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Cessione del preliminare, Dispense di Diritto Privato

La Cessione del preliminare: come redigere l'atto in modo corretto

Tipologia: Dispense

2019/2020

Caricato il 30/03/2020

alfredo-russo-1
alfredo-russo-1 🇮🇹

4.6

(22)

20 documenti

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Scarica Cessione del preliminare e più Dispense in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! Pag. 1 La cessione del preliminare di compravendita “Short trading” Nella prassi degli affari – soprattutto del comparto immobiliare – è assai frequente il ricorso allo strumento negoziale del preliminare, con cui le parti costituiscono immediatamente un vincolo obbligatorio in ordine alla vendita del bene, rinviando a un momento successivo la stipulazione dell’atto che ne trasferisce la proprietà. Il preliminare di compravendita rappresenta, inoltre, un veicolo “documentale” di circolazione dell’affare; infatti, il promittente compratore può, con il consenso dell’altro contraente, sostituire a sè un terzo che interverrà, in sede di stipula del rogito notarile, in qualità di nuovo acquirente. Nella pratica contrattuale tale modificazione soggettiva viene attuata attraverso diverse forme fra le quali si annovera la cessione del preliminare, con o senza corrispettivo. Individuiamo adesso la disciplina fiscale applicabile a detta cessione di contratto, analizzandone il trattamento ai fini delle imposte sia dirette che indirette, previo inquadramento della fattispecie sotto il profilo civilistico. 1. Premessa Il preliminare di vendita (detto anche “compromesso”) è uno strumento negoziale largamente utilizzato nella prassi degli affari, specie del settore immobiliare. Infattila conclusione delle compravendite di beni immobili passa spesso attraverso la stipulazione di un atto temporalmente antecedente – definito appunto “preliminare” – nel quale le parti assumono, in via reciproca, unicamente l’ obbligo di concludere in futuro un ulteriore contratto, generalmente già determinato nei suoi contenuti essenziali (oggetto, prezzo, termini e modalità di pagamento, eccetera) che, rispetto al precedente si denomina come “definitivo” . Non producendo alcun effetto traslativo al preliminare di vendita viene attribuita, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, un’ efficacia solo obbligatoria. Con la sua sottoscrizione, infatti, il promittente acquirente non acquista la proprietà del bene negoziato ma assume il solo impegno ad acquistarlo in futuro; il promittente venditore quindi non perde la proprietà del bene medesimo ma si obbliga unicamente a venderlo in futuro. Pag. 2 Le ragioni che inducono gli operatori economici a ricorrere a tale tipologia contrattuale sono diverse per lo più riconducibili alla sua idoneità .Da un lato a realizzare una chiusura, per così dire immediata dell’affare, consentendo alle parti contraenti di impegnarsi provvisoriamente in attesa di regolarizzare alcuni aspetti o integrare alcuni presupposti della compravendita; dall’altro ad essere utilizzato come strumento “documentale” di circolazione dell’affare medesimo. Difatti è assai frequente nella prassi contrattuale dei trasferimenti immobiliari che il promittente acquirente sostituisca a sé un terzo cui faranno capo i diritti e le obbligazioni nascenti dal preliminare e che quindi interverrà in sede di stipula del rogito notarile in qualità di nuovo compratore. Come sintetizzato nella tabella sottostante le modificazioni soggettive che possono intervenire tra il momento del preliminare e quello del contratto definitivo di compravendita sono attuabili essenzialmente secondo tre diversi schemi contrattuali: il preliminare per persona da nominare, il preliminare a favore del terzo e il preliminare con clausola di cedibilità dello stesso. Va peraltro detto che, nella pratica, l’individuazione di tali schemi negoziali non è sempre agevole, per via della genericità che spesso caratterizza la formulazione delle clausole che i contraenti inseriscono nel preliminare per poter porre in essere l’anzidetta sostituzione soggettiva. Schemi negoziali di modificazione soggettiva nel preliminare di compravendita Contratto preliminare di compravendita per persona da nominare Contratto preliminare di compravendita La riserva di nomina consente al promittente acquirente di riservarsi, nei confronti del promittente venditore, la facoltà di nominare, entro un certo termine, un terzo soggetto che subentra