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Mezzi di Ricerca della Prova: Ispezioni, Perquisizioni e Sequestro, Appunti di Diritto Processuale Penale

Una dettagliata descrizione delle diverse tecniche di ricerca della prova utilizzate nelle indagini penali in italia, in base alla legge sulle prove (c.p.p.). Vengono trattati i mezzi di ricerca come ispezioni, perquisizioni e sequestro, con un focus particolare sui requisiti legali e le modalità di esecuzione. Il testo illustra anche le differenze tra le varie tipologie di perquisizioni e sequestri, nonché le limitazioni e le garanzie per il rispetto dei diritti civili.

Tipologia: Appunti

2013/2014

Caricato il 08/05/2014

tatonno
tatonno 🇮🇹

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Scarica Mezzi di Ricerca della Prova: Ispezioni, Perquisizioni e Sequestro e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! CAPITOLO 7 I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA Introduzione I mezzi di ricerca della prova e le tecnologie informatiche Come abbiamo visto nel capitolo 5 i mezzi di ricerca delle prova, disciplinati dagli articoli 244-271 del c.p.p., vengono utilizzati principalmente nella fase delle indagini preliminari, a causa dell’elemento a sorpresa che li caratterizza. La disciplina relativa a questi strumenti è stata innovata dalla legge 48/2008, adottata con lo scopo di dare attuazione alla Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica. Questa legge ha modificato la disciplina precedente, in modo da adattare i mezzi di ricerca della prova (ispezioni, perquisizioni ecc.) all’uso enormemente accresciuto delle tecnologie informatiche (si pensi, ad esempio, alla possibilità di operare i sequestro sulle comunicazioni effettuate per mezzo di posta elettronica). Paragrafo 1 Le ispezioni L’ispezione è disciplinata dagli articoli 244-246 del c.p.p. Questo mezzo di prova viene disposto dall’autorità giudiziaria quando è necessario osservare una persona, un luogo o una cosa per accertare la presenza di “tracce o altri effetti materiali del reato” (si pensi, ad esempio, all’ispezione compiuta su di un soggetto per rilevare residui di polvere da sparo attraverso il c.d. guanto di paraffina). Ai sensi del 1° comma dell’articolo 244, l’ispezione deve essere autorizzata mediante decreto motivato a pena di nullità. Il 2° comma prosegue identificando i soggetti legittimati a disporre l’ispezione: tale compito spetta all’autorità giudiziaria (intendendo non solo il giudice ma anche il P.M.). il 2° comma, inoltre, riconosce all’autorità giudiziaria il potere di disporre rilievi segnaletici, fotografici e gli altri accertamenti tecnici necessari a conservare i datti raccolti mediante l’ispezione (la parte finale di questa norma, in cui si parla di “altri accertamenti tecnici” è stata introdotta per comprendere dalla su citata legge 48/2008, al fine di comprendere le nuove tecnologie informatiche). Un particolare tipo di ispezione è quella personale, di cui si occupa l’articolo 245 del c.p.p.: in questo caso oggetto dell’ispezione, è il corpo umano vivo ovvero un cadavere in cui devono essere riscontrati dati diagnostici (negli altri casi non si parla di ispezione ma di autopsia, che si qualifica come una forma di perizia/consulenza). Il corpo soggetto ad ispezione, può essere quello dell’indagato, della persona offesa dal reato o di un terzo. Il legislatore ha introdotto una serie di garanzie, al fine di protegge la dignità e il pudore dell’ispezionato: a)L’ispezionato ha diritto, durante l’ispezione, all’assistenza del difensore (che deve, inoltre, essere avvertito almeno 24 ore prima dell’ispezione) nonché all’assistenza di una persona di fiducia. Quest’ultima, per poter partecipare, deve soddisfare due requisiti: -)La pronta reperibilità: Ciò per evitare eccessive dilazioni nei tempi di ispezione. -)L’idoneità ad assumere il ruolo di testimone: qualora fosse chiamata a deporre in qualità di testimone sui fatti di cui è venuta a conoscenza durante l’ispezione. b)L’ispezione deve essere compiuta, ove possibile, da una persona dello stesso sesso dell’ispezionato. c)L’autorità giudiziaria può evitare di partecipare all’ispezione