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DALLA MESSA ALLA PROVA PER MINORI ALLA MESSA ALLA PROVA PER ADULTI. L’ESPERIENZA DEL PROBATION PER UNA APPLICAZIONE CONSAPEVOLE DEL NUOVO ISTITUTO., Tesi di laurea di Diritto Penale

Il presente elaborato, valutato con una valutazione di 110/110 e lode presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, affronta approfonditamente l'istituto della messa alla prova, e in una prospettiva comparata - con particolare attenzione al panorama europeo e americano - e in una prospettiva nazionale, mediante lo studio della MAP minorile e della recentissima MAP per adulti, per offrire poi un giudizio conclusivo circa le luci e e ombre di questo straordinario istituto processuale.

Tipologia: Tesi di laurea

2020/2021

In vendita dal 06/01/2021

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Scarica DALLA MESSA ALLA PROVA PER MINORI ALLA MESSA ALLA PROVA PER ADULTI. L’ESPERIENZA DEL PROBATION PER UNA APPLICAZIONE CONSAPEVOLE DEL NUOVO ISTITUTO. e più Tesi di laurea in PDF di Diritto Penale solo su Docsity! UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO Sede di Milano FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA DALLA MESSA ALLA PROVA PER MINORI ALLA MESSA ALLA PROVA PER ADULTI. L’ESPERIENZA DEL PROBATION PER UNA APPLICAZIONE CONSAPEVOLE DEL NUOVO ISTITUTO. Relatore: Ch.ma Prof.ssa Marta Bertolino Tesi di laurea di: Francesca Gallo Matricola n. 3903135 ANNO ACCADEMICO 2014/2015 “The value of probation consists above all in what it represents and stands for: the values of social inclusion and a belief in the possibility of personal change” (R. Canton) “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world” (N. Mandela) 3. Il probation minorile tra passato e futuro: criticità di una trasposizione diretta dell’istituto............................................139 CAPITOLO II LA MESSA ALLA PROVA PER ADULTI......................143 1. Un nuovo istituto nell’ordinamento italiano.......................143 2. La sospensione del procedimento: l’istanza dell’imputato e i presupposti della misura........................................................151 2.1. Il programma di messa alla prova: l’ASPIRE model e il ruolo degli assistenti sociali.................................................161 2.2. La definizione del programma trattamentale...............165 2.3. La decisione del giudice...............................................184 3. La fase esecutiva................................................................196 4. L’esito della messa alla prova............................................204 5. L’assenza di una disciplina transitoria................................209 5.1. Ulteriori profili di diritto processuale............................218 CAPITOLO III LUCI E OMBRE DEL NUOVO ISTITUTO...................226 1. La messa alla prova per adulti: alcuni dati empirici...........226 2. Una contraddittorietà sistemica.........................................231 CONCLUSIONI............................................................................247 bibliografia................................................................................252 Ringraziamenti..........................................................................266 2 INTRODUZIONE Il nuovo istituto della messa alla prova per adulti rappresenta un primo e significativo tentativo di dare concreta attuazione al probation nel nostro ordinamento. Se la sospensione del procedimento penale a carico di un imputato minorenne con conseguente messa alla prova è prevista dall’anno 19881, analoga possibilità è stata offerta all’imputato adulto solo con la recente legge 28 aprile 2014, n. 672. Un’analisi consapevole del nuovo istituto non può che essere condotta alla luce della vasta e variegata esperienza del probation nel sistema anglosassone e nel sistema americano, federale e dello Stato della California3. L’analisi delle European Probation Rules4 e dell’esperienza angloamericana consente di verificare quale sia la finalità principalmente perseguita dal probation nella sua forma più autentica: da sempre, infatti, in ogni singola misura, alla possibilità di giungere all’effettiva risocializzazione dell’autore di reato attraverso l’offerta di un percorso ad personam, si affianca la forte potenzialità deflattiva naturalmente insita nell’istituto del probation, che tradizionalmente si configura come risposta alternativa alla pena detentiva. Volgendo lo sguardo al nostro ordinamento, l’esperienza minorile in tema di messa alla prova costituisce un paradigma di confronto e di integrazione 1 L’istituto della messa alla prova minorile viene disciplinato dagli artt. 28 e 29 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di minorenni”. 2 La nuova messa alla prova per adulti è stata introdotta dagli artt. 3 e ss. della legge 28 aprile 2014 n. 67, “Deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”. 3 In particolare, nella prima sezione della presente ricerca si procede, secondo una prospettiva comparatistica, all’individuazione e allo studio delle forme di probation angloamericane che più sono affini al corrispondente istituto italiano e che, in particolare, intervengono prima della sentenza definitiva di condanna. 4 Regole del Consiglio d’Europa in materia di probation, Raccomandazione R(2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri, Ministero della Giustizia, 20 gennaio 2010, in www.giustizia.it. 3 fondamentale nell’analisi della nuova misura per adulti. Dopo essersi soffermati sulla disciplina dell’istituto minorile e sui suoi principi ispiratori, si presentano due ricerche condotte dal Tribunale di Milano5 e dal Ministero della Giustizia6, poiché è soprattutto nella concreta applicazione che la messa alla prova minorile svela pienamente la sua ricchezza. Ciò che rende realmente innovativa la nuova messa alla prova per adulti è la sua natura di probation processuale: per la prima volta nel nostro ordinamento viene offerta all’imputato adulto la possibilità di intraprendere un percorso di probation durante il procedimento penale. Si mostrerà come la nuova misura, seppur naturalmente volta alla risocializzazione dell’autore di reato, sia stata introdotta da un legislatore mosso da una prevalente finalità deflattiva e come questa natura bicefala si rifletta inevitabilmente nella disciplina sostanziale e processuale dell’istituto, disciplina che sin da subito presenta alcuni profili critici. Alla luce dell’esperienza del probation angloamericano e della messa alla prova minorile italiana, si propongono soluzioni operative per ovviare alle lacune legislative e a quei profili processuali divenuti problematici nella prassi applicativa dell’istituto. Infine, l’analisi dei primi dati statistici offerti dal Ministero della Giustizia7 consente di verificare se e come i principi che la nuova messa alla prova per adulti si propone di perseguire trovino concreta attuazione nelle aule di Tribunale. Condividendo e riproponendo l’analisi offerta dal Convegno di Diritto Penale “Dall’emergenza alla deflazione: il sistema sanzionatorio dopo la L. 28.04.2014, n. 67”8, la presente ricerca si propone di giungere ad una conoscenza consapevole del nuovo istituto di probation processuale introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, al fine di verificare se la messa alla prova per adulti, nonostante 5 C. Cascone e M. De Natale, Minori devianti a Milano. Ricerca interprofessionale sulla “messa alla prova”, Milano, 2013. 6 C. Zanghi et alii, La sospensione del processo e messa alla prova, Servizio Statista, Dipartimento Giustizia Minorile, Ministero della Giustizia, in www.giustizia.it, 2013. 7 Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messa alla prova, Servizio Statistica, Ministero della Giustizia, in www.giustizia.it, 2015. 8 Il convegno “Dall’emergenza alla deflazione: il sistema sanzionatorio dopo la L. 28.04.2014, n. 67” si è tenuto presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali del Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi Roma Tre nel marzo 2015. 4 CAPITOLO I IL PROBATION NEL PANORAMA EUROPEO 1. L’origine storica dell’istituto del probation Il probation, diffusosi dalla metà dell’Ottocento in molti paesi stranieri, in particolare in quelli anglosassoni, rappresenta sin dalle sue origini il tentativo di costruire un’idonea alternativa al carcere. La dilatazione progressiva dell’istituto è avvenuta in corrispondenza dell’affermarsi di una nuova visione della pena detentiva, considerata non più come unica e rigida possibile sanzione, quanto piuttosto come extrema ratio, alla quale ricorrere solo qualora nessun’altra misura risulti essere adeguata. Anche se il probation trova le sue radici nella plurisecolare esperienza della common law inglese, tradizionalmente la nascita dell’istituto viene identificata con la figura di John Augustus, un calzolaio di Boston spesso definito “father of probation”. Sono le parole del suo stesso ideatore a mostrarci la nascita quasi accidentale del primo tentativo di probation: "in the month of August, 1841, I was in court one morning, when an officer entered, followed by a ragged and wretched looking man (…) I imagined from the man’s appearance that his offense was that of yielding to his appetite for intoxicating drinks (…) I conversed with him for a few moments and found that he has not yet pass all hope for reformation (…) He told me if he could be saved from the House of Correction, he never again would taste intoxicating liquors. There was such an 7 earnestness in that tone, and look of firm resolve, that I determined to aid him, so I beiled him”1. Sotto la tutela di J. Augustus l'uomo si rivelò "a man industrious and sober, that without doubt has been by his treatment saved from a drunkard’s grave"2. Tali erano i segni del cambiamento che il giudice lasciò libero il soggetto, condannandolo simbolicamente ad una pena pecuniaria di un cent. Da quel giorno Augustus, da considerarsi pertanto il primo probation officer della storia, cominciò a frequentare il Tribunale alla ricerca di candidati per quello che egli stesso chiamò "probation", letteralmente “prova”. La procedura seguita da Augustus si mantenne inalterata per tutti i 19 anni in cui prestò la sua attività: individuato il soggetto di cui occuparsi sulla base di un'accurata indagine della personalità dell’offender, Augustus proponeva al giudice la liberazione del reo su cauzione, assumendosi la responsabilità della sua sorveglianza; nella maggior parte dei casi, il giudice accettava la proposta del probation officer e sospendeva la pronuncia della condanna per un certo periodo, durante il quale Augustus si adoperava per realizzare il recupero del soggetto affidatogli; infine, all'udienza fissata dal giudice per la pronuncia della condanna, Augustus illustrava i progressi compiuti dall'offender fornendo al giudice un parere sull'esito del periodo di prova, se tale esito era valutato positivamente anche dal giudice il reato era considerato estinto3. Al di là dell'alone mitico che circonda la figura di J. Augustus, bisogna riconoscere che il sistema utilizzato da questo primo probation officer conteneva già tutti gli elementi essenziali del moderno probation: la 1 H. Abadinsky, Probation and Parole: Theory and Practice, New York, 1994, p. 27. All’interno del volume citato viene infatti riportato l’originale report di J. Augustus, “A report of the labors of John Augustus for the last ten years in aid of the unfortunate: containing a description of his method of operations, striking incidents, and observations upon the improvement of some of our city institutions, with a view to the benefit of the prisoner and of society” ( Boston, 1852). 2 Ibidem. 3 Fra il 1841 e il 1859, anno della morte, Augustus si occupò di quasi 2000 casi e quasi tutti si conclusero con successo. 8 rinuncia all’imposizione di una pena detentiva, l’elaborazione di un probation program il più possibile individualizzato e l'affidamento dell’offender ad una persona terza, che si assume il compito di guidarlo e di controllarlo durante il periodo di prova. Tuttavia, è la ricchezza dell’esperienza inglese che reclama la paternità del probation. Agli albori del XII secolo, nel tentativo di svincolarsi dalla meccanica applicazione dei principi eccessivamente rigorosi che si erano andati consolidando nel corpo della common law, i giudici inglesi conquistarono progressivi spazi di discrezionalità attraverso la creazione di nuovi istituti quali il benefit of clergy, il judicial reprieve ed il recognizance. Tali misure permettevano ai giudici di adeguare la risposta sanzionatoria alle caratteristiche personali del singolo autore di reato, ricorrendo alla pena detentiva solo qualora ogni altra misura meno lesiva della libertà personale non apparisse adeguata. In particolare, il benefit of clergy4 comportava la sospensione del procedimento penale a carico dei membri della Church of England e permetteva a quest’ultimi di essere sottoposti ad un trattamento più mite in considerazione delle loro caratteristiche personali; tale beneficio interveniva durante il corso del procedimento e poteva essere concesso solo dopo l'accertamento della responsabilità penale. Questo istituto di antica memoria, le sue prime applicazioni risalgono al XII secolo, venne formalmente introdotto nell’ordinamento inglese nel 1496 con il Benefit of Clergy Act. Con il passare del tempo le Corti manifestarono chiaramente la volontà di ampliare l’ambito di applicazione soggettiva di tale misura; in particolare, a seguito del Benefit of Clergy Act, i giudici inglesi iniziarono a estendere il benefit of clergy a tutti coloro che fossero in grado di leggere e scrivere5. Con l’evoluzione dell’ordinamento inglese, attraverso la 4 S. M. Barton e R. D. Hanser, Community Based Corrections, Thousand Oaks, 2011. 5 Risulta interessante un aneddoto al riguardo: per provare il suo status di letterato, l'imputato era tenuto a leggere davanti alla Corte un brano della Bibbia; divenne uso scegliere sempre il medesimo salmo, permettendo così di poter usufruire del benefit of clergy a tutti coloro che, pur non sapendo né leggere né scrivere, avessero semplicemente memorizzato questi versi, definiti 9 economico e politico, diversità, queste, talvolta riscontrabili anche all’interno dei confini nazionali dei singoli Stati, hanno influenzato e continuano a influenzare in profondità i sistemi di probation. In questo panorama così variegato, la tradizione angloamericana costituisce, in tutta la sua ricchezza e varietà, paradigma di confronto fondamentale per uno studio consapevole dell’istituto del probation. 2. Le European Probation Rules Le istituzioni comunitarie, consapevoli della complessità che caratterizza oggi il dibattito in materia di giustizia penale e dell’incapacità di alcuni sistemi nazionali di giungere alla definizione di riforme strutturali, sono più volte intervenute al fine di delineare un modello penitenziario europeo che attribuisca realmente “una consistenza tangibile al principio del ricorso al carcere come extrema ratio”10. Nel caso italiano l'inarrestabile potenziamento della comunicazione mediatica rende evidente all’opinione pubblica, sempre più sensibile e attenta alla violazione dei diritti umani, la reale crisi del sistema penitenziario, soprattutto per quanto riguarda il diffuso sovraffollamento degli istituti carcerari. In questo panorama, le European Probation Rules11, frutto di un’autentica collaborazione internazionale, richiedendo agli Stati Membri di valorizzare le diverse misure di probation alternativamente alla pena detentiva, costituiscono l’espressione più alta della ricerca di un ragionevole bilanciamento tra l’esigenza di difesa sociale e la risocializzazione del detenuto. Già la Raccomandazione R(1992)16, relativa alle Regole Europee sulle Sanzioni e Misure Alternative alla detenzione, richiede agli Stati Membri di garantire un “equilibrio necessario"12 tra l’esigenza di difesa 10 L. Eusebi, La riforma ineludibile del sistema sanzionatorio penale, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, novembre 2013, p. 1307. 11 Regole del Consiglio d’Europa in materia di probation, Raccomandazione R(2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri, 20 gennaio 2010. 12 Preambolo, Regole europee sulle sanzioni e misure alternative alla detenzione, Raccomandazione R(92)16 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri, 19 ottobre 1992. 12 sociale e il reinserimento del reo; secondo la R(1992)16, le misure alternative devono tendere a "sviluppare in chi ha commesso un reato il senso delle proprie responsabilità nei confronti della società e, in particolare, nei confronti della o delle vittime" (art. 30). La R(1992)16 rivolge poi una particolare attenzione all’opinione pubblica richiedendo che si diffondano informazioni adeguate circa la natura e il contenuto delle misure alternative alla detenzione "affinché l'opinione pubblica possa comprenderne i fondamenti e considerarle come delle risposte adeguate e credibili ai comportamenti deliquenziali" (art. 44). Similmente, le European Prisoners Rules, Raccomandazione R(2006)213, richiedo agli Stati Membri di impegnarsi nella “ricerca e la messa in atto di misure alternative alle pene detentive brevi ogni volta che ciò sia possibile" (art. 25). Tornando all’oggetto della presente ricerca, le European Probation Rules, nel rispetto del principio di sussidiarietà14 e consapevoli della eterogeneità delle misure di probation previste in Europa, delineano i principi generali e gli standards minimi che devono necessariamente essere garantiti da ciascuna disciplina nazionale. Per quanto riguarda l’organizzazione dei servizi di probation, invece, la R(2010)1 riconosce agli Stati membri la più ampia discrezionalità, lasciando impregiudicata “l'applicazione di strumenti e standard internazionali di tutela dei diritti umani che siano più favorevoli al trattamento degli autori di reato”15. La R(2010)1 definisce il probation come qualsiasi forma di "esecuzione penale esterna di sanzioni e misure, definite dalla legge ed imposte ad un autore di reato"16; si ritiene che una questa definizione così ampia rispecchi l'esigenza di non costringere in una definizione troppo 13 Regole penitenziarie europee, Raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri, 11 gennaio 2006. 14 Ai sensi dell’art. 5, par.3, del TFUE il principio di sussidiarietà esclude l'intervento dell'Unione quando una questione può essere regolata in modo efficace dagli Stati membri a livello centrale, regionale o locale; l'Unione Europea è invece legittimata ad intervenire quando gli Stati membri non sono in grado di raggiungere l’obbiettivo richiesto in misura soddisfacente ovvero quando l'intervento dell'Unione può apportare un valore aggiunto. 15 Preambolo, Regole del Consiglio d’Europa, cit. 16 Appendice II, Regole del Consiglio d’Europa, cit. 13 stringente le molteplici esperienze di probation presenti nelle diversificate realtà europee. Secondo il considerando della R(2010)1, i servizi di probation sono “servizi fondamentali della giustizia” tesi a “favorire il inserimento sociale degli autori di reato” e a “contribuire a un giusto processo penale e alla sicurezza pubblica, prevenendo e riducendo il verificarsi di reati.” Le misure di probation devono tenere “pienamente conto della particolarità, della situazione e dei bisogni individuali degli autori di reato” (art. 4). Viene garantita la massima flessibilità della misura; occorre però sottolineare come essa, al contempo, debba rispondere al principio di proporzionalità evitando di imporre all’autore di reato “pesi o restrizione dei suoi diritti superiori a ciò che è stato previsto dalla decisione giudiziaria e che deriva, in ogni singolo caso, dalla gravità del reato commesso o dal rischio di recidiva adeguatamente valutato” (l’art. 5). “Il consenso informato e la collaborazione” (art. 6) dell’autore di reato, definito estensivamente come “qualunque persona oggetto di procedura penale”17, al programma di probation deve sempre essere libero e consapevole. Il legislatore europeo, inoltre, richiede espressamente che, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, “ogni intervento che precede il definitivo accertamento della responsabilità dell'imputato dovrà essere svolto senza lesione di tale principio” (art. 7). Per garantire altresì l’effettività dei diritti riconosciuti ai soggetti coinvolti nel percorso di probation, la R(2010)1 impone a ciascun Stato Membro di prevedere “procedure accessibili, imparziali ed efficaci per depositare reclami” (art. 14). I servizi di probation, definiti come “ogni organismo designato dalla legge per adempiere i compiti e le responsabilità inerenti alla misura di probation stessa”18, sono tenuti a rispettare “i diritti fondamentali degli autori di reati” (art. 2) e devono tenere “debitamente conto della dignità, della salute, della sicurezza e del benessere dei delinquenti” (art. 2). Allo 17 Appendice II, Regole del Consiglio d’Europa, cit. 18 Appendice II, Regole del Consiglio d’Europa, cit. 14 professionale, durante tutto il corso della loro carriera “per migliorare le proprie conoscenze e competenze” (art. 25)21. Per quanto riguarda i volontari, il legislatore europeo, seppur consapevole della ricchezza del loro apporto nell’organizzazione e nello sviluppo dei probation services, riconosce ad essi la facoltà di svolgere solamente determinati compiti. In particolare, come vedremo, di esclusiva competenza dei social workers è la definizione e l’esecuzione del probation program; perciò, si presume che i volontari possano intervenire solo in funzione di sostegno personale dell’offender, sempre nelle modalità stabilite previamente con il social worker affidatario. È proprio in considerazione della complessità del servizio al quale sarà chiamato, che la R(2010)1 richiede espressamente che ogni soggetto esterno coinvolto nei probation services sia “oggetto di una selezione” (art. 34), Fondamentale per il legislatore europeo è poi la cooperazione interistituzionale all'interno di ogni singolo Stato tra i vari servizi di probation, l’autorità giudiziaria e gli altri organismi pubblici o privati coinvolti nella gestione dei probation services. Una leale e attiva collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti appare elemento imprescindibile per garantire il recupero sociale reo sottoposto al probation program; ciò è espresso molto chiaramente dalla R(2010)1, quando afferma che “per promuovere l’inserimento sociale del reo è necessario un lavoro multidisciplinare, coordinato e complementare fra più organizzazioni, al fine di rispondere alla necessità, spesso complesse, degli autori di reato” (art. 12). In particolare, rapporto fondamentale è quello che intercorre tra i servizi di probation e l’autorità giudiziaria. I social workers sono tenuti a comunicare regolarmente all’autorità procedente “numerose informazioni 21 In Inghilterra, Stato che può vantare una ricca e secolare esperienza in materia di probation, i corsi di laurea in social work prevedono, ormai da molti anni, l'insegnamento denominato Criminal and Community Justice; inoltre, da circa quindici anni è stato istituito un autonomo corso di laurea in Probation Studies. In Italia, invece, la formazione universitaria degli assistenti sociali sembra dedicare una scarsa e molto debole attenzione agli istituti penitenziari e in generale alla esecuzione penale esterna. 17 di portata generale o relativa a casi particolari” (art. 35), affinché quest’ultima possa esprimere un giudizio consapevole “riguardo al probabile impatto della detenzione e dell’opportunità di applicare sanzioni e misure non privative della libertà” (art. 35). Tra i diversi documenti che i social workers sono tenuti a fornire all’autorità giudiziaria, il legislatore europeo riconosce la funzione essenziale svolta dal rapporto preparatorio alla sentenza, definito pre-sentence report, attraverso il quale il social worker competente del caso è chiamato a coadiuvare il giudice nella decisione circa “l’opportunità o meno di procedere o la scelta della sanzione o misura più appropriata” (art. 42). Il pre-sentence report deve contenere una approfondita analisi delle condizioni personali, familiari e sociale del reo. Inoltre, è sempre auspicabile che l’autore di reato partecipi attivamente a questa fase; secondo la Raccomandazione in esame, infatti, l’offender deve “avere la possibilità di partecipare alla redazione del rapporto, nel quale si deve riflettere, ove possibile, il suo parere” (art. 44). Infine, è interessante notare come le European Probation Rules attribuiscano al personale con qualifica dirigenziale un ruolo fondamentale nella gestione dei probation services. I dirigenti, ed essi soltanto, sono infatti incaricati di assicurare “la qualità del lavoro dirigendo, guidando, controllando e motivando il personale”, curando “lo sviluppo e il mantenimento di buoni rapporti di lavoro e di buoni rapporti con gli altri servizi” (art. 30). Inoltre, il ruolo dirigenziale è ulteriormente valorizzando dal legislatore europeo, quando affida proprio ai dirigenti di ogni singolo ufficio il compito di prestare una particolare attenzione “ai media e all’opinione pubblica” (art. 31)22. 22 Questa valorizzazione del ruolo della direzione risente chiaramente del recente system management di derivazione britannica, nuovo modello di gestione dei probation services che tenta di soppiantare il tradizionale person-by-person approach. Infatti, mentre il person-by-person approach valorizza la discrezionalità dei singoli social workes nella definizione e nella attuazione del processo di supervisione dell’autore di reato, l’offender management model (OMM) si caratterizza per l’utilizzo di moderne tecniche manageriali, proprie del settore privato, nella gestione e nei coordinamento dei vari probation services (vedi R. Canton, Probation: working with offenders, Oxon, 2011). 18 2.1. Il processo di supervisione Dopo avere delineato il quadro dei principi generali che deve caratterizzare ogni probation system, la R(2010)1 si sofferma sul momento attuativo delle misure di probation e, in particolare, sul processo di supervisione. Questo viene definito come l’insieme delle “azioni intraprese per garantire il rispetto effettivo da parte dell’autore di reato dell’insieme delle condizioni o obblighi imposti dalla misura di probation”23. In questa sede, occorre rilevare come sia di fondamentale importanza studiare adeguatamente la disciplina del processo di supervisione, poiché è solo nell’esecuzione della misura di probation che le dichiarazioni di principio contenute nella prima parte delle European Probation Rules possono trovare la loro concretizzazione. Nella R(2010)1, il legislatore europeo richiama chiaramente il modello anglosassone dell'ASPIRE model24 che suddivide il processo di supervisione in quattro “phases that together make up a coherent and purposeful engagement with offenders”25: assessment, planning, implementation e review and evalutation. Durante l’assessment i social workers si soffermano sullo studio e sulla valutazione della personalità del reo; nella fase di planning si procedere alla definizione contenutistica e temporale del probation program, al quale verrà sottoposto l’offender durante la fase di implementation; infine, nella fase di review and evaluation, i social workers sono chiamati a esprime una valutazione finale sull’esito del probation program. In particolare, durante la prima fase di assessment i social workers devono studiare “in maniera sistematica e approfondita la situazione personale dell’autore di reato, considerando i rischi, i fatti positivi e i bisogni, gli interventi necessari per soddisfare tali bisogni” (art. 66). “Per quanto possibile, gli autori di reato devono avere la possibilità di 23 Appendice II, Regole del Consiglio d’Europa, cit. 24 R. Canton, Probation: working with offenders, Oxon, 2011, passim. 25 R. Canton, Probation, cit., p. 85. 