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Corso sulla sicurezza, Dispense di Teoria Dell'informazione

NUOVO Modulo 1 – Formazione Generale Sicurezza e Salute e- learning tirocinio unibo

Tipologia: Dispense

2019/2020
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Caricato il 16/05/2020

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4.3

(24)

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Scarica Corso sulla sicurezza e più Dispense in PDF di Teoria Dell'informazione solo su Docsity! In occasione dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 81/2008 che innova la previgente normativa italiana sulla salute, l’igiene e la sicurezza sul lavoro si è ritenuto opportuno sviluppare questo modulo formativo in cui saranno trattati i temi della prevenzione e protezione dai rischi, dei ruoli e delle responsabilità dei principali soggetti coinvolti illustrando principi guida e principali contenuti della normativa vigente. La conoscenza dettagliata di queste informazioni è la condizione di partenza per operare in condizioni di sicurezza. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) prevede interventi per la promozione della salute nelle diverse situazioni sociali, compreso l'ambiente lavorativo. Al tema della salute e della sicurezza sul lavoro la politica sociale comunitaria dedica grande attenzione contribuendo, attraverso l'emanazione di direttive e regolamenti e la sensibilizzazione e l'incoraggiamento all'azione degli Stati membri, a garantire migliori condizioni di lavoro ed un elevato livello di prevenzione e protezione dai rischi. In tutti i Paesi europei è ormai evidente lo spostamento verso la promozione di strategie preventive anziché verso politiche di risarcimento del danno avvenuto. Ne deriva quindi, che le attività di prevenzione non debbano essere svolte solo occasionalmente, ma gestite in maniera integrata, globale e continuativa. Nonostante ciò, il numero di infortuni sul lavoro non diminuisce poiché ancora troppo spesso le normative in materia di sicurezza sul lavoro vengono considerate un costo aggiuntivo e sono mal applicate. Per questo motivo, affinché le norme in materia di sicurezza trovino la giusta applicazione, è fondamentale puntare sulla collaborazione tra autorità, parti sociali, lavoratori e tutti gli altri soggetti interessati; potenziando contemporaneamente gli strumenti di informazione per diffondere messaggi di sicurezza e di tutela della salute. L’Italia recependo le indicazioni comunitarie ha introdotto nuove norme in materia di gestione della sicurezza e salute sul lavoro. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 ed innovano il precedente Decreto 626/94 in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro. ll Decreto legislativo 81/2008 è costituito da più di 300 articoli suddivisi in tredici Titoli e da allegati tecnici. Come il precedente Decreto 626/94 costituisce la normativa fondamentale in tema di valutazione e prevenzione di tutti i rischi sul lavoro; descrive le misure di tutela, include obblighi, diritti, prescrizioni e sanzioni e non contiene alcune normative particolari, per le quali vigono altri decreti, ad esempio le norme degli incidenti rilevanti (Decreto legislativo 105/2015, “Seveso III”), gli obblighi di valutazione dei rischi per le lavoratrici in gravidanza, maternità e puerperio (Decreto legislativo 151/2001). Il nuovo Decreto legislativo 81/2008 definito “Testo Unico” sulla sicurezza nei luoghi di lavoro gode di un campo di applicazione più esteso di quello previsto dal Decreto legislativo 626/1994, definisce meglio i soggetti destinatari degli obblighi e i meccanismi di delega di funzioni, stabilisce regole più ferree per la tenuta della documentazione relativa alla tutela dei lavoratori, inasprisce le sanzioni per l’inosservanza delle regole, semplifica alcune procedure ed adempimenti e migliora alcune tra le principali norme sulla sicurezza. Il Decreto 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati o pubblici e a tutte le tipologie di rischio, a tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati. Tra le principali novità introdotte analizziamo in dettaglio il Principio di Effettività, la Delega delle Funzioni, la Valutazione dei Rischi, la Vigilanza e la Procedura Sanzionatoria. Per quel che riguarda il Principio di Effettività si evidenzia l’importanza di identificare i soggetti coinvolti in base alle funzioni effettivamente esercitate e non in base alla carica attribuita. Datore di lavoro, Dirigente, Preposto vanno dunque individuati indipendentemente dall’investitura formale ma analizzando ruolo esercitato, mansione realmente svolta, poteri realmente conferiti. Rispetto alla facoltà del Datore di Lavoro di delegare alcune specifiche funzioni in materia prevenzionistica viene precisato che la Delega a cui deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al Datore di lavoro e, ove non espressamente esclusa, è ammessa nel rispetto di alcuni limiti e condizioni. Innanzitutto la Delega deve risultare da atto scritto e data certa e deve essere accettata per iscritto dal delegato che deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti. La delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari all’esplicamento delle funzioni delegate concedendogli la necessaria autonomia di spesa Per Valutazione dei rischi si intende la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Il Decreto legislativo 81/2008 sottolinea l’importanza di vigilare sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro indicando organi di vigilanza e relativi adempimenti. Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)è lo specialista della sicurezza, colui che garantisce al datore di lavoro la competenza e l’apporto di natura tecnico-scientifica per tutto ciò che attiene ai problemi della sicurezza. Si tratta di un soggetto in possesso di requisiti e capacità adeguate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro che coordina il servizio di prevenzione e protezione e svolge i compiti di cui all'art. 33 del d.lgs. 81/08 tra cui la redazione del piano di valutazione dei rischi e l’individuazione e la realizzazione di misure preventive per la riduzione dei rischi. La designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) non trasferisce alcun potere operativo in capo a costui, ma solo il dovere di dare corso immediato e integrale alle prescrizioni dell’art. 33. Non è sufficiente quindi, a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità. Per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) secondo all’art. 2, comma 1 lett. i) del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81 si intende “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve ricevere adeguata formazione e deve essere coinvolto “preventivamente e tempestivamente” ogni qualvolta debba programmarsi o predisporsi qualunque scelta concernente l’attività di prevenzione e protezione dei lavoratori, anche in relazione alla programmazione dell’attività aziendale di formazione. In base all’art. 2, comma 1 lett. h) Decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81 per Medico Competente (MC) si intende “un medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti” di cui al sopracitato decreto. Il Medico Competente collabora con il Datore di lavoro e, insieme al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, svolge un ruolo essenziale nella effettuazione della valutazione dei rischi per la salute e l’igiene degli ambienti di lavoro e nella adozione delle misure di sicurezza. Nei casi in cui la legislazione vigente (art. 41) preveda la sorveglianza sanitaria, egli si occupa di accertare l’idoneità del lavoratore con controlli preventivi e accertamenti periodici. Con il termine Sorveglianza Sanitaria si intende l’insieme degli accertamenti preventivi e periodici organizzati dal Medico Competente secondo un protocollo sanitario autonomamente definito, e nei casi espressamente definiti dal Decreto legislativo 81/2008. La definizione di Lavoratore data dall’art.2, comma 1 lett. a) del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81 è quella di “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.” Il Decreto legislativo 81/2008 rende questa definizione più ampia ed universale precisando che il lavoratore è oggetto e soggetto di tutela. Il vincolo di subordinazione non è più sostanziale ma requisito sostanziale è che il lavoratore svolga la sua attività nell’ambito dell’Organizzazione del Datore di Lavoro, a qualsiasi titolo, anche gratuitamente. I lavoratori incaricati, ai sensi dell'art. 18 e 43 del Decreto legislativo n. 81/08, dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, mediante nomina da parte del Datore di lavoro sono definiti Addetti alla gestione delle emergenze. Essi devono ricevere adeguata formazione, devono essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva. I lavoratori designati non possono rifiutare l’incarico se non per gravi e giustificati motivi. La nuova normativa definisce meglio anche i diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato e gli obblighi di altri soggetti coinvolti quali progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori. Per quel che riguarda i diritti dei lavoratori viene precisato che in caso di pericolo grave e immediato il lavoratore che si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa o che se impossibilitato a contattare il competente superiore gerarchico prenda misure per evitare le conseguenze di tale pericolo non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa a meno che non abbia commesso una grave negligenza. Gli articoli 22, 23, 24 del Decreto legislativo 81/2008 introducono invece l’obbligo per progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori di attenersi ai principi generali di igiene e sicurezza del lavoro e precisa che gli installatori di impianti, macchine e mezzi tecnici devono rispettare le istruzioni fornite dai fabbricanti. Dispone inoltre il divieto di fabbricazione, noleggio, concessione in uso e vendita di macchine, attrezzature ed impianti non rispondenti alle vigenti norme in materia di sicurezza. Il Decreto legislativo n. 81/2008 affronta anche il tema degli Organismi paritetici definendoli come “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Potrebbero definirsi sedi privilegiate per la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia e ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.
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