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Compendio procedura penale - CONSO GREVI - CAP. 11, Appunti di Diritto Processuale Penale

Capitolo undicesimo: rapporti giurisdizionali con autorità straniere. Libro: compendio di procedura penale - conso grevi (ultima edizione)

Tipologia: Appunti

2016/2017
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Scarica Compendio procedura penale - CONSO GREVI - CAP. 11 e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! Cap. XI – RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA’ STRANIERE Libro XI – dedicato alla cooperazione internazionale in materia penale. Art. 696 ricognizione delle fonti normative che regolano la materia. Non è una gerarchia delle fonti. Le norme del codice hanno funzione residuale rispetto alla disciplina sovranazionale, si applicano solo se le norme internazionali mancano o non dispongono diversamente (si noti che non sono pochi i profili lasciati in ombra dalla disciplina internazionale). Le norme del libro XI quindi sono il supporto normativo necessario all’attuazione della cooperazione. Art. 696 • Norme internazionali generali: consuetudine e ogni altra possibile fonte di norme generali (come i princìpi di diritto riconosciuti dalle nazioni civili). Consuetudine= comportamento costante ed uniforme degli stati + convinzione della sua obbligatorietà. • Norme delle convenzioni: Convenzione europea di assistenza giudiziaria (Ceag). Convenzione= trattato= volontà di due o più stati che intendono regolare una sfera di rapporti. Si deve trattare di convenzioni in vigore per lo stato: cioè si deve accertare l’effettiva applicabilità. Quindi se si tratta di convenzione bilaterale si verifica che ci sia stato lo scambio delle ratifiche; se è una convenzione plurilaterale che sia avvenuto il deposito dello strumento di ratifica da parte dell’Italia, l’entrata in vigore del trattato e anche la ratifica nel paese coinvolto nella specifica richiesta. Queste fonti non sono esaustive: l’UE ha utilizzato anche altri strumenti come le azioni comuni, mediante le quali sono stati istituiti i magistrati di collegamento e la rete giudiziaria europea; ha usato anche le risoluzioni, decisioni e decisioni quadro queste ultime strumento privilegiato per la disciplina della cooperazione attinente alla consegna di persone o acquisizione probatoria all’estero. Le decisioni quadro sono VINCOLANTI QUANTO AL RISULTATO: mezzi e forme restano di competenza degli stati. La normativa sovranazionale qui costituisce un parametro interpretativo, e alla luce del c.d. principio di interpretazione conforme deve essere valutato il dato normativo nazionale da applicare. Il Trattato di Lisbona (in vigore dal 2009) ha apportato delle modifiche agli strumenti utilizzabili il tfue stabilisce che per esercitare le competenze dell’UE, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. Solo i primi 3 sono vincolanti: • Regolamento: portata generale; obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile • Direttiva: vincola lo stato quanto al risultato da raggiungere, salva la competenza dello stato per forme e mezzi • Decisione: obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa dei destinatari, obbligatoria solo per questi. • Raccomandazioni e pareri: non hanno efficacia vincolane. Il regolamento deve essere utilizzato con maggiore parsimonia, soprattutto nel settore processualpenalistico. Il trattato di Lisbona introduce il PRINCIPIO DEL RECIPROCO RICONOSCIMENTO delle sentenze e delle decisioni giudiziarie: viene esclusa qualsiasi valutazione sul merito del provvedimento da eseguire, i casi di rifiuto riguardano elementi “formali” come il ne bis in idem. Estradizione: è una delle modalità di consegna di un soggetto, che abbia trovato rifugio all’estero, ad uno stato che ne faccia richiesta per: • Procedere nei suoi confronti (estradizione processuale) • Eseguire una sentenza di condanna detentiva (estradizione esecutiva) L’estradizione può essere: • Attiva: dall’estero • Passiva: per l’estero L’istituto è attivabile solo ad alcune condizioni: ▲ OGGETTIVI • Il reato deve essere punibile con una pena detentiva che non può essere inferiore ad un anno • Se si tratta di estradizione esecutiva, la pena da scontare deve essere almeno di 4 mesi (L’istituto si può attivare anche se manca una convenzione: sulla base della reciprocità). • Divieto di estradizione per i reati politici: il divieto è sia convenzionale, sia di diritto interno • Divieto di estradizione per reato esclusivamente militare • Reati fiscali: ammessa la consegna purchè si tratti di un reato della stessa natura • C.d. clausola di non discriminazione: limite dato dalla possibilità che il soggetto consegnato sia sottoposto ad un processo discriminatorio o che nell’esecuzione della pena sia sottoposto ad atti persecutori o discriminatori. O se la sentenza contiene disposizioni contrarie a princìpi del nostro ordinamento. • Divieto di ne bis in idem: non è ammessa la consegna se la persona sia già stata giudicata nello stato per il medesimo fatto si tratta di un ne bis in idem solo estradizionale questo non impedisce allo stato richiedente di sottoporre a procedimento l’estradando comunque. • Previsione bilaterale del fatto – doppia incriminabilità – doppia punibilità: art. 13, comma 2 c.p. è necessario che il fatto oggetto della richiesta costituisca reato in entrambi gli ordinamenti. • Obbligo di rifiutare la consegna quando per il resto oggetto della richiesta sia prevista nello stato straniero la pena di morte, salvo che vi sia un meccanismo automatico di commutazione in una pena detentiva. (prima l’autorità giudiziaria valutava in ordine alla richiesta se il ministro straniero forniva sufficienti assicurazioni in