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CIRCOLAZIONE STRADALE, Appunti di Diritto Civile

REGOLE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 08/10/2019

camil87
camil87 🇮🇹

3.3

(3)

20 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica CIRCOLAZIONE STRADALE e più Appunti in PDF di Diritto Civile solo su Docsity! 1 Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) del 19 dicembre 1958 (Stato 1° gennaio 2015) L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 82 capoversi 1 e 2, 110 capoverso 1 lettera a, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 24 giugno 1955, decreta: Titolo primo: Disposizioni generali Art. 1 1 La presente legge disciplina la circolazione sulle strade pubbliche, come anche la responsabilità civile e l’assicurazione per i danni cagionati dai veicoli a motore, dai velocipedi o dai mezzi simili a veicoli.3 2 I conducenti di veicoli a motore e i ciclisti sono assoggettati alle norme della circolazione (art. 26–57a) su tutte le strade che servono alla circolazione pubblica; gli altri utenti della strada sono assoggettati a tali norme solo sulle strade aperte interamente o parzialmente ai veicoli a motore o ai velocipedi.4 3 Salvo disposizione contraria della presente legge, alla messa in commercio di veicoli a motore, velocipedi e rimorchi, nonché dei loro componenti, si applica la legge federale del 12 giugno 20095 sulla sicurezza dei prodotti.6 RU 1959 685 1 RS 101 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). 3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4925; FF 2010 3633 3645). 4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). 5 RS 930.11 6 Introdotto dall’art. 20 cpv. 2 n. 2 della LF del 12 giu. 2009 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2573; FF 2008 6513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). 741.01 Campo d’applicazione Circolazione stradale 2 741.01 Art. 2 1 Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, può: a. dichiarare aperte, con o senza restrizioni, alla circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi le strade necessarie al grande transito; b. vietare temporaneamente, in tutta la svizzera, la circolazione dei veicoli a motore o di singole categorie di essi; c.7 … 2 La circolazione degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci è vietata la notte dalle 22.00 alle 05.00 e la domenica. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.8 3 Il Consiglio federale stabilisce un elenco delle strade aperte soltanto agli autoveicoli. Esso le designa, per quanto ciò non spetti all’Assem- blea federale, dopo aver sentito i Cantoni interessati e a proposta dei medesimi. Esso determina le specie degli autoveicoli ammessi a circo- lare su tali strade.9 3bis L’Ufficio federale delle strade (USTRA) decide le misure concer- nenti la regolazione locale del traffico sulle strade nazionali.10 Anche i Comuni sono legittimati a ricorrere se, sul loro territorio, sono ordinate misure in materia di circolazione stradale.11 4 Per quanto sia necessario all’esercito o alla protezione civile, la cir- colazione su determinate strade può essere temporaneamente limitata o vietata. Il Consiglio federale designa le autorità militari o di protezione civile autorizzate a decidere. Esse informano preliminarmente le auto- rità cantonali.12 5 Per le strade di proprietà della Confederazione, le autorità federali designate dal Consiglio federale stabiliscono se e a quali condizioni la circolazione pubblica è permessa. Esse provvedono al collocamento dei segnali necessari. 7 Abrogata dal n. I della LF del 22 mar. 1991, con effetto dal 15 mar. 1992 (RU 1992 534; FF 1988 II 1149). 8 Nuovo testo giusta l’art. 6 n. 2 della LF dell’8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2864; FF 1999 5092). 9 Nuovo testo giusta l’art. 63 della LF dell’8 mar. 1960 su le strade nazionali, in vigore dal 21 giu. 1960 (RU 1960 555; FF 1959 II 649). 10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). 11 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001 (RU 2002 2767; FF 1999 3837). Nuovo testo giusta il n. 73 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). 12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71; FF 1986 III 185). Competenza della Confederazione Circolazione stradale. LF 5 741.01 4 La Confederazione e i Cantoni nominano una persona di contatto responsabile della sicurezza stradale (addetto alla sicurezza).21 Titolo secondo: Veicoli e conducenti Capo primo: Veicoli a motore e loro conducenti Art. 7 1 È considerato veicolo a motore, secondo la presente legge, ogni vei- colo con un dispositivo proprio di propulsione che circoli su terra senza guida di rotaia. 2 La presente legge è parimente applicabile ai filobus e veicoli simili, nella misura prevista dalla legislazione sulle imprese filoviarie. Art. 8 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni su la costruzione e l’equi- paggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 2 Esso prende al riguardo le misure idonee a garantire la sicurezza della circolazione e a prevenire il rumore, la polvere, il fumo, il puzzo e altri effetti nocivi o molesti dell’uso dei veicoli. Tiene inoltre conto delle esigenze dei disabili.22 3 Esso tiene adeguato conto delle esigenze derivanti dall’uso militare dei veicoli. Art. 923 1 Il peso massimo consentito per veicoli o combinazioni di veicoli è di 40 t; nel trasporto combinato il peso massimo consentito è di 44 t; l’altezza massima consentita è di 4 m e la larghezza massima consen- tita è di 2,55 m o di 2,6 m per i veicoli climatizzati. La lunghezza massima consentita per le combinazioni di veicoli è di 18,75 m.24 1bis Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle dimensioni e sul peso dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. A tal fine tiene conto 21 Correzione della CdR dell’AF del 27 mag. 2014, pubblicata l’11 giu. 2014 (RU 2014 1387). Concerne soltanto il testo francese. 22 Per. introdotto dal n. 4 dell’all. alla L del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4487; FF 2001 1477). 23 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Acc. fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2877; FF 1999 5092). 24 Nuovo testo giusta l’art. 7 della LF del 13 dic. 2013 sul corridoio di quattro metri, in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1111; FF 2013 3185). Veicoli a motore Costruzione ed equipaggiamento Dimensioni e peso Circolazione stradale 6 741.01 delle esigenze della sicurezza stradale, dell’economia e dell’ambiente, nonché delle normative internazionali.25 2 Determina il carico per assi nonché un rapporto adeguato fra la potenza del motore e il peso totale del veicolo o della combinazione di veicoli. 3 Sentiti i Cantoni, può prevedere eccezioni per i veicoli a motore e i rimorchi di linea e per i veicoli che, dato il loro uso speciale, devono necessariamente avere dimensioni o peso superiori. Esso stabilisce le condizioni alle quali altri veicoli di dimensioni o peso superiori posso- no, in singoli casi, compiere viaggi imposti dalle circostanze.26 3bis Su domanda del detentore del veicolo, il peso totale massimo ammesso di un veicolo a motore o di un rimorchio può essere modifi- cato al massimo una volta all’anno oppure in occasione di un cambio di detentore. Le garanzie di peso fornite dal costruttore non devono essere superate.27 4 Rimane salva ogni limitazione, indicata da un segnale, della lar- ghezza, dell’altezza, del peso e del carico per asse dei veicoli. Art. 10 1 I veicoli a motore e i loro rimorchi, per essere ammessi alla circola- zione, devono essere provvisti della licenza di circolazione e delle tar- ghe di controllo. 2 Chi conduce un veicolo a motore deve essere titolare della licenza di condurre; chi impara a condurre deve essere titolare della licenza per allievo conducente. 3 …28 4 Il conducente deve sempre portare con sé le licenze e presentarle agli organi di controllo che le richiedessero; la stessa norma vale anche per i permessi speciali. Art. 11 1 La licenza di circolazione è rilasciata soltanto se il veicolo è con- forme alle prescrizioni, se esso dà tutte le garanzie di sicurezza e se è stata stipulata la prescritta assicurazione per la responsabilità civile. 25 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). 26 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). 27 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 2767; FF 1999 3837). 28 Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 2001, con effetto dal 1° dic. 2005 (RU 2002 2767, 2004 5053 art. 1 cpv. 2; FF 1999 3837). Licenze Licenza di circolazione Circolazione stradale. LF 7 741.01 2 La licenza di circolazione può essere rifiutata se il detentore non ha corrisposto l’imposta o la tassa di circolazione dovuta per il veicolo. La licenza può essere rilasciata solo se è comprovato che: a. il veicolo è stato sdoganato o esonerato dello sdoganamento; b. il veicolo è stato assoggettato all’imposta o esentato dall’im- posta secondo la legge del 21 giugno 199629 sull’imposizione degli autoveicoli; e c. la tassa e le prestazioni di garanzie eventualmente dovute per il veicolo giusta la legge federale del 19 dicembre 199730 con- cernente una tassa sul traffico pesante sono state interamente pagate e il veicolo è stato equipaggiato con l’apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.31 3 Se un veicolo è trasferito di stanza in un altro Cantone o passa a un altro detentore, deve essere chiesta una nuova licenza di circolazione. Art. 1232 1 I veicoli a motore e i loro rimorchi fabbricati in serie sottostanno all’approvazione del tipo. Il Consiglio federale può parimenti sotto- porre all’approvazione del tipo: a. le parti staccate e gli accessori per veicoli a motore e velo- cipedi; b. i dispositivi per altri veicoli, in quanto sia richiesto dalla sicu- rezza della circolazione; c. i dispositivi di protezione per i conducenti e passeggeri di vei- coli. 2 I veicoli e gli oggetti sottoposti all’approvazione del tipo possono essere messi in commercio solo se corrispondono al modello appro- vato. 3 Il Consiglio federale può rinunciare all’approvazione del tipo sviz- zera di veicoli a motore e rimorchi di veicoli a motore se: a. esiste un’approvazione del tipo straniera rilasciata in base a prescrizioni d’esame e di equipaggiamento di valore equiva- lente a quelle vigenti in Svizzera; e b. sono a disposizione i dati necessari alla Confederazione e ai Cantoni. 29 RS 641.51 30 RS 641.81 31 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 5 ott. 2007 concernente misure atte a migliorare le procedure nell’ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 765; FF 2006 8743). 32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2002 2767, 2004 5053 art. 1 cpv. 1; FF 1999 3837). Approvazione del tipo Circolazione stradale 10 741.01 Art. 15a42 1 La licenza di condurre acquisita la prima volta per motoveicoli o autoveicoli è rilasciata in prova. Il periodo di prova è di tre anni. 2 La licenza di condurre in prova è rilasciata se il richiedente: a. ha frequentato la formazione prescritta; e b. ha superato l’esame pratico di conducente.43 2bis I titolari di una licenza di condurre in prova sono tenuti a fre- quentare corsi di perfezionamento. Tali corsi, prevalentemente pratici, devono fornire ai partecipanti le capacità necessarie per riconoscere ed evitare i pericoli durante la guida e per guidare rispettando l’ambiente. Il Consiglio federale stabilisce il contenuto e la forma dei corsi di perfezionamento.44 3 Il periodo di prova è prorogato di un anno se il titolare commette un’infrazione da cui consegue la revoca della licenza. Se la revoca ter- mina dopo la scadenza del periodo di prova, la proroga inizia alla data della restituzione della licenza di condurre. 