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corso sulla sicurezza, Appunti di Impianti Industriali e Sicurezza sul lavoro

Formazione Generale sulla Sicurezza sul Lavoro - 2020 Servizio Prevenzione e Protezione Tratta gli argomenti rilevanti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in ottemperanza al D.Lgs. 81/08, classificati come Formazione Generale. I contenuti sono stati realizzati in collaborazione con l'Unità di Processo "Servizio Prevenzione e Protezione" dell’Università di Firenze

Tipologia: Appunti

2019/2020
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Scarica corso sulla sicurezza e più Appunti in PDF di Impianti Industriali e Sicurezza sul lavoro solo su Docsity! Introduzione Il D.Lgs 81/08, in materia alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, stabilisce l'obbligo del DDL di informare e formare i propri dipendenti in merito ai rischi per la salute e sicurezza. In merito alle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei luoghi di lavoro. In merito ai nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente. In merito alle normative e disposizioni aziendali in materia di sicurezza. In merito ai pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi. In merito ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione. In merito ai diritti e doveri dei vari soggetti, agli organi di vigilanza, controllo, assistenza... Il vocabolario della sicurezza Significati dei principali termini. 1. PERICOLO= si intende una proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni (l'individuo può subire l'eventualità di un danno con possibili lesioni conseguenze per la salute) 2. RISCHIO= probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione 3. PREVENZIONE= venire prima, precedere l'evento modificando le cause scatenanti con un cambiamento duraturo (ridurre la frequenza dell'evento dannoso). Complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza è la tecnica per evitare o diminuire i rischi professionali. 4. PROTEZIONE= gli interventi di protezione che tendono a ridurre l'entità del danno a cose e persone attraverso dispositivi collettivi e individuali (dispositivi di protezione collettiva DPC proteggono un insieme di persone da un rischio; dispositivi di protezione individuale DPI proteggono l'organo bersaglio del rischio) 5. FORMAZIONE= andare oltre la sola trasmissione di conoscenze e di esperienze pratiche, così da ottenere una sensibilizzazione culturale che porti ad assumersi la responsabilità di prestare attenzione ai rischi presenti sul lavoro 6. INFORMAZIONE= complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro 7. ADDESTRAMENTO= complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro (addestramento per attività particolari e pericolose con lo scopo di accrescere l'esperienza pratica, il sapore fare le cose in sicurezza) 8. BUONE PRASSI= soluzioni organizzative o procedurali per favorire un'assunzione di responsabilità di ciascuno, al fine di ridurre i rischi e conseguire il miglioramento delle condizioni di lavoro Le figure della prevenzione Per quanto diversi possono essere gli ambienti lavorativi, sia per settore che per dimensioni, le figure per la gestione per la sicurezza sono equivalenti. Esse sono individuate in maniera dettagliata dal D.lgs. 81/2008 e sono il DDL, il Dirigente, il Preposto, il Lavoratore, il Responsabile, gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente. Norme per le Università e degli Istituti di Istruzione Universitaria-->Testo di riferimento: D.M. 363/98 D.Lgs. 626/94-->Università di Firenze: regolamento per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori La figura principale è il DDL ovvero il soggetto che ha responsabilità dell'organizzazione in quanto esercita i poteri decisioni e di spesa (il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore). Esso deve provvedere affinché sia fatta: 1. La valutazione dei rischi 2. La redazione del documento di valutazione dei rischi 3. La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ALTRI OBBLIGHI DEL DDL 1. Individuare le misure di prevenzione dei rischi da adottare ed aggiornarle 2. Nominare il medico competente (MC) e gli addetti antincendio 3. Formare ed informare il personale 4. Comunicare gli infortuni e le nomine agli Enti preposti 5. Informare il SPP e il MC 6. Realizzare interventi strutturali e di manutenzione 7. Collaborare con i lavoratori e/o con i rappresentanti dei lavoratori Il D.M. 363/98 individua quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, il Rettore. Nell’Ateneo fiorentino il DDL è il Direttore Generale. Il DDL è il soggetto al quale la legge affida la maggior parte delle responsabilità e per il quale prevede le maggiori sanzioni, ma responsabilità e sanzioni sono distribuite a tutti i livelli gerarchici. Le altre figure del sistema di prevenzione 1. DDL= è il vertice della piramide 2. DIRIGENTI= persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del DDL organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 18 del D. Lgs. 81/08 ne stabilisce gli obblighi e le attribuzioni) -->Esso svolge il proprio incarico in virtù delle proprie competenze professionali, è a tutti gli effetti un piccolo DDL di cui ha gli stessi obblighi e compiti. PRINCIPALI COMPITI • CONTRIBUIRE per quanto di sua competenza, alla valutazione dei rischi • DESIGNARE preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza • FORNIRE ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente • PRENDERE