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Azioni Petitorie: Rivendicazione, Negatoria, Regolamento Confini e Termini, Appunti di Diritto Privato

Le azioni petitorie e generali previste dalla legge per tutelare i diritti reali. Le azioni di rivendicazione, negatoria, regolamento di confini e apposizione di termini sono descritte, con particolare attenzione alla loro modalità di esercizio e alla loro finalità. Le azioni di rivendicazione e negatoria sono volte a tutelare il diritto di proprietà, mentre le azioni di regolamento di confini e apposizione di termini sono utilizzate per ottenere la restituzione di un bene o di una somma di denaro. Il documento include anche informazioni sulla prescrizione e la decadenza dei diritti.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 17/08/2022

Criccicocco
Criccicocco 🇮🇹

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Scarica Azioni Petitorie: Rivendicazione, Negatoria, Regolamento Confini e Termini e più Appunti in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' E DEL POSSESSO Le azioni a difesa della proprietà sono dette azioni petitorie (sono dette petitorie in quanto fanno valere un diritto reale) e sono tipiche (ossia sono solo quelle previste dalla legge): - azioni di rivendica; - azione negatoria; - azione di regolamento di confini; - azione di apposizione di termini. Le azioni a difesa del possesso sono dette possessorie e tutelano una situazione di fatto indipendentemente dal fatto che corrisponda anche ad una situazione di diritto. Accanto alle azioni petitorie, vi sono delle azioni generali di accertamento della proprietà che sono consentite quando il soggetto ha bisogno di un accertamento anche al di fuori dei c asi in cui ricorrono i presupposti per le azioni petitorie. Sono azioni reali, quindi, volte a tutelare un diritto reale e si differenziano dalle azioni personali, con le quali si fa valere un diritto personale (come ad es. un diritto di credito). Le modalità di tutela sono stabilite dal legislatore e la tipicità delle azioni della tutela riflette anche la tipicità del diritto che viene fatto valere. Chi fa valere un diritto deve avvalersi di questi strumenti di tutela, nel senso che il proprietario leso nel suo diritto non può farsi giustizia da sé. AZIONE DI RIVENDICAZIONE L'azione di rivendicazione è l'azione con cui il proprietario chiede l'accertamento in giudizio del suo diritto di proprietà, al fine di recuperare il bene quando ne abbia perso la disponibilità e, dunque, serve a tutelare il diritto di proprietà (art. 948 del cc). Nel caso in cui un soggetto diverso dal proprietario illegittimamente possieda o detenga la cosa, il proprietario è tutelato con questa azione e può agire nei confronti di chi ha la disponibilità del bene che gli appartiene. L'accertamento di un diritto consiste nella restituzione della cosa che illegittimamente è stata sottratta al proprietario. Pertanto, presuppone che si sia verificato un impossessamento ossia che il titolare del diritto abbia perso la disponibilità del bene e, con l'accertamento del suo diritto, avrà anche il diritto alla restituzione al fine di recuperare la disponibilità del bene. L'azione di rivendicazione può essere esperita solo dal proprietario (legittimato attivo) nei confronti di chiunque detenga o possieda illegittimamente il suo bene (legittimato passivo). L'azione può proseguire anche se chi detiene illegittimamente il bene ha cessato dopo la domanda di possedere o detenere. Ciò significa che l'azione prosegue anche se, nel corso del procedimento, chi possedeva illegittimamente ha perso la disponibilità materiale del bene, in quanto ad es. se ne sia impossessato un terzo. Dunque, il proprietario per recuperare il bene può agire anche solo nei confronti del primo soggetto che ha detenuto illegittimamente senza dover per forza esperire anche una seconda azione. L'azione non si prescrive, in quanto il diritto di proprietà è imprescrittibile salvo che altri possa acquistare il diritto di usucapione. Il proprietario, quando esperisce l'azione di rivendica, deve provare la sua titolarità del diritto: è una prova molto complessa e viene detta probatio diabolica. Il proprietario se ha acquistato il diritto di proprietà a titolo derivativo deve, non solo, fornire il proprio titolo di acquisto, ma anche tutti i titoli dei precedenti danti causa e provare la regolarità di tali acquisti, sino a risalire ad un acquisto a titolo originario. Per provare gli acquisti dei precedenti danti causa, non sono sufficienti i certificati catastali (come gli inventari dei terreni e dei fabbricati) in quanto hanno solo valore indicativo poiché potrebbero essere stati modificati dopo la vendita. Il proprietario, per evitare questa difficile prova può, se ha posseduto per 20 anni, provare di avere usucapito per dimostrare la titolarità del diritto di proprietà su un bene immobile oppure per i beni mobili, è sufficiente l'art. 1153 del cc ossia il possesso vale titolo. Questo è il motivo per cui dare la prova del diritto di proprietà è molto complessa, motivo per cui sono previste anche le azioni possessorie: se il proprietario è anche possessore, per tutelarsi, può esperire queste ultime in cui non è prevista tale difficile prova in quanto sono azioni che tutelano lo stato di fatto del possesso, e non la titolarità del diritto di proprietà. Nell'azione di rivendica, se il proprietario non riesce a provare la titolarità del suo diritto, perde. AZIONE NEGATORIA L'azione negatoria è un'azione petitoria che permette al proprietario di accertare l'inesistenza di diritti reali vantati da terzi sul suo bene e mira alla condanna per la cessazione di eventuali molestie e turbative, oltre al risarcimento del danno (art. 949 del cc). Dunque, serve a dimostrare che sul diritto di proprietà non esiste alcun limite in quanto gli altri soggetti non sono titolari di diritti reali limitati. Presuppone l'esistenza di una molestia di diritto (es. una servitù) o di fatto. Parliamo di molestia di diritto quando un soggetto fa valere una pretesa