Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

CAPITOLO XV di procedura penal, Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

riassunto del procedimento penale davanti al giudice di pace

Tipologia: Sintesi del corso

2012/2013

Caricato il 04/07/2013

tizy1987
tizy1987 🇮🇹

5

(2)

3 documenti

1 / 6

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica CAPITOLO XV di procedura penal e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! CAPITOLO XV: IL PROCESSO PENALE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE 1. UN GIUDICE PER UNA GIUSTIZIA MINORE Con il d.lgs. 274/2000 è stata istituita la competenza penale del giudice di pace. Si tratta di un sottosistema(sostanziale e processuale), gestito da un giudice ordinario, con competenze, sanzioni e rito del tutto peculiari. 2. REGOLE GENERALI Il procedimento davanti al giudice di pace è regolato, per quanto non espressamente previsto dal d.lgs.274/2000,dalle norme del codice di procedura penale, nei limiti della compatibilità. Si stabiliscono alcune eccezioni: l’arresto in flagranza, il fermo di indiziato di reato, le misure cautelari ed il giudizio direttissimo. Inoltre: l’incidente probatorio, la proroga delle indagini,l’udienza preliminare. Si prevede che l’intero procedimento sia informato alla funzione conciliativa. 3. LA STRUTTURA GIUDIZIARIA Le funzioni d’accusa, sono assegnate alla procura della repubblica presso il circondario dove ha sede il giudice di pace. Per alleggerirne il lavoro l’art 50 prevede un ampia possibilità di delegare, alcune delle funzioni che il p.m. svolge nel rito ordinario. Le funzioni giudicanti sono assegnate ad un magistrato onorario che ha sede nei capoluoghi dei mandamenti. Le funzioni che nel procedimento onorario sono svolte dal giudice delle indagini preliminari,nel procedimento davanti al giudice di pace, sono assegnate al giudice di pace del luogo ove ha sede il Tribunale del circondario in cui è compreso il giudice di pace territorialmente competente. In particolare, ai sensi dell’art 19, a quest’organo spettano: • le decisioni sulla richiesta di archiviazione; • il provvedimento di sequestro preventivo e conservativo; • Le valutazioni sulla richiesta di riapertura delle indagini; • L’autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazioni; l’elenco è meramente indicativo. 4. LA COMPETENZA La competenza del giudice di pace è innanzitutto delineata dall’art.6 c.p.p. in modo indiretto, attraverso l’affermazione che il Tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della Corte d’assise o del giudice di pace. Si tratta di reati che, non consentendo allo stato una depenalizzazione, tuttavia, non determinano un particolare allarme sociale,configurandosi come situazione marginali, spesso di facile accertamento,risolvibili attraverso procedure conciliative. Quanto alla competenza per territorio è necessario distinguere: • PER LA FASE DEL GIUDIZIO è competente il giudice di pace del luogo in cui il reato è stato consumato; • PER LA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI le funzioni sono svolte da giudice di pace “CIRCONDARIALE”. 5. LA COMPETENZA DETERMINATA PER CONNESSIONE Al riguardo è necessario distinguere tra: • CONNESSIONE ETEROGENEA (quella spettante a giudici diversi) le regole sono fissate dall’art. 6. La connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e giudici diversi opera solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con la stessa azione od omissione: la competenza appartiene al giudice superiore. La connessione non opera se non è possibile la riunione di procedimenti e se uno dei reati è attribuito alla competenza di un giudice speciale. Per ciò che riguarda la competenza territoriale, queste dipendono dal giudice competente per materia. • CONNESSIONE OMOGENEA ( quella spettante a diversi giudici di pace) l’art 7: costituirà ipotesi di connessione rilevante ai fini della pendenza del procedimento davanti al medesimo giudice soltanto le ipotesi in cui il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro ovvero l’ipotesi in cui una persona sia imputata di più