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breve storia del processo penale inglese, Dezza, Sintesi del corso di Storia Delle Codificazione Moderne

prima dell'assize of clarendon, appeal of felony, giuria, magna charta, habeas corpus, tribunali XIV, corti di prerogativa, petition of right, bill of rights, treason trial act, polizia, summary jurisdiction, riti abbreviati, processo odierno.

Tipologia: Sintesi del corso

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Scarica breve storia del processo penale inglese, Dezza e più Sintesi del corso in PDF di Storia Delle Codificazione Moderne solo su Docsity! STORIA DELLE CODIFICAZIONI LE ORIGINI MEDIEVALI L’ASSIZE DI CLARENDON Si tratta di un complesso di grandi riforme giudiziarie e processuali volute nella seconda metà del XII secolo da Enrico II. Tali riforme sono espressione di una precisa scelta politica della monarchia inglese, che intende conseguire l’effettiva supremazia sull’intero territorio del regno mediante l’affermazione della giurisdizione regia. Esse comportano una precoce modernizzazione del sistema giuridico inglese che la conquista del 1066 (battaglia di Hastings) aveva profondamente trasformato attraverso la massiccia importazione di istituti, forme di gestione del territorio e modi di amministrazione della giustizia ispirati alla tradizione feudale normanna rapporto di vassallaggio che univa direttamente il re e i suoi sudditi all’interno di un edificio sociale e politico tipicamente verticistico, che accanto ai feudatari maggiori o baroni conosceva varie figure di vassalli minori e, alla base, il resto degli uomini liberi, mentre una porzione di popolazione di poco inferiore al 10% era di condizione servile. La politica accentratrice e antibaronale di Enrico II delinea i primi fondamentali aspetti delle future strutture giurisdizionali inglesi: 1. La tendenziale statualizzazione della giustizia; 2. L’estensione della competenza delle corti regie a danno delle corti baronali e territoriali; 3. Il frequente ricorso all’istituto della giuria; 4. L’uso sistematico dei writs (si tratta di un ordine scritto che proviene formalmente dal re in quanto sommo depositario della giustizia. Mediante il writs si ingiunge a un giudice o a un pubblico ufficiale di tenere un determinato comportamento o di prendere una certa iniziativa al fine appunto di rendere giustizia al suddito che a questo scopo si sia rivolto al sovrano. Si tratta di un fondamentale meccanismo della giustizia inglese, in quanto consente di sottrarre alle corti locali e feudali e di affidare alla giurisdizione regia un ventaglio sempre più ampio di casi in materia civile e penale). L’intervento dell’Assize di Clarendon getta le prime basi del trial on indictment, destinato a costituire il modello classico del processo penale inglese. PRIMA DI CLARENDON: APPEAL OF FELONY E CLAMEUR DE HARO 1 Fino al 1166, i reati di maggiore gravità vengono di regola perseguiti mediante due istituti che affondano le proprie radici nelle tradizioni giuridiche altomedievali di matrice germanica. Appeal of felony la persona che si ritenga abbia commesso un grave reato viene formalmente e solennemente accusata dalla stessa vittima davanti alle competenti autorità giurisdizionali che possono essere territoriali, feudali o ecclesiastiche, e possono essere eccezionalmente rappresentate anche dalla curia regis. Se l’accusato non ammette spontaneamente la propria responsabilità, la vertenza viene decisa ricorrendo allo strumento consuetudinario del giudizio di Dio (ordalia). Natura: nell’Inghilterra del XII la distinzione tra processo civile e processo penale è assai meno definita di quanto si possa pensare alla luce delle moderne categorie giuridiche. Il processo è tradizionalmente concepito in modo unitario come mezzo di risoluzione di conflitti tra membri della medesima comunità. L’appeal of felony non è altro che una variante del processo altomedievale fondato sulle prove decisorie impropriamente definite irrazionali. Queste prove irrazionali sono rappresentate: a. Dall’ordalia, giudizio di Dio che si risolve o nel duello giudiziario o in uno dei tanti esperimenti cui l’imputato può essere sottoposto per dimostrare la sua innocenza b. Dalla compurgatio, giuramento decisorio mediante il quale l’accusato, accompagnato da almeno dodici parenti e vicini che giurano con lui, nega la propria responsabilità. L’appeal of felony è di regola deciso dal duello. Tale sistema non è certo privo di inconvenienti e limiti oggettivi. Esso è infatti strettamente condizionato all’accusa privata della sola vittima, che per qualsiasi motivo può decidere di non esperire l’azione giudiziaria. La vittima o i suoi famigliari non sono particolarmente invogliati ad attivarsi, in quanto: • Con l’appeal of felony la parte lesa non può ottenere nessun risarcimento, poiché in caso di condanna tutti i beni del condannato vengono sequestrati a favore del re e del signore feudale; • In caso di sconfitta nel duello giudiziario chi è ricorso all’appeal of felony può a sua volta essere severamente punito. Clameur de haro comporta l’esecuzione immediata del malvivente che, avendo commesso un grave reato, sia stato colto in flagrante o catturato nell’atto di fuggire da un gruppo di abitanti della città o 2 Secondo questo sistema, l’onere di identificare e di accusare gli autore dei gravi reati spetta alle singole comunità locali. A tal fine, le circoscrizioni territoriali in cui erano state suddivise le contee del Regno sono obbligate a costituire una giuria, e cioè un consesso di abitanti del luogo vincolati da giuramento di dire la verità e formato da 12 uomini liberi. Il compito delle giurie è quello di comparire personalmente davanti a giudici reali itineranti in occasione delle visite che questi ultimi più o meno regolarmente devono compiere, secondo itinerari prefissati, nelle diverse contee del regno loro assegnate al fine di amministrare la giustizia regia, segnatamente in ordine ai reati di maggiore rilevanza. Deve presentare ai giudici itineranti la lista degli indiziati e dei sorpresi in flagranza per gravi reati. Gli individui così accusati qualora non siano già detenuti devono essere immediatamente arrestati dallo sceriffo di contea, che ne cura la custodia, mentre la loro colpevolezza o innocenza viene decisa del giudice regio seguendo la tradizionale procedura ordalica, che segue le forme dell’ordalia dell’acqua (calare l’accusato, appeso ad una corda e legato, in uno stagno precedentemente benedetto. Se egli affonda fino a un certo punto segnato sulla corda, è giudicato innocente. Se al contrario galleggia, viene condannato in quanto l’acqua benedetta lo ha rifiutato). Il largo ricorso alla giuria è un aspetto tipico di tutta la politica di riforma dell’amministrazione della giustizia condotta da Enrico II. È stato utilizzato molto anche in materia civile, in ordine alle controversie possessorie. Due elementi che portano alla nascita della giuria Già la monarchia normanna era solita ricorrere per il disbrigo degli affari più diversi alla mobilitazione in sede locale di gruppi di commissari giurati ogniqualvolta occorressero al sovrano informazioni sulle varie situazioni territoriali. Inoltre, ciascuno ha diritto di essere giudicato da persone di pari condizione appartenenti alla sua stessa comunità e secondo le consuetudini di quest’ultima. L’Assize di Clarendon presenta alcuni germi di caratteristiche essenziali del futuro codice di procedura penale inglese moderna. Si tratta di una giustizia penale: a. Regolarmente dispensata in nome del Re da giudici che lo rappresentano; b. Caratterizzata dall’intervento di una giuria formata da abitanti del luogo. L’atto di accusa che emana da questa giuria prende il nome di indictment. 5 IL LENTO TRAMONTO DELL’APPEAL OF FELONY E DELLA CLAMEUR DE HARO Quando viene istituito l’Assize of Clarendon, le vecchie istituzioni non vengono abbandonate. Prima di arrivare al loro tramonto definitivo, continuano a convivere a lungo con i trials on indictment. Per quanto riguarda l’appeal of felony nel corso del XIII secolo i sovrani angioini intervengono su questa forma procedurale accentuandone gli aspetti pubblicistici a discapito dell’originaria natura privata dell’istituto. Creano un sistema di sanzioni a carico dell’attore che interrompa l’azione e introducono altresì il principio secondo il quale in caso di desistenza da parte dell’attore il re si può sostituire a quest’ultimo. Inoltre, estendono a qualsiasi persona la facoltà di avviare l’appeal of felony, e da ultimo consentono che l’azione possa essere direttamente avviata anche da un pubblico funzionario. Un’ulteriore importante modifica riguarda la fase decisoria dell’appeal of felony. A partire dalla fine del XII secolo il duello giudiziario cessa progressivamente di rappresentare lo strumento attraverso il quale si determina la sorte dell’accusato. In luogo del duello giudiziario, le fonti attestano con sempre maggiore frequenza il ricorso al verdetto di una giuria di giudizio. Resta il fatto che dal XIV secolo l’appeal of felony entra decisamente in crisi. Gli ultimi casi di applicazione dell’istituto sono segnalati durante la prima metà del XVII secolo. Bisogna però attendere il XIX secolo per vedere calare definitivamente il sipario su questa antichissima forma processuale (1818: caso Ashford v. Thornton Thornton, accusato di omicidio da Ashford, chiede di avvalersi come prova liberatoria del duello giudiziario. La corte, per quanto assai perplessa, non può non ammettere tale richiesta poiché formalmente l’istituto è ancora in vigore, e di conseguenza dà il suo consenso. Thornton getta allora il guanto di sfida per costringerlo a battersi. Ashford rifiuta il duello, ma proprio per questo è costretto a ritirare l’accusa e Thornton viene assolto). Il caso non passa inosservato e provoca l’immediato intervento del Parlamento, che abolisce in modo definitivo l’appeal of felony e del duello giudiziario con un apposito provvedimento, l’Appeal of Murder act del 1819. Quanto alla clameur de haro, essa nel XIII secolo viene regolata e resa meno rozza e violenta da Edoardo I con lo Statuto di Winchester del 1285. Lo Statuto prevede l’obbligo per ogni testimone di una felony di avviare lo hue and cry e per ogni suddito di contribuire all’inseguimento fino a quado il fellone non venga 6 catturato, non più però per essere immediatamente giustiziato