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Contratto di Compravendita, Appunti di Istituzioni di Diritto Privato

Le caratteristiche del contratto di compravendita, le obbligazioni del venditore, i casi in cui il diritto di proprietà non viene trasferito immediatamente, la vendita a rate con riserva di proprietà e l'inadempimento del compratore. Vengono inoltre descritte le conseguenze dell'ignoranza del compratore sulla proprietà del bene venduto e la vendita di cosa parzialmente altrui.

Tipologia: Appunti

2021/2022

In vendita dal 21/04/2022

Mattia_Mancuso
Mattia_Mancuso 🇮🇹

4.6

(5)

87 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica Contratto di Compravendita e più Appunti in PDF di Istituzioni di Diritto Privato solo su Docsity! Contratto Di Compravendita - Concluso quando proponente viene a conoscenza dell'accettazione dell'alta parte. - Art. 1470 c.c.: “La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”. Il contratto di compravendita ha un doppio oggetto: trasferimento del diritto/cosa e prezzo pagato→di regola contratto di compravenduta produce immediatamente effetto reale. - Obbligazioni del venditore: Art. 1476 c.c.: “Le obbligazioni principali del venditore sono: 1)consegnare la cosa al compratore; 2)fargli acquistare la proprietà della cosa/il diritto,; 3)garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa”. Casi in cui diritto di proprietà non viene trasferito immediatamente VENDITA OBBLIGATORIA - La compravendita produce nell’immediato solo effetti obbligatori. • ≠Contratto con effetto reale: Art. 1376 c.c.: “Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione/trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà/il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato”.=È necessaria la legittimazione; questa ce l’hanno il proprietario del dir. di proprietà e il rappresentante. - Vendita di cosa determinata solo nel genere: Art. 1378 c.c.: “Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l’individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore/spedizioniere”. es. compro 100 bottiglie: finché queste non sono separate dalle altre, quindi non sono individuate, il diritto di proprietà non si trasferisce al compratore. - Vendita alternativa: Art. 1285 c.c.: “Il debitore di un’obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle 2 prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell’una e parte dell’altra”. Solo nel momento in cui effettuerà la scelta, il contratto produrrà effetti di trasferimento del diritto di proprietà su quel bene. • Facoltà di scelta: Art. 1286 c.c.: “La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo. La scelta diviene irrevocabile con l’esecuzione di una delle 2 prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all’altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo. Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice.”. - Vendita di cosa altrui: Art. 1478 c.c.: “Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa”. Fino a quando il venditore non entra in possesso del bene che vuole vendere, il diritto di proprietà di questo non può essere passato al compratore. • Buona fede del compratore: Art. 1479 c.c.: “Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, se, quando l’ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà. Salvo il disposto dell’art. 1223, il venditore è tenuto a restituire all’acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa è diminuita di valore/è deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti fatti per il contratto. Se la diminuzione di valore/deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall’ammontare suddetto si deve detrarre l’utile che il compratore ne ha ricavato. Il venditore è tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie”.Buona fede del compratore=ignoranza del fatto che il bene fosse di proprietà di un terzo e non del venditore. • Vendita di cosa parzialmente altrui: Art. 1480 c.c.: “Se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era in parte di proprietà altrui, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell’art. 1479, quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; altrimenti può ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno”. VENDITA A RATE CON RISERVA DI PROPRIETÀ - Passaggio della proprietà e dei rischi: Art. 1523 c.c.: “Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata, ma assume i rischi dal momento della consegna”. Il trasferimento del diritto di proprietà questo avviene con il pagamento dell’ultima rata. Il venditore deve però consegnare immediatamente il bene al compratore, sul quale ricadono immediatamente i rischi legati al perimento del bene. - Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi: Art. 1524 c.c.: - Inadempimento del compratore: Art. 1525 c.c.: “Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi 1/8 del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive”. • Risoluzione del contratto (in caso di inadempimento del compratore): Art. 1526 c.c.: “Se la risoluzione del contratto ha luogo per l’inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno. Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d’indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l’indennità convenuta. La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti”. VENDITA CON PATTO DI RISCATTO - Proprietà passa immediatamente al compratore, ma il venditore la può riscattare. Diritto di riscatto può essere chiesto unilateralmente→diritto potestativo. - Patto di riscatto: Art. 1500 c.c.: “Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono. Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l’eccedenza”. • Art. 1501 c.c.: “Il termine per il riscatto non può essere maggiore di 2 anni nella vendita di beni mobili e di 5 anni in quella di beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale. Il termine stabilito dalla legge non si può prorogare”. - Obblighi del riscattante: Art. 1502 c.c.: “Il venditore che esercita il diritto di riscatto è tenuto a rimborsare al compratore il prezzo, le spese e ogni altro pagamento fatto per la vendita, le spese per le riparazioni necessarie e, nei limiti dell’aumento, quelle che hanno aumentato il valore della cosa. Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha diritto di ritenere la cosa. Il giudice tuttavia, per il rimborso delle spese utili, può accordare una dilazione disponendo, se occorrono, le opportune cautele”. - Esercizio del riscatto: Art. 1503 c.c.: “Il venditore decade dal diritto di riscatto, se entro il termine fissato non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto e non gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento fatto per la vendita. Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto, qualora non ne faccia offerta reale entro 8gg dalla scadenza del termine. Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve essere fatta per iscritto, sotto pena di nullità.”. Garanzia Per Vizi Della Cosa - es. acquirente compra il bene e non appena lo vede (dopo averlo acquistato) scopre aver difetti. - Garanzia per i vizi della cosa venduta e mancanza di qualità: Art. 1490 c.c.: “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude/limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa”. - Esclusione della garanzia: Art. 1491 c.c.: “Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi”. - Effetti della garanzia: Art. 1492 c.c.: “Nei casi indicati dall’art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la - Dato che la maggior parte dei consumatori non è esperta, questi dovrebbero essere interessati che i prodotti vengano aggiornati automaticamente; anche in questo caso il consumatore deve poter decidere se e in quale momento desideri ottenere l’aggiornamento. - Nel caso di aggiornamenti rilevanti ai fini della sicurezza l’inerzia del consumatore potrebbe generare danni al consumatore stesso e ad altri soggetti; in questi casi l’utilizzo di beni con elementi digitali viziati non è mai inquadrabile come una “questione privata” del consumatore. AGGIORNAMENTI CHE SI SPINGONO OLTRE IL NECESSARIO PER MANTENERE LA CONFORMITÀ - Spesso la controparte del consumatore offre di porre in essere delle modifiche aventi ad oggetto le caratteristiche dei contenuti/servizi digitali. - Spesso il contratto di compravendita contiene clausole che autorizzano la controparte del consumatore ad effettuare modifiche delle caratteristiche e funzionalità del contenuto/servizio digitale: tali modifiche vanno spesso a vantaggio del consumatore, ma non sempre. - Art. 33 (2) c.cons.: “Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto/effetto di consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto/servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso”. - Art. 135, c.cons. dopo dir. 770/2019: “Se il contratto prevede che il contenuto/servizio digitale siano forniti o resi accessibili al consumatore per un certo periodo di tempo, l’operatore economico può modificare il contenuto/servizio digitale oltre a quanto è necessario per mantenere la conformità del contenuto/servizio digitale, purché siano cumulativamente soddisfatte le condizioni seguenti: 1. Tale modifica sia coerente con l’accordo contrattuale originario; 2. Il consumatore sia informato in modo chiaro e comprensibile della modifica; 3. La modifica non comporti costi aggiuntivi per il consumatore”. • La modifica potrebbe tuttavia incidere negativamente sul funzionamento del contenuto/ servizio digitale. A meno che tale conseguenza negativa sia trascurabile, il consumatore ha diritto di recedere gratuitamente dal contratto entro 