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Diritti e libertà, diritto pubblico per l'Unibo, Sintesi del corso di Diritto Pubblico

Appunti della lezione sul capitolo Diritti e libertà del manuale Diritto pubblico di Bin e Pitruzzella. Focsu del prof sui diritti fondamentali nella Costituzione italiana, le garanzie dei diritt, il principio di eguaglianza e gli altri principi fondamentali, le liberta' individuali, le liberta' collettive

Tipologia: Sintesi del corso

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Scarica Diritti e libertà, diritto pubblico per l'Unibo e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! DIRITTI E LIBERTA’. Una delle componenti essenziali di tutte le costituzioni moderne è la disciplina dei diritti e delle libertà. Per parlare di diritti e libertà è tuttavia necessario introdurre alcune nozioni: • Solitamente si parla di situazioni giuridiche soggettive per indicare le posizioni giuridiche attive o di vantaggio, come i diritti e le libertà, che le posizioni giuridiche passive o di svantaggio, come i doveri e gli obblighi. Concentrandoci sulle situazioni giuridiche attive possiamo dire che esse di distinguono in diritti e libertà, ma la distinzione è poco precisa: • Il termine libertà viene utilizzare per sottolineare l’aspetto negativo, di non costrizione • Il termine diritto viene utilizzato per sottolineare l’aspetto positivo, di pretesa. • Si parla quindi di libertà con riferimento alle rivendicazioni tipiche del costituzionalismo, tutte volte a limitare l’intervento dello Stato nelle scelte individuali (libertà negative) e di diritti con riferimento alle rivendicazioni sociali che si rifanno al principio di eguaglianza sostanziale e si esprimono nella richiesta di servizi sociali e aiuti per gli strati più deboli della popolazione (diritti positivi). • Si tratta, tuttavia, più di distinzioni ideologiche che costituzionali: infatti, l’aspetto negativo (la richiesta di non essere costretto) e l’aspetto positivo (la richiesta di strumenti per realizzare i propri obiettivi) sono sempre presenti in ogni libertà e in ogni diritto sanciti dalla Costituzione. Ad esempio, il diritto alla salute, inteso come pretesa di ricevere dal potere pubblico prestazioni sanitarie adeguate, ha un immediato risvolto negativo nella libertà da trattamenti sanitari obbligatori; così come la libertà, classicamente negativa, di poter esprimere il proprio pensiero ha un riflesso positivo nella richiesta allo Stato di garantire il più ampio accesso ai mezzi di comunicazione. • Un altro mito che bisogna sfatare è quello secondo il quale, mentre per la libertà ciò che si chiede allo Stato è essenzialmente la sua astensione da qualsiasi intervento e che quindi la loro tutela non abbia costi per la finanza pubblica, per i diritti è invece indispensabile l’intervento pubblico, e di conseguenza essi sono costosi. In realtà non è così: se prendiamo in considerazione una tipica libertà negativa, come la libertà personale, essa non potrebbe essere garantita se lo Stato non investisse in sicurezza. Quindi, non solo i diritti, ma anche le libertà sono costosi: si tratta di una questione di scelta tra politiche pubbliche decidere se rafforzare le garanzie delle libertà o quella dei diritti. Si può decidere ad esempio di migliorare la protezione della proprietà privata destinando maggiori risorse agli apparati di polizia, oppure si può decidere di rafforzare la protezione dei diritti sociali, ad esempio migliorando le prestazioni sanitarie o il sistema pensionistico. • Un’altra distinzione è quella fra diritti assoluti e diritti relativi. • I diritti assoluti sono quelli che si possono far valere nei confronti di tutti: possono essere diritti della persona (libertà personale, diritto alla privacy) o diritti reali (la proprietà), ma hanno per contenuto una libertà il cui esercizio non richiede prestazioni da parte di terzi. • I diritti relativi sono quelli che possono essere fatti valere solo nei confronti di soggetti determinati, ai quali si chiede una prestazione: il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, o tutti i diritti sociali che si possono vantare nei confronti dello Stato (diritto allo studio, diritto alle cure mediche) • Un’altra distinzione è quella fra diritti individuali e diritti funzionali. • I diritti individuali sono attribuiti alla persona in quanto tale (la libertà personale). • I diritti funzionali sono attribuiti al singolo per il perseguimento di finalità predeterminate a vantaggio della comunità e non liberamente scelte dall’individuo (diritto alla proprietà). • Un’ultima distinzione è quella fra diritti soggettivi e interessi legittimi. Strumenti di tutela. La vera novità delle costituzioni moderne è che esse non si sono limitate ad allargare il catalogo delle libertà e dei diritti disponibili per gli individui, ma hanno potenziato gli