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Appunti terzo parziale diritto costituzionale comparato, Appunti di Diritto Costituzionale Comparato

Una descrizione delle diverse forme di governo e la loro classificazione in base a criteri come la separazione dei poteri, la titolarità del titolo politico, la composizione dell'organo esecutivo e la legittimazione degli organi. Vengono descritte le forme storiche e attuali di governo, tra cui la monarchia costituzionale, la monarchia parlamentare, il presidenzialismo, il semipresidenzialismo e il direttorialismo. utile per gli studenti di scienze politiche e giurisprudenza che vogliono approfondire la conoscenza delle forme di governo.

Tipologia: Appunti

2021/2022

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Scarica Appunti terzo parziale diritto costituzionale comparato e più Appunti in PDF di Diritto Costituzionale Comparato solo su Docsity! FORME DI GOVERNO – cap. VIII Disciplina la relazione tra organi costituzionali (diversi poteri dello Stato). Soprattutto tra esecutivo (governo) e legislativo (stato), giudiziario resta autonomo, separato dagli altri, non rappresenta un indirizzo politico. Studiata sia da giudici (leggono costituzione) che da politologi (vedono gli effetti sulla società). Criteri di classificazione fanno riferimento a tipo classico di tripartizione dei poteri. (primi due deboli da pov giuridico). Ma possono essere classificate come forme di governo anche quelle con il potere concentrato. 1. Separazione dei poteri : rigida o flessibile (principio di Montesquieu) Rigida: poteri separati rigidamente tra gli organi (es. presidenziale, non comunicazione tra organi) Flessibile: poteri mescolati tra organi. (es. parlamentare, comunicazione e possibilità di passaggio di poteri, con atti aventi forza di legge) atti attraverso un legame di fiducia. 2. Titolarità del titolo politico : in base a organo che determina la politica del paese. Pura: indirizzo politico spetta al governo Parlamentare: indirizzo politico al parlamento Direttoriale: indirizzo politico al direttorio 3. Composizione organo esecutivo : Monistiche: un organo, rappresentato solo dal consiglio dei ministri. Dualistiche: due organi, rappresentato da consiglio dei ministri e presidente della repubblica 4. Legittimazione degli organi : Monistiche: parlamento legittimazione diretta, esecutivo dal parlamento. (parlamentare e direttoriale) Dualistiche: esecutivo e parlamento legittimazione diretta. (presidenziale e semipresidenziale) Per elencare le forme di governo bisogna sempre partire dal criterio di classificazione; noi consideriamo legittimazione e il rapporto fiduciario: combinando questi otteniamo due forme storiche e quattro attuali. Rapporto di fiducia: esistenza di una deliberazione parlamentare che vota il sostegno al governo; si estrinseca attraverso una deliberazione, un atto giuridico che può essere dato o tolto con una votazione del parlamento. STORICHE  Monarchia costituzionale  Semi-parlamentare ATTUALI:  Presidenziale  Parlamentare  Semi-presidenziale  Direttoriale Dittatura: legittimazione da referendum, plebiscito, elezioni obbligate, o esercizio del potere in sé. Concentrazione potere nelle mani di uno che prevale sopra organi civili. Cambia se gli organi vengono mantenuti o no, oppure istituiti dei nuovi Stato totalitario: basata sull’ideologia di nazione, a questi si aggiunge per alcuni aspetti anche Salazar in Portogallo. -Nazionalsocialista, assenza di contropoteri istituzionali. Struttura duale. -Fascista, con monarchia, Gran consiglio, formale presenza Parlamento. Permane il partito unico. ≈ Franco in Spagna Stato socialista: Struttura con assemblea rappresentativa (dal 1936 elezione diretta) e un organo di presidenza. Potere sempre concentrato negli organi di vertice, poiché elezioni non libere, scelte elettive dipendono dal partito. Costituzione è formale, influisce in parte sui rapporti del governo. Divisione data da Biscaretti di Ruffia: 1. Prototipo URSS 2. Altri stati socialisti moderni: (Eu. Centro-orientale, Yugoslavia, Asia e Cuba) Stati islamici: paesi arabi / mondo iranico Gran parte dei paesi islamici adottano una forma repubblicana, potere legislativo solo conforme alla shari’a. Tendenzialmente assumono forme presidenziali o semi presidenziali (37 paesi) MONARCHIA COSTITUZIONALE: (es. Inghilterra) Legislativo: parlamento ha legittimazione diretta del popolo, ma suffragio ristretto. Esecutivo: direttamente il sovrano, ruolo sostanziale, non legittimazione diretta. Forma monista, esiste il governo ma è il consiglio dei ministri, è sussidiario. Rapporto di fiducia: separazione rigida dei poteri tra Re e Parlamento, organi in autonomia e indipendenza. Procedimento legislativo vede ruolo politico del parlamento e del sovrano (king’s in parlament). Sovrano mantiene le sue prerogative, ha potere di convocare e sciogliere le camere, supremazia dell’esecutivo sul legislativo. Questa forma è il risultato del passaggio da Stato assoluto a Stato liberale. Nel corso del ‘700 si era affermata da divisione in wings e tories, poi diventati conservatore e liberale, con il laburista ↓ Impeachment: accusa del parlamento contro un membro dell’esecutivo, un ministro. Prima forma di limitazione del sovrano, comincia a strutturarsi un dialogo tra parlamento ed esecutivo Da questo nasce il rapporto di fiducia, da monarchia costituzionale a parlamentare. Da una preminenza del sovrano e dell’esecutivo a una preminenza del parlamento sull’esecutivo. Controfirma: tutti gli atti del sovrano vengono controfirmati da un ministro competente di materia, sovrano smette di avere un ruolo politico, esautorato dalla funzione di indirizzo politico che passa al premier, capo del governo. Nella storia: 1. Parlamentarismo dualista, esecutivo con re e governo, che deve avere la fiducia del Re e del Parlamento 2. Parlamentarismo monista, fiducia maggiore tra Governo e Parlamento, Re formale. MONARCHIA PARLAMENTARE: evoluzione della costituzionale Legislativo: legittimazione del parlamento è l’unica diretta, suffragio universale. Esecutivo: Sovrano ruolo formale, promulga leggi ma non incide sul contenuto, attribuisce ruolo a governo ma non decide chi lo compone, potere di scioglimento formale. Funzioni di rappresentazione all’estero e garanzia del rapporto tra governo e parlamento. Rapporto di fiducia: biunivoco, il parlamento può sfiduciare l’esecutivo e il governo può impegnare la fiducia del parlamento sui progetti di legge a cui tiene. MODELLO PARLAMENTARE  Maggioritario (Westminster): prototipo Gb, ma diffuso in paesi di derivazione anglosassone (Australia, Canada, Nuova Zelanda) e dell'Europa continentale (Germania, Spagna, Svezia, Grecia). Maggioranza nitida scaturita dalle elezioni politiche, determina la presenza di governi stabili e omogenei. Governo viene investito di poteri direttivi dell'attività parlamentare e, all'interno di esso, è preminente la posizione del Primo ministro, leader del partito o della coalizione che ha vinto le elezioni.  