ordine alla non applicazione di tale pena: poi dichiarato costituzionalmente illegittimo). ▲ SOGGETTIVI: • Essere la persona cittadino dello stato cui è domandata la richiesta (il limite è relativo) ■ Dà una semplice facoltà di rifiuto ■ Nelle convenzioni stipulate con i paesi di common law irrilevanza dello status di cittadino ■ Il nostro c.p.: consente l’estradizione SOLO ove espressamente prevista dalle convenzioni internazionali (quindi non basterà un rapporto di reciprocità). • Norme riguardo la facoltà di rifiuto di estradizione del minore età possono derivare da norme pattizie (come Trattato Italia-Canada). ■ Non esiste una normativa interna ma una decisione della corte costituzionale stabilisce che la tutela costituzionale dei minori non è soddisfatta se lo stato straniero non prevede per loro un trattamento differenziato che offre anche una adeguata tutela per il loro recupero Quando viene concessa l’estradizione: • PRINCIPIO DI SPECIALITA’: non consente la privazione della libertà personale, o l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza per un fatto ANTERIORE alla concessa estradizione e DIVERSO da quello oggetto della stessa. tale limite può essere superato dall’estensione dell’estradizione (estradizione suppletiva): consiste in una ulteriore richiesta relativa a diversi fatti di reato e per la quale si segue in sostanza il medesimo iter per l’estradizione principale, solo che l’udienza si svolge in assenza dell’interessato, che è GIA’ STATO CONSEGNATO ALLO STATO STRANIERO. Analogo procedimento è previsto per la RIESTRADIZIONE che si ha quando lo stato a cui la persona è stata consegnata domanda il consenso per estradarlo AD UN PAESE TERZO. Il procedimento di estradizione passiva: gli adempimenti del procuratore generale Art. 701 l’estradizione non può essere concessa senza una decisione favorevole della corte d’appello, salvo che l’interessato CONSENTA: c.d. estradizione consensuale (la volontà dell’estradando rileva solo sotto il profilo dello snellimento dei tempi: elide la fase di garanzia giurisdizionale) le condizioni vengono comunque verificate dal ministro. Tale consenso viene reso davanti al difensore ed è irrevocabile (salvo che egli ignorasse circostanze di fatto rilevanti per la decisione). Il ministro, dopo un primo vaglio circa la concedibilità dell’estradizione, trasmette le domande al procuratore generale presso la corte d’appello, a cui spetta promuovere il giudizio. Egli: • Provvede all’identificazione dell’interessato ed eventualmente a raccoglierne il consenso • Può richiedere all’autorità straniera la documentazione e le info che ritiene necessarie • Non viene menzionato l’interrogatorio dell’interessato: anche se si ritiene che debba essere fatto ci sarà allora un difensore, d’ufficio se non viene nominato quello di fiducia • EGLI PROMUOVE IL GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE D’APPELLO inviando entro 3 mesi dalla trasmissione da parte del ministro, la propria requisitoria. La corte provvede alla notificazione di tale requisitoria all’interessato, al difensore e all’eventuale rappresentante dello staro richiedente. Lo stato può intervenire infatti rappresentato da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all’autorità italiana. Entro 10 gg dalla notificata, i soggetti chiamati possono prendere visione, estrarre copia di quanto depositato, esaminare le cose sequestrate e presentare memorie la violazione del termine = nullità ex art. 178 lett. c. Deve essere una LIBERA SCELTA: non una impossibilità. La richiesta viene formulata: • Corso delle indagini preliminari: non particolari limitazioni • Nel corso del processo: il processo deve venire sospeso fino alla concessione o al diniego dell’estradizione (il suo parte in un processo all’estero sarebbe legittimo impedimento non si può proseguire in assenza di imputato): lo stesso se il procedimento riguarda fatti diversi da quelli per cui la domanda è stata inoltrata. Computo della custodia cautelare all’estero: la versione originaria del codice stabiliva la computabilità della custodia sofferta all’estero con riferimento alle singole fasi. La modifica successiva ne aveva ridotto l’incidenza, limitandolo alla sola durata complessiva, cioè alla durata massima. La corte cost. ha dichiarato l’illegittimità della norma laddove non consentiva il computo ai fini dei termini di fase ATTUALMENTE ALLA PERSONA DETENUTA AL’ESTERO IN ATTESA DI ESTRADIZIONE, SI APPLICA LA DISCIPLINA GENERALE IN TERMINI DI CUSTODIA. Questo ripropone il problema della possibile caducazione del titolo alla base dell’estradizione che si potrebbe verificare se il relativo procedimento nello stato straniero si prolunga oltre i termini. Il mandato d’arresto europeo: presupposto è il principio del muto riconoscimento delle decisioni penali. Consente l’esecuzione del provvedimento straniero senza alcuna valutazione nel merito dello stesso. Il nostro legislatore ha accolto solo in parte la normativa sovranazionale: quindi la normativa interna ha diverse variazioni. Disposizioni di principio: • L’attuazione della decisione quadro trova un limite nella compatibilità delle sue disposizioni con i princìpi supremi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritto fondamentali, di diritti di libertà e giusto processo (quindi l’adeguamento potrebbe essere solo parziale) L’esecuzione è subordinata a che il provv. cautelare sia stato sottoscritto da un giudice e sia motivato (si mal concilia col mutuo riconoscimento). • Si darà esecuzione all’euromandato nel rispetto dei diritti e princìpi garantiti dalla Cedu e dai relativi protocolli, dai princìpi e dalle regole della Cost. e quelli relativi alla tutela della libertà personale, al diritto di difesa, al