19 caso per caso. Questa estrema flessibilità costituisce una delle maggiori ricchezze della misura di probation, poiché consente di adottare una risposta al reato realmente individualizzata in relazione alle specifiche esigenze dell'offender. In ogni caso, la R(2010)1 richiede ai servizi di probation di “cercare di individuare e far svolgere compiti favorevoli allo sviluppo delle competenze ed all’inserimento sociale degli autori di reato” (art. 47); inoltre, le prescrizioni oggetto del probation program non devono in alcun modo avere carattere stigmatizzante, al contrario devono corrispondere “alle diverse attitudini degli autori di reato ed alla diversità dei loro bisogni” (art. 51). Tre le molteplici prescrizioni che possono essere oggetto di un probation program, la R(2010)1 si sofferma specificatamente sul lavoro di pubblica utilità, per la forte valenza rieducativa che caratterizza questa prescrizione. Esso è definito come “lavoro non retribuito al servizio della collettività a titolo di riparazione effettiva o simbolica di un pregiudizio causato dal delinquente” (art. 47). Il legislatore europeo richiede di imporre all’offender esclusivamente lo svolgimento di attività che appaiano adeguate alle sue specifiche esigenze, a tal fine i social workers devono sempre acquisire il suo parere “in merito al tipo di lavoro da svolgere” (art. 52). Inoltre, si richiede che l’attività lavorativa prescelta risponda sempre ad un interesse generale, non potendo in alcuno caso essere “eseguita a vantaggio dei servizi di probation, del loro personale o a scopo commerciale” (art. 48). Un’ulteriore caratteristica di un probation program che rispetti gli standards minimi delle European Probation Rules è la tutela delle vittime. Secondo la R(2010)1 il piano d’esecuzione, anche se non deve necessariamente prevedere il coinvolgimento diretto delle vittime, deve in ogni caso essere definito nel rispetto "dei loro diritti e bisogni" al fine di “sensibilizzare l’autore di reato al danno arrecato alle vittime, e condurlo ad assumerne la responsabilità” (art. 96). In particolare, si richiama la 22 possibilità di rendere oggetto del probation program un percorso di giustizia riparativa, percorso che deve avere come sua principale finalità la “riparazione del danno provocato” (art. 97). In considerazione delle complessità e della delicatezza degli interessi coinvolti, si richiede che questi eventuali percorsi di giustizia riparativa siano affidati solo ai social workers che abbiano ricevuto un’adeguata formazione e che vi sia una definizione quanto mai chiara dei “diritti e delle responsabilità degli autori di reato, delle vittime e della collettività” (art. 97). La terza fase dell'ASPIRE model, definita implementation, consiste nella esecuzione del programma di probation. Durante l’esecuzione del probation program l’offender è sottoposto alla supervisione dei social workers, quest’ultimi devono garantire che “gli autori di reato rispettino attivamente la supervisione di cui sono oggetto e tutti gli obblighi imposti loro” (art. 85). Al social worker viene richiesto di raggiungere una conoscenza personale dell’offender al fine di diventare figura di riferimento, di sostegno e di aiuto durante ogni fase dell’esecuzione del probation program. L’importanza della relazione interpersonale che viene ad instaurarsi tra il social worker affidatario e il probationer è tale da incidere fortemente sull’esito stesso del probation program: “the supervision process begins with the establishment of relationships and the effectiveness of every subsequent part of the process will depend in a big part on the quality of the relationships”29. Il legislatore europeo accoglie chiaramente questa lettura del processo di supervisione in chiave personalistica, quando afferma che "la supervisione non deve essere considerata come semplice controllo, ma anche come un mezzo per consigliare, aiutare ed accompagnare gli autori di reato" (art. 55). Questa lettura in chiave personalistica del processo di supervisione si rispecchia anche nelle disposizioni della R(2010)1 inerenti all’eventuale violazione delle prescrizioni da parte del offender durante il periodo di probation. Secondo le European Probation Rules, infatti, proprio al fine di 29 R. Canton, Probation, cit., p.120. 23 “ottenere una maggiore collaborazione da parte degli autori di reato” (art. 85), i social workers devono evitare “di ricorrere alla sola prospettiva della sanzione in caso di violazione degli obblighi” (art. 85). In caso di violazione degli obblighi da parte del probationer, seppur certamente si richiede al personale di probation di reagire “in modo attivo e rapido” (art. 87), il legislatore europeo considera chiaramente la revoca della misura di probation extrema ratio, quando afferma che il ricorso ad essa può essere giustificato solamente qualora, tenendo “debitamente conto delle circostanze del mancato rispetto di tali obblighi” (art. 87), il comportamento dell’offender si mostri incompatibile con la prosecuzione della misura. Nella fase conclusiva del processo di supervisione, definita secondo l’ASPIRE model review and evalutation, i social workers devono esprimere un giudizio in merito all’esito del percorso di probation affrontato dall'autore di reato. La valutazione finale, frutto di un giudizio complessivo, non si basa solo sulle relazioni periodiche effettuate dai servizi di probation30 ma anche sui singoli episodi, positivi o negativi, che abbiano inciso significativamente nel percorso dell’offender. La valutazione finale degli assistenti sociali svolge un ruolo essenziale poiché, come vedremo, quasi sempre la decisione giudiziale rispecchia il parere espresso dal social worker affidatario; in tal senso, la R(2010)1 prescrive che la valutazione finale dei social workers venga allegata al fascicolo presentato all’autorità giudiziaria. Anche in quest’ultima fase, all’autore di reato viene riconosciuto il diritto di partecipare attivamente, esprimendo il proprio “parere relativamente alla pertinenza della supervisione” (art. 83). Ai fini della nostra ricerca, è molto interessante rilevare che la R(2010)1 disciplina un'ulteriore fase, definita aftercare, che non è prevista nella tradizionale configurazione dell'ASPIRE model. Secondo il legislatore europeo l’aftercare è "il processo di reintegrazione volontaria 30 Secondo la R(2010)1 tutti i social workers sono tenuti a “un resoconto formale, accurato ed aggiornato della loro attività” (art. 88) che deve essere inserito nel fascicolo individuale corrispondente. 24 della realtà britannica, stia attraversando una fase di intensi e rapidi mutamenti34. Negli ultimi 20 anni si è verificato un rilevante e consistente aumento della popolazione penitenziaria35. Il legislatore britannico, al fine di modernizzare il sistema penitenziario giunto ormai al collasso, è quindi ripetutamente intervenuto in materia di misure alternative alla pena detentiva e, soprattutto, di probation36. In particolare, la gestione dei diversi probation services è stata progressivamente affidata al management model37, un approccio manageriale finalizzato primariamente alla riduzione del rischio di recidiva, che ha attuato una forte informatizzazione degli uffici attraverso l’adozione di procedure standard 34 Per completezza, nonché per comprendere al meglio le sfide più attuali affrontate dal probation oggi, è interessante ricordare i principali passaggi dell’evoluzione dell’istituto nel sistema anglossassone. Agli albori del XX secolo, il sistema inglese, da sempre caratterizzato da una forte presenza del local government, inizia a vivere un periodo di forte sviluppo, diversificazione e arricchimento dei servizi di probation. In particolare, con il Summary Jurisdiction Act 1879 le Corti inglesi furono autorizzate a sospendere l’esecuzione della sentenza di condanna al fine di sottoporre l’offender ad un primordiale programma di probation; l’esito positivo della prova era subordinato al rispetto dell’impegno assunto dall’offender di non commettere ulteriori reati durante il periodo di sospensione. Fondamentale è stato poi il Probation Act 1907, con il quale viene istituito il National Probation Service, piattaforma nazionale competente della gestione dei diversi probation services presenti sul territorio e che agisce in stretta collaborazione con le Corti, a seguito del quale i giudici iniziano a ricorrere sempre più spesso al probation, quale misura alternativa alla pena detentiva attraverso un provvedimento denominato community order. La collaborazione tra i probation officers e l’autorità giudiziaria venne sancita definitivamente nel 1925 con il Criminal Justice Act, documento grazie al quale i giudici vennero investiti della più ampia competenza per la predisposizione dei programmi di probation. Inoltre, attraverso il Criminal Justice Act 1948, la competenza dei servizi di probation venne estesa anche al prison after-care, permettendo, anzi incaricando i probation officers di essere responsabili dell’offender anche successivamente alla sua formale fuoriuscita dal procedimento penale. Infine, il ricorso al probation raggiunse il suo culmine negli anni ’70, quando nel 1972 viene introdotto un generico community service order, grazie al quale i giudici hanno potuto riunire le diverse prescrizioni di un probation program in un unico provvedimento, flessibile e adattabile agli specifici bisogni dell’autore di reato. Vedi History of probation, in www.probationassociation.co.uk. 35 Nell’estate del 2005 la popolazione penitenziaria ha raggiunto le 77.000 unità, record storico per il sistema inglese. 36 Dai primi anni ’90, infatti, in Inghilterra vengono emanati una serie di provvedimenti finalizzati a realizzare un forte accentramento dei servizi di probation. In particolare, con il Criminal Justice Act 1991 si istituisce il Nation Probation Service, ufficio con competenza centrale incaricato di controllare gli uffici locali di probation services e di delineare i criteri in base ai quali autorizzare, realizzare e controllare i vari progetti e attività; dieci anni dopo, l’Home Office viene dotato di una Direzione Generale per il Probation Service, accanto alla Direzione Generale del Prison Service; infine, nel 2004 viene istituito il National Offender Management Service (NOMS), nuovo organo centrale competente sia per i prison services che per i probation services. 37 R. Canton, Probation, cit., p. 84 ss. 27 per la valutazione del percorso degli offenders e della performance dei probation officers38. L’applicazione di questo nuovo modello organizzativo ha portato ad un progressivo indebolimento del tradizionale rapporto di collaborazione tra i vari probation services dislocati sul territorio e, soprattutto, ad una forte svalutazione dell’approccio interpersonale dei social workers39. Secondo alcuni sostenitori del tradizionale probation system40, la complessità della situazione attuale potrebbe indebolire fortemente il ruolo del probation nell’ordinamento inglese; i giudici potrebbero essere portati a considerare il probation misura ormai inutile e inefficace, con un inevitabile e conseguente incremento del numero dei detenuti condannati ad espiare pene detentive brevi. Tuttavia, si ritiene che difficilmente gli avvenimenti degli ultimi anni potranno indebolire, e ancora più difficilmente potranno soppiantare, l’amplissima esperienza inglese in materia di probation, poiché l’ampia discrezionalità di cui godono i giudici è sempre stata, e continuerà a essere, garanzia di individualizzazione del trattamento sanzionatorio41. 38 Il probation officer è il social worker, dipendente del National Probation Service, al quale è affidato lo svolgimento dei diversi probation services. 39 A seguito della applicazione di questo nuovo modello organizzativo, molti dei probation officers all’epoca dipendenti del Probation Service erano ostili a tale politica e per questo vennero progressivamente allontanati dall’amministrazione mediante forme di prepensionamento o di destinazione ad altre attività, per essere sostituiti con funzionari più giovani progressivamente formati per meglio soddisfare i nuovi obiettivi del National Probation Service. 40 R. Canton, Probation, cit., passim. 41 In particolare, nel sistema giudiziario inglese molto ampia è la competenza delle Magistrates' Courts, mentre più limitata appare la competenza della Crown Court. Le Magistrates’ Courts svolgono una funzione equiparabile ai tribunali penali ordinari di primo grado presenti nel nostro ordinamento; in questi tribunali vi è una significativa presenza dei Justices of the Peace e delle Youth Courts, rispettivamente, le prime sono composte da magistrati non togati con funzioni simili ai nostri giudici di pace, le seconde sono sezioni specializzate delle Magistrates' Courts formate da magistrati con idonea preparazione in materia di giustizia minorile. La Crown Court, composta da un giudice e una giuria di 12 cittadini, è un Tribunale che svolge sia funzioni di primo grado, per le cause più gravi rinviate ad essa dalle Magistrates' Court, sia funzioni di Corte d'appello, per le cause esaminate dai Justices of the Peace presenti nelle Magistrates' Courts (vedi A. Torre, Il Regno Unito, Bologna, 2013). 28 Questo processo di riforma iniziato a partire dagli anni ‘90 viene portato a termine dal Criminal Justice Act 200342. A seguito delle modifiche apportate da questo Act, il giudice può scegliere tra quattro principali tipologie di sentenza: la discharge sentence, la fine43, la custodial sentence e la community sentence; inoltre, ricorrendone i presupposti, l’organo giudicante può emanare una suspended prison sentence o una deferred sentence, alternativamente alla custodial sentence. La section 142 del Criminal Justice Act 2003 stabilisce che il giudice, nel valutare quale sia la sentenza più adeguata al caso concreto, deve considerare molteplici esigenze: la necessità di una risposta al male commesso (“the punishment of offenders”), la riduzione del rischio di recidiva (“the reduction of crime”), la rieducazione dell’autore di reato (“the reform and rehabilitation of offenders”), il mantenimento della sicurezza pubblica (“the protection of the pubblic”) e, infine, la riparazione del danno cagionato alle vittime (“the making of reparation by offenders to person affected by their offences”). Tali finalità dovranno poi orientare la discrezionalità del giudice anche nella scelta del miglior trattamento sanzionatorio, trattamento che dovrà essere predisposto considerando sia la gravità del reato, sia le condizioni personali, sociali e familiari dell’autore di reato. Secondo quanto stabilito dal Power of Criminal Courts Sentencing Act 200044-Section 12, qualora la gravità del reato non sia tale da giustificare l’imposizione di una pena detentiva, il giudice può pronunciare una absolute o conditional discharge sentence45: con la prima il giudice semplicemente ritiene di non dovere procedere contro l’imputato, con la 42 Criminal Justice Act 2003, in www.legislation.co.uk. 43 Secondo quanto stabilito dal Criminal Justice Act 2002- Section 162, le Magistrate’s Courts possono imporre multe solo per un valore massimo di 5000 sterline, graduandone l’entità secondo la gravità del reato commesso, mentre non vi è limite nella determinazione della multa per la Crown Court. Tuttavia, ai fini della presente ricerca, l’istituto della fine non risulta particolarmente significativo poiché esso non è in alcun modo compatibile con misure di probation. 44 Power of Criminal Courts Sentencing Act 2000, in www.legislation.gov.uk. 45 Letteralmente il termine“ discharge” indica un’azione di congedo, di allontanamento. 29 una sentenza di condanna definitiva, è molto interessante notare come nell’ordinamento inglese vi sia la possibilità di ricorrere a un probation program quale sanzione accessoria alla mera sospensione condizionale della pena. Ma é nella community sentence51 che l’esperienza inglese in materia di probation mostra tutta la sua ricchezza. Secondo il Criminal Justice Act 2003-Section 177 e ss., con la community sentence il condannato viene sottoposto ad un programma di probation alternativamente alla esecuzione della pena detentiva. Questa misura, a diversamente dalla messa alla prova italiana, interviene dopo la sentenza di condanna, o meglio è parte integrante della sentenza stessa; tuttavia, nonostante questa differenza, si ritiene utile esporre i tratti fondamentali della community sentence, poiché è certamente parametro di confronto prezioso per il legislatore italiano che voglia impegnarsi in una riforma consapevole dell’istituto della messa alla prova. La valutazione circa l’opportunità di adottare una community sentence è di esclusiva competenza del giudice, il quale gode di un’ampia discrezionalità e può adottare questa misura come risposta ad una categoria di reati molto ampia. In particolare, la community sentence può essere disposta per tutte le fattispecie di reato per i quali la legge prevede un fixed term of imprisonment massimo di 12 mesi52. Il community order53, provvedimento con il quale il giudice sottopone l’offender al programma di probation a seguito della community sentence, può essere predisposto nei confronti dell’offender che abbia compiuto i 16 anni; ai fini della presente ricerca, è molto importante sottolineare come il probation 51 Sentencing Guidelines, cit., Section 1, Part 1- Community sentences, in www.legislation.gov.uk. 52 Inoltre, come si è visto precedentemente, l’offender può essere sottoposto ad un probation program in alternativa alla semplice imposizione di una fine o come condizione per la concessione di una conditional suspended prison sentence. 53 Il termine “community order” viene solitamente tradotto con l’espressione “sanzione di comunità”. Occorre sottolineare come il termine “sanzione” richiami significativamente la natura sanzionatoria del provvedimento in esame. 32 nell’ordinamento inglese sia quindi una possibilità da sempre offerta anche all’autore di reato adulto. La durata del probation program non è predeterminata dalla legge, ma viene stabilita discrezionalmente dal giudice considerando la gravità del reato e le caratteristiche personali dell’imputato; similmente, anche ogni modifica, contenutistica o temporale, del probation program è di esclusiva competenza del giudice, il quale deve sempre considerare e confrontarsi con l’opinione del probation officer affidatario. A seguito di un community order, il soggetto viene affidato al Probation Service per l’espletamento del probation program, programma trattamentale che sottopone l’offender a diverse prescrizioni54. Al termine del probationatory period, il probation officer competente per il caso fornisce all’autorità giudiziaria un esaustivo rapporto circa l’esito del percorso di probation affrontato dal probationer55. Se il probation program viene portato a termine con esito soddisfacente, la pena viene considerata espiata; viceversa, in caso di esito negativo, il procedimento riprenderà il suo corso e potrà concludersi anche con una sentence of imprisonment. Nonostante la centralità della community sentence nell’ordinamento inglese, è la deferred sentence56 l’istituto più interessante ai fini della presente indagine. Essa rappresenta la forma di probation che più delle altre si avvicina all’istituto italiano della sospensione del procedimento con messa alla prova. Disciplinata dal Criminal Justice Act 2003-Section 278, la deferred sentence costituisce un esempio di probation processuale che consente al giudice di sospendere il procedimento in corso, al fine di sottoporre l’imputato ad un probation program. 54 Per un’esposizione più completa delle caratteristiche del probation program, si rinvia alla trattazione della deferred sentence (sez. I, cap. I, par. 3); il programma trattamentale elaborato a seguito di una deferred sentence è infatti il medesimo del probation program predisposto a seguito di una community sentence. 55 Il termine probationer indica l’offender sottoposto al programma trattamentale. 56 Il termine “deferred”richiama un’azione di differimento nel tempo. 33 Secondo quanto stabilito dalle Guidelines57, il giudice può valutare discrezionalmente la possibilità di sospendere il procedimento in corso per sottoporre l’imputato a un probation program per un deferment period di 6 mesi ogni qualvolta ritenga che la situazione dell’autore di reato potrebbe positivamente cambiare, salvo che il differimento del procedimento venga giudicato contrario all’interesse generale58. Le finalità perseguite dalla deferred sentence sono molteplici: innanzitutto la sentenza in esame valorizza l’impegno dell’autore di reato in un periodo di tempo davvero limitato (“to give the offender an opportunity to do something where progress can be shown within a short period”59); gli permette di influenzare positivamente e direttamente l’esito della sentenza che lo riguarda (“to provide the offender with an opportunity to behave or refrain from behaving in a particular way that will be relevant to sentence”60); infine, la deferred sentence permette al giudice di valutare concretamente il rischio di recidiva dell’imputato ("to test the commitment of the offender not to re-offend”61), poiché l’esito del probation program è a disposizione dell’autorità giudicante già durante la fase di cognizione. Nonostante non sia richiesta una formale ammissione di colpevolezza, il consenso dell’autore di reato al programma trattamentale è considerato requisito essenziale per la concessione della deferred sentence. Inoltre, le Guidelines richiedono che al momento del differimento della sentenza il giudice esponga all’offender in modo molto chiaro le possibili conseguenze dell’eventuale esito negativo del probation program da lui intrapreso; l’esaustività di tali informazioni risulta utile per rafforzare la volontà del probationer di rispettare le prescrizioni impostegli. Anche le 57Sentencing Guidelines, cit., Section 1, Part 2: Deferred sentences. 58Non è ammessa una proroga del deferment period per un periodo superiore a 6 mesi, né è possibile concedere per una seconda volta la misura in esame, salvo circostanze specifiche che la Corte ha l’onere di motivare adeguatamente. 59Sentencing Guidelines, cit., Section 1, Part 2: Deferred sentences, (B) Use of Deferred Sentences. 60 Ibidem. 61 Ibidem. 34 tempo (section 203). Con il program requirement l’offender è tenuto a partecipare a specifici programmi rieducativi (accredited program), predisposti dal giudice in considerazione delle specifiche esigenze del probationer; è interessante notare come, a differenza dai precedenti requirements sopra considerati, nella section 202 non venga indicato un termine minimo o massimo del program requirement lasciando così amplia discrezionalità all’organo giudicante. Ai sensi della section 203, il curfew requirement impone all’offender di non allontanarsi da uno o più determinati luoghi da 2 a 12 ore giornaliere per un periodo massimo complessivo di 6 mesi; similmente l’exclusion requirement, section 204, vieta all’offender di frequentare determinati luoghi, così come il residence requirement impone allo stesso un obbligo di residenza. Qualora l’offender abbia un’età inferiore ai 25 anni, vi è la previsione di uno specifico attendance centre requirement (section 214), prescrizione che impone all’offender la partecipazione a determinate attività rieducative e ricreative svolte in appositi centri minorili per un periodo che può variare da 12 a 36 ore. Ai sensi della section 207 e ss., vi è poi la previsione di specifici probation programs a carattere riabilitativo predisposti in caso di vizio di mente (mental health treatment requirement), di tossicodipendenza (drug rehabilitation requirement) e di alcool dipendenza (alcohol treatment requiremt). Infine, per garantire il rispetto delle prescrizioni oggetto del probation program, ai sensi della section 215, il giudice può predisporre l’elettronic monitoring requirement, prescrizione che obbliga l’offender ad indossare un braccialetto elettronico al fine di controllare la sua posizione e i suoi spostamenti. In conclusione, il supervision requirement, section 213, impone all’offender di incontrare regolarmente il probation officer affidatario. È molto interessante notare come sia la stessa norma a specificare che la finalità perseguita da questi incontri sia “the offender’s rehabilitation”. 37 Inizia ad emergere chiaramente figura chiave del probation officer, soggetto al quale è affidato il difficile ma irrinunciabile compito di instaurare un rapporto interpersonale con l’offender affidatogli; solo grazie alla costruzione di questo rapporto interpersonale, la community sentence può divenire reale offerta di una seconda possibilità all’offender, attraverso un percorso impegnativo ma dal volto umano. Tuttavia, si deve sottolineare che l’instaurarsi di un rapporto interpersonale tra il probation officer e l’offender non toglie, ma al contrario rafforza, l’obbligo di quest’ultimo di rispettare tutte le prescrizioni del probation program. Al riguardo, le Guidelines64 richiedono al probation officer la capacità di sapere dare una lettura consapevole delle eventuali cadute dell’offender durante l’esecuzione del programma trattamentale. Così, una trasgressione che appaia frutto di una momentaneo momento di debolezza non giustifica l’interruzione del programma di probation, ma, al contrario, reclama un maggior sostegno ovvero una intensificazione, se non diversificazione, della modalità di supervisione; mentre solo in caso di trasgressioni gravi e ripetute, tali da mostrare chiaramente il fallimento del probation program, il probation officer dovrà richiede al giudice di revocare il provvedimento di concessione del community order. La section 179 del Criminal Justice Act 2003 (“Breach, revocation or amendment of community order”) delinea la disciplina delle modifiche contenutistiche e temporali del probation program. Durante il deferment period, se il probationer viola le prescrizioni del programma trattamentale, il giudice deve valutare l’opportunità di rendere più restrittivo o duraturo il programma stesso, riservandosi di pronunciare un provvedimento di revoca del community order solo in caso di trasgressioni ripetute e di una gravità tale da mostrare chiaramente il fallimento del programma stesso65. 64 Sentencing Guidelines, cit., Section 1, Part 2: Deferred sentences. 65 Ad esempio, le Guidelines stabiliscono che la commissione di un nuovo reato durante il deferment period giustifica la revoca dell’ordine di differimento. 38 È interessante notare come al giudice sia riconosciuta anche la possibilità di alleggerire le prescrizioni imposte all’offender, ovvero di ridurre il probationatory period, qualora reputi che il percorso svolto dall’offender sia particolarmente positivo. Al termine del deferment period, se il probation officer affidatario esprime nella sua valutazione finale un giudizio positivo, il giudice adotta una lesser sentence, la quale, così come definita dalle Guidelines, consiste in una sentenza che impone una sanzione meno onerosa in considerazione del percorso intrapreso e concluso positivamente dall’offender66; qualora, invece, il giudizio sull’esito del probation program sia negativo, il processo riprenderà il suo corso. È importante comprendere sin da subito quale sia il ruolo svolto dall’esito del probation program: se nell’ordinamento inglese la buona riuscita del programma trattamentale permette all’imputato di beneficiare di una lesser sentence, vedremo come nell’ordinamento italiano, invece, quest’esito positivo comporti l’estinzione del reato per il quale si procede con la conseguente pronuncia di una sentenza di assoluzione nel merito. Infine, nell’ordinamento inglese è prevista un ipotesi ulteriore di differimento del procedimento penale a carattere speciale, che può essere predisposta solo nei confronti dell’imputato che non goda della piena mental health. Se nella fase immediatamente successiva all’arresto, o durante il procedimento penale, l’imputato risulta affetto da un mental disease, questi viene affidato alla Liaison and Diversion Service (L&D)67, istituto specializzato nella predisposizione di programmi trattamentali per soggetti affetti da forme più o meno gravi di mental diseases. L’affidamento al Liaison and Diversion Service comporta il differimento dell’inizio del procedimento penale, ovvero la sospensione del procedimento penale in corso, a seconda che la constatazione della 66 A titolo esemplificativo, con una lesser sentence il giudice potrà disporre una community sentence, in luogo di una custodial sentence, ovvero una discharge sentence, in luogo di una fine. 67 About Liaison and Diversion. What is L&D?, in www.england.nhs.uk, 2014. 39 costituzionale, devono essere necessariamente bilanciati con gli altri principi dell’ordinamento e, in questo caso, con il principio dell’intervento penale quale extrema ratio. In questa prospettiva, sembra quantomeno doveroso chiedersi se il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale renda davvero il nostro ordinamento inconciliabile con le misure di diversion. “Il principio dell’obbligatorietà penale si dovrebbe in quest’ottica considerare rispettato non tanto nel momento in cui ogni notizia di reato viene perseguita penalmente, come la lettera della costituzione sembra suggerire, quanto tramite la tutela della ratio ad essa sottesa, che potrebbe essere rispettata, a certe condizioni, anche laddove alcuni reati vengano perseguiti con modalità diverse da quelle classiche, in assenza di un’azione penale formale”70. Certo, proseguendo per questa strada, il legislatore italiano dovrebbe impegnarsi nella definizione di queste diverse istanze in un bilanciamento faticoso, ma quanto mai necessario, per tendere a “una giustizia che sia il più possibile giustizia per la persona, una giustizia attenta al destinatario e di conseguenza il più possibile rispettosa della dignità, dei bisogni, dei sentimenti dell’essere umano.”71 Tornando all’ordinamento inglese, sono previste tre significative misure di diversion a favore degli offenders adulti: la penalty notice for disorder, la simple caution e la conditional caution. In materia di diversion emerge con chiarezza la centralità del police officer; a tale figura, infatti, spetta non solo la decisione circa l’opportunità di concedere una misura di diversion, ma altresì la scelta di quale sia, fra le diverse misure previste, quella più adeguata alle esigenze specifiche dell’offender. Ai fini della presente indagine non risulta utile soffermarsi sulla penalty notice for disorder, poiché in essa non vi è alcuno spazio di operatività per eventuali 70 B. Bertolini, Esistono autentiche forme di diversione nell’ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione, in Dir. Pen. Cont., 18 novembre 2014, p. 16. 