N on maggioritario o consensuale: fondato sull'esistenza di un sistema caratterizzato da multipartitismo, fratture etniche o religiose, divisioni politiche ideologiche (vi è la ricerca di una democrazia di tipo consensuale). Il Primo ministro è chiamato alla mediazione politica piuttosto che alla direzione e l'indirizzo politico è il risultato di ampi accordi e di larghe intese parlamentari. Dove la disomogeneità raggiunge livelli elevati si parla di multipartitismo estremo, con un sistema politico articolato in numerosi partiti di interessi confliggenti, sino a contemplare i cosiddetti partiti antisistema (ali estreme).  Livello comparato: Italia della I Repubblica, la Francia della IV Repubblica, il Belgio, la Danimarca e i Paesi Bassi. PARLAMENTARISMO: variano nei diversi paesi in base al ruolo più o meno importante del primo ministro. Le prime due appartengono alla I fase (dopo la seconda metà del XIX sec), poi la seconda (dopo IWW)  Preminenza Governo: forme premierato preminenza esecutivo sul parlamento. Es. Regno Unito  Prevalenza del Parlamento: fulcro, esecutivo ha grande debolezza. Governi brevi soggetti a crisi. Es. Francia IV rep., Italia primi anni di governo  Razionalizzate: rapporto tra esecutivo e parlamento disciplinato precisamente in costituzione, molto difficile che avvengano crisi di governo extraparlamentari, fuori dal rispetto delle regole. SUDAFRICA Il sistema di governo previsto dalla Costituzione ad interim del 1993 per consentire la transizione dal sistema razziale aveva adottato la logica della cooperazione politica instaurando un governo condiviso tra tutte le forze politiche del paese. Alla fine si adottò un modello di democrazia consensuale fondato sul principio del power-sharing. → la Costituzione della Repubblica del Sudafrica (1996) delinea un esecutivo a carattere monocratico dove il Capo dello Stato è anche capo del Governo, eletto dall’Assemblea nazionale (camera bassa del Parlamento). Egli garantisce la costituzione in quanto legge suprema e assicura e promuove l’unità della nazione. FORMA DI GOVERNO SEMIPARLAMENTARE: Esperimento in Israele (1992 – 2001), da noi a livello delle regioni e comuni italiani. Esecutivo: legittimazione doppia del parlamento e del primo ministro. Eletti direttamente dal corpo elettorale. (Da parte del popolo viene eletto il primo ministro, ma questo deve ottenere la fiducia del parlamento) Rapporto di fiducia: esiste ma declinato attraverso la formula “aut simul stabunt, aut simul cadent” così insieme sono nati e insieme cadono. Il primo ministro può scogliere il parlamento ma termina anche il suo mandato. Il parlamento può sfiduciare il primo ministro ma si va ad automatiche elezioni. Questa formula in Israele era stata prospettata per garantire maggiore stabilità ma era una forma instabile, l’arco politico è estremamente frammentato e fanno fatica a trovare una maggioranza che sostenga il primo ministro. L’esperimento non ha funzionato poiché avevano introdotto una serie di casi eccezionali nei quali il parlamento poteva far cadere il primo ministro senza far rispettare la formula. Dopo un decennio sono tornati alla forma di governo parlamentare attuale. FORMA DI GOVERNO DIRETTORIALE solo svizzera. Netta preminenza esecutivo su legislativo. Origine storica, copia della costituzione francese del 1795, e alcuni paesi sudamericani dell’inizio ‘800 (Uruguai) Assemblea federale: bicamerale, membri eletti per 4 anni  Consiglio nazionale, rappresenta proporzionalmente la popolazione  Consiglio degli Stati, 2 rappresentanti per ogni cantone, eletti secondo regole dei cantoni stessi Consiglio federale: funzioni di Governo e Capo dello Stato, resta in carica 4 anni. Direttorio formato da 7 membri, annualmente ogni membro svolge la funzione di capo di stato a rotazione. Rapporto di fiducia: inteso come precedente alla fase di nascita del Governo, nominato attraverso appoggio iniziale del Parlamento, ma una volta che si forma la quadra politica, non può più essere messa in discussione. Non essendoci il rapporto di fiducia, mette il direttorio in una funzione preminente rispetto al parlamento. “Multipartitismo non ideologico” non ci sono partiti che rappresentano delle opposizioni estreme quindi possono creare coalizione, c’è un sistema partitico consolidato da anni; attraverso una formula elettorale porta a costituire il direttorio come una rappresentanza proporzionale del parlamento, fa sì che nel direttorio vengano nominati esponenti dei maggiori partiti in parlamento. Porta alla possibilità di gestire la cosa attraverso accordi interni politi (consociativo). Contropotere: la svizzera è una democrazia diretta, per contrastare la rigidità del governo, i cittadini hanno ampi poteri di incidere attraverso referendum, sulla politica e sull’indirizzo politico, agiscono al di fuori del circuito rappresentativo. SISTEMI POLITICI E PARTITICI La classificazione delle forme di governo viene proposta dai politologi considerando elementi extra-giuridici. Classificazioni astratte che hanno fatto per capire meglio gli elementi concreti, possono cambiare a seconda dei criteri. Sistema politico: l’insieme dei soggetti portatori di interessi all’interno di una società