Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

La Causa Turismi: Elementi Chiave dei Contratti di Viaggio e Albergo, Appunti di Diritto Privato

Diritto civilediritto amministrativoDiritto PenaleDiritto del lavoroDiritto commerciale

La 'causa turismi' come causa effettiva di contratti di viaggio e albergo. Viene inoltre discusso il contratto di prenotazione alberghiera, i suoi termini e obbligazioni, e la differenza tra contratti di ospitalità e turismo organizzato. Il testo illustra anche il contratto a tempo determinato per occupazione stagionale in imprese turistiche e il contratto di apprendistato.

Cosa imparerai

  • Quali sono le responsabilità per sinistri al passeggero nel trasporto aereo e marittimo?
  • Quali sono le obbligazioni dell’albergatore e del viaggiatore nel contratto di prenotazione alberghiera?
  • Che elemento causale del contratto di viaggio è costituito?
  • Quali sono le condizioni generali di contratto e quali sono le loro caratteristiche?

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 31/01/2019

thomasgiotta
thomasgiotta 🇮🇹

4.2

(15)

30 documenti

1 / 17

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica La Causa Turismi: Elementi Chiave dei Contratti di Viaggio e Albergo e più Appunti in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! CAPITOLO I —> il valore del turismo nella Costituzione Il “turismo” era espressamente menzionato nella Costituzione italiana prima della riforma costituzionale del 2001. Oggi non compaiono disposizioni volte a collocare il turismo a livello costituzionale, come fenomeno sostanziale e sociale. La posizione del turismo fra le disposizioni espressive di valori costituzionali quindi, è una questione interpretativa. Prima di essere di competenza legislativa regionale (in base all’art. 117 della Costituzione, riformato), il turismo faceva parte dell’elenco delle materie di legislazione concorrente (Stato-Regione), modulato come “turismo e industria alberghiera”. Tale immagine faceva collocare il turismo tra le attività economiche evocando le disposizioni sui “rapporti economici” e sulla “libertà d’iniziativa economica privata” in favore degli operatori turistici (art. 41). Una volta inserito tra le materie regionali, l’art. 41 deve rispettare anche l’art. 14 (tutela del paesaggio e della conservazione delle antichità e delle opere d’arte). Può pertanto essere indicato l’art.9 espressivo di un principio costituzionale fondamentale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali: beni che rappresentano mete turistiche particolarmente ambite. Nella prospettiva di chi fa turismo, il fenomeno è stato classificato (sotto profilo costituzionale) come manifestazione della libertà di circolazione (art.16). In riferimento invece, al rapporto contrattuale con le imprese turistiche, si è posta l’attenzione sulla protezione del consumatore (manifestata nitidamente dal Trattato dell’UE). Il turismo muove così, più valori costituzionali : —> nella prospettiva dell’imprenditore= libertà d’impresa ad emergere —> nella prospettiva delle mete turistiche= l’interesse pubblico alla conservazione (e valorizzazione) dei beni culturali ed ambientali —> nella prospettiva del turista= libertà di circolazione e la protezione del rapporto contrattuale Tali diverse prospettive mettono in mostra i diversi interessi del fenomeno turistico, che possono essere contrastanti o difficilmente conciliabili tra loro. Es. interesse di operatori turistici nel costruire nuovi alberghi o villaggi in località di notevole pregio paesaggistico, il quale però, deve essere tutelato e non può sopportare nuove costruzioni. Vi è quindi l’esigenza di stabilire una graduazione fra interessi diversi, tutti costituzionalmente tutelati. Al fine di risolvere la questione interviene la giurisprudenza costituzionale, la quale riconosce nella “tutela dei beni culturali e ambientali” un valore fondamentale, a cui altri valori (costituzionalmente stabiliti) devono sottostare (es. libertà di iniziativa economica). Anche in caso di cambio di destinazione d’uso degli immobili siti ad esempio, in centri storici, l’attività economica (art.41 Cost.) deve piegarsi al valore fondamentale del paesaggio (art. 9 Cost.) Il valore paesaggistico è in latente conflitto proprio con l’attività imprenditoriale turistica, nella fattispecie delle imprese agrituristiche. In questo caso la Corte prevede che possano essere utilizzate per tale attività soltanto le strutture esistenti nell’azienda prima dell’entrata in vigore della legge stessa. Pertanto, l’attività agrituristica, per quanto possa essere inclusa tra le iniziative imprenditoriali “ideali” nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, deve quindi misurarsi con la tutela del paesaggio (interesse primario): un’affermazione “potente” in quanto ritiene costituzionalmente impedita ogni attività che altera la mirabile natura del luogo. Nel caso invece di aree naturali protette e strutture ricettive turistiche, è illegittimo, dal punto di vista costituzionale, l’installazione di strutture turistiche ricettive prefabbricate all’interno di tali aree. In qualche caso, invece, la costruzione di villaggi turistici può conciliare