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CAPITOLO SEDICESIMO, Sintesi del corso di Diritto della Navigazione

riassunto manuale di diritto della navigazione

Tipologia: Sintesi del corso

2013/2014

Caricato il 21/10/2014

princy
princy 🇮🇹

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Scarica CAPITOLO SEDICESIMO e più Sintesi del corso in PDF di Diritto della Navigazione solo su Docsity! CAPITOLO SEDICESIMO. I CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE E DELL’AEROMOBILE Tali contratti sono regolati principalmente dal codice della navigazione, e solo in via residuale si applica il codice civile. I contratti di utilizzazione, possono ricondursi al genus dei contratti caratterizzati dalla causa di godimento, nella sottocategoria del godimento delle utilità offerte da una nave o da un aeromobile e consistenti nel trasporto tecnico. II codice della navigazione, disciplina negli artt.376-468 e 939-954, i cosiddetti contratti di utilizzazione della nave e dell'aeromobile riguardanti, in particolare: la locazione del veicolo, il noleggio dello stesso completo di equipaggio, ed il trasporto di persone e cose con l'utilizzo dello stesso veicolo. Tale raggruppamento, ha l’obiettivo di ricondurre sotto un'unica categoria tutti i contratti aventi in comune l'utilizzo della nave o dell'aeromobile ma senza voler costituire una categoria specifica di negozi giuridici (categoria giuridica). LOCAZIONE: Nella locazione di nave o di aeromobile, il veicolo costituisce l’oggetto della prestazione di dare del locatore (locatio rei). NOLEGGIO: Nel noleggio, il veicolo è oggetto della prestazione del noleggiante, ma questa prestazione, a differenza della locazione, consiste in un facere. TRASPORTO: Nel trasporto, invece, il veicolo assume una funzione strumentale, perché costituisce il mezzo necessario all’esecuzione dell’obbligazione principale di trasferimento delle persone o delle cose. CONTRATTO DI LOCAZIONE e CONTRATTO DI NOLEGGIO, hanno in comune la messa a disposizione del veicolo finalizzata al godimento del bene da parte del creditore o, al godimento delle utilità che il bene può offrire. L’OGGETTO DEL GODIMENTO: è proprio il trasporto, inteso come navigazione per acqua o per aria. poichè la nave è una costruzione destinata al trasporto (art.136 c.nav.) e l’aeromobile è una macchina destinata al trasporto (art.743 c.nav.), Ciò che ≠: è la modalità di realizzazione di tale godimento il quale nella locazione, nel noleggio è attuato attraverso l’assunzione è attuato mediante il potere dell’esercizio del veicolo da par- del noleggiatore di impartire te del conduttore; istruzioni sull’impiego della nave o dell’aeromobile, secondo i propri interessi. Tale diversità incide sulla quantità e qualità degli obblighi delle parti Anche nel trasporto, è ravvisabile l’interesse del passeggero e dell’interessato al carico a godere delle utilità che il veicolo è atto ad offrire. La ≠ rispetto alla locazione e al noleggio, sta nel fatto che, o dell’aereo) con la conseguenza che l’equipaggio si trova alle sue dipendenze. 3. LOCAZIONE DI NAVE. FORMA E PUBBLICITÀ a) Locazione a scafo nudo ovvero così com’è (si usa di più per le locazioni commerciali). Qui, l’oggetto è costituito dalla nave dotata solo delle sue pertinenze (art.379 c.nav.); b) Locazione di nave armata, completa, cioè, di tutto quanto necessario per il viaggio, ivi compreso l'equipaggio. In questo caso, l’equipaggio passa alle dipendenze del conduttore (locatore-armatore), anche se sia stato arruolato dal locatore, i contratti di lavoro stipulati cpn l’equipaggio, sono automaticamente trasferiti dal locatore al conduttore ex lege. Non si tratta, quindi, di cessione del contratto bensì di trasferimento automatico ex lege in quanto l'equipaggio deve essere alle dipendenze dell'armatore (art.347 c. nav.). Tale passaggio si realizza indipendentemente dalla volontà delle parti, in virtù dell’art.347 c.nav. Nella pratica il contratto di locazione ricorrente, è quello a scafo nudo, in quanto il conduttore preferisce, in genere, provvedere in proprio all'armamento della nave. LA LOCAZIONE DI AEROMOBILE. Le disposizioni del codice della navigazione in tema di locazione di nave, si applicano anche alla locazione di aeromobile (art. 939 c. nav.). L’unica ≠ è che: il contratto di locazione di aeromobile deve essere sempre in forma scritta, e se di durata non inferiore a 6 mesi deve essere reso pubblico, mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale. Quest’ultima disposizione è stata prevista dalla Convenzione di Ginevra del 1948 “sul riconoscimento internazionale dei diritti su aeromobili”, la quale dispone che l'iscrizione della predetta locazione nel registro di immatricolazione dell'aeromobile costituisce condizione necessaria per il