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Riforma Processo Esecutivo Civile: Abolizione Formula Esecutiva e Nuove Regole Titoli, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Civile

Le modifiche apportate al processo esecutivo civile con l'entrata in vigore del decreto n. 149/2022. La formula esecutiva è ora obsoleta, e i titoli esecutivi devono essere muniti solo di una copia attestata. In dettaglio le nuove regole per la spedizione in forma esecutiva, l'importanza della formula esecutiva e la sua abolizione, e il ruolo del precetto nel processo esecutivo.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2022/2023

Caricato il 05/01/2024

tania-dagostino
tania-dagostino 🇮🇹

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Scarica Riforma Processo Esecutivo Civile: Abolizione Formula Esecutiva e Nuove Regole Titoli e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! ATTI PRELIMINARI ALL'ESECUZIONE La legge consente a chi vanta un credito certo, liquido ed esigibile e fondato su prova scritta, di ricorrere al Tribunale per soddisfare una propria pretesa creditoria. L’art. 474 c.p.c., stabilisce che l’esecuzione forzata non può avere luogo che in base a un titolo esecutivo per un diritto, certo, liquido ed esigibile. Pertanto per l’inizio dell’esecuzione forzata è necessaria l’esistenza sin dall’inizio del processo esecutivo, di un titolo esecutivo valido a fondamento dell’esecuzione. Il credito si definisce:  Certo quando sia determinato o determinabile in virtù degli elementi forniti dal titolo stesso;  Liquido quando il suo ammontare risulta espresso in misura determinata o determinabile ovvero avente ad oggetto una somma in denaro o cose mobili fungibili, quantificabili in modo determinato o facilmente ricavabile da un calcolo aritmetico  Esigibile quando non è sottoposto a condizioni né a termini oppure quando il termine è scaduto e il creditore può esigerne il pagamento o farlo valere in giudizio per ottenere una sentenza di condanna. Il titolo esecutivo per eccellenza è la sentenza giudiziale di condanna tuttavia dopo la riforma operata dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, il codice di procedura civile italiano riconosce efficacia di titolo esecutivo anche alla sentenza di primo grado, la cui esecutività può tuttavia essere sospesa dal giudice dell'appello su richiesta dell'appellante in presenza di "gravi e fondati motivi” come sancito dall’art. 283 e 351 c.p.c.). Oltre alla sentenza, sono titoli esecutivi tutti i provvedimenti giurisdizionali a cui la legge espressamente attribuisce tale efficacia, quali:  Il decreto ingiuntivo non opposto o dichiarato immediatamente esecutivo dal giudice (artt. 642, 647 e 648 c.p.c.)  L’ordinanza di convalida di sfratto (663, 665 c.p.c.)  Le ordinanze, previste dagli artt. 186 bis, ter e quater c.p.c., di condanna al pagamento di somme, le ordinanze interinali (art 423 c.p.c.), la condanna provvisionale (art 278 c.p.c. secondo comma), i provvedimenti cautelari.  Il verbale di conciliazione giudiziale o stragiudiziale dichiarato esecutivo dal giudice (ad esempio quello disposto dall'art 410 c.p.c. per il processo del lavoro). Il titolo esecutivo può formarsi anche fuori dal processo. In questo caso si parla di "titolo stragiudiziale". Sono titoli esecutivi stragiudiziali secondo l’art 474 c.p.c.:  La cambiale e gli altri titoli di credito, (ad esempio l'assegno bancario o circolare),  Le scritture private autenticate limitatamente alla sola obbligazione di denaro in essa contenuta (dopo la modifiche della legge n.80 del 2005)  L’atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli (art. 474 c.p.c.). Tutti i titoli, con la sola eccezione della cambiale, delle scritture private autenticate e degli altri titoli di credito, consentono di promuovere l'azione esecutiva solo quando siano muniti della formula esecutiva (art. 475 c.p.c.). L'apposizione della formula deve essere richiesta al cancelliere competente per i titoli giudiziali o al notaio per i titoli stragiudiziali. Con l’entrata in vigore, dal 28 febbraio 2023, del decreto n. 149/2022 di attuazione della Riforma Cartabia, che interessa molti aspetti del diritto processuale civile, non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data; mentre ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Nell’ambito del processo esecutivo, per quanto riguarda il titolo esecutivo e la sua forma sono previste dell’importanti modifiche. L’art 476 c.p.c., contenente la disciplina delle copie degli atti da spedire in forma esecutiva, verrà completamente abrogato, mentre l’475 c.p.c. dedicato alla formula esecutiva verrà modificato. Nello specifico, a seguito della riformulazione dell’art. 475 c.p.c., per procedere esecutivamente sulla base di una sentenza