e cercano di influenzare il sistema di potere, facendo in modo che il potere realizzi le proprie istanze. Partiti, gruppi sociali, movimenti, con interessi comuni. Definizione ampia. Sistema partitico: dato da elementi giuridici, insieme di partiti all’interno di un determinato ordinamento giuridico. -sistema elettorale, insieme di regole che disciplinano tutte le operazioni inerenti al voto (controllo, diritti di voto) -formula elettorale, formula matematica che trasforma in voti in seggi (posti pubblici negli organi rappresentativi, in Italia ce ne sono 315) ↓ Formule 1. maggioritarie 2. proporzionali Collegi suddivisione del territorio in basi elettorali per i conteggi 1. Uninominale = il collegio assegna un solo voto, un solo seggio. Viene eletto un solo rappresentante. (Germania) 2. Plurinominale = il collegio assegna più voti, più seggi. Eletti più rappresentanti. (USA) Proporzionali: attribuisce il numero di seggi ai partiti proporzionalmente al numero di voti ottenuti. Si fa una proporzione fra il numero dei voti e il numero dei seggi disponibili. → Problema dei resti, classificazione delle forme in base a come vengono gestiti, in modo da non generare resti. correttivi: possono essere applicate norme integrate che permettono che la forma proporzionale non sia egualitaria e tenda all’effetto maggioritario. Esempi: -clausola di sbarramento, se un partito non raggiunge percentuale minima non ci sono seggi disponibili per lui. -premio di maggioranza, più seggi a chi ha ottenuto maggioranza dei voti. -voti di preferenza, elettore può indicare la persona che vuole. -panachage, sistema disgiunto, elettore può votare un’altra persona rispetto al partito. Maggioritario i seggi sono assegnati a chi prende più voti. Al suo interno le diversità sono: 1. maggioranza assoluta (majority system) 2. maggioranza relativa (plurality system) 3. doppio turno (al primo turno maggioranza relativa, tra quelli con più voti, due vanno al secondo turno e eletti con maggioranza assoluta) First past the post – plurality system (Inghilterra) "Chi ottiene più voti ottiene il seggio” Personalizzazione del voto, ma sproporzione della rappresentanza, vincitore ha bisogno di una maggioranza relativa, non degli elettori. Guadagna in stabilità ma alcuni voti non servono per una maggioranza assoluta. D’Hondt: permette di non avere resti (Belgio, Israele) I voti ottenuti vengono divisi per il numero dei seggi, e i seggi vanno attribuiti a chi ha i quozienti maggiori. Formule matematiche che avvantaggiano un partito invece che un altro. ITALIA non scritto nella costituzione, ma avevano ideato la forma di governo pensando al sistema proporzionale. 1993: da proporzionale a indirizzo politico verso il maggioritario 1993: Mattarellum, 75% seggi con maggioritario in circoscrizioni uninominali, 25% proporzionale, sbarramento al 4% 2005: Porcellum, sistema proporzionale con premio di maggioranza alla lista più votata, non rispetta proporzionalità. 2015: Italicum, Sistema proporzionale con premio di maggioranza al partito che ottiene almeno il 40% dei voti. 2017: Rosatellum, 38% dei collegi con proporzionale in collegi plurinominali senza preferenze, gli altri con maggioritario uninominale. Sbarramento al 3%. SISTEMA TEDESCO: Sistema di base proporzionale con la possibilità di personalizzazione dei seggi, parlamentari vengono individuati con precedenza sulla base uninominale. All’elettore tedesco vengono dati due voti, un primo finalizzato a scegliere il candidato, il secondo voto è quello rivolto al partito. Il primo voto della persona viene utilizzato perché nel monte complessivo dei seggi che il partito ottiene, vengono insediati per primi coloro che hanno ottenuto i voti nell’uninominale diretto, è per scegliere una preferenza. Altre formule di manipolazione dei risultati, oltre alle formule elettorali 1. Voto di preferenza. 2. Lista bloccata. 3. Panachange. 4. Grandezza dei collegi: numero di seggi che si distribuiscono in un collegio.  Più il collegio è grande, quindi plurinominale e con più seggi distribuiti, più è proporzionale. (Olanda e Israele) Più il dividendo (n. seggi) è alto, più abbassa il n. di voti che serve per ottenere un seggio, maggiore distribuzione. Dove il territorio nazionale è un’unica circoscrizione Il valore del proporzionale è rafforzato e ciò crea problemi di stabilità del governo, essendo per i partiti più facile accedere al parlamento.  Dove le circoscrizioni elettorali hanno un numero di collegi limitato, c’è una devianza in senso maggioritario; Ecco perché in Spagna vediamo rappresentati in parlamento i partiti indipendentisti poiché sono sostenuti all’interno di alcune circoscrizioni limiate territorialmente. 5. Malapportionment: suddivisione squilibrata dei collegi, non sono omogenei. Dovrebbero essere congruenti e corrispondenti al territorio  Gerrymandering: pratica che consiste nel ritaglio dei collegi in modo da granatiere il risultato a favore di una coalizione specifica. Si parla di ciò perché le circoscrizioni elettorali sembrano delle macchie tagliuzzate che garantiscono la maggioranza a sostegno di un determinato partito. Evidente tecnica di manipolazione che veniva usata per assicurare la rappresentanza dei bianchi in Usa, nelle circoscrizioni per evitare che i voti dei bianchi se perdessero dove c’era la maggioranza di popolazione nera. 3. Potere di veto: bloccare le iniziative parlamentari, imponendo al parlamento di riapprovarle con una maggioranza importante. Parlamento: 1. Potere di borsa: approva il bilancio e senza il presidente non può fare nulla. 2. Advice and consent : parlamento deve verificare le nomine presidenziali e dei giudici della corte suprema (9 giudici nominati da presidente ma non li può scegliere a suo piacimento perché la nomina deve passare in senato). 3. Impeachment : porre fine al mandato del presidente, non è la corte suprema che lo giudica, la camera lo propone e il senato lo vota (giudizio politico). Le motivazioni sono politiche: tradimenti, corruzioni e altri gravi reati. Strumento che è stato utilizzato pochissimo nella storia della costituzione americana. -> Trump ne ha avuti 2 nel suo mandato; altro quello di Clinton, giudicato per aver mentito alla nazione sul tradimento con una donna. Nixon, Watergate non ci fu il voto di impeachment poiché si dimise prima del voto formale della camera. 