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Capitolo v i mezzi di ricerca della prova, Appunti di Diritto

capitolo aggiornato dei mezzi di riicerca della prova del tonini

Tipologia: Appunti

2015/2016

Caricato il 17/02/2016

teraggio
teraggio 🇮🇹

4

(1)

2 documenti

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Scarica Capitolo v i mezzi di ricerca della prova e più Appunti in PDF di Diritto solo su Docsity! CAPITOLO V I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA 1. Profili generali I suddetti sono: ispezioni, inquisizioni, sequestri e intercettazioni di comunicazioni. Mentre i mezzi di prova offrono al giudice le risultanze probatorie direttamente utilizzabili in sede di decisione, i mezzi di ricerca della prova non sono fonti di convincimento, ma rendono possibile acquisire cose materiali, tracce o dichiarazioni dotate di attitudine probatoria. Precisiamo che l’elemento probatorio si forma con l’esperimento del mezzo della prova; (il testimone, per esempio, racconta ciò che ha percepito). Inoltre, i mezzi di prova possono essere assunti solo davanti al giudice nel dibattimento o nell’incidente probatorio; invece, i mezzi di ricerca della prova possono essere disposti anche dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria (oltre che dal giudice). Ancora, i mezzi di ricerca della prova non consentono il preventivo avviso al difensore dell’indagato quando sono compiuti durante le indagini; mentre i mezzi di prova sono assunti con la piena conoscenza del contraddittorio, nel dibattimento o nell’incidente probatorio. Per quanto riguarda ai mezzi di ricerca della prova informatica, il supporto informatico è autonomo rispetto al documento digitale. In particolare, la prova informatica ha una apposita disciplina. Tuttavia, l’incorporamento sul documento informatico avviene in maniera digitale e non materiale (per esempio sulla carta ecc..). Proprio per questo possono facilmente essere falsificati o distrutti. Dunque, sono oggetti materiali dei mezzi di ricerca della prova: il supporto informatico, il sistema che lo contiene (computer) o un intero sistema telematico. Sono, invece, oggetti dematerializzati: i documenti informatici contenuti nell’elenco di cui sopra. Prima della L. 48/2008, alcuni inquirenti pretendevano di trattare il sequestro del computer come un mezzo atipico di ricerca della prova, per cui era svincolato da regole e quindi, dal contraddittorio. Per ovviare a ciò, sono stati definiti i mezzi tipici di ricerca della prova, quali, la perquisizione, l’ispezione e il sequestro di ogni sistema o supporto informatico. Le garanzie introdotte per i mezzi di ricerca della prova informatica sono: 1. Il dovere di conservare inalterato il dato informatico originale nella sua genuità; 2. il dovere di impedire l’alterazione successiva del dato originale; 3. Il dovere di formare una copia che assicuri la conformità del dato informatico acquisito rispetto a quello originale; 4. Il dovere di assicurare la non modificabilità della copia del documento informatico; 5. La garanzia dell’installazione di sigilli informatici sui documenti acquisiti. Tuttavia tale elenco potrebbe non essere completo, date le lacune della stessa L. 48/2008, approvata, forse, troppo frettolosamente. 2. Le ispezioni Esse consistono nell’osservare e descrivere persone, luoghi e cose per accertare tracce del reato. Ha finalità descrittiva, è disposta dall’autorità giudiziaria e, nel caso non vi siano tracce del reato, quest’ultima cerca di individuare il modo, il tempo e le cause di modificazioni. L’ispezione potrebbe richiedere anche l’utilizzo di mezzi coercitivi, su disposizione del giudice, del pubblico ministero i quali chiedono l’intervento della polizia giudiziaria o della forza pubblica. Essa può essere: -personale: ha ad oggetto il corpo di un essere umano. L’interessato, prima dell’atto, può richiedere la presenza di una persona di fiducia. Deve essere eseguita nel rispetto del pudore, della dignità dell’interessato. Può essere eseguita da un medico non necessariamente legale; -di luoghi o cose: la persona disponibile del luogo ha diritto al decreto della stessa prima che venga eseguita nel luogo medesimo. L’autorità giudiziaria può ordinare che taluno non si allontani prima della conclusione delle operazioni. Durante l’udienza preliminare o il dibattimento, l’ispezione è disposta dal giudice. durante le indagini preliminari, è compiuta dalla polizia in caso di urgenza disponendo anche “rilievi sulle persone” purchè diversi dall’ispezione personale. In caso di ispezione, il difensore dell’indagato deve ricevere preavviso almeno 24 ore prima. Nei casi di urgenza, il pubblico ministero può procedere anche senza preavviso, se vi è giustificato motivo che le tracce potrebbero alterarsi. In caso di avviso omesso, il pubblico ministero deve indicare il motivo della deroga e le modaloità dell’avviso, a pena di nullità. 3. Le perquisizioni Art. 247. Esse consistono nel ricercare una cosa da assicurare al procedimento o una persona da arrestare. È disposta dall’autorità giudiziaria, che provvede personalmente o può eventualmente delegare ad un ufficiale, con decreto motivato; la motivazione deve contenere indizi. Inoltre, può essere: consegna, con la differenza che la banca non può rifiutarsi di consegnare la cosa, o andrà incontro a una perquisizione. Sequestro di corrispondenza. Per quanto riguarda i servizi postali, o telematici, si può provvedere al sequestro di lettere o altro a patto che l’autorità abbia fondato motivo di ritenere spediti dall’imputato o a lui diretti o che comunque sono inerenti al reato. Il sequestro viene eseguito da un ufficiale della polizia giudiziaria, consegnare gli oggetti di corrispondenza all’autorità giudiziaria senza alterarli o aprirli. Sequestro di computer o di documento informatico. Dalla L. 48/2008, ciò che è posto sotto sequestro probatorio non è il computer o l’hard disk, ma il documento contenuto in questi. Quindi, quando viene restituito l’hardware, dopo aver fatto una copia del documento, è quest’ultima, in realtà, l’oggetto di sequestro. Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni. In questi casi, l’autorità giudiziaria può disporre il sequestro di questi dati mediante copia degli stessi con una procedura che li conservi inalterati e immodificati. Custodia delle cose sequestrate. Essa è affidata alla cancelleria o alla segreteria. Nel caso ciò non sia possibile, viene disposto diversamente dall’autorità giudiziaria, affidando la custodia stessa a un altro custode in un altro luogo. 5. Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni a. La nozione di intercettazione Non abbiamo nessuna definizione. In realtà, è un problema rilevante perché un atto di questo tipo ha a che fare con i diritti fondamentali della persona (art. 15 Cost.). Il problema definizione, perciò, è stato risolto dalla giurisprudenza di legittimità: è intercettazione quella “captazione, ottenuta mediante strumenti tecnici di registrazione, del contenuto di una conversazione o di una comunicazione segreta in corso tra due o più persone, quando l’apprensione medesima è operata da un soggetto che nasconde la sua presenza agli interlocutori”. Per cui i requisiti sono: -segretezza: i soggetti devono comunicare tra loro con l’intento di escludere estranei dal contenuto della comunicazione e secondo modalità tali da tenere quest’ultima segreta; -strumenti di captazione: il soggetto che intercetta deve usare strumenti tecnici di registrazione idonei a mantenere le garanzie di libertà e segretezza del colloquio, e a captarne i contenuti. (Non effettua un’intercettazione, colui che origlia una conversazione altrui, da dietro una porta); -terzietà e clandestinità: il soggetto captante deve essere è estraneo al colloquio. La registrazione della conversazione diventa documento dell’intercettazione. L’intercettazione è un’attività dell’ordinamento vigente che può essere compiuta solo su iniziativa del pubblico ministero e solo su autorizzazione del giudice per le indagini preliminari. Essa può contenere: -conversazioni o comunicazioni telefoniche; -flusso di comunicazioni intercorrente tra più sistemi (informatico o telematico); -comunicazioni o conversazioni tra presenti. NON è intercettazione il “pedinamento” mediante apparecchiatura satellitare; l’acquisizione dei tabulati del traffico telefonico; la registrazione fonografica eseguita da uno degli interlocutori. b. I requisiti per disporre le intercettazioni devono, innanzitutto, essere autorizzate dal giudice per le indagini preliminari con decreto motivato. Tuttavia, i requisiti variano a seconda del di tipo di reato. Sicuramente, il requisito più importante è la motivazione. In particolare, nella prima sentenza in materia, la Corte costituzionale aveva definito che la richiesta di provvedimenti autorizzativi dell’intercettazione va valutata con cautela scrupolosa. Col tempo, tale requisito aveva perso rilevanza, tant’è che sono intervenute le Sezioni Unite della cassazione per indicare i limiti in cui è accettabile la motivazione. b.1 I requisiti dell’intercettazione nei procedimenti di reati comuni In questo caso le intercettazioni possono essere disposte nei procedimenti relativi a reati di particolare gravità; possono essere ammesse intercettazioni per i delitti dolosi o preterintenzionali puniti con una pena superiore ai 5 anni; sono ammesse anche per i reati meno gravi, ma particolarmente odiosi in cui l’intercettazione risulta uno strumento di indagine particolarmente utile; infine, sono ammesse per ricercare il latitante. L’intercettazione può essere disposta se: -vi sono gravi indizi di reato risultati dall’indagine; in questo caso si applica l’art. 