le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico • RICHIEDERE l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione. Per il Regolamento di Ateneo i Dirigenti sono: Direttori di Dipartimento, Presidenti delle Scuole, Dirigenti di Area, Direttori dei Centri di Ricerca, Direttori dei Centri di Ricerca Interuniversitari, Direttori dei Centri di Servizio, Direttori di Biblioteca. Assimilabili alla figura del Dirigente per obblighi e compiti sono i Responsabili delle attività di didattica o di Ricerca in laboratorio; RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA è colui che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio; RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA è il docente che dispone di fondi e personale collegati al progetto di ricerca medesimo. In virtù di questa definizione risulta titolare degli obblighi legati all'organizzazione in sicurezza dell'attività lavorativa e alla conseguente vigilanza sul rispetto delle norme di prevenzione. I suoi obblighi sono i medesimi già ricordati sia per il DDL sia per il Dirigente, naturalmente in questo caso riferiti all'ambito di lavoro di competenza. Tra questi si ricorda e sottolinea oltre alla collaborazione alla valutazione dei rischi e all'attuazione delle relative misure di prevenzione, la segnalazione di ogni variazione significativa di attività per l'aggiornamento del DVR e l'elaborazione di procedure e protocolli operativi relativi all'attività di cui è responsabile, anche quando essa viene svolta in luoghi diversi da quelli convenzionali. IL RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA in particolare: • Concorre assieme al DDL, al Servizio Prevenzione e Protezione ed al Dirigente, in relazione alla propria struttura organizzativa ed ai propri luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi ed (http://www.unifi.it/cercachi.html) (http://www.ateneosicuro.unifi.it/) Come abbiamo detto, lavoratori sono parte integrante del sistema di sicurezza. A tutela della loro attività sono previsti i Rappresentanti dei Lavoratori per a Sicurezza (RLS), quali vengono eletti o designati dai colleghi in un numero variabile a seconda del numero dei lavoratori. (Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro) Il rappresentate dei lavoratori deve essere opportunamente formato. Ha diritto di accedere a luoghi di lavoro, deve essere consultato in merito alla valutazione dei rischi, alla nomina del responsabile e degli addetti del SPP, alla nomina del medico competente e alle attività di prevenzione incendi e di primo soccorso. L'RLS e sostanzialmente il primo ed uno dei più importanti organi di controllo interno, nell'ambito della sicurezza, a tutela dei lavoratori. Nel nostro Ateneo vengono votati tra il personale di ruolo e sono previsti in numero di 12. Rimangono in carica tre anni e hanno diritto a una formazione specifica di durata pari a 32 ore. Sorveglianza Sanitaria Il medico competente deve essere in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dalla legge, è nominato e collabora con il DDL ai fini della valutazione dei rischi, effettua la sorveglianza sanitaria e tutti gli altri compiti previsti nel decreto 81/2008. Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Di conseguenza il Medico Competente collabora con il DDL e il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione, informazione e alla organizzazione del primo soccorso. Il MC: • Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. • Istituisce aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilita, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore su formato cartaceo o informatizzato; Conservata con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione degli accertamenti e la trascrizione dei risultati. • Consegna al DDL, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale. • L'originale della cartella va conservato da parte del DDL per almeno 10 anni. • Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio. • Fornisce informazioni ai lavoratori e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sul significato della sorveglianza sanitaria e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti anche dopo la cessazione dell'attività in caso di esposizione ad agenti con effetti a ungo termine. • Comunica per iscritto, in occasione della riunione periodica, al DDL, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione. • Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi. La periodicità diversa dall'annuale va comunicata al DDL ai fini della annotazione nel documento di valutazione dei rischi (DVR). • L'attività del medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). • Può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il DDL che ne sopporta gli oneri. Sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: 1. nei casi previsti: • dalla normativa vigente • dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva (art. 6) 2. qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta, dal medico competente, correlata ai rischi lavorativi. La sorveglianza sanitaria comprende la visita medica: • preventiva • periodica • su richiesta del lavoratore • in occasione del cambio della mansione • alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti • preventiva in fase preassuntiva (non più obbligatoria per il PA con l'entrata in vigore del Decreto del Fare, legge 98 del 2013) • precedente alla ripresa del lavoro, a seguito dell’assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 gg. Le visite mediche non possono essere effettuate: per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente. Le visite mediche sono a cura e spese del DDL e comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio. In alcuni casi ed alle condizioni previste dalle norme, la sorveglianza sanitaria è indirizzata alla verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Sulla base dei risultati delle visite mediche il Medico Competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica Tutti i giudizi di idoneità devono essere espressi per iscritto e consegnati in copia a DDL e lavoratore. GIUDIZI di idoneità (sussistono tutti i requisiti necessari per l’espletamento della mansione specifica) di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni (l’esposizione a certi rischi deve essere evitata o consentita solo mediante utilizzo di DPI o adottando specifiche precauzioni) di non idoneità, temporanea o permanente (le condizioni psicofisiche del lavoratore sono tali da non consentire lo svolgimento della mansione specifica) P.S: Avverso tutti i giudizi del medico competente, compresi quelli in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza. Il DDL, in relazione ai giudizi di idoneità, attua le misure indicate dal Medico Competente e, in caso di inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Rischi trasversali 1 In questa unità didattica comprenderemo come i fattori psicologici e motivazionali intervengono sul benessere psico-sociale in ambiente di lavoro, in particolare ci occuperemo dello stress lavoro correlato, del burnout, del mobbing e dell'ergonomia. I rischi trasversali o psicosociali sono legati alle modalità di progettazione di organizzazione e di relazione nel contesto lavorativo, e in presenza di disfunzioni hanno la potenzialità di causare danno psicologico o fisico. 1. Lo stress connesso al lavoro può influire negativamente sulle condizioni di salute e provocare persino infortuni. Può essere definito come un insieme di reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifesta quando le richieste poste dal lavoratore non sono commisurate alle capacità, risorse o esigenze del lavoratore; la risposta dell'organismo non è rigidamente predeterminata, ma può variare da individuo a individuo. 2. Un maggior sforzo psicologico dovuto ad uno stress cronico diventa burnout. È un fenomeno particolare dello stress lavorativo, significa bruciarsi, esaurirsi, scoppiare, spingersi, perdere entusiasmo, voglia di lavorare e motivazione punto è tipico delle professioni di aiuto. 3. il mobbing definibile come forma di persecuzione psicologica esercitata sul lavoratore attraverso attacchi ripetuti da parte di altri interlocutori, interni all'organizzazione di appartenenza (comportamento sistematico che minaccia la dignità e l'integrità psico fisica di una persona, mettendo in pericolo il suo posto di lavoro e degradando l'ambiente di lavoro). Colpisce solo l'ambiente lavorativo, riguarda esclusivamente persone adulte e difficilmente si arriva ad aggressione fisica. Tale violenza vede coinvolti due attori principali: • Mobber (aggressore) • Vittima mobbizzata • Side-mobbers (spettatori)--> sono rappresentati da tutte quelle persone che non partecipano attivamente al processo di mobbing, ma che in qualche modo ne sono coinvolti, lo percepiscono e lo vedono di riflesso. Migliorando la comunicazione si ottiene un ambiente di lavoro socialmente migliore; infatti sfruttare le proprie risorse personali e considerata psicologicamente stimolante, perché comporta una percezione di realizzazione personale e di maggiore autostima. 4. Ergonomia, cioè quella scienza che si occupa di studiare le interazioni tra individui e tecnologie. Gli obiettivi sono: • l'analisi degli effetti della tecnologia produttiva sull'uomo a livello di salute, di prestazione e di comportamento • progettazione di situazioni lavorative adeguate alle esigenze dell'attività delle capacità potenziali dell'operatore, al fine di evitare il logoramento fisico e mentale ed aumentare il rendimento. Si pone come disciplina preventiva avendo lo scopo di studiare come evitare di insorgenza di effetti dannosi. • l’ergonomia sul posto di lavoro ha a che fare in gran parte con la sicurezza dei lavoratori, sia a lungo che a breve termine • postazioni ergonomiche possono contribuire a ridurre i costi, migliorando la sicurezza • attraverso l’ergonomia, i luoghi di lavoro possono essere progettati in modo che i lavoratori non debbano ricorrere a posture incongrue per il corpo (soprattutto, perché, è un oggetto possa essere considerato ergonomico deve possedere un elevato grado di usabilità, ovvero essere utilizzato facilmente dall’utente) • è quella disciplina che persegue la progettazione di prodotti, ambienti e servizi rispondenti alle necessità dell'utente, migliorando la sicurezza, la salute, il comfort, il benessere e la prestazione umana. Opera affinché il lavoro sia organizzato in modo da rispettare le esigenze e i bisogni dell'essere umano. Rischi trasversali 2 Rischi lavorativi: la movimentazione manuale dei carichi (MMC) e l'utilizzo del videoterminale (VDT). 