strumenti di garanzia anche dei vecchi diritti. I principali strumenti di tutela sono: • La riserva di legge: solo la legge ordinaria può disciplinare i casi e i modi in cui le libertà possono essere limitate. • La riserva di giurisdizione: è un meccanismo che rinforza la riserva di legge perché riduce ulteriormente lo spazio di azione lasciato all’autorità pubblica. Essa sancisce che alcuni interventi sono attribuiti unicamente alla magistratura, come ad esempio la limitazione della libertà personale tramite l’arresto, la perquisizione o l’intercettazione e il sequestro di materiale divulgativo. • La tutela giurisdizionale: l’art. 24.1 Cost. sancisce che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Quindi, chiunque può ricorrere a un giudice ogni volta che pensa che siano stati violati i propri diritti, sia che essi siano stati violati dagli apparati pubblici, sia che siano stati violati da soggetti privati. • Il sindacato di legittimità costituzionale: si intende che la Corte costituzionale è chiamata a controllare che la legislazione ordinaria non travalichi e comprima le garanzie sino ad annullarle. Il principio di eguaglianza. L’art.3 Cost. enuncia il principio di eguaglianza: nel primo coma esprime il principio di eguaglianza formale, nel secondo comma esprime il principio di eguaglianza sostanziale: • La formulazione tradizionale del principio di eguaglianza formale prescrive che si devono trattare in modo eguali situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse. Essenzialmente vieta distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali: vieta insomma discriminazioni che non sono compatibili con un sistema democratico. • Il principio di eguaglianza sostanziale punta invece a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l’eguale godimento dei diritti e delle libertà: cioè che fa la Costituzione è assegnare al legislatore il compito di eliminare gli handicap sociali. L’applicazione delle garanzie costituzionali. L’applicazione delle garanzie costituzionali presenta essenzialmente tre problemi: 1) bisogna chiedersi se determinati diritti debbano essere garantiti solo ai cittadini italiani o anche agli stranieri? 2) bisogna chiedersi quale sia il valore delle parole utilizzate dalla Costituzione, ovvero se le libertà e i diritti sanciti dalla Costituzione siano quelli che avevano in mente i costituenti e quindi sono legati ai concetti, alle parole e all’esperienza di chi era appena uscito dalla Seconda guerra mondiale, oppure se il contenuto di quelle libertà e di quei diritti si sia evoluto e continui ad evolversi col tempo. Primo problema. Cittadini e stranieri. In alcuni casi la Costituzione riconosce a tutti la tutela dei diritti, in altri casi solo ai cittadini. Bisogna quindi vedere in che misura i diritti che la Costituzione riserva solo ai cittadini possano essere estesi anche agli stranieri. • Solitamente la Corte costituzionale fa perno sull’art. 2 Cost. che parla di diritti inviolabili dell’uomo: nonostante si sia venuto a creare un ampio dibattito, la Corte ha preso subito una posizione ben precisa, affermando che l’art.2 si ricollega ai diritti che gli artt. 13 e seguenti definiscono come “inviolabili”, con la conseguenza che essi appartengono all’uomo inteso come • L’art. 13.3 prevede un’eccezione, anch’essa coperta da riserva di legge, per di più rinforzata: in casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati all’autorità giudiziaria entro 48 ore e da questa convalidati nelle 48 ore successive. Se non vengono convalidati si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. Tra i citati casi eccezionali rientrano i casi previsti dal codice di procedura penale in cui la polizia giudiziaria può e deve procedere all’arresto in flagranza di chi viene colto nell’atto di commettere un delitto di particolare gravità o è colto con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia appena commesso il reato. • Per quanto riguarda le restrizioni e le pene sempre l’art.13 sancisce: il divieto di ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizione, le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono avere l’obiettivo di rieducare il condannato, non si può praticare la pena di morte e la misura della pena deve essere proporzionale alla gravità del reato. La libertà di domicilio (art.14 Cost.). La vicinanza della libertà di domicilio alla libertà personale non è casuale. Secondo una definizione classica, infatti, il domicilio è la proiezione spaziale della persona. Per questo l’art.14.2 estende al domicilio le garanzie prescritte per la libertà personale. • La nozione del Codice civile fissa il domicilio di una persona nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, distinguendola dalla residenza che è il luogo dove la persona ha la dimora abituale. La dimora, invece, è una realtà di fatto che indica il luogo dove la persona soggiorna occasionalmente. • Per il diritto penale, invece, il domicilio è l’abitazione e ogni altro luogo di privata dimora: chi violi il domicilio, ovvero o si introduce o si trattiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, incorre in una sanzione penale (reclusione fino a tre anni). Il diritto pubblico (art.14 Cost) utilizza la nozione di domicilio utilizzata dal diritto penale. Strumenti di tutela della libertà di domicilio. Così come la libertà personale, anche il domicilio è inviolabile ed a esso si estendono le stesse garanzie previste per la libertà personale, ossia la riserva di legge assoluta e la riserva di giurisdizione per gli atti di ispezione, perquisizione, e sequestro. Oltre che alle persone fisica, la libertà di domicilio è anche garantita alle “formazioni sociali” (società, associazioni, ecc.). • Come per la libertà personale, anche per il domicilio è prevista la facoltà della polizia di procedere, in casi eccezionali, a ispezione, perquisizione e sequestro senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria, ma rispettando i termini di trasmissione e di convalida previsti dall’art 13.3. La libertà di corrispondenza e comunicazione (art.15 Cost.). L’art.15 Cost tutela la libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione, a partire da quella più tradizionale, ovvero la corrispondenza. Al contrario della libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dall’art.21 Cost., la libertà di comunicazione tutela l’espressione del proprio pensiero che è intenzionalmente non manifestata, ma riservata: la segretezza è quindi l’elemento che caratterizza la comunicazione garantita dall’art.15 Cost. Se una persona scrive una “lettera aperta” a un giornale, egli lo fa per dare al suo pensiero la maggior divulgazione possibile; se invece scrive una lettera in busta chiusa ad un amico, cioè che vuole è che il suo pensiero sia noto solo al destinatario: nel prima caso si ricade nell’art.21 Cost., nel secondo caso nell’art.15. Strumenti di tutela della libertà di corrispondenza e comunicazione. La libertà e la segretezza della corrispondenza sono tutelate attraverso il solito doppio meccanismo della riserva di legge e della riserva di giurisdizione. Il Codice penale detta norme molto severe sia per il sequestro della corrispondenza, sia per le intercettazioni: • Per quanto riguarda il sequestro della posta, esso deve essere disposto dall’autorità giudiziaria e solo il giudice può prendere visione del contenuto del materiale sequestrato • Per le intercettazioni telefoniche, il p.m. deve chiedere l’autorizzazione al giudice che la accorda solo quando ci sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è indispensabile ai fini dell’indagine. La libertà di circolazione e soggiorno (art.16 Cost.). è molto vicina alla libertà personale, in quanto la libertà di disporre della propria persona fisica comprende anche la libertà di spostamento, di circolare, di scegliere la propria dimora. La differenza basilare è che le limitazioni ammesse alla libertà di circolazione non ledono la dignità umana: queste infatti possono essere disposte solo a carattere generale, non ad personam, e solo per motivi di sanità o sicurezza. La libertà di circolazione comprende sia la libertà di espatrio, sia la libertà di scelta del luogo di esercizio delle proprie attività economiche (in particolar modo all’intero territorio dell’Unione europea), sia la libertà di emigrazione Strumenti di tutela della libertà di circolazione e soggiorno. La libertà di circolazione è garantita ai cittadini da una riserva di legge rafforzata per contenuto, ma non da riserva di giurisdizione. Si può limitare la libertà di circolazione solo per motivi di sanità o sicurezza. Diritti nella sfera pubblica (artt.17-21 Cost.) La libertà di riunione (art.17 Cost.). Per riunione si intende la compresenza volontaria di più persone nello stesso luogo. È proprio la volontà di stare insieme per uno scopo comune a distinguere la riunione dalle altre forme di assembramento, quali la coda fuori da un negozio. Sono invece da considerarsi riunioni sia le manifestazioni spontanee, sia i cortei, le assemblee, i comizi, i convegni, ecc. • La condizione che pone la Costituzione al diritto di riunione è che essa si svolga “pacicamente e senza armi”. La riunione perde il carattere pacifico quando sfocia in disordini e violenza contro persone e cose. In questo caso può essere sciolta dalla forza pubblica. A seconda del luogo in cui si svolgono, le riunioni si distinguono in: • riunioni in luogo privato: sono quelle che si svolgono nei luoghi destinati al godimento esclusivo dei privati, ossia domicilio di una persona, che può essere una casa, la sede di un circolo, un’azienda. Per questa ragione la libertà di riunione in luogo privato tende a saldarsi con la libertà di domicilio. • riunioni in luogo