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Regole contro la concorrenza sleale: comportamenti vietati e sanzioni, Appunti di Storia Economica

Questo documento illustra le intese restrittive della concorrenza vietate dall'articolo 101 tfue, i comportamenti sleali che vengono repressi e sanzionati, i presupposti che devono essere tenuti in considerazione e i tipi di atti di concorrenza sleale. Il documento include anche la qualità dell'imprenditore e il rapporto di concorrenza, oltre a esempi di atti tipici come l'appropriazione di pregi altrui e l'imitazione servile.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 21/12/2019

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nic897-n 🇮🇹

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Scarica Regole contro la concorrenza sleale: comportamenti vietati e sanzioni e più Appunti in PDF di Storia Economica solo su Docsity! La concorrenza nella legislazione  Legislazione antimonopolistica (antitrust), che mira alla tutela della concorrenza e del mercato.  Le limitazioni della concorrenza:  limitazioni legali della concorrenza e monopoli legali,  divieti di concorrenza,  limitazioni convenzionali della concorrenza.  La repressione della concorrenza sleale. LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA Divieti legali di concorrenza  collegati a rapporti contrattuali,  durano in relazione al rapporto contrattuale,  sono convenzionalmente derogabili.  fattispecie:  prestatore di lavoro (2105 c.c.),  soci con responsabilità illimitata di società di persone (2301 c.c.),  amministratori di soc. di capitali,  alienante azienda (2557),  agente (1743). Limitazioni convenzionali (2596)  «Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni» (primo comma).  «Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio» (2° c.). ANTITRUST Autorità di vigilanza  Livello comunitario: Commissione UE,  Livello nazionale: Autorità garante della concorrenza e del mercato (www.agcm.it),  Settori speciali: specifiche autorità. Competenza Antitrust  La legge italiana si applica solo quando non si applica la disciplina comunitaria,  ossia quando le pratiche anticoncorrenziali hanno rilievo esclusivamente locale e non incidono a livello comunitario. Autorità garante  AGCM è un organo collegiale  Poteri:  dispone di poteri di indagine ed ispettivi,  adotta provvedimenti antimonopolistici,  irroga sanzioni amministrative  Contro provvedimenti AGMC è competente il TAR del Lazio, contro quelli della commissione CE è competente il tribunale di primo grado CE. Mercato rilevante  Si deve tener conto di:  settore merceologico (intercambiabilità o sostituibilità dei prodotti da parte del consumatore)  zona geografica. Concetto di impresa  Nell’applicazione dell’antitrust non si considera il concetto tradizionale di impresa, ma un concetto vasto (economico). Per esempio un gruppo societario è trattato come un’unica impresa. Talora sono state considerate come imprese anche i professionisti. Intese restrittive della concorrenza (art. 101 TFUE)  Sono comportamenti concordati tra imprese, anche attraverso organi comuni, volti a limitare la libertà d’azione sul mercato.  Sono vietate quelle che «abbiano per oggetto o per effetto di impedire restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza». Deroghe  E’ prevista la possibilità di autorizzazioni in deroga.  Devono sussistere motivazioni: miglioramento nelle condizioni di offerta sul mercato, esigenza di assicurare concorrenzialità internazionale, miglioramento qualitativo della produzione o della distribuzione, progresso teconologico. Interventi autorità  Rimuovere effetti anticoncorrenziali.  Emettere sanzioni pecuniarie.  Disporre, in caso di reiterazione, la sospensione dell’attività fino a trenta giorni.  Per far dichiarare nullità od ottenere risarcimento occorre ricorrere alla corte d’appello. Abuso di posizione dominante (art. 102 TFUE)  Non è vietato acquisire una posizione dominante sul mercato,  ma lo sfruttamento abusivo di tale posizione. Concentrazioni  Sono vietate quando provocano gravi alterazioni del regime concorrenziale.  Devono essere preventivamente comunicate all’autorità competente.  Se lo ritiene l’autorità apre un’istruttoria, che deve chiudersi entro 45 giorni.  Al termine se vi sono le ragioni può vietare l’operazione o autorizzarla imponendo l’adozione di misure atte a mantenere la concorrenza.  In presenza di rilevanti interessi generali può essere autorizzata una concentrazione altrimenti vietata Sanzioni concentrazioni  Se la concentrazione è stata effettuata senza chiedere l’autorizzazione, l’autorità prescrive misure per ripristinare le condizioni di concorrenza.  Per le imprese che non rispettano le indicazioni dell’Autorità, questa irroga sanzioni commisurate al fatturato delle imprese coinvolte.  