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Corso di Formazione Generale sulla Sicurezza sul Lavoro - Edizione 2021, Appunti di Diritto

SLIDE del Corso di Formazione Generale sulla Sicurezza sul Lavoro - Edizione 2021

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 24/05/2021

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Scarica Corso di Formazione Generale sulla Sicurezza sul Lavoro - Edizione 2021 e più Appunti in PDF di Diritto solo su Docsity! MODULO 1: documento progettuale di introduzione al Corso previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016 Il Corso presenta i concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed è: - un obbligo normativo del datore di lavoro verso i dipendenti richiesto in qualsiasi ambiente di lavoro - un dovere dei lavoratori Questo primo modulo si propone di spiegare l’articolazione del Corso, come richiesto dagli Accordi Stato-Regioni e di fornire le istruzioni operative necessarie È necessaria la presa visione e accettazione di questo modulo per accedere al Corso A chi è rivolto questo Corso? A tutti i lavoratori, che nell'Università sono: - il personale docente e tecnico-amministrativo; - il personale che, a vario titolo, e per differenti periodi di tempo, svolge attività lavorativa negli ambienti di lavoro universitari: assegnisti, borsisti, dottorandi, frequentatori; - gli studenti che, per obblighi curriculari, devono svolgere attività di laboratorio, anche informatico, per esercitazioni o tesi, o devono partecipare a stage e tirocini e che, per la normativa vigente, sono equiparati ai lavoratori. Il Corso è aperto anche a tutti gli studenti che fossero interessati ad acquisire il certificato di Formazione Generale sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL) per lavoratori. Il titolo ottenuto, rappresenta infatti un'opportunità in più per l'ingresso nel mondo del lavoro, essendo una formazione obbligatoria, richiesta trasversalmente per qualsiasi attività lavorativa. Inoltre, la formazione sui concetti generali della SSL, è permanente (una volta acquisita, non deve essere ripetuta, non è soggetta ad aggiornamenti) e potrà essere inserita nel proprio Curriculum vitae. Chi è esonerato? - i Dirigenti (Direttori: Generale, di Dipartimento, di Direzione, dei Centri di Ricerca e di Servizio, e di Biblioteca), per i quali è prevista una formazione a loro riservata (16 ore); - chi ha già frequentato altrove questo Corso ottenendo un’attestazione conforme ai requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. In questo caso, per ottenere l'esonero, l'interessato dovrà caricare nella piattaforma l'attestazione ottenuta, nell'apposito spazio al quale è possibile accedere dalla sezione «riconoscimento formazione già acquisita». Il riconoscimento dell’attestato verrà comunicato all'interessato. L’accesso è riservato ai possessori delle credenziali fornite dal sistema di Gestione delle Identità di Ateneo (GIA), sistema che controlla gli accessi alla piattaforma, e i privilegi, solo per gli utenti che ne hanno diritto. Il Servizio è gestito dalla Direzione Organizzazione del Sistema Informativo. Il Sistema GIA provvede contestualmente alla profilazione dell’utente e garantisce il rispetto dei dati personali ai sensi della normativa vigente. Non sono previste, per il momento, limitazioni di date/orari per usufruire di questa attività formativa. La formazione specifica, complementare a questa formazione di base, verrà fornita a ciascun lavoratore, con modalità e tempi differenti a seconda dell'ambito lavorativo. In base alla tipologia di rischi la norma prevede che la formazione specifica sia di almeno: 4 ore, per aziende a rischio basso; 8 ore, per aziende a rischio medio; 12 ore, per aziende a rischio alto. Il personale chiamato a svolgere il ruolo di Preposto ha l'obbligo di frequentare ulteriori 8 ore di formazione dedicata. MODULO 2: le fonti normative della sicurezza sul lavoro Il D. Lgs 81/08 ha come obiettivo quello di garantire a tutti i lavoratori un'adeguata conoscenza dell’organizzazione della sicurezza, dei diversi ruoli e responsabilità, dei comportamenti più adeguati in relazione ai rischi presenti nei luoghi di lavoro, da realizzare attraverso l'informazione, la formazione e l'addestramento. Il D. Lgs. 81/08 prevede che le misure generali di tutela si realizzino mediante: - La valutazione di tutti i rischi . La programmazione della prevenzione - L'eliminazione o la riduzione dei rischi » La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso. - La limitazione del numero dei lavoratori esposti a rischio * Le misure di protezione collettiva ed individuale - Il controllo sanitario dei lavoratori * L’informazione, la formazione e l'addestramento + La partecipazione e consultazione * Le misure di emergenza: primo soccorso, antincendio, evacuazione Modulo 3: concetti di pericolo, rischio, danno, infortunio, malattia professionale «Pericolo» proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni (Art. 2, comma 1, lettera r, del D.Lgs. 81/08) Prendiamo, ad esempio, i mezzi di trasporto che usiamo abitualmente: l’auto, lo scooter o la bicicletta. La scelta di un mezzo anziché di un altro ci espone ad un pericolo che sarà diverso a seconda del mezzo prescelto. In ogni ambiente di lavoro si annidano pericoli (fattori di rischio) che possono dipendere da: impianti, materiali, attrezzi di lavoro, sostanze, metodi, pratiche di lavoro, ecc. «Rischio» probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente, oppure alla loro combinazione (Art. 2, comma 1, lettera s, del D.Lgs. 81/08) Il rischio dipende dalle condizioni di utilizzo Alcuni esempi: - una guida spericolata rende più probabile la possibilità che si verifichi un incidente; - il rischio derivante dall’utilizzo di agenti chimici è in relazione alle loro caratteristiche, ma anche alle modalità di utilizzo e all'esposizione; - la possibilità di inciampare o scivolare sarà maggiore se il piano su cui si cammina presenta ostacoli o è bagnato. Ci possono essere diverse tipologie di rischi La classificazione proposta dall'INAIL prevede: RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica): strutture, macchine, impianti elettrici, sostanze pericolose, incendio-esplosioni; RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico-ambientale): agenti chimici, fisici, biologici; RISCHI ORGANIZZATIVI (di tipo trasversale): organizzazione del lavoro, fattori psicologici, ergonomici, condizioni di lavoro difficili Il danno è l’evento che può chiudere il circuito tra il pericolo (forse succede) ed il rischio (sta succedendo) Pericolo: Potrebbe succedere Rischio: Quanto è probabile che succeda Danno: Alle persone, impianti, cose, ecc. Il danno alla persona, che avviene all’interno di un'attività lavorativa, si definisce: INFORTUNIO SUL LAVORO se avviene in modo traumatico, MALATTIA PROFESSIONALE se l'insorgenza dipende dall’esposizione ripetuta Si considera infortunio anche l’incidente accaduto nel percorso casa-lavoro (INFORTUNIO IN ITINERE) Gli infortuni hanno un costo sociale enorme; * è impossibile quantificare il loro impatto come lutti; * è invece possibile stimare i costi diretti e indiretti sostenuti dal paese per questo fenomeno; * è stato stimato che gli infortuni costino all’Italia circa 25 miliardi di euro all’anno, pari al 3% del prodotto interno lordo, costi che per almeno il 60% ricadono sulla collettività L’infortunio deve essere immediatamente comunicato dall’infortunato, o da un suo familiare, al Datore di Lavoro (la Direzione Risorse Umane per il personale/studente universitario), fornendo il n. identificativo del certificato medico, la data del rilascio e i giorni di prognosi Gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni devono essere denunciati dal Datore di Lavoro all'INAIL, in modalità telematica, entro due giorni dal ricevimento del certificato Le malattie professionali sono in continuo aumento. - Insorgono a causa della prolungata esposizione a diversi agenti con i quali il lavoratore è in contatto durante l’attività lavorativa: polveri, solventi, rumori, vibrazioni, ecc. o, alla ripetizione di movimenti per lo spostamento manuale di carichi; - si possono manifestare anche a lunga distanza di tempo dall’esposizione. Tra le malattie più comuni ci sono l’ipoacusia (riduzione dell'udito per esposizione a rumore), le malattie osteo-muscolari (Iombalgie e artriti), la silicosi (polveri di silice), R = gravità del rischio, P = probabilità del verificarsi dell'evento dannoso, D = gravità delle conseguenze Quanto più alto sarà il valore di R tanto maggiore sarà il rischio e, quindi, la necessità di intervento Nell’analisi della matrice di valutazione del rischio si utilizzano schemi di classificazione che aiutano a individuare un indice di priorità di intervento come quello evidenziato nella diapositiva che segue. Matrice del rischio Categoria di gravità Livello di probabilità Indice di priorità Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il