ma per essere consegnato allo sceriffo e giudicato. Nel corso del XVIII secolo, scompare. LA NASCITA DEL GRAND JURY La giuria di centena istituita dalla Assize of Clarendon ha come compito esclusivo quello di presentare coloro che vengono accusati o sono sospettati di avere commesso un reato al magistrato regio, mentre la questione della colpevolezza viene risolta da quest’ultimo tramite il ricorso all’ordalia dell’acqua (jury of presentment). Alla fine dell’epoca medievale, tali giurie sono sostituite da un consesso più ampio, formato da un numero superiore di giurati e chiamato a rappresentare davanti ai giudici regi non più la singola centena ma l’intera contea (grand jury). Il grand jury conserva tutte le funzioni delle precedenti giurie di centena ma accentua il proprio ruolo decisorio, nel senso che esso non si limita a presentare gli accusati da sottoporre a giudizio, ma è chiamata a stabilire volta per volta e caso per caso se l’accusa sia fondata e ammissibile e se sussistono i presupposti minimi per poter processare chi sia stato accusato o sia sospettato della commissione di un reato. A tal fine il grand jury delibera a porte chiuse a maggioranza di 12 su un numero totale di giurati che alla fine si sarebbe stabilizzato in 23. I giurati sono sorteggiati dallo sceriffo di contea tra i good and lawful men di ogni centena. I membri del grand jury per decidere se rinviare o meno a giudizio l’accusato, oltre a indagare nella loro memoria storica dei fatti accaduti nella comunità, prendono inconsiderazione le informazioni ricevute oralmente ovvero in forma scritta attraverso i bills of indictment, cioè i documenti di accusa presentati dagli accusatori, dalle vittime del reato o dai giudici di pace. Se i giurati trovano veri i contenuti di un bill, annotano sul dorso dello stesso billa vera e donna luogo all’accusa, altrimenti scrivono ignoramus e pongono termine alla procedura. L’Inghilterra abolisce il grand jury nel 1933. Come organo d’accusa per i reati più gravi di competenza federale esiste ancora oggi, negli Stati uniti, ove è previsto e garantito a livello costituzionale dal V emendamento del 1789. IL CORONER 7 LA MAGNA CARTA LIBERTATUM Imposta dai baroni al sovrano, definisce e conferma in 63 capitoli le prerogative e i diritti, consuetudinariamente osservati, dei feudatari, della Chiesa, delle città e di tutti i liberi homines, nei confronti del re d’Inghilterra. Nei decenni e nei secoli seguenti la Magna Carta fu confermata, con modifiche più o meno significative, per ben 37 volte fino all’epoca di Enrico VI, a indicare l’intenzione dei sovrani inglesi di governare secondo la legge. Tra queste ratifiche, molto importante risulta la Carta confirmationis posta in essere nel 1297 da Edoardo I. in quell’occasione la Magna Carta venne integrata con lo Statutum de tallagio non concedendo, che impegnava il re a non imporre tributi senza l’assenso del clero, dei feudatari, delle città e di tutti gli uomini liberi. Nel corso del XVII secolo il Parlamento inglese si riferirà costantemente alla Magna Carta per difendere le libertà e i diritti dei cittadini contro le mire assolutiste dei sovrani della dinastia Stuart. I principi che interessano la materia del processo penale e le garanzie a esso collegate sono finalizzati a limitare i poteri sovrani in quello che oggi si suole definire uso politico della giustizia. Questi principi sono riassumibili nel modo seguente: 1. A nessun uomo libero potranno essere inflitte pene pecuniarie nelle regie giurisdizioni se non in proporzione alla gravità dei reati, ma non così pesanti da privarlo dei mezzi di sussistenza, e soltanto in presenza di dichiarazione giurata di uomini probi del vicinato e, per i nobili, ad opera di loro pari; 2. Il writ of inquisition of life or limb (cioè il writ che ordina agli ufficiali regi di procedere nei casi di omicidio o di gravi lesioni) sarà sempre concesso gratuitamente; 3. Nessun ufficiale regio potrà esercitare alcuna coercizione in modo arbitrario, ma potrà agire solo in presenza di testimoni credibili che attestino la fondatezza della sua iniziativa; 4. Nessun uomo libero potrà essere arrestato, o imprigionato, o spogliato dei suoi diritti o dei suoi beni, o posto fuori legge, o esiliato o comunque molestato, ne sarà perseguito se non su legale giudizio dei suoi pari e secondo la legge del paese; 5. A nessuno saranno venduti, negati o dilazionati il godimento di un diritto o l’ottenimento della giustizia. In materia di diritto e di procedura penale le regole della Magna Carta esprimono alcune linee tendenziali chiaramente riconoscibili in ordine alla definizione dei caratteri della giustizia penale regia. Tra questi caratteri segnaliamo: 10 • Il diritto alla protezione delle leggi e delle consuetudini del Regno attraverso la giurisdizione regia; • Il diritto a ottenere con celerità e gratuitamente giustizia dalle corti regie; • La protezione contro le decisioni arbitrarie dei magistrati e dei funzionari pubblici; • Il diritto a essere giudicati con il concorso dei propri pari o dei propri vicini; • La subordinazione alla legge e al giudizio dei pari dei provvedimenti sui beni e sulla libertà personale dei liberi homines; • La proporzionalità tra pena e reato, quantomeno in tema di pene pecuniarie. LE CONTROVERSIE ORIGINI DELL’HABEAS CORPUS, THE GREAT WRITOF LIBERTY L’esistenza di provvedimenti regi destinati a tutelare la libertà personale è saltuariamente attestata già in epoca anteriore alla Magna Carta. Il writ of habeas corpus, destinato a rendere obsoleti tutti questi rimedi, inizia proprio nel corso del XIII secolo il suo lento sviluppo, caratterizzato dall’evoluzione giurisprudenziale e consuetudinaria di una serie di istituti processuali originariamente intesi a scopi del tutto differenti dalla tutela della libertà personale. Al termine di questa prima fase della sua evoluzione, il writ di habeas corpus si manifesta in due forme. La più risalente è quella dell’habeas corpus ad respondendum, che ha lo scopo di ottenere la presenza di una persona alla celebrazione di un determinato processo. Di poco successiva e di grande rilevanza è la seconda forma, l’habeas corpus cum causa ad faciendum et recipendum. Essa impone di trasportare la persona di un detenuto di fronte alla corte che ha emesso il writ unitamente alla documentazione relativa alle cause dell’arresto e della detenzione al fine di fare o ricevere tutto ciò che la corte stessa gli possa ordinare. Questo habeas corpus cum causa fu largamente sfruttato nel XV e XVI secolo da un lato per affermare l’autorità delle corti regie a danno delle corti locali, feudali ed ecclesiastiche, dall’altro nella lotta che opponeva le corti centrali di common law a quella di equity. Fino al XVI secolo l’habeas corpus risulta essere prevalentemente un mezzo di salvaguardia o di affermazione della giurisdizione delle corti regie e dell’autorità sovrana. La prima corte, invece, a utilizzare il writ come strumento di tutela della libertà personale 11 sembra sia stata proprio una delle corti centrali di Westminster, il King’s Bench, al fine di proteggere i sudditi contro le detenzioni arbitrarie ordinate dagli ufficiali regi o addirittura dal Consiglio privato del re. Un punto di svolta a tale riguardo sembra sia rappresentato da un processo del 1540, il Serjeant Browne’s Case, nel corso del quale il King’s Bench riconobbe che il re aveva bensì il potere di imprigionare i sudditi, ma che le cause dell’imprigionamento potevano essere sindacate dalla corte in quanto la Magna Carta proteggeva i sudditi contro le detenzioni illegali. E tale sindacato poteva essere realizzato sfruttando le potenzialità dell’habeas corpus. Per tutto il resto del Cinquecento e per i primi anni del Seicento la contrapposizione tra la giurisprudenza delle corti da un lato, che ormai tendeva a estendere l’utilizzo delle procedure di habeas corpus a ogni tipo di detenzione senza giusta causa indipendentemente dall’autorità che l’avesse ordinata, e gli ufficiali e le istituzioni dell’assolutismo regio dall’altra, che persistevano invece nel ritenere insindacabili le detenzioni attuate in nome del re, prosegue con alti e bassi senza giungere a una soluzione definitiva. Nella sua forma compiuta di istituto di garanzia della libertà personale il writ of habeas corpus si fissa solo nel XVII secolo, quando il writ assume la definitiva denominazione di habeas corpus ad subiiciendum. Da questo momento l’habeas corpus si risolve in buona sostanza in un ordine formalmente regio emesso da una corte su richiesta di un individuo che sia stato privato della libertà personale in quanto accusato della commissione di un reato. Destinatario del writ è l’organo o l’autorità che abbia disposto l’incarcerazione o comunque abbia in custodia il prigioniero. L’ordine impone di trasportare fisicamente la persona del detenuto innanzi alla corte che ha emesso il provvedimento affinché quest’ultima possa verificare se l’incarcerazione sia avvenuta seguendo le dovute procedure e nel rispetto della legge. Il writ of habeas corpus ad subiiciendum costituisce un validissimo strumento di protezione contro le incarcerazioni illegali o arbitrarie. IL BAIL La nascita dell’istituto è legata alle riforme introdotte dalla Assize di Clarendon e al fatto che, da quel momento in poi, è compito dello sceriffo di contea curare l’arresto e la detenzione dei soggetti sospettati o accusati di un reato che il jury of presentment dovrà portare per il giudizio definitivo di fronte ai giudici regi itineranti. 