4. Commissioni permanenti e di indagine: si decide la sorte del processo di legge; hanno poteri molto forti, equivalenti a quelli dei giudici. Controllo dell’operato degli altri organi SISTEMA ELETTORALE A doppio grado, i cittadini eleggono i grandi elettori che a loro volta eleggono il presidente.  iscrizione nelle liste elettorali solo su base volontaria, quindi basso tasso di partecipazione al voto  Legislazione elettorale statale (voto per corrispondenza, voto automatico, voto anticipato, ecc.) 48 stati con plurality; 2 con sistema misto. Ciascuno stato ha le sue procedure.  Finanziamenti elettorali: Federal Election Commission pubblica tutti i finanziamenti, limiti ai contributi individuali; Disclosure (obbligo di rendiconto, singole entrate che ogni candidato riceve).  Reapportionment: ogni 10 anni le Assemblee legislative degli Stati ridefiniscono i collegi elettorali attraverso censimento. ELEZIONE PRESIDENTE: I fase: scelta dei candidati  primarie: disciplinate dallo Stato, selezione dei delegati alle conventions repubblicana e democratica -chiusa o aperta, tutti o solo chi membro del partito -popolari o caucus, assemblee rappresentative degli elettori  conventions: formale nomina del candidato alla Presidenza e alla Vice Presidenza II fase: elezione indiretta  Election Day: (2-8 novembre) elezione dei grandi elettori selezionati dai partiti, coloro che poi voteranno il presidente. Vincolo di votare il candidato del partito a cui appartiene il grande elettore, di fatto è una democrazia diretta, grandi elettori sono vincolati a votare il proprio partito.  voto segreto dei grandi elettori  6 gennaio: il Congresso proclama il Presidente  20 gennaio: insediamento.  In caso di pareggio, vota la Camera. Paradosso democratico: Ciascuno Stato elegge un numero di grandi elettori pari ai senatori e ai deputati di cui ha titolo (1804) 100 (senatori) + 435 (camera) + 3 (DC) = 538 (grandi elettori) → maggioranza assoluta: 270 (vincolo di mandato) Stati più popolosi hanno un numero maggiore di grandi elettori, grandi elettori votano obbligatoriamente in blocco. Si può vincere anche con un numero minore di voti popolari rispetto all’avversario. Swing states, stati dove si giocano una posizione o un’altra, e fanno pendere l’ago della bilancia. La maggior parte degli stati è affidata storicamente a un partito. REGNO UNITO Monarchia Costituzionale poi Parlamentare, prevalenza Governo e centralità PM PRIMO MINISTRO  Non eletto direttamente: sovrano nomina per convenzione il leader del partito di maggioranza.  Nomina e revoca i Ministri  Primo Ministro (PM) + Cabinet (una ventina – 23) + Consiglio dei Ministri (circa un centinaio) Backbenchers: chi non ha incarichi di governo  Decide di fatto lo scioglimento, decretato solo formalmente dalla Regina  Orders in Council: decisi dal Gabinetto anche se formalmente adottati dalla Corona. È improbabile che la camera dei comuni voti la sfiducia del governo, ma il Governo può sollecitare la Corona a sciogliere la camera elettiva per un vantaggio nelle elezioni politiche. RAPPORTO DI FIDUCIA  Sistema bipartitico (Tories v. Wings → Conservative + Labour) Sistema elettorale maggioritario a turno unico  Fiducia solo presunta, alla Camera dei Comuni.  Sfiducia originariamente di fonte convenzionale. Fixed term Parliaments Act 2011  Elezioni ogni 5 anni il primo giovedì di maggio  Scioglimento del parlamento solo in casi predeterminati per legge:  2/3 della Camera lo richiedono (Nov. 2019)  Approvazione di una mozione di sfiducia senza possibilità di creare un nuovo governo entro 14 giorni - 5 mozioni considerate dal 2011, 3 delle quali legate alla Brexit CONTRAPPESI  Corona :  in situazioni eccezionali può esercitare poteri discrezionali (es. hung Parliament, 2010 – 2015, quando nessun partito aveva la maggioranza, quindi governo di coalizione anche tra partiti diversi)  Può revocare il PM in caso di attentato all’ordine democratico  Può rifiutare la sfiducia se inutile o contraria all’interesse nazionale.  Partito di maggioranza : può costringere alle dimissioni il PM o sostituire il PM dimissionario  Opposizione : il leader del partito secondo classificato assume la veste di “oppositore di Sua Maestà”, forma un proprio Governo chiamato Shadow Cabinet, per alternare indirizzo politico anche in vista delle nuove elezioni. Shadow PM riceve uno stipendio addizionale, politica di accordi e consultazioni sulle materie più importanti. House of Lords Act 1999  Elimina la trasmissione ereditaria dei peers, nominati a vita  Resta per 26 Church of England archbishops and bishops  Autocandidature o proposte dai partiti  2000 House of Lords Appointments Commission approvate dal parlamento e formalizzate dalla Regina. GERMANIA 1. Weimar: forma di governo semipresidenziale (con doppia legittimazione), popolo aveva il potere di appoggiare le decisioni del Capo dello stato, con poteri eccezionali. 2. Nazismo: conseguenza della Costituzione di W. 3. 1949: imposta, vincolata dalle potenze vincitrici del conflitto per mantenere la Germania sotto controllo e non permettere che si ripropose ciò che era successo. Principio federalista nel DNA della storia tedesca dei reich caratterizzate da una forma confederale; giustifica una costituzione che mantiene come forma di stato una forma federale. Obiettivi:  Stabilità : prima c’era parlamento debole,  Democrazia solo rappresentativa (sfiducia nel popolo)  Regolamentazione delle casistiche di governo. Forma di governo parlamentare razionalizzata, rapporto tra parlamento e governo è rigidamente disciplinato in costituzione. Resta poco spazio al capo dello stato per esercitare qualsiasi forma di potere politico. Parlamento bicamerale: 1. Bundestag : (camera bassa) unica camera rappresentativa, ha potere legislativo. Elezione a suffragio universale, mandato di 4 anni. 2. Bundesrat : rappresentativa dai membri che hanno una carica di governo statale. Eletta dai governi del lander. Capo dello stato, disciplina molto rigida per quanto riguarda le opzioni  scioglimento parlamento, o per elezione a maggioranza semplice del cancelliere o mancata concessione fiducia  nomina del cancelliere RAPPORTO DI FIDUCIA Rapporto iniziale, esplicito, deve essere sostenuto dalla maggioranza assoluta in parlamento, grande stabilità.  