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corso sulla sicurezza delle strutture sanitarie, Appunti di Impianti Industriali e Sicurezza sul lavoro

corso di formazione generale sulla sicurezza sul lavoro e delle strutture sanitarie

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 02/03/2021

giorgiasottoriva
giorgiasottoriva 🇮🇹

4.5

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43 documenti

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Scarica corso sulla sicurezza delle strutture sanitarie e più Appunti in PDF di Impianti Industriali e Sicurezza sul lavoro solo su Docsity! Legge 626/24  sicurezza sul lavoro, 81/08  problemi posti dall’europa Studenti  lavoratori operanti Figure che gestiscono la sicurezza DL (datore di lavoro)  Supporti previsti per legge  RSPP: resp servizi prevenzione e protezione ASPP: addetti servizi prevenzione e protezione Lavoratori: personale docente, personale tecnico amm. e studenti (sistemi a rischio  laboratori) RLS: rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  snodo tra datore di lavoro e lavoratori quando ci saranno potenziali incompatibilità Medico competente: figura di primo piano, dirige il centro di medicina occupazionale; ogni struttura dell’università ha un medico comp. Addetti al primo soccorso e alle emergenze (incendi, perdita di acqua)  primo soccorso affronta in prima istanza i problemi Preposto: sulla base delle competenze acquisite, coordina e controlla il regolare svolgimento delle attività lavorative e assicura la realizzazione delle direttive ricevute grazie anche al potere funzionale di cui è dotato:  Controllo dei lavoratori per verificare che rispettino le leggi e le norme aziendali che attengono la salute e la sicurezza sul lavoro  l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale e le strumentazioni necessarie per svolgere la propria mansione  La vigilanza sulla presenza di rischi imminenti ed i pericoli immediati  la direzione delle operazioni di evacuazione in caso di pericolo grave e Immediato  la partecipazione periodica ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza STRUTTURA DELLA SICUREZZA  controllare rischi e pericoli Medico competente  obblighi di cooperare con DL per stesura di documenti per valutaz. Del rischio per gestire tutti i passaggi succ della sicurezza RISCHIO BIOLOGICO  possibilità di incorrere in incidenti legati alla puntura di un ago, bisturi o strumento utilizzato in corsia 78% provocato da puntura e tagli 21.7 con fluidi biologici Evitare che si incorra in tagli che curare con antibiotici i problemi dovuti da infezioni RISCHIO CHIMICO IN AMBITO SANITARIO  trattato da reach  migliore la conoscenza dei pericoli da sostanze chimiche già esistenti e nuove, rafforzare competitività Ogni sostanza in commercia deve essere accompagnata da scheda tecnica con caratteristiche e pericoli  schede di sicurezza: consentono di avere informazioni sul prodotto su rischi presenti, passati e possibilità di intervenire con condizioni di causa RISCHIO DA AGENTI FISICI  radiazioni α, β, γ e raggi x; radiazioni che potranno o no ionizzare molecole α, β ionizzanti dirette PERICOLO: Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità o condizione che ha la potenzialità di causare danni. molte cose rappresentano un pericolo: impianti, attrezzi di lavoro, sostanze, metodi e pratiche di lavoro, rumore. Nelle case si ha potenzialità id pericolo e di rischi molto alta RISCHIO: probabilità che sia effettivamente raggiunto il limite di potenziale pericolosità che può provocare il danno. L'uso degli agenti pericolosi può determinare il rischio concreto o meno. dipende dalle condizioni di uso. Intervenire sul rischio attraverso passaggi di apparecchiature, protezioni, che evitino la possibilità che le sostanze vengono a contatto DANNO: è l'evento che può chiudere il circuito tra il pericolo e il rischio Una volta che il danno si è verificato c’è la possibilità di ricorrere all’Inail (Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro); come stabilire se il danno è causato da attività lavorativa o all’esterno VALUTAZIONE DEL DANNO: rischio per la sicurezza  macchine; sostanze, rumore Danni di tipo biologico  malattie, eventi progressivi, il continuo uso aumenta l’entità della patologia, passaggio tale per cui soggetto non può più lavorare Riconoscimento complicato delle cause Sistemi oggettivi che permettano di valutare se danno è correlato o meno al lavoro Rischi trasversali: rischio professionale (organizzazione), occasioni di lavoro, malattia professionale (stress lavoro, disagio lavoro) Come valutare il danno: da agenti biologici o chimici  