4 La licenza di condurre in prova scade con la seconda infrazione che comporta la revoca della licenza. 5 Una nuova licenza di condurre può essere rilasciata al più presto dopo un anno dall’infrazione e soltanto sulla base di una perizia di psi- cologia del traffico che accerti l’idoneità alla guida. Il termine è proro- gato di un anno se la persona interessata ha guidato un motoveicolo o un autoveicolo durante questo periodo. 6 Superato nuovamente l’esame di guida, è rilasciata una nuova licenza di condurre in prova. Art. 15b45 1 La licenza di condurre definitiva è rilasciata se il richiedente: a. ha frequentato la formazione prescritta; e b. ha superato l’esame pratico di conducente. 2 Allo scadere del periodo di prova, ai titolari di licenze di condurre in prova è rilasciata la licenza di condurre definitiva se hanno frequentato i corsi di perfezionamento prescritti. 42 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2002 2767, 2004 5053 art. 1 cpv. 2; FF 1999 3837). 43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). 44 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). 45 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). Licenza di condurre in prova Licenza di condurre definitiva Circolazione stradale. LF 11 741.01 Art. 15c46 1 Le licenze di condurre hanno di norma una validità illimitata. 2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le persone domici- liate all’estero. 3 L’autorità cantonale può limitare la durata di validità delle licenze di condurre se l’idoneità alla guida di una persona è pregiudicata e deve quindi essere controllata a scadenze più ravvicinate. Art. 15d47 1 Se sussistono dubbi sull’idoneità alla guida di una persona, quest’ul- tima è sottoposta a un esame di verifica, segnatamente in caso di: a. guida in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore all’1,6 per mille o con una concentra- zione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,8 milligrammi per litro di aria espirata; b. guida sotto l’influsso di stupefacenti o presenza a bordo di stu- pefacenti che compromettono seriamente la capacità di condur- re o che comportano un elevato rischio di dipendenza; c. violazioni delle norme della circolazione facenti desumere mancanza di rispetto nei confronti degli altri utenti della strada; d. comunicazione di un ufficio cantonale AI secondo l’arti- colo 66c della legge federale del 19 giugno 195948 sull’assicu- razione per l’invalidità; e. comunicazione di un medico attestante l’incapacità di una per- sona di condurre con sicurezza un veicolo a motore a causa di una malattia fisica o psichica, di un’infermità oppure di una dipendenza. 2 Dal compimento dei 70 anni, i conducenti sono convocati ogni due anni dall’autorità cantonale a una visita di controllo di un medico di fiducia. L’autorità cantonale può ridurre l’intervallo delle visite medi- che se l’idoneità alla guida di una persona è pregiudicata e deve quindi essere controllata a scadenze più ravvicinate. 3 I medici sono liberati dal segreto professionale per quanto riguarda le comunicazioni di cui al capoverso 1 lettera e. Possono effettuare la comunicazione direttamente all’autorità cantonale competente in 46 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). 47 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013, la lett. a del cpv. 1 entra in vigore il 1° lug. 2014 (RU 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7455, 2012 5259). 48 RS 831.20 Durata di validità delle licenze di condurre Accertamento dell’idoneità alla guida o della capacità di condurre Circolazione stradale 12 741.01 materia di circolazione stradale oppure all’autorità di sorveglianza dei medici. 4 Su richiesta dell’Ufficio AI, l’autorità cantonale gli comunica se una determinata persona è titolare di una licenza di condurre. 5 Se vi sono dubbi sulla capacità di condurre di una persona, quest’ultima può essere sottoposta a una corsa di controllo, a un esame teorico, a un esame pratico di conducente o a un altro provvedimento opportuno, quale una formazione o un perfezionamento oppure una formazione complementare. Art. 15e49 1 Chi ha guidato un veicolo a motore senza essere titolare di una licen- za di condurre non riceve, per almeno sei mesi dall’infrazione, né la licenza per allievo conducente né la licenza di condurre. Se la persona raggiunge l’età minima soltanto dopo l’infrazione, il periodo di attesa decorre da quel momento. 2 Se il conducente ha inoltre commesso l’infrazione prevista all’arti- colo 16c capoverso 2 lettera abis, il periodo di attesa è di due anni o, in caso di recidiva, di dieci anni. Art. 16 1 Le licenze e i permessi devono essere revocati, se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempite; essi possono essere revocati, se non sono stati osservati le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato sub- ordinato nel caso particolare. 2 Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge del 24 giugno 197050 sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre o della licenza per allievo conducente, oppure l’ammoni- mento del conducente.51 3 Per stabilire la durata della revoca della licenza per allievo conducen- te o della licenza di condurre devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione del conducente del veicolo a motore come anche la necessità professionale di condurre un veicolo a motore. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta.52 49 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). 50 RS 741.03 51 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 3837). 52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 3837). Periodo di attesa in seguito a guida senza licenza Revoca delle licenze Circolazione stradale. LF 15 741.01 Art. 16c61 1 Commette un’infrazione grave chi: a. violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo; b. guida un veicolo a motore in stato d’ebrietà con una concen- trazione qualificata di alcol nel sangue (art. 55 cpv. 6); c. sotto l’influenza di stupefacenti o medicinali o per altri motivi non è idoneo alla guida e in questo stato conduce un veicolo a motore; d. intenzionalmente si oppone o si sottrae alla prova del sangue, all’analisi dell’alito o ad un altro esame preliminare disciplina- to dal Consiglio federale, che è stato ordinato o lo sarà verosi- milmente, o a un esame sanitario completivo oppure elude lo scopo di tali provvedimenti; e. si è dato alla fuga dopo aver ferito o ucciso una persona; f. guida un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza. 2 Dopo un’infrazione grave la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per: a. almeno tre mesi; abis.62 almeno due anni se, violando intenzionalmente norme ele- mentari della circolazione, la persona interessata ha rischiato fortemente di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l’effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore; l’articolo 90 capoverso 4 è applicabile; b. almeno sei mesi, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un’infrazione medio grave; c. almeno 12 mesi, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un’infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi; d. un tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infra- zioni gravi o tre volte per infrazioni almeno medio gravi; si rinuncia a questo provvedimento se durante almeno cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza non sono state 61 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 3837). 62 Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). Revoca della licenza di condurre dopo un’infrazione grave Circolazione stradale 16 741.01 commesse infrazioni per cui è ordinato un provvedimento amministrativo; e.63 definitivamente, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata secondo la lettera d o l’articolo 16b capoverso 2 let- tera e. 3 La revoca della licenza per un’infrazione secondo il capoverso 1 lettera f subentra alla durata restante della revoca in corso. 4 Se, nonostante una revoca secondo l’articolo 16d, la persona interes- sata ha guidato un veicolo a motore, è deciso un periodo di sospen- sione che corrisponde alla durata minima di revoca prevista per l’infra- zione. Art. 16cbis64 1 Dopo un’infrazione commessa all’estero, la licenza per allievo con- ducente o la licenza di condurre è revocata se: a. all’estero è stato pronunciato un divieto di condurre; e b. l’infrazione commessa è medio grave o grave secondo gli arti- coli 16b e 16c. 2 Per stabilire la durata della revoca della licenza devono essere ade- guatamente considerate le conseguenze, per la persona interessata, del divieto di condurre pronunciato all’estero. La durata minima della revoca può essere ridotta. Per le persone che non figurano nel registro delle misure amministrative (art. 104b), la durata della revoca non può eccedere la durata del divieto di condurre pronunciato all’estero nel luogo dell’infrazione. Art. 16d65 1 La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata a una persona per un tempo indeterminato se: a. le sue attitudini fisiche e psichiche non consentono o non con- sentono più di guidare con sicurezza un veicolo a motore; b. soffre di una forma di dipendenza che esclude l’idoneità alla guida; c. a causa del suo precedente comportamento non offre alcuna garanzia che in futuro, alla guida di un veicolo a motore, osservi le prescrizioni e abbia riguardo per il prossimo. 63 Vedi anche le disp. fin. della mod. del 14 dic. 2001 alla fine del presente testo. 64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008. in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3939; FF 2007 6889). 65 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 3837). Revoca della licenza di condurre dopo un’infrazione commessa all’estero Revoca della licenza di condurre a causa di inidoneità alla guida Circolazione stradale. LF 17 741.01 2 Se è ordinata la revoca secondo il capoverso 1 al posto di una revoca secondo gli articoli 16a–16c, vi è connesso un periodo di sospensione che va fino alla scadenza della durata minima della revoca prevista per l’infrazione commessa. 3 La licenza è revocata definitivamente: a. ai conducenti incorreggibili; b. alle persone la cui licenza è già stata revocata una volta negli ultimi cinque anni in applicazione dell’articolo 16c capo- verso 2 lettera abis.66 Art. 1767 1 La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre revocata a tempo determinato può essere nuovamente rilasciata al più presto tre mesi prima che scada la durata ordinata della revoca se la persona interessata ha partecipato a una formazione complementare riconosciu- ta dall’autorità. La durata minima della revoca non può essere ridot- ta.68 2 La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre revocata per almeno un anno può essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni se il comportamento della persona interessata dimostra che la misura amministrativa ha conseguito il suo scopo. Devono tuttavia essere trascorsi almeno la durata minima della revoca e due terzi della durata della revoca prescritta. 3 La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre revocata a tempo indeterminato può essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni se è scaduto un eventuale termine di sospensione legale o prescritto e la persona interessata può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida. 4 La licenza di condurre revocata definitivamente può essere nuova- mente rilasciata soltanto alle condizioni di cui all’articolo 23 capo- verso 3. Se è stata revocata in applicazione dell’articolo 16d capoverso 3 lettera b, la licenza può essere nuovamente rilasciata al più presto dopo dieci anni e unicamente sulla base di una valutazione positiva sotto il profilo della psicologia del traffico.69 66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). 