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Diritto amministrativo e fonti del diritto amministrativo, Dispense di Diritto Amministrativo

Una panoramica sul diritto amministrativo, con particolare riferimento alla disciplina del procedimento amministrativo e agli atti amministrativi, il Codice dell’Amministrazione Digitale, la tutela dei dati personali e il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), la trasparenza, accesso civico semplice e generalizzato, prevenzione della corruzione. Vengono inoltre descritte le fonti del diritto amministrativo e le situazioni giuridiche soggettive e di interesse. La pubblica amministrazione viene analizzata sia in senso soggettivo che oggettivo.

Tipologia: Dispense

2022/2023

In vendita dal 15/11/2023

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mario-aguanno 🇮🇹

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Scarica Diritto amministrativo e fonti del diritto amministrativo e più Dispense in PDF di Diritto Amministrativo solo su Docsity! Diritto amministrativo, con particolare riferimento alla disciplina del procedimento amministrativo e agli atti amministrativi (L.241/1990); Il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005), con particolare riferimento alle disposizioni del Capo I e Capo III; Nozioni sulla tutela dei dati personali e il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR); Trasparenza, accesso civico semplice e generalizzato, prevenzione della corruzione (L.190/2012, D. Lgs. 39/2013, D. Lgs. 33/2013); Il diritto amministrativo è quel ramo del diritto pubblico che disciplina l’organizzazione e l’attività della pubblica amministrazione. In particolare, esso punta a realizzare gli interessi della collettività e a regolare i rapporti che intercorrono tra P.A. e privati. Pertanto tale diritto viene giustamente definito come il diritto della pubblica amministrazione A differenza di quanto avviene per altri rami del diritto: quello amm.vo non ha una disciplina giuridica organica, nel senso che non è regolato da un unico testo legislativo: le norme del diritto amministrativo sono diffuse in una moltitudine di provvedimenti: leggi testi unici, decreti, regolamenti, statuti, ordinanze, circolari. Il diritto amministrativo è composto da diverse materie settoriali re, per ciascun settore ci sono provvedimenti specifici di riferimento (la legge sul procedimento amministrativo, L. 241/1990; il Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2022; il Testo Unico pubblico impiego, D.Lgs. 165/2001; il Codice dell’amministrazione digitale, D.Lgs. 82/2005 ecc). un ruolo importante è affidato, inoltre, alla dottrina (cioè gli studi della materia) e alla giurisprudenza (cioè le sentenze dei giudici amministrativi al fine di creare un quadro maggiormente chiaro e sistematico). La pubblica amministrazione (P.A.) può essere intesa in due modi: • In senso soggettivo, come l’insieme delle strutture burocratiche che svolgono pubbliche funzioni. Difatti la p.A. non coincide con un unico soggetto ma con una pluralità di soggetti (Stato, enti pubblici, autonomie territori i) ciascuno con una propria competenza specifica. Si parla, quindi, di pluralismo della P.A. • In senso oggettivo, ossia come funzione amministrativa vera e propria ovvero l’attività diretta al soddisfacimento di interessi pubblici. Le fonti del diritto amministrativo sono definite fonti secondarie quali i regolamenti, le ordinanze e gli Statuti. Le fonti secondarie: • Non possono derogare né contrastare con le norme costituzionali, • non possono derogare né contrastare con le fonti primarie, • possono modificare le leggi (ordinarie) solo se una legge ordinaria abbia delegificato (disciplinare con regolamento una materia in precedenza regolata per legge) una materia. Le ordinanze sono tutti quegli atti che creano obblighi o divieti a carattere normativo e possono essere: • ordinanze per casi ordinari; • ordinanze per casi eccezionali di particolare gravità (bandi militari, ordinanze del prefetto e in caso di calamità pubbliche • ordinanze di necessità ed urgenza o libere emanate per far fronte a situazioni di necessità. Lo Statuto, invece, è un atto normativo che disciplina l’organizzazione dell’ente e le linee fondamentali della sua attività quale espressione di una potestà organizzatoria. Le norme relative al funzionamento degli uffici formano l’ordinamento amministrativo interno i quali destinatari sono soltanto coloro che fanno parte di una determinata amm.ne. Le circolari sono atti non aventi carattere normativo, mediante i quali l’amministrazione fornisce indicazioni e possono essere: • organizzative, • interpretative recanti l’interpretazione di leggi • regolamentari o normative. I regolamenti son norme interne che consistono in regolamenti interni, che hanno come scopo disciplinare il funzionamento interno dell’ufficio. Una situazione giuridica soggettiva è una situazione sostanziale di interesse nei confronti di determinati soggetti e possono essere: • attive o di vantaggio (diritto soggettivo e interesse legittimo), quando attribuiscono una posizione favorevole al titolare, • passive o di svantaggio (obbligo, dovere) quando assegnano una posizione sfavorevole al titolare. Il concetto di situazione giuridica va tenuto distinto da quello di status. La situazione giuridica attiene a specifici rapporti. Per status si intende la posizione di un soggetto rispetto ad un determinato gruppo. Il diritto soggettivo è il potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse (diritto di essere pagato per una prestazione lavorativa, diritto di riunione, associazione, proprietà, risarcimento del danno ingiusto). Il titolare può pretendere che tutti gli altri getti osservino i doveri imposti dall’ordinamento nel suo interesse (ad esempio: di godere della proprietà privata, ¡l diritto ad essere retribuiti per il lavoro svolto ecc.). Questa tipologia di diritto si distingue in: • diritti soggettivi perfetti quando il soggetto ha un potere diretto ed immediato perla realizzazione di un proprio interesse, • diritti condizionati quando l’esercizio di essi è sottoposto a condizione. L’interesse legittimo è la pretesa che la P.A. eserciti un potere pubblico in conformità alla legge per proprio interesse (trasparenza nelle fasi una selezione pubblica). La differenza col diritto soggettivo sta nel fatto che quest’ultimo spetta ad una persona sulla base di un titolo che avere la natura più varia, ma che non dipende da una pubblica amministrazione (sono proprietario di una casa perché l’ho comprata o ereditata – diritto alla proprietà privata). L’interesse Legittimo non è percepibile senza che la P.A. abbia esercitato o negato di esercitare, nei confronti del soggetto, il suo potere. È interesse del privato che l’amministrazione, nell’adottare l’atto, osservi le forme ed il procedimento stabiliti dalla norma tutelato in sede di giurisdizione amm.va). L’interesse legittimo si divide in: • interessi legittimi pretensivi si ha quando la pretesa del privato a che l’amministrazione adotti un determinato provvedimento o ponga in essere un dato comportamento, • interessi legittimi oppositivi legittimano il privato ad opporsi all’adozione di atti portamenti da parte della pubblica amministrazione. La tutela risarcitoria deve essere assicurata in sede di tribunale amministrativo regionale con un eventuale risarcimento del danno. • decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello stato, • decreti di variazione del bilancio dello stato. I controlli successivi di legittimità su singoli atti si concludono con visto o con la sua ricusazione (la sostituzione di un giudice in un determinato processo per una situazione prevista dalla legge). Il controllo sul bilancio dello Stato avviene entro il 31 maggio di ogni anno, il Ministero dell’economia e delle finanze trasmette alla corte il rendiconto generale dello stato confrontando il rendiconto con le proprie scritture e con le leggi di bilancio e poi trasmessi dalla Corte al Ministro dell’economia. La Corte verifica il rispetto degli equilibri di bilancio di Comuni, province, Città metropolitane e Regioni. Il Prefetto è organo monocratico posto alle dirette dipendenze del Ministro dell’Interno con compiti di rappresentanza generale del Governo. Il prefetto è a capo della Prefettura-Ufficio territoriale di Governo (UTG) e ha una funzione di intervento sostitutivo nel caso venga a conoscenza di disfunzioni