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Processo d'esecuzione forzata: titolo esecutivo, pignoramento e precetto, Appunti di Diritto Processuale Civile

La procedura del processo d'esecuzione forzata in Italia, inclusi i titoli esecutivi, il pignoramento e il precetto. Il processo d'esecuzione forzata è una procedura giuridica per far rispettare un obbligo giudiziale o stragiudiziale. Il titolo esecutivo è un documento che ha efficacia per l'esecuzione forzata e identifica creditore e debitore. Il pignoramento è un vincolo posto sui beni del debitore, mentre il precetto è un atto prodromico che manifesta l'intenzione del creditore di agire e contiene un'intimazione al debitore a provvedere al pagamento del dovuto. dettagli sulla spedizione del titolo in forma esecutiva, l'atto di precetto e il ruolo del giudice dell'esecuzione.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/09/2022

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Scarica Processo d'esecuzione forzata: titolo esecutivo, pignoramento e precetto e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! ESECUZIONE FORZATA Lezione introduttiva del professor Finocchiaro Il diritto processuale civile può essere inteso, tra i tanti modi, come forma di tutela dei diritti soggettivi (anche di situazioni giuridiche di consistenza inferiore). Si distinguono tre forme di tutela: 1. dichiarativa o di accertamento (di diritto processuale civile 1: processo ordinario di cognizione). Si distinguono tre ulteriori sottotipi, a seconda dei tipi di sentenza a. accertamento mero (si limita ad accertare come è la situazione. es. rigetto della domanda, quando viene accertata la non sussistenza del diritto fatto valere, o es. di accoglimento, accertando un diritto assoluto) b. condanna ( il giudice ordina di modificare la realtà fattuale materiale che è anche giuridica poiché esse si intrecciano) c. costitutiva (che modifica la situazione giuridica, costituisce estingue un rapporto giuridico tra i soggetti in causa) 2. esecutiva: eventuale fase di modificazione della realtà e uniformazione per trasformare la realtà materiale a quanto è indicato nell’ordinamento giuridico ( che viene detto processo di esecuzione forzata, o processo esecutivo) 3. tutela cautelare: posta nel mezzo tra le due. Si compone tanto di una fase d’accertamento per verificare se concedere o meno la cautela richiesta, e dal momento che la misura cautelare ha al proprio interno un’esigenza di urgenza, nel caso in cui venga concessa la misura cautelare automaticamente scatta anche la fase di attuazione della misura. Non c’è soluzione di continuità tra concessione della cautela e esecuzione di essa, di modifica della realtà. Esecuzione forzata: autonoma, distinta rispetto alla fase dichiarativa, perché è un processo diverso. È possibile che il processo esecutivo inizi senza che sia stato preceduto da un processo dichiarativo. La peculiarità del processo d’esecuzione forzata è che puo essere iniziato sulla base di un titolo esecutivo: il legislatore discrezionalmente puo stabilire che alcuni atti abbiano l’efficacia di titolo esecutivo, ma esso non deve avere delle caratteristiche specifiche (non deve contenere al proprio interno una intrinseca efficacia probatorio, deve essere idoneo a certi effetti….) È una scelta discrezionale!! . Titoli esecutivi giudiziali e altri stragiudiziali: scelta discrezionale. Fino ad ora abbiamo analizzato titoli stragiudiziali: il legislatore ha stabilito che la conciliazione raggiunta all’esito della mediazione è titolo esecutivo, come del resto l’accordo all’esito della negoziazione assistita. Ci sono titoli esecutivi giudiziali: la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, la sentenza in grado d’appello (se contiene una condanna), o la sentenza della cassazione quando pronuncia nel merito . Poi abbiamo titoli esecutivi misti: come il lodo omologato, il lodo straniero riconosciuto in italia, l’accordo di conciliazione raggiunto all’esito della mediazione senza gli avvocati che deve essere omologato dal tribunale, la conciliazione giudiziale (si fonda sulla volontà delle parti, ma compiuta davanti al giudice) , la conciliazione in sede non contenziosa del giudice di pace(ora non esiste piu). I titoli esecutivi sono tantissimi, giudiziali o stragiudiziali ( anche Le ordinanze anticipatorie, immediatamente esecutive). Il legislatore ha dunque attribuito discrezionalmente la qualifica di titolo esecutivo ad atti negoziali, come ad esempio a cambiali o assegni, purché in regola con le leggi sul bollo. Hanno efficacia esecutiva anche alcuni provvedimenti della PA. 1 È dunque necessario che vi siano fasi eventuali d’opposizione all’esecuzione che aprono delle fasi di cognizioni, parentesi cognitive all’interno del processo cognitivo. Il processo esecutivo è un processo che avendo una funzione diversa da quella del processo di cognizione,ha una struttura diversa, e tutte le regole del contradditorio non vengono applicate. Il debitore dovrà essere messo in una condizione di difendersi, bisogna dargli la possibilità di intervenire nel processo ma non sarà un vero contradditorio. L’interruzione: non ha cittadinanza nell’ambito del processo esecutivo, perché essa è funzionale a consentire il contradditorio. Il processo esecutivo è gestito dal giudice, la legge delega prevederà la possibilità per il debitore di vendere il proprio immobile eventualmente pignorato ( una rivoluzione copernicana!!) novità che comporterà altre novità. Nel corso del processo esecutivo tendenzialmente il giudice non deve compiere alcun accertamento, anzi spesso il processo esecutivo si svolge senza l’intervento del magistrato ma solo con parti dell’organizzazione ufficio giudiziario tribunale. Tutte le attività sono svolte dall’ufficiale giudiziario. Ogni volta che insorga una controversia, che vi sia una discussione sulla legittimità degli atti compiuti o sulla semplice opportunità degli atti esecutivi, sarà possibile proporre un’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi. Il processo di esecuzione forzata è di tanti tipi: il piu importante è quello di espropriazione forzata, funzionale a dare la soddisfazione di un diritto di credito pecuniario, e quindi questo si articola in: 1. pignoramento >individuazione di alcuni specifici beni del debitore 2 trasformazione dei beni pignorati in denaro>che è la fase di liquidazione forzata verso l’assegnazione o la vendita forzata 3. e infine la distribuzione tra i creditori concorrenti E’ possibile che si contesti: l’esistenza del diritto di credito, la possibilità di pignorare alcuni beni…. Questioni di legittimità, ci sarà un’opposizione all’esecuzione. Opposizioni agli atti esecutivi: parentesi di cognizione. Il processo di esecuzione forzata contiene anche la disciplina di tali parentesi cognitive, in cui verranno applicati tutti i principi del processo di cognizione. Lezione 1 28/03 Il processo esecutivo Il diritto del creditore di espropriare i beni del proprio debitore al fine di vedere soddisfatto il proprio diritto di credito. All’interno del libro terzo del cpc è contenuta l’intera disciplina del processo esecutivo ed è altresì disciplinata una parte di procedimenti di cognizione collegati funzionalmente al processo esecutivo, cioè sono i procedimenti di opposizione che rappresentano delle parentesi cognitive all’interno del processo esecutivo ordinario. Gli articoli del cc invece che vanno dal 2910 al 2933 ci parlano dell’esecuzione forzata in ragione ella sua funzione e del suo risultato: sono norme di carattere piu generale. Qual’è il senso dell’esecuzione forzata? Il processo di primo grado di cognizione si sviluppa secondo tre diverse caratteristiche. Il processo di cognizione puo essere : 1 il processo di accertamento >quando è volto all’accertamento di un diritto 2 costitutivo > quando in esito dello svolgimento del giudizio si dichiara la costituzione di un diritto 2 Per tali ragioni all’interno de processo esecutivo le parti di fatto compaiono poco, è il giudice che quando lo ritiene opportuno dispone la comparizione . Fatto salvo per il processo d’espropriazione forzata immobiliare , che è tra i procedimenti il piu complicato, le udienze sono ridotte al minimo, addirittura per il processo d’espropriazione mobiliare presso il debitore la domanda cioè l’ avvio del procedimento viene fatta consegnando i titoli all’ufficiale giudiziario e il giudice interviene successivamente, quindi solo quando l’ufficiale giudiziario compie la propria opera di pignoramento. Nel procedimento d’espropriazione immobiliare presso terzi esiste un’attività prodromica alla comparizione delle parti di fonte gal giudice che interviene solo come ultimo stadio del procedimento. Il giudice dell’esecuzione organizza e risolve problemi che non devono formare oggetto di giudicato, perché lo fa per tramite di provvedimenti che non sono sentenze, ma ordinanze o decreti. Quindi i provvedimenti del giudice sono operazioni. Il processo esecutivo >in forma generica o espropriazione forzata in forma specifica. Il carattere giurisdizionale del processo è dato dal principio della domanda rivolta all’organo esecutivo e non all’organo d’esecuzione. Per quanto riguarda altre caratteristiche del processo giurisdizionale che però non si ritrovano parimenti in quello esecutivo vi è il principio di disponibilità delle prove, all’interno del processo esecutivo, salvo parentesi di cognizione non è necessario acquisire particolari prove perché il titolo esecutivo è sufficiente e basta a se stesso. Il processo esecutivo dovrebbe consentire al creditore di ottenere soddisfacimento dei propri diritti. Quindi l’esecuzione forzata dovrebbe essere esatta e completa, dovrebbe far ottenere al creditore proprio ciò che avrebbe ottenuto in via binaria del debitore, ovvero l’equivalente in denaro nell’ipotesi in cui la prestazione non sia coercibile, tenendo