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Corte europea dei diritti umani (CEDU): caratteristiche e alcuni casi, Appunti di Diritto

CEDU: la convenzione. Requisiti per far ricorso alla CEDU. La corte: composizione, sanzioni. Ordinamento italiano. Articoli principali. Casi trattati in dettaglio: - Cipro vs Turchia - Vo vs Francia - Labita vs Italia - Amanda Knox vs Italia

Tipologia: Appunti

2020/2021

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Scarica Corte europea dei diritti umani (CEDU): caratteristiche e alcuni casi e più Appunti in PDF di Diritto solo su Docsity! CEDU (convenzione) 59 articoli Lingue ufficiali: inglese, francese. Nasce per garantire un’armonizzazione delle politiche dei vari Stati in relazione ai diritti umani. L’armonizzazione pacifica è garantita dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (o Corte di Strasburgo, dove ha sede). Grazie alla CEDU, i diritti umani non sono più contenuti in norme che possono essere ritenute astratte, ma iniziano ad essere esercitati concretamente. Rispetto alla dichiarazione dei diritti umani (criticità: mancanza di sanzioni e strumenti di tutela), la CEDU prevede la presenza di una Corte in cui il cittadino può far valere le violazioni della convenzione da parte di uno Stato membro. Non solo il cittadino, ma anche residenti senza cittadinanza in uno dei 47 Stati che hanno ratificato la convenzione. I cittadini citano lo Stato di fronte alla corte europea dei diritti umani. In diritto processuale: attore (chi si afferma titolare di un diritto) convenuto (chi viene citato in giudizio). È riconosciuto all’individuo la possibilità di ricorrere ad una corte sovranazionale per far valere una violazione delle norme della CEDU da parte di uno Stato membro. La CEDU viene considerata come l’insieme dei principi a cui tutti gli Stati dovrebbero ispirarsi. Come può entrare nel nostro ordinamento: il Legislatore (es.: Parlamento italiano) può trarre ispirazione dalla CEDU, ma anche il giudice nazionale in caso di dubbi interpretativi o se l’ordinamento italiano può essere in contrasto con le norme della CEDU. Esempio: Signora Carolina di Monaco (e marito Von Hannover) (sorella del Re Alberto del Principato di Monaco) ha fatto ricorso contro la Germania per la pubblicazione di sue immagini da parte di un giornale tedesco; è stato sancito il diritto della rivista di pubblicare sue immagini in quanto personaggio pubblico. Esempio: sentenza di Vittorio Feltri contro Italia sulla libertà di stampa. Esempio: Amanda Knox contro Italia quando le è stato negato il traduttore simultaneo durante l’interrogatorio da parte dei carabinieri di Perugia; l’Italia le ha dato 11mila euro. Requisiti per fare ricorso alla CEDU: • bisogna essere residente o cittadino di uno dei 47 Stati membri • bisogna aver già esperito tutte le possibili strade a livello di giurisdizione nazionale, cioè la sentenza è definitiva/passata in giudicato (ad es.: in Italia i 3 gradi di giudizio: tribunale, corte d’appello, corte di cassazione con sede a Roma) Caso penale: assolto in primo grado, se PM non fa ricorso alla Corte d’Appello entro un certo periodo di tempo la sentenza passa in giudicato. Particolarità della Corte: la sanzione prevista è di tipo pecuniario. La corte è composta 47 giudici, ognuno per ogni Stato membro del Consiglio d’Europa. È un processo documentale, nel senso che si basa solo sugli atti e sui documenti. Gli avvocati fanno pervenire alla corte ciò che rilevano e le loro motivazioni. Non c’è udienza pubblica. Il ricorso può essere dichiarato inammissibile. Norma nazionale che permette di far entrare la CEDU nell’ordinamento italiano: Art. 117 della Costituzione italiana: impone ,nell’ambito della potestà legislativa esclusiva e concorrente, che lo Stato italiano è tenuto a rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario (Unione Europea con i suoi atti, Trattati come CEDU). ART. 1 impone l’obbligo di rispettare i diritti dell’uomo ART. 2 diritto alla vita ART. 3 divieto di tortura ART. 6 diritto ad un equo processo (par. 1: presunzione innocenza fino sentenza definitiva, par. 3A: l’accusato ha diritto ad essere informato suo motivi dell’accusa in una lingua a lui comprensibile, par. 3C: l’accusato ha il diritto di difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore a sua scelta o da un avvocato d’ufficio, par. 3E: diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete se l’accusato non comprende o non parla la lingua dell’udienza). ART. 8 diritto al rispetto della vita privata e familiare