nell’attività - amministrativa periferica. Le Autorità amministrative indipendenti sono enti ed organi pubblici dotati di sostanziale indipendenza dal Governo, caratterizzati da autonomia organizzatoria, finanziaria e contabile, dalla mancanza di controlli e di soggezione al potere di direttiva dell’esecutivo. Hanno poteri ispettivi e di indagine, poteri di sollecitazione, raccomandazione e proposta e potere decisorio. Esempi di queste autorità sono la Banca d’Italia, la CONSOB per la vigilanza sugli intermediari finanziari, sui mercati e sugli emittenti quotati, Garante per la protezione dei dati personali e l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.). Gli enti pubblici cd. Funzionali, che agiscono cioè in regime di diritto amministrativo, hanno le seguenti caratteristiche: • l’autarchia quindi amministrarsi da sé • l’autotutela con cui ogni Pubblica Amministrazione provvede a risolvere i conflitti in relazione ai suoi provvedimenti o alle sue pretese, potere riconosciuto dalla legge all’amministrazione • l’autonomia quindi darsi le proprie leggi, è dettare essi stessi le regole che disciplinano le materie di loro competenza, regole che sono vincolanti per tutti coloro i quali entrano in rapporto con essi. • l’autogoverno ovvero la capacità di amministrarsi per mezzo di governanti. Gli enti pubblici si possono suddividere in varie classificazioni in base a vari criteri: • corporazioni e istituzioni. Nel primo prevale l’elemento associativo, nelle istituzioni prevale l’elemento patrimoniale • enti territoriali e non territoriali dove il territorio è elemento costitutivo • enti nazionali ed enti locali in base alla circoscrizione territoriale e agli interessi nazionali o locali • enti strumentali con il loro margine di autonomia (amministrativa) minimo quali L’ISTAT, l’INAIL (Istituto Nazione dell’Assistenza per gli Infortuni sul Lavoro) e il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche). Organo dell’ente pubblico è la persona fisica titolare di una certa funzione o carica all’interno dell’ente e destinata ad esercitarla, agendo all’esterno per l’ente ed impegnandolo validamente nei confronti dei terzi, , per cui quando agisce è l’ente stesso che agisce. Elementi essenziali dell’organo sono: • il titolare dell’organo stesso (cd. Funzionario), ovvero è una persona fisica, legata all’ente da un particolare rapporto giuridico, • l’esercizio di una pubblica potestà da parte del titolare stesso. Invece, distinto è l’ufficio, che è il complesso degli individui e dei mezzi e beni materiali e strumentali in grado di operare con efficienza. Quindi, mentre «organo» è, ad esempio, il Ministro, «ufficio» è il Ministero. I rapporti interorganici sono: la gerarchia; la direzione; il coordinamento e il controllo. La gerarchia in senso stretto permane solo nelle Amministrazioni militari mentre la gerarchia in senso lato viene attuata con una progressiva sostituzione con il modello della direzione, in cui l’organo sovraordinato non impartisce ordini puntali, ma direttive, ossia indica gli obiettivi da raggiungere. La competenza di un organo indica il complesso di poteri e di funzioni che esso può, per legge, esercitare per perseguire fini di pubblico interesse avendo una funzione delimitativa in quanto individua il quantum, ossia la misura delle attribuzioni di spettanza dell’organo. Queste competenze si dividono per materia, per territorio e per grado con alcune funzioni riservate all’organo superiore ed altre all’organo inferiore. La competenza incide sulla validità degli atti amministrativi. La competenza amministrativa è retta dal principio della inderogabilità ad eccezione di alcune casistiche quali: • l’avocazione, da parte dell’organo gerarchicamente superiore, dell’affare per cui è competente l’organo inferiore (assumere su di se il potere), • la delega del potere (trasferimento temporaneo), • la sostituzione, quando in caso di inerzia di un organo gerarchicamente inferiore l’organo superiore si sostituisce ad esso nel compiere un atto vincolato. Vi sono dei casi in cui un’attività amministrativa di diritto pubblico è esercitata in nome proprio da soggetti privati estranei all’amministrazione: si definisce esercizio privato di pubbliche funzioni quando si ha un’attuazione di fini pubblici, esercitata da privati restano ugualmente assoggettati a particolari controlli da parte della pubblica amministrazione. Sono denominati enti pubblici economici (E.P.E.) quegli enti che operano nel campo della produzione e dello scambio di beni esercizi svolgendo attività economiche. Essi sono soggetti all’iscrizione nel registro delle imprese e non sono assoggettabili al fallimento. Inoltre stipulano con l’utenza contratti disciplinati dal codice civile ed operano in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati. Esempi sono di IRI, ENI, ENEL ed INA in società per azioni. IMPORTANTE: la differenza tra società controllata e società partecipata sta nel fatto che la controllata è una società nella quale l’ente pubblico detiene la maggioranza assoluta delle quote societarie, la partecipata è, invece una società in cui una quota di capitale sociale è di proprietà di un ente pubblico. Secondo la disciplina del Testo Unico, le amministrazioni possono far parte esclusivamente di società per azioni o di società a responsabilità limitata. Lo stesso T.U. pone il divieto per le pp.AA. di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni (vincolo di scopo). Quindi possono costituire società: • per la produzione di un servizio di interesse generale, • la progettazione e realizzazione di un’opera pubblica, • è autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente, • il tutto è finalizzato a scopi di interesse pubblico. BENI PUBBLICI La pubblica amministrazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, si avvale non soltanto di soggetti, ma anche di beni (mobili ed immobili): si tratta dei cd. beni pubblici che non è altro il complesso dei beni appartenenti, a qualsiasi titolo, allo Stato o ad un altro ente pubblico e si dividono in beni demaniali e beni patrimoniali indisponibili. I primi devono essere – beni immobili o universalità di mobili e appartenere allo Stato o ad enti pubblici territoriali. Il demanio necessario, di esclusiva proprietà dello stato, è formato dal • demanio marittimo (porti, spiagge, canali) • demanio idrico (fiumi, laghi, torrenti, acque sorgenti) • demanio militare (fortezze, installazioni missilistiche, aeroporti militari) • le caserme fanno parte del patrimonio indisponibile). Il demanio accidentale o eventuale o anche detto non necessario riveste carattere demaniale solamente se siano in concreto di proprietà dello stato o di enti territoriali. Fanno parte di questo demanio: • demanio stradale: vi fanno parte le strade e le relative pertinenze quali aiuole e alberi. • Demanio ferroviario: è costituito da tutto il materiale ferroviario di proprietà di enti territoriali. Le ferrovie costruite da privati non fanno parte in quanto costituiscono beni di interesse pubblico, non «beni pubblici». • Demanio aeronautico: vi fanno parte gli aeroporti, • Acquedotti: vi fanno parte tutti gli acquedotti degli enti territoriali, • Demanio culturale: ossia i beni di interesse storico, artistico, archeologico. I beni che fanno parte del demanio pubblico: sono inalienabili (non soggetti trasferibili) e non sono acquistabili per usucapione. I beni patrimoniali dello stato e degli enti pubblici sono tutti beni che non hanno i caratteri della demanialità e si distinguono in beni indisponibili e beni disponibili: i primi sono destinati ad un pubblico servizio (beni pubblici) mentre i secondi hanno carattere strumentale in quanto destinati prevalentemente alla produzione di redditi. Non sono beni pubblici ma solo beni di proprietà di enti pubblici. I beni patrimoniali indisponibili sono: le acque minerali e termali, beni di interesse storico, archeologico, artistico, beni militari non rientranti nel demanio militare ecc, gli edifici destinati a sede degli uffici pubblici. | beni patrimoniali disponibili hanno una funzione di interesse pubblico, hanno un valore economico e sono usati dalla p A. perché producano un reddito. La responsabilità è una situazione giuridica soggettiva sfavorevole, e si divide in: • Responsabilità civile quando si ha un illecito civile, • Responsabilità penale quando la potestà punitiva dello stato si realizza tramite l’inflizione di una pena (detentiva