l’esigenza dello sviluppo dell’economia internazionale con quella della tutela dell’ambiente, in quanto la realizzazione di insediamenti turistici di qualità è finalizzata al recupero e alla bonifica di aree demaniali marittime compromesse sotto il profilo ambientale. Ciò comporta così la valorizzazione dell’attività turistica sul piano interno e internazionale, secondo il principio di sviluppo sostenibile. Oggi, il Codice del turismo (dal Dlgs 79 del 2011) afferma che la realizzazione di iniziative turistiche finalizzate ad incentivare la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico del territorio italiano, va fatta nel rispetto dell’art.9 della Costituzione ed del Codice dei beni culturali e del paesaggio. (es. caso Pompei). —> il turismo come libertà sociale Il turismo non appare più connesso solo al tempo libero: è frequente infatti, un turismo legato al lavoro, alla professione, che si configura come turismo congressuale o turismo d’affari. Le proposte di turismo restano varie e stimolanti: si può parlare di turismo culturale (visite a mostre e esposizioni), di turismo gastronomico, di turismo sportivo, di turismo folcloristico ecc. L’art. 22 del d.lgs 79/2011 prevede, inoltre, la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza, individuandoli in base a contesti e temi omogenei (turismo della montagna, del mare, dei laghi e dei fiumi, della cultura, della natura, religioso, sportivo, termale, faunistico, dell’enogastronomia, congressuale, del made in Italy, delle arti e dello spettacolo ecc.). Si può convenire quindi, che i principali motivi che inducono a viaggiare riguardano il benessere psicofisico e l’arricchimento culturale, per questo possono essere collegati ad esso altri principi costituzionali come il diritto alla salute e all’istruzione. Affiora quindi un bisogno sociale di turismo che si riflette sulla legislazione più recente, attraverso l’istituzione del Fondo buoni vacanze con lo scopo di erogare contributi in favore delle fasce sociali più deboli. Si può quindi parlare di turismo sociale? I diritti sociali, sono una delle categorie di quei diritti che la Costituzione all’art. 2 definisce “inviolabili”, ovvero situazioni giuridiche soggettive volte a garantire alla persona la tutela di alcune dimensioni della sua sfera personale. In passato la categoria corrispondeva ai “diritti di prestazione”, tradizionalmente assicurati dal Welfare State ai soggetti più deboli e svantaggiati, in relazione ai beni essenziali per la vita, al fine di un’uguaglianza sociale. In seguito, la Corte ha inserito quelle che vengono definite “libertà sociali”, nelle quali rientrano qualsiasi mezzo o strumento atto a garantire ad ognuno di poter sviluppare la propria personalità e realizzare appieno la propria dignità. Pare quindi difficile collocare il turismo in una delle due categorie: va segnalata però la teoria secondo la quale il turismo si attesta tra le semplici preferenze di vita del singolo e non rappresenta un’esigenza fondamentale per lo sviluppo della persona, pertanto, lo Stato avrebbe il dovere di promuovere attività legate al fenomeno, ma non di erogare servizi. CAPITOLO IV —> il diritto del turismo come diritto interdisciplinare Il quadro giuridico italiano in materia turistica è particolarmente influenzato dalla Comunità Europea. Con il d.lgs del 1995 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” il contratto di viaggio, base dell’attività turistica, trova compiuta regolazione, suscitando l’interesse dei privatisti. il diritto del turismo diventa così un diritto a forte contenuto interdisciplinare. —> un nuovo contratto tipico: il contratto di viaggio L’autonomia privata trova, così, pieno ingresso nel diritto del turismo creando un nuovo contratto tipico: il contratto di viaggio. “Tipico” perché delineato dalla dottrina. Il CCV ha trovato la sua disciplina nella Convenzione internazionale di Bruxelles e costituisce il punto d’arrivo dell’evoluzione dei contratti turistici. Oggi il contratto di viaggio è regolato dal codice del turismo. La regolazione del rapporto tiene conto della struttura triangolare del fenomeno, dove i soggetti interessati sono: - L’organizzatore di viaggio (Tour Operator) - Il venditore (l’agenzia di viaggio) - il viaggiatore-consumatore L’art.34 definisce il contratto di viaggio come il pacchetto turistico che ha per oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti della prefissata combinazione di almeno due di tre elementi (trasporto,alloggio e servizi), venduti o offerti in vendita ad un prezzo forfetario. —> la “causa turismi” Si potrebbe dedurre che l’elemento causale del contratto di viaggio sia costituito dalla somma della causa per mail, via telematica o telefonica) ed è un contratto che, di regola, contiene un termine essenziale. - unilateralità della prenotazione alberghiera: la prenotazione alberghiera è un contratto che crea obbligazioni a carico di una sola parte, ovvero l’esercizio alberghiero. il viaggiatore è libero di usufruire della prenotazione o meno. Oggi si è diffusa la pratica di “annullare la prenotazione” in caso di impossibilità di usufruire il servizio alberghiero, ma se essa non viene fatta, il