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Appunti terzo parziale Diritto Internazionale Danisi, Appunti di Diritto Internazionale

appunti presi interamente a lezione

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 12/06/2023

Francesca01C
Francesca01C 🇮🇹

5

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5 documenti

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Scarica Appunti terzo parziale Diritto Internazionale Danisi e più Appunti in PDF di Diritto Internazionale solo su Docsity! 13 maggio conferenza 15-17 e visione compiti 17-19 2 maggio divisione in gruppi – intervento umanitario legittimo verso stato terzo che viola norme diritti umani vs non titolo giuridico per un intervento umanitario (utilizzo della forza a tutela dei diritti umani) Art 2.4 Carta delle Nazioni Unite – l’evoluzione Ancora prima della costruzione dello stato moderno, c’era una libertà di diritto di fare guerra. Diritto alla guerra per sopravvivere, espandersi, collegata alla sovranità, diritto assoluto (idea di guerra giusta, contro popoli di diverso credo), non era da giustificare. A fine 800 nascono regole sulle modalità in cui fare la guerra, diritto dei conflitti armati. Convenzioni dell’Aja e di Ginevra codificano queste regole sull’utilizzo della forza tra stati. Lo scopo era limitare gli effetti della guerra rispetto ai civili. Norme in materia di disarmo non fanno parte del diritto sull’uso della forza. Convenzioni dell’Aja – si richiedeva agli stati di prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare la guerra, si invitavano gli stati a usare mezzi pacifici per risolvere le controversie. Patto della Società delle nazioni, antenato dell’art 2.4 Da un lato si tentava di limitare la guerra come strumento di relazioni internazionali, dall’altra ci sono una lista di eccezioni per cui era legittimo ricorrere alla guerra. Vengono elencate le ragioni salvo le quali non si poteva ricorrere alla guerra (vs prima, libertà assoluta); es. quando si trattava di nazioni al di fuori della società delle nazioni; quando due o più stati avevano una controversia, portavano davanti al consiglio della SdN e questo prendeva decisioni ma uno degli stati non le rispettava – l’uso della forza (guerra) verso quello stato era concesso. Nel patto della società delle nazioni si parla di guerra, non di uso della forza. Non ci sono limitazioni rispetto all’uso della forza usata contro uno stato. (V. occupazione isola di Corfù da parte dell’Italia) Patto di Parigi 1928 – patto Kellogg-Briand Gli stati che l’hanno firmato hanno dichiarato di condannare il ricorso alla guerra per la risoluzione di controversie internazionali e l’uso della guerra come strumento di politica nazionale nelle loro relazioni reciproche. Art 2.4. Tutti i membri delle nazioni unite devono evitare di utilizzare la minaccia o l’uso della forza nelle loro relazioni internazionali contro l’integrità territoriale di uno stato o contro la sua indipendenza politica o in qualsiasi altra maniera non coerente con i fini delle Nazioni Unite. Si parla di uso della forza, non di guerra. Ci si ricollega all’uso della forza dopo un illecito subito. Art 51 e art 107 (invalido, cambiamento delle circostanze, disposizione superata) Il divieto di uso della forza esiste come diritto consuetudinario a prescindere dalla carta. Anche se viene ritenuta non applicabile la carta, per via di articoli non operanti, il divieto di uso della forza rimane comunque valido come norma di ius cogens. Cosa si intende con forza? Si vieta solo la forza armata, non la coercizione economica. Il Brasile aveva proposto nei lavori preparatori alla carta che venisse incluso questo emendamento ma era stata esclusa questa opzione. Nella Convenzione di Vienna si precisa che ogni trattato vada interpretato in modo sistematico e infatti in generale nella carta (e in molti altri trattati in materia) si fa riferimento solo alla forza armata, quindi è implicito che si