documento cardine per la gestione della salute e della sicurezza dell'azienda. La sua elaborazione rientra tra gli obblighi non delegabili da parte del datore di lavoro. Ai sensi dell’art. 28 del Testo Unico il DVR deve contenere: * Una relazione sulla valutazione dei rischi (VdR), nella quale vengano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa * L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adottati * Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza * L'individuazione delle procedure da seguire per l’attuazione delle misure * L'indicazione dei nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e del Medico Competente (MC) che hanno partecipato alla VdR * L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un documento dinamico che deve essere rielaborato: - ad ogni variazione introdotta in azienda che possa modificare in modo significativo le condizioni di sicurezza, per esempio, a seguito di riorganizzazioni o ristrutturazioni, acquisizione di nuove attrezzature, modifica di procedure, introduzione di nuove sostanze, ecc. - in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione - a seguito di infortuni significativi - quando i risultati della Sorveglianza Sanitaria ne evidenzino la necessità Per esempio, quando avviene un infortunio, il Datore di Lavoro, tramite il suo Servizio di Prevenzione e Protezione, deve: * verificare se le situazioni di rischio fossero già state considerate nel DVR e quali misure erano state previste per ridurre/eliminare la possibilità che si potessero realizzare; * avviare un’indagine per comprendere perché sia potuto accadere. In base alla valutazione fatta, il SPP elaborerà proposte da sottoporre al Datore di Lavoro. Gli interventi stabiliti dovranno essere recepiti dai Direttori delle strutture interessate, e realizzati secondo un ordine di priorità che dipende dall’indice di rischio. Gerarchia della prevenzione: 1. Eliminazione del rischio DPI = Dispositivi di Protezione Individuale Y.. ditipo reattivo: sono le istruzioni da attuare in caso di emergenza, Piano di Emergenza, Pronto Intervento, ... Per esemplificare i concetti che sono stati esposti, nel corso delle lezioni 3 e 4 verranno analizzati in parallelo questi due infortuni: Un docente alla guida della sua auto, mentre effettua una manovra nel parcheggio, a causa della scarsa visibilità, non si accorge della presenza di un assegnista e lo investe provocandogli una contusione e 5 giorni di inabilità temporanea. Un tecnico di laboratorio inciampa su una scatola di cartone vuota, lasciata in disordine sul pavimento, e si procura una distorsione alla caviglia con 3 giorni di inabilità temporanea. In questi due infortuni, i pericoli saranno i mezzi che hanno causato il danno, cioè: - l'auto del docente, - la scatola di cartone. Mentre, le condizioni che hanno elevato i rischi sono: - la scarsa visibilità, - l'aver lasciato in disordine la scatola di cartone. I danni (infortuni sul lavoro) sono: la contusione la distorsione che hanno determinato alcuni giorni di invalidità temporanea. Aver individuato i pericoli, i rischi e i danni non è però sufficiente per evitare che questi infortuni si ripetano, è necessario fare una valutazione: * Perché la visibilità non era adeguata? (guasto, carenza dell'impianto di illuminazione, condizioni meteorologiche avverse, ecc.) Nel parcheggio erano presenti e ben segnalati i percorsi pedonali? * Perché la scatola si trovava sul pavimento? (situazione occasionale o ripetuta, mancanza di procedura o mancato rispetto di regole, ecc.) Modulo 5: organizzazione della prevenzione. I soggetti della linea aziendale e i loro compiti DATORE DI LAVORO (DL) È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto responsabile dell’attività come titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08) È il primo destinatario delle norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori DELEGATO in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro Soggetto nominato dal DL, o dal CdA dell’azienda, cui viene affidata la gestione della salute e sicurezza Sono delegabili solo i compiti previsti dall’art. 18 del D.Lgs. 81/08 Non sono delegabili i compiti previsti dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08, che sono: * la valutazione dei rischi e la conseguente stesura del DVR; * la designazione del Responsabile del SPP DIRIGENTE «Persona che, in ragione delle competenze professionali e dei limiti di poteri gerarchici adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su essa» (art. 2, comma 1, lettera d, D.Lgs. 81/08) ATTENZIONE: Il Dirigente ai sensi del D. Lgs. 81/08 non è individuato in base alle caratteristiche del Contratto di Lavoro, ma per il ruolo svolto in relazione alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori OBBLIGHI DELEGABILI DEL DATORE DI LAVORO (DL) Nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori il DL indice, almeno una volta all'anno, una riunione alla quale partecipano il RSPP, il MC e i RLS. È questa un’occasione per fare il punto su: valutazione dei rischi; infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria; DPI; informazione e formazione; obiettivi di miglioramento e codici di comportamento. Nella dispositiva che segue vengono rappresentate quattro categorie entro le quali rientrano le attività che il datore di lavoro e il dirigente devono organizzare e dirigere ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO /DIRIGENTE Misure di prevenzione >. affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e condizioni in relazione alla loro salute e sic. >. fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI OBBLIGHI DEL PREPOSTO (art. 19 D. Lgs. 81/08) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di SSL e di uso dei mezzi di protezione collettivi e/o individuali messi a loro disposizione e, in caso di inosservanza, informare i loro superiori diretti Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio, in caso di emergenza, e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa OBBLIGHI DEL PREPOSTO (art. 19 D. Lgs. 81/08) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato Segnalare tempestivamente al DL o al dirigente sia le deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta Frequentare appositi corsi di formazione LAVORATORE «Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari» (art. 2, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08) ATTENZIONE: gli studenti universitari sono equiparati a lavoratori limitatamente al periodo nel quale fanno uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature munite di videoterminali. OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ar. 20, D.Lgs. 81/08) Contribuire, insieme al DL, ai dirigenti ed ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della SSL Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dirigenti e preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione, messi a loro disposizione OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art. 20, D.Lgs. 81/08) Segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo Non compiere operazioni o manovre che non sono di competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalle norme o comunque disposti dal medico competente Modulo 6: organizzazione della prevenzione. Le figure aziendali di supporto SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) E «l'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori» (Art. 2, comma 1, lettera I, D.Lgs. 81/08) L'istituzione del SPP è obbligatoria per alcune tipologie di aziende e impianti: aziende industriali dove sono presenti sostanze pericolose; centrali termoelettriche; impianti e installazioni nucleari; az. di fabbricazione e deposito di esplosivi, polveri e munizioni; az. industriali con oltre 200 lavoratori; industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori (Art. 31, comma 6, D.Lgs. 81/08) COMPITI DEL SPP (art. 33 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) + Individuare e valutare i fattori di rischio + Definire le misure di prevenzione e protezione adatte ai rischi rilevati «++ Elaborare procedure di sicurezza e validare istruzioni operative per le diverse lavorazioni «+ Proporre programmi di informazione, formazione e addestramento per i lavoratori nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento» (Art. 39, c. 6, D.Lgs. 81/08). Si costituisce, così, un Servizio di Sorveglianza Sanitaria che espleta funzioni di presidio in conformità ed in attuazione di quanto disposto dalla sez. V del D. Lgs. 81/08. Ad esso è deputata la gestione e la conservazione del «l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa». (Art. 2, comma 1, lettera m, D.Lgs. 81/08) RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) «Persona/e eletta/e o designata/e per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (art. 2, comma 1, lettera i, D.Lgs. 81/08) Il numero di RLS dipende dal numero di dipendenti dell’azienda (1 fino