viaggiatore non risponde dei danni dell’inadempimento. - gratuità della prenotazione alberghiera: il viaggiatore non deve pagare nulla per prenotare il servizio alberghiero, a meno che l’albergatore richieda un corrispettivo, che assume la figura di un pagamento anticipato, mutando la natura del contratto stesso. - obbligazioni dell’albergatore: è quella di stipulare il contratto di alloggio. Essa si sostanzia in un comportamento attivo e passivo. Dal punto di vista attivo, l’albergatore deve predisporre quanto necessario alla stipulazione del contratto di alloggio (es. riassetto e pulizia). Dal lato passivo, l’albergatore si deve astenere dallo stipulare altri contratti di alloggio che rendano impossibile stipulare il contratto con il viaggiatore che ha prenotato. - obbligazioni del viaggiatore: il viaggiatore non assume alcuna obbligazione con il contratto di prenotazione, si assicura dell’assunzione dell’obbligo da parte dell’esercizio alberghiero. Unica obbligazione che il viaggiatore prenotato può avere è quella di dare notizia all’albergo dell’impossibilità di usufruire del servizio prenotato, secondo il principio di buona fede. - diritti del viaggiatore: il viaggiatore prenotato acquista, con la prenotazione, il diritto di stipulare il contratto di alloggio, oggetto della prenotazione stessa. Il viaggiatore può però, al momento della stipulazione del contratto i alloggio, indicare un periodo di tempo diverso da quello indicato nella prenotazione (non per esercizi alberghieri). - inadempimento del viaggiatore e responsabilità per dolo o colpa grave: il viaggiatore non risponde dell’inadempimento della prenotazione che per dolo (es. stipulazione di un contratto senza l’intenzione seria di obbligarsi) o colpa grave (es. stipulazione di più contratti nello stesso periodo). - inadempimento dell’albergatore: in caso di inadempimento, l’esercizio alberghiero risponde dei danni. La sanzione è sia in forma specifica (si attiva per trovare un alloggio alternativo ed equivalente) che di natura patrimoniale. - contratto di prenotazione alberghiera e natura essenziale del termine: per premunirsi contro il rischio di inadempimento del viaggiatore, l’esercizio alberghiero può apporre al contratto di prenotazione alberghiera un termine collegato alla stipulazione del contratto definitivo. L’essenzialità del termine può essere espressamente indicata dall’albergatore. —> la “prenotazione” del pacchetto turistico Nei contratti di viaggio organizzato si ricorre alla stipulazione di un contratto definitivo con un conto sul prezzo, definito come contratto definitivo di viaggio turistico. Si individua la possibilità di recesso dal contratto, senza costi aggiuntivi. CAPITOLO XIII —> conclusione e documentazione del contratto di trasporto di persone —> vicende patologiche del trasporto nel codice della navigazione —> responsabilità per sinistri al passeggero —> trasporto aereo —> trasporto marittimo —> condizioni generali di contratto: disciplina che si applica si contratti standard per adesione - tra proponente e oblato: le condizioni sono predisposte unilateralmente dal proponente e di conseguenza non sono contrattabili da parte dell’aderente. L’aderente è considerato il soggetto più debole poiché ha avuto meno tempo per siglare e sottoscrivere il contratto stesso. Per questa ragione il legislatore prevede delle tutele: 1) Nel caso in cui si abbiano dubbi sulla contrattazione, essa si interpreta sempre a favore del sottoscrittore/oblato. 2) Chi predispone il contratto deve rendere le condizioni conoscibili al sottoscrittore (solitamente vengono affitto, es. autobus) 3) Tutte le clausole particolarmente onerose (1341-42 del cod. civ.) per chi sottoscrive devono essere riscritte al termine del contratto con seconda sottoscrizione (in modo da richiamare la sua attenzione). Nel caso in cui tale sottoscrizione venga a mancare, la clausola può non essere applicata. - tra imprenditore e consumatore (art.33 e seguenti del cod. consumo): la disciplina che si applica tra i due soggetti, indipendentemente dal tipo di contratto, è a tutela del consumatore. Ogni volta che è presente una clausola vessatorio, ovvero, una clausola che crea squilibrio a favore dell’imprenditore e a sfavore del consumatore, essa è da considerarsi nulla. Il cod. del consumo elenca quelle che possono essere classificate come “clausole vessatorie” e da considerarsi nulle a meno che: a) tale clausola non sia frutto di una trattativa privata b) l’imprenditore non provi un’altra clausola uguale e contraria che favorisce il consumatore, e di conseguenza equilibra il contratto. Si può quindi affermare che le clausole vessatorie siano considerate nulle salvo prova contraria da parte dell’imprenditore. NB: Il consumatore può rivolgersi al giudice per ottenere la nullità della clausola (si parla di RIMEDIO INDIVIDUALE E SUCCESSIVO). Le associazioni consumatori che si accorgono che un imprenditore inserisce sempre una clausola vessatoria, si rivolgono al giudice in via preventiva per inibire l’eventuale clausola vessatoria (RIMEDIO COLLETTIVO E PREVENTIVO). —> trasporti per via d’acqua La Convenzione di Atene (c.d. Convenzione PAL 1974) costituisce ora la disciplina comunitaria del trasporto marittimo di persone. —> trasporti per via d’aria Negli ultimi anni la materia è stata oggetto di numerosi interventi normativi, tra cui la Convenzione di Montreal del 1999. —> trasporti ferroviari la materia si attiene alle Condizioni e tariffe dettate con r.d.l. 1934, n. 1948. Sul quadro normativo di riferimento ha inciso in modo significativo il legislatore con il Reg. (CE) n. 1371/2007. —> trasporto di linea L’art. 1679 cod. civ. si rivolge ai pubblici servizi di linea. Il vettore di linea, che presta i propri servizi in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, si pone davanti al pubblico come “offerente” di una prestazione delineata dal codice civile. In tale contesto, il trasporto di passeggeri si pone come un contratto per adesione. —> il viaggio Il viaggio è l’intervallo temporale in cui il passeggero si mette nelle mani del vettore e durante il quale possono verificarsi degli incidenti. È quindi indispensabile capire quando inizia il viaggio e quando finisce per individuare la responsabilità del vettore. NEL CASO DEL TRASPORTO SU STRADA inizia non appena il passeggero sale sul mezzo di trasporto “anche solo con un piede”, e finisce quando vengono meno i movimenti del trasporto. NEL CASO DI TRASPORTO SU AEREI E TRENI il viaggio inizia quando il passeggero entra all’interno della stazione o dell’aeroporto. NB: in caso di danno subito da un clandestino (ovvero, un inadempiente che si nasconde), il trasportatore non risponde del danno. —> la responsabilità del vettore • in caso di ritardo del trasporto o inadempimento del trasporto: la disciplina generale che si applica a ogni tipo di trasporto è quella del cod. civ. art. 1218 e seguenti, e riguarda l’inadempimento dei trasporti. Il trasportatore risponde dei danni subiti dai passeggeri a meno che non provi il caso fortuito o un evento di forza maggiore. Nel caso di aerei o di trasporto navale, si prevede, in caso di ritardo, ulteriori tutele quali: la garanzia di vitto e alloggio, e nel caso di un ritardo superiore alle 12 h, la cancellazione del contratto con risarcimento. Nel caso di trasporto navale, di norma, il viaggiatore pga 1/4 del prezzo stabilito. Si tratta di norme derogabili che permettono al passeggero di disciplinarle diversamente ( non sono quindi norme imperative, ma discipline dispositive in cui le parti posso non scegliere una risoluzione diversa. • in caso di danni alla persona del viaggiatore (1681 del cod.civ. per trasporto via treno): il vettore deve risarcire il danno causato alla persona del viaggiare salvo “prova liberatoria”, la quale permette di non risarcire il danno, esonerando il vettore per aver adottato tutte le misure necessarie e possibili per evitare il danno. Il viaggiatore inoltre deve mostrare il contratto di trasporto (biglietto, o in caso alcuni testimoni), che il danno sia avvenuto durante il trasporto, individuando il nesso causale tra danno e trasporto e infine, in cosa consista il danno. Al viaggiatore può essere recato un: A. danno morale: una sofferenza immediata causata dal danno; B. danno biologico: (accertabile da un medico) danno alla persona in quanto tale; C. danno da lesione di valori costituzionalmente tutelati: danno alla manifestazione della persona nella sua vita sociale; in questi casi il vettore risarcisce anche per la possibile perdita di guadagno dovuta all’impossibilità di esercitare la propria attività lavorativa e per le spese vive. A. danno patrimoniale NB: ogni volta che un passeggero mostra di aver subito un danno da causa ignota, quindi non individuabile, ne risponde il trasportatore. Il vettore risponde per il “rischio d’impresa”, di conseguenza è tenuto a rispondere di tutti i danni causati ai propri passeggeri, poiché è impossibile dottare tutte le misure di sicurezza necessarie, per questo i trasportatori concludono assicurazioni per rispondere dei danni subiti dai passeggeri. NEI TRASPORTI VIA ARIA—> fino a quando il danno ammonta alla cifra di 140.000€ (dal diritto di passaggio), il trasportatore risponde con responsabilità oggettiva, oltre tale somma, con responsabilità soggettiva. NEI TRASPORTI VIA MARE —> fino alla cifra di 300.000€ il vettore ha responsabilità oggettiva (quindi, risponde sempre e comunque, a prescindere dall’individuazione della colpa, poiché conta solo l presenza del danno); dai 300.000 € ai 500.000€ il vettore risponde in maniera soggettiva; oltre ai 500.000€ il vettore non risponde ai danni (un caso simile non si è mai verificato). La convenzione di Atene richiede un’assicurazione obbligatoria. NEI TRASPORTI FERROVIARI —> il trasporto ferroviario una volta privatizzato, quindi divenuto “Trenitalia”, diventa una disciplina più simile a quella sul trasporto su strada, poiché la giurisprudenza ha la volontà di rendere il trasporto ferroviario e quello su strada più simili possibili, tendendo ad annullare le differenze. Trenitalia può evitare il risarcimento solo provando la sua diligenza (si tratta però, di una clausola aperta a discrezione del giudice). • in caso di danni al bagaglio trasportato dal viaggiatore: NEL TRASPORTO SU STRADA E FERROVIARIO: nel caso del bagaglio a mano, il trasportatore risponde