67 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 3837). 68 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). 69 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). Nuovo rilascio della licenza di condurre Circolazione stradale 20 741.01 ha cambiato domicilio, il Cantone che ha preso il provvedimento da revocare deve essere consultato. Art. 2478 1 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’ammi- nistrazione della giustizia federale. 2 Sono inoltre legittimate a ricorrere: a. l’autorità di prima istanza, contro la decisione di un’autorità cantonale di ricorso indipendente dall’amministrazione; b. l’autorità competente del Cantone che ha proposto a un altro Cantone di prendere una decisione. Art. 25 1 Il Consiglio federale può derogare totalmente o parzialmente alle prescrizioni del presente titolo a stabilire, se necessario, prescrizioni completive per i seguenti veicoli e per i loro rimorchi, come anche per i loro conducenti: a. i ciclomotori, i carri a mano provvisti di motore, gli altri vei- coli di potenza e velocità minime e quelli usati raramente sulla strada pubblica; b. i veicoli a motore usati per scopi militari; c. le trattrici agricole di velocità limitata e i rimorchi agricoli; d. le macchine semoventi e i carri con motore. 2 Il Consiglio federale emana prescrizioni circa: a. le luci e i catarifrangenti dei veicoli stradali senza motore; b. i veicoli a motore e i velocipedi stranieri e i loro conducenti, come anche le licenze di circolazione e le licenze di condurre internazionali; c.79 i maestri conducenti e i loro veicoli; d. le licenze e le targhe di controllo, comprese quelle temporanee per i veicoli a motore e i loro rimorchi esaminati o no, come anche per le aziende dell’industria dei veicoli a motore; e. il modo di contrassegnare i veicoli speciali; f.80 gli speciali segnalatori riservati ai veicoli del servizio antin- cendio, del servizio sanitario, della polizia e delle dogane, se 78 Nuovo testo giusta il n. 73 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). 79 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1053). Ricorsi Prescrizioni completive di ammissione Circolazione stradale. LF 21 741.01 vengono utilizzati per compiti di polizia, come anche i segna- latori dei veicoli delle imprese di trasporto concessionarie sulle strade postali di montagna; g. la pubblicità per mezzo di veicoli a motore; h.81 ... i. gli odocronografi, i tacografi e simili; esso prescrive tali appa- recchi, in particolare per il controllo del tempo di lavoro dei conducenti professionali e, se necessario, per i veicoli di per- sone punite a cagione di eccesso di velocità. 3 Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, emana prescrizioni circa: a. i requisiti minimi, fisici e psichici, per i conducenti di veicoli a motore; b. l’esecuzione dell’esame dei veicoli e dei conducenti; c. i requisiti minimi per i periti incaricati degli esami; d. il noleggio di veicoli a motore a conducenti; e. l’insegnamento delle norme della circolazione ai conducenti di veicoli a motore e ai ciclisti che hanno ripetutamente contrav- venuto a dette norme. 3bis …82 4 …83 Titolo terzo: Norme della circolazione Art. 26 1 Ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non esse- re di ostacolo ne di pericolo per coloro che usano la strada conforme- mente alle norme stabilite. 2 Particolare prudenza deve essere usata verso i fanciulli, gli infermi e i vecchi e parimente quando vi siano indizi per ritenere che un utente della strada non si comporti correttamente. 80 Nuovo testo giusta il n. II 12 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). 81 Abrogata dal n. I della LF del 1° ott. 2010, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4925; FF 2010 3633 3645). 82 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1989 (RU 1991 71; FF 1986 III 185). Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 2001, con effetto dal 1° dic. 2005 (RU 2002 2767, 2004 5053 art. 1 cpv. 2; FF 1999 3837). 83 Abrogato dal n. I 23 della LF del 9 ott. 1992 concernente la riduzione di aiuti finanziari e di indennità, con effetto dal 1° gen. 1993 (RU 1993 325). Norma fondamentale Circolazione stradale 22 741.01 Capo primo: Norme per tutti gli utenti della strada Art. 27 1 L’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stra- dali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità su le norme generali, i segnali e le demarcazioni. 2 Alla percezione degli speciali segnalatori dei veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e delle dogane, la carreggiata deve essere lasciata libera immediatamente. Se necessario, i conducenti devono fermare i loro veicoli.84 Art. 28 Gli utenti della strada devono fermarsi davanti ai passaggi a livello se le barriere si chiudono o se i segnalatori prescrivono l’arresto e, man- cando detti dispositivi, se si avvicinano dei treni. Capo secondo: Norme per i veicoli I. Norme generali Art. 29 I veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicu- rezza e conformi alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e tenuti in modo che le norme della circolazione possano essere osservate, che il conducente, i passeggeri e gli altri utenti della strada non siano messi in pericolo e che la strada non venga danneggiata. Art. 30 1 Sui veicoli a motore e velocipedi il conducente può trasportare pas- seggeri soltanto sugli appositi posti. Il Consiglio federale può preve- dere eccezioni; esso emana prescrizioni sul trasporto di persone mediante rimorchi.85 2 I veicoli non devono essere sovraccaricati. Il carico deve essere col- locato in modo che non sia di pericolo ne di ostacolo ad alcuno e che non possa cadere. I carichi sporgenti devono essere segnalati, di giorno e di notte, in modo ben visibile. 84 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). 85 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1053). Osservanza dei segnali, delle demarcazioni e degli ordini Passaggi a livello Garanzie di sicurezza Passeggeri, carico, rimorchi Circolazione stradale. LF 25 741.01 2 Avvicinandosi ai passaggi pedonali, il conducente deve circolare con particolare prudenza e, se necessario, fermarsi, dando la precedenza ai pedoni che vi transitano o che stanno accedendovi.98 3 Alle fermate dei servizi di trasporto pubblici, il conducente deve badare alle persone che salgono e scendono. II. Singole manovre Art. 34 1 I veicoli devono circolare a destra, sulle strade larghe nella metà destra. Essi devono tenersi il più possibile sul margine destro della strada, soprattutto se procedono lentamente e sui tratti senza visuale. 2 Sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste linee. 3 Il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono. 4 Il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro.99 Art. 35 1 I veicoli incrociano a destra e sorpassano a sinistra. 2 È permesso fare un sorpasso. o girare un ostacolo solo se la visuale è libera, il tratto di strada necessario è sgombro e la manovra non è d’impedimento per i veicoli che giungono in senso inverso. Nella cir- colazione in colonna, può sorpassare solo chi ha la certezza di poter rientrare tempestivamente senza ostacolare la circolazione degli altri veicoli. 3 Chi sorpassa deve avere speciale riguardo agli altri utenti della stra- da, in particolare a coloro che vuole sorpassare. 4 È vietato sorpassare nelle curve senza visuale, ai passaggi a livello sprovvisti di barriere e immediatamente prima di essi e prima di un dosso; alle intersezioni, il sorpasso è permesso solo se la visuale è libera e se il diritto di precedenza degli altri utenti della strada non viene ostacolato. 98 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1961, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1417; FF 1961 767). 99 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71; FF 1986 III 185). Circolazione a destra Incrocio e sorpasso Circolazione stradale 26 741.01 5 È vietato sorpassare un veicolo, quando il conducente indica l’inten- zione di voltare a sinistra o si ferma davanti a un passaggio pedonale allo scopo di permettere ai pedoni l’attraversamento della strada. 6 I veicoli che si mettono in preselezione per voltare a sinistra devono essere sorpassati solo a destra. 7 La carreggiata deve essere lasciata libera in modo da permettere il sorpasso ai veicoli che circolano più rapidamente e segnalano il loro avvicinarsi. Chi viene sorpassato non deve aumentare la velocità. Art. 36 1 Chi vuole voltare a destra deve tenersi sul margine destro della car- reggiata, chi vuole voltare a sinistra deve tenersi verso l’asse della car- reggiata. 2 Alle intersezioni, la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. È riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini della polizia. 3 Prima di voltare a sinistra, la precedenza deve essere data ai veicoli che giungono in senso inverso. 4 Il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il veicolo o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della strada; questi hanno la precedenza. Art. 37 1 Il conducente che vuole fermarsi deve badare, per quanto possibile, ai veicoli che lo seguono. 2 È vietato fermarsi o sostare, dove il veicolo potrebbe essere di osta- colo o di pericolo alla circolazione. Se possibile, devono essere usati gli appositi parcheggi. 3 Il conducente, prima di lasciare il veicolo, deve prendere le adeguate misure di sicurezza. Art. 38 1 Alla tranvia e alla ferrovia su strada deve essere lasciato libero il binario e data la precedenza. 2 La tranvia e la ferrovia su strada, in moto, sono sorpassate a destra. Se ciò non è possibile, possono essere sorpassate a sinistra. 3 La tranvia e la ferrovia su strada, ferme, possono essere incrociate e sorpassate solo lentamente. Esse devono essere sorpassate a destra, se vi è una banchina; altrimenti solo a sinistra. Preselezione, precedenza Fermata, parcheggio Comportamento nei confronti delle tranvie e delle ferrovie su strada Circolazione stradale. LF 27 741.01 4 Il conducente che è impedito di circolare a destra da una tranvia o da una ferrovia su strada, proveniente in senso inverso, deve spostarsi a sinistra. III. Misure di sicurezza Art. 39 1 Qualsiasi cambiamento di direzione deve essere segnalato tempesti- vamente con l’indicatore di direzione o con cenni ben visibili della mano. Questa norma deve essere osservata in particolare: a. per mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra e voltare; b. per sorpassare e girare; c. per immettersi nella circolazione e fermarsi al margine della strada. 2 La segnalazione non svincola il conducente dall’obbligo di usare la necessaria prudenza. Art. 40 Se è richiesto dalla sicurezza della circolazione, il conducente deve attirare l’attenzione degli altri utenti della strada usando gli avvisatori. L’uso inutile ed eccessivo dei medesimi deve essere evitato. È proibito adoperarli a scopo di richiamo. Art. 41 1 Durante la corsa i veicoli a motore devono sempre avere le luci accese, mentre gli altri veicoli solo dall’imbrunire all’alba e in caso di cattive condizioni di visibilità.100 2 Quando sono in sosta, i veicoli a motore e i veicoli non a motore aventi più ruote sul medesimo asse devono avere le luci accese dal- l’imbrunire all’alba e in caso di cattive condizioni di visibilità, eccetto quando stazionano in parcheggi o in luoghi sufficientemente rischiarati dall’illuminazione stradale.101 2bis Il Consiglio federale può prevedere, in determinati casi, la sostitu- zione delle luci mediante catarifrangenti.102 100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7455). 