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Breve guida al DDL “La Buona Scuola” | Argomento TFA , Dispense di TFA Sostegno

Argomento per l'esame TFA sul disegno di legge DDL “La Buona Scuola”

Tipologia: Dispense

2020/2021

Caricato il 27/05/2021

albertomorano00
albertomorano00 🇮🇹

4.4

(1052)

156 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica Breve guida al DDL “La Buona Scuola” | Argomento TFA e più Dispense in PDF di TFA Sostegno solo su Docsity! 1 Breve guida al DDL “La Buona Scuola” Premessa: che cos’è un DDL? Quando parte la riforma? 1. Il percorso della legge Il Governo ha adottato un disegno di legge (DDL), cioè una "proposta" di legge che ora il Parlamento discuterà. Un DDL non entra subito in vigore (a differenza del decreto legge, che può essere adottato dal governo per le questioni più urgenti). Infatti il DDL per diventare legge deve essere: x Approvato nello stesso testo sia dalla Camera dei Deputati che dal Senato (in ciascuna assemblea – cioè sia alla Camera che al Senato – viene esaminato prima dalla “Commissione Istruzione”, e poi da tutta l'aula) x Promulgato (cioè firmato) dal Presidente della Repubblica x Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (la raccolta periodica di tutte le leggi dello Stato) Il disegno di legge può essere modificato più volte prima di essere approvato. Infatti i parlamentari possono proporre "emendamenti" (modifiche) quando viene esaminato sia nella Commissione Istruzione della Camera o del Senato, sia in Aula. Ogni volta che un’assemblea apporta una modifica la deve approvare anche l'altra assemblea, ed è per questo che a volte le camere tornano più volte su un provvedimento. Quando entrambe le Camere avranno approvato lo stesso testo, allora questo verrà inviato al Presidente della Repubblica. Il DDL dunque non ha tempi di approvazione strettamente definiti: i parlamentari hanno tutto il tempo di dibatterlo. Nel caso specifico della Buona Scuola, ci sarà una certa urgenza: prima viene approvato la legge, prima sarà possibile organizzare i cambiamenti in vista del prossimo anno scolastico. Esiste infine la possibilità (molto rara) che il presidente della Repubblica, prima di firmare la legge, chieda al Parlamento di riesaminarla se ritiene che vi siano disposizioni da rivedere. Ma se le Camere riapprovano il testo, il Presidente deve per forza promulgare la legge. 2. La legge delega Non tutte le materie che sono oggetto della riforma sono contenute nel DDL, per alcune il governo chiede al Parlamento la delega a emanare uno o più decreti legislativi. Si tratta di materie come: x La revisione delle leggi della scuola (un nuovo Testo Unico sostituirà infatti quello del 1994) x La revisione delle norme che regolano l'autonomia delle scuole x Il percorso con cui i docenti ottengo l'abilitazione e il superamento delle graduatorie per l'assunzione dei docenti x Il diritto allo studio x Gli organi collegiali e la governance della scuola x L’organizzazione della scuola dell'infanzia x La revisione di alcuni indirizzi della formazione professionale x La valutazione delle competenze degli studenti e la riforma degli Esami di Stato x La revisione delle norme sugli ambienti digitali della didattica, sul diritto all' istruzione per gli studenti BES etc. Questi provvedimenti non sono approvati dal Parlamento: le due Camere infatti delegano il governo a emanare uno o più decreti legislativi nel giro di 18 mesi dall'approvazione della legge, fissando determinati paletti che il governo deve per forza rispettare. In questo processo, Il Parlamento continuerà a controllare l'operato del Governo: infatti il Governo dovrà sottoporre per un parere i testi dei decreti legislativi alla Commissione Istruzione di Camera e Senato, prima di emanarli. 2 La “Buona Scuola”: cosa prevede il disegno di legge? 