secondo l’art. 1681 (norma generale sul trasporto della persona, considerato come danno alla persona via telematica, in base alla normativa si contratti telematici, l’albergatore deve inviare conferma dell’accettazione ricevuta). • prestazioni dell’albergatore: 1) deve fornire l’alloggio per ospitare il cliente+ 2)deve custodire i beni di proprietà del cliente+ a discrezione dell’albergatore 3) può fornire servizi aggiuntivi • obbligazioni del cliente: il cliente deve pagare il prezzo, quando la prestazione è già stata effettuata, al momento della partenza (check-out). Se il cliente non paga: l’albergatore ha un privilegio speciale sulle cose trasportate dal cliente all’interno della struttura (può chiedere il sequestro, venderli attraverso una procedura giudiziale e soddisfarsi prima degli eventuali creditori). Come tutti i gestori, gli albergatori hanno l’obbligo di comunicare agli enti pubblici (autorità), entro 24h per ragioni di sicurezza, i dati die clienti e i giorni in cui permangono. I clienti infatti, devono mostrare una carta d’identità in modo che l’albergatore compili una scheda con i suoi dati personali. Il contratto d’albergo può essere un contratto a: • esecuzione istantanea: il cliente conferma e soggiorna subito; • esecuzione riferita: il cliente conferma la camera e soggiorna dopo tempo; Il contratto di albergo può rientrare nel pacchetto turistico. Le norme all’interno del codice civile, che riguardano le cose trasportate dal cliente nella struttura e la responsabilità dell’albergatore, si individuano a partire dall’art. 1783, e si differenziano per il tipo di alloggio. I. art. 1783 —> CASO DI RESPONSABILITÀ LIMITATA DELL’ALBERGATORE L’albergatore risponde del valore delle cose danneggiate o rubate, ma con un limite di 100 volte superiore al valore della camera/soggiorno. I. art. 1785 bis —> CASO DI RESPONSABILITÀ ILLIMITATA DELL’ALBERGATORE Egli risponde senza il limite (delle cento volte) per danni dovuti a sua colpa. Risponde quindi illimitatamente per sua mancanza di diligenza. I. art. 1784 —> CASO DI RESPONSABILITÀ ILLIMITATA (OGGETTIVA) L’albergatore, se ha accettato e non ha potuto rifiutare i beni, o se ha rifiutato senza giustificato motivo, egli può rifiutare di tutelare gli oggetti nel caso in cui non avesse delle attrezzature adatte a tutelare un bene dal valore superiore a quello della struttura. Per quanto riguarda le cassette di sicurezza, sorge il problema sull’identificare una responsabilità illimitata o limitata. C’è solo un caso elencato e reso pubblico che ha previsto una responsabilità illimitata. Il limiti del danno dipendono: - dalla natura del bene stesso (es. tartufo che va a male) - dal comportamento del cliente (es. accendino d’oro lasciato incustodito sul tavolo) - da un caso di forza maggiore (es. durante il terremoto qualcuno ruba gli oggetti del cliente). I. art. 1785 ter —> il cliente per essere risarcito del danno, deve comunicarlo immediatamente all’albergatore, salvo il caso di colpa dell’albergatore. II. art. 1785 quater—> è una norma inderogabile. Ogni clausola che prevede una forma diversa di responsabilità dell’albergatore da quella disciplina, è nulla. A seconda del tipo di struttura tale disciplina verrà applicata in maniera più o meno rigida. III. art.1785 quinquet—> tale disciplina non si applica ad animali e veicoli. CAPITOLO XV —>il contratto di locazione Il contratto di locazione consiste nella concessione, da parte di un soggetto locatore, del proprio bene ad un locatario o conduttore sotto pagamento di un prezzo. Il locatario diviene così possessore. NB: parlare di locazione è diverso dal parlare di un affitto. Per locazione si intende la concessione di un immobile, per affitto invece, la concessione di un immobile che ha effetti produttivi (es. azienda). Il contratto di locazione è un contratto tipico che trova la sua disciplina all’interno del cod. civ. La sua forma è libera, infatti la legge non richiede forma scritta salvo locazioni oltre 9 anni, o locazioni a uso turistico. • gli obblighi del proprietario sono: - fornire l’alloggio in condizioni abitabili (anche attuando lavori di straordinaria amministrazione se necessario. - mettere l’alloggio a disposizione del locatario • gli obblighi del locatario sono: - pagare il canone - restituire il bene nelle condizioni in cui l’ha avuto alla scadenza del contratto. Deve svolgere quindi, lavori di ordinaria amministrazione. Nel caso in cui il conduttore subisca molestie altrui durante l’esercizio del suo bene di godimento: • se si tratta di molestie di fatto (immissioni), si può difendere da sé. • se si tratta di molestie di diritto, il locatario deve rivolgersi al proprietario che si difenderà dalle molestie. —> le locazioni di immobili La legge 392/78 del canone equo prevede una distinzione tra: Tale legge è stata modificata dalla legge dei patti in deroga del 1992, lasciando la legge del canone equo per la locazione di immobili non ad uso abitativo e stabilendo (in deroga alla disciplina 78) un canone libero con un minimo di otto anni. La legge in questione è stata modificata ulteriormente con la legge 431/98, la quale stabilisce che sono possibili due tipi di contrattazione : 1. la contrattazione assistita(3+2): si ha quando un’associazione di conduttori e un’associazione di proprietari redigono un contratto tipo dove è previsto un determinato canone e, nel momento in cui si conclude il contratto di locazione, dovranno applicare il canone previsto e il termine minimo del contratto (3 anni). Alla prima scadenza il contratto viene rinnovato per altri 2 anni, a meno che il conduttore non receda dal contratto perché l’abitazione serve alla sua famiglia o è necessaria una ristrutturazione completa. 