conto del brocardo latino secondo cui ‘nessuno puo essere costretto a compiere una prestazione specifica’. Quando ciò non sia possibile, è necessario ricorrere al requisito della generalità, e il bene della vita che assume le caratteristiche assolute di genericità è il denaro. Il compito del processo esecutivo è accertare che il diritto contenuto nel titolo esecutivo che sia di natura giudiziale o stragiudiziale possa esser eseguito con le formule in astratto determinate dalla legge ma comunque già indicate in concreto dal giudice della cognizione e che gli organi esecutivi debbano semplicemente attuare. Si attua un diritto già accertato con le modalità specifiche contenute nella sentenza o nel titolo esecutivo, modalità a cui gli organi dell’esecuzione sovraintendono, non giudicano: ordinano eseguono e si occupano di risolvere eventuali problemi insorti nel corso dell’esecuzione. Il titolo esecutivo Attraverso esecuzione forzata si attua il diritto alla tutela giurisdizionale. Affinché l’azione esecutiva possa essere posta in essere è necessario che il diritto che sottintende all’azione esecutiva sia stato accertato nei suoi elementi soggettivi ed oggettivi dall’organo giudicante nel processo di cognizione, ovvero che comunque questo diritto sia contenuto nel titolo esecutivo stragiudiziale che ha un particolare valore. Il giudice dell’esecuzione non puo compiere ulteriori accertamenti o valutazioni sul titolo esecutivo che gli viene presentato, cosi non lo puo fare l’ufficiale giudiziario posto che il titolo esecutivo ha efficacia incondizionata, e quindi l’unico sistema per porre un titolo esecutivo è costituito dall’opposizione volta a far accertare che questo titolo esecutivo non corrisponde piu alla realtà ( es. perché il credito è stato parzialmente adempiuto). L’esistenza del titolo esecutivo è fondamentale. 5 Il titolo esecutivo è l’accertamento dell’esistenza di un diritto ma contestualmente anche al documento che contiene tale accertamento. Il titolo esecutivo è riferibile dunque sia alla situazione sottostante del titolo stesso che al documento che tale titolo contiene. Il titolo esecutivo è definito dal Mandrioli come una fotografia> rappresenta in forma eseguibile, perché per l’ esecuzione forzata servirà una situazione di fatto nella quale un soggetto ( es sentenza di condanna al pagamento di una somma) è riconosciuto creditore di una somma di denaro che ha diritto di ottenere dal soggetto definito come debitore. Attore e creditore del giudizio di cognizione diventano infatti creditore e debitore del processo esecutivo> quando ci riferiremo a legittimati attivi e passivi all’interno del processo esecutivo li definiremo creditore e debitore , non avranno piu funzione di attore e convenuto. Tale Fotografia rappresenta dunque l’ esistenza di una situazione di fatto al momento dell’emissione del titolo esecutivo. Siccome questo ha efficacia incondizionata,significa che tale accertamento resterà tale e che evenutali modificazioni di fatto non accertate in sede di opposizione saranno irrilevanti. Efficacia incondizionata del titolo significa ce gli organi dell’esecuzione a cui questo titolo viene presentato dovranno semplicemente eseguirlo. (es Espropriazione mobiliare presso il debitore: nel momento in cui l’ ufficiale giudiziario va dal debitore e il debitore con il titolo esecutivo che contiene la condanna al pagamento di 10’000 euro sostiene di averne già pagata una parte, mostrando la ricevuta del pagamento effettuato, l’ufficiale giudiziario è tenuto ad ignorare la ricevuta. Accertare eventuali elementi estintivi e modificati dal titolo esecutivo è possibile solo per tramite dell’opposizione. Il titolo ha efficacia incondizionata, e qualunque ufficiale giudiziario se lo trovi tra le mani ,verificata solo la regolarità formale del titolo, deve eseguirlo. Il titolo esecutivo è un atto di accertamento contenuto in un documento che nel su complesso è condizione necessaria e sufficiente per procedere ad esecuzione forzata. Il titolo ha efficacia incondizionata, ed è condizione necessaria e sufficiente per iniziare l’esecuzione forzata, e non serve nient’altro, perché tutti gli elementi relativi alla possibilità giuridica, l’interesse a agire, la legittimazione attiva e passiva ( cioè elementi dell’azione ordinaria ) son contenuti nel titolo esecutivo. All’interno del processo di cognizione questi tre elementi devono essere accertati. Il titolo esecutivo ne contiene già un implicito accertamento, e quindi gli organi dell’esecuzione non sono tenuti a vagliare se non la regolarità formale del titolo (se non tramite il giudizio di opposizione). il giudizio di opposizione all’esecuzione costituisce una parentesi di cognizione, ed è volto a contestare l’esistenza del titolo esecutivo o la modificazione o il quando o il come dell’esecuzione. Il debitore o il terzo che ritiene illegittima l’esecuzione non puo rivolgersi all’ufficiale giudiziario ma deve rivolgersi direttamente al giudice dell’esecuzione che valuterà l’eventuale parziale del debito, (come nel caso di prima del debitore che adempie parzialmente). Il titolo esecutivo ha un grado di certezza elevatissima, quindi solo eventuali modifiche successive possono essere portate all’attenzione del giudicante nel giudizio d’opposizione. il debitore non può dire all’ufficiale giudiziario che non è d’accordo sul pignoramento, o che non deve tale somma. Tutte le questioni che riguardano l’eventuale Invalidità del titolo esecutivo devono formare oggetto di un giudizio a parte, proprio perché l’ufficiale giudiziario è un organo esecutivo privo di potere giurisdizionale, quindi non puo decidere ma deve limitarsi ad eseguire, è la ‘longa manus ‘ del giudice. 6 Per iniziare esecuzione forzata basta il titolo esecutivo che accerta l’esistenza del diritto che il processo esecutivo dovrebbe realizzare. Azione esecutiva è un diritto autonomo e astratto, condizionato in maniera necessaria e sufficiente da un titolo esecutivo che ha per oggetto la prestazione dell’attività giurisdizionale esecutiva fino al suo compimento, in funzione della soddisfazione del diritto accertato nel titolo ma anche indipendentemente dall’effettivo conseguimento di questa prestazione. L’ azione esecutiva è autonoma, trae le mosse dal titolo esecutivo, inizia con domanda del creditore, e finisce con un provvedimento con natura quasi sempre ordinatoria che dichiara chiusa l‘esecuzione indipendentemente dal fatto che il diritto sia stato soddisfatto. Il debitore ai sensi dell’art 2740cc risponde delle obbligazioni contratte con tutti i suoi beni presenti e futuri. Il titolo esecutivo puo essere azionato piu di una volta fino a che il creditore si stanca o fino a che il creditore avrà trovato il soddisfacimento delle proprie ragioni . Il titolo esecutivo è la prova legale dell’esistenza del diritto di credito che in quanto prova legale può essere inficiato solo facendo ricorso al procedimento i opposizione. Art 474 del cpc: titolo esecutivo L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze , i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le  cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia ; 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli . L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma. comma 1: la condizione necessaria e sufficiente è l’esistenza di un titolo esecutivo, per un diritto: - certo: accertato con un grado di sufficiente certezza, ed è accertato da un procedimento di cognizione oppure considerato titolo esecutivo del nostro ordinamento perchè sorto in via stragiudiziale in determinate ipotesi -liquido: contiene la condanna la pagamento di una certa somma, che deve essere indicata (quello che può mancare è oltre interessi legali dal dovuto al saldo, perché la somma degli interessi si puo tranquillamente quantificare) -esigibile: puo essere eseguito perchè non sono apposti condizioni o termini , o se apposti si sono avverati comma 2: punto 1> atto di precetto, sentenza, ma anche altri atti a cui la legge riconosce efficacia esecutiva, tra i quali ad esempio : ordinanze del 186 emesse nel giudizio di cognizione, i provvedimenti di convalida ex sfratto, i provvedimenti emessi in udienza presidenziali nei giudizi di separazione o divorzio, i decreti ingiuntivi che nascano immediatamente esecutivi o che vengano dichiarati esecutivi per difetto di opposizione o nell’ipotesi in cui l’opposizione sia stata respinta . Tutti questi provvedimenti hanno natura esecutiva che puo essere provvisoria, come ad esempio la sentenza di condanna emesse in primo grado, 282cpc sono tutte provvisoriamente esecutive, non definitivamente esecutive. Le sentenze sono provvisoriamente esecutive e diventano definitivamente esecutive quando passano in giudicato. Però una 7 tariffario e a seconda del valore dell’atto per cui si precede, l’atto di precetto ha un determinato valore economico che si imputa al debitore). Tale Atto di precetto non è perenne> il creditore ha obbligo di iniziare l’esecuzione forzata entro 90 g dalla notifica dell’atto di precetto. iniziarla , non completarla. Dopo tali 90 g senza che il creditore abbia iniziato l’ esecuzione forzata perde la sua efficacia. il creditore farà un altro atto di precetto in rinnovazione: dovrà necessariamente notificare al debitore un ulteriore atto, attendere moratoria ( perché per ogni atti di precetto ha il suo spatium deliberandi) per vedere se adempie spontaneamente, per poi iniziare l’esecuzione forzata. 480 forma del precetto 1. Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata. 2.Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore . 3.Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione [. In mancanz le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la  cancelleria del giudice stesso . 4.Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti . Nell’ipotesi in cui il titolo esecutivo sia costituito da cambiale, o da assegno, è necessario che l’atto di precetto contenga la trascrizione integrale del titolo. In questo caso, l’organo esecutivo a cui viene presentato il titolo (ufficiale giudiziario) deve verificare formalmente (non sostanzialmente) che la trascrizione contenuta nell’atto di precetto corrisponda a quella contenuta nel titolo esecutivo. Le varie riforme del codice hanno previsto ai fini della regolarità del precetto che sia contenuto nell’atto di precetto un avvertimento al debitore, ricordandogli di far ricorso ad un organismo di composizione della crisi o ad un professionista nominato dal giudice per porre rimedio al sovra indebitamento al fine di concludere un accordo con i creditori Per la composizione della crisi o affinché egli possa proporre un piano del consumatore. Elemento importante che deve essere contenuto nell’atto di precetto è dichiarazione di residenza o la dichiarazione di domicilio della parte istante nel comune dove ha sede il giudice competente per l’esecuzione, posto che in mancanza di questa dichiarazione le opposizioni all’atto di precetto si propongono nel luogo in cui è stato notificato il precetto. La Notificazione dell’opposizione si effettua presso la cancelleria del luogo e non direttamente alla parte istante. Lezione 2 4/04 10 La condizione necessaria e sufficiente per l’instaurazione di giudizi esecutivo è l’esistenza di un titolo esecutivo. (se c’è titolo esecutivo allora si può dare inizio ad azione esecutiva). All’interno del processo esecutivo si parla di creditore, colui che instaura l’azione esecutiva, e debitore, colui che la subisce e non si parla più di attore e convenuto. Quando si fa riferimento al creditore, si parla sia di creditore c.d. procedente, colui che procede all’instaurazione del processo esecutivo ma anche di creditori intervenuti, ossia che hanno un titolo esecutivo diverso nei confronti del medesimo debitore o che sono privi di titolo ma la legge riconosce loro la possibilità di intervenire nel processo esecutivo instaurato dal creditore procedente per far valere le loro pretese sugli stessi beni pignorati dal c. procedente. Il terzo pignorato e il terzo anche debitor debitoris, soggetto a cui si richiede una collaborazione forzata al fine di realizzare le ragioni creditore del creditore procedente. Titolo esecutivo = si a riferimento sia all’accertamento contenuto nel documento e sia al documento che contiene l’accertamento IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE Quando si fa rif al giudice dell’esecuzione si fa rif a 2 concetti diversi: Si intende l’ufficio giudiziario competente per territorio in materia specifica del processo esecutivo. N.b. la competenza appartiene al solo Tribunale, si deve quindi valutare solo la competenza per territorio, posto che la competenza per valore non ha rilvenaza, il giudice di pace non è competente in materia esecutiva, non può giudicare in materia di esecuzione. All’interno del Tribunale c’è un apposito ufficio in materia di esecuzione forzata. La competenza per territorio è disciplinata dall’articolo 26 ed è diversa a seconda del tipo di esecuzione forzata. La competenza del tribunale è del luogo in cui si trovano i beni in materia di pignoramento mobiliare e immobiliare. Appartiene al luogo di residenza del debitore in caso di pignoramento presso terzi. La specifica norma sulla competenza territoriale è stata più volta modificata così come tutte le norme in materia di esecuzione e con la legge 206/20021 sono previste ulteriori modifiche. Il giudice persona fisica a cui è attribuito il singolo procedimento esecutivo, una volta individuata la competenza territoriale del Tribunale, esclusa la competenza per valore, si individua il giudice persona fisica. Avviene da parte del presidente del tribunale o di sezione all’esito dell’iscrizione a ruolo che il creditore procedente deve effettuare. Il giudice dell’esecuzione è un giudice a cui non viene richiesto di pronunciare provvedimenti con vocazione di sentenza, si trova un titolo esecutivo con accertamenti già effettuati in un giudizio di cognizione, che è inattaccabile, non gli viene richiesto di pronunciare giudizi ma “semplici operazioni” (come le chiama il Mandrioli). Iscrive a ruolo il procedimento di pignoramento e questa iscrizione a ruolo determina la formazione del fascicolo ad opera del cancelliere (ora sempre telematico e non più cartaceo) e inividua il giudice dell’esecuzione. L’articolo 484 c.p.c. dice che il processo esecutivo è disciplinato da un giudice. I provvedimenti del giudice dell’esecuzione sono ordinanze (a cui si applicano gli articoli 174 e 175 che disciplinano il contenuto delle ordinanze del giudice istruttore) e decreti Le ordinanze giudice della cognizione sono sempre modificabili mentre le ordinanze del giudice di esecuzione in generale non sono modificabili, al massimo impugnabili. Il giudice verifica che sia rispettato il principio del contraddittorio, verificando di fatto che siano regolari le notifiche e che al debitore sia pervenuta la copia di tutti gli atti necessari per l’andamento del processo esecutivo. Il contraddittorio 11 nel processo esecutivo riguarda le modalità di esecuzione, il contraddittorio in forma piena si è realizzato nel giudizio di cognizione. Inoltre, il giudice dell’esecuzione NON assume prove, le ragioni delle parti sono state provate in sede di cognizione. L’unica attività istruttoria che può o deve compiere il giudice dell’esecuzione si ha per esempio nell’accertamento di obbligo del terzo nel caso di pignoramento presso terzi. La comparizione personale delle parti nel processo esecutivo non esiste, il debitore può non capire mai, non ha l’obbligo di costituirsi, è colui che subisce l’azione esecutiva, compaiono solo i difensori. Il cancelliere è colui che forma il fascicolo e a volte può essere costretto a conservare denaro o oggetti preziosi, ha un ruolo limitato, in quanto ora non esistono più atti cartacei. contributo unificato quando dovuto, allegati al fascicolo il titolo esecutivo e il precetto (atto che evidenzia la volontà del creditore di dare luogo all’esecuzione forzata). L’UFFICIALE GIUDIZIARIO Presso ogni tribunale o presso ciascuna corte d’appello Nel momento in cui si esercita presso un distretto sede di corte d’appello si deve indicare che l’ufficiale addetto alle notifiche e l’ufficiale della corte d’appello (a Brescia è collegato alla Corte d’appello a Bergamo invece non c’è la corte d’appello, quindi è nel tribunale). E un ausiliario del giudice ma che all’interno del processo di esecuzione forzata ha una competenza specifica notevole. Si occupa della notifica degli atti esecutivi. Gli avv. possono effettuare notifiche in proprio senza l’attività di notifica dell’ufficiale giudiziario MA il pignoramento è atto specifico dell’ufficiale giudiziario, gli atti di pignoramento immobiliare o presso terzi sono a cura dell’ufficiale giudiziario che può scegliere la notifica personale o per mezzo posta. Il processo esecutivo è a domanda, la domanda che il creditore fa è rivolta in via immediata all’ufficiale giudiziario. Il creditore si rivolge all’ufficio UNEP a cui consegna il titolo esecutivo e il precetto chiedendogli di effettuare un accesso alla residenza, domicilio, o presso la sede legale dell’azienda del debitore -> domanda orale. il creditore consegna il titolo e il precetto all’ufficiale giudiziario, la domanda si fa in via mediata al giudice dell’esecuzione ma immediatamente all’ufficiale giudiziario. IL primo soggetto che viene in contatto con il debitore è lui, è così anche per il pignoramento immobiliare e presso terzi MA in questi casi il procedimento avviene per iscritto. Il pignoramento è atto diretto dell’ufficiale giudiziario. L’ufficiale giudiziario deve verificare la regolarità formale del titolo. All’interno del procedimento di pignoramento mobiliare presso il debitore l’ufficiale g. può ricevere dal debitore il pagamento dell’importo precettato e delle spese di esecuzione. L’uff è il soggetto attraverso il quale il debitore può pagare. L’ufficiale deve entrare nei luoghi in cui il debitore risiede o esercita la propria attività e, anche con l’ausilio della forza pubblica se il debitore oppone resistenza, deve ricercare in questi luoghi e sulla persona del debitore, beni che possano essere pignorati, cercando beni di cui sia più facile il realizzo. All’ufficiale giudiziario compete anche un potere di stima dei beni. DI fatto, se il creditore non chiede di affiancare un esperto estimatore (che si paga) l’ufficiale giudiziario deve compiere una stima di questi beni e redigere un atto: IL PROCESSO VERBALE DI PIGNORAMENTO (MOBILIARE) dove da atto di tutte le attività compiute alla sua presenza. 12 Il custode deve vigilare sull’uso del bene da parte del debitore, quando questo lo utilizzi direttamente e non vi sia decreto che lo allontana dall’immobile -> che può esser fatto su segnalazione diretta del custode quando il debitore non conservi il bene in uno stato adeguato (decreto di liberazione dell’immobile deve essere effettuato dal giudice dell’esecuzione). Il custode dovrebbe pubblicizzare le operazioni di vendita del bene. Deve raccogliere i frutti civili del bene (canoni di locazione, occupazione etc.) e provvedere all’amministrazione del bene per far si che il tempo necessario per venderlo non vada a detrimento dell’integrità del bene stesso. Il custode deve rendere il conto della gestione con una relazione delle attività compiute e ottenere la liquidazione dei compensi. La liquidazione è un atto che viene effettuato dal giudice dell’esecuzione. IL DELEGATO ALLA VENDITA Prima era il giudice dell’esecuzione che provvedeva alle operazioni di vendita del bene. il sistema così amministrato prevedeva costi minori, la parte pagava le marche con un contributo ma tutti il processo esecutivo era gestito dal giudice e quindi non doveva essere pagato per la vendita. Ora il creditore procedente paga il custode e il delegato alla vendita.  