tratti di quello. Tutto quello che non rientra nella forza armata, ma che comunque ha un effetto sull’indipendenza politica, è vietato dal principio di non intervento (v. Nicaragua vs USA). Cosa si intende per relazioni internazionali? (nell’articolo) Si parla di controversie tra stati; questo non esclude situazioni in cui viene usata la forza contro stato con agenti in un altro stato. Es truppe di uno stato estero stanziate in Italia, se l’Italia le rade al suolo, è da intendersi come uso della forza contro stato estero? Sì. Nel caso di strutture diplomatiche/ambasciate? Pareri contrastanti, non si tratta di truppe ma comunque manifestazione dello stato in territorio Cosa si intende per minacce? Ultimatum. L’armamento può essere inteso come minaccia? No (Nicaragua v USA), non c’è limite all’armamento che uno stato può decidere di avere. Solo se lo stato decide di autolimitarsi (con trattato sul disarmo), allora viola il trattato ma non è comunque ritenuto come minaccia. Per capire se una minaccia è illecita bisogna capire che tipo di situazione creerebbe l’attuazione di quella minaccia. Navi da guerra in mare – sono considerate una minaccia? No perché c’è il diritto di navigazione nelle acque internazionali. Se invece queste entrano nei territori nazionali, allora si crea un illecito (minaccia o attacco). Anche l’utilizzo indiretto della forza armata (es mandare truppe in territori esteri ecc) è vietato dall’art 2.4. Se uno stato addestra e finanzia una forza paramilitare da impiegare in un altro stato, questa è considerata violazione dell’art 2.4. Gli attacchi informatici? Il divieto dell’art 2.4. copre anche gli attacchi informatici? Generalmente no perché l’art. menziona forza armata, bisogna trovare modi interpretativi per capire se li comprende. Esempio di attacco informatico che hackera i sistemi missilistici – facile trovare il collegamento tra l’attacco informatico e l’uso della forza; cyberattack come mezzo di uso della forza. Stati Uniti nel 2012 – opinione: gli attacchi informatici sono compresi nell’art 2.4 solo se i danni sono pari a quelli dell’uso della forza; Estonia post attacco informatico: se gli effetti rendono un paese non sicuro (anche economicamente) allora l’attacco è da considerare come uso della forza. Queste varie opinioni facilitano un’interpretazione più espansiva dell’art 2.4. Attribuzione degli attacchi informatici – anche se cyberattacks possono essere sullo stesso piano dell’uso delle forze armate, bisogna provare la provenienza degli attacchi. Spesso non è chiaro da dove sia partito l’attacco. Art. 51 – codifica il diritto naturale degli stati a difendersi. Questo articolo rappresenta l’eccezione principale in merito al divieto dell’uso della forza. Il diritto consuetudinario prevede comunque la possibilità di legittima difesa, ma nello specifico delle nazioni unite, questo articolo pone degli obblighi procedurali nei confronti di chi si deve difendere: obbligo di informazione. Se uno stato è membro delle nazioni unite, deve comunicare l’attacco subito al consiglio di sicurezza che prenderà decisioni a riguardo a cui lo stato dovrà Il metodo di attuazione dell’art 42 – non esistendo un esercito delle nazioni unite – è quello di delegare l’utilizzo della forza nei confronti di alcuni stati membri che hanno la forza e la capacità di raggiungere gli obiettivi decisi dal consiglio In assenza di uno strumento di controllo è difficile che i limiti vengano rispettati quindi è difficile che si arrivi all’art 43, autorizzazione dell’uso della forza Situazione Iugoslavia (vedere risoluzione 12.44, autorizzazione a ex posto dell’uso della forza oppure no, dipende dall’interpretazione) Problema delle autorizzazioni implicite, non sono ammesse – il cds deve esplicitamente dichiarare Nella risoluzione per l’Iraq (o non lo so vedi virtuale) gli stati hanno visto un’autorizzazione implicita che nei documenti non c’è, agire secondo gli scopi della Carta delle NU vuol dire