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Costituzione, origini e procedimento di revisione, Appunti di Diritto Costituzionale

COSTITUZIONE: le sue caratteristiche, origini, art 138 e 139, fascismo, procedimento di revisione aggravato

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 16/02/2024

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Scarica Costituzione, origini e procedimento di revisione e più Appunti in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! La costituzione La costituzione è quell’insieme di norme che costituiscono il fondamento di un ordinamento statale. La costituzione moderna è caratterizzata da delle specifiche caratteristiche Stabilità : significa la capacità della costituzione di durare nel tempo. Non contiene scelte di politica, anzi, offre uno spazio nella quale le scelte politiche devono trovare una collocazione. La costituzione differisce dalle norme di indirizzo politico perché essa non è espressione delle scelte politiche di un governo. Superiorità : significa maggiore forza rispetto alle altre norme che compongono un ordinamento giuridico. Una costituzione è superiore perché tutte le altre norme debbono rispettarla in quanto forma fondamentale dello Stato Valori e principi generalmente condivisi: da un punto di vista contenutistico, le norme costituzionali esprimono principi che gran parte dei cittadini, ovvero le forze politiche, considerano come propri. Nel costituzionalismo moderno si afferma che: La costituzione è la legge fondamentale e suprema della nazione, questo implica che essa non è modificabile con i mezzi ordinari. Vi è in questo ragionamento l’idea della superiorità della costituzione in quanto conseguenza dell’esercizio del potere costituente. Da ciò consegue che una legge che si pone in contrasto con la costituzione è invalida. Vi è in questo ragionamento l’idea che la legge, potere costituito, è inferiore alla costituzione. Da ciò consegue ancora che qualora il giudice debba applicare una legge contrastante con la costituzione, la legge non può essere applicata. Vi è in questo ragionamento l’idea della giustizia costituzionale, nel senso che, quando vi è una costituzione superiore, necessariamente l’ordinamento deve prevedere un organo che abbia il potere di giudicare se una legge è contrastante con la costituzione. La guerra mondiale e la inesistenza di un ordine giuridico pregressa quale fare riferimento aveva invece condotto ad una situazione nella quale era la società stessa che doveva essere ricostruita, quella conseguenza che la costituzione doveva allora svolgere il compito sia di rifondare l’ordinamento giuridico dello Stato, sia di indirizzare, in qualche misura, anche la ricostruzione della società . Le costituzioni per conseguenza, si allungano molto, le comprendendo valore principi comuni a tutte le forze politiche, e soprattutto divengono anche programmi sociali all’interno dei quali ciascuna forza politica esercita un ruolo e fa proprio una parte del programma.questi modelli costituzionali sono normalmente detti Dello Stato pluralista, perché sono caratterizzati da una pluralità di forze politiche, da una pluralità di valori e interessi, che convivono tutte con uguali dignità all’interno della costituzione. Occorre garantire la superiorità della costituzione attraverso regole giuridiche che prevedono la possibilità di una sua modificazione attraverso un procedimento particolare, aggravato e complesso.le costituzioni divengono pertanto rigide, intendendo con questo aggettivo la possibilità di essere modificate solo con procedimento speciale aggravato. Le costituzioni possono essere innanzitutto definite come flessibili o rigide. Sono costituzioni flessibili quelle costituzioni che sono modificabili attraverso la legge ordinaria e che non prevedono un procedimento aggravato per la loro modifica. Al contrario sono costituzioni rigide quelle costituzioni che prevedono un procedimento aggravato per la loro modifica e che quindi non possono essere modificate da leggi ordinarie. il passaggio dalle costituzioni flessibili alle costituzioni rigide conseguenze delle evoluzioni storiche e sociali. Le costituzioni poi possono essere brevi o lunghe. La distinzione è in sé banale. sono costituzioni brevi quelle costituzioni composte da un numero limitato di articoli, sono costituzione lunghe quelle costituzioni composte da un numero elevato di articoli. Inoltre, le costituzioni contemporanee non si limitano soltanto a dettare norme tipo verticale quindi relative al rapporto Stato cittadino ma dettano anche norme tipo orizzontale cioè quelle relazioni tra cittadini privati.anche questa evoluzione comporta un ulteriore allungamento della costituzione. La costituzione - Le origini Lo statuto Albertino fu la prima “costituzione” italiana risalente al 1848 quando a seguito di moti rivoluzionari che sconvolsero tutta l’Europa, Carlo Alberto di Savoia fu costretto a promulgare una carta costituzionale nel regno di Sardegna. Questa carta costituzionale, detta appunto statuto Albertino, fu poi estesa al regno d’Italia dopo il 1861 e rimase in vigore fino al 1948, quando fu approvata la costituzione italiana. Lo statuto Albertino era la tipica carta costituzionale concessa dal sovrano, e non fu l’unica in Europa. Delineava un modello di monarchia costituzionale incentrato sui poteri del sovrano. Sulla carta infatti il sovrano era titolare della gran parte dei poteri, potendo intervenire su tutti gli altri organi dello Stato. @ In primo luogo il re nominava e revocava i ministri. Qualora i ministri si fossero discostati dall indirizzo dettato dal sovrano, quest’ultimo aveva la facoltà di rimuoverli dall’incarico; con la conseguenza che i ministri erano responsabili verso il re e non verso il parlamento, come invece accade nelle forme di governo parlamentari. @ In secondo luogo il parlamento era composto da due camere, ma il senato del regno non era elettivo ma era composto da membri nominati a vita dal sovrano. Sia il potere di nomina in capo al sovrano, sia la durata a vita dei membri nominati, avevano la funzione di condizionare l’esercizio del potere legislativo. @ In terzo luogo, anche se il potere di far leggi era in capo al parlamento, il sovrano aveva nei confronti delle leggi un potere di nazione, cioè di blocco della legge, la quale non poteva entrare in vigore senza la sua firma. l’idea derivava dal fatto che la legge non era l’espressione della volontà popolare, ma di un accordo contrattuale tra sovrano e parlamento. Per l’approvazione delle leggi di revisione occorrono dunque: @ due deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi da parte di ciascuna camera. L’intervallo di almeno tre mesi tra una deliberazione e l’altra costituisce il cosiddetto periodo di riflessione, periodo che allunga il procedimento, aggravandosi. Nella seconda deliberazione occorre almeno la maggioranza assoluta ( la metà +1 dei componenti della camera). se tale maggioranza NON viene raggiunta, il procedimento decade. @ Se viceversa nella seconda votazione si raggiunge la maggioranza assoluta ma non la maggioranza dei due terzi, la legge viene pubblicata perché, può essere richiesto entro tre mesi un referendum da parte di un quinto dei membri di una camera o 150.000 elettori o cinque consigli regionali. la pubblicazione della legge costituisce una pubblicazione atipica, poiché mentre ordinariamente l’istituto della pubblicazione segue la fase della promulgazione parte presidente della Repubblica e segna il momento dell’entrata in vigore della legge, in questo caso non vi è promulgazione, perché pubblicamente effettuata al solo fine della proposizione dell’eventuale referendum. @ se nella seconda votazione la legge viene approvata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti il procedimento è concluso. La legge viene promulgata e pubblicata nelle forme ordinarie e quindi entra in vigore. Il referendum costituisce uno dei pochi casi di referendum approvativo nel nostro ordinamento, il referendum è proposto allo scopo di approvare la legge di revisione costituzionale, e infatti se la maggioranza dei voti non si esprime a favore, la legge non viene promulgata. Il referendum approvativo costituisce la garanzia più importante della rigidità costituzionale. Il voto popolare nel referendum costituzionale costituisce un evidente vocazione del potere costituente. Nel procedimento di modifica della costituzione tale potere costituente venne richiamato in gioco, è il popolo infatti che approva il progetto di riforma della costituzione attraverso il voto diretto,espresso con lo strumento referendario. Non si dà luogo al referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione a maggioranza dei due terzi. Se la maggioranza è così larga ciò implica che il consenso popolare. Procedimento di revisione costituzionale - cosa si può modificare ? Cosa può essere modificato tramite il procedimento aggravato e cosa non ? Il problema lo si può analizzare da un'ottica logico-metodologico Il punto di partenza del ragionamento è dato dalla natura del procedimento dell’ art. 138 della Costituzione: il procedimento di revisione è un procedimento costituito e non invece costituente. La norma 138 è infatti una norma prevista dalla costituzione, mentre il potere costituente è un potere extra, che si esercita quando non vi è un ordinamento costituzionale preesistente. Se tuttavia il potere di revisione della costituzione è un potere costituito, attraverso l’esercizio di tale potere si può modificare la costituzione, ma non sostituirla integralmente con una nuova costituzione. La modifica della costituzione attraverso la legge di revisione non può arrivare al punto che all’esito del processo di revisione vi sia una nuova costituzione, perché per averne una nuova occorre esercitare il potere costituente. Date queste premesse, il problema si pone capire quando è che la nuova modifica porta ad una nuova costituzione ( cosa non consentita dall’art 138 ) e quando invece apporta semplicemente una modifica all’interno della stessa ( cosa consentita dall’ art 138 ). Comprendere quale sia quel contenuto modificabile che non porti ad uno stravolgimento della costituzione. La dottrina ritiene che i diritti inviolabili dell'uomo, menzionati esplicitamente dalla Costituzione, non siano modificabili nemmeno attraverso il procedimento di revisione costituzionale. In particolare gli articoli immodificabili (almeno in senso peggiorativo) sarebbero l'art. 2 e gli articoli 13-16 concernenti, le libertà che la Costituzione stessa definisce nel testo "inviolabili". Procedimento di revisione costituzionale - ARTICOLO 139 Altro limite alla revisione costituzionale si trova nell'art. 139, che esclude la revisione costituzionale sulla "forma repubblicana" dello Stato. Tale limite, secondo la dottrina, deriverebbe dal risultato del Referendum istituzionale del 2 giugno 1946, che decretò il passaggio dalla monarchia alla Repubblica.
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