12 La moderna concezione dell’istituto, secondo la quale la giuria come organo neutrale, silenzioso e passivo deve fondare il proprio verdetto esclusivamente sulle prove presentate e discusse in udienza, si forma molto lentamente, e in Inghilterra si consolida in modo definitivo soltanto nel pieno del XIX secolo. L’esito di questa complessa evoluzione può essere simboleggiato da una vicenda svoltasi nel 1856, quando si autorizzò formalmente il rinvio ad altra corte di una causa che appariva di particolare impatto sull’opinione pubblica affinché potesse essere esaminata lontano dal luogo del commesso reato, al fine di evitare che la questione di fatto fosse decisa da una giuria condizionata proprio dalle voci e dalle dicerie raccolte in loco. La giuria assume il suo moderno carattere di organo neutrale non solo rispetto alle parti ma anche rispetto al giudice (giudice prima condizionava pesantemente il procedimento di accertamento dei fatti da parte della giuria. Con la moderna configurazione della giuria viene segnata la netta divisione di compiti e competenze tra giudice e giuria). IL RUOLO POLITICO DELLA GIURIA, THE PALLADIUM OF ENGLISH LIBERTY Un secondo non meno importante processo evolutivo riguarda il ruolo della giuria come contrappeso alla discrezionalità del potere politico e come salvaguardia delle libertà e dei diritti individuali e pubblici. Al momento della sua nascita e durante la prima fase della sua evoluzione la giuria è ben lontana dal rappresentare una tutela contro i poteri autoritari del sovrano. Al contrario, essa costituisce una evidente manifestazione di tali poteri. In epoca normanna la giuria è uno strumento con il quale i sovrani inglesi si procurano informazioni che spesso i loro sudditi non intendono dare. L’Assize di Clarendon del 1166 non ha fatto altro che adattare alle esigenze della repressione penale questa autoritaria consuetudine della monarchia normanna: un gruppo di abitanti della centena o della contea viene convocato ed è tenuto a informare il rappresentante del re delle infrazioni che hanno commesso i vicini. Nasce in tal modo il grand jury. Ma non molto diversi sono stati poco dopo i meccanismi che hanno portato alla nascita del petty jury. In entrambi i casi siamo di fronte a una emanazione del potere regio. L’istituto della giuria acquista la reputazione di difensore delle libertà individuali e pubbliche molto più tardi, e soprattutto nel corso dei secoli XVII e XVIII. Ciò avviene in ragione della progressiva tendenza delle giurie a non riconoscere la colpevolezza di coloro 15 che il re o i suoi ministri hanno perseguito in modo oppressivo e per ragioni prevalentemente politiche. Nel celebre caso Bushel del 1670, nonostante le fortissime pressioni del giudice che presiede la corte una giuria rifiuta di condannare due quaccheri, William Mead e William Penn, accusati di adunanza illecita per avere predicato la loro religione in violazione del Conventicle act del 1664, che vietava le assemblee religiose di più di cinque persone non tenute sotto gli auspici della Chiesa d’Inghilterra. Il successivo tentativo del medesimo giudice di perseguire e punire i giurati per disobbedienza, e di obbligarli altresì a riformulare un verdetto di condanna, viene severamente stroncato. Grazie a un writ di habeas corpus Bushel viene liberato e la Court of common Pleas stabilisce una volta per tutte il principio secondo il quale una giuria non può essere costretta a fornire un particolare verdetto. Nasce così la reputazione del jury quale difensore dei valori di libertà e di giustizia e quale giudice di piena affidabilità. L’ottima reputazione guadagnatasi dall’istituto viene rafforzata da una seconda contingenza storica, individuabile nella propensione manifestata in numerose occasioni dalle giurie inglesi del XVIII secolo ad attenuare la severità del vigente diritto penale sostanziale. I NUOVI PROTAGONISTI DELLA SCENA GIUDIZIARIA ALLA FINE DEL MEDIOEVO Tutta l’organizzazione delle corti penali inglese subisce una evoluzione che darà vita a una struttura di amministrazione della giustizia penale. Alla fine del Medioevo le corti locali territoriali e feudali, incapaci di reggere la concorrenza delle giurisdizioni regie, scompaiono o vedono drasticamente ridotta le proprie competenze. Nel corso del XIV secolo anche l’istituto del giudice regio itinerante, quantomeno nelle forme regolate nel XII secolo dalle Assizes di Clarendon e di Northampton, entra in crisi e, anche se non viene mai ufficialmente abolito, si avvia a una progressiva decadenza. Contemporaneamente, un nuovo importante attore conquista un ruolo di primo piano nel teatro penalistico inglese: il justice of the peace o giudice di pace. Il suo avvento si accompagna alla comparsa di due nuovi tribunali, le Quarter-sessions, che oltre ai residui compiti spettanti alle corti locali assumono importanti funzioni penali, e le Assizes, che gradatamente assorbono le competenze prima spettanti alle corti itineranti dei justices in eyre. I JUSTICES OF THE PEACE E LE QUARTER-SESSIONS 16 In origine, e precisamente dalla fine del XII secolo e nel corso del XIII, i giudici di pace sono fedeli cavalieri del re ai quali il sovrano è solito affidare la responsabilità di mantenere la pace nella contea in cui vivono. Essi hanno compiti di supporto allo sceriffo, e sostanzialmente svolgono mansioni che oggi si direbbero di polizia. Il ricorso ai giudici di pace, dopo essere stato per lungo tempo attuato in modo informale e senza regole precise, viene accuratamente disciplinato nel XIV secolo durante il lungo regno di Edoardo III da una serie di provvedimenti normativi di cui uno, il Justices of the Peace Act del 1361, è ancora parzialmente in vigore. Grazie a questi interventi normativi, il giudice di pace diviene figura polivalente. Appartenente di regola alla gentry, egli è di nomina regia e assume compiti amministrativi. Nel contempo, essi acquistano anche importanti funzioni giurisdizionali e divengono i giudici di una parte rilevante della cause penali discusse nell’ambito della contea. Uno statute del 1362 di Edoardo III, il Quarter Session Act, stabilisce che i giudici di pace di ciascuna contea si debbano riunire quattro volte all’anno per costituire un tribunale che, per il fatto appunto di tenere sessioni trimestrali e dunque ogni quarto di anno, viene denominato Quarter session of justices of the peace o semplicemente Quarter-session. In occasione di queste riunioni i giudici di pace presiedono, alla presenza di una giuria, i trials on indictment per i reati meno rilevanti, per i quali non è il caso di attendere la venuta dei giudici regi. Successivamente, la competenza delle Quarter-sessions va aumentando e nel corso del XV secolo essa si estende formalmente anche a tutte le felonies. L’EMERSIONE DELLA PUBLIC PROSECUTION E I MERIAN STATUTES Sappiamo che verso il XV secolo il petty jury da organo già informato dei fatti si evolve in organo sempre più passivo che non conosce il caso. Si pone allora il problema di chi debba informare la giuria. Dapprima si inizia a consentire all’accusatore/parte lesa e poi ai testimoni di raccontare in udienza quello che sanno. Per colmare in parte le lacune del sistema, una delle risposte elaborate prima dalla prassi giudiziale e poi a livello di riforme normative consiste nell’attribuire una serie sempre più ampia di compiti istruttori proprio ai giudici di pace. La conseguenza di tutto ciò è la progressiva emersione della figura del giudice di pace come public prosecutor. In particolare, nella fase pretrial i giudici di pace 17 categorie di malfattori o alle tipologie di reato volta per volta specificate nella commission, e cioè nel mandato regio. La seconda espressione fa riferimento al fatto che in questo caso la commission regia ordina di giudicare tutti i detenuti di una determinata prigione che in questo modo viene svuotata, visto che all’epoca esistevano solo pene pecuniarie o corporali e che coloro che erano detenuti erano tutti in attesa di giudizio. Gli accusati sono giudicati dai magistrati d’oyer et terminer, di gaol delivery e delle altre commissions secondo la procedura del trial on indictment, ricalcata su quella seguita dai justices in eyre e caratterizzata dal presentment da parte del grand jury locale e dal verdict del petty jury. Col tempo, e in particolare in seguito a una serie di statutes, le corti temporanee create con il metodo delle commissions of the peace regie vengono trasformate in corti periodiche stabili e finiscono per saldarsi dando vita a un unico diffuso sistema di amministrazione della giustizia penale regia in sede locale, ben presto conosciuto con il nome di sistema delle Assizes. Come le antiche corti dei justices in eyre, di cui prendono il posto, anche le Assizes vengono organizzate secondo il principio del circuit, ma con una periodicità molto più ravvicinata. Esse infatti tengono sessione due volte all’anno. Nel 1293 tutte le corti di commission of the peace vengono organizzate in quattro circuits, che diventano sei nel 1328. Nel 1340 si stabilisce infine che i giudici regi assegnati ai circuits delle Assizes debbano provenire delle corti centrali di Westminster o debbano essere dei serjeants at law, e cioè degli avvocati di particolare autorevolezza. LA GIURISDIZIONE PENALE DELLE CORTI CENTRALI Le strutture e gli organi di giustizia penale di common law operano di regola a livello locale e in base al principio del trasferimento sul territorio della giustizia regia. Decisivo è stato il ruolo giocato nella formazione delle regole e degli istituti della common law dell’attività giurisdizionale delle corti centrali inglesi, e segnatamente delle tre corti di Westminster (Court of common pleas, Court of King’s Bench, Court of Exchequer), dalla Court of Chancery e dalla House of Lords. HOUSE OF LORDS È stata organo giudicante ordinario di prima e unica istanza in tre ambiti specifici e peculiari. 20 Il primo è costituito dai reati commessi dai pari del regno, e cioè dai baroni che siedono nella stessa house of lords. Si tratta di una giurisdizione privilegiata, definita privilege of peerage, che nasce alla fine del XIII secolo grazie a una interpretazione piuttosto ristretta della Magna Carta. L’anacronistico privilegio è stato abolito solo nel 1948 dal Criminal Justice Act. Il secondo ambito nel quale la House of Lords ha svolto il ruolo di corte penale ordinaria ed esclusiva è quello dell’impeachment, e cioè dei procedimenti nei confronti di esponenti dell’amministrazione dello Stato e del governo. Anche questa competenza si delinea nel corso del XIV secolo. Dapprima la House of Lord è organo sia di accusa che di giudizio, ma dal 1376 il potere di incriminazione passa alla camera bassa del regno, la camera dei comuni. Da quel momento, la House of commons si comporta dunque come una sorta di grand jury, mentre la house of lords assume le vesti di organo giudicante regio. In taluni momenti della storia inglese le procedure di impeachment, create in origine come mezzo di controllo del parlamento sull’attività dei ministri e dei funzionari dello stato, si sono in realtà trasformate in strumenti di lotta politica. Ciò è accaduto in particolare nel corso del XVII secolo, durante l’aspro scontro costituzionale che oppone lo stesso Parlamento all’assolutismo regio della dinastia Stuart. In quel contesto l’impeachment colpisce in più occasioni anche personaggi di grande rilevanza pubblica. La house of lords si è infine occupata, come organo giudicante in prima e ultima istanza, anche di un terzo ambito penale. Si tratta dei casi di reati comuni che vedevano implicati personaggi di alto rango o di notevole peso politico e per i quali la stessa corona decideva in via eccezionale di procedere assumendo direttamente il ruolo dell’accusa. LA COURT OF KING’S BENCH Per quanto riguarda la court of King’s Bench è stata da un punto di vista formale il tribunale penale più importante del Regno. Il King’s Bench era dotato di competenza penale ordinaria di primo e unico grado, e operava ricorrendo di regola all’intervento della giuria. Due sono stati i canali in grado di attivare la giurisdizione penale del King’s Bench: 1. Azione penale eventualmente intrapresa da alti funzionari dello stato in ordine ai reati di particolare gravità e di ancora più rilevante impatto sociale. 