nel preliminare con effetto retroattivo, ossia dal momento della sua stipulazione, in aggiunta o in sostituzione del promittente acquirente medesimo. Esempio di clausola: “ Il Signor Rossi si obbliga e promette di vendere al Signor Bianchi che si obbliga e promette di acquistare, per sé e/o per persona da nominare entro il termine contrattuale di …, il seguente immobile …”. Secondo l’interpretazione prevalente in dottrina e in giurisprudenza, si è in questa ipotesi quando la sostituzione del promittente acquirente non avviene già Pag. 5 contratto di cui all’art. 1406 del Codice civile. L’efficacia della cessione è subordinata al consenso del contraente ceduto. Tale consenso può essere dato preventivamente, con apposita Condizioni da osservare clausola inserita nel preliminare, nel qual caso è comunque richiesta la notificazione della cessione, oppure successivamente, con l’accettazione della cessione. Mentre la dichiarazione di nomina assegna al Differenze rispetto al preliminare di compravendita per persona da nominare Forma nominato la posizione di contraente con effetto ex tunc, estromettendo totalmente il cedente dal rapporto contrattuale, la cessione del preliminare comporta, invece, la sostituzione del promittente acquirente con effetto ex nunc. Vanno osservate le stesse forme prescritte per il contratto che si trasferisce. Pertanto, la cessione del preliminare di vendita immobiliare deve avere necessariamente forma scritta. 3. Inquadramento tributario 3.1. Trattamento fiscale del contratto preliminare (cenni) Prima di affrontare le problematiche fiscali legate alla cessione del contratto preliminare di compravendita, si ritiene opportuno, per una più agevole comprensione dell’argomento oggetto del presente contributo, richiamare sinteticamente la disciplina tributaria del contratto preliminare. Al riguardo occorre individuare quali siano i soggetti che pongono in essere tale negozio, poiché, proprio in base alla qualificazione dei medesimi, sarà possibile chiarire la tipologia di imposizione indiretta che trova applicazione, tenendo conto del principio di alternatività fra Iva e imposta di registro. Sotto il profilo dell’Iva va anzitutto evidenziato che, poiché la conclusione di un contratto preliminare di compravendita produce effetti meramente obbligatori e non reali, la stessa non può, di per sé, assumere alcuna rilevanza ai fini dell’imposta, non integrando il presupposto oggettivo ex art. 1 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero non costituendo una cessione di beni. Con specifico riferimento alle compravendite immobiliari, che – come già ricordato – rappresentano le operazioni maggiormente interessate dal ricorso allo strumento negoziale del preliminare, il momento generativo dell’obbligazione tributaria, in base all’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, coinciderà con la stipulazione del rogito notarile di compravendita, cui si riconnette l’effetto economico-giuridico di trasferimento della proprietà dell’immobile. Pag. 6 Tuttavia, se il promittente venditore è un soggetto passivo Iva e alla sottoscrizione del preliminare o, comunque, anteriormente al verificarsi dell’effetto traslativo anzidetto, sono corrisposti acconti sul prezzo pattuito, gli stessi dovranno essere assoggettati generalmente al regime Iva del contratto definitivo, atteso che, ai sensi del comma 4 del succitato art. 6, l’operazione di vendita si considera effettuata, limitatamente a quanto corrisposto a titolo di acconto, alla data del pagamento. In altri termini, l’applicabilità dell’Iva con riferimento alla stipulazione di un contratto preliminare di compravendita è circoscritta ai casi in cui la cessione del bene, che avverrà con il contratto definitivo, sia soggetta all’Iva e vi siano delle anticipazioni totali o parziali di prezzo (non espressamente qualificate come caparra confirmatoria) corrisposte prima della conclusione del definitivo. Per quanto riguarda invece l’imposta di registro, occorre ricordare che, in base all’art. 10 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, i contratti preliminari di ogni specie sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa in quanto trattasi, come già evidenziato, di contratti ad effetti meramente obbligatori. Tuttavia, occorre considerare che le parti contraenti possono inserire all’interno del preliminare delle clausole, accessorie rispetto al suo contenuto tipico, volte a rafforzare le obbligazioni reciproche e a tutelare i