e/o pecuniaria), • Responsabilità amm.va può essere solo civile ed amministrativa, in quanto quella penale è personale, dunque può ricadere solo sulle persone fisiche preposte ad uffici o organi della p.a. Il ricorso amministrativo è quella particolare istanza rivolta ad una pubblica amministrazione e diretta a conseguire la tutela di una situazione giuridica soggettiva che si suppone lesa da un atto amministrativo o da un comportamento della P.A. Gli elementi essenziali sono: • i soggetti quali persone fisiche o persone giuridiche, • l’interesse. Il ricorso amministrativo può essere proposto solo da chi, ritenendosi danneggiato dall’atto della P.A., abbia interesse all’annullamento di esso. • Termini per il ricorso di 30 giorni per il ricorso gerarchico e di 120 giorni per il ricorso straordinario al presidente della Repubblica dalla notifica del provvedimento; • forma del ricorso. Il ricorso deve essere redatto per iscritto su carta da bollo. Quanto agli elementi il ricorso deve contenete: • l’indicazione dell’autorità cui è diretto, • gli estremi del provvedimento impugnato, • i motivi del ricorso, • la sottoscrizione del ricorrente. L’oggetto del ricorso, può essere un atto amministrativo oppure un comportamento della pA o un rapporto insorto tra la p.A. e un terzo soggetto. Il ricorso gerarchico proprio è un’impugnativa d’un atto non definitivo all’organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato l’atto, facendo valere sia vizi di legittimità che di merito in caso di non definitività dell’atto impugnato. Si distinguono due tipi di ricorsi gerarchici: il ricorso gerarchico proprio quando si ha una gerarchia in senso tecnico {cioè di subordinazione e il ricorso gerarchico improprio che è un rimedio di carattere eccezionale previsto in alcuni casi in cui non esiste alcun rapporto di gerarchia. Il ricorso in opposizione è un ricorso amministrativo atipico, rivolto alla stessa autorità che ha emanato l’atto. Il ricorso straordinario al presidente della Repubblica consiste nell’impugnativa di un atto amministrativo definitivo soltanto per motivi di legittimità per la tutela sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi. Il ricorso straordinario è alternativo a quello giurisdizionale amministrativo per evitare che sullo stesso atto amministrativo intervengano due pronunce giustiziali diverse. Il ricorso deve essere presentato entro 120 gg. Dalla data di notifica Istruito il ricorso, il Ministero lo trasmette al Consiglio di Stato per il relativo parere, che è obbligatorio. Il ricorso straordinario è deciso con decreto del Presidente della Repubblica. La tutela giurisdizionale ordinaria Rientrano nella competenza del G.O.: • le cause per contravvenzioni a seguito di violazioni della legge penale, • tutte le controversie relative all’esistenza ed alla lesione di un diritto soggettivo • comunque vi possa essere interessata la p.a. Limiti della potestà del g.o. sono: • limitarsi a conoscere gli effetti dell’atto, • può estendere il suo sindacato soltanto alla legittimità dell’atto, • non può incidere sull’atto amministrativo, • non può in nessun caso imporre alla P.A. comportamenti positivi ma può solo condannarla al risarcimento dei danni cagionati al privato. Le azioni ammissibili nei confronti della pA sono: • Azioni dichiarative dirette al mero accertamento di uno stato di fatto e hanno lo scopo di eliminare incertezze e dissensi fra le parti, • azioni costitutive tese alla costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico, • azioni di condanna quando il giudice ordina una prestazione atta a ristabilire l’equilibrio giuridico violato tramite azioni risarcitorie (pagamento di una somma di denaro) ed azioni reintegratorie solo qualora la P.A. abbia agito o detenuto qualcosa senza titolo. Secondo il sistema della doppia giurisdizione in materia di diritti soggettivi la competenza è del G.O. mentre quella generale in materia di interessi legittimi compete al GA tramite i Tribunali Amministrativi Regionali e al consiglio di Stato. L’oggetto della tutela giurisdizionale amministrativa riguarda l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo tramite provvedimenti, atti, accordi o comportamenti posti in essere da una pubblica amministrazione. Tra i giudici amministrativi generali si annoverano, appunto, i Tribunali Amministrativi Regionali, giudici di primo grado, nonché il Consiglio di Stato ed il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, come giudici d’appello. Giudici amministrativi speciali, invece, sono la Corte dei conti e le Commissioni tributarie. I TAR sono venti, uno per ogni Regine. Essi esercitano: • una giurisdizione generale di legittimità; • una giurisdizione di merito nelle materie tassativamente determinate dal legislatore; • una giurisdizione esclusiva, anch’essa nelle materie tassativamente determinate dal legislatore. Il Consiglio di stato, invece, è organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa con funzioni consultive generali in materia giuridico-amministrativa e funzioni giurisdizionali amministrative di secondo grado. è composto dal presidente del Consiglio di Stato, dai presidenti di sezione e dai consiglieri di Stato. Esso si articola in sette sezioni, alle quali sì aggiunge una sezione consultiva. L’appello avverso il Tribunale Amministrativo Regionale della sicilia viene proposto al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione sicilia. In sede di giurisdizione generale di legittimità il giudice valuta la sola legittimità dell’atto amministrativo e la sua immunità dai tre vizi di legittimità (eccesso di potere, incompetenza e violazione di legge). Con riferimento al contenuto e all’oggetto delle pronunce del G.A., si osserva che il giudizio può essere • di cognizione quando è volto a stabilire la fondatezza della pretesa vantata dal ricorrente, • cautelare che ha una funzione accessoria e strumentale atta ad adottare misure preventive • di esecuzione che ha la funzione di assicurare anche coattivamente l’attuazione concreta della pronuncia di cognizione. La giurisdizione di legittimità del GA è: • generale: riguarda ogni controversia relativa alla legittimità, • simmetrica: con la giurisdizione spettante, • limitata quanto ai poteri di cognizione, all’accertamento dei soli tre vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere, • limitata quanto al potere di decisione: i T.A.R. possono annullare l’atto illegittimo, ma non possono riformarlo né sostituirlo. Al G.A. è attribuita la cognizione in via principale sia dei diritti soggettivi che degli interessi legittimi. La giurisdizione è eccezionale, poiché limitata a quei soli casi indicati dalla legge e non ammette concorrenza con altre giurisdizioni. Normalmente oggetto dell’impugnativa è un atto amministrativo. Ma l’azione può avere ad oggetto oltre che un atto, anche un rapporto. 1! Giudice amministrativo può sostituirsi all’amministrazione nell’esamina, oltre che dal punto di vista della sua legittimità, sotto il profilo dell’opportunità e della convenienza adottando un nuovo atto, ovvero modifica o riforma quello impugnato. La giurisdizione di merito del TAR è: • eccezionale, in quanto ammessa eccezionalmente, • tassativa, cioè ammessa nei soli casi previsti dalla legge, • aggiuntiva, in quanto non esclude, ma si aggiunge alla giurisdizione di legittimità. Le azioni esperibili innanzi al G.A. sono: • l’azione di annullamento, • l’azione di condanna, • l’azione avverso il silenzio della P.A. l’azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di 60 giorni. Dopo l’annullamento, si ha una tutela in forma specifica del ricorrente mediante la modificazione della realtà materiale o quando sia rimasta inadempiuta un’obbligazione di pagamento. Il risarcimento del danno in forma specifica è collegato alla inosservanza, dolosa o colposa, dei termini di conclusione del procedimento amministrativo nel termine dei 120 giorni. l’azione avverso il silenzio della PA è previsto decorsi i termini di conclusione del procedimento al fine di ottenere una pronuncia di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere. La Corte dei conti è titolare della giurisdizione contabile, per i danni all’erario, contabilità pubblica e i giudizi in materia pensionistica. Tale giurisdizione viene qualificata come piena sia Sotto l’aspetto dell’accertamento dei fatti che in quello dell’applicazione del diritto e | può accertare l’illegittimità degli atti