2. Emissione da parte dello stesso King’s Bench di un writ of certiorari, attraverso il quale poteva avocare a sé la 21 cognizione di una causa penale già giudicata o in corso di giudizio presso una Assize o una Quarter-session. Con questo writ una corte superiore ordina a sua discrezione che le siano trasmessi da una corte inferiore gli atti di una certa procedura per informarsi della stessa, per verificare se i primi giudici abbiano agito sulla base delle loro competenze e senza errori di diritto, e per deliberare a sua volta. La giurisdizione penale della Court of King’s Bench in linea teoria era superiore a ogni altra, eccetto a quella relativa ai casi riservati della House of Lords. IL TRIAL ON INDICTMENT NEL XVI SECOLO Apertasi la sessione dell’Assize court o della Quarter session, il grand jury di contea riceve e discute le accuse da parte dei private prosecutors o dei giudici di pace che hanno istruito le cause. Se trova l’accusa fondata, la formalizza nell’atto di accusa pubblico che trasmette alla corte di giudizio per lo svolgimento del trial by jury. Nei casi di misdemeanour discussi nelle Quarter sessions, si seguono schemi sostanzialmente analoghi a quelli delle felonies, con la differenza che gli accusati possono ricorrere al patrocinio di un legale. All’inizio dell’udienza, gli accusati sono condotti alla sbarra incatenati. Il cancelliere legge l’elenco delle accuse prodotte contro ciascuno di essi dal grand jury. Ogni accusato, liberato dalle catene, è poi chiamato in giudizio singolarmente e deve dichiararsi colpevole o non colpevole. Se si dichiarava colpevole, la Corte passa immediatamente a pronunciare la sentenza di condanna senza convocare la giuria. Se invece si dichiara non colpevole gli si chiede di dire come vuole essere processato. Se l’accusato rifiuta di sottomettersi al trail by jury, può andare incontro a conseguenze molto spiacevoli. Il testé citato Primo Statuto di Westminster aveva prescritto che in tale caso egli dovesse essere rinchiuso in una prison forte et dure. Se l’accusato si dichiara non colpevole accettando la giuria, si convocano i 12 giurati, già estratti a sorte da un elenco formato da 48 a 72 nomi, scelti dallo sceriffo tra i freeholders della contea in occasione di ogni sessione delle Assizes. Ai 12 componenti del petty jury viene definito il giuramento. A questo punto, il banditore della corte chiede a chiunque voglia farlo di presentare le prove a carico, pronunciando a voce alta. A questo punto si fanno effettivamente, se vi sono, l’accusatore, i testimoni a carico e talora lo stesso giudice di pace che ha istruito la causa, i quali, dopo un rapido controllo da parte del presidente della corte e dopo aver giurato di 22 come a un tribunale particolarmente adatto a essere impiegato nella repressione della dissidenza politica e religiosa. In particolare, la Camera Stellata viene ora utilizzata per perseguire per sedizione coloro che si oppongono al potere regio o semplicemente osano criticare il sovrano e la sua politica civile e religiosa. In questi casi, l’Attorney General, che era il procuratore del re per i reati relativi alla sicurezza dello stato, può avviare presso la Camera Stellata l’azione penale condotta secondo la citata procedura di information. Tale procedura consente di aggirare il grand jury di accusa e di attribuire la causa direttamente alla Camera Stellata che, essendo composta per la maggior parte da ministri del re, è naturalmente piuttosto incline a condannare. La Camera Stellata si dimostra particolarmente dura e tristemente inventiva nella determinazione delle pene. Particolarmente noto è un caso esemplare verificatosi nel 1632, quando un giurista e polemista appartenente all’ala radicale del protestantesimo, William Prynne, viene condannato dalla Camera Stellata a 5.000 sterline di ammenda, alla berlina, al carcere e a subire il taglio delle orecchie per avere pubblicato un corrosivo libello sul teatro, che il re aveva interpretato come un attacco contro l’intera famiglia reale, che ne era appassionata. Nel 1637 Prynne viene nuovamente processato per aver attaccato a mezzo stampa il potente arcivescovo di Canterbury. È di nuovo condannato alla gogna, gli viene tagliato ciò che gli rimane delle orecchie, e gli viene marchiata con il ferro rovente sulla guancia la sigla S.L. (diffamatore sedizioso). Oltre al ruolo oppressivo svolto dalla Corte della Camera Stellata, è oggetto di indignate proteste anche il fatto che l’accusato è obbligato a rispondere alle domande sotto giuramento. Questa procedura è utilizzata anche da un’altra Corte: Court of High Commission. Court of High Commission istituita dalla regina Elisabetta I nel 1580 per reprimere penalmente la non conformità religiosa. La Camera Stellata e la Court of High Commission vengono infine abolite nel 1641, lasciando nello spirito giuridico dei common lawyers un senso di profonda ostilità verso l’idea di giustizia penale amministrata con procedure di carattere inquisitorio. Ciò nonostante, l’Attorney General ha conservato a lungo il potere di dare inizio e condurre un’azione penale innanzi alla Court of King’s Bench ricorrendo alle procedure di information. Nel 1967 l’information è stata definitivamente abolita. LA BREVE APPARIZIONE DELLA TORTURA 25 I sovrani inglesi di età rinascimentale autorizzano eccezionalmente la tortura di un indiziato, prevalentemente nelle procedure che hanno come oggetto una treason, e cioè uno dei reati di Stato e di lesa maestà che erano stati scrupolosamente definiti fin dal 1351 da uno statute di Edoardo III, il Treason Act, e che costituiscono una categoria a parte nel più ampio ambito delle felonies. Il ricorso alla tortura era rimasto confinato a pochissimi episodi fino all’inizio del Cinquecento, ma da quel momento inizia a manifestarsi con maggiore frequenza. È opportuno precisare che i casi accertati di ricorso alla tortura discendono tutti da mandati sovrani emessi dal Privy Council, e cioè dalla sezione più ristretta e riservata del Consiglio reale. I sovrani delle dinastie Tudor e Stuart allestiscono nella Torre di Londra e nel carcere di Bridewell apposite sale di tortura. Il maggior numero di casi si colloca negli anni Ottanta e Novanta del Cinquecento, durante il regno di Elisabetta I, ed è ricollegabile alla dura repressione condotta nei confronti dei cattolici inglesi, accusati di cospirare ai danni della Corona. Alla tortura si fa ricorso in alcune contingenze particolarmente eclatanti. Assai nota è la vicenda della repressione seguita al fallimento del complotto filocattolico organizzato nel 1605 da Guy Fawkes, che tenta di fare saltare in aria il re Giacomo I Stuart e l’intero Parlamento (congiura delle polveri). Fawkes viene torturato e giustiziato, e ancora oggi viene bruciato in effigie. La tortura rimane circoscritta a rari casi di particolare gravità, segnatamente di matrice politica, si pratica del tutto ufficiosamente e in gran segreto. Essa non viene mai istituzionalizzata in Inghilterra e, poiché ufficialmente non esiste, non si è mai sentita la necessità di abolirla in modo ufficiale. Dall’inizio del Seicento il ricorso alla tortura diviene sempre più raro perché la dissidenza cattolica cessa di essere vista come un pericolo incombente mentre la giustizia penale ordinaria risulta più efficiente dopo le riforme cinquecentesche. LA SVOLTA COSTITUZIONALE SEICENTESCA La politica accentratrice degli Stuart rende ancora più netta la contrapposizione tra Corona e Parlamento che si protrae per decenni e si esaurirà definitivamente solo alla fine del secolo con la piena vittoria del Parlamento. Durante questo contrastato periodo e in collegamento con le varie fasi di questa acuta crisi, vengono prodotti una serie di testi politico-legislativi la cui eccezionale rilevanza per la nascita del moderno costituzionalismo è concordemente riconosciuta. I più importanti tra questi documenti 26 sono la Petition of Rights del 1628, l’Habeas Corpus del 1679 e il Bill of Rights del 1689. Ciascuno di questi documenti contiene, accanto e nell’ambito di una serie di principi fondanti di natura costituzionale, precisi riferimenti a regole e strumenti di garanzia dei diritti individuali in materia di giustizia penale. LA PETITION OF RIGHTS Redatto nel 1628. Con la Petition, il Parlamento chiede al re Carlo I Stuart il riconoscimento di una serie di diritti e prerogative spettanti tanto allo stesso organo parlamentare quanto ai singoli cittadini. Il documento si articola su quattro punti, due dei quali appaiono di particolare rilevanza: 1. Obbligo di ottenere l’approvazione del Parlamento per l’imposizione di qualsiasi nuovo carico fiscale. 