valutando l’esposizione a marker biologico: rappresenta un mezzo per monitorare un’esposizione ambientale attraverso la caratterizzazione di una dose di contaminante rispetto a tutte le sorgenti di esposizione Un marcatore biologico di esposizione è definito come una sostanza un suo metabolita o il prodotto di interazione fra un agente xenobiotico e alcune molecole target cellule e che è misurato entro al compartimento di un organismo dopo l'esposizione allo xenobiotico contaminante o a esposizione fisica come radiazioni ionizzanti  specie chimica o biologica nuova per l’organismo o già presente che subisce modificazioni che esulano dal rango della normalità. I marcatori biologici realmente ed univocamente accettati come indice di patologie lavoro correlato sono molto pochi ma nuove tecniche come la metabolica hanno potenzialità molto importanti per una correlazione fra rischio lavorativo e danno biologico arrivando una specificità tale da potere individuare e correlare danni d'organi ANALISI SISTEMATICA DELLE LAVORAZIONI REALIZZATA PER:  Individuare i pericoli i fattori di rischio  individuare le persone potenzialmente esposte  valutare stimare i rischi  individuare i possibili effetti sulle persone  individuare soluzioni per eliminare o ridurre i rischi a un livello accettabile la protezione consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la gravità associata a un determinato evento dannoso  codice rosso  codice giallo  codice verde  codice bianco  identificazione fattori di rischio  RSPP  stabilir interventi di prevenzione primaria  misure tecniche, amministrativi e procedurali  valutazione rischio residuo PREVENZIONE art 2 comma 1, decreto legislativo 81/08 Complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare e diminuire i rischi professionali Rischio professionale  si è in presenza sul luogo di lavoro di un pericolo Assenza di rischio solo se non è presente fattore di rischio Ridurre il rischio a un livello di accettabilità Misure di prevenzione sono l’insieme delle disposizioni e misure che fanno diminuire il rischio al di sotto di una soglia di accettabilità. Misure di protezione sono quelle che servono a diminuire l’entità del danno laddove non sia stato possibile evitare il manifestarsi dell’evento lesivo. Prevenzione articolo 2 comma 1: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica Principi generali di tutela (articolo 15 del D. Lgs 81/08)  eliminazione dei rischi e la loro riduzione al minimo  il rispetto dei principi ergonomici  riduzione dei rischi alla fonte  sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è di meno  limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti al rischio  utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici  l’informazione e formazione adeguate  istruzioni adeguate Nell'impiego della segnaletica di sicurezza si dovrà tenere conto dei seguenti principali aspetti che condizionano la corretta percezione del segnale:  distanza di ricezione  posizione rispetto al ricevente  illuminazione  presenza di ostacoli  presenza di altra segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso tipo che possa turbare la visibilità o l'udibilità  condizioni soggettive dei lavoratori I mezzi i dispositivi segnaletici devono, seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, finché conservano le loro proprietà intrinseche e di funzionamento. per i segnali il cui funzionamento richiede una fonte di energia, deve essere garantita un'alimentazione di emergenza. le segnalazioni luminose e acustiche devono essere sottoposti a una verifica del buon funzionamento e dell’efficacia reale prima di essere messa in servizio e, in seguito, con periodicità sufficiente divieto: forma rotonda pittogramma neri fondo: bianco bordo e banda: rosso (almeno 35% della superficie del cartello) avvertimento/pericolo prescrizione/obbligo salvataggio forma triangolare forma rotonda forma rettangolare/quadrata pittogramma nero bianco bianco fondo giallo (almeno il 50%) azzurro (almeno 50%) verde (almeno 50%) bordo nero attrezzature antincendio ostacoli e punti di pericolo forma quadrata Segnaletica a bande inclinate di 45 ° di colore giallo e nero pittogramma bianco o rosso e bianco fondo rosso (almeno 50%) FORMAZIONE Processo Educativo attraverso il quale trasferiscono ai lavoratori e dagli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione di un organizzazione, conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti e alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. l'accordo Stato Regioni del 21/12/2011 stabilisce i contenuti minimi e le modalità per la formazione di lavoratori, dirigenti