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CORSO SULLA SICUREZZA, Dispense di Impianti Industriali e Sicurezza sul lavoro

Dispensa del corso sulla sicurezza che devono obbligatoriamente svolgere e superare gli studenti delle università italiane per poter svolgere un'esperienza di tirocinio o di stage presso enti o aziende professionali

Tipologia: Dispense

2016/2017

Caricato il 26/11/2017

francesca.butano
francesca.butano 🇮🇹

4.1

(8)

6 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica CORSO SULLA SICUREZZA e più Dispense in PDF di Impianti Industriali e Sicurezza sul lavoro solo su Docsity! 1 Modulo 3 ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE Benvenuti In questa unità didattica verrà illustrata la struttura organizzata dal datore di lavoro (pubblico o privato) al cui interno sono riconducibili i soggetti con ruoli e/o responsabilità per quanto attiene alla salute e la sicurezza dei lavoratori. Tra questi:  il datore di lavoro (DL)  i dirigenti  i preposti  il responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP)  gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)  il medico competente (MC)  la squadra di primo soccorso  la squadra antincendio  la squadra di evacuazione  il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)  i lavoratori. 2 BLOCCO 1: Datore di lavoro e dirigenti Ruoli per la sicurezza Il presente schema illustra tutte le figure della sicurezza nei luoghi di lavoro:  datore di lavoro, dirigenti, preposti, che sono i soggetti tenuti all'adempimento di obblighi della sicurezza sul lavoro;  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, medico competente, che sono i cosiddetti "Ausiliari del datore di lavoro“;  i lavoratori, tra i quali vengono individuati gli addetti alla gestione emergenze (comprendente primo soccorso, antincendio, evacuazione). E’ indicato, infine, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, che ha la funzione di garante dei diritti di partecipazione e di controllo dei lavoratori, in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. 5 Il datore di lavoro nell'Università di Padova In rispetto ai principi enunciati dall’art.2 comma1, nell’Università di Padova la figura del datore di lavoro è stata individuata nel RETTORE in quanto rappresentante legale dell’Università e Presidente del Consiglio di Amministrazione, organo decisionale in materia di spesa. Per la gestione delle problematiche attinenti alla sicurezza, nonché per l’attuazione presso l’Ateneo delle disposizioni di legge, il Rettore si avvale della figura del “Delegato del Rettore in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e in materia di radioprotezione”. Tale figura costituisce il riferimento del RSPP, nonché degli altri soggetti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro 6 Il Dirigente L’articolo 2 del D.Lgs. 81/08 definisce dirigente come persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Il dirigente è considerato il «garante organizzativo» della sicurezza e, a differenza del datore di lavoro, ha un potere decisionale limitato; è comunque il responsabile del lavoro di altri e come tale deve farsi carico della loro incolumità. Per questo è tenuto a predisporre, nell’ambito di propria competenza, tutte le misure di sicurezza che sono necessarie per garantire e difendere la salute dei lavoratori. 7 Dirigenti: ruolo e compiti La figura del “datore di lavoro” è sempre obbligatoria, o meglio, necessaria. La figura del “dirigente” viene definita “eventuale”, ovvero, solo presente in aziende di medie e grandi dimensioni, laddove il datore di lavoro non dirige e non sorveglia da solo il processo produttivo. Il dirigente:  è, quindi, il primo collaboratore del datore di lavoro nella gerarchia aziendale, anche ai fini della sicurezza;  è incaricato della gestione della totalità dell'azienda o di settori della stessa, con ampie facoltà e autonomia;  coadiuva il datore di lavoro nell'attività organizzativa e di gestione dei dipendenti;  è colui che, per professionalità e autonomia, promuove, coordina e gestisce la realizzazione degli obiettivi dell'azienda, con obblighi di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. 10 Il preposto di fatto Il preposto è colui che gode di un relativo margine di autonomia, che lo autorizza a impartire ordini e dare istruzioni anche in materia di sicurezza. Compito del preposto, per quanto riguarda la tutela della sicurezza, è di fare applicare le norme prevenzionistiche definite da altri e di fornire istruzioni sulle cautele da osservare. Il preposto non è investito degli oneri e delle responsabilità che hanno, invece, datore di lavoro (o dirigente), in ambito di organizzazione della sicurezza. 11 Il preposto di fatto Gli obblighi e le responsabilità del preposto, pertanto, non sono da collegarsi alla qualifica “formalmente” posseduta o alla tipologia del contratto di lavoro, ma in base alle mansioni effettivamente espletate. Per individuare un “preposto di fatto” devono essere tenuti in considerazione alcuni indici:  la specializzazione;  la competenza;  l’ambito di discrezionalità;  la posizione gerarchica. Il “preposto di fatto” è quel soggetto che, pur non avendo un ruolo gerarchico di sovrintendenza di altri lavoratori, sia solito impartire ordini, non venendo sconfessato dai superiori gerarchici. 12 Il preposto nell'Università di Padova Nell’Università di Padova i preposti sono individuabili nei:  DOCENTI, nell’ambito dello svolgimento della loro attività didattica in laboratorio;  RESPONSABILI delle attività di didattica, ricerca, servizio in laboratorio;  TECNICI DI LABORATORIO, incaricati di sovrintendere o che comunque esercitino, di fatto, una funzione di coordinamento del personale (lavoratori e/o equiparati ai lavoratori) nelle attività di didattica, ricerca, assistenza o di servizio, rispondendo del proprio operato al Responsabile dell’Unità Produttiva. 