rispettivi interessi. Ad esempio, nei preliminari di compravendita immobiliare, è prassi disporre la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria o di acconto sul prezzo. Tali somme sono soggette a tassazione autonoma ai fini del tributo di registro. In particolare, secondo la Nota al succitato art. 10, la caparra confirmatoria sconta l’imposta con aliquota dello 0,50%, mentre invece gli eventuali acconti di prezzo, se non soggetti ad imposta sul valore aggiunto ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 40 del menzionato D.P.R. 131/1986, scontano l’aliquota del 3%. Va poi precisato che, in entrambi i casi testé indicati, l’imposta assolta sulla caparra e/o sugli acconti è imputata all’ imposta principale di registro dovuta per la registrazione del contratto definitivo. Infine si evidenzia che, in base all’art. 1, comma 1, lett. a) della Tariffa, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/1986, i contratti preliminari rientrano fra gli atti che, se formati “mediante corrispondenza”, sono soggetti a registrazione non in termine fisso, ma solamente in caso d’uso. Peraltro, tale regola – come si affretta a precisare la stessa disposizione testé richiamata – non trova applicazione con riguardo ai contratti per i quali il Codice civile richiede la forma scritta a pena di nullità e a quelli aventi per oggetto aziende o costituzioni di diritti di godimento reali o personali sulle stesse. Ne consegue che, per i contratti preliminari più diffusi nella pratica commerciale, cioè quelli aventi per oggetto beni immobili, permane comunque l’obbligo di registrazione in termine fisso anche qualora gli stessi preliminari siano redatti sotto forma di corrispondenza. Pag. 7 3.2 . Disciplina della cessione del preliminare di compravendita ai fini dell’imposizione indiretta Sulla base delle premesse sopra espresse, andiamo ora ad esaminare i riflessi fiscali della cessione del preliminare di compravendita, cominciando da quelli riguardanti le imposte indirette. In proposito va subito detto che il compito dell’interprete è agevolato dall’esistenza di una disciplina espressa, anche se, come si vedrà fra breve, nel caso di cessione onerosa del preliminare non è pacifica l’individuazione della norma di riferimento ai fini di una corretta applicazione dell’imposta di registro. In merito a tale tributo, coerentemente con il principio per cui la tassazione degli atti avviene in base agli effetti che gli stessi producono, l’articolo 31 del D.P.R. n. 131/1986 dispone, al primo comma, che in generale “la cessione del contratto è soggetta all’imposta con l’aliquota propria del contratto ceduto …”. Ne consegue che, essendo il preliminare – come detto – soggetto ad imposta di registro in misura fissa, la relativa cessione sarà parimenti soggetta all’imposta fissa. Anche nell’ipotesi in cui nel preliminare si disponga la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria o di acconto, si ritiene che la relativa cessione sia ugualmente assoggettata ad imposta in misura fissa. A supporto di tale interpretazione, si richiama la circostanza per cui sia la caparra confirmatoria che l’acconto configurano vicende negoziali autonome rispetto al contratto cui accedono. Tuttavia, qualora la cessione del preliminare di compravendita avvenga a titolo oneroso, vale a dire a fronte di un corrispettivo a favore del cedente, appare ragionevole ritenere quale presupposto impositivo ai fini dell’imposta di registro, non tanto, o non solo, il venir meno dell’identità soggettiva fra chi stipula il preliminare e chi stipula il definitivo, quanto piuttosto la pattuizione del corrispettivo stabilito per il subentro di un diverso soggetto nella posizione contrattuale del cedente. Proprio in considerazione di tale onerosità che normalmente caratterizza la cessione del preliminare, per quanto la lettera del citato art. 31 indirizzerebbe verso altra interpretazione, pare doversi ritenere che la cessione in oggetto sia tassabile con l’aliquota proporzionale del 3%, in quanto atto “avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale” ai sensi dell’art. 9, parte prima, della menzionata Tariffa del tributo di registro. Al riguardo si consideri il seguente esempio: Il Signor Rossi stipula un contratto preliminare con cui si impegna ad acquistare un immobile dal Signor Bianchi. Nel preliminare è prevista, per il promittente acquirente, l’autorizzazione alla cessione del contratto. È altresì prevista e corrisposta una caparra