1. Autonomia Scolastica e Offerta Formativa Per arrivare alla completa realizzazione dell'autonomia scolastica, viene rafforzata la figura del Preside (dirigente scolastico) che avrà il compito di gestire in maniera più celere le risorse materiali, finanziarie, tecnologiche, umane. Naturalmente il preside si muoverà nel quadro dei principi comuni che regolano tutto il sistema nazionale di istruzione e dei principi che salvaguardano il diritto allo studio. Viene istituito l'organico (cioè il numero di insegnanti) dell'autonomia, anche detto funzionale. Servirà a soddisfare esigenze didattiche, organizzative e progettuali che le singole scuole nella loro autonomia intenderanno affrontare, e che devono essere contenute nel piano triennale dell'offerta formativa (POF). Nell'ambito della propria autonomia le scuole individuano attività, progetti e iniziative che si intendono realizzare, sia nell’orario curricolare che al di fuori di esso, per esempio di pomeriggio; all’interno dei POF sono indicati anche mezzi, strutture e docenti necessari per raggiungere gli obiettivi formativi della scuola. Il numero di insegnanti che una scuola richiede (l'organico funzionale, appunto) deve quindi garantire la realizzazione di quanto verrà previsto nel POF. In particolare, le azioni che andranno inserite nel POF dovranno tendere al raggiungimento di una lunga serie di obiettivi come: x Potenziamento delle lingue (con l’uso del CLIL), delle competenze matematiche e scientifiche, della musica e dell'arte x Potenziamento delle conoscenze digitali degli studenti, delle competenze in materia di diritto, economia e di cittadinanza attiva, ma anche potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività sportiva x Scuole aperte anche al pomeriggio x Riduzione del numero di alunni per classe x Apertura della scuola al territorio x Contrasto alla dispersione, premio del merito x Lotta alla dispersione scolastica x Integrazione degli stranieri Il Piano dell'Offerta Formativa dovrà contenere anche le indicazioni su come verranno formati i docenti, L' AUTONOMIA Le scuole italiane del XXI secolo sono assai diverse da quelle del secolo precedente. Vi sono parole oggi comuni nella vita scolastica, che vent’anni fa erano sconosciute. Qualche esempio? Dirigente scolastico, Programma annuale, Piano dell’Offerta Formativa, Organico funzionale (al POF), Fondo di Istituto…Tutte parole che sono figlie dell’autonomia scolastica. SÌ, MA DI CHE SI TRATTA? A seguito di una legge del 1997 le scuole hanno un’autonomia amministrativa, didattica, organizzativa e di ricerca. Con un regolamento nazionale sono stabiliti gli spazi entro cui definire le attività organizzative, amministrative e didattiche. In particolare ogni scuola deve creare un Piano dell'Offerta Formativa in cui precisare le azioni educative e di istruzione della scuola (qui sono inseriti progetti e attività che la scuola vuole avviare, specificando mezzi e docenti necessari). Va ricordato che l'autonomia serve ad assicurare che la scuola realizzi interventi adatti al contesto in cui si trova. COME È CAMBIATA LA SCUOLA? Le istituzioni scolastiche possono modificare il monte ore annuale delle materie per una quota pari al 20%. Tale quota consente alle scuole la compensazione tra discipline di insegnamento (meno ore ad una disciplina che vengono assegnate ad un'altra) oppure l'introduzione di una nuova materia di studio. L’autonomia organizzativa consente di dare al servizio scolastico flessibilità, diversificazione, efficienza e di realizzare l’integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, anche attraverso l’introduzione e la diffusione di tecnologie innovative e piccoli aggiustamenti al calendario scolastico. L'autonomia didattica permette alle scuole di decidere l'articolazione annuale del monte ore delle materie, la definizioni degli orari delle lezioni, l'attivazione di percorsi scolastici individuali per gli alunni e l'aggregazione delle materie in ambiti disciplinari. Infine le scuole hanno la possibilità di sviluppare progetti,proposte e anche innovazioni in rete ( cioè in gruppi di scuole che lavorano insieme). E QUINDI…? In pratica, l’autonomia scolastica è stata una “rivoluzione copernicana”: prima il centro del sistema scolastico era il Ministero dell’Istruzione, che forniva programmi e indicazioni uniformi per tutte le scuole d’Italia; con l’autonomia, invece, i singoli istituti diventano il centro del sistema. Ciascuna scuola, infatti,pur nel quadro delle disposizioni nazionali, formula il suo specifico “programma educativo”, con la collaborazione di tutti coloro che la abitano: compresi gli studenti! Infatti è il Consiglio d’Istituto ad approvare il Piano di Offerta Formativa. PERÒ… Nel corso degli anni i continui tagli all’istruzione hanno ridotto di molto i fondi a disposizione delle scuole. Dunque è risultato sempre più difficile realizzare progetti educativi originali, secondo le potenzialità offerte dall’autonomia.
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