n.b. nell’immaginario del legisaltore con la vendita si ottengono tanti soldi, in realtà vi sono beni immobili venduti a novemila euro, come le seconde case. a volte, l’importo del ricavato non copre nemmeno le spese dell’esecuzione. Il professionista delegato alla vendita, disciplinato all’articolo 591-bis viene pagato sempre, in proporzione al valore dell’attività svolta (c’è un decreto ministeriale con tariffario) Il professionista delegato alla vendita è o un avvocato o un commercialista o un notaio, iscritto all’apposito albo disciplinato dall’articolo 179-bis act del c.p.c. che dà la propria disponibilità a svolgere la funzione di professionista delegato alla vendita. Viene nominato dal giudice dell’esecuzione, che nello sceglierle il professionista, deve scegliere la turnazione dei soggetti indicati nell’elenco, salvo professionisti non idonei. Compiti del professionista delegato alla vendita:  riceve il fascicolo dal giudice dell esecuzione  individua il bene oggetto della vendita, i lotti idinviduati nella perizia  procede alle operazioni di vendita: pubblicazione dei c.d. bandi di vendita, indicando il valore di vendita del bene, l’improto delle offerte in rialzo e la data in cui verrano effettuati gli esperimenti di vendita del bene. Attualmente le vendite vengono effettuate con il sistema telematico, non in presenza.  nell’ipotesi in cui la vendita al primo tentativo non vada a buon fine il professionista fisserà altre vendite fino a che un ulteriore tentativo di vendita è infruttuoso (valore del bene sotto soglia per permettere al creditore anche solo di pagare le spese di esecuzioni), allora deve inviare tutti i documenti al giudice per gli opportuni accertamenti.  se invece la vendita del bene va a buon fine, l’esperto estimatore ottiene un ooferta deve amministrare l’attività di venidta: regolairtà delle offerte, amministrare la gara ed emettere il provvedimento di aggiudicazione del bene, decreto di natura provvisoria, perché l’aggiudicazione è un provv temporaneo effettuato in esito alla gara di vendita in forma del quale il soggetto vincitore si aggiuica provvisoriamente il bene con l’obbligo di provvedere al pagamento dell’importo residuo (cauzione determinata dla professionista delegato). il prof deve 15 verificare che venga saldato l’improto residuo e in difetto riferirà al giudice e indirà una nuova gara e la cauzione viene trattenuta come spesa di procedura.  una volta verificato il regolare pagamento dell’improto, il decreto di trasferimento viene emesso dal giudice dell’esecuzone, il professionista delegato inviterà le parti a depositare le note di precisazione del credito, ed emetterà un piano di riparto parziale, un porgetto di distribuzione che il professionista delegato ha l’onere di comunicare al creditore procedente affinchè svolgano le loro osservazioni. nel progetto di distribuzione viene indicata un’udienza nella quale viene approvato il progetto di riparto se non ci sono osservazioni, altrimenti approverà un nuovo piano di riparto, se non si raggiugne un accordo sulle contestazioni decide il giudice dell’esecuzione. L’esecutività del progetto del riparto definitiva avviene da parte del giudice dell’esecuzione che provvede alla liquidazione definitiva dei compensi del custode e del professinista delegato, dispone la cancellazione delle trascrizione ed emette il provvedimento di chiusura del procedimento di pignorazione. Soggetti coinvolti dal lato attivo del p esecutivo  giudice dell’esecuzione  cancelleire  ufficiale giudiziario  perito stimatore  custode  professionista delegato alle vendite Le parti  creditore procedente o intervenuti  debitore  terzo CENNI SUL PIGNORAMENTO IN GENERALE L’articolo 492 c.p.c. dice che il pignoramento è un atto formale dell’ufficiale giudiziario e corrisponde a un’intimazione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore a al terzo di astenersi dal sottrarre disperdere o deteriorare i beni oggetto del pignoramento. la dispersione o la sottrazione costituisce un reato, quindi con effetti di natura penalistica. Il pignoramento è un vincolo posto sui beni che salvo le particolari ipotesi di pignoramento di denaro o gioielli non comporta l’immediata sottrazione dei beni al debitore, il quale può continuare ad utilizzarli. es. l’immobile pignorato può continuare ad essere abitato dal debitore. Articoli 569 c.p.c. guardo articolo online -> è continuamente rimaneggiato in riferimento all’ordine di liberazione. Di fatto, il debitore può continuare a d utilizzare dei beni pignorati fino a che non vengono appresi materialmente per essere trasformati, attraverso il meccanismo della vendita forzata in denaro contante che può essere conferito al creditore. Per il pignoramento degli autoveicoli ex articolo 521-bis il bene può continuare ad utilizzare il bene ma in realtà se il veicolo circola può essere sequestrato. Il pignoramento è un vincolo giuridico che è atto esclusivo proprio definitivo dell’ufficiale giudiziario. Il vincolo è un vincolo di scopo: il fine è il soddisfacimento delle ragioni del creditore, non possono essere dispersi, sottratti etc. perché fungono da garanzia all’adempimento coattivo del debitore. 16 l’ufficiale giudiziario nel p preso terzi invita il terzo a rendere una dichiarazione, ulteriore attività dell’ufficiale giudiziario, è una dichiarazione confessoria che espone il terzo a ulteriori conseguenze -> il terzo confessa di dovere una somma o un bene al debitore. Che cosa è il pignoramento? Il pignoramento è un atto dell’ufficiale giudiziario, intimazione e testo articolo 492 (da leggere!!) Lezione 3 11/04 STRUTTURA del procedimento di espropriazione forzata Alla prima lezione, abbiamo visto la normativa in generale del giudizio de disciplinato sia dalle norme del c.p.c. sia del c.c. Con riferimento al 2910 e ss, proprio questo stabilisce che per conseguire ciò che è dovuto il creditore può far espropriare i beni del debitore secondo le norme disciplinate esplicitamente dal c.p.c. inoltre dice che il creditore può far espropriare, con le stesse modalità, beni del terzo quando questi siano vincolati a garanzia del credito del creditore o oggetto di un atto annullato perché compiuto in pregiudizio del creditore. il diritto del creditore e il dovere (2740 c.c.) di rispondere delle obbligazioni contratte con tutti i suoi beni e futuri, è un diritto che si può estendere a nei di terzi che abbiamo prestato garanzia nei confronti del debitore, o nei confronti di terzo per cui è accertata una collusione con il debitore e nei confronti dei soggetti , sull’art.2229 bis c.c.) che non c’è stata azione revocatoria ma in presenza dei requisiti posti da questo articolo. i beni o crediti del debitore vengono sottratti e in forza delle modalità disciplinate puntualmente e espressamente dal c.c. e vengono trasformati, ove possibile in denaro, per soddisfare la pretesa del creditore. il processo esecutivo indica, di fatto. il processo esecutivo indica le modalità attraverso le quali il credito viene realizzato trasformando in denaro i beni del debitore. queste modalità, che suppongono l’esercizio di un potere che può essere realizzato anche manu miliatari, devono essere rigorosamente disciplinate al fine di tutelare le ragioni di tutte le parti coinvolte. il creditore non può solo recarsi a casa del debitore e apprendere i beni del debitore. sovvengono i poteri dei soggetti indicati nella scorsa lezione, c.c. organi del processo esecutivo, in particolare, in quest’ottica di trasformazione dei beni in denaro è importante l’opera dell’ufficiale giudizio. il pignoramento è un vincolo di scopo, i beni del debitore vengono giuridicamente vincolati al soddisfacimento delle ragioni creditorie. questo vincolo, presente da quando l’ufficiale giudiziario effettua il pignoramento, non comporta, slavo casi particolari, per il debitore lo spossessamento immediato dei beni che può continuare ad utilizzarli purché ne garantisca l’integrità art.491 e 492 pignoramento=intimazione rivolta al debitore o al terzo di astenersi da attività che possano comportare l’occultamento, dispersione o il deterioramento dei beni pignorati. l’intimazione contenuta nel pignoramento è atto esclusivo proprio e precipuo dell’ufficiale giudiziario (il creditore non intima niente, evidenza solo al debitore la volontà di procedere ad esecuzione forzata con l’atto prodromico del PRECETTO che p atto del creditore). il pignoramento è l’atto di inizio dell’esecuzione forzata, è il primo atto ed è dell’ufficiale giudiziario. 