Atti del Presidente soggetti a controfirma escluso nomina e revoca del Cancelliere e scioglimento. (Art. 58)  Cancelliere eletto dal Bundestag su proposta del Presidente (art. 63) I votazione, maggioranza assoluta II votazione, dopo 14 giorni, maggioranza assoluta III votazione, maggioranza assoluta o semplice, ma con possibilità di scioglimento Art. 67 – mozione di sfiducia costruttiva Approvazione della mozione di sfiducia (dal Bundestag al Cancelliere) implica anche l’immediata elezione di un nuovo cancelliere a maggioranza assoluta, quindi non ci sono momenti senza governo. → causa di grande stabilità Tra la mozione e l'elezione debbono trascorrere quarantotto ore. Art 68 – mozione di fiducia, scioglimento del Bundestag Se una mozione di fiducia presentata dal Cancelliere non raccoglie l'approvazione della maggioranza dei membri del Bundestag, il Presidente può, su proposta del Cancelliere, entro ventuno giorni, sciogliere il Bundestag. Il potere di scioglimento viene meno qualora il Bundestag elegga, a maggioranza dei suoi membri, un altro Cancelliere federale. Tra la presentazione della mozione e la votazione devono trascorrere quarantotto ore. Può e non deve sciogliere il Parlamento per (art. 81) Stato di emergenza legislativa: in caso di mancata approvazione di una questione di fiducia, se entro 21 giorni il Presidente non scioglie il Bundestag, il Governo può proseguire la legislatura per 6 mesi facendo approvare le leggi dal Bundesrat. Preminenza del governo nell’attività normativa:  Art. 34: domaine della legge + domaine residuale del regolamento.  Art. 40 irricevibilità di emendamenti che hanno come conseguenza diminuzione di entrata o aumento di spesa.  Art. 41: irricevibilità di emendamenti per invasione del domaine regolamentare.  Art. 42: discussione sul testo del Governo.  Art. 44: voto bloccato. Su richiesta del Governo si vota solo sul testo e gli emendamenti accettati dal Governo.  Art. 48: odg al Governo, incide sulla funzione legislativa parlamentare. Sono strumenti per andare a bloccare l’azione del parlamento. ORGANIZZAZIONE DELLO STATO – cap. IX PARLAMENTO Organo collegiale rappresentativo, legislativo, controllore delle attività del Governo e della Pubblica amministrazione, trova la sua origine nel continente europeo (in origine inteso come un luogo deputato all'incontro di più persone). Si caratterizza per alcuni elementi che si consolidano tra il ‘500 e il ‘600 in Inghilterra (divisione delle camere nel XVI secolo, considerata la “madre dei Parlamenti”):  il sistema elettivo rappresentativo;  la vincolatività delle decisioni anche per gli assenti, da cui la soggettività giuridica collegiale;  la struttura permanente;  la gestione politica continuativa. → Una tappa fondamentale del processo evolutivo riguarda l’estensione del sistema elettivo-rappresentativo: Commoners (prima il Parlamento era circoscritto all’amministrazione della giustizia) segna il riconoscimento di tali comunità e la loro distinzione dai feudatari e dal clero (possibilità così di trattare e di tutti i tempi del Paese). Diffusione parlamenti moderni: durante l'800 e il ’900, e in Asia e in Africa dopo la decolonizzazione. America Latina: prime costituzioni repubblicane si affermano Parlamenti bicamerali o tricamerali. Es: in Bolivia e Perù (1826) si accoglie il modello francese concretatosi nella costituzione dell'anno VIII (1798): Parlamento formato dal Tribunale, dal Corpo legislativo e dal Senato. La tricameralità sarebbe servita a risolvere i conflitti fra le due camere insorti per la mancanza di un giudice arbitro (camere dei Tribunos, dei Senadores e dei Censores), le quali, però, non produssero effetti politici. Mondo asiatico: la Costituzione giapponese del 1889 istituisce la Dieta Imperiale composta dalla Camera dei pari (formata dalla famiglia reale, dagli aristocratici ed altri soggetti nominati dall'imperatore) e da quella dei rappresentanti. In Cina invece vi è l'assenza dell'organo parlamentare fino agli inizi del ‘900: nel 1907 (a seguito di grandi tensioni) si istituisce un Consiglio di governo con funzioni di tipo legislativo (idea di Parlamento che si propaga anche verticalmente, dove ci sia autonomia degli enti territoriali minori). Struttura Unicameralismo: Soluzione organizzativa in base alla quale i lavori parlamentari si svolgono in una solo camera (così la sovranità popolare non viene frammentata). → Oggi è la scelta più diffusa per diversi motivi: 1. l'efficienza e l'efficacia dell'azione parlamentare; 2. i costi ridotti; 3. la maggiore responsabilità dell’istituzione; 4. il rafforzamento dell'organo rispetto agli altri poteri dello Stato; Pericolo: eccessiva concentrazione del potere, l'assenza di contrappesi nell'esercizio della funzione legislativa, la sua minore capacità di riflessione e la mancanza di un sistema di correzione di errori o di un controllo di qualità basato sulla valutazione della legislazione da parte di due camere distinte. Cina si adotta questo sistema per varie ragioni. 1. Sostiene che l'Assemblea Nazionale Popolare assicuri da sola la migliore tutela delle diverse nazionalità del paese 2. La presenza di una sola camera consente una più penetrante direzione del partito comunista; Bicameralismo: nasce dall'esigenza di rappresentare localismi o ceti diversi, categorie di interessi differenti da trasporre in decisioni collegiali condivise (risultato di negoziati e compromessi). Le due camere di solito hanno competenze diversificate nell’iter legislativo (è rallentato se c’è una forma di bicameralismo perfetto) e nelle attività di indirizzo politico e di controllo. A livello comparato: Francia, Gb, Irlanda, Olanda, Romania, Giappone, Cile, Uruguay. Negli Stati federali la rappresentanza degli enti periferici nella seconda camera viene enfatizzata con l’applicazione del principio di eguaglianza (attribuisce ad ogni ente lo stesso numero di seggi indipendentemente dalla densità demografica). Competenze:  Giurisdizionali : messe in stato di accusa del Presidente della Repubblica o del suo Vice (Austria, Italia, Indonesia).  