1. Per MMC si intende un'operazione di trasporto di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, compresi azioni dei • Sollevare • Deporre • Spingere —> UN CARICO • Tirare • Portare • spostare Carichi troppo pesanti, ingombranti, difficili da afferrare, in equilibrio instabile o il cui contenuto rischia di spostarsi comportano sforzi fisici eccessivi che determinano un rischio di danno per i lavoratori a carico del sistema muscolo-scheletrico. Per evitare danni causati dalla movimentazione dei carichi e utile sapere che: • i rischi per il trasporto, per l'uomo e per l'ambiente • le indicazioni per lo smaltimento • le fasi H e P • i limiti di esposizione TLV/TWA • le protezioni da indossare per il lavoratore (DPI) CONSIGLI FINALI • Prestare attenzione: • Alle fighette • Alle schede di sicurezza • Alle istruzioni per l'uso Queste informazioni servono a proteggersi • Nelle istruzioni per l'uso sono riportati: • La destinazione d'uso • Il dosaggio: usare una dose superiore è inutile e può arrecare danni non solo l'uomo, ma anche alla flora e alla fauna • Spesso molte sostanze pericolose possono essere sostituite da altre meno dannose che assolvono la stessa funzione. • Acquistate solo le quantità strettamente necessarie all'uso. • Acquistare sostanze pericolose in quantità superiore al fabbisogno è inutile e dispendioso per non parlare dello spazio che occupano e dei pericoli per i non addetti ai lavori dell’ambiente. • Conservate le sostanze pericolose solo nell’imballaggio originale. • Gli imballaggi devono essere tali da non essere confusi con prodotti alimentari, cosmetici, cibo per animali con medicinali. • I liquidi pericolosi non devono mai essere travasati in bottiglie per bevande così da evitare di confonderle. • Le sostanze pericolose devono essere accessibili ai soli addetti ai lavori. • Le modalità di conservazione corrette sono riportate sull’imballaggio e nelle schede di sicurezza. • Non conservare tali sostanze nelle immediate vicinanze di alimenti, mangimi o medicinali. • Gli armadi e i locali contenenti prodotti chimici devono essere contrassegnati. • Le sostanze pericolose o eventuali rimanenze inutilizzate devono essere smaltite correttamente. Gestione delle emergenze 1 Ogni edificio e ogni attività lavorativa hanno specifiche peculiarità. Si spazia da attività lavorative con pochissimi addetti ad attività con tantissime persone presenti (grandi industrie, scuole, ospedali...), attività lavorative pericolose (uso di infiammabili) e attività semplici con un solo addetto presente. D.Lgs 81/2008: obbligo di ogni DDL di informare e formare i propri dipendenti anche in merito alla gestione delle emergenze Protezione incendi: la normativa antincendio, per determinare attività, prescrive puntuali misure di prevenzione e di protezione in relazione allo scopo e alle affinità cui sono destinate MISURE DI PREVENZIONE: • Rilevazione gas infiammabili • Rilevazione fumo • Sistemi di ventilazione • Aerazione naturale • Impianti tecnici a norma • Sistemi di allarme e blocco • Corretta disposizione dei locali in relazione all'impiego • Corretto stoccaggio dei prodotti infiammabili, combustibili, ... • Impianti di messa a terra e di protezione scariche atmosferiche • … Protezione passiva • Distanze di sicurezza • Resistenza al fuoco • Compartimentazione • Vie di esodo • Segnaletica di sicurezza Protezione attiva • Attrezzature ed impianti di estinzione incendi • Sistemi di allarme incendio • Illuminazione di sicurezza • Evacuatori di fumo e calore • Squadra primo intervento La gestione delle emergenze è l'ultima attività di un percorso che coinvolge le strutture, gli impianti ed infine le persone. Esaminiamo le strutture, gli edifici, attendo dalle scale. Ai fini della sicurezza antincendio si possono considerare tre categorie di scale: • le scale a prova di fumo realizzata all'interno di un apposito vano. Dall’interno del fabbricato, accedo alla scala a prova di fumo tramite un disimpegno che è protetto, in entrata e in uscita, da porte resistenti al fuoco. Il filtro a fumo lo abbiamo chiamato disimpegno ed è un vano delimitato da strutture con una resistenza al fuoco, dotato di due o più porte munite di congegni di auto chiusura, con camino di ventilazione sfociante al di sopra della copertura dell'edificio. • le scale protette realizzato all'interno di un apposito vano con accesso diretto da ogni piano, con porte di resistenza al fuoco e dotate di congegno di auto chiusura • le scale esterne di sicurezza totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, ed è munita di un parapetto e deve essere realizzata con materiali incombustibili La compartimentazione, con misura di protezione, indica la suddivisione di un edificio in parti per evitare che un incendio, che ha inizio in un ambiente, si propaghi negli altri compartimenti. Un compartimento non ha una delimitazione o una configurazione fissa. Può essere una stanza o un gruppo di stanze, una scala o un corridoio. L’utilizzazione dei compartimenti è essenziale negli edifici a più piani o in quelli complessi, perché anche un piccolo incendio potrebbe compromettere la sicurezza di molte persone o danneggiare molti beni. L’acronimo REI serve ad indicare la resistenza al fuoco di un elemento costruttivo. • R, per conservare la resistenza meccanica • E, per la tenuta ai fumi (per non lasciare passare né vapori o gas caldi) • I, per l'isolamento termico per ridurre la trasmissione di calore Seguono la sigla REI dei numeri che stanno ad indicare i minuti di stabilità, tenuta ed isolamento. All'interno di un edificio possiamo trovare come misure di prevenzione delle dotazioni antincendio: • Impianti fissi collegati alla rete idrica antincendio o ad altri mezzi estinguenti (anidride carbonica e gas estinguenti, impianti a schiuma o polvere). Possono entrare in funzione automaticamente o manualmente in caso di necessità. I più diffusi sono gli impianti automatici o sprinkler posizionati nella maggior