a 200, 3 tra 200 e 1000, 6 oltre i 1000)» Nelle aziende nelle quali non sia stato eletto/designato il RLS, esercita le competenze ad esso attribuite un RLS territoriale del comparto di competenza. ATTRIBUZIONI DEL RLS (art. 50 D.Lgs. 81/2008) o accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni e Svolge un ruolo consultivo in merito alla valutazione dei rischi, alla designazione dell’RSPP, degli ASPP, degli addetti alle squadre di emergenza, all’organizzazione della formazione o riceve informazioni e documenti relativi alla sicurezza o riceve una formazione adeguata o promuove l'elaborazione l’individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione ATTRIBUZIONI DEL RLS (art. 50 D.Lgs. 81/2008) o formula osservazioni in occasione di verifiche da parte delle autorità competenti o partecipa alla riunione periodica o fa proposte in merito all’attività di prevenzione o avverte il RSPP dei rischi individuati nel corso di attività o può far ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione o protezione siano inadeguate ADDETTI ALLE EMERGENZE lavoratori con compiti e attribuzioni specifici per la gestione delle emergenze (incendi, ecc.) ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO lavoratori con compiti e attribuzioni specifici per la gestione del primo soccorso Gli addetti delle squadre d'emergenza e di primo soccorso intervengono e allertano, quando ne verifichino la necessità, i Vigili del Fuoco (115), la Polizia (113) e/o l’Emergenza Sanitaria (118) È dovere del Datore di lavoro o del dirigente designare i lavoratori, incaricati di far parte delle squadre di emergenza e primo soccorso (lettera b, art. 18, D. Lgs. 81/08) | lavoratori incaricati devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre delle attrezzature adeguate. | lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare l'incarico (art. 43, D. Lgs. 81/08) RADIAZIONI IONIZZANTI In presenza di attività con apparecchiature e/o sorgenti radiogene si applica il D. Lgs. 230/95 In questi casi l'azienda deve far ricorso ad un Esperto Qualificato e ad uno più Medici Autorizzati ESPERTO QUALIFICATO «Persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione» La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel D. Lgs. 230/95 (art. 4, comma 1, lettera u). MEDICO AUTORIZZATO «Medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite dal D. Lgs. 230/95» (art. 4, comma 3, lettera a) Modulo 7: l’apparato sanzionatorio del D. Lgs. 81/08 Diritti, doveri e ...sanzioni! Il D.Lgs.81/08 vuole essere uno strumento «completo» atto a garantire l’applicazione delle norme che contiene. Esso, pertanto, prevede le sanzioni da applicare in caso di inadempienza. L'apparato sanzionatorio nel D.Lgs. 81/08 è organizzato per Capi collocati al termine di ciascun Titolo, e relativo agli adempimenti trattati nel Titolo stesso. Le sanzioni per reati nell'ambito di SSL possono riguardare: Datori di Lavoro e delegati, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Progettisti, Installatori, Fabbricanti, Fornitori, Componenti di un'impresa familiare, Noleggiatori, Concedenti d’uso, Lavoratori autonomi, Responsabili dei lavori, Coordinatori per la sicurezza, Medici competenti e, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, Aziende nel loro complesso. Le sanzioni possono essere erogate in caso di irregolarità riscontrate nel corso di: - una visita ispettiva da parte degli organi di vigilanza (programmata o su segnalazione), - un intervento richiesto per un'emergenza causata dal mancato rispetto di norme antinfortunistiche, - Reiterate e gravi violazioni in materia di tutela della SSL. Alcune delle violazioni che costituiscono il presupposto per l'adozione di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale (Allegato I, D.Lgs. 81/08) sono: * Mancata elaborazione del DVR; » Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione; * Mancata formazione e addestramento; * Mancata costituzione del SPP e nomina del relativo Responsabile; » Violazioni che espongono alla caduta dall’alto; * Mancanza di protezioni verso il vuoto; » Violazioni che espongono a rischio seppellimento, elettrocuzione, amianto. Nell’applicazione delle sanzioni vengono seguiti i seguenti principi: * Principio di specialità * Principio di effettività Inoltre, è spesso utilizzato il «combinato disposto». Principio di specialità (art. 298, D.Lgs.81/08): «Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione del Titolo 1 (generale) e da una o più