Sfera elettorale : elezione Capo dello Stato (Italia, dove le camere in seduta comune sono integrate da delegati regionali; Svizzera, dove si elegge anche il Vicepresidente) o di altre cariche (Italia, Svizzera, Romania).  Ambito normativo: adottare o revisionare la Costituzione (Indonesia), per approvare una legge in caso di disaccordo fra le due camere (India), o il budget statale (Romania), o lo Statuto dei parlamentari (Romania). Si affidano anche la deliberazione dello stato di guerra (Austria, Romania, Filippine), le decisioni da prendere nel campo della difesa (Romania), la predisposizione dell'elenco dei cittadini da cui estrarre a sorte 16 giudici che integrano la Corte Costituzionale in caso di giudizio sugli impeachment del Presidente della Repubblica (Italia). composizione - si riconducono agli interessi diversificati Modello cetuale: ancora oggi troviamo antichi retaggi, soprattutto nella composizione della camera alta, (es. la House of Lords). Il superamento della rappresentanza cetuale a favore della rappresentanza politica ha comportato che la scelta del componente sia fatta sulla base delle idee di cui si fa portatore. A livello comparato: Senato irlandese 43 seggi elettivi sono riservati a soggetti riconducibili a specifici gruppi produttivi, o il Consiglio nazionale della Slovenia che esalta gli interessi professionali. Modello pluralista: di rappresentanza politica, la volontà generale non si deve astrarre dal contesto sociale: deve farsi sua interprete in modo da rispecchiare la società nella composizione degli organi rappresentativi. Nel Parlamento confluiscono individui portatori di istanze religiose, etniche o linguistiche con l'intento di promuovere politiche e norme che garantiscono i loro interessi identitari. A livello comparato: riserva di seggi a tali gruppi in Colombia (popoli indigeni), India (per Caste o tribù), Pakistan (per i componenti delle minoranze non musulmane), Slovenia (uno per la minoranza italiana e uno per quella ungherese). R appresentanza femminile : Anche per questa si prevedono seggi riservati alle donne: soprattutto nel continente Africano (Algeria, Marocco, Niger, Eritrea, Somalia, Sudan del sud, Sudan, Kenya, Tanzania, Zimbabwe, Uganda, Burundi), in Medio Oriente (Giordania, Arabia saudita, Iraq) e nell'area asiatica (Cina, Pakistan, Afghanistan, Taiwan), - Bangladesh: 50 seggi su 350 sono riservati alle donne, elette indirettamente dai parlamentari già eletti dal popolo - Alcune costituzioni prevedono che la presenza femminile in Parlamento debba avvenire garantendo l'accesso alle cariche elettive in conformità all’eguaglianza dei punti di partenza (Argentina, Messico, Italia, Francia).  In alcuni paesi una quota di seggi viene riservata ai cittadini residenti all'estero, con l'intento di creare al di fuori del territorio nazionale un circuito autonomo di rappresentanza politica (Camera dei Deputati della Repubblica Dominicana e dell'Italia, senato del Messico e della Francia). Continuità e discontinuità: durata della legislatura e scioglimento anticipato. Carattere permanente del Parlamento è ciò che lo contraddistingue da altri tipi di assemblea, ha una durata prestabilita. La legislatura varia tra i 4 e i 5 anni per consentire il rinnovo periodico dei rappresentanti. A livello comparato: USA: 2 anni per i deputati della Camera dei rappresentanti, 6 anni per i senatori Nuova Zelanda e Australia: 3 anni per i deputati Alcuni dispongono un rinnovo parziale a intervalli regolari (la Camera dei Deputati Argentina si rinnova per la metà ogni biennio, il Senato USA si rinnova di un terzo ogni due anni). Proroga della legislatura è prevista qualora sia impossibile convocare i comizi elettorali (disposta in casi di guerra in Italia o Bangladesh) e la sua delibera assume la forma della legge parlamentare. In rare ipotesi è già la Costituzione a fissare la durata massima della proroga (un anno in Bangladesh), altrove si sostiene che non possa superare la durata stessa della legislatura (5 anni in Italia). → Consente all'Assemblea legislativa di continuare a esercitare le sue funzioni una volta sciolta per adottare provvedimenti urgenti. Scioglimento anticipato: quando il rapporto fra l'organo elettivo e gli elettori viene e si registra uno stallo politico insanabile tra poteri in Parlamento.  No in sistemi presidenziali (o iper-semipresidenziali), Presidente e Assemblea legittimati dal voto popolare.  Contemplato quasi ovunque, fdg parlamentare o semipresidenziale (o nei sistemi evoluti verso un rafforzamento dei poteri del Presidente che quindi può portare allo scioglimento anticipato, Russia, Bielorussia e Pakistan):  titolarità giuridica formale: al Capo dello Stato che firma l’atto di dissoluzione  titolarità giuridica sostanziale: in semipresidenziali spetta al Presidente della Repubblica, mentre altrove deriva da una decisione congiunta del Presidente e del Governo o di una decisione della maggioranza parlamentare. Varie costituzioni tacciono sulle cause che possono portare allo scioglimento altre impongono limiti di natura circostanziale o di ordine temporale. Prerogative istituzionali e statuto giuridico dei parlamentari La posizione centrale che il Parlamento assume nel sistema costituzionale si riflette in una serie di garanzie collettive dell’organo e di prerogative individuali dei componenti. L'autonomia parlamentare: insieme delle competenze conferite all'assemblea per disciplinare e gestire l’attuazione dei fini che si è prefissata (anche per salvaguardare i diritti delle minoranze di fronte alla maggioranza). Le prerogative istituzionali si estendono a tre diversi ambiti: 1. regolamento parlamentare: manifestazione della potestà auto normativa dell'assemblea e mancanza di efficacia giuridica costitutiva al di fuori del Parlamento. Adottata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera (Argentina, Colombia, Spagna, Italia) o qualificata (2/3 del Senato boliviano, 3/5 nel Parlamento dell’Uruguay). Contiene norme dirette ad attuare o a integrare i principi costituzionali e norme indipendenti, che prescindono da qualsiasi previsione costituzionale. → Vi sono paesi che ammettono il controllo di costituzionalità dei regolamenti parlamentari, in quanto deve comunque riconoscere la supremazia della Costituzione (Argentina, Spagna). 