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Riassunto Filosofia del diritto - Benedetto Croce, Tamassia, Appunti di Filosofia del Diritto

Riassunti dal libro "Filosofia del diritto" Croce e Tamassia

Tipologia: Appunti

2014/2015

In vendita dal 30/06/2015

melissagiulia94
melissagiulia94 🇮🇹

4.3

(4)

6 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica Riassunto Filosofia del diritto - Benedetto Croce, Tamassia e più Appunti in PDF di Filosofia del Diritto solo su Docsity! Benedetto Croce Irrealtà della Legge Benedetto Croce nasce a l’Aquila il 25 febbraio 1866 da una ricca famiglia di proprietari terrieri. Si trasferisce a Roma col fratello in casa di Silvio Spaventa che diventa loro tutore. Intraprende gli studi di Giurisprudenza che poi abbandona per la facoltà di Filosofia. A Labriola, interprete di Max, Croce dedica la prima raccolta di saggi nella quale affronta tematiche di filosofia del diritto e della società: Materialismo storico ed economia marxistica (1900) Dal 1903 inizia a lavorare con G.Gentile alla rivista Critica. Nel 1899 decide di dedicarsi all’estetica e di dedicarle un libro, Estetica come scienza dell’espressione linguistica general. Nel 1902 decide di dedicarsi ai pensieri espliciti dell’estetica: una filosofia come scienza dello spirito, di cui l’estetica è il primo dei tre volumi: -Estetica -Logica (1905-1909) -Pratica (1908) Nel 1910 divenne senatore e nel 1920-21 diventa Ministro della Pubblica Istruzione. Nel 1925 si oppone al fascismo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale diviene di nuovo Ministro e assume la presidenza del nuovo partito liberale. Muore a Napoli il 20 novembre 1952, a ottantasei anni. Croce distingue due manifestazioni fondamentali dello spirito: lo spirito teorico e quello pratico, e di quattro forme nelle quali la conoscenza (spirito teorico) e l’azione ( spirito pratico ) si manifestano: l’arte, la logica, l’economia e l’etica. L’attività pratica è secondo Croce o etica o economica. La filosofia del diritto in quanto filosofia pratica è o economica o etica. Secondo Croce noi osserviamo non la legge stessa bensì un principio economico o un principio etico, e osservandolo lo “individualizziamo”. In altre termini un azione giuridica non c’è. O noi agiamo per la legge, e allora la nostra azione è etica, o agiamo in funzione della legge e allora la nostra azione è economica. Sia che noi agiamo per la legge, sia che noi agiamo in funzione della legge, in nessuno dei due casi la nostra azione è giuridica. Le leggi sono formazioni “mentali” che Croce chiama “pseudoconcetti”, simile alle massime, ai precetti, alle regole, alla cui natura è finzionale o fittizia, ma la cui formazione è perpetua e necessaria. 1. La legge come volizione astratta e irreale La legge è volizione di un astratto. Volere un astratto tanto vale quanto astrattamente volere; e volere astrattamente non è veramente volere, perché si vuole soltanto in concreto, cioè una situazione determinate a cui consegue un’ azione effettiva . per conseguenza quella volizione, che è la legge, sembra che si debba dire una pretesa volizione: contradditoria perché priva di situazione unica e determinata; ineffettuate perché si svolge su un terreno malsicuro di un concetto astratto; volizione, insomma, non voluta; atto volito non reale, ma irreale Inattuabilità delle leggi, e attuazione dei principi pratici Ciò che realtà si vuole non è già la legge, ma l’atto singolo che si compie, cioè l’esecuzione della legge. L’esecuzione della legge è la sola che veramente e realmente si voglia e si operi. Formulata la legge la vita continua a proporci i suoi continui problemi; e questi o non rientrano nel preveduto dalla legge e si risolvono con gli universali principi pratici (economico ed etico). Quando ci si trovi nelle situazioni prevedute dalla legge e si operi secondo essa, e si esegua o si applichi la legge, la legge è irreale. Bisogna stare attenti a metafore e parole, e