492 indica che l’ufficiale giudiziario deve intimare al debitore di non disperdere occultare o deteriorare i beni. a seconda del tipo di pignoramento l’intimazione viene fatta: pignoramento mobiliare -> in forma orale e trascritta nel verbale di pignoramento 17 poste IT dica esattamente quali beni del debitore detiene e di quali somme è debitrice nei suoi confronti. Non è l’ufficiale giudiziario che chiede a poste it di fare un assegno. All’interno del pignoramento il debitore deve essere informato della possibilità di sostituire i beni e le cose pignorate con una somma di denaro, c.d. meccanismo della conversione del pignoramento (si applica a tutti i tipi anche a quello presso terzi). La caratteristica è che si applicano le rate. FORME DI ESPORPRIAZIONE CHE RIGUARDANO IL TERZO PRIORIETARIO CENNI ALL’ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO Articolo 602 e articolo 604 il creditore può espropriare i beni che siano gravati da pegno o ipoteca per un debito altrui. pegno e ipoteca sono garanzie che accedono all’adempimento di un credito e possono esser rilasciati dal soggetto passivo, il debitore, o da un terzo. l’articolo 602 dice che quando i beni sono gravati da pegno o ipoteca (quindi di beni immobili) per un diritto altrui o si tratta di un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode ovvero in presenza dei requisiti del 2901, revocazione ordinaria. il creditore può far espropriare i beni sulla base del meccanismo degli articoli 492 e ss In questa ipotesi specifica, quando si voglia sottoporre ad esecuzione in bene di un terzo ma vincolato alle ragioni del creditore o quando è del terzo in quanto frutto di una condotta fraudolenta con la consapevolezza del terzo il titolo esecutivo e il precetto vanno notificati anche al terzo. (≠ espropriazione presso terzi al terzo non si deve notificare nulla se non l’atto di pignoramento) -> qui è espropriazione contro terzo proprietario. nel precetto, come condizione di efficacia, deve essere espressamente menzionato il bene del terzo che si intende espropriare. Articolo 604: il pignoramento e tutti gli atti esecutivi sono rivolti direttamente nei confronti del terzo, è lui il contraddittore, al quale si applicano le disposizioni del 579. Ogni volta che il giudice dispone l’audizione del debitore, deve disporre l’audizione anche del terzo. Art.604 comma 1: “Il pignoramento e in generale gli atti d'espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all'articolo 579 primo comma.” Il terzo è dunque il contraddittore. Comma 2: ogni volta che il giudice disponga l’audizione del debitore, deve disporre l’audizione anche del terzo. Dunque, nell’espropriazione contro il terzo proprietario, gli atti sono rivolti al terzo. Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o atti di alienazione a titolo gratuito La disciplina la troviamo all’art. 2929 bis. Il disposto di questo articolo va a coprire quello che poteva essere un vuoto legislativo. Nella fattispecie in esame si suppone, infatti, che il creditore sia stato pregiudicato da un atto del debitore di costituzione di un vincolo di indisponibilità ( ad es. il bene potrebbe essere stato costituito in fondo patrimoniale) o da atti di alienazione, purché si tratti di beni immobili o mobili iscritti nei pubblici registri e purchè questo atto sia stato compiuto a titolo gratuito successivamente all’insorgere del credito. In questo caso il creditore, munito di titolo esecutivo, può procedere ad esecuzione forzata pur in assenza di una sentenza dichiarativa di inefficacia purché la trascrizione del pignoramento avvenga nel termine di un anno dalla data in cui il vincolo o l'alienazione è stata trascritta. 20 Questa disposizione si applica anche al creditore che interviene nell’esecuzione promossa da altri entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole ( quindi si tratta di una disposizione che tutela sia il creditore procedente che il creditore intervenuto). Quando il bene è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione presso il terzo proprietario ( vedi paragrafetto precedente) ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. La particolarità è che non esiste sentenza revocatoria! Sulla base della ricorrenza dei presupposti visti, si può fingere che il bene non sia uscito dal patrimonio del debitore o che non esista su di esso un vincolo di indisponibilità. Così come avviene nell’espropriazione presso il terzo proprietario, il debitore e il terzo possono proporre opposizione all’esecuzione( perchè il terzo ha una posizione omologa al debitore). Espropriazione dei beni indivisi Attraverso il meccanismo dell’espropriazione il creditore si avvale dei beni del debitore per ottenere il soddisfacimento del proprio credito. Potrebbe accadere che i beni non siano in tutto e per tutto del debitore! Il codice disciplina agli artt.559 e 600 l’espropriazione dei beni indivisi. Il pignoramento può colpire solo la quota di proprietà del debitore, dunque dovrebbe essere consentita la separazione della quota del debitore da quelle dei proprietari non esecutati. Tuttavia, molto spesso il pignoramento colpisce beni che non sono divisibili e nei confronti dei quali la quota del debitore esecutato non può essere separata dalle altre. Come fa il comproprietario incolpevole ad essere informato della pendenza dell’esecuzione? Onere del creditore procedente è quello di avvisare il comproprietario che ha intrapreso un procedimento di esecuzione nei confronti del bene indiviso e invitarlo a vigilare affinchè il debitore esecutato non separi la sua quota dal resto del bene ( es. pignoramento di un immobile su più piani che sia pervenuto all’esecutato e al fratello in virtù di una successione ereditaria.) La separazione è possibile solo con un giudizio di divisione. Quindi salvo che si arrivi a un accordo, il giudice deve necessariamente optare per l’introduzione di un giudizio di divisione che comporta la sospensione del processo esecutivo. Il giudice ordinerà al creditore procedente di instaurare questo giudizio. Se all’interno del procedimento emergerà la possibilità di dividere il bene agevolmente, ci sarà un consulente tecnico che individuerà i lotti e una volta ottenuta la separazione, il creditore procederà solo nei confronti dei beni attribuiti al debitore. Nell’ipotesi in cui non fosse possibile dividere il bene e nell’ipotesi in cui il comproprietario non si offrisse di comprare l’intero bene e pagare i debiti del debitore, l’esecuzione continuerà anche nei confronti del comproprietario che avrà diritto di ricevere, prima degli altri, il 50% del valore dei beni ( se era proprietario del 50%), cioè riceverà il ricavato della vendita del bene proporzionalmente al diritto di comproprietà. L’unico caso in cui il pignoramento può riguardare tutto il bene è l’ipotesi di comunione legale dei coniugi perché questa è senza quote. Pignoramento mobilire 21 E’ la forma di pignormaneto in cui è più presente l’ufficiale giudiziario. La domanda per instaurare il procedimento di pignormaneto mobiliare suppone la notifica del precetto e del titolo esecutivo. La domanda all’ufficiale di provvedere al pignoramento è fatta in forma orale: il creditore si reca all’ufficio UNEP e consegna all’ufficiale copia del titolo esecutivo e del precetto notificati e lo invita a recarsi presso la dimora, domicilio, residenza del debitore per effettuare il pignormaneto. L’ufficiale giudiziario, salva autorizzazione del presidente del tribunale, non può effettuare alcun atto esecutivo nei giorni festivi e in orario non compreso tra le sette e le ventuno. Agendo in qualità di PU, può entrare anche non voluto nei luoghi citati e se il debitore si oppone è possibile che l’ufficiale chieda l’ausilio della forza pubblica per “vincere le resistenze del debitore”. C’è poi tutto un meccanismo di opposizione all’esecuzione, ad esempio fornendo la prova che i beni non appartengono al debitore. Il titolo esecutivo non è tuttavia contestabile in forma orale, il debitore non può dire che quel bene non gli appartiene. Quello che può fare il debitore è dare l’importo relativo al credito per cui si procede aumentato della metà! Nel momento in cui l’ufficiale effettua l’accesso all’abitazione informa il debitore di fare la conversione del pignoramento. L’ufficiale non asporta i beni se non quelli deteriorabili o disperdibili. Tutto il resto lo lascia dov’è, effettuandone una descrizione nel verbale di pignormaneto e allegandone le immagini. Invita poi il debitore a non occultare i beni e lo nomina custode degli stessi. Il debitore-custode non riceve nessun compenso ma assume tutti gli obblighi relativi alla custodia: obbligo di non disperdere il bene, di conservare il bene atto alla funzionalità che ha che è quella di soddisfare le ragioni creditorie. I beni non asportati immediatamente, verranno asportati in seguito, questo perchè una volta che l’ufficiale ha stimato gli stessi e li ha indicati nel verbale di pignoramento, questo verbale viene messo a disposizione del creditore che lo esamina. Il creditore deposita un’istanza scritta al giudidce dell’esecuzione con cui chiede la vendita o l’assegnazione dei beni. Le vendite del processo esecutivo sono regolate da un meccanismo che potremmo definire concorsuale: la vendita fatta al miglior offerente. Il giudice dell’esecuzione, una volta ricevuta l’istanza di vendita che va depositata entro 45 giorni dallo scarico del verbale di pignoramento, fissa un’udienza di comparizione delle parti. A questa udienza il giudice indica le date in cui verranno effettuati gli esperimenti di vendita che possono essere due o più e la data in cui si procederà all’eventuale assegnazione del ricavato della vendita. Poco prima degli esperimenti di vendita, i beni che non siano stati ancora asportati vengono portati via, sottoposti alla custodia dell’istituto vendite giudiziarie che provvederà a mettere in vendita, tramite il meccanismo dell’offerta piùalta, i beni. Questi utlimi verranno venduti al valore che ha indicato l’ufficiale giudiziario. Nell’ipotesi in cui i beni non vengano venduti il creditore può chiederne l’assegnazione. Nel codice c’è scritto che il creditore la può chiedere comunque, ma nei tribunali si preferisce effettuare prima un doppio tentativo di vendita e nell’ipotesi in cui questa sia infruttuosa e all’udienza deputata all’assegnazione del ricavato, il creditore può chiedere l’assegnazione dei beni. 22 Quindi il 492 bis diventa una questione economica di non poco conto, perchè essendo un ricorso involontario di giurisdizione l’avvocato si fa pagare e anche l’agenzia delle entrate si fa pagare. Nei rapporti bancari non viene indicata la consistenza! Non si dice mai quanti soldi ci sono sul conto corrente, le informazioni si fermano prima. Sulla base di queste informazioni, il creditore notificherà un eventuale atto di pignoramento presso terzi a una o più banche sperando che il debitore abbia su uno di questi conti un importo sufficiente per coprire il proprio credito. In teoria il creditore procedente ha diritto a vedersi rimborsare tutte le spese sostenute per il soddisfacimento del proprio credito. Le spese che