aperto al pubblico. I luoghi aperti al pubblico sono quelli in cui l’accesso del pubblico è soggetto a modalità determinata da chi ne la ha disponibilità, come un cinema, un teatro, un’aula magna. • riunioni in luogo pubblico. I luoghi pubblici sono quelli dove chiunque può transitare liberamente, come le strade e le piazze. Per questa ragione la libertà di riunione in questo caso può entrare in conflitto con la libertà di circolazione, quando la manifestazione si traduce in un blocco stradale, ossia ostacola o impedisce la circolazione su strade o linee ferroviarie. Solo per le riunioni in luogo pubblico l’art.17 prevede l’obbligo del preavviso, che deve essere dato in forma scritta almeno tre giorni prima al questore con indicazione del luogo, dell’ora e dell’oggetto della riunione e delle generalità di coloro che sono designati a prendere parola. Si tratta di preavviso e non di autorizzazione; la differenza è che il preavviso è un onere posto a carico dei promotori della riunione, ma non è una condizione di legittimità della riunione, come sarebbe invece l’autorizzazione. Le riunioni sono quindi legittimate anche se non c’è stato preavviso: in questo caso però i promotori risponderanno penalmente per aver mancato di assolvere l’onero posto a loro carico. La ratio del preavviso è di mettere le autorità in grado di adottare le misure necessarie a tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica, nonché a risolvere i problemi che la manifestazione potrebbe creare per la circolazione. Il questore può vietare la riunione solo per motivi di sicurezza e incolumità pubblica. La libertà di associazione (art.18 Cost.). Per associazione si intendono quelle formazioni sociali che hanno base volontaria (mentre, per esempio, la famiglia e la comunità scolastica non ce l’hanno) ed un nucleo, sia pure embrionale, di organizzazione e stabilità (in ciò si distinguono dalla riunione). Strumenti di tutela della libertà di associazione. L’art.18 .1 pone tre garanzie alla libertà di associazione: • la prima riguarda l’adesione all’associazione, che deve essere libera (i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente). Ad essere protetta è quindi innanzitutto una libertà negativa, cioè il diritto di non associarsi. Tuttavia, ci sono una serie di associazioni obbligatorie, alle quali cioè è necessario aderire per svolgere una determinata attività: • Gli ordini professionali, come quello degli avvocati, dei giornalisti, dei medici, degli psicologi, ecc. • Le federazioni sportive, alle quali è necessario iscriversi per svolgere un’attività agonistica. • Alcune forme di consorzio obbligatorio tra proprietari o produttori (per esempio, per controllare le caratteristiche di alcuni prodotti tipici) L’obbligo di appartenenza a una associazione può essere imposto solo quando ciò è motivato da un interesse pubblico rilevante, come, ad esempio, la tutela dei consumatori e la salvaguardia della deontologia professionale. • La seconda garanzia riguarda l’istituzione dell’associazione: essa può avvenire senza autorizzazione. • La terza garanzia è costituita da una riserva di legge rinforzata. Essa pone una garanzia assai importante per la libertà di associazione, escludendo che la legge possa porre limiti e divieti specifici per le associazioni: le associazioni possono fare tutto quello che possono fare i singoli. L’art 18.2 vieta solo due tipi di associazioni, alle quali si aggiunge il divieto di riorganizzare in qualsiasi forma il disciolto partito fascista. Si tratta delle associazioni segrete e delle associazioni paramilitari: • Si considerano associazioni segrete quelle che, occultando la loro esistenza, svolgono attività diretta a interferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici e di servizi pubblici. Questa definizione è contenuta nella legge 17/1982 chiamata in gergo legge P2, in quanto fu emanata a seguito della scoperta delle attività illecite svolte da questa loggia massonica. Per sciogliere questo tipo di associazioni c’è bisogno di una sentenza che ne accerti l’esistenza. A questa segue un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ne ordina lo scioglimento e la confisca dei beni. • Si considerano associazioni paramilitari quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Due condizioni devono verificarsi affinché sia applicabile il divieto costituzionale: • L’associazione deve perseguire uno scopo che di per sé è lecito, cioè l’attività politica; • L’associazione deve avere una struttura organizzativa, anch’essa di per sé perfettamente lecita, cioè l’organizzazione militare. • È la congiunzione di questi due aspetti che configura ciò che la Costituzione intende vietare, cioè la ricomparsa di “squadre”, di “camicie nere” e di “partiti militarizzati” che non sono compatibili con un sistema democratico.
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