101 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7455). 102 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7455). Segnalazioni Uso degli avvisatori Uso delle luci Circolazione stradale 30 741.01 2 Essi devono attraversare la carreggiata con cautela e per la via più breve, usando se possibile i passaggi pedonali. Su di questi godono della precedenza, ma non devono accedervi all’improvviso.105 Art. 50 1 I cavalli montati devono circolare sul margine destro della carreg- giata. 2 Il bestiame non può essere lasciato incustodito sulla strada, salvo nelle regioni di pascolo segnalate. 3 Le mandre e i greggi devono essere guidati da un numero sufficiente di guardiani; se possibile, la parte sinistra della carreggiata deve essere lasciata libera agli altri utenti della strada. Gli animali isolati devono essere guidati sul margine destro della carreggiata. 4 Circa il comportamento nella circolazione, i cavalieri e i guardiani di animali devono osservare, per analogia, le norme stabilite per i condu- centi di veicoli (preselezione, precedenza, segnalazioni, ecc.). Capo quarto: Comportamento in caso d’infortunio Art. 51 1 In caso d’infortunio, nel quale hanno parte veicoli a motore o veloci- pedi, tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito. Esse devono provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione. 2 Se vi sono feriti, tutte le persone coinvolte nell’infortunio devono prestare loro soccorso; le persone non coinvolte devono collaborare nella misura che si può esigere da esse. Le persone coinvolte nell’infortunio, per primi i conducenti dei veicoli, devono avvertire la polizia. Queste persone, compresi i passeggeri, devono collaborare all’accertamento dei fatti. Esse non possono abbandonare il luogo dell’infortunio senza il permesso della polizia, salvo che abbiano bisogno di cure o che debbano cercare soccorso o avvertire la polizia. 3 Se vi sono soltanto danni materiali, il loro autore deve avvisare immediatamente il danneggiato indicando il nome e l’indirizzo. Se ciò è impossibile, deve avvertire senza indugio la polizia. 4 In caso d’infortunio a un passaggio a livello, le persone coinvolte devono avvertire senza indugio l’amministrazione della ferrovia. 105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1961, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1417; FF 1961 767). Cavalli montati, animali Circolazione stradale. LF 31 741.01 Capo quinto: Manifestazioni sportive, prova di veicoli Art. 52 1 Le gare di velocità con veicoli a motore effettuate su circuito alla presenza di pubblico sono vietate. Il Consiglio federale può permettere singole eccezioni o estendere il divieto ad altre gare con veicoli a motore; decidendo, esso considera soprattutto le esigenze della sicu- rezza e dell’educazione stradali. 2 Le altre manifestazioni sportive con veicoli a motore e quelle con velocipedi sulle strade pubbliche abbisognano del permesso dei Can- toni sul cui territorio si svolgono, salvo le escursioni. 3 Il permesso può essere concesso solo se: a. gli organizzatori danno affidamento per uno svolgimento irrep- rensibile, b. le esigenze della circolazione lo consentono, c. sono state prese le necessarie misure di sicurezza e d. è stata stipulata la prescritta assicurazione per la responsabilità civile. 4 L’autorità cantonale può permettere deroghe alle norme della circo- lazione, se sono state prese sufficienti misure di sicurezza. Art. 53 Per le corse di prova, nelle quali non possono essere osservate le norme della circolazione o le prescrizioni concernenti i veicoli, è necessario il permesso dei Cantoni sul cui territorio la prova si svolge; detti Cantoni ordinano le necessarie misure di sicurezza. Capo sesto: Disposizioni esecutive Art. 53a106 Per attuare le norme della legislazione stradale e conseguire gli obiet- tivi della legge dell’8 ottobre 1999107 sul trasferimento del traffico i Cantoni svolgono controlli stradali del traffico pesante, tenendo conto del grado di rischio. 106 Introdotto dall’art. 6 n. 2 della LF dell’8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico (RU 2000 2864; FF 1999 5092). Nuovo testo giusta il n. II 18 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 107 [RU 2000 2864. RU 2009 5949 art. 10]. Vedi ora la L del 19 dic. 2008 sul trasferimento del traffico merci (RS 740.1). Manifestazioni sportive Prova di veicoli Controlli del traffico pesante Circolazione stradale 32 741.01 Art. 54108 1 Se accerta in circolazione veicoli che non sono autorizzati a circolare o il cui stato o carico rappresenta un pericolo per la circolazione o che cagionano un rumore evitabile, la polizia impedisce loro la continua- zione del viaggio. Essa può sequestrare la licenza di circolazione e, se necessario, il veicolo. 2 La polizia è autorizzata a fermare gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci che non raggiungono la velocità minima prescritta e obbligarli a invertire la loro marcia. 3 Se il conducente di un veicolo si trova in uno stato che esclude una guida sicura o non è autorizzato a condurre per un altro motivo stabi- lito dalla legge, la polizia gli impedisce la continuazione del viaggio e gli sequestra la licenza di condurre. 4 Se il conducente di un veicolo a motore ha dimostrato di essere particolarmente pericoloso per avere violato gravemente importanti norme della circolazione, la polizia può sequestrargli sul posto la licenza di condurre. 5 Le licenze sequestrate dalla polizia sono subito trasmesse all’autorità incaricata di revocarle, la quale prende immediatamente una decisione. Fino al momento della decisione, il sequestro da parte della polizia ha l’effetto di una revoca. 6 Se accerta in circolazione veicoli non conformi alle disposizioni sul trasporto dei viaggiatori o sull’accesso alle professioni di trasportatore su strada, la polizia può impedire la continuazione del viaggio, seque- strare la licenza di circolazione e, se necessario, il veicolo. Art. 55109 1 I conducenti di veicoli come anche gli utenti della strada coinvolti in infortuni possono essere sottoposti a un’analisi dell’alito. 2 Se la persona interessata palesa indizi di inattitudine alla guida e questi non sono o non sono soltanto da attribuire all’influsso dell’alcol, essa può essere sottoposta a ulteriori esami preliminari, segnatamente l’esame dell’urina e della saliva. 3 È ordinata una prova del sangue se: a. vi sono indizi di inattitudine alla guida, o b. la persona interessata si oppone all’esecuzione dell’analisi dell’alito, vi si sottrae o elude lo scopo di questo provvedi- mento. 108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). 109 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 3837). Poteri speciali della polizia Accertamento dell’inattitudine alla guida Circolazione stradale. LF 35 741.01 Art. 57a120 1 Sulle strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore (auto- strade e semiautostrade) i Cantoni istituiscono settori di competenza al fine di assicurare un adempimento efficace dei compiti per il servizio di polizia.121 2 La competente polizia autostradale provvede sul suo settore, senza tener conto dei confini cantonali, al servizio d’ordine e di sicurezza e alle investigazioni di polizia, come anche, nel caso di reati d’ogni natura, ai provvedimenti urgenti sull’area autostradale. Nei casi penali, essa invita senza indugio gli organi del Cantone competente pei terri- torio a prendere gli ulteriori provvedimenti. 3 La giurisdizione del Cantone competente per territorio e l’applica- zione del suo diritto sono riservate. 4 I Governi dei Cantoni interessati regolano i reciproci diritti e doveri risultanti dall’attività di polizia di un Cantone sul territorio dell’altro. Se, mancando l’accordo, il servizio di polizia non è garantito, il Con- siglio federale prende disposizioni provvisionali. Art. 57b122 Titolo terzo a:123 Gestione del traffico124 Art. 57c125 1 La Confederazione è competente per la gestione del traffico sulle strade nazionali. Può delegare tale compito totalmente o parzialmente ai Cantoni, a enti istituiti dai Cantoni o a terzi. 2 La Confederazione può: 118 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). 119 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 1980, in vigore dal 1° lug. 1981 (RU 1981 505; FF 1979 I 209). 120 Originario art. 57bis. Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 1967, in vigore dal 1° set. 1967 (RU 1967 1147; FF 1966 II 261). 121 Nuovo testo giusta il n. II 18 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349). 122 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1989 (RU 1991 71; FF 1986 III 185). Abrogato dal n. I della LF del 15 giu. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). 123 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 2767; FF 1999 3837). 124 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). 125 Nuovo testo giusta il n. II 18 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). Polizia sulle autostrade Gestione del traffico da parte della Confedera- zione Circolazione stradale 36 741.01 a. ordinare provvedimenti di regolazione del traffico motorizzato idonei e necessari per impedire o eliminare gravi perturbazioni del traffico sulle strade nazionali; b. ordinare altri provvedimenti di ripartizione e di controllo del traffico idonei e necessari per garantire la sicurezza e la flui- dità del traffico motorizzato sulle strade nazionali; rimane sal- vo l’articolo 3 capoverso 6; c. emanare raccomandazioni sulla regolazione del traffico moto- rizzato per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico e rea- lizzare gli obiettivi della legge dell’8 ottobre 1999126 sul tras- ferimento del traffico. 3 La Confederazione consulta i Cantoni per l’allestimento dei piani di gestione del traffico. 4 La Confederazione informa gli utenti della strada, i Cantoni e i gesto- ri di altri mezzi di trasporto sulle condizioni di circolazione, le restrizioni del traffico e lo stato delle strade sulle strade nazionali. 5 La Confederazione allestisce e gestisce una centrale dei dati sul traf- fico e una centrale di gestione del traffico per le strade nazionali. 6 I Cantoni comunicano alla Confederazione i dati sul traffico neces- sari per adempiere tali compiti. 7 Per adempiere i loro compiti, i Cantoni possono disporre gratuita- mente dei dati della centrale dei dati sul traffico di cui al capoverso 5. Contro remunerazione, la Confederazione permette ai Cantoni e a terzi di estendere la centrale dei dati sul traffico e di utilizzarla per scopi ulteriori. 8 La Confederazione può, contro remunerazione, assumere per conto dei Cantoni la preparazione e la diffusione delle informazioni sul traf- fico. Art. 57d127 1 I Cantoni allestiscono piani di gestione del traffico per le strade desi- gnate dal Consiglio federale che sono rilevanti per la gestione del traf- fico delle strade nazionali. Questi piani devono essere approvati dalla Confederazione. 2 I Cantoni informano gli utenti della strada sulle condizioni di circola- zione, le restrizioni del traffico e lo stato delle strade per la rimanente rete stradale sul loro territorio. Per quanto la situazione lo esiga, informano la Confederazione, altri Cantoni e gli Stati limitrofi. 126 [RU 2000 2864. RU 2009 5949 art. 10]. Vedi ora la L del 19 dic. 2008 sul trasferimento del traffico merci (RS 740.1). 127 Introdotto dal n. II 18 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). Gestione del traffico da parte dei Cantoni Circolazione stradale. LF 37 741.01 3 I Cantoni possono delegare il loro compito d’informazione alla cen- trale di gestione del traffico o a terzi. 