2. Divieto di eseguire arresti privi di motivazione che non rispettino le dovute procedure di legge e le regole dell’habeas corpus. Allegando una lunga e puntigliosa elencazione degli abusi commessi dagli ufficiali e giudici regi a danno dei diritti e della libertà personale dei sudditi, la Petition sottopone all’attenzione del sovrano 3 principi giudicati basilari: 1. Quando si tratti di diritti essenziali della persona si debba sempre agire secondo le dovute procedure legali 2. Nessuno può essere arrestato o detenuto senza una giusta causa dimostrata 3. Un ordine speciale di detenzione emesso dal re non è causa di per sé sufficiente per negare la scarcerazione quando venga emesso un writ di habeas corpus ad subiiciendum et recipiendum, e che le detenzioni e i processi si devono basare su precise imputazioni. Ancora una volta attraverso la reazione a un evento contingente, e cioè la pratica degli immotivati ordini regi di detenzione, entrano a far parte del bagaglio costituzionale della common law almeno due fondamentali elementi costitutivi delle regole processuali penali: • Concetto di giusto processo, espresso da una formula destinata a divenire celebre, due process of law. Si tratta di una formula resa oggi ormai intraducibile dalla molteplicità e complessità dei suoi significati, dovuti al fatto che essa ha fatto da catalizzatore delle principali regole di garanzia e di tutela dei diritti via via fissate a livello procedurale nell’ambito della common law anche al di fuori dell’Inghilterra. 27 definitiva, ovvero di chi sia stato arrestato e venga processato per un reato grave, e cioè per treason o per felony. • Nei casi di treason o di felony l’accusato ha diritto a un processo celere; egli ha diritto, su sua richiesta, di essere immediatamente e pubblicamente giudicato, e se non viene ufficialmente citato per la prima sessione ha il diritto di ottenere la libertà su cauzione. • Coloro che vengono scarcerati in virtù di una procedura di habeas corpus non possono più essere arrestati e processati per il medesimo reato in applicazione del principio ne bis in idem. • Nessun suddito può essere inviato in stato di detenzione in Scozia, Irlanda o in qualunque altro luogo d’oltremare sottratto alla competenza delle corti residenti in Inghilterra allo scopo di eludere l’esperibilità del rimedio. IL BILL OF RIGHTS Nel 1685, al momento della sua morte, Carlo II era riuscito a riportare l’assolutismo regio a livelli assai vicini a quelli toccati prima del 1640. L’ascesa al trono del fratello Giacomo II, apertamente filocattolico e politicamente assai maldestro, provoca un rapidissimo deterioramento del potere regio. Nel febbraio del 1688 il Parlamento delibera di assegnare la corona inglese allo Staathouder d’Olanda Guglielmo d’Orange e alla consorte Maria Stuart, figlia di Giacomo II. Guglielmo e Maria sbarcano in Inghilterra il 5 novembre seguente con un esercito che si unisce alle forze organizzate dal Parlamento. La notte di Natale del 1688 la lotta tra la dinastia Stuart e il Parlamento si conclude con la definitiva vittoria di quest’ultimo. Giacomo II getta nel Tamigi il sigillo reale, fugge da Londra e si rifugia in Francia. Dopo pochi mesi, i nuovi sovrani accettano e sottoscrivono, a compimento della Glorious Revolution, una Declaration of Rights, loro sottoposta dal Parlamento il 13 febbraio 1689. Il 16 dicembre seguente il documento viene definitivamente sanzionato come Atto ufficiale del Parlamento e da allora è conosciuto sotto la denominazione di Bill of Rights. A complemento del Bill of Rights nel 1700 sarà promulgato l’Act of Settlement, che definirà ulteriormente i poteri della Corona e le regole di successione al trono. Il Bill of Right costituisce uno dei testi fondanti della storia costituzionale inglese in quanto, affermando la supremazia del Parlamento in ambito legislativo e delimitando i poteri del sovrano, segna l’avvento della monarchia parlamentare. 30 In particolare, il Bill of Rights afferma la sussistenza in capo ai cittadini di una serie di immutabili diritti civili e politici garantiti dall’istituzione parlamentare. Tali diritti includono: ▲ La libertà da ogni interferenza regia nell’attività legislativa ▲ La libertà da ogni interferenza regia nell’amministrazione della giustizia (il re non può creare propri tribunali né amministrare egli stesso la giustizia) ▲ La libertà da imposizioni fiscali non approvate dal Parlamento ▲ La libertà di indirizzare petizioni al re ▲ Divieto di mantenere un esercito stanziale in tempo di pace senza l’approvazione del Parlamento ▲ Il diritto di portare armi per la difesa personale nei limiti imposti dalla legge ▲ Diritto di eleggere i membri del Parlamento senza interferenze sovrane ▲ Il diritto di prendere la parola liberamente in Parlamento. Per quanto riguarda l’amministrazione della giustizia penale, il Bill of Rights contribuisce a perfezionare l’impianto garantista delineato dall’Habeas Corpus Act del 1679, colmando vuoti normativi. Due sono i principi basilari che vengono fissati: 1. Sia concessa a tutti i detenuti non condannati con sentenza definitiva la possibilità di godere del diritto a essere posti in libertà dietro cauzione; 2. Sia assicurato il principio della ragionevolezza della pena, in particolare attraverso il rispetto della proporzionalità delle pene pecuniarie e l’eliminazione delle pene ingiuste e crudeli. Il Bill of Rights affronta infine alter due concreti problemi connessi al processo penale. Il primo riguarda la composizione delle giurie penali, che sotto gli Stuart molto spesso era stata condizionata dalla Corona, specialmente nei processi per reati di alto tradimento. Il secondo problema riguarda l’abuso invalso nelle corti di chiedere e promettere il pagamento di pene pecuniarie prima della celebrazione del processo e prima della condanna. Il Bill dichiara tali pratiche illegali e nulle. LA FORMA CLASSICA DEL TRIAL ON INDICTMENT NEL XVIII SECOLO Alle garanzie testé enumerate si deve aggiungere un ulteriore diritto affermatosi in capo all’imputato nel corso del XVII secolo. Ci riferiamo al right to confrontation, e cioè al diritto a confrontarsi con l’accusatore e i testimoni a carico. Le origini di tale diritto sono individuate nel Main Plot trial, un famoso processo politico per alto tradimento celebratosi innanzi alla Camera Stellata nel 1603 31 all’inizio del regno di Giacomo I Stuart. L’accusa, rivolta a uno dei personaggi più in vista dell’epoca, Sir Walter Raleigh, era basata sulle dichiarazioni di un presunto complice dell’imputato, Lord Cobham. Malgrado le sue reiterate richieste, a Raleigh non fu mai consentito di essere messo a confronto con Lord Cobham, e il processo si concluse con una condanna a morte eseguita, dopo una serie di complesse vicende, a quindici anni di distanza, nel 1618. Solo in un secondo tempo si venne a conoscenza del fatto che le dichiarazioni di Lord Cobham, decisive per la condanna, erano state estorte con la tortura e successivamente ritrattate. In seguito al clamore suscitato dalla vicenda e all’indignazione popolare, da quel momento il riconoscimento del right to confrontation si consolidò progressivamente in via giurisprudenziale nella prassi delle corti penali inglesi. All’inizio del Settecento, la fasi di avvio del trial on indictment continua a essere basata sul principio accusatorio e dunque sull’istituto della private prosecution, fondato sul presupposto che l’arresto e l’accusa dei delinquenti comuni costituiscano un preciso dovere di ogni cittadino. Solo per i casi che riguardano direttamente la sicurezza dello Stato può intervenire l’Attorney General nel suo ruolo di procuratore del re specialmente competente per perseguire i reati di tale natura innanzi alla Court of King’s Bench. Per tutti gli altri reati comuni, l’iniziativa resta formalmente affidata al cittadino e segnatamente alla parte lesa. Non esiste ancora una istituzione che assomigli agli attuali organi di polizia e neppure un procuratore pubblico e professionale. L’azione penale inizia quando un cittadino presenta un’accusa o una denuncia a un giudice di pace. Tale cittadino può essere sia la vittima del reato, sia la persona che ha colto il malvivente in flagranza. Ma può anche trattarsi di una persona qualsiasi, specialmente se motivata dalla speranza di una ricompensa. Una delle ulteriori risposte elaborate dalla giustizia penale inglese agli inconvenienti causati dalle lacune della private prosecution consiste nello sviluppo di una legislazione volta a favorire l’avvio dell’azione penale specie nei numerosi casi in cui non vi è una vittima diretta. Dal Cinquecento per i misdemeanours e dal 1692 per le felonies una nutritissima serie di specifici statutes crea, specie per le infrazioni contro la proprietà o di natura economica, un apposito sistema di promozione delle accuse detto delle “Qui tam” actions. Si allude a chi, allettato da una prospettiva di guadagno, promuove l’azione soddisfacendo al duplice interesse pubblico e privato. Il sistema prevede taglie e ricompense nonché il 32 I problemi lasciati aperti dall’habeas corpus del 1679 vengono affrontati solo nel 1816 da un nuovo habeas corpus act, il terzo della serie. Lo statute del 1816: ▲ Estende anche a livello normativo la protezione del writ ai casi di private custody e ai soggetti arrestati in situazioni non connesse a procedimenti penali; ▲ Consente al giudice di indagare in merito alla veridicità dei fatti allegati nel return, nei casi sopra citati; ▲ In ogni caso rende obbligatoria la concessione del writ quando la richiesta appare ragionevolmente fondata su un affidavit, e cioè su una dichiarazione giurata intesa a provare la veridicità dei fatti allegati nella richiesta stessa. Un quarto e ultimo Habeas Corpus viene promulgato nel 1862. Esso non modifica la struttura procedurale dell’istituto, ma ne specifica l’ambito territoriale d’applicazione. Il provvedimento è originato da un delicato affaire giudiziario, il caso Anderson, che ha di nuovo a che fare con il problema della schiavitù. Anderson è infatti uno schiavo di colore fuggito dagli Stati Uniti in Canada, colonia britannica, alle soglie della Guerra di Secessione americana. In Canada Anderson è arrestato e imprigionato con l’accusa di aver ucciso il suo padrone. Contro questa detenzione una corte inglese emette un writ di habeas corpus. Il writ viene respinto dalle corti di giustizia della colonia inglese dell’Upper Canada, che allegano l’incompetenza delle corti della madrepatria. Per risolvere la contrapposizione, il Parlamento stabilisce che possono richiedere il writ direttamente ai giudici inglesi solo i cittadini delle colonie e dei possedimenti esteri della Corona presso i quali non esistono corti locali in grado di emanare e garantire in prima persona l’emanazione e l’esecuzione dell’habeas corpus. UN NUOVO PROTAGONISTA: L’AVVOCATO Novità tra Sette e Ottocento ruolo centrale progressivamente assunto nel processo penale inglese dai patrocinatori professionali e in particolare dalla difesa tecnica. Nel modello classico del trial on indictment agli accusati di reati gravi è vietato avere un difensore. Parallelamente, anche per gli accusatori la presenza di un patrocinante risulta rara. Vige dunque il principio dell’autodifesa, e l’udienza rappresenta per l’accusato l’occasione per attuare tale principio, cioè per cercare di controbattere personalmente le imputazioni. 