o di un atto notarile, sarà sufficiente munirsi di una copia dell’atto riportante l’attestazione di conformità all’originale. Il “vecchio” testo dell’art 475 c.p.c., recitava:” Le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti. La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione “Repubblica italiana – In nome della legge” e nell’apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia, della seguente formula: “Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.” Un titolo esecutivo, per essere tale, doveva essere necessariamente munito della formula esecutiva, apposta dal notaio o dall’organo predisposto e, nel caso in cui la prima copia del titolo esecutivo andava smarrita si poteva ricorrere al procedimento disciplinato dell’art. 476 c.p.c. per poter essere autorizzati dal Tribunale competente al rilascio della seconda copia del titolo esecutivo. Con la riforma invece il nuovo testo dell’art 475 c.p.c. dichiara che: “Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come del precetto dovrà avvenire presso gli eredi, nuovi debitori, compiutamente identificati. In ogni caso la notifica deve sempre essere indirizzata personalmente alla parte interessata, non essendo valida ad esempio la notifica nelle mani del difensore che ha assistito il debitore nel giudizio di cognizione. Questa precisazione è da tenere presente soprattutto a seguito dell’abrogazione dell’art. 479 comma 2 (avvenuta con D.l. 14.05.2005 n. 80), che ha escluso la possibilità di notificare la sentenza come titolo esecutivo al procuratore costituito della parte. Generalmente la notifica del solo atto di precetto, senza che sia stato notificato il titolo esecutivo, costituisce causa di nullità della notifica, da far valere tramite opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). Fa eccezione a questa regola la previsione di cui all’art. 654 comma 2 c.p.c. La norma si riferisce ai decreti ingiuntivi non provvisoriamente esecutivi, ma che lo divengono in seguito al decorso del termine di quaranta giorni per presentare opposizione, e che pertanto vengono muniti di formula esecutiva, non al momento della loro emissione, ma solo dopo il decorso del termine per l’opposizione. In questo caso, il debitore ha già avuto conoscenza del decreto ingiuntivo che gli è stato notificato proprio al fine di consentirgli di proporre opposizione nel termine di quaranta giorni; per questo motivo, non è necessario che il decreto sia notificato nuovamente insieme al precetto, ma è necessario e sufficiente che nel corpo del precetto siano chiaramente indicate: la data ed il provvedimento che ha disposto l’esecutorietà del decreto ingiuntivo e la menzione della formula esecutiva. La previa notifica del precetto e del titolo esecutivo non è necessaria nei casi previsti espressamente dalla legge, fra i quali ad esempio il caso della conversione del sequestro conservativo in pignoramento (art. 686 c.p.c.). A seguito della ricezione dell’atto di precetto, il debitore può:  Evitare il pignoramento attraverso il pagamento di quanto dovuto, a tal fine, egli deve consegnare la somma per cui si procede, oltre alle spese, direttamente all’Ufficiale Giudiziario, quest’ultimo poi si occuperà di consegnare il denaro o le cose ricevute dal debitore al creditore. Nell’ipotesi di pignoramento di cose, il debitore può consegnare all’Ufficiale Giudiziario anche una somma di denaro uguale all’importo del credito per cui si procede. In caso di mancato pagamento, il debitore riceverà la notifica di un atto di pignoramento, con il quale il creditore darà avvio all’esecuzione forzata, per il recupero coattivo di quanto dovutogli. Per esecuzione forzata intendiamo il procedimento con cui, forzatamente, la parte soccombente nella causa viene obbligata a dare esecuzione a quanto è disposto nella sentenza dato il suo mancato spontaneo adempimento. In altri termini, si tratta di un rimedio concesso al creditore con cui si può ottenere l’adempimento di una prestazione che non viene eseguita volontariamente dal debitore, sulla base di un provvedimento del giudice dotato di efficacia esecutiva.  Ricevuto un atto di precetto, il debitore può tutelarsi presentando opposizione, tale opposizione ad atti di precetto consente al debitore di contestare, qualora lo ritenga inesistente in tutto o in parte, il diritto vantato dal creditore. In tal caso, anche mediante l’ausilio di un avvocato, il debitore dovrà predisporre un atto di citazione davanti al giudice competente per materia o valore o dinanzi a quello competente per territorio. Il giudice, accertata l’eventuale esistenza di gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procederà alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.
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