4 La Confederazione assiste i Cantoni mediante una consulenza tecnica e nel coordinamento delle informazioni sul traffico che interessano gli altri Cantoni o gli Stati limitrofi. Titolo quarto: Responsabilità civile e assicurazione Capo primo: Responsabilità civile Art. 58 1 Se, con un veicolo a motore che è in esercizio, è cagionata la morte o la lesione corporale di una persona oppure un danno materiale, il detentore è civilmente responsabile dei danni. 2 Se un infortunio della circolazione è cagionato da un veicolo a motore che non è in esercizio, il detentore è civilmente responsabile se la parte lesa prova che egli o persone per le quali è responsabile hanno commesso una colpa o che un difetto del veicolo ha contribuito a cagionare l’infortunio. 3 Il detentore è civilmente responsabile, secondo l’apprezzamento del giudice, anche dei danni conseguenti all’assistenza prestata per infor- tuni in cui il suo veicolo a motore è coinvolto, per quanto egli sia civilmente responsabile dell’infortunio o l’assistenza sia stata prestata a lui stesso o ai passeggeri del suo veicolo. 4 Il detentore è civilmente responsabile, come se si trattasse di colpa propria, per la colpa del conducente e delle persone che coadiuvano all’uso del veicolo a motore. Art. 59 1 Il detentore è liberato dalla responsabilità civile se prova che l’infor- tunio è stato cagionato da forza maggiore oppure da colpa grave della parte lesa o di un terzo, senza che vi sia colpa da parte sua o delle per- sone per le quali è responsabile e senza che un difetto del veicolo a motore abbia contribuito a cagionare l’infortunio. 2 Se il detentore, che non può liberarsi dalla responsabilità civile in virtù del capoverso 1, prova che una colpa della parte lesa ha contri- buito a cagionare l’infortunio, il giudice determina il risarcimento con- siderando tutte le circostanze. 3 …128 4 È determinata secondo il Codice delle obbligazioni129: 128 Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1975, con effetto dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257 1857 n. III; FF 1973 II 1053). Responsabilità civile del detentore del veicolo a motore Attenuazione o esclusione della responsabilità civile Circolazione stradale 40 741.01 Art. 64139 Il Consiglio federale fissa gli importi fino a concorrenza dei quali l’assicurazione sulla responsabilità civile deve soddisfare le pretese della parte lesa in caso di lesione corporale e di danni materiali. Art. 65 1 La parte lesa può agire direttamente contro l’assicuratore nei limiti della copertura stipulata nel contratto d’assicurazione. 2 Le eccezioni derivanti dal contratto d’assicurazione o dalla legge federale del 2 aprile 1908140 sul contratto d’assicurazione non possono essere opposte alla parte lesa. 3 L’assicuratore ha diritto di regresso contro lo stipulante o contro l’assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto diritto di negare o ridur- re le sue prestazioni secondo il contratto di assicurazione o la legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione. L’assicuratore deve esercitare l’azione di regresso se il conducente ha cagionato un danno guidando in stato di ebrietà o di inattitudine alla guida, oppure violando un limite di velocità ai sensi dell’articolo 90 capoverso 4. L’entità del regresso è determinata tenendo conto della colpa e della capacità economica della persona nei confronti della quale è esercitata l’azione di regresso.141 Art. 66 1 Se le pretese delle parti lese superano la copertura stipulata nel con- tratto di assicurazione, il diritto dei singoli contro l’assicuratore è ridotto proporzionatamente al rapporto fra detta copertura e il totale delle pretese. 2 La parte lesa che per prima promuove un’azione, come anche l’assicuratore convenuto, possono chiedere al giudice adito di invitare le altre parti lese a promuovere la loro azione entro un determinato termine davanti allo stesso giudice, indicando loro le conseguenze di una omissione. Il giudice adito decide sulla ripartizione, fra le parti lese, della prestazione dovuta dall’assicuratore. Nella ripartizione, le pretese avanzate nei termini stabiliti devono essere soddisfatte per prime, senza riguardo alle altre. 3 L’assicuratore che, ignorando l’esistenza di altre pretese, ha pagato in buona fede a una delle parti lese una somma superiore alla quota che proporzionatamente le spettava, è liberato dai suoi obblighi verso le altre parti lese fino a concorrenza della somma pagata. 139 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1257 1857 n. III; FF 1973 II 1053). 140 RS 221.229.1 141 Secondo e terzo per. introdotti dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7455). Minimi d’assicurazione Azione diretta contro l’assicuratore. Eccezioni Pluralità di parti lese Circolazione stradale. LF 41 741.01 Art. 67 1 In caso di cambiamento del detentore, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d’assicurazione passano al nuovo detentore. Se la nuova licenza di circolazione è allestita fondandosi su un’altra assicurazione per la responsabilità civile, il precedente contratto diventa caduco. 2 Il precedente assicuratore ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni da quando ha avuto conoscenza che il detentore è cambiato. 3 Il Consiglio federale disciplina le condizioni a cui il detentore, ser- vendosi delle targhe di controllo del veicolo a motore assicurato, può adoperare, invece di questo, un veicolo di riserva. L’assicurazione vale esclusivamente per il veicolo utilizzato. L’assicuratore ha diritto di regresso nei confronti del detentore se l’utilizzazione non era lecita.142 4 …143 Art. 68 1 L’assicuratore è tenuto ad allestire un attestato di assicurazione per l’autorità che rilascia la licenza di circolazione. 2 L’assicuratore deve notificare all’autorità la sospensione o la cessa- zione dell’assicurazione, le quali diventano efficaci verso le parti lese solo con la restituzione della licenza di circolazione e delle targhe di controllo, ma in ogni caso 60 giorni dopo il ricevimento della notifica- zione dell’assicuratore, salvo che l’assicurazione sia stata pre- cedentemente sostituita con un’altra. Non appena ricevuta la notifica- zione, l’autorità revoca la licenza di circolazione e ritira le targhe di controllo. 3 Quando le targhe di controllo sono depositate presso l’autorità com- petente, gli effetti dell’assicurazione sono sospesi. L’autorità ne avver- te l’assicuratore.144 Art. 68a145 Nel corso della durata del contratto lo stipulante ha il diritto di ottenere un’attestazione relativa ai sinistri o all’assenza di sinistri. Su richiesta dello stipulante, l’assicuratore gli consegna entro 14 giorni un’attestazione veritiera relativa all’intera durata del contratto, ma al massimo relativa agli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale. 142 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2002 2767, 2004 647; FF 1999 3837). 143 Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 2001, con effetto dal 1° mar. 2004 (RU 2002 2767, 2004 647; FF 1999 3837). 144 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1053). 145 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7455). Cambiamento del detentore del veicolo a motore. Veicoli a motore di riserva Attestato di assicurazione, sospensione e cessazione dell’assicura- zione Attestazione relativa ai sinistri Circolazione stradale 42 741.01 Capo terzo: Casi speciali Art. 69146 1 Il detentore del veicolo a motore trainante è civilmente responsabile del danno cagionato dal rimorchio o dal veicolo rimorchiato; le dis- posizioni concernenti la responsabilità civile per i danni cagionati dai veicoli a motore si applicano per analogia. Se il veicolo rimorchiato è guidato da un conducente, il suo detentore e quello del veicolo trai- nante sono solidalmente responsabili. 2 L’assicurazione del veicolo a motore trainante sopperisce anche alla responsabilità civile per i danni cagionati: a. dal rimorchio; b. dal veicolo a motore rimorchiato non guidato da un condu- cente; c. dal veicolo a motore rimorchiato guidato da un conducente, se detto veicolo non è assicurato. 3 I rimorchi destinati al trasporto di persone possono essere messi in circolazione solo se è stata stipulata un’assicurazione completiva per il rimorchio che garantisca i minimi d’assicurazione per tutto il convo- glio fissati dal Consiglio federale giusta l’articolo 64. 4 La responsabilità civile del detentore del veicolo trainante per le lesioni personali subìte dai passeggeri di rimorchi, nonché la responsa- bilità civile per i danni cagionati tra il veicolo trainante e il veicolo a motore rimorchiato sono disciplinate dalla presente legge. Per i danni materiali al rimorchio è civilmente responsabile il detentore del veico- lo trainante giusta il Codice delle obbligazioni147. Art. 70148 La responsabilità civile dei ciclisti è disciplinata dal Codice delle obbligazioni149. Art. 71150 1 Il gerente di un’azienda dell’industria dei veicoli a motore è civil- mente responsabile, come un detentore, dei danni cagionati da un vei- colo a motore consegnatogli per custodia, riparazione, manutenzione, 146 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71; FF 1986 III 185). 147 RS 220 148 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4925; FF 2010 3633 3645). 149 RS 220 150 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1257 1857 n. III; FF 1973 II 1053). Rimorchi di veicoli a motore; veicoli rimorchiati Velocipedi Aziende dell’industria dei veicoli a motore Circolazione stradale. LF 45 741.01 Art. 75156 1 Chi sottrae un veicolo a motore per farne uso è civilmente responsa- bile come un detentore. Il conducente risponde in solido con lui se all’inizio del viaggio sapeva o poteva sapere, prestando l’attenzione dovuta, che il veicolo era stato sottratto. Il detentore è civilmente cor- responsabile, eccetto nei confronti degli utenti del veicolo, i quali dall’inizio del viaggio sapevano o potevano sapere, prestando l’atten- zione dovuta, che il veicolo era stato sottratto. 2 Il detentore e il suo assicuratore sulla responsabilità civile hanno il diritto di regresso verso le persone che avevano sottratto il veicolo e verso il conducente che dall’inizio del viaggio sapeva o poteva sapere, prestando l’attenzione dovuta, che il veicolo era stato sottratto. 3 L’assicuratore non può addossare nessun onere finanziario al deten- tore cui non è imputabile colpa alcuna per la sottrazione del veicolo. Art. 76157 1 Gli istituti d’assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un’assi- curazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune il Fondo nazionale di garanzia che è dotato di personalità giuridica propria. 2 Il Fondo nazionale di garanzia ha i seguenti compiti: a.158 copre la responsabilità per i danni causati in Svizzera da: 1. veicoli a motore e rimorchi non identificati o non assicurati, per quanto essi siano sottoposti all’obbligo dell’assicurazione conformemente alla presente legge, 2. ciclisti o utenti di mezzi simili a veicoli, se l’autore del danno non può essere identificato o il danno non è coperto né dall’autore stesso né da un’assicurazione per la responsabilità civile né da una persona per esso responsa- bile o da un’altra assicurazione; b. copre la responsabilità per i danni causati da veicoli a motore e rimorchi immatricolati in Svizzera nel caso in cui sia stato dichiarato il fallimento dell’assicuratore della responsabilità civile tenuto a versare prestazioni; c. gestisce l’organismo d’indennizzo di cui all’articolo 79d. 156 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1257 1857 n. III; FF 1973 II 1053). 