disposizioni previste negli altri Titoli (speciali), si applica la disposizione speciale» Principio di effettività (art. 299, D.Lgs. 81/08): «Le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, dirigente e preposto gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno di tali soggetti» Quindi, come era stato evidenziato nel modulo 5, per il principio di effettività, il Dirigente ed il Preposto non sono individuati sulla base della qualifica rivestita ai sensi del contratto di lavoro, né tale individuazione necessita di una previa investitura formale. Per l’attribuzione dei rispettivi obblighi e responsabilità, è sufficiente l'esercizio in concreto delle funzioni e dei poteri che il legislatore riferisce a tali figure. Il Combinato disposto il combinato disposto è una modalità interpretativa dei testi normativi in base alla quale si ricava una norma attraverso la combinazione di due o più disposizioni normative. Modulo 8: organi di vigilanza, controllo e assistenza. In Italia sono numerosi i soggetti che, a vario titolo, possono effettuare vigilanza, controllo e assistenza sulle norme di Salute e Sicurezza sul Lavoro. Prendiamo in considerazione: * INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni * ULSS, Unità Locali Socio Sanitarie * CN VVF, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Gili obiettivi dell'INAIL sono: * ridurre il fenomeno infortunistico * assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio - garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro * realizzare attività di ricerca e sviluppare metodologie di controllo e di verifica in materia di prevenzione e sicurezza | compiti dell'INAIL, definiti dall’art. 9 del D.Lgs. 81/08 sono: sostegno ai programmi di intervento in materia di SSL verifica dell'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi studio e proposte di soluzione normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali, consulenza alle piccole e medie imprese progettazione ed erogazione percorsi formativi in materia di SSL promozione e divulgazione della cultura della SSL consulenza alla Commissione Consultiva Permanente per la SSL elaborazione, raccolta e diffusione buone prassi predisposizione di linee guida Dal 31/05/2010, l'INAIL ha assorbito l’IPSEMA (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo) e ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) AZIENDA SANITARIA LOCALE (ULSS) | Servizi di Prevenzione (nella Azienda ULSS 20, denominato SPISAL), in base all’art. 13 del D.Lgs. 81/08: * svolgono il ruolo di vigilanza come struttura territoriale operativa, per garantire la tutela dei lavoratori nell’ambito della SSL e promuovono la cultura della prevenzione negli ambienti di lavoro con il coinvolgimento delle parti sociali e istituzionali presenti nel territorio e Svolgono attività autonoma, o su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, di verifica dell’applicazione delle norme di SSL, di misurazione dei fattori di rischio, di riconoscimento delle cause e delle responsabilità nei casi di infortunio e di malattia professionale Svolgono inoltre: - attività sanitaria: visite mediche per ricorsi avverso il giudizio di idoneità lavorativa, tutela delle lavoratrici madri, tutela dei lavoratori disabili, tutela dei minori; - attività di assistenza ed informazione: educazione sanitaria, promozione della salute; - attività amministrative e autorizzative: pareri igienico- sanitari riguardanti nuovi insediamenti produttivi, autorizzazione all’utilizzo di gas tossici e di piani di lavoro nelle bonifiche dall’amianto; - attività giudiziarie. AI Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco compete la vigilanza del rispetto delle norme antincendio (art. 13, D.Lgs. 81/08). Nell'esercizio delle attività istituzionali (soccorso pubblico e prevenzione incendi) il personale operativo può trovarsi a dover compiere anche funzioni di polizia giudiziaria (redazione verbali di accertamento di reato, repressione reati, assicurazione fonti di prova, accertamenti sullo stato dei luoghi, sequestri, ecc.). Altri soggetti che a vario titolo possono effettuare vigilanza sulle norme di SSL, nell’ambito di specifiche competenze: * Autorità portuali e aeroportuali » Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) * Forze armate, polizia di Stato e carabinieri - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) * Regioni e Provincie autonome - Sanità Marittima
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