concernono questo procedimento di richiesta di informazioni non vengono quasi mai liquidate. Intervento dei creditori Abbiamo precisato che tutti i creditori hanno diritto a ottenere soddisfazione del proprio credito: possono iniziare tante autonome azioni esecutive nei confronti dello stesso debitore oppure trovarsi nella necessità di partecipare all’azione esecutiva già instaurata da altri. Come fanno i creditori, che non siano il creditore procedente, a conoscere dell’esistenza di un’azione esecutiva? Il codice sopperisce a questa impossibilità di diretta conoscenza dell’azione esecutiva per tramite dell’art. 498, che regola il sistema degli avvisi. In realtà tale sistema è usufruibile solo per i creditori iscritti, che quindi vantino un titolo su beni mobili registrati o immobili, perché il creditore procedente, nel momento in cui trascrive un pignoramento su questi beni, verifica l’esistenza di “pesi”, di iscrizioni precedenti. Il codice impone al creditore procedente di avvisare del fatto che ha iniziato un procedimento di pignoramento e questo consente ai creditori iscritti di intervenire. Quando l’esecuzione non riguarda beni immobili o mobili registrati cosa succede? Tecnicamente i creditori possono formulare un’istanza alla cancelleria per sapere se esistono esecuzioni pendenti a carico dello stesso debitore. A questo punto, siccome abbiamo detto che il pignoramento giova a favore di tutti creditori, il bene viene “bloccato”nell’interesse della massa creditoria e deve essere consentito ai creditori di partecipare al procedimento esecutivo. Quali creditori possono partecipare? Nessun problema per la partecipazione dei creditori muniti di un titolo esecutivo, perché potrebbero iniziare autonomamente un parallelo giudizio esecutivo. Se decidono di intervenire, devono presentare un’istanza per iscritto con la quale dichiarano di voler intervenire allegando il titolo esecutivo, le ragioni creditorie ecc. e vengono considerati creditori “tempestivi” se intervengono prima che sia disposta la vendita del bene. Quindi, intervenendo oltre il termine, i creditori vengono considerati “tardivi” e c’è una differente disciplina sulla ripartizione dell’attivo ricavato dal processo esecutivo: il creditore tempestivo partecipa alla distribuzione dell’attivo senza problemi, mentre il creditore tardivo partecipa alla distribuzione di quello che sopravanza eventualmente. Se il creditore non è munito ancora di titolo esecutivo non ha nessuna tutela? Il legislatore afferma che se non ha ancora il titolo esecutivo ma il credito è portato da scritture contabili autenticate, egli può intervenire nel processo con una modalità particolare: il suo ricorso per intervento deve essere depositato nel fascicolo dell’esecuzione ed entro 10 giorni dal deposito notificato al debitore. Nel frattempo, nel termine non superiore a 60 giorni dalla data in cui il ricorso è stato depositato, il giudice dell’esecuzione fissa un’udienza alla quale in teoria il debitore può comparire e contestare il credito. (credito non ancora cristallizzato in un titolo esecutivo ma dotato di prova qualificata) A questa udienza, il debitore e anche gli altri creditori possono contestare le ragioni creditorie avanzate dall'istante. Il giudice può comunque ritenere ammesso il credito e ciò avviene anche nell’ipotesi in cui il debitore non compare o nulla eccepisce. 25 Il RICONOSCIMENTO DEL CREDITO E’ ENDOPROCEDIMENTALE: vuol dire che il credito è riconosciuto in quel giudizio. Se questo se estinguesse, il riconoscimento non vale nulla. Anche nell’ipotesi in cui il debitore confessasse l’esistenza del credito, il creditore privo di titolo può ottenere dal giudice competente il titolo esecutivo e intervenire successivamente (sarà ovviamente un intervento tardivo). Il provvedimento del giudice che ammette il creditore senza titolo non ha valore giudiziale di accertamento dell’esistenza del credito: il credito viene considerato accertato solo per quel giudizio esecutivo. Il creditore procedente e gli altri muniti di titolo esecutivo possono promuovere l’esecuzione e compiere gli atti, mentre ai creditori non muniti di titolo esecutivo questa possibilità non viene riconosciuta, per cui se il debitore paga tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, il creditore rimasto senza titolo potrebbe chiedere al giudice la sospensione del giudizio per ottenere nel frattempo un titolo esecutivo. In difetto, il processo si estingue. Art.499: parla del sistema dell’accantonamento quando i crediti vengono contestati-- leggi da sola. NB: non sempre il creditore procedente conserva tale qualifica fino alla fine: potrebbe intervenire nel giudizio un creditore più qualificato che assume su di sè le spese dell’esecuzione e tutti i vantaggi. ( es. una banca). Assegnazione e vendita del beni Sia il precetto che il pignoramento hanno un termine dilatorio, nel senso che non può essere chiesta l’assegnazione o la vendita prima che siano decorsi 10 giorni dal pignoramento, tranne che quest'ultimo riguardi cose deteriorabili delle quali può essere disposta l’assegnazione o la vendita immediata. Il procedimento attraverso il quale le ragioni attraverso le quali le ragioni creditorie vengono soddisfatte ha come ultimo passaggio l’assegnazione o la vendita dei beni. L’art. 503 ci dice quali sono i modi della vendita forzata: la vendita forzata può essere fatta con incanto o senza incanto, secondo le forme degli articoli successivi. ( queste modalità differenti di vendita sono superate dal fatto che la vendita immobiliare è ormai vendita con modalità mista asincrona: vengono applicate le norme sia della vendita con incanto che senza incanto). La differenza fondamentale è che nella vendita senza incanto, in teoria, le offerte devono essere presentate in busta chiusa. Alla vendita possono partecipare tutti tranne il debitore. La vendita con incanto prevede un meccanismo di offerte pubbliche al rialzo. Il codice ci dice che l’incanto può essere disposto dal giudice quando egli ritenga probabile che tale modalità di vendita possa garantire che il bene venga venduto a un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene. Tali vendite realizzano un meccanismo di competitività che permetterebbe la vendita al miglior offerente o comunque al prezzo più alto. La vendita può essere fatta in uno o più lotti. Regole della vendita-- artt.501-504 L’assegnazione è la facoltà per il creditore pignorante di chiedere l’assegnazione dei beni pignorati nei limiti e con le regole previste dagli artt. 505 e seguenti. La possibilità di richiederla vi è anche quando sono intervenuti altri creditori, ma in questo caso l’assegnazione può essere richiesta a vantaggio di un creditore o più creditori con l’accordo di tutti i creditori intervenuti. L’assegnazione è un procedimento che estingue il processo esecutivo non attraverso la vendita forzata a terzi, ma attraverso il conferimento del bene direttamente al creditore pignorante o a un creditore intervenuto purché vi sia l’accordo. 26 Stante le caratteristiche particolari di essa, il codice all’art. 506 stabilisce che l’assegnazione del bene possa avvenire solo per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell’offerente (questo per non pregiudicare le ragioni degli altri creditori). Nell’ipotesi in cui il valore del bene ecceda il valore di cui sopra, sull’eccedenza del valore concorrono l’offerente e gli altri creditori. ( es. io vanto un credito di 5000 euro. Sono stati pignorati diamanti per 8000 euro. Le spese dell’esecuzione sono pari a 2000 euro quindi residuano mille euro. Sulla parte residua concorreranno gli altri creditori, salvo eventuali cause di prelazione). Quindi anche per l’assegnazione conta sia il valore dei beni che il valore del credito per cui si procede. Ma come si fa ad assegnare il bene al creditore? Il giudice dell’esecuzione ha il potere ordinatorio di amministrare il processo esecutivo. Egli quasi mai pronuncia sentenza, lo fa solo nei procedimenti di opposizione e quindi l’art. 507 ci dice che l’assegnazione si effettua per tramite di ordinanza del giudice dell’esecuzione. In questa ordinanza deve essere contenuta l’indicazione dell'assegnatario, del creditore pignorante, dei creditori intervenuti, del debitore e del terzo pignorato, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione (indicazione di tali elementi a pena di nullità). Il processo esecutivo si estingue nel momento in cui raggiunge il suo scopo con l’assegnazione o con la vendita. Nell’ipotesi in cui ( torniamo alla vendita) si sia ricava una somma, l’art. 510 ci parla della distribuzione delle somme ricavate dalla vendita: se vi è un solo creditore pignorante (e non ci sono creditori intervenuti) il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, dispone il conferimento della somma a favore del creditore pignorante per il pagamento di quanto gli sia dovuto a titolo di capitali, interessi e spese. Nell’ipotesi in cui vi siano più creditori, la somma viene distribuita dal giudice dell’esecuzione con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore. Quindi, anche nella distribuzione delle somme, i creditori privi di titolo esecutivo il cui credito sia stato contestato non percepiscono subito la somma. Questa viene accantonata per il tempo ritenuto necessario dal giudice affinché i creditori privi di titolo possano munirsi dello stesso, in ogni caso per un periodo non superiore a tre anni. Decorso il termine fissato dal giudice, su istanza di parte o d’ufficio, il giudice dispone la comparizione delle parti davanti a sé (debitore, creditore procedente, creditori intervenuti, ad eccezione di coloro che abbiano già ricevuto integrale soddisfacimento delle ragioni creditorie) e distribuisce la somma accantonata, tenendo conto dei creditori che nel frattempo si siano muniti di titolo esecutivo (se non hanno ottenuto il titolo non vengono considerati). NB: anche prima della scadenza del termine, su istanza di parte, il giudice può disporre la distribuzione delle somme, se non vi siano altri creditori che debbano munirsi di titolo. Qualora sia rimasta accantonata una somma superiore a quelle delle ragioni creditorie, la somma residuata viene conferita in favore del debitore o del terzo che abbia subito dell’espropriazione. NB: C’è la possibilità che subentrino anche i creditori del creditore! ART.511: DOMANDA DI SOSTITUZIONE: i creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti proponendo domanda ai sensi dell’art. 499, cioè facendo a loro volta un intervento nell’esecuzione, che avviene nella fase di distribuzione. In questo caso, una volta accertata la regolarità del credito di questi soggetti, il giudice provvede alla distribuzione anche nei loro confronti ma le eventuali contestazioni in merito alla loro richiesta non possono ritardare la distribuzione del ricavato a favore degli altri creditori concorrenti. Art. 512: risoluzione delle controversie. 