o agire in legittima difesa oppure avere l’autorizzazione del CdS L’assemblea generale non ha il monopolio della forza perché questo è a capo al CdS, quindi se l’AG ritiene che ci sia bisogno dell’uso della forza da parte delle NU, deve invitare il CdS ad occuparsene. Durante la guerra di Corea il CdS era impossibilitato a intervenire per via dei veti e quindi risoluzione dell’assemblea generale “Uniting for peace” “se il CdS fallisce nel prendere azioni per il mantenimento della pace (per via di non unanimità dei membri), l’Assemblea Generale deve considerare la questione immediatamente e dare raccomandazioni appropriate ai membri per misure collettive, incluso l’uso della forza se necessario. Se l’AG non è in sessione in quel momento, si può incontrare per una sessione di emergenza entro 24 ore dalla richiesta” Risoluzione dell’AG decide che il presidente dell’assemblea deve convocare una riunione formale entro 10 giorni dell’uso del veto di uno dei membri per fare un dibattito sulla situazione che ha portato all’uso del veto, a meno che non sia l’assemblea in sessione di emergenza (secondo la Uniting for peace); verrà data la precedenza ai membri permanenti per spiegare perché hanno usato il veto; decide che verrà aggiunto all’agenda “L’uso del veto” come argomento; nuova regola: se uno stato decide di usare il veto, si deve giustificare davanti all’assemblea generale. Risoluzione proposta anche da USA, in ogni caso non è vincolante quindi in futuro non dovrà necessariamente uniformarsi a questa decisione. Le forze di peacekeeping non sono basate sull’art 42, non sono vere e proprie azioni di uso della forza e non sono eserciti delle nazioni unite Intervento umanitario: pro e contro Problema: stato che interviene in un altro stato per violazione dei diritti di cittadini PRO: - Responsibility to protect – solo per alcune categorie (via CdS) - Posizione favorevole di UK rispetto alla necessità di intervento in Kosovo “overwhelming humanitarian suffering” “extreme humanitarian distress” - Consenso stato leso, viene meno l’illecito / stato di necessità /distress - Nonostante caso Nicaragua 1986, prassi favorevole più volte (Iraq, Siria, Libia) - Posizione segretario ONU che avvalla intervento umanitario in Jugoslavia - Organizzazioni regionali come VA - Principi etici e morali – illecito ma legittimo - No condanna CIG CONTRO: - Aggressione – violazione dell’art. 2.4 della Carta delle Nazioni Unite - CIG: Nicaragua v USA – uso della forza non è strumento appropriato - No opinio / prassi, solo stati occidentali? - Obbligo risoluzione pacifica - Stato necessità / art. 25 - Responsibility to protect è una risoluzione UNGA quindi non vincolante - Autorizzabili solo da CdS - Unable/unwilling non supportato - Rischio abusi Sulla Responsibility to protect: 139. “the international community also has the responsibility to use appropriate diplomatic, humanitarian and other peaceful means…” Caso della Libia (sia argomento pro che contro) – autorizzazione dal CdS per l’intervento umanitario ma il caso ci dimostra che si è andati oltre i limiti del CdS arrivando ad un cambio di regime; uso della forza non è stato proporzionato, bombardare a tappeto non è un modo per proteggere i diritti umani. L’aggressione di per sé è una violazione del diritto alla vita. Rispetto alla Siria, gli USA non si richiamavano all’intervento umanitario. Nessuna delle cause di esclusione si può utilizzare per giustificare violazioni di norme di diritto imperativo (art. 26 del progetto sulla responsabilità); in ogni caso l’uso della forza non è giustificato a meno che non si tratti di legittima difesa Rottura degli equilibri internazionali con attori non statali terroristici (Al-Quaeda, attacco alle torri gemelle) Problema che si pone: come il sistema normativo si relaziona con questi attori non statali. In alcuni casi questi attori arrivano a diventare statali prendendo controllo sul territorio. Come ci si comporta? Come si