71 B. Bertolini, Forme di diversione, cit., p.18. 42 misure di probation72; al contrario, risulta di particolare interesse lo studio del caution system e, in particolare, della conditional caution. A seguito delle modifiche apportate con il Criminal Justice Act 2003, il caution system per adulti è stato fortemente potenziato prendendo spunto dal youth caution system operante in ambito minorile dagli anni ‘80. Ai sensi delle Guidelines for Simple Cautions for Adult Offenders, scopo del caution system è quello di “offer a proportionate response to low offending and to reduce the likelhood of re-offending”73. In particolare, la caution può essere simple o conditional74: la prima consiste in un mero ammonimento formale di non commettere ulteriori reati, predisposto dal police officer alternativamente alla denuncia all’autorità giudiziaria; la seconda, invece, accanto alla predisposizione del medesimo ammonimento, sottopone l’offender ad un vero e proprio probation program. La simple caution75 non prevede alcuno spazio di operatività per 72 Infatti, ai sensi del Criminal Justice and Police Act 2001- Section 1.1, la penalty notice for disorder consiste in sostanza in un ordine di pagamento notificato a cura dei police officers all’offender che per la prima volta commette un reato di lieve gravità rientrante nella tipologia indicata dalla legge, quali piccoli danni, possesso di sostanze stupefacenti, vendita di alcool a minori, atti osceni in luogo pubblico, atti contrari all’ordine pubblico, e così via. Se l’offender non viene ritenuto socialmente pericoloso e non vi è un interesse pubblico al perseguimento del reato nelle forme ordinarie, i police officers possono discrezionalmente valutare di non denunciare il reato all’autorità giudiziaria e ritenere quindi sufficiente l’imposizione di una penalty. Non è richiesta una ammissione di colpevolezza da parte dell’offender, tuttavia la polizia è tenuta a verificare preliminarmente che vi siano sufficienti prove per procedere contro il soggetto nelle forme ordinarie. La somma imposta con la penalty può variare da 60 a 90 £, in base all’entità del reato commesso. L’offender ha a disposizione 21 giorni per procedere al pagamento ovvero per chiedere di essere ascoltato dal giudice competente. Se la somma dovuta a titolo di penalty viene pagata il reato si prescrive; viceversa, in un primo momento la somma verrà incrementata dal 50% e, infine, qualora l’offender persista nel non versare la somma dovuta, si procederà nei suoi confronti per il reato ascrittogli nelle forme ordinarie. 73 Guidelines for Simple Cautions for Adults Offenders- Introduction: Aims and purposes of the simple caution for adults offenders, Ministry of Justice, 14 novembre 2013, p.3, in www.legislation.gov.uk. 74 Al fine di orientare la discrezionalità dei police officers nella scelta della simple o della conditional caution, il Ministry of Justice ha elaborato apposite linee guida, rispettivamente, le Guidelines for Simple Cautions for Adult Offenders e il Code of Practise for Adult Conditional Caution. 75 Per ragioni di completezza, di seguito si richiamano i tratti fondamentali della simple caution. Secondo quanto stabilito dalle Guidelines for Simple Cautions for Adult Offenders, questa misura di diversion può essere concessa una sola volta e in nessun caso per determinati reati particolarmente gravi, quali, ad esempio, reati a sfondo sessuale, reati commessi per motivazione razziali, atti di stalking, violenza domestica, reati di gruppo, e così via. La polizia, oltre a verificare se non sussista un interesse pubblico alla prosecuzione del procedimento nelle forme processuali 43 eventuali misure di probation; viceversa, l’analisi della disciplina della conditional caution costituisce un’occasione di confronto interessante tra l’ordinamento inglese e quello italiano. Secondo quanto stabilito dal Code of Practise for Adult Conditional Caution, la conditional caution deve essere predisposta dal policer officer ogni qualvolta l’adozione di una simple caution non appaia sufficiente poiché si ritiene necessario sottoporre l’autore di reato ad un percorso di comprensione del disvalore del fatto commesso. Come anticipato, nel caso di conditional caution l’ammonimento formale di non commettere ulteriori reati è accompagnato dalla definizione di un vero e proprio probation program, costituito da prescrizioni di carattere punitivo, riabilitativo e ripartivo. L’ammissione di colpevolezza dell’autore di reato76 è requisito indispensabile per la concessione della conditional caution. Inoltre, l’offender deve prestare il suo consenso al probation program; il Code of Practise precisa che tale consenso deve essere libero e consapevole e a tal fine si richiede che l’offender venga adeguatamente informato circa la natura e gli effetti della conditional caution. Per l’espletamento del probation program l’offender viene affidato ai servizi di probation e assegnato a un determinato probation officer. Durante il periodo di supervisione, il programma trattamentale viene eseguito secondo i medesimi principi del probation program disposto seguito di una deferred sentence o di una community sentence77. ordinarie, deve essere pressoché certa della colpevolezza dell’offender. Requisito indispensabile per poter disporre la simple caution è poi l’ammissione di colpevolezza dell’autore di reato; la Guidelinees richiedono in modo perentorio che tale dichiarazione intervenga prima della concessione della misura. Infine, le Guidelines considerano fondamentale tenere debitamente conto del parere e dei bisogni delle vittime del reato e in tal senso invitano i police officers, per quanto possibile, a favorire il loro coinvolgimento attraverso l’instaurazione di programmi di giustizia riparativa. 76 Code of Practise for Adult Conditional Caution, Section 2.4- Decision making, Ministry of Justice, 8 aprile 2013, in www.legislation.gov.uk. 77 Per una trattazione più approfondita della disciplina del probation program predisposto a seguito di una deferred o community sentence si rinvia alla sez. I, cap. I, par. 3. 44 presente ricerca si propone, quindi, di individuare nell’ordinamento penale minorile inglese quelle forme di probation, peculiari e ulteriori rispetto a quelle già previste per l’offender adulto, che presentino un significativo grado di affinità con la sospensione del procedimento con messa alla prova prevista nel nostro ordinamento. Nel 1998, il Crime and Disorder Act attua una riforma sistematica del sistema penale minorile volta a definire un ragionevole equilibrio tra la crescente domanda di sicurezza sociale, che tanto si era fatta sentire negli ultimi anni84, e l’esigenza di garantire pienamente il primario interesse del youth offender. In particolare, questo provvedimento introduce nell’ordinamento inglese importanti novità in tema di misure alternative alla detenzione anche se, presumibilmente, motivate da mere finalità deflattive del carico giudiziario85. Nello specifico, per rendere possibile un’attuazione quanto più coordinata della riforma, il Crime and Disorder Act 1998 istituisce il Youth Justice Board (YJB), organo amministrativo centrale responsabile della amministrazione della giustizia minorile e competente per la progettazione dei servizi e programmi di diversion e di esplicita tale concezione richiedendo espressamente ai giudici, in sede di giudizio, di tenere in preminente considerazione il benessere del minore. Con il Children Act 1908 vengono istituiti appositi tribunali minorili; trent’anni dopo il Children Act 1948 dispone la creazione dei primi dipartimenti di servizi sociali minorili. Infine, è particolarmente significativo il Children and Young Persons Act 1969, grazie al quale viene data una lettura multifattoriale della devianza minorile attraverso un chiaro richiamo della categoria della corresponsabilità sociale. 84 A partire dagli anni ‘80, una domanda di sicurezza sociale sempre più forte pone in discussione il tradizionale modello rieducativo; progressivamente, si afferma un approccio legalista, definito justice model, il quale si basa su una nuova lettura della devianza minorile che valorizza il principio della responsabilità individuale e della proporzionalità della pena in base alla gravità del reato. A dimostrazione di ciò, il legislatore inglese a partire dagli inizi degli anni ’90 vara una serie di riforme che abbandonano la tradizionale centralità del benessere del minore, per valorizzare maggiormente il principio della responsabilità personale; con il Criminal Justice Act 1991 questo principio trova la sua massima valorizzazione nella logica del just deserts, secondo la quale la pena deve essere inflitta, letteralmente, “così, come la si è meritata”. 85 La riforma attuata dal Crime and Disorder Act 1998 affida la gestione dei servizi in materia di giustizia minorile al system management, nuovo sistema gestionale caratterizzato dall’utilizzo di moderne tecniche manageriali e primariamente volto alla riduzione del rischio di recidiva degli offenders. Inoltre, appare fortemente criticabile l’abbassamento dell’imputabilità da 13 a 10 anni in Inghilterra e in Galles e addirittura a 8 anni in Scozia, soprattutto considerando che l’età per la responsabilità penale nei paesi europei è in media 16 anni. Sul Crime and Disorder Act 1998, ed in particolare in merito all’estensione della imputabilità dei minori, vi è tutt’ora un dibattito molto acceso da parte di chi non accetta di considerare i soggetti minori d’età pienamente responsabili delle loro azioni, al pari del soggetto adulto. 47 probation. Il Youth Justice Board nella prassi è poi affiancato dal Youth Offending Team (YOT), organo composto da policer officers, da probation officers e in generale da social workes, che svolge un fondamentale ruolo di sostegno del minore, in particolare spesso svolgendo funzioni di probation services. Similmente a quanto avviene nel nostro ordinamento, nei procedimenti dinanzi alle Youth Courts il giudice gode di ampia discrezionalità nella scelta del trattamento sanzionatorio più adeguato alle esigenze del giovane autore di reato. Certamente l’autorità giudiziaria è chiamata a rispettare il principio generale della proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato, secondo quanto stabilito dalle Guidelines del Sentencing Council86, ma tale principio dovrà essere necessariamente bilanciato con il preminente interesse del minore. Talune delle misure di probation concesse a favore del minore sono le medesime previste per gli offenders adulti. In tal senso, il giudice potrà adottare una discharge sentence87 ogni qualvolta il reato commesso sia di lieve entità e l’attivazione del procedimento penale non appaia necessaria né utile per la rieducazione del minore, mentre disporrà una custodial sentence88 solo qualora la pena detentiva appaia l’unica adeguata alla gravità del reato89. Ma, come già visto nel caso di offenders adulti, né la 86 Per una trattazione specifica delle Sentencing Guidelines, cit., vedi la sez. I, cap. I, par. 3. 87 Per una trattazione specifica della disciplina della discharge sentence, vedi la sez. I, cap. I, par. 3. Con specifico riferimento ai minori, la discharge sentence sarà non condizionata (absolute) nella maggior parte dei casi, mentre il giudice adotterà una conditional discharge sentence solo qualora il minore presenti una particolare pericolosità sociale. Tali indici di pericolosità vengono identificati, ad esempio, nel avere commesso il fatto di reato a un distanza inferiore a 2 anni rispetto ad un precedente reato, ovvero nel avere commesso un delitto a sfondo sessuale o caratterizzato da particolare violenza; in generale, la disarche sentence sarà condizionata ogni qualvolta il minore appaia bisognoso di uno specifico intervento di sostegno. Con la discharge sentence il processo viene sospeso per un periodo che può variare da 6 mesi a 3 anni, al termine del quale, se il minore non ha commesso ulteriori reati, il reato viene considerato estinto, viceversa, si avrà la riapertura del procedimento. 88 Sentencing Guidelines, cit., Section 2- Custodial sentence. 89 Occorre ricordare che, in caso di offender minorenne, la pena detentiva può essere eseguita esclusivamente negli appositi Young Offenders’ Istitution, dove sono accolti tutti i minori nei confronti dei quali è stata emanata una fixed term custodial sentence. Solo qualora il minore venga condannato a una life custodial sentence , sentenza che impone una pena detentiva non determinata e che interviene solo in caso di reati di massima gravità, il minore sarà preso in custodia nella Her Majesty’s Pleasure, 48 discharge sentence né la custodial sentence presentano spazi di operatività per l’istituto del probation; perciò, occorre volgere lo sguardo alla community sentence e alla deferred sentence, soffermandosi sugli aspetti peculiari della disciplina minorile. Il giudice potrà adottare una deferred sentence o una community sentence ogni qualvolta la gravità del reato richieda un intervento di sostegno specifico a favore del youth offender, ma al contempo non giustifichi l’imposizione di una custodial sentence. La disciplina processuale delle due tipologie di sentenze in esame rispecchia la disciplina prevista nei confronti dell’autore di reato maggiore d’età; tuttavia, mentre le prescrizioni oggetto di un probation program predisposto a carico di un offender adulto vengono puntualmente definite dal Criminal Justice Act 2003- Section 177, i giudici delle Youth Courts godono di una discrezionalità ancora più ampia nella scelta dei diversi requirements, al fine di poter elaborare un probation program che realmente sia il più adeguato alle esigenze del youth offender. A tal fine, il Criminal Justice and Immigration Act 2008- Section 190 ha introdotto il Youth Rehabilitation Order (YRO), una sentenza generica di tipo community che ha riunito in un’unica soluzione le varie possibili misure di probation precedentemente previste dal Criminal Justice Act 2003-Section 14791; questa semplificazione appare condivisibile, poiché la presenza di unica tipologia di sentenza ha facilitato il processo decisionale e la possibilità di declinarla attraverso i tradizionali e diversificati requirements ne fa uno dove il giove autore di reato potrà scontare la pena detentiva sino al compimento del venticinquesimo anno di età, compiuto il quale verrà trasferito in un ordinario istituto di detenzione per offenders adulti. 90 Criminal Justice and Immigration Act 2008, in www.legislation.gov.uk. 91 Prima della modifica attuata dal Criminal Justice and Immigration Act 2008- Section 1, ai sensi del Criminal Justice Act 2003- Section 147, il giudice poteva predisporre nei confronti dell’offender minorenne il youth community order. Con tale provvedimento veniva predisposto un probation program che poteva comprendere diversi requirements; nello specifico il Criminal Justice Act 2003- Section 147 richiamava l’ordine di trascorre un determinato periodo di tempo presso la propria abitazione (curfew order), il divieto di compiere determinate attività (exclusion order), l’obbligo di frequentare determinate strutture volte al sostegno del minore (attendance centre order), il dovere di incontrare regolarmente il probation officer affidatario (supervision order) e, infine, l’obbligo di rispettare tutte le prescrizioni a carattere rieducativo imposte dal giudice con il youth community order (action plan order). 49 vittima e l’autore di reato, è la misura di giustizia riparativa più utilizzata; in questo percorso le parti sono affiancate dal mediatore, al quale è affidato il complesso compito di portare l’offender e la vittima sullo stesso piano di interessi, al fine di giungere ad una comprensione profonda del fatto di reato, nonché ad un accordo soddisfacente per entrambe le parti in causa. Inoltre, ai fini della presente indagine, risultano di indubbio interesse le pre-sentence measures, misure di diversion che si pongono in uno stadio anteriore all’attivazione del procedimento penale. Secondo quanto stabilito dalla Youth Cautions Guidance for Police and Youth Offending Team97, qualora un minore commetta un reato non grave è competenza del police officer valutare se sia necessario denunciare all’autorità giudiziaria il fatto di reato ovvero se sia opportuno adottare una strategia di diversione. Le misure di diversion previste dall’ordinamento inglese a favore del youth offender, “a proportionate and effective resolution to offending and to the principle statutory aim of the youth justice system of preventing offending”98, rappresentano un corretto bilanciamento tra l’esigenza di evitare, ove possibile, l’ingresso del minore nel procedimento penale e la necessità di affrontare le cause del suo comportamento illecito in maniera tempestiva. In particolare, il police officer al momento dell’arresto può scegliere, alternativamente alla denuncia alla autorità giudiziaria, di non adottare alcun provvedimento, di imporre al minore il pagamento di una somma di denaro (fine) o, infine, di adottare una caution tramite notifica di un ammonimento formale di non commettere ulteriori reati e, eventualmente, la predisposizione di un probation program. Ai fini della presente ricerca, risulta utile soffermarsi esclusivamente sul caution system, poiché la caution, similmente a quanto visto per gli offenders 97Youth Cautions Guidance for Police and Youth Offending Team, 8 aprile 2013, in www.legislation.gov.uk. 98 Youth Cautions Guidance, cit., Introduction 1.6, p. 5. 52 adulti, è l’unica pre-sentence measures che permette di predisporre un probation program. Così, ogni qualvolta il minore abbia commesso un reato di lieve entità che si ritiene non giustifichi l’attivazione del procedimento penale nelle forme ordinarie, la polizia può scegliere discrezionalmente di imporre una simple o una conditional caution99. Attraverso una simple caution, il police officer ammonisce il minore di non commettere ulteriori reati; in questo caso, solo qualora la polizia, secondo una sua libera e insindacabile valutazione discrezionale, ritenga il fatto di reato particolarmente significativo, può affidare il minore al YOT per sottoporlo ad un vero e proprio probation program. In caso di conditional caution100, invece, la polizia, accanto all’ammonimento di non commettere ulteriori reati, ha l’obbligo di affidare il youth offender al YOT per la predisposizione di un programma di probation. È interessante notare come, a differenza dal caution system previsto a favore degli offenders adulti, nel caso di autore di reato minorenne la possibilità di predisporre un probation program sia prevista non solo qualora la polizia predisponga una conditional caution, ma altresì nel caso di simple caution, anche se secondo la valutazione discrezionale del police officer. 99 Inoltre, tali misure di diversion vengono applicate automaticamente nel caso di minore autore di reato di età inferiore ai 10 anni, anche qualora questi commetta, ma solo per la prima volta, un fatto di reato che giustificherebbe in astratto l’attivazione del procedimento penale. 100 All’ipotesi di una conditional caution viene equiparata quella di una simple caution predisposta nei confronti di un minore che già sia stato segnalato al YOT. 53 Ai sensi del Crime and Disorder Act 1998-Section 65101, la caution può essere concessa solo se vi siano prove sufficienti a mostrare la colpevolezza del minore e se la polizia ritenga che non vi sia un interesse pubblico alla prosecuzione del procedimento penale nelle forme ordinarie. Il police officer, ai fini della concessione della misura, deve valutare non solo la gravità del reato, ma anche la personalità e la storia personale del minore; in particolare, la confessione del youth offender costituisce requisito indispensabile per la concessione della misura di diversion in esame. Infine, il Crime and Disorder Act 1998-Section 66 stabilisce perentoriamente che nessun provvedimento può essere predisposto nei confronti del minore senza la presenza dei genitori o di un adulto per lui responsabile102. Il contenuto del programma trattamentale è definito secondo i medesimi principi che disciplinano il probation program a carico dell’autore di reato adulto a seguito di una deferred sentence o di una community sentence103. I requirements del diversion program potranno essere i più svariati, quali, ad esempio, l’obbligo di rispettare determinate regole di condotta o di svolgere determinate attività, il divieto di frequentare alcuni luoghi o persone, l’obbligo di frequentare corsi di 101 La disciplina del youth cautions system, ad oggi disciplinata dal Crime and Disorder Act 1998- Section 65 e section 66, è stata introdotta dal Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012- Section 135 che ha abrogato il precedente sistema tradizionalmente basato sui reprimands e warning. Attraverso i reprimands and warnings, letteralmente rimproveri e avvertimenti, la polizia ammoniva il minore autore di reato di tenere un comportamento conforme alla legge. I reprimands venivano considerati misura meno grave, mentre i warnings erano predisposti a fronte di una offesa considerata più significativa. Tali misure potevano essere concesse una sola volta; eccezionalmente, potevano essere concesse una seconda volta solo qualora la seconda infrazione fosse stata di gravità limitata e commessa a distanza di almeno due anni dalla precedente. Il final warning, dotato di particolare gravità, era l’avvertimento dato a seguito di un primo reprimand o della commissione di un reato di significativa gravità; a seguito di un final warning, la polizia aveva il dovere di affidare il minore autore di reato al YOT per la elaborazione di un probation program. 102 La presenza di un adulto è requisito indispensabile per poter adottare un caution solo dal 2015, grazie alla modifica attuata dal Criminal Justice Act 2015- Section 41; prima di questo recente intervento normativo, si richiedeva la presenza di un adulto solo qualora l’offender avesse un’età inferiore a 16 anni. 103 Per la disciplina della definizione contenutistica del probation program, si veda sez. I, cap. I, par. 3. 54 probation processuale, sia in fase istruttoria che in fase dibattimentale, e di probation penitenziario106. Nell’ordinamento penale minorile francese107, significativa è la presenza del Servizio per la Protezione della Gioventù, il quale collabora con l’autorità giudiziaria per raggiungere la miglior comprensione della personalità del minore reo, al fine di poter predisporre nei suoi confronti la misura più adeguata. In particolare, a fronte di un reato di lieve entità il pubblico ministero, qualora ritenga che non vi sia un interesse pubblico alla prosecuzione dell’azione penale, può coinvolgere il minore in un programma di diversion consistente, nella maggioranza dei casi, in un probation program. Inoltre, il minore può essere chiamato a svolgere un lavoro di pubblicità utilità quale alternativa alla pena detentiva; questa misura, definita TIG, letteralmente acronimo per lavoro di servizio sociale, richiede il consenso del minore. Molto interessante ai fini della presente indagine è la sursis108, istituto grazie al quale, in seguito all’accertamento della colpevolezza, il giudice può sospendere il procedimento per sottoporre l’imputato minorenne ad un periodo di prova. Presupposto necessario per la predisposizione di una sursis è il consenso del minore; la durata della sursis può variare da 1 a 3 anni, secondo la gravità del reato e le caratteristiche personali del minore. Il probation program definito con la concessione della sursis può consistere sia in una serie di misure prescrittive, quali l’obbligo di prestare lavoro di pubblica utilità o di impegnarsi in uno stage di cittadinanza109, sia in una serie di prescrizioni restrittive, quali il divieto di compiere determinate attività o l’obbligo di non frequentare determinati luoghi. Si deve sottolineare che l’analisi dei tratti principali della sursis mostra chiaramente che essa è istituto 106 R.Canton, Probation, cit., p. 211 ss; L. Trenta, L’istituto della messa alla prova minorile. Profili nazionali e comunitari , Firenze, 2012. 107 L. Trenta, L’istituto della messa alla prova, cit. 108 Il termine “sursis” letteralmente richiama un rinvio, una proroga. 109 Lo stage di cittadinanza rappresenta una peculiare attività formativa proposta al minore finalizzata a sensibilizzarlo verso valori quali la tolleranza, l’uguaglianza e la responsabilità civica. 57 pienamente analogo alla sospensione del procedimento con messa alla prova minorile prevista dal nostro ordinamento. Tra gli altri Stati europei che possano vantare una significativa esperienza in materia di probation occorre ricordare l’ordinamento austriaco110, ordinamento dove le misure di diversion e probation sono previste anche a favore dell’offender adulto. Secondo la disciplina contenuta nel codice di procedura penale austriaco111, il pubblico ministero deve invitare l’imputato a sottoporsi a un percorso di diversion ogni qualvolta si stia procedendo per un reato di non particolare gravità, punito con pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore a 5 anni. In particolare, occorre che vi sia sufficiente chiarezza sulla modalità di svolgimento dei fatti, che dal reato non sia derivata la morte della vittima e, infine, che non sussistano cause di archiviazione che porterebbero all’immediata chiusura del procedimento. La legge austriaca prevede vari diversion programs fra i quali l’organo giudiziario deve individuare il più adatto al caso concreto; la misura di diversion nella maggior parte coincide con un percorso di mediazione, tuttavia non è inusuale che all’imputato venga richiesto il pagamento di una somma di denaro a favore dello Stato o di adempiere a prestazioni gratuite a favore della collettività. Ogniqualvolta il tentativo di risoluzione informala fallisca, si ha la conseguente riapertura del procedimento penale; viceversa, se l’offender porta a termine con esito positivo gli impegni assunti con il diversion program, il pubblico ministero non esercita l’azione penale e pronuncia sentenza di archiviazione. Inoltre, analogamente a quanto avviene con la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato in Italia, il giudice può sospendere il procedimento penale in corso per sottoporre l’imputato ad un 110 B. Bertolini, Forme di diversione, cit. 111 La disciplina in esame è contenuta nel codice di procedura penale austriaco, il Strafprozessordnung (STPO), titolo IX, agli artt. 198-209. 58 percorso di probation anche qualora l’azione penale sia stata già esercitata dal pubblico ministero112. Se l’imputato porta a termine il probation program con esito positivo, il reato si considera estinto; viceversa, il procedimento penale riprenderà il suo corso. Infine, occorre ricordare che il consenso del reo è requisito indispensabile per beneficiare sia della misura di diversion che della misura di probation esaminate; non è invece richiesta la confessione dell’imputato, in questo modo l’ordinamento austriaco garantisce pienamente il principio di presunzione di innocenza. Similmente a quanto è avvenuto nel sistema italiano, nell’ordinamento tedesco113 le misure di diversion vennero introdotte prima con riferimento alla giustizia minorile e solo in un secondo momento anche a favore dell’autore di reato adulto. Se si studia l’ordinamento tedesco, occorre innanzitutto considerare che la struttura federale dello Stato si riflette in una differenziazione del sistema giudiziario; ogni länd presenta una propria amministrazione della giustizia anche nella gestione dei probation services. Nella maggior parte dei läender, il Pubblico Ministero sulla base delle indagini svolte dai servizi sociali può sospendere il procedimento per promuovere, con o senza l’intervento del giudice, un percorso di diversion; tale sospensione può essere disposta per i reati puniti con una pena detentiva non elevata, tendenzialmente di massimo un 1 anno. Similmente a quanto già visto per gli altri Stati europei considerati, per l’espletamento del diversion program è richiesto il consenso dell’autore di reato. Se il programma di diversion viene completato con esito positivo, il Pubblico Ministero non esercita l’azione penale; viceversa, in caso di revoca o fallimento del diversion program, il processo riprenderà il suo corso. Inoltre, nei confronti del minore autore di reato in molti läender è prevista una misura corrispondente alla messa alla prova minorile italiana, 112 Per poter sospendere il procedimento dopo l’esercizio della azione penale, il giudice è chiamato a verificare preliminarmente se ricorrono le medesime condizioni richieste per la predisposizione di un diversion program. 