157 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 222; FF 2002 4093). 158 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4925; FF 2010 3633 3645). Veicoli a motore usati illecitamente Fondo nazionale di garanzia Circolazione stradale 46 741.01 3 Il Consiglio federale disciplina: a. i compiti del Fondo nazionale di garanzia conformemente al capoverso 2; b. la franchigia a carico della parte lesa per i danni materiali; c. la coordinazione delle prestazioni delle assicurazioni sociali con quelle del Fondo nazionale di garanzia 4 Nei casi previsti dal capoverso 2 lettera a, gli obblighi a carico del Fondo nazionale di garanzia si riducono in proporzione equivalente alle prestazioni che la parte lesa può pretendere da un’assicurazione contro i danni o un’assicurazione sociale. 5 Il Consiglio federale può, nei casi previsti dal capoverso 2 lettera a: a.159 obbligare il Fondo nazionale di garanzia a versare anticipa- zioni quando l’autore del danno non ha un’assicurazione per la responsabilità civile tenuta a risarcire il danno oppure quando l’assenza di una simile assicurazione è contestata; b. limitare o escludere dalle prestazioni del Fondo nazionale di garanzia le parti lese estere che risiedono in Paesi che non applicano la reciprocità. 6 Mediante il pagamento dell’indennità alla parte lesa, il Fondo nazio- nale di garanzia subentra a quest’ultima nei diritti relativi ai danni di natura analoga a quelli per i quali esso risponde. Art. 76a160 1 Il detentore di un veicolo a motore paga annualmente un contributo secondo il tipo di rischio assicurato per la copertura dell’esborso giusta gli articoli 74, 76, 79a e 79d.161 2 L’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia stabiliscono questi contributi, che devono essere approvati dall’Auto- rità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).162 3 Gli assicuratori di responsabilità civile degli autoveicoli riscuotono i contributi con i premi.163 159 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4925; FF 2010 3633 3645). 160 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 1509; FF 1980 I 469). Vedi anche l’art. 108, qui di seguito. 161 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 222). 162 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). 163 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5462; FF 1995 I 29). Finanziamento ed esecuzione Circolazione stradale. LF 47 741.01 4 La Confederazione, le sue aziende e i suoi istituti sono esonerati dall’obbligo di contribuire. I Cantoni detentori di veicoli a motore, che non soggiacciono all’obbligo d’assicurazione sulla responsabilità civile (art. 73 cpv. 1), sono tenuti a pagare il contributo nella misura in cui i loro veicoli sono assicurati. 5 Il Consiglio federale disciplina i particolari; stabilisce segnatamente le basi di calcolo del contributo e la procedura d’approvazione. Art. 76b164 1 La parte lesa ha un diritto di azione diretta nei confronti dell’Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia. 2 L’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia sono sottoposti alla sorveglianza dell’USTRA165. 3 Le persone che assumono mansioni dell’Ufficio nazionale di assicu- razione e del Fondo nazionale di garanzia o che ne sorvegliano l’ese- cuzione sono tenute al segreto nei confronti di terzi. Nell’adempimento dei compiti loro affidati sono autorizzate a trattare o a fare trattare i dati personali necessari, compresi i dati degni di particolare protezione e i profili della personalità. 4 L’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia possono: a. affidare ai loro membri o a terzi l’esecuzione dei compiti di loro competenza e designare un assicuratore gerente; b. concludere accordi con altri uffici nazionali di assicurazione e fondi nazionali di garanzia e con altri organismi esteri che si occupano di compiti analoghi, per facilitare il traffico trans- frontaliero e per tutelare le vittime della circolazione in questo ambito. 5 Il Consiglio federale emana disposizioni sui compiti e sulle compe- tenze dell’Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia per quanto concerne: a. la copertura dei danni in Svizzera e all’estero; b. la promozione e lo sviluppo della protezione assicurativa e della protezione delle vittime della circolazione nel traffico transfrontaliero. 164 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 222; FF 2002 4093). 165 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. Disposizioni comuni per l’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia Circolazione stradale 50 741.01 b. fornendo una risposta motivata alle osservazioni formulate nella richiesta, se la responsabilità è contestata o non è chiara- mente stabilita o se il danno non è stato quantificato integral- mente. 2 Il termine di tre mesi decorre dal momento in cui la richiesta con pretese d’indennizzo concrete perviene all’organismo interpellato dalla parte lesa. 3 Dopo la scadenza del termine di tre mesi vanno corrisposti gli inte- ressi di mora. Sono fatte salve ulteriori pretese della parte lesa. Art. 79d174 1 Le parti lese domiciliate in Svizzera possono far valere le loro pretese di responsabilità civile presso l’organismo d’indennizzo del Fondo nazionale di garanzia se: a. l’organismo interpellato per la liquidazione del sinistro non ha rispettato le disposizioni dell’articolo 79c; b. l’assicuratore estero della responsabilità civile tenuto a risarci- re i danni non ha designato in Svizzera alcun mandatario per la liquidazione dei sinistri; c. il danno, verificatosi in un Paese il cui ufficio nazionale di assicurazione ha aderito al sistema della carta verde, è stato provocato da un veicolo a motore non identificabile o il cui assicuratore non possa essere identificato entro due mesi. 2 Non sussiste nessuna pretesa nei confronti dell’organismo d’inden- nizzo se la parte lesa: a. ha dato avvio in Svizzera o all’estero a un’azione legale per far valere le sue pretese; oppure b. ha inoltrato una richiesta d’indennizzo direttamente all’assicu- ratore estero ed esso ha fornito entro tre mesi una risposta motivata. Art. 79e175 1 Gli articoli 79a–79d sono applicabili a un altro Paese soltanto se esso accorda alla Svizzera la reciprocità. 174 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 222; FF 2002 4093). 175 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 222; FF 2002 4093). Organismo d’indennizzo Reciprocità Circolazione stradale. LF 51 741.01 2 La FINMA pubblica l’elenco degli Stati che accordano la recipro- cità.176 Capo quarto: Rapporti con altre assicurazioni Art. 80177 La parte lesa, assicurata conformemente alle legge del 20 marzo 1981178 sull’assicurazione contro gli infortuni, conserva i diritti che le spettano in virtù della presente legge. Art. 81179 Se una persona assoggettata all’assicurazione militare è uccisa o ferita da un veicolo militare, la Confederazione risarcisce i danni esclusiva- mente secondo la legge federale del 19 giugno 1992180 su l’assicu- razione militare. Capo quinto: Disposizioni comuni Art. 82181 Le assicurazioni prescritte nella presente legge devono essere stipulate con un istituto d’assicurazione ammesso a esercitare in Svizzera. È fatto salvo il riconoscimento di assicurazioni stipulate all’estero per veicoli esteri. Art. 83 1 L’azione di risarcimento o di riparazione derivante da infortuni cagionati da veicoli a motore, velocipedi o mezzi simili a veicoli si prescrive in due anni dal giorno in cui la parte lesa conobbe il danno e la persona responsabile, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal 176 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). 177 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178, II 766, 1994 V 897, 1999 3896). 178 RS 832.20 179 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 19 giu. 1992 sull’assicurazione militare, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3043; FF 1990 III 185). 180 RS 833.1 181 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1993 3330, 1994 815; FF 1993 I 609). Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni Assicurazione militare Assicuratore Prescrizione Circolazione stradale 52 741.01 giorno dell’infortunio.182 Se l’azione deriva da un reato per il quale la legislazione penale stabilisce una prescrizione più lunga, questa è applicabile anche all’azione civile. 2 L’interruzione della prescrizione verso la persona civilmente respon- sabile vale anche verso l’assicuratore, e viceversa. 3 Il diritto di regresso fra le persone civilmente responsabili di un infortunio cagionato da veicoli a motore, velocipedi o mezzi simili a veicoli, come anche gli altri diritti di regresso previsti nella presente legge, si prescrivono in due anni dal giorno in cui la prestazione fu effettuata integralmente e il responsabile fu noto.183 4 Per il rimanente, è applicabile il Codice delle obbligazioni184. Art. 84185 Art. 85186 Art. 86187 Art. 87 1 Ogni convenzione, che esclude o limita la responsabilità civile sta- bilita nella presente legge, è nulla. 2 Ogni convenzione che stabilisce un risarcimento manifestamente insufficiente è impugnabile entro un anno dalla sua conclusione. Art. 88 Se le prestazioni dell’assicurazione non soddisfano integralmente una parte lesa, l’assicuratore può far valere il suo diritto di regresso verso la persona civilmente responsabile o l’assicurazione per la responsa- bilità civile di quest’ultima, solo se la parte lesa non subisce alcun pregiudizio. 182 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4925; FF 2010 3633 3645). 183 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4925; FF 2010 3633 3645). 184 RS 220 185 Abrogato dal n. 17 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). 186 Abrogato dal n. I lett. d dell’all. alla LF del 18 dic. 1987 sul diritto privato internazionale, con effetto dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1776; FF 1983 I 239). 187 Abrogato dal n. II 21 dell’all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). Convenzione Condizioni per il regresso Circolazione stradale. LF 55 741.01 a. ripresi nel sistema di rilevazione o collegati a quest’ultimo, al fine di verificare e completare i dati; b. ripresi nel sistema di valutazione o collegati a quest’ultimo, al fine di valutare gli incidenti. Art. 89n Il Consiglio federale disciplina: a. l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione; b. le competenze e la responsabilità nell’ambito del trattamento dei dati; c. il catalogo dei dati da rilevare e la loro durata di conserva- zione; d. la procedura d’immissione dei dati nel sistema d’informazione; e. il collegamento con altri sistemi d’informazione; f. la collaborazione con i servizi competenti; g. la comunicazione dei dati; h. il diritto d’informazione e di rettifica; i. la sicurezza dei dati; j. l’organizzazione e la portata della statistica degli incidenti stradali. Capo terzo: Sistema d’informazione sui controlli della circolazione stradale Art. 89o 1 L’USTRA allestisce una statistica dei controlli della circolazione stradale. 2 Gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema d’informazione sui controlli della circolazione stradale. Quest’ultimo si compone di: a. un sistema per la rilevazione dei controlli della circolazione stradale (sistema di rilevazione); b. un sistema per la valutazione dei controlli della circolazione stradale (sistema di valutazione). 