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Bilancio e Analisi Economico Finanziaria, Dispense di Analisi Di Bilancio E Principi Contabili

- Definizione e finalità del bilancio di esercizio - Le tipologie di bilancio - I principi contabili nazionali e internazionali - Il processo decisionale alla luce dei principi di bilancio - Struttura del bilancio secondo il codice civile e secondo i principi contabili internazionali - Il contenuto dello stato patrimoniale ed i criteri di valutazione delle singole voci secondo il codice civile e secondo i principi contabili nazionali - Cenni su Ias 38 "Attività immateriali", IFRS 3 "Business Combination"; Ias 16 "Immobili, impianti e macchinari"; IFRS 16 Lease; Ias 40 "Investimenti Immobiliari"; - Il contenuto del conto economico ed i criteri di valutazione delle singole voci secondo il codice civile e secondo i principi contabili nazionali - Gli ulteriori documenti che compongono il bilancio. - Il deposito e la pubblicazione del bilancio. - L’analisi statica di bilancio: riclassificazione del bilancio, gli indicatori economici, finanziari e patrimoniali. - Bilancio in forma abbreviata

Tipologia: Dispense

2022/2023

In vendita dal 23/03/2024

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Scarica Bilancio e Analisi Economico Finanziaria e più Dispense in PDF di Analisi Di Bilancio E Principi Contabili solo su Docsity! 2022/2023 BILANCIO E ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA Professoressa Paola Saracino Università degli Studi di Milano-Bicocca Pagina | 1 Pagina | 4 INTRODUZIONE AL BILANCIO Il bilancio d’esercizio è una consuntivazione o un reporting, ovvero un rendiconto della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico di un’impresa legata all’esercizio amministrativo appena concluso. Il bilancio è interessante principalmente non tanto per l’azienda stessa, ma per altri, infatti l’azienda ha a disposizione altri mezzi per la sua analisi interna (es budget, reportistica, contabilità analitica), il bilancio per l’azienda è prevalentemente visto come un obbligo amministrativo. Il bilancio è più interessante per i clienti, fornitori, finanziatori, dipendenti (=stakeholders) e per l’amministrazione finanziaria (=Erario – il bilancio diventa punto di partenza per versamento tasse e dichiarazione dei redditi). Dal punto di vista giuridico tutte le società di capitali (srl, srls, spa, sapa, cooperative e consorzi) devono redigere il bilancio e devono capire come farlo sulla base della disciplina da adottare. Le possibilità di riferimento sono in vigore oggi, ma non è sempre stato così; oggi si può scegliere se farlo secondo il CC o secondo gli IAS (principi contabili internazionali, anche detti IFRS). QUADRO LEGISLATIVO NAZIONALE SUL BILANCIO Il decreto legislativo (D. Lgs) 127/91 ha recepito in Italia (e in UE) una direttiva comunitaria (la IV CEE), quest’ultima aveva la finalità di andare a cercare di uniformare a livello comunitario gli schemi di bilancio e quelli che sono i principi generali che devono essere seguiti per andare a redigere il bilancio. La quarta direttiva è stata recepita andando a inserire nel Codice Civile (da qui in avanti segnato come CC) gli articoli dal 2400 in poi per creare una disciplina in coerenza con la normativa comunitaria. Dal 1991 la direttiva è rimasta quasi inalterata, tranne nel 2004 quando c’è stata una piccola modifica che però riguardava prevalentemente la gestione delle società. Il bilancio è rimasto pressoché identico fino alla direttiva comunitaria n. 34 che è stata recepita dal D. Lgs 139/2015 che ha modificato in modo sostanziale in alcune parti del contenuto del bilancio. Questo decreto legislativo è intervenuto sempre nel Codice Civile andando ad aggiungere articoli e modificandone di vecchi; ha introdotto alcune novità, come per esempio quella del rendiconto finanziario. Questo decreto legislativo ha introdotto obbligatoriamente per il bilancio in forma ordinaria il rendiconto finanziario, che è un documento obbligatorio fondamentale che riguarda una delle tre grandezze principali per una società (capitale nello Stato Patrimoniale, reddito nel Conto Economico e cash flow nel Rendiconto). In particolare il rendiconto finanziario serve ad analizzare il cash flow, ovvero la capacità dell’impresa di generare flussi di cassa positivi, fondamentali per l’azienda in quanto le permettono di assolvere i propri debiti, mutui e i pagamenti dei dividenti ecc. Quella del rendiconto non è l’unica novità introdotta dal decreto, sono cambiati per esempio anche alcuni principi di valutazione delle poste di bilancio. Pagina | 5 REGOLAMENTO IAS Il regolamento comunitario è una normativa che è immediatamente applicabile, quindi non deve essere recepita in ogni stato membro tramite, per esempio, dei decreti legislativi. Prima di entrare nel merito della disciplina civilistica, vedremo anche l’entrata in vigore, a livello comunitario di un regolamento, chiamato IAS (International Accounting Standard – regolamento n 1606/2002). Questo regolamento ha introdotto, a partire dal 2005, un nuovo obbligo per le società quotate in borsa facenti parti di gruppi, ovvero da quel regolamento in avanti le suddette società sarebbero state obbligate a redigere il bilancio consolidato di gruppo secondo i principi contabili internazionali (IFRS international Financial Reporting Standard – sono la stessa cosa degli IAS). Il bilancio consolidato dei gruppi di imprese è un bilancio che viene redatto considerando il gruppo come se fosse un’unica entità economica e quindi un’unica impresa e non guardando alla singola impresa. Il regolamento obbligava le società quotate in quanto esse attingono dal pubblico risparmio in Europa e il loro bilancio come entità unica era quello che permetteva al meglio, all’investitore, di avere un quadro generale e perfetto dell’andamento del gruppo. Il fatto che, da quel regolamento in poi, tutti i gruppi di imprese quotati avrebbero redatto il bilancio secondo gli stessi principi contabili internazionali avrebbe permesso una chiave di lettura uniformata per l’investitore che non si sarebbe più trovato davanti a possibili difficoltà di lettura dei vari bilanci. Inoltre, la comunità Europea ha obbligato questo tipo di società solo ad adottare i principi contabili internazionali per il bilancio consolidato (ma non per quello da singole), in quanto questo è il più importante per le imprese che operano come gruppo. Non esistendo un’entità giuridica “gruppo”, ma essendo solo un’entità economica si è preferito inserire il bilancio consolidato secondo gli IAS, perché questo tipo di bilancio indica come sta andando il gruppo in generale. Il regolamento IAS, oltre che inserire l’obbligo di cui sopra, introduceva una norma secondo la quale ogni stato membro avrebbe dovuto, al suo interno, scegliere se i gruppi di imprese non quotati avrebbero potuto/dovuto/non dovuto (: consentire, obbligare, vietare) redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali, era quindi facoltà dello stato scegliere come regolamentare questo aspetto. All’interno dello stato membro, la stessa scelta (consentire, obbligare, vietare) andava fatta anche per le società quotate facenti parti di gruppi per regolamentare se avrebbero dovuto applicare gli IAS anche per il loro bilancio come singole. Infine, all’interno dello stato membro, la stessa scelta (consentire, obbligare, vietare) andava fatta per tutte le altre società, anche non quotate per regolamentare se avrebbero dovuto applicare gli IAS anche per il loro bilancio. AMBITO DI APPLICAZIONE IAS IN ITALIA (D. LGS 38/2005) Il D. Lgs 38/2005 è il decreto che ha recepito in Italia la seconda parte del regolamento europeo IAS. Da questo decreto deriva che: - Le società quotate (incluse banche e assicurazioni) sono obbligate a redigere il bilancio, sia consolidato che individuale, secondo i principi contabili internazionali. Pagina | 6 - I gruppi di imprese non quotati possono applicare i principi contabili internazionali nel bilancio consolidato. - Tutte le altre società possono applicare i principi contabili internazionali, ad esclusione delle società minori (piccole e micro imprese) che non redigono il bilancio in forma ordinaria, ma quello in forma abbreviata. A partire dal 2014 in Italia, ad eccezione delle piccole e micro società, tutte le altre nel loro bilancio possono adottare i principi contabili internazionali. In Italia, al di là dell’obbligo iniziale, negli anni il numero di società che hanno scelto di passare ai principi contabili internazionali è aumentato (es Esselunga e Ferrero) questo perché consente maggiore trasparenza. Inoltre, le aziende italiane, nonostante le modeste dimensioni, vogliono cercare anche mercati esteri e quindi è importante che il bilancio sia leggibile a tutti. In altri paesi invece la scelta è stata la seguente: - Germania: nei primi hanno è stato vietato l’uso degli IAS, poi è stato cambiato introducendo l’opzione di poterli utilizzare (resta il fatto che il bilancio pubblicato – nella loro versione delle camere di commercio -deve essere redatto secondo i principi nazionali) - Inghilterra: lasciata la possibilità - Spagna: lasciata la possibilità - Francia: introdotto il divieto di usare gli IAS nel bilancio delle società quotate, nel bilancio consolidato dei gruppi non quotati e nel bilancio di altre imprese Sulla base delle categorie di imprese individuate dalla direttiva 34/2013, ovvero: - Microimprese: totale attivo ≤ 350.000, ricavi netti ≤ 700.000, numero dipendenti ≤ 10 - Piccole imprese: totale attivo ≤ 4.000.000, ricavi netti ≤ 8.000.000, numero dipendenti ≤ 50 - Medie imprese: totale attivo ≤ 20.000.000, ricavi netti ≤ 40.000.000, numero dipendenti ≤ 250 - Grandi imprese: totale attivo > 20.000.000, ricavi netti > 40.000.000, numero dipendenti > 250 Per essere considerate appartenenti ad una determinata categoria le imprese deve rispettare almeno 2 parametri su 3. L’Italia stabilisce all’interno del tessuto economico del proprio paese, di andare a stabile eventuali innalzamenti o abbassamenti di questi tre parametri. Il legislatore italiano, guardando le precedenti categorie ha deciso, con il D. Lgs 139/2015, che per le società disciplinate dagli articoli 2435 ter (micro imprese) e 2435 bis (piccole imprese) andava modificato il codice civile prevedendo una specifica disciplina per la redazione del bilancio. L’articolo 2435 bis prevede che una piccola impresa è una società che per tre esercizi consecutivi non ha superato due dei parametri contenuti nel CC e che non hanno: - Attivo non superiore a 4,4 miliardi - Ricavi non superiori a 8,8 miliari Pagina | 9 società capitali o dichiarazioni Irap; e per fare questi calcoli si deve partire dal risultato economico netto. Per calcolare le imposte il punto di partenza è il bilancio. Le imposte devono essere scritte per competenza economica nel conto economico indipendentemente da quando vengono pagate. Sotto il profilo formale legislativo: è un documento redatto da amministratori al termine dell’esercizio. Se c’è qualcosa che non va in bilancio ne rispondono anche gli amministratori. FINALITÀ Sono desumibili da: 1) Codice civile (art 2423 c.c.) la finalità non si evince molto ma si può desumere che sia quella di avere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e del risultato economico dell’esercizio al fine di garantire una corretta distribuzione di utili realmente conseguiti. L’utile è la massima quantità distribuibile ai soci senza alterare l’equilibrio patrimoniale dell’impresa. Rimane in questo articolo principio ispirato alla prudenza. 2) L’OIC 11 (principi contabili nazionali) tratta finalità e postulati del bilancio. Aggiunge a quanto precedentemente detto (dal codice civile) che la finalità è informativa. Informare è necessario poiché il fruitore del bilancio possa prendere decisioni. Riprendendo quanto dicono i principi internazionali, la finalità informativa è destinata principalmente ai destinatari primari dell’informativa economica: tutti i finanziatori, gli investitori tutti soci e tutti coloro che hanno dato capitale di credito (banche, fornitori, ecc.). Ci sono anche i destinatari secondari, questi sono clienti e altri stakeholders. Il processo di formazione del bilancio deve essere più neutrale possibile (quasi super partes) senza dare informazioni privilegiate a nessuno, questo perché i destinatari devono decidere se continuare a investire nella società e se vedranno remunerato il proprio capitale. Non ci può essere nessun tipo di sperequazione informativa a vantaggio di alcuni destinatari primari del bilancio. 3) Principi contabili internazionali IAS 1, framework: framework in cui sono innestati i principi internazionali. Secondo gli IAS il bilancio deve essere un documento utile agli investitori a fini decisionali (capitale di rischio e di credito) e se soddisfo l’esigenza di questi indirettamente sto soddisfacendo anche la collettività in generale e gli altri stakeholder (come dipendenti, fornitori amministrazione pubblica e collettività). Tuttavia prima di tutti devo soddisfare gli investitori perché devono essere in grado di capire se il valore dell’impresa sta aumentando o se l’impresa ha utili e se distribuisce dividendi. Agli investitori interessa la remunerazione dall’azienda e solvibilità. Il framework aggiunge che il bilancio è il rendiconto delle performance economiche dell’impresa che sono indispensabili per gli azionisti per misurare la capacità manageriale di creare valore economico. La visione del framework è principalmente per le public company, con migliaia di piccoli azionisti che detengono piccone quote. Questo per valutare la governance e l’operato per poter in caso sostituirlo. L’ottica è quella della grande azienda con azionariato diffuso, che non si presta con il nostro tessuto economico. Pagina | 10 TIPOLOGIE DI BILANCIO Possiamo individuare differenti tipologie di bilancio in relazione a dimensione aziendale, periodo di riferimento e raggruppamenti di imprese. In base alla dimensione aziendale si possono evidenziare: - Bilancio di esercizio o ordinario: Ci focalizziamo sul bilancio d’esercizio in forma ordinaria delle medie imprese; ordinario con alla base il fatto che stiamo rendicontando le performance azienda di un’azienda in funzionamento. I criteri di valutazione non sono quelli di cessione della società ma devo valutare le poste di bilancio sulla prospettiva della continuazione dell’attività d’impresa (going concern). - Bilancio in forma abbreviata (2435 bis): redatto dalle piccole imprese che anno un attivo non superiore a 4,4 ml, ricavi non superiori a 8,8 ml e non oltre 50 dipendenti. - Bilancio delle Mirco imprese (2435 ter): redatto dalle micro imprese ovvero quelle caratterizzate da attivo 175.000€, ricavi 350.000€ e dipendenti 5. In relazione al periodo di riferimento possono essere evidenziati diversi tipi di bilanci intermedi, ovvero delle situazioni patrimoniali e economiche redatte in modo semplificato, finalizzate all’informativa che si vuole dare. - Bilanci intermedi di società quotate: per esempio le società quotate non aspettano un anno per comunicare il loro andamento ma fanno rendicontazioni economiche e patrimoniali fatte tramite redazioni trimestrali e semestrali per comunicare l’andamento. - Bilanci intermedi per occasioni particolari sono detti bilanci straordinari: per operazioni straordinarie d’azienda (eventi eccezionali che hanno effetti sul patrimonio netto). Tra cui: o Bilanci di conferimento: il mio ramo d’azienda viene conferito a titolo di capitale per aumentare il capitale di un’altra azienda, devo comunicare il valore del ramo d’azienda e lo faccio tramite bilancio intermedio; o Bilancio di cessione: l’acquirente deve sapere cosa cedo o Bilancio di fusione: da 2 società se ne forma 1 e devo sapere i valori di partenza o Bilancio di scissione: divisione di un’azienda o Trasformazione: da società di persone a capitali - Altri bilanci richiesti da c.c. o principi internazionali finalizzata a verificare le situazioni che si devono fronteggiare: o Riduzione capitale sociale per perdite, se durante l’esercizio si realizzano perdite per oltre un terzo del capitale sociale devo muovermi in un certo modo ma per poterlo sapere devo fare un bilancio intermedio. o Il capitale sociale è esuberante e devo chiedere la riduzione tramite una procedura mi serve una situazione patrimoniale intermedia per dimostrare l’esubero. o Emissione prestito obbligazionario o Acconti su dividendi o Passaggio di riserve a capitale o Acquisto azioni proprie o Recesso del socio o Ecc… Pagina | 11 In relazione ai raggruppamenti d’impresa: il bilancio consolidato Il bilancio consolidato (no slide 13) Il bilancio consolidato è quello di un gruppo di imprese controllante e controllate che vengono viste come un’unica entità economica, non c’è un’entità giuridica gruppo ma c’è un’entità economica. Il bilancio consolidato riguarda le relazioni tra l’entità gruppo e i terzi. È obbligatorio per legge per le imprese di grandi dimensioni e in Italia la normativa che la regolamenta è il D. Lgs 127/91 che sopravvive al 139 perché è solo stato aggiornato dalle previsioni della nuova direttiva comunitaria. La finalità di questo bilancio è prettamente informativa, non è utilizzato per distribuire i dividendi al gruppo. Posso vedere se ho utile o perdita ma non posso distribuirlo ai soci. Solo quello della singola società può essere distribuito ai soci, questo invece serve solo per mostrare la performance perché il gruppo non è un’entità giuridica. • Esprime i risultati del gruppo nella sua unitarietà, è indispensabili a fini gestionali • È obbligatorio per maggiore trasparenza informativa verso gli azionisti, le banche e gli investitori. All’interno del bilancio consolidato vengono inserite anche le imposte di competenza economica ma queste sono imposte dei bilanci delle singole società. La Dichiarazione dei Redditi Consolidata (consolidato fiscale) non si calcola partendo la bilancio consolidato ma serve per fare le compensazioni tra crediti debiti fiscali tra le varie società (tra capogruppo controllate). I gruppi di piccole dimensioni sono esonerati così come le subholing. Holding --> subholding --> controllate Qui ci sono 2 consolidati uno a livello della subholding e uno che comprende tutto il gruppo. La subholding può non farlo se lo fa già la holding e se è controllata meno del 95%, e i soci non hanno chiesto la redazione del bilancio consolidato per una certa percentuale, e ovviamente se questa non è quotata PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI (OIC) Dal 1975 esistevano due organi: il consiglio nazionale dottori e commercialisti e il consiglio nazionale dei ragionieri Dal 2003 viene costituito l’OIC da cui prendono nome i principi contabili stessi. Vi fanno parte categorie professionali come CNDCER, e ASSIREVI, associazioni (Confcommercio Confagricoltura Confindustria ecc.); analisti e investitori finanziari, il mercato mobiliare e vari ministeri tra cui ministero della giustizia, dell’economia, l’agenzia delle entrate, la banca d’Italia e la CONSOB come osservatori. FUNZIONI DELL’OIC Si occupa di emanare i principi contabili nazionali, ispirati a best practice, per supportare il la redazione del bilancio secondo il codice civile; Pagina | 14 quella riserva avesse continuato ad essere nell’attivo il patrimonio netto