosa di istituzionalmente rilevante che porti alla caduta del governo. Consultazioni presidenziali: consistono nel recarsi in auto al colle e vari esponenti politici, a partire dagli ex presidenti della Repubblica, i presidenti di Camera e Senato e talvolta anche le forze sindacali, il capo dello stato svolge queste consultazioni per gruppi di interesse per farsi un’idea. Se il sistema elettorale e l’andamento delle elezioni forniscono un chiaro risultato le consultazioni sono formali, per consuetudine: non è scritto da nessuno parte in Italia. A seconda di come si colora il Parlamento possono essere molto brevi o molto lunghe. Nel caso dell’Italia ha conosciuto per la maggior parte delle consultazioni molto lunghe. FORMA DI GOVERNO NEOPARLAMENTARE 1. i cittadini (il corpo elettorale) eleggono sia il Parlamento (Knesset: Israele= parlamento unicamerale) che il Primo Ministro (che formerà il governo)-> tra governo e Parlamento vi è un rapporto di fiducia-scioglimento = principio “Aut simul stabunt aut simul cadent”: a. essi vengono eletti contestualmente e nel caso in cui il Parlamento voti una mozione di sfiducia per far cadere il governo, il governo cade ma automaticamente si sciolgono anche le Camere. b. nel caso di dimissioni volontarie del governo, esso cade ma si sciolgono automaticamente anche le Camere. => legati indissolubilmente nella loro stabilità. c. l Parlamento può sciogliere le Camere (in accordo con il Presidente della Repubblica) ma ciò comporta le sue dimissioni (e la caduta di tutto il governo) 2. Il Parlamento elegge il capo di stato. 3. Adottata in Israele dal 1992 al 2001; è un modello teorico elaborato dalla dottrina (Duverger metà anni ’40) => dopodiché è tornato alla forma di governo parlamentare introducendo la sfiducia costruttiva. 4. E’ il modello recepito per gli enti locali e le regioni italiane FORMA DI GOVERNO PRESIDENZIALE (modello STATUNITENSE) 1. i cittadini (il corpo elettorale) eleggono il Presidente della Repubblica(= capo di governo) e il parlamento composto: a. il Congresso -> camera dei rappresentanti eletta da tutto il corpo elettorale b. il Senato federale: rappresentativo degli stati membri. 2 senatori per ogni stato indipendentemente dalla grandezza dello Stato. 2. Il capo dello Stato è garantista e deve assicurare il rispetto della Costituzione ma non è imparziale perché rappresenta una parte politica: a. NB: manca il rapporto di fiducia perché è di derivazione popolare in quanto eletto dai grandi elettori -> teoricamente elezione di secondo grado. Elementi fondamentali della forma di governo PRESIDENZIALE: 1. Nette separazione tra i poteri: il corpo elettorale elegge sia il Parlamento che il Presidente della Repubblica)che è al tempo stesso capo di stato e a capo del governo => potere esecutivo monista con un organo monocratico: conseguenze: a. non c’è un rapporto di fiducia tra Parlamento e governo b. il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere c. le Camere non possono sfiduciare il governo d. il Presidente della Repubblica non ha potere di iniziativa legislativa 2. Questo principio si combina con quello del “bicameralismo dei poteri” (Checks and balance): a. Negli stati uniti si vota continuamente: i. Camera dei Rappresentanti eletta ogni due anni ii. Senato viene eletto ogni 6 anni con un rinnovo parziale di 1/3 ogni due anni. => cambia il colore politico del Senato. iii. Il presidente della Repubblica viene eletto ogni 4 anni con un mandato che può essere rinnovato, previa elezione, solo una volta => al massimo dura in carica 8 anni. -> Non è affatto raro che durante un mandato presidenziale un presidente si possa trovare un Parlamento di un segno politico diverso => difficoltà a portare avanti le politiche governative presidenziali. b. Alcune delle nomine più importanti, che non sono quelle dei singoli ministri, devono ricevere l’assenso da parte del Senato. Il presidente individua il nome della persona da disegnare ma alcune cariche necessitano dell’assenso: i. es. giudici della corte suprema federale: sono di nomina presidenziale; in apparenza potrebbe essere una contraddizione nel principio di separazione dei poteri ma la nomina dei giudici è di competenza del presidente previo assenso del Senato. I giudici della corte suprema hanno un mandato a vita, o finché le condizioni psico-fisiche gli consentono di esercitare la carica, quindi può capire che un presidente nemmeno riesca a nominare un giudice della corte suprema. c. il potere di borsa: il potere del Parlamento di adottare la legge di bilancio ovvero quell’atto legislativo che concederà al presidente e alla sua squadra di governo di disporre delle risorse per portare avanti le sue politiche. FORMA DI GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE: 1. i cittadini (il corpo elettorale) eleggono Il Capo di Stato (può essere un’elezione diretta o di secondo grado ma è di derivazione popolare) e il Parlamento 2. Il Capo di Stato: con alcuni poteri costituzionali definiti e abbastanza forti, nomina un Presidente del Consiglio dei Ministri e i rispettivi ministri => vi è la formazione di un governo che deve avere la fiducia del Parlamento: si introduce un elemento parlamentare. Il Capo dello Stato con determinati poteri, costituzionalmente previsti, e più forti del Capo di Stato di una forma di governo parlamentare, può sciogliere le Camere ed è un elemento della forma di governo parlamentare 3. Dal Parlamento deve uscire un governo che possa ottenere il voto di fiducia. Francia: inserisce nella Costituzione una serie di istituti di razionalizzazione della fiducia per far sì che il governo sia forte e possa portare avanti le proprie politiche rispetto ad un Parlamento che deve sicuramente collaborare. 4. Il rapporto governo parlamento è la vera forza della forma di governo semipresidenziale: il Parlamento porta avanti le riforme attraverso il governo con la presentazione di disegni di leggi -> i disegni di legge presidenziali-governativi passano per il Parlamento per divenire legge. 5. Circolato, specialmente in Europa ma anche in Paesi extra-europei, ma non quanto quello parlamentare (FRA 1958: non ha avuto lo stesso tempo di circolazione) => non esiste solo in FRA: a. Portogallo, Finlandia: sviluppo della forma di governo semi-presidenziale differente da Paese a Paese: sviluppo diverso: c’è stata una prevalenze in alcuni casi della parte parlamentare; b. FRA ha avuto uno sviluppo più semi-presidenziale FORMA DI GOVERNO DIRETTORIALE Esempio storico. Pochissimi tentativi di circolazione. 1. i cittadini (il corpo elettorale) eleggono il Parlamento (Assemblea federale) costituito da due Camere: il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati. 2. Il Parlamento elegge 7 membri dell’esecutivo(= ossia il Consiglio federale, il cosiddetto “direttorio”). A turno, ogni anno, questi 7 membri si alternano alla presidenza del direttorio (assumendo la carica di “Presidente federale”) Elementi fondamentali della forma di governo DIRETTORIALE: - è un caso unico, presente solo in Svizzera (dal 1848 con Costituzione liberale) su ispirazione del direttorio francese del 1795. - Parlamento bicamerale: Camera bassa e il Consiglio Nazionale, eletto da tutto il porto elettorale e la Camera alta e il Consiglio degli Stati eletto dai cantoni. - Il governo, nemmeno tramite il Presidente della Repubblica di turno, non può sciogliere il Parlamento, mente Il Parlamento non può sfiduciare il governo.
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