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Che cos'è un titolo esecutivo: definzione dettagliata, Appunti di Diritto Processuale Civile

Appunti della lezione di diritto processuale civile basata sulla definizione chiara e precisa del titolo esecutivo.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 06/10/2019

AlessioMara
AlessioMara 🇮🇹

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Scarica Che cos'è un titolo esecutivo: definzione dettagliata e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! 21.02.2019 Titolo esecutivo Lezione precedente Ieri, abbiamo visto la differenza tra esecuzione diretta ed esecuzione indiretta. L’esecuzione diretta è la forma che si vuole preferire, rispetto a quella non indiretta ma in realtà ad una “non esecuzione”, evitare l’esecuzione, “abbaiare per non mordere”. Ecco quindi che tutte le forme di esecuzione indiretta devono essere anticipate al momento della cognizione, quindi quando il giudice fa il provvedimento con cui detta le regole che devono essere tenute dalle parti, ordinando ad una delle stesse di tenere un comportamento. Il giudice ha la possibilità di prevedere una sanzione di tipo economica, il suo ammontare è fissato da dei criteri generici, nell’eventualità di un futuro inadempimento o di ritardo di inadempimento. Invece nell’ordinamento francese, il giudice prima fissa un minimo e un massimo, quando si verifica l’inadempimento e in maniera molto rapida, valuta cosa è successo e quantifica la questione. Da noi questo non è possibile, quindi sarà eventualmente lì obbligato a dovere poi contestare, aprendo un processo di cognizione incidentale tramite quello che andremo a vedere durante questo semestre. Vi ho detto poi, che le controversie di lavoro, quando il giudice chiede una esecuzione indiretta nonché quando ha ad oggetto un risarcimento di una somma di denaro. Ma andiamo ad oggi  Qualsiasi sia l’esecuzione diretta, occorre avere un titolo esecutivo. Titolo esecutivo,perché? Perché si vuole evitare di dover discutere sull’anima, cioè lo stato offre il suo apparato per dare esecuzione ai propri provvedimenti ma chi deve eseguirli, non si deve interrogare se c’è o meno il diritto di chi lo chiede. Ecco che, per sapere se è possibile si richiedere una esecuzione forzata si richiede un documento che è il titolo esecutivo e in mancanza di questo documento non si può iniziare una esecuzione forzata. Quindi, più semplicemente,un titolo esecutivo è quel documento che è condizione necessaria per procedere all’esecuzione forzata. Solo chi ne è in possesso può agire in via esecutiva e nessun altro. Cosa è il titolo esecutivo? (classica domanda che faccio agli esami) Articolo 474 c.p.c.  “L'esecuzione forzata [2910 ss., 2930 c.c. e ss.] non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze , i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli . L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non puo' aver luogo che in virtu' dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma”. L’art.474 indica quali sono i titoli esecutivi. Intanto avete capito il perché del titolo esecutivo, cioè si vuole consentire all’ufficiale giudiziario, cioè quel soggetto, ausiliario del giudice e del pubblico ministero, ed è preposto all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP). Vediamo cosa è un titolo esecutivo: 1) sono le sentenze e i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva: quindi, intanto sono le sentenze, e i provvedimenti giudiziali. Ma quali sentenze? La sentenza dichiarativa si distingue in tre forme: di mero accertamento, di condanna e costitutiva. Il provvedimento giudiziale che può consentire questo tipo di esecuzione forzata è la sentenza di condanna. Ulteriore affinamento: occorre che ci sia anche l’indicazione della sentenza della prestazione che deve essere eseguita, effettuata dall’obbligato. Sorgono talvolta dei problemi quando vi è un rinvio ad un dato che non c’è all’interno della sentenza, esempio è il caso dell’ammontare, quindi un dato che non c’è nella sentenza, ma che è all’interno del fascicolo di causa. Facciamo un esempio, il lavoratore può ricorrere all’esecuzione forzata quando nella stessa non è indicata l’ammontare del convenuto? Allora ci sono due tesi: la prima tesi, è che proprio in base alla natura del titolo esecutivo, che è la sentenza, è soltanto all’interno della sentenza che deve essere possibile recuperare il dato. Sicuramente all’interno della sentenza di titolo esecutivo vi sono i dati per fare i calcoli, ma se il rinvio è effettuato ad un dato che non c’è nel fascicolo, quindi il lavoratore non ha nemmeno prodotto una busta paga dalla quale era possibile desumere questo dato. Quindi è possibile considerare questa sentenza di titolo esecutivo quando il rinvio non è formato all’interno della sentenza ma all’interno del fascicolo di causa. Altro problema che aveva dato molto da discutere era il verbale di conciliazione che non è un provvedimento del diritto anche se la conciliazione avviene in sede giudiziale. Le parti che accordano, e se davvero siano consapevoli della conciliazione che stanno raggiungendo, e poi nel sottoscrivere a sua volta il verbale ma quasi come un pubblico ufficiale, come da un notaio, cioè per confermare la decisionalità della conciliazione. E con la riforma del 2006 il problema viene superato, che ha eliminato ogni dubbio, equiparando il verbale di conciliazione ai titoli esecutivi giudiziali. Altri atti sono equiparati alle sentenze sono i lodi arbitrali, assimilabile ad una sentenza (se posso consigliarvi, mettete diritto arbitrale nel vostro curriculum). 