come la titolarità di un diritto; e molestie di fatto ossia i comportamenti materiali che ostacolano l'esercizio dell'attività di proprietà (in questo caso si può agire anche in via possessoria). Un esempio di diritto reale di godimento può essere il diritto di servitù: un soggetto che pretende di passare su un fondo altrui ossia afferma di essere titolare del diritto reale di godimento della servitù e il proprietario, per dimostrare l'inesistenza di questo diritto, può utilizzare un'azione negatoria. Ai fini della prova è sufficiente presentare il proprio titolo di acquisto del diritto di proprietà, perché si presume che il titolo sia libero da obblighi e sarà onere del terzo eventualmente provare l'esistenza del diritto limitato fatto valere.. AZIONE DI REGOLAMENTO DI CONFINI L'azione di regolamento di confini non è volta ad accertare il diritto, in quanto non c'è un'incertezza relativamente alla titolarità, ma sono incerti i confini tra 2 proprietà (art. 950 del cc). I proprietari di 2 fondi discutono sul confine dei 2 fondi contigui. Eventualmente, il soggetto che ha occupato involontariamente una parte del confine sarà condannato alla restituzione. La legge prevede che sia ammesso ogni mezzo di prova: titoli, dati catastali ecc che si riferiscano il possesso. AZIONE RELATIVA PER APPOSIZIONE DI TERMINI L'azione di apposizione di termini è esperita non quando si contesta la titolarità del diritto, e neppure i confini dei fondi. E' utilizzata quando vi sono 2 fondi attigui e i confini devono essere o apposti o ristabiliti in quanto mancano dei segni esteriori (art. 951 del cc). La funzione, dunque, è rendere visibili confini già certi e determinati. Le parti possono anche L'azione di denuncia di nuova opera è disciplinata dall'art. 1171 del cc e serve a prevenire un danno che può derivare al possessore dall'esecuzione di un'opera (ad es. una costruzione sul fondo altrui). Il legittimato attivo è il proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento e il possessore, i quali temano che da una nuova opera intrapresa da altri sul proprio fondo o sul fondo altrui possa derivare un danno alla cosa, oggetto del suo diritto o possesso. Con questa azione si può chiedere all'autorità giudiziaria di vietare la continuazione dell'opera o di predisporre delle cautele e delle garanzie, in modo che dalla continuazione dell'opera non derivino danni. AZIONE DI DENUNCIA DI DANNO TEMUTO L'azione di denuncia di danno temuto è disciplinata dall'art. 1172 del cc e serve a prevenire un danno che può derivare a un bene immobile a causa di edifici, alberi o altre cose. Il legittimato attivo è il proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento e il possessore. In questo caso, l'azione si riferisce a danni che possono derivare da cose già esistenti e non da nuove opere. Il giudice può disporre provvedimenti cautelari e urgenti per scongiurare il pericolo o disporre delle garanzie per eventuali danni. PRESCRIZIONE E DECADENZA Modi di estinzione dei diritti La prescrizione e la decadenza sono istituti legati al decorso del tempo in quanto determinano l'estinzione dei diritti soggettivi per effetto del decorso del tempo. Il decorso del tempo ha rilevanza anche nell'istituto dell'usucapione (o prescrizione acquisitiva) mediante il quale si acquista il diritto per effetto del possesso continuato e del decorso del tempo. Il decorso del tempo, dunque, può portare, da un lato, all'acquisto di un diritto e dall'altro, all'estinzione di un diritto. La funzione è quella di far coincidere la situazione di fatto e la situazione di diritto, per cui se il soggetto pur non essendo proprietario si comporta come se lo fosse, col decorso del tempo la situazione di fatto si traduce nell'acquisto della corrispondente situazione di diritto. Al contrario, nel caso di inerzia da parte del titolare di un diritto, ci troviamo di fronte a una situazione di diritto a cui non corrisponde la situazione di fatto e, dunque, ciò comporterà la perdita del diritto. Il tempo viene calcolato senza computare il giorno iniziale, mentre si computa il giorno finale. Se il termine cade in un giorno festivo, è prorogato al giorno seguente e se calcolo il termine del mese, si prende in considerazione il giorno corrispondente a quello iniziale. 1. Prescrizione estintiva La prescrizione estintiva è disciplinata dall'art. 2934 del cc e comporta l'estinzione del diritto per inerzia del titolare, che non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Tale regola vale per tutti i diritti, a eccezione di quelli imprescrittibili, ossia i diritti indisponili (come i diritti della personalità) e gli altri diritti indicati dalla legge (la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, il diritto di proprietà, l'azione di nullità) e le facoltà. Il termine decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere: ad es. se il contratto è sottoposto a condizione o a termine, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui la condizione si avvera o scade il termine. La legge prevede diversi termini di prescrizione: quella ordinaria è di 10 anni dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; può essere più lunga (20 anni) per i diritti reali di godimento o più breve (5 anni o anche meno) per l'azione di annullamento e per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito disciplinato dall'art. 2043 del cc. SOSPENSIONE E INTERRUZIONE In materia di prescrizione poi troviamo 2 istituti che non operano in materia di prescrizione: sospensione e interruzione questo termine è decennale. Può essere sospesso, cosa vuol dire? Vuol dire che durante il percorso del termine viene sospesso per una causa di sospensione, il tempo già trascorso prima della causa di sospensione non viene meno ma va sommato a quello successivo. Le cause della sospensione sono: Art 2941 e Art 2942. L'interruzione quando viene meno l'inerzia, il tempo trascorso viene meno, si cancella. L'interruzione può avvenire attraverso un atto che interrompe l'esercizio.
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