35 IL TREASON TRIALS ACT La vera e propria rivoluzione giudiziaria che proietta il patrocinatore professionale al centro del meccanismo processuale si svolge in Inghilterra all’incirca tra gli anni Novanta del Seicento e gli anni Ottanta del Settecento. Il punto di partenza dell’intera vicenda può essere individuato in un importante statute del 1696, il Treason Trials Act. Il Treason Trials Act nasce sulla scia dei principi garantisti in materia di processi politici affermatisi in seguito alla caduta dell’assolutismo Stuart e come reazione alle forme procedurali repressive e inquisitorie fino al 1688 dalla Corona per perseguitare gli oppositori. L’innovazione di maggior peso contenuta nel Treason Trials Act riguarda proprio l’esplicito riconoscimento agli accusati per reati di alto tradimento del diritto alla difesa tecnica. L’esclusione della difesa tecnica resta pienamente operante per la grandissima parte dei reati più gravi, le felonies. L’estensione del principio della difesa tecnica alle procedure riguardanti le felonies non sarà la conseguenza di un provvedimento mirato, come nel caso del Treason Trials Act, ma si manifesterà progressivamente, specialmente a partire dagli anni Trenta del Settecento, attraverso la pratica e la giurisprudenza delle corti, e solo più tardi sarà oggetto di un intervento legislativo. LE RADICI GIURISPRUDENZIALI DEL DIRITTO ALLA DIFESA TECNICA Le cause del progressivo emergere, nel trial by jury settecentesco, della figura del patrocinatore professionale e segnatamente dell’avvocato difensore sono complesse e molteplici. 1. Il primo fattore è individuabile nella reazione al sempre più severo sistema di pene edittali sviluppatasi in seguito all’aumento della criminalità comune. 2. Il secondo fattore risiede nel fatto che il meccanismo del trial on indictment appare sbilanciato a favore dell’accusa. 3. Anche la tendenza a elaborare strumenti d’accusa sempre più insidiosi e contrari alla regola del fair trial 4. Rischio di errori giudiziari. Il pericolo corso da ogni cittadino di incorrere in pene sproporzionate in un contesto processuale che talora mette a dura prova le possibilità di autodifesa induce a considerare positivamente l’aumento dei diritti delle difesa. Esemplare al riguardo è quanto accade in ordine al reato di forgery (fabbricazione o alterazione di un documento di rilevanza giuridica con l’intenzione di ledere i diritti altrui). 36 Nel 1729 il Parlamento decide di trasportare questo reato dalla categoria dei misdemeanours a quella delle felonies. Le conseguenze di questa decisione non sono di poco momento. La forgery diventa ora punibile con la pena capitale, mentre il diritto al patrocinio di un lawyer, che tradizionalmente spetta agli accusati di misdemeanours, viene improvvisamente rimosso. 5. Nel XVIII secolo anche l’Inghilterra conosce lo sviluppo di robuste correnti riformatrici di matrice giusnaturalista e illuminista, particolarmente sensibili ai temi del garantismo penale e in particolare alla questione della tutela dei diritti dell’accusato. Basti citare William Blackstone, che nel quarto volume dei suoi Commentaries, non esita a schierarsi a favore del diritto alla difesa tecnica. Dapprima i giudici permettono agli accusati di ricorrere al patrocinio tecnico per uno scopo tutto sommato limitato, e cioè per controinterrogare i testimoni d’accusa. La concessione fa da contrappeso alla facoltà da tempo riconosciuta all’accusatore di rivolgersi a un avvocato per interrogare l’accusato e i testimoni a difesa. In questa prima fase le corti intendono circoscrivere espressamente il ricorso all’avvocato al solo interrogatorio dei testi. A tale scopo, gli vietano espressamente di rivolgersi alla giuria ed esigono che l’accusato continui a rispondere e a difendersi di persona dalle imputazioni. A partire all’incirca dal 1750 e durante la seconda metà del Settecento, i giudici consentono all’avvocato di prendere la parola in luogo dell’accusato in una serie sempre più ampia di occasioni processuali. Il passaggio decisivo è costituito dalla concessione al patrocinatore della facoltà di rivolgersi direttamente alla giuria. Intorno al 1790 il processo di progressiva sostituzione dell’avvocato all’imputato come protagonista attivo del trial può dirsi concluso. LA FORMALIZZAZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA TECNICA Nonostante l’impetuoso sviluppo che l’istituto presenta nel corso di tutto il XVIII secolo, l’accesso alla difesa tecnica nei casi di felony rimane per parecchi decenni affidato esclusivamente alla piena discrezionalità del giudice. Solo nel 1836 uno statute di riforma all’epoca molto discusso, il Trials for felony Act concede il diritto di avere una piena capacità di risposta e di difesa a opera di un patrocinatore esperto nella legge. Le espressioni presenti in questo statute sono pressoché identiche a quelle utilizzate nel Treason Trials Act del 1695. 37 ruolo attivo nel concreto svolgimento del trial by jury, prendono a sollevare con sempre maggiore frequenza innanzi alle corti delle obiezioni sull’ammissibilità delle prove appellandosi a un ampio ventaglio di criteri: la conformità alla legge, la tutela dei diritti, la ragionevolezza, l’opportunità e così via. Nella misura in cui vengono accettate dai giudici togati, queste obiezioni si consolidano rapidamente in una serie di precisi principi e di chiare regole che sono innanzitutto regole di esclusione di determinati elementi probatori o indiziari. Con questo meccanismo, fin dal XVIII secolo almeno cinque fondamentali regole processuali vengono progressivamente create dalla pratica penale delle corti inglesi. Tra di queste, la character rule, la corroboration rule e la confession rule, sono proprie del solo processo penale; la quarta e la quinta, la hearsay rule e l’opinion rule, sono condivise anche dal processo civile. Character rule impedisce l’assunzione di prove intese a mettere in cattiva luce la personalità dell’accusato, quando le circostanze o i fatti citati non abbiano nulla a che fare con il caso discusso. Corroboration rule inefficacia della chiamata di correo fatta da un complice quando questa non sia confermata da altri consistenti elementi probatori che si muovano ella medesima direzione. Confession rule esclude la rilevanza probatoria di qualsiasi forma di confessione stragiudiziale, a meno che questa non sia stata fatta volontariamente e con piena consapevolezza. Hearsay rule colpisce le testimonianze de relato, quando tali testimonianze siano presentate per provare la verità di fatti verificatisi fuori dal tribunale. Opinion rule prescrive che non possono essere accolti con valore di prova i giudizi e le manifestazioni di opinioni personali, purché ovviamente il teste non operi in qualità di perito o di esperto della materia riconosciuto dalla corte e dalle parti. GLI ULTERIORI EFFETTI DELLA RIVOLUZIONE PROCESSUALE SETTECENTESCA Presunzione d’innocenza non comporta solo che l’accusato debba essere considerato innocente fino alla sentenza definitiva, ma anche che: • Nessun potere coercitivo può essere esercitato dalla polizia o da altra autorità nei confronti di un soggetto se non esista una ragione evidente di sospettarlo della commissione di un reato; • Nessuno può essere punito senza che la sua colpevolezza sia stata dimostrata dall’accusa; 40 • La colpevolezza debba essere stabilita sulla base di un preciso standard, espresso dalla famosa formula “oltre ogni ragionevole dubbio”. Privilege against self-incrimination diritto di rifiutarsi di rispondere alle domande o di rendere comunque una testimonianza che potrebbero portare all’incriminazione della persona sottoposta a interrogatorio. PRESUNZIONE D’INNOCENZA La formula comporta che il dubbio, ogniqualvolta sussista all’interno della giuria, debba essere sempre risolto in favore dell’accusato. All’inizio del secolo XIX la presunzione di non colpevolezza può essere considerata come pienamente e concretamente inserita nella prassi delle corti inglesi, e svolge da allora il ruolo di elemento fondante del sistema processuale penale. Tra le necessarie implicazioni della presunzione d’innocenza, la più importante è individuabile nella regola generale che impone a chi accusa l’onere di provare la colpevolezza dell’accusato. IL PRIVILEGE AGAINST SELF-INCRIMINATION Il principio in base al quale nessuno può essere costretto ad autoaccusarsi e gode del diritto al silenzio si consolida in Inghilterra al termine di un lungo percorso evolutivo. Alla preesistenza di una regola generale di common law secondo la quale “no man is bound to accuse himself” fanno già riferimento tra Cinque e Seicento alcuni autori, tra i quali spicca Francis Bacon. All’epoca l’assolutismo regio affida la repressione del dissenso politico e religioso a corti di prerogativa quali la Camera Stellata e la Court of High Commission, che adottano procedure inquisitorie ex officio di matrice continentale. Il privilege against self-incrimination si afferma nelle procedure criminali di common law in un primo tempo a favore dei soli testimoni. Questi ultimi sono bensì tenuti al giuramento, ma nel momento in cui si consolida la pratica della cross-examination a opera dei legali delle parti in causa, i testimoni cominciano a essere difesi dagli stessi giudici nei confronti di attacchi tendenzialmente sempre più violenti da parte degli avvocati. Nel caso degli accusati l’affermazione del privilege against self- incrimination risulta molto più lenta. Nella situazione di partenza, all’inizio del Settecento, l’imputato deve parlare, sia perché egli è visto come preziosa fonte di informazioni per la giuria, sia perché solo in questo modo egli può esercitare il diritto all’autodifesa. Nel 41 corso di quel secolo però l’imputato si trasforma in un protagonista silenziosa dell’udienza, grazie all’affermazione della difesa tecnica. La situazione di fatto che vede l’accusato tacere si trasforma in un vero e proprio diritto al silenzio solo nel corso dell’Ottocento, in seguito a un’ulteriore evoluzione giurisprudenziale. Le cause di tale trasformazione sono 2: 1. Progressiva estensione analogica all’imputato del privilege previsto in origine per i soli testimoni (spetta in un dato procedimento a un determinato soggetto in quanto testimone continua a sussistere anche quando il medesimo soggetto assuma in un successivo procedimento le vesti di imputato e la sua prima testimonianza rilevi per la decisione finale). 2. Consolidarsi di 2 principi prodotti dalla prassi delle corti: se nel processo il ruolo dell’accusato è quello di difendersi, non è equo né ragionevole chiedergli di autoincriminarsi; è invece equo e ragionevole avvertirlo che non ha il dovere di parlare e che tutto ciò che egli dice può essere usato come prova contro di lui. Il punto d’arrivo del lento processo di emersione del privilege against self-incrimination è segnato dal Criminal Evidence Act del 1898, che accorda all’accusato il diritto di parlare sotto giuramento, ma solo se lo voglia e sempre in qualità di testimone. Per quanto riguarda la fase pretrial, il principio secondo il quale la persona indagata gode del diritto al silenzio anche in questa fase si afferma all’inizio del Novecento. Il documento che ne scaturisce, noto come The Judges’ Rules, prescrive che l’ufficiale di polizia che decide di accusare un individuo della commissione di un reato deve prima avvertirlo che ha il diritto di rimanere in silenzio. LA POLIZIA PROFESSIONALE E L’ABOLIZIONE DEL GRAND JURY All’inizio del XIX secolo le tradizionali strutture di polizia originatesi nel Medioevo per la lotta alla delinquenza risultano ormai ampiamente inadeguate di fronte alle mutate condizioni sociali, connotate da un forte inurbamento e da un livello di criminalità che è in pericolosa crescita. L’ impossibilità per il Parlamento di intervenire per assicurare una maggiore efficienza agli organi di polizia è tra le concause di un fenomeno al quale abbiamo già accennato, e cioè l’aumento della severità delle pene e la formazione del Bloody Code. Nel corso della prima metà del XIX secolo l’opinione pubblica si modifica sensibilmente e al Parlamento viene finalmente concesso di 42 indipendente da quest’ultima. L’iniziativa ha questa volta esito positivo e uno statute del 1985, il Prosecution of Offences Act, crea il Crown Prosecution Service, incaricato di preparare e condurre l’accusa nel corso di ogni singolo procedimento. IL DIBATTITO SUL RUOLO DELLA VITTIMA Marginalizzazione della vittima nel processo penale inglese una delle conseguenze di lungo periodo della nuova situazione è costituita dal progressivo affievolimento della funzione della vittima, confinata in buona sostanza nel ruolo di mero denunciante. Polemiche: 1. Nel processo penale inglese non vi è nulla che corrisponda all’istituto di civil law della parte civile mediante il quale la parte lesa può entrare nel processo per tutelare al meglio i propri interessi. 2. Nel processo penale inglese le istituzioni pubbliche deputate a condurre l’accusa, e cioè la polizia dal 1848 e il Crown Prosecution Service dal 1985, possono decidere di non perseguire un determinato reato. La diretta conseguenza dei caratteri testé riassunti è il fatto che di fronte all’inerzia degli organi della pubblica accusa alla vittima del reato non resta che un solo mezzo per fare valere le proprie ragioni e i propri diritti a un giusto indennizzo, e questo mezzo è la private prosecution. Se paragoniamo tutto ciò all’istituto continentale della parte civile, notiamo assai agevolmente che la private prosecution presenta una serie di svantaggi: • La vittima che agisce con la private prosecution non ha diritto ad alcun ausilio da parte della pubblica autorità. • La vittima non può obbligare la polizia o il Crown Prosecution Service a fornirle alcun tipo di documento probatorio. • La vittima non può obbligare la polizia o il Crown Prosecution Service ad agire in suo favore nella ricerca delle prove. • Il Crown Prosecution Service può sempre decidere di sostituirsi alla vittima nell’azione penale • In caso di assoluzione, la vittima che ha agito con la private prosecution può essere obbligata a pagare un forte indennizzo qualora l’accusato sia stato assolto. Le autorità della pubblica accusa decidano di avviare il procedimento la vittima non ha alcuna facoltà di inserirsi nel processo per fare valere i propri diritti. La vittima non ha alcun mezzo per fare comprendere alla corte la propria versione degli avvenimenti, a meno che non sia direttamente citata come 45 testimone. La vittima non ha modo di presentare alla corte richieste o raccomandazioni in ordine alla natura e alla quantificazione della pena. LA GIURISDIZIONE D’APPELLO XX secolo: creazione di una effettiva giurisdizione d’appello. La common law ha sviluppato strumenti intesi alla rinnovazione di un singolo processo, qualora ovviamente ne sussistano i presupposti. I più rilevanti tra tali strumenti sono stati il writ of error, la motion for new trial e il writ of certiorari. Writ of error risalente rimedio processuale che affonda le proprie radici nell’età medievale. La corte che su istanza di una parte emette il writ assume il ruolo di court of error e con il writ ordina a una corte inferiore la trasmissione del verbale di un dato procedimento. Oggetto della revisione possono essere o errori formali presenti nel verbale ovvero la mancata indicazione in esso di fatti decisivi per la causa. La court of error può confermare o riformare la sentenza. Motion for new trial si sviluppa assai più tardi, e precisamente nella seconda metà del XVII secolo. Può essere richiesta per i più diversi motivi, quali ad esempio l’errore commesso dal giudice nell’istruire la giuria o l’illogicità della sentenza in rapporto a quanto accertato in giudizio. Il limite della motion sta nel fatto che essa deve essere presentata alla corte che ha emesso la sentenza, la quale ovviamente non è sempre incline a riconoscere i difetti e le mancanze nel proprio operato. Writ of certiorari innesca una giurisdizione non di appello, ma di supervisione e di controllo da parte del potere giurisdizionale: il writ comporta l’avocazione di una causa che può anche non essere giunta a sentenza, e di regola limita l’esame della corte superiore alle questioni di diritto, escludendo il giudizio di merito. Nel corso dell’Ottocento una serie di errori giudiziari provoca un acceso dibattito sull’opportunità di creare una vera corte d’appello. In materia civile la Court of Appeal viene creata nel 1854. Cinquant’anni più tardi, nel 1907, un sistema di appello viene creato anche in materia penale mediante il Criminal Appeal Act. Aboliti il writ of error, la motion for new trial, nasce la Court of Criminal Appeal, chiamata a giudicare in secondo grado i casi decisi in prima istanza dalle Assizes e dalle Quarter-sessions. Si prevede che, a determinate condizioni e solo per rilevanti questioni di diritto, le decisioni della Court of Criminal Appeal possano essere riviste in terzo grado dalla House of Lords. Nel 1966 la Court of Criminal 46 Appeal è stata trasformata in Criminal Division della Court of Appeal. L’APPESANTIMENTO DEL TRIAL ON INDICTMENT E LE PROCEDURE ACCELERATE Sviluppo di una serie di procedure alternative sommarie e accelerate che hanno finito per sostituire in buona parte il tradizionale trial by jury, rendendolo quasi eccezionale nella pratica quotidiana delle corti. IL SUMMARY TRIAL La prima e la più importante di queste procedure alternative è il summary trial, la cui caratteristica essenziale è quella di svolgersi senza la presenza della giuria e senza indictment. Il summary trial non è una creazione moderna. In età medievale era permesso ai giudici di pronunciare una sentenza senza convocare la giuria ogniqualvolta un reato fosse stato commesso in giudizio sotto i loro occhi. La cosa era resa possibile dal fatto che il giudice stesso era stato testimone del fatto. Il principio viene ripreso da alcuni statutes regi dei secoli XV e XVI, che permettono ai giudici di pace di giudicare con formalità molto attenuate e senza giuria dapprima una serie di reati minori commessi in loro presenza anche al di fuori della corte e successivamente una serie di specifici reati che, anche se non commessi sotto gli occhi del giudice di pace, sono stati scoperti da quest’ultimo attraverso le sue indagini. Nonostante la forte opposizione delle corti superiori, tra Sei e Settecento le competenze con rito sommario dei giudici di pace si estendono progressivamente a nuovi casi, anche di una certa gravità. I caratteri del summary trial non mutano sensibilmente fino alla metà del XIX secolo, quando l’appesantimento del trial by jury e l’aumento della criminalità inducono il governo a potenziare il ricorso alle procedure accelerate. Un ruolo fondamentale è svolto a questo proposito dal già citato Summary Jurisdiction Act, promulgato nel 1848. Questo statute riordina l’intera materia attribuendo come principio generale ai giudici di pace la competenza a giudicare direttamente e senza giuria tutti i reati minori, e fissando regole uniformi al riguardo. Contemporaneamente, si consente agli stessi giudici di pace di giudicare senza giuria, purché ci sia il consenso dell’accusato, anche un certo numero di reati di media gravità normalmente giudicati on indictment. 47 essere giudicate alternativamente o con la procedura prevista per le petty offences o con quella delle indictable offences. 2. Nel 1971 con il Courts Act sono state riformate le corti penali. Le tradizionali Assizes e le altrettanto risalenti Quarter- sessions sono state mandate in pensione ed è stata costituita un’unica Crown Court, che al contrario delle precedenti siede in permanenza. La Crown Court giudica i reati di maggiore gravità. Essa costituisce un solo organo articolato però in una novantina di unità locali a loro volta raggruppate in sei circuits a capo di ognuno dei quali siede un Presiding Judge. 3. Nel 1984 il Police and Criminal Evidence Act ha ridefinito la struttura, l’organizzazione e i poteri della polizia. 