principio di uguaglianza, quelli relativi alla resp. Penale e alla qualità delle sanzioni. • Per alcuni reati si prescinde dall’accertamento della doppia incriminabilità il parlamento può anche ampliare tale elenco • Ruolo dell’autorità centrale: nel nostro ordinamento è il ministro della giustizia. Il nostro legislatore ha deciso di non adottare il metodo della trasmissione diretta, ma quello a mezzo di intermediario (il ministro). La trasmissione diretta non è del tutto esclusa: la corrispondenza diretta tra autorità è consentita in condizioni di reciprocità e con le modalità previste dagli accordi internazionali. Il ministro ha anche il compito di prendere gli accordi necessari per il trasferimento del soggetto: concordare luogo e data della presa in consegna. La procedura passiva di consegna: la garanzia giurisdizionale La consegna di un imputato o condannato è subordinata alla decisione favorevole della corte d’appello ma qui non viene elisa questa fase nemmeno se vi sia il consenso dell’imputato. Criteri di competenza della corte: • Residenza, dimora, domicilio al momento di ricevimento del provv. • In mancanza: corte d’appello di Roma • Arresto da parte della polizia: corte nel cui distretto è avvenuto Se uno stesso fatto è oggetto di più mandati emessi nei confronti di persone diverse la competenza è attribuita alla corte d’appello ove hanno residenza, dimora o domicilio la maggior parte della persone o se sono pari quella di Roma. Contenuto del mandato: • Serie di info sul ricercato, l’autorità giudiziaria emittente, il reato, l’esistenza di una sentenza di condanna o provv. di custodia cautelare, la pena inflitta o quella prevista nello stato. • Altri elementi (non previsti dalla decisione quadro e sembrano contrari allo snellimento delle forme): 1. Copia della sentenza di condanna o del provv. 2. Relazione sui fatti addebitati al ricercato e le fonti di prova, tempo e luogo di commissione e qualificazione giuridica 3. Testo delle disposizioni di legge applicabili 4. Dati segnaletici e ogni altra possibile info dalla quale desume identità e nazionalità del soggetto Se lo stato straniero non ottempera: l’autorità richiede al ministro l’acquisizione di tale documentazione questi comunica all’autorità emittente che tali documenti sono condizione per procedere se non c’è ottemperanza: la richiesta viene rigettata. Inizio del procedimento: misure coercitive e arresto della polizia Due diverse modalità di attivazione del procedimento ordinario: 1. Segue alla trasmissione del mandato europeo all’autorità competente alla ricezione l’inizio è determinato dalla ricezione da parte del ministro, che lo trasmette, senza ritardo, al presidente della corte d’appello competente. Egli provvede agli adempimenti preliminari (controllo sulla competenza, ricezione e autenticità dei documenti). Riunisce la corte per l’eventuale applicazione di una misura cautelare: viene in evidenza il pericolo di fuga che va dedotto da elementi specifici. Nessuna misura va applicata se vi siano ragioni di ritenere che ci siano cause ostative alla consegna. Si prevede il ricorso in cassazione per violazione di legge dell’ordinanza applicativa di misura coercitiva. Il presidente dispone entro 5 gg dall’esecuzione, l’audizione della persona sottoposta alla misura in presenza di un difensore (e se serve di un interprete). Qui lo si informa: dell’euromandato, della procedura di esecuzione, della facoltà di consentire alla consegna e rinunciare alla clausola di specialità. La stessa cosa anche se non c’era una misura (i 5 gg decorrono dalla data di udienza per la sua applicazione). Termine di 20 gg per la data dell’udienza: dall’esecuzione se c’è una misura, altrimenti dalla data dell’udienza per la sua applicazione. Fissata la data, il P. dispone il deposito del mandato e della documentazione. Il decreto è comunicata al procuratore e notificato all’interessato e al suo difensore almeno 8 gg prima (si ritiene possa prenderne visione). Non si prevede nemmeno la notifica al rappresentante dello stato, ma deve essere fatta perché egli può partecipare all’udienza. 2. Segue all’arresto del soggetto da parte della polizia: nell’ipotesi in cui l’autorità competente abbia inserito una segnalazione nel sistema informativo Schengen (SIS). L’arrestato entro 24 h è posto a disposizione del Presidente della corte. La polizia informa il ministro che lo comunica allo stato perché inoltri il mandato d’arresto e la documentazione. L’ufficiale che provvede all’arresto deve info la persona del mandato e del suo contenuto, della possibilità di consentire alla consegna e di nominare un difensore e del diritto all’interprete. Il P. della corte, entro 48 h dalla ricezione e dopo aver informato il procuratore generale, sente l’arresto a presenza del difensore. Se l’arresto è stato eseguito fuori dai casi consentiti il P. dispone la liberazione immediata. Alla convalida della corte provvede il P., che valuta anche la necessità di una misura coercitiva. La misura perde efficacia se entro 10 gg non perviene il mandato o la segnalazione nel SIS. Procedura consensuale: il ricercato può consentire alla propria consegna. • Davanti al presidente della corte • Successivamente: con dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione • Durante l’udienza fino alla conclusione della discussione la corte decide qui con ordinanza. IL CONSENSO E’ IRREVOCABILE. Il consenso non obbliga alla consegna ma incide sul procedimento la corte decide senza ritardo entro 10 gg dopo aver sentito il procuratore generale, il difensore e l’interessato se compare (si presume che il rappresentante dello stato non possa intervenire). Il dies a quo sembra decorra dal momento del consenso. L’assenso incide