203: se gli indizi si basano su dichiarazioni confidenziali di informatori della polizia, le dichiarazioni stesse possono essere usate solo quando gli informatori sono stati esaminati come testimoni o come persone informate sui fatti, e abbiano quindi cessato di essere anonimi. La durata dell’intercettazione non può superare i 15 giorni, salvo proroga del giudice per presupposti permanenti. Per quanto riguarda le c.d. intercettazioni ambientali, ossia intercettazioni di conversazioni tra presenti, qualora avvengano in domicilio privato, l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che in quel domicilio si stia svolgendo l’attività criminosa. Sono previsti anche i divieti di intercettazione in favore di determinate persone per la salvaguardia di valori di rilievo costituzionale. b.2 Requisiti delle intercettazioni nei procedimenti di reati di criminalità organizzata o ad essa equiparati in questi procedimenti, i reati intercettabili sono i gravi delitti, tra cui: _i delitti di “criminalità organizzata; _ la minaccia col mezzo del telefono; _il terrorismo anche internazionale; _i delitti contro la libertà individuale. In questi procedimenti i requisiti sono ATTENUATI perché l’intercettazione è ammessa solo quando vi sono sufficienti indizi di reato e quando l’intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini. La durata in questo caso non può superare i 40 giorni, ma può essere prorogata. Nei reati di criminalità organizzata, le intercettazioni ambientali in domicilio privato sono ammesse anche se NON vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l’attività criminosa. c. Il procedimento in base all’art. 267 il pubblico ministero deve chiedere al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le intercettazioni; gli deve trasmettere gli atti da cui si ricava l’esistenza dei presupposti delle medesime, operando una scelta all’interno del fascicolo. L’autorizzazione è concessa dal giudice con decreto motivato.-->procedimento ordinario Nei casi di urgenza, sempre in presenza di presupposti, l’intercettazione è disposta dal pubblico ministero, che deve comunicare il relativo decreto motivato al giudice non oltre 24 ore decorrente dal proprio provvedimento. Entro le 48 ore successive, il L’art. 271 c.p.p. sanziona con l’inutilizzabilità le intercettazioni che “siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge”. La Cass. Ritiene che qualora le intercettazioni siano state disposte per uno dei reati previsti dall’art. 266, esse restino legittime. Quindi, per dare luogo alla inutilizzabilità, serve yna disposizione specifica o un principio giuridico. e. Le attività successive alla registrazione: le eccezioni vi sono delle ipotesi eccezionali in cui alla conversazione intercettata prendono parte persone per le quali vige il divieto di intercettazione. In particolare, vi sono delle ragioni sostanziali che si affiancano all’interesse generale della segretezza delle comunicazioni. In queste ipotesi, in cui le intercettazioni sono inutilizzabili per ragioni sostanziali, il contraddittorio consistente nel deposito e nell’udienza di stralcio risulterebbe antitetico rispetto alla ratio della tutela. Il fatto che altre parti del giudizio partecipino, fa svanire l’obiettivo perseguito, dando vita a una divulgazione dei contenuti del colloquio. Quindi, in situazioni del genere il pubblico ministero deve svolgere un primo controllo. Dopo, vi sono delle discipline speciali: 1)CONVERSAZIONI DI PERSONE VINCOLATE DAL SEGRETO PROFESSIONALE: vi sono un divieto di acquisizione ed un divieto di utilizzazione. Il primo (art. 103) vale per le intercettazioni dirette alle conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari. Il secondo divieto è previsto, invece, per le intercettazioni eseguite in violazione delle disposizioni precedenti. L’inutilizzabilità viene meno quando le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti omli abbiano in altro modo divulgati. 2)CONVERSAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: vige, dalla Cost., il principio della riservatezza delle conversazioni e comunicazioni del Capo dello Stato. Vi è quindi il divieto di utilizzare tutte le comunicazioni presidenziali anche quando siano captate i modo indiretto o casuale. Queste intercettazioni devono essere distrutte dal giudice su richiesta del pubblico ministero senza il contraddittorio con le parti private. 3)COMUNICAZIONI DI APPARTENENTI AI SERVIZI SEGRETI: secondo l’art. 270-bis, il pubblico ministero deve disporre l’immediata secretazione e custodia di documenti, supporti, e atti in luogo protetto; quindi, deve chiedere al presidente del consiglio se le informazioni sono coperte da segreto di Stato. Se si, l’autorità giudiziaria non può utilizzare le notizie coperte da segreto di Stato. 