amministrativi. Inoltre è esclusiva, in quanto la Corte conosce sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi. La giurisdizione contabile è esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali, dalle sezioni di appello, dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti. La Corte dei conti giudica nei seguenti ambiti: Il giudizio di ottemperanza è la possibilità di adire l’autorità giurisdizionale amministrativa con un ricorso diretto ad ottenere l’esecuzione da parte della P.A., delle sentenze non spontaneamente eseguite. I presupposti essenziali dell’azione di ottemperanza sono, quindi: • un giudicato o una pronuncia esecutiva • la necessità di un provvedimento della P.A. successivo alla pronuncia, • l’inottemperanza della P.A. successiva alla decisione non eseguita, Il giudice amministrativo ha il potere di sostituirsi all’amministrazione nell’adozione dell’atto stesso. Nella prassi accade che il giudice amministrativo anziché emettere, ordini alla P.A. l’ottemperanza, assegnandole un termine per provvedere e contestualmente nomini un commissario ad acta, il quale, scaduto il detto termine adotta il provvedimento. I mezzi di impugnazione delle sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali sono: • l’appello, • la revocazione, • l’opposizione di terzo, • il ricorso per Cassazione Contro le sentenze dei T.A.R. è ammesso appello al Consiglio di stato dove proporre motivi aggiunti, documenti non prodotti nel giudizio di primo grado ma non sono ammessi nuovi mezzi di prova né possono essere prodotti nuovi documenti. Le sentenze dei T.A.R. e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione • se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza, • se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore, • se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti. Il ricorso per Cassazione è previsto soli per i motivi inerenti alla giurisdizione. In particolare: • il difetto assoluto di giurisdizione, ossia quando la questione è demandata ad un altro potere dello stato, • il difetto di giurisdizione del G.A. rispetto al G.0. • il difetto di giurisdizione del TAR. O del Consiglio di Stato rispetto ad altri giudici amministrativi. I riti speciali consistono nella creazione di un particolare rito processuale «speciale», finalizzato a favorire la rapida definizione nel merito delle relative controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza e in materia di tutela contro l’inerzia della P.A. Lo Stato ha come fine il perseguimento di determinati fini, aventi carattere generale. La realizzazione dei suddetti fini avviene attraverso varie fasi: • l’individuazione dei suddetti fini che rappresenta la funzione politica., • il riconoscimento tra gli scopi dell’attività statale che rappresenta la funzione legislativa, • la loro concreta attuazione che rientra nella funzione amministrativa, • e infine, la loro tutela che rientra nella funzione giurisdizionale. L’attività amministrativa è quella attività della p.a. che cura degli interessi pubblici ad essi affidati. L’attività amministrativa si distingue tra: • attiva che è l’attività posta in essere direttamente da una pubblica amministrazione per realizzare le proprie finalità pubbliche; • consultiva diretta a fornire pareri, consigli, direttive, orientamenti alle autorità che devono concretamente agire; • di controllo diretta a sindacare l’operato dei soggetti agenti. Gli atti della pubblica amministrazione possono essere: • atti di diritto pubblico: quale soggetto pubblico agisce su un piano di supremazia, • atti di diritto privato quando agisce su di un piano di parità y rispetto agli altri soggetti privati. La differenza tra attività vincolata e attività discrezionale della P.A. è molto semplice Se il legislatore, nel disciplinare un’attività amministrativa, non solo indica i fini, ma dispone anche in ordine al quando, in che modo, con quale contenuto e con quali mezzi l’attività stessa deve esplicarsi, tale attività si dice vincolata perché nulla è lasciato alla libera scelta dell’organo che deve esercitarla. Se, invece, il legislatore lascia un certo margine di scelta (cd. Apprezzamento) all’autorità che deve esercitarla, nel senso cioè di rimettere alla sua determinazione il quando esercitarla, il modo di esercizio, il contenuto o il mezzo con cui esercitarla, l’attività si qualificherà discrezionale con una facoltà di scelta fra più comportamenti leciti per conseguire il soddisfacimento di un interesse pubblico. Differente è la discrezionalità tecnica che si basa su una valutazione in base alle regole di varie scienze ed arti come esempio il giudizio sulla pericolosità epidemica di una malattia o sui pregi artistici di un dipinto. Il buon andamento ed imparzialità intende garantire l’indipendenza e la neutralità della P.A. da influenze politiche sia sotto il profilo attivo che passivo (imparzialità della PA. verso cittadini, impiegati, funzionari ecc.). Una buona amministrazione ha l’obbligo di svolgere la propria attività secondo i seguenti criteri generali: • economicità; • rapidità; • efficacia (raffronto tra risultati conseguiti e obiettivi programmati), • efficienza (raffronto tra risorse impiegate e risultati conseguiti), • di pubblicità e di trasparenza. La pubblicità rende visibile e controllabile dall’esterno il proprio operato. Il principio di ragionevolezza rappresenta un canone di razionalità operativa. La violazione di detto principio comporta un vizio di eccesso di potere. Decentramento amministrativo è il trasferimento di competenze e poteri decisionali dagli organi centrali statali agli organi periferici. La modalità tipica in cui si esplica il potere amministrativo è rappresentata dal provvedimento amministrativo, mediante il quale si concretizza e formalizza la volontà della PA. La procedura che precede l’adozione del provvedimento prende il nome di procedimento amministrativo che non è altro che una serie coordinata di atti e di operazioni volta a perseguire il fine pubblico attraverso: • accertamento e le valutazioni dei vari dati di fatto e dei diversi interessi pubblici e privati coinvolti dall’azione amministrativa, • il coordinamento dell’operato e dei pareri dei vari organi, • attività di controllo. Fino all’entrata in vigore della L. 241/1990 si aveva un’attività amministrativa frutto di una imposizione autoritativa della pubblica amministrazione. I numerosi provvedimenti legislativi intervenuti nel tempo hanno portato ad una semplificazione e razionalizzazione dell’azione amministrativa. Successivamente sono stati introdotti numerosi istituti giuridici per definire una pubblica amministrazione sempre più efficiente e sollecita nel rapportarsi con le esigenze del cittadino. Quest’ultime hanno ridisegnato l’iter procedimentale nell’ottica del principio della trasparenza nonché della repressione dell’illegalità e di corruzione della p.a. verso una sempre più semplificazione procedimentale. L’instante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento. La L.241/1990 si applica a tutte le amministrazioni pubbliche. Gli obblighi per la pubblica amministrazione sono quelli: • di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, • di concluderlo entro il termine prefissato, • di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa. I principi cui deve uniformarsi l’azione amministrativa sono: • legalità, • semplificazione con istituti volti a snellire e rendere più celere l’azione amministrativa, • economicità quindi realizzare il miglior risultato possibile in rapporto alla quantità di risorse a disposizione, • efficacia indica il raffronto tra i risultati programmati e quelli raggiunti; • l’imparzialità è la posizione di equidistanza rispetto a tutti gli interessi coinvolti con un divieto perentorio di qualsiasi forma di favoritismo, • accesso, pubblicità e trasparenza affinché sia possibile visionare l’operato della P.A. in tutte le fasi e in tutte le attività in cui esso si esplica; • partecipazione del cittadino, • principi della collaborazione e della buona fede non solo tra i rapporti tra P.A e cittadini ma riguardanti anche le relazioni organizzative tra diverse amministrazioni; • obbligo di conclusione esplicita del procedimento con obbligo di motivazione, • l’uso della telematica nell’azione amministrativa, • principio del legittimo affidamento in quelle situazioni di vantaggio legate ad un atto della PA. che una volta ingenerate non possono essere