riconoscimento da parte degli altri Stati contraenti di tale diritto di utilizzazione dell'aeromobile. Il requisito della prova scritta, non è richiesto per le locazioni di cui non è obbligatoria la pubblicità. Una particolare forma di locazione di aeromobili, è quella denominata aircraft interchange agreement (collaborazione fra compagnie aeree nei servizi di linea), col quale una compagnia cede ad un'altra il suo aeromobile, senza equipaggio, per consentire il completamento del viaggio su una linea i cui diritti di traffico appartengano alla seconda. In questo caso, la consegna dell’aeromobile da una compagnia all’altra, si attua mediante il cambio di equipaggio. FORMA E PUBBLICITA’ DEL CONTRATTO: Il contratto, deve essere provato per iscritto (art.377 co.1 e 939-bis co.1 c.nav.) L’assenza di forma scritta, non pregiudica la validità del contratto, ma rende più difficile la prova dello stesso in giudizio. La prova scritta non è richiesta per la locazione di navi minori e di galleggianti inferiori a una certa stazza (art.377 co.2 c.nav.). Il contratto di locazione di imbarcazioni e navi da diporto, invece, deve essere redatto per iscritto a pena di nullità (art.42 co.3 c.dip.) Nella pratica la redazione del contratto di locazione di nave, avviene mediante l’adozione costante di un formulario denominato Barecon 2001. Manca nella disciplina del codice della navigazione la previsione di una pubblicità del contratto di locazione di nave. OBBLIGHI DEL LOCATORE sono (art. 379 c. nav. e 1575 c.c.): a) consegnare la nave o l'aeromobile, con le relative pertinenze, in stato di navigabilità e in buono stato di manutenzione; b) munire la nave o l'aeromobile dei documenti necessari per la navigazione; c) mantenere la nave e l'aeromobile in stato tale da servire all'uso convenuto e provvedere a tutte le riparazioni dovute a forza maggiore o a logorio per uso normale, secondo l'impiego convenuto; d) garantire il pacifico godimento durante la locazione; e) garantire il conduttore dalle molestie di terzi che pretendono di avere diritti sulla nave o sull'aeromobile (art.1585 c.c.). Il locatore non è responsabile di eventuali vizi emersi dopo la consegna quando riesce a provare che si tratta di vizi occulti non rilevabili con la normale diligenza. Gli OBBLIGHI DEL CONDUTTORE consistono: a) nel pagamento del canone; b) nella corretta tenuta della nave; c) nella manutenzione della stessa durante l'utilizzo; d) nella sua restituzione nel termine stabilito e nel luogo della consegna alle condizioni in cui gli è stata data. Nel caso di mancata consegna nei termini: il conduttore è tenuto al pagamento dell'ulteriore canone rapportato al periodo eccedente, salvo il maggior danno; se tale periodo eccede il decimo della durata originaria, il canone è per disposizione di legge dovuto al doppio, alla stregua di penale. e) Il conduttore è tenuto ad effettuare e far effettuare tutte le riparazioni necessarie alla conservazione del bene e non può effettuare innovazioni che diminuiscano il valore della nave. Inoltre, mentre nella locazione la nave è l'oggetto del contratto, giacché la causa del contratto è il godimento del bene, nel noleggio la nave è lo strumento necessario per la realizzazione di un determinato utile, e siccome la nave è un mezzo di trasporto ed il suo noleggio è per lo più finalizzato al trasporto di persone e cose, il contratto di noleggio presenta molti punti in comune col contratto di trasporto, il quale ultimo avrebbe in più solo l'obbligo della custodia e della consegna della merce trasportata ovvero della cura e sicurezza delle persone trasportate. Ma la sostanziale differenza tra il contratto di noleggio e quello di trasporto sta nella persona del vettore: F 0 B 7 nel noleggio, infatti, il noleggiatore prende a nolo la nave per effettuare un trasporto di persone o cose e se lo effettua a fini commerciali egli andrà poi a stipulare contratti di trasporto con passeggeri o con caricatori (mittenti) di merci o cose; F 0 B 7 nel trasporto è l'armatore che effettua in proprio il trasporto di persone e cose e, quindi, stipula direttamente il contratto di trasporto con quelli che ne fruiscono. Per i contratti di noleggio si usano in genere dei formulari prestabiliti detti charter party, distinti in voyage charter (per il nolo a viaggio) e time charter (per il nolo a tempo). Tali formulari sono costantemente aggiornati ad opera di organizzazioni e soggetti interessati, se non predisposti della stesse compagnie di navigazione, e specialmente per i noli a viaggio i formulali sono di vario tipo, in quanto predisposti in funzione delle caratteristiche del viaggio, delle nave, della merce, ecc. Forma del contratto Il contratto di noleggio delle navi deve essere in forma scritta ai soli fini probatori sicché è valido