applicano gli articoli 2.4 e 51 agli attori non statali? Nell’art 2.4 si parla di uso della forza nelle relazioni tra stati. Questo fa pensare che l’articolo non copra l’utilizzo della forza contro gli attori non statali (nel senso che non è utilizzabile in ogni caso), c’è invece chi dice che non essendo menzionati gli attori non statali, la forza può essere utilizzata contro di loro. L’art. 51 fa riferimento a un “attacco armato” e alla possibilità di auto difesa contro di esso, questo potrebbe includere anche aggressioni da parte di attori non statali (es attacco alle torri gemelle) Risoluzione del CdS 13682001 – attacchi ricollegati a stati che li sponsorizzano, questo l’avevamo già visto in Usa v Iran (o Kenya?) rispetto alle ambasciate. Sapendo che gli stati devono prevenire alle lesioni rispetto a stati terzi, si può arrivare ad un illecito. E’ difficile utilizzare i primi articoli del progetto rispetto agli attori non statali perché o ammettiamo che siano attori statali veri e proprio oppure articolo 8 (quindi trovare collegamento tra stato e gruppo terroristico) Alternative: controllo generale basta per attribuire l’attacco allo stato, caso Tadic (tribunale per i crimini commessi in ex-Jugoslavia); deve esistere un qualche tipo di controllo es. finanziamento ecc; autore Lenovoy propone di allargare i criteri dell’art. 8 perché includa anche la complicità (da non confondere con art. 16*) dello stato rispetto al gruppo non statale per non aver prevenuto l’attacco pur essendone a conoscenza ed essendo capace di evitare l’attacco (questo ci riporta all’obbligo di prevenzione) – questa idea non ha tanto consenso perché si cerca di evitare di allargare le interpretazioni dell’art. 8, si rischia che anche quando gli stati non possono prevenire gli attacchi, vengano colpevolizzati. Differenza tra ipotesi di complicità e “aiding, supporting or harbouring” citato nella risoluzione 13682001 *Quando si parla di complicità nel progetto si intende tra stati, qua invece la complicità sta nell’attribuibilità della condotta La risoluzione e questa proposta non sono confermate dalla prassi in questo momento; la risoluzione è stata scritta subito dopo l’attacco alle torri gemelle Lettera del rappresentante della commissione permanente della Germania che invia al CdS riguardo l’obbligo procedurale previsto dall’art 51 – Germania dice di avere il diritto di intervenire contro l’ISIS che si trova in Iraq e Siria nell’esercizio di autodifesa collettiva, le misure sarebbero contro l’ISIS e non contro la repubblica siriana (questo non regge, non basta dire questo però c’è della prassi precedente); Germania richiama risoluzione 2249 che invita nazioni membri a prevenire attacchi terroristici; ISIS ha occupato una parte del territorio siriano su cui il governo siriano non ha alcun controllo effettivo, quindi gli stati soggetti ad attacchi armati da parte dell’ISIS originati da quella zona sono giustificati a prendere misure di legittima difesa anche senza il consenso del governo siriano (dottrina unwilling or unable, quando stato non è capace di controllare quel territorio, non è necessario avere il suo consenso – ma Siria combatte contro ribelli e isis quindi sicuramente willing, ma unable) Risoluzione 2249 del CdS per condannare il terrorismo, in particolare ISIS – gli stati devono fare qualcosa per prevenire azioni terroristiche, limitare la capacità di agire in particolare dell’ISIS ma questa non è un’autorizzazione in bianco per gli stati, viene specificato “in accordo col diritto internazionale e la carta delle NU” e quindi senza usare la forza armata Legittima difesa preventiva Pro: - Interpretazione assurda (bisogna partire dall’articolo 51 della carta) - Nemico invisibile/inaffidabile - Bisogno di un’interpretazione evolutiva - Prassi - Iraq 2003; Siria; Contro: - Interpretazione letterale - Abuso - Legittima difesa anticipata sì, preventiva no
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