e preposti art 37 La formazione generale: uguale per tutti i lavoratori della durata minima di quattro ore  concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione  organizzazione della prevenzione: diritti e doveri dei vari soggetti aziendali  organizza di vigilanza, controllo, assistenza Formazione specifica: variabile in funzione del livello del rischio del comparto o settore della durata minima di 4, 8,12 ore  rischi riferiti alle mansioni  possibili danni  conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione l’art 37 del d. lgs 81/08 prevede: Una formazione specifica e anche relativa al ruolo che ricoprono i lavoratori nell'ambito della organizzazione in particolare è prevista una formazione specifica per dirigenti la quale è alternativa a quelle previste per i lavoratori nel senso che i dirigenti potranno dovranno effettuare una formazione specifica senza effettuare quella prevista di basi specifica prevista per i lavoratori e la la formazione dirigenti avrà durata minima di 16 ore preposti  formazione aggiuntiva rispetto a quella di base specifica prevista per i lavoratori quindi relativa al proprio ruolo perché il preposto è soggetto sovraordinato a un lavoratore ma che so un lavoratore con un caposquadra un caporeparto che forza di questa funzione di sovraordinazione gerarchia rispetto al lavoratore ha l'obbligo di verificare e vigilare sulla corretta attuazione da parte dei lavoratori delle misure di sicurezza previste sia dalla norma dalle norme vigenti si andava regolamenti e delle procedure interne quindi per i preposti è previsto oltre che la formazione di base di quattro ore e quella specifica seconda del comparto di appartenenza una formazione aggiuntiva specifica per il ruolo proprio ruolo che ha una durata minima di 8 ore poi è prevista una formazione specifica per gli addetti alle squadre di incendio che ha durata variabile in funzione a livello di rischio assegnato a all'azienda prodotti Valente e pare andare dalle 15:56 quindi per il rischio basso quattro ore rischio meglio 8 ore rischio elevato 16 ore per aziende a rischio elevato e è previsto tra una parte della formazione i semplici ore che prevede sia una parte diciamo teorica in una parte pratica e anche li lasci da parte del dei vigili del fuoco di un attestato di idoneità tecnica e poi è prevista una formazione specifica per gli addetti al primo soccorso aziendale e che ha durata variabile in funzione della classificazione nell azienda dell unità produttiva in base al rischio infortunistico inail con una durata che varia dalle 15:48 infine per i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza non sono i soggetti che rappresentano appunto i lavoratori per gli aspetti della sicurezza e nei confronti del datore di lavoro anche per questi è prevista una formazione specifica aggiuntiva anche per loro qualcosa ma che si sono lavoratori come gli altri e quindi devono ricevere una formazione base specifica alla quale si deve aggiunge una formazione specifica per il ruolo di 32 ore di cui 12 sui rischi specifici e le modalità e la durata i contenuti specifici di questo tipo di formazione dovranno essere stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale e avere contenuti minimi stabiliti dal decreto legislativo 81/08 ADDESTRAMENTO: è il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze dispositivi, compresi quelli di protezione individuale, nonché le procedure di lavoro Parte applicativa che riguarda la parte pratica di effettuazione dell’attività; per attività con rischi significativi (pedane elevabili su carro, trattori agricoli, lavori elettrici) FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: Devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell'utilizzazione qualora si tratta di somministrazione di lavoro; del trasferimento cambiamento di mansioni; della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie virgola di nome sostanze e preparati pericolosi La formazione di base non deve essere ripetuta virgola in quanto costituisce credito formativo permanente punto per la formazione specifica sono previsti aggiornamenti periodici con cadenze diverse a seconda della tipologia dei corsi. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Protezione: Il complesso delle disposizioni o misure necessarie per difendere un lavoratore da un agente che può causare un danno, interponendosi tra lavoratore e l'agente lesivo o avvisandolo tempestivamente della sua presenza. Le misure di protezione intervengono per diminuire, nello spazio nel tempo, l'entità dell'effetto lesivo che può determinarsi da un evento avverso che non si è potuto prevenire.  