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CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA, Dispense di Diritto fallimentare

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) (GU Serie Generale n.38 del 14-02-2019 - Suppl. Ordinario n. 6)

Tipologia: Dispense

2018/2019

Caricato il 26/11/2019

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Scarica CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA e più Dispense in PDF di Diritto fallimentare solo su Docsity! (Gole i CM) ‘og (Si USI NS PR, TTT ALTALEX Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 3 DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 Gazz. Uff. 14 febbraio 2019, n. 38 – Supplemento ordinario n. 6 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante «Delega al Governo per la ri- forma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»; Visto il regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consi- glio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza; Vista la raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17, comma 25, lettera a), che richiede il parere del Consiglio di Stato per l'emanazione di testi unici; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2018; Acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 5 dicembre 2018; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2019; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'e- conomia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto legislativo: Parte Prima CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I Ambito di applicazione e definizioni Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, an- che non a fini di lucro, un'attivita' commerciale, artigiana o agricola, ope- rando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o societa' pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pub- blici. 2. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di: a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la crisi o l'insol- venza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano appli- cabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice; b) liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 293. 3. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di im- presa delle societa' pubbliche. 4. Le disposizioni del presente codice in tema di liquidazione coatta ammini- strativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province auto- nome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le rela- tive norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente codice si intende per: a) «crisi»: lo stato di difficolta' economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadegua- tezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbliga- zioni pianificate; b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previ- ste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti re- quisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non su- periore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un am- montare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquida- zione giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore; 3) un am- montare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecento- mila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348; e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle societa' appartenenti ad uno dei tipi rego- lati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i de- biti estranei a quelli sociali; f) «societa' pubbliche»: le societa' a controllo pubblico, le societa' a parteci- pazione pubblica e le societa' in house di cui all'articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; g) «grandi imprese»: le imprese che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: venti milioni di euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta mi- lioni di euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: duecentocinquanta; h) «gruppo di imprese»: l'insieme delle societa', delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice ci- vile, sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una societa', di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che: 1) l'attivita' di di- rezione e coordinamento di societa' sia esercitata dalla societa' o ente te- nuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una societa' o ente le societa' controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla societa' o ente che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento. i) «gruppi di imprese di rilevante dimensione»: i gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della di- rettiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013; l) «parti correlate»: per parti correlate ai fini del presente codice si inten- dono quelle indicate come tali nel Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate; m) «centro degli interessi principali del debitore» (COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi; n) «albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese»: l'albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste dal presente codice; o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonche' nel registro dei revi- sori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali e' eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 6 e delle prospettive di continuita' aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione e' inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilita' degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa e' in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresi' indicatori di crisi ritardi nei pa- gamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'arti- colo 24. 2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, te- nuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con ca- denza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attivita' econo- mica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, va- lutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commerciali- sti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle societa' in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 3. L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie carat- teristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali in- dici in rapporto alla specificita' dell'impresa. L'attestazione e' allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformita' al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo. Art. 14 Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari 1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la societa' di revi- sione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verifi- care che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le con- seguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa e' ade- guato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale e' il prevedibile andamento della gestione, nonche' di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi. 2. La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'av- venuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al dispo- sto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile quanto all'obbligo di segretezza. 3. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilita' solidale per le conse- guenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in es- sere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni as- sunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal se- condo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo. 4. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revi- sioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di con- trollo societari, se esistenti. Art. 15 Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati 1. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'a- gente della riscossione hanno l'obbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilita' del credito per spese ed oneri di riscos- sione, di dare avviso al debitore, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro novanta giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avra' estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modali- ta' previste dalla legge o se, per l'Agenzia delle entrate, non risultera' in re- gola con il pagamento rateale del debito previsto dall'articolo 3-bis del de- creto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 o non avra' presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, essi ne faranno segnalazione all'OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della societa'. 2. Ai fini del comma 1, l'esposizione debitoria e' di importo rilevante: a) per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del debito sca- duto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comu- nicazione della liquidazione periodica di cui all'articolo 21-bis del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lu- glio 2010, n. 122, sia pari ad almeno il 30 per cento del volume d'affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d'affari risul- tante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d'affari risul- tante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro; b) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore e' in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di am- montare superiore alla meta' di quelli dovuti nell'anno precedente e supe- riore alla soglia di euro 50.000; c) per l'agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, au- todichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni su- peri, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000. 3. L'avviso al debitore di cui al comma 1 deve essere inviato: a) dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarita' di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro ses- santa giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, lettera b); c) dall'agente della riscossione, entro sessanta giorni dalla data di supera- mento delle soglie di cui al comma 2, lettera c). 4. Scaduto il termine di novanta giorni di cui al comma 1 senza che il debi- tore abbia dato prova di aver estinto il proprio debito o di averlo altrimenti regolarizzato per intero con le modalita' previste dalla legge o di essere in regola con il pagamento rateale previsto dall'articolo 3-bis del decreto legi- slativo 18 dicembre 1997, n. 462, o di aver presentato istanza di composi- zione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di rego- lazione della crisi e dell'insolvenza, i creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo procedono senza indugio alla segnalazione all'OCRI. La se- gnalazione e' effettuata con modalita' telematiche, definite d'intesa con Unioncamere e InfoCamere. Se il debitore decade dalla rateazione e risul- tano superate le soglie di cui al comma 2, il creditore procede senza indugio alla segnalazione all'OCRI. 5. I creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo non procedono alla segnalazione di cui ai commi 1 e 4 se il debitore documenta di essere ti- tolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certi- ficazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giu- gno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2012, n. 152, e dell'ar- ticolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143, per un am- montare complessivo non inferiore alla meta' del debito verso il creditore pubblico qualificato. La consultazione della piattaforma avviene con modali- ta' telematiche definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle fi- nanze. 6. Le Camere di commercio rendono disponibile, esclusivamente ai creditori pubblici qualificati, un elenco nazionale dei soggetti sottoposti alle misure di allerta, da cui risultino anche le domande dagli stessi presentate per la com- posizione assistita della crisi o per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza. 7. Per l'Agenzia delle entrate, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dalle co- municazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'articolo 21-bis del de- creto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 7 30 luglio 2010, n.122, relative al primo trimestre dell'anno d'imposta suc- cessivo all'entrata in vigore del presente codice. Capo II Organismo di composizione della crisi d'impresa Art. 16 OCRI 1. L'OCRI e' costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, arti- gianato e agricoltura, con il compito di ricevere le segnalazioni di cui gli arti- coli 14 e 15, gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi di cui al capo III. 2. Le segnalazioni dei soggetti qualificati e l'istanza del debitore di cui al comma 1 sono presentate all'OCRI costituito presso la camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. 3. L'organismo opera tramite il referente, individuato nel segretario gene- rale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o un suo delegato, nonche' tramite l'ufficio del referente, che puo' essere costi- tuito anche in forma associata da diverse camere di commercio, e il collegio degli esperti di volta in volta nominato ai sensi dell'articolo 17. 4. Il referente assicura la tempestivita' del procedimento, vigilando sul ri- spetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti. 5. Le comunicazioni sono effettuate dall'ufficio del referente mediante po- sta elettronica certificata. Art. 17 Nomina e composizione del collegio 1. Ricevuta la segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 o l'istanza del debitore di cui all'articolo 19, comma 1, il referente procede senza indugio a dare co- municazione della segnalazione stessa agli organi di controllo della societa', se esistenti, e alla nomina di un collegio di tre esperti tra quelli iscritti nell'albo di cui all'articolo 356 dei quali: a) uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di im- presa del tribunale individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa, o da un suo delegato; b) uno designato dal presidente della camera di commercio, industria, arti- gianato e agricoltura o da un suo delegato, diverso dal referente; c) uno appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferi- mento del debitore, individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell'elenco trasmesso annualmente all'organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria; l'elenco contiene un congruo numero di esperti. 2. Le designazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), devono pervenire all'or- ganismo entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. In man- canza, il referente procede alla designazione in via sostitutiva. Le designa- zioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo criteri di trasparenza e rota- zione, tenuto conto in ogni caso della specificita' dell'incarico. 3. La richiesta di designazione non deve contenere alcun riferimento idoneo all'identificazione del debitore, salva l'indicazione del settore in cui lo stesso opera e delle dimensioni dell'impresa, desunte dal numero degli addetti e dall'ammontare annuo dei ricavi risultanti dal registro delle imprese. 4. Il referente cura, anche mediante l'individuazione dell'esperto di cui al comma 1, lettera c), che nel collegio siano rappresentate le professionalita' necessarie per la gestione della crisi sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale. Quando riscontra la mancanza di uno dei profili necessari tra i membri designati, provvede con atto motivato alla nomina di un esperto che ne sia munito, sempre tra gli iscritti al medesimo albo, in sostituzione del componente di cui al comma 1, lettera b). 5. Entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti devono rendere all'organismo, a pena di decadenza, l'attestazione della propria indipen- denza sulla base dei presupposti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera o), numeri 2 e 3. I professionisti nominati ed i soggetti con i quali essi sono eventualmente uniti in associazione professionale non devono aver pre- stato negli ultimi cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ne' essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni in essa. In caso di rinuncia o decadenza, il referente procede alla sostituzione dell'esperto. 6. Quando il referente verifica, ricevuta la segnalazione dei soggetti qualifi- cati o l'istanza del debitore, che si tratta di impresa minore ai sensi dell'arti- colo 2, comma 1, lettera d), convoca il debitore dinanzi all'OCC competente per territorio indicato dal debitore o in difetto individuato sulla base di un criterio di rotazione, ai fini e dell'eventuale avvio del procedimento di com- posizione assistita della crisi. Art. 18 Audizione del debitore 1. Entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o dell'i- stanza del debitore, l'OCRI convoca dinanzi al collegio nominato ai sensi dell'articolo 17 il debitore medesimo nonche', quando si tratta di societa' dotata di organi di controllo, i componenti di questi ultimi, per l'audizione in via riservata e confidenziale. 2. Il collegio sceglie tra i propri componenti il presidente, che nomina rela- tore se stesso o altro componente del collegio. Il relatore ha il compito di acquisire e riferire i dati e le informazioni rilevanti. 3. Il collegio, sentito il debitore e tenuto conto degli elementi di valutazione da questi forniti nonche' dei dati e delle informazioni assunte, quando ri- tiene che non sussista la crisi o che si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta, dispone l'archiviazione delle segnalazioni ricevute. Il collegio dispone in ogni caso l'archiviazione quando l'organo di controllo societario, se esistente o, in sua mancanza, un professionista indi- pendente, attesta l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pub- bliche amministrazioni per i quali sono decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c). All'attestazione devono essere allegati i docu- menti relativi ai crediti. L'attestazione ed i documenti allegati sono e' utiliz- zabili solo nel procedimento dinanzi all'OCRI. Il referente comunica l'archi- viazione al debitore ed ai soggetti che hanno effettuato la segnalazione. 4. Quando il collegio rileva l'esistenza della crisi, individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione. 5. Se il debitore non assume alcuna iniziativa allo scadere del termine fis- sato ai sensi del comma 4, il collegio informa con breve relazione scritta il referente, che ne da' immediata comunicazione agli autori delle segnala- zioni. 6. Dell'eventuale presentazione dell'istanza di composizione assistita della crisi da parte del debitore, ai sensi dell'articolo 19, il referente da' notizia ai soggetti qualificati di cui agli articoli 14 e 15 che non abbiano effettuato la segnalazione, avvertendoli che essi sono esonerati dall'obbligo di segnala- zione per tutta la durata del procedimento. Capo III Procedimento di composizione assistita della crisi Art. 19 Composizione della crisi 1. Su istanza del debitore, formulata anche all'esito dell'audizione di cui all'articolo 18, il collegio fissa un termine non superiore a tre mesi, proroga- bile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'im- presa, incaricando il relatore di seguire le trattative. 2. Il collegio procede nel piu' breve tempo possibile ad acquisire dal debi- tore, o su sua richiesta a predisporre, anche mediante suddivisione dei com- piti tra i suoi componenti sulla base delle diverse competenze e professio- nalita', una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonche' un elenco dei creditori e dei titolari di di- ritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione. 3. Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologa- zione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo, il collegio procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veri- dicita' dei dati aziendali. 4. L'accordo con i creditori deve avere forma scritta, e' depositato presso l'organismo e non e' ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L'accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno ese- cuzione al piano attestato di risanamento e, su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, e' iscritto nel registro delle imprese. Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 8 Art. 20 Misure protettive 1. Dopo l'audizione di cui all'articolo 18, il debitore che ha presentato istanza per la soluzione concordata della crisi puo' chiedere alla sezione spe- cializzata in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168, individuata a norma dell'articolo 4 del medesimo de- creto legislativo, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa, le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso. 2. Il procedimento e' regolato dagli articoli 54 e 55 in quanto compatibili. Il tribunale puo' sentire i soggetti che abbiano effettuato la segnalazione o il presidente del collegio di cui all'articolo 17. 3. La durata iniziale delle misure protettive non puo' essere superiore a tre mesi e puo' essere prorogata anche piu' volte, su istanza del debitore, fino al termine massimo di cui all'articolo 19, comma 1, a condizione che siano stati compiuti progressi significativi nelle trattative tali da rendere probabile il raggiungimento dell'accordo, su conforme attestazione resa dal collegio di cui all'articolo 17. 4. Durante il procedimento di composizione assistita della crisi di cui all'arti- colo 19 e fino alla sua conclusione, il debitore puo' chiedere al giudice com- petente ai sensi del comma 1, che siano disposti il differimento degli obbli- ghi previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del codice civile, e la non operati- vita' della causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del ca- pitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Su istanza del debitore, il provvedimento puo' essere pub- blicato nel registro delle imprese. 5. Le misure concesse possono essere revocate in ogni momento, anche d'ufficio, se risultano commessi atti di frode nei confronti dei creditori o se il collegio di cui all'articolo 17 segnala al giudice competente che non e' possi- bile addivenire a una soluzione concordata della crisi o che non vi sono si- gnificativi progressi nell'attuazione delle misure adottate per superare la crisi. Art. 21 Conclusione del procedimento 1. Se allo scadere del termine di cui all'articolo 19, comma 1, non e' stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane una situazione di crisi, il collegio di cui all'articolo 17 invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall'articolo 37 nel termine di trenta giorni. 2. Il debitore puo' utilizzare la documentazione di cui all'articolo 19, commi 2 e 3. 3. Della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi l'OCRI da' comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 14 e 15 che non vi hanno partecipato. 4. Gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di un procedimento penale. Art. 22 Segnalazione al pubblico ministero 1. Se il debitore non compare per l'audizione, o dopo l'audizione non depo- sita l'istanza di cui all'articolo 19, comma 1, senza che sia stata disposta dal collegio l'archiviazione di cui all'articolo 18, comma 3, o all'esito delle tratta- tive non deposita domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, il collegio, se ritiene che gli elementi acquisti rendano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore, lo segnala con relazione motivata al referente che ne da' notizia al pubblico ministero presso il tribu- nale competente ai sensi dell'articolo 27, con atto redatto secondo la nor- mativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 2. Il pubblico ministero, quando ritiene fondata la notizia di insolvenza, esercita tempestivamente, e comunque entro sessanta giorni dalla sua rice- zione, l'iniziativa di cui all'articolo 38, comma 1. Art. 23 Liquidazione del compenso 1. Il compenso dell'OCRI, se non concordato con l'imprenditore, e' liquidato ai sensi dell'articolo 351, tenuto conto, separatamente, dell'attivita' svolta per l'audizione del debitore e per l'eventuale procedura di composizione as- sistita della crisi, nonche' dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento. Capo IV Misure premiali Art. 24 Tempestivita' dell'iniziativa 1. Ai fini dell'applicazione delle misure premiali di cui all'articolo 25, l'inizia- tiva del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi non e' tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal presente codice oltre il termine di sei mesi, ovvero l'istanza di cui all'arti- colo 19 oltre il termine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alter- nativamente: a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la meta' dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3. 2. Su richiesta del debitore, il presidente del collegio di cui all'articolo 17 at- testa l'esistenza dei requisiti di tempestivita' previsti dal presente articolo. Art. 25 Misure premiali 1. All'imprenditore che ha presentato all'OCRI istanza tempestiva a norma dell'articolo 24 e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente ai sensi del medesimo articolo domanda di ac- cesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, sono riconosciuti i seguenti benefici, cumulabili tra loro: a) durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'impresa sono ridotti alla misura legale; b) le sanzioni tributarie per le quali e' prevista l'applicazione in misura ri- dotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunica- zione dell'ufficio che le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 19, comma 1, o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza; c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della meta' nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza successivamente aperta; d) la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 44 per il de- posito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristruttura- zione dei debiti e' pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice puo' concedere, se l'organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 22; e) la proposta di concordato preventivo in continuita' aziendale concorrente con quella da lui presentata non e' ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti. 2. Quando, nei reati di cui agli articoli 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e b), limitatamente alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura, il danno cagionato e' di speciale tenui- ta', non e' punibile chi ha tempestivamente presentato l'istanza all'organi- smo di composizione assistita della crisi d'impresa ovvero la domanda di ac- cesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice se, a seguito delle stesse, viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti. Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuita', per chi ha presentato l'istanza o la domanda la pena e' ridotta fino alla meta' quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dell'am- montare dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagio- nato non supera l'importo di 2.000.000 euro. Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 11 caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il giudice puo' di- sporre la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici re- gistri. Art. 42 Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'a- pertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, a seguito della domanda di aper- tura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, la cancelleria acquisisce, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese, i dati e i documenti relativi al debitore individuati all'articolo 367 e con le modalita' prescritte nel medesimo articolo. 2. Fino al momento in cui l'articolo 367 acquista efficacia, la cancelleria provvede all'acquisizione dei dati e documenti indicati al comma 1 me- diante richiesta inoltrata tramite posta elettronica certificata. Art. 43 Rinuncia alla domanda 1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue. E' fatta salva la legittimazione del pubblico ministero intervenuto. 