15 Servizio di Prevenzione e Protezione (2) L’articolo 2 spiega che l’RSPP è chiamato a coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione con un approccio di tipo consulenziale, sistemico ed integrato. Il Responsabile del Servizio è nominato dal datore di lavoro. Può essere nominata una persona interna all’azienda che sia in possesso delle capacità e dei requisiti previsti dall’art. 32. Qualora all’interno dell’azienda non vi siano persone idonee, il datore di lavoro ricorre a persone esterne che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 32. 16 Il medico competente Il medico competente viene definito nell’art. 2, comma 1, lettera h, del Decreto Legislativo 81/08 come “ Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”. 17 Medicina del lavoro La medicina del lavoro è una branca specialistica della medicina generale, che si occupa degli interventi volti ad identificare o ridurre i fattori di rischio. Oggetto di studio sono l’ambiente di lavoro ed i lavoratori. Scopi principali della medicina del lavoro sono:  la promozione ed il mantenimento del benessere fisico, mentale, sociale dei lavoratori;  la prevenzione dei danni alla salute causati dalle condizioni di lavoro;  la protezione del lavoratore contro i rischi risultanti dalla presenza di agenti potenzialmente lesivi;  la collocazione del lavoratore in un impiego consono alle proprie attitudini psico-fisiologiche. 20 Visite mediche La sorveglianza sanitaria inoltre:  può essere effettuata in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL;  deve essere effettuata precedentemente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione. Gli accertamenti sanitari non possono essere effettuati per accertare stati di gravidanza, e in altri casi vietati dalla normativa vigente, quali l’accertamento dello stato di sieropositività per HIV, come previsto dalla Legge 135 del 1990. Non possono, poi, essere effettuati esami che espongano essi stessi a fattori di rischio (radiografie o esami invasivi), se non esiste precisa indicazione clinica o esami finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto. 21 Il lavoratore (1) L'articolo 2 del Decreto Legislativo 81/2008 definisce il lavoratore come "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari". Come si può vedere, la definizione introdotta dal Decreto Legislativo 81/08 è molto ampia ed è indipendente dalla tipologia contrattuale. 22 Il lavoratore (2) Il testo dell’art. 2, comma 1, lettera a), prosegue nel secondo periodo con la definizione dei soggetti equiparati ai lavoratori. Essi sono:  il socio lavoratore di cooperativa o di società;  l’associato in partecipazione;  il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;  l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;  i lavoratori a progetto;  i volontari e tutti i collaboratori che sono inseriti nell’organizzazione. 25 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (2) In ogni azienda o unità produttiva deve essere garantita la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza; ciò indipendentemente dalle dimensioni e dalla composizione di riferimento e, quindi, anche ove l’azienda o l’unità produttiva abbia un solo lavoratore. L’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una facoltà dei lavoratori e non certo un obbligo del datore di lavoro. Le modalità di designazione o di elezione del rappresentante del lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. In aziende fino 15 lavoratori, viene eletto dai lavoratori o è individuato per più aziende nell’ambito territoriale. In aziende con più di 15 lavoratori, viene eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori. Il numero minimo di RLS è:  pari a 1 nelle Aziende fino a 200 lavoratori;  pari a 3 nelle Aziende da 201 a 1000 lavoratori;  pari a 6 nelle aziende con oltre 1000 lavoratori. 26 Addetto antincendio Per addetto antincendio si intende la persona, designata dal datore di lavoro, come previsto all’art. 18, comma 1, lettera b), a mettere in atto tutte le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, previa idonea formazione. Per prevenzione incendi e lotta antincendio si intende l’insieme delle azioni, dispositivi o apparati che permettono di rilevare e combattere i principi di incendio, nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi qualificati. Nessuna azione deve essere svolta dall’addetto senza aver valutato attentamente la situazione e le possibilità di intervento. 27 Squadra antincendio La squadra antincendio è costituita dai lavoratori identificati dal datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori; gli stessi vengono istruiti con un corso teorico e pratico, a seconda del tipo di rischio presente nell’azienda. La squadra viene costituita con lo scopo di intervenire con idonei dispositivi in caso di un principio d’incendio. 30 Squadra evacuazione La squadra di evacuazione è formata dai lavoratori identificati dal datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori. Nell’Università di Padova la squadra di evacuazione è costituita dai lavoratori formati quali addetti all’antincendio e al primo soccorso, opportunamente istruiti relativamente alle procedure di evacuazione. 31 Organigramma aziendale sicurezza La catena gerarchica è costituita da: datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori. Il datore di lavoro è coadiuvato dal medico competente, dal responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dagli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione. 32 Organigramma Università di Padova Questo è l'organigramma della sicurezza dell'Università degli Studi di Padova.
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