sull’impugnazione aver acconsentito determina una mancanza di interesse. L’impugnazione con ricorso in cassazione non ha comunque effetto sospensivo si procede comunque al trasferimento. Il procedimento davanti alla corte d’appello: ogni valutazione circa l’esecuzione del mandato spetta solo alla corte d’appello. • Verifica la documentazione e le info trasmesse • Può chiedere una integrazione fissando un termine perentorio di 30 gg al termine la richiesta viene rigettata. Queste info possono riguarda le cause ostative alla consegna o la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Procedimento modello ex art. 127: necessaria presenza del procuratore e del difensore. Eventuale quella di interessato e rappresentante. La decisione entro 60 gg dall’esecuzione della misura (se non disposta il giorno decorre dall’udienza per l’applicazione della stessa). Se il soggetto beneficia di immunità il termine decorre quando questa cessa di operare. Il termine di 60 può essere prorogato di altri 30 per cause di forza maggiore. Decisione: se si tratta di mandato emesso verso una persona sottoposta a procedimento, la corte deve valutare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, nel caso di mandato emesso per finalità esecutive, basta che la corte accerti che vi sia una sentenza irrevocabile. La corte accerta che non ci siano cause ostative alla consegna: elencate in 20 ipotesi + altri casi: • Casi di rifiuto di esecuzione imposto • Casi di rigetto facoltativo • Casi riconducibili alla decisione quadro • Casi specifici del nostro ordinamento: come l’omessa previsione nella normativa dello stato emittente di limiti massimi di carcerazione preventiva la cassazione stabilisce che si possa disporre la consegna se lo stato prevede dei controlli periodici che presuppongono un limite temporale implicito La corte d’appello subordina la consegna a specifiche condizioni: 1. Processo in absentia: l’esecuzione è possibile solo se l’imputato sia stato messo in condizione di partecipare in caso contrario solo se l’autorità emittente fornisca sufficienti assicurazioni circa la possibilità che questi possa chiedere un nuovo processo ed essere presente. La norma è stata modificata nel 2016 ma consiste nella stessa garanzia (vedi pg. 1016) 2. Pena dell’ergastolo: consegna possibile solo se la normativa dello stato di emissione consenta la revisione della pena entro 20 anni o l’applicabilità di misure clemenziali. 3. Possibilità che la persona consegnata a fini processuali, ove si tratti di cittadino o soggetto residente in Italia, sconti nel nostro stato la pena. La corte stabilisce l’ordine di priorità nel caso di più mandati d’arresto verso lo stesso sogg. Da stati diversi e anche in caso di concorso tra mandato e richiesta di estradizione. Questi sono i criteri: • Gravità dei reati • Luogo di commissione • Date dei mandati L’articolo omette di disciplinare il concorso tra richiesta della Corte penale internazionale e un mandato di arresto europeo. Il ricorso per cassazione: sono impugnabili le decisioni circa la consegna del ricercato (sia che sia una sentenza, sia che sia un’ordinanza). Nel caso di pronunce circa la consegna, la cognizione si estende anche al merito (diversamente nel caso di provvedimento su misure cautelari!). Soggetti legittimati: procuratore generale, persona interessata e difensore. Quando: entro 10 gg dal momento in cui hanno avuto conoscenza del provvedimento. Della data di udienza è dato avviso alle parti almeno 5 gg prima e la decisione interviene entro 15 gg dalla ricezione degli atti. La cassazione può annullare con rinvio termine al giudice di rinvio: 20 gg dalla ricezione degli atti. Non viene rispettata la decisione quadro per quanto attiene a questi termini. Sfera di cognizione della corte: anche il merito la corte, entro i limiti della sua devoluzione, verifica le condizioni, la mancanza di cause ostative, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza o di una sentenza di condanna. Può chiedere info e disporre accertamenti (anche se parte della giurisprudenza non concorda). L’UE ha anche creato le squadre investigative comuni: vero e proprio pool di investigatori che appartengono agli stati interessati da gravi fenomeni criminali. Lo scopo è determinato e anche la durata è limitata. Questi sono definiti joint investigative team. L’iniziativa è del procuratore della repubblica, quando procede per indagini di cui ai reati ex artt. 51 commi 3 bis, 3 quater, 3 quinquies e 407 comma 2 lett. a, o per i delitti per cui è previsto l’ergastolo o la pena superiore nel max a 5 anni. La squadra può essere istituita anche fuori da tali casi se vi sia l’esigenza. Se la richiesta proviene dall’autorità straniera, viene trasmessa al procuratore della Rep., il cui ufficio è titolare delle indagini che impongono azione coordinata o al procuratore del luogo in cui gli atti vanno compiuti. Di tale richiesta, il procuratore della rep. Da comunicazione al procuratore generale presso al corte d’appello dei casi ex art. 51 comma 3 bis e quater. Il procuratore della rep. Se ritiene di non poter dare corso, perché compirebbe atti vietati, lo comunica all’autorità competente nello stato. L’atto costitutivo indica la composizione il direttore della squadra, oggetto e finalità di indagine e il termine per compierle (il termine può essere prorogato, i membri modificati e anche l’oggetto e le finalità). Se le indagini si svolgono nel nostro stato, sono sottoposte alla direzione del pm italiano. Il regime di inutilizzabilità degli atti è lo stesso di quello interno. Il procuratore può anche chiedere agli stati di non divulgare info che potrebbero compromettere le indagini. Blocco dei beni o di sequestro probatorio: parte della disciplina