anche se concluso in forma non scritta; per le navi minori ed i galleggianti la forma scritta non è richiesta neanche ai fini probatori. Il contratto di noleggio di aeromobile deve essere sempre in forma scritta. Il contratto deve riportare: a) gli elementi identificativi della nave, la sua nazionalità e la portata; b) il nome del noleggiante (armatore) e del noleggiatore (vettore); 2 c) il nome del comandante; d) l'ammontare del nolo; e) i viaggi da effettuare ovvero la durata del nolo. Il contratto è talvolta sottoscritto oltre che dalle parti anche dal broker, ossia dall’intermediario dell'affare, benché sprovvisto di una qualsiasi delega o mandato. La nave deve essere posta a disposizione del noleggiatore nel porto indicato nel contratto, o che il noleggiatore si sia riservato di indicare successivamente, e nel termine convenuto. Il contratto di noleggio prevede 2 termini: a) Termine iniziale: entro tale termine il noleggiante deve mettere la nave a disposizione del noleggiatore e pronta all'uso. Il contratto avrà inizio dopo un breve lasso di tempo dal momento in cui il noleggiante avrà dato al noleggiatore l’avviso di prontezza. b) Termine finale (o di Cancello): la clausola di cancello è una clausola di risoluzione espressa del contratto di noleggio; prevede un termine entro il quale l'armatore deve mettere a disposizione dell’utilizzatore (vettore) la nave ed il suo equipaggio. Decorso tale termine il vettore può risolvere il contratto od anche attendere che l'armatore esegua il suo adempimento. Trattandosi di clausola di risoluzione espressa, se il vettore se ne avvale non può chiedere il risarcimento del danno; se, invece, il vettore non se ne avvale e attende l'adempimento dell'armatore, può poi reclamare il danno. Obblighi e Responsabilità del noleggiante - Mettere a disposizione del noleggiatore nave ed equipaggio nel luogo e tempo stabiliti; - Normale collaborazione con il noleggiatore - Pagamento delle spese fisse (quelle per la tenuta in esercizio della nave) - La responsabilità può essere esclusa, se la nave è affetta da vizi, solo se il noleggiante dimostra che si tratta di vizi occulti non rilevabili con la normale diligenza. Non essendoci un regime specifico in materia, la responsabilità può essere di volta in volta stabilita dalle parti. Obblighi e Responsabilità del noleggiatore - Pagamento del canone. In caso di mancato pagamento, il servizio può essere interrotto senza preavviso dall’armatore. Il canone non è dovuto se la nave è costretta ad una sosta forzata per cause non imputabili all’armatore. - Pagamento delle spese per la realizzazione del viaggio. - Garantire la sicurezza dei porti di destinazione (condizioni meteo, fisiche, politiche). Employment clause ed Indemnity clause. Articolo fondamentale per questo contratto non è quello che lo definisce, ma l’articolo 393 che parla delle responsabilità per le operazioni commerciali. Qui, infatti, viene espressa una clausola che poi ritroviamo in tutti i contratti di noleggio, specie se a tempo: la clausola di Employment. Essa prevede che: ”Il comandante deve eseguire gli ordini che vengono impartiti dal Noleggiatore per quel che riguarda l’impiego commerciale della nave”. E’ una clausola che nasce dalla pratica, infatti se non ci fosse, il noleggiatore dovrebbe dare delle direttive al noleggiante che a sua volta le riferirebbe al comandante. Accanto a questa c’è la clausola di Indemnity, ma per comprenderla dobbiamo fare un passo indietro: il Noleggiatore ha interesse ad utilizzare la nave del noleggiante non per il viaggio fine a se stesso, ma per un interesse al trasporto che il noleggiatore si obbliga a fare nei confronti di terzi. Quindi è sulla base di un contratto di trasporto con i terzi che il noleggiatore spesso si trova a noleggiare navi e quindi a stipulare contratti di noleggio. Si intersecano i due contratti di Noleggio e di Trasporto nella stessa operazione economica. I terzi quindi non dialogano con il noleggiante ma solo con il noleggiatore e se accade qualcosa al carico i terzi faranno causa al noleggiatore che è il loro vettore, e non al noleggiante, che non assume alcuna responsabilità sulle cose trasportate. 