30gg dalla data di ricevimento dell’informazione o, se successivo, dal momento in cui il contenuto/servizio digitale è stato modificato. Il professionista può evitare il recesso qualora consenta di conservare il contenuto/servizio digitale senza costi aggiuntivi, preservando la conformità degli stessi. DIFETTO DI CONFORMITÀ CAUSATO DALLA MANCANZA DI AGGIORNAMENTI - Art. 130 (3) c.cons.: "Se il consumatore non installa entro un termine ragionevole gli aggiornamenti forniti, il venditore non è responsabile del difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell’aggiornamento, a condizione che: • Il venditore abbia informato il consumatore circa la disponibilità dell’aggiornamento e le conseguenze della mancata installazione da parte del consumatore; • La mancata installazione o l’installazione errata dell’aggiornamento non sia dovuta a carenze delle istruzioni di installazione”. - Art. 133 c.cons.: qualsiasi difetto di conformità del bene materiale o del contenuto digitale. La misura del difetto di conformità potrà incidere solo sul potere di chiedere la risoluzione del contratto qualora il difetto sia di lieve entità, riecheggiando così la disciplina dell’art. 1455 c.c. - Durata della responsabilità del venditore: • Vendita di bene mobile materiale/bene con elementi digitali: 2 anni dalla consegna. • Vendita di beni con elementi digitali forniti continuativamente per un periodo di tempo: 2 anni dalla consegna, oppure nel caso di fornitura continuativa di contenuti/servizi digitali: termine più ampio stabilito nel contratto. - Art. 135 bis c.cons: I rimedi esperibili dal consumatore sono: • La riparazione/sostituzione del bene. Ai fini dell’esecuzione dei rimedi primari: • Obbligo di porre il bene a disposizione del professionista; • Gratuità dell’intervento di ripristino della conformità; • I presupposti per accedere alla riduzione del prezzo/risoluzione del contratto sono: • Periodo di tempo irragionevole per il ripristino della conformità; • Professionista ha causato notevoli inconvenienti (numero massimo di tentativi di ripristino della conformità); • Impossibilità/eccessiva onerosità del rimedio primario chiesto. - L’obsolescenza programmata limita le prestazioni dei prodotti→venendo meno la funzionalità del contenuto/servizio digitale, cessa di offrire l’utilità di cui era capace→mette in crisi il paradigma della proprietà (c’è un’interazione costante con il produttore). • La nuova disciplina europea prevede tra i requisiti oggettivi di conformità di beni, che presentino qualità e caratteristiche oltre che in termini di “funzionalità, compatibilità e sicurezza”, anche in termini di “durabilità”. - Per l’obsolescenza digitale l’ordinamento italiano prevede una sanzione pecuniaria massima di 5mln€. Nel caso di grandi aziende 5mln€ non sono una sanzione che grava eccessivamente. - Sinergia tra enforcement privatistico e pubblicisitico: Art. 6, par 1, dir. 2005/29/CE: “È considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni/possa ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione è di fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca/sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”. Gli elementi di cui si parla sono ad es. i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione/rimborso ai sensi della dir. 2019/771/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo o i rischi ai quali può essere esposto. • “Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente dir. e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive”. Questa dir. lasciava grandi libertà agli Stati membri e questo ha condotto a una frammentazione delle soluzioni nazionali e ha pregiudicato la coerenza sul piano europeo. - Art. 13, par 3, dir. 2019/2161 UE: “Gli Stati membri provvedono a che, quando le sanzioni devono essere inflitte a norma dell’art. 21 del reg. (UE) 2017/2394, esse possano essere di tipo pecuniario e per un importo massimo almeno pari al 4% del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati”. Ruolo e Responsabilità Delle Piattaforme On-Line - Si pongono diverse questioni di diritto relative ai diritti dei contratti: • Diritto dei contratti in generale: individuazione della controparte contrattuale. • Diritto dei contratti dei consumatori: obblighi di informazione e pubblicità ingannevole. • Diritto della concorrenza: abuso di posizione dominante. • Diritto del lavoro: rapporto tra piattaforma e fornitore del servizio. • Diritto tributario: squilibri nell’imposizione fiscale. - Le principali iniziative del legislatore europeo in merito sono: • Agenda europea per l’economia collaborativa del 2/6/2016. • Reg. UE 1150/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/6/2019 (per rapporti B2B). • 2 proposte di reg. UE: Digital Services Act e Digital Market Act. - L’attuale