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contenuto del titolo esecutivo; questioni sul titolo esecutivo, Appunti di Diritto

contenuto del titolo esecutivo e questioni sul titolo esecutivo

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 05/06/2018

Aletbf
Aletbf 🇮🇹

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Scarica contenuto del titolo esecutivo; questioni sul titolo esecutivo e più Appunti in PDF di Diritto solo su Docsity! 28-03-2017 – Ricapitolazione sulla lezione precedente; contenuto del titolo esecutivo; questioni sul titolo esecutivo • Finiamo il discorso sul 656 c.p.p. Dicemmo che il 656 contiene l’ordine di esecuzione che emette il P.M., col quale ordina per prima cosa la carcerazione. Ma non sempre all’ordine di carcerazione consegue l’esecuzione, perché il nostro ordinamento ha previsto un ventaglio di misure cautelari alternative alla detenzione che dovrebbero in qualche modo far conseguire lo stesso effetto (far capire al soggetto che ha sbagliato, tentare di risocializzarlo ma evitare l’effetto desocializzante che è l’esperienza carceraria). Quando invece vi sono quei presupposti (li dicemmo la scorsa lezione) col 656 si prevede la sospensione dell’ordine di esecuzione. Ma quando ricorrono questi presupposti? Dobbiamo andare a vedere come prima cosa l’etica (?) della pena: il limite di regola è tre anni. Fino a tre anni il P.M. emette l’ordine di carcerazione contenuto nel contestuale decreto di sospensione e lo notifica personalmente al soggetto condannato e poi anche al suo difensore. Poi dicemmo che quel limite dei tre anni non è assoluto perché ci sono determinati soggetti per i quali il legislatore ha voluto prevedere un trattamento di favore, perché li ritiene vittime di una piaga indebita della nostra società, (purtroppo sempre in crescita), che è la droga. Per quei soggetti, ove mai gli stessi si volessero riabilitare (quindi vedete i presupposti sono questi: se hanno in corso un programma di recupero o se si vogliono sottoporre a un programma di recupero) la norma dice qualcosa in più: per costoro non c’è la sospensione fino a 3 anni, ma fino a 6 anni. Quindi il limite dei tre anni a loro non serviva, perché magari avevano effettuato ben due rapine per procurarsi droga ma arrivavano ad un cumulo di pene che superava i tre anni e quindi il legislatore per equo contemperare poi gli interessi ha innalzato la pena fino a sei anni. Poi c’è quel limite dei 4 anni in quell’ipotesi particolare che vedemmo. Dicemmo pure che questo principio non si applica sempre perché esistono i reati ostativi alla sospensione = ossia reati che il nostro legislatore ha ritenuto che fossero particolarmente gravi, che offendono, sono ripugnanti o comunque non voluti dai nostri consociati e quindi ad essi attribuisce un trattamento peggiore in tutti i sensi, sia dal punto di vista processuale e di accertamento (il cosiddetto decreto penale) ma anche dal punto di vista sanzionatorio. Per cui per quei reati il legislatore non sospende l’esecuzione, ma ordina direttamente la carcerazione. Tutte queste ipotesi che sono eccezioni li troviamo nell’art 656 al comma 9 il quale recita in questo modo: “La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis (es incendi boschivi. Quindi se uno fa una rapina ma non aggravata gli sospenderanno la pena, se invece un altro incendia il bosco non gli sospenderanno la pena), art 572 secondo comma (es maltrattamenti in famiglia), 612-bis terzo comma (es atti persecutori. Anche qui vale lo stesso fenomeno, non rientrano tra questa norma), 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni definitiva”. Poi altri reati ancora (ve li dico io) detti reati di criminalità organizzata; reati comuni aggravati dal metodo mafioso (art 7 L. antimafia); rientra anche l’omicidio pluriaggravato, la rapina pluriaggravata. Questi sono i cosiddetti casi di eccezione all’ordine di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art 656 c.p.c. Ricapitolando: quando io vi chiedo “come viene messa in esecuzione la pena?” voi dovete rispondere “L’organo competente è il Magistrato del P.M. che emette l’ordine di esecuzione il quale dovrà contenere l’ordine di carcerazione. Ma tenendo conto dell’esistenza di reati per i quali non esiste il divieto, contestualmente ad essi ordina la sospensione, notifica l’atto e invita il soggetto a rivolgersi al tribunale di sorveglianza per chiedere una delle misure alternative. Quando vi sono i presupposti per la concessione di una delle misure alternative si è pensato di evitare la carcerazione preventiva alla decisione del tribunale di sorveglianza” . • Cosa vuol dire esecuzione? Il contenuto del titolo esecutivo. In particolare che cosa può contenere un titolo esecutivo? La condanna a una pena detentiva, la condanna a una pena pecuniaria, a una pena accessoria, a una misura di sicurezza. Queste sono i possibili contenuti di un ordine di esecuzione. Allora come si fa a dire quanta pena metterà in esecuzione il P.M.? Il P.M. dovrà fare un calcolo matematico, cioè dalla pena che andrà in esecuzione dovrà detrarre il “preso offerto” = ossia il tempo che il soggetto ha già passato o in regime intramoenia (che era proprio una custodia cautelare in carcere) oppure a quella in carcere il nostro ordinamento equivale alla detenzione domiciliare (il domicilio è una vera e propria detenzione). Non avviene la stessa cosa se invece la misura cautelare era tra quelle coercitive ma non custodiali. Non tutte le misure cautelari sono custodiali. Innanzitutto, le misure cautelari sono quelle che si fanno prima di arrivare ad una sentenza. Alcune di esse sono custodiali in senso stretto (come arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere, custodia cautelare in luogo di cura) e poi altre sono misure non custodiali (come l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria quello che volgarmente chiamiamo “obbligo di firma”; il divieto di dimora in un certo comune). Qual è la differenza? Che solo le misure cautelari custodiali vengono detratte dal computo finale della pena. Non è solo questo ad essere detratto dal P.M. quando fa l’ordine di esecuzione, in quanto si detraggono anche i periodi di custodia cautelare disposti in altri procedimenti penali e anche l’espiazione di pena e i periodi di preso offerta di custodia cautelare che si chiamano “sine titulo”. I periodi di custodia cautelare sofferti da altri procedimenti (e quindi per altri reati) vengono riconosciuti nel preso offerto solo se sofferti nel periodo successivo alla commissione del reato per il quale interviene il titolo esecutivo. E’ semplice da capire: ad esempio, commetto un reato di rapina, mi faccio 2 mesi di custodia cautelare e poi mi liberano e mi faccio il processo. Dopo che mi hanno liberato da quella custodia cautelare, commetto un altro reato e faccio un altro preso offerto per il quale poi vengo assolto. In questo caso io posso chiedere la fungibilità e fare in modo che quella pena già sofferta nell’altro sine titulo venga riconosciuta sul titolo principale. Se invece dalla situazione di furto sono stato assolto perché ritenuto innocente ed era capitato prima che iniziasse la mia limitazione di libertà rispetto al titolo definitivo, quello non mi deve preoccupare. E’ un incentivo il fatto di poter godere di presi offerto sine titulo. Ti riconosco il preso offerto ma ad una sola condizione, che quel preso offerto tu lo abbia subìto dopo la commissione del reato del quale stiamo parlando. Ricapitolando: quando si fa l’ordine di carcerazione, il P.M. deve indicare il quantum di pena da eseguire. Di regola se non c’è il preso offerto, è quello indicato nella sentenza di condanna. Ove mai ci sia un preso offerto per lo stesso reato nello stesso processo, è scontato che vada riconosciuto e si sottrae. Questo è il metodo attraverso il quale si computa la pena da mandare in esecuzione. Poi cos’altro può andare in esecuzione? Può andare in esecuzione la pena pecuniaria è un ordine di pagamento e potrebbe essere o di ammenda o di multa a seconda se si tratta di delitti o contravvenzioni. Se il soggetto non ha la disponibilità economica esiste la rateizzazione e non la remissione del debito (ossia quando il creditore rinuncia in tutto o in parte al suo credito nei confronti del debitore, questo accade non per le pene da scontare ma per le spese di giudizio o di mantenimento in carcere). Cosa accade quando il soggetto non sconta la pena pecuniaria ossia non paga? Si farà la conversione della pena pecuniaria. Se non viene pagata la pena pecuniaria si converte in pena detentiva (cosi era previsto inizialmente), ma poi è stata convertita in lavori di pubblica utilità. Quindi, la pena pecuniaria che va in esecuzione e per ragioni di negligenza non viene eseguita, si può convertirla ma solo in lavori di pubblica utilità.
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