2 la responsabilità del subnoleggiante nei confronti del noleggiante. Cessione del noleggio - il noleggiatore sostituisce a sé un terzo nella parte attiva del contratto, rimanendo però personalmente vincolato verso il noleggiante in relazione agli obblighi derivanti dal contratto stesso. - nella Cessione di noleggio il cedente non è liberato, salvo contraria dichiarazione del ceduto. Cessazione del noleggio - Il noleggio a tempo cessa con lo spirare del termine convenuto. - se però prima della scadenza il noleggiatore ordina un viaggio che si concluderà F 0 E 0 F 0 2 0dopo la detta scadenza, esso deve essere eseguito compenso doppio F 0 E 0 F 0 2 0clausola in genere derogata. - Le altre cause di cessazione sono le stesse che portano alla risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive (ad esempio l’impedimento definitivo). Prescrizione dei diritti del contratto di noleggio 2 - I diritti del contratto di noleggio si prescrivono in un anno dalla scadenza o dall'ultimazione dell'ultimo viaggio, se eccedente la durata del contratto, ovvero dal verificarsi dell'evento che abbia impedito l'esecuzione del contratto. - In caso di perdita presunta della nave, il termine di prescrizione decorre dalla data della sua cancellazione dai registri di iscrizione. Noleggio non contrattuale Fino ad ora abbiamo trattato del noleggio contrattuale, cioè frutto della libera iniziativa delle parti. Ma il noleggio può essere anche non contrattuale, e ciò avviene in 2 casi particolari: a) Noleggio obbligatorio: esso non nasce da un reciproco consenso, ma è imposto dalla autorità marittima. All’armatore verrà corrisposto un canone secondo le tariffe imposte dalle stesse autorità. b) Requisizione in uso: questa è regolata dalla legge 1154/1989 e consiste in una forma di utilizzo simile al Noleggio obbligatorio. È disposta dalla competente autorità, e in conseguenza della stessa, all’armatore spetta un’indennità. IL TRASPORTO:. Il contratto di trasporto è quello in esecuzione del quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, al trasferimento di persone e cose da un luogo all’altro, assumendone la responsabilità della custodia e della protezione dall’imbarco allo sbarco (art. 1678 c.c.). Dobbiamo distinguere il trasporto per acqua da quello per aria: ►Il trasporto per acqua si distingue in: a) Trasporto di persone; b) Trasporto di cose; il quale si distingue ulteriormente in: F 0 B 7 Trasporto di carico totale o parziale; F 0 B 7 Trasporto di cose determinate. ►Il trasporto per aria si distingue in: a) Trasporto di persone e di bagagli; b) Trasporto di cose. La normativa applicabile in materia di contratti di trasporto è quella del diritto comune per la parte non derogata dal codice della navigazione. Si applicano, altresì, alcune norme previste da convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito, come quella sulle polizze di carico e quella sulla responsabilità del vettore aereo relativamente alle avarie ed agli infortuni (Convenzione di Montreal del 1999). Il trasporto di persone Generalità prezzo del biglietto qualora il vettore dimostri che l’evento si sia verificato per causa a lui non imputabile. Quando il mutamento delle condizioni di viaggio sia dovuto a causa di forza maggiore, il passeggero è tenuto al solo pagamento del viaggio del quale abbia già fruito e se il vettore assicura a sue spese il completamento del viaggio, con un'altra nave ed in condizioni analoghe a quelle inizialmente previste, il passeggero è tenuto al pagamento del prezzo del biglietto per intero e non ha diritto al risarcimento di danni. Nel caso di ritardo nella partenza, il passeggero ha diritto di risolvere il contratto quando il ritardo si protrae per un lasso di tempo predeterminato e diverso a seconda che la durata prevista del viaggio sia inferiore o superiore alle 24 ore; durante il ritardo il passeggero ha diritto a vitto e alloggio a spese del vettore, se queste obbligazioni erano previste nel prezzo di passaggio. Impedimenti del passeggero - Il primo e più frequente caso in cui il passeggero non fruisce del servizio è quello in cui lo stesso si presenti in ritardo all'imbarco e la nave parta, quindi, senza di lui. Tenuto conto che la mancata prestazione del vettore è imputabile al passeggero, questi è tenuto a pagare il prezzo intero del biglietto 2 al netto delle spese di vitto. - Se prima della partenza si verifica la morte del passeggero o altro impedimento a lui non imputabile e ne venga data tempestiva notizia al vettore, il contratto è risolto di diritto ed il prezzo del biglietto comunque dovuto è pari a 1/4 del suo valore originario. Le persone di famiglia che avrebbero dovuto effettuare il viaggio con la persona impedita, il cui contratto è risolto di diritto, hanno invece facoltà di risolvere il contratto alle stesse condizioni (preavviso e pagamento di ¼ del biglietto). Le condizioni generali di trasporto spesso prevedono il pagamento di una parte del biglietto in misura diversa a seconda del preavviso col quale viene comunicato il recesso. Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e loro bagagli si prescrivono in 6 mesi dall'arrivo in porto del passeggero o dalla data in cui sarebbe dovuto arrivare. Quelli relativi ai bagagli consegnati si prescrivono in 1 anno dalla riconsegna o dalla data in cui il vettore avrebbe dovuto riconsegnarli. Per i trasporti aerei si applicano gli stessi termini elevati, però, a 2 anni per i vettori comunitari. Tale diverso termine non è prescrizionale bensì decadenziale. La responsabilità del vettore marittimo e aereo nel trasporto di persone, secondo il codice della navigazione Agli obblighi del vettore, di trasporto e cura del passeggero, sono collegate le relative responsabilità. Il vettore è perciò responsabile: a) della mancata esecuzione del trasporto ovvero della mancata sua esecuzione nel tempo stabilito; b) della omessa vigilanza e sicurezza del passeggero e, quindi, degli infortuni dei quali questo possa rimanere vittima. L’esonero dalla responsabilità è previsto solo se il vettore dimostra che la causa sia a lui non imputabile e, nel caso di danni alle persone, dimostri di aver posto in essere tutti gli accorgimenti dettati dalla normale diligenza. L'onere della prova incombe anche sul vettore aereo ma questo, a differenza del vettore marittimo, non deve individuare la causa del danno ma deve solo dimostrare di aver posto in essere tutti gli accorgimenti dettati dalla normale diligenza per evitare che il danno si verificasse. Si parla, allora, di responsabilità presunta del vettore, in base alle dichiarazioni del passeggero. L’onere della prova, a discolpa, è invertito F 0E 0 F 0 2 0è a carico del vettore, che deve individuare la causa del danno e provare che questo non sia a lui imputabile. Il passeggero non deve dimostrare la causa del danno, ma solo il diritto alla prestazione, ossia a fruire del viaggio e ad essere protetto durante il suo svolgimento, dall'imbarco allo sbarco, ovvero dal momento in cui entra nella sfera di vigilanza del vettore fino a quando ne esce. La responsabilità del vettore marittimo e aereo può essere limitata al fine di agevolare la politica dei costi ed il contenimento dei prezzi, salvo nei casi di morte e lesioni personali, nel qual caso essa è illimitata. È altresì illimitata quando il danno derivi da comportamenti dolosi o comunque temerari del vettore. turistici venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale o negoziati al di fuori dei locali commerciali. I contratti di viaggio si distinguono in: a) Contratto di crociere turistica: in esso, l’organizzatore della crociera con una nave da lui esercitata o noleggiata, si obbliga a trasportare i passeggeri per un viaggio di piacere di solito circolare (con ritorno al punto di partenza), e a fornire loro altre prestazioni di bordo (cabina, vitto, spettacoli ecc). Tale contratto è assimilabile ai contratti di trasporto solo in relazione all'uso della nave che, in tal caso, ha un ruolo strumentale e non essenziale; le crociere turistiche comprendono, infatti, non il solo trasporto ma una serie di altre prestazioni (ristorazione, alloggio, svaghi, escursioni) che fanno inquadrare il relativo contratto come contratto misto al quale possono applicarsi le distinte discipline, a seconda della singola prestazione; b) contratto di organizzazione di viaggio turistico, col quale un tour operator si obbliga ad eseguire una serie di prestazioni. In esso sono sempre presenti le prestazioni di trasporto e di soggiorno; c) contratto di viario organizzato, col quale un intermediario vende un pacchetto di viaggio da altri organizzato. In esso sono presenti l’alloggio e le altre prestazioni ma non il trasporto. d) Contratto di trasferimento turistico: in esso sono presenti il trasporto e le altre prestazioni ma non l’alloggio. Le responsabilità dell'organizzatore e dell'intermediario sono quelle normalmente derivanti dall'inadempimento ovvero dall'inesatto adempimento. Le norme in materia sono tutte a tutela del consumatore il quale, per evitare i limiti alla responsabilità, può agire direttamente nei confronti del prestatore. L'organizzatore e l'intermediano, dal canto loro, 2 possono evitare la responsabilità solo quando provino la loro estraneità rispetto all'evento dannoso o la colpa del consumatore ed hanno in ogni caso facoltà di rivalsa nei confronti degli ausiliari colpevoli dell'inadempimento. Il trasporto di cose E’ un contratto consensuale con cui il vettore si obbliga a trasportare cose da un luogo ad un altro, assumendone la custodia per conto di un altro (mittente o caricatore), con l’impegno di consegnarle al soggetto da questo indicatogli (destinatario). Il destinatario può essere un soggetto diverso al caricatore e per contratto il nolo, ossia il prezzo del trasporto, può essere posto a carico di quest’ultimo; in tal caso il contratto diventa trilaterale in quanto il vettore contrae sia col caricatore che col destinatario. Nel contratto di trasporto le parti sono: a) il vettore, che si obbliga al trasporto delle cose affidategli; b) il caricatore (o mittente), che affida le cose da trasportare e consegnare al destinatario e si obbliga al