2. Autonomia finanziaria: attribuzione al Parlamento di risorse economiche adeguate all’esercizio delle proprie competenze e nel potere di decidere sul loro impiego. 3. Autonomia amministrativa: competenza a regolare l’amministrazione interna e il regime del personale. La costituzione e i regolamenti Parlamentari provvedono a fissare i contorni dello Statuto, stabilendo una serie di diritti, facoltà, doveri e obblighi. I limiti all'esercizio del mandato parlamentare possono essere:  Quantitativi: relativi al numero di mandati consentiti allo stesso soggetto (Messico i Senatori possono essere eletti solo per due periodi consecutivi mentre i deputati per 4 periodi consecutivi);.  Qualitativo: riguardanti i vincoli che i parlamentari incontrano rispetto agli elettori. Il conferimento del mandato rappresentativo è personale e di norma non è delegabile. Il divieto di mandato imperativo: Il singolo parlamentare non rappresenta gli elettori e quindi non agisce quale loro mandatario, essendo egli piuttosto libero di compiere le scelte che ritiene più opportune; egli non può essere chiamato a rispondere civilmente delle proprie decisioni ma. → la finalità del divieto è di garantire l'indipendenza del parlamentare da ogni tipo di influenza che possa compromettere la sua funzione equilibratrice di composizione. (oggi a Cuba, in Cina, Corea del nord, Vietnam) Non sono assimilabili al mandato imperativo: Onnipotenti e decisori hanno infatti caratterizzato ordinamenti diversi nel tempo e nello spazio (Inghilterra, Francia prenapoleonica, soviet della rivoluzione, Italia anni ’70-’80) Deboli: sia nella della forma di Stato socialista, sia in ogni esperienza autocratica, sia – nell’ambito dello Stato costituzionale pluralista – nella forma di governo parlamentare e in quella semipresidenziale. La soluzione intermedia è comunque quella più frequente: il Parlamento è organo che formalmente decide, ma sotto la guida di altri soggetti; IL CAPO DELLO STATO Oggi è il Presidente della Repubblica, in passato il monarca. In chiave storica il capo era legato alla massima carica religiosa, per poi assoggettare sia la religione che il governo del territorio e infine solo il territorio (impero). Quasi sempre monocratico, con eccezione dei collegiali (Bosnia, Svizzera, Uruguay), due persone (San Marino), o cinque (Francia nel 1795). Il suo potere è attribuito dalla Costituzione, dove rappresenta il simbolo e l’unità dello stato. Elezione: sia Presidente che Monarca possono essere eletti. 1. Diretta : (doppio turno) Francia, Argentina, Austria, Brasile, Yemen, Tunisia, Bulgaria, Finlandia, Ecuador Usa, turno unico ma di secondo grado 2. Parlamentare : Italia, Israele, Grecia, Repubblica ceca, Slovacca, Ungheria, Estonia, Lettonia, Albania. partecipazione enti locali, Italia con tre delegati per ogni regione, Germania, India. Limite di rielezione:  Tre mandati: America Latina e alcuni paesi africani  Due mandati: (4 anni) Usa, Cuba, Angola, Turchia, Sudan  Un mandato: Portogallo, Germania, Bulgaria, Russia, Francia  No limite: Bielorussia, Italia, Cina  Eccezione rispetto ai mandati è la Svizzera, dove rimane in carica un anno a turno. Nei regimi monarchici rimane in carica a vita, dopo la morte si seguono le regole di successione, a volte decise dal sovrano. Si ha poi l’istituto della reggenza, quando c’è il trono vacante o il sovrano troppo giovane, o la luogotenenza (Italia, Umberto II dopo la liberazione di Roma). Cessazione di mandato nelle Repubbliche causate da morte, destituzione (da condanna), dimissioni (per cause personali o politiche, come Nixon), impedimento presidenziale (da corti, organi costituzionali o legislativo) Requisiti: 1. Essere cittadino, con genitori cittadini 2. Non avere doppia cittadinanza 3. Età anagrafica tra i 35 e i 50 anni 4. Godere di diritti civili e politici Poteri: nelle forme del ‘700 aveva tutti i poteri. Poi dall’800 divisione. Nomina ministri (Statuto Albertino), nomina e revoca ministri (Angola, Brasile, Austria), nomina PM (Estonia, Finlandia) Poteri inerenti al Capo dello stato  Garanzia e integrità paese  Rappresentanza in patria e all’estero e relazioni internazionali  Rispetto della costituzione  Capo forze armate Potere legislativo:  Sciogliere le camere  Promulgare e sanzionare le leggi  Indire elezioni  Convocare referendum popolare Poteri forti: liberale, socialista, totalitaria, ierocratica Poteri deboli: parlamentari Potere esecutivo:  Esecuzione alle leggi  Decretare stato assedio o emergenza  Concludere trattati internazionali e nominare funzionari diplomatici  Dichiarare guerra Potere giudiziario  Nominare giudici corti supreme  Fare rispettare le sentenze  Concedere grazia GOVERNO Organo collegiale, costituito da più persone, e complesso, perché composto da organi individuali e collegiali. Organi possono essere:  Non necessari (fonti legislative, consuetudinarie e convenzionali)  Necessari (disciplinati in Costituzione), sono il PM (con denominazioni diverse a seconda dello stato) e i ministri, a volte il Presidente della Repubblica. A volte il PM ha la leadership del governo, altre ha ruolo ridimensionato perché è a capo di una coalizione. - Semipresidenziale (Austria e Portogallo) potere di revoca è da parte del Presidente - Altre il rapporto di fiducia è solo tra Governo e Parlamento. Procedimento di formazione Disciplinato in costituzione, integrato da fonti ordinarie, consuetudini, convenzioni e prassi.  