27 Sospensione del processo esecutivo (per tutti i tipi di processo esecutivo) È disciplinata dagli articoli 623 e 628 c.p.c. Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione. Esistono 3 forme di sospensione:  disciplinata dalla legge: il processo esecutivo è sospeso per effetto della presentazione dell’istanza di conversione  sospensione disposta dal giudice innanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo, la corte d’appello sospende l’efficacia della sentenza ad es perché c’è un vizio o pericolo di danno evidente da far spspendere l’efficacia esecutiva del titolo perciò il processo esecutivo viene sospeso  Art.623, pronunciata dal giudice dell’esecuzione: quando per es c’è oppoiszione all’esecuzione o agli atti esecutivi Queste sono ipotesi di sospensione c.d. ex lege (o ope leges) e ope iudicis Art.624 Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza. Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669- terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all’articolo 512, secondo comma. Il giudice dell’esecuzione può sospendere il processo esecutivo, se ritiene che esistano gravi motivi, la sospensione dura per tutto il corso del giudizio di opposizione volto a valutare la sussistenza dei motivi di opposizione. Il giudizio di opposizione è quella parentesi di cognizione volto a verificare se il titolo esecutivo è idoneo al suo scopo. n.b. in questo caso la sospensione non è automatica ma disposta dal giudice. Si applica anche alle controversie di cui all’art 512 (tra i creditori sulla distribuzione del ricavato della vendita). L’effetto della sospensione è l’impossibilità di compiere atti del processo esecutivo. Quando il processo viene sospeso e la causa di sospensione viene meno la parte ha l’onere di riassumere il processo esecutivo (che è comunque un processo ad istanza di parte) nel termine di legge o nel termine stabilito dal giudice. Se la riassunzione non avviene, il giudice anche d’ufficio con ordinanza può dichiarare l’estinzione del processo e disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento provvedendo sulle spese. Esiste un ulteriore ipotesi di sospensione disciplinata dall’articolo 624-bis: sospensione su istanza delle parti. Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a 24 mesi . -> questa ipotesi viene frequentemente utilizzata nei procedimenti di pignoramento immobiliare (es. quando vendere l’immobile non è redditizio per i prezzi di mercato) L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di 30 sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima ->Il giudice, se l’accoglie, emette il provvedimento di sospensione dell’esecutivo che deve essere comunicato al custode dell’immobile e adeguatamente pubblicizzato. La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.   II. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine la parte interessata (munita di titolo esecutivo!!! è importante scriverlo nelle risposte del test) deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire .  È un termine decadenziale, se viene presentata dopo il giudizio si estingue. III. Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo Art.625: Sull'istanza per la sospensione del processo di cui all'articolo precedente, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti. Il giudice procede con ordinanza lo ripete anche qui. Nei casi urgenti, il giudice può disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l'udienza di comparizione delle parti. All'udienza provvede con ordinanza. Art.626: Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione (che potrebbe impartire disposizioni circa ad es un bene immobile pignorato per cui sia necessario raccogliere i frutti -> atto esecutivo raccogliere i frutti per metterli in vendita ai fini dell’esecuzione). Art.627: Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione . In conclusione, l’opposizione comporta un arresto della sequenza procedimentale degli atti che nel complesso compongono il processo esecutivo. il processo esecutivo entra in quiescenza in cui gli atti esecutivi eventualmente compiuti sono inammissibili. il creditore procedente non potrebbe depositare l’istanza di vendita dei beni la sospensione non comporta l’affievolirsi del vincolo pignoratizio che permane per tutta la durata della sospensione. La richiesta di sospensione è fondata su elementi specifici: legge (sospensione ope legis) o provvedimento del giudice (sospensione ope iudicis) in presenza di determinati presupposti. Poi c’è la sospensione su istanza di tutte le parti che non richiede la presenza di motivi specifici, le parti devono allegare la motivazione ma non comporta discrezionalità del giudice, basta che lo chiedano tutte le parti e il debitore sia d’accordo. 31 La sospensione fa si che vi sia l’impoossibilità della prosecuzione del processo esecutivo ma non da una valutazione della sua legittimità. Se all’esito non viene effettuata la sua riassunzione allora il processo esecutivo si estingue, la legge collega implicitamente la mancata riassunzione ad una rinuncia implicita del creditore procedente e dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo a procedere al processo esecutivo già instaurato. Estinzione del processo esecutivo Disciplinata dagli articoli 629 e 633 c.p.c. n.b. l’estinzione del processo esecutivo è la fine auspicabile naturale del processo esecutivo, il processo esecutivo si estingue, in primo luogo, quando ha raggiunto il suo scopo. In realtà, gli articoli 629 e 632 ci parlano dei casi particolari in cui il processo si estingue, vicende anomale che comportano l’estinzione. l’articolo 629 estinzione c.d. per rinuncia Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti. Prima che il processo abbia raggiunto lo scopo immediato dell’assegnazione e dell’aggiudicazione, tutti i creditori che hanno diritto alla continuazione del processo, vi rinuncino . Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti. In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306. Se la rinuncia avviene dopo la vendita si applicano le disposizioni le disposizioni dell’art.30 (da vedere). Art.630, l’estinzione opera di diritto e può essere dichiarata d’ufficio anche dal giudice con ordinanza: L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L’ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall’udienza Questa ordinanza è impugnabile: contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza. Art.631 estinzione per mancata comparizione delle parti a due udienze successive (una dopo l’altra). Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza,  fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita (che non è intesa quale udienza) , il giudice dell'esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti. II. Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo. III. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente. casi di rinuncia per: volontà delle parti mancata riassunzione 32 Abbiamo detto che nel pignoramento mobiliare l’ufficiale giudiziario può recarsi nel domicilio, residenza, sede legale dell’azienda del debitore per cercare beni da pignorare. Entrando nell’abitazione compie dunque un’attività di scelta dei beni e l’art.517 ci dice con che criteri va compiuta. Di fatto ci sono dei limiti che l’ufficiale deve rispettare nella scelta dei beni: il codice agli artt.514, 515 e 516 ci indica l’esistenza di beni assolutamente o relativamente impignorabili. Nell’ipotesi in cui questi beni, per errore, dovessero essere pignorati, il giudice dell’esecuzione, su istanza del debitore o d’ufficio, potrebbe dichiarare il pignoramento inefficace. Quindi si tratta di beni che per loro natura e funzione sono destinati a risolvere esigenze di vita primaria del debitore e dei famigliari con lui conviventi o che per la loro particolarità non potrebbero da altri essere utilizzati. L’elencazione dei beni è tassativa! L’art. 514, parlando dei beni assolutamente impignorabili, ci dice che non possono essere pignorate le cose sacre e quelle che servono all’esercizio di un culto. Il debitore che si vede sottrarre un oggetto sacro può sempre fare opposizione all’esecuzione dando atto che il bene non è pignorabile. Parimenti, vengono considerati assolutamente impignorabili i vestiti ( NB: oggi non è sempre così! Bisogna pensare che si tratta di una norma del 1942, periodo in cui i vestiti venivano fatti dalle sarte e non vi era la produzione di massa. Quindi la quantità di vestiti che una persona poteva possedere era limitata) l’anello nuziale, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi e i guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe, i fornelli e la lavatrice. Tutte queste cose non sono pignorabili in quanto sono indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia con lui conviventi. Da questo elenco di assoluta impignorabilità sono