sarebbe stato più alto. Supponiamo di avere un patrimonio netto in cui capitale + riserve=120 e ho un utile di 10 e ho riserva negativa per azioni proprie per -10. Il patrimonio netto quindi è 120+10-10=120; il ROE = utile /patrimonio netto=10/120=0,083=8,3%. Supponiamo di essere nel 2015, quando le azioni proprie erano nell’attivo, quindi patrimonio netto ora è 120+10=130. Quindi ROE=0,077=7,7%. Qual è quello giusto? Quello post 2015. Perché ha finalmente chiarito un concetto giuridico, scritto anche nel CC; perché prima il ROE veniva calcolato male in quanto se la società possiede le sue azioni non gli spettano i dividendi degli utili che ha in portafoglio. Questo fa capire come una riclassificazione del bilancio ha avuto un effetto di trasparenza maggiore. PRINCIPIO DI CHIAREZZA Il principio di chiarezza fa riferimento al concetto di trasparenza delle informazioni, si deve cercare di redigere un bilancio trasparente dal punto di formale e sostanziale. Un bilancio che non è trasparente è un bilancio ermetico, ovvero decifrabile solo dagli analisti finanziari, inoltre per essere trasparente non deve essere influenzato né da politiche di distribuzione del reddito né da politiche di bilancio. Nei casi pratici, per essere in linea con il principio di chiarezza, non si deve scegliere l’ammortamento in relazione alla ricerca di aumento del reddito, ma lo si deve fare in relazione a quella che è la vita utile del bene durevole; inoltre, anche per la valutazione delle rimanenze, il criterio (lifo o fifo) non può essere scelto solo cercando quello che abbassa il valore delle tasse da versare. Dal punto di vista della trasparenza formale, l’art 2423 ter indica alcuni obblighi che vanno seguiti: - L’ordine delle voci di bilancio deve essere fatto secondo un criterio di liquidità crescente per l’attivo e di esigibilità crescente per il passivo - Il contenuto delle voci o Può essere fatto per raggruppamento se il valore è irrilevante o Si possono suddividere ulteriormente le voci tramite l’uso dei numeri arabi per dare maggiore chiarezza o Si possono adattare le voci dell’Attività particolare o Si possono aggiungere delle voci se non sono previste o È vietata la compensazione tra le Attività e le Passività (sono però ammesse specifiche compensazioni previste dai principi contabili nazionali) - Deve essere presente il confronto con l’anno precedente e per far sì che questo sia possibile è vietato modificare i criteri di valutazione salvo casi eccezionali di cui deve essere riportato il dettaglio in nota integrativa. Inoltre la redazione del bilancio deve essere fatta in unità di euro senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che è redatta in migliaia di euro. Dal punto di vista della trasparenza sostanziale: - Sono da indicare in bilancio solo gli utili effettivamente realizzati alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento Pagina | 15 - Sono da valutare in modo separato gli elementi eterogenei che vengono compresi nella medesima voce di bilancio - Si devono applicare criteri di valutazione neutrali - Si deve applicare il principio della competenza economica dei componenti di reddito a prescindere sia dagli incassi che dai pagamenti PRINCIPIO DI VERITÀ Il principio di verità presuppone che il bilancio debba rappresentare in modo veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico conseguiti dalla società. Il principio della verità fa riferimento alla necessità di avere un quadro fedele e corretto che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio. Si pone però un problema: all’interno del bilancio ci sono scritture, come quelle riguardanti le immobilizzazioni, il magazzino e le scritture di assestamento, che richiedono una valutazione soggettiva del management. Ma allora la verità come può essere seguita? La verità richiesta dai principi generali di bilancio è intesa come veridicità e credibilità. La veridicità si riferisce al fatto che in bilancio sono presenti voci la cui misura non è opinabile in quanto è oggettiva, sono per esempio i ricavi di vendita (= quantità per prezzo) che sono frutto di quantità monetaria che hanno avuto manifestazione numeraria e di quantità fisiche come i volumi di vendita. Queste valutazioni non possono essere frutto di stime, ma allo stesso modo non devono essere falsate. La veridicità quindi si riferisce alle quantità oggettive. La credibilità invece si riferisce al fatto che in bilancio sono presenti voci che sono frutto di stime da parte degli amministratori. La stime sono però soggettive e per arginare questo problema è richiesto che l’amministratore metta in pratica dei criteri di valutazione che siano credibili. Per esempio deve essere credibile la valutazione della vita utile dei beni da cui deriva il relativo ammortamento. La credibilità quindi si riferisce alle quantità soggettive. PRINCIPIO DI CORRETTEZZA Il principio di correttezza dice che il bilancio deve rappresentare in modo corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico. Da un lato questo significa che si deve seguire la precisione contabile, ovvero ci deve essere esatta rilevazione in contabilità sia per le quantità oggettive sia per quelle soggettive (le stime) e che prima di andare a redigere il bilancio devono essere fatti controlli puntuali sulle singole poste di bilancio. Dall’altro lato il principio di correttezza significa che ci deve essere un ordinamento logico del processo decisionale. Questo ordinamento deve partire da ipotesi congrue e dalla consapevolezza relativa alle stime. Si deve cercare inoltre di integrare le variabili economiche aziendali con quelle fiscali, civilistiche e dei principi contabili (per esempio esistono diverse aliquote di ammortamento dal punto di vista fiscale e dal punto di vista civilistico – si ha quindi un disallineamento tra le due aliquote). Pagina | 16 Infine l’ordinamento logico si riferisce anche al fatto che i valori soggettivi devono essere capaci di rappresentare effettivamente la situazione aziendale, senza andare a falsare i risultati. PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO I principi generali di bilancio, ovvero quelli di chiarezza, verità e correttezza, non sono gli unici che intervengono nella redazione del bilancio. Ci sono ulteriori principi di redazione che vanno ad indicare come ci si debba comportare operativamente. Questi principi discendono da quelli generali e sono sette. PRUDENZA Bisogna essere prudenti nelle stime e nella valutazione, ciò significa che si deve andare a iscrivere nelle poste negative le perdite presunte e i rischi prevedibili anche se non ne si ha la certezza e se lo si ha saputo dopo la chiusura dell’esercizio (ovvero nei giorni precedenti al deposito del bilancio). Nelle poste positive invece vanno iscritte solo gli utili realizzati. In questo modo si ribadisce il principio secondo cui gli tuli possono essere scritti in bilancio solo se conseguiti prima della chiusura dell’esercizio. C’è una piccola eccezione a questo: si possono iscrivere alcuni che non sono stati realizzati, MA finché non è realizzato non può essere distribuito come utile e va inserito in riserva. CONTINUAZIONE La continuazione dell’attività mette l’azienda in un’ottica di flusso continuo di costi, ricavi, attività e passività. Il concetto di continuazione dell’attività di impresa è fondamentale perché permette di vedere con occhio diverso alcune poste. Per esempio le rimanenze, in ottica di continuazione possono essere valutate con i soliti criteri, ma per un’azienda che invece è in fase liquidatoria devono essere valutate al presumibile valore di realizzo. Se sono un’azienda dove c’è prospettiva liquidazione allora le immobilizzazioni non si iscrivono più, ma si svalutano in Conto Economico. ISCRIZIONE DEGLI UTILI Gli utili vanno iscritti solo se realizzati alla fata di chiusura di esercizio. Viene ripreso quindi il principio della prudenza. COMPETENZA Si parla di competenza economica, ovvero della correlazione tra costi e ricavi. La precisazione che consente questo criterio riguarda il fatto che indica he gli oneri e i proventi si inseriscono indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, mentre i rischi e le perdite di competenza si inseriscono anche se noti dop la data di chiusura dell’esercizio. Pagina | 19 contrattuali delle transazioni conduce alla loro rilevazione e presentazione in bilancio tenuto anche conto del postulato generale della rappresentazione sostanziale. Pertanto, la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l’individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e confrontarle con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici. Esempio: definizioni di credito e di debito e, ove previsto, il requisito del trasferimento dei rischi e benefici. L’analisi contrattuale è rilevante anche per stabilire l’unità elementare da contabilizzare e, pertanto, ai fini della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti. Infatti, da un unico contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata. Viceversa, da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria. Esempio: Lavori in corso su ordinazione indica le condizioni al verificarsi delle quali un gruppo di commesse è trattato come una singola commessa o viceversa una singola commessa è frazionata in differenti fasi o opere. COMPETENZA: L’articolo 2423-bis, comma 1, n. 3, del codice civile prevede che si debba tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. I singoli principi contabili definiscono il momento in cui la rilevazione in bilancio dei fatti aziendali è conforme al principio della competenza. Esempio: OIC 16 Immobilizzazioni materiali e OIC 24 Immobilizzazioni immateriali prevedono la sistematicità con cui deve avvenire nel “piano di ammortamento” la ripartizione del costo sostenuto per le immobilizzazioni avendo riguardo alla correlazione temporale con i benefici attesi dall’investimento stesso. COSTANZA NEI CRITERI DI VALUTAZIONE: Il postulato della costanza dei criteri di valutazione permette di ottenere una omogenea misurazione dei risultati della società nel susseguirsi degli esercizi. Questo postulato rende più agevole l’analisi dell’evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale della società da parte dei destinatari del bilancio riducendo, al contempo, i margini di discrezionalità degli amministratori. L’OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio prevede disposizioni applicative nel caso di cambiamento del criterio di valutazione. Viene indicato anche che, se il criterio di valutazione viene modificato (ed è lecito farlo), ne si deve dare informativa nella nota integrativa indicando le motivazioni e gli effetti che questo ha. RILEVANZA: Un’informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell’informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. I destinatari primari dell’informazione del bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie all’impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori. Per quantificare la rilevanza si tiene conto sia di elementi qualitativi che quantitativi. Pagina | 20 I fattori quantitativi prendono in considerazione la dimensione degli effetti economici della transazione. Identificare i valori di bilancio che si prendono come riferimento per determinare la rilevanza è un processo valutativo che può variare di caso in caso. In ogni caso è necessario privilegiare gli elementi di bilancio che maggiormente interessano i destinatari primari del bilancio. I fattori qualitativi di per sé trascendono gli aspetti quantitativi dal momento che riguardano caratteristiche peculiari dell'operazione, o dell’evento, la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società. Il comma 4 dell’articolo 2423 del codice civile prevede che non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazioni, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto, il presupposto giuridico dell’obbligo di fornire una specifica informazione nella nota integrativa è rappresentato dalla decisione, consapevole, di derogare ad una statuita regola contabile, sempreché gli effetti della deroga stessa siano irrilevanti. I principi contabili nazionali forniscono, in via esemplificativa e non esaustiva, alcune fattispecie dei casi in cui è possibile derogare ad una regola contabile, sempreché dalla deroga discendano effetti irrilevanti. Ad esempio, una società tenuta all’applicazione del criterio del costo ammortizzato può decidere di non utilizzarlo per i crediti o debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un credito o un debito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. COMPARABILITÀ: è l’elemento nuovo introdotto dai postulati. Questo postulato indica che il bilancio dell’esercizio corrente deve essere comparabile a quello dell’esercizio precedente; per questo se si vanno a modificare i criteri di valutazione, per il postulato di comparabilità e per l’OIC 29, si devono andare a rideterminare in maniera corrispondente anche i valori dell’anno precedente in modo da poterne fare la comparazione. Si consente così di poter analizzare dal punto di vista temporale i de dati almeno per i due anni presi come riferimento. ANALISI COMPARATIVA SULLA STRUTTURA DEL BILANCIO Secondo l’art 2423 del Codice Civile, il bilancio è composto dai seguenti documenti: - Stato Patrimoniale: art 2424 - Conto Economico: art 2425 - Rendiconto Finanziario: art 2425 ter - Nota Integrativa: art 2427, 2427 bis e altri A corredo di questi documenti c’è anche la Relazione sulla Gestione, art 2428. L’art 2423 ter indica le obbligatorietà relative al bilancio, queste sono: l’ordine delle voci di bilancio, il contenuto delle voci, il confronto con l’anno precedente. Pagina | 21 PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI L’IAS 1 indica che il bilancio, redatto secondo i principi contabili internazionali, deve essere formato da: - Prospetto sulla Situazione Patrimoniale-Finanziaria: è simile allo stato patrimoniale, ma il contenuto richiesto obbligatoriamente è minimo, inoltre la struttura è differente. - Prospetto di Conto Economico Complessivo: la parola “complessivo” evidenzia una parte ulteriore introdotta dagli IAS rispetto a quanto obbligatorio in Italia. È stata inserita infatti una sezione ad hoc per quei maggiori componenti positivi o negativi di reddito (plusvalori o minusvalori) che non sono ancora stati realizzati, ma che derivano da valutazioni previste da specifici principi contabili internazionali. Questi valori aggiuntivi vanno poi nelle riserve. Questi minus e plus valori derivano da una diversa applicazione dei principi contabili internazionali, il maggior/minor valore che si realizza, poiché non è materializzato viene inserito in questa specifica voce per identificare il valore che l’azienda avrebbe, per esempio, se l’immobilizzazione venisse venduta. - Prospetto di Variazione delle Poste di Patrimonio Netto: nell’ambito della nota integrativa, prevista dall’art 2427 bis del CC, deve essere inserito anche un prospetto di come il patrimonio netto societario è stato movimentato durante tutta la durata dell’esercizio. L’IAS invece prevede un prospetto a parte per la situazione patrimoniale (nel prospetto patrimoniale-finanziario infatti per il patrimonio netto sono previste solo due voci: capitale e riserve) in modo da spiegare meglio qual è la composizione effettiva del patrimonio netto e come è stato movimentato per andare a chiarire la sua composizione e le variazioni intervenute durante l’esercizio. - Rendiconto Finanziario: è redatto secondo l’IAS 7 ed è fatto secondo il criterio di liquidità. - Principi Contabili e Note Esplicative: è ciò che in Italia è la nota integrativa. Specifica inizialmente quali sono i principi contabili internazionali che sono stati applicati e come sono stati applicati nella redazione; poi in modo descrittivo dettaglia le singole voci di ogni documento precedente. è un documento necessario in quanto quelli precedenti sono più carenti di informazioni. Rispetto al bilancio civilistico, il bilancio IAS non ha un documento parallelo alla relazione sulla gestione, che, anche in Italia, non è parte integrante del prospetto di bilancio, ma è solo a corredo. Gli IAS non danno l’obbligo di redigere un documento simile, ma la redazione viene solo consigliata affinché si possano inserire tutte quelle informazioni che non emergono direttamente dai documenti contabili. La relazione sulla gestione IAS è un documento in cui gli amministratori evidenziano quelli che sono i punti di forza e debolezza dell’impresa visti dal punto di vista più manageriale che gestionale. La CONSOB ha però reso obbligatorio, per i soggetti che redigono il bilancio solo secondo i principi contabili internazionali, la relazione sulla gestione civilistica e questa deve essere redatta secondo la normativa dettata dal Codice Civile. Una particolarità introdotta dallo IAS 1 è che nel momento in cui un’impresa decide di applicare per la prima volta i principi contabili internazionali o anche se si trova nella situazione di dover andare a applicare retroattivamente un principio contabile Pagina | 24 Alcune voci della struttura patrimoniale-finanziaria minima L’elenco puntato a, b, c, d… non ha alcun valore per lo IAS, è solo l’elenco puntato di word. Immobili, impianti e macchinari: disciplinata dallo IAS 16 che riguarda i beni materiali strumentali per l’impresa. Investimenti immobiliari: disciplinata da IAS 40. Sono immobili e terrenti pur sempre detenuti dall’impresa ma che non sono strumentali; si contempla anche una modalità alternativa per la valutazione di questi investimenti immobiliari. L’importanza dell’informazione nello schema di bilancio e quindi l’importanza di distinguere queste due voci è che se la società vende questi investimenti immobiliari non risentirà successivamente di costi perché tanto non li deve sostituire per poter continuare la sua attività, mentre questo non avviene per quelli strumentali. Si invita anche ad indicare in nota integrativa il valore di mercato di questi immobili, in modo da sapere quale potrebbe essere il ricavato se si vendessero. Accantonamenti: fa riferimento ai fondi rischi e oneri Attività possedute per la vendita: se la società, nel momento di redazione del bilancio, sa già che è nei suoi programmi la vendita di un’attività allora deve procedere a classificarla in questa voce a parte del prospetto patrimoniale-finanziario. Questo serve proprio a sottolineare il fatto che l’attività sarà a breve venduta e perciò la sua valutazione cambia rispetto a quella degli investimenti immobiliari. Interessenza di pertinenza di terzi: ignora la voce perché fa riferimento a bilancio consolidato Capitale emesso e riserve attribuibili: è la voce che si riferisce al patrimonio netto. Questa voce non permette di evidenziare le parti ideali di patrimonio netto e quindi non si capisce bene da cosa è formato, perciò è necessario anche un prospetto a parte destinato alla spiegazione di questa voce. Ricorda che ogni voce ha uno specifico IAS che la disciplina. Pagina | 25 Prospetto patrimoniale e finanziario di Esselunga SPA A lato è mostrato il prospetto patrimoniale e finanziario per Esselunga nel quale sono stati applicati, per la prima volta nel 2019 i principi contabili internazionali. Il bilancio 2018 (seconda colonna) è indicato come riesposto in quanto è stato ricalcolato perché ci