113 L. Trenta, L’istituto della messa alla prova, cit. 59 CAPITOLO II USA E PROBATION 1. L’esperienza del probation negli ordinamenti americani La vastità dell’ordinamento americano non permette una trattazione esaustiva delle diverse misure di probation presenti nelle singole realtà statali; la forma di stato federale si riflette inevitabilmente anche sull’organizzazione del sistema giudiziario il quale, accanto all’ordinamento giudiziario federale, è composto dai vari ordinamenti statali0. Scopo della presente ricerca non vuole essere l’elencazione delle diverse forme di probation presenti in ogni Stato, né lo studio analitico della stratificazione legislativa succedutasi nel tempo, quanto piuttosto riuscire a cogliere, al di là delle singole regolamentazioni del probation, il dato ben più importante dell’esperienza stessa del probation, l’esperienza plurisecolare dei social workers nella cura del percorso degli offenders verso un cambiamento reale e possibile. Si ritiene, quindi, opportuno soffermarsi sulla regolamentazione a livello federale delle principali forme di probation0 poiché, qualora si proceda contro un reato federale, tali 0 Le legge federale prevede le US District Courts, i Tribunali di primo grado operanti nei 94 distretti giudiziari, le Us Courts of Appeal, i 12 tribunali di secondo grado, e la Supreme Court, la Corte Suprema; il sistema americano è poi caratterizzato dalla presenza degli Us District Attorneys, i quali fanno capo al dipartimento di giustizia ed esercitano l’azione penale per i reati federali nei vari distretti. In ogni District Courts, l’ US Probation and Pretrial Services System è l’ente responsabile dei vari pretrial and probation services. Per quanto riguarda gli ordinamenti giudiziari statali, il panorama è molto variegato; similmente a quanto avviene per l’ordinamento federale, le rispettive costituzioni prevedono Tribunali di primo grado, a competenza limitata o generale, Tribunali di appello e di ultima istanza. 0 Nella presente ricerca ci si riferirà a due documenti principali: il United States Code (U.S.C.), la raccolta delle leggi federali degli Stati Uniti, pubblicata dall'Office of the Law Revision Counsel , e 62 misure sono presenti nelle diverse realtà statali, per poi osservare concretamente l’operatività delle misure di probation attraverso lo studio del probation system di un singolo Stato. Innanzitutto, occorre sottolineare un dato fondamentale che caratterizza il probation nel sistema americano: esso “non è solo una misura alternativa, è una struttura, un complesso insieme di servizi che affianca, con un’organizzazione di Dipartimenti, il sistema giudiziario e penitenziario sia nel settore degli adulti, che dei minori”0. Il Probation and Pretrial Service0, presente territorialmente presso ogni Tribunale penale di primo grado, accompagna l’offender dal momento immediatamente successivo alla commissione del fatto sino all’esecuzione penale. Nel corso del procedimento penale i probation officers mantengono con l’autorità giudiziaria procedente un vero e proprio rapporto di collaborazione interistituzionale; durante l’esecuzione di una misura di probation, l’offender è posto sotto la supervisione del Probation Service al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni imposte con il probation program. Il comune denominatore delle diverse esperienze del probation presenti su tutto il territorio americano risulta essere proprio questo insostituibile ruolo svolto dal Probation Service nella definizione, e poi nell’esecuzione, del probation program. Nessun provvedimento può essere disposto nei confronti dell’offender senza che prima sia effettuata un’attenta analisi della sua personalità. Una tra le funzioni più rilevanti svolte dai probation officers è l’elaborazione del pre-sentence report; in tale documento, che viene richiesto ogni qualvolta il giudice ritenga di poter applicare una misura di diversion o di probation, sono raccolte tutte le informazioni riguardanti la commissione del reato e la personalità dell’offender, in particolare la sua storia e la sua condizione familiare, sociale ed economica. Spesso in questa l’ US Attorneys Manual (U.S.A.M.), le linee guida per gli Attorneys e tutti gli impiegati nel dipartimento di giustizia. 0 L. Gandini, Sistema giudiziario e penitenziario negli USA, con particolare riferimento alla misura del probation, in Rassegna Penitenziaria, 1984, p. 257. 0 Probation and Pretrial Services, in www.uscourt.gov. 63 fase è prevista la possibilità per l’offender di presentare una propria memoria scritta per confrontarsi con quanto riportato nel pre-sentence report; inoltre, il giudice, prima dell’udienza fissata per l’emanazione della sentenza, può ordinare la comparizione delle parti davanti a lui per favorire il confronto tra i probation officers e l’offender. Inoltre, occorre sottolineare come l’estensione che i servizi di probation assumono nell’ordinamento americano risulti fortemente rafforzata dal principio di discrezionalità dell’azione penale. In questo, si coglie una profonda diversità rispetto al nostro ordinamento, dove l’articolo 112 della Costituzione sancisce l’opposto principio dell’obbligatorietà dell’azione penale. Proprio perché nell’ordinamento americano all’accusa è generalmente riconosciuta la facoltà di decidere se procedere con l’azione penale, assume molta importanza la dichiarazione di colpevolezza dell’imputato che, come vedremo, frequentemente arriva a patteggiare la propria posizione, spesso attraverso un diversion o un probation program, per evitare di essere sottoposto al processo penale nelle sue forme ordinarie. Nella maggior parte degli ordinamenti statali americani, il probation costituisce una misura alternativa alla pena detentiva offerta al condannato con sentenza definitiva di condanna. Tuttavia, si vedrà che non manca, specialmente nei sistemi statali minorili, la previsione di percorsi di diversion e di probation che intervengono prima della sentenza definitiva di condanna. Infine, dell’ordinamento americano colpisce la varietà dei diversi requirements che possono costituire oggetto di un programma di diversion o di probation. Tra i più significativi, per la loro importanza, si ricordano: la partecipazione ad attività rieducative e ricreative (rispettivamente, recreation and education program e community skills program); il lavoro di interesse generale (community service program); la partecipazione a corsi di formazione professionale (employment program); diversificati obblighi restitutori o risarcitori nei confronti delle vittime (restitution 64 adeguata alla gravità dell’offesa e alle caratteristiche personali dell’autore di reato. A differenza dalla messa alla prova prevista nell’ordinamento italiano, la probation sentence intervene dopo la sentenza definitiva di condanna, o meglio, ne costituisce parte essenziale. Seppur consapevoli di questa differenza, l’esposizione dei tratti fondamentali delle sentence of probation risulta di fondamentale importanza non solo poiché è un istituto centrale dell’esperienza americana, ma soprattutto perché la sua disciplina, come si vedrà, orienta in modo significativo la discrezionalità dei US Attorneys nella predisposizione delle altre misure di diversion e di probation processuale previste nell’ordinamento americano. Secondo l’U.S.C.- Section 3561, la probation sentence può essere disposta, salva diversa previsione di legge, per tutti i reati per i quali la legge stabilisce un termine massimo di imprisonment di 10 anni. La norma prosegue nel delimitare l’ambito di applicazione della probation sentence, specificando che non potrà in alcun modo essere concessa qualora il delitto per il quale si procede appartenga alla classe A o B di felony0, qualora l’autore di reato abbia commesso un ulteriore fatto punibile con la sola pena detentiva o, secondo la valutazione discrezionale del giudice, significativamente grave, e, infine, qualora la concessione della misura di probation sia espressamente esclusa da una norma di legge. Ai sensi del U.S.C- Section 3562, il probation program è predisposto dal giudice in collaborazione con i probation officers sulla base delle informazioni contenute nel pre-sentence report, documento fondamentale ai fini della determinazione della responsabilità dell’imputato e della scelta del corrispondente trattamento sanzionatorio. Il probation program deve essere redatto in forma scritta, in modo chiaro e lineare; inoltre, è richiesta la sottoscrizione da parte dell’offender. La section 3561 (U.S.C.) disciplina poi gli authorized terms, stabilendo che la durata del periodo di probation dipende direttamente dalla gravità del reato 0 Secondo quanto stabilito dal U.S.C- Section 3559, rubricata “Sentencing classfication of offenses”, sono delitti appartenenti alla classe A o B di felony i delitti puniti, rispettivamente, con la pena capitale o con l’ergastolo e quelli puniti con una pena detentiva minima di 25 anni. 67 per il quale è concessa: nel caso venga concessa per la commissione di un reato punito con pena detentiva minima di 1 anno, definitivo felony, il probationary period dovrà essere come minimo di 5 anni; per i misdemeanors, reati meno gravi per i quali è prevista una pena detentiva massima di 1 anno, la probation potrà invece durare al massimo 5 anni; vi è poi la previsione di probationary period di solo 1 anno in caso di infrazioni meno significative. Tali termini decorrono dalla data della sentenza di condanna. La section 3563 (U.S.C.) orienta molto la discrezionalità del giudice nella definizione contenutistica del programma di probation, identificandone le mandatory e le discrezionary conditions, rispettivamente, le prescrizioni a carattere obbligatorio o discrezionali. Tra le mandatory conditions troviamo, a titolo esemplificativo, l’obbligo per l’offender di non commettere un ulteriore reato durante il probationary period, l’adempimento di obblighi risarcitori nei confronti delle vittime o, ancora, il lavoro di pubblica utilità. Una serie ulteriore di prescrizioni possono poi essere rese obbligatorie in riferimento a determinate categoria di reati; ad esempio, il giudice potrà imporre all’offender un ordine restrittivo in caso violenza domestica, piuttosto che la sospensione della patente di guida in caso di guida in stato d’ebbrezza, e così via. L’elenco delle discrezionary conditions, meramente descrittivo, richiama i requirements più usuali nelle diverse esperienze di probation, quali l’obbligo di svolgere o il divieto di partecipare a determinate attività, l’obbligo di residenza presso la propria abitazione o altra struttura autorizzata, il dovere di presentarsi presso un probation office, e così via. Durante tutto il probationary period0, il probationer è sottoposto alla supervisione dei probation officers0, i quali diventano vera figura di 0 Per quanto riguarda la disciplina del probationary period, la section 3566(U.S.C.) “Implementation of probation”, letteralmente esecuzione del programma trattamentale, rimanda al chapter229-subchapter A del U.S.C., sottocapitolo che disciplina tutti gli aspetti collegati alla esecuzione del programma di probation. 0 Per garantire la professionalità dei probation officers, la section 3602 (U.S.C.) richiede che essi siano scelti in base alla loro professionalità e secondo procedure predeterminate. 68 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO Sede di Milano FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA DALLA MESSA ALLA PROVA PER MINORI ALLA MESSA ALLA PROVA PER ADULTI. L’ESPERIENZA DEL PROBATION PER UNA APPLICAZIONE CONSAPEVOLE DEL NUOVO ISTITUTO. Relatore: Ch.ma Prof.ssa Marta Bertolino Tesi di laurea di: Francesca Gallo Matricola n. 3903135 ANNO ACCADEMICO 2014/2015 “The value of probation consists above all in what it represents and stands for: the values of social inclusion and a belief in the possibility of personal change” (R. Canton) “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world” (N. Mandela) 3. Il probation minorile tra passato e futuro: criticità di una trasposizione diretta dell’istituto............................................139 CAPITOLO II LA MESSA ALLA PROVA PER ADULTI......................143 1. Un nuovo istituto nell’ordinamento italiano.......................143 2. La sospensione del procedimento: l’istanza dell’imputato e i presupposti della misura........................................................151 2.1. Il programma di messa alla prova: l’ASPIRE model e il ruolo degli assistenti sociali.................................................161 2.2. La definizione del programma trattamentale...............165 2.3. La decisione del giudice...............................................184 3. La fase esecutiva................................................................196 4. L’esito della messa alla prova............................................204 5. L’assenza di una disciplina transitoria................................209 5.1. Ulteriori profili di diritto processuale............................218 CAPITOLO III LUCI E OMBRE DEL NUOVO ISTITUTO...................226 1. La messa alla prova per adulti: alcuni dati empirici...........226 2. Una contraddittorietà sistemica.........................................231 CONCLUSIONI............................................................................247 bibliografia................................................................................252 Ringraziamenti..........................................................................266 2 INTRODUZIONE Il nuovo istituto della messa alla prova per adulti rappresenta un primo e significativo tentativo di dare concreta attuazione al probation nel nostro ordinamento. Se la sospensione del procedimento penale a carico di un imputato minorenne con conseguente messa alla prova è prevista dall’anno 19881, analoga possibilità è stata offerta all’imputato adulto solo con la recente legge 28 aprile 2014, n. 672. Un’analisi consapevole del nuovo istituto non può che essere condotta alla luce della vasta e variegata esperienza del probation nel sistema anglosassone e nel sistema americano, federale e dello Stato della California3. L’analisi delle European Probation Rules4 e dell’esperienza angloamericana consente di verificare quale sia la finalità principalmente perseguita dal probation nella sua forma più autentica: da sempre, infatti, in ogni singola misura, alla possibilità di giungere all’effettiva risocializzazione dell’autore di reato attraverso l’offerta di un percorso ad personam, si affianca la forte potenzialità deflattiva naturalmente insita nell’istituto del probation, che tradizionalmente si configura come risposta alternativa alla pena detentiva. Volgendo lo sguardo al nostro ordinamento, l’esperienza minorile in tema di messa alla prova costituisce un paradigma di confronto e di integrazione 1 L’istituto della messa alla prova minorile viene disciplinato dagli artt. 28 e 29 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di minorenni”. 2 La nuova messa alla prova per adulti è stata introdotta dagli artt. 3 e ss. della legge 28 aprile 2014 n. 67, “Deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”. 3 In particolare, nella prima sezione della presente ricerca si procede, secondo una prospettiva comparatistica, all’individuazione e allo studio delle forme di probation angloamericane che più sono affini al corrispondente istituto italiano e che, in particolare, intervengono prima della sentenza definitiva di condanna. 4 Regole del Consiglio d’Europa in materia di probation, Raccomandazione R(2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri, Ministero della Giustizia, 20 gennaio 2010, in www.giustizia.it. 3 fondamentale nell’analisi della nuova misura per adulti. Dopo essersi soffermati sulla disciplina dell’istituto minorile e sui suoi principi ispiratori, si presentano due ricerche condotte dal Tribunale di Milano5 e dal Ministero della Giustizia6, poiché è soprattutto nella concreta applicazione che la messa alla prova minorile svela pienamente la sua ricchezza. Ciò che rende realmente innovativa la nuova messa alla prova per adulti è la sua natura di probation processuale: per la prima volta nel nostro ordinamento viene offerta all’imputato adulto la possibilità di intraprendere un percorso di probation durante il procedimento penale. Si mostrerà come la nuova misura, seppur naturalmente volta alla risocializzazione dell’autore di reato, sia stata introdotta da un legislatore mosso da una prevalente finalità deflattiva e come questa natura bicefala si rifletta inevitabilmente nella disciplina sostanziale e processuale dell’istituto, disciplina che sin da subito presenta alcuni profili critici. Alla luce dell’esperienza del probation angloamericano e della messa alla prova minorile italiana, si propongono soluzioni operative per ovviare alle lacune legislative e a quei profili processuali divenuti problematici nella prassi applicativa dell’istituto. Infine, l’analisi dei primi dati statistici offerti dal Ministero della Giustizia7 consente di verificare se e come i principi che la nuova messa alla prova per adulti si propone di perseguire trovino concreta attuazione nelle aule di Tribunale. Condividendo e riproponendo l’analisi offerta dal Convegno di Diritto Penale “Dall’emergenza alla deflazione: il sistema sanzionatorio dopo la L. 28.04.2014, n. 67”8, la presente ricerca si propone di giungere ad una conoscenza consapevole del nuovo istituto di probation processuale introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, al fine di verificare se la messa alla prova per adulti, nonostante 5 C. Cascone e M. De Natale, Minori devianti a Milano. Ricerca interprofessionale sulla “messa alla prova”, Milano, 2013. 6 C. Zanghi et alii, La sospensione del processo e messa alla prova, Servizio Statista, Dipartimento Giustizia Minorile, Ministero della Giustizia, in www.giustizia.it, 2013. 7 Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messa alla prova, Servizio Statistica, Ministero della Giustizia, in www.giustizia.it, 2015. 8 Il convegno “Dall’emergenza alla deflazione: il sistema sanzionatorio dopo la L. 28.04.2014, n. 67” si è tenuto presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali del Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi Roma Tre nel marzo 2015. 4 CAPITOLO I IL PROBATION NEL PANORAMA EUROPEO 1. L’origine storica dell’istituto del probation Il probation, diffusosi dalla metà dell’Ottocento in molti paesi stranieri, in particolare in quelli anglosassoni, rappresenta sin dalle sue origini il tentativo di costruire un’idonea alternativa al carcere. La dilatazione progressiva dell’istituto è avvenuta in corrispondenza dell’affermarsi di una nuova visione della pena detentiva, considerata non più come unica e rigida possibile sanzione, quanto piuttosto come extrema ratio, alla quale ricorrere solo qualora nessun’altra misura risulti essere adeguata. Anche se il probation trova le sue radici nella plurisecolare esperienza della common law inglese, tradizionalmente la nascita dell’istituto viene identificata con la figura di John Augustus, un calzolaio di Boston spesso definito “father of probation”. Sono le parole del suo stesso ideatore a mostrarci la nascita quasi accidentale del primo tentativo di probation: "in the month of August, 1841, I was in court one morning, when an officer entered, followed by a ragged and wretched looking man (…) I imagined from the man’s appearance that his offense was that of yielding to his appetite for intoxicating drinks (…) I conversed with him for a few moments and found that he has not yet pass all hope for reformation (…) He told me if he could be saved from the House of Correction, he never again would taste intoxicating liquors. There was such an 7 earnestness in that tone, and look of firm resolve, that I determined to aid him, so I beiled him”1. Sotto la tutela di J. Augustus l'uomo si rivelò "a man industrious and sober, that without doubt has been by his treatment saved from a drunkard’s grave"2. Tali erano i segni del cambiamento che il giudice lasciò libero il soggetto, condannandolo simbolicamente ad una pena pecuniaria di un cent. Da quel giorno Augustus, da considerarsi pertanto il primo probation officer della storia, cominciò a frequentare il Tribunale alla ricerca di candidati per quello che egli stesso chiamò "probation", letteralmente “prova”. La procedura seguita da Augustus si mantenne inalterata per tutti i 19 anni in cui prestò la sua attività: individuato il soggetto di cui occuparsi sulla base di un'accurata indagine della personalità dell’offender, Augustus proponeva al giudice la liberazione del reo su cauzione, assumendosi la responsabilità della sua sorveglianza; nella maggior parte dei casi, il giudice accettava la proposta del probation officer e sospendeva la pronuncia della condanna per un certo periodo, durante il quale Augustus si adoperava per realizzare il recupero del soggetto affidatogli; infine, all'udienza fissata dal giudice per la pronuncia della condanna, Augustus illustrava i progressi compiuti dall'offender fornendo al giudice un parere sull'esito del periodo di prova, se tale esito era valutato positivamente anche dal giudice il reato era considerato estinto3. Al di là dell'alone mitico che circonda la figura di J. Augustus, bisogna riconoscere che il sistema utilizzato da questo primo probation officer conteneva già tutti gli elementi essenziali del moderno probation: la 1 H. Abadinsky, Probation and Parole: Theory and Practice, New York, 1994, p. 27. All’interno del volume citato viene infatti riportato l’originale report di J. Augustus, “A report of the labors of John Augustus for the last ten years in aid of the unfortunate: containing a description of his method of operations, striking incidents, and observations upon the improvement of some of our city institutions, with a view to the benefit of the prisoner and of society” ( Boston, 1852). 2 Ibidem. 3 Fra il 1841 e il 1859, anno della morte, Augustus si occupò di quasi 2000 casi e quasi tutti si conclusero con successo. 8 rinuncia all’imposizione di una pena detentiva, l’elaborazione di un probation program il più possibile individualizzato e l'affidamento dell’offender ad una persona terza, che si assume il compito di guidarlo e di controllarlo durante il periodo di prova. Tuttavia, è la ricchezza dell’esperienza inglese che reclama la paternità del probation. Agli albori del XII secolo, nel tentativo di svincolarsi dalla meccanica applicazione dei principi eccessivamente rigorosi che si erano andati consolidando nel corpo della common law, i giudici inglesi conquistarono progressivi spazi di discrezionalità attraverso la creazione di nuovi istituti quali il benefit of clergy, il judicial reprieve ed il recognizance. Tali misure permettevano ai giudici di adeguare la risposta sanzionatoria alle caratteristiche personali del singolo autore di reato, ricorrendo alla pena detentiva solo qualora ogni altra misura meno lesiva della libertà personale non apparisse adeguata. In particolare, il benefit of clergy4 comportava la sospensione del procedimento penale a carico dei membri della Church of England e permetteva a quest’ultimi di essere sottoposti ad un trattamento più mite in considerazione delle loro caratteristiche personali; tale beneficio interveniva durante il corso del procedimento e poteva essere concesso solo dopo l'accertamento della responsabilità penale. Questo istituto di antica memoria, le sue prime applicazioni risalgono al XII secolo, venne formalmente introdotto nell’ordinamento inglese nel 1496 con il Benefit of Clergy Act. Con il passare del tempo le Corti manifestarono chiaramente la volontà di ampliare l’ambito di applicazione soggettiva di tale misura; in particolare, a seguito del Benefit of Clergy Act, i giudici inglesi iniziarono a estendere il benefit of clergy a tutti coloro che fossero in grado di leggere e scrivere5. Con l’evoluzione dell’ordinamento inglese, attraverso la 4 S. M. Barton e R. D. Hanser, Community Based Corrections, Thousand Oaks, 2011. 5 Risulta interessante un aneddoto al riguardo: per provare il suo status di letterato, l'imputato era tenuto a leggere davanti alla Corte un brano della Bibbia; divenne uso scegliere sempre il medesimo salmo, permettendo così di poter usufruire del benefit of clergy a tutti coloro che, pur non sapendo né leggere né scrivere, avessero semplicemente memorizzato questi versi, definiti 9 economico e politico, diversità, queste, talvolta riscontrabili anche all’interno dei confini nazionali dei singoli Stati, hanno influenzato e continuano a influenzare in profondità i sistemi di probation. In questo panorama così variegato, la tradizione angloamericana costituisce, in tutta la sua ricchezza e varietà, paradigma di confronto fondamentale per uno studio consapevole dell’istituto del probation. 2. Le European Probation Rules Le istituzioni comunitarie, consapevoli della complessità che caratterizza oggi il dibattito in materia di giustizia penale e dell’incapacità di alcuni sistemi nazionali di giungere alla definizione di riforme strutturali, sono più volte intervenute al fine di delineare un modello penitenziario europeo che attribuisca realmente “una consistenza tangibile al principio del ricorso al carcere come extrema ratio”10. Nel caso italiano l'inarrestabile potenziamento della comunicazione mediatica rende evidente all’opinione pubblica, sempre più sensibile e attenta alla violazione dei diritti umani, la reale crisi del sistema penitenziario, soprattutto per quanto riguarda il diffuso sovraffollamento degli istituti carcerari. In questo panorama, le European Probation Rules11, frutto di un’autentica collaborazione internazionale, richiedendo agli Stati Membri di valorizzare le diverse misure di probation alternativamente alla pena detentiva, costituiscono l’espressione più alta della ricerca di un ragionevole bilanciamento tra l’esigenza di difesa sociale e la risocializzazione del detenuto. Già la Raccomandazione R(1992)16, relativa alle Regole Europee sulle Sanzioni e Misure Alternative alla detenzione, richiede agli Stati Membri di garantire un “equilibrio necessario"12 tra l’esigenza di difesa 10 L. Eusebi, La riforma ineludibile del sistema sanzionatorio penale, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, novembre 2013, p. 1307. 11 Regole del Consiglio d’Europa in materia di probation, Raccomandazione R(2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri, 20 gennaio 2010. 12 Preambolo, Regole europee sulle sanzioni e misure alternative alla detenzione, Raccomandazione R(92)16 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri, 19 ottobre 1992. 12 sociale e il reinserimento del reo; secondo la R(1992)16, le misure alternative devono tendere a "sviluppare in chi ha commesso un reato il senso delle proprie responsabilità nei confronti della società e, in particolare, nei confronti della o delle vittime" (art. 30). La R(1992)16 rivolge poi una particolare attenzione all’opinione pubblica richiedendo che si diffondano informazioni adeguate circa la natura e il contenuto delle misure alternative alla detenzione "affinché l'opinione pubblica possa comprenderne i fondamenti e considerarle come delle risposte adeguate e credibili ai comportamenti deliquenziali" (art. 44). Similmente, le European Prisoners Rules, Raccomandazione R(2006)213, richiedo agli Stati Membri di impegnarsi nella “ricerca e la messa in atto di misure alternative alle pene detentive brevi ogni volta che ciò sia possibile" (art. 25). Tornando all’oggetto della presente ricerca, le European Probation Rules, nel rispetto del principio di sussidiarietà14 e consapevoli della eterogeneità delle misure di probation previste in Europa, delineano i principi generali e gli standards minimi che devono necessariamente essere garantiti da ciascuna disciplina nazionale. Per quanto riguarda l’organizzazione dei servizi di probation, invece, la R(2010)1 riconosce agli Stati membri la più ampia discrezionalità, lasciando impregiudicata “l'applicazione di strumenti e standard internazionali di tutela dei diritti umani che siano più favorevoli al trattamento degli autori di reato”15. La R(2010)1 definisce il probation come qualsiasi forma di "esecuzione penale esterna di sanzioni e misure, definite dalla legge ed imposte ad un autore di reato"16; si ritiene che una questa definizione così ampia rispecchi l'esigenza di non costringere in una definizione troppo 13 Regole penitenziarie europee, Raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri, 11 gennaio 2006. 