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Atti di concorrenza sleale, Appunti di Diritto Commerciale

Descrizione degli atti di concorrenza sleale

Tipologia: Appunti

2015/2016

Caricato il 03/03/2016

cicciomessere91
cicciomessere91 🇮🇹

3 documenti

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Scarica Atti di concorrenza sleale e più Appunti in PDF di Diritto Commerciale solo su Docsity! Atti di concorrenza sleale: analisi e tutela dell’imprenditore danneggiato La Sezione II, Capo I, Titolo X, è rubricata “Della concorrenza sleale”. La sezione è composta da quattro articoli, artt. 2598-2601 cc. 1. Premessa Di seguito analizzeremo la portata generale della tutela compresa in questa Sezione, concentrandoci, in particolare, sul disposto dall’art. 2598 cc. Questa norma riporta, nello specifico, delle ipotesi tipiche e atipiche di atti di concorrenza sleale. È necessario anzitutto chiarire una cosa: il codice parla di concorrenza sleale, lasciando presumere che gli imprenditori operino già in concorrenza tra loro, anche se è difficile ritenere che si possa intendere presupposta la concorrenza nel mercato, in quanto la norma è datata 1942. Direzione (quella verso la realizzazione di un mercato concorrenziale) che, invece, è stata per la prima volta tracciata dall’Unione Europea con vari interventi volti a unificare e armonizzare il mercato proprio su questo modello economico che, ad oggi, risulta essere tecnicamente il migliore in termini di efficienza (così come dimostrato dal primo teorema dell’economia del benessere). In Italia, oltre agli adeguamenti necessari imposti dall’Europa, una disciplina specifica della concorrenza si è avuta solamente nel 1990 con l’introduzione della l. n. 287/1990 che rappresenta, tuttora, il pilastro ed il presupposto (insieme alla normativa europea) della tutela della concorrenza nel mercato. La legge sopra citata ha istituito l’AGCM (l’Autorità Garante della Concorrenza nel Mercato – cos’è un’Autorità Amministrativa Indipendente?) e previsto alcune ipotesi di tutela della concorrenza specifiche, attraverso la repressione di fenomeni quali: divieto di intese restrittive (art. 2), abuso di posizione dominante (art. 3) e relative deroghe (art. 4), nonché della definizione di concentrazione (art. 5) e le ipotesi che sono ritenute dalla medesima norma come restrittive della libertà di concorrenza (art. 6). Infine, prima di analizzare nei suoi lineamenti essenziali (ma, si spera, al tempo stesso esaustivi) il dettato normativo di cui alla presente trattazione, è necessario premettere che la norma si riferisce agli imprenditori e non si pone come una tutela (diretta) dei consumatori. Veniamo ora all’oggetto dell’analisi. 2. Gli atti di concorrenza sleale: l’art. 2598 del codice civile Art. 2598 cc – Atti di concorrenza sleale “Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.” Da quanto disposto dall’art.2598 c.c., è possibile anzitutto focalizzare l’attenzione sull’elenco delle categorie di atti di concorrenza sleale che pone il codice. Le tre distinte ipotesi possono essere raggruppate in due macro-categorie: atti tipici (nel senso di esplicitamente previsti dal legislatore – numeri 1) e 2) ) e atti atipici (ossia non esplicitamente riportati, lasciando discrezionalità di valutazione al giudice – numero 3) ). Gli atti di concorrenza sleale tipici. Andando per ordine, analizziamo i vari punti della norma oggetto dell’analisi. Compie atti di concorrenza sleale, chiunque realizza: - Atti volti a generare confusione al fine di appropriarsi del successo dell’attività produttiva di un altro imprenditore: a tal fine, l’imprenditore professionalmente sleale, “usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente”. o Un breve appunto: cos’è l’imitazione servile? È l’imitazione di un aspetto non essenziale di un prodotto: ad esempio, la particolare forma dell’involucro di un bene. - Atti, principalmente di natura pubblicitaria, volti a denigrare, con ogni mezzo, il concorrente: “diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito”. A tal proposito, si ritiene ammessa la pubblicità comparativa - La seconda categoria di questi atti ricomprende l’appropriazione di pregi, in realtà non posseduti e/o posseduti da altri: “o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente”. Ad esempio, l’origine del prodotto, in realtà diversa. Gli atti di concorrenza sleale atipici Compie atti di concorrenza sleale, chiunque: - Si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.” o Questo criterio è lasciato alla discrezionalità del giudice, il quale dovrà confrontare la condotta illecita (che genera l’atto lesivo della concorrenza, in via diretta o indiretta), tenuta dall’imprenditore, con la correttezza professionale media degli imprenditori in quel determinato mercato o settore. È richiesta, inoltre, l’idoneità dell’atto a danneggiare l’altrui azienda. -> Alcuni casi atipici di concorrenza sleale individuati dalla giurisprudenza. Tribunale di Torino, sez. fer., 14 settembre 2006: concorrenza sleale per vendita sottocosto (c.d. dumping); Tribunale di Bassano del Grappa, sent. n. 1904/1985: spionaggio industriale; Tribunale di Milano sent. n. 968/1977: concorrenza parassitaria (sistematica imitazione iniziative del concorrente); Tribunale di Milano sent. n. 1650/1983: storno di dipendenti. 3. La tutela dell’imprenditore leso Il giudice accerta la presenza effettiva di un comportamento sleale. La repressione della concorrenza sleale può essere richiesta da un singolo imprenditore o anche da un’associazione di categoria professionale (o da enti che la rappresentano) qualora “gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale” (art. 2601 cc). La tutela è prevista dagli artt. 2599 e 2600 del codice civile.
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