2) sono le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; quindi al numero due abbiamo le scritture autenticate e i titoli di credito quindi cambiali, assegni e altri titoli ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia. La cambiale e l’assegno sono titoli di credito che devono essere però in regola con la disciplina che li regolamenta. In particolare la cambiale deve essere in regola con la marca da bollo, e l’assegno deve essere portato all’incasso in tempo utile, 8 giorni su piazza, 15 giorni se fuori piazza. Oltre che questo, costituiscono titolo esecutivo anche le scritture private ma autenticate: quindi scritture private in cui un soggetto si impegna a pagare una somma di denaro in tempo o a fare una certa attività deve essere autenticata. L’unica scrittura privata che si trova a titolo esecutivo è quella che ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro. Quindi parentesi: un’altra cosa che chiedo all’esame è: quando è che la scrittura privata è titolo esecutivo? Perché spesso, l’acquisto di un bene immobile può essere fatto in due modi diversi: nell’atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Entrambi contengono la trascrizione, e si parla di trascrizione perché il diritto passa al momento del contratto ma diventa opponibile a terzi solo con la trascrizione, solo dal momento in cui viene trascritta è efficace(esempi: diritto di ipoteca). Allora il notaio può fare due atti diversi: un atto pubblico, quindi un atto che interamente proviene passato da B a C, oppure il diritto è passato da A a D, è possibile utilizzare quel titolo esecutivo? Dovreste ricordarvi intanto l’articolo 2909 c.c. la sentenza ha efficacia tra le parti, i loro eredi e gli aventi causa. Può la sentenza, risultato di un processo esecutivo, essere contro o a favore di un terzo che non è individuato nominatamente nel titolo esecutivo? L’articolo 111 c.p.c. che la sentenza ha efficacia contro il terzo successore nel diritto controverso. Anche se lui non ha preso parte nel processo. Se per qualche motivo il contratto-madre viene meno, o per volontà delle parti o per provvedimento giudiziale, automaticamente viene travolto tutto quello che è a valle. Il problema è: il titolo esecutivo può essere sfruttato da e contro il terzo? Se io sono l’erede, alla fine dopo un lunghissimo periodo di tempo, arriva una sentenza in cui dice che il proprietario del bene è A,che è passato a miglior vita, e lascia il bene in eredità oppure a titolo rilegato, mortis causa. Domanda: il nuovo titolare a del diritto del bene a livello sostanziale, può utilizzare il provvedimento giudiziale? Oppure deve tornare davanti il giudice? No, però occorre una certa attenzione, è importante il distacco del titolo esecutivo documentale dal titolo esecutivo sostanziale, e qui invece il titolo esecutivo documentale va ad avvicinarsi al titolo esecutivo sostanziale e consente di fare, e dare contro soggetti non indicati nel documento? Vediamo le norme: Intanto il 475 c.p.c al secondo comma che ci dice che “La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita”. Quindi è prevista anche ai successori la possibilità della spedizione del titolo, ma allora se il successore può andare dal cancelliere e farsi dare la copia della sentenza, che senso ha prevedere che possa avere il titolo e non utilizzarlo? Non ha alcun senso. Quindi questa disposizione che consente a qualsiasi successore di andare dal notaio o dal cancelliere e farsi rilasciare la copia in forma esecutiva, e questo vuol dire quindi che il titolo esecutivo possa essere usato anche dal terzo successore del diritto. L’articolo 477 c.p.c: “Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo. Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto”. Quindi qui è proprio previsto che il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma non altro però. Allora, è prevista una estensione della norma anche per tutte le altre ipotesi in questione dell’obbligo? La conclusione è che è possibile utilizzare il titolo esecutivo anche contro altri successori dell’obbligo, e questa conclusione aldilà di questo discorso generalista sulla politica del nostro legislatore, si desume anche dalla norma, perché si spiega perché si fa riferimento solo all’erede, in quanto specifica poi la norma che il titolo esecutivo si può notificare il precetto, perché magari l’erede non lo sa ancora, non è consapevole, quindi lo rendi prima edotto e poi, se non presta la prestazione dovuta o non adempie, allora potrai fare l’atto preliminare. Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo 10 giorni della notifica. E si aggiunge inoltre che entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e personalmente nell’ultimo domicilio del defunto. Quindi non mi devo preoccupare di sapere chi sono gli eredi. A questa precisione si aggiunge però una tutela per gli eredi, che non sono inadempienti per loro volontà, ma diamogli 10 giorni di tempo per adempiere. Quindi il titolo esecutivo è utilizzabile contro o da un terzo quando costui è titolare di un diritto o di un obbligo dipendenti da quelli contenuti nel titolo esecutivo, ciò a condizione che l’atto che funge da titolo esecutivo, abbia verso il titolare della situazione dipendente e con riferimento alla situazione pregiudiziale, gli stessi effetti che ha nei confronti del dante causa. Sapete quale è il campo più delicato? Quello dei rapporti tra creditori e società. La società muore ma se io tengo un titolo contro la società posso utilizzarla contro i soci? Si, fino alla concorrenza delle somme di questi riscosse in base al bilancio finale della liquidazione.
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