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Categorie di azioni S.p.A. - Presti, Rescigno, Dispense di Diritto Commerciale

Breve dispensa dedicata alla trattazione delle varie categorie di azioni che possono essere emesse da una S.p.A. come trattato nel manuale "Corso di diritto commerciale" di Presti, Rescigno

Tipologia: Dispense

2020/2021

Caricato il 28/06/2021

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Scarica Categorie di azioni S.p.A. - Presti, Rescigno e più Dispense in PDF di Diritto Commerciale solo su Docsity! Società Per Azioni: Le categorie Azioni, Obbligazioni, Strumenti finanziari e Patrimoni destinati. Categoria di azioni. (Art 2348cc) Art 2348 comma 2 permette di creare categorie di azioni fornite di diversi diritti. Per aversi una categoria di azioni non è necessario che una classe di azioni abbia diritti ulteriori rispetto alle altre, ma è sufficiente un diverso disegno dei diritti previsti dalla legge: ad esempio costituiscono categoria anche le azioni che abbiano diritti minori di quelli standard riconosciuti dalle azioni ordinarie. È necessario che il suddetto design speciale non riguardi una singola azione, ma almeno su una pluralità di azioni. La diversità può incidere su: a) diritti amministrativi; b) diritti patrimoniali; c) diritti misti; d) diversa disciplina nella circolazione. Assemblee speciali (Art 2376 cc): La configurazione di una classe di azioni dotate di diritti omogenei come categoria comporta l’applicazione art 2376 che sancisce che le deliberazioni dell’assemblea che pregiudicano i diritti della categoria devono essere approvate anche dall’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria in questione.  (facoltativo) Per quanto riguarda le azioni quotate, la materia non è disciplinata dall’Art 2376 cc ma dal 147-bis TFU che estende loro la disciplina delle azioni di risparmio. Tutela degli appartenenti alla categoria vittima del pregiudizio si struttura su due piani: 1. Tutela di gruppo che si sostanzia nel fatto che le decisioni dell’assemblea speciale sono assunte con le maggioranze richieste per l’assemblea straordinaria. 2. Tutela individuale che si realizza solo in 2 casi e si sostanzia nel diritto di recesso per quei soci che non abbiano concorso con il proprio voto favorevole all’adozione della deliberazione. Le condizioni sono: a. La deliberazione riguardi modificazioni dello statuto in materia di voto o partecipazione. b. La deliberazione riguardi modificazioni dello statuto in materia di circolazione delle azioni. Come si valuta il pregiudizio alla categoria? Si discute su quale sia il tipo di pregiudizio che fa scattare la necessità dell’assemblea speciale, si ritiene che si debba trattare di una lesione di diritto alla categoria, sia che il pregiudizio sia diretto (ad es. esclusione del diritto di opzione nel caso di aumento di capitale a pagamento) o indiretto (ad es. una deliberi che renda più difficile nel breve termine produrre utili e frustrano così le azioni con privilegi patrimoniali). Analizziamo ora le categorie di azioni più esemplificative e diffuse: I categoria: Azioni con privilegi patrimoniali. In materia di ripartizione dei diritti patrimoniali ritroviamo: a) Privilegio negativo (Art 2265cc): consistente nel divieto del patto leonino, cioè di quel patto con cui uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o le perdite. b) Privilegi positivi: varia tipologia di privilegi patrimoniali che in ogni caso devono rispettare il divieto del patto leonino e quindi in nessun modo devono escludere le altre azioni dalla possibilità di partecipare agli utili. Principalmente esse sono: a. Privilegi sugli utili. Ad esempio, diritto ad un dividendo maggiore rispetto alle altre azioni. b. Privilegi sulla quota di liquidazione. II categoria: Azioni con limitazioni al voto. (Art 2351cc) Art 2351 stabilisce 3 modulazioni possibili per il diritto di voto:  azioni senza diritto di voto  azioni con diritto di voto limitato  azioni con d. di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Prima della riforma limitazioni al diritto di voto dovevano essere necessariamente accompagnate da privilegi di carattere patrimoniale, oggi questo limite non è più vigente. Al di là di ciò che consente la legge, i soggetti disposti a investire in tali svantaggiose azioni saranno pochi. Limite: onde evitare che la SPA possa essere controllata mediante un investimento ridotto, la legge impone il limite per cui il valore delle azioni con esclusione o limitazioni al diritto di voto non può superare il 50% del capitale sociale. Si possono poi prevedere ulteriori limitazioni che operano a livello soggettivo: a) in relazione alla q.tà di azioni possedute; b) Possono essere disposti scaglionamenti del voto. Lo statuto può prevedere infatti che nessun socio possa esercitare più del 5% dei diritti di voto, anche qualora abbia una partecipazione con diritto di voto superiore. Nel caso in cui tale limitazione sia posta nei confronti di tutte le azioni, il limite sopra citato del 50% non opera, viceversa è vigente se la limitazione del 5% si riferisce ad una categoria.
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