Protezione passiva: non richiedono l'azione di un uomo o l'azionamento di un impianto o di un dispositivo (pareti, porte tagliafuoco, distanze di sicurezza, sistemi di ventilazione naturale)  Protezione attiva: sistemi, impianti Che richiedono l'azionamento di un uomo (attrezzature di rilevazione ed allarme, i dispositivi di arresto di emergenza, gli impianti di ventilazione meccanica, il dispositivo di protezione individuale) o Dispositivi di protezione collettiva: Possono intervenire in maniera più o meno efficaci, direttamente sulla fonte di rischio al fine di evitare l'esposizione all' agente pericoloso oppure a ridurre l'impatto che da tale esposizione può derivare. I DPC servono a proteggere i gruppi di lavoratori e sono da preferire ai dispositivi di protezione individuale, in quanto il loro intervento protettivo è rivolto non solo al lavoratore impegnato direttamente nella lavorazione che espone ad un determinato rischio, ma anche ad ogni altra persona presente a vario titolo nell’ambiente di lavoro. Inoltre, l'efficacia protettiva prescinde dalla corretta condotta del singolo lavoratore, che invece è determinante per l'efficacia del DPI. Ripari fissi e mobili (griglie e pannelli  rischio meccanico) - I ripari fissi sono efficaci soprattutto nel caso in cui non sia previsto l'accesso nell'area pericolosa - I ripari mobili sono indicati per segregare parti di macchine ed impianti cui saltuariamente si debba accedere. Normalmente sono previsti interruttori di interblocco che, in caso di rimozione del riparo, arresta non funzionamento della macchina o dell'impianto Impianti di ventilazione  proteggere i lavoratori da inquinanti; aspirazione localizzata ventilazione generale  ricambio di aria sufficiente più o meno trattata; È applicabile solo dopo aver verificato che i sistemi di aspirazione localizzata non sono applicabili oppure quando gli inquinanti sono poco tossici e le quantità di inquinanti emesse nell’unità di tempo non è elevato e lavoratori operano a distanza dalle sorgenti inquinanti o dispositivi di protezione individuale: qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciare la salute o la sicurezza durante il lavoro nonché ogni completamento accessorio destinato a tale scopo Il ricorso all'impiego dei DPI è lecito solo quando non si è riusciti a ridurre il rischio adottando le altre misure di prevenzione e protezione possibili  marcatura CE  foglio di Istruzioni di utilizzo chiari in lingua comprensibile al lavoratore  essere adeguati ai rischi da prevenire senza comportare altri rischi  essere adeguati alle condizioni di lavoro  tenere conto delle esigenze ergonomiche di salute dei lavoratori  poter essere adattato all' utilizzatore secondo le sue necessità Dispositivi di protezione individuale; In base alla categoria (3) definiscono il rischio e la complessità Verifica del processo produttivo e prototipo di dispositivo, aumentano le forme di controllo aumentando di categoria  protezione del capo  protezione vie respiratorie  protezione dell’udito  protezione degli occhi e del volto  protezione del corpo  protezione delle mani e delle braccia  protezioni dei piedi e delle gambe in caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche in tal caso, la propria efficacia normalmente i DPI devono essere destinati all’uso personale. Quando per circostanze diverse varie è necessario e richiesto l'uso di uno stesso dispositivo da parte di più persone caso tipico per esempio dei lavori di saldatura no dove lo schermo di protezione generalmente messo a disposizione nel reparto viene usato simultaneamente cioè la più persone bene in questo caso devono essere previste misure adeguate affinché non solo non ci siano problemi sanitari in genere ci da parte dei vari utilizzatori quindi è necessario che ci siano delle procedure di pulizia del dispositivo e chiaro utilizzo del disco soprattutto per i dispositivi di terza categoria ma anche dei secondi per poi era in seconda categoria che è quella diciamo più corposa quella che comprende la maggioranza dei degli studi di produzione pensiamo alle scarpe alle cuffie i dispositivi seconda categoria e davanti tutti questi dispositivi devono essere per essere efficaci per rivolgere fugacemente la loro azione protettiva devono essere correttamente utilizzati quindi lavoratori e devono essere informati e formati sul corretto utilizzo dei sistemi di protezione individuali e sui rischi dei quali lo stesso dispositivo in questo era un obbligo di legge quindi il lavoratore deve essere informato attraverso la messa a disposizione del manuale d'uso e dell'informazione ti va che fornisce il produttore sul dispositivo idea se anche in formato sul corretto utilizzo. la protezione e il complesso delle disposizioni o misure necessarie per proteggere i lavoratori dal rischio agendo sull’entità del possibile che hanno o avvisando il lavoratore in tempo del pericolo, in tempo utile per consentire di adottare misure per la sua tutela.  