confirmatoria pari a € 50.000. Successivamente il Signor Rossi cede il preliminare al Signor Verdi, dietro corresponsione di una Pag. 10 con corrispettivo prestazione di servizi, in presenza degli ulteriori requisiti applicativi, l’operazione è soggetta all’Iva. con pagamento dell’imposta fissa (attualmente, 168 euro) . Secondo la tesi dottrinale prevalente e l’impostazione di molti Uffici finanziari, si deve altresì applicare l’imposta proporzionale con aliquota del 3% sul corrispettivo pattuito per la cessione, ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986. Tuttavia, se detto corrispettivo è assoggettato all’Iva, il tributo di registro è dovuto in misura fissa. La cessione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso se avviene mediante scambio di corrispondenza. Ciò, peraltro, non dovrebbe valere per le cessioni di preliminari di compravendita immobiliare. 3.3. Possibile rilevanza della cessione del preliminare di compravendita agli effetti delle imposte sul reddito Per quanto riguarda il trattamento della cessione del contratto preliminare di compravendita ai fini delle imposte dirette, occorre anzitutto evidenziare come la fattispecie non trovi una espressa disciplina nell’ambito del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986, cosicché il relativo inquadramento, ai fini delle summenzionate imposte, si presenta alquanto incerto. In realtà, non solleva alcun problema la cessione del preliminare senza corrispettivo. In tale circostanza, infatti, non determinandosi alcun incremento di ricchezza in capo al soggetto cedente, la cessione non può assumere alcuna rilevanza ai fini dell’imposizione diretta. Viceversa, nell’ipotesi in cui, a fronte della cessione in parola, sia prevista la corresponsione di un corrispettivo, è ragionevole interrogarsi sull’eventualità che lo stesso possa configurarsi come materia imponibile da sottoporre a tassazione sulla base delle norme tributarie vigenti. In altri termini, è necessario verificare se la cessione a titolo oneroso del preliminare di compravendita integri o meno il presupposto per l’applicazione delle imposte sul reddito. Pag. 11 Al riguardo, occorre anzitutto osservare che laddove il corrispettivo in esame sia percepito nell’esercizio di un’impresa commerciale, non vi sono dubbi sul fatto che lo stesso concorra a formare il reddito d’impresa dell’esercizio di competenza, ossia dell’esercizio in cui viene effettuata la cessione del contratto. Al di fuori di tale ipotesi, verificare se la cessione onerosa del preliminare di compravendita possa far scattare il presupposto dell’Irpef significa, in sostanza, stabilire se il corrispettivo di cui trattasi possa o meno essere ricondotto (naturalmente per la parte che non costituisce mero rimborso di acconti o caparre) alla categoria residuale dei redditi diversi disciplinati dall’art. 67 del Tuir. Sul punto non constano pronunce dell’Amministrazione finanziaria, mentre i pochi commentatori che si sono occupati del tema hanno espresso opinioni contrastanti. In particolare, quanti sostengono la tesi della non tassabilità muovono dalla constatazione della mancanza, nell’ambito dell’elencazione residuale, ma esaustiva, del citato art. 67, di una disposizione che in maniera certa e inequivocabile attragga a tassazione la fattispecie in argomento; ciò che sarebbe, di per sé, sufficiente ad escludere l’imponibilità del corrispettivo in parola, in forza del principio di certezza del diritto tributario che non consente interpretazioni di tipo analogico per coprire eventuali lacune normative sulla tassazione delle manifestazioni di ricchezza. Con particolare riferimento alla cessione del preliminare immobiliare, la stessa dottrina ha poi correttamente osservato come non si possa in alcun modo inquadrare il corrispettivo della predetta cessione fra i redditi di cui al comma primo, lettera b) dell’art. 67, dal momento che, come si è già avuto modo di chiarire più volte, il contratto preliminare pone in essere solo vincoli obbligatori, rimandando ad una fase successiva l’effettiva traslazione dei diritti reali. Inoltre, basandosi anche sulle ipotesi e i comportamenti che la giurisprudenza tributaria e le interpretazioni ministeriali hanno ricondotto alla tipologia reddituale di cui alla successiva lett. l) del medesimo articolo 67, l’orientamento interpretativo in esame ha escluso che il corrispettivo derivante dalla cessione onerosa di un preliminare possa rilevare ai fini delle imposte dirette