parte dei casi a soffitto. • Semifissi possiamo avere gli idranti che sono all'interno di cassette, situati in punti strategici di un edificio, collegate alla rete idrica fissa di alimentazione dedicata (con adeguata portata pressione e riserva idrica), con all'interno un tubo e una lancia con saracinesca per aprire/chiudere (tipo rubinetto) il getto e dirigerlo sull’incendio. Possiamo avere anche i naspi rotanti che sono, anche questi all'interno di cassette, situati in punti strategici di un edificio, collegati alla rete idrica fissa di alimentazione, con all'interno un avvolgi tubo, un tuo flessibile e una lancia con saracinesca per aprire/chiudere (tipo il rubinetto) e poi dirigere il getto sull’incendio I naspi rotanti si utilizzano prelevando la manichetta dall'apposita cassetta, poi si srotola la stessa e successivamente si impugna saldamente la lancia, poi si apre in modo graduale la saracinesca della lancia per erogare l'acqua ed infine, ci si avvicina progressivamente verso il fuoco, tenendosi comunque a debita distanza, dicendo il getto pieno alla base delle fiamme e progressivamente verso il fuoco. • Mobili prendiamo in considerazione gli istitori. L'estintore è un apparecchio meccanico, contenente un agente estinguente, che, tramite l'utilizzo di un gas propellente sotto pressione, può essere espulso e diretto verso il fuoco o un principio d’incendio. (esaminiamo brevemente le principali dotazioni per lo spegnimento incendi) CLASSIFICAZIONE FUOCHI Gli incendi sono distinti in 5 classi: 1. CLASSE A --> fuochi da solidi ESTINTORE A POLVERE 2. CLASSE B-->fuochi da liquidi ESTINTORE A POLVERE 3. CLASSE C--> fuochi da gas ESTINTORE A POLVERE 4. CLASSE D-->fuochi da metalli 5. CLASSE F-->fuochi da mezzi di cottura (oli e grassi vegetali o animali) COME SI USA UN’ESTINTORE? Per prima cosa individuare l'estintore, poi si preleva l'estintore, si appoggia a terra e si toglie la spina di sicurezza, si impugna la lancia, si preme a fondo la leva di comando e si dirige il getto alla base della fiamma ad intermittenza fino allo spegnimento del principio d'incendio. COPERTA ANTIFIAMMA--> costituita da una fibra di vetro in combustibile, rivestita di una speciale resina siliconica. Tale presidio è molto utile in occasione di principi d’incendi in cui l'uso dell'estintore, a polvere o ad anidride carbonica, potrebbe essere peggiorativo, come nel caso di combustione di liquidi infiammabili in piccoli contenitori virgola di combustione di oli minerali e di combustione di tessuti e capelli di persone. In ambienti di lavoro e civile possiamo trovare impianti per la protezione dei luoghi contro lo sviluppo degli incendi. Questi impianti sono costituiti da una centralina di rilevazione fumo, da sensori di rilevazione dei fumi, da pulsanti manuali di evacuazione, da indicatori ottico- acustici per la segnalazione del pericolo ed eventualmente da una sirena esterna. Oltre all'impianto automatico possiamo trovare pulsanti manuali di evacuazione che, se attivati a seguito di un pericolo grave e imminente, fanno funzionare le targhe ottico- acustiche di segnalazione dell'allarme ed ordinano l'evacuazione dall'edificio. Altra modalità di segnalazione che possiamo trovare può essere un impianto composto da una postazione microfonica, ove si trasmettono i messaggi, e da altoparlanti, disposti in punti strategici dell'edificio, per la diffusione dell’allarme ed, eventualmente. per impartire l'ordine di evacuazione dell'edificio SEGNALI DI SICUREZZA • Segnali di prescrizione e di divieto--> con forma rotonda I cartelli di divieto indicano appunto dal divieto di fumare al divieto di accesso in un determinato locale. I cartelli di prescrizione indicano l'obbligatorietà ad esempio di mettere gli occhiali di protezione e/o i guanti da lavoro durante una specifica attività. • Segnali di avvertimento--> con forma triangolare avvisa del pericolo, ad esempio avvisa la presenza di materiale radioattivo virgola di corrente ad alta tensione virgola di inciampo virgola di un carico sospeso... I pittogrammi, che indicano la pericolosità di una sostanza chimica, esempio di tipo irritante e/o corrosivo, hanno un nuovo regolamento dell'unione europea con un passaggio ad una nuova codifica dei pittogrammi punto sul mercato troveremo prodotti con la vecchia etichetta fino alla fine del 2012. • Segnali di salvataggio, d’informazione, complementari--> con forma rettangolare e quadrata di sicurezza e salvataggio ha una codifica internazionale punto le attrezzature antincendio sono di colore rosso; i percorsi di esodo e i presidi di primo soccorso sono di colore verde. Infine, negli ambienti lavorativi, possiamo trovare esposta la planimetria, il disegno virgola di un piano o dell'edificio per aiutare l'orientamento delle persone, con segnati di percorso di esodo, di uscite di emergenza, i presidi antincendio, le norme di comportamento e i numeri utili da utilizzare in caso di emergenza. Dopo aver descritto brevemente le strutture, con le scale e le compartimentazioni e gli impianti arriviamo a trattare e a concludere con le persone. Il fattore umano è sempre il fattore più importante perché deve gestire le emergenze sfruttando il più possibile le strutture e gli impianti, l'esposizione e/ uh il numero di esposti • Verificare l’applicabilità di tali misure • Definire un piano per la messa in atto delle misure adottate • Verificare l'idoneità delle misure messe in atto • Redigere il documento • definire tempi e modi per la verifica e/o l'aggiornamento della