diritto dei contratti si occupa prevalentemente di rapporti bilaterali B2C. Nel contesto delle piattaforme online si concludono accordi almeno trilaterali tra: • Piattaforma-consumatore. • Piattaforma-fornitore. - Si pongono quindi 3 questioni fondamentali: • Chiarire il ruolo della piattaforma online. • Individuare gli obblighi delle piattaforme. • Precisare la responsabilità delle piattaforme per inadempimento da parte del fornitore. Ruolo Delle Piattaforme Online - Spesso queste si definiscono come mere intermediarie, e non venditrici/fornitrici di servizi… - In base alla legge applicabile è necessario interpretare: • L’accordo delle parti contenuto nelle condizioni generali di contratto; • Il contesto in cui tale accordo è venuto in essere. - Art. 12 (1) d. lgs. 70/2013: “Il prestatore deve informare il destinatario del servizio in merito alle “varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto””. La disciplina sull’e-commerce impone al professionista di informare il consumatore in merito al proprio ruolo contrattuale. - Art. 49 (1) c. cons.: “Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile le caratteristiche principali dei beni/servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni/servizi”. • (5): “Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con accordo espresso delle parti”→Conseguenza: la limitazione del ruolo contrattuale della piattaforma non diviene parte del contratto se tale limite non è indicato in modo chiaro e consapevole. - Caso Uber in Italia: Consiglio di Stato, sez. I, 23/12/2015: “Uber e piattaforme che agiscono in modo analogo non si limitano ad offrire un mero servizio di trasporto, bensì anche “servizi innovativi complementari”, che modificano lo schema contrattuale, dal momento che essi: i) offrono servizi finanziari che consentono il pagamento elettronico del corrispettivo dovuto, che è predeterminato dalla piattaforma stessa; ii) determinano le condizioni generali di contratto; iii) forniscono un servizio di geolocalizzazione; iv) forniscono un servizio di gestione dei reclami. Lo schema negoziale che viene in essere attraverso la piattaforma Uber può essere definito come una fattispecie “doppiamente bilaterale”, che si pone al vertice di due distinti rapporti contrattuali non legati direttamente tra loro: la società che gestisce la piattaforma informatica, che da un lato è legata da una prestazione sinallagmatica con il fruitore del servizio di trasporto ed annessi servizi telematici e finanziari, dall’altra è legata al trasportatore a cui riconoscerà una parte del compenso ricevuto quale remunerazione dell’attività esercitata in favore di terzi”. • Questa decisione di Stato ha ispirato la Commissione UE, la quale il 2/6/2016 ha pubblicato l’Agenda europea per l’economia collaborativa, dove si precisa che è necessario stabilire caso per caso se una piattaforma fornisca anche il servizio sottostante. In particolare il livello di controllo/influenza che la piattaforma può esercitare sul prestatore di tali servizi è in genere il fattore determinante e può essere definito alla luce di 3 criteri chiave: • Determinazione del prezzo del bene/servizio da parte della piattaforma; • Determinazione di altri fondamentali aspetti del contatto da parte della piattaforma; • La circostanza che la piattaforma sia proprietaria dei beni essenziali usati per fornire il servizio sottostante (non avviene nel caso in questione). • Secondo la Commissione UE, l’integrazione di questi 3 elementi fornisce “forti indizi” in merito al fatto che la piattaforma esercita un’influenza/controllo significativo sul prestatore del servizio sottostante, il che può a sua volta indicare che la piattaforma dovrebbe essere considerata anche fornitrice del servizio sottostante, in aggiunta al ruolo di fornitrice di un servizio della società dell’informazione. Obblighi Delle Piattaforme Online Che Agiscono Come Intermediari - (≠Uber) es. Airbnb: Obblighi precontrattuali: • Art. 49 c.cons. • GDPR: “…Necessità di offrire all’utente, in modo chiaro e comprensibile, nella fase prodromica alla scelta d’acquisto, un quadro informativo il più possibile preciso ed esauriente rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti venduti e alle modalità di esecuzione del relativo reg. contrattuale, al fine di consentire al consumatore la verifica della convenienza della transazione e della conformità dei prodotti forniti alle dichiarazioni del professionista”. • Le piattaforme online spesso assumono un ruolo attivo nella comunicazione tra le parti: tali comunicazioni incidono sulle aspettative del consumatore→Art. 129 (2) c.cons.:“Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: […] c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al
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