adottare misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori virgola in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa  adempire agli obblighi di informazione, formazione e addestramento  Adottare le misure necessarie ai fini di prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti  convocare la riunione periodica di sicurezza nelle unità produttive con più di 15 lavoratori  aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione preposto: è una persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. In concreto, i preposti generalmente coincidono capisquadra, i capireparto, i capi cantieri, i capi ufficio, i capi settori Art 19 obblighi del preposto:  Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e virgola in caso di persistenza dell'inosservanza, informare i superiori diretti  segnalare tempestivamente ai datori di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale  ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta  frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 ai sensi dell’art. 2, c. 1 lett. A9 del D. Lgs 81/08, Il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgere attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Art 20 obblighi dei lavoratori  prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro  contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti tutela della salute e sicurezza su luoghi di lavoro  osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale  utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza i dispositivi di protezione messi a loro disposizione  Non deve rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo  non deve compiere di propria iniziativa ogni azione o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori  Rispettare scrupolosamente le norme di leggi e le procedure interne  Segnalare ai loro superiori diretti situazioni di pericolo delle quali vengono a conoscenza  Adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i pericoli gravi e in commenti  Partecipare alle iniziative di informazione e formazione e sottoporsi controlli sanitari per loro previsti Ruoli della sicurezza  SPP  È l'insieme delle persone, sistemi e mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Il servizio è composto da un numero di addetti congruo rispetto alla tipologia e alla dimensione dell'azienda o ente e in possesso di capacità e requisiti professionali adeguati alla tipologia dei rischi. Il servizio di prevenzione e protezione coordinato da un responsabile, interno o esterno, in possesso di idonei capacità e requisiti professionali adeguati, designato direttamente dal datore di lavoro, a cui risponde per tale attività di coordinamento. Nei casi di aziende con più entità produttivo, nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile Compiti del servizio di prevenzione e protezione  Provvede all'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale  Ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure  Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali  A proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori  A partecipare alle consultazioni materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di sicurezza  A fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36  MC  il medico competente o medico in possesso di specifici titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente  RLS  Introdotte dal decreto legislativo 626, nominati o eletti dai lavoratori Modalità di nomina ed elezione degli RLS nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, i le reale se di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno (RS aziendale) oppure individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo (RLS territoriale o di comparto). nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, l'RLS se è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, o in assenza di tali rappresentanze, direttamente dai lavoratori al loro interno (RLS aziendale). in particolare, i siti produttivi previsti dalla normativa vigente (porti, centri intermodali di trasporto, cantieri con almeno 300.000 uomini-giorno) è previsto un RLS di sito produttivo, individuato, sul loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito stesso. È previsto un RLS per aziende o dell'unità produttive