2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e, nel dichiarare l'estin- zione, puo' condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero. 3. Quando la domanda e' stata iscritta nel registro delle imprese, il cancel- liere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo regi- stro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo. Art. 44 Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli ac- cordi di ristrutturazione 1. Il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di re- golazione concordata, pronuncia decreto con il quale: a) se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, pro- rogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, di non oltre sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preven- tivo con il piano, l'attestazione di veridicita' dei dati e di fattibilita' e la docu- mentazione di cui all'art. 39, comma 1, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti; b) nel caso di domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca imme- diatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiu- dicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f); c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione fi- nanziaria dell'impresa e all'attivita' compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicita' almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla sca- denza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicita', il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, e' iscritta nel regi- stro delle imprese su richiesta del cancelliere; d) in caso di nomina del commissario giudiziale, ordina al debitore il versa- mento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla sca- denza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a); e) ordina l'iscrizione immediata del provvedimento, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese. 2. Il tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale o del pubblico mi- nistero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore ed i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedi- mento di concessione dei termini quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi e' stata grave violazione degli obblighi in- formativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale prov- vede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d). 3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospen- sione feriale dei termini. 4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, la nomina del commissario giudiziale deve essere disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudi- ziale. 5. Per le societa', la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e la domanda di concordato preventivo devono essere approvate e sottoscritte a norma dell'articolo 265. 6. Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione. Art. 45 Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini 1. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, il decreto di conces- sione dei termini per l'accesso al concordato preventivo o per il deposito degli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), e' comunicato al debitore, al pubblico ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale. 2. Nello stesso termine il decreto e' trasmesso per estratto a cura del can- celliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da ef- fettuarsi entro il giorno successivo. L'estratto contiene il nome del debitore, il nome dell'eventuale commissario, il dispositivo e la data del deposito. L'i- scrizione e' effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'im- prenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, an- che presso quello corrispondente al luogo ove la procedura e' stata aperta. Art. 46 Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo 1. Dopo il deposito della domanda di accesso e fino al decreto di apertura di cui all'articolo 47, il debitore puo' compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizza- zione gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone la revoca del decreto di cui all'articolo 44, comma 1. 2. La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul conte- nuto del piano. Il tribunale puo' assumere ulteriori informazioni, anche da terzi e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato. 3. Successivamente al decreto di apertura e fino all'omologazione, sull'i- stanza di autorizzazione provvede il giudice delegato. 4. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debi- tore sono prededucibili. 5. I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di ac- cesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori. Art. 47 Apertura del concordato preventivo 1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribu- nale, verificata l'ammissibilita' giuridica della proposta e la fattibilita' econo- mica del piano ed acquisito, se non disponga gia' di tutti gli elementi neces- sari, il parere del commissario giudiziale, se nominato ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera b), con decreto: a) nomina il giudice delegato; b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale; c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entita' del passivo e alla necessita' di assicurare la tempestivita' e l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori; d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulte- riore rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale. 2. Il decreto e' comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo 45. 3. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilita' e fattibilita' di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno pro- posto domanda di apertura della liquidazione giudiziale ed il pubblico mini- stero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta e, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, dichiara con sentenza l'apertura della liquida- zione giudiziale. Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 12 4. Il decreto di cui al comma 3 e' reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di quindici giorni dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. 5. La domanda puo' essere riproposta, decorso il termine per proporre re- clamo, quando si verifichino mutamenti delle circostanze. Art. 48 Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristruttura- zione dei debiti 1. Se il concordato e' stato approvato dai creditori, il tribunale fissa l'u- dienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commis- sario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo in cui la proce- dura e' stata aperta nonche' notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti. 2. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell'udienza. Il debi- tore puo' depositare memorie fino a due giorni prima dell'udienza. 3. Il tribunale verifica la regolarita' della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilita' giuridica della proposta e la fattibilita' economica del piano, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale. Assume i mezzi istrut- tori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei compo- nenti del collegio e provvede con sentenza sulla domanda di omologazione del concordato. 4. Quando e' depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrut- turazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli accordi nel registro delle imprese. Il termine e' sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, decise le opposizioni in camera di consiglio, provvede all'omologazione con sentenza. 5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione e' de- cisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 57, comma 1, e 60 comma 1 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione e' conveniente rispetto all'alternativa liqui- datoria. 6. La sentenza che omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione e' notificata e iscritta a norma dell'articolo 45 e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. 7. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo o gli accordi di ri- strutturazione, dichiara con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legitti- mati, l'apertura della liquidazione giudiziale. Art. 49 Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale 1. Il tribunale, definite le domande di accesso ad una procedura di regola- zione concordata della crisi o dell'insolvenza eventualmente proposte, su ri- corso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'articolo 121, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale. 2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, quando e' decorso inutilmente o e' stato revocato il termine di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), quando il debitore non ha depositato le spese di proce- dura di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall'articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preven- tivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati. 3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale: a) nomina il giudice delegato per la procedura; b) nomina il curatore e, se utile, uno o piu' esperti per l'esecuzione di com- piti specifici in luogo del curatore; c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documen- tazione e' tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, nonche' dell'elenco dei creditori, se gia' non eseguito a norma dell'articolo 39; d) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui si procedera' all'e- same dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centocinquanta giorni in caso di particolare complessita' della procedura; e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'u- dienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinua- zione; f) autorizza il curatore, con le modalita' di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di proce- dura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e de- gli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rap- porti con l'impresa debitrice. 4. La sentenza e' comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45. La sen- tenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'arti- colo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei ri- guardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171, si produ- cono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese. 5. Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria e' comples- sivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo e' periodicamente ag- giornato con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d). Art. 50 Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale 1. Il tribunale, se respinge la domanda di apertura della liquidazione giudi- ziale, provvede con decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, e' comunicato alle parti e, quando e' stata disposta la pubblicita' della do- manda, iscritto nel registro delle imprese. 2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico mini- stero possono proporre reclamo contro il decreto alla corte di appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si ap- plicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. 3. Il debitore non puo' chiedere in separato giudizio la condanna del credi- tore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilita' aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura ci- vile. 4. Il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo non e' ricorribile per cassazione, e' comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento in via telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi dell'articolo 40, commi 5, 6 e 7 ed e' iscritto immediatamente nel registro delle imprese nel caso di pubblicita' della domanda. 5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. Contro la sentenza puo' essere proposto ricorso per cassazione, ma i termini sono ridotti della meta'. La sentenza della corte di appello e il decreto del tribu- nale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale. 6. I termini di cui agli articoli 33, 34 e 35 si computano con riferimento alla sentenza della corte di appello. Art. 51 Impugnazioni 1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale puo' essere impu- gnata anche da qualunque interessato. Il reclamo e' proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 13 giorni. 2. Il ricorso deve contenere: a) l'indicazione della corte di appello competente; b) le generalita' dell'impugnante e del suo procuratore e l'elezione del do- micilio nel comune in cui ha sede la corte di appello; c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugna- zione, con le relative conclusioni; d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. 3. Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notifica- zione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interes- sati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile. 4. Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall'articolo 52. L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all'arti- colo 53. 5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. 6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e' notificato a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni. 7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. 8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancel- leria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in di- ritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. 9. L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il ter- mine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalita' per queste previste. 10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel ri- spetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, even- tualmente delegando un suo componente. 11. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni. 12. La sentenza e' notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45. 13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di trenta giorni dalla notificazione. 14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza. 15. Salvo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile, con la sentenza che decide l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soc- combente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, re- voca con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato. In caso di societa' o enti, il giu- dice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha confe- rito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la societa' o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del de- creto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Art. 52 Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano o degli accordi 1. Proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di parte o del cura- tore, puo', quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione. Allo stesso modo puo' provvedere, in caso di reclamo avverso la omologazione del concordato pre- ventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ordinando l'inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano o dei pagamenti. 2. La corte di appello puo' disporre le opportune tutele per i creditori e per la continuita' aziendale. 3. L'istanza di sospensione si propone per il reclamante con il reclamo e per le altre parti con l'atto di costituzione; il presidente, con decreto, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio e dispone che copia del ricorso e del decreto siano notificate alle altre parti e al cura- tore o al commissario giudiziale, nonche' al pubblico ministero. 4. La corte di appello decide con decreto contro il quale non e' ammesso ri- corso per cassazione. Art. 53 Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione 1. In caso di revoca della liquidazione giudiziale, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Gli organi della proce- dura restano in carica, con i compiti previsti dal presente articolo, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato. Salvo quanto previsto dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Re- pubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato e te- nuto conto delle ragioni dell'apertura della procedura e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 124. 2. Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spet- tano al debitore, sotto la vigilanza del curatore. Il tribunale, assunte, se oc- corre, sommarie informazioni ed acquisito il parere del curatore, puo' auto- rizzare il debitore a stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alie- nazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredita' e donazioni ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione. 3. Gli atti compiuti senza l'autorizzazione del tribunale sono inefficaci ri- spetto ai terzi. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente com- piuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 98. 4. Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudi- cato. Con la medesima periodicita', stabilita dalla corte di appello, il debi- tore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e fi- nanziaria dell'impresa. Il tribunale, su istanza del debitore, con decreto non soggetto a reclamo esclude in tutto o in parte la pubblicazione di tale rela- zione nel registro delle imprese quando la divulgazione dei dati comporta pregiudizio evidente per la continuita' aziendale. Entro il giorno successivo al deposito della relazione o della comunicazione al curatore del provvedi- mento del tribunale che ne dispone la parziale segretazione, la relazione e' comunicata dal curatore ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria. Il tribunale, a seguito di segnalazione del curatore, del comitato dei creditori o del pubblico ministero, accertata la violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile a reclamo ai sensi dell'articolo 124, priva il debitore della possibilita' di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. Il decreto e' trasmesso al registro delle imprese per la pubblicazione. 5. In caso di revoca dell'omologazione del concordato o degli accordi di ri- strutturazione dei debiti, su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d'appello, accertati i presupposti di cui all'articolo 121, dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale e' notificata alle parti a cura della cancelle- ria della corte d'appello e comunicata al tribunale, nonche' iscritta al regi- stro delle imprese. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della procedura prima della revoca. 6. Nel caso previsto dal comma 5, su istanza del debitore il tribunale, ove ri- corrano gravi e giustificati motivi, puo' sospendere i termini per la proposi- zione delle impugnazioni dello stato passivo e l'attivita' di liquidazione fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato. Sezione III Misure cautelari e protettive Art. 54 Misure cautelari e protettive 1. Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione, su istanza di parte, il tribunale puo' emettere i provvedi- menti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimo- nio, che appaiano, secondo le circostanze, piu' idonei ad assicurare provvi- Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 16 monopoli l'adesione alla proposta e' espressa dalla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale con la sottoscrizione dell'atto negoziale. L'atto e' sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto le- gislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso cosi' espresso equivale a sottoscri- zione dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini dell'articolo 48, comma 5, l'e- ventuale adesione deve intervenire entro sessanta giorni dal deposito della proposta di transazione fiscale. 3. La transazione fiscale conclusa nell'ambito degli accordi di ristruttura- zione e' risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro no- vanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Art. 64 Effetti degli accordi sulla disciplina societaria 1. Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell'articolo 54 relative ad una propo- sta di accordo di ristrutturazione e sino all'omologazione, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice ci- vile. 2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della ri- chiesta di misure cautelari e protettive di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile. Capo II Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento Sezione I Disposizioni di carattere generale Art. 65 Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da so- vraindebitamento 1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre solu- zioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX. 2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili. 3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle pro- cedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore e' sempre facoltativa. 4. La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitata- mente responsabili. Art. 66 Procedure familiari 1. I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debi- tori non e' un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo. 2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonche' le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76. 3. Le masse attive e passive rimangono distinte. 4. Nel caso in cui siano presentate piu' richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La com- petenza appartiene al giudice adito per primo. 5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi e' ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entita' dei debiti di ciascuno. Sezione II Ristrutturazione dei debiti del consumatore Art. 67 Procedura di ristrutturazione dei debiti 1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, puo' proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalita' per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e puo' prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma. 2. La domanda e' corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debi- tore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al man- tenimento della sua famiglia. 3. La proposta puo' prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei de- biti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello sti- pendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4. 4. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della col- locazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prela- zione, come attestato dall'OCC. 5. E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abita- zione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della do- manda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. 6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocra- tica. Art. 68 Presentazione della domanda e attivita' dell'OCC 1. La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi e' un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una socie- ta' tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato. Non e' necessaria l'assistenza di un difensore. 2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve con- tenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura. 3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, de- dotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al nu- mero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. 4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fi- scali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fi- scale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti. 5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 17 degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. Art. 69 Condizioni soggettive ostative 1. Il consumatore non puo' accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se e' gia' stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. 2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebita- mento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non puo' presen- tare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, ne' far valere cause di inammissibilita' che non derivino da comportamenti do- losi del debitore. Art. 70 Omologazione del piano 1. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Mini- stero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. 2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comuni- care all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le suc- cessive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria. 3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore puo' presen- tare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. 4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, puo' disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potreb- bero pregiudicare la fattibilita' del piano. Il giudice, su istanza del debitore, puo' altresi' disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonche' le altre misure idonee a conservare l'integrita' del patrimonio fino alla conclusione del procedimento. 5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'uf- ficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, an- che mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto. 6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie. 7. Il giudice, verificata l'ammissibilita' giuridica e la fattibilita' economica del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne di- spone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sen- tenza dichiara chiusa la procedura. 8. La sentenza di omologa e' comunicata ai creditori ed e' pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1. La sentenza e' impugnabile ai sensi dell'articolo 51. 9. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osserva- zioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alter- nativa liquidatoria. 10. In caso di diniego dell'omologazione, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate. Su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti. 11. Nei casi di frode l'istanza di cui al comma 10, secondo periodo, puo' es- sere presentata anche da un creditore o dal pubblico ministero. 12. Contro il decreto di cui al comma 10, e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 50. Art. 71 Esecuzione del piano 1. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali diffi- colta' e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore e' tenuto a com- piere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione. 2. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debi- tore, e ne autorizza il pagamento. 3.Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l'esecu- zione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologa- zione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72. 4. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e, se non approva il rendiconto, puo' escludere il diritto al com- penso. Art. 72 Revoca dell'omologazione 1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o di- minuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'at- tivo ovvero dolosamente simulate attivita' inesistenti o se risultano com- messi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. 2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli ob- blighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo. 3. L'OCC e' tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della re- voca dell'omologazione. 4. La domanda di revoca non puo' essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non puo' essere assunta decorsi sei mesi dalla approvazione del rendiconto. 5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca, con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 50, o rigetta la richiesta con decreto motivato. 6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede. Art. 73 Conversione in procedura liquidatoria 1. In caso di revoca dell'omologazione il giudice, su istanza del debitore, di- spone la conversione in liquidazione controllata. 2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 puo' essere proposta anche dai creditori o dal pubblico mini- stero. 3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'inte- grazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270. Sezione III Concordato minore Art. 74 Proposta di concordato minore 1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebi- tamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una propo- sta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attivita' impren- ditoriale o professionale. 2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore puo' essere pro- posto esclusivamente quando e' previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. 3. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalita' per superare la crisi da sovraindebitamento e puo' prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonche' la eventuale suddivisione dei creditori in classi. 4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposi- zioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili. Art. 75 Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati 1. Il debitore deve allegare alla domanda: a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichia- razioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi prece- denti se l'attivita' ha avuto minor durata; b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e fi- nanziaria; c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indica- zione delle somme dovute; Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 18 d) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate pro- prie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa. 2. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della col- locazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. 3. Quando e' prevista la continuazione dell'attivita' aziendale, e' possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'eser- cizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo auto- rizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto in- tegralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori. Art. 76 Presentazione della domanda e attivita' dell'OCC 1. La domanda e' formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tri- bunale competente ai sensi dell'articolo 27, co mma 2. 2. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza e attendibilita' della documentazione de- positata a corredo della domanda, nonche' sulla convenienza del piano ri- spetto all'alternativa liquidatoria; e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura; f) la percentuale, le modalita' e i tempi di soddisfacimento dei creditori; g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta. 3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. 4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fi- scali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fi- scale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti. 5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. 6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocra- tica. Art. 77 Inammissibilita' della domanda di concordato minore 1. La domanda di concordato minore e' inammissibile se mancano i docu- menti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensio- nali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se e' gia' stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Art. 78 Procedimento 1. Il giudice, se la domanda e' ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto. 2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attivita' d'impresa; b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni im- mobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti; c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concor- dato e le eventuali contestazioni; d) su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedi- mento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nulli- ta', essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti se- questri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del de- bitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. 3. L'OCC cura l'esecuzione del decreto. 4. Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indi- care un indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere tutte le comu- nicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria. 5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizza- zione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' del decreto. Art. 79 Maggioranza per l'approvazione del concordato minore 1. Il concordato minore e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. I creditori muniti di privilegio, pe- gno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte resi- dua del credito. 2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungi- mento della maggioranza il coniuge, la parte dell'unione civile e il convi- vente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76, i parenti e affini del debitore entro il quarto grado, nonche' i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. 3. In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui e' stata loro trasmessa. 4. Il concordato minore della societa' produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili. 5. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto. Art. 80 Omologazione del concordato minore 1. Il giudice, verificati la ammissibilita' giuridica e la fattibilita' economica del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in man- canza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, dispo- nendo forme adeguate di pubblicita' e, se necessario, la sua trascrizione. 2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura. 3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la con- venienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresi' il concordato minore anche in man- canza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'ade- sione e' decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. 4. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebita- mento o il suo aggravamento, non puo' presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, ne' far valere cause di inammissi- bilita' che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. 5. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto moti- vato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debi- tore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 21 di specifici beni, il tribunale o il giudice da esso delegato dispone che dell'of- ferta stessa sia data idonea pubblicita' al fine di acquisire offerte concor- renti. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d'azienda. 2. La medesima disciplina si applica quando, prima dell'apertura della pro- cedura di concordato, il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalita' del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni aziendali. 3. Se pervengono manifestazioni di interesse, il tribunale o il giudice da esso delegato, dispone con decreto l'apertura della procedura competitiva. 4. Il decreto di cui al comma 3 stabilisce le modalita' di presentazione di of- ferte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la compara- bilita', i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di ac- cesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le moda- lita' con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, le modalita' di svolgimento della procedura competitiva, l'aumento minimo del corrispettivo che le offerte devono prevedere, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti, le forme di pubblicita' e la data dell'udienza per l'esame delle offerte se la vendita avviene davanti al giudice. 5. La pubblicita' e' in ogni caso disposta sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile, nelle forme di pubblici- ta' di cui al predetto articolo per quanto compatibili. 6. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non con- formi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione. 7. Le offerte sono rese pubbliche nel giorno stabilito per la gara alla pre- senza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate piu' offerte migliorative, si procede alla gara tra gli offerenti. La gara deve concludersi almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei credi- tori, anche quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'omologazione. 8. Con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso dall'originario offerente indicato nel piano, questi e il debitore sono liberati dalle obbligazioni reciprocamente assunte. In favore dell'originario offe- rente il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato. 9. Il debitore modifica la proposta ed il piano in conformita' all'esito della gara. 10. Nel caso in cui, indetta la gara, non vengano presentate offerte, l'origi- nario offerente rimane vincolato nei termini di cui all'offerta indicata al comma 1. 11. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, nel caso in cui il de- bitore abbia chiesto l'assegnazione del termine previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera a). Sezione II Organi e amministrazione Art. 92 Commissario giudiziale 1. Il commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio delle sue fun- zioni, pubblico ufficiale. 2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 126, 133, 134, 136 e 137, in quanto compatibili, nonche' le disposizioni di cui agliarticoli 35, comma 4- bis,e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano al- tresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto. 3. Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valu- tata la congruita' della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di ri- servatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concor- renti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonche' ogni altra informazione rilevante in suo possesso. 4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di of- ferte concorrenti. 5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni. Art. 93 Pubblicita' del decreto 1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica regi- strazione, il decreto di apertura e' trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale. Sezione III Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo Art. 94 Effetti della presentazione della domanda di concordato 1. Dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato pre- ventivo e fino all'omologazione, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudi- ziale. 2. Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipa- zioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideius- sioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredita' e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'au- torizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori ante- riori al concordato. 3. L'autorizzazione puo' essere concessa prima dell'omologazione se l'atto e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. 4. Con decreto, il tribunale puo' stabilire un limite di valore al di sotto del quale non e' dovuta l'autorizzazione di cui al comma 2. 5. L'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni au- torizzati ai sensi del comma 2, sono effettuate tramite procedure competi- tive, previa stima ed adeguata pubblicita'. 6. Il tribunale puo' autorizzare in caso di urgenza gli atti previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicita' e alle procedure competitive quando puo' es- sere compromesso l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Del provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicita'. Art. 95 Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni 1. Fermo quanto previsto nell'articolo 97, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del de- posito della domanda di concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari. 2. Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impe- disce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, se il professionista indipendente ha attestato la conformita' al piano, ove predi- sposto, e la ragionevole capacita' di adempimento. Di tale continuazione puo' beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la societa' cessio- naria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasfe- riti, purche' in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'e- secuzione del contratto. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del con- ferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposi- zioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipen- dente attesta che la continuazione e' necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio. 3. Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 40, la parte- cipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere auto- rizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, ac- quisito il parere del commissario giudiziale ove gia' nominato. 4. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformita' al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacita' di adempimento del con- tratto. 5. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'impresa in concordato puo' con- correre anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purche' non rivesta la qualita' di mandataria e sempre che nessuna delle altre im- prese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura con- corsuale. Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 22 Art. 96 Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al con- cordato preventivo 1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo, le disposizioni degli articoli 145, nonche' da 153 a 162. Art. 97 Contratti pendenti 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti ancora inese- guiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato pre- ventivo, proseguono anche durante il concordato. Il debitore puo' chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o piu' contratti, se la prosecuzione non e' coerente con le previsioni del piano ne' funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all'i- stanza, deposita la prova della sua avvenuta notifica alla controparte. 2. L'istanza di sospensione puo' essere depositata contestualmente o suc- cessivamente al deposito della domanda di accesso al concordato; la richie- sta di scioglimento puo' essere depositata solo quando sono presentati an- che il piano e la proposta. 3. Salvo quanto previsto al comma 4, con l'istanza il debitore propone anche una quantificazione dell'indennizzo dovuto alla controparte della quale si tiene conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario. 4. La controparte puo' opporsi alla richiesta del debitore depositando una memoria scritta entro sette giorni dall'avvenuta notificazione dell'istanza. 5. Decorso il termine di cui al comma 4, fino al deposito del decreto di aper- tura previsto dall'articolo 47, provvede sull'istanza, con decreto motivato e reclamabile, il tribunale. Dopo il decreto di apertura, provvede il giudice de- legato. 6. La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente ef- fettuata a cura del debitore. 7. La sospensione richiesta prima del deposito della proposta e del piano non puo' essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Quando siano stati presentati proposta e piano, la sospensione puo' essere autorizzata an- che per una durata ulteriore, che comunque non puo' essere superiore a trenta giorni dalla data del decreto di apertura, non ulteriormente proroga- bile. 8. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta. 9. Nel caso in cui sia autorizzata la sospensione o lo scioglimento, il con- traente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. 10. In caso di mancato accordo sulla misura dell'indennizzo la sua determi- nazione e' rimessa al giudice ordinariamente competente. Il giudice dele- gato provvede alla quantificazione del credito ai soli fini del voto e del cal- colo delle maggioranze ai sensi dell'articolo 109. 11. L'indennizzo e' soddisfatto come credito chirografario anteriore al con- cordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad even- tuali prestazioni eseguite legalmente e in conformita' agli accordi o agli usi negoziali dopo la pubblicazione della domanda di accesso al concordato e prima della notificazione di cui al comma 6. 12. In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il conce- dente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da al- tra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato, dedotta una somma pari all'ammontare di eventuali canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto rispetto al cre- dito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del pe- riodo precedente e' acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito e' soddisfatto come credito anteriore al concordato. La vendita o l'allocazione sono effettuate secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124. 13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di la- voro subordinato, nonche' ai contratti di cui agli articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1. Art. 98 Prededuzione nel concordato preventivo 1. I crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto. Art. 99 Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del con- cordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti 1. Il debitore, anche con la domanda di accesso di cui agli articoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 57, 60, 61 e 87, quando e' prevista la continua- zione dell'attivita' aziendale, anche se unicamente in funzione della liquida- zione, puo' chiedere con ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla do- manda, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali all'esercizio dell'attivita' aziendale sino all'omologa del concordato preventivo o degli accordi di ri- strutturazione dei debiti ovvero all'apertura e allo svolgimento di tali proce- dure e in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori. 2. La richiesta puo' avere ad oggetto anche il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda di cui al comma 1. 3. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debi- tore non e' in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l'as- senza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l'attivita' aziendale o per il prosieguo della procedura. Il ricorso deve essere accompa- gnato dalla relazione di un professionista indipendente, che attesti la sussi- stenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' che i finanziamenti sono fun- zionali alla migliore soddisfazione dei creditori. La relazione non e' necessa- ria quando il tribunale ravvisa l'urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all'attivita' aziendale. 4. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudi- ziale e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza formalita' i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal de- posito dell'istanza di autorizzazione. 5. Il tribunale puo' autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati. 6. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati non beneficiano della prededuzione quando risulta congiuntamente che: a) il ricorso o l'attestazione di cui al comma 3 contengono dati falsi ovvero omettono informazioni rilevanti o comunque quando il debitore ha com- messo altri atti in frode ai creditori per ottenere l'autorizzazione; b) il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano le circostanze di cui alla lettera a). Art. 100 Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi 1. Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 44 e 87, quando e' prevista la continuazione dell'attivita' aziendale, puo' chie- dere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie infor- mazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attivita' di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non e' necessa- ria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove ri- sorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restitu- zione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei credi- tori. Il tribunale puo' autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento della retribuzione dovuta per la mensilita' antecedente il deposito del ri- corso ai lavoratori addetti all'attivita' di cui e' prevista la continuazione. 2. Quando e' prevista la continuazione dell'attivita' aziendale, la disciplina di cui al comma 1 si applica, in deroga al disposto dell'articolo 154, comma 2, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'im- presa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concor- dato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il profes- sionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effet- tuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i di- ritti degli altri creditori. Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 23 Art. 101 Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti 1. Quando e' prevista la continuazione dell'attivita' aziendale, i crediti deri- vanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, ivi compresa l'emissione di garanzie, in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ed espressamente previsti nel piano ad essi sottostante sono prededucibili. 2. In caso di successiva ammissione del debitore alla procedura di liquida- zione giudiziale, i predetti finanziamenti non beneficiano della prededu- zione quando il piano di concordato preventivo o dell'accordo di ristruttura- zione dei debiti risulta, sulla base di una valutazione da riferirsi al momento del deposito, basato su dati falsi o sull'omissione di informazioni rilevanti o il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, cono- scevano tali circostanze. Art. 102 Finanziamenti prededucibili dei soci 1. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il beneficio della prededuzione previsto agli articoli 99 e 101 si applica ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, inclusa l'emissione di garanzie e contro- garanzie, fino all'ottanta per cento del loro ammontare. 2. Il medesimo beneficio opera per l'intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualita' di socio in esecuzione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Sezione IV Provvedimenti immediati Art. 103 Scritture contabili 1. Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati. 2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giu- dice delegato e del commissario giudiziale. Art. 104 Convocazione dei creditori 1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei credi- tori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili, apportando le neces- sarie rettifiche. 2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo po- sta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'im- presa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data iniziale e fi- nale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni e' onere comunicare al com- missario. Nello stesso avviso e' contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 200, comma 1, lettera c). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata. 3. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non e' comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal comma 2 e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni si eseguono esclusiva- mente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 10, comma 3. 4. Quando la comunicazione prevista dal comma 2 e' sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficolta' di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, puo' dare l'autorizzazione previ- sta dall'articolo 242. 5. Se vi sono obbligazionisti, il termine per la votazione deve essere raddop- piato. La data iniziale e finale stabilita per il voto e' in ogni caso comunicata al rappresentante comune degli obbligazionisti. Art. 105 Operazioni e relazione del commissario 1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'im- presa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la depo- sita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. 2. Nella relazione il commissario illustra le utilita' che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi. 3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancel- leria e comunicare ai creditori, con le modalita' di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. 4. La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data ini- ziale stabilita per il voto dei creditori. 5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informa- zioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa e' comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto. Art. 106 Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della proce- dura 1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissi- mulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o piu' cre- diti, esposto passivita' insussistenti o commesso altri atti di frode, deve rife- rirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 49, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori e' eseguita dal commissario giudiziale. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei credi- tori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni pre- scritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88. 3. All'esito del procedimento, il tribunale, su istanza del creditore o su ri- chiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore. Sezione V Voto nel concordato preventivo Art. 107 Voto dei creditori 1. Il voto dei creditori e' espresso con modalita' telematiche. 2. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito. Il giudice delegato regola l'ordine e l'orario delle votazioni con proprio decreto. 3. Almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il com- missario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debi- tore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione in- viata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato. Alla relazione e' allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'am- montare per cui sono ammessi. 4. Almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debi- tore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fi- deiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certifi- cata indirizzata al commissario giudiziale. Ciascun creditore puo' esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di con- cordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facol- ta' di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Il debitore, inoltre, puo' esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte con- correnti. 5. Il commissario giudiziale da' comunicazione ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni pervenute e ne in- forma il giudice delegato. 6. Il commissario giudiziale deposita la propria relazione definitiva e la co- munica ai creditori, al debitore ed agli altri interessati entro cinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto. Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 26 a) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale e' richiesto un provvedi- mento del collegio; b) emette o provoca dalle competenti autorita' i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su di- ritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisi- zione; c) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura; d) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera e' stata richiesta dal mede- simo curatore nell'interesse della procedura; e) provvede sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori; f) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 128, comma 2, autorizza il cura- tore a stare in giudizio come attore o come convenuto, quando e' utile per il miglior soddisfacimento dei creditori. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi; g) nomina gli arbitri, su proposta del curatore; h) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti vantati da terzi sui beni compresi nella procedura, secondo le disposizioni del capo III. i) quando ne ravvisa l'opportunita', dispone che il curatore presenti relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 130, prescrivendone le moda- lita'. 2. Il giudice delegato non puo' trattare i giudizi che ha autorizzato, ne' far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti. 3. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto moti- vato. Art. 124 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale 1. Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale il curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, rispettivamente, al tribunale o alla corte di appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione per il curatore, per il debitore, per il comitato dei credi- tori e per chi ha chiesto o nei cui confronti e' stato chiesto il provvedimento. Per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie previste dalla legge o disposte dal giudice delegato o dal tribu- nale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento. 2. In ogni caso il reclamo non puo' piu' proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura. 3. Il reclamo si propone con ricorso, che deve contenere: a) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giu- dice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale; b) le generalita', il codice fiscale del ricorrente e il nome e il domicilio digi- tale del difensore; c) l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni; d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. 4. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato. 5. Il presidente con decreto designa il relatore e fissa l'udienza di compari- zione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso. 6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore, mediante trasmissione al do- micilio digitale della procedura, e ai controinteressati, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto. 7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni. 8. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, de- positando memoria contenente l'indicazione delle proprie generalita' e del suo codice fiscale, nonche' il nome e domicilio digitale del difensore, non- che' l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, oltre all'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. 9. Ogni altro interessato puo' intervenire nel termine e nei modi previsti dal comma 8. 10. I termini di cui ai commi 7 e 8 possono essere abbreviati dal presidente, con decreto motivato, se ricorrono ragioni di urgenza. 11. All'udienza il collegio, sentite le parti, ammette o assume anche d'ufficio i mezzi di prova, se non ritiene di delegarne l'assunzione al relatore. 12. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione, il collegio provvede sul reclamo con decreto motivato. Art. 125 Nomina del curatore 1. Il curatore e' nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giu- diziale, osservati gli articoli 356 e 358. 2. Si applicano agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, let- tera b), le disposizioni del comma 1 e degli articoli 123 e da 126 a 136 in quanto compatibili. 3. Al curatore, agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, let- tera b), ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 129, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del de- creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposi- zioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto. 4. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei li- quidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale istituito presso il Mi- nistero della giustizia. Nel registro vengono altresi' annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonche' l'am- montare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro e' tenuto con modalita' informatiche ed e' accessibile al pubblico. Art. 126 Accettazione del curatore 1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla comunicazione della no- mina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'ur- genza alla nomina di altro curatore. 2. Intervenuta l'accettazione, l'ufficio comunica telematicamente al cura- tore le credenziali per l'accesso al domicilio digitale assegnato alla proce- dura dal Ministero della giustizia. Art. 127 Qualita' di pubblico ufficiale 1. Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, e' pubblico ufficiale. Art. 128 Gestione della procedura 1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquida- zione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigi- lanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle fun- zioni ad esso attribuite. 2. Egli non puo' stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribu- nale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore. 3. Il curatore non puo' assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguar- dano la liquidazione giudiziale. Il curatore puo' tuttavia assumere la veste di difensore, se in possesso della necessaria qualifica nei giudizi avanti al giu- dice tributario quando cio' e' funzionale ad un risparmio per la massa. Art. 129 Esercizio delle attribuzioni del curatore 1. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e puo' delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 198, 200, 203, 205 e 213. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, e' detratto dal compenso del curatore. 2. Il curatore puo' essere autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coa- diuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il debitore e gli amministratori della societa' o dell'ente in liquidazione giudiziale, sotto la sua responsabilita'. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso del curatore. Art. 130 Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore 1. Il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liqui- dazione giudiziale, presenta al giudice delegato un'informativa sugli accerta- menti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 27 dell'insolvenza e alla responsabilita' del debitore ovvero degli amministra- tori e degli organi di controllo della societa'. 2. Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di depo- sito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c), il curatore informa senza indu- gio il pubblico ministero. In tal caso o quando le scritture contabili sono in- complete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presenta- zione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera f), puo' chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a ban- che dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49 e specificamente in- dicate nell'istanza di autorizzazione. 3. Il giudice delegato puo' autorizzare il curatore a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso. 4. Il curatore, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutivita' dello stato passivo, presenta al giudice delegato una relazione particolareg- giata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manife- starsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilita' del debitore o di altri e su quanto puo' interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede pe- nale. 5. Se il debitore insolvente e' una societa' o altro ente, la relazione espone i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilita' degli ammini- stratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla societa'. Se la societa' o l'ente fa parte di un gruppo, il curatore deve altresi' riferire sulla natura dei rapporti con le altre societa' o enti e allegare le in- formazioni raccolte sulle rispettive responsabilita', avuto riguardo agli ef- fetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo. 6. Quando non si fa luogo all'accertamento del passivo ai sensi dell'articolo 209 la relazione di cui ai commi 4 e 5 e' depositata entro il termine di cen- tottanta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. 7. Le relazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono trasmesse in copia integrale en- tro cinque giorni dal deposito al pubblico ministero. 8. Il giudice delegato dispone la secretazione delle parti relative alla respon- sabilita' penale del debitore e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti caute- lari, nonche' alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che in- vestano la sfera personale del debitore. 9. Il curatore, inoltre, entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecu- tivita' dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, presenta al giu- dice delegato un rapporto riepilogativo delle attivita' svolte e delle informa- zioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura re- lativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati e' tra- smessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osserva- zioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, e' trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni. Art. 131 Deposito delle somme riscosse 1. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni sul conto corrente intestato alla proce- dura di liquidazione aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore. 2. Il mancato deposito nel termine e' valutato dal tribunale ai fini dell'even- tuale revoca del curatore. 3. Il prelievo delle somme e' eseguito su copia conforme del mandato di pa- gamento del giudice delegato e, nel periodo di intestazione «Fondo unico giustizia» del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a., in conformita' a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 4. Il mandato e' sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere con firma digitale ed e' trasmesso telematicamente al depositario nel rispetto delle di- sposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmis- sione e la ricezione dei documenti informatici. La trasmissione telematica e' oggetto di disciplina con apposito decreto del Ministro della Giustizia, che ne stabilisce modalita', condizioni e limiti. La disposizione acquista efficacia a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gaz- zetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, attestante la piena funzionalita' dei sistemi di trasmissione telematica. Art. 132 Integrazione dei poteri del curatore 1. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredita' e donazioni e gli altri atti di straordinaria amministrazione sono effettuati dal curatore, pre- via l'autorizzazione del comitato dei creditori. 2. Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore for- mula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta. 3. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice dele- gato, salvo che gli stessi siano gia' stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 213, comma 7. 4. Il limite di cui al comma 3 puo' essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia. Art. 133 Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore 1. Contro gli atti di amministrazione e le omissioni del curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, con ricorso al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del ter- mine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide sul reclamo, omessa ogni formalita' non indispensabile al contraddit- torio. 2. Se il reclamo e' accolto, il curatore deve conformarsi alla decisione del giudice delegato. 3. Contro il decreto del giudice delegato puo' essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124. Art. 134 Revoca del curatore 1. Il tribunale puo' in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su ri- chiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore. 2. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comi- tato dei creditori. 3. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca del curatore e' ammesso il reclamo alla corte di appello previsto dall'articolo 124. Il re- clamo non sospende l'efficacia del decreto. Art. 135 Sostituzione del curatore 1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta, provvede alla nomina del nuovo curatore. 2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o piu' creditori, sono esclusi quelli i cui titolari si trovino in conflitto di interessi. Art. 136 Responsabilita' del curatore 1. Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o de- rivanti dal programma di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro informatico, consulta- bile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei com- ponenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Mensilmente il curatore firma digitalmente il registro e vi appone la marca temporale, in conformita' alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti infor- matici. 2. Il curatore procede alle operazioni di liquidazione contemporaneamente alle operazioni di accertamento del passivo. 3. Durante la liquidazione giudiziale, l'azione di responsabilita' contro il cu- ratore revocato o sostituito e' proposta dal nuovo curatore, previa autoriz- zazione del giudice delegato. Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 28 4. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante la liquidazione giudi- ziale, nonche' al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 233, comma 2, deve rendere il conto della gestione a norma dell'articolo 231, comunicandolo anche al curatore eventualmente nominato in sua vece, il quale puo' presentare osservazioni e contestazioni. 5. Il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le specifiche tecniche necessarie per assicurare la compatibilita' tra i software utilizzati per la tenuta del registro di cui al comma 1 con i si- stemi informativi del Ministero della giustizia. Art. 137 Compenso del curatore 1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la liquidazione giudi- ziale si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con de- creto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice dele- gato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia. 2. La liquidazione del compenso e' fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. Al curatore e' dovuta an- che un'integrazione del compenso per l'attivita' svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 233, comma 2. E' in facolta' del tribunale accordare al curatore acconti sul compenso. Salvo che non ri- corrano giustificati motivi, ogni liquidazione di acconto deve essere prece- duta dalla esecuzione di un progetto di ripartizione parziale. 3. Se nell'incarico si sono succeduti piu' curatori, il compenso e' stabilito se- condo criteri di proporzionalita' ed e' liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. 4. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, puo' essere pre- teso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i paga- menti fatti contro questo divieto sono nulli ed e' sempre ammessa la ripeti- zione di cio' che e' stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'a- zione penale. 5. Quando sono nominati esperti ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), alla liquidazione del compenso si applica il comma 3. Art. 138 Nomina del comitato dei creditori 1. Il comitato dei creditori e' nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze documentali, sentito il curatore e tenuto conto della disponibilita' ad assumere l'incarico e delle altre indicazioni eventualmente date dai cre- ditori con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente. Salvo quanto previsto dall'articolo 139, la composizione del comitato puo' essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato pas- sivo o per altro giustificato motivo. 2. Il comitato e' composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantita' e qualita' dei crediti e avuto riguardo alla possibilita' di soddisfacimento dei crediti stessi. 3. Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente. 4. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede il giudice delegato se- condo i criteri dettati dai commi 1 e 2. 5. Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione della no- mina da parte dei suoi componenti comunicata al curatore che ne informa immediatamente il giudice delegato. 6. Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione. 7. Ciascun componente del comitato dei creditori puo' delegare, a sue spese, a un avvocato o a un dottore commercialista, in tutto o in parte, l'e- spletamento delle proprie funzioni, dandone comunicazione al giudice dele- gato. Art. 139 Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori 1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei cre- ditori, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 138. Il giudice delegato prov- vede alla nomina dei soggetti designati, verificato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 138, commi 1 e 2. 2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o piu' creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi. 3. Il giudice delegato, su istanza del comitato dei creditori, acquisito il pa- rere del curatore, puo' stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese, un compenso per la loro attivi- ta', in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore. Art. 140 Funzioni e responsabilita' del comitato dei creditori e dei suoi componenti 1. Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tri- bunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie delibe- razioni. 2. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti. 3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta e' pervenuta al presidente. Il voto puo' essere espresso in riunioni collegiali o mediante consultazioni telematiche, purche' sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto. 4. In caso di inerzia, di impossibilita' di costituzione per insufficienza di nu- mero o indisponibilita' dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato. 5. Il comitato e ogni suo componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al debitore. Se ricorrono le circo- stanze di cui al comma 4 gli stessi poteri possono essere esercitati da cia- scun creditore, previa l'autorizzazione del giudice delegato. 6. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 139, comma 3. 7. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compati- bile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile. 8. L'azione di responsabilita' puo' essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Il giudice delegato provvede all'immediata so- stituzione dei componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione. Art. 141 Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori 1. Contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori, il curatore, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per viola- zione di legge, al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto. Il giudice delegato decide sul reclamo sentite le parti, omessa ogni formalita' non indispensabile al contraddittorio. 2. Contro il decreto del giudice delegato puo' essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124. Sezione II Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore Art. 142 Beni del debitore 1. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilita' dei suoi beni esi- stenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale. 2. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passivita' incontrate per l'ac- quisto e la conservazione dei beni medesimi. 3. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' rinun- ziare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono du- rante la procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi. Art. 143 Rapporti processuali 1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimo- niale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il cu- ratore. 2. Il debitore puo' intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali puo' dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento e' previsto dalla legge. Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 31 anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il de- posito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori. 3. Non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attivita' d'im- presa nei termini d'uso; b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ri- dotto in maniera consistente e durevole l'esposizione del debitore nei con- fronti della banca; c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attivita' d'impresa dell'acquirente, purche' alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale tale attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti inve- stimenti per darvi inizio; d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso indicati. L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria; e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonche' gli atti, i pagamenti e le garanzie legal- mente posti in essere e dal debitore dopo il deposito della domanda di ac- cesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria; f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non su- bordinati; g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza previste dal presente codice. 4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le di- sposizioni delle leggi speciali. Art. 167 Patrimoni destinati ad uno specifico affare 1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della societa'. Il presup- posto soggettivo dell'azione e' costituito dalla conoscenza dello stato d'in- solvenza della societa'. Art. 168 Pagamento di cambiale scaduta 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 166, comma 2, non puo' essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ul- timo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore. Art. 169 Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto 1. Gli atti previsti dall'articolo 166, compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa e quelli a titolo gratuito compiuti tra le stesse persone piu' di due anni prima della data di deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, ma nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa, sono revocati se il coniuge o la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del debitore. Art. 170 Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia 1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto. Art. 171 Effetti della revocazione 1. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o societa' previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei con- fronti del destinatario della prestazione. 2. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto e' ammesso al passivo della liquidazione giudiziale per il suo eventuale credito. 3. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive deri- vanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continua- tivi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale e' provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si e' aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito. Sezione V Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti Art. 172 Rapporti pendenti 1. Se un contratto e' ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui e' aperta la procedura di liquidazione giudiziale l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di suben- trare nel contratto in luogo del debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto. 2. Il contraente puo' mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. 3. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. 4. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno. 5. L'azione di risoluzione del contratto promossa prima dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al capo III del presente titolo. 6. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall'apertura della liquidazione giudiziale. 7. Sono salve le norme speciali in materia di contratti pubblici. Art. 173 Contratti preliminari 1. Il curatore puo' sciogliersi dal contratto preliminare di vendita immobi- liare anche quando il promissario acquirente abbia proposto e trascritto prima dell'apertura della liquidazione giudiziale domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile, ma lo sciogli- mento non e' opponibile al promissario acquirente se la domanda viene successivamente accolta. 2. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, il promissario acqui- rente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno, e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 32 contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data dell'aper- tura della liquidazione giudiziale. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 174, il contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile non si scio- glie se ha ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'a- bitazione principale del promissario acquirente o di suoi parenti ed affini en- tro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costi- tuire la sede principale dell'attivita' di impresa del promissario acquirente, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale e il promissario acquirente ne chieda l'esecuzione nel termine e secondo le modalita' stabilite per la pre- sentazione delle domande di accertamento dei diritti dei terzi sui beni com- presi nella procedura. 4. Nei casi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita, l'immobile e' trasferito e consegnato al promissario acquirente nello stato in cui si trova. Gli acconti corrisposti prima dell'apertura della liquidazione giu- diziale sono opponibili alla massa in misura pari alla meta' dell'importo che il promissario acquirente dimostra di aver versato. Il giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordina con de- creto la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. Art. 174 Contratti relativi a immobili da costruire 1. I contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresi' comunica- zione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non puo' essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto. Art. 175 Contratti di carattere personale 1. I contratti di carattere personale si sciolgono per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno dei contraenti, salvo che il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori e il con- senso dell'altro contraente, manifesti la volonta' di subentrarvi, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi. 2. Ai fini di cui al comma 1, i contratti sono di carattere personale quando la considerazione della qualita' soggettiva della parte nei cui confronti e' aperta la liquidazione giudiziale e' stata motivo determinante del consenso. Art. 176 Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare 1. L'apertura della liquidazione giudiziale della societa' determina lo sciogli- mento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione. In caso contrario, il curatore, sentito il pa- rere del comitato dei creditori, puo' decidere di subentrare nel contratto in luogo della societa', assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi. 2. Se il curatore non subentra nel contratto, il finanziatore puo' chiedere al giudice delegato di essere autorizzato, sentito il comitato dei creditori, a realizzare o a continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore puo' trattenere i proventi dell'affare e puo' insi- nuarsi al passivo della procedura in via chirografaria per l'eventuale credito residuo. 3. Nelle ipotesi ai commi 1, secondo periodo e 2, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile. 4. Qualora, nel caso di cui al comma 1, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste ai commi 1, secondo periodo e 2, si applica l'articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile. Art. 177 Locazione finanziaria 1. In caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio dell'utiliz- zatore, quando il curatore decide di sciogliersi dal contratto di locazione fi- nanziaria a norma dell'articolo 172, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale, determinato ai sensi dell'articolo 97, comma 12, primo periodo; per le somme gia' riscosse si applica l'articolo 166, comma 3, lettera a). 2. Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima dispo- sta dal giudice delegato. 3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di societa' autorizzata alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finan- ziaria, il contratto prosegue. L'utilizzatore conserva la facolta' di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprieta' del bene, previo pagamento dei ca- noni e del prezzo pattuito. Art. 178 Vendita con riserva di proprieta' 1. Nella vendita con riserva di proprieta', in caso di apertura della liquida- zione giudiziale del patrimonio del compratore, se il prezzo deve essere pa- gato a termine o a rate, il curatore puo' subentrare nel contratto con l'auto- rizzazione del comitato dei creditori. Il venditore puo' chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'in- teresse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo gia' riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, che puo' essere compensato con il credito avente ad oggetto la restituzione delle rate pagate. 2. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del venditore non e' causa di scioglimento del contratto. Art. 179 Contratti ad esecuzione continuata o periodica 1. Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o perio- dica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei ser- vizi erogati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale. 2. Il creditore puo' chiedere l'ammissione al passivo del prezzo delle conse- gne avvenute e dei servizi erogati prima dell'apertura della liquidazione giu- diziale. Art. 180 Restituzione di cose non pagate 1. Se la cosa mobile oggetto della vendita e' gia' stata spedita al compratore prima che nei suoi confronti sia stata aperta la liquidazione, ma non e' an- cora a sua disposizione nel luogo di destinazione, ne' altri ha acquistato di- ritti sulla medesima, il venditore puo' riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreche' egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale. Art. 181 Contratto di borsa a termine 1. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di uno dei contraenti, si scioglie alla data dell'apertura della procedura. 2. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data dell'apertura della procedura e' versata al curatore, se il contraente il cui patrimonio e' sottoposto a liquidazione giudiziale risulta in credito o e' ammessa al passivo nel caso contrario. Art. 182 Associazione in partecipazione 1. L'associazione in partecipazione si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'associante. 2. L'associato ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito per quella parte dei conferimenti che non e' assorbita dalle perdite a suo carico. 