14 Ai sensi dell’art. 5, par.3, del TFUE il principio di sussidiarietà esclude l'intervento dell'Unione quando una questione può essere regolata in modo efficace dagli Stati membri a livello centrale, regionale o locale; l'Unione Europea è invece legittimata ad intervenire quando gli Stati membri non sono in grado di raggiungere l’obbiettivo richiesto in misura soddisfacente ovvero quando l'intervento dell'Unione può apportare un valore aggiunto. 15 Preambolo, Regole del Consiglio d’Europa, cit. 16 Appendice II, Regole del Consiglio d’Europa, cit. 13 stringente le molteplici esperienze di probation presenti nelle diversificate realtà europee. Secondo il considerando della R(2010)1, i servizi di probation sono “servizi fondamentali della giustizia” tesi a “favorire il inserimento sociale degli autori di reato” e a “contribuire a un giusto processo penale e alla sicurezza pubblica, prevenendo e riducendo il verificarsi di reati.” Le misure di probation devono tenere “pienamente conto della particolarità, della situazione e dei bisogni individuali degli autori di reato” (art. 4). Viene garantita la massima flessibilità della misura; occorre però sottolineare come essa, al contempo, debba rispondere al principio di proporzionalità evitando di imporre all’autore di reato “pesi o restrizione dei suoi diritti superiori a ciò che è stato previsto dalla decisione giudiziaria e che deriva, in ogni singolo caso, dalla gravità del reato commesso o dal rischio di recidiva adeguatamente valutato” (l’art. 5). “Il consenso informato e la collaborazione” (art. 6) dell’autore di reato, definito estensivamente come “qualunque persona oggetto di procedura penale”17, al programma di probation deve sempre essere libero e consapevole. Il legislatore europeo, inoltre, richiede espressamente che, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, “ogni intervento che precede il definitivo accertamento della responsabilità dell'imputato dovrà essere svolto senza lesione di tale principio” (art. 7). Per garantire altresì l’effettività dei diritti riconosciuti ai soggetti coinvolti nel percorso di probation, la R(2010)1 impone a ciascun Stato Membro di prevedere “procedure accessibili, imparziali ed efficaci per depositare reclami” (art. 14). I servizi di probation, definiti come “ogni organismo designato dalla legge per adempiere i compiti e le responsabilità inerenti alla misura di probation stessa”18, sono tenuti a rispettare “i diritti fondamentali degli autori di reati” (art. 2) e devono tenere “debitamente conto della dignità, della salute, della sicurezza e del benessere dei delinquenti” (art. 2). Allo 17 Appendice II, Regole del Consiglio d’Europa, cit. 18 Appendice II, Regole del Consiglio d’Europa, cit. 14 professionale, durante tutto il corso della loro carriera “per migliorare le proprie conoscenze e competenze” (art. 25)21. Per quanto riguarda i volontari, il legislatore europeo, seppur consapevole della ricchezza del loro apporto nell’organizzazione e nello sviluppo dei probation services, riconosce ad essi la facoltà di svolgere solamente determinati compiti. In particolare, come vedremo, di esclusiva competenza dei social workers è la definizione e l’esecuzione del probation program; perciò, si presume che i volontari possano intervenire solo in funzione di sostegno personale dell’offender, sempre nelle modalità stabilite previamente con il social worker affidatario. È proprio in considerazione della complessità del servizio al quale sarà chiamato, che la R(2010)1 richiede espressamente che ogni soggetto esterno coinvolto nei probation services sia “oggetto di una selezione” (art. 34), Fondamentale per il legislatore europeo è poi la cooperazione interistituzionale all'interno di ogni singolo Stato tra i vari servizi di probation, l’autorità giudiziaria e gli altri organismi pubblici o privati coinvolti nella gestione dei probation services. Una leale e attiva collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti appare elemento imprescindibile per garantire il recupero sociale reo sottoposto al probation program; ciò è espresso molto chiaramente dalla R(2010)1, quando afferma che “per promuovere l’inserimento sociale del reo è necessario un lavoro multidisciplinare, coordinato e complementare fra più organizzazioni, al fine di rispondere alla necessità, spesso complesse, degli autori di reato” (art. 12). In particolare, rapporto fondamentale è quello che intercorre tra i servizi di probation e l’autorità giudiziaria. I social workers sono tenuti a comunicare regolarmente all’autorità procedente “numerose informazioni 21 In Inghilterra, Stato che può vantare una ricca e secolare esperienza in materia di probation, i corsi di laurea in social work prevedono, ormai da molti anni, l'insegnamento denominato Criminal and Community Justice; inoltre, da circa quindici anni è stato istituito un autonomo corso di laurea in Probation Studies. In Italia, invece, la formazione universitaria degli assistenti sociali sembra dedicare una scarsa e molto debole attenzione agli istituti penitenziari e in generale alla esecuzione penale esterna. 17 di portata generale o relativa a casi particolari” (art. 35), affinché quest’ultima possa esprimere un giudizio consapevole “riguardo al probabile impatto della detenzione e dell’opportunità di applicare sanzioni e misure non privative della libertà” (art. 35). Tra i diversi documenti che i social workers sono tenuti a fornire all’autorità giudiziaria, il legislatore europeo riconosce la funzione essenziale svolta dal rapporto preparatorio alla sentenza, definito pre-sentence report, attraverso il quale il social worker competente del caso è chiamato a coadiuvare il giudice nella decisione circa “l’opportunità o meno di procedere o la scelta della sanzione o misura più appropriata” (art. 42). Il pre-sentence report deve contenere una approfondita analisi delle condizioni personali, familiari e sociale del reo. Inoltre, è sempre auspicabile che l’autore di reato partecipi attivamente a questa fase; secondo la Raccomandazione in esame, infatti, l’offender deve “avere la possibilità di partecipare alla redazione del rapporto, nel quale si deve riflettere, ove possibile, il suo parere” (art. 44). Infine, è interessante notare come le European Probation Rules attribuiscano al personale con qualifica dirigenziale un ruolo fondamentale nella gestione dei probation services. I dirigenti, ed essi soltanto, sono infatti incaricati di assicurare “la qualità del lavoro dirigendo, guidando, controllando e motivando il personale”, curando “lo sviluppo e il mantenimento di buoni rapporti di lavoro e di buoni rapporti con gli altri servizi” (art. 30). Inoltre, il ruolo dirigenziale è ulteriormente valorizzando dal legislatore europeo, quando affida proprio ai dirigenti di ogni singolo ufficio il compito di prestare una particolare attenzione “ai media e all’opinione pubblica” (art. 31)22. 22 Questa valorizzazione del ruolo della direzione risente chiaramente del recente system management di derivazione britannica, nuovo modello di gestione dei probation services che tenta di soppiantare il tradizionale person-by-person approach. Infatti, mentre il person-by-person approach valorizza la discrezionalità dei singoli social workes nella definizione e nella attuazione del processo di supervisione dell’autore di reato, l’offender management model (OMM) si caratterizza per l’utilizzo di moderne tecniche manageriali, proprie del settore privato, nella gestione e nei coordinamento dei vari probation services (vedi R. Canton, Probation: working with offenders, Oxon, 2011). 18 2.1. Il processo di supervisione Dopo avere delineato il quadro dei principi generali che deve caratterizzare ogni probation system, la R(2010)1 si sofferma sul momento attuativo delle misure di probation e, in particolare, sul processo di supervisione. Questo viene definito come l’insieme delle “azioni intraprese per garantire il rispetto effettivo da parte dell’autore di reato dell’insieme delle condizioni o obblighi imposti dalla misura di probation”23. In questa sede, occorre rilevare come sia di fondamentale importanza studiare adeguatamente la disciplina del processo di supervisione, poiché è solo nell’esecuzione della misura di probation che le dichiarazioni di principio contenute nella prima parte delle European Probation Rules possono trovare la loro concretizzazione. Nella R(2010)1, il legislatore europeo richiama chiaramente il modello anglosassone dell'ASPIRE model24 che suddivide il processo di supervisione in quattro “phases that together make up a coherent and purposeful engagement with offenders”25: assessment, planning, implementation e review and evalutation. Durante l’assessment i social workers si soffermano sullo studio e sulla valutazione della personalità del reo; nella fase di planning si procedere alla definizione contenutistica e temporale del probation program, al quale verrà sottoposto l’offender durante la fase di implementation; infine, nella fase di review and evaluation, i social workers sono chiamati a esprime una valutazione finale sull’esito del probation program. In particolare, durante la prima fase di assessment i social workers devono studiare “in maniera sistematica e approfondita la situazione personale dell’autore di reato, considerando i rischi, i fatti positivi e i bisogni, gli interventi necessari per soddisfare tali bisogni” (art. 66). “Per quanto possibile, gli autori di reato devono avere la possibilità di 23 Appendice II, Regole del Consiglio d’Europa, cit. 24 R. Canton, Probation: working with offenders, Oxon, 2011, passim. 25 R. Canton, Probation, cit., p. 85. 19 caso per caso. Questa estrema flessibilità costituisce una delle maggiori ricchezze della misura di probation, poiché consente di adottare una risposta al reato realmente individualizzata in relazione alle specifiche esigenze dell'offender. In ogni caso, la R(2010)1 richiede ai servizi di probation di “cercare di individuare e far svolgere compiti favorevoli allo sviluppo delle competenze ed all’inserimento sociale degli autori di reato” (art. 47); inoltre, le prescrizioni oggetto del probation program non devono in alcun modo avere carattere stigmatizzante, al contrario devono corrispondere “alle diverse attitudini degli autori di reato ed alla diversità dei loro bisogni” (art. 51). Tre le molteplici prescrizioni che possono essere oggetto di un probation program, la R(2010)1 si sofferma specificatamente sul lavoro di pubblica utilità, per la forte valenza rieducativa che caratterizza questa prescrizione. Esso è definito come “lavoro non retribuito al servizio della collettività a titolo di riparazione effettiva o simbolica di un pregiudizio causato dal delinquente” (art. 47). Il legislatore europeo richiede di imporre all’offender esclusivamente lo svolgimento di attività che appaiano adeguate alle sue specifiche esigenze, a tal fine i social workers devono sempre acquisire il suo parere “in merito al tipo di lavoro da svolgere” (art. 52). Inoltre, si richiede che l’attività lavorativa prescelta risponda sempre ad un interesse generale, non potendo in alcuno caso essere “eseguita a vantaggio dei servizi di probation, del loro personale o a scopo commerciale” (art. 48). Un’ulteriore caratteristica di un probation program che rispetti gli standards minimi delle European Probation Rules è la tutela delle vittime. Secondo la R(2010)1 il piano d’esecuzione, anche se non deve necessariamente prevedere il coinvolgimento diretto delle vittime, deve in ogni caso essere definito nel rispetto "dei loro diritti e bisogni" al fine di “sensibilizzare l’autore di reato al danno arrecato alle vittime, e condurlo ad assumerne la responsabilità” (art. 96). In particolare, si richiama la 22 possibilità di rendere oggetto del probation program un percorso di giustizia riparativa, percorso che deve avere come sua principale finalità la “riparazione del danno provocato” (art. 97). In considerazione delle complessità e della delicatezza degli interessi coinvolti, si richiede che questi eventuali percorsi di giustizia riparativa siano affidati solo ai social workers che abbiano ricevuto un’adeguata formazione e che vi sia una definizione quanto mai chiara dei “diritti e delle responsabilità degli autori di reato, delle vittime e della collettività” (art. 97). La terza fase dell'ASPIRE model, definita implementation, consiste nella esecuzione del programma di probation. Durante l’esecuzione del probation program l’offender è sottoposto alla supervisione dei social workers, quest’ultimi devono garantire che “gli autori di reato rispettino attivamente la supervisione di cui sono oggetto e tutti gli obblighi imposti loro” (art. 85). Al social worker viene richiesto di raggiungere una conoscenza personale dell’offender al fine di diventare figura di riferimento, di sostegno e di aiuto durante ogni fase dell’esecuzione del probation program. L’importanza della relazione interpersonale che viene ad instaurarsi tra il social worker affidatario e il probationer è tale da incidere fortemente sull’esito stesso del probation program: “the supervision process begins with the establishment of relationships and the effectiveness of every subsequent part of the process will depend in a big part on the quality of the relationships”29. Il legislatore europeo accoglie chiaramente questa lettura del processo di supervisione in chiave personalistica, quando afferma che "la supervisione non deve essere considerata come semplice controllo, ma anche come un mezzo per consigliare, aiutare ed accompagnare gli autori di reato" (art. 55). Questa lettura in chiave personalistica del processo di supervisione si rispecchia anche nelle disposizioni della R(2010)1 inerenti all’eventuale violazione delle prescrizioni da parte del offender durante il periodo di probation. Secondo le European Probation Rules, infatti, proprio al fine di 29 R. Canton, Probation, cit., p.120. 23 “ottenere una maggiore collaborazione da parte degli autori di reato” (art. 85), i social workers devono evitare “di ricorrere alla sola prospettiva della sanzione in caso di violazione degli obblighi” (art. 85). In caso di violazione degli obblighi da parte del probationer, seppur certamente si richiede al personale di probation di reagire “in modo attivo e rapido” (art. 87), il legislatore europeo considera chiaramente la revoca della misura di probation extrema ratio, quando afferma che il ricorso ad essa può essere giustificato solamente qualora, tenendo “debitamente conto delle circostanze del mancato rispetto di tali obblighi” (art. 87), il comportamento dell’offender si mostri incompatibile con la prosecuzione della misura. Nella fase conclusiva del processo di supervisione, definita secondo l’ASPIRE model review and evalutation, i social workers devono esprimere un giudizio in merito all’esito del percorso di probation affrontato dall'autore di reato. La valutazione finale, frutto di un giudizio complessivo, non si basa solo sulle relazioni periodiche effettuate dai servizi di probation30 ma anche sui singoli episodi, positivi o negativi, che abbiano inciso significativamente nel percorso dell’offender. La valutazione finale degli assistenti sociali svolge un ruolo essenziale poiché, come vedremo, quasi sempre la decisione giudiziale rispecchia il parere espresso dal social worker affidatario; in tal senso, la R(2010)1 prescrive che la valutazione finale dei social workers venga allegata al fascicolo presentato all’autorità giudiziaria. Anche in quest’ultima fase, all’autore di reato viene riconosciuto il diritto di partecipare attivamente, esprimendo il proprio “parere relativamente alla pertinenza della supervisione” (art. 83). Ai fini della nostra ricerca, è molto interessante rilevare che la R(2010)1 disciplina un'ulteriore fase, definita aftercare, che non è prevista nella tradizionale configurazione dell'ASPIRE model. Secondo il legislatore europeo l’aftercare è "il processo di reintegrazione volontaria 30 Secondo la R(2010)1 tutti i social workers sono tenuti a “un resoconto formale, accurato ed aggiornato della loro attività” (art. 88) che deve essere inserito nel fascicolo individuale corrispondente. 24 della realtà britannica, stia attraversando una fase di intensi e rapidi mutamenti34. Negli ultimi 20 anni si è verificato un rilevante e consistente aumento della popolazione penitenziaria35. Il legislatore britannico, al fine di modernizzare il sistema penitenziario giunto ormai al collasso, è quindi ripetutamente intervenuto in materia di misure alternative alla pena detentiva e, soprattutto, di probation36. In particolare, la gestione dei diversi probation services è stata progressivamente affidata al management model37, un approccio manageriale finalizzato primariamente alla riduzione del rischio di recidiva, che ha attuato una forte informatizzazione degli uffici attraverso l’adozione di procedure standard 34 Per completezza, nonché per comprendere al meglio le sfide più attuali affrontate dal probation oggi, è interessante ricordare i principali passaggi dell’evoluzione dell’istituto nel sistema anglossassone. Agli albori del XX secolo, il sistema inglese, da sempre caratterizzato da una forte presenza del local government, inizia a vivere un periodo di forte sviluppo, diversificazione e arricchimento dei servizi di probation. In particolare, con il Summary Jurisdiction Act 1879 le Corti inglesi furono autorizzate a sospendere l’esecuzione della sentenza di condanna al fine di sottoporre l’offender ad un primordiale programma di probation; l’esito positivo della prova era subordinato al rispetto dell’impegno assunto dall’offender di non commettere ulteriori reati durante il periodo di sospensione. Fondamentale è stato poi il Probation Act 1907, con il quale viene istituito il National Probation Service, piattaforma nazionale competente della gestione dei diversi probation services presenti sul territorio e che agisce in stretta collaborazione con le Corti, a seguito del quale i giudici iniziano a ricorrere sempre più spesso al probation, quale misura alternativa alla pena detentiva attraverso un provvedimento denominato community order. La collaborazione tra i probation officers e l’autorità giudiziaria venne sancita definitivamente nel 1925 con il Criminal Justice Act, documento grazie al quale i giudici vennero investiti della più ampia competenza per la predisposizione dei programmi di probation. Inoltre, attraverso il Criminal Justice Act 1948, la competenza dei servizi di probation venne estesa anche al prison after-care, permettendo, anzi incaricando i probation officers di essere responsabili dell’offender anche successivamente alla sua formale fuoriuscita dal procedimento penale. Infine, il ricorso al probation raggiunse il suo culmine negli anni ’70, quando nel 1972 viene introdotto un generico community service order, grazie al quale i giudici hanno potuto riunire le diverse prescrizioni di un probation program in un unico provvedimento, flessibile e adattabile agli specifici bisogni dell’autore di reato. Vedi History of probation, in www.probationassociation.co.uk. 35 Nell’estate del 2005 la popolazione penitenziaria ha raggiunto le 77.000 unità, record storico per il sistema inglese. 36 Dai primi anni ’90, infatti, in Inghilterra vengono emanati una serie di provvedimenti finalizzati a realizzare un forte accentramento dei servizi di probation. In particolare, con il Criminal Justice Act 1991 si istituisce il Nation Probation Service, ufficio con competenza centrale incaricato di controllare gli uffici locali di probation services e di delineare i criteri in base ai quali autorizzare, realizzare e controllare i vari progetti e attività; dieci anni dopo, l’Home Office viene dotato di una Direzione Generale per il Probation Service, accanto alla Direzione Generale del Prison Service; infine, nel 2004 viene istituito il National Offender Management Service (NOMS), nuovo organo centrale competente sia per i prison services che per i probation services. 37 R. Canton, Probation, cit., p. 84 ss. 27 per la valutazione del percorso degli offenders e della performance dei probation officers38. L’applicazione di questo nuovo modello organizzativo ha portato ad un progressivo indebolimento del tradizionale rapporto di collaborazione tra i vari probation services dislocati sul territorio e, soprattutto, ad una forte svalutazione dell’approccio interpersonale dei social workers39. Secondo alcuni sostenitori del tradizionale probation system40, la complessità della situazione attuale potrebbe indebolire fortemente il ruolo del probation nell’ordinamento inglese; i giudici potrebbero essere portati a considerare il probation misura ormai inutile e inefficace, con un inevitabile e conseguente incremento del numero dei detenuti condannati ad espiare pene detentive brevi. Tuttavia, si ritiene che difficilmente gli avvenimenti degli ultimi anni potranno indebolire, e ancora più difficilmente potranno soppiantare, l’amplissima esperienza inglese in materia di probation, poiché l’ampia discrezionalità di cui godono i giudici è sempre stata, e continuerà a essere, garanzia di individualizzazione del trattamento sanzionatorio41. 38 Il probation officer è il social worker, dipendente del National Probation Service, al quale è affidato lo svolgimento dei diversi probation services. 39 A seguito della applicazione di questo nuovo modello organizzativo, molti dei probation officers all’epoca dipendenti del Probation Service erano ostili a tale politica e per questo vennero progressivamente allontanati dall’amministrazione mediante forme di prepensionamento o di destinazione ad altre attività, per essere sostituiti con funzionari più giovani progressivamente formati per meglio soddisfare i nuovi obiettivi del National Probation Service. 40 R. Canton, Probation, cit., passim. 41 In particolare, nel sistema giudiziario inglese molto ampia è la competenza delle Magistrates' Courts, mentre più limitata appare la competenza della Crown Court. Le Magistrates’ Courts svolgono una funzione equiparabile ai tribunali penali ordinari di primo grado presenti nel nostro ordinamento; in questi tribunali vi è una significativa presenza dei Justices of the Peace e delle Youth Courts, rispettivamente, le prime sono composte da magistrati non togati con funzioni simili ai nostri giudici di pace, le seconde sono sezioni specializzate delle Magistrates' Courts formate da magistrati con idonea preparazione in materia di giustizia minorile. La Crown Court, composta da un giudice e una giuria di 12 cittadini, è un Tribunale che svolge sia funzioni di primo grado, per le cause più gravi rinviate ad essa dalle Magistrates' Court, sia funzioni di Corte d'appello, per le cause esaminate dai Justices of the Peace presenti nelle Magistrates' Courts (vedi A. Torre, Il Regno Unito, Bologna, 2013). 28 Questo processo di riforma iniziato a partire dagli anni ‘90 viene portato a termine dal Criminal Justice Act 200342. A seguito delle modifiche apportate da questo Act, il giudice può scegliere tra quattro principali tipologie di sentenza: la discharge sentence, la fine43, la custodial sentence e la community sentence; inoltre, ricorrendone i presupposti, l’organo giudicante può emanare una suspended prison sentence o una deferred sentence, alternativamente alla custodial sentence. La section 142 del Criminal Justice Act 2003 stabilisce che il giudice, nel valutare quale sia la sentenza più adeguata al caso concreto, deve considerare molteplici esigenze: la necessità di una risposta al male commesso (“the punishment of offenders”), la riduzione del rischio di recidiva (“the reduction of crime”), la rieducazione dell’autore di reato (“the reform and rehabilitation of offenders”), il mantenimento della sicurezza pubblica (“the protection of the pubblic”) e, infine, la riparazione del danno cagionato alle vittime (“the making of reparation by offenders to person affected by their offences”). Tali finalità dovranno poi orientare la discrezionalità del giudice anche nella scelta del miglior trattamento sanzionatorio, trattamento che dovrà essere predisposto considerando sia la gravità del reato, sia le condizioni personali, sociali e familiari dell’autore di reato. Secondo quanto stabilito dal Power of Criminal Courts Sentencing Act 200044-Section 12, qualora la gravità del reato non sia tale da giustificare l’imposizione di una pena detentiva, il giudice può pronunciare una absolute o conditional discharge sentence45: con la prima il giudice semplicemente ritiene di non dovere procedere contro l’imputato, con la 42 Criminal Justice Act 2003, in www.legislation.co.uk. 43 Secondo quanto stabilito dal Criminal Justice Act 2002- Section 162, le Magistrate’s Courts possono imporre multe solo per un valore massimo di 5000 sterline, graduandone l’entità secondo la gravità del reato commesso, mentre non vi è limite nella determinazione della multa per la Crown Court. Tuttavia, ai fini della presente ricerca, l’istituto della fine non risulta particolarmente significativo poiché esso non è in alcun modo compatibile con misure di probation. 44 Power of Criminal Courts Sentencing Act 2000, in www.legislation.gov.uk. 45 Letteralmente il termine“ discharge” indica un’azione di congedo, di allontanamento. 29 una sentenza di condanna definitiva, è molto interessante notare come nell’ordinamento inglese vi sia la possibilità di ricorrere a un probation program quale sanzione accessoria alla mera sospensione condizionale della pena. Ma é nella community sentence51 che l’esperienza inglese in materia di probation mostra tutta la sua ricchezza. Secondo il Criminal Justice Act 2003-Section 177 e ss., con la community sentence il condannato viene sottoposto ad un programma di probation alternativamente alla esecuzione della pena detentiva. Questa misura, a diversamente dalla messa alla prova italiana, interviene dopo la sentenza di condanna, o meglio è parte integrante della sentenza stessa; tuttavia, nonostante questa differenza, si ritiene utile esporre i tratti fondamentali della community sentence, poiché è certamente parametro di confronto prezioso per il legislatore italiano che voglia impegnarsi in una riforma consapevole dell’istituto della messa alla prova. La valutazione circa l’opportunità di adottare una community sentence è di esclusiva competenza del giudice, il quale gode di un’ampia discrezionalità e può adottare questa misura come risposta ad una categoria di reati molto ampia. In particolare, la community sentence può essere disposta per tutte le fattispecie di reato per i quali la legge prevede un fixed term of imprisonment massimo di 12 mesi52. Il community order53, provvedimento con il quale il giudice sottopone l’offender al programma di probation a seguito della community sentence, può essere predisposto nei confronti dell’offender che abbia compiuto i 16 anni; ai fini della presente ricerca, è molto importante sottolineare come il probation 51 Sentencing Guidelines, cit., Section 1, Part 1- Community sentences, in www.legislation.gov.uk. 52 Inoltre, come si è visto precedentemente, l’offender può essere sottoposto ad un probation program in alternativa alla semplice imposizione di una fine o come condizione per la concessione di una conditional suspended prison sentence. 53 Il termine “community order” viene solitamente tradotto con l’espressione “sanzione di comunità”. Occorre sottolineare come il termine “sanzione” richiami significativamente la natura sanzionatoria del provvedimento in esame. 32 nell’ordinamento inglese sia quindi una possibilità da sempre offerta anche all’autore di reato adulto. La durata del probation program non è predeterminata dalla legge, ma viene stabilita discrezionalmente dal giudice considerando la gravità del reato e le caratteristiche personali dell’imputato; similmente, anche ogni modifica, contenutistica o temporale, del probation program è di esclusiva competenza del giudice, il quale deve sempre considerare e confrontarsi con l’opinione del probation officer affidatario. A seguito di un community order, il soggetto viene affidato al Probation Service per l’espletamento del probation program, programma trattamentale che sottopone l’offender a diverse prescrizioni54. Al termine del probationatory period, il probation officer competente per il caso fornisce all’autorità giudiziaria un esaustivo rapporto circa l’esito del percorso di probation affrontato dal probationer55. Se il probation program viene portato a termine con esito soddisfacente, la pena viene considerata espiata; viceversa, in caso di esito negativo, il procedimento riprenderà il suo corso e potrà concludersi anche con una sentence of imprisonment. Nonostante la centralità della community sentence nell’ordinamento inglese, è la deferred sentence56 l’istituto più interessante ai fini della presente indagine. Essa rappresenta la forma di probation che più delle altre si avvicina all’istituto italiano della sospensione del procedimento con messa alla prova. Disciplinata dal Criminal Justice Act 2003-Section 278, la deferred sentence costituisce un esempio di probation processuale che consente al giudice di sospendere il procedimento in corso, al fine di sottoporre l’imputato ad un probation program. 54 Per un’esposizione più completa delle caratteristiche del probation program, si rinvia alla trattazione della deferred sentence (sez. I, cap. I, par. 3); il programma trattamentale elaborato a seguito di una deferred sentence è infatti il medesimo del probation program predisposto a seguito di una community sentence. 55 Il termine probationer indica l’offender sottoposto al programma trattamentale. 56 Il termine “deferred”richiama un’azione di differimento nel tempo. 33 Secondo quanto stabilito dalle Guidelines57, il giudice può valutare discrezionalmente la possibilità di sospendere il procedimento in corso per sottoporre l’imputato a un probation program per un deferment period di 6 mesi ogni qualvolta ritenga che la situazione dell’autore di reato potrebbe positivamente cambiare, salvo che il differimento del procedimento venga giudicato contrario all’interesse generale58. Le finalità perseguite dalla deferred sentence sono molteplici: innanzitutto la sentenza in esame valorizza l’impegno dell’autore di reato in un periodo di tempo davvero limitato (“to give the offender an opportunity to do something where progress can be shown within a short period”59); gli permette di influenzare positivamente e direttamente l’esito della sentenza che lo riguarda (“to provide the offender with an opportunity to behave or refrain from behaving in a particular way that will be relevant to sentence”60); infine, la deferred sentence permette al giudice di valutare concretamente il rischio di recidiva dell’imputato ("to test the commitment of the offender not to re-offend”61), poiché l’esito del probation program è a disposizione dell’autorità giudicante già durante la fase di cognizione. Nonostante non sia richiesta una formale ammissione di colpevolezza, il consenso dell’autore di reato al programma trattamentale è considerato requisito essenziale per la concessione della deferred sentence. Inoltre, le Guidelines richiedono che al momento del differimento della sentenza il giudice esponga all’offender in modo molto chiaro le possibili conseguenze dell’eventuale esito negativo del probation program da lui intrapreso; l’esaustività di tali informazioni risulta utile per rafforzare la volontà del probationer di rispettare le prescrizioni impostegli. Anche le 57Sentencing Guidelines, cit., Section 1, Part 2: Deferred sentences. 58Non è ammessa una proroga del deferment period per un periodo superiore a 6 mesi, né è possibile concedere per una seconda volta la misura in esame, salvo circostanze specifiche che la Corte ha l’onere di motivare adeguatamente. 59Sentencing Guidelines, cit., Section 1, Part 2: Deferred sentences, (B) Use of Deferred Sentences. 60 Ibidem. 61 Ibidem. 34 tempo (section 203). Con il program requirement l’offender è tenuto a partecipare a specifici programmi rieducativi (accredited program), predisposti dal giudice in considerazione delle specifiche esigenze del probationer; è interessante notare come, a differenza dai precedenti requirements sopra considerati, nella section 202 non venga indicato un termine minimo o massimo del program requirement lasciando così amplia discrezionalità all’organo giudicante. Ai sensi della section 203, il curfew requirement impone all’offender di non allontanarsi da uno o più determinati luoghi da 2 a 12 ore giornaliere per un periodo massimo complessivo di 6 mesi; similmente l’exclusion requirement, section 204, vieta all’offender di frequentare determinati luoghi, così come il residence requirement impone allo stesso un obbligo di residenza. Qualora l’offender abbia un’età inferiore ai 25 anni, vi è la previsione di uno specifico attendance centre requirement (section 214), prescrizione che impone all’offender la partecipazione a determinate attività rieducative e ricreative svolte in appositi centri minorili per un periodo che può variare da 12 a 36 ore. Ai sensi della section 207 e ss., vi è poi la previsione di specifici probation programs a carattere riabilitativo predisposti in caso di vizio di mente (mental health treatment requirement), di tossicodipendenza (drug rehabilitation requirement) e di alcool dipendenza (alcohol treatment requiremt). Infine, per garantire il rispetto delle prescrizioni oggetto del probation program, ai sensi della section 215, il giudice può predisporre l’elettronic monitoring requirement, prescrizione che obbliga l’offender ad indossare un braccialetto elettronico al fine di controllare la sua posizione e i suoi spostamenti. In conclusione, il supervision requirement, section 213, impone all’offender di incontrare regolarmente il probation officer affidatario. È molto interessante notare come sia la stessa norma a specificare che la finalità perseguita da questi incontri sia “the offender’s rehabilitation”. 37 Inizia ad emergere chiaramente figura chiave del probation officer, soggetto al quale è affidato il difficile ma irrinunciabile compito di instaurare un rapporto interpersonale con l’offender affidatogli; solo grazie alla costruzione di questo rapporto interpersonale, la community sentence può divenire reale offerta di una seconda possibilità all’offender, attraverso un percorso impegnativo ma dal volto umano. Tuttavia, si deve sottolineare che l’instaurarsi di un rapporto interpersonale tra il probation officer e l’offender non toglie, ma al contrario rafforza, l’obbligo di quest’ultimo di rispettare tutte le prescrizioni del probation program. Al riguardo, le Guidelines64 richiedono al probation officer la capacità di sapere dare una lettura consapevole delle eventuali cadute dell’offender durante l’esecuzione del programma trattamentale. Così, una trasgressione che appaia frutto di una momentaneo momento di debolezza non giustifica l’interruzione del programma di probation, ma, al contrario, reclama un maggior sostegno ovvero una intensificazione, se non diversificazione, della modalità di supervisione; mentre solo in caso di trasgressioni gravi e ripetute, tali da mostrare chiaramente il fallimento del probation program, il probation officer dovrà richiede al giudice di revocare il provvedimento di concessione del community order. La section 179 del Criminal Justice Act 2003 (“Breach, revocation or amendment of community order”) delinea la disciplina delle modifiche contenutistiche e temporali del probation program. Durante il deferment period, se il probationer viola le prescrizioni del programma trattamentale, il giudice deve valutare l’opportunità di rendere più restrittivo o duraturo il programma stesso, riservandosi di pronunciare un provvedimento di revoca del community order solo in caso di trasgressioni ripetute e di una gravità tale da mostrare chiaramente il fallimento del programma stesso65. 64 Sentencing Guidelines, cit., Section 1, Part 2: Deferred sentences. 65 Ad esempio, le Guidelines stabiliscono che la commissione di un nuovo reato durante il deferment period giustifica la revoca dell’ordine di differimento. 38 È interessante notare come al giudice sia riconosciuta anche la possibilità di alleggerire le prescrizioni imposte all’offender, ovvero di ridurre il probationatory period, qualora reputi che il percorso svolto dall’offender sia particolarmente positivo. Al termine del deferment period, se il probation officer affidatario esprime nella sua valutazione finale un giudizio positivo, il giudice adotta una lesser sentence, la quale, così come definita dalle Guidelines, consiste in una sentenza che impone una sanzione meno onerosa in considerazione del percorso intrapreso e concluso positivamente dall’offender66; qualora, invece, il giudizio sull’esito del probation program sia negativo, il processo riprenderà il suo corso. È importante comprendere sin da subito quale sia il ruolo svolto dall’esito del probation program: se nell’ordinamento inglese la buona riuscita del programma trattamentale permette all’imputato di beneficiare di una lesser sentence, vedremo come nell’ordinamento italiano, invece, quest’esito positivo comporti l’estinzione del reato per il quale si procede con la conseguente pronuncia di una sentenza di assoluzione nel merito. Infine, nell’ordinamento inglese è prevista un ipotesi ulteriore di differimento del procedimento penale a carattere speciale, che può essere predisposta solo nei confronti dell’imputato che non goda della piena mental health. Se nella fase immediatamente successiva all’arresto, o durante il procedimento penale, l’imputato risulta affetto da un mental disease, questi viene affidato alla Liaison and Diversion Service (L&D)67, istituto specializzato nella predisposizione di programmi trattamentali per soggetti affetti da forme più o meno gravi di mental diseases. L’affidamento al Liaison and Diversion Service comporta il differimento dell’inizio del procedimento penale, ovvero la sospensione del procedimento penale in corso, a seconda che la constatazione della 66 A titolo esemplificativo, con una lesser sentence il giudice potrà disporre una community sentence, in luogo di una custodial sentence, ovvero una discharge sentence, in luogo di una fine. 67 About Liaison and Diversion. What is L&D?, in www.england.nhs.uk, 2014. 39 costituzionale, devono essere necessariamente bilanciati con gli altri principi dell’ordinamento e, in questo caso, con il principio dell’intervento penale quale extrema ratio. In questa prospettiva, sembra quantomeno doveroso chiedersi se il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale renda davvero il nostro ordinamento inconciliabile con le misure di diversion. “Il principio dell’obbligatorietà penale si dovrebbe in quest’ottica considerare rispettato non tanto nel momento in cui ogni notizia di reato viene perseguita penalmente, come la lettera della costituzione sembra suggerire, quanto tramite la tutela della ratio ad essa sottesa, che potrebbe essere rispettata, a certe condizioni, anche laddove alcuni reati vengano perseguiti con modalità diverse da quelle classiche, in assenza di un’azione penale formale”70. Certo, proseguendo per questa strada, il legislatore italiano dovrebbe impegnarsi nella definizione di queste diverse istanze in un bilanciamento faticoso, ma quanto mai necessario, per tendere a “una giustizia che sia il più possibile giustizia per la persona, una giustizia attenta al destinatario e di conseguenza il più possibile rispettosa della dignità, dei bisogni, dei sentimenti dell’essere umano.”71 Tornando all’ordinamento inglese, sono previste tre significative misure di diversion a favore degli offenders adulti: la penalty notice for disorder, la simple caution e la conditional caution. In materia di diversion emerge con chiarezza la centralità del police officer; a tale figura, infatti, spetta non solo la decisione circa l’opportunità di concedere una misura di diversion, ma altresì la scelta di quale sia, fra le diverse misure previste, quella più adeguata alle esigenze specifiche dell’offender. Ai fini della presente indagine non risulta utile soffermarsi sulla penalty notice for disorder, poiché in essa non vi è alcuno spazio di operatività per eventuali 70 B. Bertolini, Esistono autentiche forme di diversione nell’ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione, in Dir. Pen. Cont., 18 novembre 2014, p. 16. 71 B. Bertolini, Forme di diversione, cit., p.18. 42 misure di probation72; al contrario, risulta di particolare interesse lo studio del caution system e, in particolare, della conditional caution. A seguito delle modifiche apportate con il Criminal Justice Act 2003, il caution system per adulti è stato fortemente potenziato prendendo spunto dal youth caution system operante in ambito minorile dagli anni ‘80. Ai sensi delle Guidelines for Simple Cautions for Adult Offenders, scopo del caution system è quello di “offer a proportionate response to low offending and to reduce the likelhood of re-offending”73. In particolare, la caution può essere simple o conditional74: la prima consiste in un mero ammonimento formale di non commettere ulteriori reati, predisposto dal police officer alternativamente alla denuncia all’autorità giudiziaria; la seconda, invece, accanto alla predisposizione del medesimo ammonimento, sottopone l’offender ad un vero e proprio probation program. La simple caution75 non prevede alcuno spazio di operatività per 72 Infatti, ai sensi del Criminal Justice and Police Act 2001- Section 1.1, la penalty notice for disorder consiste in sostanza in un ordine di pagamento notificato a cura dei police officers all’offender che per la prima volta commette un reato di lieve gravità rientrante nella tipologia indicata dalla legge, quali piccoli danni, possesso di sostanze stupefacenti, vendita di alcool a minori, atti osceni in luogo pubblico, atti contrari all’ordine pubblico, e così via. Se l’offender non viene ritenuto socialmente pericoloso e non vi è un interesse pubblico al perseguimento del reato nelle forme ordinarie, i police officers possono discrezionalmente valutare di non denunciare il reato all’autorità giudiziaria e ritenere quindi sufficiente l’imposizione di una penalty. Non è richiesta una ammissione di colpevolezza da parte dell’offender, tuttavia la polizia è tenuta a verificare preliminarmente che vi siano sufficienti prove per procedere contro il soggetto nelle forme ordinarie. La somma imposta con la penalty può variare da 60 a 90 £, in base all’entità del reato commesso. L’offender ha a disposizione 21 giorni per procedere al pagamento ovvero per chiedere di essere ascoltato dal giudice competente. Se la somma dovuta a titolo di penalty viene pagata il reato si prescrive; viceversa, in un primo momento la somma verrà incrementata dal 50% e, infine, qualora l’offender persista nel non versare la somma dovuta, si procederà nei suoi confronti per il reato ascrittogli nelle forme ordinarie. 73 Guidelines for Simple Cautions for Adults Offenders- Introduction: Aims and purposes of the simple caution for adults offenders, Ministry of Justice, 14 novembre 2013, p.3, in www.legislation.gov.uk. 74 Al fine di orientare la discrezionalità dei police officers nella scelta della simple o della conditional caution, il Ministry of Justice ha elaborato apposite linee guida, rispettivamente, le Guidelines for Simple Cautions for Adult Offenders e il Code of Practise for Adult Conditional Caution. 75 Per ragioni di completezza, di seguito si richiamano i tratti fondamentali della simple caution. Secondo quanto stabilito dalle Guidelines for Simple Cautions for Adult Offenders, questa misura di diversion può essere concessa una sola volta e in nessun caso per determinati reati particolarmente gravi, quali, ad esempio, reati a sfondo sessuale, reati commessi per motivazione razziali, atti di stalking, violenza domestica, reati di gruppo, e così via. La polizia, oltre a verificare se non sussista un interesse pubblico alla prosecuzione del procedimento nelle forme processuali 43 eventuali misure di probation; viceversa, l’analisi della disciplina della conditional caution costituisce un’occasione di confronto interessante tra l’ordinamento inglese e quello italiano. Secondo quanto stabilito dal Code of Practise for Adult Conditional Caution, la conditional caution deve essere predisposta dal policer officer ogni qualvolta l’adozione di una simple caution non appaia sufficiente poiché si ritiene necessario sottoporre l’autore di reato ad un percorso di comprensione del disvalore del fatto commesso. Come anticipato, nel caso di conditional caution l’ammonimento formale di non commettere ulteriori reati è accompagnato dalla definizione di un vero e proprio probation program, costituito da prescrizioni di carattere punitivo, riabilitativo e ripartivo. L’ammissione di colpevolezza dell’autore di reato76 è requisito indispensabile per la concessione della conditional caution. Inoltre, l’offender deve prestare il suo consenso al probation program; il Code of Practise precisa che tale consenso deve essere libero e consapevole e a tal fine si richiede che l’offender venga adeguatamente informato circa la natura e gli effetti della conditional caution. Per l’espletamento del probation program l’offender viene affidato ai servizi di probation e assegnato a un determinato probation officer. Durante il periodo di supervisione, il programma trattamentale viene eseguito secondo i medesimi principi del probation program disposto seguito di una deferred sentence o di una community sentence77. ordinarie, deve essere pressoché certa della colpevolezza dell’offender. Requisito indispensabile per poter disporre la simple caution è poi l’ammissione di colpevolezza dell’autore di reato; la Guidelinees richiedono in modo perentorio che tale dichiarazione intervenga prima della concessione della misura. Infine, le Guidelines considerano fondamentale tenere debitamente conto del parere e dei bisogni delle vittime del reato e in tal senso invitano i police officers, per quanto possibile, a favorire il loro coinvolgimento attraverso l’instaurazione di programmi di giustizia riparativa. 76 Code of Practise for Adult Conditional Caution, Section 2.4- Decision making, Ministry of Justice, 8 aprile 2013, in www.legislation.gov.uk. 77 Per una trattazione più approfondita della disciplina del probation program predisposto a seguito di una deferred o community sentence si rinvia alla sez. I, cap. I, par. 3. 44 presente ricerca si propone, quindi, di individuare nell’ordinamento penale minorile inglese quelle forme di probation, peculiari e ulteriori rispetto a quelle già previste per l’offender adulto, che presentino un significativo grado di affinità con la sospensione del procedimento con messa alla prova prevista nel nostro ordinamento. Nel 1998, il Crime and Disorder Act attua una riforma sistematica del sistema penale minorile volta a definire un ragionevole equilibrio tra la crescente domanda di sicurezza sociale, che tanto si era fatta sentire negli ultimi anni84, e l’esigenza di garantire pienamente il primario interesse del youth offender. In particolare, questo provvedimento introduce nell’ordinamento inglese importanti novità in tema di misure alternative alla detenzione anche se, presumibilmente, motivate da mere finalità deflattive del carico giudiziario85. Nello specifico, per rendere possibile un’attuazione quanto più coordinata della riforma, il Crime and Disorder Act 1998 istituisce il Youth Justice Board (YJB), organo amministrativo centrale responsabile della amministrazione della giustizia minorile e competente per la progettazione dei servizi e programmi di diversion e di esplicita tale concezione richiedendo espressamente ai giudici, in sede di giudizio, di tenere in preminente considerazione il benessere del minore. Con il Children Act 1908 vengono istituiti appositi tribunali minorili; trent’anni dopo il Children Act 1948 dispone la creazione dei primi dipartimenti di servizi sociali minorili. Infine, è particolarmente significativo il Children and Young Persons Act 1969, grazie al quale viene data una lettura multifattoriale della devianza minorile attraverso un chiaro richiamo della categoria della corresponsabilità sociale. 84 A partire dagli anni ‘80, una domanda di sicurezza sociale sempre più forte pone in discussione il tradizionale modello rieducativo; progressivamente, si afferma un approccio legalista, definito justice model, il quale si basa su una nuova lettura della devianza minorile che valorizza il principio della responsabilità individuale e della proporzionalità della pena in base alla gravità del reato. A dimostrazione di ciò, il legislatore inglese a partire dagli inizi degli anni ’90 vara una serie di riforme che abbandonano la tradizionale centralità del benessere del minore, per valorizzare maggiormente il principio della responsabilità personale; con il Criminal Justice Act 1991 questo principio trova la sua massima valorizzazione nella logica del just deserts, secondo la quale la pena deve essere inflitta, letteralmente, “così, come la si è meritata”. 85 La riforma attuata dal Crime and Disorder Act 1998 affida la gestione dei servizi in materia di giustizia minorile al system management, nuovo sistema gestionale caratterizzato dall’utilizzo di moderne tecniche manageriali e primariamente volto alla riduzione del rischio di recidiva degli offenders. Inoltre, appare fortemente criticabile l’abbassamento dell’imputabilità da 13 a 10 anni in Inghilterra e in Galles e addirittura a 8 anni in Scozia, soprattutto considerando che l’età per la responsabilità penale nei paesi europei è in media 16 anni. Sul Crime and Disorder Act 1998, ed in particolare in merito all’estensione della imputabilità dei minori, vi è tutt’ora un dibattito molto acceso da parte di chi non accetta di considerare i soggetti minori d’età pienamente responsabili delle loro azioni, al pari del soggetto adulto. 47 probation. Il Youth Justice Board nella prassi è poi affiancato dal Youth Offending Team (YOT), organo composto da policer officers, da probation officers e in generale da social workes, che svolge un fondamentale ruolo di sostegno del minore, in particolare spesso svolgendo funzioni di probation services. Similmente a quanto avviene nel nostro ordinamento, nei procedimenti dinanzi alle Youth Courts il giudice gode di ampia discrezionalità nella scelta del trattamento sanzionatorio più adeguato alle esigenze del giovane autore di reato. Certamente l’autorità giudiziaria è chiamata a rispettare il principio generale della proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato, secondo quanto stabilito dalle Guidelines del Sentencing Council86, ma tale principio dovrà essere necessariamente bilanciato con il preminente interesse del minore. Talune delle misure di probation concesse a favore del minore sono le medesime previste per gli offenders adulti. In tal senso, il giudice potrà adottare una discharge sentence87 ogni qualvolta il reato commesso sia di lieve entità e l’attivazione del procedimento penale non appaia necessaria né utile per la rieducazione del minore, mentre disporrà una custodial sentence88 solo qualora la pena detentiva appaia l’unica adeguata alla gravità del reato89. Ma, come già visto nel caso di offenders adulti, né la 86 Per una trattazione specifica delle Sentencing Guidelines, cit., vedi la sez. I, cap. I, par. 3. 87 Per una trattazione specifica della disciplina della discharge sentence, vedi la sez. I, cap. I, par. 3. Con specifico riferimento ai minori, la discharge sentence sarà non condizionata (absolute) nella maggior parte dei casi, mentre il giudice adotterà una conditional discharge sentence solo qualora il minore presenti una particolare pericolosità sociale. Tali indici di pericolosità vengono identificati, ad esempio, nel avere commesso il fatto di reato a un distanza inferiore a 2 anni rispetto ad un precedente reato, ovvero nel avere commesso un delitto a sfondo sessuale o caratterizzato da particolare violenza; in generale, la disarche sentence sarà condizionata ogni qualvolta il minore appaia bisognoso di uno specifico intervento di sostegno. Con la discharge sentence il processo viene sospeso per un periodo che può variare da 6 mesi a 3 anni, al termine del quale, se il minore non ha commesso ulteriori reati, il reato viene considerato estinto, viceversa, si avrà la riapertura del procedimento. 88 Sentencing Guidelines, cit., Section 2- Custodial sentence. 89 Occorre ricordare che, in caso di offender minorenne, la pena detentiva può essere eseguita esclusivamente negli appositi Young Offenders’ Istitution, dove sono accolti tutti i minori nei confronti dei quali è stata emanata una fixed term custodial sentence. Solo qualora il minore venga condannato a una life custodial sentence , sentenza che impone una pena detentiva non determinata e che interviene solo in caso di reati di massima gravità, il minore sarà preso in custodia nella Her Majesty’s Pleasure, 48 discharge sentence né la custodial sentence presentano spazi di operatività per l’istituto del probation; perciò, occorre volgere lo sguardo alla community sentence e alla deferred sentence, soffermandosi sugli aspetti peculiari della disciplina minorile. Il giudice potrà adottare una deferred sentence o una community sentence ogni qualvolta la gravità del reato richieda un intervento di sostegno specifico a favore del youth offender, ma al contempo non giustifichi l’imposizione di una custodial sentence. La disciplina processuale delle due tipologie di sentenze in esame rispecchia la disciplina prevista nei confronti dell’autore di reato maggiore d’età; tuttavia, mentre le prescrizioni oggetto di un probation program predisposto a carico di un offender adulto vengono puntualmente definite dal Criminal Justice Act 2003- Section 177, i giudici delle Youth Courts godono di una discrezionalità ancora più ampia nella scelta dei diversi requirements, al fine di poter elaborare un probation program che realmente sia il più adeguato alle esigenze del youth offender. A tal fine, il Criminal Justice and Immigration Act 2008- Section 190 ha introdotto il Youth Rehabilitation Order (YRO), una sentenza generica di tipo community che ha riunito in un’unica soluzione le varie possibili misure di probation precedentemente previste dal Criminal Justice Act 2003-Section 14791; questa semplificazione appare condivisibile, poiché la presenza di unica tipologia di sentenza ha facilitato il processo decisionale e la possibilità di declinarla attraverso i tradizionali e diversificati requirements ne fa uno dove il giove autore di reato potrà scontare la pena detentiva sino al compimento del venticinquesimo anno di età, compiuto il quale verrà trasferito in un ordinario istituto di detenzione per offenders adulti. 90 Criminal Justice and Immigration Act 2008, in www.legislation.gov.uk. 91 Prima della modifica attuata dal Criminal Justice and Immigration Act 2008- Section 1, ai sensi del Criminal Justice Act 2003- Section 147, il giudice poteva predisporre nei confronti dell’offender minorenne il youth community order. Con tale provvedimento veniva predisposto un probation program che poteva comprendere diversi requirements; nello specifico il Criminal Justice Act 2003- Section 147 richiamava l’ordine di trascorre un determinato periodo di tempo presso la propria abitazione (curfew order), il divieto di compiere determinate attività (exclusion order), l’obbligo di frequentare determinate strutture volte al sostegno del minore (attendance centre order), il dovere di incontrare regolarmente il probation officer affidatario (supervision order) e, infine, l’obbligo di rispettare tutte le prescrizioni a carattere rieducativo imposte dal giudice con il youth community order (action plan order). 49 vittima e l’autore di reato, è la misura di giustizia riparativa più utilizzata; in questo percorso le parti sono affiancate dal mediatore, al quale è affidato il complesso compito di portare l’offender e la vittima sullo stesso piano di interessi, al fine di giungere ad una comprensione profonda del fatto di reato, nonché ad un accordo soddisfacente per entrambe le parti in causa. Inoltre, ai fini della presente indagine, risultano di indubbio interesse le pre-sentence measures, misure di diversion che si pongono in uno stadio anteriore all’attivazione del procedimento penale. Secondo quanto stabilito dalla Youth Cautions Guidance for Police and Youth Offending Team97, qualora un minore commetta un reato non grave è competenza del police officer valutare se sia necessario denunciare all’autorità giudiziaria il fatto di reato ovvero se sia opportuno adottare una strategia di diversione. Le misure di diversion previste dall’ordinamento inglese a favore del youth offender, “a proportionate and effective resolution to offending and to the principle statutory aim of the youth justice system of preventing offending”98, rappresentano un corretto bilanciamento tra l’esigenza di evitare, ove possibile, l’ingresso del minore nel procedimento penale e la necessità di affrontare le cause del suo comportamento illecito in maniera tempestiva. In particolare, il police officer al momento dell’arresto può scegliere, alternativamente alla denuncia alla autorità giudiziaria, di non adottare alcun provvedimento, di imporre al minore il pagamento di una somma di denaro (fine) o, infine, di adottare una caution tramite notifica di un ammonimento formale di non commettere ulteriori reati e, eventualmente, la predisposizione di un probation program. Ai fini della presente ricerca, risulta utile soffermarsi esclusivamente sul caution system, poiché la caution, similmente a quanto visto per gli offenders 97Youth Cautions Guidance for Police and Youth Offending Team, 8 aprile 2013, in www.legislation.gov.uk. 98 Youth Cautions Guidance, cit., Introduction 1.6, p. 5. 