qualora essa sia eseguita per mezzo di un medico. L’articolo 246 del c.p.p. si occupa di disciplinare l’ispezione di luoghi o di cose. L’ispezione di luoghi: riguarda, normalmente, i beni immobili in cui si presume sia stato commesso il reato; l’ispezione di cose: riguarda beni mobili, esseri animali. Al fine di garantire il diritto del cittadino all’inviolabilità del domicilio, di cui all’articolo 14 della Costituzione, prima di procedere all’ispezione l’autorità giudiziaria deve consegnare a chi abbia la disponibilità del luogo soggetto ad ispezione, una copia del decreto motivato che la autorizza (non è previsto alcun preavviso dato che, come abbiamo più volte ripetuto, ciò che caratterizza i mezzi di ricerca della prova è proprio l’elemento sorpresa). Paragrafo 2 Le perquisizioni Le perquisizioni sono disciplinate dagli articoli 247-252 c.p.p. Esse sono disposte dall’autorità giudiziaria con lo scopo di ricercare i corpo del reato o cose pertinenti al reato. Presupposto di questo mezzo di prova, è che l’autorità abbia un “fondato motivo di ritenere” che le cose oggetto di ricerca siano occultate su di una persona o in un luogo; in altre parole è necessario che vi siano una serie di indizi b)Le cose pertinenti al reato: sono sia le cose strumentali al reato sia le cose indirettamente collegate con il reato ma necessarie per la sua ricostruzione. Possiamo distinguere diverse tipologie di sequestro, caratterizzate ognuna da particolari garanzie: 1) Sequestro di corrispondenza: Ai sensi dell’articolo 254 del c.p.p., presso gli uffici postali, telegrafici o di telecomunicazione è possibile procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati in via telematica, che sono stati spediti dall’imputato o da lui sono stati ricevuti e che comunque possono avere relazione con il reato (è esclusa dal sequestro la corrispondenza intercorsa fra il difensore e l’imputato, salvo che costituisca il corpo del reato). Ai sensi del 2° comma dell’articolo 254, quando al sequestro procedere un agente di polizia giudiziaria, esso deve trasmettere la corrispondenza all’autorità che ha disposto il sequestro senza visionare in alcun modo il contenuto della corrispondenza. Il 3° comma, infine, prevede che una volta aperta la corrispondenza, l’autorità giudiziaria restituirà al soggetto da cui proviene quella che risulta inutile alla ricostruzione del fatto oggetto del procedimento. 2)Il sequestro di dati informatici: L’articolo 254bis, introdotto dalla legge 48/2008, dispone la possibilità di sequestrare i dati detenuti da fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni. L’acquisizione può avvenire mediante copia dei dati originali su di un supporto adeguato (ad es. una pennetta usb) con l’obbligo, tuttavia, del detentore del servizio di garantire la custodia dei dati originali. 3)Il sequestro di dati bancari: disciplinato dall’articolo 255 c.p.p., tale sequestro può riguardare documenti, titoli, valori, beni custoditi in una cassetta di sicurezza e altre cose per le quali vi è un fondato motivo di ritenere che siano collegate con il reato. Questa forma di sequestro deve essere distinta da quella disposta ex articoli 248 c.p.p., a seguito del rifiuto di una banca di esibire spontaneamente la propria documentazione. 4)Una particolare disciplina è prevista dall’articolo 256 quando il sequestro vuole essere compiuto su beni coperti da segreto di Stato, segreto professionale o segreto d’ufficio: a) Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale: l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro. b)Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro. A questo punto è possibile esaminare che cosa accade dopo il sequestro. Di questa fase si occupano gli articolo 258-261 del c.p.p. 1)Ai sensi dell’articolo 258 del c.p.p. l’autorità giudiziaria, dopo aver realizzato il sequestro, dispone di norme che siano realizzate copie degli atti o dei documenti sequestrati, così da riconsegnare l’originale ai legittimi detentori (qualora ciò non sia possibile, questi ultimi hanno diritto ad ottenere una copia autentica gratuita). 