considerare direttamente la cosa e in questa considerazione, le situazioni singole in cui si vuole e si opera, non possono essere prevedute dalla legge, e perciò non si può operare secondo essa, ed eseguirla ed applicarla. Il caso reale è sempre una sorpresa, qualcosa che accade una volta sola, e viene conosciuto così come è, solamente in quanto accade; e per il fatto occorre una nuova misura. Chiarimento esemplificativo In Italia è legge prestare servizio militare. Diversi cittadini decidono di non prestare servizio perchè contrari alle armi o contrari alla legge. Prendiamo, invece, il caso di un buon cittadino che riconosce il dovere verso la patria e si presenta al distretto e al reggimento, costui non ubbidisce alla voce della legge, ma alla sua coscienza morale, o semplicemente alla sua coscienza economica. La leva militare è servizio uguale per tutti, ma ciascun individuo lo interpreta in modo diversa in base al proprio temperamento, ingegno e sforzo fisico. Per esempio, osservando un esercitazione militare tutti compiano lo stesso movimento (uniformità), ma la realtà e che ognuno si muove in modo diverso dall’altro (difformità). Solleva alcuni problemi sulla scienza del diritto ingenuo, quel diritto evocato dal diritto dei fanciulli. “Come nasce il diritto?” 1. I sociologi ritengono che il fanciullo è un selvaggio domestico e perciò da lui possiamo studiare le condizione psichiche dell’umanità primitiva. Forse lo studio del diritto dei fanciulli, cioè delle formalità giuridiche osservate dai fanciulli, nelle relazioni col loro piccolo mondo non potrebbe essere del tutto inutile ,se fosse intrapreso con un buon metodo e collegato da una gran copia di osservazioni. 2. Nei contratti dei fanciulli predomina le rigorose formalità proprie degli antichi diritti. L’offerta e l’accettazione di un oggetto è detta e ripetuta più volte. I fanciulli lombardi per confermare la permuta dicono e ridicono una cantilena “baratin- baratos”. Lo stesso si osserva nel giuramento, vengono usate delle assonanzen “ Giura giurament..” La conclusione di un contratto avviene in più modi: le parti si toccano reciprocamente le orecchie, quest’atto ricorda un’antica forma di testimonianza germanica; entrambe le parti devono toccare il ferro per rendere indissolubile il contratto. Il toccare ferro simboleggia la ferrea consistenza del contratto. In Alsazia colui che propone l’affare fa porre tre volte la mano sul cuore a colui che lo accetta e grida “Topp”. La permuta è il contratto per eccellenza dei fanciulli: l’idea del credito non esiste presso i fanciulli, il corrispettivo di una cosa data deve essere li pronto. I fanciulli danno la wadia ( che è un corrispettivo senza valore, che il debitore da al creditore in attesa del pagamento del reale), ed è un bottone che rappresenta l’antico simbolo giuridico. Oltre al simbolo, nell’antichità si richiedeva anche l’azione viva. Il romano getta la pietra, come il nordico tedesco getta la pietra nell’acqua prestando un giuramento ( Così precipiti il mio corpo come la pietra nell’acqua se verrò meno a patti.) In Sicilia, quando due fanciulli, si giurano amicizia, l’uno toglie un capello all’altro e lo getta dalla finestra, dicendo che “ Quando troverai quel capello, cesserò d’essere tuo amico”. Cesare Goretti L’animale quale soggetto di Diritto Cesare Goretti nasce a Torino il 26 aprile 1886. Nel 1909 si laurea nella Facoltà di Giurisprudenza. Nel 1921 consegue la laurea in filosofia all’accademia letterale di Milano. Nel 1925 traduce in italiano “Ethics” di T.Green. Nel 1930 pubblica l’opera “ I fondamenti del Diritto”, nel quale introduce i lineamenti di una fenomenologia del diritto che svilupperà compiutamente nel ’50 “ In la normativa giuridica”. Dal 1927 al 38 collabora alla “Rivista di filosofia” sotto la guida di Martinetti, al quale lo lega una forte amicizia e entrambi negano fedeltà al regime fascista. Per questo motivo a 62 anni, nel 1948 (fino al 52), accede all’insegnamento universitario come professore di Filosofia del Diritto a Ferrara, dopo aver esercitato la professione di avvocato a Milano. Nel 1947 pubblica “Apparenza e realtà”, l’opera del filosofo Bradley in italiano. Muore il 14 maggio 1952, a Bettola di Pozzo D’Adda, a 66 anni. Goretti pubblica il saggio “ L’animale quale soggetto di diritto” nel 1928, due anni dopo lo scritto di Martinetti “ La psiche degli animali”. 