valutazione Entriamo ora nella fase operativa per la valutazione dei rischi. • FASE 1 1. Suddivisione dell'unità organizzativa in ambienti di lavoro 2. Scelta dell'ambiente di lavoro 3. Compilazione dati generali (n. addetti) 4. Analisi storica e attività già svolte 5. Identificazione dei lavoratori esposti 6. Identificazione dei pericoli • FASE 2 1. Identificazione dei rischi 2. Stima/ misura delle esposizioni 3. Stima degli effetti che ne possono derivare 4. Verifica delle misure di prevenzione e protezione cioè in atto 5. Identificazione di eventuali nuove misure di prevenzione e protezione 6. Programma attuativo delle misure RISCHI • È un'espressione di origine greca che significa sorte, destino, in senso positivo e negativo. • Esprime la possibilità che una situazione di pericolo possa causare un danno, nonché la possibile dimensioni di tale danno. SALUTE • Nessun uomo (DDL) può disporre della salute di un altro uomo (lavoratore) • Nessun lavoratore può vendere (monetizzare) la propria salute • Nessun delegato può contrarre condizioni di lavoro che peggiorino lo stato di salute del lavoratore Ciò permesso se l'eliminazione dei rischi non è possibile, il rischio deve essere ridotto al minimo. Il livello di rischio accettabile è in genere definito da un insieme di descrizioni normative sia di prevenzione che di protezioni minime. Insieme delle norme tecniche che definiscono le prescrizioni minime per conseguire il livello di rischio accettabile è definito anche ”regola d'arte”. MISURE DI PREVENZIONE • Si attuano rimuovendo i fattori di rischio (pericoli- es. sostituendo una vernice a solvente con una all'acqua,…) • Riduzione dei rischi alla fonte • L’imitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti al rischio • Preferire misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali • Etc... PROTEZIONE Si attua per impedire un'azione dannosa, ha funzione di difesa contro eventuali danni. (es. I dispositivi di protezione collettivi “cappa chimica” e i dispositivi di protezione individuali “casco”). I rischi lavorativi presenti nell’ambiente di lavoro, in conseguenza lo svolgimento dell'attività lavorativa, possono essere divisi in tre categorie: • Rischi per la sicurezza (dovuti a rischi di natura infortunistica): strutture, macchine, impianti elettrici, sostanze pericolose e incendio-esplosioni. I rischi per la sicurezza o di natura infortunistica, sono quelli responsabili di danni o menomazioni fisiche, più o meno gravi, subite dalle persone addette alle varie attività lavorative e dovute a un idoneo assetto delle caratteristiche di sicurezza inerenti all’ambiente di lavoro, le macchine e le apparecchiature utilizzate, le modalità operative, l’organizzazione del lavoro, ecc... • Rischi per la salute: agente chimici, fisici e biologici. I rischi per la salute o igienico ambientali sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell’equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l’emissione nell’ ambiente di agenti di natura chimica, fisica e biologica con conseguente esposizione del personale. Tali rischi possono provocare malattie professionali. • Rischi per la sicurezza e la salute (organizzativi) di tipo trasversale: organizzazione del lavoro, fattori psicologici, fattori economici, condizioni di lavoro difficili, infine la norma stabilisce che la salute e la sicurezza dei lavoratori può essere compromessa da “fattori di rischio trasversali” per loro natura individuabile all'interno del rapporto tra “l'operatore” e “l'organizzazione del lavoro” in cui è inserito. Tra i dischi sono definiti, anche, con il termine psicosociali o organizzativi. Informazione, Formazione e Addestramento (D.Lgs81/08) Devono essere considerati come attività funzionale alla sicurezza dei lavoratori e non solo obbligo normativo. D.Lgs81/2008 Art. 36, il DDL, il dirigente ed il preposto nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze provvedono affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione mentre Art. 37 stabilisce che il DDL assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza (anche rispetto alle conoscenze linguistiche) La funzione che il legislatore ha voluto attribuire alla informazione e alla formazione dei lavoratori ha come scopo non solo la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali sul luogo di lavoro, ma anche quello di migliorare il clima lavorativo dovuto alla partecipazione del lavoratore al processo produttivo. Lo scopo si raggiunge se questa in- formazione non viene considerata un semplice “rispetto normativo” da parte del DDL e non viene considerata una inutile perdita di tempo da parte dei lavoratori. Differenza tra informazione e formazione--> L’informazione consiste in un processo di comunicazione/ricezione di notizie, di concetti, di disposizioni legislative, attraverso un “veicolo” che può essere la parola, l'immagine, uno strumento audiovisivo di notizie di contenuti di carattere comportamentale e procedurale nel campo tecnico, scientifico e legislativo. La formazione consiste nell’insegnamento/apprendimento di conoscenze utili per il corretto svolgimento dell'attività lavorativa. Lo scopo fondamentale della formazione nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, non deve essere solo quello di comunicare disposizioni legislative e sanzioni, ma quello di portare i lavoratori a pensare ed agire in termini di sicurezza durante lo svolgimento di tutte l'attività lavorativa, al fine di conoscere i pericoli, saper prevenire rischi e fronteggiare