di tale decisione quadro confluirà nella direttiva sull’ordine europeo di indagine penale che doveva essere recepita entro il 22 maggio 2017. Lo scopo è di impedire, con l’adozione di provv. provvisori, qualsiasi operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni che potrebbero essere oggetto di confisca o costituire una prova. Il decreto contiene delle fattispecie criminose per cui, se punite con pena detentiva non < nel max a 3 anni, si prescinde dalla doppia incriminazione. La richiesta è inoltrata al procuratore della rep. Del tribunale ove si trova il bene o la prova (se ci sono più beni: luogo ove se ne trovano di più, in caso di parità, si dà precedenza a quella che ha ricevuto per prima il provv.). In casi di blocco o sequestro, competente a decidere è il procuratore; in caso di finalità di confisca, il procuratore presenta la richiesta al gip. L’autorità provvede senza ritardo al riconoscimento con decreto o ordinanza e dà immediata esecuzione, osservando i princìpi del nostro ordinamento e le formalità e procedure indicate dall’autorità richiedente. Va comunicato subito all’autorità richiedente: impossibilità di esecuzione, avvenuta esecuzione e rigetto della richiesta. L’esecuzione può essere rinviata nel caso di litispendenza, quando nello stato richiesto è in corso un procedimento che potrebbe essere pregiudicato dal blocco o sequestro. La decisione è impugnabile, ma i motivi di merito possono essere fatti valere solo davanti all’autorità dello stato di emissione . Disciplina della procedura avviata dall’autorità italiana: l’autorità italiana trasmette la richiesta di riconoscimento del provv., e anche di trasferimento della prova nel nostro stato o una richiesta di confisca oppure può anche dare una indicazione per il mantenimento del bene nel territorio dello sto fino alla formulazione delle richieste di trasferimento o confisca. Il certificato contiene le info necessarie per eseguire il provvedimento. Il trattato di Prum: approfondimento della cooperazione transfrontaliera per la lotta contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale ha introdotto diversi strumenti basati sul principio di disponibilità. • Tre banche dati nazionali: 1. DNA 2. Impronte digitali 3. Veicoli e loro proprietari Deve essere consentito l’accesso automatizzato da parte dell’autorità degli stati parte. Quindi il principio di disponibilità implica la condivisione delle informazioni che si realizza con l’accesso on line alle banche dati e alle notizie. Rogatorie: • Passive (dall’estero) • Attive (all’estero) PASSIVE: 1. Domanda al ministro che ne valuta la possibilità e se non la respinge… 2. Trasmette al procuratore generale presso la corte d’appello inizia la fase di garanzia giurisdizionale (exequatur). Si verificano le condizioni. Competente è la corte d’appello o il gip se la richiesta proviene da autorità amministrativa. Competente è il giudice del luogo ove l’atto va compiuto ---- ci sono più atti: il giudice viene designato dalla cassazione. La data dell’udienza deve essere comunicata al pm che non necessariamente deve partecipare. Il procuratore generale ha dei doveri di comunicazione: al ministero della giustizia, al proc. Nazionale antimafia e terrorismo se riguarda uno dei casi ex art. 51 commi 3 bis e 3 quater. Il procuratore della Rep. Invece cita i testimoni residenti o dimoranti nello stato, e l’imputato. Non veniva previsto che l’interessato potesse interloquire ma si è ritenuto di far discendere tale tutela difensiva. Il procedimento: camera di consiglio, ex art. 127 con imputato e difensore (pm eventuale). La corte, fissata la data, avvisa il pm almeno 10 gg prima (altrimenti nullità intermedia). La corte valuta: provenienza della domanda, rispetto dell’iter di trasmissione (violazione nullità della decisione) ed il suo riferirsi ad attività diretta all’acquisizione o alla conservazione delle prove. Verifica l’insussistenza dei presupposti negativi: • Mancanza doppia incriminabilità • Processo discriminatorio Ma il consenso dell’interessato qui permetterebbe la concessione dell’assistenza: che può essere dato fino alla chiusura del procedimento. L’esecuzione: la corte delibera con ordinanza inoppugnabile unico rimedio: incidente di esecuzione; che può solo riguardare l’esistenza di un titolo valido e questioni connesse (non la sua ammissibilità) per questo la dottrina ammette che in tael sede sia possibile anche il riesame contro il decreto di sequestro. Se la richiesta appare eseguibile, l’ordinanza contiene anche la designazione di un componente della corte che provvederà. Per l’esecuzione si segue la normativa interna italiana, salvo che lo stato richiedente richieda specifiche modalità (deroga che consente di rendere utilizzabili tali atti secondo la legge dello stato richiedente): ma deve essere conforme ai principi del nostro ordinamento. Rogatorie attive: la richiesta è dell’autorità giudiziaria procedente che valuta la necessità di tale ausilio l’inoltro all’autorità è subordinato ad una valutazione del ministro. Chi può presentare tale richiesta: giudici (tutti!) e magistrati del pm. La richiesta può anche provenire da una autorità amministrativa (quella cui spetta emanare l’ordinanza- ingiunzione). Se la convenzione applicabile consente l’esecuzione con modalità previste dal nostro ordinamento, queste vengono indicate (secondo la dottrina la violazione di queste comporterebbe l’inutilizzabilità dell’atto). Se la convenzione lo prevede, la trasmissione può anche avvenire direttamente tra autorità ormai questa è la maggiore prassi*. La trasmissione diretta è possibile anche se il ministro non ha provveduto al decreto di blocco o all’inoltro entro 30 gg dalla richiesta. Utilizzabilità degli atti: una volta era prevista solo per la violazione del c.d. principio di specialità (= se lo stato richiesto pone dei limiti all’utilizzazione degli atti, lo stato richiedente deve rispettarli). Oggi è anche stabilita in caso di: 1. Violazioni delle norme che riguardano l’acquisizione o trasmissione di documenti o altri mezzi di prova ma le PRASSI* APPLICATIVE CONSERVANO VALORE. Quindi la violazione deve riguardare come in concreto è applicato il dettato normativo. 