3 I Cantoni immettono nel sistema di rilevazione i dati raccolti nell’ambito dei controlli della circolazione stradale. Organizzazione e gestione Principi Circolazione stradale 56 741.01 4 Il Consiglio federale può obbligare altri servizi a immettere i dati relativi ai controlli della circolazione stradale, se questo favorisce l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 89p. Art. 89p Il sistema d’informazione serve all’adempimento dei seguenti compiti: a. per mezzo del sistema di rilevazione: fornire assistenza alle autorità competenti nell’ambito dell’esecuzione di procedi- menti amministrativi e penali contro conducenti di veicoli; b. per mezzo del sistema di valutazione: 1. stilare le relazioni in virtù dell’accordo del 21 giugno 1999191 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, 2. gestire e analizzare i dati relativi ai controlli della circola- zione stradale, 3. elaborare le basi per la politica della sicurezza stradale. Art. 89q Il sistema d’informazione contiene i seguenti dati rilevati nell’ambito dei controlli della circolazione stradale: a. i dati delle persone coinvolte; b. i dati dei veicoli coinvolti; c. i dati relativi al luogo del controllo; d. i dati relativi al tipo di controllo; e. i verbali d’interrogatorio; f. i rapporti di denuncia. Art. 89r 1 I servizi seguenti trattano i dati del sistema d’informazione: a. l’USTRA; b. i servizi competenti per l’immissione dei dati nel sistema. 2 I servizi di cui al capoverso 1 lettera b possono trattare unicamente i dati relativi ai controlli di loro competenza. 3 Il Consiglio federale può autorizzare altri servizi a trattare i dati del sistema di valutazione, in particolare mediante procedura di richiamo. 191 RS 0.740.72 Scopo Contenuto Trattamento dei dati Circolazione stradale. LF 57 741.01 Art. 89s I dati contenuti in altri sistemi d’informazione della circolazione stradale possono essere: a. ripresi nel sistema di rilevazione o collegati a quest’ultimo, al fine di verificare e completare i dati; b. ripresi nel sistema di valutazione o collegati a quest’ultimo, al fine di valutare il controllo. Art. 89t Il Consiglio federale disciplina: a. l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione; b. le competenze e la responsabilità nell’ambito del trattamento dei dati; c. il catalogo dei dati da rilevare e la loro durata di conserva- zione; d. la procedura d’immissione dei dati; e. il collegamento con altri sistemi d’informazione; f. la collaborazione con i servizi competenti; g. la comunicazione dei dati; h. il diritto d’informazione e di rettifica; i. la sicurezza dei dati; j. l’organizzazione e la portata della statistica dei controlli della circolazione stradale. Titolo quinto: Disposizioni penali Art. 90192 1 È punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circo- lazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d’esecu- zione del Consiglio federale. 2 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. 3 È punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre 192 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). Collegamento con altri sistemi d’informazione Organizzazione e gestione Infrazione alle norme della circolazione Circolazione stradale 60 741.01 b. il detentore, o colui che è responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del veicolo, che tollera intenzionalmente o per negligenza l’uso di un veicolo che non è conforme alle pre- scrizioni. Art. 94200 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria, chiunque: a. sottrae un veicolo a motore per farne uso; b. conduce un veicolo o circola su di esso come passeggero, sapendo sin dall’inizio che tale veicolo è stato sottratto. 2 Se uno degli autori è un congiunto o un membro della comunione domestica del detentore e se il conducente è titolare della licenza di condurre richiesta, il perseguimento penale è promosso solo a querela di parte; la pena è la multa. 3 È punito, a querela di parte, con la multa chiunque usa un veicolo a motore affidatogli per effettuare un viaggio che non è manifestamente autorizzato a intraprendere. 4 È punito con la multa chiunque utilizza un velocipede senza averne diritto. Se l’autore è un congiunto o un membro della comunione domestica del possessore, il perseguimento penale è promosso solo a querela di parte. 5 L’articolo 141 del Codice penale201 non è applicabile in questi casi. Art. 95202 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria: a. chiunque conduce un veicolo a motore senza essere titolare della licenza di condurre richiesta; b. chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre gli sia stata rifiu- tata, revocata o non riconosciuta; c. chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza di condurre in prova sia scaduta; d. chiunque si esercita alla guida senza essere titolare della licenza per allievo conducente o senza essere accompagnato conformemente alle prescrizioni; 200 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). 201 RS 311.0 202 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3267; FF 2010 3453 3463). Furto d’uso di un veicolo Guida senza autorizzazione Circolazione stradale. LF 61 741.01 e. chiunque mette un veicolo a motore a disposizione di un con- ducente, del quale sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione imposta dalle circostanze, che non è titolare della licenza richiesta. 2 Chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la durata di validità della licenza di condurre in prova sia scaduta, è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere. 3 È punito con la multa: a. chiunque non osserva le limitazioni o le altre condizioni spe- ciali cui è subordinata la sua licenza di condurre; b. chiunque, in un esercizio di guida, assume il compito di accompagnare un allievo senza adempire le condizioni richie- ste; c. chiunque, senza essere titolare di una licenza per maestro con- ducente, dà professionalmente lezioni di guida. 4 È punito con la multa: a. chiunque conduce un velocipede, sebbene la circolazione con siffatto veicolo gli sia stata vietata; b. chiunque conduce un veicolo a trazione animale, sebbene la circolazione con siffatto veicolo gli sia stata vietata. Art. 96203 1 È punito con la multa, chiunque: a. conduce un veicolo a motore o circola con un rimorchio traina- to da un veicolo a motore, senza la licenza di circolazione o le targhe di controllo richieste; b. senza permesso, effettua viaggi subordinati dalla presente legge a un permesso speciale; c. non osserva le limitazioni o le altre condizioni, in particolare circa il peso totale ammesso del veicolo, cui la licenza di circo- lazione o l’autorizzazione è subordinata in virtù della presente legge o nel singolo caso. 2 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene sappia o do- vrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non sussiste la prescritta assicurazione per la responsabilità civile. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. Nei casi di lieve gravità, il colpevole è punito con una pena pecuniaria. 203 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). Guida senza licenza di circo- lazione, senza autorizzazione o senza assicu- razione per la responsabilità civile Circolazione stradale 62 741.01 3 Le stesse pene sono comminate al detentore o alla persona che di- spone del veicolo in sua vece, se è a conoscenza dell’infrazione o dovrebbe esserne a conoscenza, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze. Art. 97204 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria chiunque: a.205 usa licenze o targhe di controllo che non sono state rilasciate per lui né per il suo veicolo; b. nonostante un avvertimento dell’autorità, non restituisce le licenze o le targhe di controllo che non sono più valide o che sono state revocate; c. cede a terzi l’uso di licenze o di targhe di controllo che non so- no state rilasciate per essi né per i loro veicoli; d. dando informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti o presentando certificati falsi, ottiene fraudolentemente una licenza o un permesso; e. per farne uso, altera o contraffà targhe di controllo; f. usa targhe di controllo alterate o contraffatte; g. intenzionalmente, si appropria illecitamente di targhe di con- trollo allo scopo di usarle egli stesso o di cederne l’uso a terzi. 2 Le disposizioni speciali del Codice penale206 non sono applicabili a questi casi. Art. 98207 È punito con la multa, chiunque: a. intenzionalmente, sposta o danneggia un segnale; b. intenzionalmente, toglie, rende illeggibile o modifica un segna- le o una demarcazione; c. non avverte la polizia di avere involontariamente danneggiato un segnale; d. pone un segnale o traccia una demarcazione senza il consenso dell’autorità. 204 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4925; FF 2010 3633 3645). 205 Correzione dalla Commissione di redazione dell’AF del 10 dic. 2013, pubblicata il 27 dic. 2013 (RU 2013 5577). 206 RS 311.0 207 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). Abuso della licenza e delle targhe Segnali e demarcazioni Circolazione stradale. LF 65 741.01 L’allievo conducente è responsabile delle infrazioni che avrebbe dovuto evitare secondo il suo grado di istruzione. 4.217 Nei viaggi ufficiali urgenti, il conducente di un veicolo del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia o delle dogane che ha usato gli speciali segnalatori prescritti e la prudenza imposta dalle particolari circostanze non è punibile per avere violato le norme e le misure speciali concernenti la circolazione. Art. 101 1 Chiunque, all’estero, commette un’infrazione alle norme della circo- lazione o un’altra infrazione connessa alla circolazione, per la quale il diritto federale commina una pena privativa della libertà, ed è punibile secondo il diritto straniero, è perseguito nella Svizzera, a istanza delle competenti autorità straniere, in quanto risieda e dimori nella Svizzera e non accetti la giurisdizione penale straniera. 2 Il giudice applica le disposizioni penali, ma non pronuncia pene pri- vative della libertà, se il diritto del luogo dove l’infrazione è stata com- messa non ne commina. Art. 102218 1. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale sviz- zero219 salvo disposizione contraria della presente legge. 2. Sono riservate le disposizioni speciali del Codice penale svizzero e la legislazione sulla polizia ferroviaria. Art. 103 1 Il Consiglio federale può comminare la multa alle persone che vio- lano le sue prescrizioni d’esecuzione alla presente legge. 2 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. 3 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul controllo delle sentenze penali che non sono iscritte nel casellario giudiziale federale. 217 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). 218 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1053). 219 RS 311.0 Infrazioni commesse all’estero Rapporti con altre leggi penali Disposizioni penali completive, perseguimento penale, controllo penale Circolazione stradale 66 741.01 Titolo sesto: Disposizioni esecutive e finali Art. 104220 1 La polizia e le autorità penali comunicano alle competenti autorità qualsiasi infrazione che può giustificare un provvedimento previsto nella presente legge. 2 La polizia e le autorità penali comunicano all’Ufficio federale dei trasporti ogni infrazione grave o ripetuta commessa da un’impresa di trasporto stradale attiva nel trasporto di viaggiatori o merci oppure dai suoi collaboratori contro la presente legge o contro le prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale. Art. 104a221 1 La Confederazione gestisce in collaborazione con i Cantoni un registro informatizzato dei veicoli e dei detentori di veicoli (MOFIS). 