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Bicameralismo e Funzionamento del Parlamento Italiano - Prof. Gusmai, Slide di Diritto Pubblico

Political ScienceConstitutional LawItalian Politics

Il bicameralismo, il sistema parlamentare italiano composto da due rami: la Camera dei Deputati e il Senato. Esploriamo la sua origine, le sue funzioni e le differenze tra le due Camere. Inoltre, analizzeremo i casi in cui si riuniscono in seduta comune e il processo di scioglimento anticipato.

Cosa imparerai

  • In quale modo si riuniscono le due Camere del Parlamento italiano in seduta comune?
  • Come funziona il bicameralismo in Italia?
  • Quali sono le funzioni della Camera dei Deputati e del Senato?
  • Che organi costituzionali costituiscono il Parlamento italiano?
  • Perché il Parlamento italiano ha due rami?

Tipologia: Slide

2020/2021

Caricato il 07/10/2021

GloriaT10
GloriaT10 🇮🇹

4.9

(8)

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Scarica Bicameralismo e Funzionamento del Parlamento Italiano - Prof. Gusmai e più Slide in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! Il Parlamento Parte | INSYA[0]0/< DS Prof. Antonio Gusmai Che cos'è il Parlamento? Il Parlamento è un organo costituzionale che si struttura in due rami: la Camera dei deputati (Palazzo Montecitorio) e il Senato della Repubblica (Palazzo Madama). Il Parlamento è dungue un organo costituzionale complesso a cui spetta la funzione legislativa: le sue deliberazioni, infatti, derivano dalla volontà congiunta delle due Camere dalle quali è formato. Stabilisce, infatti, l'art. 70 Cost.: “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”. Inoltre, l'art. 94 Cost. prescrive che “ciascuna Camera accorda e revoca la fiducia" al Governo: per tale motivo, II Governo è tenuto a dimettersi nel caso in cui venga meno la fiducia di anche soltanto una delle due Camere. Perché il bicameralismo? La necessità di istituire un sistema parlamentare bicamerale emerse allorquando, all’interno dei Parlamenti monocamerali allora presenti in Gran Bretagna (XVI-XVII secolo), si iniziarono a formare gruppi politici eterogenei tra loro, come tali reclamanti una rappresentanza effettiva e diversificata dei propri interessi (fenomeno ben descritto da Montesquieu ne L'Esprit des lois). Fu, pertanto, un'esigenza di rappresentanza di interessi diversi a spingere verso l'adozione di un sistema bicamerale, soprattutto nei sistemi costituzionali federali (USA e Germania su tutti, lì dove la c.d. seconda Camera è rappresentativa degli Stati o Lander locali). In generale, oltre all'esigenza di rappresentare interessi diversi, il bicameralismo si legava al carattere dualistico degli ordinamenti liberali (Monarchia vs Parlamento) ed alla necessità, avvertita dalla Monarchia, di limitare ulteriormente la sovranità popolare, affiancando ad una Camera di elezione popolare una seconda Camera di nomina regia (il Senato nello Statuto albertino). Prof. Antonio Gusmai Legislatura - proroga - prorogatio Le due Camere sono elette per durare 5 anni. Il periodo di tempo intercorrente tra un'elezione e l'altra è denominato legislatura. Salvo in caso di guerra, non è ammessa la proroga delle Camere oltre tale termine (art. 60, comma 2, Cost.). Poiché però le nuove elezioni devono avvenire entro 70 gg. dalla fine della legislatura e, la prima riunione delle Camere rinnovate, ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni, tra lo scioglimento delle Camere e la prima riunione delle nuove i poteri continuano ad essere esercitati dalle Camere precedenti. In tal caso si parla di prorogatio, al fine di garantire il continuo funzionamento del sistema costituzionale. Ciò che non devono necessariamente procedere in un'ottica di continuità sono invece i lavori parlamentari: ciascun Parlamento è libero di portare avanti il propio indirizzo politico (i lavori assembleari precedenti, se non terminati, vanno persi. Eccezione: progetti di legge di iniziativa