reati commessi con un’azione od omissione. Per ciò che riguarda la competenza territoriale, qualora i fatti siano compiuti in luogo diverso, sarà competente il giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato. Prima di procedere all’udienza di comparizione, qualora non derivi pregiudizio alla rapida definizione dei processi, il giudice di pace potrà disporre la riunione degli stessi. La competenza a designare il giudice di pace per l’eventuale riunione,spetta al coordinatore dell’ufficio dei giudice di pace. La decisione circa l’eventuale riunione o separazione dei processi presuppone che l’azione penale sia già stata esercitata e che i processi siano pendenti nello stesso stato e grado, coincidendo con il deposito dell’atto di citazione, almeno 7 giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione. 6. IL SISTEMA SANZIONATORIO Il sistema sanzionatorio ha subito delle modifiche(artt. 52-62bis),infatti per un verso sono state introdotte nuove sanzioni criminali, quali la PERMANENZA DOMICILIARE (art.53) ED IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’(art 54), per un altro, si è puntato sulla pena pecuniaria. Stante la natura del giudizio, si è avuta di mira la finalità rieducativa della pena e la reintegrazione dell’offesa,escludendo la possibilità per il giudice di pace di applicare la pena detentiva. Sono fissati anche alcuni criteri di ragguaglio delle nuove pene. Infatti se si deve effettuare,per qualsiasi effetto giuridico un ragguaglio tra la pena detentiva e le nuove sanzioni, un giorno di pena detentiva equivale a 2 giorni di pena domiciliare o 3 giorni di lavoro di pubblica utilità; un giorno di pena detentiva equivale a 38,73 euro di pena pecuniaria irrogata in luogo di quella detentiva. Il legislatore definisce i profili contenutistici delle 2 nuove pene. • LA PERMANENZA DOMICILIARE: consiste nell’obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, di cura, di assistenza o di accoglienza nei giorni di sabato e domenica, fatta salva l’eventualità in cui il giudice, in presenza di esigenze familiari, Scaduto il termine assegnato al p.m., il giudice, potrà assumere le sue determinazioni. 12. IL GIUDIZIO Il giudizio davanti al giudice di pace si aprirà con l’udienza di comparizione. Almeno 7gg prima della data fissata per l’udienza, il p.m. o la persona offesa provvedono al deposito dell’atto di citazione a giudizio nella cancelleria del giudice di merito con le relative notifiche. Nello stesso termine,le parti diverse dal p.m. e dal ricorrente privato devono,a pena di inammissibilità,depositare nella cancelleria del giudice di pace le liste contenenti l’indicazione dei testimoni,periti o consulenti tecnici. Nel caso in cui la convocazione o la citazione a giudizio non siano state correttamente eseguite, esse andranno rinnovate dal giudice di pace. Trovano spazio, in questa sede, gli strumenti conciliativi. Qualora si tratti di definire un fatto di reato perseguibile a querela, la prima attività obbligatoriamente richiesta al giudicante è quella di promuovere la conciliazione tra le parti. Al medesimo fine è consentito al giudice di avvalersi dell’attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. Qualora l’imputato sia assente, si potrà giungere alla conciliazione prendendo atto della volontà della persona offesa di accedere a tale forma di soluzione e non riscontrando una diversa volontà dell’imputato. Il processo verbale è redatto solo a conciliazione avvenuta, a seguito della quale il giudice pronuncerà sentenza di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato. Alla logica deflativa va ricondotta anche la possibilità che, prima dell’apertura del dibattimento, l’imputato presenti la domanda di oblazione. La previsione opera rispetto alle diverse figure di oblazione,m quella ordinaria o comune, di cui all’art.162 c.p., e quella facoltativa o speciale, prevista dall’art. 162 bis c.p. Se, nella prima ipotesi, l’oblazione costituisce un vero e proprio diritto pubblico soggettivo ad ottenere l’estinzione del reato contravvenzionale, previo pagamento della dovuta somma di denaro, senza