fosse la possibilità di confronto. Il prospetto di suddivide in due sezioni: Attività e Passività entrambe le quali hanno a loro volta le sottocategorie correnti e non correnti. Su richiesta dello IAS 1 affianco ad ogni voce, nella colonna “note” è indicato il punto della nota integrativa in cui si può trovare la spiegazione di ogni singola voce; in questo modo si viene direttamente rimandanti al punto di cui si ha bisogno. Debiti per imposte correnti: passa da 22 milioni nel 2019 fino a 6 euro nel 2019. Se si volesse andare a capire le ragioni basterebbe cliccare sul numero della nota integrativa per essere direttamente rimandati alla spiegazione di questa voce. Attività per imposte anticipate e differite nette: è una voce inserita nelle attività non correnti perché sono a lungo termine. Attività destinate dalla vendita: fa sempre parte delle attività, ma è una voce a parte rispetto sia alle attività correnti che a quelle non correnti. Ricavi differiti per manifestazioni a premio correnti/non correnti: è una voce specifica che Esselunga inserisce perché è riferita ai premi da erogare ai clienti che con la carta fidaty accumulano punti per ritirare premi. I ricavi differiti sono una quota parte dei ricavi ottenuti con la vendita dei prodotti e che viene stimata con calcoli probabilistici (in base alla propensione del cliente a ritirarli) per rinviare al futuro la quota dei premi che i clienti potranno riscuotere – è come se fosse un debito nei confronti dei clienti. La divisione correnti e non correnti a seconda della scadenza. Nonostante i ricavi di Esselunga siano quasi 50 miliardi, l’utile iscritto è di circa 5 milioni, questo non rappresenta assolutamente un “errore nella gestione”; quello che è gestito molto bene dalla società è la liquidità, infatti i clienti pagano subito gli acquisti che fanno, mentre Esselunga paga i suoi fornitori a 30, 60, 90 giorni, questo le permette di avere sempre liquidità disponibile. Pagina | 26 STATO PATRIMONIALE ATTIVO Il Codice Civile, art 2424 D. Lgs 139/15, elenca tutte le singole voci contenute nello Stato Patrimoniale (SP) attivo e passivo; il primo è composto da 4 macrovoci: A) Crediti v/soci B) Immobilizzazioni C) Attivo circolante D) Ratei e risconti (attivi) Il passivo è invece composto da 5 macrovoci: A) Patrimonio netto B) Fondi per rischi ed oneri C) TFR lavoro subordinato D) Debiti E) Ratei e risconti (passivi) Nell’attivo dello Stato Patrimoniale è possibile leggere come l’impresa ha investito le sue risorse, quali sono le risorse economiche che l’impresa ha a disposizione per lo svolgimento della sua attività e da cui si attende di ricevere benefici economici, ovvero un’utilità. Per esempio, l’acquisto di materie prime (mp) genera un debito v/fornitore e un costo (componente negativa di reddito), ma alla fine dell’anno le mp acquistate e non consumate rimangono come rimanenze, ovvero una risorsa economica che viene iscritta in SP attivo in quanto ci si attende, l’anno successivo, un beneficio economico (realizzazione di prodotti finiti e poi vendita). Questo è il funzionamento del Sistema del Reddito. Non tutti i sistemi che possono essere adottati a livello contabile però funzionano in questo modo, il sistema anglosassone infatti non rileva, al momento dell’acquisto, nessun costo, al contrario viene rilevato direttamente l’aumento del magazzino e il debito v/fornitore. Viene quindi evidenziato subito che nel patrimonio sono entrare nuove materie prime, poi quando queste vengono usate nel sistema produttivo allora si rileverà una diminuzione del valore del magazzino. Sempre per il concetto del beneficio economico atteso anche i crediti, giuridicamente definiti come il diritto ad incassare una certa somma di denaro in una data prestabilita, vengono scritti nell’attivo dello SP proprio in quanto ci si aspetta di incassare quella somma di denaro a una certa data. Quando si inseriscono le voci nello Stato Patrimoniale attivo si deve essere sicuri che siano voci da cui si potrà trarre dei benefici economici nell’esercizio successivo o in quelli futuri. SCHEMA DELLO STATO PATRIMONIALE Allo schema dello Stato Patrimoniale è stato dedicato l’OIC 12 composizione e schemi del bilancio d’esercizio. Questo OIC indica che le attività devono essere classificate secondo il criterio di destinazione e, sulla scorta di quanto indicato dall’art 2424 del CC, che le attività destinate ad essere utilizzate durevolmente devono essere iscritte nelle immobilizzazioni – durevolmente fa riferimento all’utilizzo in modo permanente, non all’arco temporale. Pagina | 29 CRITERI GENERALI SULLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Per la struttura tecnico contabile: si considera il valore netto meno il valore di carico e il fondo ammortamento. Per la normativa civilistica: secondo l’articolo 2424 bis, gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Inoltre l’art 2426 distingue tra immobilizzazioni immateriali generalmente intese, i costi di impianto, ampliamento e di sviluppo, e l’avviamento. OIC 24: IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI L’OIC 24 guida la predisposizione e l’inserimento di queste voci. Da definizione di questo principio contabile si ha che si considerano immateriali in quanto intangibili. Sono quindi costi o investimenti che non esauriscono la loro utilità in un solo esercizio e quindi i benefici vengono manifestati in un arco temporale di più esercizi. I benefici economici futuri possono riguardare veri e propri ricavi generati dalla vendita di beni e servizi, oppure dei risparmi di costo (per es. si capitalizzano i costi di un software amministrativo creato internamente che non è destinato alla vendita, ma solo all’utilizzo interno – si tratta di un risparmio in quanto meno costoso che comprare la licenza esternamente) o altri benefici derivanti dall’utilizzo dell’attività immateriale. Per tutte le immobilizzazioni si deve essere certi del beneficio economico futuro perciò si deve verificare se i valori iscritti possono essere recuperati, in caso contrario si deve svalutare. L’OIC indica sia come deve essere rilevato l’acquisto in contabilità sia come queste immobilizzazioni devono essere valutate alla fine dell’esercizio. Per la rilevazione iniziale viene indicato che si dive iscrivere il costo compreso di oneri accessori (es intermediari di vendita, spese legali o notarili…). Se il pagamento relativo è differito in maniera inusuale, e quindi a con condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, allora l’iscrizione deve essere fatta al valore corrispondere al debito in conformità con quanto detto dall’OIC 19. Per esempio se si comprasse un marchio con dilazione di pagamento a un anno e mezzo, prima di iscrivere l’immobilizzazione si deve andare a scorporare quello che è il valore ad oggi del debito che verrà pagato tra 18 mesi – si attualizza il debito e si scinde tra quello che è il vero valore del marchio e quello che è il costo finanziario. Se quindi oggi vengono comprate immobilizzazioni immateriali a condizioni non di mercato, allora viene chiesto di rappresentare il valore effettivo del bene e di adeguare di conseguenza il valore dell’immobilizzazione. Secondo l’OIC le immobilizzazioni immateriali sono costituite da oneri pluriennali, beni immateriali, avviamento e imm imm in corso. Gli oneri pluriennali sono i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo. L’avviamento, pur rimanendo un costo, non è indicato in questa categoria perché ha delle sue particolari specificità. Questo tipo di Imm Imm ha delle caratteristiche più difficilmente determinabili, non è sempre facile valutarne la vita utile e la loro utilità pluriennale rispetto ai beni immateriali. Pagina | 30 I costi di impianto e ampliamento sono quei costi che si sostengono in modo non ricorrente, ovvero intervengono in modo eccezionale nelle fasi pre operative o in quelle di accrescimento della capacità produttiva (es aumento del capitale sociale). I costi di sviluppo sono i costi che si sostengono per andare a sviluppare nuovi modelli che certamente avranno sbocchi sul mercato. Sono quindi l’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze per la produzione di beni o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati. I beni immateriali (diritti di brevetto, licenze marchi…) sono beni non monetari che si possono individualmente identificare, sono di norma rappresentati da diritti giuridicamente tutelati. Un bene immateriale si può definire tale quanto è identificabile individualmente, ciò significa che è separabile ovvero può essere separato, scorporato dalla società e venduto, trasferito o dato in licenza o in affitto. Questi beni derivano quasi sempre da diritti contrattuali o legali. Di questi beni fanno parte: i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere di ingegno, le concessioni, licenze, marchi e altri diritti simili. L’avviamento è un costo anch’esso, per definizione si dice che è l’attitudine dell’azienda a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero sono dovuti da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell’organizzazione dei beni in un sistema efficiente. L’avviamento è diverso dai singoli beni di cui è composta l’impresa, perché è proprio un maggior valore intrinseco alla stessa. Per quantificare l’avviamento si va a comparare quello che è il prezzo a cui si paga l’impresa rispetto alla somma dei bene, delle attività e delle passività che compongono l’impresa; tramite questa comparazione, quindi in via residuale, si determina l’avviamento. L’avviamento è qualcosa di intrinseco all’azienda stessa, è un valore che l’impresa assume al netto della somma algebrica del valore dei beni che la costituiscono. In questo modo però sembra quasi che l’avviamento sia una caratteristica che hanno tutte le aziende che producono utile, ma non è così; l’avviamento si iscrive in bilancio solo se è acquisito a titolo oneroso, ovvero se c’è stata un’operazione di acquisto di azienda o di rami di azienda (si tratta di operazioni straordinarie di impresa). lo si legge quindi in bilancio se è l’oggetto di un’operazione straordinaria a cui si riconosce maggior valore. Per poterlo iscrivere in bilancio si deve essere sicuri che non è attribuibile ai singoli elementi patrimoniali acquisiti, ma piuttosto al valore intrinseco. In ultimo ci sono le immobilizzazioni immateriali in corso e acconti. Le prime sono sempre costi sostenuti per la realizzazione di un bene immateriale per il quale non sia ancora stata acquisita la piena titolarità o per progetti non ancora completi; la realizzazione può essere sia svolta internamente che esternamente. Gli acconti invece sono importi corrisposti ai fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni immateriali prima che si siano verificate le condizioni per l’iscrizione in bilancio. Pagina | 31 UN PO’ DI DEFINIZIONI: Le definizioni di seguito sono valide per tutti i tipi di immobilizzazioni. Valore netto contabile: è il valore di iscrizione al netto di ammortamenti e svalutazioni Vita utile: tempo di utilizzo dell’immobilizzazione. Ammortamento: ripartizione del costo nel periodo di vita utile Valore iniziale da ammortizzare: la differenza tra il costo sostenuto compreso di accessori e il valore residuo del bene Valore residuo del bene: valore che si stima di realizzare al termine della vita utile del bene grazie alla dismissione. È molto difficile da stimare quindi di solito di presume pari a zero, se poi nel tempo si riuscirà a stimarlo allora si andrà a modificare. Svalutazione: riduzione del valore dell’immobilizzazione per adeguarla al valore recuperabile a seguito di una perdita durevole di valore Valore recuperabile: valore che ci si attende di recuperare dal bene, è pari al maggiore tra il valore d’uso del bene e il valore di mercato (valore equo – fair value). Valore d’uso del bene: è la somma attualizzata dei flussi di cassa attesi dall’uso continuativo dell’immobilizzazione a cui si sommano, se si riesce a stimarli, il valore del flusso di cassa che deriva al termine della vita utile del bene dalla sua vendita (ovvero quello che ci si attende di recuperare dalla vendita finale). L’art 2426 CC dice che le immobilizzazioni materiali o immateriali devono essere iscritte al costo di acquisto o di produzione, che devono essere sistematicamente ammortizzate e che devono essere svalutate se hanno perso durevolmente valore. Se successivamente alla svalutazione, si stima che siano venuti meno i motivi della svalutazione allora può essere ripristinato il valore. Questa regola del ripristino vale per tutte le immobilizzazioni ad eccezione dei costi pluriennali e dell’avviamento. Per l’ammortamento di costi di impianto e ampliamento e per l’avviamento ci sono normative specifiche. Nei casi in cui l’immobilizzazione viene comprata in valuta diversa dall’euro, l’iscrizione in bilancio avviene con il tasso di cambio in vigora alla chiusura dell’esercizio e gli utili o le perdite che si verificano devono essere rivelate a conto economico. 1 – COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO Per ogni immobilizzazione vedremo sia la normativa civilistica che quella dettata dagli OIC. Caratteristica di queste immobilizzazioni è che è difficile stimare sia la vita utile che il valore residuo. Sono costi che non si è obbligati ad ammortizzare, volendo si potrebbero indicare anche solo come costi di esercizio. Importante è che, se scelto l’ammortamento, sono da indicare le ragioni per cui si ritengono costi pluriennali. Pagina | 34 - Il progetto deve essere realizzabile sia dal punto di vista tecnico che finanziario, la società deve disporre delle risorse necessarie - Devono essere costi recuperabili, cioè i costi capitalizzati devono essere in grado di essere recuperati grazie al progetto che si sta portando avanti. Ci deve essere prospettiva di reddito in modo che i ricavi derivanti dal progetto siano almeno sufficienti a coprire i costi. Nel momento in cui si va a quantificare e capitalizzare i costi di sviluppo, si possono capitalizzare solo quelli direttamente attribuibili al progetto più una fetta ragionevole di costi indiretti, ma non tutti; per esempio non possono essere considerate le spese generali e i costi amministrativi – in quanto sono di difficile quantificazione per capire qual è a quota parte da attribuire al progetto. Per andare quindi a quantificare questi costi è necessario un sistema di monitoraggio e controllo interno in modo che si possano allocare i costi per destinazione. 3 – DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE, DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE DI INGEGNO Fanno parte della categoria dei beni immateriali. Normativa civilistica L’art 2485 comprende tra i diritti di brevetto quelli per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per disegno ornamentale; mentre l’art 2575 comprende tra i diritti di utilizzazione delle opere di ingegno il diritto d’autore per opere di ingegno, letterarie e artistiche. L’art 2426 indica che: - Si iscrivono al costo d’acquisto compresi i costi accessori - Se vengono prodotti internamente, si iscrivono al costo di produzione: costi diretti + quota ragionevole di costi indiretti + oneri per finanziamento - L’ammortamento viene fatto in relazione alla vita utile - Se alla chiusura dell’esercizio il valore è inferiore al costo di acquisizione allora si iscrive il minor valore - Se vengono meno i motivi di iscrizione del minor valore allora si può ripristinare il costo di acquisizione. Attenzione però che la svalutazione può essere fatta solo se la voce ha perso durevolmente valore; questo non significa in via definitiva, ma significa che il valore recuperabile è inferiore al valore di iscrizione (la svalutazione si registra come costo di CE). Se vengono meno i motivi per cui è stata precedentemente svalutata allora si può effettuare il ripristino di valore. Questo significa non rivalutare il bene, ma significa al massimo riportarla al valore che avrebbe avuto alla data di ripristino se la svalutazione non ci fosse stata. Esempio: si acquista il diritto di brevetto a 1.000 euro da ammortizzare in 10 anni (100 euro all’anno). Al secondo anno, ovvero quando il bene ha valore contabile pari a 800, si fa una ricerca di mercato da cui si ottiene che il valore d’uso di quel brevetto è 600 euro. Si opera quindi una svalutazione per quei 200 euro di differenza, questa si imputa a conto economico – ora il brevetto è registrato in SP attivo per un valore di 600. Il nuovo valore da ammortizzare è 85 euro all’anno (600 euro/8 anni rimanenti). Nell’anno X+3 il valore netto è quindi 515; ma quell’anno si quantifica il valore recuperabile e si scopre essere 750 euro. Per poter ripristinare il valore si deve andare a capire quale sarebbe stato il valore contabile del brevetto se non ci fosse stata la svalutazione: 700 euro Pagina | 35 (1000 iniziali meno 3 anni di ammortamento a 100 euro/anno). Quindi il massimo valore di ripristino è 700. Ora quindi al valore del brevetto di aggiungono 185 euro (700-515), la contropartita sarà un componente positivo di reddito. In questo modo il brevetto ha un valore contabile di 700 euro grazie al ripristino di valore. Non è possibile iscrivere anche i 50 euro di differenza tra il valore di mercato e il valore contabile perché quella sarebbe una rivalutazione che è consentita solo in presenza di leggi speciali. 4 – CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI Le concessioni sono di solito rilasciate dalle PA per beni pubblici o sevizi pubblici (litorali, porti, autostrade, ATM…). Le licenze possono essere sia amministrative che licenze d’uso (contratti che consentono l’utilizzo del marchio). Marchio, dall’art 2573, prevede il trasferimento o la concessione in licenza (anche separatamente dal ramo d’azienda). Diritti simili sono altri diritti che possono essere concessi all’impresa perché a fronte di questi diritti si possono svolgere determinate attività, es franchising. Normativa civilistica Valgono tutte le norme previste per le immobilizzazioni di cui sopra sia per quanto riguarda l’iscrizione sia per quanto riguarda le norme sulla vita utile. 