pagamento del nolo; c) il destinatario, che si obbliga al ritiro delle cose trasportate e, laddove così stabilito, al pagamento del nolo. Per quanto riguarda la forma del contratto, questa deve essere scritta solo ai fini probatori. La forma non scritta non ne condiziona la validità, ma rende più difficile la prova. Obblighi del vettore: - mettere la nave a disposizione del caricatore nel tempo e nel luogo stabiliti ed in condizione di navigabilità. - prendere in custodia la merce da trasportare - consegnare la merce al destinatario nel tempo stabilito. Obblighi del caricatore/mittente: - pagamento del nolo (a meno che non spetti al destinatario) - consegnare la merce presso la nave da caricare - effettuare il carico e contrassegnare la merce per un eventuale rimborso. Cause di recesso: - è prevista una clausola di cancello. Superato il termine di cancello, il contratto di trasporto è risolto di diritto. - attraverso il contrordine, il caricatore può ordinare al vettore di non consegnare la merce da lui spedita. Ovviamente, sarà comunque tenuto al pagamento del nolo. Se recede prima della partenza, sarà tenuto al pagamento della metà del nolo + le spese di scaricazione della merce. Se recede dopo la partenza, sarà tenuto al pagamento dell’intero prezzo, ma il comandante non è tenuto a modificare l’itinerario se implica un ritardo eccessivo nel programma di viaggio. - se la nave è costretta a fermarsi per cause di forza maggiore o per riparazioni, il caricatore sarà tenuto al pagamento solo della porzione di viaggio effettuata. I rischi del trasporto di cose e le conseguenze degli impedimenti sono ripartiti in relazione alla fortuita dell'evento, alle iniziative assunte per l'assolvimento dell’obbligazione, all'imputabilità della causa. In particolare: a) se la merce non giunge a destinazione per causa non imputabile al caricatore ne alla natura della merce, il nolo non è dovuto; b) se la partenza o la prosecuzione del viaggio sono temporaneamente impedite per causa non imputabile al vettore, il contratto resta in vigore ma il anche il termine di controstallia, il vettore può lasciare il porto senza completare le operazioni. 2 Giunta la nave a destinazione, il rapporto sorge tra VETTORE e DESTINATARIO. Nei casi di irreperibilità, rifiuto, pretesa di più soggetti, contrordine del caricatore/mittente, il vettore, salvo diverse disposizioni del mittente, può depositare la merce presso un deposito o addirittura venderla, se deperibile. 25. Il trasporto di cose determinate Il trasporto di cose determinate si differenzia dal trasporto a carico totale o parziale in quanto esso è normalmente eseguito da navi di linea e pertanto, in mancanza di espresso divieto, l'individuazione della nave con la quale esso deve essere effettuato non ha alcuna importanza. Ciò consente, pertanto, anche l'utilizzo di una pluralità di vettori mediante: a) la stipula di contratti diversi; b) la stipula di un solo contratto col primo vettore il quale andrà a stipulare contratti con i vettori successivi per conto del caricatore; c) la stipula di un solo contratto col primo vettore che stipulerà per proprio conto ulteriori contratti di subtrasporto con i vettori successivi; d) la stipula di contratti cumulativi. Per il trasporto di cose determinate non sono previsti periodi di stallia - siccome vengono utilizzate navi di linea - perciò le cose da trasportare devono essere consegnate al vettore non appena la nave è pronta per le operazioni di carico e, nel caso di ritardo, esso può prendere il largo senza indugio; in tal caso il caricatore deve per intero il prezzo del trasporto salvo non si sia avvalso della facoltà di recesso da comunicare prima della partenza della nave. Le operazioni di carico e scarico dovrebbero essere a cura e spese del vettore ma anche in tale tipo di trasporto spesso si concorda la clausola FIO, che pone tali operazioni ed i relativi rischi a carico del mittente o del destinatario. Se, però, le operazioni di carico vengono svolte nell'interesse della nave, pur essendo presente il destinatario che dovrebbe accollarsele, ovvero sono disposte dall'autorità portuale per esigenze di traffico, esse sono a carico del vettore. Nel caso di irreperibilità del destinatario o quando si verificano altre circostanze impeditive della consegna delle cose trasportate, il vettore può consegnarle ad un'impresa di sbarco autorizzata che ne assume la custodia senza, tuttavia, liberarsi della responsabilità delle cose trasportate se le operazioni di scarico erano a suo carico; se, infatti, tali operazioni sono previste a suo carico, l'impresa che assume la custodia delle cose trasportate agisce per suo conto e la responsabilità del vettore cessa con l'effettiva consegna al destinatario; se, invece, le operazioni di sbarco sono