fino a 200 lavoratori sono previsti tre RLS per aziende o dell’unità produttive da 201 a 1000 lavoratori sono previsti sei RLS per aziende o dell’unità produttive oltre a 1000 lavoratori o Consultazione: la norma stabilisce che gli RLS siano consultati in merito alle attività di prevenzione e protezione, in particolare in ordine alla valutazione dei rischi, al l'individuazione, programmazione e realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva; Sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione; In merito all'attività di prevenzione incendi, di pronto soccorso, di evacuazione dei luoghi di lavoro; designazione del medico competente purché virgola in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori o Ruolo attivo degli RLS: la norma riconosce gli RLS un ruolo attivo nella gestione della sicurezza sul lavoro, essi infatti devono promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è di norma sentito ; Partecipare alla riunione periodica di sicurezza; Fare proposte in merito all'attività di prevenzione; Avvertire il responsabile delle organizzazioni dei rischi individuati nel corso delle sue attività [Il decreto legislativo 81/08 individua poi delle figure di supporto tecnico all'organizzazione, in possesso di specifiche competenze, con il compito di coadiuvare il datore di lavoro nell'individuazione dei rischi e nell’adozione delle relative misure di prevenzione nonché nell’effettuazione della sorveglianza sanitaria di lavoratori punto e si sono i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, il medico competente e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza] SANZIONI  Contravvenzioni o Arresto o Ammenda  Reati di pericolo  Delitti, cui corrispondono le pene della reclusione della multa: questi costituiscono reati detti ti danno punto sono più gravi delle contravvenzioni e possono essere puniti solo se commessi con dolo salvo i casi dei delitti preterintenzionali o colposi espressamente previsti dalla legge Il decreto legislativo 81/08 contiene norme di pericolo che hanno rilevanza penale, data l'importanza sociale della norma, cui corrispondono i reati contravvenzionali che prevedono, generalmente la pena alternativa dell'arresto e dell'ammenda, variabile in relazione al tipo di reato, e in alcuni casi, il solo arresto o la sola ammenda. Il mancato rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 81/08 si configura, per i soggetti destinatari degli obblighi, individuati dalla norma stessa, come reato di pericolo basato sul presupposto che il mancato assolvimento dell'obbligo esponga il datore di lavoro a un possibile danno l'ha fatto di per sé punibile anche in mancanza del fatto lesivo. Artt. 589 e 590 C.P. Prescrizione  Per i reati di natura contravvenzionale, la nostra legislazione prevede l'istituto della prescrizione, la cui finalità principale è quella di consentire al contravventore di regolarizzare l'illecito entro un termine prescritto dall'organo di vigilanza che lo ha rilevato. Consente di sospendere l'azione giudiziaria attivando un meccanismo di stimolo alla eliminazione delle violazioni accertate. Il contravventore che attui la prescrizione impartitagli nei tempi prescritti, verrà messo al pagamento di una sanzione pecuniaria pari a un quarto del massimo della pena prevista e il reato verrà estinto. Vigilanza e controllo ASL DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO VIGILI DEL FUOCO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Possono richiedere al datore di lavoro, i dirigenti, i preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengono necessarie per l'adempimento delle loro funzioni, comprese quelle sui processi di lavorazione; Prendere visione presso gli ospedali, ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori ricoverati per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali. Il ministero del lavoro, salute e politiche sociali, tramite la commissione per gli interpelli, istituita dal decreto legislativo 81/08, fornisce risposte a quesiti di ordine generale sulle applicazioni della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro ai seguenti soggetti pubblici e privati:  organismi associativi a rilevanza nazionale  Enti territoriali ed enti pubblici nazionali HP organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori  Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza MEDICO COMPETENTE - movimentazione adeguata dei carichi - postura corretta - esposizione a campi elettromagnetici - esposizione ad agenti chimici Art 41, c. 4  alcol 622 C.P  rivelazione segreto professionale
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