Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Bilancio in forma abbreviata, Appunti di Ragioneria Applicata

ragioneria

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 05/03/2013

ERICK82
ERICK82 🇮🇹

4.2

(12)

18 documenti

1 / 5

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Bilancio in forma abbreviata e più Appunti in PDF di Ragioneria Applicata solo su Docsity! LE NOVITÀ DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO SUL BILANCIO D’ESERCIZIO BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA 1. Ambito soggettivo Le attuali disposizioni contenute nell'art. 2435 bis consentono alle imprese di minori dimensioni una riduzione delle informazioni con riguardo: F 0 2 0 F 0 2 0 F 0 2 0allo stato patrimoniale; al conto economico; alla nota integrativa; alla relazione sulla gestione. L'art. 2435 bis c.c., ha come obiettivo prioritario quello di semplificare le procedure amministrative delle imprese di dimensioni più limitate. Ai sensi dell' art. 2435 bis c.c., primo comma, le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio (con riferimento alla costituzione della società) o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti quantitativi: verificare limiti • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro; • ricavi delle vendite e delle prestazioni (fatturato): 6.250.000 euro; • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. Al fine della verifica del superamento o meno dei limiti occorre tenere presente quanto segue: •..a il totale dell'attivo deve essere considerato al netto dei fondi rettificativi (fondi di ammortamento e di svalutazione), che, come noto, devono essere iscritti a diretta deduzione delle voci cui essi si riferiscono; •..b il limite fissato per i ricavi, stante l'obbligo fissato dall' art. 2425 bis c.c., deve essere considerato al netto di resi, sconti, abbuoni e premi; •..c il numero medio dei dipendenti occupati nel corso dell'esercizio deve essere calcolato come media giornaliera degli stessi e non, quindi, come mera media tra il dato di inizio esercizio e quello finale. (Ad esempio: 45 dipendenti per 100 giorni e 55 dipendenti per 265 giorni determinano una media giornaliera di 52,3 [(45*100 + 55*265)/365].) Il bilancio in forma abbreviata rappresenta una facoltà. Il bilancio può essere redatto in forma abbreviata qualora non siano superati nel primo esercizio (con riferimento alla costituzione della società), o successivamente per due esercizi consecutivi, i limiti stabiliti per due dei tre parametri sopraindicati. Nel primo caso (mancato superamento dei limiti nel primo esercizio dalla costituzione) la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata scatta direttamente per il bilancio relativo al primo esercizio in cui non siano stati superati due dei limiti indicati. Nel secondo caso (mancato superamento dei limiti per due esercizi consecutivi) la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata scatta per il bilancio del secondo esercizio consecutivo in cui non siano stati superati due dei limiti indicati. 2. Criteri generali di applicazione Prima di illustrare gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico e le informazioni in nota integrativa per un bilancio in forma abbreviata, è opportuno soffermarsi brevemente su due aspetti generali relativi alla redazione di tale bilancio: • il coordinamento tra la norma che statuisce il principio della rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423, cod. civ.) e le norme in tema di bilanci in forma abbreviata (art. 2435-bis, cod. civ.); • la possibilità di presentare bilanci c.d. misti, ovvero bilanci redatti in parte in forma ordinaria e in parte in forma semplificata. 2.1 Principio di rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423, cod. civ.) Le disposizioni dettate dall’art. 2435-bis, in merito alla redazione del bilancio in forma abbreviata, sono subordinate al rispetto del principio generale di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società (art. 2423, comma 2, cod. civ.), l’art. 2435-bis concede la possibilità di omettere alcune informazioni in nota integrativa per le società che possono redigere in bilancio in forma abbreviata. Tuttavia, qualora tali informazioni siano reputate necessarie ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, esse devono essere in ogni caso presentate in bilancio. Per fare un esempio concreto, nella nota integrativa dei bilanci in forma abbreviata possono essere omesse le informazioni riguardanti i ratei e i risconti (art. 2427, n. 7). Tuttavia, in presenza di importi rilevanti è più che opportuno informare i lettori di un bilancio circa la consistenza e la tipologia di tale voce. 2.2 Redazione di bilanci misti Come già osservato, la redazione del bilancio in forma abbreviata è una facoltà. Pertanto, pur ricorrendo le condizioni per redigere un bilancio in forma abbreviata, gli amministratori potrebbero ritenere necessario redigere un bilancio in forma ordinaria ovvero, in alternativa, usufruire solo parzialmente delle semplificazioni previste per il bilancio in forma abbreviata (c.d. bilanci misti). Ad esempio, l’impresa potrebbe redigere lo stato patrimoniale ed il conto economico in forma abbreviata e presentare alcune informazioni in nota integrativa che, secondo l’art. 2435-bis, potrebbero essere omesse dal bilancio o viceversa presentare gli schemi di stato patrimoniale e conto economico in forma ordinaria e redigere la nota integrativa in forma abbreviata. 