l'emergenza. INFORMAZIONE (in materia di sicurezza deve riguardare) • I rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa • Le misure le attività di prevenzione e protezione adottate • I rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta, né normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia. • I pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica • Le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori • Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente • I nominativi dei lavoratori incaricati all’antincendio e al primo soccorso FORMAZIONE (i contenuti della formazione devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno) • I rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione • Nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro • Cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo La formazione deve avvenire in occasione: 1. Assunzione 2. Trasferimento 3. Cambiamenti di mansioni 4. Introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi Infine l'art. 37 stabilisce che l'addestramento venga effettuato, da persona esperta e sul luogo di lavoro. LAVORATORE I lavoratori sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite loro dal DDL, dai dirigenti e dai preposti, ai fini di protezione collettiva ed individuale. Ambienti di lavoro Ogni costruzione adibita ad attività abitativa o lavorativa deve essere in possesso di un certificato di agibilità (DPR 380/2001). Il certificato attesta “la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti”, prescritte per l'utilizzo dell'edificio da parte dell'uomo. Il DPR 380\2001 (TU in materia di edilizia) ha posto fine alla distinzione tra certificato di agibilità e certificato di abitabilità. Il certificato di agibilità è quindi necessario sia per i manufatti destinati all’abitazione sia per quelli aventi diverse destinazioni d'uso. Esso, per diverse attività lavorative, ricomprende anche il certificato di prevenzione incendi (CPI) rilasciato dal comitato provinciale dei vigili del fuoco. Ogni ambiente di lavoro è formato da locali dove viene svolta l'attività lavorativa (uffici, locali di servizio, archivi, bagni). Ogni locale di lavoro o di servizio deve essere costruito secondo le norme stabilite a livello nazionale, regionale e comunale oltre a regole di buona tecnica e prassi consolidate. Le norme prevedono che ogni ambiente di lavoro abbia una superficie un'altezza minima, abbia una faccia su una parete esterna, abbia pavimenti e pareti integri, sia dotato di impianto elettrico e di riscaldamento certificati e collaudati per l'uso specifico. Per alcune attività insudicianti sono anche obbligatori spogliatoi e docce, i servizi igienici, invece sono obbligatori per tutte le attività. Questi locali devono essere in numero adeguato ai dipendenti. L'edificio deve essere dotato di impianti tecnologici per garantire i: • Energia elettrica illuminazione locali, alimentazione apparecchiature di servizio, … • Illuminazione di emergenza • Riscaldamento temperatura di almeno 18- 20°C nella stagione invernale • Acqua calda-fredda Posizioni pericoli degli ambienti di lavoro: • L'edificio deve presentarsi in buono stato di conservazione • Le strutture murarie devono essere prive di crepe, fessurazioni, scostamenti • Gli infissi ed i serramenti devono essere completi di ogni parte prevista • Le pareti, i soffitti ed i pavimenti non devono presentare zone umide, bagnate o ammuffite • I pavimenti devono essere privi di buche e sporgenze particolari, cavità e piani inclinati pericolosi • Le pareti e i soffitti devono essere opportunatamente tinteggiati, privi di scostamenti e, qualora necessario, facilmente pulibili • Le scale devono essere agevoli al passaggio, con gradini ben livellati e, qualora necessario, provviste di strisce antisdrucciolo • I percorsi pedonali devono essere addetti allo scopo, evitando la possibilità di formazione di pozzanghere e comunque antisdrucciolevoli • I cavi elettrici devono avere idonea resistenza, non devono intralciare, non devono fare lunghi percorsi e formare intrecci e grovigli speciale. Sono previste sanzioni penali (contravvenzioni) ed amministrative pecuniarie punto nella maggior parte dei casi è prevista l'alternativa tra arresto ed ammenda. Per i casi in cui è previsto solo l'arresto, l'art. 302 consiste la regolarizzazione mediante pagamento di ammenda punto per i casi in cui è prevista solo lamenta, si applica l'ablazione (art. 162 codice penale-terza parte del massimo oltre le spese). A tutte le contravvenzioni punite con pena alternativa si applica il procedimento del D.Lgs n. 758/ 1994. Il D.Lgs 81/08 prevede una responsabilità prevalentemente di tipo penale a carico del soggetto (persone fisiche responsabili). In caso di delega valida (art. 16), l'eventuale responsabilità penale si riferisce sul delegato punto la delega di funzioni però non esclude l'obbligo di vigilanza è in capo al DDL in ordine al corretto esperimento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Il DDL non è esonerato da responsabilità in caso di negligenza del lavoratore, tranne il caso di comportamento anomalo o imprevedibile. Il DDL deve esercitare un controllo " continuo e pressante " per imporre che i lavoratori rispettino nano normativa e sfuggano alla " tentazione " di sottrarvisi. Fino ad ora abbiamo identificato compiti, funzioni e controllo tutti interni alla unità produttiva, il legislatore ha comunque garantito un controllo da parte dello stato mediante gli organi di vigilanza. Agli organi di vigilanza