popolare, per i quali vale il c.d. repechage, che consente alle nuove Camere di utilizzare il lavoro fatto dalle precedenti”). Prof. Antonio Gusmai Lo scioglimento anticipato delle Camere La durata della legislatura può essere inferiore a 5 anni nel caso in cui il sistema politico-rappresentativo s’inceppi, come avviene a causa delle crisi di Governo (viene a mancare la maggioranza a sostegno del Governo per contrasti insanabili tra le forze politiche in Parlamento). La Costituzione, in tali casi, conferisce al P.d.R. ex art. 88 Cost. il potere di sciogliere una o entrambe le Camere, purché egli non sia negli ultimi 6 mesi del suo mandato settennale (c.d. “semestre bianco”, a meno che gli ultimi 6 mesi non coincidano con gli ultimi 6 mesi della legislatura. In tale ipotesi il P.d.R. è legittimato ad utilizzare il suo potere, al fine di evitare il c.d. “ingorgo istituzionale”). Il potere di scioglimento è un potere di garanzia della Costituzione. Esso serve a rimettere in funzione il sistema politico-rappresentativo, ridando la parola al corpo elettorale, il quale eleggerà una nuova piattaforma parlamentare. | poteri del Presidente della Repubblica in ordine allo scioglimento anticipato vanno incontro a limitazioni di ordine formale, sancite espressamente in Costituzione (deve “sentire” i Presidenti delle due Camere e non può sciogliere, con l'eccezione prima enunciata, negli ultimi sei mesi del suo mandato); e, soprattutto, a limitazioni di carattere sostanziale, costituenti vere e proprie convenzioni costituzionali. Si pensi all’impossibilità per il Presidente della Repubblica, pena la configurazione del reato di “attentato alla Costituzione”, di sciogliere le Camere in presenza di una maggioranza parlamentare in grado di accordare la fiducia ad un altro e nuovo esecutivo (da cui la necessità, come vedremo quando parleremo della formazione del Governo, delle c.d. consultazioni). Prof. Antonio Gusmai La riunione delle Camere Sebbene l'art. 62, comma 2, Cost., stabilisca che le Camere si riuniscono «almeno due volte l’anno», esse, in realtà, lavorano in permanenza. Le Camere attuali sono convocate dal rispettivo presidente per sbrigare i numerosissimi affari (legislativi e non) di cui debbono occuparsi. Di fondamentale importanza è l'ordine del giorno (odg), ossia l'elenco delle questioni che devono essere trattate in una seduta. Infatti, una proposta non inserita nell'odg è come se non esistesse. Sono i presidenti delle Camere a predisporre l’odg, tenendo conto della «programmazione dei lavori» che viene fatta nella «Conferenza dei Capigruppo», d’intesa con il Governo. ll programma di quest'ultimo, per diventare operativo, deve trasformassi in legge. Prof. Antonio Gusmai ...Segue: l’inviolabilità L'inviolabilità riguarda i reati comuni, cioè quelli compiuti dal deputato o dal senatore in quanto privati cittadini e, dunque, fuori dall’esercizio delle funzioni parlamentari. Per poter limitare la libertà dei parlamentari occorre sempre un’«autorizzazione a procedere» della Camera cui appartengono. In particolare, tale autorizzazione deve essere richiesta per: a) l'arresto o qualunque altra limitazione della libertà personale, salvo che si tratti di arrestare il parlamentare colto nell’atto di compiere un grave reato (si dice: in flagranza di reato) o di dare esecuzione a una sentenza di condanna definitiva; b) la perquisizione personale o domiciliare; c) l’intercettazione delle comunicazioni telefoniche, telematiche ed epistolari. La Camera delibera sull’autorizzazione a procedere in base alla proposta formulata dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere, che è una sorta di «commissione permanente» delle camere competente in questa materia». tale sta Telit t 1040 SE et e E ETC TL VAT iS To] era ieree Sile (S er Afo]alcMo SIE rilevanti limitazioni dei poteri d’indagine dell’Autorità giudiziaria, l'autorizzazione a procedere deve essere negata in casi limitatissimi: quando vi sia il sospetto di una