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Competenza dell'Unione Europea in materia di affari esteri - Diritto dell'Unione Europea, Sintesi del corso di Diritto dell'Unione Europea

Seminario della professoressa Mignolli sulla competenza dell'Unione Europea in materia di affari esteri 

Tipologia: Sintesi del corso

2011/2012

Caricato il 10/07/2012

fabiolapasquini
fabiolapasquini 🇮🇹

4.4

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Scarica Competenza dell'Unione Europea in materia di affari esteri - Diritto dell'Unione Europea e più Sintesi del corso in PDF di Diritto dell'Unione Europea solo su Docsity! COMPETENZA DELL'UNIONE A CONCLUDERE ACCORDI CON PAESI TERZI. IN TALE MATERIA RIENTRANO GLI ARTICOLI. 216 E ART. 3 DEL TRATTATO DI LISBONA. SENTENZA AETS E PARERE 1/76 E 1/94. Se volessimo attenerci al rigoroso principio di attribuzione sancito dall'art. 5 si dovrebbe ritenere che l'unione non ha competenza generale a stipulare accordi con paesi terzi, ma limitata alle sole materie di sua competenza esclusiva. La Corte di giustizia ha tuttavia ampliato tali competenze sulla base del principio del parallelismo tra competenze interne e competenze esterne. A tal proposito in materia ricoprono grande importanza gli art. 216 e 3 del trattato di Lisbona. Il primo esplica tutti i casi in cui l'unione ha competenza esterna e ha il potere di stipulare accordi, il secondo ci spiega in quali casi il potere è esclusivo, ovvero preclude agli stati membri la possibilità di concludere accordi. art. 216 dice che l'Unione può concludere accordi con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare gli obiettivi fissati dai trattati o vi sia un atto giuridico vincolante dell'Unione. L'espressione "qualora i trattati lo prevedano" ci porta alla riaffermazione dei principi fondamentali su cui si fonda l'Unione: principio di attribuzione e principio di legalità. L'unione non può eccedere i poteri ad essa attribuiti e può esercitare solo i poteri previsti all'interno dei trattati. In realtà però il principio di attribuzione riaffermato in tale materia non è così rigido come si potrebbe pensare infatti esso va integrato con l'art 3 n.2 secondo cui : l'Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali se ciò è previsto in un atto legislativo dell'unione o è necessario per consentire all'unione di esercitare sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o alterarne la portata. Bisogna anche ricordare che la competenza da parte dell'unione in materia di accordi con paesi terzi è stata affermata anche grazie alla giurisprudenza della corte di Giustizia la quale si è mossa in due direzioni: da un lato mirando a estendere la competenza dell'unione al di là dei limiti testuali posti dal Trattato, cioè a materie nelle quali le disposizioni del trattato non prevedevano la possibilità di contrarre accordi con Stati terzi. Dall'altro impegnandosi a definire la portata degli ambiti in relazione ai quali tale possibilità era invece espressamente prevista. A tal proposito possiamo fare riferimento alla nota sentenza AETS , CAUSA 22/70, la quale è una vecchia causa relativa all'accordo europeo sul trasporto stradale. La questione era stata sollevata dalla Commissione a seguito dell’iniziativa presa dal Consiglio di avviare negoziati in materia di trasporti. Il consiglio attribuiva questa competenza agli Stati membri e non alla Comunità., La Commissione impugna, con ricorso per annullamento, davanti alla Corte di Giustizia tale deliberazione, dicendo che secondo lei questa violava la competenza della Comunità a negoziare tale accordo. La Commissione riteneva infatti che la competenza, in virtù delle norme e dei regolamenti emanati, spettasse alla comunità. Essa dice addirittura che si tratta di un potere esclusivo che solo la Comunità può esercitare. La Commissione e il consiglio sostengono due posizioni del tutto opposte, infatti la prima ritiene che l'articolo 75 attribuisca alla comunità competenza generale ed esclusiva a concludere accordi con paesi terzi riferendosi sia all'ambito delle relazioni esterne sia a quello dei provvedimenti interni, mentre il secondo ritiene che i poteri della comunità sono poteri attribuiti , quindi la comptenza a concludere accordi con paesi terzi può essere ammessa solo se il trattato lo contempla espressamente , e in particolare dice che tale articolo (75) si riferisce solamente a provvedimenti interni e che la competenza a stipulare accordi tutt'al più sia concorrente. Il Consiglio afferma che poichè non vi sono disposizioni del trattato che disciplinano espressamente la conclusione di accordi internazionali nel campo della politica dei trasporti, categoria alla quale l'AETS sostanzialmente appartiene, si deve avere riguardo al modo in cui il trattato disciplina i rapporti con i Paesi terzi. La Corte invece si esprime a favore della Comunità appellandosi all'art. 210 il quale stabilisce che la comunità ha personalità giuridica e a tal proposito sostiene che poichè si trova tra le disposizioni generali, esso deve essere applicato a tutti i settori e a tutti gli obiettivi elencati nel trattato. Quindi si presume che la Comunità abbia poteri a concludere accordi con Paesi terzi in tutti i settori citati e per gli scopi che il trattato istituisce, si parla di una competenza esterna molto generale. però come si passa da una competenza generale a una specifica? è proprio questa la portata rivoluzionaria di questa sentenza: cioè la Corte afferma che almeno nel settore delle relazioni esterne il potere di concludere accordi da parte della comunità non deve essere espressamente previsto dai trattati ma lo si può ricavare in via d'interpretazione dalle norme del trattato stesso o da atti adottati dalle istituzioni ed è desumibile ogni volta che c'è una competenza interna della comunità e viene esercitata, in questo caso automaticamente la comunità acquisisce una competenza esclusiva riguardo la materia sia a livello interno che esterno e di conseguenza gli stati perdono la possibilità di concludere accordi con paesi terzi in quella materia. Quindi possiamo dire che in regola generale tutte le volte in cui c'è una norma interna e l'Unione disciplina in maniera completa la materia, come stabilisce anche il parere 1/94 gli stati membri perdono la competenza riguardo tali accordi. Infatti lo stesso articolo 3 afferma che l'Unione ha competenza esclusiva nella conclusione degli accordi internazionali se previsto in un atto legislativo dell'Unione o se è necessario per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su nome comuni e modificarne la portata. Un altro importante parere espresso dalla Corte di Giustizia in materia di competenza a stipulare accordi da parte dell'Unione è quello 1/76. Tale parere fu reso per accertare la compatibilità di un progetto che prevedeva l'istituzione di un fondo europeo d'immobilizzazione della navigazione interna con il trattato. L'accordo da concludere in questo caso rientrava in una materia in relazione alla quale la Comunità gode di competenza interna ma non di competenza esterna espressa, inoltre non si poteva fare riferimento neppure alla giurisprudenza della sentenza AETS in quanto la competenza interna non era stata ancora esercitata. La corte in tale ambito supera tutte le restrizioni incontrate nella sentenza AETS in quanto stabilisce che la competenza ad assumere impegni internazionali può derivare implicitamente dalle disposizioni del Trattato se sul piano interno il diritto comunitario ha attribuito alle istituzione della comunità determinati poteri per realizzare un certo obiettivo. Ma non si ferma qui perchè stabilisce che non è necessario che la competenza interna sia già stata attuata per poter esercitare la competenza esterna, purchè si dimostri che l'esercizio di tale potere sia necessario per realizzare l'obiettivo. Non si può tralasciare neppure il parere 1/94 riguardante anch'esso le competenze della comunità in materia di accordi. Tale parere è importante perchè riguarda il settore della politica commerciale comune, il quale è di competenza espressa della comunità ed è importante inoltre anche perchè troviamo una ricapitolazione della giurisprudenza della Corte riguardo tale materia anche se vi sono aspetti contraddittori. Infatti viene ridimensionata l'ampia portata delle competenze implicite della comunità che si era andata affermando nelle precedenti sentenze. Il problema in tale caso si pone in relazione ai famosi accordi di Marrakech relativi all'istituzione dell'organizzazione mondiale del commercio, tali accordi furono conclusi dopo un negoziato durato 8 anni a partire dalla dichiarazione ministeriale del GATT. ( accordo che si occupava di tutti i tariffari commerciali, della riduzione delle tariffe doganali e liberalizzazione del commercio.) La comunità aveva assunto competenza esclusiva in materia di commercio quindi quando parte questo ciclo di accordi " Uruguay round" sembrava fosse naturale che a negoziare fosse la comunità. Il problema si pose però quando tali accordi si estesero anche ad altri settori che non rientravano nel GATT. La commissione richiese se tutto ciò rientrasse nelle competenze della corte in materia di politica commerciale. La commissione era convinta che la corte si sarebbe espressa in maniera positiva riguardo ciò invece la Corte distinse gli aspetti che rientravano nella politica commerciale comune da quelli che non ci rientravano, sostanzialmente tra questi c'era tutta la materia della proprietà intellettuale. Per tutti questi settori la Corte valuta se può farli rientrare in altre materie di competenza della comunità e in alcuni casi ci riesce come per i prodotti agricoli che li fa rientrare
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