3.1 Lo schema di stato patrimoniale Lo stato patrimoniale in forma abbreviata presenta le seguenti caratteristiche (art. 2435-bis, comma 2): - comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 cod. civ. con lettere maiuscole e numeri romani; - le voci A («Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti») e D («Ratei e risconti attivi») dell’attivo possono essere comprese nella voce C.II («Crediti dell’attivo circolante»): - dalle voci B.I («Immobilizzazioni immateriali») e B.II («Immobilizzazioni materiali») dell’attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; - la voce E del passivo («Ratei e risconti passivi») può essere compresa nella voce D («Debiti»); - nelle voci C.II dell’attivo («Crediti dell’attivo circolante») e D del passivo («Debiti») devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo. Alla luce delle disposizioni sopra riportate lo stato patrimoniale in forma abbreviata si presenta come segue: 3.2 Lo schema di conto economico Il conto economico prevede il raggruppamento delle seguenti voci (art. 2435-bis, comma 3): - voci A.2 e A.3 («Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, Stato patrimoniale in forma abbreviata ATTIVO PASSIVO B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria A) Patrimonio netto B.I – Immobilizzazioni immateriali (Fondo ammortamento) (Fondo svalutazioni) A.I – Capitale A.II – Riserva da soprapprezzo delle azioni A.III – Riserve di rivalutazione B.II – Immobilizzazioni materiali (Fondo ammortamento) (Fondo svalutazioni) A.IV – Riserva legale A.V – Riserve statutarie A.VI – Riserva per azioni proprie in portafoglio B.III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione dei crediti: • esigibili entro l’esercizio successivo • esigibili oltre l’esercizio successivo A.VII – Altre riserve, distintamente indicate A.VIII – Utili (perdite) portati a nuovo A.IX – Utile (perdita) dell’esercizio Totale Immobilizzazioni (B) C) Attivo circolante B) Fondi per rischi e oneri C.I – Rimanenze C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato C.II – Crediti, con separata indicazione degli importi: • esigibili entro l’esercizio successivo • esigibili oltre l’esercizio successivo D) Debiti, con separata indicazione degli importi: • esigibili entro l’esercizio successivo • esigibili oltre l’esercizio successivo C.III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni C.IV – Disponibilità liquide Totale Attivo Circolante (C) Totale Attivo Totale Patrimonio netto e Passivo Il conto economico prevede il raggruppamento delle seguenti voci (art. 2435-bis, comma 3) • voci A.2 e A.3 («Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti» e «Variazioni dei lavori in corso su ordinazione»); • voci B.9.c, B.9.d e B.9.e («Trattamento di fine rapporto», «Trattamento di quiescenza e simili» e «Altri costi»); • voci B.10.a, B.10.b e B.10.c («Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali», «Ammortamento delle immobilizzazioni materiali” e “Altre svalutazioni delle immobilizzazioni»); • voci C.16.b e C.16.c («Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni» e «Proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni»); • voci D.18.a, D.18.b e D.18.c («Rivalutazioni di partecipazioni», «Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni» e «Rivalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni»); • voci D.19.a, D.19.b e D.19.c («Svalutazioni di partecipazioni», «Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni» e «Svalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni»). Al comma 4 dell’art. 2435-bis è previsto che: • nella voce E.20 («Proventi straordinari») non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze; • nella voce E.21 («Oneri straordinari») non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative ad esercizi precedenti. Alla luce delle disposizioni sopra riportate il conto economico in forma abbreviata si presenta come segue: Conto economico in forma abbreviata A) Valore della produzione 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio B) Costi della produzione 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) per servizi 8) per godimento di beni di terzi 9) per il personale a) salari e stipendi b) oneri sociali c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili ed altri costi 10) ammortamenti e svalutazioni a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, ammortamento delle immobilizzazioni materiali e altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved