Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Descrizione sintetica di adozione, Sintesi del corso di Diritto Privato

Riassunto sul concetto di adozione in diritto privato

Tipologia: Sintesi del corso

2017/2018

Caricato il 05/06/2023

Economics22
Economics22 🇮🇹

4.2

(6)

3 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica Descrizione sintetica di adozione e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! ADOZIONE L’adozione in Italia è prevista da una legge apposita: “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”(L.4 Maggio 1983). L’adozione si svolge nei confronti degli interessi del minore il quale si trova in situazioni di emergenza. E’ il giudice che indica al Comune l’esistenza di queste situazioni. L’adozione è prevista per i minori dichiarati in situazioni di abbandono e mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o di coloro che devono rispondere di queste necessità o in stato di adottabilità. Quest’ultimo è delineato dal tribunale dei minori quando al momento della sentenza i genitori erano assenti in tribunale senza giusta motivazione, quando il processo ha confermato la situazione di abbandono del minore e quando i genitori, dopo precedenti provvedimenti hanno continuato a far persistere tale situazione. Prima di procedere all’adozione vi è un periodo affidamento preadottivo che dura un anno. Se l’affidamento riguarda un minore dai 14 anni, è necessario il suo consenso nei confronti della famiglia affidataria. Non si possono dividere fratelli e sorelle, solo in caso di gravi motivi. La famiglia affidataria può chiedere l’adozione del minore. La richiesta sarà analizzata e valutata dal giudice tenendo conto dei rapporti affettivi tra gli affidatari e il minore. La legge prevede il mantenimento dei rapporti tra affidatari e minore anche dopo l’adozione di quest’ultimo. Differente dall’affidamento preadottivo è l’affidamento dei minori nei casi in cui non vi sia una situazione familiare adeguata per il minore. Questa situazione è temporanea(massimo 2 anni) e non interrompe i rapporti tra minori e genitori biologici. L’affidamento è previsto con consenso dei genitori o per volontà del tribunale dei minori. L’adozione può essere richiesta solo dai coniugi sposati da almeno 3 anni, non separati e in possesso delle capacità per provvedere al mantenimento del minore, sia dal punto di vista materiale sia da quello morale. Per adottare si devono avere 35 anni. Se durante il procedimento di adozione i due coniugi divorziano il minore può essere adottato da uno dei due. Con l’adozione l’adottato acquisisce lo status di figlio e prende il cognome. La legge di riforma del 2001 ha previsto la possibilità dell’adottato a conoscere le proprie origini biologiche solo nel momento in cui raggiunge i 25 anni d’età o la maggior età in presenza di situazioni d’emergenza psico-fisica. Per avere i documenti è necessaria l’autorizzazione del giudice. Ciò non è previsto nel momento in cui i genitori siano deceduti e quando si siano resi irreperibili poiché è possibile che sull’atto di nascita la madre abbia voluto mantenere l’anonimato. Per quanto riguarda le adozioni internazionali, vi è una cooperazione tra le nazioni per favorire quest’azione nel momento in cui non sia possibile applicare soluzioni locali. Lo stato d’origine dell’adottato deve emettere lo stato di adottabilità del minore. Dopo di ché le
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved