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Breve riassucnto schematico, Schemi e mappe concettuali di Diritto Agrario

Riassunto schematico sull'impresa agricola

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2016/2017

Caricato il 13/06/2023

martaamato03
martaamato03 🇮🇹

2 documenti

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Scarica Breve riassucnto schematico e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Agrario solo su Docsity! Articolo 2136 Nella relazione al codice il 2136 viene giustificato dal fatto che le attività agricole sono visibili, si svolgono sul fondo, quindi non è necessario imporre una registrazione. (Stessa giustificazione, di fatto del 2135) Le norme relative al registro non si applicano alle imprese agricole salvo quanto previsto nel 2200. Il mutamento dell’economia agricola segnalato dalla necessità di adeguarsi alle politiche europee ci porta a concludere: o si fa una scelta interpretativa nel senso che il 2135 sia semplicemente esemplificativo (elenco di attività alla stessa stregua del 2195) o, posto che il 2135 e il 2136 permangono, occorre capire che senso ha l’articolo 2 del 228 che prevede che: “1. L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle societa' semplici esercenti attivita' agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.”. L’iscrizione è dichiarativa: determina l’opponibilità degli atti. Evoluzione Fino al 1993: sistema di pubblicità delle imprese che prevede la sola iscrizione nel registro delle imprese delle imprese • commerciali. Sappiamo che l’attribuzione della qualifica “commerciali” è impropria: ogni volta che il legislatore vi fa riferimento, fa riferimento alle imprese del 2195 (imprese soggette a registrazione, tra cui sono escluse anche imprese che agricole non sono, es.2202 piccoli imprenditori). A questi imprenditori e attività del 2195 si applicano le leggi che fanno riferimento alle imprese commerciali: da qui l’attribuzione al 2195 di una funzione qualificatrice come commerciali della attività previste nel 2195 stesso. Gli imprenditori sono obbligati a registrarsi. La registrazione cui fa riferimento il 2195 è quella del 2088 con effetti del 2193 (efficacia dichiarativa) 1993: riforma del registro delle imprese: esenzioni speciali per imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, società semplici, • imprese artigiane. Io registro è suddiviso in sezioni: 1 per imprenditori commerciali, più altre sezioni speciali dedicate ai soggetti appena nominati. Effetti dell’iscrizione per le sezioni speciali: pubblicità notizia, valenza anagrafica. Oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali. Soltanto gli imprenditori iscritti nelle sezioni speciali possono usufruire della disciplina specifica prevista proprio nelle leggi speciali. I fini sono diversi rispetto alla registrazione prevista per le imprese del 2195. passaggio intermedio: d.p.r. 1999: le varie sezioni speciali previste nel 93 sono unificate: quindi il registro è divisio in: sezione • speciale (con valenza anagrafica) e sezione imprenditori commerciali (funzione dichiarativa) Passaggio importante 2001, d.lgs.228: “. L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle societa' semplici • esercenti attivita' agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile”. Per tutti gli imprenditori iscritti nei registri speciali, oltre alle funzioni di certificazioni anagrafica, la registrazione ha effetti anche dichiarativi, come quelli del 2193. Il legislatore ha capito che le imprese agricole non sono più quelle che si esercitano sul fondo: sembra essere quindi una conseguenza dell’articolo 1 che ha modificato il 2135 (riducendo il ruolo del fondo). L’articolo 2 del 228 nel sistema sostituisce di fatto l’articolo 2136, o comunque è chiaro che lo svuota di contenuto. Ipotesi: abrogazione implicita del 2136. Oggi si può dire che l’articolo 2 individua una categoria unitaria di imprese agricole siano esse esercitate in forma individuale, sia in forma societaria, che riguarda: l’imprenditore agricolo, individuale, società semplice, ecc, tutte imprese soggette a registrazione ancorché in un registro speciale, ma i cui effetti della registrazione, oltre a quello anagrafico e a quelli voluti dalle leggi speciali, è l’effetto di cui al 2193 (efficacia dichiarativa) Piccolo imprenditore e art.2 Problema: l’articolo 2 crea una disparità di trattamento tra piccoli imprenditori. Infatti mentre il coltivatore diretto che si iscrive nell’albo speciale va incluso negli imprenditori agricoli (e rientra nell’articolo 2), per i piccoli imprenditori non agricoli continua a vivere un sistema di iscrizione nel registro delle imprese con efficacia solo di pubblicità notizia, e all’applicazione delle disposizioni speciali in materia. Rispetto al rapporto tra coltivatore diretto e piccolo imprenditore abbiamo già discusso (la figura del piccolo imprenditore anche agricolo del 2083 si è nel tempo assottigliata per dare spazio alla figura del coltivatore diretto qualificato fuori dal codice e indirizzario di norme speciali di agevolazione). Il legislatore voleva creare 2 categorie: il piccolo imprenditore qualificato sulla scorta del criterio di prevalenza indicato nel 2083 e il coltivatore diretto qualificato dalle leggi speciali sulla base del criterio del terzo (che include l’utilizzo di macchine agricole e che può ridursi anche a un’attività direttiva e non manuale). Quindi, il piccolo imprenditore riceve un trattamento diverso dal coltivatore diretto, perché la norma dell’articolo 2 capovolge il piano precedente (che poteva essere dato dall’interpretazione del 2136) e delinea una regola generale per le imprese agricole, in qualsiasi modo siano esse svolte (coltivatore diretto, società semplici, società di capitali). Come vedremo nell’ambito del fallimento saranno equiparate le figure dell’imprenditore agricolo e del piccolo imprenditore. Che fine fa il 2136? Viene svuotato di contenuto.
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