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da lezione 3 a lezione 7 di DIRITTO REGIONALE, Appunti di Diritto Regionale

appunti di diritto regionale legislazione sociale, ho già caricato le prime due lezioni. qui troverete dalla lezione tre alla lezione sette.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 22/02/2021

francesca-santaniello
francesca-santaniello 🇮🇹

4.6

(15)

18 documenti

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Scarica da lezione 3 a lezione 7 di DIRITTO REGIONALE e più Appunti in PDF di Diritto Regionale solo su Docsity! DIRITTO LEZIONE N°3 I TIPI DI STATO La distribuzione della SOVRANITA’ (cioè del potere) sul TERRITORIO Può DARE VITA A DUE <<macro-modelli>>, ulteriormente suddivisi al proprio interno in modelli diversi. - STATO UNITARIO (ACCENTRATO): la sovranità non è distribuita sul territorio ma spetta solo allo Stato centrale. - STATO FEDERALE (DECENTRATO): la sovranità è distribuita sul territorio fra i due diversi livelli territoriali, la Federazione e i singoli Stati membri (es. USA). - Nella storia si è affermato un terzo modello di stato, lo STATO REGIONALE, che alcuni considerano con un sottotipo dello stato unitario, altri ritengono che rientri, insieme allo stato federale, nella categoria degli STATI DECENTRATI. LE CARATTERISTICHE DELLO STATO FEDERALE: 1. Costituzione scritta sia dello stato centrale, sia degli enti territoriali che lo compongono 2. Previsione in costituzione del riparto di competenze 3. Una delle due camere, una sola camera è rappresentativa degli stati membri 4. Partecipazione degli stati membri al processo di revisione costituzionale 5. Presenza di un organo di giustizia costituzionale che risolve le controversie fra stato centrale ed enti (a volte rappresentativo anche degli enti). LE CARATTERISTICHE DELLO STATO REGIONALE 1. Costituzione scritta dello stato centrale riconosce la presenza di enti territoriali con autonomia politica ma nei limiti della costituzione e degli statuti. 2. Previsione in costituzione del riparto di competenze (legislative e amministrative) 3. Non c’è la seconda camera rappresentativa degli stati membri 4. Partecipazione degli stati membri al processo di revisione costituzionale assai limitata 5. Presenza di un organo di giustizia costituzionale che risolve le controversie fra stato centrale ed enti tutelando prevalentemente l’interesse nazionale. L’unificazione d’Italia è avvenuta nel 1861. STORIA DEL REGIONALISMO ITALIANO: TAPPE 1800: si affermano progetti di regionalizzazione ma vengono respinti per: disomogeneità fra le diverse aree del Paese, timore di rivendicazione automobilistiche da parte delle monarche da poco sconfitte. 1900 (inizi): progetti di regionalismo del partito popolare ma interpretati come ostili al governo liberale Periodo fascista: accentramento totale, no elettività dei consigli comunali e provinciali Dopoguerra: maggior favore verso le autonomie territoriali per reazione con l’accentramento del periodo precedente. Regioni come livello per far fronte alle esigenze a cui Comuni e Province non riuscivano a provvedere (i consigli tornano elettivi). AC (assemblea costituente): favoritismo per regioni, sopito da DC, liberali, repubblicani. Timore da parte delle sinistre. Progetti iniziali di Regioni dotate da ampi poteri, mancato accordo, rischio id stallo, 2 fattori che inducono a trovare una soluzione: 1. Spinte autonomiste delle regioni speciali 2. Uscita delle forze di sinistra dal governo centrale. Soluzione: vengono istituite 5 regioni a statuto speciale e 15 regioni ordinarie. Alla fine, la costituzione prevede due tipologie di regioni; a statuto ordinario sono disciplinate nella costituzione, nel titolo V della parte seconda, mentre le regioni a statuto speciale sono regolate e disciplinate nei loro statuti i quali hanno lo stesso rango lo stesso livello della costituzione. Quindi avendo gli statuti la stessa importanza della costituzione, ciò che c’è scritto negli statuti speciali, deroga quello che c’è scritto al titolo V delle altre regioni A entrambe le tipologie di regioni sono riconosciute 4 forme di autonomia: 1. L’autonomia politica e statutaria, la prima forma riconosciuta. Ciò significa che le regioni sono autorizzate e devono avere dei propri organi di governo e l’autonomia statutaria indica che approvino uno statuto, quindi che abbiano dei propri statuti. 2. L’autonomia LEGISLATIVA: il potere di approvare delle leggi, nei limiti previsti dalla costituzione. 3. L’autonomia amministrativa: è il potere di svolgere le funzioni amministrative e quindi l’esercizio del potere esecutivo. 4. L’autonomia FINANZIARIA: IL POTERE DI disporre di risorse proprie e la decisione su come spenderle. L’autonomia riconosciuta a queste regioni speciali è più ampia, spessore di autonomia maggiore rispetto a quello riconosciuto alle regioni ordinarie. La loro disciplina è regolamentata dagli statuti speciali, possono disporre diversamente da quanto disposto nella costituzione. La costituzione pone una norma di chiusura e di base di questo sistema, l’articolo 5 (si trova nei principi fondamentali) della costituzione, prevede una serie di principi sulle autonomie territoriali. I principi fondamentali NON SI POSSONO MODIFICARE, cioè i primi dodici articoli della costituzione. Art. 5 della costituzione: “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.” Questo articolo esprime il favore verso due diversi principi: AUTONOMIA e DECENTRAMENTO amministrativo. Autonomia diversa dal decentramento perché l’autonomia implica l’affidamento della cessione all’ente territoriale, mentre il decentramento si ha quando la funzione rimane in capo allo stato, ma lo stato si impegna a svolgerla su tutto il territorio nazionale.
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