2. Difformità nell’esecuzione della rogatoria rispetto alle modalità indicate nella domanda di assistenza: non se queste contrastavano con i principi dell’ordinamento dello stato richiesto, né se era impossibile farlo per l’autorità giudiziaria. 3. Dichiarazioni da chiunque rese che abbiano ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili. Poteri del ministro: rogatorie passive • Valuta la mancanza di condizione ostative: se sussistono il potere si trasforma in dovere di rigetto della richiesta Casi previsti due gruppi: 1. Possibile compromissione della sovranità, sicurezza o di altri interessi essenziali dello stato: unico titolare di questa valutazione politica è il ministro 2. Immunità della persona citata: trasposizione nel diritto interno di quanto solitamente previsto dalle norme pattizie per i testimoni, periti e persona sottoposta al procedimento. 3. Unica facoltà concessa al ministro: egli anche in mancanza di idonee garanzie di reciprocità, è libero di dar corso alla richiesta. 4. Contrarietà degli atti richiesti ai princìpi fondamentali del nostro ordinamento o la sussistenza di un divieto normativo (corte d’appello + ministro). 5. Processo discriminatorio verso l’imputato (corte + ministro). • Decisione circa la consegna di beni proveniente da un reato – previo parere dell’autorità giudiziaria procedente e dell’amm. competente quando si tratti di beni assoggettati ad una specifica disciplina. • Presentazione della denuncia nelle ipotesi in cui non sia possibile ottenere l’estradizione del soggetto o manchino le condizioni di es. della giurisdizione. • Decide in ordine al trasferimento temporaneo di soggetti detenuti nel nostro stato, quando la loro presenza sia necessaria per attività probatorie. Rogatorie attive: trasmissione al ministro che provvede ad inoltrarla per via diplomatica questo per permettere il controllo del ministro circa la sicurezza e gli altri interessi dello stato. Il ministro ha 30 gg dal ricevimento: in caso di inerzia, l’autorità può direttamente inviare la richiesta all’estero. All’autorità deve essere quindi data notizia della data di ricevimento della richiesta e di quella di trasmissione o dell’emissione del decreto di blocco, senza ritardo. La trasmissione diretta è possibile anche nei casi urgenti: ma solo dopo che il ministro ha ricevuto copia della richiesta. Anche qui il ministro può esercitare il potere di blocco quindi presso l’agente diplomatico a cui l’autorità ha trasmesso la richiesta. Il giudice non può bloccare la rogatoria quando sia stata eseguita e trasmessa all’autorità. Questo è previsto quando non sia prevista la comunicazione diretta tra autorità giudiziarie: qui la notizia data al ministero ha funzione solo di monitoraggio. Riconoscimento delle sentenze straniere: la sentenza straniera assume valore nel nostro ordinamento solo dopo il riconoscimento. Tipologie: 1. Per gli effetti previsti dal codice penale. Due sono le finalità di tale riconoscimento: • Protezione della collettività • Equiparazione del condannato all’estero al condannato in Italia Si tratta quindi solo di utilizzare tale sentenza ai fini del diritto interno 2. Riconoscimento per gli effetti civili: si richiede qui il riconoscimento dei capi penali per conseguire il risarcimento del danno o di altri effetti civili o amm. Condizione il fatto oggetto della sentenza straniera deve essere qualificabile come delitto. Se lo scopo del riconoscimento è di ottenere restituzioni o risarcimento del danno è necessario che la sentenza contenga una condanna generica ad esse. 3. Riconoscimento dei capi civili della sentenza penale straniera: si consente che in Italia producano gli effetti previsti dall’ordinamento straniero. Presupposto le disposizioni civile abbiano contenuto determinato e non consistano in prestazioni non ammesse dalla nostra legge. 4. Il riconoscimento per consentire l’esecuzione in Italia della decisione straniera qui la trasmissione del ministro al procuratore generale ha un ulteriore effetto: la richiesta del ministro è vincolante per il procuratore. Il riconoscimento può essere fatto anche su un provv. diverso dalla sentenza. Divieto di ne bis in idem: nel caso di riconoscimento per l’esecuzione di una sentenza straniera (salvo che riguardi un provv. di confisca), non è più possibile procedere nello stato nei confronti della stessa persona e per il medesimo fatto; né si potrà concedere estradizione. Siamo lontani da un ne bis in idem internazionale non è un principio, quindi non si applica a meno di una normativa ad hoc. Presupposti del riconoscimento: • POSITIVI 1. Deve essere una sentenza straniera di carattere penale Il riconoscimento nell’UE: principio del reciproco riconoscimento presupposto è la presenza del condannato nel territorio dello stato di esecuzione o in quello dello stato di emissione. Il ministro ha il compito di ricevere e trasmettere le sentenze e il certificato. • Procedura ATTIVA: organo competente per la trasmissione all’estero è il pm, al quale spetta nel nostro ordinamento provvedere all’esecuzione delle pene detentive e delle misure di sicurezza. Condizioni per la trasmissione: • Al momento dell’ordine di esecuzione o anche se già eseguito (ma deve residuare una pena non inferiore a 6 mesi) • Reato con pena