Non si ha in generale la nullità della concentrazione, ma i terzi possono chiedere il risarcimento dei danni. Concorrenza sleale Art. 2598-2601 c.c. Gli atti di concorrenza sleale Sono repressi e sanzionati  anche se compiuti senza dolo o colpa,  anche se non hanno ancora provocato un danno ai concorrenti, ma basta un danno potenziale. Confronto con illecito civile Concorrenza sleale  è svincolata dal ricorrere dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa,  è svincolata dalla presenza di un danno patrimoniale attuale,  è attuata attraverso sanzioni tipiche: inibitoria, rimozione degli effetti ed eventualmente, il risarcimento del danno Illecito civile  richiede la presenza dell’ele-mento soggettivo del dolo o della colpa,  richiede la presenza di un danno patrimoniale attuale,  comporta il risarcimento del danno. Presupposti ® qualità di imprenditore " rapporto di concorrenza Atti di concorrenza sleale  Atti tipici:  atti di confusione,  atti di denigrazione,  appropriazione di pregi altrui.  Categoria generale «ogni altro mezzo non conforme alla correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda» Atti di confusione (2598 n. 1)  Compie atti di concorrenza sleale chi: usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con quelli altrui, imita servilmente i prodotti di un concorrente, compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti o l’attività di un concorrente. Atti di confusione  Riproduzione segni distintivi,  Imitazione servile,  Altri atti idonei a creare confusione con i prodotti o l’attività di un concorrente con qualsiasi altro mezzo attuati. Altri atti idonei a creare confusione  Difficile individuare fattispecie rientranti in questa categoria (che non rientrino in una di quelle precedenti):  Imitazione moduli tipografici,  Imitazione colore furgoni,  Imitazione cataloghi o depliants. Atti di denigrazione (2598, n.2)  Compie atti di concorrenza sleale chi: diffonde notizie o apprezzamenti sui prodotti o l’attività di un concorrente idonei a determinare il discredito.  La comunicazione deve avvenire ad un numero vasto di soggetti?  La notizia può essere qualsiasi notizia che possa recare danno concorrenziale.  La falsità delle notizie non è indispensabile per determinare il discredito. Atti di denigrazione (2598, n.2)  Denunzie al pubblico.  Comparazione e pubblicità comparativa.  Magnificazione (pubblicità iperbolica).  Diffida.  Diffusione notizie su procedimenti o provvedimenti giudiziari. Pubblicità comparativa  E’ lecita se:  non è ingannevole,  confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni,  confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi,  non genera confusione sul mercato (tra imprenditori, tra marchi e altri segni distintivi)  non causa discredito o denigrazione,  per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione,  non trae vantaggio dalla notorietà del concorrente o del suo marchio o dei suoi segni distintivi, Magnificazione  E’ illecita quando si tratta di implicita denigrazione del concorrente. Diffida  Un imprenditore invita il destinatario a non fare qualcosa dato che il farlo costituirebbe violazione di un diritto solitamente di privativa, del diffidante.  Essa costituisce atto di concorrenza sleale quando trasmesso ad una pluralità di soggetti e non solo al diffidato e abbia contenuto non vero. Altri atti di concorrenza sleale (2598, n. 3)  Compie atti di concorrenza sleale chi: si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo contrario alla correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.  Due elementi caratterizzanti:  contrarietà principi di correttezza professionale,  idoneità a danneggiare l’altrui azienda. Comportamenti contrari alla correttezza professionale Atti che provocano un’alterazione del mercato: Pubblicità menzognera (anche non riferita ad uno specifico concorrente ma atta a trarre in inganno il pubblico).  Sistematica vendita sottocosto dei propri prodotti (damping).  Violazione di norme di diritto pubblico.  Atti volti contro un concorrente determinato  Concorrenza parassitaria, ossia imitazione delle altrui iniziative imprenditoriali.  Boicottaggio economico, ossia il rifiuto ingiustificato ed arbitrario di fornire prodotti a determinati rivenditori.  Storno di dipendenti.  Sottrazione di segreti aziendali.  Concorso nell’altrui inadempimento di obbligazioni.  Concorrenza da parte di ex dipendente. Le sanzioni  Inibitoria (anche in assenza di dolo o colpa):  accertamento dell’illecito concorrenziale,  inibizione dalla continuazione per il futuro,  disposizione dei provvedimenti reintegrativi necessari per far cessare gli effetti del comportamento sleale.  Risarcimento (in presenza di danno e dolo o colpa): la colpa si presume una volta accertato l’atto di concorrenza sleale (art. 2600, 3° comma, c.c.).  Pubblicazione della sentenza.
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