ARTICOLO 1 impone l’obbligo di rispettare i diritti dell’uomo CASO CIPRO VS TURCHIA Ricorso del 1994 Sentenza 10 maggio 2001 Si tratta di un caso particolare perché il governo di Cipro ho appoggiato le istanze del popolo di Cipro contro la Turchia. Nel 1974 la Turchia in vaso Cipro del Nord tra luglio e agosto. Attualmente Cipro è divisa in Repubblica di Cipro del Nord (turca) e Repubblica di Cipro (greca), e al confine ci sono i caschi blu. Nel 1983 è stata proclamata la Repubblica turca di Cipro del Nord, ma non ho mai avuto riconoscimento dalla comunità internazionale. Il ricorso è stato presentato dai ciprioti che abitavano nei territori invasi dalla Turchia e sono stati cacciati per violazione dei diritti umani (diritto di proprietà, sparizioni, crimini di aggressione). Parte attrice: cittadini ciprioti greci e lo stato di Cipro che gli appoggia Il convenuto: Turchia Come si difende la Turchia dalle accuse? La Turchia sostiene che la Repubblica turca di Cipro del Nord sia nota grazie al principio di autodeterminazione dei popoli (un popolo creò uno Stato nella sua autodeterminazione, che deriva dal brocardo dei romani: Ubi societas ibi ius = laddove vi è la società, vi è il diritto). I cittadini ciprioti fanno valere in giudizio il totale controllo politico, militare ed economico che la Turchia esercita. Politico: la Repubblica è retta da un governo fantoccio che esegue gli ordini della Turchia. Militare: controllo militare esercitato dalla Turchia; gli unici aerei che possono atterrare sono quelli dalla Turchia. Economico: a Cipro del Nord la valuta è la lira turca. A fronte di tali motivazioni, la Turchia viene riconosciuta giuridicamente responsabile dell’occupazione di Cipro del Nord. Condanna: sanzione di tipo economica. Ciò enuncia un principio di innovazione storica sostenendo che l’occupazione è illegittima e i turchi devono andare via. Perché la Turchia ha invaso Cipro del Nord? Per motivazioni di tipo economico (per sfruttare la zona), di tipo storico (prima del 74 molti cittadini di lingua e cultura turca abitavano lì). Finché la sentenza non verrà rispettata, la Turchia non potrà entrare nell’Unione Europea. Inoltre la Turchia continua a negare il genocidio degli armeni. La Turchia è condannata per violazione dell’articolo 1 della CEDU poiché è uno dei 47 Stati del consiglio d’Europa (l’articolo uno, infatti, si applica obbligatoriamente le parti contraenti, cioè 47 Stati membri del consiglio d’Europa). La Turchia è condannata anche per la violazione dell’articolo 2, che sancisce il diritto alla vita, perché ci sono state anche sparizioni. contrario passibili di sanzione penale, non possono essere imputati alla responsabilità dello Stato, il quale, invece, ha reagito per mezzo delle autorità giudiziarie per ristabilire lo stato di diritto, turbato da quegli episodi». In seguito, nell'udienza davanti alla Corte, il Governo ha sottolineato a titolo preliminare che, senza una qualunque prova medica convincente, non si poteva ritenere che la soglia minima di gravità richiesta dall’art.3 CEDU fosse stata raggiunta. Il Governo contesta la versione secondo la quale lo Stato italiano avrebbe omesso di reagire agli atti di violenza commessi dai suoi subordinati. Secondo il Governo, le autorità che hanno condotto le indagini avrebbero fornito prova di determinazione e non avrebbero risparmiato i loro sforzi allo scopo di identificare i colpevoli; dunque il fallimento sarebbe imputabile al ricorrente, il quale ha omesso di richiedere delle visite mediche subito dopo aver subito i maltrattamenti in questione. Inoltre sostiene che il fatto che il ricorrente, unico testimone diretto, non sia riuscito a riconoscere gli agenti dalle foto che gli sono state mostrate, indica che qualunque altra attività da parte degli inquirenti sarebbe stata del tutto inutile.  Che cosa deve valutare la Corte Europea dei diritti dell’uomo? Il ricorrente si lamenta di aver subito, durante i primi mesi della sua detenzione nel carcere di Pianosa, trattamenti contrari all’art.3 CEDU. La Corte deve valutare la gravità dei maltrattamenti ricevuti, al fine di ricondurli sotto l’art. 3 CEDU. La valutazione riguarda:  1) la durata del trattamento  2) i suoi effetti fisici e mentali  3) il sesso, l’età e lo stato di salute della vittima.  La Corte deve operare la distinzione, seguendo la lettera dell’art. 3 CEDU di:  • trattamento inumano: un comportamento applicato con premeditazione (per delle ore) e che causa delle sofferenze fisiche e morali.  • trattamento degradante: un comportamento di natura tale da creare nelle sue vittime sentimenti di paura, angoscia, inferiorità, atti ad umiliarli e ferirli.  → Labita non ha fornito sufficienti elementi di prova. Il ricorrente non ha prodotto prove intese a sostenere le sue denunce, né fornito spiegazioni dettagliate sulle sevizie che gli agenti del carcere di Pianosa gli avrebbero inflitto tra luglio e settembre 1992.  → I referti medici non provano il nesso di causalità tra le risultanze e i maltrattamenti subiti in carcere.  Alla luce di tutto questo, poiché gli elementi dei quali la Corte dispone non consentono di stabilire se realmente il signor Labita sia stato sottoposto a trattamenti sufficientemente gravi per entrare nel campo di applicazione dell’art.3 CEDU, la Corte ha stabilito (con 9 voti a favore e 8 contro) che non sussiste violazione di tale articolo.  Non vi è la prova delle torture subite “al di là di ogni ragionevole dubbio”.  ULTERIORI VALUTAZIONI DELLA CORTE SUL CARATTERE DELLE INVESTIGAZIONI CONDOTTE La Corte rileva che le indagini relative ai maltrattamenti subiti dal sig. Labita sono state condotte dalla Procura di Livorno in maniera superficiale. L’unica attività compiuta è stata quella di ottenere non delle fotografie degli agenti che avevano lavorato a Pianosa, ma delle fotocopie di queste foto. La Corte ha ritenuto che la Procura avrebbe dovuto indagare più a fondo, senza archiviare il caso. Tenuto conto dell’assenza di un’inchiesta approfondita ed effettiva sul tema delle denunce di maltrattamento durante la detenzione a Pianosa, la Corte, all’unanimità, ritiene, dunque, che vi sia stata una violazione procedurale dell’art. 3 CEDU.  Quindi, per ricapitolare:  • Non è dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la violazione da parte dell’Italia, dell’art. 3 CEDU (divieto di tortura).  • È invece dimostrata la violazione procedurale da parte dell’Italia (nel caso specifico la Procura di Livorno) dell’art. 3 CEDU, per non aver accertato le eventuali responsabilità degli agenti e per aver archiviato in fretta il caso.  In seguito alla violazione procedurale dell’art. 3 CEDU la Corte ha condannato l’Italia a versare 75 milioni di lire al sig. Labita per danni morale, più 6 milioni di lire per il pagamento delle spese legali. CASO AMANDA KNOX VS ITALIA ART. 6: diritto ad un equo processo ART. 3: divieto di tortura ART. 8: diritto al rispetto della vita privata e familiare COME SI SVOLGE IL PROCESSO ITALIANO 1.11.2006: viene ritrovata uccisa presso alla propria abitazione di Perugia una studentessa inglese di nome Meredith Kercher. Di questo omicidio vengono sentito tutti coloro che possono aver avuto contatti con la vittima. Il corpo è stato ritrovato dalla coinquilina americana Amanda Knox (entrambe studentesse dell’Università per Stranieri di Perugia nell’ambito del programma Erasmus). Entrambe hanno 20 anni. 2.11: fornisce sommarie informazioni e si esprime di fronte agli inquirenti in italiano, raccontando i suoi rapporti con la vittima. 6.11: Amanda, sempre di fronte agli inquirenti, fornisce spontaneamente informazioni sul signor Patrick Lumumba, proprietario del pub in cui Amanda lavora per pagarsi gli studi e l’affitto. Con loro viveva anche una terza ragazza italiana ma in quel momento non si trovava lì. Amanda in questo momento non ha il difensore presente e si esprime in italiano. Durante queste informazioni, sostiene che lei, presa da un raptus e da un momento di confusione, era presente quella sera in casa. Fino a prima però aveva dichiarato di essere stata a dormire dal fidanzato italiano Raffaele Sollecito. Alle 5:45 viene chiamato il PM, di fronte al quale dice di essere stata presente sul luogo dell’omicidio, ma che l’autore dell’omicidio è Patrick Lumumba, il suo datore di lavoro. Decidono di arrestare lei, Raffaele Sollecito, Lumumba. A seguito dell’arresto, lei scrive una memoria in inglese e da questo momento parla solo in inglese. PL viene rilasciato dopo 2 settimane perché estraneo ai fatti e c’era un alibi che al momento dei fatti non lo collocava nel luogo del delitto. Rimangono in carcere Amanda e il fidanzato. 17.12.2007: viene interrogata con la presenza di un interprete. Inizia a denunciare le pressioni subite da parte degli inquirenti durante l’interrogatorio del 6 novembre: è stata spinta a confessare la sua presenza sul luogo del delitto. 