52 adulti, è l’unica pre-sentence measures che permette di predisporre un probation program. Così, ogni qualvolta il minore abbia commesso un reato di lieve entità che si ritiene non giustifichi l’attivazione del procedimento penale nelle forme ordinarie, la polizia può scegliere discrezionalmente di imporre una simple o una conditional caution99. Attraverso una simple caution, il police officer ammonisce il minore di non commettere ulteriori reati; in questo caso, solo qualora la polizia, secondo una sua libera e insindacabile valutazione discrezionale, ritenga il fatto di reato particolarmente significativo, può affidare il minore al YOT per sottoporlo ad un vero e proprio probation program. In caso di conditional caution100, invece, la polizia, accanto all’ammonimento di non commettere ulteriori reati, ha l’obbligo di affidare il youth offender al YOT per la predisposizione di un programma di probation. È interessante notare come, a differenza dal caution system previsto a favore degli offenders adulti, nel caso di autore di reato minorenne la possibilità di predisporre un probation program sia prevista non solo qualora la polizia predisponga una conditional caution, ma altresì nel caso di simple caution, anche se secondo la valutazione discrezionale del police officer. 99 Inoltre, tali misure di diversion vengono applicate automaticamente nel caso di minore autore di reato di età inferiore ai 10 anni, anche qualora questi commetta, ma solo per la prima volta, un fatto di reato che giustificherebbe in astratto l’attivazione del procedimento penale. 100 All’ipotesi di una conditional caution viene equiparata quella di una simple caution predisposta nei confronti di un minore che già sia stato segnalato al YOT. 53 Ai sensi del Crime and Disorder Act 1998-Section 65101, la caution può essere concessa solo se vi siano prove sufficienti a mostrare la colpevolezza del minore e se la polizia ritenga che non vi sia un interesse pubblico alla prosecuzione del procedimento penale nelle forme ordinarie. Il police officer, ai fini della concessione della misura, deve valutare non solo la gravità del reato, ma anche la personalità e la storia personale del minore; in particolare, la confessione del youth offender costituisce requisito indispensabile per la concessione della misura di diversion in esame. Infine, il Crime and Disorder Act 1998-Section 66 stabilisce perentoriamente che nessun provvedimento può essere predisposto nei confronti del minore senza la presenza dei genitori o di un adulto per lui responsabile102. Il contenuto del programma trattamentale è definito secondo i medesimi principi che disciplinano il probation program a carico dell’autore di reato adulto a seguito di una deferred sentence o di una community sentence103. I requirements del diversion program potranno essere i più svariati, quali, ad esempio, l’obbligo di rispettare determinate regole di condotta o di svolgere determinate attività, il divieto di frequentare alcuni luoghi o persone, l’obbligo di frequentare corsi di 101 La disciplina del youth cautions system, ad oggi disciplinata dal Crime and Disorder Act 1998- Section 65 e section 66, è stata introdotta dal Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012- Section 135 che ha abrogato il precedente sistema tradizionalmente basato sui reprimands e warning. Attraverso i reprimands and warnings, letteralmente rimproveri e avvertimenti, la polizia ammoniva il minore autore di reato di tenere un comportamento conforme alla legge. I reprimands venivano considerati misura meno grave, mentre i warnings erano predisposti a fronte di una offesa considerata più significativa. Tali misure potevano essere concesse una sola volta; eccezionalmente, potevano essere concesse una seconda volta solo qualora la seconda infrazione fosse stata di gravità limitata e commessa a distanza di almeno due anni dalla precedente. Il final warning, dotato di particolare gravità, era l’avvertimento dato a seguito di un primo reprimand o della commissione di un reato di significativa gravità; a seguito di un final warning, la polizia aveva il dovere di affidare il minore autore di reato al YOT per la elaborazione di un probation program. 102 La presenza di un adulto è requisito indispensabile per poter adottare un caution solo dal 2015, grazie alla modifica attuata dal Criminal Justice Act 2015- Section 41; prima di questo recente intervento normativo, si richiedeva la presenza di un adulto solo qualora l’offender avesse un’età inferiore a 16 anni. 103 Per la disciplina della definizione contenutistica del probation program, si veda sez. I, cap. I, par. 3. 54 probation processuale, sia in fase istruttoria che in fase dibattimentale, e di probation penitenziario106. Nell’ordinamento penale minorile francese107, significativa è la presenza del Servizio per la Protezione della Gioventù, il quale collabora con l’autorità giudiziaria per raggiungere la miglior comprensione della personalità del minore reo, al fine di poter predisporre nei suoi confronti la misura più adeguata. In particolare, a fronte di un reato di lieve entità il pubblico ministero, qualora ritenga che non vi sia un interesse pubblico alla prosecuzione dell’azione penale, può coinvolgere il minore in un programma di diversion consistente, nella maggioranza dei casi, in un probation program. Inoltre, il minore può essere chiamato a svolgere un lavoro di pubblicità utilità quale alternativa alla pena detentiva; questa misura, definita TIG, letteralmente acronimo per lavoro di servizio sociale, richiede il consenso del minore. Molto interessante ai fini della presente indagine è la sursis108, istituto grazie al quale, in seguito all’accertamento della colpevolezza, il giudice può sospendere il procedimento per sottoporre l’imputato minorenne ad un periodo di prova. Presupposto necessario per la predisposizione di una sursis è il consenso del minore; la durata della sursis può variare da 1 a 3 anni, secondo la gravità del reato e le caratteristiche personali del minore. Il probation program definito con la concessione della sursis può consistere sia in una serie di misure prescrittive, quali l’obbligo di prestare lavoro di pubblica utilità o di impegnarsi in uno stage di cittadinanza109, sia in una serie di prescrizioni restrittive, quali il divieto di compiere determinate attività o l’obbligo di non frequentare determinati luoghi. Si deve sottolineare che l’analisi dei tratti principali della sursis mostra chiaramente che essa è istituto 106 R.Canton, Probation, cit., p. 211 ss; L. Trenta, L’istituto della messa alla prova minorile. Profili nazionali e comunitari , Firenze, 2012. 107 L. Trenta, L’istituto della messa alla prova, cit. 108 Il termine “sursis” letteralmente richiama un rinvio, una proroga. 109 Lo stage di cittadinanza rappresenta una peculiare attività formativa proposta al minore finalizzata a sensibilizzarlo verso valori quali la tolleranza, l’uguaglianza e la responsabilità civica. 57 pienamente analogo alla sospensione del procedimento con messa alla prova minorile prevista dal nostro ordinamento. Tra gli altri Stati europei che possano vantare una significativa esperienza in materia di probation occorre ricordare l’ordinamento austriaco110, ordinamento dove le misure di diversion e probation sono previste anche a favore dell’offender adulto. Secondo la disciplina contenuta nel codice di procedura penale austriaco111, il pubblico ministero deve invitare l’imputato a sottoporsi a un percorso di diversion ogni qualvolta si stia procedendo per un reato di non particolare gravità, punito con pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore a 5 anni. In particolare, occorre che vi sia sufficiente chiarezza sulla modalità di svolgimento dei fatti, che dal reato non sia derivata la morte della vittima e, infine, che non sussistano cause di archiviazione che porterebbero all’immediata chiusura del procedimento. La legge austriaca prevede vari diversion programs fra i quali l’organo giudiziario deve individuare il più adatto al caso concreto; la misura di diversion nella maggior parte coincide con un percorso di mediazione, tuttavia non è inusuale che all’imputato venga richiesto il pagamento di una somma di denaro a favore dello Stato o di adempiere a prestazioni gratuite a favore della collettività. Ogniqualvolta il tentativo di risoluzione informala fallisca, si ha la conseguente riapertura del procedimento penale; viceversa, se l’offender porta a termine con esito positivo gli impegni assunti con il diversion program, il pubblico ministero non esercita l’azione penale e pronuncia sentenza di archiviazione. Inoltre, analogamente a quanto avviene con la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato in Italia, il giudice può sospendere il procedimento penale in corso per sottoporre l’imputato ad un 110 B. Bertolini, Forme di diversione, cit. 111 La disciplina in esame è contenuta nel codice di procedura penale austriaco, il Strafprozessordnung (STPO), titolo IX, agli artt. 198-209. 58 percorso di probation anche qualora l’azione penale sia stata già esercitata dal pubblico ministero112. Se l’imputato porta a termine il probation program con esito positivo, il reato si considera estinto; viceversa, il procedimento penale riprenderà il suo corso. Infine, occorre ricordare che il consenso del reo è requisito indispensabile per beneficiare sia della misura di diversion che della misura di probation esaminate; non è invece richiesta la confessione dell’imputato, in questo modo l’ordinamento austriaco garantisce pienamente il principio di presunzione di innocenza. Similmente a quanto è avvenuto nel sistema italiano, nell’ordinamento tedesco113 le misure di diversion vennero introdotte prima con riferimento alla giustizia minorile e solo in un secondo momento anche a favore dell’autore di reato adulto. Se si studia l’ordinamento tedesco, occorre innanzitutto considerare che la struttura federale dello Stato si riflette in una differenziazione del sistema giudiziario; ogni länd presenta una propria amministrazione della giustizia anche nella gestione dei probation services. Nella maggior parte dei läender, il Pubblico Ministero sulla base delle indagini svolte dai servizi sociali può sospendere il procedimento per promuovere, con o senza l’intervento del giudice, un percorso di diversion; tale sospensione può essere disposta per i reati puniti con una pena detentiva non elevata, tendenzialmente di massimo un 1 anno. Similmente a quanto già visto per gli altri Stati europei considerati, per l’espletamento del diversion program è richiesto il consenso dell’autore di reato. Se il programma di diversion viene completato con esito positivo, il Pubblico Ministero non esercita l’azione penale; viceversa, in caso di revoca o fallimento del diversion program, il processo riprenderà il suo corso. Inoltre, nei confronti del minore autore di reato in molti läender è prevista una misura corrispondente alla messa alla prova minorile italiana, 112 Per poter sospendere il procedimento dopo l’esercizio della azione penale, il giudice è chiamato a verificare preliminarmente se ricorrono le medesime condizioni richieste per la predisposizione di un diversion program. 113 L. Trenta, L’istituto della messa alla prova, cit. 59 CAPITOLO II USA E PROBATION 1. L’esperienza del probation negli ordinamenti americani La vastità dell’ordinamento americano non permette una trattazione esaustiva delle diverse misure di probation presenti nelle singole realtà statali; la forma di stato federale si riflette inevitabilmente anche sull’organizzazione del sistema giudiziario il quale, accanto all’ordinamento giudiziario federale, è composto dai vari ordinamenti statali0. Scopo della presente ricerca non vuole essere l’elencazione delle diverse forme di probation presenti in ogni Stato, né lo studio analitico della stratificazione legislativa succedutasi nel tempo, quanto piuttosto riuscire a cogliere, al di là delle singole regolamentazioni del probation, il dato ben più importante dell’esperienza stessa del probation, l’esperienza plurisecolare dei social workers nella cura del percorso degli offenders verso un cambiamento reale e possibile. Si ritiene, quindi, opportuno soffermarsi sulla regolamentazione a livello federale delle principali forme di probation0 poiché, qualora si proceda contro un reato federale, tali 0 Le legge federale prevede le US District Courts, i Tribunali di primo grado operanti nei 94 distretti giudiziari, le Us Courts of Appeal, i 12 tribunali di secondo grado, e la Supreme Court, la Corte Suprema; il sistema americano è poi caratterizzato dalla presenza degli Us District Attorneys, i quali fanno capo al dipartimento di giustizia ed esercitano l’azione penale per i reati federali nei vari distretti. In ogni District Courts, l’ US Probation and Pretrial Services System è l’ente responsabile dei vari pretrial and probation services. Per quanto riguarda gli ordinamenti giudiziari statali, il panorama è molto variegato; similmente a quanto avviene per l’ordinamento federale, le rispettive costituzioni prevedono Tribunali di primo grado, a competenza limitata o generale, Tribunali di appello e di ultima istanza. 0 Nella presente ricerca ci si riferirà a due documenti principali: il United States Code (U.S.C.), la raccolta delle leggi federali degli Stati Uniti, pubblicata dall'Office of the Law Revision Counsel , e 62 misure sono presenti nelle diverse realtà statali, per poi osservare concretamente l’operatività delle misure di probation attraverso lo studio del probation system di un singolo Stato. Innanzitutto, occorre sottolineare un dato fondamentale che caratterizza il probation nel sistema americano: esso “non è solo una misura alternativa, è una struttura, un complesso insieme di servizi che affianca, con un’organizzazione di Dipartimenti, il sistema giudiziario e penitenziario sia nel settore degli adulti, che dei minori”0. Il Probation and Pretrial Service0, presente territorialmente presso ogni Tribunale penale di primo grado, accompagna l’offender dal momento immediatamente successivo alla commissione del fatto sino all’esecuzione penale. Nel corso del procedimento penale i probation officers mantengono con l’autorità giudiziaria procedente un vero e proprio rapporto di collaborazione interistituzionale; durante l’esecuzione di una misura di probation, l’offender è posto sotto la supervisione del Probation Service al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni imposte con il probation program. Il comune denominatore delle diverse esperienze del probation presenti su tutto il territorio americano risulta essere proprio questo insostituibile ruolo svolto dal Probation Service nella definizione, e poi nell’esecuzione, del probation program. Nessun provvedimento può essere disposto nei confronti dell’offender senza che prima sia effettuata un’attenta analisi della sua personalità. Una tra le funzioni più rilevanti svolte dai probation officers è l’elaborazione del pre-sentence report; in tale documento, che viene richiesto ogni qualvolta il giudice ritenga di poter applicare una misura di diversion o di probation, sono raccolte tutte le informazioni riguardanti la commissione del reato e la personalità dell’offender, in particolare la sua storia e la sua condizione familiare, sociale ed economica. Spesso in questa l’ US Attorneys Manual (U.S.A.M.), le linee guida per gli Attorneys e tutti gli impiegati nel dipartimento di giustizia. 0 L. Gandini, Sistema giudiziario e penitenziario negli USA, con particolare riferimento alla misura del probation, in Rassegna Penitenziaria, 1984, p. 257. 0 Probation and Pretrial Services, in www.uscourt.gov. 63 fase è prevista la possibilità per l’offender di presentare una propria memoria scritta per confrontarsi con quanto riportato nel pre-sentence report; inoltre, il giudice, prima dell’udienza fissata per l’emanazione della sentenza, può ordinare la comparizione delle parti davanti a lui per favorire il confronto tra i probation officers e l’offender. Inoltre, occorre sottolineare come l’estensione che i servizi di probation assumono nell’ordinamento americano risulti fortemente rafforzata dal principio di discrezionalità dell’azione penale. In questo, si coglie una profonda diversità rispetto al nostro ordinamento, dove l’articolo 112 della Costituzione sancisce l’opposto principio dell’obbligatorietà dell’azione penale. Proprio perché nell’ordinamento americano all’accusa è generalmente riconosciuta la facoltà di decidere se procedere con l’azione penale, assume molta importanza la dichiarazione di colpevolezza dell’imputato che, come vedremo, frequentemente arriva a patteggiare la propria posizione, spesso attraverso un diversion o un probation program, per evitare di essere sottoposto al processo penale nelle sue forme ordinarie. Nella maggior parte degli ordinamenti statali americani, il probation costituisce una misura alternativa alla pena detentiva offerta al condannato con sentenza definitiva di condanna. Tuttavia, si vedrà che non manca, specialmente nei sistemi statali minorili, la previsione di percorsi di diversion e di probation che intervengono prima della sentenza definitiva di condanna. Infine, dell’ordinamento americano colpisce la varietà dei diversi requirements che possono costituire oggetto di un programma di diversion o di probation. Tra i più significativi, per la loro importanza, si ricordano: la partecipazione ad attività rieducative e ricreative (rispettivamente, recreation and education program e community skills program); il lavoro di interesse generale (community service program); la partecipazione a corsi di formazione professionale (employment program); diversificati obblighi restitutori o risarcitori nei confronti delle vittime (restitution 64 adeguata alla gravità dell’offesa e alle caratteristiche personali dell’autore di reato. A differenza dalla messa alla prova prevista nell’ordinamento italiano, la probation sentence intervene dopo la sentenza definitiva di condanna, o meglio, ne costituisce parte essenziale. Seppur consapevoli di questa differenza, l’esposizione dei tratti fondamentali delle sentence of probation risulta di fondamentale importanza non solo poiché è un istituto centrale dell’esperienza americana, ma soprattutto perché la sua disciplina, come si vedrà, orienta in modo significativo la discrezionalità dei US Attorneys nella predisposizione delle altre misure di diversion e di probation processuale previste nell’ordinamento americano. Secondo l’U.S.C.- Section 3561, la probation sentence può essere disposta, salva diversa previsione di legge, per tutti i reati per i quali la legge stabilisce un termine massimo di imprisonment di 10 anni. La norma prosegue nel delimitare l’ambito di applicazione della probation sentence, specificando che non potrà in alcun modo essere concessa qualora il delitto per il quale si procede appartenga alla classe A o B di felony0, qualora l’autore di reato abbia commesso un ulteriore fatto punibile con la sola pena detentiva o, secondo la valutazione discrezionale del giudice, significativamente grave, e, infine, qualora la concessione della misura di probation sia espressamente esclusa da una norma di legge. Ai sensi del U.S.C- Section 3562, il probation program è predisposto dal giudice in collaborazione con i probation officers sulla base delle informazioni contenute nel pre-sentence report, documento fondamentale ai fini della determinazione della responsabilità dell’imputato e della scelta del corrispondente trattamento sanzionatorio. Il probation program deve essere redatto in forma scritta, in modo chiaro e lineare; inoltre, è richiesta la sottoscrizione da parte dell’offender. La section 3561 (U.S.C.) disciplina poi gli authorized terms, stabilendo che la durata del periodo di probation dipende direttamente dalla gravità del reato 0 Secondo quanto stabilito dal U.S.C- Section 3559, rubricata “Sentencing classfication of offenses”, sono delitti appartenenti alla classe A o B di felony i delitti puniti, rispettivamente, con la pena capitale o con l’ergastolo e quelli puniti con una pena detentiva minima di 25 anni. 67 per il quale è concessa: nel caso venga concessa per la commissione di un reato punito con pena detentiva minima di 1 anno, definitivo felony, il probationary period dovrà essere come minimo di 5 anni; per i misdemeanors, reati meno gravi per i quali è prevista una pena detentiva massima di 1 anno, la probation potrà invece durare al massimo 5 anni; vi è poi la previsione di probationary period di solo 1 anno in caso di infrazioni meno significative. Tali termini decorrono dalla data della sentenza di condanna. La section 3563 (U.S.C.) orienta molto la discrezionalità del giudice nella definizione contenutistica del programma di probation, identificandone le mandatory e le discrezionary conditions, rispettivamente, le prescrizioni a carattere obbligatorio o discrezionali. Tra le mandatory conditions troviamo, a titolo esemplificativo, l’obbligo per l’offender di non commettere un ulteriore reato durante il probationary period, l’adempimento di obblighi risarcitori nei confronti delle vittime o, ancora, il lavoro di pubblica utilità. Una serie ulteriore di prescrizioni possono poi essere rese obbligatorie in riferimento a determinate categoria di reati; ad esempio, il giudice potrà imporre all’offender un ordine restrittivo in caso violenza domestica, piuttosto che la sospensione della patente di guida in caso di guida in stato d’ebbrezza, e così via. L’elenco delle discrezionary conditions, meramente descrittivo, richiama i requirements più usuali nelle diverse esperienze di probation, quali l’obbligo di svolgere o il divieto di partecipare a determinate attività, l’obbligo di residenza presso la propria abitazione o altra struttura autorizzata, il dovere di presentarsi presso un probation office, e così via. Durante tutto il probationary period0, il probationer è sottoposto alla supervisione dei probation officers0, i quali diventano vera figura di 0 Per quanto riguarda la disciplina del probationary period, la section 3566(U.S.C.) “Implementation of probation”, letteralmente esecuzione del programma trattamentale, rimanda al chapter229-subchapter A del U.S.C., sottocapitolo che disciplina tutti gli aspetti collegati alla esecuzione del programma di probation. 0 Per garantire la professionalità dei probation officers, la section 3602 (U.S.C.) richiede che essi siano scelti in base alla loro professionalità e secondo procedure predeterminate. 68 riferimento per l’offender. Supervisione e sostegno vengono ritenuti in egual misura necessari dalla section 3601 (U.S.C.) e dalla section 3603 (U.S.C.), rubricate significativamente, “Supervision of probation” e “Duties of probation officers”. Fra i vari duties dei probation officers, molto rilevante è la previsione del dovere di collaborare attivamente con l’autorità giudicante. In particolate, i probation officers sono tenuti a comunicare al giudice qualsiasi avvenimento significativo che si verifichi durante il probationary period; inoltre, qualora l’offender violi le prescrizioni imposte con il probation program, i probation officers hanno il dovere di comunicarlo al giudice, il quale può scegliere discrezionalmente se revocare la misura di probation, intensificarla ovvero permettere all’offender di continuare semplicemente con l’originario programma. Secondo quanto stabilito dalla section 3564 (U.S.C.), il programma di probation può essere modificato ogni qualvolta il giudice, su istanza del probation officer, lo ritenga opportuno; occorre però sottolineare che la modifica deve essere effettuata in forma scritta e deve venire espressamente accettata dal probationer, attraverso la sottoscrizione del provvedimento giudiziale. Per quanto riguarda le variazioni temporali, la durata del probationary period può essere modificata, sia nel senso di una sua estensione che riduzione, ma sempre entro gli authorized terms previsti dalla section 3561 (U.S.C.). Se il probationer porta a termine il probation program con esito positivo, il reato viene considerato estinto e l’offender non potrà più essere chiamato a rispondere per il medesimo reato, secondo il generale principio della double jepard clause che sancisce il c.d. divieto di doppia incriminazione0. Viceversa, secondo quanto stabilito dal U.S.C.- Section 3606 (“Arrest and return of offender”), qualora l’offender non porti a 0 La double jepard clause è prevista dal V emendamento della Costituzione americana, che stabilisce, infatti: “No person shall (…) be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb” (U.S. Costitution, in www.law.cornell.edu). La double jepard clause corrisponde al nostro principio ne bis in idem. 69 previsto con la sospensione del procedimento con messa alla prova italiana. In una prospettiva comparatistica, particolarmente significativa è la flessibilità del P.D.P. e del D.P.A., che consente di definire il probation program più adeguato alle specifiche esigenze dell’offender. Come anticipato, la disciplina della probation sentence contenuta nel U.S.C.-Section 3561 e ss. costituisce un parametro di confronto fondamentale per gli US Attorneys nella predisposizione del P.D.P o del D.P.A. In particolare, l’U.S.A.M. richiama la section 3553 del U.S.C., section che orienta la discrezionalità dell’autorità giudiziaria nella scelta del trattamento sanzionatorio più adeguato0. Così, l’Attorney dovrà considerare, secondo l’ordine proposto dalla section 3553: le caratteristiche personali dell’autore di reato (“the history and characteristics of the defendant”)0, la gravità dell’offesa (“the seriousness of the offense”), l’esigenza di difesa sociale (“to protect the public from further crimes of the defendant”) e, infine, l’esigenza di rieducazione dell’offender (“to provide the defendant with needed educational or vocational training, medical care, or other correctional treatment in the most effective manner”). Il Pretrial Diversion Program e il Deferred Prosecution Agreement sono disciplinati dal U.S.A.M. nei tratti fondamentali, lasciando così ampia discrezionalità ai US Distict Attorneys circa l’an e il quomodo della loro applicazione; grazie all’assenza del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale nel sistema penale degli USA, gli US District Attorneys svolgono un ruolo fondamentale. È significativo sottolineare come il P.D.P. e il D.P.A. siano misure da sempre offerte anche all’autore di reato 0 È interessante notare che la section 3553 (“Imposition of a sentence”) è richiamata a sua volta dalla section 3562 (“Imposition of a sentence of probation”); attraverso tale richiamo, l’U.S.C. sancisce implicitamente che, nel valutare l’opportunità di concedere una misura di probation, l’organo procedente deve basare la propria decisione sui medesimi parametri di giudizio che fondano la discrezionalità dell’organo giudicante nella scelta del trattamento sanzionatorio più adeguato e, in particolare, nella commisurazione della pena. 0 Appare significativo rilevare che le caratteristiche personali dell’autore di reato vengono poste, nell’ordine, come primo elemento da considerare ai fini della definizione del trattamento sanzionatorio. Questa disposizione testimonia con molta chiarezza la particolare attenzione riservata dall’ordinamento americano allo studio della personalità dell’imputato. 72 adulto, confermando la tendenza degli ordinamenti americani e anglosassoni al riguardo. In particolare, ai sensi del U.S.A.M.- Section 16.325, il Pretrial Diversion Program può essere disposto dal US District Attorney competente del caso prima della formale sottoposizione dell’offender al procedimento penale, qualora il reato commesso non sia di gravità tale da giustificare l’attivazione del procedimento penale e non vi sia interesse pubblico in tale senso0. Il P.D.P. può essere concesso solo per un reato punito con una pena detentiva massima di 1 anno; inoltre, è espressamente esclusa la possibilità di ricorrere al P.D.P. qualora l’offender abbia commesso precedentemente due reati rientranti nella categoria di felony0, qualora l’offender sia accusato di un reato contro la sicurezza nazionale o internazionale, o, infine, qualora l’offender sia un pubblico ufficiale accusato di un reato contro la pubblica fede. Per la concessione del P.D.P., l’Attorney deve necessariamente acquisire il consenso dell’offender; tuttavia, tale consenso non deve essere confuso con una formale ammissione di colpevolezza, alla quale il presunto autore di reato non è in alcun modo tenuto per potere beneficiare di un P.D.P. Come anticipato, la definizione del probation program, sia contenutistica che temporale0, viene lasciata alla discrezionalità del Attorney, il quale si basa su tutte le informazioni ricevute dal Probation and Petrial Service. Per quanto riguarda la definizione contenutistica del probation program, è interessante notare come l’U.S.A.M. dedichi una particolare attenzione alle persone offese dal reato, quando richiede espressamente che tra i vari requirememts del programma di diversione vi 0 In particolare, la valutazione circa la sussistenza dell’interesse pubblico alla prosecuzione del procedimento nelle forme ordinarie, deve essere effettuata tenendo in debita considerazione la previsione del U.S.A.M. secondo la quale il P.D.P. e il D.P.A. sono volti non solo alla riduzione del rischio di recidiva, ma anche a preservare le risorse del sistema giudiziario. 