pubblici spettano le verifiche per il rispetto delle norme antinfortunistiche, l'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori e gli accertamenti a seguito di incidenti sul lavoro. Gli enti preposti al controllo: • Compiti • Funzioni • Atti di competenza I principali organismi attualmente preposti alla vigilanza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro sono: le aziende USL (dipendenti della Regione), la direzione provinciale del lavoro (dipendente del Ministero del Lavoro), i vigili del fuoco (dipendenti dal Ministero dell'Interno), l'INAIL (dipendente del Ministero del Lavoro), oltre ai Carabinieri e fino alla Polizia Municipale. • Vigilanza • Verifica dell'attuazione delle norme in materia di Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro • Controllo dei fattori di nocività attraverso misurazioni dei principali inquinanti ambientali • Riconoscimento delle cause e delle responsabilità nei casi di infortunio e malattia professionale Gli ispettori dell'AUSL, in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria sono coloro che esercitano l'attività di vigilanza prima descritta. Per questo motivo hanno la facoltà di visionare in qualsiasi momento ed in ogni parte i luoghi di lavoro e relative dipendenze, prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, chiedere al DDL, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengono necessarie per l'adempimento delle loro funzioni, comprese quelle sui processi di lavorazione, … Gli ispettori hanno potere di disposizione che è un provvedimento amministrativo con il quale viene imposto, nei casi espressamente previsti dalla legge e nei limiti da questa stabiliti, nuovi obblighi o divieti che si aggiungono a quelli sanciti dal legislatore con le norme di prevenzione dello stesso emanante. In caso di inadempimento l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore stesso entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, la sospensione del procedimento penale viene meno e riprendono a decorrere i termini per le indagini preliminari ed il pubblico ministero definisce posizione processuale dell'indagato. Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) È un ufficio periferico del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che ha il compito, fra l'altro, di vigilare sull'applicazione delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza sociale. Presso la Direzione Provinciale del Lavoro è previsto il servizio ispezioni del lavoro (SIL) con compiti di vigilanza tecnica. La vigilanza è esercitata previa informazioni al dipartimento di prevenzione dell'azienda USL competente per territorio e secondo programmi concordati periodicamente anche al fine di evitare sovrapposizioni di interventi. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è un organo del Ministero dell'Interno e il personale riveste la qualifica di polizia giudiziaria punto tra i compiti del VVF rientrano la verifica e i controlli in materia di Prevenzione Incendi nell'ambiente di lavoro, di informazione, consulenza, assistenza nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e per le attività soggette al loro controllo, la verifica preliminare dei progetti e il rilascio del certificato di Prevenzione Incendi ed impianto o costruzione ultimati. Inoltre effettuano corsi di formazione per addetti antincendio per attività con rischio elevato. L'INAIL è l'ente pubblico che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali punto oltre ai compiti di riscossione dei premi assicurativi e di erogazione delle prestazioni economiche e sanitarie di competenza, l'istituto svolge una specifica attività di prevenzione, vigilanza, formazione e informazione in materia di sicurezza sul lavoro. Nel maggio del 2010 l'ISPESL , ente di diritto pubblico nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica, è stato soppresso. Tutte le funzioni, i compiti e le risorse sono state trasferite all'INAIL. Arpat, agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, ha come compiti istituzionali il monitoraggio delle diverse componenti ambientali, il controllo e la vigilanza del territorio e delle attività antropiche, le attività di supporto nella valutazione dell'impatto ambientale di piani e progetti e la realizzazione e gestione del sistema informativo regionale sull'ambiente. Si occupa per esempio del controllo delle emissioni in atmosfera degli scarichi idrici, delle emissioni acustiche e dello smaltimento dei rifiuti. Altri organismi con compiti ispettivi sono i carabinieri che possono intervenire come autorità giudiziaria per effettuare controlli negli ambienti di lavoro e raccogliere le prove ed eseguire i necessari rilievi in caso di infortunio sul lavoro. La Polizia di Stato che attraverso i commissariati, dislocati nelle varie città, provvede alla ricezione delle denunce di infortunio e può effettuare interventi urgenti in caso di gravi infortuni sul lavoro. Infine la Polizia Municipale, che pur non essendo un organo istituzionale preposto alla vigilanza in materia di lavoro, è stata incaricata dall'attività di controllo dei cantieri edili, nei comuni di appartenenza, con il fine di verificare la rispondenza delle costruzioni con le licenze edilizie punto Durante l'attività possono rilevare violazioni anche in materia antinfortunistica ed igiene del lavoro e in qualità di agenti polizia giudiziaria hanno l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o alle aziende USL competenti.
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