5.12.2009: si ha la sentenza di 1º grado (Corte d’Assise). Viene condannata per omicidio, violenza sessuale (nei confronti di M) e calunnia (nei confronti di PL). È condannata alla pena della reclusione di 26 anni. Viene celebrato dalla corte d’Assise d’Appello di Perugia il processo di 2º grado. Durante l’appello, i difensori della Knox fanno valere che le dichiarazioni del 6.11 alle 5.45 sono state rese senza il rispetto del diritto di difesa. 3.10.2011: la Corte d’Assise d’Appello assolve Amanda Knox per omicidio e violenza sessuale nei confronti di Meredith. È invece condannata per calunnia nei confronti di PL a 3 anni di reclusione, pena già scontata. Nell’immediatezza viene quindi rilasciata, viene assolto anche Raffaele. Il giorno dopo torna a Seattle, dove è nata. (Calunniare: accusare qualcuno di un reato che non ha commesso.) 25.03.2013: viene celebrato presso la Corte di Cassazione il processo di 3º grado. Annulla la sentenza di assoluzione della Corte d’Assise d’Appello. Dice che bisogna celebrare un nuovo processo d’appello, che viene celebrato dalla Corte d’Assise d’Appello di Firenze 30.01.2014: a Firenze Amanda e Raffaele vengono condannati per il delitto di Meredith. Nelle motivazioni della sentenza si dice che se qualora Amanda avesse avuto veramente delle pressioni da parte delle agenti, avrebbe potuto comunicarlo al PM alle 5.45 del 6.11. Viene di nuovo proposto ricorso alla Corte di Cassazione. 7.11.2015: assolve gli imputati. Si pone la parola fine alla vicenda. Meredith è stata uccisa da un solo ragazzo, di nome Rudy Guede, che era stato accusato in concorso per l’omicidio di Meredith con Amanda e Raffaele. Lui ha chiesto un processo separato con il rito abbreviato, perché c’era un’impronta digitale del suo sangue sul cuscino di Meredith. È stato condannato a 16 anni di reclusione (in carcere dal 2007, a breve uscirà). Lui ha avuto un processo con rito abbreviato, mentre Meredith e Raffaele il processo in corte d’Assise, che la corte non è riuscita a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la loro colpevolezza o perlomeno la loro presenza sul luogo dell’omicidio. Per il principio di diritto processuale penale (è meglio lasciare libero un colpevole o mettere in carcere un innocente). RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO Il ricorso si basa sull’art. 6 paragrafi 1 e 3, lettere A e C della CEDU (diritto all’equo processo, presunzione di innocenza fino al 3º grado di giudizio). Paragrafo 3 lettera A: contiene il motivo del ricorso (l’accusato ha diritto ad essere informato suo motivi dell’accusa in una lingua a lui comprensibile) Paragrafo 3 lettera C: l’accusato ha il diritto di difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore a sua scelta o da un avvocato d’ufficio. Paragrafo 3 lettera E: diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete se l’accusato non comprende o non parla la lingua dell’udienza. La ricorrente Amanda sostiene la mancanza di un equo processo (6), la violazione del divieto di tortura (3), violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (8). In relazione agli articoli 3 e 8, Amanda sostiene di aver ricevuto una pressione psicologica da parte degli inquirenti e dei colpi sulla testa, che secondo lei la invitavano a confessare la sua presenza sul luogo del delitto. È stata assolta nel 2015 per calunnia nei confronti degli agenti, quindi alla fine non è stata accusata di aver calunniato gli agenti di polizia di Perugia. La corte inizia a procedere con l’analisi dell’art. 3: si chiede se lo stato di shock e la durata eccessiva degli interrogatori possono averla portata ad una confessione veritiera. Verifica che da un punto di vista sostanziale, non c’è stata violazione dell’art. 3, ma invece vi è sotto un profilo procedurale (lo Stato italiano avrebbe dovuto approfondire maggiormente queste denunce di violazione del divieto di tortura). Analizza poi l’art. 6: per quanto riguarda lettera A paragrafo 3, non c’è stata violazione perché è stata informata dell’accusa mossa a suo carico in modo chiaro; rileva invece una violazione del paragrafo 1 e anche il paragrafo 3 lettera C (non ha potuto accedere al diritto di difesa perché contro di lei sono state usate informazioni che lei ha dato senza la presenza del suo avvocato) ed E (non è stata assistita da un interpreta; lei comunque all’inizio si era espressa in italiano, poi durante il processo si sono rivelate carenze nella comprensione della lingua italiana). Sono stati violati quindi l’art. 3 sotto il profilo procedurale, art. 6 paragrafo 1, art. 6 paragrafo 3 lettere C ed E. Viene disposto un risarcimento del danno di 10.400€ e di 8000€ per compensazione di spese processuali.
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