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Contratto preliminare: un caso di inadempienza e recesso, Appunti di Diritto

Diritto dei ContrattiDiritto delle obbligazioniDiritto del lavoro

Un contratto preliminare tra due parti, sign. Rossi e sign. Ferrara, per la compravendita di un fondo. Sign. Rossi non riesce a versare il rimanente del pagamento al momento previsto, a causa di uno sciopero improvviso dei dipendenti del suo istituto bancario. Sign. Ferrara receda dal contratto, ma la validità di questo recesso è messa in discussione. Le caratteristiche dell'inadempienza che giustificano il ricorso all'azione di risoluzione e conclude che il recesso di sign. Ferrara non è giuridicamente fondato.

Cosa imparerai

  • Quali sono le condizioni per la giustificazione di un recesso dal contratto?
  • Che cos'è un contratto preliminare?
  • Come si tratta un inadempimento temporaneo causato da un sciopero?

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 24/04/2022

khalfa-yasmine
khalfa-yasmine 🇮🇹

10 documenti

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Scarica Contratto preliminare: un caso di inadempienza e recesso e più Appunti in PDF di Diritto solo su Docsity! CONTRATTO PRELIMINARE Sign. Rossi con contratto preliminare acquista dal Sign.Ferrara il fondo per il prezzo di € 500.000,00, versando subito una caparra di € 100.000,00 e prevedendosi che il saldo sarebbe stato corrisposto, in assegni circolari, al momento della redazione del contratto definitivo, che veniva fissata per l’ultimo giorno del mese successivo per atto del notaio. Nel giorno convenuto, le parti si presentano davanti al notaio, ma Sign. Rossi era senza gli assegni circolari (e senza denaro contante) necessari per il pagamento, affermando che per uno sciopero improvviso dei dipendenti del suo istituto bancario, iniziato due giorni prima, non aveva potuto procurarseli; si dichiarava peraltro disposto a sottoscrivere il definitivo, impegnandosi a versare il saldo non appena lo sciopero fosse cessato. Sign.Ferrara si rifiutava però di stipulare il definitivo in mancanza del pagamento e quello stesso giorno inviava a Sign. Rossi una raccomandata a.r. in cui dichiarava di recedere dal contratto per inadempimento del Sign. Rossi e di trattenere la caparra ricevuta. Sign. Rossi e Sign.Ferrara stipulano un contratto preliminare, a mezzo del quale si obbligano a concludere un futuro contratto definitivo avente ad oggetto la compravendita del fondo Corneliano, per il prezzo di € 500.000. Il contratto ha effetti obbligatori, discendendo da esso l’obbligo per ciascuna parte di addivenire alla stipula del definitivo alle condizioni già determinate. All’atto della conclusione del contratto, il promittente acquirente Sign. Rossi versa a Sign.Ferrara la somma di € 100.000,00 a titolo di caparra. La traccia non specifica altro, per cui la caparra deve LAVORO DI YASMINE KHALFA essere intesa come confirmatoria, ai sensi dell’art. 1385 c.c. Pertanto, in caso di regolare adempimento del contratto preliminare, che consiste nella stipula del contratto definitivo, la somma dovrà essere restituita, o meglio, in tal caso, verrà detratta da quanto Sign. Rossi dovrà versare a Sign.Ferrara a titolo di prezzo pattuito. La disciplina della caparra confirmatoria prevede altresì che, in caso di mancato adempimento del contratto, colui che subisce l’inadempimento possa: a) trattenere la caparra ricevuta, o pretendere il doppio di quella versata, e recedere dal contratto; b) in alternativa, agire con i normali rimedi contrattuali e quindi chiedere giudizialmente l’esecuzione del contratto o la sua risoluzione, ai sensi dell’art. 1453 c.c., oltre al risarcimento del danno. In tale seconda ipotesi la caparra potrà essere trattenuta in acconto sul maggior danno subito che, comunque, dovrà essere dimostrato nei suoi presupposti e nel suo ammontare. Nel caso di specie occorre verificare se il recesso di Sign.Ferrara e la sua decisione di trattenere la caparra siano giuridicamente fondati. Va osservato che l’inadempimento rilevante ai sensi dell’art. 1385 c.c., tale quindi da giustificare il recesso dal contratto del soggetto adempiente, deve avere le caratteristiche dell’inadempimento che legittima il ricorso all’azione di risoluzione ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. In particolare deve trattarsi di inadempimento colpevole e di non scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse di colui che lo subisce. A ben vedere, l’inadempimento del Sign. Rossi ,che si è presentato all’appuntamento dal notaio senza assegni e senza denaro a causa di uno sciopero improvviso dei dipendenti del suo istituto bancario, appare non imputabile a sua colpa. Lo sciopero si configura in LAVORO DI YASMINE KHALFA
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