come reddito diverso di cui alla predetta disposizione normativa. Secondo altra dottrina, invece, la fattispecie in esame andrebbe ricondotta proprio fra quelle atte a generare un reddito derivante dall’assunzione di un obbligo di “fare, non fare, o permettere” di cui alla suddetta lett. l). In base a tale opinione, il corrispettivo in questione concorrerebbe quindi a formare il reddito complessivo del cedente come reddito diverso e, ove il soggetto che lo corrisponde rivesta la qualifica di sostituto d’imposta, dovrà essere operata la ritenuta a titolo d’acconto del 20%, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973. Pag. 12 Trattamento ai fini delle imposte dirette della cessione del preliminare di compravendita Cessione senza corrispettivo Cessione con corrispettivo La fattispecie non assume rilevanza ai fini dell’imposizione sul reddito, dal momento che la stessa non produce alcuna manifestazione di ricchezza. L’inquadramento tributario è incerto. Alcuni Autori ritengono che il corrispettivo in parola non rappresenti un provento tassabile nel caso in cui lo stesso sia percepito al di fuori dell’esercizio d’impresa. Tale tesi poggia sulla considerazione che la fattispecie non troverebbe collocazione in nessuna delle ipotesi di tassazione previste dall’art. 67 del Tuir e, quindi, sull’applicazione del principio generale dell’ordinamento tributario in base al quale, per escludere un certo fenomeno dell’imposizione, non occorre una norma che lo esenti, ma è sufficiente l’assenza di una norma che ne preveda la tassabilità. Altri interpreti sostengono, invece, una tesi pro-Fisco, riconducendo la fattispecie in oggetto alla categoria dei redditi diversi di cui alla lettera l) dell’art. 67 del Tuir, ovvero dei redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di “fare, non fare o permettere”. 4. Sintesi e considerazioni conclusive L’analisi che precede ha innanzitutto messo in evidenza come, sotto il profilo civilistico, la cessione a terzi del preliminare di compravendita sia riconducibile alla più generale fattispecie della cessione del contratto prevista dall’art. 1406 e seguenti del Codice civile, e come la stessa si differenzi dall’altra ipotesi ricorrente di modificazione soggettiva inerente al preliminare (ovvero il preliminare per persona da nominare), in quanto il subentro del terzo nella posizione del promittente acquirente originario avviene a titolo derivato e con efficacia ex nunc, mentre nel caso del preliminare per persona da nominare, il terzo nominato subentra nella posizione del cedente con effetto retroattivo, ossia dal momento della stipulazione del contratto preliminare. L’istituto della cessione a terzi del contratto preliminare si differenzia dal preliminare per persona da nominare anche sul piano degli effetti fiscali. In particolare, è stato sottolineato come detta cessione sia disciplinata espressamente ai fini dell’imposizione indiretta. Infatti, ai fini dell’Iva, la disciplina di riferimento è quella delle prestazioni di servizi, rientrando la fattispecie in esame nella previsione di cui all’art. 3, comma 2, n. 5) del D.P.R. n. 633/72, che Pag. 15 Cessione del preliminare dietro corrispettivo Cessione effettuata nell’esercizio d’impresa : il corrispettivo concorre a formare il reddito d’impresa del periodo d’imposta in cui è conseguito, individuato secondo il criterio della competenza. Cessione effettuata da privato al di fuori dell’esercizio d’impresa : Il trattamento del corrispettivo è incerto. Una parte della dottrina ne sostiene la non tassabilità, per l’assenza del presupposto riconducibile ad una norma impositrice. Altra parte della dottrina, invece, inquadra la fattispecie in esame fra i redditi diversi e, più precisamente, fra quelli cui all’art. 67, lett. l) del Tuir. immobiliare. Iva: Se il cedente riveste la qualifica di soggetto passivo Iva, la cessione è da assoggettare ad Iva. Imposta di registro: Se il corrispettivo è soggetto all’Iva, in forza del principio di alternatività Iva-imposta di registro, la registrazione della cessione del preliminare sconta l’imposta fissa. Se invece il cedente non è un soggetto passivo Iva, secondo la dottrina prevalente e le direttive di alcuni Uffici finanziari, è dovuta l’imposta proporzionale del 3% sul corrispettivo di cessione, ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, oltre all’imposta fissa (attualmente 168 euro). Il cessionario, subentrato nei diritti del cedente, ha diritto di detrarre, al