5 – AVVIAMENTO Normativa civilistica Art 2426 indica che l’avviamento può essere iscritto al costo di acquisto solo se acquisto a titolo oneroso, quello autoprodotto dall’impresa non può essere iscritto. Anche in questo caso per l’iscrizione nell’attivo è necessario il consenso del collegio sindacale. L’ammortamento dell’avviamento deve essere fatto in relazione della vita utile che si stima, si deve quindi quantificare per quanto tempo l’avviamento darà i suoi benefici. Il CC dice che se non si è in grado di stimare la vita utile allora si può ammortizzare in massimo 10 anni. Inoltre si deve motivare in nota integrativa la durata dell’ammortamento, infatti se la vita utile stimata è superiore ai 10 anni è lecito ammortizzarla nonostante il periodo sia più lungo di quello previsto dal codice civile, ma è necessario darne motivazione in nota integrativa. Per l’avviamento è richiamato il punto 3 del 2426: svalutazione avviamento senza ripristino di valore. Di solito viene spesso svalutato perché è il componente più effimero d’azienda. la ragione del divieto del ripristino di valore risiede nel fatto che, come abbiamo detto prima, l’avviamento può essere iscritto solo se ottenuto a titolo oneroso, perciò se si andasse a fare il rispristino sarebbe come iscrivere un valore generato internamente e la caratteristica di titolo oneroso andrebbe persa. Art 2427: nella nota integrativa si devono inserire la misura e le motivazioni della riduzione del valore (svalutazioni) facendo riferimento a concorso a futuri risultati economici, Pagina | 36 prevedibile durata e valore di mercato (se rilevante). Inoltre se ci sono differenze rispetto ad esercizi precedenti devono essere evidenziate mostrando l’influenza che hanno avuto sul risultato economico. Normativa da OIC 24 La definizione che emerge dall’OIC dice che l’avviamento è l’attitudine dell’impresa a produrre reddito in misura superiore a quella ordinaria. Gli IFRS invece dicono che è l’attitudine dell’impresa a produrre reddito in misura superiore a quella media del settore. Gli IFRS evidenziano anche due tipi di avviamento - Goodwill: avviamento positivo, ovvero il costo che si riconosce all’azienda perché valutata maggiormente - Badwill: avviamento negativo che in contropartita è un costo che quindi viene registrato in avere del Conto Economico. Per es se ho pagato 100 un’azienda il cui valore corrente è 120, il 20 di differenza va a CE come componente positivo di reddito (provento finanziario). Nei principi contabili nazionali si possono distinguere due tipi di avviamento: - Generati internamente: non possono essere iscritti in bilancio - Acquisiti a titolo oneroso: derivano da operazioni straordinarie di azienda, come l’acquisto di aziende, conferimenti, fusioni e acquisto di partecipazioni (*) (*) per l’acquisto di partecipazioni solo quando esse sono pagate ad un prezzo superiore del loro valore, ovvero del prezzo corrente. L’avviamento però in questo caso non si iscrive nelle imm imm dell’attivo, ma si ricomprende il suo valore nella voce delle partecipazioni aziendali. L'avviamento può essere generato internamente (e non può essere Iscritto tra le imm. Immateriali), o può essere acquisito a titolo oneroso. È la parte di corrispettivo riconosciuta a titolo oneroso, non attribuibile ai singoli elementi patrimoniali acquisiti ma riconducibile al suo valore intrinseco (miglioramento del posizionamento dell’impresa sul mercato, l’extra reddito generato da prodotti innovativi o di ampia richiesta, la creazione di valore attraverso sinergie produttive o commerciali, ecc.). L’avviamento si iscrive solo se sono soddisfatte le condizioni previste dall’OIC 24 - È acquisito a titolo oneroso (cioè deriva dall’acquisizione di un’azienda o ramo d’azienda oppure da un’operazione di conferimento, di fusione o di scissione); - Ha un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato; - È costituito all’origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscano quindi benefici economici futuri (ad esempio, conseguimento di utili futuri); - È soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo (e quindi non si è in presenza di un cattivo affare). È l’elemento patrimoniale di cui è più difficile valutarne la recuperabilità quindi spesso la svalutazione avviene presto. Il valore dell’avviamento, premesso che ci sono tecniche per determinarlo, deve essere quantificato come differenza tra il prezzo pagato e il valore corrente (valore aggiornato ad oggi) delle attività nette (attivo meno passivo) del soggetto che è stato acquisito. Pagina | 39 È sotto il controllo dell’impresa, questo significa l’azienda può limitarne l’accesso ad altri. Come per la normativa civilistica italiana, l’attività immateriale può essere iscritta se sono attesi dei probabili benefici economici. Esempi classici di attività immateriali elencati nello IAS sono - Marchi - Testate giornalistiche e diritti di editoria - Software - Licenze e diritti di franchising - Diritti d’autore, brevetti e altri diritti industriali, diritti di servizi o operativi - Ricette, formule, modelli di progettazione e prototipi - Attività immateriali in via di sviluppo - Avviamento, regolamentato nello specifico dallo IFRS 3 Un’attività immateriale può essere acquisita separatamente da soggetti terzi, attraverso la produzione interna (ci sono dei limiti che impone lo IAS – non li studiamo), attraverso la ricezione di contributi statali che permettono di comprare delle attività immateriali, attraverso un’operazione di business combination, ovvero un’operazione straordinaria di azienda (fusione, acquisizione…) o infine anche attraverso operazioni di permuta. Per poter rilevare inizialmente le attività immateriali devono essere rispettate due condizioni: soddisfa la definizione vista in precedenza e si rispettano i criteri di rilevazione, ovvero la probabilità che si possano trarre benefici futuri e il fatto che il costo sia stimabile in modo ragionevole. Se l’attività immateriale viene acquisita separatamente o se è generata internamente allora la rilevazione viene fatta al costo (come al solito), per quelle interne solo i costi diretti. Se l’acquisizione avviene invece tramite operazioni di business combination, o tramite contributi pubblici o attraverso operazioni di permuta allora il valore di iscrizione deve essere il fair value, ovvero il valore di mercato che coincide con il costo. Il valore a cui iscrivo le attività immateriali è il fair value che coincide con il costo. Per le caratteristiche che richiede lo IAS affinché un’attività immateriale sia iscrivibile come tale nell’attivo del prospetto di bilancio, in particolare quella di rispettare i benefici futuri e la stima attendibile del costo, i principi contabili internazionali vietano quasi sempre la capitalizzazione degli oneri pluriennali ad eccezione dei costi di sviluppo. I costi di impianto e ampliamento devono essere considerati come costi di esercizio in quanto non si riesce a stimare in modo attendibile i benefici economici attesi da queste attività. Per stimare la vita utile delle attività immateriali, lo IAS indica alcuni fattori che vanno considerati: - Utilizzo atteso dell’attività gestita anche da un altro gruppo dirigente - Cicli di vita produttiva e le informazioni sulla vita utile di attività simili - Obsolescenza tecnica, tecnologica e commerciale - Stabilità del settore economico ed i cambiamenti della domanda - Azioni dei concorrenti effettivi e potenziali - Spese di mantenimento per ottenere benefici economici - Periodo di controllo sull’attività e limiti legati all’utilizzo dell’attività - Dipendenza dalla vita utile di altre attività Pagina | 40 Inoltre per la stima della vita utile, lo IAS 38 evidenzia due possibili casistiche: vita utile definita o indefinita Per i casi di vita utile finita, essa può essere stimata prendendo in considerazione i precedenti fattori, in questo caso allora si deve determinare anche il costo ammortizzabile (costo iniziale meno il valore di eventuale realizzo al termine della vita utile – difficile da stimare quindi generalmente assunto pari a zero) e la modalità di ammortamento. Lo IAS indica che, se ci sono sintomi che indicano una possibile perdita di valore allora si può fare la verifica di valore secondo quanto indicato dallo IAS 36. Per i casi di vita utile indefinita (≠ infinita) si intende casi in cui non si sa l’arco di tempo un cui potrà essere utilizzata e quindi non si può sapere per quanto tempo andrà ammortizzata; per questa ragione lo IAS indica che in questi casi l’attività non subirà ammortamenti fino al momento in cui non si avrà certezza della vita utile. Esempi di questo tipo sono i marchi di Esselunga, Ferrari, Ferrero, Lamborghini… Lo IAS indica che non possono essere ammortizzati perché l’ammortamento va a limitare nel tempo il beneficio economico, ma in casi come questi le società non sanno per quanto tempo ancora potranno trarne beneficio, quindi non avrebbe senso ammortizzare. Quando l’ammortamento non viene fatto lo IAS indica che ogni anno si deve comunque verificare che la vita utile sia effettivamente ancora indefinita e che non ci siano state perdite di valore (IAS 36). Se la vita utile, dopo la verifica annuale, risulta essere definita allora si può iniziare a ammortizzare. La verifica della perdita di valore va fatta in quanto si deve essere sempre sicuri che il valore iscritto sia al massimo pari al valore recuperabile (il valore maggiore tra fair value e valore d’uso). VALUTAZIONE SUCCESSIVA ALLA RILEVAZIONE INIZIALE Dopo la rilevazione iniziale per le attività immateriali si può sceglierle se valutarle in bilancio con il modello del costo o con il modello della rideterminazione del valore. Il modello del costo è quello che rileva il costo iniziale meno il fondo ammortamento e le eventuali svalutazioni; il modello della rideterminazione del valore (più raro in quanto più difficile) prevede che si valutino le attività ad un determinato valore e con la loro vita utile, ma se esse dopo qualche anno hanno un valore di mercato molto differente dal valore netto contabile allora si può optare per la rideterminazione iscrivendo l’attività al valore di mercato. ciò significa che con la rideterminazione del valore si va a ricalcolare il fair value solo quando si hanno sospetti che si possa essere modificato. La differenza che viene rilevata tra il valore contabile e quello di mercato (fair value – amm cumulati – eventuali perdite durevoli) viene iscritta nella sezione di Conto Economico complessivo dove si evidenziano i plus valori latenti che raggruppano tutti quei plus valori non ancora realizzati ma che si potrebbero realizzare se ci fosse stata la vendita di quell’attività – è una voce di CE che contribuisce all’utile complessivo e che viene messa a riserva del patrimonio netto. Il modello della rideterminazione non esclude l’ammortamento. Quest’ultimo processo tecnico è estremamente complesso e viene applicato sia che l’attività aumenti di valore sia che diminuisca. Il suo scopo principale è quello di rimanere il più allineati possibili con il vero valore degli asset. Pagina | 41 - Se c’è aumento di valore dell’attività: il valore differenza viene imputato a riserva di rivalutazione. - Se c’è diminuzione di valore dell’attività: svalutazione a Conto Economico È un modello scarsamente applicabile perché non esistono valori di mercato per molte della attività immateriali perché queste attività non sono quasi mai oggetto di scambi sul mercato. infatti la rideterminazione del fair value deve fare riferimento a un mercato attivo, ovvero un mercato in cui: - Gli acquirenti e venditori esistono in qualsiasi momento - Gli elementi negoziati sono omogenei - I prezzi sono disponibili al pubblico Queste condizioni sono infrequenti per le attività immateriali. Lo IFRS 13 dà una definizione di fair value: prezzo che dovrebbe essere ricevuto per vendere un’attività o che dovrebbe essere corrisposto per estinguere una passività in una transazione normale tra partecipanti al mercato alla data di valutazione. Questa def è importante perché dice che il fair value è quello della data di valutazione e a normali condizioni di mercato (non operazioni forzose – per esempio quando sono costretto a vendere per avere liquidità) Periodo di locamento e periodo di locazione: la società che intende subentrare in un contratto di locazione in cui c’è già un altro locatario, può pagare un prezzo per far sì che la locazione venga ceduta a lei – si considera come una buona uscita. Questa buona uscita può essere iscritta nelle immobilizzazioni immateriale e ammortizzata secondo il periodo di locazione o secondo il periodo residuo di subentro. II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Le immobilizzazioni materiali presenti nello Stato Patrimoniale Attivo civilistico sono: 1) Terreni e Fabbricati 2) Impianti e Macchinari 3) Attrezzature Industriali e Commerciali 4) Altri Beni 5) Immobilizzazioni in Corso e Acconti Questo tipo di immobilizzazioni ha una struttura tecnico contabile pari a 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 − 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑚𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜. La norma civilistica regolatoria è dettata dall’articolo 2426 1° comma, punti 1, 2 e 3. Mentre i principi contabili sono OIC 16 e IAS 16. NORMATIVA CIVILISTICA Le immobilizzazioni materiali, secondo la normativa civilistica, devono essere iscritte al valore di carico e questo può essere determinato come: - Costo di acquisto + costi accessori - Costo di produzione diretto + costi imputabili fino al momento di utilizzo del bene + costi di finanziamento (se imputabili al prodotto) fino al momento di utilizzo Pagina | 44 anche i costi sostenuti o da sostenere per essere durevolmente e utilmente inserite nel processo produttivo. Il valore contabile non può in nessun caso essere superiore al valore recuperabile. La contropartita della rilevazione a SP è l’iscrizione di una sopravvenienza attiva da rilevare nella voce A5 di CE “altri ricavi e proventi” sempre di valore pari al valore di mercato alla data di acquisizione. Le manutenzioni ordinaria e straordinaria delle immobilizzazioni materiali subiscono due rilevazioni differenti: la manutenzione ordinaria è rilevata a conto economico come costo per l’esercizio in cui è sostenuta, mentre i costi della manutenzione straordinaria rientrano tra i costi capitalizzabili nei limiti del valore recuperabile del bene. Se un’impresa acquisisce le imm materiali attraverso contributi pubblici in conto capitale (≠ contributi in conto esercizio: somme erogate per coprire i costi di esercizio), ovvero somme di denaro erogate specificatamente per l’acquisizione di immobilizzazioni, ciò deve essere indicato in nota integrativa. Essi sono chiamati anche contributi in conto impianti e rappresentano un domma erogata da un soggetto pubblico per la realizzazione di iniziative diretta alla costruzione, riattivazione e ampliamento di imm materiali. La rilevazione in questo caso può essere fatta solo quando esiste la ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo siano soddisfatte e che il contributo verrà erogato. Inoltre si hanno due possibilità di contabilizzazione per i contributi: - Metodo diretto: si portano a riduzione del costo dell’impianto – è un metodo ammesso ma scarsamente utilizzato perché non emerge nella situazione economica quello che è il reale fattore produttivo dell’utilizzo dell’immobilizzazione - Metodo indiretto: il contributo in conto capitale è accreditato a conto economico (voce A5) e successivamente viene rinviato tramite risconti passivi ai futuri esercizi secondo il principio della competenza economica. in questo modo viene imputata a CE solo la parte di contenuto utilizzata per coprire l’ammortamento. Per quanto riguarda gli ONERI FINANZIARI sostenuti per imm materiali (fabbricazione interna o presso terzi) la normativa dell’OIC 16 prevede che possano essere capitalizzati come costi delle imm materiali. Sono però indicate delle condizioni indispensabili per la loro capitalizzazione: - Gli oneri devono essere effettivamente sostenuti e determinabili entro il limite del valore recuperabile del bene - Solo gli interessi maturati su beni che richiedono un periodo di costruzione significativo (+ 12 mesi) e fino alla messa in uso del bene, inteso come periodo che va dal pagamento dei fornitori fino al momento in cui l’immobilizzazione è pronta per l’uso Attenzione però che gli oneri relativi a maggior tempo di costruzione determinato magari da scioperi e/o inefficienze sono costi di periodo e non possono essere capitalizzati. Nei periodi non brevi nei quali lo sviluppo del bene è interrotto la capitalizzazione è sospesa. Nella disciplina degli OIC si distinguono due tipologie di finanziamento: - Finanziamento di scopo: ottenuto allo scopo di costruire quell’impianto, oppure anche in misura inferiore rispetto a quello che necessita perché si hanno dei Pagina | 45 finanziamenti generici precedenti. In questo caso l’ammontare capitalizzabile è determinato sulla base degli oneri finanziari effettivi derivanti da quel finanziamento dedotti eventuali proventi - Finanziamenti generici: la capitalizzazione avviene nei limiti della quota attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione. La rilevazione e la capitalizzazione dei finanziamenti di scopo o generici, gli interessi vengono imputati alla voce C17 “interessi e altri oneri finanziari” nell’esercizio in cui maturano. Tale voce comprende anche gli interessi capitalizzati mediante la voce A4 “incrementi di immobilizzazioni per lavori interni” (imputati a conto economico secondo natura). I finanziamenti vengono però scorporati di interessi passivi impliciti eventualmente inclusi nel costo di acquisizione se la dilatazione concessa eccede significativamente l’esercizio successivo; gli interessi passivi impliciti vengono riscontati tramite risconti attivi. Esercizio: Il problema è che i finanziamenti che ho ricevuto a gennaio mi sono serviti tutti per finanziare la costruzione solo per li ammontare che ho come costi e per i periodi di fabbricazione. Calcolo il costo medio accumulato di costruzione considerano ammontare costi x arco temporale. Il finanziamento è di 750 euro, quindi è molto maggiore rispetto al costo di costituzione ponderato su sui si applica la capitalizzazione degli oneri finanziari. Ai 257,5 di costo medio accumulato di va a togliere però il valore del finanziamento di scopo pari a 150. si possono capitalizzare solo gli interessi riferiti a quanto ancora non è stato utilizzato nel costo di costruzione per il costo di scopo, ovvero 107,5. Per i finanziamenti generici bisogna utilizzare il tasso ponderato perché sono applicati due tassi differenti. Pagina | 46 VALUTAZIONI E RILEVAZIONI SUCCESSIVE AMMORTAMENTO L’ammortamento è una valutazione successiva alla rilevazione. Viene definito come la ripartizione del costo di un’immobilizzazione pluriennale nel periodo della sua stimata vita utile. L’ammortamento deve essere sistematico e razionale e indipendente dai risultati conseguiti nell’esercizio. L’ammortamento deve essere fatto solo per i beni che hanno vita utile nel tempo e deve essere fatto sulla residua possibilità di utilizzo del bene, in quanto è l’ammontare che ancora si può utilizzare. Deve essere calcolato anche sui cespiti temporaneamente inutilizzati. Per quelle imm materiali, come terreni e opere d’arte, la vita utile non può essere determinata in quanto non può essere limitata nel tempo dato che la sua vita utile non si esaurisce mai. Questi beni non sono quindi soggetti ad ammortamento. L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è pronta per l’uso. L’ammortamento dal punto di vista fiscale decorre dal momento in cui si inizia ad utilizzare il bene, diversamente dall’ammortamento civilistico per cui esso inizia quando il bene è pronto. Il piano di ammortamento deve essere redatto secondo principio di sistematicità, esso però deve essere funzionale alla residua possibilità di utilizzazione dell’immobilizzazione, quindi non è necessario che le rate siano costanti. Il piano di ammortamento può infatti sia essere fatto a rate costanti o decrescenti in quanto si rispetta il principio di prudenza. L’OIC ammette anche un’ulteriore modalità di piano ammortamento, più gestionale, ovvero si può andare ad ammortizzare in base alle unità prodotte nel periodo; si stima nella vita utile quante unità di prodotto possono essere realizzate, e si ammortizza il bene a seconda delle quantità prodotte. La determinazione del piano di ammortamento deve però essere fatta tenendo conto di alcuni elementi: valore da ammortizzare, residua possibilità di utilizzazione, criteri di ripartizione del valore da ammortizzare. Nel momento cui si va a fare il pianto ammortamento stimando la vita utile, bisogna stimare anche il valore da ammortizzare, ovvero valore iniziale meno il valore residuo. Per le imm materiali spesso il valore residuo può essere stimato fin dall’origine, e questo deve essere portato in diminuzione. Il valore residuo, inizialmente stimato, deve essere aggiornato periodicamente e deve essere al netto dei costi di rimozione; nel caso in cui i costi di rimozione eccedono il costo residuo, l’eccedenza è accantonata lungo la vita utile del cespite in un fondo di bonifica/ripristino o simile. Se invece, in seguito all’aggiornamento, la stima del valore residuo è pari o superiore al valore netto contabile del bene, allora l’OIC prevede che il bene non sia più ammortizzabile. Attenzione però che la residua possibilità di utilizzazione (che è da tenere conto per stabilire il piano di ammortamento) non è legata alla durata fisica del bene ma alla durata economica, ossia il periodo in cui si prevede che il cespite sarà utile alla società. La durata economica è generalmente inferiore alla durata fisica, ed è stimata tenendo conto di Pagina | 49 I fabbricati strumentali per l’attività della società (fabbricati e stabilimenti con destinazione industriale, opere idrauliche fisse, silos, piazzali e recinzioni, autorimesse, officine, oleodotti, opere di urbanizzazione, fabbricati ad uso amministrativo, commerciale, uffici, negozi, esposizioni, magazzini ed altre opere murarie) Fabbricati non strumentali per l’attività della società: rappresentano un investimento di mezzi finanziari oppure sono posseduti in ossequio a norme di carattere statutario o previsioni di legge (es: immobili ad uso abitativo civile termale, sportivo, balneare, terapeutico; collegi, colonie, asili nido, scuole materne ed edifici per svolgimento di altre attività accessorie);nonché immobili aventi carattere accessorio rispetto agli investimenti strumentali (es: villaggi residenziali ubicati in prossimità degli stabilimenti per l’abitazione del personale) Costruzioni leggere (es: tettoie, baracche, costruzioni precarie e simili). Se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono allora si deve scorporare il valore del fabbricato, anche in base a delle stime, per essere ammortizzato. Il valore del terreno è determinato come differenza residua dopo aver scorporato il valore del fabbricato. I fabbricati che rappresentano una forma di investimento di mezzi finanziari possono non essere ammortizzati se il loro valore residuo è pari o superiore al valore netto contabile. 2) IMPIANTI E MACCHINARI Possono essere a loro volta divisi in: - Impianti generici: non legati alla tipica attività della società; es servizi di riscaldamento, condizionamento, impianti di allarme - Impianti specifici: legati alle tipiche attività produttive dell’azienda - Altri impianti: ad es forni e loro pertinenze - Macchinari: divisi in macchinari automatici e non automatici 3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI Attrezzature: sono strumenti (con uso manuale) necessari per il funzionamento o lo svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso. Ad esempio: attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa. Attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell’impresa, che completano la capacità funzionale di impianti e macchinario, ma che hanno anche per un più rapido ciclo d’usura; comprende convenzionalmente gli utensili. 4) ALTRI BENI Questa voce comprende i mobili, le macchine da ufficio, gli automezzi, gli imballaggi da riutilizzare, i beni gratuitamente devolvibili. Tra i mobili, per esempio, sono annoverati: mobili, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni di laboratorio, di officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed assistenziali. Pagina | 50 Tra gli automezzi, per esempio, sono annoverati: autovetture, autocarri, altri automezzi, motoveicoli e simili, mezzi di trasporto interni. CENNI SU ATTIVITÀ MATERIALI SECONDO IAS I principi internazionali che disciplinano le attività materiali sono 3: - IAS 16 → principio contabile internazionale che tratta delle attività materiali strumentali. Ovvero nella voce immobili, impianti e macchinari sono presenti le imm impiegate nell’attività di impresa - IAS 40 → fa riferimento a immobili e terreni che non sono strumentali per l’impresa, ovvero comprati per essere rivenduti o per darli in affitto e avere dei crediti. Con la finalità speculativa di investimento in queste imm il principio contabile presenta anche una modalità facoltativa di valutazione diversa rispetto allo IAS 16 - IFRS 16 → tratta dei leasing IAS 16 BENI STRUMENTALI Imm rilevate nelle attività non correnti, beni intangibili, le macrovoci sono immobili, impianti e macchinari, di cui fanno parte: - Terreni (non ammortizzabili) - Terreni ed edifici, se non è possibile distinguere il valore del terreno o distinta iscrizione porta a risultati inattendibili - Macchinari - Navi - Aerei - Autoveicoli - Mobili e attrezzature - Macchine da ufficio Se si ha un fabbricato, o una porzione del fabbricato, secondo i principi contabili si deve scorporare dal fabbricato la quota del terreno (che non può essere ammortizzata). Questo può essere fatto tramite perizia, oppure ci si avvale di una disposizione fiscale che prevede che il valore del terreno del fabbricato è: - Se industriale è il 20% - Se non industriale è il 30% Secondo gli IAS, si prevede che se si compra un fabbricato, se è agevole determinare il valore del terreno allora lo si distingue, ma se non è possibile distinguerlo o se non si ha idea del valore del terreno o se la rilevanza dell’informazione non è significativa, si può mantenere tutto assieme e ammortizzare tutto. È un tipo di approccio pragmatico. La rilevazione iniziale secondo gli IAS può avvenire in tre maniere diverse: - Costo di acquisizione + trasporti + installazione (oneri accessori); inoltre se il debito è dilazionato deve essere attualizzato - Costo di produzione (diretti) - Fair value nel caso di permuta o di aggregazione di imprese Inoltre la determinazione della vita utile, come per le attività immateriali, può determinare sia la vita utile definita che indefinita. In entrambi i casi si procede, se c’è la necessità, con Pagina | 51 la perdita di valore come detto dallo IAS 36 in modo tale da avere un valore di bilancio mai superiore al valore recuperabile (maggiore tra valore d’uso e fair value). Solo nel caso di vita utile finita si può iniziare l’ammortamento; c’è la possibilità di il component approach, ovvero di calcolo separato per l’ammortamento per elementi di unità aventi vita utile diversa o un diverso ritmo di consumo dei benefici economici. Per le valutazioni successive si applica il modello del costo (al netto di ammortamenti e svalutazioni) o il modello della rideterminazione del valore (fair value – molto utile per i fabbricati). Nel momento in cui si utilizza il modello di rideterminazione, il maggiore valore dell’immobilizzazione non va a conto economico e non influenza il risultato del CE, ma va all’interno del CE complessivo che evidenzia i valori potenzialmente realizzabili, e finisce in riserva di patrimonio netto (riserva di valutazione). IAS 40 INVESTIMENTI IMMOBILIARI Gli investimenti immobiliari sono beni non strumentali, e sono investimenti perché si vuole lucrare da tale investimento tramite dei canoni o degli incrementi di valore (anche tramite leasing). Può avvenire il passaggio da bene strumentale a investimento immobiliari. L’iscrizione iniziale avviene al costo, deve essere stimata la vita utile, se essa risulta essere finita allora si può procedere con l’ammortamento, se invece è indefinita non si fa l’ammortamento ma l’impairment test (valutazione di eventuali e possibili perdite durevoli di valore). Nelle valutazioni successive si può applicare sia il modello del costo (ammortamento, impairment test) sia il modello del fair value (no ammortamento, no impairment test). In alternativa per far cogliere l’elemento speculativo dell’investimento immobiliare, lo IAS fa applicare il modello del Fair Value (diverso dalla rideterminazione) secondo cui ad ogni data di bilancio si valuta l’investimento immobiliare al suo fair value – questa è la differenza con la rideterminazione perché in quel modello la valutazione viene fatta solo quando si hanno dei sospetti. Applicando il modello del fair value, la variazione in aumento o in diminuzione del fair value va a conto economico come provento, ovvero incide sul risultato del conto economico. Si va quindi ad applicare ad ogni data di bilancio l’investimento immobiliare al suo valore di mercato, recependo i valori in aumento o in diminuzione che incidono sul risultato d’esercizio. Inoltre, con il modello del fair value, non si applica l’ammortamento perché si sceglie di valutare l’imm con una modalità che è quella di tipo speculativo; non si fa l’impairment test perché questo implica che il valore recuperabile non deve essere mai inferiore al contabile, e il valore recuperabile è la differenza tra valore d’uso e il valore residuo, ma in questo caso non è soggetto a svalutazione il fair value. IFRS 16 LEASING Il leasing è uno sfruttamento di un bene di cui non si è titolari ma che viene dato in concessione senza diventarne proprietari, i costi relativi al leasing sono considerati costi di godimento di beni di terzi distribuiti tramite canoni mensili (voce B8 CE). Pagina | 54 valori contabili. Ciò significa che il valore recuperabile è inferiore al valore contabile inserito in bilancio (costo storico al netto di fondo ammortamento). Attenzione però perché 𝑑𝑢𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑒 ≠ 𝑖𝑟𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒. - Valore recuperabile: maggiore tra valore d’uso e fair value al netto dei costi di vendita di un’attività o di un’unità generatrice di flussi di cassa - Unità generatrice di flussi di cassa UGC: il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l’attività oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano ampliamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività. L’ottica della valutazione ha lo scopo di sapere che non ci sono valori sopravvalutati in bilancio. - Capacità di ammortamento: introdotta dall’OIC 9, è una semplificazione prevista per le piccole e le micro imprese; la capacità di ammortamento è costituita dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. E’ determinata sottraendo algebricamente al risultato economico dell’esercizio gli ammortamenti delle immobilizzazioni. Ovvero andare a determinare sempre su base prospettica quello che è il margine economico che la gestione mette a disposizione per andare a far fronte alla copertura dei futuri ammortamenti. Se il margine economico è sufficiente per andare a fare gli ammortamenti allora significa che non si deve svalutare, se il margine economico non è sufficiente allora si deve svalutare. - Valore d’uso: valore da confrontare con il valore contabile; è il valore attuale dei flussi di cassa attesi da un’attività o da un’unità generatrice ce di flussi di cassa - Fair value: valore di mercato – è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività o che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione; può esser preso di riferimento, ma non sempre c’è. per esempio, prendendo delle attività immateriali come il marchio non c’è valore di mercato, quindi in questo caso si fa solo riferimento al valore d’uso. Indicatori di potenziali perdite di valore Se si fa l’ammortamento non è necessario fare ogni anno la verifica della perdita durevole di valore, questa deve essere fatta secondo OIC 9 solo nel momento in cui ci sono dei sintomi e indicatori che potrebbero far presumere che l’attività possa aver perso valore. in quel caso allora si procederà a verificarlo. Se il valore contabile recuperabile di un’immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile, l’immobilizzazione si rileva a tale minor valore. a differenza è imputata al conto economico. Sintomi: - Il fatto che l’immobilizzazione possa aver preso valore sul mercato - Variazioni intervenute nell’ambito tecnologico, giuridico, economico, del mercato che sono significative e che possono indicare delle perdite durevoli di valore. - Aumento dei tassi di interesse o di rendimento degli investimenti; questo potrebbe essere un sintomo della perdita di valore perché il valore d’uso viene determinato tramite attualizzazione dei flussi di cassa, perciò se il tasso di interesse aumenta, il valore d’uso sarà minore perché il flusso di cassa viene attualizzato. - Valore contabile superiore al fair value stimato (per esempio in relazione ad una potenziale vendita); - Evidente obsolescenza o deterioramento fisico dell’attività; Pagina | 55 - Cambiamenti significativi nel corso dell’esercizio che determineranno: o Inutilizzo dell’attività; o Piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale l’attività appartiene; o Dismissione anticipata dell’attività; o Ridefinizione della vita utile; o L’informativa aziendale evidenzia che l’andamento economico dell’attività è (o sarà) peggiore di quanto previsto: questa informativa evidenzia che i dati informativi di quest’anno hanno disatteso quelli stimati nel budget. Determinazione del valore recuperabile Maggiore tra fair value e valore d’uso. Se il valore recuperabile non è stimabile allora si deve andare a determinare il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi di cassa (UGC) alla quale l’immobilizzazione appartiene. Ogni volta che si fa la verifica di perdita però non è necessario valutare sia valore d’uso che fair value, infatti se anche uno solo è superiore al valore contabile allora significa che l’attività non ha subito una riduzione di valore. Inoltre se ci possono essere motivi per ritenere che il fair value approssimi il valore d’uso allora potrà essere necessario calcolarne uno solo. Determinazione del fair value Attenzione: per valutare il valore di mercato ci deve essere un mercato di riferimento in cui quell’immobilizzazione è scambiata, ma non sempre questo esiste infatti spesso si usa solo valore d’uso. Il fair value si definisce come il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività o che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. Una migliore evidenza del fair value si ha se c’è stato un prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazioni o se c’è il prezzo di mercato in un mercato attivo. Se non c’è né un mercato attivo né un prezzo pattuito allora il fair value è determinato tramite le maggiori informazioni disponibili per riflettere l’ammontare che la società potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla vendita dell’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili (si paragonano quindi operazioni della medesima categoria). Nel determinare tale ammontare, la società considera il risultato di recenti transazioni per attività similari effettuate all’interno dello stesso settore industriale. Quando si prende il fair value come riferimento, questo deve essere sempre al netto dei costi di vendita. Pagina | 56 Determinazione del valore d’suo È il valore che si ottiene dall’uso del bene; ovvero il valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un’attività lungo la sua vita utile. Il calcolo si compone di due fasi. Prima fase: stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall’uso continuativo dell’attività e dalla sua dismissione finale. Seconda fase: applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri. Le stime dei flussi comprendono: - Proiezioni pluriennali di almeno 5 anni, si suggerisce di prendere come riferimento anche i piani industriali dell’azienda, ovvero l’elemento fondamentale dove si va a chiarire il processo di pianificazione aziendale - Previsione pluriennale partendo dal piano industriale, ma se poi la previsione va oltre al piano industriale (3 o 5 anni) allora si deve usare la prudenza per stimare i valori successivi. La previsione quindi comprenderà sia i flussi di cassa ricavati dal piano industriale sia quelli non compresi. - I flussi finanziari netti per la dismissione dell’attività alla fine della sua vita utile, in una transazione regolare tra operatori di mercato alla data di valutazione. Le stime dei flussi invece non comprendono: - Flussi in entrata o uscita per i finanziamenti - Pagamento o rimborsi fiscali - Investimenti futuri, se la società non si è ancora impegnata I flussi finanziari futuri delle attività sono stimati facendo riferimento alle loro condizioni correnti e quindi non comprendono quelli derivanti da: futura ristrutturazione per la quale la società non si è ancora impegnata; il miglioramento o l’ottimizzazione del rendimento dell’attività. Il tasso di sconto (tasso di interesse di attualizzazione) viene considerato al lordo delle imposte in quanto la variabile fiscale influenza molto il calcolo. Inoltre questo tasso deve riflettere le valutazioni correnti del mercato riguardo il valore temporale del denaro e i rischi specifici delle attività le cui stime dei flussi finanziari non sono state rettificate. Normalmente il tasso di sconto ha sempre una componente free risk, ovvero quella considerata senza rischio di impresa, e poi c’è anche quella che considera il rischio. La parte senza rischio, per esempio, è quella che si potrebbe avere se si investissero macchinari nel mercato obbligazionario (che è appunto free risk). Nel momento in cui si va a calcolare il tasso di sconto molto spesso le aziende hanno più opzioni: utilizzare un tasso implicito, cioè per similitudine dal mercato; prendere il valore medio delle contrattazioni correnti del mercato; usare il costo medio ponderato delle società quotate per andare a calcolare quello. All’interno dell’OIC 9, c’è un’appendice A che riepiloga ciò che è stato detto. Pagina | 59 Ovvero la perdita durevole di valore vi è nel momento in cui la società non è in grado di, tramite i flussi di cassa, far fronte agli ammortamenti. Se non si è in grado di coprire i costi di ammortamento allora è necessario svalutare. Esempio Si svaluta quindi se CUMULATAMENE e per più tempo si rileva la problematica di non riuscire a sostenere i costi di ammortamento. Non se questo succede un solo anno. III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Le immobilizzazioni finanziarie trovano la loro disciplina sia nel Codice Civile che nei principi contabili, in particolare OIC 15, 20, 21, 32. Le immobilizzazioni finanziarie presenti nel prospetto di bilancio sono: 1) Partecipazioni 2) Crediti 3) Altri titoli 4) Strumenti finanziari derivati attivi 1 - PARTECIPAZIONI Le partecipazioni si concretizzano nell’avere una quota di una azione all’interno di un’altra società. Lo schema di bilancio indica una ulteriore distinzione, che secondo codice civile segue le seguenti definizioni: A) Imprese controllate B) Imprese collegate C) Imprese controllanti D) Imprese controllate da imprese controllanti D bis) Altre imprese IMPRESE CONTROLLATE: è definita controllata, dall’art 2359 cc, se sussistono: - Maggioranza + 1 dei voti in assemblea ordinaria dei soci (esercitabile sia direttamente sia tramite persona interposta sia tramite