previste a carico del destinatario, il vettore è libero da responsabilità non appena il carico è dato in custodia all'impresa di sbarco che, in tal caso, agisce per conto del destinatario. II destinatario acquista i suoi diritti sulle cose a lui destinate non appena queste sono arrivate a destinazione ovvero dal momento in cui questo sarebbe dovuto avvenire, e, tuttavia, subordinatamente al pagamento degli le categorie interessate e i vettori si sono sempre trovati in posizione di supremazia imponendo contratti per adesione che l'interessato al carico doveva accettare senza margini di contrattazione. Una sorta di compromesso venne raggiunto e formalizzato con la Convenzione di Bruxelles del 1924, denominata Regole dell'Aia, successivamente modificata dai protocolli di Bruxelles del 1968 e del 1979, la cui efficacia era tuttavia subordinata al recepimento dei suoi principi nell’ordinamento interno. Perciò, negli Stati che non hanno aderito (come l’Italia), in materia di responsabilità del vettore marittimo trovano applicazione sia le dette Regole, che a seguito di ulteriori accordi internazionali hanno assunto il nome di Regole dell’Aia-Visby, sia il Codice della navigazione. In particolare, la specialità delle Regole rispetto al Codice ne determina la precedenza nell’applicazione. Il Codice assume pertanto un ruolo residuale, ma non irrilevante, e si applica ai casi non disciplinati dalle Regole quando sia applicabile la legge italiana ai sensi delle norme di Diritto Internazionale privato. Tali Regole si applicano ai soli contratti di trasporto con polizza di carico ed ai contratti di trasporto internazionale. Nè le Regole nè il codice trattano della mancata esecuzione del trasporto che, pertanto, resta disciplinata dalle norme generali in materia di inadempimento contrattuale. Le Regole elencano dettagliatamente gli obblighi del vettore, fonte di responsabilità per lo stesso; in particolare egli è responsabile: a) della messa a disposizione della nave in condizioni di navigabilità; b) delle condizioni di idoneità della stessa per l'accoglimento e la conservazione della mercé durante il viaggio; c) del carico, scarico, stivaggio e custodia della merce. La responsabilità della merce è quindi presupposta a carico del vettore per il solo fatto che questo ha l’obbligo di custodia. Ma le Regole elencano anche i cosiddetti pericoli eccettuati, ossia tutti i casi in cui il vettore è esente da responsabilità; in particolare egli non è responsabile della perdita o dell’avaria della merce quando queste siano causate da: a) atti o colpa del comandante o dell'equipaggio per negligenza nei loro compiti, detta colpa nautica; a) incendio non imputabile al vettore; b) pericoli di mare, ossia eventi naturali imprevedibili di straordinaria intensità; c) "atto di Dio", col quale si qualificano i casi di forza maggiore; d) fatti di guerra; e) fatto di nemici pubblici, quali gli atri di terrorismo; f) provvedimento della pubblica autorità o sequestro giudiziario; g) quarantena; h) omissione del caricatore o del proprietario delle merci; i) scioperi, serrate ed altri eventi interruttivi dell'attività lavorativa; j) rivolte e sommosse civili; k) salvataggio, od anche solo tentativo, di vite umane o di beni in mare; l) calo di volume o di peso della mercé derivante da vizio occulto; m) insufficienza di imballaggio; n) insufficienza o imperfezione delle marche di identificazione della merce; o) vizi occulti che sfuggono alla normale diligenza; p) qualsiasi altra causa non imputabile a fatto o colpa grave del vettore dei suoi dipendenti e preposti. La norma internazionale elenca, quindi, tutta una serie di eccezioni alla responsabilità del vettore e la esclude in ogni caso quando questo dimostri la sua estraneità rispetto alla causa del danno. Il legislatore del c. nav., nell’intenzione di uniformarsi alle Regole, ha in primo luogo sancito, nell’art.421, l’obbligo del vettore di mettere la nave in stato di navigabilità, sia sotto l’aspetto nautico che sotto quello commerciale. Inoltre ha elencato gli stessi obblighi del vettore ma inverte l’ordine delle eccezioni alla responsabilità (pericoli eccettuati), dando rilievo preminente alla “lettera q”, la quale è stata trasformata nel primo comma dell’art.422. In particolare l’art.422 I comma stabilisce che “il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria della merce dal momento in cui egli la riceve e fino a quando la consegna, nonché del ritardo nella consegna, salvo non provi che la causa del danno sia non imputabile a colpa sua o a colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti”. Nel II comma dell’art.422 sono stati trasferiti gli altri pericoli eccettuati (da “lettera a” a “lettera p”), disciplinandoli come se la loro presenza determinasse un’inversione dell’onere della prova. 