2 Il registro serve all’adempimento dei compiti legali seguenti: a. controllo dell’ammissione alla circolazione, dell’assicurazione dei veicoli, dello sdoganamento e dell’imposizione ai sensi della legge federale del 21 giugno 1996222 sull’imposizione degli autoveicoli; b. allestimento della statistica dei veicoli; c.223 identificazione del detentore, protezione delle vittime della cir- colazione e ricerca; d. requisizione e locazione di veicoli a favore dell’esercito, della protezione civile e dell’approvvigionamento economico del Paese; e.224 esecuzione della riduzione delle emissioni di CO2 delle auto- mobili. 3 Il registro comprende tutti i veicoli immatricolati attualmente e in passato in Svizzera, i nomi, le date di nascita, gli indirizzi e i Paesi d’origine dei detentori come pure le indicazioni relative alla loro assicurazione di responsabilità civile.225 220 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). 221 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1999, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2000 2795 311, 2003 3368; FF 1997 IV 1029). 222 RS 641.51 223 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 222 3368; FF 2002 4093). 224 Introdotta dal n. II della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 351; FF 2010 855). 225 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 222 3368; FF 2002 4093). Avvisi Registro dei veicoli e dei detentori di veicoli Circolazione stradale. LF 67 741.01 4 Oltre all’ufficio federale competente per la gestione del registro, le autorità seguenti trattano nel registro i dati personali e i dati relativi ai veicoli: a. le autorità federali e cantonali competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di circolazione; b. l’autorità competente per l’adempimento dei compiti secondo il capoverso 2 lettera d. 5 I servizi seguenti possono accedere ai dati contenuti nel registro mediante procedura di richiamo: a. autorità federali e cantonali competenti per gli esami dei vei- coli; b. Ufficio federale di statistica per quanto attiene ai dati relativi ai veicoli; c.226 Ufficio nazionale di assicurazione e Fondo nazionale di garan- zia, nella misura in cui ciò sia necessario per l’adempimento dei loro compiti. Essi possono trasmettere a terzi i dati del registro nell’ambito delle disposizioni della presente legge. d.227 autorità doganali e di polizia, nonché il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)228 per quanto attiene ai dati necessari per il controllo dell’ammissione alla circola- zione, l’identificazione del detentore e del suo assicuratore come anche la ricerca; e. autorità doganali per quanto attiene ai dati necessari per il con- trollo dello sdoganamento e dell’imposizione ai sensi della legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli auto- veicoli; f.229 l’Ufficio federale dell’energia per l’esecuzione della riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili. 6 Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente: a. la responsabilità del trattamento dei dati; b. il catalogo dei dati raccolti e la loro durata di conservazione; c. la procedura di notifica; 226 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 222 3368; FF 2002 4093). 227 Nuovo testo giusta il n. I 7 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261). 228 Nuova espr. giusta il n. I 8 dell’O del 4 dic. 2009 sull’adeguamento di disposizioni legali in seguito all’istituzione del Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6921). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 229 Introdotta dal n. II della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 351; FF 2010 855). Circolazione stradale 70 741.01 2 Il registro serve all’adempimento dei compiti legali seguenti: a. rilascio di licenze per allievo conducente, licenze di condurre e licenze per maestri conducenti; b. controlli delle autorizzazioni a condurre civili e militari; c. allestimento della statistica delle autorizzazioni a condurre. 3 Il registro contiene: a. le autorizzazioni a condurre rilasciate da autorità svizzere o da autorità straniere per persone residenti in Svizzera; b. le attuali revoche di licenze di condurre, gli attuali rifiuti, i non riconoscimenti e i divieti di circolazione decisi da autorità svizzere; c. le attuali revoche di licenze di condurre, gli attuali rifiuti, i non riconoscimenti e i divieti di circolare decisi da autorità stranie- re contro persone residenti in Svizzera o titolari di una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre svizzera. 4 Oltre all’USTRA, trattano dati personali contenuti nel registro le autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di condurre. 5 I servizi seguenti possono accedere ai dati contenuti nel registro mediante procedura di richiamo: a. la polizia stradale e le autorità doganali, per quanto attiene ai dati richiesti al fine di controllare l’autorizzazione a condurre; b. le autorità incaricate del perseguimento penale e le autorità giudiziarie per quanto attiene a tutti i dati nel quadro delle pro- cedure in cui devono giudicare le infrazioni al diritto della cir- colazione stradale. 6 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente per quanto concerne: a. la responsabilità del trattamento dei dati; b. il catalogo dei dati da rilevare e il loro periodo di conserva- zione; c. la procedura di notificazione; d. la rettifica dei dati; e. l’organizzazione e la gestione del sistema automatizzato di trattamento dei dati; f. la collaborazione con le autorità interessate; g. le autorità cui i dati possono essere di caso in caso comunicati; h. la sicurezza dei dati. Circolazione stradale. LF 71 741.01 7 Il Consiglio federale può autorizzare le autorità del Principato del Liechtenstein, che adempiono i compiti di cui ai capoversi 4 e 5, a partecipare alla gestione e all’esercizio del registro. Art. 104d239 1 L’USTRA gestisce un registro automatizzato dei tipi di veicoli (TARGA). 2 Il registro serve segnatamente all’adempimento dei compiti legali seguenti: a. immatricolazione del veicolo; b. esame del veicolo; c. elaborazione dei dati di base della politica dei trasporti, dell’ambiente e dell’energia; d. riscossione di tasse; e. informazione del pubblico sui dati dei tipi di veicoli. 3 Il registro contiene: a. i tipi di veicoli approvati in Svizzera; b. i tipi di veicoli in commercio in Svizzera in base a un’appro- vazione del tipo straniera; c. i titolari dell’approvazione del tipo e, in caso di domicilio all’estero, la loro rappresentanza in Svizzera. 4 I servizi seguenti possono consultare il registro mediante procedura di richiamo: a. le autorità federali e cantonali competenti per l’immatricola- zione come anche i servizi incaricati dell’esecuzione dei con- trolli ufficiali dei veicoli; b.240 le autorità di polizia e doganali, nonché il SIC. 5 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente per quanto concerne: a. la responsabilità del trattamento dei dati; b. il catalogo dei dati da rilevare e il loro periodo di conserva- zione; c. la procedura di notificazione; d. la rettifica dei dati; 239 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2002 2767, 2004 5053 art. 1 cpv. 1; FF 1999 3837). 240 Nuovo testo giusta il n. I 7 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261). Registro dei tipi di veicoli Circolazione stradale 72 741.01 e. l’organizzazione e la gestione del sistema automatizzato di trattamento dei dati; f. la collaborazione con le autorità interessate; g. le autorità cui i dati possono essere di caso in caso comunicati; h. la sicurezza dei dati. 6 Il Consiglio federale può autorizzare le autorità del Principato del Liechtenstein, che adempiono i compiti di cui al capoverso 4, a parte- cipare all’esercizio del registro. Art. 105 1 È riservato il diritto dei Cantoni di istituire l’imposta sui veicoli e di riscuotere tasse. Le tasse cantonali di transito sono tuttavia vietate. 2 I veicoli il cui luogo di stanza è trasferito in un altro Cantone pos- sono essere tassati dal nuovo Cantone di stanza a partire dal giorno in cui il veicolo è provvisto o avrebbe dovuto essere provvisto della licenza di circolazione e delle targhe del nuovo Cantone di stanza. Il Cantone di precedente stanza rimborsa le imposte che ha riscosso dopo detto giorno.241 3 ... 242 4 I Cantoni possono riscuotere imposte sui veicoli a motore della Con- federazione per l’uso fuori servizio. I velocipedi della Confederazione sono esenti da qualsiasi imposta e tassa. 5 La riscossione di tasse d’entrata sui veicoli a motore esteri è riservata alla Confederazione. Il Consiglio federale decide dell’introduzione di dette tasse. 6 Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, stabilisce le condizioni, cui l’imposizione dei veicoli a motore esteri che rimangono in Sviz- zera un certo tempo è subordinata. Il Cantone, in cui il veicolo si trova prevalentemente, è competente a riscuotere l’imposta. Art. 106 1 Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni esecutive della presente legge e designa le autorità federali competenti per eseguirla. Può autorizzare l’USTRA a disciplinare i particolari.243 241 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). 242 Abrogato dal n. I della LF del 1° ott. 2010, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4925; FF 2010 3633 3645). 243 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 2767; FF 1999 3837). Imposte e tasse Esecuzione della legge Circolazione stradale. LF 75 741.01 Art. 108252 I nuovi articoli 76253 e 76a254 s’applicano, dalla loro entrata in vigore, anche ai sinistri accaduti prima e non ancora liquidati. Il Consiglio federale disciplina i particolari. Data dell’entrata in vigore: art. 10 cpv. 3, 104 a 107: 1° ottobre 1959255 art. 58 a 75, 77 a 89, 96, 97, 99 n. 4: 1° gennaio 1960256 art. 8, 9, 93, 100, 101, 103: 1° novembre 1960257 art. 10 cpv. 1, 2, 4, art. 95, 99 n. 3: 1° dicembre 1960258 le rimanenti disposizioni, salvo l’art. 12: 1° gennaio 1963259 art. 12: 1° marzo 1967260 Disposizione finale della modifica del 23 giugno 1995261 1 L’articolo 63 capoverso 3 lettera a modificato è applicabile a tutti i sinistri che si verificano dopo l’entrata in vigore della presente modifi- cazione. Sono inefficaci le disposizioni del contratto d’assicurazione aventi tenore diverso. 2 I contratti di assicurazione devono essere adeguati all’articolo 63 capoverso 3 lettera a modificato, entro la fine dell’anno di assicura- zione. Disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001262 1 Le disposizioni della presente modifica si applicano al conducente che dopo l’entrata in vigore della stessa commette un’infrazione lieve, mediograve o grave delle prescrizioni sulla circolazione stradale. 2 I provvedimenti ordinati prima dell’entrata in vigore della presente modifica sono applicati in base al diritto previgente. 3 Le disposizioni degli articoli 16b capoverso 2 lettera f e 16c capo- verso 2 lettera e si applicano anche alle revoche di licenze di condurre secondo il previgente articolo 16 capoverso 3 lettera e. 252 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 1509; FF 1980 I 469). 253 Questo art. ha ora un nuovo testo. 254 I cpv. 1 – 3 hanno ora un nuovo testo. 255 N. 4 del DCF del 25 ago. 1959 (RU 1959 725). 256 Art. 61 cpv. 1 dell’O del 20 nov. 1959 (RS 741.31). Vedi nondimeno gli art. 71 cpv. 1 e 73 cpv. 1 di questa O. 257 Art. 29 cpv. 1 lett. a, art. 30 del DCF del 21 ott. 1960 (RU 1960 1205). 258 Art. 4 cpv. 1 del DCF dell’8 nov. 1960 (RU 1960 1365). 259 Art. 99 cpv. 2 dell’O del 13 nov. 1962 (RS 741.11). 260 Art. 14 cpv. 1 del DCF del 22 nov. 1966 (RU 1966 1531). 261 RU 1995 5462; FF 1995 I 29 262 RU 2002 2767, 2004 2849 5053; FF 1999 3837 Disposizione transitoria della revisione del 1980 Circolazione stradale 76 741.01
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