momento della registrazione del contratto definitivo, l’imposta di registro proporzionale eventualmente pagata dal cedente su caparre e/o acconti in sede di registrazione del preliminare. La cessione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso se avviene mediante Pag. 16 scambio di corrispondenza. Ciò, peraltro, non dovrebbe valere per le cessioni di preliminari di compravendita immobiliare. In questo capitolo sono stato un pochino tecnico …forse un pò troppo ma volevo farti capire l’importanza di creare la tua squadra…. non si può sapere tutto di tutto alla perfezione quindi mi raccomando crea la tua squadra se vuoi avere successo in questo settore!!! La cessione del preliminare di compravendita in poche parole consiste invece nel vendere questo contratto e colui che lo acquista subentra nel diritto/obbligo di acquistare l’immobile. Colui che cede il suo compromesso lo fa dietro la corresponsione di una cifra di denaro che può rivelarsi cospicua. Egli on sarà quindi più vincolato all’acquisto e, nello stesso tempo, riceverà una somma pari alla caparra versata più il prezzo della cessione del contratto. Indubbiamente vendere il compromesso può rivelarsi un’operazione assai redditizia che permette di realizzare un utile di decine di migliaia di euro in breve tempo ed è assolutamente legale. Ma come avviene esattamente la cessione del contratto preliminare? Bisogna innanzitutto premettere come il consenso alla cessione debba essere manifestato preventivamente dai contraenti e, quindi, se il nostro intento è quello di effettuare una operazione di short trading, è opportuno inserire già nel preliminare stesso una clausola di cedibilità con la quale le parti convengono che i diritti e gli obblighi derivanti dal preliminare stipulato possono essere ceduti a terzi. In questo modo il promittente venditore dà l’assenso preventivo alla cessione che avrà effetto dal momento della notifica dell’avvenuta cessione o dal momento in cui egli l’ha accettata. Sotto il profilo giuridico si verifica in tal modo una modificazione soggettiva del rapporto con il trasferimento di tutti i diritti e obblighi derivanti dal contratto al terzo: il promissario acquirente viene qualificato dal Legislatore come “cedente”, il terzo diviene il “cessionario” mentre il promittente venditore è qualificato come “contraente ceduto”. Pag. 17 Per quanto riguarda la forma del contratto di cessione, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che essa debba essere determinata in relazione al contratto principale oggetto della stessa cessione; quindi, nel caso di contratti aventi ad oggetto diritti su beni immobili, il contratto dovrà essere redatto in forma scritta. Vediamo quali sono i presupposti per compiere tale operazione. Se si vuole cimentarsi in investimenti immobiliari di questo tipo va innanzitutto chiarito che occorre avere una certa cifra di denaro a disposizione con i metodi che abbiamo visto in precedenza perché qualora non si trovasse un compratore per il compromesso bisognerà tener fede al contratto e acquistare l’immobile pena la perdita della caparra già versata. In secondo luogo se si intende esercitare la cessione del preliminare occorre avvertire il venditore e far inserire un’apposita clausola nel contratto . Dobbiamo cercare ovviamente di comprare a sconto e di comprare comunque un immobile che ci interessa anche se non riuscissimo a cedere il compromesso, ed infine dobbiamo tenere i tempi tra preliminare ed atto abbastanza lunghi in modo tale da avere abbastanza tempo per cedere il nostro preliminare…. ricavandone un utile. A questo punto si può cercare qualcuno che sia veramente interessato all’acquisto dell’immobile per farne la sua abitazione e proporgli la cessione. Al rogito dovranno essere presenti il proprietario/venditore, colui che ha firmato il compromesso e lo vuole cedere e colui che vuole acquistare compromesso e immobile. Il compratore finale deve consegnare due assegni. A chi gli ha ceduto il preliminare pagherà l’importo della caparra già versata più il prezzo del compromesso e al proprietario andrà il restante della cifra pattuita. Chi cede il compromesso deve versare sulla plusvalenza realizzata una ritenuta fiscale del 20%, non sarà tenuto a pagare alcuna imposta sull’immobile perché non ne è mai divenuto proprietario. La cessione del preliminare di compravendita sembra dunque un modo molto semplice per ottenere dei facili guadagni.
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