4. Nel 1985 il Prosecution of Offences Act ha creato il Crown Prosecution Service, chiamato a condurre l’azione penale pubblica. UNO SGUARDO AGLI SVILUPPI ATTUALI Le summary offences sono giudicate con summary trial, senza giuria e con formalità tendenzialmente ridotte, delle Magistrates’ Courts, composte da giudici di pace, i justices of the peace propriamente detti o lay magistrates, e gli stipendiary magistrates. I primi sono magistrati onorari non stipendiati scelti tra la popolazione locale e non sono dotati di regola di preparazione giuridica, mentre i secondi sono giudici togati stipendiati scelti tra i solicitors o i barristers con almeno 7 anni di attività professionale. Gli uni e gli altri sono nominati dal Lord Chancellor. Alle indictable offences è riservato il trial on indictment con giuria presso la Crown Court. La Crown Court è sempre presieduta da un giudice togato, in talune occasioni assistito da due giudici di pace. I casi giudicati con procedura sommaria o che comunque non giungono al jury trial sono più numerosi degli altri, ma evidentemente i reati giudicati dalla Crown Court sono molto più rilevanti. Nei casi di indictable offences, la procedura che segue le indagini di polizia si svolge in due fasi. La prima, innanzi alla Magistrates’ Court, sfocia in una sorta di messa in stato di accusa. La seconda, davanti alla Crown Court, è quella del giudizio vero e proprio. Il ruolo delle Magistrates’ Court non è quello di istruire la causa, ma solo quello di verificare se le imputazioni che gravano sull’interessato e i relativi fondamenti indiziari e probatori raccolti dalla polizia siano tali da giustificare il rinvio a giudizio davanti alla Crown Court. 50 LA FASE PREPARATORIA DEL GIUDIZIO Il tradizionale principio della private prosecution prevede che l’accusa sia popolare. In linea di principio anche oggi ogni singola persona può avviare qualsiasi azione penale e chiedere che sia punito il reato di cui è venuto a conoscenza. In concreto, mentre alla polizia spetta di condurre le indagine e di raccogliere le prove, il compito del Crown Prosecution Service è quello di decidere se sottoporre chi sia sospettato di aver commesso un reato al rinvio a giudizio da parte della Magistrates’ Court e di sostenere l’accusa in questa e nelle successive fasi del procedimento. Il Crown Prosecution Service si avvale per la preparazione e la conduzione del giudizio dell’opera di barristers e solicitors coordinati da un Director of public prosecutions a sua volta gerarchicamente dipendente dall’Attorney General. L’Attorney General rappresenta il massimo consulente legale del governo. Viene nominato dal Primo Ministro fra i barristers di maggiore esperienza e autorevolezza e cessa dall’ufficio con la caduta del governo. L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO E LE INDAGINI DI POLIZIA Esistono in sostanza due modi principali per avviare un procedimento penale, denominati lay information e charge. Lay information la polizia, un’altra autorità pubblica o un privato depositano presso la Magistrates’ Court una denuncia alla quale la corte, in base ai suoi poteri discrezionali, può dare o meno corso. La Magistrates’ Court emette, a seconda dei casi, un mandato di comparizione o un mandato di arresto. Contemporaneamente la polizia sviluppa le proprie indagini. I poteri della polizia sono definiti dalla legge, segnatamente dai due citti statutes del 1984 (Police and Criminal Evidence Act) e del 1996 (Police Act). La polizia può richiedere a una Magistrates’ Court l’emissione di un mandato di comparizione e può procedere a un arresto, ma anche questo non è un privilegio. Secondo un antico principio di common law, in caso di arrestable offence ogni cittadino ha sempre potuto procedere all’arresto di un altro cittadino. La sola differenza risiede nella responsabilità per un arresto ingiustificato. Il cittadino ordinario è direttamente responsabile, mentre il poliziotto non lo è se ha una reasonable cause per agire o se l’arresto è autorizzato dall’apposito mandato emesso dalla Magistrates’ Court. Anche il fermo di polizia è rigorosamente disciplinato nella durata e nelle condizioni d’esercizio. Durante la detenzione il sospetto può 51 essere interrogato dalla polizia, ma dispone di importanti diritti. Innanzitutto, deve essere informato, attraverso certe formule, che tutto ciò che dirà sarà messo per iscritto e potrà essere utilizzato come prova contro di lui nel processo che dovrà subire. Ha poi il diritto, in caso di grave reato, di fare appello a un solicitor. Soprattutto, ha il diritto di tacere e di non rispondere alle domande. Alla fine delle indagini la polizia trasmette il fascicolo al Crown Prosecution Service, il quale decide se presentare l’indiziato alla Magistrates’ Court per il rinvio a giudizio presso la Crown Court in caso di indictable offence o per il giudizio definitivo in caso di summary offence. Charge Qualora il reato sia sufficientemente grave da consentire alla polizia di arrestare direttamente il sospetto senza warrant e in una serie di casi assimilabili alla flagranza di reato può essere seguita una procedura alternativa a quella della lay information. In questo caso l’arrestato viene subito formalmente accusato, e dell’accusa si redige un verbale inviato alla Magistrates’ Court. L’interessato è trattenuto in stato di fermo e deve essere presentato nelle 24 ore alla Magistrates’ Court per il rinvio a giudizio o per il giudizio definitivo. In caso contrario è liberato sotto cauzione, con l’obbligo di presentarsi alla Magistrates’ Court nella data indicata. In ogni caso la polizia, se lo ritenga e valutata la gravità dell’infrazione, ha sempre il potere di chiudere il caso limitandosi a un avvertimento formale nei confronti dell’interessato. IL RINVIO A GIUDIZIO DELLA MAGISTRATES’ COURT E L’EVOLUZIONE DEI COMMITTAL PROCEEDINGS Quando si proceda per una indictable offence, il ruolo della Magistrates’ Court nella fase denominata committal proceedings è quello di esaminare le imputazioni che pesano sulla persona sospettata e di determinare se esse siano sufficienti per la sua messa in stato d’accusa innanzi alla Crown Court. I giudici di pace erano incaricati di svolgere le indagini, ricercare le prove e interrogare i testimoni e i sospetti. I committal proceedings si risolvevano in una sorta di istruttoria preliminare. La stessa denominazione di committal proocedings derivava dal fatto che i giudici di pace in questo momento dovevano decidere se procedere o meno all’incarcerazione. A metà Ottocento, con la creazione della polizia professionale, il compito di svolgere le indagini è passato a quest’ultima, e i committal proceedings sono diventati una fase nella quale il Giudice di pace esaminava le prove raccolte dalla polizia per decidere se dare luogo o meno a un trial on indictment. 52 Se invece l’accusato si dichiara non colpevole, la Crown Court riunisce la giuria, formata di regola da dodici membri e chiamata a pronunciare il verdetto sulla questione di fatto. Di fronte alla giuria si svolge una procedura pubblica e orale basata sul contraddittorio. Dopo un’esposizione introduttiva dei fatti e delle prove da parte del rappresentante dell’accusa, i testimoni dell’accusa e della difesa sono chiamati, giurano e sono sottomessi uno dopo l’altro alla examination-in-chief e alla cross-examination. L’accusato conserva il diritto al silenzio. Il dibattito deve vertere sull’unica domanda alla quale la giuria deve rispondere, e cioè se l’accusato è innocente o colpevole. Di conseguenza, viene ammesso solamente materiale probatorio a ciò finalizzato. LA SENTENZA Terminato il dibattimento presso la Crown Court l’accusa rivolge ai giurati il closing speech, che sarà seguito da quello della difesa. Prima che giuria si ritiri per deliberare il giudice la istruisce con una direction intesa a spiegare il diritto applicabile; a riassumere le prove. La giuria inglese deve attenersi a una serie di regole fissate nella direction e che toccano per lo più l’ambito probatorio. La nuova disciplina consente al giudice che presiede la corte di accettare, a determinate condizioni, un verdetto emesso a maggioranza di dieci voti. Se infine la giuria non riesce a mettersi d’accordo, il caso è ridiscusso con una diversa giuria. Il verdetto è pronunciato in seduta pubblica e non è motivato. Il giudice è tenuto ad accettarlo e sulla sua base pronuncia la sentenza di assoluzione o di condanna. In quest’ultimo caso deve fissare l’ammontare della pena sulla base del diritto vigente. IL SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI Le sentenze delle Magistrates’ Courts sono appellabili da solo accusato presso la Crown Court contro la determinazione della pena e, se l’accusato si è dichiarato not guilty, in fatto e in diritto contro il verdetto di colpevolezza. In tal caso la Crown Court è formata da un giudice professionale e da due giudici di pace, i testimoni vengono riascoltati e l’accusa è chiamata a provare di nuovo la colpevolezza. Alternativamente, all’accusato spetta la facoltà di impugnare direttamente la sentenza di primo grado presso la Divisional Court, 55 residente a Londra. Si può chiedere l’intervento della Divisional Court in due forme: 1. Judicial review in caso di mancato rispetto di una regola di procedura. 2. Appello by way of case stated: con esso il caso viene stated, cioè si obbliga la Magistrates’ Court a spiegare la sentenza in fatto e in diritto per verificare l’assenza di errori nell’applicazione del diritto penale sostanziale. Le sentenze della Crown Court sono appellabili dal 1907 presso la Court of Criminal Appeal, secondo una disciplina molto complessa. La Court of Appeal, investita della questione dall’Attorney General, può oggi evidenziare l’errore con una procedura for clarification, anche se l’assoluzione rimane valida. La Court of Appeal, sempre su impulso dell’Attorney General, può ora pronunciare una pena più severa in casi particolarmente gravi. Il Criminal Appeal Act del 1907 aveva stabilito che i motivi in base ai quali la corte d’appello poteva intervenire erano: • La condanna insicura o insoddisfacente • Errore di diritto • Irregolarità nella procedura. Nel tentativo di semplificare i problemi il nuovo Criminal Appeal Act del 1995 ha aggravato le incertezze, poiché ha sostituito i tre motivi sopra elencati con uno solo e ha stabilito che la corte deve annullare una condanna se considera che questa condanna sia insicura. Sia in tema di summary offences sia in ordine alle indictable offences un ulteriore appello limitato a rilevanti questioni di diritto può essere presentato dalle parti alla House of Lords. Le due condizioni richieste sono: a. Che il giudice a quo dichiari di interesse pubblico generale il punto di diritto oggetto dell’impugnazione; b. Che il giudice a quo e la stessa House of Lords autorizzino l’appello. 56 57
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