1. Gli scrittori di Filosofia giuridica escludono che l’animale sia considerato come soggetto del diritto. Se esiste una psicologia animale, che è un essere vivente capace di soffrire, dotato di una natura che non può essere che per grado diverso dalla nostra, è evidente che il senso morale quanto la ragione considerano l’animale come un oggetto qualsiasi, coma la res della realtà esteriore. Se non è un oggetto puramente passivo, se è un essere vivente, perché non deve essere soggetto di diritto? Per rispondere a questo quesito si deve ammettere che fra la nostra psiche e quella degli animali non esiste una differenza di natura, ma soltanto di grado. C’è qualcosa in noi che consente di concepire gli animali non come macchine, insensibili al dolore, ma che ammette negli animali una coscienza analoga alla nostra, ma ciò non vuol dire che bisogna interpretare ogni atto con criteri umani 2. Cerchiamo di rispondere al quesito che ci siamo posti prima Generalmente si nega all’animale la possibilità di essere soggetti del diritto poiché soggetti del diritto può essere colui che è il centro di certi diritti soggetti. Esiste forse un diritto canino? Perché il cane potesse essere soggetto del diritto bisognerebbe che potesse diventare il soggetto di diritti soggettivi, e perché tali diritti soggettivi fossero possibili bisognerebbe che esistesse fra i cani un ordinamento giuridico obiettivo. Ma solo l’uomo è capace di dare alla propria esistenza un ordinamento giuridico, e quindi solo l’uomo può essere soggetto di diritto. Noi non ci chiediamo se l’animale nei confronti di altri componenti della stessa specie sia capace di arrivare all’istituzione di un rapporto giuridico, il problema, secondo noi, sorgew quando l’animale singolo viene a contatto con un uomo, con un essere cioè che vive in un ordinamento giuridico e che è soggetto di diritto. L’animale al contatto con l’uomo può diventare: • Oggetto di contrattazione • Di proprietà • Può essere ucciso • Rende dei servigi e ne riceve Viene così trasportato da un mondo agiuridico in una realtà giuridica. Questo suo partecipare al nostro ordinamento giuridico deve in un certo qual modo attribuirgli un valore di persona giuridica. Si può quindi affermare che la partecipazione dell’animale alla nostra vita sociale gli attribuisce uno status che non aveva prima interferenza con la nostra vita. 3)certamente l’animale non avrà mai l’idea di una volontà comune e nemmeno il concetto di cosa sia la proprietà, l’obbligazione.., il concetto cioè di un istituto giuridico, non potrà mai avere la concezione giuridica umana come, non ha il linguaggio umano. Tutto ciò è evidente. Ma ciò non esclude ancora che si possa negare il valore di soggetto giuridico. Noi non possiamo dire quale oscura intuizione l’animale abbia dei suoi rapporti con l’uomo, e altrettanto indubitabile che questi rapporti debbono avere per l’animale un qualche significato. Una certa coscienza delle finalità che esso raggiunge al contatto con l’uomo deve averla. Non possiamo quindi negare all’animale il diritto fondamentale di fuggire il dolore e di cercare il piacevole. Il diritto soggettivo dell’animale sorge precisamente in quanto noi lo facciamo in qualche modo partecipare al nostro ordinamento giuridico, sfruttandone l’attività e la capacità lavorativa. 4) gli autori hanno escluso l’animale tra i soggetti del diritto perché hanno equiparato i soggetti di diritto e i cosiddetti diritti soggettivi. E gli animale non hanno diritti soggettivi.
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