esclusi i mobili e i letti di rilevante valore economico, di rilevato pregio artistico o di antiquariato, questo perché il pignoramento è volto a soddisfare le ragioni creditorie! Nella scelta dei beni da pignorare l’ufficiale deve scegliere chiaramente quelli di maggior valore. Impignorabili sono anche i commestibili e i combustibili necessari per un mese di mantenimento del debitore e delle altre persone con lui conviventi. Non si possono pignorare le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per un pubblico servizio. Parimenti impignorabili sono le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione. Inoltre sono impignorabili anche gli animali di affezione o di compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali. Non sono pignorabili nemmeno gli animali impiegati a fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli. Esiste poi la disciplina dell’art.515: beni relativamente impignorabili—> vedetevelo da soli. L’art. 516 ci parla di cose pignorabili in particolari circostanze di tempo e ci dice che i frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere separatamente pignorati dall’immobile cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia. Dobbiamo ora occuparci di una categoria consistente di beni relativamente pignorabili, ovvero i crediti! Quando abbiamo parlato del pignoramento presso terzi abbiamo detto che il creditore può soddisfare le proprie ragioni pignorando presso un terzo beni o crediti. Per quanto riguarda i crediti il nostro legislatore all’art. 545 ha disciplinato la quantità di crediti pignorabile, questo perché nel pignoramento dei crediti il legislatore ha cercato di contemperare le esigenze sia del debitore che del 35 creditore, evitando che il debitore si trovi del tutto privo di mezzi di sostentamento ( come nel caso di pignoramento di pensioni). Il legislatore ci dice che non possono essere pignorati i crediti alimentari (ad esempio quelli che vengono versati per il mantenimento di moglie e figli) tranne che per cause di alimenti, questo vuol dire che i crediti devono avere la stessa natura per essere pignorati, purché vi sia espressa autorizzazione da parte del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato. In questo caso il pignoramento può essere fatto solo per la parte determinata con decreto dallo stesso giudice. Non possono essere pignorati allo stesso modo crediti che abbiano ad oggetto sussidi di grazia o di sostentamento oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficienza—> consentire il pignoramento per questi importi snaturerebbe la funzione per cui gli stessi vengono conferiti al debitore. Sono invece pignorabili gli importi da chiunque dovuti a titolo di stipendio, salario o indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego ivi comprese quelle dovute a causa di licenziamento (tfr: trattamento che viene dato al momento della cessazione del rapporto o tra se si tratta di rapporto di pubblico impiego). NB: possono essere pignorate nella misura di un quinto ovvero, se la ragione del pignoramento è di carattere alimentare, possono essere pignorate nella diversa misura stabilita dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Ciò vuol dire che il datore di lavoro che riceve in qualità di terzo la notifica del pignoramento, sa che potrà continuare a pagare il debitore ma, dalla data della notifica, dovrà accantonare l’importo di un quinto del netto dello stipendio. La presenza di eventuale simultaneo pignoramento non può estendersi oltre la metà dell’importo dello stipendio—> metà dello stipendio dovrà essere comunque conferito al debitore. Diverso discorso viene effettuato per le indennità di carattere pensionistico: le indennità ricevute a titolo di pensione vengono considerate impignorabili per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà. Quindi l’assegno sociale aumentato della metà è di circa 672 euro—> questo vuol dire che al di sotto di questi 672 euro la pensione non è pignorabile. Se io Tizio percepisco una pensione di 674 euro, per tale importo la mia pensione è intoccabile, la parte eccedente i 672 è invece pignorabile ma non per intero, solamente nella misura di un quinto (se io percepisco 1000 euro di pensione al mese, 672 euro sono intoccabili, mentre la differenza è pignorabile nei limiti di un quinto). Per evitare di pregiudicare troppo le ragioni del creditore procedente, il comma ottavo dell’art.545 ci dice in che termini possono essere pignorate tali indennità quando vengono accreditate sul conto corrente. La pensione può essere pignorata per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale quando è accreditata sul conto corrente ma solo nell’ipotesi in cui l’accredito sia anteriore alla notifica del pignoramento. Quando l’accredito abbia luogo alla data del pignoramento o successivamente non vige più questa regola ma quella dei commi quarto, quinto e settimo, questo perché nel momento in cui io pignoro una somma depositata su un conto corrente che resta lì, la natura dell’ accredito diventa irrilevante, quindi non è più pensione ma risparmio, per cui posso pignorarla. Nell’ipotesi in cui venga eseguito un pignoramento che esorbita le quantità e le modalità viste, esso viene considerato parzialmente inefficace—> è inefficace per la parte che esorbita i limiti dell’art. 545. L’inefficacia può essere rilevata d’ufficio dal giudice oppure con il sistema delle opposizioni. Pignoramento presso terzi 36 Il pignoramento presso terzi è quella forma di pignoramento che prevede che al soddisfacimento delle ragioni creditorie partecipi un soggetto, ovvero il terzo, definito debitor debitoris ,che non diviene parte del processo esecutivo ma che ha l’obbligo, a fini di giustizia, di prestare la propria collaborazione affinché le ragioni creditorie trovino soddisfacimento. I creditori ai sensi dell’art.543 possono soddisfare le loro pretese aggredendo i beni del debitore che siano nella disponibilità di uno o più terzi, ovvero aggredendo i crediti che il debitore vanta nei confronti di questi soggetti terzi. Come tutte le forme di pignoramento, esso inizia con l’ingiunzione di cui all’art.492 fatta dall’ufficiale giudiziario che ingiunge al debitore e al terzo di non disperdere, deteriorare, sottrarre i beni sottoposti al vincolo pignoratizio. Al terzo viene espressamente richiesto di non adempiere, dalla data di notifica del pignoramento, l’eventuale obbligazione nei confronti del debitore. Dal momento della notifica del pignoramento, il terzo assume le funzioni di custode del bene o del credito pignorato. Gli è fatto espresso divieto di consegnare al debitore l’eventuale bene, di provvedere all’adempimento della prestazione, quindi anche di pagare il debitore per la prestazione di lavoro (abbiamo detto prima che il datore di lavoro non può provvedere a pagare il debitore come se nulla fosse, dovrà trattenere l’importo del quinto dello stipendio). L’ufficiale giudiziario, su domanda del creditore, emette l’ingiunzione ex art.492 —> atto ad udienza fissa indicata dal creditore con il quale il quest’ultimo individua l’entità del proprio credito, il debitore e il terzo a cui si chiede di non adempiere la prestazione cui il debitore avrebbe diritto. Successivamente alla notifica dell’atto di pignoramento, l’ufficiale restituisce al creditore il titolo esecutivo, il precetto e l’atto di pignoramento notificato e il creditore iscrive a ruolo il procedimento di pignoramento presso terzi. Il terzo è colui che ha nella propria disponibilità beni che in realtà sono del debitore. Come fa il creditore procedente se il terzo è davvero un debitor debitoris? Art.492 bis! —> ricerca con modalità telematiche di beni da pignorare. Il creditore munito di precetto chiede al presidente del tribunale di indicare se il debitore ha, ad esempio, un conto corrente presso BPER filiale di Brescia. Ma il creditore non sa se sul conto corrente ci sono delle somme pignorabili. Come fa a sapere se ci sono? L’art. 543 impone al terzo, una volta ricevuta a la notifica dell’atto di pignoramento, di effettuare una dichiarazione nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica a mezzo raccomandata/ posta elettronica certificata al creditore procedente nella quale il terzo precisa di quali beni o crediti è debitore nel confronti del debitore. Deve altresì contenere informazioni circa eventuali sequestri o pignoramenti effettuati allo stesso. La dichiarazione ha valore confessorio, perché può essere utilizzata contro il terzo che confessa di essere debitor debitoris. Sulla base del contenuto della dichiarazione, il creditore procedente iscriverà a ruolo il procedimento e all’udienza indicata nell’atto di pignoramento chiederà l’assegnazione delle somme o delle cose indicate dal terzo nella dichiarazione—> questa è chiaramente la soluzione nel “migliore dei mondi possibili”. Che succede se il terzo non collabora? Il terzo può anche tenere due atteggiamenti diversi: A) può ignorare l’obbligo di fare la dichiarazione, quindi il giudice all’udienza può imporre al creditore di rinnovare la notifica rinviando così l’udienza. Se anche all’udienza successiva si perviene senza alcuna dichiarazione, il giudice può ritenere riconosciuto il credito che riguarda i rapporti tra debitore e creditore nei limiti in cui il creditore l’abbia indicato e ne abbia fornito la prova. L’effetto dell’omissione della dichiarazione, in questo caso specifico, fa si che il credito venga riconosciuto—> è una sorta di silenzio assenso. NB: VIENE RICONOSCIUTO NEI LIMITI IN CUI IL CREDITORE NE ABBIA INDICATA LA SUSSISTENZA E FORNITA LA PROVA. B) Il terzo effettua una dichiarazione negativa oppure reticente. La volontà di fare una dichiarazione falsa o reticente potrebbe essere sintomo di una collusione con il debitore e l’intento sarebbe quello di paralizzare le ragioni creditorie. 37
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