2. la contrattazione libera (4+4): in questo caso il canone è liberamente stabilito dalle parti. La durata minima è di 4 anni, al termine dei quali il contratto dovrà essere rinnovato per altri quattro, salvo l’utilizzo dell’immobile per uso personale o per ristrutturare l’abitazione. —> la sublocazione Si ha la sublocazione quando il locatario loca a sua volta un altro soggetto. Essa però, non è possibile senza il consenso del proprietario e nel caso di morte del conduttore succedono i suoi eredi. —> la prelazione reale Nel momento in cui il proprietario vuole mettere in vendita l’alloggio, deve fornire i dati necessari al conduttore (prezzo e ipotetiche offerte), il quale può decidere se acquistarlo lui stesso o meno in un massimo di 60 giorni. Se tale passaggio non avviene, quindi il proprietario vende direttamente ad un offerente, il conduttore può esercitare ugualmente la prelazione reale (diritto di seguito) nel caso in cui sia interessato a comprare l’abitazione, annullando l’acquisto dell’acquirente. —> immobili ad uso non abitativo *** Per gli immobili ad uso non abitativo vale la legge dell’equo canone del 78. In questo caso il canone è libero e la durata minima del contratto è di 6 anni rinnovabili con altri 6 alla scadenza (6+6), salvo casi di ristrutturazione o di uso abitativo proprio. Per recedere dal contratto è necessario comunicarlo 12 mesi prima. In caso in alberghi, la durata è 9+9 e la comunicazione di disdetta va fatta 18 mesi prima. La sublocazione, per quanto riguarda gli immobili ad uso non abitativo, è possibile avviarla senza consenso del proprietario. NB: le norma riferite alla durata della locazione e della sublocazione sono norme inderogabili, ovvero si impongono sulla volontà delle parti. Se il contratto finisce per volontà del proprietario, il conduttore ha diritto alla perdita di avviamento, una somma calcolata in base al giro di affari (generalmente è un multiplo del canone). —> locazioni turistiche Le locazioni turistiche sono regolate dagli artt. 52 e 53 del cod. del turismo, che rimandano alla disciplina codicistica a uso abitativo. È possibile distinguere : A. la locazione alberghiera B. la locazione per finalità turistiche (a uso non abitativo, per via dell’interesse turistico) C. la locazione a uso abitativo per finalità turistiche La locazione alberghiera e la locazione per finalità turistiche hanno in comune l’uso non abitativo e il fatto che il conduttore non è un privato, ma un imprenditore che eserciterà nei locali un’attività d’impresa. È possibile la locazione stagionale limitata agli anni 6+6 o 9+9, i canoni sono libri e la sublocazione è possibile senza il consenso del proprietario. NB: locare un immobile adibito ad albergo è diverso da affittare un’azienda alberghiera: nel primo caso, la parte più importante del contratto è l’immobile; nel secondo caso, il proprietario ha locato a un gestore il quale ha affittato a sua volta ad un altro gestore. Il protagonista del contratto è quindi l’intera organizzazione. QUINDI: se l’immobile è l’aspetto più importante, si parla di locazione alberghiera; se l’azienda e la sua organizzazione sono l’aspetto più importante, si parla di affitto di azienda. La locazione ad uso abitativo è un contratto in cui vengono messi in locazione immobili urbani per scopi turistici, con canone libero e per il periodo non superiore ai 3 mesi (altrimenti avrebbe una finalità curativa e le norme sarebbero diverse). In questo caso il conduttore è sempre un privato, mentre il proprietario potrebbe essere un imprenditore. Si ricorda che è richiesta da parte del cod.civ. la forma scritta per la validità del contratto. CAPITOLO XVII —> la multiproprietà la multiproprietà (art.1117) è quel fenomeno in cui un soggetto, contro pagamento di un prezzo, gode di un bene mobile registrato o immobile, per un certo periodo di tempo detto “turno”, che si sostanza in alcuni giorni dell’anno e che si ripete di anno in anno, con diritto di soggiornare in sull’immobile come proprietario in quel periodo. Il soggetto se lo ritiene necessario può vendere il suo diritto turnario. La multiproprietà è un fenomeno che si è sviluppato negli anni ’70 in Francia, per accumunare le esigenze di diversi soggetti in locazioni turistiche (es. montagna d’estate e d’inverno). Solitamente sono imprenditori che creano camere già occupate a turni tutto l’anno. Quello delle multiproprietà è un contratto atipico, quindi, non menzionato e disciplinato all’interno del codice civile, ma nato dall’autonomia dei privati, che ha durata superiore ad un anno, durante il quale il soggetto può godere di uno o più alloggi per uno o più periodi di occupazione. Si