che al giudice sia conferito alcun potere valutativo, l’oblazione speciale è, al contrario, subordinata all’esercizio favorevole del potere discrezionale del giudice. In tale contesto rientrano anche le ipotesi degli artt. 34 e 35 (improcedibilità dell’azione nei casi di particolare tenuità del fatto, l’estinzione del reato per condotta riparatoria). L’udienza di comparizione prospetta alcune variabili in caso di ricorso immediato della persona offesa. La legge prevede che, nel caso in cui il ricorrente sia assente all’udienza di comparizione e non sia rappresentato da un procuratore speciale, salvo caso fortuito o forza maggiore, venga dichiarata l’improcedibilità del ricorso. 13. IL DIBATTIMENTO Ai tentativi di conciliazione e di oblazione infruttuosamente espletatati fa seguito il giudizio ordinario. l’apertura del dibattimento costituisce il limite per proporre le questioni preliminari. Se è possibile procedere immediatamente al giudizio, il giudice provvede all’ammissione delle prove, escludendo quelle vietate dalla legge, quelle superflue o irrilevanti. Dopo l’ammissione delle prove, il giudice provvede alla formazione del fascicolo del dibattimento. Diversamente da quanto stabilito in sede ordinaria quindi, la formazione del materiale sul quale il giudice sarà chiamato a decidere avviene quando il giudizio è già stato dichiarato aperto. Oltre a non far gravare sulla cancelleria la formazione del fascicolo, la scelta di determinarlo in virtù dell’accordo delle parti permette di risolvere immediatamente ogni questione che potrebbe eventualmente sorgere. L’istruzione dibattimentale innanzi al giudice di pace si modella, in ragione della semplicità dei reati rimessi a suo giudizio, secondo modalità e procedure connotate dall’essenzialità. Quanto al verbale d’udienza, si prescrive che esso venga redatto solo in forma riassuntiva. 14. LE DECISIONI Ricco, articolato e peculiare si presenta il ventaglio delle decisioni che possono essere assunte da giudici di pace. Qualora il giudice emetta una sentenza di condanna, oltre alla pena pecuniaria, potranno essere disposte la misure paradetentive della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità. L’art.33 delinea un meccanismo di formazione del dispositivo della sentenza del tutto peculiare. Qualora il giudice pronunci una sentenza di condanna alla permanenza domiciliare, l’imputato o il difensore munito di procura speciale possono, chiederne l’esecuzione continuativa; il giudice dovrà,pertanto, indicare in un dispositivo provvisorio il tipo e la durata dell’attività. Il contenuto definitivo della statuizione è rimesso,successivamente, alla determinazione del condannato cui spetta aderire o meno alla decisione del giudice. Da ciò si evince che vi è una formazione progressiva del dispositivo della sentenza di condanna. 15. LE IMPUGNAZIONI Gli artt. 36-39 disciplinano le impugnazioni delle sentenze del giudice di pace. In particolare il p.m. può proporre appello contro la sentenza di condanna se è applicata una pena diversa da quella pecuniaria, mentre non può appellare le sentenze di proscioglimento. Lo stesso vale per l’imputato Il giudizio di appello,per il quale è competente il Tribunale in composizione monocratica del circondario in cui ha sede il giudice di pace che ha pronunciato la sentenza impugnata, si svolgerà con le regole previste per l’appello delle sentenze dibattimentali. Stante al suo ruolo particolare, al soggetto che ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato, è conferita una legittimazione ad impugnare la sentenza di proscioglimento. 16. L’ESECUZIONE La competenza spetta al giudice di pace che ha emesso il provvedimento; se tale provvedimento concorre con un provvedimento di un altro giudice ordinario,la competenza spetta a quest’ultimo, se invece concorre con quello di un giudice speciale,la competenza spetta al Tribunale in composizione collegiale nel cui circondario ha sede il giudice di pace. IL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE E’ DISCIPLINATO DALL’ART 666 C.C.P.
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved