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Parità di trattamento, Pegni e Ipoteche: Diritto di Garanzia e Prelazione, Appunti di Diritto ed economia politica

Diritto commercialeDiritto civileDiritto privatoDiritto processuale civile

Una introduzione alla parità di trattamento tra creditori, procedimenti di espropriazione forzata, liquidazione concorsuale, fallimento e cause illegittime di prelazione. Inoltre, vengono spiegati i diritti reali di garanzia come pegno e ipoteca, le loro caratteristiche comuni e le differenze. Il documento conclude con una breve introduzione ai privilegi e contratti tipici.

Cosa imparerai

  • Che tipi di procedimenti legali si riferiscono alla parità di trattamento?
  • Che sono i diritti reali di garanzia e come funzionano?
  • Che cos'è la parità di trattamento tra creditori?

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 09/05/2022

berry-giada
berry-giada 🇮🇹

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Scarica Parità di trattamento, Pegni e Ipoteche: Diritto di Garanzia e Prelazione e più Appunti in PDF di Diritto ed economia politica solo su Docsity! 6. IL CONCORSO DEI CREDITORI 1. la parità di trattamento I creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salvo le cause illegittime di prelazione. Bisogna stabilire che cosa succede quando un debitore si trovi di fronte a più creditori. La regola è la parità di trattamento, cioè:  Tutti i creditori devono avere la possibilità di soddisfare i propri diritti sul patrimonio del debitore  Nel caso in cui non vi riescano per l’intero, i creditori devono ricorrere a soddisfare sul patrimonio stesso in misura proporzionale ai propri crediti (concorso di crediti).  Fanno eccezione ai principi quelle situazioni in cui i creditori devono essere preferiti agli altri (cause legittime di prelazione). Il principio parità di trattamento trova attuazione soltanto in determinati casi:  Procedimento di espropriazione forzata, in relazione ai creditori che siano tempestivamente intervenuti.  Procedimento di liquidazione concorsuale dei debiti di un’eredità accettata con beneficio d’intervento.  Nel fallimento, procedura riservata a quei soli debitori che sono imprenditori e in cui il principio della parità di trattamento trova la sua piena attuazione. Al di fuori di queste ipotesi il principio della parità di trattamento tra i creditori non opera. Il debitore può normalmente pagare i propri crediti a mano a mano che questi si presentano. 2. le cause legittime di prelazione Le cause illegittime di prelazione sono istituti che si pongono l’obbiettivo di privilegiare alcuni creditori attribuendo loro il diritto di soddisfarsi su beni determinati. I creditori con diritto di prelazione si chiamano privilegiati, mentre gli altri sono detti chirografari. 7 I DIRITTI REALI DI GARANZIA Il pegno e l’ipoteca sono diritti reali di garanzia, veri e propri diritti reali su cosa altrui, sono posti a tutela dei diritti di credito. Il pegno ha per oggetto beni mobili non iscritti in pubblici registri, l’ipoteca si può costituire su beni immobili o mobili registrati. Le caratteristiche comuni sono:  Hanno per oggetto singoli beni determinati  Attribuiscono al creditore il diritto di soddisfarsi con preferenza su quel bene rispetto agli altri creditori  Tale diritto spetta al creditore garantito da pegno o da ipoteca: diritto di seguito. In caso di inadempimento devono chiederne la vendita all’autorità giudiziaria. 2 il pegno Il pegno è un diritto reale di garanzia che ha per oggetto una cosa mobile del debitore. Esso si sostanzia nel diritto del creditore di far espropriare il bene e di soddisfarsi sul ricavato con preferenza rispetto agli altri creditori. Il pegno nasce con un contratto tra il creditore e il debitore. Il contratto deve essere incluso per scrittura certa. Il creditore pignoratizio deve custodire la cosa ricevuta in pegno e non può né regolarla né usarla, né darla in pegno, né concederne a terzi il godimento. 3 l’ipoteca L’ipoteca è quel diritto reale di garanzia che ha per oggetto una cosa immobile del debitore e che si sostanzia nel diritto del creditore di far espropriare il bene stesso e di soddisfarsi sui ricavato con preferenza rispetto agli altri creditori. Per l’ipoteca è necessaria l’iscrizione nei registri immobiliari. Ma anche l’esistenza di un titolo: la legge prevede idonee un’iscrizione ipotecaria. Per quanto riguarda l’iscrizione, uno stesso può essere assoggettato a più ipoteche. L’ipoteca iscritta sarà detta << primo grado>> la seconda << secondo grado>>. Il grado sta a indicare l’ordine di preferenza nella soddisfazione dei crediti nel caso vi sia la vendita forzata del bene. Nel caso di vendita forzata del bene il ricavato andrà a soddisfare prima il credito di primo grado e poi quello di secondo. L’iscrizione ipotecaria vale per 20 anni ma può essere rinnovata. L’ipoteca si estingue quando:  Estinzione del credito garantito  Esecuzione forzata  Perimento del bene  Rinunzia del creditore 8 I PRIVILEGI Il privilegio è una causa di prelazione concessa a determinati creditori in considerazione della particolare natura dei loro crediti. I soggetti che vantano crediti, pur non essendo garantiti né da pegno, né da ipoteca, possono soddisfarsi su certi beni del debitore con preferenza rispetto agli altri creditori. I privilegi si distinguono in generali e speciali:  Generali: i privilegi accordati su tutti i beni mobili del debitore  Speciali: spetta a determinarli creditori su specifici beni mobili o immobili Il conduttore è tenuto:  Prendere in consegna la cosa  Servirsene per l’uso determinato nel contratto  Corrispondere il canone nei termini e con le modalità del contratto  Restituire la cosa nello stesso stato in cui l’ha ricevuta 3 tipo particolari di locazione Alcuni tipi di locazione si differenziano. Si distinguono in:  Locazione degli immobili urbani  Affitto  Noleggio, locazione di cose mobili come i mezzi di trasporto  Locazione finanziaria o leasing 4 COMODATO E MUTUO 1 comodato Il comodato è il contratto con cui una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) un bene mobile infungibile cioè un immobile affinché se ne serva per un tempo o uso determinato, con l’obbligo di restituire il bene. Il comodato consiste nel concedere la disponibilità a un terzo di un bene, ma è gratuito. Le caratteristiche principali sono:  Gratuito  Reale; si perfeziona solo con la consegna della cosa  Unilaterale; l’obbligo grava solo su una parte. Il comodatario ha il diritto di servirsi della cosa per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Ha pure il diritto di ottenere il rimborso per le spese straordinarie sostenute. Se durante l’uso il comodatario deteriora la cosa egli è tenuto a risarcire il danno al comodante o a sostituirla. 2 mutuo Il mutuo è il contratto con il quale una parte (mutuante) consegna all’altra (mutuatario) una determinata quantità di denaro e l’altra si obbliga a restituire. Il mutuo è un contratto reale, le cose che ne formano devono essere fungibili. Il mutuatario acquista la proprietà della somma di denaro ricevuta e può disporne liberamente, con il solo obbligo di restituire alla scadenza una somma uguale. Il contratto di mutuo è oneroso, il mutuatario dovrà corrispondere al mutuante gli interessi. 5 IL MANDATO Il mandato è il contratto con cui parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un’altra (mandante). Si distingue tra:  Mandato generale, ha per oggetto il compimento di una serie indeterminata di atti.  Mandato speciale riguarda il compimento di uno o più atti specifici Il mandatario ha diritto a un compenso. Il mandato si estingue per: scadenza del termine o compimento dell’affare, morte o sopravvenuta incapacità legale di una delle parti, rinunzia del mandatario, revoca del mandante. 2 mandato con e senza rappresentanza Il mandato si distingue tra: con rappresentanza e senza rappresentanza. Se il mandato è conferito con rappresentanza, il mandatario potrà dichiarare alla controparte che egli ha ricevuto dal mandante la procura a contrattare per lui e agirà, in nome e per controllo del mandatario. Nel mandato senza rappresentanza, il mandatario è obbligato ad agire per conto del mandante, ma non può agire a suo nome. 3 obbligazione del mandatario e del mandante Le obbligazioni del mandatario sono:  Eseguire la prestazione con diligenza, senza eccedere i limiti del mandato  Rendere conto del proprio operato al mandante  Trasferire al mandante tutti i diritti acquistati in esecuzione del mandato Il mandante deve:  Far avere al mandatario i mezzi per l’esecuzione del mandato  Rimborsare al mandatario le spese, e pagargli un compenso 6 IL CONTRATTO D’OPERA Con il contratto d’opera una persona (prestatore d’opera) si obbliga per conto di un’altra (committente) a compiere un’opera o un servizio con lavoro proprio. Si distingue dal mandato perché riguarda atti materiali relativi all’esecuzione di un’opera o servizio. Si distingue anche dal contratto di lavoro subordinato che lega il dipendente all’azienda e che è caratterizzato dal vincolo di subordinazione; il contratto d’opera ha come caratteristica l’autonomia di chi svolge il lavoro. Per la conclusione del contratto non è richiesta nessuna formalità, può stipularsi anche verbalmente. 7 LA RENDITA VITALIZIA, PERPETUA, IL GIOCO E LA SCOMMESSA  La rendita perpetua è il contratto con cui una parte cede all’altra un capitale o un bene e in cambio dell’impegno di quest’ultima, corrispondere per sempre una somma di denaro o cose fungibili. È destinata a non avere mai fine, la possibilità di liberarsi è con il riscatto. Il debitore della rendita può liberarsi della propria obbligazione, pagando una somma.  La rendita vitalizia è il contratto con cui una parte si obbliga a favore dell’altra parte o di un terzo a corrispondere somme di denaro o altre cose fungibili, per tutta la vita del beneficiario.  Il gioco è il contratto con cui le parti si impegnano a corrispondere una prestazione in favore di quella di esse che risulterà vincitrice di una gara.  La scommessa è il contratto con cui le parti si obbligano a eseguire una prestazione in favore di quella la cui affermazione di un fatto risulterà vera. Il perdente non può pretendere la restituzione del denaro, il vincitore non può costringere il perdente a pagare. 8 LA FIDEIUSSIONE La fideiussione è il contratto con cui un terzo (fideiussore) si obbliga verso il creditore a garantire l’adempimento del debitore. La caratteristica della fideiussione è la sua accessorietà: ha ragione di esistere se esiste un’obbligazione principale, se quest’ultimo fosse nulla, sarà nullo anche il contratto. La fideiussione viene richiesta dai mutuanti al fine di costituire una garanzia personale per la restituzione del denaro concesso in prestito. 9 LA TRANSAZIONE La transazione è il contratto con cui le parti mettono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe sorgere. La transazione ha titolo oneroso e può avere per oggetto soltanto diritti patrimoniali disponibili (proprietà, diritti di credito); non si può procedere a transazioni per i diritti a carattere personale. Non può essere provata con testimoni, ma occorre la prova scritta.
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