non inferiore nel max a 3 anni • La persona non deve essere sottoposta a procedimento penale o esecuzione di sentenza di condanna a pena detentiva o applicazione di una misura di sicurezza • Trasmissione verso: ■ SM di cittadinanza e in cui vive ■ SM verso cui verrà espulso ■ SM che abbia acconsentito alla trasmissione non sussiste un collegamento come la cittadinanza. Serve il consenso dell’interessato (espresso personalmente e se raccolto durante la procedura, con la presenza del difensore), salvo che si tratti dello stato nel quale il condannato è fuggito o è rientrato a causa del procedimento penale. Procedimento: procede alla trasmissione all’estero l’autorità competente per l’esecuzione d’ufficio (o su richiesta dell’interessato o dello stato di esecuzione). Se il soggetto si trova già in quello stato l’autorità può chiederne l’arresto provvisorio. Il provv. di trasmissione contiene l’indicazione dello stato di esecuzione che va comunicato all’interessato ed è trasmesso al ministro che provvede (previa traduzione) all’inoltro nello stato di esecuzione. Ma la trasmissione potrà anche avvenire direttamente. Se sopravviene una causa di sospensione dell’esecuzione, la trasmissione viene sospesa. Il provv. può essere revocato se sia venuta meno una delle condizioni. Se la richiesta viene accolta la persona è trasferita, entro 30 gg dalla data in cui la decisione dello SM viene comunicata al ministero. Se non è possibile procedere nuova data nei successivi 10 gg. Principio di specialità lo stato di esecuzione può chiedere che la persona trasferita sia perseguita, condannata o privata della libertà, per un reato anteriore al trasferimento e diverso: decide la corte d’appello. Trasmissione dall’estero: procedura passiva. Serve la decisione favorevole della corte d’appello. La sua competenza: 1. Residenza, dimora o domicilio del condannato al momento della ricezione del provv. 2. In mancanza, corte d’appello di Roma 3. Se è stato disposto arresto provvisorio la corte di tale distretto Condizioni per il riconoscimento: ■ Condannato deve essere cittadino italiano ■ Deve avere in Italia la residenza, dimora o domicilio o deve essere espulso verso l’Italia con la sentenza di condanna ■ Deve aver consentito alla trasmissione ■ Il fatto deve essere previsto come reato dalla nostra normativa ■ Natura e durata della pena o misura devono essere compatibili con la nostra legge, salva la possibilità di un adattamento subordinato a dei limiti: la durata e la natura non possono essere inferiori a quelle previste dalla nostra normativa per reati simili, né possono essere più gravi di quelle applicate dallo stato di condanna. Procedimento: consenso del ministro che trasmette la sentenza alla corte d’appello, che decide in camera di consiglio sull’accoglimento e se il certificato è incompleto o difforme rispetto alla sentenza, può richiedere entro un termine un nuovo certificato. All’udienza partecipano: procuratore generale, difensore e persona condannata che devono essere sentiti. Può partecipare anche il rappresentante dello stato. La decisione va assunta entro 60 gg dalla data in cui la corte ha ricevuto la sentenza, prorogabili di altri 30 per circostanze eccezionali. La decisione è ricorribile per cassazione, anche nel merito. Molteplici sono i motivi di rifiuto obbligatorio: es, dopo la richiesta, il certificato non viene corretto. E anche il caso del giudizio di absentia (pg. 1055). Applicazione di misure coercitive: è possibile applicare misura coercitiva al condannato che si trovi nel territorio dello stato previa richiesta da parte dell’autorità giudiziaria dello stato di emissione. La competenza è della corte d’appello che decide con ordinanza su domanda del proc. Generale: si osservano, se compatibili, le disposizioni in materia di misure cautelari. Entro 5 gg dall’esecuzione della misura, la persona deve essere sentita dal P. della corte o da un magistrato delegato, per informarlo della richiesta di trasmissione per l’esecuzione nel nostro stato. Termini delle misure coincidono con quelli entro cui deve pervenire la decisione (ricorribile in cassazione): 60 gg, prorogabili di altri 3 mesi. All’arresto, nei casi di urgenza, può anche procedere la polizia, se necessario per assicurare la permanenza della persona nel nostro territorio e se vi sia una richiesta di stato straniero e vi siano le condizioni. L’arrestato è posto a disposizione del P. della corte entro 24 h mediante trasmissione del verbale: entro 48 h dalla ricezione egli deve provvedere, dopo aver informato il procuratore, a sentire la persona, in presenza del difensore. Il P. o convalida l’arresto o dispone la liberazione. Fase dell’esecuzione: la pena viene eseguita secondo la legge italiana. L’eventuale revisione della sentenza è di sola competenza dello stato di condanna e anche la cessazione dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza. Principio di specialità il sogg. Trasferito per l’esecuzione non può essere sottoposto a procedimento penale o esecuzione di pena o misura, né altrimenti assoggettato ad altra misura privativa della libertà personale, per un reato anteriore e diverso rispetto a quello per cui è stato condannato. Non applicazione del principio: mancato allontanamento entro 45 gg dalla liberazione e volontario rientro. Misure alternative alla detenzione cautelare: l’ambito è quello dell’UE. L’autorità competente è il ministero della giustizia. • ATTIVA: il pm presso il giudice che ha disposto al misura, trasmette l’inoltro della decisione all’autorità dello stato (o direttamente o a mezzo del ministro) nel quale l’interessato ha residenze legale e abituale, quando questi ha manifestato la volontà di farvi rientro. È corredata dal certificato