0 Si ricorda che vengono classificati felonies i reati di particolare gravità. Ad esempio, secondo l’U.S.C- Section 3559, sono delitti appartenenti alla classe A o B di felony i delitti puniti, rispettivamente, con la pena capitale o con l’ergastolo e quelli puniti con pena detentiva minima di 25 anni. 0 In ogni caso, l’U.S.A.M. indica in 18 mesi il termine massimo di durata del probation program. 73 sia la previsione di un obbligo risarcitorio nei confronti delle vittime o la predisposizione di programmi a loro favore. Durante il probationary period, similmente a quanto già visto in caso di sentence of probation, l’offender sarà affidato ad un probation officer, il quale riferirà al giudice circa l’andamento del probation program. Se l’offender rispetta tutte le prescrizioni imposte e conclude con esito positivo il percorso di diversion, l’azione penale nei suoi confronti non viene esercitata; al contrario, in caso di fallimento del probation program, l’US District Attorney, sempre secondo sua discrezionalità, potrà esercitare contro l’offender l’azione penale nelle forme ordinarie. Occorre ricordare che per la predisposizione di un Pretrial Diversion Program non è necessaria l’ammissione di colpevolezza dell’imputato, perciò l’esito del procedimento iniziato a seguito del fallimento del diversion program potrà essere il più vario. Secondo l’U.S.A.M.- Section 22.000, il Deferred Prosecution Agreement è l’accordo stipulato tra l’US District Attorney e l’offender a seguito del quale il processo viene sospeso per permettere all’autore di reato di sottoporsi a un probation program. Misura di probation processuale, il D.P.A. svolge un ruolo fondamentale nell’ordinamento federale americano0. Al pari di quanto visto per il P.D.P., la definizione contenutistica e temporale del probation program, definitiva a seguito della valutazione dei rischi e dei bisogni del singolo offender, è affidata al US District Attorney, in collaborazione con i probation officers; quest’ultimi, come già visto per il P.D.P., saranno poi competenti per la supervisione dell’offender durante 0 A dimostrazione dell’importanza del D.P.A., con la Schedule 17 del the Crime and Courts Act 2013 è stata introdotta la possibilità di stipulare un Deferred Prosecution Agreement anche in Inghilterra. Seppure limitatamente ai corporate crimes, questo D.P.A. presenta i medesimi tratti distintivi dell’originario istituto americano, consentendo la sospensione del procedimento penale in corso affinché la società coinvolta possa adempiere ad una serie di prescrizioni stabilite nell’agreement in sede di giudizio. La novità introdotta dalla Schedule17 del Crime and Courts Act 2013 testimonia come nuove forme di complessi D.P.A. vengano sempre più spessp impiegati per contrastare i corporate crimes (Vedi E. Redmore e S.Hill, Deferred Prosecution Agreement: the US experience and the Uk potential, in Probation and Pretrial Service, in www.lawcornell.edu, 14 luglio 2014). 74 based practise0. Definito come “a supervision policies, procedures, programs, and practices demonstrated by scientific research to reduce recidivism among individuals under probation”0, l’evidence-based practise attraverso il sapere scientifico, psicologico e psicopatologico si propone di raggiungere un livello di conoscenza dell’offender il più certo possibile, al fine di predisporre il programma trattamentale più adeguato alle sue esigenze0. L’esito di questo nuovo approccio sembra essere stato molto positivo, il Department of Justice ha registrato solo nel primo anno di applicazione dell’evidence based-practise una riduzione del 23% dei probation programs terminati con esito negativo0. Inoltre, a dimostrazione dell’efficacia di questo nuovo metodo, il California Risk Assessment Pilot Project 20090 ha reso obbligatorio l’utilizzo dell’evidence-base practise in tutti i probation programs predisposti nei confronti degli offenders che hanno un’età compresa tra i 18 e i 25 anni, al fine di elaborare un programma trattamentale specificatamente rivolto alla rieducazione del giovane reo. Volgendo lo sguardo all’ordinamento californiano, similmente a quanto già visto nel sistema inglese e nell’ordinamento federale americano0, anche nello Stato della California la principale forma di probation è misura alternativa alla detenzione. Nei confronti di un offender adulto, la possibilità di una misura di diversion o di probation processuale che intervenga prima della sentenza definitiva di condanna, 0 D. Rudes, J.Viglione e F. Taxman, Understaning penal practice, Oxon, 2013. 0 Senate Bill, n. 678, cit., Chapter 3: California Community Corrections Performance Incentives- Section 1229. 0 In particolare, l’analisi della personalità dell’offender deve essere basata su uno studio approfondito dei risks, intesi non solo come rischio di recidiva ma anche come pericolosità attuale del soggetto, e dei needs dell’autore di reato. 0 Closing the loop: Community Corrections Program, Petrial and Probation Service, 2009, in www.courts.ca.gov, 8 giugno 2011. 0 California Risk Assessment Pilot Project 2009, in www.leginfo.ca.gov. 0 Vedi sez. I, cap. I, par. 3, e cap. II, par. 1. e 1.1. 77 similmente a quanto avviene nel nostro ordinamento con la messa alla prova, è prevista solo in ipotesi peculiari0. Secondo quanto previsto dal California Penal Code- Section 12030, il giudice con sentenza definitiva di condanna può sottoporre l’offender ad un probation program quale misura alternativa alla pena detentiva. L’ordinamento californiano prevede due principali forme di probation: la misdemeanor probation e la felony probation, le quali possono essere concesse, rispettivamente, in luogo di una misdemeanor convinction o di una felony conviction. All’organo giudicante è riconosciuta la più ampia discrezionalità circa l’an e il quomodo della concessione del probation; tale valutazione deve essere effettuata considerando non solo la gravità del fatto di reato, ma anche le caratteristiche personali dell’offender, come sempre basandosi sul pre-sentente report elaborato dai probation officers competenti del caso. In particolare, la misdemeanor probation viene concessa per i reati meno gravi puniti con una pena detentiva massima di 1 anno0; questa misura viene definita anche informal probation, poiché l’offender non viene affidato al Probation Service ma adempie il suo probation program avendo come figura di riferimento lo stesso giudice. La felony probation viene invece concessa per i reati più gravi, puniti con una pena detentiva di almeno 1 anno; questa misura viene definita anche formal probation, poiché comporta l’attivazione di un vero e proprio programma trattamentale con affidamento dell’offender al Probation Service. La disciplina codicistica differenzia la misdemeanor probation dalla felony probation sia dal punto di vista temporale che contenutistico: 0 A titolo esemplificativo, si richiamano il Pretrial Diversion for traffic violators, per reati connessi alla guida in stato di ebbrezza, previsto dal California Penal Code- Section 1001.40); il Diversion of defendants with cognitive developmental disabilities, per soggetti affetti da forme più o meno gravi di mental diseases, previsto dal C.P.C.- Section 1001.20; infine, il Deferred Entry of Judgment Drug Diversion, per reati connessi a possesso, all’abuso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dal California Penal Code- Section 1000. 0 California Penal Code- Section 1203 e ss., in www.leginfo.ca.gov. 0 Nell’ordinamento dello Stato della California, vengono classificati come appartenenti alla categoria dei misdemenaors solo i reati puniti con una pena detentiva massima di 1 anno; se il reato è punito con una pena edittale superiore ad 1 anno, viene considerato felony. 78 la prima ha una durata massima di 5 anni e deve corrispondere ad una low probation; la seconda deve essere predisposta per un periodo minimo di 3 anni e deve corrispondere ad un medium o un high probation. Inoltre, se nel caso della misdemeanor probation, il programma trattamentale è l’unica sanzione imposta al condannato, in caso di felony probation, l’offender può intraprendere il probation program anche dopo avere scontato parte della pena detentiva. Se l’offender non rispetta le prescrizioni del probation program, viene convocata la probation violation hearing. Ai sensi della Section 1203 (C.P.C.), in tale udienza al giudice è riconosciuta la più ampia discrezionalità: qualora non ritenga necessaria la revoca della misura, può limitarsi a rivolgere un ammonimento orale al probationer ovvero a intensificare il probation program. All’offender è riconosciuto il diritto di partecipare alla probation violation hearing, di godere di un difensore e soprattutto di potere contestare le accuse, o meglio le violazioni, poste a suo carico, portando all’attenzione del giudice particolari circostanze attenuanti e presentando testimoni a suo favore. L’attenzione rivolta alla disciplina della probation violation hearing mostra come la revoca della misura di probation sia da considerarsi ultima ratio, giustificata solo qualora le violazioni del programma trattamentale appaiano così gravi da dimostrare chiaramente il fallimento del percorso offerto al condannato. Similmente alla sentence of probation disciplinata dal US Code a livello federale, se il probation program termina con esito positivo il reato è considerato estinto; viceversa, qualora la misura venga revocata o il probation program si concluda con esito negativo, il giudice ha facoltà di riaprire il procedimento penale. Molto interessante è la previsione secondo la quale se il probation program viene portato a termine con esito positivo, il giudice può concedere, e nella maggior parte dei casi concede, un expungement order, ordine corrispondente al nostro beneficio di non menzione nel casellario giudiziario; con questa norma, la misura di probation conferma la sua natura di misura primariamente riabilitativa. 79 collaborazione con il Probation Service. La durata massima del probation program non può superare i 6 mesi, durante i quali il minore è sottoposto alla supervisione di un probation officer. Se il minore completa tale programma trattamentale, nessuna denuncia formale viene presentata all’autorità giudiziaria; viceversa, se l’offender non porta a termine tale programma o quest’ultimo si concluda con esito negativo, il procedimento penale riprende il suo corso. Accanto a questa misura di diversion, l’ordinamento californiano prevede due misure di probation processuale corrispondenti all’istituto della messa alla prova minorile prevista nel nostro ordinamento: con il Deferred Entry of Judgment for misdemeanor, W.&I.- Section 725, e con Deferred Entry of Judgment for felony, W.&I.-Section 790, il giudice può discrezionalmente sospendere il procedimento penale, rispettivamente, nella prima udienza o nel corso del procedimento, per sottoporre il minore ad un vero e proprio probation program. Come suggerisce il nome dell’istituto, il D.E.J. for misdemeanor viene disposto nei confronti del youth offender che abbia commesso un reato di lieve entità, classificato dalla legge come misdemeanor0. Il probation program predisposto a seguito del D.E.J. for misdemeanor non può avere durata superiore a 6 mesi, durante i quali il minore è sottoposto alla sorveglianza dei probation officers. Qualora il percorso svolto dal minore autore di reato venga valutato complessivamente positivo, il processo si concluderà con sentenza di assoluzione nel merito per estinzione del reato; viceversa, in caso di esito negativo del probation program o di revoca del provvedimento di differimento, il processo riprenderà il suo corso. Occorre notare come ai fini della concessione del D.E.J. for misdemeanor non sia richiesta la confessione del youth offender; questa previsione costituisce una forte garanzia per l’imputato minorenne, soprattutto nell’eventuale successivo corso del procedimento a seguito del fallimento del probation program. 0 Si ricorda che i misdemeanors sono i reati puniti con una pena detentiva massima di 1 anno, mentre i felonies sono puniti con una pena detentiva superiore. 82 Molto simile al D.E.J. for misdemeanors, è il Deferred Entry of Judgment for felony previsto dalla section 790 (W.&I). Con questa misura, al giudice è data la facoltà di sospendere il procedimento penale non solo nella prima udienza, ma altresì durante tutto il corso del procedimento sino alla udienza precedente alla decisione definiva. Tale sospensione permette di sottoporre il minore ad un probation program per un periodo significativo, che può variare da 12 a 36 mesi; la maggior durata del probationatory period mostra chiaramente come questa misura di probation venga concessa per reati di significativa gravità, appartenenti alla categoria dei felonies. A differenza dal D.E.J. for misdemenaor, la confessione dell’imputato minorenne è requisito essenziale per la predisposizione del D.E.J for felony; in considerazione della maggiore gravità del reato per il quale viene concessa la misura di program, al minore viene richiesta una chiara assunzione di responsabilità. Similmente a quanto visto per il D.E.J for felony, se il programma di probation viene portato a termine con esito positivo il reato viene considerato estinto e il minore è prosciolto con sentenza di assoluzione nel merito; viceversa, il procedimento riprenderà il suo corso. In conclusione, sia il Deferred Entry of Judgment for misdemeanor (W.&I.-Section 725) che il D.E.J. for felony (W.&I.- Section 790) si mostrano istituti analoghi alla sospensione del procedimento con messa alla prova prevista dal nostro ordinamento. Nell’ordinamento penale minorile dello Stato della California, la pena detentiva viene considerata ultima ratio alla quale ricorrere solo qualora ogni altra misura appaia non adeguata alle esigenze di rieducazione del minore e non proporzionata alla gravità del reato. In tal senso, ogni qualvolta non appaia possibile concedere una fra le diverse misure di diversion o di probation previste a favore del youth offender, il California Welfare and Istitutions Code invita il giudice a valutare, in ogni caso, la possibilità di una formal probation quale misura alternativa, o 83 parzialmente sostitutiva, della pena detentiva, secondo quanto stabilito dal California Penal Code- Section 1203 in caso di procedimento penale a carico di un offender adulto. 2. La messa alla prova e il probation angloamericano: due esperienze al confronto A seguito di questa analisi, il probation si conferma istituto di fondamentale importanza tanto nell’ordinamento inglese, quanto in quello americano. Nonostante le prime forme di probation siano state introdotte soprattutto in ambito minorile, la tradizione e l’esperienza angloamericana concepisce questo istituto come possibilità da sempre offerta anche all’autore di reato adulto. In sintesi, a differenza dall’istituto italiano della messa alla prova, il probation nella sua principale forma, con la community sentence0 nell’ordinamento inglese e con la probation sentence0 in quello americano, interviene come misura alternativa alla pena detentiva dopo, o meglio, come parte integrante, di una sentenza di condanna. Nonostante questa differenza, la community sentence e la probation sentence rappresentano il cuore pulsante dell’esperienza angloamericana, la quale costituisce un paradigma di confronto fondamentale per uno studio critico e consapevole dell’istituto del probation. Sia nell’ordinamento inglese che americano, vi è poi la previsione di significative forme di probation processuale che intervengono a favore dell’autore di reato adulto prima della sentenza definitiva di condanna. Considerando gli istituti di carattere generale, nell’ordinamento inglese con la deferred sentence0, così come nell’ordinamento federale americano con il Deferred Prosecution Agreement0, l’organo procedente può 0 Vedi sez. I, cap. I, par. 3. 0 Vedi sez. I, cap. II, par. 1.1. e par. 1.2. 0 Vedi sez. I, cap. I, par. 3. 0 Vedi sez. I, cap. II, par. 1.1. 84 SEZIONE II LA MESSA ALLA PROVA NELL’ORDINAMENTO ITALIANO 87 CAPITOLO I L’ESPERIENZA DELLA MESSA ALLA PROVA MINORILE 1. Presupposti e ratio dell’istituto minorile Il sistema minorile, ispirato al principio di ultima ratio dell’intervento penale e di minima offensività del processo, da sempre ricerca risposte al reato alternative alla pena detentiva. Il lungo percorso di differenziazione della vicenda processuale del minore autore di reato, iniziato con l’istituzione del Tribunale per i Minorenni nel 19340, trova la sua piena attuazione con l’approvazione del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 4480. Ai fini della presente ricerca, tra le molteplici novità introdotte dalla nuova disciplina del processo penale a carico di imputati minorenni, la sospensione del processo con messa alla prova rappresenta “l'innovazione più significativa e coraggiosa”0. Con la legge delega del 16 febbraio 1987, n. 810, il legislatore delegante richiede di prevedere la possibilità di “sospendere il procedimento per un determinato tempo”0 al fine di “valutare 0 Il Tribunale per i Minorenni è stato istituito dal r.d. 20 luglio 1934, n. 1404,“Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni”. 0 D.P.R. 22 settembre 1998, n. 448, “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”. 0 Corte Cost., 27 settembre 1990, n. 412. 0 Art. 3, lett. e), legge 16 febbraio 1987, n. 81,“Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale”. 0 L’art. 3 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, sancisce infatti che: “il governo è delegato a disciplinare il processo a carico di imputati minorenni al momento della commissione del reato secondo i principi generali del nuovo processo penale, con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione, nonché, in particolare, dall'attuazione dei seguenti criteri: (…) e) dovere del giudice di valutare compiutamente la personalità del minore sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale, anche ai fini dell'apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno disposti; 88 compiutamente la personalità del minore sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale”0. Questa delega trova piena attuazione nell’articolo 28 del d.P.R. del 22 settembre 1998, n. 4480, dove si sancisce che il giudice può sospendere con ordinanza il processo in corso per sottoporre il minore ad una messa alla prova, un probation program0, “per lo svolgimento delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno”0. In una prospettiva comparatistica, certamente la ricchezza dell’esperienza angloamericana in materia di probation costituisce un paradigma di confronto fondamentale; tuttavia, occorre fin da subito evidenziare come, rispetto ad essa, la messa alla prova minorile italiana presenti una forte peculiarità. Anche se un’attenta analisi dei sistemi considerati ha mostrato la presenza di significative forme di probation processuale0, questo istituto, nella maggior parte dei casi, interviene dopo la sentenza di condanna definitiva, o meglio, ne costituisce una parte integrante, non solo nei confronti dei minori ma anche degli offenders adulti. In particolare, il probation nella sua forma principale, nell’ordinamento l’inglese0 con la community sentence e nell’ordinamento facoltà del giudice di sospendere il processo per un tempo determinato, nei casi suddetti; sospensione in tal caso del corso della prescrizione”. 0 Art. 3, legge delega 16 febbraio 1987, n. 81. 0 La sospensione del procedimento con messa alla prova viene disciplinata agli artt. 28 e 29 del d.P.R. 22 settembre 1998, n. 448, e dall’art. 27 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”. 0 Per la definizione di probation program, si rinvia alla sez. I, cap. I, par. 2, della presente ricerca. 0 L’art. 28, co. 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sancisce infatti: “il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2”. 0 Per quanto riguarda gli adulti, si ricorda che con la deferred sentence e con il Deferred Prosecution Agreement, rispettivamente, nel sistema inglese e in quello americano, l’imputato può essere sottoposto ad un probation program antecedentemente alla sentenza definitiva di condanna. Per quanto riguarda i minori, la possibilità di una definizione anticipata del procedimento penale si arricchisce con la previsione di diverse misure di diversion e probation; particolarmente significativi sono gli istituti californiani dell’informal probation e del Deferred Entry of Judgment, grazie ai quali il minore viene sottoposto a un probation program, rispettivamente, prima dell’attivazione o durante il corso del procedimento penale. 0 In particolare, per quanto riguarda l’ordinamento inglese, si rinvia alla sez. I, cap. I, par. 3, della presente ricerca. 89 un atto dal contesto personale e scolpirlo nella vita della persona attraverso una pronuncia di colpevolezza può non sempre essere adeguato se non si conosce il soggetto lungo un arco di tempo più congruo che non sia quello immediatamente adiacente al fatto”0. Il giudice concederà la messa alla prova solo nei confronti di quell’imputato che effettivamente sia in grado di trarre un’utilità dal programma trattamentale; la giurisprudenza, infatti, reputa che "occorre soprattutto valutare se nell’imputato vi siano risorse sufficienti per intraprendere un reale processo di responsabilizzazione e maturazione e se vi sia da parte sua una disponibilità al cambiamento”0. Non sarà quindi sufficiente “una mera adesione formale a prescrizioni non sufficientemente comprese ed accettate”0, poiché il minore dovrà essere, invece, pienamente disposto ad accogliere “un progetto di sostanziale cambiamento di stile di vita”0. In particolare, al fine di esprimere un giudizio prognostico il più possibile corrispondente alla reale situazione personale del minore, il giudice dovrà valutare le circostanze del caso concreto e, in particolare, “il tipo di reato commesso, le modalità di attuazione dello stesso ed i motivi a delinquere”0. Occorre sottolineare come “i precedenti penali e giudiziari non siano, di per sé, ostativi alla messa alla prova”0, poiché il giudice, al di 0 Ibidem. 0 Trib. per i Minorenni di Milano, sent. 6 giugno 2006, in www.tribmin.milano.giustizia.it. 0 Ibidem. 0 L. Trenta, L’istituto della messa alla prova ed il probation minorile. Profili nazionali e comunitari, Firenze, 2012, p. 57. 0 Cass., 12 giugno 2014, in www.italgiureweb.giustizia.it. Vedi anche Cass., 16 gennaio 2015, in www.italgiureweb.giustizia.it, dove si afferma che “la relativa valutazione va fondata sul tipo di reato commesso, le sue modalità di attuazione, i motivi a delinquere, i precedenti penali del reo, la sua personalità, il suo carattere e su ogni altro elemento utile”; similmente, in Cass., 27 settembre 2013, in www.italgiureweb.giustizia.it, la Corte aveva già sostenuto che “tale giudizio non può che essere tratto, oltre che dallo specifico reato commesso, anche dalla possibilità di recupero della temporanea devianza dell'adolescente e dall'impegno a dimostrare la sua capacità di attivarsi positivamente in un diverso progetto di vita”. 0 Cass., 5 febbraio 2010, in www.italgiureweb.giustizia, it. 92 là della presenza di eventuali precedenti penali, è innanzitutto chiamato a valutare “se il fatto contestato debba considerarsi un episodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio positivo sull'evoluzione della personalità del minore”0. Oltre alla sua natura di probation processuale, la messa alla prova presenta un’ulteriore tratto distintivo rispetto alle diversificate forme di probation penitenziario presenti negli ordinamenti angloamericani: essa può essere disposta dal giudice indipendentemente dalla gravità del reato commesso. Nell’ordinamento inglese, infatti, come si è illustrato, la deferred sentence può essere concessa solo per reati di lieve entità; nell’ordinamento federale americano, leggermente più ampio è l’ambito di applicazione della sentence of probation, la quale, tuttavia, non può comunque mai essere predisposta per reati puniti con una pena detentiva massima superiore a 10 anni. Anche nello Stato della California, che più di tutti è l’ordinamento che offre al minore reo valide misure di diversion e di probation processuali, l’informal probation e il Deferred Entry of Judgment possono essere concessi solo per reati di lieve entità0. Nell’ordinamento italiano, invece, grazie a questa peculiare forma di probation minorile, diviene possibile, per la prima volta, attuare il principio di extrema ratio della pena detentiva anche per quei reati che, per la loro gravità, sarebbero tradizionalmente esclusivi dall’ambito di applicazione delle misure alternative alla pena detentiva in senso lato. La Corte costituzionale italiana ha affermato chiaramente “l'incomprensibilità di rendere inapplicabile l'istituto in esame nei 0 Cass., 12 giugno 2014, in www.italgiureweb.giustizia.it. 0 In particolare, si ricorda che l’informal probation può essere concessa solo nei confronti di un minore che non presenti precedenti penali per i reati appartenenti alla categoria dei felonies, reati cioè puniti con una pena detentiva massima di 1 anno; similmente, il Deferred Entry of Judgment può essere concesso per i felonies (D.E.J. for felony) e solamente per i reati meno gravi fra quelli appartenenti all’ampia categoria dei misdemeanors (D.E.J. for misdemeanor), categoria che include genericamente tutti i reati puniti con una pena detentiva superiore a 1 anno. 93 confronti di minorenni proprio nelle ipotesi dei più gravi reati nelle quali l'accertamento in ordine alla personalità del minore è sicuramente più necessario, se non indispensabile (…) L'innovazione più significativa e coraggiosa operata dal nuovo codice di procedura penale non troverebbe applicazione proprio nei casi più gravi in cui questa innovazione è più che mai necessaria, la stessa gravità del reato non potendo escludere, in un minorenne, un eccezionale, non più ripetibile, momento di anomalo sviluppo della personalità” 0. In questa decisione, la Consulta ritiene perfettamente coerente la scelta del legislatore delegante di predisporre la messa alla prova anche in riferimento ai reati più gravi e, in particolare, anche a quelli puniti con la pena dell’ergastolo0. La gravità del reato sarà determinante non tanto per la valutazione circa l’opportunità di concedere la misura, quanto piuttosto per la definizione contenutistica e temporale del programma trattamentale. Infatti, qualora si proceda per un reato punito con l’ergastolo o con una pena detentiva non inferiore nel massimo a 12 anni, il programma di probation può protrarsi sino a 3 anni e prevedere prescrizioni particolarmente significative; in tutti gli altri casi, invece, il periodo sospensivo non può superare 1 anno0. 0 Corte Cost., 27 settembre 1990, n. 412. In questa sentenza, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell'art. 28, co. 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui escludeva l'applicazione dell'istituto della messa alla prova per i reati puniti con la pena dell'ergastolo. 0 Nella sentenza esaminata, infatti, la Consulta sottolinea come il legislatore delegante non abbia posto alcun limite edittale ai fini concessione della messa alla prova: “a dire il vero, già il contrasto tra la premessa dalla quale parte il giudice a quo nel sollevare l'eccezione di legittimità costituzionale (esclusione, da parte del legislatore del 1988, dell'applicabilità dell'istituto della sospensione del processo per la messa in prova del minorenne alle ipotesi di reati punibili con la pena dell'ergastolo) e la legge delega (art. 3, lett. e) che non pone alcuna limitazione, come esattamente riconosce lo stesso giudice, all'applicabilità dell'istituto in esame in ragione del tipo di reato contestato al minorenne, avrebbe dovuto indurre a ripensare alla premessa, sopra accennata, dalla quale parte l'ordinanza di rimessione. Un contrasto così evidente e grave tra legge delega e decreto delegato rimarrebbe davvero senza giustificazione e dovrebbe subito esser sanato, nelle dovute forme, a parte il riferimento all'art. 3 Cost.”. 0 I limiti legali della durata del periodo sospensivo sono definiti dall’art. 28 del d.P.R. 448/1998. 94
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