è discusso molto su quale fosse la natura del diritto di un ipotetico proprietario turnario: in realtà il legislatore non ha elencato la multiproprietà tra i diritti reali, ma la giurisprudenza, nella maggioranza, afferma che la sua disciplina si possa basare sul diritto reale di proprietà (simile alla comproprietà, la disciplina del condomio). Oggi invece la proprietà ternaria è riconosciuta come diritto reale. versato. Se avvengono dopo la partenza, devono essere forniti al turista servizi sostitutivi simili, che possono o no essere accettati dal viaggiatore. Nel caso in cui non accetti, viene restituita lui la parte del prezzo del servizio mancato. Il turista inoltre, in mancata presenza di un servizio, di tornare a casa. L’operatore a sue spese, deve assicurare il ritorno a casa del turista. Il recesso del turista può avvenire in casi di aumenti del prezzo superiore al 10%, di modifiche non accettate o di un evento sopravvenuto che rende impossibile il godimento del viaggio, ottenendo la restituzione dell’acconto. Negli altri casi di recesso, sarà il turista a pagare una penale più o meno onerosa a seconda della vicinanza alla partenza e individuabili nel contratto. I casi in cui l’organizzazione può recedere avvengono: • quando non si è raggiunto il numero minimo di partecipanti (con la precisazione all’interno dell’opuscolo informativo e nel contratto definitivo); • quando si verifica un evento imprevedibile (es. guerra) che rende il viaggio irrealizzabile, senza alcuna responsabilità per l’organizzatore. Le responsabilità per: - l’organizzatore: egli risponde di tutti i servizi del pacchetto, anche per eventuali inadempimenti dei soggetti a cui di affida (Es. personale scelto per fornire i servizi). - l’intermediario: egli risponde del proprio lavoro, compreso il fornire al turista tutte le informazioni necessarie che rendono il viaggio possibile (es. vaccini, precauzioni mediche, coincidenze, modifiche di orari, documenti …) . I danni risarcibili dall’operatore riguardano sia i danni patrimoniali che i danni non patrimoniali (come il danno da vacanza rovinata). Il secondo caso riguarda l’impossibilità di godere della vacanza (di natura morale) e più ò’occasione viene considerata irripetibile, più il risarcimento è alto. L’organizzatore è responsabile di tutti i danni alla persona subiti dal turista (salvo casi fortuiti) ed in questo caso non sono presenti dei limiti. È possibile in caso di danni ai beni della persona, che l’operatore inserisca dei limiti all’interno del contratto. Il risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal ritorno del turista a casa. L’art 49 del codice del turismo prevede la possibilità di reclamo, buon uso del turista farlo appena tornato a casa, ma esso non è condizione obbligatoria per procedere al risarcimento del danno. L’organizzatore deve sottoscrivere un’autoassicurazione obbligatoria. Se l’organizzatore fallisce interviene il fondo nazionale di garanzia, che serve per garantire, in caso di bisogno immediato, la disponibilità di denaro per situazioni di emergenza legate ai turisti. L’organizzatore propone al turista delle assicurazioni che coprono i costi di recessione dal contratto, nel caso in cui il turista receda prima della partenza. CAPITOLO XVIII —> il contratto di lavoro subordinato Come qualunque altra impresa, anche quella turistica deve organizzare, fra i fattori della produzione, l’attività dei sui collaboratori subordinati, con la connessa applicazione della disciplina di protezione, basata sui principi costituzionale e comunitari. Non esiste un diritto di lavoro turistico, ma qualunque sia il settore in cui opera il datore id lavoro, egli deve rispettare il diritto del lavoro nel suo complesso. Come qualsiasi altro soggetto, le imprese turistiche assumono, licenziano, modificano le mansioni, trasferiscono, esercitano il potere disciplinare e quello direttivo, controllano i dipendenti, fanno osservare loro un orario di lavoro, e così via. —>il contratto a tempo determinato per l’occupazione stagionale nelle imprese turistiche Il contratto a tempo determinato è frequente per tutte quelle attività lavorative di carattere stagionale (considerate tali se chiudono per 70 giorni consecutivi o per 100 giorni frammentati), in modo da evitare la creazione di un’organizzazione stabile e costosa, sproporzionata rispetto alle esigenze operative. All’interno del contratto, che viene firmato tra il datore di lavoro e il dipendente, deve essere ben specificato che si tratti di un lavoro a tempo determinato, non basta, inoltre, inserire il termine del contratto, ma occorre anche una spiegazione analitica delle ragioni. Di fatto, un elevato numero di contratto è stati considerato a tempo indeterminato per la nullità del termine apposto. Il contesto si è modificato con la legge n°92 del 2012, la quale ha introdotto nel nostro ordinamento, un contratto a tempo determinato di durata non superiore all’anno sottratto rispetto ai presupposti abilitativi. L’unica condizione è che il lavoratore non sia mai stato dipendente di quel datore di lavoro. Per le attività stagionali (che non sono solo quelle turistiche) , come le imprese di trasporto aereo o