con il consenso dell’interessato e se previsto anche da quello dello stato di esecuzione (che potrebbe essere diverso da quello di residenza). Fino a che non viene iniziata l’esecuzione, il certificato può essere ritirato. Quando la decisione sulle misure viene riconosciuta, l’autorità italiana non deve più adottare i provv. necessari alla sorveglianza del rispetto degli obblighi. • PASSIVA: competenza della corte d’appello di residenza della persona o della dimora ove intenda eseguire il provv. Condizioni per il riconoscimento: 1. Residenza della persona nel territorio dello stato o manifestazione di volontà di porvi la sua dimore per l’esecuzione delle misure 2. Deve costituire un reato anche per la nostra normativa 3. Compatibilità degli obblighi e prescrizioni con normativa italiana (fermo un possibile adattamento) L’autorità potrà anche chiedere un nuovo certificato se questo è incompleto o insufficiente. La corte decide senza formalità entro 10 gg e trasmette la decisione al proc. Generale per l’esecuzione, che veglierà sull’esecuzione degli obblighi e delle prescrizioni. (è ricorribile in cassazione). Se viene proposto ricorso, il termine è prorogato di 30 gg, e se ancora non sia possibile ottemperarvi di ulteriori 20 gg. Può essere rifiutato: es, violazione ne bis in idem. In alcuni casi viene meno la competenza italiana: es, la persona non si trova più nel territorio; l’autorità ha modificato gli obblighi e questi non corrispondono più alle misure previste nel nostri ordinamento. Organismi di coordinamento: Istituiti dall’UE. • Magistrati di collegamento: istituiti per accrescere rapidità ed efficacia della cooperazione e contribuire allo scambio di informazioni. Possono intervenire per esempio nelle rogatorie, trasmettendo la richiesta via fax all’autorità e riducendo così i tempio di trasmissione. • Rete giudiziaria europea: compito di agevolare la cooperazione giudiziaria con riguardo ad alcune forme di grave criminalità. Si tratta di una rete di punti di contatto istituita all’interno degli stati e che copre l’intero territorio nazionale al cui interno viene prevista l’individuazione di un corrispondente nazionale e di uno tecnico. Mentre i magistrati affiancano l’autorità del proprio paese, la rete si limita a fornire informazioni per facilitare il coordinamento. Ma fa anche delle riunioni per instaurare dibattiti su concreti problemi giuridici. Strumenti operativi della rete: • C.d. fiches belges: raccolta di informazioni per agevolare le richieste di cooperazione, in particolare quelle con oggetto att. investigative. • Progetto Atlas: mappa europea informatizzata che fornisce indicazioni per individuare l’autorità competente ad eseguire le domande di assistenza giudiziaria. • Progetto Solon: scopo di informare circa la terminologia delle espressioni che più di frequente ricorrono nella cooperazione giudiziaria. • Rete protetta di telecomunicazioni: compito di favorire la circolazione di dati e di richieste di cooperazione giudiziaria. Eurojust: la finalità è agevolare il coordinamento ottimale delle attività di indagine e delle azioni penale che coinvolgono più SM. La decisione è stata modificata nel 2008 (l’Italia non l’ha ancora recepita). L’istituzione dell’eurojust è stata preceduta da una unità provvisoria di cooperazione, c.d. pro eurojust che ne ha anticipato le finalità. L’eurojust è un organo dell’UE con personalità giuridica. I suoi obiettivi: • Stimolare e migliorare coordinamento tra autorità delle indagini e azioni penali • Migliorare la cooperazione tra le autorità degli SM, agevolando la prestazione dell’assistenza giudiziaria internazionale e l’esecuzione delle richieste di estradizione • Assistere altrimenti le autorità degli SM per migliorare l’efficacia delle loro indagini e azioni L’attività appena menzionata si può estendere anche ad uno stato terzo, purchè abbia un accordo con Eurojust. Ambito di competenza generale: gravi forme di criminalità di carattere transnazionale (come terrorismo, riciclaggio…). Eurojust: 1 membro nazionale distaccato pe ogni stato che abbia titolo di magistrato del pm, giudice o funzionario di polizia con pari prerogative. Il collegio è responsabile del funzionamento dell’organismo: in questo caso, le autorità nazionali che non ottemperino alla richiesta del collegio, devono motivare il rifiuto (tranne in alcuni casi in cui possa compromettere le indagini). Funzioni: • Sollecitare inizio di indagini o azioni penali • Invitare a porre in essere un coordinamento tra autorità e istituire una squadra investigativa comune • Può assistere autorità giudiziarie per garantire coordinamento delle indagini e delle azioni penali • Intervenire per migliorare la cooperazione • Collabora con la rete di giudiziaria europea, arricchendone anche i dati documentali Per le sue funzioni, E. costituisce ed implementa una banca dati è previsto un delegato alla protezione dei dati + autorità di controllo comune. E. lavora in stretta cooperazione con Europol: ufficio europeo di polizia (=raccoglie, scambia ed analizza le informazioni sulle forme di criminalità transfrontaliera che coinvolgono 2 o più SM). Cooperazione prevista anche con OLAF, ufficio per la lotta antifrode. E con la rete giudiziaria europea: i rapporti tra i due sono basati sulla concertazione e complementarietà e possono partecipare alle reciproche riunioni. Disciplina interna: il nostro legislatore non ha recepito la modifica di Eurojust. La nomina del membro nazionale è affidata al ministro della giustizia: che sceglie nell’ambito di una serie di candidati prima sottoposta alla valutazione non vincolante del CsM. questo per la ritenuta natura amministrativa di Eurojust.
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