3. L'associato e' tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico. Nei suoi confronti e' applicata la proce- dura prevista dall'articolo 260. Art. 183 Conto corrente, mandato, commissione 1. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciol- gono per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 33 una delle parti. 2. Il contratto di mandato si scioglie per effetto dell'apertura della liquida- zione giudiziale nei confronti del mandatario. 3. Se il curatore della liquidazione giudiziale del patrimonio del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario per l'attivita' compiuta dopo l'apertura della procedura e' soddisfatto in prededuzione. Art. 184 Contratto di affitto di azienda 1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente non scioglie il contratto di affitto d'azienda, ma il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' recedere entro sessanta giorni, corrispon- dendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo e' insi- nuato al passivo come credito concorsuale. 2. In caso di recesso del curatore e comunque alla scadenza del contratto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 212, comma 6. 3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'affittua- rio, il curatore puo' in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al concedente un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, e' de- terminato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo e' insi- nuato al passivo come credito concorsuale. Art. 185 Contratto di locazione di immobili 1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del locatore non scio- glie il contratto di locazione di immobili e il curatore subentra nel contratto. 2. Qualora, alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale, la residua durata del contratto sia superiore a quattro anni, il curatore, entro un anno dall'apertura della procedura, puo', previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo in- dennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, e' determi- nato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo e' insinuato al passivo come credito concorsuale. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dall'apertura della procedura. 3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del condut- tore, il curatore puo' in qualunque tempo, previa autorizzazione del comi- tato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e' de- terminato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo e' insi- nuato al passivo come credito concorsuale. Art. 186 Contratto di appalto 1. Il contratto di appalto si scioglie per effetto dell'apertura della liquida- zione giudiziale nei confronti di una delle parti, se il curatore, previa autoriz- zazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rap- porto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di sessanta giorni dall'apertura della procedura ed offrendo idonee garanzie. 2. Nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'appal- tatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualita' soggettiva dello stesso appaltatore e' stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecu- zione del rapporto. Art. 187 Contratto di assicurazione 1. Al contratto di assicurazione contro i danni si applica l'articolo 172, salvo il diritto di recesso dell'assicuratore a norma dell'articolo 1898 del codice ci- vile se la prosecuzione del contratto puo' determinare un aggravamento del rischio. 2. Se il curatore comunica di voler subentrare nel contratto, il credito dell'assicuratore e' soddisfatto in prededuzione per i premi scaduti dopo l'a- pertura della liquidazione giudiziale. Art. 188 Contratto di edizione 1. Gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'edi- tore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale. Art. 189 Rapporti di lavoro subordinato 1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento. I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il cu- ratore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei cre- ditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso. 2. Il recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ai sensi del comma 1 ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Il subentro del curatore nei rapporti di lavoro subordinato sospesi decorre dalla comunicazione dal medesimo effettuata ai lavoratori. Il curatore tra- smette all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove e' stata aperta la liquidazione giudiziale, entro trenta giorni dalla nomina, l'elenco dei dipen- denti dell'impresa in forza al momento dell'apertura della liquidazione giu- diziale stessa. Su istanza del curatore il termine puo' essere prorogato dal giudice delegato di ulteriori trenta giorni, quando l'impresa occupa piu' di cinquanta dipendenti. 3. Qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche ine- renti l'assetto dell'organizzazione del lavoro, il curatore procede senza indu- gio al recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato. Il curatore comu- nica la risoluzione per iscritto. In ogni caso, salvo quanto disposto dal comma 4, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della li- quidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano gia' cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, salvo quanto previsto dai commi 4 e 6. 4. Il curatore o il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove e' stata aperta la liquidazione giudiziale, qualora ritengano sussistenti possibilita' di ripresa o trasferimento a terzi dell'azienda o di un suo ramo, possono chiedere al giudice delegato, con istanza da depositarsi presso la cancelleria del tribunale, a pena di inammissibilita', almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3, una proroga del mede- simo termine. Analoga istanza puo' in ogni caso essere presentata, perso- nalmente o a mezzo di difensore munito di procura dallo stesso autenticata, anche dai singoli lavoratori, ma in tal caso la proroga ha effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti; l'istanza del lavoratore deve contenere, sem- pre a pena di inammissibilita', elezione di domicilio o indicazione di indirizzo PEC ove ricevere le comunicazioni. Il giudice delegato, qualora il curatore entro il termine di cui al comma 3 non abbia proceduto al subentro o al re- cesso, entro trenta giorni dal deposito dell'istanza ovvero, in caso di piu' istanze, dal deposito dell'ultima di queste, puo' assegnare al curatore un termine non superiore a otto mesi per assumere le determinazioni di cui al comma 1. Il giudice delegato tiene conto, nello stabilire la misura del ter- mine, delle prospettive di ripresa delle attivita' o di trasferimento dell'a- zienda. Il termine cosi' concesso decorre dalla data di deposito in cancelleria del provvedimento del giudice delegato, che e' immediatamente comuni- cato al curatore e agli eventuali altri istanti. Qualora nel termine cosi' proro- gato il curatore non procede al subentro o al recesso, i rapporti di lavoro su- bordinato che non siano gia' cessati, si intendono risolti di diritto, salvo quanto previsto al comma 6, con decorrenza dalla data di apertura della li- quidazione giudiziale. In tale ipotesi, a favore di ciascun lavoratore nei cui confronti e' stata disposta la proroga, e' riconosciuta un'indennita' non as- soggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a otto mensilita', che e' ammessa al passivo come credito successivo all'apertura della liquidazione giudiziale. 5. Trascorsi quattro mesi dall'apertura della liquidazione giudiziale, le even- tuali dimissioni del lavoratore si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. 6. Nel caso in cui il curatore intenda procedere a licenziamento collettivo secondo le previsioni di cui agli articoli 4, comma 1 e 24, comma 1, della legge 23 luglio 1991 n. 223, trovano applicazione, in deroga a quanto previ- sto dall'articolo 4, commi da 2 a 8, della stessa legge, le seguenti disposi- zioni: a) il curatore che intende avviare la procedura di licenziamento collettivo e' tenuto a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 36 giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell'articolo 235. Art. 203 Progetto di stato passivo e udienza di discussione 1. Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 201 e predispone elen- chi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del debitore, rassegnando per ciascuno le sue moti- vate conclusioni. Il curatore puo' eccepire i fatti estintivi, modificativi o im- peditivi del diritto fatto valere, nonche' l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se e' prescritta la relativa azione. 2. Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'u- dienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trsmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le mo- dalita' indicate dall'articolo 201, comma 2, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza. 3. All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, an- che in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle con- clusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rile- vabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato puo' procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entita' del passivo, il giudice delegato puo' stabilire che l'u- dienza sia svolta in via telematica con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi. 4. Il debitore puo' chiedere di essere sentito. 5. Delle operazioni si redige processo verbale. Art. 204 Formazione ed esecutivita' dello stato passivo 1. Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 201. La dichiarazione di inammissibilita' della domanda non ne preclude la successiva riproposizione. 2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con ri- serva: a) i crediti condizionati e quelli indicati all'articolo 154, comma 3; b) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, a condizione che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice; c) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non pas- sata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di apertura della li- quidazione giudiziale. Il curatore puo' proporre o proseguire il giudizio di im- pugnazione. 3. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non piu' di otto giorni, senza altro avviso per gli in- tervenuti e per gli assenti. 4. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria. 5. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 206, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha con- cesso ipoteca a garanzia di debiti altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso. Art. 205 Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo 1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita' dello stato passivo, ne da' comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricor- renti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda. Art. 206 Impugnazioni 1. Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo puo' essere propo- sta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione. 2. Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immo- bili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta. L'opposizione e' proposta nei confronti del curatore. 3. Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro con- corrente sia stata accolta. L'impugnazione e' rivolta nei confronti del credi- tore concorrente, la cui domanda e' stata accolta. Al procedimento parte- cipa anche il curatore. 4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la parte contro cui l'impugnazione e' propo- sta, nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accerta- mento del passivo, puo' proporre impugnazione incidentale anche se e' per essa decorso il termine di cui all'articolo 207, comma 1. 5. Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accogli- mento o di rigetto venga revocato se si scopre che essi sono stati determi- nati da falsita', dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile all'istante. La revocazione e' proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda e' stata accolta, ovvero nei con- fronti del curatore quando la domanda e' stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore. 6. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del titolare di diritti sui beni o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata. Art. 207 Procedimento 1. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 si propongono con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 205 ovvero, nel caso di revocazione, dalla scoperta della falsita', del dolo, dell'errore o del documento di cui all'articolo 206, comma 5. 2. Il ricorso deve contenere: a) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e della procedura di liqui- dazione giudiziale; b) le generalita' dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale; c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugna- zione e le relative conclusioni; d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. 3. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale puo' delegare la trattazione del procedimento, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ri- corso. 4. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore e all'eventuale controinteres- sato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. 5. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. 6. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'u- dienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale. 7. La costituzione si effettua mediante deposito di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti contestualmente prodotti. L'impugnazione incidentale tardiva si propone, a pena di decadenza, nella memoria di cui al presente comma. 8. Se e' proposta impugnazione incidentale tardiva il tribunale adotta i prov- vedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio. 9. L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il ter- mine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalita' per queste previste. 10. Se nessuna delle parti costituite compare alla prima udienza, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile. Provvede allo stesso modo anche se non compare il ricorrente costituito. Il curatore, anche se non costituito, partecipa all'udienza di comparizione fissata ai sensi del comma 3, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei cre- ditori concorsuali. 11. Il giudice provvede all'ammissione e all'espletamento dei mezzi istrut- tori. Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 37 12. Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale non puo' far parte del col- legio. 13. Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o re- vocazione con decreto motivato, entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie. 14. Il decreto e' comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione. 15. Gli errori materiali contenuti nel decreto sono corretti con decreto dal tribunale senza necessita' di instaurazione del contraddittorio se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione. Se e' chiesta da una delle parti, il presidente del collegio, con decreto da notificarsi insieme con il ricorso, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti al giudice designato come relatore. Sull'istanza il collegio provvede con de- creto, che deve essere annotato sull'originale del provvedimento. 16. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 sono soggette alla sospensione fe- riale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742. Art. 208 Domande tardive 1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o ri- vendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il ter- mine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutivita' dello stato passivo sono considerate tardive. In caso di particolare complessita' della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquida- zione giudiziale, puo' prorogare quest'ultimo termine fino a dodici mesi. 2. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 203. Quando vengono presentate domande tardive, il giudice delegato fissa per l'esame delle stesse un'udienza entro i successivi quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore da' avviso della data dell'udienza a coloro che hanno presentato la do- manda e ai creditori gia' ammessi al passivo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 201 a 207. 3. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva e' ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo e' di- peso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui e' cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Quando la domanda risulta manifesta- mente inammissibile perche' l'istante non ha indicato le circostanze da cui e' dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilita', il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilita' della domanda. Il decreto e' reclamabile a norma dell'articolo 124. Art. 209 Previsione di insufficiente realizzo 1. Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'e- same dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospet- tive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il de- bitore, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non puo' essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammis- sione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, an- che quando la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo. 3. Il curatore comunica il decreto di cui al comma 1 trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 201 e 208 i quali, nei quindici giorni successivi, possono presen- tare reclamo, a norma dell'articolo 124, alla corte di appello, che provvede sentiti il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori e il debitore. Art. 210 Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione 1. Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di ri- vendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non e' stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'arti- colo 207, puo' modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del di- ritto puo' chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededu- zione. 2. Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile. 3. Il decreto che accoglie la domanda di rivendica di beni o diritti il cui tra- sferimento e' soggetto a forme di pubblicita' legale deve essere reso oppo- nibile ai terzi con le medesime forme. Capo IV Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo Sezione I Disposizioni generali Art. 211 Esercizio dell'impresa del debitore 1. L'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attivita' d'impresa quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3. 2. Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitata- mente a specifici rami dell'azienda, se dall'interruzione puo' derivare un grave danno, purche' la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori. 3. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo pa- rere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata. 4. Durante il periodo di esercizio, il comitato dei creditori e' convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunita' di continuare l'esercizio. 5. Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunita' di continuare l'eser- cizio, il giudice delegato ne ordina la cessazione. 6. Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio, il curatore deve depositare un rendiconto dell'attivita'. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circo- stanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio. 7. Il tribunale puo' ordinare la cessazione dell'esercizio in qualsiasi mo- mento laddove ne ravvisi l'opportunita', con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo, sentiti il curatore e il comitato dei creditori. 8. Durante l'esercizio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I crediti sorti nel corso dell'esercizio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera a). 9. Al momento della cessazione dell'esercizio si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V. 10. Il curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa non puo' partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e ser- vizi ovvero essere affidatario di subappalto. Art. 212 Affitto dell'azienda o di suoi rami 1. Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 213, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del de- bitore a terzi, anche limitatamente a specifici rami, quando appaia utile al fine della piu' proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa. 2. La scelta dell'affittuario e' effettuata dal curatore a norma dell'articolo 216, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affit- tuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilita' del piano di prosecuzione delle attivita' imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupa- zionali. 3. Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall'arti- colo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto del curatore di proce- dere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che puo' essere esercitato, sentito il Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 38 comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto in- dennizzo da corrispondere in prededuzione. 4. La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della liqui- dazione dei beni. 5. Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario puo' essere concesso con- venzionalmente, previa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale puo' eserci- tare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comuni- cazione. 6. La retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilita' della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si appli- cano le disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V. Art. 213 Programma di liquidazione. 1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non ol- tre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquida- zione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo e' giusta causa di revoca del curatore. 2. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' non ac- quisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o piu' beni, se l'attivita' di liqui- dazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il cura- tore ne da' comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni ri- messi nella disponibilita' del debitore. Si presume manifestamente non con- veniente la prosecuzione dell'attivita' di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice dele- gato non autorizzi il curatore a continuare l'attivita' liquidatoria, in presenza di giustificati motivi. 3. Il programma e' suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalita' della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione de- gli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresi', indicati gli esiti delle liquidazioni gia' compiute. 4. Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorche' relativi a singoli rami dell'azienda, nonche' le modalita' di ces- sione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici indi- viduabili in blocco. 5. Nel programma e' indicato il termine entro il quale avra' inizio l'attivita' di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Entro dodici mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attivita' di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento. Il termine per il completamento della liquidazione non puo' eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della proce- dura. In casi di eccezionale complessita', questo termine puo' essere diffe- rito a sette anni dal giudice delegato. 6. Per sopravvenute esigenze, il curatore puo' presentare un supplemento del piano di liquidazione. 7. Il programma e' trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sotto- posizione al comitato dei creditori per l'approvazione. Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma appro- vato. 8. Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo e' causa di revoca del curatore. Sezione II Vendita dei beni Art. 214 Vendita dll'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco 1. La liquidazione dei singoli beni ai sensi delle disposizioni del presente capo e' disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero com- plesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori. 2. La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 216, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile. 3. Salva diversa convenzione, e' esclusa la responsabilita' dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferi- mento. 4. Il curatore puo' procedere altresi' alla cessione delle attivita' e delle passi- vita' dell'azienda o dei suoi rami, nonche' di beni o rapporti giuridici indivi- duali in blocco, esclusa comunque la responsabilita' dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile. 5. La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto e' liberato se paga in buona fede al cedente. 6. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validita' e il loro grado a favore del cessionario. 7.Il curatore puo' procedere alla liquidazione anche mediante il conferi- mento in una o piu' societa', eventualmente di nuova costituzione, dell'a- zienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilita' dell'alienante ai sensi dell'ar- ticolo 2560 del codice civile e osservate le disposizioni inderogabili conte- nute nella presente sezione. Le azioni o quote della societa' che riceve il conferimento possono essere attribuite, nel rispetto delle cause di prela- zione, a singoli creditori che vi consentono. Sono salve le diverse disposi- zioni previste in leggi speciali. 8. Il pagamento del prezzo puo' essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei cre- diti. Art. 215 Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuo- tere crediti 1. Il curatore puo' cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; puo' altresi' cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono gia' pendenti. 2. Per la vendita delle partecipazioni in societa' a responsabilita' limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile. 3. In alternativa alla cessione di cui al comma 1, il curatore puo' stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti. Art. 216 Modalita' della liquidazione 1. I beni acquisiti all'attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell'articolo 129, comma 2. La relazione di stima deve essere depositata con modalita' telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ri- cezione dei documenti informatici, nonche' delle apposite specifiche tecni- che del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e, quando la stima riguarda un bene im- mobile, deve contenere le informazioni previste dall'articolo 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'inosservanza della disposizione di cui al secondo periodo costituisce motivo di revoca dell'incarico. La stima puo' essere omessa per i beni di modesto valore. Il compenso dell'esperto e' liquidato a norma dell'articolo 161, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. 2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti spe- cializzati, con le modalita' stabilite con ordinanza dal giudice delegato. Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 41 l'udienza innanzi al collegio che, sentite le parti, provvede in camera di con- siglio. Art. 232 Ripartizione finale 1. Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice dele- gato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti. 2. Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti preceden- temente fatti. Tuttavia, se la condizione non si e' ancora verificata ovvero se il provvedimento non e' ancora passato in giudicato, la somma e' depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perche', verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supple- mentare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiu- sura della procedura. 3. Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, puo' disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del debitore non ancora rim- borsati. 4. Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca gia' indicati ai sensi dell'articolo 131. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non ri- scosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri credi- tori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'eco- nomia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia. 5. Il giudice, anche se e' intervenuta l'esdebitazione del debitore, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori ri- masti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al comma 4, di- spone la distribuzione delle somme non riscosse fra i soli richiedenti e in base all'articolo 221. Capo VI Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale Art. 233 Casi di chiusura 1. Salvo quanto disposto per il caso di concordato, la procedura di liquida- zione giudiziale si chiude: a) se nel termine stabilito nella sentenza con cui e' stata dichiarata aperta la procedura non sono state proposte domande di ammissione al passivo; b) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione; c) quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo; d) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, ne' i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza puo' essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130. 2. In caso di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale di societa' di capitali, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), il curatore convoca l'as- semblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attivita' o della sua cessazione ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il venti per cento del capitale sociale. Nei casi di chiusura di cui al comma 1, lettere c) e d), ove si tratti di procedura di liquidazione giudiziale di societa' e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 234, comma 6, secondo periodo, il cura- tore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. 3. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale della societa' nei casi di cui alle lettere a) e b) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 256, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale come imprenditore individuale. Art. 234 Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura 1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1, let- tera c), non e' impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legitti- mazione del curatore sussiste altresi' per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli alla liquidazione giudiziale, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura. 2. In deroga all'articolo 132, le rinunzie alle liti e le transazioni sono autoriz- zate dal giudice delegato. 3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonche' le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedi- menti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 232, comma 2. 4. Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal curatore per ef- fetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le moda- lita' disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 235. 5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pen- denti non si fa luogo a riapertura della procedura. 6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo di cui all'articolo 130, comma 9, di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente comma non comporta la cancellazione della societa' dal registro delle im- prese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attivita' liquidatorie che si siano rese necessarie. 7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di archiviare la proce- dura di liquidazione giudiziale. Il tribunale provvede con decreto. 8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della societa' dal registro delle imprese. Art. 235 Decreto di chiusura 1. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale e' dichiarata con de- creto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte dall'articolo 45. 2. Quando la chiusura della procedura e' dichiarata ai sensi dell'articolo 233, comma 1, lettera d), prima dell'approvazione del programma di liquida- zione, il tribunale decide sentiti il curatore, il comitato dei creditori e il debi- tore. 3. Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta e' am- messo reclamo a norma dell'articolo 124. Contro il decreto della corte di ap- pello, il ricorso per cassazione e' proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha pro- posto il reclamo o e' intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicita' di cui all'articolo 45 per ogni altro interessato. 4. Il decreto di chiusura acquista efficacia quando e' decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo e' definitivamente rigettato. 5. Con i decreti emessi ai sensi dei commi 1 e 3, sono impartite le disposi- zioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca della procedura di liquidazione giudiziale o della definitivita' del decreto di omologazione del concordato proposto nel corso della procedura stessa. Art. 236 Effetti della chiusura 1. Con la chiusura cessano gli effetti della procedura di liquidazione giudi- ziale sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacita' personali e de- cadono gli organi preposti alla procedura medesima. 2. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dalla pro- cedura non possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'arti- colo 234. 3. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 278 e seguenti. 4. Il decreto o la sentenza con la quale il credito e' stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di pro- cedura civile. 5. Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 234, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previ- sto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto e' oggetto dei giudizi medesimi. Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 42 Art. 237 Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale 1. Salvo che sia stata pronunciata l'esdebitazione nei casi preveduti dall'arti- colo 233, comma 1, lettere c) e d), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, puo' ordinare che la liquidazione giudiziale gia' chiusa sia riaperta, quando risulta che nel patrimonio del debitore esistono attivita' in misura tale da rendere utile il provvedimento. 2. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza: a) richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore o li nomina di nuovo; b) stabilisce i termini previsti dalle lettere d) ed e) dell'articolo 49, comma 3, eventualmente abbreviandoli non oltre la meta'; i creditori gia' ammessi al passivo nella procedura chiusa possono chiedere la conferma del provvedi- mento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori inte- ressi. 3. La sentenza puo' essere reclamata a norma dell'articolo 51. 4. La sentenza e' pubblicata a norma dell'articolo 45. 5. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori. 6. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti. Art. 238 Concorso dei vecchi e nuovi creditori 1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle prece- denti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione. 2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del capo III del presente titolo. Art. 239 Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori 1. In caso di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale, per le azioni revocatorie relative agli atti del debitore, compiuti dopo la chiusura della procedura, i termini stabiliti dagli articoli 164, 166 e 167, sono compu- tati dalla data della sentenza di riapertura. 2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 169, posteriori alla chiusura e anteriori alla riaper- tura della procedura. Capo VII Concordato nella liquidazione giudiziale Art. 240 Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale 1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o i terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purche' sia stata tenuta dal debitore la contabilita' e i dati ri- sultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predi- sporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. La proposta non puo' essere presentata dal debitore, da societa' cui egli partecipi o da societa' sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e purche' non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La proposta del debitore e' ammissibile solo se prevede l'apporto di risorse che incrementino il valore dell'attivo di almeno il dieci per cento. 2. La proposta inoltre puo' prevedere: a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed inte- ressi economici omogenei; b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indi- cando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi; c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qual- siasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito. 3. Se la societa' in liquidazione giudiziale ha emesso obbligazioni o stru- menti finanziari oggetto della proposta di concordato, i portatori di tali titoli sono costituiti in classe. 4. La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto ri- guardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di pro- cedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, in- dicato nella relazione giurata di un professionista indipendente, iscritto nell'albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 e designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. 5. La proposta presentata da uno o piu' creditori o da un terzo puo' preve- dere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo della liquidazione giudiziale, anche delle azioni di pertinenza della massa, purche' autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fonda- mento della pretesa. Il proponente puo' limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di am- missione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri credi- tori continua a rispondere il debitore, fermo quanto disposto dagli articoli 278 e seguenti in caso di esdebitazione. Art. 241 Esame della proposta e comunicazione ai creditori 1. La proposta di concordato e' presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. Quando il ricorso e' propo- sto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo 10, comma 3. 2. Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, ac- quisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualita' della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere re- periti i dati per la sua valutazione e informandoli che la mancata risposta sa- ra' considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giu- dice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di piu' proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori. Su richiesta del curatore, il giudice delegato puo' ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre propo- ste, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'arti- colo 140, comma 4. 3. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottopo- sta, con i pareri di cui ai commi 1 e 2, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 240, comma 2, lettere a) e b), tenendo conto della relazione giurata di cui al comma 4, dello stesso arti- colo. Art. 242 Concordato nel caso di numerosi creditori 1. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato puo' autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziche' con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o locale. Art. 243 Voto nel concordato 1. Hanno diritto di voto i creditori indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 204, compresi i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva. Se la proposta e' presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato. 2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche' la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale paga- mento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal comma 3. La rinuncia puo' essere anche parziale, purche' non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed ac- cessori. Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 43 3. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. 4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 240, comma 4, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito. 5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la societa' che controlla la societa' debitrice, le societa' da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonche' i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi. 6. Il creditore che propone il concordato ovvero le societa' da questo con- trollate, le societa' controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe. 7. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la sentenza che ha dichiarato l'a- pertura della procedura di liquidazione giudiziale non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari fi- nanziari. Art. 244 Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale 1. Il concordato e' approvato dai creditori che rappresentano la maggio- ranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di credi- tori, il concordato e' approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. 2. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti. 3. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei sin- goli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successi- vamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le vota- zioni, non influisce sul calcolo della maggioranza. 4. Quando il giudice delegato dispone il voto su piu' proposte di concordato ai sensi dell'articolo 241, comma 2, quarto periodo, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi 1, 2 e 3, e, in caso di parita', la proposta presentata per prima. Art. 245 Giudizio di omologazione 1. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito. 2. Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato dispone che il cura- tore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinche' richieda l'omologazione del concordato e ai credi- tori dissenzienti. Al debitore, se non e' possibile procedere alla comunica- zione con modalita' telematica, la notizia dell'approvazione e' comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 45 fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali oppo- sizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere de- finitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione e' redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi. 3. L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 124. 4. Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, ve- rificata la regolarita' della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame. 5. Se sono state proposte opposizioni, il tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei compo- nenti del collegio. Nell'ipotesi di cui all'articolo 244, comma 1, secondo pe- riodo, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato se ritiene che il credito puo' risultare soddisfatto dal concordato in misura non infe- riore rispetto alle alternative concretamente praticabili. 6. Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'arti- colo 45. Art. 246 Efficacia del decreto 1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si esauriscono le im- pugnazioni previste dall'articolo 206. 2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale. Art. 247 Reclamo 1. Il decreto del tribunale e' reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio. 2. Il reclamo e' proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte di appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale. 3. Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 51, comma 2. 4. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. 5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono recla- manti, nel debitore, nel proponente e negli opponenti. 6. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. 7. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di ap- pello. 8. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una me- moria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'in- dicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. 9. L'intervento di qualunque interessato non puo' aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalita' per queste previste. 10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente. 11. La corte provvede con decreto motivato. 12. Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 45 e notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed e' impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione. Art. 248 Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale 1. Il concordato omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al pas- sivo. A questi non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi. 2. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbli- gati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Art. 249 Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale 1. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalita' stabilite nel decreto di omologazione. 2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato. 3. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato or- dina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a ga- ranzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalita' del concordato. 4. Il provvedimento e' pubblicato ed affisso ai sensi dell'articolo 45. Le spese sono a carico del debitore. Art. 250 Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale 1. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun credi- tore puo' chiederne la risoluzione. 2. Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla sca- Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 46 Art. 270 Apertura della liquidazione controllata 1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al ti- tolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. 2. Con la sentenza il tribunale: a) nomina il giudice delegato; b) nomina il liquidatore, confermando l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giu- stificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al de- creto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ul- timo caso la scelta e' effettuata di regola tra i gestori residenti nel circonda- rio del tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressa- mente motivata e comunicata al presidente del tribunale; c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonche' dell'elenco dei creditori; d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori ri- sultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilita', devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendi- cazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3; e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di li- quidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedi- mento e' titolo esecutivo ed e' posto in esecuzione a cura del liquidatore; f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attivita' d'impresa, la pubblicazione e' altresi' effettuata presso il registro delle imprese; g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascri- zione della sentenza presso gli uffici competenti. 3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera b), se- conda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del de- creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 4. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza e' notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di di- ritti sui beni oggetto di liquidazione. 5. Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresi', in quanto com- patibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III. 6. Se un contratto e' ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui e' aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane so- spesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente puo' mettere in mora il liquidatore, facendogli asse- gnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, de- corso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del con- tratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della proce- dura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far va- lere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al man- cato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno. Art. 271 Concorso di procedure 1. Se la domanda di liquidazione controllata e' proposta dai creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede l'accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV, il giudice concede un termine per l'integrazione della domanda. 2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non puo' essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda e' dichiarata impro- cedibile quando sia aperta una procedura ai sensi del capo III del titolo IV. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia in- tegrato la domanda, ovvero in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al capo III del titolo IV, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 51 a 55. Art. 272 Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione 1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza ag- giorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), puo' es- sere prorogato di trenta giorni. 2. Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquida- tore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalita' della liquidazione. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma e' depositato in cancelle- ria ed approvato dal giudice delegato. 3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura. Art. 273 Formazione del passivo 1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indi- rizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato me- diante deposito in cancelleria. 2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalita' della domanda di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d). 3. In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo depo- sita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. 4. Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore ritiene fondate, predispone, entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che comunica ai sensi del comma 1. 5. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 4, il liqui- datore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3. 6. Contro il decreto puo' essere proposto reclamo davanti al collegio, di cui non puo' far parte il giudice delegato. Il procedimento si svolge senza for- malita', assicurando il rispetto del contraddittorio. Art. 274 Azioni del liquidatore 1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la dispo- nibilita' dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti. 2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del co- dice civile. 3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando e' utile per il miglior soddisfacimento dei creditori. Art. 275 Esecuzione del programma di liquidazione 1. Il programma di liquidazione e' eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni seme- strali costituisce causa di revoca dell'incarico ed e' valutato ai fini della liqui- dazione del compenso. 2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimo- nio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquida- zione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso intera- mente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri con- servativi nonche' di ogni altro vincolo. 3. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformita' degli atti dispositivi al programma di liquida- zione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso del liquidatore. 4. Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al comple- tamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 47 del rendiconto, nonche' un termine per il loro compimento. Se le prescri- zioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilita' di escludere in tutto o in parte il compenso stesso. 5. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liqui- dazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai credi- tori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione. 6. Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilita' di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene oppor- tune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124. Art. 276 Chiusura della procedura 1. La procedura si chiude con decreto. 2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate. Art. 277 Creditori posteriori 1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicita' di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono proce- dere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione. 2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla li- quidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai cre- ditori garantiti. Capo X Esdebitazione Sezione I Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudi- ziale e nella liquidazione controllata Art. 278 Oggetto e ambito di applicazione 1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigi- bilita' dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una proce- dura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni. 2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno par- tecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. 3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1. 4. Se il debitore e' una societa' o altro ente, le condizioni stabilite nell'arti- colo 280 devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente re- sponsabili e dei legali rappresentanti, con riguardo agli ultimi tre anni ante- riori alla domanda cui sia seguita l'apertura di una procedura liquidatoria. 5. L'esdebitazione della societa' ha efficacia nei confronti dei soci illimitata- mente responsabili. 6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonche' degli obbligati in via di regresso. 7. Restano esclusi dall'esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonche' le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. Art. 279 Condizioni temporali di accesso 1. Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'e- sdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente. 2. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a due anni quando il debitore ha tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi. Art. 280 Condizioni per l'esdebitazione 1. Il debitore e' ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condi- zione che: a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per banca- rotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attivi- ta' d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se e' in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'e' stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio puo' essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento; b) non abbia distratto l'attivo o esposto passivita' insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione; e) non abbia gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte. Art. 281 Procedimento 1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle con- dizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. 2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui e' stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il curatore da' atto, nei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del be- neficio. 4. Il decreto del tribunale e' comunicato agli organi della procedura, al pub- blico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integral- mente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo e' di trenta giorni. 5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liqui- datorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale dispo- sta a norma dell'articolo 234. 6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior ri- parto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte defi- nitivamente non soddisfatta. Sezione II Esdebitazione del sovraindebitato Art. 282 Esdebitazione di diritto 1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di di- ritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed e' dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. 2. Restano ferme le preclusioni di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), e, per il consumatore, anche quella di cui all'articolo 69, comma 1. 3. Il provvedimento di cui al comma 1 e' comunicato al pubblico ministero e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo e' di trenta giorni. Art. 283 Debitore incapiente 1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai cre- ditori alcuna utilita', diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, puo' accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilita' rilevanti che consentano il soddisfacimento dei credi- tori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilita', ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 48 2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della meta' moltiplicato per un parametro corrispon- dente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equiva- lenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. 