4)INTERCETTAZIONE ILLECITA: i documenti, supporti e atti avuti senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria sono inutilizzabili ai sensi dell’art. 240 comma 2. Il pubblico ministero ordina, in questi casi, l’immediata secretazione e conservazione in luogo protetto. f. Le intercettazioni nei confronti dei parlamentari L. 140/2003 le intercettazioni dei parlamentari possono essere: dirette, indirette e casuali. -dirette: si hanno quando sono sottoposti ad intercettazione utenze o luoghi appartenenti al parlamentare; -indirette: si hanno quando l’attività di captazione interessa utenze intestati a soggetti che abitualmente hanno contatti con il parlamentare. Per disporre di entrambe le intercettazioni, è prevista una autorizzazione a procedere della Camera di appartenenza, altrimenti l’atto è inutilizzabile. -casuali: si hanno quando l’ingresso del parlamentare nelle intercettazioni non è abituale ma accidentale. Se il giudice ritiene irrilevanti tale conversazioni, ne procede, sentite le parti, in camera di consiglio alla distruzione delle stesse. Se invece, il giudice le considera rilevanti, chiede l’autorizzazione ala Camera di appartenenza in particolare solo nel caso in cui l’intercettazione deve essere usata sia nei confronti del parlamentare sia nei confronti di terzi. g. L’agente segreto attrezzato per il suono E’ l’ipotesi in cui una persona rechi con sé apparecchi di registrazione che consentono alla polizia giudiziaria l’ascolto contestuale o differito di una conversazione con l’indagato. Per quanto riguarda l’ascolto contestuale, la Corte cost. ha considerato l’atto come una sorta di intercettazione mascherata. Quindi, quando la polizia giudiziaria ha operato in assenza dei presupposti richiesti, la captazione è inutilizzabile. Per quanto concerne, invece, alla mera registrazione operata dal privato per consentire alla polizia un ascolto differito rispetto al momento del colloquio, la Corte cost. ha lasciato aperto il problema relativo all’inquadramento giuridico. La questione è stata risolta dalla cassazione, secondo la quale, si tratta di una attività di indagine atipica che incide sul diritto alla segretezza delle conversazioni e comunicazioni. h. Le intercettazioni preventive il legislatore consente l’uso di intercettazioni che sfuggono per la loro funzione alle finalità del processo penale. Vi è una dettagliata disciplina codicistica a riguardo. I presupposti generali sono descritti nell’art. 256, comma 1 e tra questi ritroviamo quelli secondo cui le intercettazioni sono disposte quando sia necessario acquisire notizie concernenti la prevenzione dei delitti. I soggetti legittimati alla richiesta sono il ministro dell’interno o, su sua delega, i responsabili dei servizi di polizia o i carabinieri. Alcuni presupposti speciali affermano, invece, che le intercettazioni sono disposte quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di evasione dell’ordinamento costituzionale. Una regolamentazione generale delle intercettazioni preventive è prevista dai commi 2-5 dell’art. 226 disp. att. c.p.p. La durata massima è di 40 giorni, prorogabile. Si procede, dopo le operazioni, al verbale sintetico, depositato poi presso il procuratore della repubblica che ha autorizzato l’attività entro 5 giorni dal termine delle stesse. Il procuratore, poi, verificata la conformità, dispone la distruzione immediata dei supporti e verbali. 6. I nuovi strumenti di tecnica L’acquisizione dei tabulati è disciplinata dall’art. 132 d.lg. n. 196 del 2003 che ha imposto agli Stati membri alcuni limiti al periodo di conservazione dei dati. Questi tabulati sono infatti conservati dal fornitore per 24 mesi dalla data la comunicazione alla quale essi si riferiscono è avvenuta; i dati del traffico telematico sono conservati per 12 mesi. Entro i predetti termini il pubblico ministero dispone con decreto motivato l’acquisizione dei dati presso il fornitore anche su istanza del difensore dell’imputato, dell’indagato e dell’offeso 7. Le videoriprese Con esse si indica la registrazione di quanto accade in un luogo, all’insaputa di chi in esso si trovi. Se l’attività è svolta da privati, la videoripresa è un documento ed è utilizzabile nel procedimento penale. Se, invece, è svolta da soggetti pubblici, allora è un atto di indagine. La ripresa di comportamenti comunicativi è una forma di intercettazione e ne segue la stessa disciplina. La ripresa di comportamenti non comunicativi ha una disciplina diversa a seconda del luogo in cui viene svolta l’attività: -luoghi domiciliari: sono caratterizzati dall’esistenza del diritto di escludere chiunque altro; tale diritto è tutelabile anche quando il titolare non è presente sul luogo. -luoghi riservati: sono caratterizzati dalla mancanza ella stabilità del diritto di escludere chiunque altro. Tale diritto persiste solo se il titolare è presente sul luogo.
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