società fiduciaria, non si Pagina | 60 può tramite delega) – questo è importante perché l’assemblea dei soci approva il bilancio, e ha anche ruolo fondamentale nel nominare gli amministratori per gestire la società quindi se si ha la maggioranza dei voti si può decidere che saranno gli amministratori. - Voti sufficienti per esercitare una influenza dominante in assemblea ordinaria, ma non è per forza la maggioranza assoluta. Gli altri soci sono soci che magari detengono quote non significative e che quindi, se non si mettono d’accordo, non esercitano grande influenza. In nessun caso però si computano i voti spettanti per conti di terzi. Inoltre è necessaria un’influenza dominante per i vincoli contrattuali. IMPRESE COLLEGATE: è una società non controllata su cui, secondo art 2359 CC, viene esercitata un’influenza notevole, si presume che sia notevole se - 1/5 (20%) per le società non quotate - 1/10 (10%) per le società quotate Con queste percentuali si presume che sia una collegata. Le imprese collegate e controllate possono essere valutate in due modi: - Al costo di acquisto, ovvero se la partecipazione è stata acquistata allora si iscrive al costo della partecipazione inclusi oneri accessori; mentre se la collegata o la controllata vengono costituite proprio per tale scopo, la partecipazione viene valutata in base al capitale che è stato sottoscritto dall’azienda. - Con il metodo del patrimonio netto (metodo equity), ciò significa che si va a valutare la partecipazione con un metodo che consente di recepire per competenza economica l’andamento della società attraverso le variazioni che intervengono nel suo patrimonio netto. Per il metodo del patrimonio netto, iscrivere una società secondo questo metodo significa iscrivere il valore della società secondo le variazioni del patrimonio netto per competenza economica, in modo tale che emerga andamento positivo o negativo senza dover aspettare di ricevere utili. Si confronta quindi patrimonio netto iniziale con quello finale e ci si rende conto dell’incremento del patrimonio netto, quindi si valuta la partecipazione delle immobilizzazioni finanziarie incrementando il valore delle partecipazioni proprio di un valore pari all’aumento del patrimonio netto relativo alla quota su cui ho controllo (se è aumentato di 10.000 euro e io ho 54%, allora iscriverò aumento di 5.400 euro). Ma se la controllata distribuisce i dividenti, quindi il patrimonio netto cala di valore, si deve dedurre esso dal valore della partecipazione proprio perché i dividenti rappresentano la monetizzazione della partecipazione. Il metodo patrimonio netto è previsto dal CC ed è anche fortemente consigliato dai principi contabili internazionali; ma molto spesso le società non lo applicano perché è un modello di consolidamento sintetico ed è un metodo utilizzato nel bilancio consolidato per le partecipazioni in collegate. Quindi se le società partecipano ad un bilancio consolidato, per vedere la reale consistenza delle partecipazioni si può già andare a vedere il bilancio consolidato senza dover utilizzare per forza questo metodo. Pagina | 61 Nell’ambito di partecipazioni in controllate e collegate, se si opta per il metodo del costo (sia di acquisto che di creazione) si deve considerare che il costo si può modificare nel tempo per effetto di potenziali svalutazioni dovute dalle perdite di valore. Se ad una svalutazione segue successivamente un ripristino di valore questo può essere fatto per le partecipazioni se si sceglie metodo del costo, molto più adottato, nella valutazione delle imprese controllate o collegate nella normativa CC si chiede di andare a verificare sempre che quel costo non sia sovrastimato. Nella nota integrativa inoltre deve essere specificato, se così è, le ragioni per cui il valore valutato con metodo del costo, è superiore al valore valutato con metodo del patrimonio netto. Nell’ambito delle note integrative si ritrovano, per le partecipazioni iscritte al costo, alcune indicazioni del perché li costo possa risultare superiore rispetto al corrispondente valore tramite il metodo patrimonio netto. ALTRE IMPRESE: le partecipazioni in altre imprese sono le partecipazioni che non sono qualificabili né come collegate, né controllate, nè controllanti né imprese sottoposte al controllo della controllante. Sono quindi partecipazioni non qualificate. Secondo normativa nazionale devono essere valutate esclusivamente con il metodo del costo – sia che esse siano registrate nell’attivo circolante nei crediti sia nelle immobilizzazioni finanziarie. Anche se prevista dallo statuto non è consentita l’assunzione di partecipazioni in altre imprese se, per la misura e per l’oggetto della partecipazione, risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale. Inoltre l’assunzione di partecipazione in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea e gli amministratori devono darne specifica informazione in nota integrativa. IMPRESE CONTROLLANTI: la società può essere controllata da qualcun altro e ciò non vieta che si è può avere una partecipazione all’interno delle controllanti. Impresa A controlla impresa B, ma impresa B ha una piccola partecipazione nell’impresa A. L’acquisto di azioni o quote da parte di società controllate all’interno delle loro controllanti presenta molti limiti: - Vincolo quantitativo: la società controllata può acquistare quote o azioni della controllante nei limiti degli utili e delle riserve distribuibili (1); se la società controllante è quotata al massimo si può acquistare una percentuale fissa pari al 10%. Se non è quotata 20% (2) - Vincolo qualitativo: necessaria l’autorizzazione dell’assemblea. Il fatto che la controllata può comprare a prescindere partecipazioni nella controllante al massimo pari alle riserve e utili distribuibili deriva dal fatto che la controllante nomina gli amministratori, approva bilancio, decide come gestire la società e approva l’eventuale distribuzione degli utili; quindi se io sono la controllante che decide gli utili da distribuire della mia controllata io posso dire che invece di distribuir gli utili si possono comprare le mie azioni. La controllata quindi può comprare controllante solo nei limiti del valore distribuibile. Il secondo limite quantitativo (2) scatta successivamente al primo (1). Teoricamente se la società controllante non è una società quotata a volte e le riserve e utili distribuibili della controllata sono significativi addirittura questa potrebbe comprarsi tutto il capitale della controllate – si parla in questo caso di fusione inversa: operazioni in cui è la controllata che Pagina | 64 La valutazione: - Patrimonio netto (OIC 17) per controllate e collegate e Joint Venture - Costo per partecipazioni non qualificate NB Join Venture, non c’è definizione nell’ordinamento, ma si tratta di più aziende che costituiscono una nuova società in cui compartecipano al capitale in modo paritetico affinché nessuno controlli la società, ma affinché i soci controllino congiuntamente in modo paritario. Può anche essere che la società abbia capitale diviso in 40%, 40% e 20%; per i due soci al 40 alla società è una join venture, mentre per il socio al 20 la società è una collegata. Nessuno controlla, ma due soci controllano congiuntamente – per il terzo è una collegata dove comunque esercita influenza notevole in quanto contribuisce alle decisioni relative alle decisioni finanziarie e di organizzazione dell’impresa, ma da solo non può prendere decisioni. Nel momento in cui si è in presenza di JV i principi contabili internazionali dicono che possono essere valutate sia con metodo del costo sia con metodo del patrimonio netto. Il principio contabile indica che la perdita di valore è una differenza negativa del valore di carico rispetto al valore recuperabile determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all’economia della partecipante. Per poter determinare se c’è una perdita di valore si devono prendere in considerazione due ordini di fattori: esterni, come per es la crisi del mercato, il ribasso dei prezzi di vendita, nuove leggi o regolamenti, perdite di quote di mercato; e poi i fattori interni come per esempio perdite operative fisiologiche, eccesso di costi fissi, obsolescenza tecnologica degli impianti, tensione finanziaria e distribuzione dei dividenti. L’oic dice che se c’è perdita di valore allora si deve fare svalutazione. Per i titoli quotati il ribasso improvviso e generalizzato del valore di mercato non è necessariamente motivo di abbattimento del costo. È invece indicatore di perdita durevole di valore un significativo e prolungato ribasso del listino non correlato ad un generale andamento del mercato unito a condizioni economico – finanziarie negative della partecipata. Questo vale nelle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie e anche nell’attivo circolante. Mentre prima se c’era perdita di valore andavano valutate al minore valore, ora se non si ha intenzione di vederle a breve termine allora può non essere svalutata (è solo un’eccezione per questi tempi). 2 – CREDITI Vengono qui indicati i crediti di natura finanziaria, ovvero quelli che non hanno origine da operazioni commerciali, ma da operazioni di finanziamento. L’articolazione è la stessa delle partecipazioni Pagina | 65 A) Imprese controllate B) Imprese collegate C) Imprese controllanti D) Imprese controllate da imprese controllanti D bis) Altre imprese I crediti che vengono iscritti tra le immobilizzazioni sono quelli che hanno un orizzonte temporale di medio lungo termine, ma in realtà non è tanto questo dato che conta quando l’intenzione dell’azienda di portare i crediti fino a scadenza. Si deve specificare se ci sono crediti entro i 12 mesi, nella nota integrativa si devono indicare gli eventuali crediti oltre i 5 anni. La normativa civilistica all’art 2426 indica che la valutazione deve essere fatta a costo ammortizzato, tenendo conto del tempo e del valore di presumibile realizzo. Ovviamente devono essere iscritti al netto di eventuali svalutazioni. I crediti vengono anche ritrovati nello SP attivo alla voce C II “attivo circolante”, ma in questa voce la differenza sta nel fatto che i crediti siano maggiormente di natura commerciale, anche se è possibile trovarne anche di natura finanziaria se l’intenzione dell’azienda è quella di cederli nel breve periodo. In questa voce inoltre vanno evidenziati i crediti oltre i 12 mesi, in quanto generalmente essi hanno durata più breve. OIC 15 è di riferimento per crediti di natura finanziaria. I principi contabili internazionali invece trattano questi crediti in maniera diversa: i crediti a medio lungo termine devono essere attualizzati. I crediti vanno certamente valutati al costo ammortizzato, ma se esso produce effetti irrilevanti sia in termini quantitativi che qualitativi allora il criterio può non essere applicato, ma è necessario darne ragione in nota integrativa. Gli IAS invece danno proprio un’indicazione in più, dicono già loro che per i crediti entro i 12 mesi il costo ammortizzato produrrà sempre effetti irrilevanti qui si può direttamente non applicare. 3 – ALTRI TITOLI IMMOBILIZZATI È la terza voce delle immobilizzazioni finanziarie, in questa si registrano i titoli, come obbligazioni o BOT (buoni ordinari del tesoro), che sono immobilizzati ad esempio perché dati in garanzia. L’OIC 20 dà una definizione di titoli di debito, altri titoli: titoli che attribuiscono al possessore il diritto di ricevere un flusso determinato o determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’entità che li ha emessi. L’iscrizione deve essere fatta secondo il principio di destinazione economica, ovvero i titoli destinati ad una permanenza durevole si iscrivono tra le immobilizzazioni. La norma civilistica indica che anche questi devono essere valutati al costo ammortizzato e svalutati se di valore durevolmente inferiore. E come sempre, poiché il costo ammortizzato non è altro che una variante e una migliore quantificazione del criterio del costo, la normativa civilistica e gli IAS dicono che si devono anche determinare eventuali perdite di valore che possono interessare questi titoli e quindi andare a valutarli tenendo conto delle informazioni a disposizione. Pagina | 66 L’OIC 20 precisa che si ha una perdita durevole di valore quando, per ragioni legate alla capacità di rimborso dell’emittente, si ritiene di non poter incassare integralmente i flussi di cassa previsti dal contratto. Indicatori di possibili perdite durevoli di valore sono: - Ritardo o mancato pagamento di quote capitale o interessi - Ristrutturazione del debito - Valore di mercato del titolo persistentemente inferiore al valore di iscrizione in bilancio - Indicatori economico-patrimoniali dell’ente - Default - Ammissione a procedure concorsuali. I titoli obbligazionari posson essere valutati al costo ammortizzato perché consente di valutare quanto valgono oggi i flussi di denaro che si incasseranno in modo certo a date predefinite. Un’obbligazione, un BOND, è un valore, volendo titolo di debito pubblico, ma anche di privati, che dovrebbe dare un rendimento certo, ovvero interesse, a scadenza certe e inoltre dovrebbe dare la certezza, alla fine del periodo, di avere il rimborso completo dell’investimento iniziale. Per i titoli di debito, obbligazioni, si possono determinare i flussi di cassa perché periodicamente si hanno incassi di interesse e rimborso capitale. Il costo ammortizzato quindi consente di avere la possibilità, avendo questi flussi predeterminati, di quantificare il valore ad una certa data. COSTO AMMORTIZZATO: è una modalità di valutazione introdotta con dl 139; si applica a crediti, debiti e titoli immobilizzati. Richiama definizione di IAS; per poterlo applicare si ha esigenza di andare a valutare i flussi finanziari in entrata e uscita per determinare alla data il valore anche attualizzato. La definizione secondo i principi contabili internazionali omologati dall’UE: Il costo ammortizzato è l’ammontare a cui un’attività è stata valutata al momento della rilevazione iniziale, meno ogni variazione finanziaria del capitale (il rimborso nell’ambito del periodo di riferimento del credito o del debito), più o meno ogni variazione in aumento o in diminuzione dell’ammortamento cumulato della differenza tra l’ammontare iniziale e il valore nominale alla scadenza (calcolato con il metodo del tasso di interesse effettivo, che è quello che uguaglia investimento inziale con il valore attuale dei flussi di cassa futuri (*)), meno qualsiasi svalutazione per perdita di valore o non incassabilità. (*) è il tasso che si considera ogni anno per sapere qual è la quota di interesse di competenza dell’anno; a differenza tra tasso di interesse effettivo e tasso incassato deve essere portata a rettifica del valore del titolo perché a quel punto si va a considerare effettivamente che il titolo via via deve essere rettificato per arrivare al valore nominale che sarà il valore di rimborso. Questa modalità del costo ammortizzato si usa anche per debiti e crediti, ma in questo caso si deve fare una valutazione ulteriore tenendo conto della componente temporale. Pagina | 69 - Arbitraggio, si va a stipulare strumenti finanziari sul mercato per poi venderli su un altro mercato più vantaggioso Nel momento in cui si considera strumento finanziario per finalità di speculazione certamente il legislatore dice che le variazioni del fair value vanno imputate a conto economico, ovvero come se fossero proventi o come oneri – nel bilancio CE c’è proprio voce specifica. Per gli strumenti finanziari non di copertura non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Quindi si inseriscono in una riserva non distribuibile. La normativa dice anche che nel momento in cui lo strumento finanziario derivato non è di copertura (si manda a CE), gli eventuali utili che si potrebbero derivate dalla rivalutazione NON sono realizzati quindi devono essere iscritti in una riserva non distribuibile. È non distribuibile fino al momento in cui si realizza effettivamente lo strum fin derivato. I derivati non di copertura sono usati come strumento speculativo. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite. Si parla di strumenti finanziari di copertura, in quanto gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazione dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura. Si considera sussistente la copertura, in presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Se si tratta di strumenti finanziari di copertura il CC indica due tipologie di operazioni di copertura (hedge accounting) che possono essere fatte in due modi: - Finalizzata a coprire dei flussi finanziari attesi o programmati (copertura di cash flow hedge) - efficace In questo caso la normativa dice che si può andare a rilevare la variazione del fair value dello strumento finanziario derivato direttamente a una riserva di patrimonio netto. La riserva va a cogliere le variazioni del fair value relative alle coperture efficaci e sarà imputata a CE nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto d copertura - La normativa dice anche che esiste un’altra modalità di copertura di fair value hedge, ovvero di copertura del fair value. Il CC dice che nel caso in cui siamo in questa fattispecie in cui si hanno elementi oggetto di copertura per il rischio di variazioni del tasso di interesse, allora essi devono essere valutati allo stesso modo ello strumento finanziario derivato. Non si deve considerare solo variazione del fair value dello strumento fin derivato, ma si deve anche valutare l’attivo, ovvero elemento coperto, nello stesso modo con cui si valuta il fair value. Pagina | 70 Inoltre nel momento in cui si ha il cash flow hedge la variazione di fari value va in riserva di patrimonio netto, in particolare noi sappiamo che le riserve di patrimonio netto sono per copertura di flussi finanziari attesi a volte assumono dei valori negativi perché l’operazione viene valutata nell’arco temporale complessivo. Quindi le riserve di patrimonio netto che derivano da strum fin non vengono considerati finché non si applicano alcuni articoli del cc. OIC 32 – strumenti finanziari derivati attesi Viene data la definizione di strumento finanziario (generale, non derivato): è un qualsiasi contratto che dia origine ad un’attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale per un’altra società. Potenzialmente potrebbe anche essere la partecipazione in una società, in quanto io ho un titolo azionario a fronte di una società che ha capitale sociale. Un derivato è invece uno strumento finanziario o altro contratto che possiede contestualmente le tre seguenti caratteristiche: 1. Il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle parti contrattuali (spesso chiamato «il sottostante»); quindi questa variazione in relazione a questi elementi deve essere specifica dell’attività che si va a prendere in considerazione e che viene chiamata sottostante. 