persecuzione giudiziaria (c.d. fumus persecutionis). N.B.: l'autorizzazione a procedere non deve essere richiesta dal magistrato per promuovere i giudizi (come accadeva sino al 1993), ma soltanto per porre in essere gli atti indicati dall'art. 68, commi 2 e 3 Cost. Come evidenziato anche dai recenti fatti cronaca, in questa materia di confine tra politica e giustizia | contrasti tra poteri sono molto frequenti nel nostro Paese. Prof. Antonio Gusmai | presidenti delle Camere L'art. 63, comma 1, Cost,, stabilisce che «ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza». Il presidente non è un organo di indirizzo, nel senso che non può orientare i lavori della Camera che presiede verso particolari obiettivi politici. Egli rappresenta la Camera di appartenenza, esercita i poteri di direzione dei lavori e deve risolvere | dubbi di interpretazione del regolamento, con un solo imperativo: l’imparzialità (ragion per la quale egli, per consuetudine, non prende parte alle votazioni). È un organo di garanzia dei diritti delle minoranze. Tuttavia, a volte è chiamato a difendere | diritti della maggioranza, quando essa sia impedita dal deliberare a causa di comportamenti ostruzionistici delle minoranze (in questi casi, egli opera a difesa dell’operatività dell'istituzione parlamentare, globalmente intesa). Il presidente è coadiuvato, nella sua attività, da un «Ufficio di presidenza», composto dai Vicepresidenti (sostituiscono il presidente quando necessario e opportuno), dai Questori (sovraintendono all’organizzazione della Camera) e dai Segretari (assistono il presidente durante i lavori parlamentari). Anche i membri dell’Ufficio di Presidenza sono eletti dai parlamentari, solitamente in modo da assicurare ai gruppi meno numerosi la presenza di almeno un componente). Prof. Antonio Gusmai I Gruppi parlamentari Il Parlamento moderno è un’Assemblea che, pochi giorni dopo le elezioni, si frammenta all’interno in numerosi gruppi politici. A farlo funzionare, infatti, non sono i singoli deputati e senatori, ma i gruppi parlamentari che in esso obbligatoriamente devono formarsi (e di cui i membri eletti devono necessariamente far parte). Tradizionalmente, il gruppo parlamentare è la proiezione del partito in Parlamento. In pratica, ogni partito ha il suo gruppo parlamentare all’interno delle Camere. Il rappresentante che si trovi in disaccordo con il gruppo di appartenenza o, a monte, le forze politiche che non raggiungono un numero sufficiente per costituire un gruppo in Assemblea (servono almeno 20 deputati alla Camera e 10 senatori al Senato), confluiscono pur sempre in un gruppo parlamentare: chiamato «misto». Circa la natura giuridica dei raggruppamenti parlamentari, la dottrina si divide tra chi ritiene che essi siano organi interni delle Camere e quanti, all'opposto, ritengono che essi siano un'associazione di diritto privato (come il partito politico che rappresentano in Parlamento). In realtà, sul piano costituzionale, si tratta di un soggetto necessario della rappresentanza politica. Difatti, senza la loro presenza, la democrazia rappresentativa contemporanea non potrebbe funzionare. Il nostro non è solo un Parlamento di individui eletti. Piuttosto è un Parlamento di rappresentanti appartenenti a forze politiche (partiti) che, una volta eletti, hanno l'obbligo giuridico di organizzarsi in gruppi. È in proporzione alla loro consistenza numerica che si formano le Commissioni (artt. 72 e 82 Cost.). Senza le quali, nessun procedimento parlamentare sarebbe possibile, a cominciare da quello legislativo. Del resto, in una recente pronuncia (ord. n. 17 del 2019), la stessa Corte costituzionale ha di fatto riconosciuto agli stessi gruppi la possibilità di sollevare conflitto di attribuzioni. Per quanto, argomentando in riferimento al caso particolare, il giudice delle leggi continui a glissare tale possibilità (ordd. nn. 274 e 275 del 2019). Prof. Antonio Gusmai
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