2)L’articolo 259 disciplina le modalità di conservazione dei beni sottoposti a sequestro: essi debbono essere affidati in custodia alla cancelleria dell’autorità giudiziaria che procede al sequestro, con eventuale nomina di un custode. La custodia deve avvenire in modo da conservare il bene e, nel caso di dati informazioni e programmi informativi, evitare l’alterazione dei dati o l’accesso di terzi. 3)Al fine di garantire che i beni sottoposti a sequestro non vengano alterati/utilizzati da terzi: gli articolo 260 e 261 del c.p.p. prevedono l’obbligo di apporvi un sigillo che ne manifesti esternamente l’indisponibilità. Infine, per quanto concerne la restituzione delle cose sottoposte a sequestro, ai sensi dell’articolo 263 c.p.p. ciò può avvenire per diversi motivi: 1)Perché il bene, sottoposto a sequestro, non può più essere utilizzato per le finalità probatorie per cui era stato sequestrato (lo stesso effetto si ha se la finalità probatoria del sequestro può essere realizzata con dei mezzi di ricerca della prova meno afflittivi). In questo caso il giudice dispone la restituzione delle cose sequestrare (se la restituzione avviene prima dell’adozione della sentenza, il titolare dei beni sequestrati è obbligato a presentarle in giudizio ove richiesto). 2)Perché il soggetto interessato ha avviato la procedura per ottenere la restituzione della cosa sequestrata. Quando il sequestro è stato disposto nella fase delle indagini preliminari, la restituzione verrà richiesta al P.M. il quale deciderà sulla domanda con decreto motivato. Contro il decreto di rigetto può essere proposta opposizione dinanzi al giudice delle indagini preliminari, che decide con sentenza in un’udienza caratterizzata dal contraddittorio delle parti. Contro la sentenza è possibile proporre ricorso in Cassazione (ovviamente se il procedimento è avviato durante la fase giudiziale, la restituzione verrà chiesta direttamente al giudice delle indagini preliminari). Alla restituzione delle cose sequestrate provvede il giudice dell’esecuzione. 3)In alternativa alla restituzione, è possibile che il sequestro probatorio si converta in sequestro conservativo, sequestro preventivo o confisca. Paragrafo 4 Intercettazione di conversazioni o comunicazioni Delle intercettazioni si occupano gli articolo 266-271 del c.p.p. Per definizione le intercettazioni sono quel mezzo di ricerca della prova in cui dei soggetti, esterni a una conversazione o a una comunicazione, ne captano (quindi ne intercettano) il contenuto. Oggetto delle intercettazioni possono essere: 1)Le conversazioni fra presenti di cui all’articolo 266 c.p.p. (conversazione effettuata fra due soggetti all’interno di un negozio o di un’abitazione). Per questo tipo di intercettazione è previsto un controllo giurisdizionale preventivo e successivo. Questa forma di intercettazione prende il nome di: intercettazione ambientale. 2)Le comunicazioni fra assenti di cui all’articolo 266 c.p.p.: effettuate per mezzo del telefono, del fax e di qualsiasi altro mezzo che garantisce la riservatezza della comunicazione. Ai sensi dell’articolo 266 bis (introdotto dalla legge 48/2008) la disciplina di cui all’articolo 266 si applica anche alle intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche. La Corte Costituzionale ha invece precisato che il rilevamento mediante g.p.s. (global position system), eseguito mediante installazione di un segnale satellitare, normalmente sull’automobile del sospettato, per seguirne gli spostamenti: non si qualifica come una forma di intercettazione bensì come un’attività investigativa di competenza della polizia giudiziaria. Passando a esaminare i limiti di ammissibilità delle intercettazioni, è possibile distinguere due tipologie di limiti: 1)I limiti oggettivi: essi vengono indicati dall’articolo 266 del c.p.p. il quale stabilisce che le intercettazioni possono essere utilizzare solamente per determinati reati (per i delitti non colposi per i quali è prevista la pena all’ergastolo o comunque una pena massima superiore a 5 anni, per i delitti contro la P.A. per i quale è prevista una pena massima non inferiore a 5 anni; per i delitti concernenti sostanze stupefacenti; per i delitti di contrabbando ecc.).
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