successivamente rimosse, se non per la realizzazione di un superiore interesse pubblico, e, comunque, dietro corresponsione di un indennizzo; • principio di proporzionalità: non possono essere stabiliti da parte delle pubbliche autorità obblighi e restrizioni alla libertà degli interessati in misura diversa da quella necessaria per raggiungere lo scopo, • il principio del giusto procedimento: il diritto ad essere ascoltati nel corso del procedimento amministrativo, • il principio di buona amministrazione: tempestività e imparzialità. • la data entro la quale deve concludersi il procedimento, • i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione. L’omessa comunicazione di avvio non dà luogo ad annullabilità del provvedimento ma è onere della PA. dimostrare in giudizio che anche con la tempestiva comunicazione di avvio del procedimento nulla sarebbe cambiato rispetto al contenuto della decisione finale. Il diritto di intervento nel procedimento volontario consiste nella facoltà di intervento degli interessati. I destinatari hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto il preavviso di rigetto. il responsabile del procedimento prima della formale adozione di un provvedimento negativo, deve comunicare tempestivamente agli interessati i motivi ostativi all’accoglimento della domanda. Gli interessati hanno il diritto di presentare, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, per iscritto le loro osservazioni con effetto conseguente di sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, qualora queste non siano presentate, dalla scadenza del termine concesso per la loro presentazione. Il responsabile del procedimento è tenuto ad indicare nella motivazione del provvedimento finale, in caso di mancato accoglimento, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. L’applicazione del principio del giusto procedimento consente ai privati di tutelare i propri interessi già nel corso del procedimento, senza dovere necessariamente attendere la conclusione dell’iter procedimentale ed impugnare, in via amministrativa o giurisdizionale, il provvedimento finale. il Capo IIi della L. 241/1990 fissa regole chiare e trasparenti per i procedimenti con cui la P.A. concede sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuisce vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici o privati. Il Capo IV della L. 241/1990 contiene una serie di disposizioni di notevole rilievo dirette a snellire l’azione amministrativa e a rendere più celere e spedita l’azione amministrativa. La Conferenza di servizi costituisce una forma di cooperazione tra le pubbliche amministrazioni che ha lo scopo di realizzare, attraverso l’esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, la semplificazione di taluni procedimenti amministrativi particolarmente complessi. Vi sono varie tipologie di Conferenza di servizi: quella istruttoria, quella decisoria e quella preliminare. La Conferenza di servizi istruttoria può essere indetta qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici i coinvolti in un procedimento amministrativo, riguardanti medesimi attività o risultati. la Conferenza di servizi decisoria viene convocata quando bisogna assumere decisioni concordate tra varie amministrazioni ed è sempre indetta dall’amministrazione procedente. La Conferenza di servizi preliminare. Per progetti di particolare complessità, l’amministrazione procedente, su motivata richiesta dell’interessato può indire una conferenza. Alla riunione partecipano i rappresentanti delle amm.ni competenti ed è stabilito che i lavori si concludano non oltre 45 gg dalla data di riunione con l’adozione di una determinazione motivata di conclusione che sarà positiva o negativa. Gli accordi fra amministrazioni pubbliche sono attività di pubblico interesse in collaborazione. Il silenzio devoluto comporta la possibilità di richiedere ad altri organi valutazioni tecniche di necessaria acquisizione ai fini dell’adozione del provvedimento finale. Le dichiarazioni sostitutive o autocertificazioni consentono al privato di poter provare determinati fatti, stati e qualità a prescindere dall’esibizione dei relativi certificati. All’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è previsto che venga rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che attesti l’azione compiuta. Nei procedimenti ad istanza di parte, il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda. Per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista l’acquisizione di assensi o nulla osta da parte di altre amministrazioni pubbliche che dovranno essere resi entro trenta giorni dal ricevimento. Il termine potrà essere interrotto se l’amministrazione che deve pronunciarsi manifesti esigenze istruttorie ma non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) rilasciata tramite lo sportello unico delle attività produttive è quell’atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta richiesto per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti. Tra le attività produttive che possono essere iniziate previa presentazione della SCIA, si segnalano: attività ricettive (come affittacamere, bed & breakfast); attività di agriturismo; attività di acconciatore o estetista ecc. Cattività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione. Tuttavia la P.A., in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione certificata, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. L’atto amministrativo è un atto unilaterale posto in essere da un’autorità amministrativa nell’esercizio di una funzione amministrativa per il perseguimento degli interessi pubblici concreti stabiliti in sede di indirizzo politico. I provvedimenti amministrativi sono una serie di atti concatenati e collegati tra loro, finalizzati alla emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento i quali possono classificati: • secondo la natura dell’attività amministrativa i provvedimenti possono essere attivi (provvedimenti amm.vi), consultivi (pareri) o di controllo (visti o approvazioni). • Secondo l’elemento psichico possono essere manifestazioni di volontà (provv.) conoscenza (certif) di giudizio (pareri) mista (proposte). • Secondo la discrezionalità possono essere discrezionali o vincolanti. • In relazione all’efficacia, si distinguono: atti costitutivi, che creano, modificano o estinguono un rapporto giuridico preesistente o dichiarativi, che si limitano ad accertare una determinata situazione, senza influire su di essa, • atti ampliativi, che attribuiscono al destinatario nuovi poteri e facoltà e atti restrittivi, che, invece, restringono la sfera giuridica dei destinatari. • In relazione ai destinatari, si distinguono: atti particolari, se destinati, ad un solo soggetto; atti con pluralità di destinatari. Nell’ambito di tale categoria di atti, inoltre, si suole distinguere tra: • atto plurimo se l’atto è emanato da un unico organo formalmente unico ma scindibile in tanti diversi provvedimenti particolari quanti sono i destinatari (es.: l’unico decreto con cui si nominano i vari vincitori di un concorso). • Atto collettivo nei confronti nei confronti di un complesso di individui unitariamente considera • atti generali: sono quegli atti che si rivolgono a destinatari non determinati al momento dell’emanazione dell’atto, ma determinabili in un momento successivo (i bandi di concorso e di gare, gli ordini di mobilitazione, i programmi) in relazione agli agenti abbiamo: atti di un solo organo sia esso costituito da una sola persona (organo monocratico) sia da una pluralità di persone (organo collegiale). | provvedimenti amministrativi sono manifestazioni di volontà, mediante i quali la P.A., costituisce, modifica o estingue una situazione giuridica, per realizzare un particolare interesse pubblico. Pertanto sono atti: • tipici e nominati: perché previsti dall’ordinamento da un determinato tipo di atto definito • autoritativi: nel senso che producono unilateralmente i loro effetti anche contro la volontà del destinatario, • C) esecutori perché comportanti obblighi con possibilità concessa alla PA., di dare immediata e diretta esecuzione all’atto amministrativo, anche contro il volere del soggetto destinatario. Gli elementi dell’atto amministrativo sono: • essenziali: se necessari per dar vita all’atto, • accidentali: ovvero elementi eventuali, • naturali: elementi astratti che si considerano sempre inseriti in esso. Gli elementi essenziali sono: • l’agente (organo della PA), • un destinatario determinato o determinabile, • la volontà della P.A. quindi il contenuto dell’atto, • la finalità concreta, il compito della Pubblica Amministrazione e lo scopo che l’atto persegue, • L’oggetto che consiste in un comportamento, un fatto o un bene e deve essere determinato, possibile e lecito., • La forma è il modo di essere della manifestazione che l’atto assume per operare nell’ordinamento. Gli atti accidentali o discrezionali sono: • la condizione che è quell’avvenimento futuro ed incerto al cui verificarsi inizierà (cd. Condizione sospensiva) o cesserà (cd. Condizione risolutiva) l’efficacia dell’atto; • Il termine che può essere iniziale o finale • l’Onere, che è un obbligo posto a carico del destinatario di un atto per lui favorevole, • la riserva che consiste nella facoltà della P.A. di riservarsi di adottare futuri provvedimenti in relazione ad un dato atto. La motivazione attraverso il quale la P.A. esterna i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno portato all’emanazione dello stesso. La mancanza di motivazione può essere considerata quale violazione di legge. I requisiti sono quegli elementi che incidono sulla validità ed efficacia dell’atto e si distinguono a loro volta in: requisiti di legittimità requisiti di efficacia. I primi si dividono in: • Requisiti inerenti all’agente: la compatibilità, la legittimazione, la competenza; • requisiti inerenti all’oggetto: la cui mancanza determinano l’invalidità dell’atto come l’idoneità fisica o il titolo di studio; • requisiti inerenti alla forma: come le condizioni di tempo e di luogo e le modalità prescritte per il suo compimento, I controlli sugli organi e sugli enti mirano a garantire il buon andamento e il buon funzionamento di un organo o di un ente tramite ispezioni ed accertamenti sull’attività, nella sostituzione di un organo superiore ad uno inferiore in caso inerzia e ritardo con eventuali sanzioni al suddetto organo inferiore. L’atto amministrativo è invalido quando è difforme dalla norma. Se la norma è una norma giuridica, l’atto sarà illegittimo; se la norma non è giuridica, e l’atto sarà inopportuno. Si dice nullo quando è manchevole di taluno degli elementi essenziali richiesti dalla legge. Si è in presenza di un giudicato quando un provvedimento giurisdizionale è definitivo e incontrovertibile in quanto non più impugnabile innanzi ad autorità giurisdizionale. È giurisdizione esclusiva della G.A. la materia di nullità del provvedimento amministrativo. L’illegittimità dell’atto amministrativo si ha per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge. Ricorre incompetenza assoluta quando l’atto adottato dalla P.A. è inerente ad una materia riservata ad altro potere dello Stato estraneo alle sue attribuzioni. Si ha incompetenza relativa quando un organo amministrativo invade la sfera di competenza di un altro organo appartenente allo stesso settore amministrativo. L’eccesso di potere è un cattivo uso del potere da parte della Pubblica Amministrazione a causa di: • uno sviamento di potere quando la P.A. usa un suo potere per un fine diverso da quello previsto, • Travisamento ed erronea valutazione dei fatti quando la P.A. abbia ritenuto esistente un fatto inesistente o viceversa, ovvero quando abbia dato ai fatti un significato erroneo, illogico o irrazionale. • Contraddittorietà tra più atti della stessa PA, • Disparità di trattamento, • Illogicità o contraddittorietà dell’atto, • Inosservanza di circolari. Gli atti di ritiro (o cosiddetti atti di secondo grado) sono quei provvedimenti amministrativi come fine quello di eliminare l’atto viziato. L’annullamento è un provvedimento amministrativo di 2° grado, con il quale viene ritirato, con efficacia retroattiva, un atto amministrativo illegittimo. La L. 241/1990, dispone che il provvedimento amministrativo illegittimo essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 12 mesi dal momento dell’adozione. La revoca è un provvedimento motivato di secondo grado, con cui la P.A. ritira, con efficacia non retroattiva un provvedimento motivato di secondo grado, con per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. Esistono due tipi di revoca: l’autorevoca da parte della stessa autorità che ha emanato l’atto e la revoca gerarchica da parte dell’autorità gerarchicamente superiore. La differenza tra revoca e abrogazione starebbe nel fatto che la prima comporta un riesame del merito dell’atto al momento della sua emanazione, la seconda, invece, una valutazione della opportunità di tenere in vita il rapporto creato dall’atto. Gli atti illegittimi possono essere sanati e mantenuti in vita mediante un atto che elimina il vizio attraverso dei provvedimenti di convalescenza quali la convalida, la sanatoria o la ratifica. La convalida è un nuovo provvedimento con cui vengono eliminati i vizi di legittimità. La ratifica è un provvedimento con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte dell’autorità competente la quale si appropria di un atto emesso da un’autorità incompetente. Nella sanatoria l’autorità provvede a sanare l’atto ponendo in essere l’atto emesso. Il documento può essere inteso come qualsiasi riproduzione che rende l’atto percepibile e può avere la forma cartacea e o digitale. Il documento amministrativo è ogni rappresentazione grafica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o detenuti da una pubblica amministrazione, concernenti attività di pubblico interesse. Il Codice dell’amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005, parla di documento informatico quale documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati. Il certificato è uno strumento di comunicazione rivolta a terzi che offre certezza delle informazioni rilasciate. Sono dichiarazioni che hanno ad oggetto solo informazioni certe esternate in un documento al fine di rendere nota ad altri soggetti una realtà che già esiste dirette ad accertare stati o qualità personali. Sono dotati di certezza legale grazie al il procedimento certificatorio che crea la certezza poi esternata nel certificato. Le certificazioni non devono assumere obbligatoriamente la forma del documento scritto ma possono altresì consistere nell’apposizione di marcazioni (bolli, punzoni, sigilli e simili), come avviene per esempio per le certificazioni di provenienza di prodotti tipici. Nel corso del tempo si è andati sempre più verso uno snellimento contenutistico dei certificati, la cd. Decertificazione. Questa comporta che nessuna amministrazione può richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con gli organi dell’amministrazione hanno validità soltanto le dichiarazioni sostitutive rese dall’interessato. Le certificazioni rese ai soggetti privati, infatti, devono presentare, a pena di nullità, la seguente dicitura: ll presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. Le dichiarazioni sostitutive conosciute anche col nome di autocertificazioni, permettono al cittadino di sostituire un atto amministrativo di certezza con una propria dichiarazione con la medesima validità temporale degli atti che sostituiscono assumendo lo stesso effetto giuridico del certificato. Nelle suddette non è richiesta per la sua validità, l’autenticazione della firma. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, disciplinate è un atto avente valore di prova legale purché dichiarato davanti al funzionario pubblico o al privato esercente una funzione pubblica (come il notaio) dove l’interessato può comprovare tutti quei fatti, stati e qualità personali, di cui abbia diretta conoscenza, che non risultano compresi tra quelli per cui è possibile il ricorso alla dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ad un fatto accaduto o comunque esistente. La sottoscrizione può non essere autenticata, a condizione che la dichiarazione venga sottoscritta in presenza del dipendente addetto o venga trasmessa unitamente alla fotocopia di un documento di identità. La sottoscrizione può essere apposta in modo autografo o mediante apposizione della firma digitale collegata al sistema pubblico di identità digitale (Spid) oppure mediante l’uso della carta di identità elettronica o della carta nazionale dei servizi. L’autenticazione della firma è un atto amministrativo, con cui il pubblico ufficiale attesta che la sottoscrizione appartiene effettivamente al dichiarante ed è stata apposta da quest’ultimo in sua presenza, previo accertamento della relativa identità. Le amministrazioni procedenti che ricevono le dichiarazioni sostitutive provvedono agli accertamenti d’ufficio, mentre per amministrazioni certificanti si intendono i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti. L’interessato ha il solo onere di fornire gli elementi necessari per la relativa ricerca. È prevista la consultazione diretta, da parte di una p.A. o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell’amministrazione certificante ed è stabilito che l’acquisizione d’ufficio da parte della p.A. procedente è operata esclusivamente per via telematica. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni come violazione dei doveri d’ufficio. Le copie autentiche possono essere ottenute con un’attestazione di conformità con l’originale a cura del pubblico ufficiale. La condizione primaria è che venga prodotta dietro esibizione dell’originale in presenza di un pubblico ufficiale addetto. La copia autentica delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà può essere sostituita con la copia semplice delle stesse pubblicazioni, accompagnata dalla dichiarazione dell’interessato relativa alla conoscenza del fatto che la copia corrisponde all’originale. L’irregolarità consiste nell’esistenza di un vizio nella dichiarazione che non comporta la nullità e che può rettificata. L’omissione consiste, invece, nell’incompletezza della dichiarazione dove non v’è l’intenzione fraudolenta di falsificare la realtà di quanto dichiarato. Le responsabilità dei soggetti dichiaranti portano a delle sanzioni in caso del venir meno alla suddetta responsabilità come nei casi di dichiarazioni mendaci con decadenza dei benefici acquisiti e conseguenze penali oppure la falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri nonché false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali, proprie e altrui. Nessun settore della vita moderna può ormai prescindere dall’utilizzo delle tecnologie informatiche e nelle pubbliche amministrazioni negli ultimi anni sono, infatti, stati introdotti nuovi strumenti digitali per le amministrazioni con una notevole accelerazione all’evoluzione informatica La L. 120/2020, cd. Decreto semplificazioni 2020, ha semplificato l’attività delle amministrazioni pubbliche attraverso le tecnologie informatiche e telematiche, al fine anche di potenziare i principi di pubblicità e trasparenza. Il Codice dell’amministrazione digitale (CAD), D.lgs. 82 del 2005, ) introduce nuovi diritti per i cittadini e per le imprese nonché predispone nuovi strumenti digitali e strumenti opportuni per una pubblica amministrazione che funzioni meglio e costi meno ai contribuenti. Le disposizioni del CAD si applicano: • alle pubbliche amministrazioni, • alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; • ai gestori di servizi pubblici, • società a controllo pubblico. Il CAD introduce due nuove figure quale il responsabile per la transizione digitale a capo della dirigenza e il difensore civico digitale a cui si possono rivolgere tutti i cittadini per segnalare presunte violazioni da parte delle PP.AA. La transizione digitale del nostro Paese è uno dei punti chiave del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR). Il Codice dell’amministrazione digitale, precisa e definisce: L’archivio è il complesso dei documenti prodotti o acquisiti dal soggetto produttore nell’esercizio delle sue funzioni nonché il luogo fisico in cui si conservano i documenti e la struttura organizzativa cui tale gestione è affidata. Il servizio archivistico in genere è interno all’amministrazione e si divide in: • archivio corrente: è quello costituito dall’insieme dei documenti relativi ad affari ancora in corso, • archivio di deposito: divisi per materia e anni, sono quei documenti ancora utili ma non più necessari allo svolgimento delle attività correnti; • archivio storico: è quello composto da pratiche esaurite da oltre 40 anni. L’unità archivistica è in genere costituita, a sua volta, dal fascicolo (che riunisce tutti i documenti di uno stesso affare/procedimento/processo amministrativo) e dal registro. In pratica ogni atto che perviene all’ufficio archivio (o ne esce), deve essere assegnato ad una categoria di archivio e registrato nel protocollo in base a categorie, classi e fascicoli con copertine diverse tra loro in base alla tipologia prima indicata. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi è tenuto a trasferire fascicoli relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione. L’archiviazione è la custodia dei documenti contenenti dati personali devono, inoltre, sempre osservare quanto previsto dalla legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata sezione di archivio. L’archivio dell’ente Comune, provvede: • alla registrazione nel protocollo, nella fascicolazione, nella collocazione in archivio, • gestisce anche la casella PEC istituzionale dell’ente, • quelle attività strettamente connesse alla posta, al protocollo, alla movimentazione dei fascicoli e alla relativa archiviazione, Oggi si parla infatti di «gestione automatizzata» dell’archivio. Tutta la corrispondenza in arrivo è aperta dalla segreteria del Sindaco, che vi appone un timbro datario e la trasmette per l’esame allo stesso Sindaco. L’incaricato dell’archivio, ricevuti gli atti, li registra nel Protocollo Generale e quindi li restituisce con i relativi precedenti al Segretario, che provvede a distribuirli ai vari uffici competenti per l’evasione. Il Protocollo è contraddistinto con un numero progressivo. Il protocollo è rigorosamente annuale e viene chiuso il 31 dicembre di ogni anno con un verbale, indicante il numero degli atti registrati, firmato dal Sindaco e dal Segretario. Esso deve essere unico: è tuttavia consentito all’Ufficio Servizi Demografici, Elettorato ed annessi avere un proprio Protocollo speciale. Sono esenti dalla registrazione di Protocollo Generale: • i certificati di stato civile, anagrafe, elettorato ecc.; • gli atti di notorietà e le attestazioni; • le licenze ed i nulla-osta. Ci sono 3 tipi di protocollo: • Protocollo Generale (P.G.): destinato alla registrazione di tutte le carte ordinarie d’ufficio • Protocollo Riservato – Ordinario (P.R.0.): pratiche relative ai provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti del Comune • Protocollo Riservato Speciale (P.R.S.): sul quale si registrano le pratiche riservate, che non debbono essere conosciute fuori dall’ambito del Gabinetto del Segretario. Il fascicolo si forma unendo in ordine di data e di numero gli atti ricevuti e le minute di quelli spediti, unitamente alle memorie e studi relativi, riportando sull’apposita cartella o copertina, con l’intestazione dell’affare e l’indicazione della categoria e della classe, il numero d’ordine che ‘e fissare la sua posizione in Archivio in i in ordine cronologico: quello iniziale deve essere posto in fondo e quello che segue dopo, in modo che il più recente sia di sopra. Se un affare si collega con un altro, i fascicoli non si devono riunire, ma si deve far constatare il reciproco riferimento in un foglio di richiamo inserito in entrambi. Negli affari di personale si forma per ogni persona un fascicolo. In base alla natura degli affari i fascicoli si dividono in: • fascicoli periodici, che sono quelli a ricorrenza prestabilita, che si debbono riprendere sovente • fascicoli continuativi o permanenti, sono quelli che si debbono mantenere nell’Archivio corrente, come regolamenti, registri fissi ed a schedari, istruzioni, circolari ecc. • l’archivio corrente occorre essere riposto in un armadio chiuso la rubrica dell’archivio è un indice e si compone in due parti: la parte prima (o per materia), in cui si segnano per oggetto ed alfabeticamente i singoli fascicoli; la parte seconda (o per persona), in cui i vari fascicoli sono ordinati, sempre alfabeticamente per persona lo scarto d’archivio sono quegli atti che per essere trascorsi 10 o più anni non hanno più valore. i documenti conservati negli archivi di stato o regioni sono liberamente consultabili ad eccezione di quelli dichiarati di carattere riservato che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data o contenenti dati sensibili, oppure relativi ai provvedimenti di natura penale, consultabili trascorsi 40 anni dalla loro data, ovvero 70 anni se riguardano salute, la vita sessuale o i rapporti familiari riservati di un individuo. Il diritto di accesso agli atti ed ai documenti della