Capo di Stato nomina primo ministro e i ministri su proposta del primo ministro. I ministri sono vincolati alla maggioranza parlamentare. A volte nomina avviene dopo la consultazione del presidente, previste in costituzione (Francia IV repubblica) o dalla consuetudine (Belgio, Italia).  Nomina primo ministro o intero governo da parte del parlamento, procedimento più rapido e immediato. Fiducia: presunta nelle forme di governo parlamentari (nelle bicamerali basta di una camera, in Italia di tutte e due) Crisi di governo: venir meno del rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento (crisi parlamentare). Mozione di sfiducia: atto con cui il parlamento revoca la fiducia al governo. Governo può dare da sé le dimissioni (crisi extraparlamentare) a prescindere dal rapporto di fiducia, a causa della politica interna (+economica) o internazionale (es. Cameron con Brexit). Dimissione del Primo ministro possono essere per contrasti con altre cariche o con il proprio partito. Poteri:  Connessi all’elaborazione e attuazione dell’indirizzo politico nella sfera della produzione normativa.  Esecutivo: usando la discrezionalità amministrativa  Procedimenti finanziari, predispone lo schema per l’approvazione del bilancio.  Stipula i trattati più importanti, per la successiva approvazione del parlamento  Funzione giudiziaria, nomina organi  Funzione in ambito penale, intervento nei processi o nelle procure. Capitolo X – GARANZIE COSTITUZIONALI E PROTEZIONE DELLA COSTITUZIONE MODELLI DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE Forme di ogni governo con funzione di verificare la conformità delle leggi alla costituzione. Organi appartenenti a potere giurisdizionali o altri organi al di fuori ma strutturate come quelli. La funzione di garanzia costituzionale appartiene anche ad altri, es presidente rep. Noi ci concentriamo sugli organi giurisdizionali o Corti, emettono le decisioni sottoforma di sentenza Classificazione in base agli effetti delle sentenze:  Temporali: da quando si considera vigente una sentenza. Ex nunc, pro futuro, effetti per le cose successive, ex tunc, retroattivo, va a riguardare i casi precedenti  Personali: era omnes, vincola tutti, inter partes, fra le parti Due grandi modelli, primi due casi storici di controllo di costituzionalità delle leggi. Hanno caratteristiche opposte. Statunitense  Diffuso: (organo) tutti i giudici possono svolgerlo.  Incidentale o concreto: (chi propone) come incidente in un altro processo.  Speciale: (effetti) vincola solo le parti del processo, inter partes.  Dichiarativo: (effetti temporali) quella decisione constata che c’è stato un vizio dall’inizio, efficacia retroattiva. Giudice disapplica la legge ma non la annulla e non la abroga. Se due giudici sono discordi si applica lo stare decisis, viene portata all’organo più alto, se la Corte Suprema dichiara l’incostituzionalità, la norma non si applica più. Europeo – kelseniano, per la prima volta viene applicato il modello in Austria  Concentrato, (organo) attribuito a una corte speciale creata appositamente per controllare  Principale, (chi propone) per attivare il controllo ci sono una serie di enti che attribuiscono alla corte il potere. Es presidente, Parlamentari  Generale, (effetti), erga omnes  Costitutivo, (effetti temporali) legge viene espulsa da ordinamento, annullata con effetto pro futuro. Nel corso del tempo si sviluppano ed evolvono, le caratteristiche si sviluppano e alcune non sono più attuali. I modelli oggi tendono ad essere molto simili e a convergere. La loro ibridazione ha prodotto altri modelli. 1. Incidentale : tertium genus (Italia, Germania dopo IIww, Spagna nel 1978, dopo dittatura) 2. Diffuso o concentrato: quartum genus (Portogallo e Grecia, fine anni ’70, dopo dittatura, e America Latina) 3. Preventivo : non ibridazione, ma deriva dal modello concentrato. Elemento determinante è il momento in cui si realizza il controllo. (Francia IV e V rep., controllo prima dell’entrata in vigore della legge) 4. Misto o duale: usa sia via diffusa che concentrata indipendentemente, non si sovrappongono mai. C’è poi il controllo religioso in Iran (consiglio dei guardiani), Egitto, si rifanno alla shari’a. Germania ha un controllo concreto (Tribunale nel corso del giudizio) e astratto (dai Governo Federale). MODELLO STATUNITENSE (judicial review of the legislation) Canada, Australia, Irlanda 1803, sentenza Marbury v. Madison, giudice di mezzanotte, decreto di nomina di giudici di pace, firmato ma non spedito ai giudici. Marbury voleva essere messo in carica e fa ricorso. Scritta dal giudice Marshall. Controllo di costituzionalità attraverso questa sentenza, nella costituzione non è presente, potere che la Corte si è attribuita. ↓ Prototipo del controllo di costituzionalità già presente nell’ordinamento inglese! 1610 “Dr. Bonham’s Case Hilary Term, 7 James I in the Court of Common Pleas” Giudice sir. Edward Coke Per la prima volta scrive che di fronte a un atto normativo del sovrano e del parlamento, se viola i principi fondamentali, il giudice deve dichiararla vuota, nulla. Questa non diventerà mai una doctrine, regno unito ad oggi non ha un controllo di costituzionalità, per il principio della superiorità assoluta del Parlamento. (Altro modo per contrapposizione con Usa) Federalist (articolo di Hamilton per propaganda della nascita di uno stato federale) n. 78, descrivono il potere giudiziario  Il giudiziario è il meno pericoloso dei poteri (senza borsa e spada)  Le corti di giustizia hanno il dovere di dichiarare nulle tutte le leggi manifestamente in contrasto con la Costituzione  Il contrario vorrebbe dire che i rappresentanti del popolo sono più del popolo stesso  L’interpretazione delle leggi è il compito delle corti; la costituzione è la legge fondamentale  In caso di antinomia, la preferenza va data alla norma verso cui abbiamo più obblighi Quindi di fronte a un conflitto tra legge ordinaria e costituzione la prevalenza va alla costituzione. Nella Costituzione di oggi il suo ruolo è scritto solo nell’art. III e nella Supremacy Clause, le leggi devono essere conformi alla costituzione, e questa è ciò su cui i giudici si devono basare.
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