2. Non richiede un investimento netto iniziale o un investimento iniziale che sia inferiore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile; questa è una delle ragioni per cui sino al 2015 erano considerati come informazioni da fornire solo fuori bilancio, proprio per l’assenza di un impegno finanziario da parte dell’impresa 3. È regolato a data futura, ovvero non è una cosa che si concretizza oggi, ma più avanti nel tempo (mesi o anni). Sia per l’iscrizione iniziale che per le valutazioni successive, gli strumenti finanziari derivati devono essere iscritti al fair value, anche se sono incorporati in altri strumenti finanziari. Esempio di incorporazione: acquisto prestito obbligazionario convertibile, ovvero un finanziamento/titolo di debito emesso da una società che incorpora al suo interno un’operazione di conversione del titolo in azioni. Quindi l’obbligazione convertibile nasce come strumento di debito, ma può appunto essere convertita in azioni da parte dell’azionista. L’azione di conversione è incorporata all’obbligazione e permette di convertire il titolo di debito in capitale sociale. Il prestito azionario andrebbe valutato al costo ammortizzato, ma dato che la convertibilità è uno strumento finanziario derivato allora essa deve essere valutata al fair value. In relazione ai contratti di acquisto e vendita di merci, se la società segue una prassi di regolamento sulla base di disponibilità liquide o mediante altri strumenti finanziari, oppure per prassi riceve la merce per poi rivenderla nel breve periodo, per generare un utile dalle fluttuazioni nel breve termine del prezzo o del margine, non può invocare l’aspettativa della merce per non valutare il contratto come strumento. Il contratto quindi va valutato come strumento finanziario derivato. Pagina | 71 Nell’appendice dell’OIC 32 è fornita un’elencazione dei principali strumenti finanziari che però non è esaustiva in quanto ne esistono molti: - interest rate swap: è un contratto attraverso il quale due parti si scambiano in date stabilite e per un periodo di tempo, flussi di segno opposto determinati applicando ad uno stesso capitale nozionale due diversi tassi di interesse. Le variabili sono quindi i tassi di interesse - currency swap: strumento derivato attraverso il quale due parti si accordano per scambiarsi pagamenti calcolati sulla base di tassi di cambio di valute differenti, applicati ad un capitale nozionale per un periodo determinato di tempo. Le variabili sono i tassi di cambio. - Swap: contratto con il quale due parti si impegnano a scambiarsi futuri pagamenti, calcolati applicando al medesimo capitale, due diversi parametri riferiti a due diverse variabili di mercato. tale contratto definisce le date in cui verranno effettuati i pagamenti reciproci e le modalità secondo le quali dovranno essere calcolate le rispettive somme. Le variabili sono i prezzi delle materie prime e le azioni. - operazioni di acquisto (call): sono contratti finanziari che attribuiscono al compratore il diritto di acquistare una attività sottostante a/entro una certa data ad un prezzo prefissato. Le variabili sono tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi delle materie prime, azioni, merci. - operazioni di vendita (put): sono contratti finanziari che attribuiscono al compratore il diritto di vendere una certa attività sottostante a/entro una certa data ad un prezzo prefissato. Le variabili sono tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi delle materie prime, azioni, merci. - forwars o future: contratti a termine con cui due parti si accordano a scambiare in una data futura una certa attività a un prezzo fissato al momento della conclusione del contratto. Operazioni di copertura: quando gli strumetni derivati assumono una funzione di copertura, il CC prevede che le operazioni possano essere fatte in due modi, hedge accounting, finalizzate a coprire i flussi finanziari attesi o le operazioni programmate: fair value hedge o cash flow hedge. È però ammissibile la contabilizzazione delle operazioni di copertura solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: - relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili e elementi coperti ammissibili (rischio di tasso di interesse, di cambio, di prezzo, di credito) - in presenza di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura - la relazione di copertura rispetta i seguenti requisiti di efficacia: a. relazione economica tra elemento coperto e strumento di copertura (lo strumento di copertura varia nella direzione opposta dell’elemento coperto); b. effetto di rischio di credito della controparte non prevale sulle variazioni di valore; il fatto che ci sia una potenziale non soddisfazione della controparte dell’adempimento non deve influenzare la variazione del valore c. rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità di strumenti finanziari derivati e le quantità di elementi coperti (normalmente 1:1), quindi non si Pagina | 74 Ai fini della determinazione del costo delle rimanenze si possono utilizzare anche il metodo dei costi standard, dei prezzi al dettaglio e del valore costante se si dimostra che producono valori assimilabili a quelli prodotti applicando le regole dell’art. 2426 p. 10 c.c. Ai fini della valutazione del magazzino ci sono altri metodi validi sempre per i beni fungibili: Pagamento differito: se il pagamento è differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, i beni devono essere iscritti in bilancio al valore corrispondente del debito determinato ai sensi dell’OIC 19 (“attualizzazione dei debiti”), quindi i beni così acquistati devono tenere conto della valutazione del debito ai fini dell’attualizzazione. Metodo del valore costante: si applica alle materie prime, sussidiare e di consumo quando sono costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all’attività di bilancio. Questo metodo approssima il costo effettivo delle rimanenze quando non si hanno variazioni sensibili nell’entità, nel valore, e nella composizione di tali rimanenze. Costi standard: costo che ciascun’azienda strutturata determina per la realizzazione di prodotti finiti in condizioni di efficienza. Viene utilizzato per valorizzare le rimanenze in magazzino e deve essere costantemente aggiornato per essere confrontato con il valore di presunto realizzo. È il valore ottimale in condizioni di efficienza dell’azienda a cui possono essere valutate. Questo metodo presuppone quindi una condizione di efficienza; tiene inoltre conto della distinta base del prodotto e di tutto quello di cui si ha bisogno per realizzare nei tempi previsti tale bene, considerando anche per es i costi sostenuti del personale. La distinta base è appunto, per la produzione, ciò di cui si ha bisogno e i tempi che verranno impiegati, sempre in condizioni di efficienza. I costi standard possono essere utilizzati per la valutazione di magazzino solo se rappresentano in modo attendibile i costi sostenuti. È possibile quindi determinare questi costi in anticipo rispetto alla produzione tramite l’uso di specifiche tecniche. Le società quotate devono ogni 3 mesi fare bilanci trimestrali da comunicare in borsa, e molto spesso adottano il metodo del costo standard per poter avere costi sempre allineati ai costi consuntivi. Metodo dei prezzi al dettaglio: approssima il costo effettivo delle rimanenze quando si valutano rimanenze di grandi quantità di beni soggetti a rapido rigiro con margini di importo simile e per le quali è particolarmente difficoltosa l’adozione di altri metodi di calcolo del costo. Il costo delle rimanenze viene determinato sottraendo dal valore di vendita delle rimanenze un’adeguata percentuale di margine lordo. È un metodo spesso utilizzato nella GDO proprio per le sue caratteristiche. I passaggi previsti per questo metodo sono: - Raggruppare le merci per categorie omogenee in base alla percentuale d ricarico Pagina | 75 - Rilevare i carichi e gli scarichi di magazzino a valori (le uscite a ricavo, le entrate sia a costo che a ricavo per determinare il ricarico) - Modificare la valorizzazione a ricavo ogni qual volta cambia il prezzo di vendita - Determinare, a fine esercizio, il valore delle rimanenze a prezzo di vendita sottraendo dal valore complessivo di magazzino (a ricavo) i ricavi effettivamente realizzati - Calcolare il costo delle rimanenze sottraendo la percentuale di ricarico Le società che applicano questo metodo devono anche controllare il valore che ci sarebbe con valutazione con LIFO, FIFO, CMP e vedere che la differenza tra i valori non sia esagerata. Esempio metodo dei prezzi al dettaglio 32€ costo di acquisto delle rimanenze iniziali. Si hanno poi diversi lotti di acquisto in magazzino e diversi flussi di uscita. Il costo incide del 79% del valore delle vendite complessive. Valorizzazione di 1640, ovvero valore che si realizzerebbe se si vendessero anche le giacenze rimaste in magazzino al fine dell’esercizio al prezzo di vendita. Si applica l’incidenza del costo di acquisto valorizzazione delle rimanenze al costo applicando il prezzo al dettaglio Le società devono anche confrontare la coerenza del valore on i metodi di lifo, fifo e costo medio ponderato. Si valorizzano le rimanenze totali tramite i tre criteri Il metodo dei prezzi al dettaglio porta ad un valore di rimanenze di €.1.304,13 assimilabile ai valori ottenuti utilizzando i metodi previsti dal Codice Civile. In quanto il valore non si discosta molto da quello analizzato con il metodo del costo al dettaglio. Ogni volta che vene applicato questo metodo deve essere iscritto in nota integrativa segnando i confronti fatti con LIFO, FIFO e CMP. 3 – LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE Pagina | 76 sono rimanenze di magazzino che richiedono una durata di lavorazione che è più lunga dell’esercizio amministrativo dell’azienda. c’è quindi esigenza di quantificare quelli sono i loro valori. La normativa civilistica dice solo che i lavori in corso su ordinazione possono (non devono) essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza. Nel momento in cui si valuta la rimanenza in magazzino, si può andare a valorizzare la rimanenza al corrispettivo, ovvero al ricavo che si è effettivamente realizzato al momento della data di bilancio. Il ricavo effettivamente realizzato è quello che può essere determinato tramite SAL (stato avanzamento lavori), dove sono state segnate tutte le attività già svolte, il cui valore può essere letto nel contratto. Con la valorizzazione si va a sospendere il costo rinviato all’anno successivo sottraendo a quel costo una uguale quantità di costi relative alle rimanenze in magazzino. Se viene valorizzata una commessa di durata pluriennale, si andrà ad imputare per i primi anni a CE un determinato saldo pari al valore dei prodotti in corso su ordinazione, mentre solo all’ultimo anno di realizzo del lavoro verranno iscritti tutti gli utili. OIC 23 prevede che i lavori in corso su ordinazione (o commessa) sono contratti, di durata normalmente ultrannuale, per la realizzazione di un bene (o di una combinazione di beni) o per la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formano un unico progetto, ovvero siano strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale. I lavori su ordinazione sono eseguiti su ordinazione del committente secondo le specifiche tecniche da questi richieste, sono eseguti sulla base di contratti stipulati dalle due parti. OIC distingue due tipologie che possono essere poste in essere: I contratti a corrispettivo predeterminato sono lavori in corso su ordinazione nei quali l’appaltatore si impegna ad eseguire l’opera sulla base di un prezzo contrattuale predeterminato. Al fine di contenere i rischi dell’impegno assunto, il prezzo può essere oggetto di clausole di revisione prezzo. Cioè il prezzo è predeterminato ma esso potrebbe subire modifiche se questo è previsto dal contratto (per es se aumentano costi delle materie prime) I contratti con corrispettivo basato sul costo consuntivo più il margine (questo è come si va a determinare il prezzo finale della commessa) sono lavori in corso su ordinazione nei quali il corrispettivo riconosciuto all’appaltatore è determinato dai costi sostenuti, maggiorato di una percentuale a titolo di spese generali e di altre spese non specificatamente rimborsabili, oltre che del profitto, ovvero di un importo fisso. La determinazione del margine è stabilita contrattualmente. Le commesse possono essere valutate con due modalità: secondo percentuale di completamento o secondo commessa completata. La modalità di percentuale di completamento, è quella prevista dal CC che consente di imputare gli utili per competenza economica in quanto si imputano i ricavi nell’anno in cui la parti del lavoro sono state fatte. Questa modalità può essere messa in pratica solo se sussistono una serie di requisiti contemporaneamente: Pagina | 79 Un credito può essere cancellato dal bilancio quando la società non ha più nessun coinvolgimento con esso, ovvero quando: - i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono; questo avviene per esempio quando il credito è già stato incassato o perché si ha rinunciato al credito o perché c’è stata la prescrizione del credito e in tal modo, una volta decorsa la prescrizione, non si ha più nessun diritto. - la titolarità di tali diritti è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti al credito, è il caso della cessione pro soluto (factoring); al contrario con la cessione pro solvendo, dato che i rischi rimangono in capo all’azienda il credito non può essere cancellato (c’è ancora coinvolgimento) casi che comportano la cancellazione del credito sono: forfaiting, datio in solutum, conferimento del credito, vendita del credito con rischi, cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito. Casi che non comportano la cancellazione del credito: mandato all’incasso, ricevute bancarie, cambiali girate all’incasso, pegno di crediti, cessione a scopo di garanzia, sconto, cessioni pro-solvendo, cartolarizzazioni e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. Attualizzazione dei crediti: in sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato. Qualora il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito. Si ha effetto rilevante quando crediti sono di natura commerciale oltre i 12 mesi e con tasso di interesse nullo o molto basso rispetto a quello di mercato, allora si deve andare a rivelare e attualizzare i flussi finanziari. In maniera corrispondente i ricavi di questa operazione devono anch’essi essere attualizzati al tasso di mercato. I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi ricavi si rilevano al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. L’attualizzazione del credito implica che il proprio ricavo sarà iscritto in bilancio in maniera differente da quanto risulta dal contratto di vendita. Pagina | 80 Esempio di crediti commerciali con scadenza superiore a 12 mesi valutati secondo il criterio del costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione. Valore iniziale diverso dal valore in scadenza, in quanto il valore a inizio periodo è pari a 1133,72. Si determinano quindi interessi impliciti. Il valore del credito alla fine del periodo è dato dal valore iniziale, meno i flussi finanziari in entrata + gli interessi impliciti IVA: L’iva iniziale deve essere rilevata per intero e non deve essere attualizzata. Si procede a confrontare il VN dell’iva e il valore attuale del credito riferito all’iva. Si genera quindi un differenziale di 15,56 che deve essere rilevato iniziamene come costo, in quanto è un onere finanziario. Nelo momento in cui si iscrive il credito a valore attuale si iscrive corrispondentemente anche il valore attuale a cui si vende il prodotto. Si iscrive il ricavo al valore attuale in applicazione dell’OIC 15 perché si attualizza per inter o il credito. Si va ad attualizzare per intero l’IVA e la differenza tra VN dell’iva e il valore attuale dell’IV A viene contabilizzato sotto interessi. Il credito viene via via a diminuire. Nel momento in cui si inizia ad incassare il credito viene ridotto, ma attenzione che il valore del credito deve essere adeguato, ovvero incrementando il credito deli interessi attivi impliciti. Si va così a rilevare gli interessi attivi e incrementando corrispondentemente il credito. Nel caso di cessione di un bene con concessioni inusuale del tasso e a lungo termine bisogna applicare il tasso di mercato che implica l’attualizzazione di quelli che saranno i flussi di cassa futuri. Nel momento in cui si va a rilevare il valore attuale (composto da prezzo Pagina | 81 di vendita + IVA) allora si deve per forza adeguare anche il fair value del valore del bene ceduto, che in questo caso corrispondere a 929,28, ovvero al valore attuale del bene che si vende al cliente. Poiché l’IVA deve essere versata per intero e non deve essere iscritta a valore attuale, il differenziale tra valore nominale dell’iva e il suo valore attuale viene registrato come onere per l’impresa. FISCALITÀ DIFFERITA Il principio guida è l’eliminazione delle interferenze sul bilancio causate dalle differenze tra normativa fiscale e civilistica. Il credito di per sé rappresenta una somma di denaro che ci aspettiamo di incassare in una data prefissata; se si parla di imposte però la voce di riferimento dei crediti tributari è la 5 Bis, ovvero crediti che si vantano nei confronti dell’amministrazione finanziaria a causa di maggiori pagamenti effettuati per imposte IRPEF e IRAP o IVA rispetto a quanto effettivamente dovuto che è risultante dalla dichiarazione dei redditi. In questa voce vengono quindi indicati tutti i crediti per cui si ha diritto o ad esigere la somma o a portarli in compensazione con successivi debiti tributari. La voce 5 ter “imposte anticipate” invece non rappresenta un vero credito, in quanto è una somma di denaro che potrà essere recuperata solo al verificarsi di specifiche situazioni previste dall’amministrazione finanziaria. La fiscalità differita può essere attiva o passiva. Alla base della fiscalità differita c’è il fatto che in bilancio si rilevano costi e ricavi per competenza economica a prescindere dal fatto che effettivamente si abbia pagato o incassato. Tutte le valutazioni che vengono fatte in bilancio vengono fatte sulla base di logiche civilistiche. Ma la normativa fiscale potrebbe essere diversa, per esempio lo è per l’ammortamento. Si ha quindi l’esigenza di iscrivere in bilancio la fiscalità differita per divergenza tra competenza delle imposte, la quale può essere: - Economica: guarda al bilancio civilistico ed è definita dalla fiscalità corrente + fiscalità differita - Di cassa: guarda alla dichiarazione dei redditi ed è composta dalla fiscalità corrente, ovvero le imposte da pagare. La normativa fiscale e quella civilistica però possono andare in contrasto. Dal 2003 è stato quindi previsto che, nell’ambito del bilancio, si sarebbero dovute togliere tutte le interferenze fiscali. Questo implica quindi un disallineamento tra il criterio operato in bilancio e la normativa fiscale, che di conseguenza comporta anche differenze tra i criteri di valutazione del bilancio e della dichiarazione dei redditi – documento da presentare all’amministrazione finanziaria dove vengono comunicati i risultati di bilancio e le imposte da pagare calcolate sulla base delle regole poste dall’amministrazione finanziaria. Esempio: se si ammortizza il computer in periodo più breve dell’amministrazione finanziaria, significa avere più costi per l’ammortamento, ciò porta utile più basso. Ma amm finanziaria cerca di andare a calmierare i costi da mettere in bilancio in modo da avere una base imponibile diversa (più alta, così si pagano imposte più alte); il pc può essere ammortizzato Pagina | 84 Risultato ante imposte pari a 20.000 da cui