3. La domanda di esdebitazione e' presentata tramite l'OCC al giudice com- petente, unitamente alla seguente documentazione: a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute; b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre en- trate del debitore e del suo nucleo familiare. 4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza ed attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda. 5. L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito cre- ditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ri- tiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2. 6. I compensi dell'OCC sono ridotti della meta'. 7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con de- creto l'esdebitazione, indicando le modalita' e il termine entro il quale il de- bitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la di- chiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2. 8. Il decreto e' comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono pro- porre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ul- tima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute piu' op- portune il contraddittorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione e' soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50. 9. L'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'e- sdebitazione, vigila sulla tempestivita' del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2. Titolo VI DISPOSIZIONI RELATIVE AI GRUPPI DI IMPRESE Capo I Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo Art. 284 Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo 1. Piu' imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato ita- liano possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al con- cordato preventivo di cui all'articolo 40 con un piano unitario o con piani re- ciprocamente collegati e interferenti. 2. Parimenti puo' essere proposta con un unico ricorso, da piu' imprese ap- partenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli inte- ressi principali nello Stato italiano, la domanda di accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. 3. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. 4. La domanda proposta ai sensi dei commi 1 e 2 deve contenere l'illustra- zione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddi- sfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Essa deve inoltre fornire informa- zioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o con- trattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle imprese o i regi- stri delle imprese in cui e' stata effettuata la pubblicita' ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista, ri- spettivamente, per l'accesso al concordato preventivo o agli accordi di ri- strutturazione. Si applica l'articolo 289. 5. Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati e interferenti, rivolti ai rispettivi creditori, aventi il contenuto indicato nell'articolo 56, comma 2, devono essere idonei a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situa- zione finanziaria di ognuna. Un professionista indipendente attesta la veridi- cita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano o i piani. Su richiesta delle im- prese debitrici, il piano o i piani sono pubblicati nel registro delle imprese o i registri delle imprese in cui e' stata effettuata la pubblicita' ai sensi dell'arti- colo 2497-bis del codice civile. Si applica l'articolo 289. Art. 285 Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci 1. Il piano concordatario o i piani concordatari di gruppo possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attivita' di altre im- prese del gruppo. Si applica tuttavia la sola disciplina del concordato in con- tinuita' quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continua- zione dell'attivita' con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti in misura preva- lente dal ricavato prodotto dalla continuita' aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. 2. Il piano o i piani concordatari possono altresi' prevedere operazioni con- trattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, pur- che' un professionista indipendente attesti che dette operazioni sono ne- cessarie ai fini della continuita' aziendale per le imprese per le quali essa e' prevista nel piano e coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo. 3. Gli effetti pregiudizievoli delle operazioni di cui al comma 1 possono es- sere contestati dai creditori dissenzienti appartenenti a una classe dissen- ziente o, nel caso di mancata formazione delle classi, dai creditori dissen- zienti che rappresentano almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto con riguardo ad una singola societa', attraverso l'opposizione all'omo- logazione del concordato di gruppo. I creditori non aderenti possono pro- porre opposizione all'omologazione degli accordi di ristrutturazione. 4. Il tribunale omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione qualora ritenga, sulla base di una valutazione complessiva del piano o dei piani col- legati, che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola societa'. 5. I soci possono far valere il pregiudizio arrecato alle rispettive societa' dalle operazioni di cui al comma 1 esclusivamente attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. Il tribunale omologa il concor- dato se esclude la sussistenza di un pregiudizio in considerazione dei van- taggi compensativi derivanti alle singole societa' dal piano di gruppo. Art. 286 Procedimento di concordato di gruppo 1. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, e' competente il tribunale indi- viduato ai sensi dell'articolo 27 in relazione al centro degli interessi princi- pali della societa' o ente o persona fisica che, in base alla pubblicita' prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attivita' di direzione e coor- dinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato. 2. Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo e dispone il de- posito di un unico fondo per le spese di giustizia. 3. I costi della procedura sono ripartiti fra le imprese del gruppo in propor- zione delle rispettive masse attive. 4. Il commissario giudiziale, con l'autorizzazione del giudice, puo' richiedere alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa - Consob o a qualsiasi Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 51 Art. 303 Effetti del provvedimento di liquidazione 1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 142, 144, 145, 146 e 147 e se l'impresa e' una persona giuridica, ces- sano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di con- trollo, salvo il caso previsto dall'articolo 314. 2. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimo- niale, sta in giudizio il commissario liquidatore. Art. 304 Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti 1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le di- sposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e le disposizioni dell'articolo 165. 2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'au- torita' amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza. Art. 305 Commissario liquidatore 1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorita' che vigila sulla liquidazione e sotto il con- trollo del comitato di sorveglianza. 2. Il commissario prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa o dell'ente richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio. 3. Il commissario forma quindi l'inventario, nominando, se necessario, uno o piu' stimatori per la valutazione dei beni. Art. 306 Relazione del commissario 1. L'imprenditore o, se l'impresa e' una societa' o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della ge- stione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio. 2. Il commissario e' dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve pre- sentare alla fine di ogni semestre all'autorita' che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione, precisando la sussistenza di eventuali indicatori della crisi, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Nello stesso ter- mine, copia della relazione e' trasmessa al comitato di sorveglianza, unita- mente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione e' trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle im- prese ed e' trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni. Art. 307 Poteri del commissario 1. L'azione di responsabilita' contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa o dell'ente in liquidazione, a norma degli ar- ticoli 2393, 2394, 2476, settimo comma, 2497 del codice civile, e' esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione. 2. Per il compimento degli atti previsti dall'articolo 132 di valore indetermi- nato o superiore a euro 1032,91 e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il commissario deve essere autorizzato dall'autorita' predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza. Art. 308 Comunicazione ai creditori e ai terzi 1. Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un domicilio digi- tale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori a indicare, entro il termine di cui al comma 3, il loro indirizzo di po- sta elettronica certificata, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al comma 4 e relativo all'onere del creditore di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni. 2. Analoga comunicazione e' fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili e immobili pos- seduti dall'impresa. 3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma 2 possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze. 4. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'in- dirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del comma 1. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, o nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 104, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile. Art. 309 Domande dei creditori e dei terzi 1. I creditori e le altre persone indicate nell'articolo 308 che non hanno rice- vuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere me- diante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provve- dimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elet- tronica certificata. Si applica l'articolo 308, comma 4. Art. 310 Formazione dello stato passivo 1. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate all'articolo 308, comma 2, accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del tribu- nale dove ha il centro degli interessi principali. Il commissario trasmette l'e- lenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 308, comma 4. Con il deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo. 2. Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 206, 207, 208 e 210, sostituiti al giudice delegato il giudice incaricato per la trattazione di esse dal presi- dente del tribunale ed al curatore il commissario liquidatore. 3. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il cre- dito. Art. 311 Liquidazione dell'attivo 1. Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorita' che vigila sulla liquidazione. 2. In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza. 3. Nel caso di societa' con soci a responsabilita' limitata il presidente del tri- bunale puo', su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con de- creto ai soci a responsabilita' limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia sca- duto il termine stabilito per il pagamento. Art. 312 Ripartizione dell'attivo 1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'articolo 221. 2. Previo parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'au- torita' che vigila sulla liquidazione, il commissario puo' distribuire acconti parziali a tutti i creditori o ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attivita' e accertate tutte le passivita'. 3. Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni gia' avvenute, e possono es- sere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposi- zioni dell'articolo 225. 4. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'articolo 227. Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 52 Art. 313 Chiusura della liquidazione 1. Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione, con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorita' che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 e li- quida il compenso al commissario. 2. Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, e' data comu- nicazione ai creditori ammessi al passivo e ai creditori prededucibili con le modalita' di cui all'articolo 308, comma 4 ed e' data notizia mediante inser- zione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall'autorita' che vigila sulla liquidazione. 3. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribu- nale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del comma 1 per i creditori e dall'inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni sono co- municate, a cura del cancelliere, all'autorita' che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osser- vazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si appli- cano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 124. 4. Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissa- rio provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'articolo 231 e, se del caso, degli articoli 2495 e 2496 del codice civile. Art. 314 Concordato della liquidazione 1. L'autorita' che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquida- tore, sentito il comitato di sorveglianza, puo' autorizzare l'impresa in liqui- dazione, uno o piu' creditori o un terzo a proporre al tribunale un concor- dato, a norma dell'articolo 240, osservate le disposizioni dell'articolo 265, se si tratta di societa'. 2. La proposta di concordato e' depositata nella cancelleria del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 con il parere del commissario liquida- tore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo con le modalita' di cui all'articolo 308, comma 4, pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese. 3. I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla co- municazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle for- malita' pubblicitarie di cui al comma 2 per ogni altro interessato. 4. Il tribunale, sentito il parere dell'autorita' che vigila sulla liquidazione, de- cide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 245, 246 e 247. 5. Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 248. 6. Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato. Art. 315 Risoluzione e annullamento del concordato 1. Se il concordato non e' eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o piu' creditori, ne pronuncia la risoluzione con sen- tenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dall'articolo 250, commi 2, 3, 4, 5 e 6. 2. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato puo' essere an- nullato a norma dell'articolo 251. 3. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione coatta ammini- strativa e l'autorita' che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari. Capo III Funzioni delle autorita' amministrative di vigilanza per la crisi e l'insol- venza Art. 316 Funzioni delle autorita' amministrative di vigilanza 1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorita' amministrative di vigilanza sono altresi' competenti a: a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati, dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione e dai creditori qualificati di cui all'articolo 15 la segnalazione dei fondati indizi di crisi secondo le disposi- zioni del titolo II del presente codice; b) svolgere le funzioni attribuite agli organismi di composizione assistita della crisi, designando i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, lettere b) e c), a seguito della richiesta di nomina del debitore o richiedendo direttamente la costituzione del collegio al referente, ai sensi dell'articolo 16. Per l'impresa minore e' nominato, con i medesimi poteri del collegio, un commissario tra gli iscritti all'albo speciale di cui all'articolo 356. L'apertura della procedura di composizione assistita della crisi non costitui- sce causa di revoca degli amministratori e dei sindaci; c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con aper- tura della liquidazione coatta amministrativa. Titolo VIII LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE CAUTELARI PENALI Art. 317 Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi 1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall'articolo 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320. 2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui e' consentita la confisca disposti ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, la cui attuazione e' disciplinata dall'arti- colo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Art. 318 Sequestro preventivo 1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non puo' essere di- sposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale sulle cose di cui all'articolo 142, sempre che la loro fab- bricazione, uso, porto, detenzione e alienazione non costituisca reato e salvo che la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione pos- sano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa. 2. Quando, disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale, e' dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, il giudice, a richiesta del curatore, revoca il decreto di sequestro e dispone la restituzione delle cose in suo favore. 3. Nel caso di cui al comma 2, il curatore comunica all'autorita' giudiziaria che aveva disposto o richiesto il sequestro, la dichiarazione dello stato di in- solvenza e di apertura della procedura della liquidazione giudiziale, il prov- vedimento di revoca o chiusura della liquidazione giudiziale, nonche' l'e- lenco delle cose non liquidate e gia' sottoposte a sequestro. Il curatore provvede alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando sono sotto- poste a sequestro preventivo le cose indicate all'articolo 146 e le cose non suscettibili di liquidazione, per disposizione di legge o per decisione degli or- gani della procedura. Art. 319 Sequestro conservativo 1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non puo' essere di- sposto sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316 del codice di proce- dura penale sulle cose di cui all'articolo 142. 2. Quando, disposto sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316 del co- dice di procedura penale, e' dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, si applica l'articolo 150 e il giudice, a richiesta del cu- ratore, revoca il sequestro conservativo e dispone la restituzione delle cose in suo favore. Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 53 Art. 320 Legittimazione del curatore 1. Contro il decreto di sequestro e le ordinanze in materia di sequestro il cu- ratore puo' proporre richiesta di riesame e appello nei casi, nei termini e con le modalita' previsti dal codice di procedura penale. Nei predetti termini e modalita' il curatore e' legittimato a proporre ricorso per cassazione. Art. 321 Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione 1. Le disposizioni che precedono si applicano in quanto compatibili alla liqui- dazione coatta amministrativa. Titolo IX DISPOSIZIONI PENALI Capo I Reati commessi dall'imprenditore in liquidazione giudiziale Art. 322 Bancarotta fraudolenta 1. E' punito con la reclusione da tre a dieci anni, se e' dichiarato in liquida- zione giudiziale, l'imprenditore che: a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passivita' inesistenti; b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di pro- curare a se' o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possi- bile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. 2. La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudi- ziale, che, durante la procedura, commette alcuno dei fatti preveduti dalla lettera a) del comma 1, ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. 3. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore in liquida- zione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prela- zione. 4. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni. Art. 323 Bancarotta semplice 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se e' dichiarato in liqui- dazione giudiziale, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente: a) ha sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; b) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; c) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale; d) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiara- zione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa; e) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale. 2. La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha te- nuti in maniera irregolare o incompleta. 3. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa com- merciale e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni. Art. 324 Esenzioni dai reati di bancarotta 1. Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3 e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni computi in esecuzione di un concordato pre- ventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o degli accordi in esecuzione del piano attestato ovvero del concordato minore omologato ai sensi dell'articolo 80, nonche' ai pagamenti e alle operazioni di finanzia- mento autorizzati dal giudice a norma degli articoli 99, 100 e 101. Art. 325 Ricorso abusivo al credito 1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori eser- centi un'attivita' commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al cre- dito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 322 e 323, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. La pena e' aumentata nel caso di societa' soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa com- merciale e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni. Art. 326 Circostanze aggravanti e circostanza attenuante 1. Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 322, 323 e 325 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravita', le pene da essi stabilite sono au- mentate fino alla meta'. 2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: a) se il colpevole ha commesso piu' fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati; b) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa com- merciale. 3. Nel caso in cui i fatti indicati nel comma 1 hanno cagionato un danno pa- trimoniale di speciale tenuita', le pene sono ridotte fino al terzo. Art. 327 Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'impren- ditore in liquidazione giudiziale 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi l'imprenditore in liquidazione giudiziale, il quale, fuori dei casi preveduti all'articolo 322, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 49, comma 3, lettera c) e 149. 2. Se il fatto e' avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno. Art. 328 Liquidazione giudiziale delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice 1. Nella liquidazione giudiziale delle societa' in nome collettivo e in acco- mandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti com- messi dai soci illimitatamente responsabili. Capo II Reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudi- ziale Art. 329 Fatti di bancarotta fraudolenta 1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 322 agli amministratori, ai diret- tori generali, ai sindaci e ai liquidatori di societa' in liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo. 2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dall'articolo 322, comma 1, se: a) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della societa', com- mettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile. Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 56 composizione assistita della crisi, i compensi e i rimborsi delle spese previsti dal decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, articoli 14, 15 e 16, in quanto compatibili, avuto riguardo all'attivo e al passivo del debitore risultanti dai dati acquisiti dall'organismo. 2. Ai costi fissi che gravano sulle camere di commercio per consentire il fun- zionamento degli OCRI si provvede mediante il versamento di diritti di se- greteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580 del 29 dicem- bre 1993. Art. 352 Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI 1. Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo di cui all'ar- ticolo 356, i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), sono individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commerciali- sti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre ac- cordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati. Art. 353 Istituzione di un osservatorio permanente 1. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce, anche ai fini di cui all'articolo 355, un osservatorio permanente sull'effi- cienza delle misure di allerta, delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa di cui al titolo II. 2. Ai componenti dell'osservatorio non sono corrisposti compensi e gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati. Art. 354 Revisione dei parametri 1. Al fine di migliorare la tempestivita' e l'efficienza delle segnalazioni di- rette a favorire l'emersione precoce della crisi di impresa, sulla base dei dati elaborati dall'osservatorio di cui all'articolo 353, con regolamento adottato a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'eventuale revisione delle disposizioni contenute nell'articolo 15, con riferimento sia alla tipologia dei debiti sia all'entita' degli stessi, non- che' dei presupposti della tempestivita' dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 24 ai fini delle misure premiali di natura fiscale di cui all'articolo 25. Art. 355 Relazione al Parlamento 1. Entro due anni in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre anni, il Ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione detta- gliata sull'applicazione del presente codice, tenuto conto dei dati elaborati dall'osservatorio di cui all'articolo 353. Capo II Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure Art. 356 Albo dei soggetti incaricati dall'autorita' giudiziaria delle funzioni di ge- stione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insol- venza 1. E' istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. E' assicurato il col- legamento dati con le informazioni contenute nel registro di cui all'articolo 125, comma 4. Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza sull'attivita' degli iscritti all'albo. 2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c), dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'i- scrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c) che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giu- diziali. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisi- zione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto de- creto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiorna- mento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonche' del legale rappresentante della societa' tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato. 3. Costituisce requisito per l'iscrizione all'albo il possesso dei seguenti requi- siti di onorabilita': a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli ef- fetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in mate- ria di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del co- dice civile o nel presente codice; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto con- tro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimo- nio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un de- litto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque de- litto non colposo; d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali. Art. 357 Funzionamento dell'albo 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'e- conomia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 1° marzo 2020, sono stabilite, in parti- colare: a) le modalita' di iscrizione all'albo di cui all'articolo 356; b) le modalita' di sospensione e cancellazione dal medesimo albo; c) le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia. 2. Con lo stesso decreto e' stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo. Le somme corri- sposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia. Art. 358 Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure 1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'in- solvenza: a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro; b) gli studi professionali associati o societa' tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla let- tera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere de- signata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e con- trollo in societa' di capitali o societa' cooperative, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e purche' non sia intervenuta nei loro confronti di- chiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. 2. Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquida- tore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonche' chiun- que si trovi in conflitto di interessi con la procedura. 3. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'au- torita' giudiziaria tenuto conto: a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-quater, 9-quinquies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228; Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 57 b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessita' di assicurare l'espleta- mento diretto, personale e tempestivo delle funzioni; c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell'assegnazione degli inca- richi, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello speci- fico incarico; d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esi- stenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al con- cordato preventivo o al momento della sua omologazione. Capo III Disciplina dei procedimenti Art. 359 Area web riservata 1. L'area web riservata di cui all'articolo 40, comma 6, e' realizzata dal Mini- stero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, avva- lendosi delle strutture informatiche di cui all'articolo 6-bis, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digi- tale). 2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giu- stizia e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con decreto da adottarsi entro il 1° marzo 2020, definisce in particolare: a) la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distin- guendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario; b) le modalita' di inserimento automatico degli atti nell'area web riservata; c) le modalita' di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi titolari; d) le modalita' di comunicazione al titolare dell'area web riservata del link per accedere agevolmente all'atto oggetto della notifica, escludendo la rile- vanza di questa comunicazione ai fini del perfezionamento della notifica, gia' avvenuta per effetto dell'inserimento di cui alla lettera seguente; e) il contenuto e le modalita' di rilascio alla cancelleria dell'attestazione dell'avvenuto inserimento dell'atto da notificare nell'area web riservata; f) il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica mediante inserimento nell'area web riservata e le modalita' di firma elettronica; g) il periodo di tempo per il quale e' assicurata la conservazione dell'atto no- tificato nell'area web riservata. h) le misure necessarie ad assicurare la protezione dei dati personali. Art. 360 Disposizioni in materia di obbligatorieta' del deposito con modalita' tele- matiche degli atti del procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza 1. Dopo l'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e' inserito il seguente comma: «4-bis. Nei procedimenti giudiziali diretti all'apertura delle procedure con- corsuali, in ogni grado di giudizio, gli atti dei difensori e degli ausiliari del giudice, nonche' i documenti sono depositati esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Si applica il secondo periodo del comma 4. Per il ricorso per cassazione, la di- sposizione acquista efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsa- bile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del codice della crisi di im- presa e dell'insolvenza, adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge de- lega 19 ottobre 2017, n. 155, attestante la piena funzionalita' dei servizi di comunicazione.». Art. 361 Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche 1. Quando la notificazione telematica di cui all'articolo 40, comma 5, non ri- sulta possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 359, si applicano le dispo- sizioni di cui all'articolo 40, comma 7. Art. 362 Trattazione delle controversie concorsuali presso la Corte di cassazione 1. Presso la Corte di cassazione, alla sezione incaricata della trattazione delle controversie di cui al presente codice, sono destinati magistrati nel nu- mero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto dei procedimenti pendenti e pervenuti e dell'urgenza della definizione. 2. L'assegnazione del personale di magistratura alla sezione di cui al comma 1 ha luogo nei limiti della dotazione organica vigente. Art. 363 Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi 1. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico. 2. L'INPS e l'INAIL, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, definiscono i contenuti della comunicazione ed i tempi per il rila- scio del certificato unico di cui al comma 1 con proprio provvedimento, ap- provato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Dipartimento della funzione pubblica. Art. 364 Certificazione dei debiti tributari 1. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accerta- mento dei tributi di loro competenza rilasciano, su richiesta del debitore o del tribunale, un certificato unico sull'esistenza di debiti risultanti dai rispet- tivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle gia' definite per le quali i de- biti non sono stati soddisfatti. 2. L'Agenzia delle entrate adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con proprio provvedimento, modelli per la certificazione dei carichi pendenti, risultanti al sistema informativo dell'ana- grafe tributaria e dell'esistenza di contestazioni, nonche' per le istruzioni agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate competenti al rilascio e definisce un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati, curando la tempestivita' di rilascio. Art. 365 Informazioni sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi 1. A seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo e fino alla emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 363 e 364, la cancelleria acquisisce dagli uffici competenti idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi. Art. 366 Modifica all'articolo 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia 1. L'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal seguente: «Art. 147 (L) (Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale). - 1. In caso di revoca della dichiara- zione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chie- sto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura e' imputabile al creditore o al debitore.». 2. Le disposizioni dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repub- blica n. 115 del 2002, come sostituito dal comma 1, si applicano anche in caso di revoca dei fallimenti adottati con provvedimento emesso a norma dell'articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Art. 367 Modalita' di accesso alle informazioni sui debiti risultanti da banche dati pubbliche 1. Nei procedimenti di cui all'articolo 42, comma 1, le pubbliche amministra- zioni che gestiscono le banche dati del Registro delle imprese, dell'Anagrafe tributaria e dell'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmettono diretta- mente e automaticamente alla cancelleria, mediante il sistema di coopera- zione applicativa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, i dati e i documenti di cui ai commi 2, 3 e 4. Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 58 2. Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci relativi agli ul- timi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le ope- razioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fu- sione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Ulteriori in- formazioni e documenti possono essere individuati con decreto non avente natura regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con il Mini- stero dello sviluppo economico. 3. L'Agenzia delle entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei red- diti concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ul- timi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti. Con decreto del di- rettore generale della giustizia civile d'intesa con il direttore generale dell'A- genzia delle entrate possono essere individuati ulteriori documenti e infor- mazioni. 4. L'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmette alla cancelleria le in- formazioni relative ai debiti contributivi. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il presidente del predetto Istituto possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni. 5. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli stan- dard di comunicazione e le regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui al codice dell'am- ministrazione digitale, i dati, i documenti e le informazioni di cui al presente articolo sono acquisiti previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, finalizzata alla fruibilita' informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 6. Con le medesime modalita' di cui al comma 1 sono altresi' trasmesse alla cancelleria le ulteriori informazioni relative al debitore e rilevanti per la sus- sistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia. Si applica il comma 5. 7. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vi- gore del presente codice, attestante la piena funzionalita' del collegamento telematico, anche a seguito della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 5. Capo IV Disposizioni in materia di diritto del lavoro Art. 368 Coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro 1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 luglio 1991 n. 223, dopo le parole «comma 12» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di violazione delle proce- dure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insol- venza». 2. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, dopo le parole «comma 12» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di violazione delle proce- dure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insol- venza». 3. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 sono introdotte le se- guenti modifiche: a) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Fermi i re- quisiti numerici e temporali prescritti dal presente comma, alle imprese in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza.»; b) al comma 1-bis, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Ai datori di lavoro non imprenditori in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'in- solvenza.»; c) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «procedure richiamate dall'arti- colo 4, comma 12,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insol- venza.». 4. All'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le se- guenti modificazioni e integrazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Nei casi di trasferimenti di aziende nell'ambito di procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al presente codice, la comunicazione di cui al comma 1 puo' essere ef- fettuata anche solo da chi intenda proporre offerta di acquisto dell'azienda o proposta di concordato preventivo concorrente con quella dell'imprendi- tore; in tale ipotesi l'efficacia degli accordi di cui ai commi 4-bis e 5 puo' es- sere subordinata alla successiva attribuzione dell'azienda ai terzi offerenti o proponenti.». b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo, nel corso delle consul- tazioni di cui ai precedenti commi, con finalita' di salvaguardia dell'occupa- zione, l'articolo 2112 del codice civile, fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del de- creto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, qualora il trasferimento riguardi aziende: a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di con- cordato preventivo in regime di continuita' indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all'apertura del concordato stesso; b) per le quali vi sia stata l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio; c) per le quali e' stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di man- cata cessazione dell'attivita'»; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liqui- datorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta am- ministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attivita' non sia stata di- sposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario. Tutta- via, in tali ipotesi, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, possono comunque stipularsi, con finalita' di salvaguardia dell'occupazione, contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga all'articolo 2112, commi 1, 3 e 4, del codice civile; re- sta altresi' salva la possibilita' di accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscriversi nelle sedi di cui all'arti- colo 2113, ultimo comma del codice civile.»; d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto e' immediata- mente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza so- luzione di continuita' alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trat- tamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per tratta- mento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legisla- tivo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 85, comma 7, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo. 5-ter. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un ac- cordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'ar- ticolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo puo' altresi' prevedere che il trasferi- mento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.»; e) al comma 6 dopo le parole «i lavoratori che» e' aggiunta la seguente : «comunque»; f) all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole «dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92» sono sosti- tuite dalle seguenti: «dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22». Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 61 corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qual- siasi ragione piu' in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla con- cessione quando l'impresa non e' in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'A- NAC individua con apposite linee guida. 7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.»; 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara e' pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice, nonche', per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le of- ferte. Capo VI Disposizioni di coordinamento della disciplina penale Art. 373 Coordinamento con le norme di attuazione del codice di procedura penale 1. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transi- torie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 lu- glio 1989, n. 271 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Si applicano le disposi- zioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 set- tembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli ob- blighi dello stesso e della gestione dei beni. Quando il sequestro e' disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresi', le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo.»; b) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: «1-quater. Ai casi di seque- stro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice pe- nale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, non- che' agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto le- gislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla cri- minalita' organizzata coadiuva l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, am- ministra i beni medesimi secondo le modalita' previste dal citato decreto le- gislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno». Capo VII Abrogazioni Art. 374 Abrogazioni 1. Il comma 43 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con- vertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e' abrogato. Parte Seconda MODIFICHE AL CODICE CIVILE Art. 375 Assetti organizzativi dell'impresa 1. La rubrica dell'articolo 2086 del codice civile e' sostituita dalla seguente: «Gestione dell'impresa». 2. All'articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma e' aggiunto il se- guente: «L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuita' aziendale, nonche' di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recu- pero della continuita' aziendale». Art. 376 Crisi dell'impresa e rapporti di lavoro 1. All'articolo 2119 del codice civile, il secondo comma e' sostituito dal se- guente: «Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquida- zione coatta amministrativa dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudi- ziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell'insol- venza.». Art. 377 Assetti organizzativi societari 1. All'articolo 2257 del codice civile, il primo comma e' sostituito dal se- guente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli ammini- stratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'og- getto sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della societa' spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.». 2. All'articolo 2380-bis del codice civile, il primo comma e' sostituito dal se- guente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli ammini- stratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'og- getto sociale.» 3. All'articolo 2409-novies, primo comma, del codice civile, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusi- vamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.». 4. All'articolo 2475 del codice civile, il primo comma e' sostituito dal se- guente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli ammini- stratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'og- getto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministra- zione della societa' e' affidata a uno o piu' soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.». 5. All'articolo 2475 del codice civile, dopo il quinto comma e' aggiunto il se- guente: «Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381.». Art. 378 Responsabilita' degli amministratori 1. All'articolo 2476 del codice civile, dopo il quinto comma e' inserito il se- guente: «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosser- vanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrita' del patrimonio sociale. L'azione puo' essere proposta dai creditori quando il patrimonio so- ciale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'a- zione da parte della societa' non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione puo' essere impugnata dai creditori so- ciali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.» 2. All'articolo 2486 del codice civile dopo il secondo comma e' aggiunto il se- guente: «Quando e' accertata la responsabilita' degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore e' cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patri- monio netto determinato alla data in cui si e' verificata una causa di sciogli- mento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, se- condo un criterio di normalita', dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se e' stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarita' delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere de- terminati, il danno e' liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e pas- sivo accertati nella procedura». Art. 379 Nomina degli organi di controllo 1. All'articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo comma sono sosti- tuiti dai seguenti: «La nomina dell'organo di controllo o del revisore e' obbligatoria se la socie- ta': a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato; Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 62 b) controlla una societa' obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in me- dia durante l'esercizio: 10 unita'. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non e' supe- rato alcuno dei predetti limiti.» 2. All'articolo 2477, quinto comma, del codice civile, dopo le parole «qual- siasi soggetto interessato» sono aggiunte le seguenti: «o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese» e dopo il quinto comma e' ag- giunto il seguente: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la societa' e' priva di organo di controllo.». 3. Le societa' a responsabilita' limitata e le societa' cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requi- siti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto co- stitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono con- formi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima ap- plicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo. 4. All'articolo 92 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e dispo- sizioni transitorie, al primo comma, le parole «capi V e VI» sono sostituite dalle seguenti : «capi V, VI e VII». Art. 380 Cause di scioglimento delle societa' di capitali 1. All'articolo 2484, primo comma, del codice civile dopo il numero 7) e' ag- giunto il seguente: «7-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione giu- diziale e della liquidazione controllata.». Art. 381 Disposizioni in materia di societa' cooperative ed enti mutualistici 1. All'articolo 2545-terdecies, primo comma, del codice civile, il secondo pe- riodo e' sostituito dal seguente: «Le cooperative che svolgono attivita' com- merciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale». 2. All'articolo 2545-sexiesdecies, primo comma, del codice civile, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Fuori dai casi di cui all'articolo 2545- septiesdecies, in caso di irregolare funzionamento della societa' coopera- tiva, l'autorita' di vigilanza puo' revocare gli amministratori e i sindaci, affi- dare la gestione della societa' a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarita' riscontrate e, nel caso di crisi o insol- venza, autorizzarlo a domandare la nomina del collegio o del commissario per la composizione assistita della crisi stessa o l'accesso a una delle proce- dure regolatrici previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.». Art. 382 Sostituzione dei termini fallito e fallimento 1. All'articolo 2288 del codice civile, il primo comma e' sostituito dal se- guente: «E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza». 2. All'articolo 2308 del codice civile, il primo comma e' sostituito dal se- guente: «La societa' si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorita' governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale». 3. All'articolo 2497 del codice civile, l'ultimo comma e' sostituito dal se- guente: «Nel caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministra- tiva e amministrazione straordinaria di societa' soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa e' esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.». Art. 383 Finanziamenti dei soci 1. All'articolo 2467, primo comma, del codice civile sono soppresse le parole «e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della so- cieta', deve essere restituito.». Art. 384 Abrogazioni di disposizioni del codice civile 1. Dalla data dell'entrata in vigore del presente codice, l'articolo 2221 del codice civile e' abrogato. Parte Terza GARANZIE IN FAVORE DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE Art. 385 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono appor- tate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La fideiussione e' rilasciata da una banca o da un'impresa esercente le assicurazioni; essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2 o, nel caso di inadempimento all'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al mo- mento in cui la predetta situazione si e' verificata.»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La fideiussione puo' essere escussa: a) a decorrere dalla data in cui si e' verificata la situazione di crisi di cui al comma 2 a condizione che, per l'ipotesi di cui alla lettera a) del medesimo comma, l'acquirente abbia comunicato al costruttore la propria volonta' di recedere dal contratto e, per le ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, il competente organo della procedura concorsuale non abbia co- municato la volonta' di subentrare nel contratto preliminare; b) a decorrere dalla data dell'attestazione del notaio di non aver ricevuto per la data dell'atto di trasferimento della proprieta' la polizza assicurativa conforme al decreto ministeriale di cui all'articolo 4, quando l'acquirente ha comunicato al costruttore la propria volonta' di recedere dal contratto di cui all'articolo 6. c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. L'efficacia della fideiussione cessa nel momento in cui il fideiussore riceve dal costruttore o da un altro dei contraenti copia dell'atto di trasferimento della proprieta' o di altro di- ritto reale di godimento sull'immobile o dell'atto definitivo di assegnazione il quale contenga la menzione di cui all'articolo 4, comma 1-quater.»; d) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' determinato il modello standard della fideiussione.». Art. 386 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono appor- tate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «all'atto del trasferimento della proprieta'» sono inserite le seguenti: «a pena di nullita' del contratto che puo' essere fatta valere solo dall'acquirente,» b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard. 1-ter. In caso di inadempimento all'obbligo previsto dal comma 1, l'acqui- rente che abbia comunicato al costruttore la propria volonta' di recedere dal contratto di cui all'articolo 6 ha diritto di escutere la fideiussione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b). 1-quater. L'atto di trasferimento deve contenere la menzione degli estremi identificativi della polizza assicurativa e della sua conformita' al decreto pre- visto dal comma 1-bis.». Art. 387 Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente: «1-ter. Le modifiche apportate dal de- creto legislativo di attuazione dell'articolo 12 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 si applicano ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successiva- mente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.». Codice della crisi d’impresa Altalex eBook | Collana Codici Altalex 63 Art. 388 Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 122 del 2005 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, dopo le parole «immobile oggetto del presente decreto», sono aggiunte le seguenti: «devono essere stipulati per atto pubblico o per scrit- tura privata autenticata»; b) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) gli estremi della fideiussione di cui all'articolo 2 e l'attestazione della sua conformita' al modello conte- nuto nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7-bis;». Parte Quarta DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 389 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al comma 2. 2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il conte- nuto della fideiussione e della polizza assicurativa e' determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni. Art. 390 Disciplina transitoria 1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato falli- mentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di in- solvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovrainde- bitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 2. Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pen- denti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le proce- dure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 3. Quando, in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2, sono commessi i fatti puniti dalle disposizioni penali del titolo sesto del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' della sezione terza del capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ai medesimi fatti si applicano le predette disposizioni. Art. 391 Disposizioni finanziarie e finali 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 avviene nei limiti della dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Rac- colta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 gennaio 2019 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Bonafede, Ministro della giustizia Tria, Ministro dell'economia e delle finanze Di Maio, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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