2 Infatti tale articolo pone a carico dell’avente diritto alla riconsegna a. La responsabilità derivante dal ritardo; in questo caso l’interessato al carico deve far constatare il danno, con riserva scritta o con annotazione sul documento del trasporto, entro 4 giorni dal momento in cui le cose sono state messe a sua disposizione; b. La responsabilità derivante dalla perdita o avaria della merce; in questo caso l’interessato al carico deve far constatare il danno entro 7 giorni dalla riconsegna. La disciplina della responsabilità è simile a quella relativa al trasporto di persone, in quanto il vettore deve solo provare di aver posto in essere tutti gli accorgimenti denari dalla normale diligenza per evitare il verificarsi del danno, non essendo necessaria l'individuazione della causa del danno o la colpa altrui. Per la navigazione aerea non esistono i pericoli eccettuati, ossia quelle circostanze previamente individuate quali estranee alla volontà del vettore e causa di danno, ad eccezione della lieve colpa di pilotaggio, di condotta o di navigazione (simile alla colpa nautica), anch'essa esonerativa di responsabilità per il vettore (art.951 comma 2). Anche la Convenzione di Montreal del 1999 disciplina la responsabilità del vettore aereo di cose per i danni da ritardo e per la perdita o avaria della merce. Non è prevista la fattispecie della mancata esecuzione del trasporto. a) Per il ritardo il vettore è responsabile a meno che non provi che lui e i suoi dipendenti e preposti abbiano adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle. In questo caso il danno derivante da ritardo deve essere oggetto di reclamo entro 21 giorni dalla messa a disposizione della merce a disposizione dell’avente diritto. b) Per i danni da perdita o avaria della merce la responsabilità del vettore è, in tal caso, quasi assoluta e questi può liberarsene solo se il danno deriva da: F 0 B 7 natura o vizio della mercé; F 0 B 7 difetto di imballaggio non effettuato dal vettore o da suoi ausiliari; F 0 B 7 fatto di guerra o conflitto armato; F 0 B 7 provvedimento dell'autorità pubblica; F 0 B 7 colpa del danneggiato. In questo caso il danno alla merce deve essere oggetto di reclamo entro 14 giorni dalla sua ricezione. In generale il vettore è esonerato da responsabilità se prova la colpa del danneggiato nella produzione del danno. Anche la responsabilità del vettore aereo è soggetta a limitazione che dal codice della navigazione è stabilita nella misura di 17,04 euro per chilogrammo di merce caricata, mentre la Convenzione di Montreal fissa tale limite in 17 diritti speciali di prelievo per ogni chilogrammo di merce perduta o avariata. Come nel trasporto marittimo, il caricatore può evitare l'applicazione del limite, dichiarando, anteriormente alla caricazione, il valore effettivo delle cose trasportate. In caso di dichiarazione, il vettore risponde fino al valore dichiarato, a meno che non provi che tale valore è superiore a quello effettivo. Secondo il codice, il vettore decade dal beneficio della limitazione in caso di responsabilità determinata da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti. La documentazione del trasporto di cose La documentazione del trasporto di cose determinate, ossia la prova scritta del contratto di trasporto, è costituita dalla polizza di carico. La polizza di carico è il titolo dimostrativo del contratto di trasporto ed è, al tempo stesso, titolo di credito che attribuisce al suo possessore o intestatario il diritto alla riconsegna della merce. Il procedimento che si conclude con l’emissione della polizza inizia con l’ordine di imbarco, emesso dal raccomandatario, descrittivo della merce da trasportare, su commissione del caricatore. All’ordine di imbarco segue il ricevuto per l’imbarco, non appena il caricatore consegna la merce al vettore. Entro 24 ore dall’avvenuto caricamento il vettore, o il comandante della nave, emette la polizza di carico. PROCEDIMENTO: - il raccomandatario emette l’ordine di imbarco, su commissione del caricatore - quando il caricatore consegna la merce al vettore, si emette il ricevuto per l’imbarco - entro 24 ore dal caricamento, il vettore o il comandante emettono la polizza di carico Per il trasporto aereo la relativa procedura prevede la redazione di una lettera di trasporto aereo, in triplice esemplare. I documenti di trasporto (polizza di carico e lettera di trasporto aereo) devono contenere tutte le indicazioni relative al vettore, al mittente, al destinatario, alla merce trasportata, alla data di consegna e di riconsegna, nonché, ove previsto, della nave utilizzata per il .trasporto. 2 La polizza di carico è redatta in duplice copia. Una copia resta al comandante
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