aeroportuali per i servizi di terra e diavolo, per un periodo massimo complessivo di sei mesi. Si può inoltre affermare che il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento delle attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte della stessa impresa e per gli stessi motivi, in modo da favorire il rinnovarsi di anno in anno della collaborazione fra gli stessi soggetti, con una ripetizione degli stessi schemi organizzatori. —>il contratto di apprendistato e le imprese turistiche nella prassi contemporanea, in alternativa al contratto tempo determinato, è di uso comune (soprattutto in caso di assunzione di giovani in cerca della loro prima collocazione professionale) il contratto di apprendistato, concluso al fine di conferire le competenze specifiche tecniche e professionali. Il negozio dell’apprendistato prevede forti sgravi contributivi a favore delle imprese, perché i datori di lavoro devono, o dovrebbero, impartire un approfondito addestramento ai giovani prestatori di opere, così che i vantaggi economici si accompagnino a oneri di formazione per i giovani lavoratori. Dal 2012, l’apprendistato acquista notevole rigidità, non solo per la durata maggiore del rapporto, ma anche perché le imprese devono rispettare degli obblighi formativi impartiti da leggi nazionali e regionali. Tale contratto è preferito per il reclutamento di giovani da parte dei datori di lavoro, che devono contenere in misura massima gli oneri contributivi e non possono fare ricorso al contratto a tempo determinato (costi maggiori e competenze più elevate). Il contratto di apprendistato male si combina con le imprese turistiche per via delle esigenze organizzative di quelle stagionali o con la presenza di significative punte. —>il contratto di lavoro a chiamata Il contratto di lavoro a chiamata ha avuto successo nelle imprese di ristorazione, perché consente il rafforzamento del numero del personale nei giorni di massimo afflusso dei clienti (in particolare nei fine settimana), senza che si faccia ricorso al contratto a tempo determinato. È vantaggioso qualora siano presenti esigenze disomogenee nelle singole giornate. Inoltre, è necessario che, prima di ciascuna convocazione dei lavoratori, vi sia una comunicazione alla competente struttura di collocamento. —> i contratti collettivi nazionali applicati dalle imprese turistiche Ciascun datore id lavoro può applicare il contratto di categoria preferito, purché riconosca una retribuzione sufficiente. I contratti collettivi nazionali sono accordi tra uno o più datori di lavoro e una o più organizzazioni di lavoratori, volti a stabilire il trattamento minimo garantito a questi ultimi e le condizioni di lavoro alle quali dovranno conformarsi i singoli contratti individuali di lavoro stipulati sul territorio nazionale. CAPITOLO XVIV —> i metodi di risoluzione alternativa delle controversie ADR (Alternative Dispute Resolution) Oltre a rivolgersi al giudice in caso di controversie, è possibile ricorrere a strumenti di giustizia, come: • metodi di arbitrato: il lodo arbitrale (decisione) se non è rispettato, il giudice può obbligare le parti a seguirlo. • metodi di conciliazione o mediazione: caratterizzati dal fatto che la decisione non è obbligatoria, in cui le parti, avendo stipulato un accordo, creano un ulteriore contratto. Nel caso in cui esso non venga rispettato, si risponde per inadempimento. Il legislatore italiano e comunitario sponsorizzano il ricorso di risoluzione alternativa, in quanto meno costoso ( non vi è l’intervento di un avvocato) e più veloce del giudizio ordinario. Il legislatore italiano già nel 1993 aveva previsto che le Camere di Commercio potessero istituire camere di mediazione. Nel 2001 rende obbligatoria la loro presenza. All’interno del cod. del consumo si trovano gli artt. 138-141, nei quali si prevede la possibilità di costituire delle azioni collettive (da associazioni di categoria, ad es. turismo)che si rivolgono alle camere di commercio per richiedere di eliminare comportamenti lesivi per il turista. Nel cod. del turismo, più precisamente all’art. 67, viene affermato che all’interno di un contratto di vendita di un pacchetto turistico può essere inserita una clausola arbitrale, che prevede la presenza del mediatore, prima del giudice, come condizione di procedibilità. Si parla di una mediazione contrattuale perché è voluta dalle parti. La legge non può obbligare a questo tipo di risoluzione, perché considerata incostituzionale. NB: tutte le volte in cui sia presente nei contratti un metodo risoluzione alternativa, tale clausola non si deve considerare vessatoria, ma non si nega il diritto di rivolgersi al giudice ordinario. (arbitro—>giudice = norma incostituzionale) La conciliazione si può avere anche in presenza di un giudice, avvocato per avvocato rinunciando alla causa. GIUSTIZIA ORDINARIA ALTERNATIVA Giudici arbitri —> decisione obbligatoria mediatori —> decisione non obbligatoria ADR Il legislatore comunitario è intervenuto nel 2013 con una direttiva e un regolamento, sollecitando l’uso di tali strumenti alternativi ritenendoli più veloci e meno costosi di quelli ordinari.
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved