Scarica Regole contro la concorrenza sleale: comportamenti vietati e sanzioni e più Appunti in PDF di Storia Economica solo su Docsity! La concorrenza nella legislazione Legislazione antimonopolistica (antitrust), che mira alla tutela della concorrenza e del mercato. Le limitazioni della concorrenza: limitazioni legali della concorrenza e monopoli legali, divieti di concorrenza, limitazioni convenzionali della concorrenza. La repressione della concorrenza sleale. LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA Divieti legali di concorrenza collegati a rapporti contrattuali, durano in relazione al rapporto contrattuale, sono convenzionalmente derogabili. fattispecie: prestatore di lavoro (2105 c.c.), soci con responsabilità illimitata di società di persone (2301 c.c.), amministratori di soc. di capitali, alienante azienda (2557), agente (1743). Limitazioni convenzionali (2596) «Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni» (primo comma). «Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio» (2° c.). ANTITRUST Autorità di vigilanza Livello comunitario: Commissione UE, Livello nazionale: Autorità garante della concorrenza e del mercato (www.agcm.it), Settori speciali: specifiche autorità. Competenza Antitrust La legge italiana si applica solo quando non si applica la disciplina comunitaria, ossia quando le pratiche anticoncorrenziali hanno rilievo esclusivamente locale e non incidono a livello comunitario. Autorità garante AGCM è un organo collegiale Poteri: dispone di poteri di indagine ed ispettivi, adotta provvedimenti antimonopolistici, irroga sanzioni amministrative Contro provvedimenti AGMC è competente il TAR del Lazio, contro quelli della commissione CE è competente il tribunale di primo grado CE. Mercato rilevante Si deve tener conto di: settore merceologico (intercambiabilità o sostituibilità dei prodotti da parte del consumatore) zona geografica. Concetto di impresa Nell’applicazione dell’antitrust non si considera il concetto tradizionale di impresa, ma un concetto vasto (economico). Per esempio un gruppo societario è trattato come un’unica impresa. Talora sono state considerate come imprese anche i professionisti. Intese restrittive della concorrenza (art. 101 TFUE) Sono comportamenti concordati tra imprese, anche attraverso organi comuni, volti a limitare la libertà d’azione sul mercato. Sono vietate quelle che «abbiano per oggetto o per effetto di impedire restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza». Deroghe E’ prevista la possibilità di autorizzazioni in deroga. Devono sussistere motivazioni: miglioramento nelle condizioni di offerta sul mercato, esigenza di assicurare concorrenzialità internazionale, miglioramento qualitativo della produzione o della distribuzione, progresso teconologico. Interventi autorità Rimuovere effetti anticoncorrenziali. Emettere sanzioni pecuniarie. Disporre, in caso di reiterazione, la sospensione dell’attività fino a trenta giorni. Per far dichiarare nullità od ottenere risarcimento occorre ricorrere alla corte d’appello. Abuso di posizione dominante (art. 102 TFUE) Non è vietato acquisire una posizione dominante sul mercato, ma lo sfruttamento abusivo di tale posizione. Concentrazioni Sono vietate quando provocano gravi alterazioni del regime concorrenziale. Devono essere preventivamente comunicate all’autorità competente. Se lo ritiene l’autorità apre un’istruttoria, che deve chiudersi entro 45 giorni. Al termine se vi sono le ragioni può vietare l’operazione o autorizzarla imponendo l’adozione di misure atte a mantenere la concorrenza. In presenza di rilevanti interessi generali può essere autorizzata una concentrazione altrimenti vietata Sanzioni concentrazioni Se la concentrazione è stata effettuata senza chiedere l’autorizzazione, l’autorità prescrive misure per ripristinare le condizioni di concorrenza. Per le imprese che non rispettano le indicazioni dell’Autorità, questa irroga sanzioni commisurate al fatturato delle imprese coinvolte. Non si ha in generale la nullità della concentrazione, ma i terzi possono chiedere il risarcimento dei danni. Concorrenza sleale Art. 2598-2601 c.c. Gli atti di concorrenza sleale Sono repressi e sanzionati anche se compiuti senza dolo o colpa, anche se non hanno ancora provocato un danno ai concorrenti, ma basta un danno potenziale. Confronto con illecito civile Concorrenza sleale è svincolata dal ricorrere dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, è svincolata dalla presenza di un danno patrimoniale attuale, è attuata attraverso sanzioni tipiche: inibitoria, rimozione degli effetti ed eventualmente, il risarcimento del danno Illecito civile richiede la presenza dell’ele-mento soggettivo del dolo o della colpa, richiede la presenza di un danno patrimoniale attuale, comporta il risarcimento del danno. Presupposti
® qualità di imprenditore
" rapporto di concorrenza
Atti di concorrenza sleale Atti tipici: atti di confusione, atti di denigrazione, appropriazione di pregi altrui. Categoria generale «ogni altro mezzo non conforme alla correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda» Atti di confusione (2598 n. 1) Compie atti di concorrenza sleale chi: usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con quelli altrui, imita servilmente i prodotti di un concorrente, compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti o l’attività di un concorrente. Atti di confusione Riproduzione segni distintivi, Imitazione servile, Altri atti idonei a creare confusione con i prodotti o l’attività di un concorrente con qualsiasi altro mezzo attuati. Altri atti idonei a creare confusione Difficile individuare fattispecie rientranti in questa categoria (che non rientrino in una di quelle precedenti): Imitazione moduli tipografici, Imitazione colore furgoni, Imitazione cataloghi o depliants. Atti di denigrazione (2598, n.2) Compie atti di concorrenza sleale chi: diffonde notizie o apprezzamenti sui prodotti o l’attività di un concorrente idonei a determinare il discredito. La comunicazione deve avvenire ad un numero vasto di soggetti? La notizia può essere qualsiasi notizia che possa recare danno concorrenziale. La falsità delle notizie non è indispensabile per determinare il discredito. Atti di denigrazione (2598, n.2) Denunzie al pubblico. Comparazione e pubblicità comparativa. Magnificazione (pubblicità iperbolica). Diffida. Diffusione notizie su procedimenti o provvedimenti giudiziari. Pubblicità comparativa E’ lecita se: non è ingannevole, confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni, confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi, non genera confusione sul mercato (tra imprenditori, tra marchi e altri segni distintivi) non causa discredito o denigrazione, per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione, non trae vantaggio dalla notorietà del concorrente o del suo marchio o dei suoi segni distintivi, Magnificazione E’ illecita quando si tratta di implicita denigrazione del concorrente. Diffida Un imprenditore invita il destinatario a non fare qualcosa dato che il farlo costituirebbe violazione di un diritto solitamente di privativa, del diffidante. Essa costituisce atto di concorrenza sleale quando trasmesso ad una pluralità di soggetti e non solo al diffidato e abbia contenuto non vero. Altri atti di concorrenza sleale (2598, n. 3) Compie atti di concorrenza sleale chi: si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo contrario alla correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda. Due elementi caratterizzanti: contrarietà principi di correttezza professionale, idoneità a danneggiare l’altrui azienda. Comportamenti contrari alla correttezza professionale Atti che provocano un’alterazione del mercato: Pubblicità menzognera (anche non riferita ad uno specifico concorrente ma atta a trarre in inganno il pubblico). Sistematica vendita sottocosto dei propri prodotti (damping). Violazione di norme di diritto pubblico. Atti volti contro un concorrente determinato Concorrenza parassitaria, ossia imitazione delle altrui iniziative imprenditoriali. Boicottaggio economico, ossia il rifiuto ingiustificato ed arbitrario di fornire prodotti a determinati rivenditori. Storno di dipendenti. Sottrazione di segreti aziendali. Concorso nell’altrui inadempimento di obbligazioni. Concorrenza da parte di ex dipendente. Le sanzioni Inibitoria (anche in assenza di dolo o colpa): accertamento dell’illecito concorrenziale, inibizione dalla continuazione per il futuro, disposizione dei provvedimenti reintegrativi necessari per far cessare gli effetti del comportamento sleale. Risarcimento (in presenza di danno e dolo o colpa): la colpa si presume una volta accertato l’atto di concorrenza sleale (art. 2600, 3° comma, c.c.). Pubblicazione della sentenza.