si parte (in realtà nella dichiarazione dei redditi si parte dall’utile/perdita di esercizio – noi per semplicità partiamo dal risultato ante imposte). Nell’esercizio abbiamo compensi amministratori imputati a CE nel 2020, ma che non vengono pagati in quell’anno. Dai 20.000 si aggiungono le variazioni in aumento o in diminuzione; in questo caso si iscrive il compenso amministratore pari a 10.000 che porta il reddito imponibile a 30.000, su questa base le imposte correnti del 30% sono pari a 9.000. Si rileva quindi un dare di imposte e un avere di debito entrambi pari a 9 mila. Attenzione però che se non si avesse la ripresa fiscale, si tasserebbero solo i 20.000 senza comprendere il compenso, quindi le imposte sarebbero pari a 6.000. Queste sarebbero le imposte di competenza. Nel prospetto in basso a sinistra vediamo imposte teoriche pari a 6mila, ma imposte correnti pari a 9 mila, la differenza di 3.000 è dovuta alla differenza temporanea del compenso amministratore che viene tassato. Le imposte che si pagano e che si anticipano all’erario sul compenso amministratori sono esattamente il 30% di 10 mila che riducono le imposte corretti in modo che le imposte di competenza siano esattamente pari a quelle teoriche, ovvero che si abbia valore pari a 6 mila. Il segno meno per i 3000 dei compensi fa capire che sono un componente positivo di reddito in quanto sono minori imposte da pagare in futuro; questi – 3000 sono un avere di CE. Si ha fiscalità differita attiva. Al 31/12/2020 le scritture contabili saranno quindi quelle a lato. Nel 2021 i compensi amministratori verranno pagati. Nella dichiarazione dei redditi, partendo da reddito ante imposte pari a 15 mila, aggiungiamo variazioni in aumento di 5.000 causati da alcuni costi indeducibili, poi variazioni in diminuzione dei 10 mila per il compenso di ammonitori che diventa deducibile quest’anno. Quindi reddito Pagina | 85 imponibile è pari a 10 mila e le imposte correnti di quest’anno sono 3 mila. La differenza tra imposte correnti e differite è da attribuire per 3000 per la differenza temporanea del compenso e ad una parte per la differenza permanente che indica che viene tassato il costo indeducibile in via definitiva (30% di 5000) Nel prospetto in basso a destra le imposte teoriche sono pari a 4.500, la differenza tra queste e le imposte correnti è da attribuire sia alla differenza permanente che a quella temporanea. Le scritture contabili per il 2021 sono quelle a lato. Imposte differite o differite passive Sono minori accantonamenti o costi rilevati in bilancio ma deducibile nell’esercizio o sono componenti positivi di reddito rilevati in bilancio ma tassati negli esercizi successivi. Le imposte differite causano minori imposte pagate nell’esercizio (imposte correnti) ma maggiori imposte pagabili negli esercizi successivi. Le imposte differite sono le plusvalenze rateizzate. Esempio La plusvalenza realizzata nel 2020 viene tassata in cinque esercizi. Al risultato ante imposte viene sottratta la plusvalenza rateizzata (20.000) andando a calcolare il reddito imponibile su cui poi si calcola il 30% La differenza tra imposte teoriche e imposte correnti è legata ad una differenza temporanea imponibile. Non sussistendo variazioni definitive non ci sono differenze tra imposte di competenza e imposte teoriche. Pagina | 86 Nel 2021: Nell’esercizio successivo la situazione economica della Società Beta S.p.A. 20X1 prima delle imposte è la seguente, al fine di calcolare le imposte correnti, differite e anticipate e le relative scritture contabili (per semplicità aliquota 30%). Si calcolano imposte per 2021: una volta calcolato il reddito imponibile si calcolano le imposte correnti del 30%. La plusvalenza rateizzata va in aumento del risultato ante imposte, essendo l’ultimo anno. La differenza tra imposte teoriche e imposte correnti è interamente legata al riversarsi di una differenza temporanea imponibile sorta negli esercizi precedenti. Rappresentazione in bilancio della fiscalità differita SP attivo: - Crediti tributari, voce C II 5 bis - Imposte anticipate, voce C II 5 ter; non sono crediti per imposte anticipate, ma minori imposte da pagare in futuro La voce imposte anticipate quando nasce genera un componente positivo di reddito, infatti nel CE voce 20, c’è la voce imposte anticipate che raccoglie l’ammontare della fiscalità differita attiva. Quando si verifica il fenomeno per cui la fiscalità differita era sorta allora si chiuderà in avere la voce di CE e in dare quella di SP. Pagina | 89 Esempio imposte anticipate III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Si ritrova la stessa articolazione delle immobilizzazioni finanziarie, con la profonda differenza che queste attività non rappresentano degli investimenti durevoli per l’impresa quindi possono essere ceduti secondo le esigenze finanziarie dell’impresa stessa. Questo fa comprendere il criterio di destinazione che permane nell’attivo. Si suddividono in a loro volta in 1. Partecipazioni in imprese controllate 2. Partecipazioni in imprese collegate 3. Partecipazioni in imprese controllanti 3 bis Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 4. Altre partecipazioni 5. Strumenti finanziari derivati attivi 6. Altri titoli Sono partecipazioni non immobilizzate che riguardano l’attivo circolante e che quindi non sono destinate a permanere nel patrimonio dell’impresa per un lungo periodo. Tutte le partecipazioni di questa voce devono esser valutate al costo; non c’è possibilità di usare metodo equity. Non dimentichiamo che per gli strumenti finanziari derivati attivi la valutazione deve avvenire necessariamente al fair value. La valutazione, in base all’art 2426, viene fatta: - Al costo di acquisto + oneri accessori (*) - Valore di realizzo se minore del costo di acquisto - Il minor valore non può essere mantenuto se vengono meno i motivi negli esercizi successivi, quindi si potrà ripristinare il valore precedente. (*) per beni fungibili (azioni, BOT) la valutazione fifo, lifo, cmp se la valutazione differisce dal costo corrente, la differenza va indicata in nota integrativa. Per quanto riguarda le partecipazioni, la normativa acconsente, per motivi di trading la possibilità eventuale di valutarle come se fossero beni fungibili di magazzino. Devono essere indicate in nota integrativa anche il numero e il valore delle azioni possedute per categorie, e numero e valore azioni sottoscritte. Pagina | 90 Il principio OIC 14 dice di andare ad inserire, se presente, una voce specifica: attività finanziaria per la gestione accentrata della tesoreria. Secondo la normativa dell’OIC 14 (disponibilità liquide), le operazioni di cash pooling: gestione della tesoreria accentrata per ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie all’interno di un gruppo di società. Il cash pooling è una forma utilizzatissima, da parte di gruppi di impresa, dove si va a ottimizzare e accentrare la tesoreria, ovvero il denaro. Ciò significa che se io sono una società e ho bisogno di soldi devo andare a chiedere un prestito in banca, ma se io faccio parte di un gruppo posso direttamente chiedere soldi ad altre società che fanno parte del mio gruppo. Questo meccanismo di gestione della liquidità interna al gruppo prevede lo scambio di denaro, legittimo, tra società del gruppo tramite la stipula di un contratto di adesione al cash pooling (dietro questo contratto c’è comunque sempre una banca). Si attinge quindi alla liquidità messa a disposizione nel conto corrente di tesoreria, grazie alla presenza del pooler (che rappresenta la banca del gruppo) che va a gestire la disponibilità di liquidità. Chi mette a diposizione la liquidità potrà trarne vantaggio grazie agli interessi attivi, al contrario avviene per chi ne usufruisce. Il pooler si può indebitare, per conto di tutte le società, con una banca, se manca liquidità nel conto di tesoreria. La Lavazza è Pooler per il suo gruppo. Quindi il vantaggio derivante dal cash pooling: - Andarsi ad indebitare solo se non c’è abbastanza liquidità nel gruppo - Si ottimizza la tesoreria, perché la società che fa da pooler, ovvero colei che gestisce i rapporti, ha visibilità costante su quelle che sono le esigenze finanziarie delle società che appartengono al gruppo. Nel bilancio delle società partecipanti al cash pooling: - I crediti che si generano, se i termini si esigibilità lo consentono, vengono rilevati in un’apposita voce tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, denominata «attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria con indicazione della controparte (es. Controllante/controllata). Se i termini di esigibilità a breve non lo consentono finiscono nelle immobilizzazioni finanziarie; - I debiti che si generano sono classificati secondo quanto previsto nell’OIC 19 «debiti». Eventuali svalutazioni e rivalutazioni sono iscritte nella sezione d) del conto economico «svalutazioni/rivalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria». IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE Si suddividono ulteriormente in 1. Depositi bancari 2. Assegni 3. Denaro e valore in cassa Questi sono quindi soldi esistenti nelle tasche dell’azienda. Pagina | 91 Per i valori in valuta si rinvia a operazioni in valuta, in ogni caso si ricordi che al 31/12 le attività e le passività monetarie devono essere convertite al tasso di cambio a pronti esistente alla data di chiusura di esercizio, la possibile utile o perdita su cambi si rileva in conto economico. Quelle non monetarie iscritte in bilancio al tasso di cambio di iscrizione. La rilevazione è l’esatta fotografia delle disponibilità liquide, poiché il denaro si conta e non si valuta. Per la valutazione di attività correnti (depositi bancari, assegni, crediti a breve termine) in valuta non di conto, questi devono essere convertiti al tasso di cambio vigente (a pronti) alla data in cui si redige il bilancio, lo stesso vale per le passività correnti. Ovviamente viene a verificarsi una differenza di cambi che può essere un utile o perdita su cambi, iscritta nel C17 bis del conto economico. L’utile netto su cambio è collocato su una riserva indisponibile del patrimonio netto, se non ancora realizzato. Per valori in valuta si rinvia a operazioni in valuta. È vietata la compensazione tra attivo e passivo, salve rare eccezioni. D. RATEI E RISCONTI ATTIVI I ratei attivi sono quella parte dei ricavi che non è stata riscossa al momento della chiusura dei conti, e che entra nelle casse aziendali solo nell'esercizio successivo. I risconti attivi rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota parte dei costi rinviata ad uno o più esercizi successivi. La struttura tecnico contabile Ratei attivi esercizio in corso Ratei attivi esercizio precedente Risconti attivi esercizio in corso Risconti attivi esercizi prevedenti Le norme civilistiche sono dettate dall’art 2424 bis, e indicano che i proventi di competenza dell’esercizio esigibili negli esercizi successivi; costi sostenuti nell’esercizio di competenza dell’esercizio successivo; quote di costi e ricavi comuni a più esercizi. Pagina | 94 Il valore di emissione di un’azione può essere diverso dal valore nominale; questo valore di emissione quando si è in sede di aumento del capitale va ad aumentare il CS, la differenza tra valore nominale e valore di emissione va nella riserva. Questa è quindi una riserva di capitale. Questa riserva è di capitale perché si forma a seguito di sottoscrizione di aumenti di capitale sociale, la cui sottoscrizione è effettuata per un valore di emissione superiore al valore nominale delle azioni, la differenza è imputata a questa voce. Quando le società deliberano l’aumento di capitale virtuale (o gratuito), il capitale sociale aumenta quantitativamente, ma il PN rimane quantitativamente inalterato perché si ha un passaggio di valori da riserva a capitale e non c’è esborso da parte dei soci. Aumento reale (o a pagamento) significa che i soci danno nuovi conferimenti, quindi all’aumento di capitale corrisponde anche un aumento PN. In questa voce non si collocano solo le eccedenze di valore di emissione rispetto al valore nominale, ma si iscrivono anche eventuali sovraprezzi di azioni derivanti dalle obbligazioni convertibili in azioni, ovvero dei titoli di debito che contengono strumenti finanziari derivati e all’atto della conversione si va a allocare nella riserva l’eventuale differenza tra il valore dell’obbligazione convertibile e il valore nominale dell’azione. In questo modo il possessore di obbligazione passa dall’essere il creditore della società ad essere suo azionista. La disciplina delle obbligazioni convertibili prevede che queste obbligazioni possano essere emesse dalla società entro certi limiti. Questa riserva non può essere distribuita (è indisponibile) fino a che la riserva legale non è pari al 20% del capitale sociale. Normalmente non viene mai convertita in capitale, poiché viene più facilmente usata per soddisfare i soci. Si definisce come riserva flessibile con vincoli. NB è assolutamente vietato sottoscrivere azioni a un valore inferiore rispetto a quello nominale, perché costituisce un annacquamento del capitale sociale. III. RISERVA DI RIVALUTAZIONE È una riserva di capitale. In questa voce si iscrivono le rivalutazioni di attività previste dalle leggi speciali in materia (leggi di rivalutazione monetaria). Queste leggi consentono periodicamente una rivalutazione di tipo monetario per rivalutare le immobilizzazioni allo scopo di riallineare i valori di bilancio eliminando l’effetto inflatitivo. Ovviamente si va ad iscrivere l’effetto netto tra valore di rivalutazione meno valore netto contabile. Deve essere iscritta al netto della disciplina della fiscalità che disciplina la rivalutazione. Obblighi degli amministratori che iscrivono la rivalutazione di un bene: - Indicare i beni che hanno subito rivalutazione - Ammontare della rivalutazione per singolo bene - Quali beni e in quale misura è stata effettuata la rivalutazione economia Pagina | 95 IV. RISERVA LEGALE È prevista obbligatoriamente dalla normativa nazionale per srl, spa e srls; in questa riserva si iscrive la quota di utili che l’assemblea destina a tale riserva. È quindi una riserva di utili. La normativa civilistica prevede due discipline: - Accantonamento del 5% degli utili per spa e srl con capitale sociale pari o superiore ad 10.000 euro; il 20% degli utili per le srl con capitale inferiore a 10.000 euro - Si accantona fino al 20% del capitale sociale per le altre; per le srls si accantona fino a che la riserva non raggiunga unitamente al capitale un valore pari a 10.000 euro. Se ridotta sotto questa soglia deve essere reintegrata. È una riserva che rappresenta cuscinetto per evitare erosione di capitale a fronte di eventuali perdite. La riserva legale è indistribuibile per la parte prevista dalla legge. V. RISERVE STATUTARIE Normalmente sono riserve di utili. Possono essere espressamente previste dallo statuto della società in quanto esso può prevedere che si possa accantonare una percentuale discrezionale di utili. Le loro condizioni sono disciplinate sempre nello statuto. VI. ALTRE RISERVE Devono essere distintamente indicate. È una voce ampia e eterogenea; contiene riserve non allocabili nelle precedenti voci. Possono essere di varia natura, ad esempio: - Riserva da utili su cambi non realizzati: se a seguito di conversione di attività e passività correnti al 31/12 si realizza un utile netto su cambi questo è compreso nell’utile, ma dato che non è ancora effettivamente realizzato allora si accantona nella riserva specifica. Questa riserva deve esistere finché non si realizza effettivamente l’utile su cambio e rimane indistribuibile fino a che non sono realizzati - Riserva da rivalutazioni delle partecipazioni: vengono istituite quando si valuta una partecipazione col metodo del patrimonio netto, non sono distribuibili - Riserva azioni/quote della società controllante: oltre i vincoli dell’acquisto di queste azioni, c’è l’obbligo di creare la riserva indisponibile - Riserva da deroghe ex art 2423 CC: quando si ha un maggior valore dell’attivo per via di deroghe ai principi di rilevazione; è indistribuibile fin quando gli utili potenziali non sono effettivamente realizzati (per es quando si modifica il criterio di valutazione delle rimanenze) VII. RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI Si forma a seguito delle variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati generati nell’ambito di coperture di flussi finanziari cash flow hedge. Pagina | 96 La variazione si imputa alla riserva quando la copertura è efficace. La riserva può avere sia valore negativo che positivo: - Positivo: riserva è indisponibile e non può essere usata nemmeno per la copertura di perdite - Negativo: si ha saldo negativo che porta in diminuzione il patrimonio netto Quando i flussi finanziari vengono ad effettiva esistenza la riserva si riversa a conto economico. Non può essere distribuita ai soci, né può essere usata a copertura delle perdite perché non è ancora stata realizzata. TIPOLOGIE DI VERSAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI Nel PN si trovano riserve che fanno riferimento ai conferimenti dei soci. Il socio, nei rapporti con società, può oltre ad essere finanziatore della società tramite vincolo del capitale di rischio, ma potrebbe esserlo anche tramite vincolo del credito. Allora si distinguono i versamenti effettuati: - Versamenti a fondo perduto, ovvero a titolo di capitale e non hanno vincolo di restituzione; si imputano alla voce A VI altre riserve o Versamenti in conto aumento del capitale o Versamenti conto futuro aumento del capitale o Versamenti in conto capitale (senza specifica destinazione, ovvero senza obbligo di aumento futuro del capitale) o Versamenti in conto copertura perdite: le coperture possono essere parziali o totali; se eccedenti le perdite vengono accantonate in una voce ulteriore NB i versamenti a copertura di perdite non transitano dal conto economico - Versamenti a titolo di finanziamento: rappresentano dei debiti per la società con vincolo di restituzione; se uno o più soci vanno a finanziare la società, i versamenti a titolo di finanziamento devono essere indicati nella voce di D3 ovvero tra i debiti. Devono essere restituiti e non costituiscono riserva di capitale. Quando però il socio rinuncia al suo credito, ovvero la società non ha più questo debito, l’estinzione del debito non implica nessun impatto a CE, ma nel caso di un finanziamento a soci, la rinuncia al credito viene portata direttamente a PN, ovvero va direttamente a capitalizzare la società. Da debito si sposta a PN – questo è indicato da OIC 28. OIC 28 tratta del patrimonio netto; in particolare nella situazione di perdite durante l’esercizio, se i soci fanno versamenti a copertura questi non sono imputati a conto economico, e possono essere utilizzati per coprire eventuali perdite. Nel conto economico comunque si evidenzia la perdita effettuata dalla società alla fine dell’esercizio, mentre nel PN nella voce A9 (utile perdita esercizio) si andrà ad indicare il 100% della perdita effettuata e si deve evidenziare se c’è stata copertura parziale della perdita, evidenziando l’eventuale perdita residua, inoltre deve essere specificato anche in nota integrativa come la perdita è stata coperta
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