P.A. è un principio generale dell’Ordinamento al fine di assicurare trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa. Godono di questo diritto tutti i soggetti privati colelgati al documento al quale è chisto l’accesso che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale poiché il soggetto che chiede l’accesso deve esplicitare le ragioni sottese alla propria richiesta. Sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto di accesso: le pubbliche amministrazioni, • gli enti pubblici, • aziende autonome e aziende speciali, • gestori di pubblici servizi, • autorità di garanzia e di vigilanza, • amministrazione dell’Unione europea. Sono esclusi dal diritto di accesso: • i documenti coperti da segreto di stato, • i documenti con divieto di divulgazione espressamente previsti da legge., • i procedimenti tributari, • l’attività della pubblica amministrazione di pianificazione e di programmazione. Il governo ha poi il potere di limitarlo ulteriormente con apposito regolamento nel caso in cui dall’accesso possa derivare una lesione alla sicurezza e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, |, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione, all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini. L’accesso informale si verifica quando non risulti l’esistenza di controinteressati. In questo caso il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale all’ufficio dell’amministrazione competente indicando gli estremi del documento oggetto della richiesta e specificando l’interesse connesso all’oggetto della richiesta dopo aver dimostrato la propria identità. L’accesso formale invece avviene, qualora ci siano individui soggetti controinteressati. In questo caso si invita l’interessato a presentare richiesta formale di accesso ed è tenuto alla comunicazione agli stessi. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Si prevede la richiesta di accesso formale qualora: • non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, • vi siano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità • vi siano dubbi sulla sussistenza dell’interesse • vi siano dubbi sull’esistenza di controinteressati. Il procedimento di accesso formale deve concludersi nel termine di 30 giorni. Il potere di differimento si verifica quando la conoscenza dei documenti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa. Il diritto di accesso può essere tutelato in due modi: in via giurisdizionale, e in via amministrativa. Questi due rimedi sono tra loro alternativi. La tutela giurisdizionale si svolge dinanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva. Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende respinta e il soggetto può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. Il tutto si conclude con una sentenza in forma semplificata che può essere di rigetto del ricorso o di accoglimento. In tale ultimo caso, il giudice ordina l’esibizione dei documenti richiesti entro 30 giorni. Nel caso di rifiuto espresso o implicito o di differimento dell’accesso è possibile ricorrere, in alternativa al TAR, al difensore civico competente per ottenere che venga riesaminata determinazione. Se quest’ultimo ritiene illegittimo il diniego o il differimento si hanno 30 giorni da parte dell’autorità di consentire l’accesso agli atti. La competenza del difensore civico è ristretta agli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, mentre nei confronti delle amministrazioni centrali e periferiche il ricorso deve essere inoltrato alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi che ha funzioni di: • alla vigilanza sull’attuazione del principio di piena conoscibilità dell’attività della PA; • alla predisposizione di una relazione annuale sulla trasparenza dell’attività amministrativa, da comunicarsi alle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; • all’invio al Governo di proposte per • una più ampia garanzia del diritto di accesso. Il Freedom of Information Act (Foia) si traduce nella possibilità peri cittadini di accedere a dati e documenti della pubblica amministrazione anche se non resi pubblici, senza peraltro dover dimostrare un interesse diretto. Esso è rifiutato solo in determinati casi quali: Il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati deve avvenire soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli stati membri. Se dopo aver acquisito i dati personali di un soggetto il titolare del trattamento non rispetti i principi che devono regolare il trattamento, i suddetti dati non possono essere utilizzati. L’interessato è la persona fisica titolare dei dati. Il proprio consenso al trattamento è dato da qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e inequivocabile, con la quale l’interessato manifesta il proprio assenso al trattamento dei propri dati. Il diritto di revocare il consenso può essere esercitato in qualsiasi momento poiché l’interessato deve essere preventivamente notiziato di una serie di informazioni relative al trattamento: a tale scopo risponde l’informativa rafforzata che il titolare del trattamento ha l’obbligo di fornire all’interessato prima che questi presti il consenso riguardo le finalità del trattamento, gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali e il periodo di conservazione dei dati personali. Gli altri diritti dell’interessato sono: • il diritto di accesso: si tratta del diritto di chiedere al titolare la conferma che sia o meno incorso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali. • Il diritto alla portabilità: trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, • Il diritto di opposizione: consiste nel diritto dell’interessato di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano; • Il diritto a non essere sottoposto a decisioni automatizzate. Il diritto all’oblio consiste nell’«essere dimenticato» o, meglio, a non essere più ricordato per fatti che in passato furono oggetto di cronaca, con la rimozione dai motori di ricerca di tutti i link e riferimenti che rimandano ai contenuti online. Il titolare del trattamento è colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e che ha la piena responsabilità di controllare che i dati vengano trattati in modo appropriato e sicuro. A lui si affianca un’altra figura, quale il responsale del trattamento che supporta il titolare nel trattamento dei dati e deve godere di esperienza, di capacità e affidabilità. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, per le imprese o organizzazioni con più di 250 dipendenti hanno l’obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento dove son riportati il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento, il responsabile della protezione dei dati e le finalità del trattamento. Alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, quello detto prima, si applica solo nelle ipotesi in cui il trattamento possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, ovvero non sia occasionale o includa il trattamento delle categorie particolari di dati o i dati persona relativi a condanne penali e a reati. La responsabilizzazione e valutazione del rischio sono due aspetti essenziali del titolare. La responsabilizzazione ha il fine di garantire che il trattamento sia effettuato conformemente alla normativa europea. La valutazione del rischio consiste nel valutare l’impatto negativo che il trattamento potrebbe avere sulle libertà e i diritti degli interessati, la possibilità di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale quale usurpazione d’identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione) Le violazioni dei datipersonali, in particolare, sono dette data breach. Essi si sostanziano in violazioni di sicurezza come la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi da parte di attacchi esterni, virus, malware ecc. Il Responsabile della protezione dei dati è obbligatorio e può essere svolto da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico. Le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali o di dati relativi a condanne penali e a reati. Egli potrà essere un dipendente del titolare del trattamento oppure un collaboratore esterno. Esso è coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali; ha il compito di informare e fornisce consulenza al titolare o al responsabile del trattamento. Inoltre è la figura di raccordo e di contatto con il Garante della privacy.
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